ds_gen N. 7 – 2008 – Monografie

 

Cap. I della monografia: Paolo Ferretti, In rerum natura esse / in rebus humanis nondum esse. L’identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Trieste, Giuffrè Editore, Milano 2008, XIV-222 pp.

Indice Sommario

 

relatore3%20ssPaolo Ferretti

Università di Trieste

 

L’identità del concepito:

la ‘contraddizione’ del pensiero

giurisprudenziale classico

nelle diverse letture della dottrina

 

 

Sommario: 1. L’identità del concepito: l’asserita ‘contraddizione’ del pensiero giurisprudenziale classico. — 2. La ‘contraddizione’ del pensiero giurisprudenziale classico e le diverse letture emerse in dottrina: il concepito quale parte della madre e speranza di uomo. — 3. (segue). Il concepito quale parte della madre e titolare di aspettative giuridiche. — 4. (segue). Il concepito dal punto di vista fisiologico e dal punto di vista giuridico. — 5. (segue). Il concepito oggetto di diritti e soggetto di diritti. — 6. (segue). Il concepito prima del quarantesimo giorno e dopo il quarantesimo giorno. — 7. (segue). Il concepito secondo i muciani e secondo i serviani. — 8. (segue). Il concepito quale autonoma individualità, salvo eccezioni.

 

 

1. – L’identità del concepito: l’asserita ‘contraddizione’ del pensiero giurisprudenziale classico

 

Sull’identità giuridica del concepito gli studiosi sono divisi. La ragione è senza dubbio da ricercarsi nelle fonti che, a detta della maggior parte della dottrina([1]), sembrerebbero contraddittorie. Una esemplificativa lettura è sufficiente a darne conto.

Iniziamo dai frammenti che solitamente sono richiamati a sostegno dell’assunto secondo cui il nascituro non era ritenuto un essere dotato di autonoma rilevanza, bensì una parte del corpo materno:

 

Gai. 2,203: Ea quoque res quae in rerum natura non est, si modo futura est, per damnationem legari potest, uelut fructus qui in illo fundo nati erunt, aut quod ex illa ancilla natum erit.

 

D. 35,2,9,1 (Pap. 19 quaest.): Circa ventrem ancillae nulla temporis admissa distinctio est nec immerito, quia partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur.

 

D. 7,7,1 (Paul. 2 ad edict.): Opera in actu consistit nec ante in rerum natura est, quam si dies venit, quo praestanda est, quemadmodum cum stipulamur ‘quod ex Arethusa natum erit’.

 

D. 25,4,1,1 (Ulp. 24 ad edict.): Ex hoc rescripto evidentissime apparet senatus consulta de liberis agnoscendis locum non habuisse, si mulier dissimularet se praegnatem vel etiam negaret, nec immerito: partus enim antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum...

 

D. 37,9,1 pr. (Ulp. 41 ad edict.): Sicuti liberorum eorum, qui iam in rebus humanis sunt, curam praetor habuit, ita etiam eos, qui nondum nati sint, propter spem nascendi non neglexit…

 

D. 38,16,1,8 (Ulp. 12 ad Sab.): … nam dicendum erit suos posse succedere, si modo mortis testatoris tempore vel in rebus humanis vel saltem concepti fuerint: idque et Iuliano et Marcello placet.

 

Ma nel dibattito in discorso si evidenziano altre testimonianze, dalle quali sembrerebbe che il concepito fosse considerato non una parte della madre, bensì una esistenza da quella indipendente:

 

D. 1,5,26 (Iul. 69 dig.): Qui in utero sunt, in toto paene iure civili intelleguntur in rerum natura esse. nam et legitimae hereditates his restituuntur…

 

D. 38,16,7 (Cels. 28 dig.): vel si vivo eo conceptus est, quia conceptus quodammodo in rerum natura esse existimatur.

 

Gai. 1,147: Cum tamen in conpluribus aliis causis postumi pro iam natis habeantur, et in hac causa placuit non minus postumis quam iam natis testamento tutores dari posse, si modo in ea causa sint, ut si vivis nobis nascantur, in potestate nostra fiant...

 

D. 1,5,7 (Paul. l. s. de port., quae lib. damn. conc.): Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset custoditur, quotiens de commodis ipsius partus quaeritur: quamquam alii antequam nascatur nequaquam prosit.

 

Dunque, ci troveremmo di fronte ad una possibile contraddizione: a testi che presentano il concepito in rerum natura non esse / in rebus humanis non esse, vale a dire come mera parte di un corpo altrui, sprovvisto di una propria individualità, si affiancano altri che, all’opposto, sembrano mostrare il medesimo concepito in rerum natura esse / in rebus humanis esse, ossia come esistenza dotata di autonoma rilevanza, indipendente e distinta da quella della madre.

È nostra intenzione unirci a quanti si sono confrontati con questa ‘contraddizione’, cercando non solo di risalire alla verosimile soluzione adottata dalla giurisprudenza classica, ma altresì di mettere in luce il percorso interpretativo dalla stessa seguito. Prima di farlo, tuttavia, è opportuno dare brevemente conto delle diverse opinioni, privilegiando, alla nostra, la voce degli studiosi che le hanno avanzate. In questa esposizione non seguiremo un criterio di ordine temporale, ma tematico.

 

 

2. – La ‘contraddizione’ del pensiero giurisprudenziale classico e le diverse letture emerse in dottrina: il concepito quale parte della madre e speranza di uomo

 

Il primo indirizzo che prendiamo in considerazione ha radici antiche. Infatti, già Alciato([2]) e Cuiacio([3]) credono che l’interessamento dei giuristi nei confronti del nascituro, unanimemente considerato una parte della madre, si debba collegare al fatto che i medesimi giuristi attribuissero rilevanza all’intrinseca speranza che il concepito portava in sé, ossia la “spes hominis”([4]), la speranza di divenire uomo.

Questa linea di pensiero è stata ripresa da molti studiosi. Savigny rileva innanzitutto l’antinomia delle fonti:

 

«Mehrere Stellen des Römischen Rechts sagen ganz bestimmt, in diesem Zustand sei das Kind noch nicht Mensch, es habe kein Dasein für sich, sondern sei nur als Theil des mütterlichen Leibes zu betrachten. Andere Stellen dagegen setzen ein solches Kind dem schon geborenen gleich»([5]).

 

Ma a questo punto, l’illustre studioso non esita a propendere per il non esistere (con rilevanza autonoma) del nascituro:

 

«Die erste Regel drückt eigentlich das wahre Verhältnis der Gegenwart aus; die zweite enthält eine bloße Fiktion, und diese ist nur in ganz einzelnen, beschränkten Rechtsbeziehungen anwendbar... Die Fiktion dagegen bezieht sich vorsorgend auf das bevorstehende wirkliche Leben des Kindes, und zwar auf zweierlei Weise: theils durch Anstalten, wodurch dieses Leben schon gegenwärtig vor der Vernichtung geschützt werde; teils durch Anweisung von Rechten, in welche das Kind gleich bei seiner Geburt eintreten könne»([6]).

 

Secondo Savigny, i giuristi romani da un lato avrebbero considerato il concepito quale vita dipendente da quella della madre e con essa intimamente connessa, ma dall’altro, per tutelare «das bevorstehende wirkliche Leben des Kindes»([7]), se ne sarebbero occupati.

Soltanto l’apparenza di una contraddizione, dunque. La lettura proposta da Savigny, volta a sottolineare come la giurisprudenza romana, pur schierata compatta a favore dell’idea del concepito quale non autonoma individualità, abbia dato riconoscimento attraverso il ricorso alla finzione — fingere il concepito già nato — alla ‘imminente vita reale dell’infante’ è seguita da numerosi studiosi([8]).

Tra questi, ad esempio, Fadda, dopo aver rilevato che in argomento «le fonti si pronunciano in guisa differente»([9]), pensa di conciliarle ricorrendo al concetto del nascituro quale “spes hominis”, quale “speranza di una persona”: «… il feto non è attualmente un essere capace di diritto, ma è un possibile destinatario di diritti e, come tale, la legge ne tutela gli interessi. Non nasce: e cadono tutti i provvedimenti interinali. Nasce: e diventano definitivi tutti i rapporti provvisorii. Tutto questo lavorìo della legge e della interpretazione mira a tutelare la possibilità di una persona: tutto cade appena questa possibilità viene a mancare»([10]).

Di «persona eventuale, in fieri» scrive anche Bonfante il quale, dopo aver riportato alcuni frammenti giurisprudenziali([11]) dai quali sembrerebbe emergere l’interessamento del diritto per il concepito in quanto tale, scrive: «Ma queste massime hanno bisogno (…) d’essere intese con cautela e ammesse con le debite restrizioni: prese alla lettera sono false e in contraddizione con altre enunciate dai Romani stessi, le quali negano la personalità del nascituro. Il vero principio è il seguente. Il concepito non è attualmente persona: essendo peraltro pur sempre una persona eventuale, in fieri, gli si riservano e si tutelano quei diritti che dal momento della nascita gli sarebbero devoluti ed inoltre la capacità giuridica, in quanto ciò gli giovi, si calcola dal momento della concezione, non da quello della nascita»([12]).

Alle stesse conclusioni perviene Nardi il quale, commentando un frammento papinianeo([13]) in cui si legge che partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur, scrive che l’enunciato suddetto «si armonizza perfettamente col meccanismo di riserva fino alla nascita dei diritti e vantaggi per il nascituro in funzione della ‘spes’ ch’esso rappresenta (…): tale ‘spes’, invero, induce, nei limiti e con gli effetti indicati, a ‘far conto’ che il nascituro esista, ossia a ‘considerarlo’ come esistente; ma, fuor del raggio di quella opportunità, resta vero e si afferma che prima della nascita un uomo ancor non esiste, perché sul piano e biologico e giuridico un semplice feto od embrione non è tale”»([14]). E nel prosieguo ribadisce: «per diritto classico romano il nato (vivo) è uomo, il nascituro non lo è (…): è soltanto una ‘portio viscerum mulieris’ (…), di cui ‘si spera’ che, col nascer viva, lo diventi»([15]).

Infine, Y. Thomas parla, a proposito del concepito, di “pure abstraction”, di «embryon étranger au droit». Ciononostante, per «l’espoir d’un être vivant», dal diritto «une nature est fabriquée» attraverso «la fiction d’un venter sujet de droit»([16]).

 

 

3. – (segue). Il concepito quale parte della madre e titolare di aspettative giuridiche

 

Rispetto all’indirizzo appena esposto, ci sembra di cogliere una sfumatura diversa in un’altra interpretazione([17]) la quale, pur concordando sul fatto che il concepito fosse ritenuto una parte della madre, avanza l’ipotesi che i giuristi, soltanto a partire da una certa epoca([18]) e limitatamente a circoscritti settori del diritto, abbiano iniziato ad occuparsi del nascituro in quanto tale([19]), e non per l’intrinseca speranza di ‘divenire uomo’. In altri termini, una volta stabilita la regola, i giuristi vi avrebbero derogato in determinati casi. Da qui l’illusoria contraddizione delle fonti.

Tra i numerosi studiosi che hanno sostenuto l’opinione testè accennata, è opportuno richiamare Archi il quale individua due momenti nel rapporto tra giurisprudenza e concepito:

 

«Il non essere il concepito in rebus humanis secondo i giuristi romani non toglie però che di esso non se ne debba occupare il diritto, in particolare il ius civile, data l’organizzazione che secondo questo ordinamento ha la famiglia. Fondata sulle iustae nuptiae; retta dal principio della patria potestas; destinata socialmente a continuare con le successive generazioni; la famiglia, infatti, stando alle fonti, sembra essere stata l’istituto, nel cui àmbito il fatto fisiologico del concepimento si è imposto. Questa considerazione spiega una particolarità, alla quale non si è dato abbastanza peso, e cioè che a proposito delle norme del ius civile relative al concepito le fonti mettono l’accento non sull’interesse del nascituro, quanto su quello del pater familias»([20]).

 

Dunque, inizialmente sarebbe stato l’interesse del pater familias o più in generale quello della familia a veicolare l’attenzione dei giuristi verso il concepito, ritenuto in questa prima fase una esistenza non ancora indipendente da quella della madre. Tuttavia, in epoca classica, continua Archi, si assiste ad “un mutamento dei motivi ispiratori” che porta ad attribuire rilevanza al nascituro in quanto tale:

 

«… mutamento per il quale si considera ormai che è nei confronti e in favore del nascituro che sotto certi aspetti alcuni diritti vengono riservati al concepito ex iustis nuptiis… Il nuovo punto di vista, e cioè quello di considerare il fatto del concepimento soprattutto in funzione del nascituro, doveva portare nel periodo susseguente a un fecondo sviluppo…»([21]).

 

Sullo stesso piano, Albanese ritiene che il nascituro fosse reputato dai giuristi «parte della madre», ma «non per ciò il conceptus fu considerato un nulla giuridico… sotto alcuni riguardi, esso è considerato come titolare di aspettative giuridiche degne di tutela, tanto che si giunse ad affermare che il nascituro, talvolta, deve essere trattato perinde ac si in rebus humanis esset; e tanto che in parecchi casi la personalità giuridica potenziale, per così dire, del nascituro venne in specifico rilievo»([22]).

Pugliese ribadisce il concetto: «il concepito non è di regola ritenuto dai giuristi romani, d’accordo con la filosofia stoica, un’entità distinta dal corpo materno, si nota nondimeno che in taluni casi il concepimento ha per se stesso rilevanza giuridica»([23]).

Infine, Gaudemet il quale, dopo aver rilevato che «le cas du foetus (…) déjà embarassait les juristes romains»([24]), ammette da un lato che «la personne implique la vie et normalement une vie ‘indépendante’», ma dall’altro riconosce che il diritto romano «tient compte de l’enfant déjà conçu»([25]).

 

 

4. – (segue). Il concepito dal punto di vista fisiologico e dal punto di vista giuridico

 

A questi indirizzi può forse avvicinarsi la lettura, che ha finito con l’influenzare la maggior parte degli studi successivi([26]), di Albertario il quale risolve l’apparente contraddizione individuando nelle fonti due distinte condizioni del nascituro:

 

«Vi ha un gruppo di testi, nei quali il nascituro è considerato non in rerum natura, non in rebus humanis… Sono, come ognun vede, testi nei quali è con le stesse parole, dappertutto ricorrenti, espressa la condizione fisiologica del concepito([27]). Ma, accanto a questi ve ne sono altri — e sono i più interessanti — nei quali con formulazioni generiche è fissata la sua condizione giuridica([28]). I due gruppi di testi a un superficiale osservatore potrà sembrare che si contraddicano: in realtà si illuminano a vicenda. I testi del secondo gruppo non pongono l’affermativa assoluta, in antitesi all’assoluta negativa, che abbiamo sorpresa nei testi del primo gruppo. Non dicono, insomma, che il concepito est in rerum natura, est in rebus humanis. Sottintendono la nozione fisiologica, ma pongono la nozione giuridica affermando che, per quanto sotto l’aspetto fisiologico il concepito non è in rerum natura o in rebus humanis, nell’ordinamento giuridico ciò non ostante è considerato come se esistesse, come se fosse in rerum natura o in rebus humanis»([29]).

 

Secondo Albertario nelle fonti si possono rinvenire due gruppi di testi: l’uno esprimente la “condizione fisiologica” del concepito, l’altro la “condizione giuridica” del medesimo. Dal punto di vista fisiologico il nascituro era reputato non esistere in maniera autonoma, mentre dal punto di vista giuridico lo stesso nascituro era considerato “come se esistesse”.

Numerosi, come accennato, sono gli studiosi che hanno seguito l’interpretazione avanzata da Albertario, la maggior parte dei quali, discostandosi in ciò dall’insigne studioso([30]), parla di finzione. Tra questi, ad esempio, Todescan, riprendendo i due insiemi di testi, così li concilia: «pur presupponendo il dato della “realtà naturale”, affermano nettamente quanto vale per la “realtà giuridica”, sostenendo che, quantunque sotto il profilo fisiologico il nascituro non sia “in rerum natura, in rebus humanis”, viceversa per l’ordinamento giuridico esso viene considerato “come se” fosse “in rerum natura”. Tra l’orizzonte ideologico degli scopi perseguiti (in termini tecnici il commodum del concepito) e l’ordine espresso dalla “natura dei fatti” si apre una frattura: e la “realtà giuridica” viene costruita saldando questa frattura attraverso l’ormai consueto ricorso alla fictio»([31]).

Anche Balestri ritiene «sulla falsariga dell’Albertario, che la mancata ricomprensione del concepito nella categoria delle res humanae esprima soltanto il suo stato fisiologico, secondo le convinzioni del tempo, avvalorate da quanto asserivano i più accreditati cultori della filosofia stoica»([32]).

Lo stesso concetto è ribadito da Lamberti la quale lega la rilevanza giuridica del concepito, fisiologicamente res o portio viscerum, ad un non facile lavorìo giurisprudenziale — «la finzione raffinata dell’in rerum natura intellegi»([33]) — attraverso il quale si riuscì a rimediare al fatto che il nascituro fosse reputato in rerum natura non esse([34]).

La distinzione tra il dato fisiologico e quello giuridico si ritrova infine in Baud, secondo cui, pur iniziando la persona ad esistere soltanto dopo la nascita, era possibile per il diritto farla «nascere prima del corpo»: «se era in gioco l’interesse del neonato, il diritto permetteva di far risalire l’apparizione della sua persona al momento del suo concepimento. La distinzione fondamentale tra “l’essere giuridico e l’essere fisico” di una persona, consentì dunque al giurista romano, “manipolatore della vita”, di decidere, in funzione degli interessi da difendere, il momento in cui considerarla esistente sulla scena del diritto» ([35]).

 

 

5. – (segue). Il concepito oggetto di diritti e soggetto di diritti

 

Il tentativo di individuare due gruppi di testi, al fine di risolvere la ‘contraddizione’ delle fonti in tema di concepito, si incontra anche in altri studiosi. Maschi, pur sulla base di un non esaustivo esame delle fonti([36]), distingue tra passi nei quali il concepito viene riguardato quale “oggetto di diritti” e passi nei quali viene viceversa riguardato quale “soggetto di diritti”([37]):

 

«Ammesso quindi, come mi sembra necessario ammettere, che questi testi([38]) affermano che il concepito non è giuridicamente esistente, come si conciliano con i seguenti([39]) in cui si dice che il concepito esiste o è come se esistesse? … A mio avviso la conciliazione tra i due gruppi di testi si ha tenendo presente che due principî essenzialmente diversi sorreggono tali frammenti. Nei testi del primo gruppo il concepito è preso in considerazione quale oggetto di diritti e in questo senso è equiparato alla cosa… Logico quindi considerare tale oggetto di diritti come non ancora esistente, nell’epoca anteriore alla nascita, e il relativo negozio si considera come avente per oggetto cosa futura… Al contrario, nel secondo gruppo di testi viene preso in considerazione lo status di figli liberi come soggetti di diritto, e ciò a fini ben determinati, di carattere prevalentemente non patrimoniale (…), che si ricollegano precisamente a quel principio conceptus pro iam nato habetur…»([40]).

 

Secondo Maschi, dunque, i giuristi avrebbero fatto dipendere l’identità del concepito dalla particolarità della fattispecie giuridica: se oggetto di diritti, il nascituro non sarebbe stato reputato una autonoma individualità, mentre se soggetto di diritti, il medesimo nascituro sarebbe stato considerato esistere e in maniera indipendente rispetto alla madre.

 

 

6. – (segue). Il concepito prima del quarantesimo giorno e dopo il quarantesimo giorno

 

Una originale riflessione, a nostro avviso tuttavia sfornita di una concreta base testuale([41]), si rinviene negli studi di alcuni antichi interpreti. Ci sembra opportuno darne conto, perché anche tale lettura, seppure non ancora utilizzata in questa direzione, individua un criterio attraverso cui risolvere la ‘contraddizione’ delle fonti in materia di concepito.

Nella Glossa si distinguono, a proposito dei frammenti del Digesto in tema di procurato aborto([42]), due stadi di vita del nascituro: uno stadio nel quale il nascituro non è ancora uomo ed uno stadio in cui, viceversa, il nascituro è divenuto uomo.

Si veda anzitutto il passo del Digesto e poi la Glossa:

 

D. 47,11,4 (Marc. 1 reg.): Divus Severus et Antoninus rescripserunt eam, quae data opera abegit, a praeside in temporale exilium dandam: indignum enim videri potest impune eam maritum liberis fraudasse.

 

Glossa Exilium, ad. l. Divus, 4 ff. de extraordinariis criminibus (D. 47,11,4): Ante quadraginta dies: quia ante non erat homo: postea de homicidio tenetur secundum legem Moysi, vel legem Pompeiam de parricidiis…

 

A commento della sanzione dell’esilio comminata nei confronti della donna che avesse volontariamente fatto violenza alle proprie viscere così da espellere il parto([43]), si legge che la sanzione medesima trovava giustificazione nel fatto che l’aborto fosse avvenuto entro il quarantesimo giorno dal concepimento, vale a dire in un momento in cui il nascituro «non erat homo». Se invece il procurato aborto fosse avvenuto dopo il quarantesimo giorno, divenendo il nascituro ‘uomo’, si sarebbe trattato di omicidio e, come tale, sarebbe stato punito([44]).

La distinzione che si legge nella Glossa è ripresa da altri studiosi. Per fare solo qualche esempio, Bartolo differenzia tra il momento «antequam partus esset animatus» e il momento «postquam partus animatus»([45]). Lo stesso si legge in Covarruvias: «necessarium est, quod foetus tempore abortionis sit iam in utero animatus; alioqui non est proprie homicidium»([46]). Ancora, Dionisio Gotofredo scrive, per giustificare la pena capitale nei confronti della donna che abbia abortito, di un «partus jam formatus et animatus»([47]). Infine Matthaeus, in merito alla pena di morte comminata a coloro i quali avessero dato un farmaco abortivo e determinato la morte di mulier aut homo([48]), ribadisce la distinzione, pur senza specificare: «… homo autem intelligitur, qui formatus est: informis foetus spes magis hominis, quam homo»([49]).

 

 

7. – (segue). Il concepito secondo i muciani e secondo i serviani

 

Due distinti gruppi di testi sono individuati anche da Arnò. Tuttavia, l’autore in questione, diversamente dalle opinioni fin qui esaminate, intravvede una controversia tra opposte correnti giurisprudenziali([50]), quella dei muciani([51]) e quella dei serviani([52]):

 

«Tale concetto di non reputare uomo chi non fosse nato, considerando il feto già concepito come parte del ventre materno, costituì sempre la dottrina tradizionale e invariabilmente ammessa dai giuristi di corrente muciana… Senonché non tardò nella corrente — che venne a formarsi per opera di Servio e che prese un indirizzo tutto suo proprio di fronte a quello dei seguaci di Mucio — a manifestarsi un concetto che, a dire il vero, contrastava siffattamente con il principio: nasciturus non pro nato habetur, ovvero: conceptus in rerum natura esse non existimatur, che quasi quasi, in base a questa nuova tendenza, sorta con Servio e i suoi seguaci, si sarebbe potuto proclamare un principio opposto, principio che, in base a tale tendenza, fu poi in tempo lontano espresso dagli interpreti con quel noto adagio che suona: conceptus pro iam nato habetur, ovvero: conceptus intelligitur, existimatur in rerum natura… qualunque concepito si ha come se già fosse nato, di guisa che la personalità fisica è da retrotrarsi sempre sino al momento del concepimento… il concepito (…) ha una personalità a sé, è un nuovo essere che ha vita a sé con personalità autonoma e distinta»([53]).

 

Secondo Arnò nelle fonti sarebbe documentata una reale controversia: da un lato i muciani che reputavano il concepito quale “parte del ventre materno”, dall’altro i serviani che all’opposto ritenevano lo stesso concepito quale “nuovo essere che ha vita a sé con personalità autonoma e distinta”.

Tuttavia, entrambi gli indirizzi giurisprudenziali ammisero alcune deroghe: i muciani perché iniziarono a riconoscere rilevanza alla “speranza di uomo” che ogni concepito portava in sé([54]); i serviani perché introdussero il criterio del commodum e a questo vincolarono l’esistere (in maniera indipendente rispetto alla madre) del nascituro([55]).

 

 

8. – (segue). Il concepito quale autonoma individualità, salvo eccezioni

 

Da ultimo, è opportuno dare conto di quell’indirizzo secondo cui il nascituro non sarebbe stato considerato una parte della madre, bensì una esistenza da quella distinta. Già La Pira, nel noto articolo in tema di aborto, non esita a collegare tale “principio” alla giurisprudenza romana: «Qui in utero sunt… intelliguntur in rerum natura esse (D. 1.5.26) (i concepiti sono da considerare come già esistenti, già nati); Nasciturus pro iam nato habetur (D. 1.5.7) (il nascituro è da considerare già nato). Questo principio — che la giurisprudenza romana creativa del tempo augusteo introdusse solo nel sistema dello ius civile, operando davvero un mutamento qualitativo nelle strutture del pensiero sociale e giuridico non solo romano ma altresì dell’intiera civiltà umana — diviene, col cristianesimo, una delle basi universali costitutive dell’edificio dei diritti inviolabili dell’uomo: il diritto alla vita!»([56]).

Il concetto, secondo cui il nascituro era ritenuto una individualità autonoma, viene approfondito da Waldstein il quale giunge ad individuare nel concepito «eine neue Person»([57]). Secondo l’insigne studioso, i vantaggi giuridici concessi al nascituro sarebbero il riflesso di una sua capacità giuridica e proprio questa capacità giuridica, ancorché limitata, impedirebbe di qualificarlo soltanto come parte di un corpo altrui([58]). E altrove ribadisce, in aperto contrasto con Kaser([59]), che «das Kind selbst existiert vielmehr bereits als selbständiges Rechtssubjekt im Uterus»([60]).

Queste posizioni sono poi riprese da Catalano:

 

«Secondo i Digesta di Giustiniano, la parità del concepito e del nato è principio di carattere generale, salve le eccezioni di alcune ‘parti del diritto’ (…). Il principio di carattere generale è chiaramente affermato nel I libro, titolo V (De statu hominum) e trova rispondenza terminologica nell’ultimo libro, titolo XVI (De verborum significatione)… È opportuno chiarire che il principio della parità non è conseguenza di una finzione, cioè di una costruzione imperativa, bensì della constatazione di una realtà da parte dell’interprete…»([61]).

 

Catalano, respingendo l’ipotesi avanzata da Albertario([62]), pensa che il principio adottato dalla giurisprudenza fosse quello della parità tra nascituro e nato, principio fondato non sulla finzione, ma sulla «constatazione di una realtà da parte dell’interprete»([63]).

In questa prospettiva, quanto si legge in un passo di Papiniano([64]) (il concepito nondum editus homo non recte fuisse dicitur) e in uno di Ulpiano([65]) (il concepito quale mulieris portio vel viscerum) altro non sarebbe che eccezione al principio generale:

 

«Si deve osservare, piuttosto, che Papiniano trattava della lex Falcidia ed Ulpiano, a proposito dell’Editto pretorio, dei senatusconsulta de liberis agnoscendis; e inoltre che i titoli dei Digesta in cui sono collocati i due passi (Ad legem Falcidiam e De inspiciendo ventre custodiendoque partu) indicano chiaramente che le precisazioni dei due giuristi severiani non sono da considerare altro che eccezioni, convenientemente motivate, rispetto ai principi fissati nel primo e nell’ultimo libro dei Digesta»([66]).

 

A sostegno dell’interpretazione avanzata, l’insigne autore pone poi l’accento sulla concreta terminologia che risulta impiegata nelle fonti: qui in utero est e partus, quest’ultimo utilizzato per esprimere la continuità tra il nascituro e il nato attraverso l’atto del partorire([67]).

La posizione di Catalano ci sembra sostanzialmente seguita, tra gli altri([68]), da Baccari([69]), da Sanna([70]) e da Madeira([71]).

 



 

([1]) Cfr., tra gli altri, F.K. Savigny, System, cit., II, 12; B. Windscheid, Diritto delle Pandette, cit., I, 153 note 2 e 3; E. Albertario, Studi, cit., I, 1 ss.; C.A. Maschi, La concezione naturalistica del diritto, cit., 66 ss.; G.G. Archi, s. v. Concepimento, cit., 356; W. Waldstein, Entscheidungsgrundlagen der klassischen römischen Juristen, cit., 34 n. 113; G. Gandolfi, s. v. Nascituro, cit., 532; M. Balestri Fumagalli, ‘Spes vitae’, cit., 341 s.; J. Gaudemet, Membrum, persona, cit., 3 n. 4; Á. Gómez–Iglesias Casal, Nasciturus, cit., 282 s.

 

([2]) A. Alciatus, De verborum significatione, Lugduni 1548, 390, ad D. 50,16,231.

 

([3]) J. Cujacius, Commentarius… Ad L. IX ad leg. Falcid., cit., IV, 1399.

 

([4]) A. Alciatus, De verborum significatione, cit., 390, ad D. 50,16,231. Di “spes animalis” scrive J. Cujacius, Commentarius… Ad L. IX ad leg. Falcid., cit., IV, 1399. Occorre tuttavia sottolineare che l’espressione spes hominis non è documentata nelle fonti giuridiche, nelle quali viceversa appare l’espressione spes nascendi. Su quest’ultima, si veda, tra gli altri, M. Bartošek, La spes en droit romain, in RIDA 2 (1949), 19 ss., in particolare 31, che la definisce come «raison de tous les avantages de la condition juridique du conceptus»; F. Lanfranchi, s. v. Nascituri (diritto romano), in NNDI XI (1965), 13; Á. Gómez-Iglesias Casal, Nasciturus, cit., 288 ss.

 

([5]) F.K. Savigny, System, cit., II, 12 e note a e b, il quale richiama a sostegno del non esistere (con rilevanza autonoma) del concepito i seguenti testi: D. 35,2,9,1 (Pap. 19 quaest.), D. 25,4,1,1 (Ulp. 24 ad edict.). A sostegno, invece, dell’esistere (con rilevanza autonoma) del nascituro, cita: D. 1,5,26 (Iul. 69 dig.), D. 50,16,231 (Paul. l. s. ad sc. Tert.).

 

([6]) F.K. Savigny, System, cit., II, 13.

 

([7]) F.K. Savigny, System, cit., II, 13.

 

([8]) Cfr., tra gli altri, C. Fadda, Diritto delle persone e della famiglia, Napoli 1910, 22; P. Bonfante, Istituzioni di diritto romano, rist. X edizione, Torino 1951, 38; E. Nardi, Procurato aborto, cit., 397; Y. Thomas, Le «ventre». Corps maternel, droit paternel, in Le genre humain 14 (1986), 211 ss.; J. Plescia, The Development of the Doctrine of Boni Mores in Roman Law, in RIDA 34 (1987), 292 s. Sul fatto che l’esistenza umana iniziasse soltanto con la nascita, si veda anche B. Windscheid, Diritto delle Pandette, cit., I, 153 s., secondo cui i diritti attribuiti al bambino rimanevano, fino al momento del parto, diritti privi di soggetto.

 

([9]) C. Fadda, Diritto delle persone, cit., 16. 

 

([10]) C. Fadda, Diritto delle persone, cit., 24 s. Di “spes hominis”, Fadda aveva già scritto in Concetti fondamentali del diritto ereditario romano (lezioni dettate nella Università di Napoli 1899-1900), I, Napoli 1900, 140. Di “speranza di una vita” scrive A. Sacchi, s. v. Curator ventri datus, in DI VIII, parte IV (1899–1903), 912.

 

([11]) D. 1,5,26 (Iul. 69 dig.); D. 1,5,7 (Paul. l. s. de port., quae lib. damn. conc.); D. 50,16,231 (Paul. l. s. ad sc. Tert.).

 

([12]) P. Bonfante, Istituzioni di diritto romano, cit., 38. Cfr. anche M. Roberti, Svolgimento storico del diritto privato in Italia, Milano 1928, 65, secondo cui il diritto romano «ammise esistere in potenza un subietto giuridico attualmente portio matris».

 

([13]) D. 35,2,9,1 (Pap. 19 quaest.).

 

([14]) E. Nardi, Procurato aborto, cit., 396 s.

 

([15]) E. Nardi, Procurato aborto, cit., 470.

 

([16]) Y. Thomas, Le «ventre», cit., 215 s. Del medesimo autore, si veda anche La divisione dei sessi in diritto romano, in AA. VV., Storia delle donne in occidente. L’antichità, a cura di P. Schmitt Pantel, Roma-Bari 1990, 103 ss., in cui (p. 150) afferma a proposito del concepito: «… allora il bambino si confonde con la madre: “parte delle sue viscere”, come lo definiva Ulpiano, non ha esistenza propria».

 

([17]) Cfr., tra gli altri, B. Biondi, Il diritto romano cristiano, II, Milano 1952, 339; G.G. Archi, s. v. Concepimento, cit., 354 ss.; F. Lanfranchi, s. v. Nascituri, cit., 13 s.; B. Biondi, Istituzioni di diritto romano, Milano 19654, 113 s.; G. Impallomeni, s. v. Persona fisica (diritto romano), in NNDI XII (1965), ora in Idem, Scritti di diritto romano e tradizione romanistica, Padova 1996, 134; B. Albanese, Le persone nel diritto privato romano, Palermo 1979, 12; Idem, s. v. Persona (diritto romano), in ED XXXIII (1983), ora in Idem, Scritti giuridici, II, Palermo 1991, 1606; G. Pugliese, Il ciclo della vita individuale, cit., 55 ss.; I. Nuñez Paz, Algunas consideraciones en torno al ‘repudium’ y al ‘divortium’, in BIDR 91 (1988), 720 n. 25; J. Gaudemet, Membrum, persona, cit., 3; I. Carrasco de Paula, Il rispetto dovuto all’embrione umano, cit., 10 s.

 

([18]) Collega il mutamento alla tarda giurisprudenza classica G.G. Archi, s. v. Concepimento, cit., 355.

([19]) E in questo modo l’opinione che stiamo esponendo risolve l’apparente ‘contraddizione’ delle fonti.

 

([20]) G.G. Archi, s. v. Concepimento, cit., 354.

 

([21]) G.G. Archi, s. v. Concepimento, cit., 355.

 

([22]) B. Albanese, Le persone, cit., 11 s. L’illustre studioso in s. v. Persona, cit., 1606, ammette che «esistettero profili per cui il nascituro ebbe rilevanza giuridica». Tra questi Albanese elenca, ad esempio, la concessione della missio in possessionem cautelare alla madre rispetto ai beni che il concepito avrebbe ereditato, la nomina pretoria di un curator ventris, l’attribuzione di una condizione giuridica, l’istituzione di erede, la diseredazione, la nomina di un tutore.

 

([23]) G. Pugliese, Il ciclo della vita individuale, cit., 63 ss.

 

([24]) J. Gaudemet, Membrum, persona, cit., 3 n. 4.

 

([25]) J. Gaudemet, Membrum, persona, cit., 3.

 

([26]) Cfr., tra gli altri, U. Robbe, I postumi nella successione testamentaria romana, Milano 1937, 36 n. 17; A. Torrent, Interpretacion de la “voluntas testatoris” en la jurisprudencia republicana: la “causa curiana”, in AHDE 39 (1969), 203; F. Todescan, Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris, Padova 1979, 66 ss.; M. Balestri Fumagalli, ‘Spes vitae’, cit., 342; A. Lefebvre-Teillard, Infans conceptus. Existence physique et existence juridique, in NRD 72 (1994), 499 ss.; F. Lamberti, Studi sui «postumi» nell’esperienza giuridica romana, I, Napoli 1996, 45 ss.; Eadem, Studi sui «postumi» nell’esperienza giuridica romana, 2. Profili del regime classico, Milano 2001, 50 ss. 

 

([27]) E. Albertario, Studi, cit., I, 5 s., indica, in questo ordine: Gai. 2,203; D. 30,24 pr. (Pomp. 5 ad Sab.); D. 38,16,1,8 (Ulp. 12 ad Sab.); D. 37,9,1 pr. (Ulp. 41 ad edict.); D. 44,2,7,3 (Ulp. 75 ad edict.); D. 7,7,1 (Paul. 2 ad edict.); D. 25,4,1,1 (Ulp. 24 ad edict.); D. 35,2,9,1 (Pap. 19 quaest.).

 

([28]) E. Albertario, Studi, cit., I, 7, menziona, in questo ordine: D. 1,5,26 (Iul. 69 dig.); D. 38,16,7 (Cels. 28 dig.); Gai. 1,147; D. 1,5,7 (Paul. l. s. de port., quae liberis damnatorum conceduntur).

 

([29]) E. Albertario, Studi, cit., I, 5 ss. Sul saggio, si veda la recensione di V. Arangio-Ruiz, in AG 113 (1935), 71 ss.

 

([30]) E. Albertario, Studi, cit., I, 5 ss. non parla mai di finzione. Al contrario, a pagina 7 scrive di “pareggiamento” del nascituro al nato. La cosa è già stata rilevata: si veda, per tutti, E. Bianchi, Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all’epoca augustea, Padova 1997, 430 n. 613.

 

([31]) F. Todescan, Diritto e realtà, cit., 68.

 

([32]) M. Balestri Fumagalli, ‘Spes vitae’, cit., 342.

 

([33]) F. Lamberti, Studi sui «postumi», cit., I, 54. Cfr. anche Eadem, Studi sui «postumi», cit., 2, 50 ss.

 

([34]) Tuttavia, F. Lamberti, Studi sui «postumi», cit., I, 50, ammette, avvicinandosi in questo al primo indirizzo da noi esposto (cfr. par. 2), che presso i giuristi del terzo secolo, «pur non mutando la concezione di fondo del fetus quale res, va facendosi strada invece una considerazione che oltrepassa il dato meramente fisiologico, per attestarsi su quello del riconoscimento di svariate prerogative al concepito, ad opera dell’ordinamento, e dunque sull’implicita ammissione di una qualitas ulteriore del fetus, consistente nella sua attitudine a farsi homo…».

 

([35]) J.-P. Baud, Il caso della mano rubata. Una storia giuridica del corpo, trad. it., Milano 2003, 72 s.

 

([36]) C.A. Maschi, La concezione naturalistica del diritto, cit., 66 ss., si limita infatti a citare le seguenti fonti (in questo ordine): Gai. 2,203; D. 7,7,1 (Paul. 2 ad edict.); D. 30,24 pr. (Pomp. 5 ad Sab.); D. 1,5,26 (Iul. 69 dig.); D. 38,16,6 (Iul. 59 dig.); D. 38,16,7 (Cels. 28 dig.). L’interpretazione è dallo stesso studioso ribadita in Il concepito e il procurato aborto nell’esperienza antica, in Jus 22 (1978), 388 n. 9.

 

([37]) Sulla possibile distinzione tra concepito “oggetto di diritti” e concepito “soggetto di diritti”, si veda la decisa critica di G.G. Archi, s. v. Concepimento, cit., 354.

 

([38]) C.A. Maschi, La concezione naturalistica del diritto, cit., 67, richiama, in questo ordine: Gai. 2,203; D. 7,7,1 (Paul. 2 ad edict.); D. 30,24 pr. (Pomp. 5 ad Sab.).

 

([39]) C.A. Maschi, La concezione naturalistica del diritto, cit., 68, cita, in questo ordine: D. 1,5,26 (Iul. 69 dig.); D. 38,16,6 (Iul. 59 dig.); D. 38,16,7 (Cels. 28 dig.).

 

([40]) C.A. Maschi, La concezione naturalistica del diritto, cit., 67 ss. L’Autore non approva la distinzione tra dato fisiologico e dato giuridico avanzata da Albertario. Infatti, a pag. 68, scrive a proposito del concepito oggetto di diritti: «Non ancora esistente, appunto come oggetto di diritti, quindi dal punto di vista giuridico, perché senza dubbio da un punto di vista meramente fisiologico, anche il feto è qualche cosa che esiste, se pure non indipendentemente».

 

([41]) Cfr., in questo senso, già E. Nardi, Procurato aborto, cit., 148 n. 6 e 416 n. 273.

 

([42]) I frammenti in tema di procurato aborto sono nel Digesto, oltre a D. 47,11,4 (Marcian. 1 reg.), riportato in testo, D. 48,8,8 (Ulp. 33 ad edict.) e D. 48,19,39 (Tryph. 10 disp.). Ne anticipiamo la lettura, benché il loro esame sarà condotto nel cap. II, par. 20, D. 48,8,8 (Ulp. 33 ad edict.): Si mulierem visceribus suis vim intulisse quo partum abigeret, constiterit, eam in exilium praeses provinciae exiget. D. 48,19,39 (Tryph. 10 disp.): Cicero in oratione pro Cluentio Habito scripsit Milesiam quandam mulierem, cum esset in Asia, quod ab heredibus secundis accepta pecunia partum sibi medicamentis ipsa abegisset, rei capitalis esse damnatam. sed et si qua visceribus suis post divortium, quod praegnas fuit, vim intulerit, ne iam inimico marito filium procrearet, ut temporali exilio coerceatur, ab optimis imperatoribus nostris rescriptum est.

 

([43]) D. 47,11,4 (Marcian. 1 reg.).

 

([44]) Al riguardo, in Glossa Exilium, ad. l. Divus, 4 ff. de extraordinariis criminibus (D. 47,11,4) si leggono i richiami a D. 48,9,1 (Marcian. 14 inst.): Lege Pompeia de parricidiis cavetur, ut, si quis patrem matrem, avum aviam, fratrem sororem patruelem matruelem, patruum avunculum amitam, consobrinum consobrinam, uxorem virum generum socrum, vitricum, privignum privignam, patronum patronam occiderit cuiusve dolo malo id factum erit, ut poena ea teneatur, quae est legis Corneliae de sicariis. sed et mater, quae filum filiamve occiderit, eius legis poena adficitur, et avus, qui nepotem occiderit: et praeterea qui emit venenum, ut patri daret, quamvis non potuerit dare. C. 9,16,7 (8). Imppp. Valentinianus Valens et Gratianus AAA. ad Probum pp. Si quis necandi infantis piaculum adgressus adgressave sit, sciat se capitali supplicio esse puniendum. PP. VII id. Febr. Romae Gratiano A. III et Equitio conss. (a. 374). Su quest’ultima costituzione, rimandiamo, con altra bibliografia, ad un precedente lavoro: P. Ferretti, Cujacio, Revardo, J. Gotofredo, Noodt e C.Th. 9,14,1: attualità di un dibattito, in AUFE, Sez. Scienze Giuridiche, N.S., VIII (1994), 249 ss.; C. Lorenzi, Si quis a sanguine infantem… conparaverit. Sul commercio di figli nel tardo impero, Perugia 2003, 32. 

 

([45]) Bartolus a Saxoferrato, Commentaria in Secundam Digesti Novi Partem, VI, Venetiis 1590, 133, ad D. 47,11,4, il quale, tuttavia, a proposito del maschio conferma i quaranta giorni dal concepimento, mentre per la femmina scrive di una animazione «post LX dies».

 

([46]) D. Covarruvias, De abortu, bello & homicidio, in Idem, Opera omnia, Antuerpiae 1638, 538, il quale fissa nel quarantesimo giorno dal concepimento l’animazione per il maschio e nell’ottantesimo giorno per la femmina.

 

([47]) D. Gothofredus, Corpus Juris Civilis cum D. Gothofredi et Aliorum notis, I, Lugd. Batavorum 1663, 745 n. 3 ad D. 48,19,39.

 

([48]) Il testo è riportato in D. 48,19,38,5 (Paul. 5 sent.): Qui abortionis aut amatorium poculum dant, etsi dolo non faciant, tamen quia mali exempli res est, humiliores in metallum, honestiores in insulam amissa parte bonorum relegantur. quod si eo mulier aut homo perierit, summo supplicio adficiuntur.

 

([49]) A. Matthaeus, De criminibus ad Lib. XLVII. et XLVIII. Dig. Commentarius, I, Neapoli 1772, 142 s.

 

([50]) Sulle due scuole, si veda C. Arnò, La mia congettura sulle due scuole dei giureconsulti romani in relazione a quella del Bluhme sull’ordine tenuto dai compilatori delle Pandette, in AG 93 (1925), 212 ss.

 

([51]) Tra questi, l’autore individua Marcello, citato da Ulpiano in D. 41,3,10,2 (Ulp. 16 ad edict.), e Ulpiano stesso [D. 25,4,1,1 (Ulp. 24 ad edict.) D. 37,9,1 pr. (Ulp. 41 ad edict.); D. 38,16,1,8 (Ulp. 12 ad Sab.)].

 

([52]) Tra i serviani, lo studioso indica Giuliano [D. 38,16,6 (Iul. 59 dig.); D. 1,5,26 (Iul. 69 dig.)], Terenzio Clemente [D. 50,16,153 (Clement. 11 ad leg. Iul. et Pap.)], Gaio (Gai. 1,147) e Paolo [D. 5,4,3 (Paul. 17 ad Plaut.); D. 1,5,7 (Paul. l. s. de port., quae liberis damnatorum conceduntur); D. 50,16,231 (Paul. l. s. ad sen. cons. Tert.); D. 48,19,38,5 (Paul. 5 sent.)].

 

([53]) C. Arnò, Partus nondum editus, cit., 84 ss. Secondo l’autore di cui stiamo esponendo il pensiero, questi due differenti indirizzi trovarono una sintesi con Giustiniano il quale, da un lato, avrebbe adottato la concezione muciana, ma, dall’altro, avrebbe cercato di temperarla con il principio del vantaggio del nascituro.

 

[54] Secondo C. Arnò, Partus nondum editus, cit., 85, i muciani avrebbero attribuito rilevanza alla spes nascendi: «… vi è una fondata speranza di uomo, e tale speranza non può rimanere senza una qualche protezione, onde, se provvidenze vi furono, esse non vennero mai a scalfire il principio che nasciturus non pro nato habetur».

 

([55]) C. Arnò, Partus nondum editus, cit., 88, richiamando il criterio del commodum, sostiene che della corrente serviana «taluni seguaci, e seguaci tra i più fedeli, e forse a cominciare già da Giuliano, pensarono di esporre la concezione degli antecessori, recando ad essa limitazioni che ne togliessero l’assolutezza».

 

([56]) G. La Pira, Di fronte all’aborto, in L’osservatore Romano, 19-20 marzo 1976, ora in Idem, Il sentiero di Isaia, Firenze 19792, 662. Per un approfondimento del pensiero di La Pira in materia di concepito, si veda E. Bianchi, Astrazioni e finzioni in tema di «personae». Il concepito. Attualità e concretezza del pensiero lapiriano, in Index 34 (2006), 111 ss. Per un approfondimento più generale della riflessione giuridica dell’insigne studioso, rimandiamo, per tutti, a P. Catalano, Alcuni concetti e principi giuridici romani secondo Giorgio La Pira, in Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea, Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese (Padova – Venezia – Treviso, 14-15-16 giugno 2001), I, Padova 2003, 61 ss.; al volume 34 di Index (2006), che raccoglie gli atti del Convegno per il centenario della nascita di Giorgio La Pira: La cattedra “strumento sacro” - Incontro dei romanisti, Roma 11-13 novembre 2004.

 

([57]) W. Waldstein, Das Menschenrecht zum Leben, Berlin 1982, 21. Cfr. anche Idem, Zur Stellung des nasciturus im römischen Recht, in A bonis bona discere, Festgabe für János Zlinszky, Miskolc 1998, 48 ss.; Idem, Teoria generale del diritto. Dall’antichità ad oggi, Roma 2001, 166 ss.

 

([58]) W. Waldstein, Das Menschenrecht, cit., 21.

 

([59]) M. Kaser, Das römische Privatrecht, I, München 1971, 2a ed., 272 n. 17, secondo cui, viceversa, «vor der Geburt ist der partus bloßer Teil des Mutterleibs».

 

([60]) W. Waldstein, Zur Stellung des nasciturus, cit., 51.

 

([61]) P. Catalano, Osservazioni sulla “persona” dei nascituri alla luce del diritto romano (da Giuliano a Teixeira de Freitas), in Rassegna di diritto civile, 1988, 1, ora in Idem, Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, I, Torino 1990, 202 s. (da ora citato come Diritto e persone). Cfr., inoltre, Idem, Il nascituro tra diritto romano e diritti statali, cit., 87 ss.; Idem, Il concepito “soggetto di diritto” secondo il sistema giuridico romano, in Procreazione assistita: problemi e prospettive. Atti del Convegno, Roma 31 gennaio 2005, Fasano 2005 (cito dalla versione gentilmente concessami dall’autore). Seguono questo indirizzo, tra gli altri, G. Fontana, Qui in utero sunt, cit., 1 ss.; M. Lubrano, Persona e homo nell’opera di Gaio. Elementi concettuali del sistema giuridico romano, Torino 2002.

 

([62]) P. Catalano, Diritto e persone, cit., 203 s.: «… e gli usi del verbo intellegere (…) ci fanno considerare non conforme alla giurisprudenza antica anche la contrapposizione, introdotta dall’Albertario, di ‘condizione fisiologica’ e ‘condizione giuridica’ del concepito».

 

([63]) P. Catalano, Diritto e persone, cit., 203 s., il quale richiama A. Teixeira de Freitas, Código Civil Esboço (7 volumi, 1860–1865), ed. Ministério da Justiça in 2 volumi, Brasilia 1983, I, 83 ss., che a proposito di un passo di Giuliano (D. 1,5,26) intende il verbo intellegere nel senso di ‘riconoscere la realtà’.

 

([64]) D. 35,2,9,1 (Pap. 19 quaest.): Circa ventrem ancillae nulla temporis admissa distinctio est nec immerito, quia partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur.

 

([65]) D. 25,4,1,1 (Ulp. 24 ad edict.): Ex hoc rescripto evidentissime apparet senatus consulta de liberis agnoscendis locum non habuisse, si mulier dissimularet se praegnatem vel etiam negaret, nec immerito: partus enim antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum. post editum plane partum a muliere iam potest maritus iure suo filium per interdictum desiderare aut exhiberi sibi aut ducere permitti. extra ordinem igitur princeps in causa necessaria subvenit. 

 

([66]) P. Catalano, Diritto e persone, cit., 206.

 

([67]) P. Catalano, Il concepito “soggetto di diritto”, cit., 7. Sempre seguendo P. Catalano, Diritto e persone, cit., 205, soltanto «l’introduzione dei concetti astratti di ‘persona’, ‘personalità’, ‘soggetto di diritto’, ‘capacità giuridica’ ha comportato un capovolgimento dei principi e delle norme: si è passati dalla ‘parità ontologica’ alla eccezionale parificazione legislativa».

 

([68]) Cfr., ad esempio, J.M. Blanch Nougués, Der Ungeborene (nasciturus) im römischen, cit., 102 ss.; sembra aderire a questa opinione, se abbiamo rettamente inteso, anche S. Tafaro, Centralità dell’uomo (persona), in Studi Nicosia, VIII, Milano 2007, 119 ss.

 

([69]) M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, Torino 2000, 121 ss.; Eadem, Concepito: l’antico diritto per il nuovo millennio, cit., 1 ss.; Eadem, Sette note per la vita, in SDHI 70 (2004), 507 ss.

 

([70]) M.V. Sanna, Nuove ricerche in tema di postliminium e redemptio ab hostibus, Cagliari 2001, 123 ss.; Eadem, Conceptus pro iam nato habetur, cit., 250 ss., la quale tuttavia sembra avanzare l’ipotesi di un contrasto giurisprudenziale (p. 258): «… alcuni giuristi classici danno sicuramente rilevanza al momento del concepimento, considerando il feto già esistente, non solo se concepito da persone libere, ma anche da schiave e animali, ritenendo il nato furtivo se concepito presso il dominus o presso il ladro; altri tengono conto invece solo del momento della nascita, perché è in quel momento, a loro avviso, che il nato viene ad esistenza, ed è, dunque, a quel momento che si deve guardare per stabilire se possa essere acquisito da colui presso il quale nasce. Quest’ultima sembra essere la posizione di Paolo, probabilmente allievo di Scevola…».

 

([71]) H.M.F. Madeira, O nascituro no direito romano, cit., 1 ss.