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Falchi-Francesco-1La definizione dell’ufficio ecclesiastico nella formazione del Codice piobeNEdettino

 

Francesco Falchi

Università di Sassari

 

 

Sommario: 1. L'ufficio ecclesiastico nella dottrina canonistica della seconda metà del XIX secolo: cenni introduttivi. – 2. L'ufficio nell'avvio del processo di codificazione. – 3. L'attività della Commissione "De officiis e de beneficiis". – 3.1. La collocazione dei canoni sull'ufficio. – 3.2. La codificazione della nozione di ufficio: senso stretto e senso lato. – 3.3. Gli elementi dell'ufficio. – 3.3.a. Munus sacrum e munus spirituale. – 3.3.b. La potestà annessa all'ufficio. – 3.3.c. Stabilità e perpetuità della costituzione dell'ufficio. – 3.3.d. Il conferimento da parte dell'autorità ecclesiastica e la questione del pontificato. – 4. Uffici maggiori e minori. – 5. Uffici beneficiali. – 6. Osservazioni conclusive. – Appendice. – Tavole. – Abstract.

 

 

1. – L'ufficio ecclesiastico nella dottrina canonistica della seconda metà del XIX secolo: cenni introduttivi

 

Nell'ordinamento canonico l'ufficio ha una particolare rilevanza perché è lo strumento attraverso cui vengono ripartite le competenze in rapporto all'intera comunità o ad una sua parte. E', infatti, il mezzo necessario per la determinazione razionale dei compiti il cui assolvimento è indispensabile, o talvolta semplicemente utile, perché la Chiesa raggiunga i suoi fini[1] e principalmente la salvezza delle anime. A questo obiettivo tendono anche gli uffici che perseguono scopi contingenti, ma pur sempre collegati funzionalmente alla missione della Chiesa come, ad esempio, quelli diretti all'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici[2]. L'ufficio, in sostanza, quale modulo organizzativo ed astratto[3], stabilmente costituito, consente al titolare di svolgere legittimamente le attività specifiche e compiere validamente gli atti relativi all'ambito prefigurato dall'ufficio stesso[4].

Va rilevato che prima della codificazione del 1917 il legislatore canonico non aveva ritenuto necessario emanare una norma per delineare l'ufficio ecclesiastico nei suoi elementi essenziali[5] benché le sue radici siano antichissime, potendo dirsi coeve all'istituzione della Chiesa[6].

A loro volta i canonisti, fino al codice piobenedettino, di massima si sono occupati «indirettamente di definire l'ufficio trattando del beneficio, concetti, come è noto, intimamente connessi, giacché non può concepirsi come beneficio l'insieme dei beni che non sia connessa con un ufficio sacro allo scopo di mantenerne il titolare»[7].

Infatti se si prendono in considerazione le opere dedicate alla illustrazione dello jus decretalium emerge che in un ampio numero di esse l'attenzione è rivolta, specificamente, ad enunciare la nozione di beneficio e a delinearne minuziosamente la problematica relativa alla creazione, fusione ed estinzione ed ai modi di acquisto e di perdita della titolarità. In questi testi la nozione di ufficio è prospettata in termini assai concisi, con i quali, comunque si sottolinea che è l'ufficio a giustificare la concessione del beneficio evidenziando il principio secondo cui «beneficium datur propter officium» presente nel Corpus[8] e ribadito nel Concilio di Trento[9].

Di questo ordine di esposizione, seguito prevalentemente dagli autori[10], è esempio Ferraris che nella sua Prompta bibliotheca non dedica all'ufficio ecclesiastico una voce specifica e vi fa riferimento allorché illustra la nozione di beneficio[11]. A sua volta Oietti nella prima edizione della Synopsis propone un brevissimo testo[12] che appare inalterato anche nella terza edizione, del 1909[13], quando nell'elaborazione del Codice piobenedettino si è già giunti a definire l'ufficio ed i suoi caratteri essenziali con l'apporto dello stesso Oietti.

In considerazione dell'attività svolta nella redazione dei canoni piobenedettini sull'ufficio e sul beneficio è da ricordare che Sebastianelli, nelle sue Praelectiones, sottolinea che la Chiesa «ad fidelium salutem procurandam» costituisce «officia, ad quae clerici stabiliter deputantur» e che siccome«qui altari deserviunt, etiam de altari debeant partecipare, officia ecclesiastica certi reditus adnexi fuerunt, ex quibus duobus elementis resultat notio benefici»[14].

Allo stesso tempo alcuni canonisti nei loro trattati, cui è opportuno dare rilievo, fanno un cenno più chiaro all'ufficio sacro o ecclesiastico precisando che esso «obiective sumptum» è «certa et determinata mensura functionum ecclesiasticarum, ad quas clerici a superiore ecclesiastico stabiliter deputantur» mentre «subiective sumptum officium ecclesiasticum est jus et obligatio ejusmodi functiones vi stabilis et legitimae deputationis in certo loco aut certas personas exercendi»[15]. A parere di Aichner, dal principio che chi presta servizio all'altare deve trarre il suo sostentamento dai frutti dei beni "regulariter" annessi all'ufficio, «notio, beneficii resultat. Scilicet officium eccles., cui certi reditus ex bonis ecclesiae sunt adnexi, dicitur beneficium eccles., quod communiter definitur: est jus perpetuum percipiendi fructus ex bonis eccles. provenientes propter officium spirituale, cui jus illud auctoritate eccles. est annexum»[16].

Dopo questa premessa lo stesso canonista sottolinea che l'ufficio è «causa et fundamentum beneficii ejusdemque principale, quia beneficium non datur otiosis, sed propter officium»[17]. E sotto il profilo sostanziale mette in evidenza che l'ufficio deve essere «sacrum, veluti ministerium altaris, pensum canonicum, cura animarum aut jurisdictionis exercitium»[18]. Conseguentemente «ministeria profana in ecclesiis, e. g. aeditui, organoedi, quae etiam laici possunt obire, non habent rationem beneficii. Nam soli clerici beneficiorum capces sunt»[19].

Specificamente quanto allo "jus percipiendi reditus ecclesiasticos seu fructus beneficii" Aichner fa notare che di norma «omne officium habet beneficium et vice versa» e che «propter hanc arctam rei temporalis cum re spirituali connexionem beneficia merito rebus quasi spiritualibus adnumerantur, et haec eadem connexio efficit, ut una eademque res, prout illo respectu consideratur, nunc officii, nunc beneficii nomine compelletur»[20]. Conseguentemente «si spectetur momentum spirituale, nomem officii quadrat, si vero jus temporalium praecipue ob oculos versetur, vocabulum beneficii adhiberi solet, ac praeterea illud jus temporale in definitione beneficii nota principalis est, etiamsi proprie si aliquid officio ecclesiastico»[21].

Da parte sua Laurentius, sul presupposto che «officium et beneficium ecclesiasticum eandem rem sub diversa tamen ratione significant»[22], pone in rilievo che l'ufficio indica «determinatam partem functionum ecclesiasticarum certo loco perpetuo perficiendarum»[23]. A suo parere «hae functiones sive ministerii sive iurisdictionis vel administrationis obiectivam quandam stabilitatem habent, ita ut clericus officium recipiens eo ipso ius et obligationem habeat functiones in officio obeundi» e pertanto «differt ... officium a mera et transitoria deputatione ad quasdam actiones ecclesiasticas arbitrio deputantis designandas»[24].

Premesso che anche altri canonisti fanno riferimento all'ufficio ecclesiastico nel suo complesso e sotto i diversi profili [25], un'attenzione particolare va riservata al pensiero di Wernz riguardo all'aspetto sostanziale ed all'ordine sistematico da lui seguito[26]. Egli, infatti, ritiene che il diritto a percepire i frutti dei beni annessi all'ufficio trova in questo giustificazione pur costituendone fattore secondario giacché «elementum ... spirituale et principale beneficii ecclesiastici est ipsum officium ecclesiasticum»[27]. Precisamente, secondo Wernz, se nel beneficio ecclesiastico «attendatur imprimis pars spiritualis et causa sive fundamentum iuris recte definitur: Officium sacrum sive spirituale, cui ab auctoritate adnexum est ius perpetuum percipiendi reditus ex bonis Ecclesiae; beneficium enim dicitur dari propter officium sacrum»[28]. Di seguito egli aggiunge: «Quodsi beneficium ecclesiasticum magis consideretur secundum partem materialem atque directam et historicam et formalem sua notionem, melius definitur: Ius perpetuum percipiendi reditus ex bonis Ecclesiae officio sacro sive spirituali auctoritate ecclesiastica adnexum»[29].

Su questa base Wernz, in relazione alla hierarchia iurisdictionis[30], delinea le nozioni di ufficio e di beneficio ecclesiastico. Riguardo a quest'ultimo fa notare che l'elemento spirituale «et principale beneficii ecclesiastici est ipsum officium ecclesiasticum»[31] e quello materiale «obiective spectatum sunt ipsa bona Ecclesiae frugifera, quae constituunt dotem propriam et distinctam officio ecclesiastico tanquam subiecto dominii adnexam, et cuius reditus sive fructus, non in substantiam, existit illud jus subiectivum et perpetuum beneficiati»[32]. Su quest'ultimo aspetto Wernz si sofferma in altra parte del suo Jus decretalium.

In conseguenza di ciò, riguardo al profilo sistematico, che ha pure riflessi su quello sostanziale, l'illustre autore apprezza i canonisti "recentiores" in quanto «optimo iure» riservano «utrique materiae distinctum locum tractationis»[33] affinché «omnis species perversae confusionis officiorum spiritualium cum temporalibus reditibus vitetur et officiis ecclesiasticis in ordine disputationis scolasticae ex natura rei et ipso ordine legali titulorum libri primi libri primi commendato principalis videtur dignitas»[34].

La scelta di procedere ad una trattazione distinta dell'ufficio e del beneficio consente a Wernz di esporre una definizione autonoma di ufficio nella quale si tiene conto soltanto degli elementi spirituali dell'istituto con esclusione degli aspetti materiali e temporali che sono propri del beneficio[35]. In questo contesto egli prospetta due nozioni di ufficio ecclesiastico, una in senso lato ed un'altra in senso stretto. Nella prima l'ufficio «designat omnem missionem canonicam vel omnem potestatem spiritualem ad aliquem actum exercendum sive sit ordinis sive iurisdictionis sive administratio ecclesiastica sive ministerium sacrum, v. g. recitatio canonicarum»[36].

Questa definizione, così ampia, ha indotto qualche canonista ad affermare che essa abbraccia praticamente tutta l’attività ecclesiastica, esercitata in forma stabile od occasionale «ya se trate de actividad de los órganos eclesiásticos o simplemente de funciones con una cierta relevancia pública, aunque radicadas en la persona» [37].

A parere di Wernz l'ufficio inteso in senso stretto ed oggettivo «est gradus quidam iurisdictionis ecclesiasticae sive a Christo sive ab Ecclesia in perpetuum ita institutus, ut iura et onera spiritualia ipsi adnexa ab eo, cui per competentem auctoritatem ecclesiasticam legitime conferuntur, nomine proprio et stabili quadam ratione sint exercenda»[38]. Da ciò emergono gli elementi caratterizzanti siffatta nozione di ufficio ossia la perpetuità oggettiva e la connessione con la potestà di giurisdizione conferita ad un titolare da parte dell'autorità ecclesiastica[39]. All'esercizio delle funzioni proprie dell'ufficio è collegata la nozione soggettiva di esso così delineata da Wernz: «officium ecclesiasticum subiective spectatum est ius nomine proprio et ratione quadam stabili exercendi iura et onera spiritualia ex legibus Christi vel Ecclesiae alicui gradui iurisdictionis ecclesiasticae in perpetuum adnexa»[40]. L'autorevole canonista sottolinea inoltre il requisito della perpetuità oggettiva precisando che la perpetuità soggettiva «in vero officio ecclesiastico et ius perpetuum ad reditus ... semper et essentialiter non requiruntur»[41].

Quanto esposto, benché in sintesi, è utile per cogliere adeguatamente gli orientamenti manifestati ed i suggerimenti proposti dai consultori nel processo di formazione del Codice piobenedettino specialmente nelle riunioni della Commissione «incaricata di studiare la parte riguardante gli offici e i benefici ecclesiastici» [Consulta "De officiis e de beneficiis"][42] che ha elaborato le nozioni di ufficio e di beneficio ecclesiastico codificate nel 1917 rispettivamente nel can. 145 [43]. e nel can. 1409 [44].

 

 

2. – L'ufficio nell'avvio del processo di codificazione

 

Soffermarsi sulla formazione del can. 145 appena citato, che presenta la definizione legale di ufficio, non significa attardarsi in questioni di rilievo solo sotto il profilo dottrinale ma contribuire a mettere in luce una categoria giuridica che investe direttamente la struttura organizzativa della Chiesa.

Prima di dar conto delle osservazioni dei consultori sugli schemi via via redatti – senza riproporre una dettagliata rappresentazione dei materiali archivistici[45] e del processo di codificazione del 1917 [46] – è da ricordare che si è fermata l'attenzione sull'ufficio ecclesiastico durante l'esame del progetto di ripartizione delle materie nel Codice perché in esso ci si discosta dalla sistematica prevalentemente seguita e si avvia una trattazione distinta dell'ufficio e del beneficio.

Fin dall'inizio, infatti, in uno schema organico e dettagliato, relativo alla struttura del Codice, trasmesso ai consultori[47] si fa riferimento all'ufficio nel Libro II[48] mentre le norme sul beneficio sono collocate nel Libro III, "Sectio V".

In questa fase non sorprende che Wernz fautore di un ordine espositivo di tal genere, esplicitamente affermi che «non è conveniente rimettere la trattazione degli offici ecclesiastici a quella parte del corpus iuris canonici, ove si tratta almeno principalmente delle cose temporali»[49] e di conseguenza egli ritiene che nella sezione quinta [del Libro III] devono trovare posto «il ius ad reditus, e specialmente i bona beneficialia», che costituiscono la dotazione dell'ufficio ecclesiastico[50].

Nel testo approvato dalla Commissione plenaria di Cardinali, nel giugno 1904, al titolo IV De officiis in genere è apposta la nota 6 in cui è precisato che i capitoli di questo titolo coincidono con quelli, relativi al beneficio, della parte quinta del Libro III e che saranno gli stessi consultori ad elaborarli avendo cura di evitare inutili ripetizioni[51]. Un'indicazione simmetrica si ha nella Pars V, de beneficiis ecclesiasticis[52], ove si rinvia alla sopracitata nota apposta al titolo "De officiis ecclesiasticis" del Libro I.

Bisogna rilevare, comunque, che Gasparri considerava opportuna una riflessione sull'ufficio autonomamente trattato e che tale materia fosse oggetto di due specifici vota, che risultano redatti da Ojetti[53] e da Vidal[54], ed un analogo indirizzo intendeva seguire riguardo al beneficio ecclesiastico affidando a Sebastianelli e a Wernz[55] il compito di prospettarne la normativa. Di fatto, in materia di benefici, risulterà elaborato solo il votum di Sebastianelli[56].

Dopo l'approvazione dell'Index materiarum l'episcopato mondiale viene coinvolto nella formazione del Codice[57] ed avanza proposte, tra l'altro, sui temi specifici del titolo "de officiis" senza avvertire l'esigenza di dare indicazioni quanto alla definizione di ufficio ecclesiastico[58]. Dai postulati – che sono raccolti secondo l'ordine stabilito nell'Index cioè nel Libro I, titolo "de officiis" e nei titoli XXIX-XXXI del Libro III, concernenti i benefici – emerge che essi, talvolta, pur riferendosi a settori differenti ed essendo collocati in parti diverse riguardano lo stesso oggetto[59]. Da ciò si può presumere l'esistenza, anche tra i vescovi, di una diversità di orientamento sull'attribuire maggiore rilievo all'ufficio o al beneficio.

Di questi postulati Vidal mostra di tenere conto nel suo votum[60] particolarmente ampio, nel quale non prospetta una definizione di ufficio stimando più opportuno delineare immediatamente gli elementi relativi alla sua costituzione[61]. Ojetti, invece, apre il votum stampato nel 1907 presentando la nozione di ufficio come premessa alle norme poi suggerite[62].

 

 

3. – L'attività della Consulta “De officiis e de beneficiis

 

3.1. – La collocazione dei canoni sull'ufficio

 

Proprio in questo quadro va rivolto lo sguardo alla Consulta “De officiis e de beneficiis[63] che il 24 ottobre 1907 comincia a volgere l'attenzione ai vota[64] e tra il 31 ottobre ed il 23 gennaio 1908 si sofferma sulle sei redazioni del testo "De officiis"[65] prima di giungere a quella inviata ai componenti della "Grande Commissione"[66] con l'indicazione della data entro cui far pervenire animadversiones[67]. La nozione di ufficio ecclesiastico, fissata nei tratti essenziali dalla citata Consulta, ed insieme alle osservazioni inviate esaminata dalla Commissione parziale dei cardinali e con le conseguenti modifiche[68] dopo ulteriori stesure[69] risulterà definitivamente formalizzata nel can. 145 del Codice piobenedettino[70].

In occasione della prima riunione, cioè il 24 ottobre[71], i consultori hanno discusso brevemente di quella che nel resoconto è indicata come questione pregiudiziale cioè la collocazione, nel codice, delle norme "de officiis" e di quelle "de beneficiis"[72]. A tale proposito va messo in evidenza l'intervento di Sebastianelli secondo cui, in armonia coi principi sul beneficio esposti in apertura del votum da lui redatto[73], la trattazione "de beneficiis" dovrebbe "assorbire" quella sugli uffici[74] confermando, quindi, la sistematica prevalentemente seguita nelle trattazioni generali dello jus decretalium. Questa proposta non è accolta dagli altri consultori i quali, come emerge dal verbale della riunione, considerano la parte "de officiis" generica[75], e Giorgi, pur apprezzando questo orientamento, suggerisce di restringerla molto[76], e di considerare la parte "de beneficiis" specifica rispetto a quella sugli uffici[77]. Si è cos’ confermato l’impianto dell’Index materiarum e sottolineato il ruolo primario dell’ufficio ecclesiastico, orientando in tal senso l’attività della Consulta alla luce, comunque, del nesso tra ufficio e beneficio.

In questa prima consulta si sono poi presi in considerazione alcuni canoni del votum Ojetti 1907[78] e del votum Vidal[79]e ci si è convinti dell'opportunità che la parte sugli uffici ecclesiastici si apra con la definizione di ufficio di cui si dà una traccia esemplificativa in questi termini, ossia, «officium ecclesiasticum in genere ... est munus iure ecclesiastico constitutum»[80]. Dallo stesso verbale risulta che Giorgi propone che gli estensori dei vota sull’ufficio cioè Ojetti e Vidal , e Sebastianelli autore del votum “de beneficiis”[81], «concertino insieme uno schema de officiis subordinandogli la parte de beneficiis»[82]. Nel resoconto, tuttavia, non si fa cenno all’approvazione di tale proposta, anche se tutto lascia supporre che essa abbia incontrato il gradimento dei consultori. E’certo che, una settimana dopo, nella riunione del 31 ottobre viene messo in discussione un primo schema “de officiis” [83] in cui vi sono dei punti interrogativi accanto ad alcuni termini[84], inseriti con ampia probabilità da Gasparri prima che fosse dato alle stampe ed ai quali egli stesso fa riferimento[85].

Nella stessa riunione Gasparri «espone il criterio generale per la divisione della materia»[86] e, circa la collocazione dei canoni concernenti l'ufficio, presupponendo che «tutti i benefici sono anche uffici ... prima parlerebbe degli uffici in genere, e poi esporrebbe a parte le cose che sono proprie e speciali ai soli benefici»[87]. Di ciò si ha una tacita approvazione deducibile dall'assenza di obiezioni e dal fatto che i consultori immediatamente si dedicano all'esame dei canoni[88].

 

3.2. – Codificazione della nozione legale di ufficio: senso stretto e senso lato

 

A questo proposito bisogna tenere conto dei principi messi in evidenza dalla dottrina precodiciale[89] e della nozione di ufficio esposta da Ojetti[90] perché in essa sono indicati gli elementi che, secondo l'estensore, sono propri della figura giuridica dell'ufficio ossia che l'ufficio ecclesiastico, «propter quod tantummodo datur ecclesiasticum beneficium», è il «munus quoddam sacrum», costituito dal diritto divino o umano, al cui esercizio «clericus deputatur» attraverso la missione canonica dalla competente autorità ecclesiastica[91].

Sempre dal votunm Ojetti emerge che per l'esistenza di un ufficio non è necessario «ut muneri ecclesiastico adnexa sit iurisdictio» e neppure «ut munus proprio nomine sit exercendus, vel ut iuris dispositione in perpetuum conferatur»[92].

Nel volgere l'attenzione all'attività della Consulta "De officiis e de beneficiis" occorre precisare che su alcune questioni i componenti non mostrano dubbi e di conseguenza non si registrano di scambi di idee come emerge anche riguardo alla costituzione iure sive divino sive humano dell'ufficio.

Ciò premesso, va notato che la prima questione posta da Gasparri all'attenzione dei consultori trae origine dalle sue perplessità circa il fatto che dallo Schema I emergerebbe che solo i chierici possono essere titolari di un ufficio ecclesiastico[93]. Proprio Gasparri non pone in dubbio che il concetto di ufficio da codificare debba abbracciare la fattispecie in senso stretto e quella in senso lato. Egli, infatti, mette in evidenza a titolo di esempio che «a suo parere il superiore generale dei Fate-bene-fratelli o il priore di una confraternita hanno un ufficio ma non sono chierici»[94]. Da qui prende avvio la discussione ed in particolare Sebastianelli a questa osservazione risponde sostenendo «che per avere un vero ufficio ecclesiastico si richiede una partecipazione della potestà di giurisdizione o di ordine»[95] e conseguentemente nei casi citati da Gasparri «non possono ravvisarsi veri uffici»[96]. L'orientamento di Sebastianelli trova concordi Ojetti, Vidal e Many nella convinzione che il titolo sottoposto alla loro attenzione deve «essere ristretto ai soli offici ecclesiastici in senso stretto»[97].

Dopo un intervento con cui Giorgi pone in rilievo «che nelle Curie vi sono anche degli offici dati a laici»[98], Ojetti, per maggior chiarezza, suggerisce di integrare il canone con un terzo paragrafo in cui si accenni agli uffici lato sensu[99]. A sua volta Vidal avverte l'importanza dell'argomento e prospetta una nuova versione della norma in cui si precisa che in essa «non comprehenditur sub officiis ecclesiasticis ea quae in Curiis dantur laicis»[100].Tutto ciò conduce ad una stesura che richiamando l'esercizio della iurisdictio risulta orientata alla nozione di ufficio in senso stretto[101].

La riflessione su questo argomento viene ripresa in occasione dell'esame dello Schema III[102] quando Melata chiede di elidere il riferimento alla iurisdictio[103] mettendo in rilievo che in alcuni uffici, ad esempio in quello dei canonici e dei cappellani, «non sembra che vi sia partecipazione di potestà ecclesiastica»[104]. Tale osservazione è apprezzata da alcuni consultori[105] ed Ojetti ne riconosce il fondamento ma fa notare che se si omettono le parole indicate da Melata[106], «anche il sagrestano laico avrebbe un officio ecclesiastico»[107].

Queste incertezze e difficoltà stanno, forse, alla base della ulteriore redazione del can. 1 in cui, con stile alquanto didattico, ci si riferisce all'ufficio inteso in senso stretto e lato[108] e le definizioni prospettate sono nuovamente oggetto di confronto[109]. In particolare Scapinelli è convinto che si debba delineare soltanto la nozione in senso stretto considerando non necessario dare quella lato sensu.[110]. Di parere diverso appaiono altri consultori. Così Pompili «conserverebbe il testo uti iacet» giudicando utile precisare il concetto di ufficio ecclesiastico in senso lato[111], ed in modo analogo si esprime Melata a cui, però, la forma del canone appare «un po' scolastica»[112]. Decisamente convinto dell'opportunità di riproporre il testo così come è redatto è Ojetti perché, a suo avviso, è «necessario dire che vi sono alcuni uffici ecclesiastici in senso stretto dei quali generalmente, non sempre, si parla» ed «altri in senso largo, ad es. il sacrista»[113]. Dinanzi a questa diversità di opinioni altri intervengono nell'intento di giungere ad una versione condivisa. Tra costoro, Vidal apprezza la proposta di Scapinelli ma contemporaneamente consiglia, ove si voglia mantenere la norma, di apportare modifiche per statuire la necessità del mandato dell'autorità ecclesiastica[114]. In questo ordine di idee Many, suggerisce di aggiungere in chiusura del paragrafo le parole «speciali missione conferendam», perché a suo parere «altrimenti non si distingue l'officio ecclesiastico stricto sensu dall'officio di recitar le ore canoniche annesso al suddiaconato, al diaconato»[115]. In una successiva riunione[116], analizzando lo Schema V[117], una considerazione analoga è svolta da Vidal secondo cui affermando esplicitamente che l'ufficio è conferito con una speciale missione si toglie «l'idea che il sacerdozio sia un officio»[118].

Si può dire che dall'attività della Consulta appare nitidamente la volontà di codificare una duplice nozione di ufficio ecclesiastico nella consapevolezza, tuttavia, del ruolo preminente dell'ufficio in senso stretto. Ciò si può dedurre pure dal fatto che a partire dalla quarta stesura è introdotto un canone in base al quale, di norma, nel codice l'ufficio «sumitur in stricto sensu»[119]. Gasparri, poi, nello schema inviato ai componenti della "Grande Commissione" inserendo l'espressione «in iure»[120], in luogo di «in sequentibus canonibus», estende questo principio e lo pone come criterio interpretativo del Codice e delle leggi successive.

L'esigenza di una stesura più agile per delineare le due nozioni è particolarmente sentita da Eschbach che, in una animadversio, invita ad articolare il testo scrivendo:«Officium eccl. lato sensu ... stricto autem sensu est»[121]. Questa proposta è favorevolmente accolta e di conseguenza lo Schema del 1909, uniformandosi ad essa, rende più chiara l'indicazione delle due definizioni[122], e trova conferma nel testo promulgato[123].

 

3.3. – Gli elementi dell’ufficio  

 

3.3.a. – Munus sacrum e munus spirituale

 

Il dibattito sul munus quale fondamento dell'ufficio, seguendo in certa misura la dottrina precodiciale[124], non si addentra in una dettagliata descrizione. Esso, infatti, è concentrato sul fatto che il munus può essere individuato in un incarico o in un complesso di funzioni qualificato "sacro" o "spirituale" nella convinzione che quest'ultima caratteristica è ravvisabile anche quando, come si è sostenuto all'interno della consulta, il munus può dirsi "spirituale" riguardo alla destinazione, e non necessariamente alla sua essenza.

Dalla documentazione risulta, tuttavia, che l'espressione «munus spirituale» è utilizzata nella formazione dei canoni piobenedettini per definire l'ufficio in senso lato[125]. In relazione, invece, alla nozione stricto sensu ci si riferisce al «munus sacrum» cui connessa una potestà che i consultori, nel corso delle riunioni, sono giunti ad individuare nel modo più congruo, come emerge dal confronto degli schemi redatti[126].

Specificamente si può rilevare che nel votum Ojetti figura la locuzione "munus sacrum" mentre nel primo schema è presente l'espressione "munus spirituale"[127]. In ordine a ciò vi è uno scambio di opinioni già il 31ottobre 1907 allorché Giorgi suggerisce di espungere dal testo l'aggettivo "spirituale" ritenendo che esso non si adatti ad alcuni uffici[128]. Di parere opposto sono gli altri consultori persuasi dell'opportunità di conservare il termine "spirituale" in quanto tutti gli uffici «sono spirituali, saltem destinationem»[129]. Conseguentemente, sotto questo aspetto, non si hanno mutamenti nello Schema II[130].

Nell'ulteriore stesura consultabile, cioè nello Schema IV, sono prospettate le nozioni di ufficio in senso lato e stretto e relativamente alla prima non si fa riferimento ad un munus in sé spirituale ma ad uno che «in spiritualem finem exerceatur»[131]. Ciò, forse, per ampliare l'ambito degli incarichi che vi possono rientrare. Ci si richiama, poi, al munus sacrum quale elemento che individua l'ufficio stricto sensu[132], giungendo, in tal modo, alla formalizzazione delle due nozioni di ufficio. Questo orientamento incontra un sostanziale apprezzamento e quindi è confermato nelle successive redazioni sottoposte alla Consulta "De officiis e de beneficiis", nonostante una diversa proposta formulata da Giorgi[133].

In linea generale i componenti della Grande Commissione non manifestano particolari perplessità sul concetto di munus sacrum[134] e neppure la Commissione parziale cardinalizia. Conseguentemente l'espressione munus sacrum figura nello schema del 1909[135] ed ancora contenuta nella redazione del 1916[136].

Inaspettatamente, però, nel testo promulgato non vi è più l'aggettivo sacrum a qualificare il munus[137], e ciò desta sorpresa e qualche incertezza sulle ragioni di tale omissione anche se esse sono, forse, più comprensibili di quanto a prima vista può sembrare[138].

 

3.3.b. – La potestà annessa all'ufficio

 

Dal fatto che vi sono uffici in senso lato e stricto sensu deriva che sotto il profilo generale per l'esistenza di un ufficio, come si afferma nello Schema I, «non est necesse ut muneri spirituali adnexa sit iurisdictio» ossia una potestà di giurisdizione e neppure che il «munus proprio nomine sit exercendum aut iuris dispositione in perpetuum sit constitutum»[139].

La proposta di codificare esplicitamente questi due principi è oggetto di immediata discussione ed i consultori mostrano idee divergenti: così Giorgi, alla cui opinione aderiscono Many e Melata, non ritiene essenziale il testo e perciò lo ometterebbe[140]; altri, però, sono di diverso parere e tra costoro vi sono Vidal, che aggiungerebbe «qualche restrizione alla parola "iurisdictio" dicendo, ad es., "stricte iurisdictio"»[141], Sebastianelli[142], Ojetti[143] e Bastien[144].

Questo scambio di vedute è di fatto l'unico che, in argomento, risulta verbalizzato in quanto successivamente, riguardo a questa norma ci si limita a registrare che molti consultori aderiscono alla nota apposta al testo nella quale si dà conto della proposta di ometterla[145], o a indicare soltanto i nomi dei consultori favorevoli e dei contrari[146].

Nella struttura del canone la conferma della non necessaria presenza della "iurisdictio" mantiene in certa misura indeterminata la natura della potestà di cui deve essere dotato l'ufficio, e questa forma di 'equilibrio' redazionale del canone permane fino alla quinta stesura[147]. Va rilevato, tuttavia, che col riferimento, presente nello Schema II, allo svolgimento di una funzione che comporta «aliquam ... participationem ecclesiasticae potestatis in foro externo»[148] appare chiaro che si tende a delineare l'ufficio in senso stretto e l'attenzione è diretta ad individuare tale potestà e la sua rilevanza in foro esterno[149].

Anche su quest'ultimo aspetto la Consulta appare divisa. Vi è, infatti, chi mostra il proprio apprezzamento[150] diversamente da altri che evidenziano perplessità giungendo a proporne la soppressione[151]. Di fatto l'accenno al foro esterno non compare nella quarta redazione[152], mentre si conserva il richiamo generico all'esercizio della potestà[153] che era stato considerato opportuno da qualche consultore[154].

Lo schema desta qualche dubbio in Wernz a cui la definizione di ufficio ecclesiastico «sensu stricto videtur minus accurata»[155] sotto vari profili ed in particolare riguardo alla natura della potestà. A suo giudizio una soluzione può essere trovata con una integrazione del testo dato che la «participatio potestatis ecclesiasticae» è «accuratim definienda per additionem verborum “sive ordinis sive iurisdictionis”»[156]. Questa proposta presumibilmente trova concorde la Commissione parziale cardinalizia, e con lo Schema del 1909 si introduce il riferimento esplicito alla potestà d'ordine ed a quella di giurisdizione[157] che figura anche nel Codice[158].

 

3.3.c. – Stabilità e perpetuità della costituzione dell’ufficio

 

Questo elemento, in realtà, non è oggetto di approfondita analisi da parte della Consulta. Si era dinanzi, infatti, ad una materia esposta adeguatamente dalla dottrina precodicale, della quale parzialmente si è dato conto[159], ed in modo specifico da Wernz affermando che «non minus essentiale» è per l'ufficio ecclesiastico «illa obiectiva perpetuitas institutionis» cui aggiunge: «subiectiva autem perpetuitas in vero officio ecclesiastico ... semper et essentialiter non requiritur»[160].

Quanto al processo di codificazione, nella definizione di ufficio prospettata da Ojetti e nel complesso del suo votum non si fa cenno a tali elementi che, invece, figurano nello Schema I[161]. In questo, infatti, prima si afferma che l'ufficio deve essere «stabiliter constitutum» e poi si vuole precisare che non è richiesto che sia «in perpetuum costitutum»[162]. In sostanza la struttura del canone appare diretta a chiarire la dimensione della stabilitas richiesta e cioè che essa non coincide con la perpetuitas.

In questo testo esaminato dai consultori accanto al termine stabiliter è collocato un punto interrogativo, posto presumibilmente da Gasparri su cui egli stesso, nella riunione del 31 ottobre, richiama l'attenzione perché gli sembra che lo stabiliter «riferito alla costituzione dell'ufficio sia in opposizione con la perpetuità menzionata nello stesso canone»[163]. Tale osservazione non dà origine ad un dibattito ma nello schema successivo è omesso l'avverbio stabiliter[164]. Questa scelta vede non concorde la Consulta ed infatti alcuni reintrodurrebbero «l'idea della stabilità»[165].

L'impossibilità di consultare la terza redazione dello schema e l'assenza di riferimenti nel resoconto della riunione del 5 dicembre impediscono di sapere se in essa si fosse reinserito il requisito della stabilità dell'ufficio[166]. Una sua presenza, comunque, è assai probabile dato che, senza alcuna espressa sollecitazione, esso compare nello Schema IV[167].

In realtà con l'esplicita formalizzazione delle due nozioni di ufficio, evidenziata dalla struttura letterale del canone, la stabilitas della sua costituzione appare specificamente collegata all'ufficio in senso stretto[168]. Essa è codificata nel testo piobenedettino[169]. Nel Codice vigente, delineata un'unica nozione di ufficio, la stabilitas è uno degli elementi essenziali[170].

 

3.3.d. – Il conferimento da parte dell'autorità ecclesiastica e la questione del pontificato

 

Che l’ufficio sia conferito dall'autorità ecclesiastica è un principio su cui i consultori non hanno dubbi come pure sull'opportunità della sua espressa codificazione. In questo senso, nel primo schema vi è uno specifico cenno alla missione canonica[171] che, però, successivamente viene omesso[172], e ciò induce Ojetti a chiedere di reinserire «l'idea della missione canonica» che, a suo parere, «completa la nozione di ufficio»[173]. Anche altri consultori sono convinti della necessità che il Codice faccia un richiamo specifico ad un formale intervento ecclesiastico[174] allo scopo di rendere chiaro che le funzioni e i doveri intrinsecamente connessi all'essere chierico non costituiscono un ufficio.

Nell'elaborazione della nozione di ufficio l'atto di conferimento viene identificato, senza incertezze, con la missione canonica come traspare dai suggerimenti di Many e di Vidal[175]. Va sottolineato, comunque, che in questa occasione nella Consulta non si approfondisce il discorso sull'atto con cui se ne acquista la titolarità.

Nella stesura inviata ai componenti della Grande Commissione resta, nel can. 1, il riferimento alla missione canonica e contemporaneamente, all'inizio del Capo I "De provisione officiorum ecclesiasticorum", viene introdotta una norma specifica che individua nell'institutio e nella provisio canonica lo strumento per il conferimento dell'ufficio[176]. Sarà poi quest'ultima ad essere prevista come provvedimento di concessione dell'ufficio [177], anche nel testo definitivo[178].

L'esplicita indicazione di un atto dell'autorità ecclesiastica induce Ojetti a richiamare l'attenzione sull'ufficio di pontefice e di conseguenza egli ritiene opportuno che sia precisato che il pontificato prescinde dalla missione canonica. A questo fine lo stesso Ojetti propone di inserire nel can. 1, § 1, dopo le parole «ad quod exercendum», la frase «uno excepto Romano Pontificatu»[179]. Gli altri consultori non credono necessaria questa integrazione e sotto tale profilo Many afferma che il Papato è assolutamente extra ordinem, e quindi non vi è bisogno che sia contemplato nella definizione[180]. Di idea parzialmente diversa appare Melata che vorrebbe codificata una nozione che comprendesse anche il Pontificato Romano, «il quale è pure un officio»[181].

Di fatto nello Schema II viene inserito un canone che recepisce sostanzialmente la proposta di Ojetti in quanto, nel disporre il conferimento attraverso la missione canonica, prevede un'eccezione per il pontificato[182]. I resoconti assai concisi non permettono di sapere se la stesura successiva, cioè lo Schema III, contenesse una norma analoga[183].

Quanto all'ulteriore elaborazione si può notare che in seguito non si fa cenno esplicitamente al pontificato[184] anche perché, con le parole «aliquam saltem secumferens participationem ecclesiasticae potestatis»[185], Gasparri pensa di aver trovato una soddisfacente soluzione. A Giorgi, cui questa espressione non «sembra buona» [186], Ojetti fa notare che essa «è stata posta per comprendere il Papa»[187], e su ciò si richiama l'attenzione in una nota dello schema successivo[188]. Non è da escludere che in seguito sia sorto in Gasparri qualche dubbio[189].

In merito alla questione discussa si può ritenere, tuttavia, al superamento delle perplessità inizialmente emerse contribuisce lo Schema del 1909 dove l'espressione «ex commissione auctoritatis ecclesiasticae» appare più strettamente collegata all’ufficio in senso lato. In esso, inoltre, riguardo all’ufficio stricto sensu non si parla più di speciale missione canonica essendosi inserita la locuzione generica «ad normam sacrorum canonum conferendum»[190].

 

 

4. – Uffici maggiori e minori

 

Connessa con la nozione di ufficio è la distinzione tra uffici maggiori e minori su cui va fermata brevemente l'attenzione ricordando che la dottrina precodiciale, con lo sguardo rivolto ai benefici, afferma che sono maggiori quelli ai quali è annessa la giurisdizione ecclesiastica «propria et pro foro externo»[191] e ne fornisce un elenco esemplificativo[192].

Da parte sua Ojetti, nel votum propone un testo che individua l'elemento caratterizzante gli uffici maggiori, senza enumerarli, precisando che i restanti sono uffici minori. Egli, infatti, prospetta un canone così enunciato: «Officia, quibus adnexa est plena et perfecta iurisdictio in foro externo, dicuntur maiora; cetera minora»[193]. Anche Sebastianelli trattando dei benefici indica i principi qualificanti gli uni e gli altri[194].

Nel primo schema esaminato dalla Consulta "De officiis e de beneficiis" la distinzione è presentata, quasi come una semplice constatazione di un dato di fatto, in questi termini: «Maiora officia in Ecclesia sunt, praeter supremum pontificatum, episcopatus residentialis, Vicariatus apostolicus, Praefectura apostolica, Missio, Praelatura nullius au quasi-nullius; cetera sunt minora»[195].

Riguardo a questa stesura i consultori formulano brevi considerazioni - che di fatto, per quanto si ha notizia, costituiscono tutto il dibattito svolto sull'argomento. Precisamente Sebastianelli, forse anche con qualche riserva sul contenuto, chiede che l'elenco proposto sia integrato[196] mentre altri consultori, in particolare Ojetti e Melata, convinti dell'opportunità di indicare il critrio distintivo propongono una norma in questi termini: «Officia, quibus adnexa est iurisdictio ordinaria in foro externo, dicuntur maiora, etc.»[197]. Melata, inoltre, invita a prendere in considerazione la definizione proposta da Sebastianelli riguardo ai benefici.[198]

Un orientamento critico più determinato è manifestato da Vidal che «sopprimerebbe il canone, lasciando ai canonisti»[199] ogni questione di carattere dottrinale. Così nello schema successivo, con espressioni parzialmente diverse da quelle usate nella discussione, ma tenendo conto dei vota di Ojetti e di Sebastianelli, è presentata la distinzione tra gli uffici, indicando un criterio sostanziale. Il canone proposto, infatti, afferma che sono maggiori gli «offici ... quae secumferunt iurisdictionem saltem quasi-episcopalem»[200]. In merito a questo testo sembra che non sia stata alcuna osservazione come risulta da verbale in cui si da atto soltanto che i consultori lo approvano «uti iacet»[201].

Allo stesso tempo è da notare che il riferimento alla "iurisdictio" incontra, probabilmente all'interno di una questione più vasta, qualche difficoltà nella Grande Commissione e forse anche nella Commissione parziale cardinalizia. Di conseguenza nella redazione stampata nel 1909 appare l'esplicita indicazione della potestà episcopale o quasi episcopale quale criterio essenziale[202]. In seguito questo canone è oggetto di ulteriore riflessione[203] ed è ancora presente nella redazione del 1916[204] ed anche in una bozza del 1917[205]. Esso, però, risulta omesso nel Codice[206], e così si giunge ad una conclusione coincidente con la proposto avanzata da Vidal.

 

 

5. – Uffici beneficiali

 

Prima di chiudere questa esposizione merita un cenno la qualificazione degli uffici, cui è annesso lo ius obiectivum percipiendi certos redditus, perché nel primo schema "de officiis", con un linguaggio conforme alla dottrina precodiciale[207], è scritto che essi sono detti benefici ecclesiastici[208]. Si tratta di un'asserzione, in linea con le parole usate da Gasparri all'inizio dell'attività della Consulta[209], che contenuta in uno specifico canone, suscita una vivace discussione, sia pure breve, caratterizzata da una diversità di opinioni .

Vi è, infatti, un orientamento decisamente contrario alla sua codificazione, manifestato da Ojetti che adduce due motivi specifici. Innanzi tutto egli dichiara senza riserve «che è inesatto dire, come nel canone, che gli officia sunt beneficia, mentre son due cose distinte»[210], ed aggiunge che esso, in ogni caso, «non è necessario»[211].

Alcuni consultori, invece, sono sostanzialmente favorevoli alla conservazione del testo pur sentendo l'esigenza di apportare qualche modifica. In questo senso Sebastianelli chiede di rimuovere l'aggettivo "obiectivum" collegato al diritto di percepire i frutti dei beni annessi all'ufficio[212] e Melata trova insufficiente la definizione proposta e invita a precisare che si tratta del diritto di percepire redditi ecclesiastici o «ex bonis ecclesiasticis»[213]. Orientato verso una integrazione del testo è anche Many secondo cui, in esso, si dovrebbe indicare la norma che regola lo ius percipiendi, rinviando alla parte de beneficiis «che ne darà la definizione senza entrare qui in maggiori dettagli»[214].

Perplessità, mostra anche Vidal. Egli, infatti, mette in evidenza che non vi sono difficoltà a sopprimere il canone aggiungendo, comunque, che se lo si vuole conservare è opportuno qualificare perpetuum oltre che obiectivum lo ius percipiendi[215].

Decisamente favorevole alla conferma di questa norma è Gasparri perché, a suo giudizio, quasi in risposta ad Ojetti, «nel concetto del beneficio è incluso sia il ius percipiendi reditus sia l'officium»[216].

Dal complesso delle opinioni espresse appare che la maggioranza dei consultori è favorevole alla presenza di un canone di tale contenuto e ciò trova riscontro nella seconda redazione[217]. In occasione dell'esame di questo schema vengono avanzate ulteriori proposte e Sebastianelli prospetta una nuova versione in cui si precisa che sono detti benefici gli uffici ecclesiastici «quibus adnexa est praebenda»[218] e Many propone, per chiarezza, che si faccia esplicito rinvio al canone «dei benefici ove si definirà la prebenda»[219]. Nel resoconto della riunione si dà atto, inoltre, che parecchi consultori approvano la stesura sottoposta alla loro attenzione[220] e ciò conduce ad una sua conferma nello Schema III. Allorché si procede all'analisi di questa redazione non sembra esservi stato un dibattito e nel verbale non si fa cenno ad uno scambio di opinioni tra i consultori. Restano, quindi, ignoti i ragionamenti che hanno condotto alla decisione di sopprime questo canone «perché non esatto»[221]. In tal modo sembra essere stata recepita l'opinione in precedenza manifestata da Ojetti[222] e ciò contraddistingue tutto l'ulteriore cammino del processo di codificazione.

Nella fase conclusiva invece, e precisamente nello schema del 1914, risulta inserito un nuovo canone che con termini parzialmente diversi da quelli presenti nelle prime redazioni[223] -riprendendo una nota inserita in un precedente schema[224]- dispone che per gli uffici beneficiali devono osservarsi le norme "de officiis" e quelle "de beneficiis"[225].

Dalla veste formale del canone sembra di essere dinanzi più che un'affermazione di principio alla constatazione di una realtà per la quale si applicano anche le norme in materia di benefici. Non bisogna dimenticare, inoltre, che dopo la nozione legale di ufficio era stata formalizzata quella di beneficio ecclesiastico[226] e questo, nello stesso schema del 1916 è definito come «ens iuridicum ... constans officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos»[227] e ciò trova poi conferma nel testo promulgato[228].

 

 

6. – Osservazioni conclusive

 

Dalla rappresentazione, nei tratti essenziali, della formazione del canone piobenedettino in cui si è data una veste legale alla nozione di ufficio ecclesiastico[229], l'attività della Commissione "De officiis e de beneficiis", è apparsa nella sua reale portata in quanto i materiali archivistici, nonostante le lacune segnalate, hanno permesso di dare conto delle opinioni dei singoli consultori. Esse, infatti, sono emerse senza difficoltà nonostante la sintetica verbalizzazione, considerando che le concise espressioni utilizzate rispecchiano aspetti delineati dalla dottrina precodiciale.

Una notazione in parte analoga può farsi riguardo a quello che è da considerare il secondo momento di studio e di redazione, ossia l'arco di tempo tra il 1908 ed il 1909, in si collocano le osservazioni dei componenti della "Grande Commissione" e le riunioni della Commissione parziale cardinalizia delle quali, però, su questa materia, si può conoscere qualcosa solo da appunti di Gasparri[230]. Allo stesso tempo questi limiti della documentazione sono temperati dalla presenza di animadersiones che contengono elementi utili a chiarire il progressivo sviluppo[231]. In chiusura di questa fase lo schema stampato nel 1909 mostra alcuni significativi mutamenti[232], poi, oggetto di analisi nel suo complesso da parte dei revisori che collaboravano con Gasparri.

Per quanto attiene all'iter ulteriore, i passi conclusivi, sotto i diversi profili, sono rilevabili dal testo inserito nella Tavola sinottica indicato come schema IX, bozza 1912 [233] e dallo Schema del 1912 inviato all'episcopato mondiale[234], – che quanto ai canoni qui considerati conferma il contenuto della bozza – ed infine dagli schemi del 1914 e 1916.

Ciò premesso una speciale attenzione è da rivolgere all'aspetto sostanziale e sotto questo profilo va messa in primo piano, per la sua intrinseca rilevanza, l'introduzione nel codice piobenedettino della definizione legale di ufficio, autonoma da quella di beneficio, che mette in evidenza questo strumento di ripartizione delle competenze destinato ad avere in seguito un più marcato sviluppo e rilievo.

Alla redazione del canone in cui essa è contenuta si è giunti attraverso un paziente e meticoloso lavoro collegiale, tra consultori di culture giuridiche e scuole canonistiche diverse[235], con suggerimenti sinteticamente verbalizzati o, forse, già in origine schematici che presupponevano e si innestavano su quanto la dottrina aveva già illustrato.

All'attività della Consulta "De officiis e de beneficiis" è da ricondurre la struttura essenziale della definizione di ufficio, né poteva essere altrimenti visto che si trattava dell'organismo specificamente chiamato a studiare la materia e di conseguenza quello che ha avuto più occasioni per soffermarsi sull'argomento.

In particolare, lasciata da parte la concezione soggettiva che identifica l’ufficio col diritto all’esercizio della potestà[236], è stato codificato senza incertezze l'ufficio nel suo profilo oggettivo ossia nel essere un complesso di funzioni stabilmente costituito. A ciò si unisce l'aver reso chiaro, col riferimento alla missione canonica, che i doveri derivanti dalla ricezione dell'ordine sacro non costituiscono di per sé un ufficio.

In questa cornice è da ricordare che un'ampia parte della Consulta era orientata verso la codificazione di una nozione di ufficio in senso stretto caratterizzata dalla sua stabile costituzione, da una funzione implicante l'esercizio di una potestà ecclesiastica da parte di un chierico. Lo status clericale, infatti, era considerato essenziale per la titolarità di un ufficio stricto sensu. e non a caso la normativa in materia di ufficio era stata sistemata nella Pars "De clericis".

A tale orientamento si è contrapposta, in certa misura, l'idea di Gasparri diretta a codificare anche la nozione in senso lato che non esclude i laici dall'esserne titolari. Proprio il presidente della Consulta, fin dall'inizio, ha richiamato l'attenzione su questo aspetto ed ha tenuto vivo l'argomento riproponendolo sostanzialmente nelle stesure che egli stesso curava[237].

Queste due tendenze hanno caratterizzato l'attività svolta collegialmente giungendo, forse proprio per il deciso sostegno di Gasparri, alla codificazione di entrambe le nozioni. Vi è da aggiungere che ai consultori era ben chiaro il ruolo dell'ufficio in senso stretto -talvolta indicato come vero ufficio- ma a loro non sfuggiva la rilevanza e l'utilità, per le chiese locali e per le curie diocesane, delle mansioni generalmente affidate ai laici ed ascrivibili all'ambito dell'ufficio in senso lato.

La Consulta, certamente, ha svolto un ruolo di particolare rilievo ma non va trascurato il contributo che si è avuto nel periodo 1908-1909 per una più appropriata individuazione della potestà, chiarendo che si tratta di quella d'ordine e di giurisdizione. Infine non sono da sottovalutare alcune innovazioni, riferibili al periodo conclusivo del processo di codificazione, sebbene riguardo a queste bisogna sottolineare che non hanno tutte la stessa rilevanza. Così da una parte vi sono l'esclusione dell'esplicita distinzione degli uffici in maggiori e minori[238] e l'inserimento, nei termini in precedenza indicati, del canone sugli uffici beneficiali [239]. Scelte queste, probabilmente dettate dall'esigenza di armonizzare il Codice alla luce di tutto il suo complesso.

Un discorso diverso è da fare sull'esclusione della qualificazione sacrum riferita al munus. Invero non si conoscono le ragioni che hanno indotto Gasparri ad apportare questa modifica, certamente non legata ad una decisione occasionale essendo rilevabile all'interno di un'analisi del testo del 1916. E', infatti, nel can. 144 di una copia di questo schema, utilizzato come bozza, che a penna è cancellato l'aggettivo sacrum[240]. Ciò può far pensare che essa abbia tratto origine dalla rilettura di varie parti del codice, e quindi da una specifica riflessione, oppure che Gasparri abbia tenuto conto di suggerimenti ricevuti che al momento non è possibile individuare e documentare.

Maroto, da parte sua, lascia intendere che può esserci stata la preoccupazione di una possibile difficoltà nell'interpretare il termine sacro[241] e che perciò esso sia stato tolto «in editione promulgata ne forsan ansam erroribus dederit»[242].

Questa opinione può trovare fondamento sul fatto che su munus sacrum e munus spirituale e sulla differenza tra le due espressioni gli interventi dei consultori non hanno offerto indicazioni d'ordine contenutistico e neppure hanno sufficientemente chiarito il significato della frase «in finem spiritualem».

Comunque, qualunque sia il motivo, per effetto di questa innovazione, pur tenendo nel debito conto il nesso con la potestà ecclesiastica cui il testo si richiama, l'ambito di funzioni rientranti nella nozione di ufficio in senso stretto risulta in qualche misura ampliato.

Infine merita una considerazione specifica l'aver dato veste legale alla nozione in senso lato, con la quale si è formalmente avviata un'apertura verso il riconoscimento della capacità del laico ad essere titolare di tali uffici anche se questi, da una parte dei canonisti, durante il processo di codificazione non erano considerati veri uffici.

Essa, spesso, è stata un po’ sottovalutata e solo qualche canonista ne ha delineato con attenzione il profilo teorico e l'ambito della sua concreta rilevanza[243].

E' da ricordare, però, che il Vaticano II, già nella fase preparatoria, sia pure con lo sguardo rivolto alla questione del sostentamento del clero, ha valorizzato la nozione in senso lato[244] confermando questo orientamento fino alla promulgazione del decreto "Presbyterorum ordinis"[245].

Successivamente nel corso della revisione delle norme piobenedettine si è giunti, come è noto, ad un'unica definizione di ufficio. Ciò, ovviamente, ha suscitato particolare interesse e riflessioni per delinearne meglio la natura, i vari profili e lo spazio di applicazione, anche alla luce degli sviluppi della scienza giuridica e degli ulteriori approfondimenti teologici e della ecclesiologia conciliare[246].

 

 

 

Appendice

 

Doc. 1

 

                                                                                                                       (Sub secreto pontificio).

 

CODEX IURIS CANONICI

------------------

 

LIBER SECONDUS

 

DE PERSONIS

 

PARS   I

 

DE CLERICIS

-------------

SECTIO  i

 

DE CLERICIS IN GENERE

-----------

Titulus IV

 

DE OFFICIIS ECCLESIASTICIS

 

 

VOTUM

R. P. BENEDICTI  OJETTI, S.I.

CONSULTORIS

 

 

 

ROMAE

TYPIS VATICANIS

 

1907.

 

 

Can. 1.

§ 1: Officium ecclesiasticum, propter quod tantummodo datur ecclesiasticum beneficium, est munus quoddam sacrum iure sive divino sive humano constitutum, ad quod exercendum missione canonica a competente auctoritate ecclesiastica clericus deputatur. 

§ 2. Ad habendum officium ecclesiasticum non est necesse ut muneri ecclesiastico adnexa sit iurisdictio, nec requiritur, ut munus proprio  nomine sit exercendus, vel ut  iuris dispostio in perpetuum conferatur.

§ 3. Officia, quibus adnexa est plena et perfecta iurisdictio in foro externo, dicuntur maiora; cetera minora.

§ 4. Officia maiora praelaturae quoque seu dignitates vocantur, etsi hoc nomine vocentur etiam quaedam praeminentiae honoris, sive hae cohaereant cum officio quodam minori, sive sine illo conferantur.

 

Can. 2

Nobilissimum officium est munus Primatis in Ecclesia, quod immediater a Christo Domino institutum et in omnibus determinatum est".

 

Can. 5

§ 1. Nulli laicae potestati aut personae ulla competit erectio ecclesiastici officii.

§ 2. Fundatoribus tamen dotationem quae ad sustentationem illorum destinantur, quibus aliquod certum officium ecclesiasticum tribuendum erit, concessum sit in ipso fundationis limine suae donationi apponere conditiones, quae sint etiam praeter vel contra ius commune, dummodo officio ipsi aut ecclesiasticae disciplinae non repugnet vel in iure expresse non fuerint reprobatae.

§ 3. Conditiones a fundatoribus appositae et ab Ordinario acceptatae sancte et religiose serventur.

 

Can. 6

§ 1.  Episcopi officia ecclesiastica ne erigant nisi propter necessitatem vel utilitatem ecclesiae; curent etiam ut cuilibet ecclesiastico officio sua respondeat congrua dotatio.

§ 2. Officia, quando fieri potest et quum eis non desit dotatio congrua, ab episcopo in titulum erigantur, ex quo constituantur persona iuridica, quae proinde dominii in ecclesia sit capax. Ad hoc episcopi sine consensu sui capituli non procedant.

 

 

 

Doc. 2

 

                                                                                                         (Sub secreto pontificio).

 

CODEX IURIS CANONICI

------------------

 

LIBER SECONDUS

 

DE PERSONIS

 

PARS   I

 

DE CLERICIS

-------------

SECTIO  i

 

DE CLERICIS IN GENERE

-----------

Titulus IV

 

DE OFFICIIS ECCLESIASTICIS

 

 

VOTUM

R. P.  PETRUS VIDAL S.I.

CONSULTOR.

 

 

ROMAE

TYPIS VATICANIS

 

1907.

 

 

 

1. Officia ecclesiastica nonnisi a competente auctoritate ecclesiastica erigi sive constitui possunt.

[......]

4. Ut officium ecclesiasticum canonice erigatur, requiritur: 1.° Causa iuxta necessitatis vel utilitatis ecclesiae, locus congruus, dos sufficiens; 2. Ut inquisitio fiat de iustis causis erectionem suadentibus, audiantur interesse habentes et Superior publico instrumento fundationem acceptet atque erigat in titulum.

 

5. Locus congruus pro Ecclesia et Capitulo cathedrali sunt maiores civitates; pro Ecclesia Collegiata locus dignus ubi clerus populusque est numerosus; pro parochiis solum est attendenda necessitas vel utilitas fidelium. 

 

6. Dos sufficiens ea est, quae ad sustentationem beneficiati, ad fabricae ecclesiae ad cultus divini onera sustinenda suppleat: quod ad haec fundatio oblata non sufficiat, non est admittenda, nisi sub conditione, quod eius possessio sit compatibilis cum possessione alterius officii, unde congrua beneficialis compleatur".

 

7. Si clericus vel laicus fundationem Ecclesiae offerat, potest honestas et a iure non reprobatas conditiones praeter vel contra ius commune in clausulis fundationis apponere; quae per Superiorem ecclesiasticum admissae religiose sunt servandae, et a solo R. P. possunt immutari aut in eis dispensatio fieri, nisi aliter in lege fundationis cautum fuerit.

 

 

Tavole

 

Tavola  sinottica

 

Avvertenza:

La tavola si propone di mettere in luce le variazioni di ogni schema rispetto a quello immediatamente precedente.

Sono collocate tra parentesi le parole che risultano omesse in un contesto rimasto invariato.

Sono scritte in corsivo le parole che costituiscono innovazione  quando sostituiscono altre parole o  integrano il testo.  

 

Nella Tavola sinottica non è contenuto lo Schema III in quanto il testo non risulta conservato.

Di questo schema, per quanto qui interessa, sulla base di quanto scritto nel Verbale della riunione del 5 dicembre 1907 della Consulta "De officiis e de beneficiis" (v., ASV, CCDC, scat. 58) o da esso desumibile, si può dire che:

-nel can. 1. § 1 vi erano le parole "aliquam secumferens participationem  ecclesiasticae potestatis in foro externo";

-nel can. 1  vi fosse un § 2  conforme a quello dello schema precedente;

-nel can. 1 non vi fossero i §§ 3 e 4  di cui in precedenza si era chiesta la soppressione;

- vi fosse un  can. 3 avente un testo simile a quello precedente che "si sopprime perché non esatto";

- non è da escludere che il can. 4 presentasse un testo simile a quello dello schema precedente.

 

 

Schema  I

(1907)

 

 

Can. 1.

§ 1. Officium ec-clesiasticum est munus spirituale iure divino sive ecclesiastico cum certis iuribus et oneribus stabili-ter (?) constitu-tum, ad quod exercendum mis-sione canonica  a competenti eccle-siatica auctoritate clericus deputa-tur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.  Ad  haben-dum officium ec-clesiasticum  non est necesse ut muneri spirituali adnexa sit iuris-dictio, vel ut munus proprio nomine sit exer-cendum aut iuris dispositione in perpetuum (?) sit consitutum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can. 2.

Maiora officia in Ecclesia sunt, praeter supre-mum pontifica-tum, episcopatus residentialis, Vi-cariatus  aposto-licus, Praefectura apostolica, Mis-sio, Praelatura nullius aut quasi-nullius; cetera sunt  minora (?).

 

 

 

 

 

 

 

 

Can. 3.

§ 1.  Ecclesiasti-ca officia quae adnexum habent ius obiectivum (?) percipiendi certos  redditus, dicuntur benefi-cia ecclesiastica.

 

 

§ 2. Quae eccle-siasticis benefi-ciis propria sunt, exponit can.  sequ.

 

 

 

Cap. I

De officiis eccle-siasticis in gene-re.

 

 

 

Art. I,

De provisione of-ficiorum eccle-siasticorum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can. 4.

Nemo, absque a-postolico indulto, potest sibi valide successorem in officio designare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema VIII (1909)

 

 

Can. 54.§ 1. Officium ec-clesiasticum lato, sensu (etsi dici recte possit)  est quodcumque mu-nus quod in spi-ritualem  finem ex commissione legitimae aucto-ritatis ecclesia-sticae exercea-tur; in stricto

autem  sensu est  munus sacrum, ordinatione sive  divina sive eccle-siastica stabiliter constitutum, ad  normam  sacro-rum canonum conferendum, aliquam  saltem secumferens par-ticipationem ec-clesiasticae pote-statis. sive  ordi-nis sive iuri-sdictionis.

 

 

§ 2.

IMMUTATUS

In iure officium ecclesiasticum sumitur  in stricto sensu, nisi aliud  ex  contextu ser-monis appareat.

 

 

Can. 55

Maiora officia in Ecclesia sunt  quae secumferunt potestatem epi-scopalem vel quasi-episcopa-lem;  cetera sunt minora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. I

De provisione officiorum eccle-siaticorum.

 

 

Can. 56

§ 1. Officium ec-clesiasticum ne-quit  sine   provi-sione canonica obtineri.

 

 

§ 2.  Nomine canonicae provi-sionis (seu eccle-siasticae institu-tionis) venit pro-visio seu collatio officii ecclesia-stici a competenti auctoritate eccle-siastica facta ad normam sacro-rum canonum.

 

Schema II

(1907)

 

 

Can. 1.

§ 1. Officium ec-clesiasticum est munus spirituale iure divino sive ecclesiastico cum certis iuribus et oneribus (stabili-ter) constitutum, aliquam secum-ferens participa-tionem ecclesia-sticae potestatis in foro externo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.  Ad  haben-dum officium ec-clesiasticum  non est necesse ut muneri spirituali adnexa sit iuris-dictio, vel ut munus proprio nomine sit exer-cendum aut iuris dispositione in perpetuum  con-feratur.  

 

 

§ 3.  NOVUS

Episcopus,  si id  opportunum pro bono dioecesis iudicaverit, po-test  quoque alia officia iure non praevisa consti-tuere. 

 

 

§ 4.  NOVUS Praeter  personas morales laicales in Ecclesia sunt munera quae of-ficiis ecclesiasti-cis accedunt; qui-bus canones qui infra ponuntur, applicantur, nisi aliud  ex contex-tu  aut ex  rei  na-tura appareat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can. 2.

Maiora officia in Ecclesia sunt  (praeter supre-mum pontifica-tum, episcopatus residentialis, Vi-cariatus  aposto-licus, Praefectura apostolica, Mis-sio, Praelatura nullius aut quasi-nullius; cetera suntminora quae secumfe-runt iurisdictio-nem saltem  qua-si-episcopalem;  cetera sunt mino-ra.

 

 

Can. 3.

§ 1.  Ecclesiasti-ca officia quae adnexum habent ius perpetuum percipiendi cer-tos  redditus, di-cuntur beneficia ecclesiastica.

 

 

§ 2.

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

Cap.  I.

De (officiis ec-clesiasticis in ge-nere). provisione officiorum eccle-siasticorum

 

OMISSUS

 

 

 

 

 

Can. 4. 

§ 1.  NOVUS

Officium eccle-siasticum nonnisi a clericis obtineri potest,  mediante missione canoni-ca, uno excepto supremo pontifi-catu.

 

 

§2. Nemo, ab-sque apostolico indulto, potest sibi valide  dare in officio succes-sorem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema IX

Bozze (1912)

 

 

Can. 51.§ 1. Officium ec-clesiasticum lato, sensu est quod-libet munus quod in spiritualem     finem ex com-missione legiti-mae auctoritatis ecclesiasticae exercetur; (in) stricto autem  sensu est  munus sacrum, ordina-tione sive  divina sive ecclesiastica stabiliter consti-tutum,    ad  nor-mam  sacrorum canonum confe-rendum, aliquam  saltem secumfe-rens participatio-nem ecclesiasti-cae potestatis. sive  ordinis sive iurisdictionis.

 

 

 

 

§.  2

In iure officium ecclesiasticum accipitur  (in) stricto sensu, nisi aliud  ex  contex-tu sermonis ap-pareat.

 

 

Can. 52

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. I

IMMUTATUS

 

 

 

 

Can. 53

§ 1.

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

§ 2.  Nomine canonicae provi-sionis  venit  col-latio officii ec-clesiastici a com-petenti auctorita-te ecclesiastica facta ad normam sacrorum cano-num.

 

 

 

 

 

Schema IV

(1907)

 

 

Can. 1.

§ 1. Officium ec-clesiasticum, etsi dici recte possit quodcumque mu-nus quod in spi-ritualem finem exerceatur, stricto tamen sensu non est nisi munus sa-crum, ordinatione sive  divina sive ecclesiastica cum certis iuribus et oneribus stabiliter constitutum, ali- quam saltem se-cumferens partici-pationem ecclesia-sticae potestatis (in foro ex-terno).

 

 

 

 

 

 

§ 2.

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.  NOVUS

In sequentibus canonibus offi-cium  ecclesiasti-cum sumitur in stricto sensu, nisi aliud  ex  sermo-nis contextu ap-pareat.

 

 

Can. 2.

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can. 3. 

OMISSUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap.  I.

De provisione of-ficiorum eccle-siasticorum in genere.

.

 

 

 

 

 

 

 

OMISSUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema X

(1912)

 

 

Can. 52

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§. 2.

IMMUATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Can. 53

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. I

IMMUTATUS

.

 

 

 

Can. 54

§ 1

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

§. 2.

IMMUTATUS

Schema V

(1908)

 

 

Can. 1.

§ 1. Officium ec-clesiasticum, etsi dici recte possit quodcumque mu-nus quod in spi-ritualem     finem

ex commissione auctoritatis eccle-siasticae exercea-tur, stricto tamen sensu non est nisi munus sacrum, or-dinatione sive  divi-na sive ecclesiasti-ca (cum certis iuri-bus et oneribus) stabiliter constitu-um, missione cano-nica conferendum, aliquam saltem se-cumferens partici-pationem ecclesia-sticae potestatis.

 

 

 

§ 2.  Ad  (haben-dum) officium ecclesiasticum  non est necesse ut muneri spiri-tuali adnexa sit iurisdic-tio, vel ut munus proprio nomine sit exercendum aut iu-ris dispositione in perpetuum  confe-ratur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can. 2.

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap.  I.

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema  XI    (1914)

 

 

Can. 144

§ 1. Officium ec-clesiasticum lato, sensu est quod-libet munus quod in spiritualem    finem (ex- commissione legitimae auctorita-tis ecclesiasticae) legitime exercetur; stricto autem  sensu est  munus sacrum, ordinatione sive  divina sive eccle-siastica stabiliter constitutum, ad normam  sacrorum canonum confe-rendum, aliquam  saltem secumfe-rens participatio-nem ecclesiasticae potestatis. sive  or-dinis sive iurisdic-tionis.

 

 

 

 

 

 

§. 2.

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Can. 145

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Can. 146

NOVUS

De praebendis be-neficialibus officiis in specie, praeter  canones qui se-quuntur, custodian- tur insuper prae-scripta can. 685 sequ. De rebus. 

 

 

 

Cap. I

IMMUTATUS

 

 

 

 

Can. 147

§ 1

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

§ 2.  Nomine canonicae provi-sionis venit  con-

cessio officii ec-clesiastici a com-petenti auctoritate ecclesiastica facta ad normam sacro-rum canonum.

 

Schema VI

(1908)

 

 

Can. 1.

§ 1. Officium ec-clesiasticum, etsi dici recte possit quodcumque mu-nus quod in spi-ritualem     finem

ex commissione auctoritatis ec-clesiasticae exer-ceatur, stricto ta-men sensu (non) est (nisi) munus sacrum, ordina-tione sive  divina sive ecclesiastica stabiliter consti-tutum, speciali missione canoni-ca conferendum, aliquam saltem secumferens par-ticipationem ec-clesiasticae pote-statis.

 

 

§ 2. 

OMISSUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can. 2.

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. I

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema  XII      1916

 

 

Can. 144

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§. 2.

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Can. 145

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Can. 146

 De praebendis beneficialibus  officiis in specie, praeter  canones qui sequuntur, custodiantur in-super praecripta can. 1409 sequ.

 

 

 

 

Cap. I

IMMUTATUS

 

 

 

 

Can. 147

§ 1 IMMUTATUS

 

 

 

 

 

§ 2.

IMMUTATUS

 

Schema  VII

(1908)

 

 

Can. 1.

§ 1. 1IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. In iure of-ficium ecclesia-sticum sumitur in stricto sensu, nisi aliud  ex  sermo-nis contextu ap-pareat.

 

 

 

 

Can. 2.

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. I

De provisione  officiorum eccle-siasticorum.(in genere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can. 3

§ 1. Officium ec-clesiasticum ne-quit  sine  institu-tione canonica obtineri.

 

§ 2.  Nomine canonicae seu ecclesiasticae in-stitutionis venit provisio seu col-latio officii eccle-siastici a compe-tenti auctoritate ecclesiastica facta ad normam sacro-rum canonum.

 

 

 

 

Codice

(1917)

 

 

Can. 145

§ 1. Officium ec-clesiasticum lato, sensu est quod-libet munus quod in spiritualem     finem  legitime exercetur; stricto autem  sensu est  munus (sacrum), ordinatione sive  divina sive eccle-siastica stabiliter constitutum, ad normam  sacro-rum canonum conferendum, ali-qam  saltem se-cumferens par-ticipationem ec-clesiasticae pote-statis.sive  ordinis sive iurisdictio-nis.

 

 

 

 

 

 

 

§. 2.

IMMUTATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can.  146

De (praebendis) beneficialibus of-ficiis in specie, praeter  canones qui sequuntur, custodiantur in-super praecripta can. 1409 seqq.

 

 

 

 

Cap. I

IMMUTATUS

 

 

 

 

Can. 147

§ 1. IMMUTATUS

 

 

 

 

 

§ 2.  Nomine canonicae  provi-sionis venit con-cessio officii ec-clesiastici a com-petenti auctoritate ecclesiastica (fa-cta) ad normam sacrorum cano-num facta.

 

 

 

Abstract

 

L’enquête menée sur les documents des Archives Secrètes du Vatican (animadversiones, vota et schemata) montre comment la Commission "de officiis et de beneficiis” est pervenu, progressivement, à la première définition législative d'office ecclésiastique etablie dans le Code de droit canonique de 1917. Definition d'office ecclésiastique de sens objectiv: notion d'office de sens strict et de sens large. Cette note montre, aussi, l'échange de vues des consulteurs concernant les éléments fondamentaux de l'office ecclesiastique.

À partir de 1917 toute l'analyse, sur l'office et sur le rapport office et benefice et aussi sur la notion de sens large, s'inscrit dans un cadre radicalment nouveau.

 

 



 

[Per la pubblicazione degli articoli della sezione “Contributi” si è applicato, in maniera rigorosa, il procedimento di peer review. Ogni articolo è stato valutato positivamente da due referees, che hanno operato con il sistema del double-blind]

 

[1] In tal senso v., F. COCCOPALMERIO, Note sul concetto di ufficio ecclesiastico, in Sc. catt., 1988, 64.

 

[2] V., F. FALCHI, Uffici ecclesiastici (provvisione e perdita), in Dig. disc. pubbl., Agg., Torino  2000, 589.

 

[3] Così P. A. BONNET, Ufficio (dir. can.), in Enc. dir., XLV, Milano 1992, 683.

 

[4] V., F. FALCHI, Uffici ecclesiastici, cit., 589.

 

[5] V., L. Spinelli, Considerazioni sul potere ecclesiastico di giurisdizione, in Studi in onore di V. Del Giudice, II, Milano 1953, 362-3. In nota Spinelli richiama le Decretali di Gregorio IX e precisamente i titoli XXIII-XXXI del Libro I che trattano delle competenze di singoli uffici ossia de officio: Archidiaconi, primicerii, sacristae, custodis, vicariis, iudicis delegati, legati, iudicis ordinarii, iudicis (v., ivi, 362, nota. 20). Spinelli ricorda inoltre che nel Corpus iuris canonici, specialmente riguardo alla sospensione emerge la distinzione tra officium e beneficium (v., ibidem).

 

[6] In proposito, v., P.G. Caron, La rinuncia all’ufficio ecclesiastico, Milano 1946, 3 ss. Sull'uso del termine ufficio nel corso dei secoli e sull'origine dell'ufficio ecclesiastico, oltre il citato testo di Caron, v., B. BASDEVANT-GAUDEMET, Office ecclésiastique points de repères pour une histoire d'un concept, in Année can., 39,1997, 7 ss.; ID., Recherches sur l’évolution historique d’une terminologie: l’office ecclésiastique, ivi, 49, 2007, 11 ss.; A. Souto, Presupuestos doctrinales de la definicion de oficio en el codigo de derecho canonico, in Jus Canonicum, IX, 1969, 339, v. pure, Id., La noción canónica de oficio, Pamplona, 1971, 50 ss.

 

[7] L. Spinelli, Considerazioni, cit., 362.

 

[8]) V., c. 15 de rescrip., I, 3 in VI°.

 

[9] V., Conc. Trid. sess. XXI, cap. 3, de ref.

 

[10] V., tra gli altri, M. De Luca, Praelectiones iuris canonici. Liber De rebus ecclesiasticis, Romae, 1898, 293 e ss; F. Santi, Praelectiones iuris canonici, Liber III, Ratisbonae, 1886, 75; G. Sebastianelli, Praelctiones juris canonici, II, 2a ed., Romae, 1905, 191.

 

[11] V., L. Ferraris, Prompta bibliotheca canonica juridica moralis theologica, t. I, editio novissima, Romae, 1885, 548. Infatti nell'Articolo I, riguardo al beneficio, Ferraris scrive: «Officium vero est administratio rerum ecclesiasticarum sine alia speciali praecedentia et iurisdictione, ut sunt thesaurarius, custos, sacrista, et huiusmodi [...] Unde patet quod rigorosae loquendo ista non sunt proprie beneficia simplicia»(ivi, nn. 28-29).

 

[12] V., B. Ojetti, Officium, in Synopsis rerum moralium et iuris pontificii alphabetico ordine digesta et novissimis SS. RR. Congregationis decreta aucta, Romae 1899. Scrive Oietti: «In capitulis praeter dignitates, personatus et canonicatus simplices, numerantur etiam officia [...] Officium autem est titulus beneficialis, annexam habens aliquam administrationem absque iurisditione et absque praecedentia. Huiusmodi esset oeconomus, sacrista etc.». Stesso testo in Synopsis, vol. II, 2a ed., Romae 1905, 263.

 

[13] V., B. Ojetti, Officium, in Synopsis, II, 3a ed., Romae 1909, 2789.

 

[14] G. Sebastianelli, Praelectiones, cit., 191.

 

[15] S. Aichner, Compendium iuris ecclesiastici, 9a ed., Brixinae 1900, 264.

 

[16] Ivi, 264-265.

 

[17] Ivi, 265.

 

[18] Ibidem .

 

[19] Ibidem .

 

[20] Ibidem .

 

[21] Ibidem .

 

 

[22] I. LAURENTIUS, Institutiones iuris ecclesiastci, Friburgi Brisgoviae 1903, 190.

 

[23] Ibidem.

 

[24] Ibidem.

 

[25] Così, essendo l'ufficio caratterizzato da un complesso oggettivo di funzioni viene posta in evidenza la situazione soggettiva di chi ne è titolare. In tal senso v., Phillips, che prospetta la nozione di beneficio aprendo il discorso con queste parole: «officium ecclesiasticum ius tribuit clerico, in campo a magistratu ecclesiastico sibi determinato potestatem ecclesiasticam exercendi» (G. Phillips, Compendium iuris ecclesiastici, 3a ed., Ratisbonae 1875, 135). Di seguito egli ricorda che ad un ufficio di tal genere «regulariter ius adnexum est, ex certis bonis ecclesiasticis vel -quod hac in re nullam parit distinctionem- ex aerario publico quosdam reditus annuos quoad vixerit percipiendi», e conclude così: «significatio boni ecclesiastici ad hunc finem determinati termino beneficii paullatim etiam ad officium ipsum translata est» (ibidem). V., pure, Walter secondo cui «sotto il nome di ufficio ecclesiastico s'intende il diritto e il dovere di applicare ed esercitare effettivamente il potere ecclesiastico in certi determinati rapporti, in virtù di una carica permanentemente conferita a quest'uopo» (F. Walter, Manuale del diritto ecclesiastico - Di tutte le confessioni cristiane -, trad. dal tedesco dell'avv. Benelli, Pisa 1848, t. II, 29). Egli sottolinea, poi, che l'ufficio «ordinariamente si riferisce ad una tra le divisioni geografiche del territorio ecclesiastico, e designa allora l'esercizio della potestà ecclesiastica in un certo luogo e sopra certe persone»(ibidem), ed aggiunge che «la somma delle facoltà inerenti a siffatta carica si chiama potestà d'uffizio (majoritas), alla quale corrisponde la obbedienza dei sottoposti» (ibidem).

In merito a quanto scritto da Walter, v., A. Souto (Presupuestos doctrinales, cit., 338-340) che inoltre propone all'attenzione alcuni passi del Compendium Iuris Canonici (4a ed., 1890, 90-91) di S. B. Smith nei quali, relativamente alle funzioni attribuite «a los oficios», si distingue tra quelli in cui vi è una partecipazione alla potestà di giurisdizione (Smith cita: el munus episcopale, parochiale, y el munus audiendi confesiones) e gli altri nei quali non si partecipa alla potestà di giurisdizione (praedicatio verbi, celebratio missae, administratio eucharistiae), v., A. Souto, Presupuestos doctrinales, cit., 340-341. Souto aggiunge che «aun cuando Smith pretende ofrecer una visión del oficio desvinculada del beneficio, sin embargo, pronto trae a colación este tema al referirse a los oficios jurisdicionales»(ivi, 341).

Quanto alla nozione di ufficio prospettata da Rivet – «munus stabile ab ecclesiastica auctoritate erectum ad exercendam aliquam potestatem Ordinis aut iurisdictionis ecclesiasticae» (L. RIVET, Insitutiones iuris ecclesiastici privati, t. I, Romae 1914, 179) - cui Souto riserva particolare apprezzamento come anticipatrice del Codice (v., A. Souto, La noción, cit., 67-68) -, va tenuto presente che Rivet scrive nel 1914 e con ogni probabilità era a conoscenza del processo di codificazione e specificamente della nozione delineata nel can. 1 dello Schema del 1912 e, forse, anche della stesura del 1914 che qui sono rilevabili in Tavola sinottica.

 

[26] In proposito, v., J. A. Souto, Presupuestos doctrinales, cit., 342, e ID., La noción canónica, cit., 64 ss.

 

[27] F.X. WERNZ, Jus decretalium, II, Romae 1899, 343; ID, Jus decretalium, II, 2a ed., Romae 1906, 5. Di queste due edizioni – che in questo argomento sostanzialmente non differiscono e quasi sempre coincidono anche nella forma – si citerà, poi, di preferenza, la seconda.

 

[28] F.X. Wernz, Jus decretalium, II, cit., 5, nota 8.

 

[29] Ibidem.

 

[30] Dell'ufficio si tratta nel tomo sulla gerarchia di giurisdizione, v., F.X. Wernz, Jus decretalium, II, cit., 2 ss.

 

[31] Ivi, 5, nota 8.

 

[32] Ibidem. Lo stesso concetto -"bona ecclesiastica officio ecclesiastico tanquam personae morali ut subiecto dominii directi sunt adscripta"- è espresso da Wernz in altra parte, v., F.X. Wernz, Jus decretalium, III, Ius administrationis Eccles, Catholicae, P. I, 2a ed., Romae 1908, nn. 176 ss.

 

[33] F.X. Wernz, Jus decretalium, II, cit., 5. In proposito v., J. A. Souto, Presupuestos doctrinales, cit., 342.

 

[34] F.X. Wernz, Jus decretalium, II, cit., 5.

 

[35] In tal senso v., J.A. Souto, Presupuestos doctrinales, cit., 342.

 

[36] F.X. WERNZ, Jus decretalium, II, cit., 344.

 

[37] J.A. Souto, Presupuestos doctrinales, cit., 343.

 

[38] F.X. WERNZ, Jus decretalium, II, cit., 344.

 

[39] In proposito, v., J. A. Souto, Presupuestos doctrinales, cit., 343.

 

[40] F.X. Wernz, Jus decretalium, II, (1906), cit., 6.

 

[41] Ivi, 6-7.

 

[42] In relazione all’attività questa consulta v., F. Falchi, L'ufficio ecclesiastico nel processo di formazione del codice del 1917: prime note sulla documentazione conservata presso l'Archivio Segreto Vaticano, in Archivio storico e giuridico sardo di Sassari [ASGSS], 1998, 26-40, e in Studi in onore di Francesco Finocchiaro [Studi Finocchiaro], Padova 2000, 842-856. V. pure J. Miñambres, La presentazione canonica: collaborazione nella provvista degli uffici ecclesiastici, Milano 2000, 50-70. Per quanto attiene al beneficio ecclesiastico, v., F. Falchi, Benefici ecclesiastici e beni temporali della Chiesa nel processo di formazione del Codice del 1917. Brevi considerazioni sui materiali conservati nell’Archivio Segreto Vaticano, in Archivio Storico e giuridico sardo di [ASGSS], Nuova serie, n. 7, 2000, 38-39 e 42-43. (in veste on-line (http://www.archiviogiuridico.it/Archivio_7/Francesco%20Falchi.pdf ), 29 e ss.

 

[43] V., Codice 1917, can. 145, in Tavola sinottica.

 

[44] Codice 1917, can. 1409: «Beneficium ecclesiasticum est ens iuridicum a competente ecclesiastica auctoritate in perpetuum constitutum seu erectum, constans officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos»

 

[45] In ordine a questi documenti, conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano [ASV], Fondo Commissione Cod. Diritto Canonico, Indice 1164 [CCDC], v., F. Falchi, L'ufficio ecclesiastico, cit., [ASGSS], 17 ss., e in Studi Finocchiaro, cit., 833 ss. Va messo in evidenza che in relazione all'ufficio ecclesiastico non si ha copia di uno degli schemi discussi (v., infra, nota 65) e neppure dei resoconti delle riunioni della Commissione parziale dei cardinali che ha esaminato la redazione definitiva della Consulta "De officiis e de beneficiis".

 

[46] V., F. Falchi, L'ufficio ecclesiastico, cit., [ASGSS], 17 ss., e in Studi Finocchiaro , cit., 833 ss.

 

[47] V. (Con Segreto Pontificio) Commissione pontificia per la Codificazione del diritto canonico, Divisione delle materie nel futuro lavoro di codificazione, s. d.. Si tratta di un complesso di 38 fogli a stampa, non rilegati. Nella prima pagina, in alto, vi è l’indicazione “IIa” scritta a mano (v., ASV, Commissione cod. Diritto Canonico, scat. 1, b. VI, n. 62b). Questo documento è consultabile anche in J. Llobell, E. De Leon, J. Navarrete, Il libro "de processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti, I, Milano 1999, [J. Llobell, Il libro "de processibus"], 297 ss.

 

[48] Precisamente, nella Pars prima generalis, Sectio prima.

 

[49] Consulta parziale, Verbale del 15 maggio 1904, in ASV, CCDC, scat. 2, e in J. Llobell, Il libro "de processibus", cit., 321. E' da tenere presente che Wernz usa l'espressione “corpus iuris canonici” perché, a suo parere, questa deve essere la denominazione da dare alla nuova raccolta legislativa. In proposito, v., C. Fantappiè, Chiesa romana e modernità giuridica, II, Milano, 2008, 859 ss.

 

[50] V., Verbale del 15 maggio 1904, in ASV, CCDC, scat. 2, e in J. Llobell, Il libro "de processibus", cit., 321.

 

[51] V., Verbale del 15 maggio 1904, in ASV, CCDC, scat. 2, e in J. Llobell, Il libro "de processibus", cit., 342. In base a questa nota i consultori potranno anche «singulis materiis proprium locum assignare» ed inoltre «videbunt num magis expediat materiam nunnullorum capitum huius tituli separatim, prout in hoc schemate indicatur, exponere, an potius pluracapita simul unire».

 

[52] Ciò si realizzata con la nota 21, v., in ASV, CCDC, scat. 2, e in J. Llobell, Il libro "de processibus", cit., 346.

 

[53] Ojetti, in realtà, ha redatto due vota che investono la materia "de officiis". Nel primo “De clericis", nei cap. IX-XI del titolo IV relativo agli uffici, si tratta rispettivamente "De officio Ordinarii", “De officio delegati" e "de maioritate et obedientia", v., (Sub secreto pontificio) Codex iuris canonici. Liber secundus, De personis, Pars I, De clericis, Sectio I, De clericis in genere, Tit. I-III, Tit. IV, De officiis ecclesisticis. Votum Rmi. P. Benedicti Ojetti, Romae, Typis Vaticanis, 1906 [B. Ojetti, Votum, 1906], in ASV, CCDC, scat. 7 e scat. 58. Nel secondo, che non segue l'articolazione dell'Index materiarum e non presenta una formale suddivisione del testo, sono contenuti 20 canoni in tema di costituzione, di conferimento e di perdita dell'ufficio, v., (Sub secreto pontificio) Codex iuris canonici. Liber secundus, De personis, Pars I, De clericis; Sectio I, De clericis in genere, Titulus IV, De officiis ecclesisticis, votum R. P. Benedicti Ojetti, Romae, Typis Vaticanis, 1907 [B. Ojetti, Votum, 1907], in ASV, CCDC, scat. 7 e scat. 15. Riguardo alla struttura ed al contenuto di questi due vota, v., F. Falchi, L'ufficio ecclesiastico, cit., in ASGSS, 29-31 ed in Studi Finocchiaro, cit., 845-846. Per il testo dei cann. 1, 2, 5 e 6 del votum del 1907, v. Appendice, doc . 1.

 

[54] V. (Sub secreto pontificio) Codex iuris canonici. Liber secundus, De personis, Pars I, De clericis; Sectio I, De clericis in genere, Titulus IV, De officiis ecclesisticis, votum R. P. Petrus Vidal S. I, Romae, Typis Vaticanis, 1907 [P. Vidal, Votum -1907], in ASV, CCDC, scat. 7 e scat. 58. Le 158 norme proposte, distinte da numeri, sono accorpate in capitoli. Riguardo alla struttura ed al contenuto di questo votum, v., F. Falchi, L'ufficio ecclesiastico, cit., in ASGSS, 31-32 e in Studi Finocchiaro, cit., 846-848. Per il testo delle norme 1, 4, 6 e 7, v., Appendice, doc. 2.

 

[55] V., Indice delle materie col nome dei consultori ed il termine per la consegna del lavoro, in ASV, CCDC, scat. 1.

 

[56] (Sub secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Liber Tertius De Rebus, Pars V De beneficiis ecclesiasticis, tit. XXIX-XXXVI. Votum R. P. Guilelmi Sebastianelli consultoris, Romae, Typis Vaticanis, 1907 [G. Sebastianelli, Votum], in ASV, CCDC, scat. 58, n. 75. Si tratta di un fascicolo a stampa di 26 pagine. Il votum riguarda la materia benificiale e si articola in otto titoli numerati secondo l'ordine sistematico prestabilito all'inizio dei lavori per la codificazione. A sua volta ciascun titolo contiene la proposta di testi normativi distinti in numeri. Il tit.XXIX "De beneficiis in genere" (nn. 1-7); il tit. XXX "De beneficiorum erectione" (nn. 8-12); il tit. XXXI "De beneficiorum collatione", dopo il n. 13 presenta il cap. I "De libera collatione" (nn. 14-33) e il cap. II "De necessaria beneficiorum collatione" (nn. 34-75); il tit. XXXII "De reservationibus pontificiis" (nn. 76-79); il tit. XXXIII "De iuribus et officiis beneficiatorum" (nn. 80-91); il tit. XXXIV "De renunciatione, permutatione ac translatione beneficiorum" (nn. 92-110); il tit. XXXV "De unione, divisione, dismembratione et suppressione beneficiorum" (nn. 111-124) e il tit. XXXVI "De amissione beneficiorum" n. 125 e n. 129. Per qualche nota su questo schema, v., F. Falchi, Benefici ecclesiastici, cit., 38 e ss.

 

[57] In proposito, v., C. Fantappiè, Chiesa romana, cit., 706 ss.

 

[58] V. Codex Iuris Canonici, Postulata Episcoporum in ordinem digesta a R.mo P. Bernardino Klumper O.P.M., consultore, Romae, Typis Vaticanis, 1905, [B. KLUMPER, Postulata] 36 e ss, in ASV, CCDC, scat. 4, e Codex Iuris Canonici, Appendix ad Postulata Episcoporum, votum a R.mo P. Bernardino Klumper O.P.M., consultore, Romae, Typis Vaticanis, 1908, [B. KLUMPER, Postulata, Appendice] ivi, scat. 6 .

 

[59] Ad esempio riguardo alla cause di divisione delle parrocchie si fa riferimento in tema di ufficio (v., B. KLUMPER, Postulata, cit,, 36) e di beneficio (ivi, 228).

 

[60] V., P. Vidal, Votum, 13-14, nota 2.

 

[61] V., P. Vidal, Votum, canoni riportati in Appendice doc. 2.

 

[62] V., B. Ojetti, Votum, 1907, can. 1, § 1. Il testo di questo canone è riportato integralmente in Appendice, doc. 1.

 

[63] In relazione a questa Commissione, v., F. Falchi, L'ufficio ecclesiastico, cit., in ASGSS, 17 ss., e in Studi Finocchiaro, 833 ss.

 

[64] Anche nel corso di altre riunioni si tiene conto dei due vota di Oietti e di quello di Vidal.

 

[65] Quanto a queste ci si riferisce ai seguenti documenti (schemi) - di cui nella Tavola sinottica. sono riportati alcuni canoni iniziali oggetto qui di attenzione o riferimento: il primo -(Sub secreto pontificio) Codex iuris canonici. Liber secundus. Pars I. De clericis. Titulus V. De officiis ecclesiasticis [Schema I, De officiis], in ASV, CCDC, scat.58- è preso in considerazione il 31 ottobre; il secondo, (Sub secreto pontificio) Codex iuris canonici. Liber secundus. Pars I. De clericis. Titulus V. De officiis ecclesiasticis [Schema II, De officiis], ivi, esaminato nelle riunioni del 7 e del 14 novembre Della terza redazione [Schema III, De officiis], oggetto di attenzione il 5 dicembre 1907 non risulta conservato nell'ASV. Qualcosa del suo contenuto può desumersi dagli interventi dei consultori in cui si suggeriscono modifiche al testo di cui si riporta qualche parte, v., Avvertenza, in Tavola sinottica. Il quarto documento -(Sub secreto pontificio) Codex iuris canonici. Liber secundus. Pars I. De clericis. Titulus V. De officiis ecclesiasticis [Schema IV, De officiis], in ASV, CCDC, scat.58 - è analizzato nelle riunioni del 26 dicembre 1907 e del 2 gennaio 1908. Sulla quinta stesura - (Sub secreto pontificio) Codex iuris canonici. Liber secundus. Pars I. De clericis. Titulus V. De officiis ecclesiasticis [Schema V, De officiis], ivi- i consultori si sono soffernati nelle riunioni del 9 e 16 gennaio 1908. La sesta redazione - (Sub secreto pontificio) Codex iuris canonici. Liber secundus. Pars I. De clericis. Titulus V. De officiis ecclesiasticis [Schema VI, De officiis], ivi, è esaminata il 23 gennaio 1908. In merito a tutti questi schemi, v., F. Falchi, L'ufficio ecclesiastico, cit., in ASGSS, .35-38, e in Studi Finocchiaro, cit., 850-855.

 

[66] Così indicata da Gasparri (v., P. GASPARRI, Storia della codificazione del diritto canonico per la Chiesa latina, in Acta Congressus iuridici internationalis VII saeculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis, Romae 12-17 novembris 1934, IV, Romae 1937, 7.

 

[67] V., (Sub secreto pontificio) Codex iuris canonici. Liber secundus. Pars I. De clericis. Titulus V. De officiis ecclesiasticis [Schema VII, De officiis], in ASV, CCDC, scat. 58. Questo documento reca scritto a mano l'invito a far pervenire le osservazioni non oltre il 31 maggio. In proposito, v., F. Falchi, L'ufficio ecclesiastico, cit., in ASGSS, 39, e in Studi Finocchiaro, 855.

 

[68] Per queste modifiche, la cui origine non è distintamente individuabile per l'assenza di documentazione archivistica, V. (Sub secreto pontificio), Codex Iuris Canonici, Pars specialis, L. I, De personis, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, [Schema VIII, De personis, 1909], can. 55, in Tavola sinottica.

 

[69] Per le stesure successive al 1908, v. Tavola sinottica.

 

[70] V., il testo di questo canone, v., Tavola sinottica.

 

[71] In realtà prima riunione ufficiale deve considerarsi quella del 31 ottobre. Infatti in una minuta manoscritta datata 29 ottobre 1907, non firmata ma riconducibile per grafia a Pacelli, sono indicati i componenti della Consulta cioè i monsignori Sebastianelli, Scapinelli, Pompili, Melata, Giorgi e i padri Bastien, Vidal, Ojetti, Many e Klumper. Accanto all'elenco è scritto: «Mi pregio significare alla S. V. Ill.ma e Pr.ma che il S. Padre si è degnato di chiamarLa a far parte della speciale Commissione di Consultori, incaricata di studiare la parte riguardante gli offici e i benefici ecclesiastici. La suddetta Commissione si riunirà tutti i Giovedì alle ore 9 antim. nella sala della Segreteria degli AA. EE.SS.. La prima seduta avrà luogo Giovedì 31 corr.. Le accludo i relativi Voti, profitto ecc.» (in ASV, CCDC, scat. 59).

 

[72] V., Verbale 24 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58. Prendono parte a questa riunione il presidente Gasparri e i consultori Sebastianelli, Pompili, Bastien, Vidal, Many e Giorgi, e l'assistente Marmaggi.

 

[73] V., G. Sebastianelli, Votum, n. 1. «Beneficia ecclesiastica, legitima interveniente auctoritate, “pia fidelium devotione constituta fuerunt, certis assignanda personis, ut per ipsas personas in Ecclesiis devotum servitium iugiter impendatur”». 2. «Vera ac propria beneficia secumferunt in Ecclesia aliquod potestatis ordinis aut iurisdictionis, exercitium; ad minus adenexam habere debent missae celebrationem, aut horarum canonicarum recitationem» (in ASV, CCDC, scat. 58).

 

[74] In merito a questo intervento, v., J. Miñambres, La presentazione canonica, cit., 55 ss.

 

[75] V., Verbale 24 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[76] V., ibidem.

 

[77] V., ibidem.

 

[78] V., ibidem. Va ricordato che un votum dell'Ojetti avente ad oggetto il tit. IV (cap. IX-XI) sull'ufficio ecclesiastico è stato stampato nel 1906 insieme ad un votum "De clericis in genere". La parte "De officio Ordinarii" e "De officio delegati" viene discussa nella consulta parziale del 21 novembre 1907, cui partecipano il presidente Gasparri e i consultori Sebastianelli, Scapinelli, Melata, Pompili, Giorgi, Bastien, Ojetti, Vidal, Many e l'assistente Pacelli.

Nella consulta parziale del 28 novembre 1907, sempre in relazione a questo votum dell'Ojetti, si discute ancora la parte "De officio delegati" e si affronta quella "De maioritate et obedientia". Sono presenti in tale occasione il presidente Gasparri e i consultori Sebastianelli, Scapinelli, Melata, Pompili, Giorgi, Klumper, Ojetti, Vidal, Many e l'assistente Pacelli.

 

[79] Verbale 24 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[80] Ibidem.

 

[81] Per qualche nota su questo votum v., F. Falchi, Benefici ecclesiastici, cit., 38 e ss.

 

[82] V., Verbale 24 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[83] A questa riunione partecipano il presidente Gasparri e i consultori Melata, Giorgi, Bastien, Ojetti, Vidal, Many e Giorgi, e l'assistente Pacelli (v., Verbale 31 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58).

 

[84] V., Schema I, De officiis, cann. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,10, 23, 24.

 

[85] V., Verbale 31 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58. In proposito v., F. Falchi, L'ufficio ecclesiastico, cit., in ASGSS, 35, e in Studi Finocchiaro, cit., 850-851.

 

[86] Verbale 31 ott. 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[87] Ibidem.

 

[88] V., ibidem.

 

[89] Per un cenno sintetico, v., supra, par. 1.

 

[90] V., il testo, in Appendice, doc. 1.

 

[91] V., B. Ojetti, Votum, 1907, can.1, § 1, in Appendice, doc. 1.

 

[92] V., ivi, § 2.

 

[93] Sono le parole "clericus deputatur", contenute nel testo a suscitare perplessità in Gasparri (v., Verbale 31 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58).

 

[94] Ibidem.

 

[95] Ibidem.

 

[96] Ibidem.

 

[97] Ibidem.

 

[98] Ibidem.

 

[99] Ibidem.

 

[100] Ibidem.

 

[101] V., Schema II, De officiis, can. 1, in Tavola sinottica.

 

[102] Giova ricordare che questo documento non è reperibile nei documenti archivistici.

 

[103] V., Verbale 5 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58. A questa riunione partecipano il presidente Gasparri e i consultori Melata, Pompili, Bastien, Klumper, Ojetti, Vidal e Many, e l'assistente Pacelli. Melata, precisamente, dal testo sopprimerebbe le ultime parole «aliquam secumferens ...».

 

[104] Verbale 5 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[105] Tra costoro vi sono Pompili, Bastien e Klumper (v., ibidem).

 

[106] Ossia il richiamo alla "iurisdictio".

 

[107] Verbale 5 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[108] V., Schema IV, De officiis, can. 1, in Tavola sinottica.

 

[109] V., Verbale 26 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58. A questa riunione partercipano il presidente Gasparri, e i consultori Sebastianelli, Scapinelli, Pompili, Melata, Giorgi, Bastien, Ojetti, Vidal, Klumper e Many, e l'assistente Pacelli.

 

[110] V., Verbale 26 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58. Precisamente Scapinelli introdurrebbe il canone con queste parole: «Officium ecclesiasticum stricto sensu est munus sacrum».

 

[111] Verbale 26 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58

 

[112] Ibidem.

 

[113] Ibidem.

 

[114] V., ivi. In modo specifico Vidal, vorrebbe che nel testo comparissero le parole «quod in spiritualem Ecclesiae finem ex commissione ecclesiasticae auctoritatis exercetur». Questa opinione è condivisa da Klumper (v., ibidem).

 

[115] Verbale 26 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[116] V., Verbale 9 gennaio 1908, ASV, CCDC, scat. 58. Partecipano alla riunione il presidente Gasparri e i consultori Sebastianelli, Giorgi, Bastien, Klumper, Oietti, Vidal e Many, assistente Pacelli.

 

[117] V., Schema V, De officiis, can. 1, § 1, in Tavola sinottica.

 

[118] Verbale 9 gennaio 1908, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[119] V., Schema IV, De officiis, can. 1, § 3, in Tavola sinottica.

 

[120] Parole che figurano anche nel testo promulgato, v., Codice 1917, can. 145,§ 2, in Tavola sinottica.

 

[121] A. Eschbach, Nota Pars Prima. De Clericis, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[122] V., Schema VIII, De personis, 1909, can. 55, e le redazioni successive, in Tavola sinottica.

 

[123] V., Codice 1917, can. 145, § 1, in Tavola sinottica.

 

[124] Per cenno sintetico, v. supra, par. 1, Bisogna, comunque, tenere conto che i canonisti mirano ad individuare l'ufficio che può giustificare il diritto a percepire i frutti dei beni annessi all'ufficio stesso.

 

[125] V., Verbale 31 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[126] V., Tavola sinottica.

 

[127] V., B. OJETTI, Votum, can. 1, in Tavola sinottica.

 

[128] V., Verbale 31 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58, in cui Giorgi fa un richiamo specifico all'ufficio di Arcidiacono.

 

[129] Verbale 31 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58,

 

[130] V., Schema II, De officiis, can. 1, in Tavola sinottica.

 

[131] Schema IV, De officiis, can, 1, in Tavola sinottica.

 

[132] V., ibidem.

 

[133] Giorgi, infatti, propone una diversa stesura in cui non è il munus ad essere definito sacro ma sacra la potestà ad esso collegata. Egli esattamente direbbe:«... est munus, sacram potestatem secumferens, ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum et missione canonica conferendum» (Verbale 9 gennaio 1908, in ASV. CCDC, scat. 58).

 

[134] Vi è da notare, tuttavia, che Bucceroni, su una copia dello Schema VII, inviato per la consultazione generale, annota: «Verumne est quod omne officium ecclesiasticum sit in spiritualem finem» (n. 39, copia Schema VII, De officiis, in ASV, CCDC, scat. 58). In un momento successivo, in un'animadversio non sottoscritta ma riconducibile, sulla base della grafia al revisore Geremia Rossi, si fa qualche osservazione sul munus sacrum, v., Lib. II. Pars I De Clericis. Tit. V. De Oficiis ecclesiasticis in genere, in ASV, CCDC, scat. 58, Cartella "Osservazioni sul titolo «De officiis ecclesiasticis»"[G. ROSSI, Lib. II, De officiis ecclesiasticis].

 

[135] V., Schema VIII, De personis, 1909 can. 54, § 1, in Tavola sinottica.

 

[136] V., Schema Codicis Iuris Canonici) (Sub secreto pontificio), Codex iuris canonici, cum notis Petri card. Gasparri, Romae, Typis Vaticanis 1916 [Schema XII, 1916], can. 144, § 1, in ASV, CCDC, scat. 88.

 

[137] V., Codice 1917, can. 145, § 1, in Tavola sinottica.

 

[138] Per un cenno alla questione, v. infra, par. 6.

 

[139] Schema I, De officiis, can. 1, in Tavola sinottica. Testo che in ampia parte corrisponde al can. 1, § 2, del votum Ojetti, v., Appendice, doc. 1.,

 

[140] Verbale 31 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58. Giorgi, infatti, pensa che può essere soppresso il § 2, sottolineato che il suo contenuto non è parte della definizione e ciò «è segno che non sono essenziali».

 

[141] Verbale 31 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[142] Che ritiene comunque «che per avere un vero ufficio ecclesiastico si richiede una partecipazione della potestà di giurisdizione o di ordine» (ibidem).

 

[143] Che considera il testo non essenziale ma utile (v. ibidem). Non è da dimenticare che egli stesso, nel votum, can. 1, § 2, propone un testo analogo, v., Appendice, doc. 1.

 

[144] V., Verbale 31 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[145] V., Verbale 7 novembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[146] V., Verbale 5 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58, da cui risulta che Melata, Pompili e Klumper chiedono la soppressione e che di parere opposto sono Bastien, Ojetti, Vidal e Many.

 

[147] V., can. 1, in Tavola sinottica.

 

[148] Schema II, De officiis, can. 1, in Tavola sinottica.

 

[149] V., Verbale 7 novembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58. Sono presenti alla riunione il presidente Gasparri, e i consultori Sebastianelli, Scapinelli Melata, Pompili, Giorgi, Bastien, Oietti, Vidal e Many, e l'assistente Pacelli.

 

[150] Si esprimono favorevolmente Bastien, Giorgi, Melata e Pompili (v., Verbale 5 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58).

 

[151] In tal senso interviene Sebastianelli (v., Verbale 5 dicembre 1907, in ASV, CCDC,scat. 58) e specialmente Vidal adducendo come esempio che «nell'ufficio di canonico Penitenziere non si ha giurisdizione in foro esterno» (v., ibidem).

A sua volta Many «trova giusta questa difficoltà del P. Vidal contro le parole in foro externo», e così pure Ojetti che «riconosce anch'egli che il Penitenziere non partecipa in niun modo della potestà ecclesiastica in foro externo» (v., ibidem).

 

[152] V., Schema IV, De officiis, can. 1, in Tavola sinottica.

 

[153] V., Schema IV, De officiis,can. 1, in Tavola sinottica. Su tale elemento dell'ufficio Bucceroni, con un'annotazione manoscritta a margine del can. 1, pone la questione se «omne officium ecclesiasticum contineat aliquam ecclesiasticam potestatem» e richiama specialmente l'attenzione «de magisterio in seminario clericorum e. g. sacrae theologiae, sacrorum canonm, quod est ut in proprium finem instructionem mentis in sacra theologia, in sacris canonibus, quae instructio quid spirituale non est, sed temporale»(Copia, n. 39, Schema VII, De officiis, in ASV, CCDC, scat. 58).

 

[154] V. Verbale 5 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[155] F. X. WERNZ, Animadversiones. De clericis. Tit. V, in ASV, CCDC, scat. 58, Cartella "Osservazioni sul titolo De officiis ecclesiasticis".

 

[156] Ibidem.

 

[157] V., Schema VIII, De personis, 1909, can. 54, in Tavola sinottica.

 

[158] V., Codice 1917, can. 145, in Tavola sinottica.

 

[159] V., supra, par. 1.

 

[160] F. X. WERNZ, Jus decretalium, II, (1906), 6-7.

 

[161] V., Schema I, De officiis, can. 1, in Tavola sinottica.

 

[162] Ibidem.

 

[163] V., Verbale 31 ottobre 1907, in ASV,CCDC, scat. 58.

 

[164] V., Schema II, De officiis, can. 1, in Tavola sinottica.

 

[165] Così Scapinelli e nello stesso senso Sebastianelli e Vidal, mentre Melata, Pompili, Giorgi e Bastien approvano il testo "uti iacet" (Verbale 7 novembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58).

 

[166] V., Verbale 5 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[167] V., Schema IV, De officiis, can. 1, in Tavola sinottica.

 

[168] V., Schema VIII, De personis, 1909, can. 1, e le successive stesure, in Appendica, Tav. sin.

 

[169] V., Codice 1917, can. 145, in Tavola sinottica.

 

[170] V., Codice 1983, can. 145 § 1: «Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum».

 

[171] V., Tavola sinottica.

 

[172] V., ibidem.

 

[173] Verbale 7 novembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58. Su tale questione Ojetti ritorna in altra circostanza ribadendo «l'idea della missione canonica, che entra, a suo parere, come elemento essenziale nell'officio ecclesiastico» (Verbale 5 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58).

 

[174] V., Verbale 7 novembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58, in cui si legge: «i consultori convengono di porre: ... ecclesiasticae potestatis per missionem canonicam conferendae».

 

[175] V., Verbale 5 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58. Vidal porrebbe nel testo le parole «speciali missione canonica conferendum».

 

[176] V., Schema VII, De officiis, can. 3, in Tavola sinottica. La riflessione su questo argomento, che non investe direttamente la nozione di ufficio, trae origine dalla discussione all'interno della Commissione cardinalizia della quale si ha conoscenza da una minuta, scritta da Gasparri, contenente la sintesi delle opinioni espresse (v., in ASV, CCDC, scat. 58, cartella "Osservazioni sul titolo De officiis"). In proposito lo stesso Gasparri ritiene opportuno rivolgersi, per un parere, al consultore Vidal che propone di fare riferimento alla provisio canonica, v., P. VIDAL, Nota, ivi. In merito a tale questione e specificamente sul can. 3, § 2, dello Schema VII, De officiis, v., Ioac. a S. Simone Stock, Animadversiones in schema canonum De officiis ecclesiasticiis, ivi; F. X. WERNZ, Animadversiones in can. 3 et 4 de officiis ecclesiasticiis, ivi

 

[177] V., Schema XI, 1914, can. 147, in Tavola sinottica. E’ da notare che Wernz nelle osservazioni sullo Schema del 1912 aveva suggerito di utilizzare il termine concessio piuttosto che collatio. A suo parere “nam verbum collatio denotat nunc speciem, sed verbum concessio jam ex antiquo iure Decretalium (De concessione praebendae) denotat genus” (Animadversiones F. X. Wernz in primam partem transmissam novi Codicis juris canonici, in Archivio Pontificia Università Gregoriana [APUG], Fondo B. Ojetti [FO], scat. 2034, II, 1).

 

[178] V., Codice 1917, can. 147, in Tavola sinottica.

 

[179] Verbale 7 novembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58. Va notato che Ojetti, nel can. 1 del suo votum, non fa cenno all'ufficio di pontefice e che nel can. 2 vi fa riferimento sotto un profilo diverso, cioè delineandone il fondamento, v., Appendice. doc. 1.

 

[180] V.,Verbale 7 novembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[181] Verbale 31 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[182] V., Schema II, De officiis, can. 4, in Tavola sinottica. La discussione che si apre su questa norma vede Giorgi proporre una stesura alternativa - «Provisio cuiuslibet officii ecclesiastici [Romano Pontifice inferioris] nonnisi per missionem canonicam perficitur» - precisando che essa è in armonia col primo canone dello schema, ma dal resoconto non emerge la dimostrazione che egli ne ha dato (v., Verbale 7 novembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58). A sua volta Ojetti «Ojetti accetta questa redazione, e osserva che al can. 1 non è compreso il Romano Pontificato, perché vi si parla di missione canonica e di partecipazione di potestà ecclesiastica. Ma non ha difficoltà che il Romano Pontificato non sia compreso come un officio»(ibidem).

 

[183] V., Verbale 5 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[184] V., Tavola sinottica.

 

[185] Schema VI, De officiis, can. 1, in Tavola sinottica.

 

[186] Verbale 26 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[187] Ibidem.

 

[188] V., Schema V, De officiis, can. 1, § 1, nota 1, come pure la stesura successiva e quella conclusiva, in ASV, CCDC, scat. 58. In essa Gasparri fa rilevare che alcuni consultori «sopprimerebbero il saltem il quale è posto per comprendere, indirettamente, anche il Papa». Al contenuto di questa nota si richiama il revisore Rossi auspicando l'omissione dell'avverbio saltem da lui considerato non necessario «per comprendere anche il Papa» ed inoltre perché lo stesso termine «rende non perfetta l'espressione munus sacrum ... » (G. ROSSI, Lib. II, De officiis ecclesiasticis, cf. nota 134). Saltem appare superfluo «ideoque tollendum» anche a A. Valenzuela, Animadersiones super Codice iuris Canonici. Liber II de Personis. Pars I de clericis - Tit. V De officiis, in ASV, CCDC, scat. 58, Cartella "Osservazioni sul titolo «De officiis ecclesiasticis»".

 

[189] Egli, infatti, relativamente all'espressione «aliquam saltem secumferens participationem ecclesiasticae potestatis» su una copia dello schema del 1912 cancella "saltem" "participationem" (Schema 1912, can. 52, in ASV, CCDC, scat. 86).

 

[190] Schema VIII, De personis, 1909, can. 54, § 1, in Tavola sinottica.

 

[191] S. AICHNER, Compemdium, cit., 266. V., pure, F. X. Wernz, Jus decretalium, II, (1906), cit., 7.

 

[192] V., S. AICHNER, Compemdium, cit., 266, in cui si precisa che sono maggiori quelli di cui sono titolari «patriarchae, metropolitae, episcopi et praelati seu abbates cum jurisdictione quasi episcopali».

 

[193] B. OJETTI, Votum 1907, can. 1, § 3, in Appendice, doc. 1.

 

[194] V., G. SEBASTIANELLI, Votum, n. 5: «Post pontificatum maximum, primum locum obtinent beneficia maiora, quae ordini coharent episcopali, vel adnexam habent iurisdictionem quasi -episcopalem. His subiciuntur beneficia minora, seu dignitates cum praeeminentia, officia cum administratione aut deputatione, canonicatus, parochiae ac beneficia simplicia».

 

[195] Schema I, De officiis, can. 2, § 1, in Tavola sinottica.

 

[196] Sebastianelli fa notare, infatti, che fra gli uffici maggiori si deve aggiungere il Cardinalato, il Vicario generale, il Vicario Capitolare, ecc.(v., Verbale 31 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58).

 

[197] Verbale 31 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[198] V., ibidem. Il testo cui Melata si riferisce è riportato, supra, nota 194.

 

[199] Verbale 7 novembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58).

 

[200] Schema II, De officiis, can.1, in Tavola sinottica.

 

[201] Verbale 7 novembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58).

 

[202] V., Schema VIII, De personis, 1909, can. 55.

 

[203] Nella cartella "Animadversiones in lib. II Codicis. De Personis" (in ASV, CCDC, scat. 27) vi è un documento in cui si prospetta una stesura dei canoni in materia beneficiale con una parte riguardante gli uffici. Questo testo non è sottoscritto, ma dalla grafia è da attribuire ad Hollweck. Esso è conservato (in ASV, CCDC, scat. 27) separatamente dalla lettera che lo accompagnava (v., ivi, scat. 74) nella quale il canonista scrive a Gasparri: « ... oso mandare gli ultimi canoni sulli benefici. Forse possono piacere a Vostra Eminenza. Credo chi i Vescovi sarebbero grati per questi completamenti. Avrei anche per la parte dei beni ecclesiastichi alcuni completamenti, ma non oso sempre incommodare Vostra Eminenza a fare tanti lavori». Hollweck, che quasi sicuramente ha dinanzi lo Schema del 1912, presenta la distinzione tra uffici maggiori e minori così: «Can. 54, § 1 Officia majora pro meris officiis habentur etsi interdum conjuncta fuerint cum beneficio i. e. cum jure perpetuo percipiendi reditus officio adnexos. § 2. Officia minora sunt aut beneficialia seu conjuncta cum beneficio, aut simpliciora, quae salaria quidem habere possunt at non conferuntur cum jure perpetuo percipiendi fructus et reditus officio annexos».

 

[204] V., Schema XII, 1916, in Tavola sinottica.

 

[205] V., Codex Iuris Canonici. Pii X Pontifici maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, can. 145. In questa bozza il can. 145 viene cancellato con un tratto di penna.

 

[206] V., Codice 1917, in Tavola sinottica.

 

[207] Cf. le parole utilizzate da Aichner, supra, par. 1

 

[208] V., Schema I, De officiis, can. 3, § 1, in Tavola sinottica.

 

[209] In tale circostanza Gasparri, infatti, aveva dichiarato che i benefici «sono anche uffici» (Verbale 31 ottobre.1907, in ASV, CCDC, scat. 58).

 

[210] V. Verbale 31 ottobre.1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[211] Ibidem.

 

[212] V. ibidem.

 

[213] Ibidem.

 

[214] Ibidem.

 

[215] V., ibidem.

 

[216] Ibidem.

 

[217] V., Schema II, De officiis, can. 3, in Tavola sinottica.

 

[218] Verbale 7 novembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[219] Ibidem.

 

[220] V., ibidem.

 

[221] Verbale 5 dicembre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[222] V., Verbale 31 ottobre 1907, in ASV, CCDC, scat. 58.

 

[223] V., Can. 3, § 1, in Tavola sinottica.

 

[224] Nella “Redazione definitiva” dello schema inviato alla Grande Commissione ed anche alla Commissione Cardinalizia, al titolo “De officiis ecclesiasticis in genere”, è apposta la seguente nota: «Sotto questo titolo è esposto tutto ciò che si riferisce agli uffici ecclesiastici in genere; tutto ciò che si riferisce o alla prebenda o agli officii beneficiali in specie sarà esposto nella parte De beneficiis ecclesiasticis» (Schema VII, 1907, cf. nota 67).

 

[225] V., Schema XII, 1916, can. 146, in Tavola sinottica.

 

[226] V., (Schema Codicis Iuris Canonici) (Sub secreto pontificio) Sanctissimi Domini nostri. Pii PP X. COdex Iuris canonici. Cum notis Petri Card. Gasparri, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1913, can. 685.

 

[227] V., Schema 1916, can. 1409. Per il testo integrale promulgato, v. supra, nota 44.

 

[228] V., Codice 1917, can. 146, in Tavola sinottica.

 

[229] V., Codice 1917, can. 1, in Tavola sinottica.

 

[230] V., ad esempio, supra, nota 176.

 

[231] V. quelle redatte da Bucceroni, Eschbach, Lepicier, Rossi, Stock e Wernz., in ASV, CCDC, scat. 58, Cartella "Osservazioni sul titolo De officiis".

 

[232] V. Schema VIII, can. 1, § 1, in Tavola sinottica.

 

[233] Si tratta di un documento senza frontespizio e non datato, contenente il Libro II del Codice (cann. 1-553, cui segue un'Appendice comprendente i cann. 554-564). Nella prima pagina è scritto a mano, tra parentesi, prime bozze 1912 [Schema IX, Bozza 1912], in APUG, FO, scat. 1964.

 

[234] E’ da notare che i vescovi come nella prima consultazione (v., B. KLUMPER, Postulata, cit., e ID., Postulata, Appendice, cit.) anche in questa circostanza non hanno inviato suggerimenti in merito alla definizione di ufficio (v., Riassunto delle osservazioni dei vescovi e dei superiori regolari al lib. I e II del Codice, s. d., in APUG, FO, scat. 2033, II).

 

[235] Sulle diverse scuole dottrinali, v., C. Fantappiè, Chiesa romana, cit., 853 ss.

 

[236] Per un cenno, v., supra, par. 1.

 

[237] Infatti dopo ogni riunione Gasparri, a modo suo, procedeva ad una nuova redazione tenendo con conto della discussione (v., P. GASPARRI, Storia della codificazione, cit., 7). Su questa eminente figura, v. G. FELICIANI, Gasparri et le droit de la codification, in Annèe can., 38, 1996, 25 ss.

 

[238] V., supra, par. 4.

 

[239] V., supra, par. 5. Va notato che inizialmente Gasparri ha valutato l'opportunità di introdurre questa norma facendola precedere da un disposizione concernente il pontificato. Il canone manoscritto, su una copia dello Schema del 1912, era così formulato: «Can. 146, § 1 De supremo pontificatu serventur praescripta can. 211 sequ. .§ 2. De praebendis beneficialibus officiis in specie, custodiantur praescripta can. 685 sequ. De rebus.» (v., Schema 1912, in ASV, CCDC, scat. 86).

 

[240] V., Schema 1916, can. 144, in ASV, CCDC, scat. 87.

 

[241] Ad esempio i vescovi della provincia di Utrecht, riferendosi al beneficio, osservano criticamente che nella nozione non vi è l'espressione «officium spirituale, sed tantum sacrum i. e. ministerium qualecumque quod non sit profanum, et aliquo modo in ecclesia vel circa ecclesiam exereceatur, e .gr. sacristae, campanatoris, aeditui etc. vel passim per laicam personam adimpleatur, e. gr. cantoris organoardi etc.» (Riassunto delle osservazioni dei vescovi e dei superiori regolari al libro III del Codice, s. d., in ASV, CCDC,. scat. 60.

 

[242] Ph. MAROTO, Institutiones iuris canonici, I, Romae 1921, 675, nota 1.

 

[243] V., A. VITALE, L'ufficio ecclesiastico, Napoli 1965, 141 ss.

 

[244] «Officium ecclesiasticum lato sensu acceptum, sed stabiliter collatum, ad omnes effectus quod attinet officio stricto sensu accepto accensetur, nisi aliud expresse statuatur» ( v., Schema de officiis et beneficiis ecclesiasticis deque bonorum ecclesiasticorum administratione, I, De officiis et beneficiis ecclesiasticis, proposto dalla Commissione "De disciplina cleri et populi cristiani”, e discusso dalla Commissione Centrale del Concilio il 16 novembre 1961, in Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, series II, vol. II, pars I, 685-689).

 

[245] Tale decreto, infatti, definisce l'ufficio «quodlibet munus stabiliter collatum in finem spiritualem exercendum». Riguardo a questa affermazione ed ai lavori conciliari, v., O. ROBLEDA, Notio officii ecclesiastici in Concilio Vaticano II, in Quaestiones disputatae iuridico-caninicae, Romae, 1969, 132 ss.; J. A. Souto, La noción canónica, cit., 72 ss.

 

[246] V., J. I. ARRIETA, Funzione pubblica e ufficio ecclesiastico, in Ius Eccl., 7, 1995, 99 ss.; ID, Oficio ecclesiástico, in Diccionario general de derecho canónico, V, Pamplona 2012, 686 e ss.; B. BASDEVANT-GAUDEMET, Recherches sur l’évolution, cit., 11 ss.; S. Berlingò, Ufficio ecclesiastico, in Enc. giur., XXXII, Roma 1994, 1 ss.; ID., Funzione amministrativa ed uffici ecclesiastici, in ID., Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche, Bologna 2015, 383 ss; G. BRUGNOTTO, L’ufficio ecclesiastico: nozione, costituzione, ambiti di competenza e soppressione, in Quad. dir. eccl., XXIV, 2011, 51 ss.; F. COCCOPALMERIO, Note sul concetto, cit., 60 ss.; P. ERDö, Uffici e funzioni pubbliche nella Chiesa, in An. arg. der. can., 3, 1996, 47 ss.; M. MIELE, Dal vecchio al nuovo canone 145, in AA.VV., Studi sul primo libro del Codex Iuris Canonici, a cura di S. Gherro, Padova 1993, 186 ss; P. VALDRINI, Note sur la notion d’office ecclésiastique dans le code de droit canonique, in Année can., 49, 2007, 47 ss.