Università di Zagreb
Il diritto romano nella Croazia contemporanea
Sommario: 1. Premessa. – 2. La tradizione giuridica romana
nelle attuali terre croate. – 3. Diritto romano e sistema giuridico croato contemporaneo.
– 4. L’insegnamento
del diritto romano in Croazia. – 5. Conclusione.
Lo scopo di questo lavoro è quello di
presentare, grosso modo, la posizione del diritto romano nella Croazia di oggi[1].
Nella prima parte si farà un breve cenno alla presenza bimillenaria del diritto
romano nelle terre croate odierne. Nella parte centrale si vuole analizzare la
presenza normativa della tradizione giuridica romana nel sistema giuridico
croato di oggi. Nell’ultima parte si discuteranno la posizione e l’importanza
dell’insegnamento del diritto romano nelle Università croate.
La tradizione giuridica romana nelle terre croate odierne
nasce approssimativamente duemila anni fa. Durante il regno di Augusto,
compiuto l’assoggettamento delle tribù illiriche indigene, le attuali terre
croate diventano definitivamente parte dell’Impero romano. Dal punto di vista
amministrativo, quasi subito furono organizzate come parte di due province:
Nell’alto medioevo il sostrato del diritto romano serve
da base per gli ordinamenti giuridici di certe regioni croate. Senza perdere di
vista la detta continuità urbana, si può dire esagerata la tendenza di alcuni
autori italiani che vedevano il diritto romano come base esclusiva della vita
giuridica di certe zone della Dalmazia[8].
Almeno tale è l’impressione che si ha se, per esempio, si considerano i proemi
di certi statuti della Dalmazia medievale, dove le definizioni di iustitia di Ulpiano ed i tria praecepta iuris si
riproducono come valori centrali della cultura giuridica[9].
Comunque, un’analisi più dettagliata di certi statuti suggerisce il grande
ascendente di una gamma più ampia di diverse culture giuridiche. Accanto agli
elementi romani, troviamo gli elementi croati, germanici, specificamente bizantini,
veneziani, e addirittura alcuni elementi del diritto canonico[10].
Altrettanto si può dire anche dell’Opus tripartitum juris consuetudinarii di I.S. Werböczy, una raccolta del secolo XVI usata nei
territori croato-ungarici, un’opera la cui ideologia si basa in uguale misura
sul diritto romano[11].
Ciò nonostante, il sostrato normativo di questa raccolta ci rivela un quadro
ancora più complesso[12].
In un suo lavoro recente, il prof. Margetic ha proposto
un’ipotesi piuttosto interessante dell’importanza del diritto romano
posctlassico per l’intera vita giuridica medievale della Croazia; un’ipotesi
che, senza dubbio, merita di essere studiata più a fondo[13].
Altrettanto necessario sembra uno studio più particolareggiato del significato
che il diritto romano come ius commune va acquistando nel tardo
medioevo e nella prima età moderna in Croazia[14].
Nei tempi più recenti, la presenza dell’eredità del diritto
romano in Croazia si deve sopratutto alle norme dell’ABGB austriaco, la cui
vigenza si estende su quasi tutte le terre croate nel corso del secolo XIX[15].
L’influsso fondamentale della tradizione giuridica romana sull’ABGB appare
molto evidente nella sua tripartizione sistematica; al contempo, un gran numero
di istituzioni e molti singoli paragrafi di questo codice si basano sui
principi e sulla casistica giuridica romana. Siccome l’influsso fondamentale
del diritto romano su questo codice austriaco è già stato studiato a fondo da
illustri studiosi (p. es. Koschembahr-Lyskowski, Steinwenter, Ogris, Wesener),
ci conviene fare qui un rinvio agli importantissimi risultati delle loro
ricerche[16].
Quanto alla Croazia, bisogna ricordare che l’ABGB era rimasto in vigore anche
dopo la fine della Monarchia asburgica, e persino nell’epoca socialista
rappresentava una fonte sussidiaria del diritto civile[17].
Ancora oggi alcune istituzioni del diritto civile in Croazia (quali la
donazione, oppure il comodato) vengono regolate sulla base delle norme
dell’ABGB.
Uscita dal sistema socialista, che per molti versi era
eccezionalmente avverso alla tradizione giuridica romana[18],
e affermatasi come stato indipendente,
Riteniamo che questa selezione di esempi dimostri in modo
convincente la misura in cui le fondamenta del sistema giuridico croato si
basano sulla tradizione giuridica romana.
Dopo questi accertamenti generali passiamo all’analisi
del sostrato giuridico romano dell’ordinamento del diritto civile croato. Sara
bene premettere subito che oggi
Nella parte successiva di quest’analisi ci limiteremo ai
diritti reali e alle obbligazioni, e cercheremo di dimostrare, usando alcuni
esempi, la misura in cui i principi romani sopravvivono ancora oggi nelle parti
più importanti del diritto civile croato.
I diritti reali in Croazia sono stati regolati dalla
Legge della proprietà e degli altri diritti reali (Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima - abbr. ZV) del 1996. Si
tratta di una legge che si basa sul regime dei diritti reali nell’ABGB,
naturalmente, con alcuni aggiornamenti imprescindibili[33].
Secondo la nostra legge, «le cose sono le parti corporee della natura, distinte
dagli esseri umani, e usate dagli stessi»[34].
In tale definizione, tratta dall’ABGB, si riconosce la dottrina della
distinzione fra persona e cosa formulata da Immanuel Kant. Essa, comunque,
rappresenta in effetti solamente un’espressione teorica dell’antica distinzione
gaiana tra persona e res[35]. Oltre alle cose
corporee, la legge (art. 2/6) finge che i diritti possono essere uguagliati
alle cose. È proprio in questo contesto che l’ordinamento croato si colloca
sulla scia della divisione romana delle cose in res corporales e res incorporales[36]. Similmente, secondo
l’articolo 3/2, l’aria dell’atmosfera, l’acqua dei fiumi, dei laghi e dei mari,
e la costa del mare sono fatte «per l’uso di tutti», che è una parafrasi della
definizione data da giurista Marciano per le res communes omnium[37].
Sebbene il concetto di possesso prescritto da questa
legge si basi sulla cosiddetta costruzione obiettivistica o moderna (art.
10/1), gli effetti del possesso si giudicano secondo le categorie romane (possessio iusta, possessio non vitiosa e possessio bonae fidei)[38].
La legge ha regolato, secondo il modello romano, anche il numerus clausus dei diritti reali (art.
1/1)[39],
ed ha definito il diritto di proprietà come «diritto reale su una determinata
cosa che permette al titolare di questo diritto di disporre a volontà di questa
cosa e di tutti i suoi frutti, e di escludere da questa disposizione qualunque
altra persona, purché la detta esclusione non limiti i diritti altrui e non sia
opposta alle restrizioni legali» (art. 30/1)[40].
Quasi non pare necessario affermare che in realtà questa definizione è una
versione alquanto meno elegante della definizione di Bartolo de Sassoferato: «dominium est ius de re
perfecte disponendi, nisi lege prohibeatur»[41].
La legge ha anche ordinato in modo molto tradizionale i modi di acquisto della
proprietà. Si riconoscono nettamente i modi di acquisto a titolo originario: occupatio (art. 131), thesaurus (art.
140), accessio (artt. 141 ss.) con le
sue sottospecie satio, implantatio (art. 158) e inaedificatio (art.
152), poi alluvio (art. 147/3), avulsio (art. 147/1), insula in flumine nata
(art. 145), alveus derelictus (art. 146/3), comixtio, confusio, specificatio (art. 148), fructus (art.
141-144) e usucapio (art. 159-160)[42].
Quanto all’acquisto a titolo derivativo, la legge, rifacendosi all’esempio
dell’ABGB e così anche al diritto romano classico, applica il principio della
tradizione causale (artt. 115 ss.)[43].
Anche la difesa della proprietà è stata regolata secondo il modello romano:
l’azione di proprietà propria (rei vindicatio), l’azione di proprietà
del proprietario presunto (actio Publiciana) e l’azione contro il
disturbo (actio negatoria)[44].
Inoltre, la legge distingue (art. 175/2), sulla scia
della divisione romana tardoclassica, le servitù reali (servitutes rerum) dalle servitù personali
(servitutes personarum)[45].
Vi riconosciamo ancora i principi fondamentali delle servitù romani, come ad
esempio «servitutibus civiliter
utendum est»
(art. 177/2)[46],
«servitus in faciendo consistere
nequit»
(art. 177/3)[47]
e «servitus servitutis esse non potest» (art. 180/3)[48].
Inoltre, i tipi di servitù romani sono riprodotti in forma completa nella legge
croata[49].
Insomma, per quanto riguarda le servitù, la legge è rimasta fedele alle
soluzioni romane. Ne offre la miglior testimonianza la definizione
dell’usufrutto nell’articolo 203: «il diritto di usufrutto è una servitù
personale che autorizza il titolare ad usufruire di una cosa altrui in modo
conforme al suo fine conservandone la sostanza». La evidente somiglianza con «ususfructus est ius alienis rebus utendi
fruendi salva rerum substantia»
di Paolo non esige ulteriori analisi[50].
Le origini romane sono altrettanto evidenti nei diritti
reali di garanzia. Naturalmente, anche il diritto croato distingue fra pegno
(art. 321/1) e ipoteca (art. 304, 321/4)[51],
mentre i diritti più importanti del creditore pignoratizio sono, secondo il
modello romano, ius possidendi (art. 321) e ius distrahendi (art. 297/1)[52].
Quanto a possibili oggetti dei diritti reali di garanzia (art. 298), mutatis mutandis, è valida ancor’oggi la
soluzione gaiana: Quod emptionem
venditionemque recipit, etiam pignerationem recipere potest[53]. Particolare interesse
sembra aver il fatto che il trasferimento fiduciario di proprietà, una
riemersione moderna dell’antica fiducia cum creditore[54], è stato introdotto nel
diritto croato quale mezzo di garanzia[55],
dimostrando così che anche in situazioni completamente nuove i giuristi tornano
alle antiche istituzioni romane, le quali assumono per loro quasi il valore di
archetipi giuridici[56].
Altre fattispecie di diritti reali croati (ad esempio:
oneri reali, libri fondiari) sembrano alquanto meno informate dalla tradizione
giuridica romana. Conviene però menzionare che la nuova legge croata, a
differenza della legislazione socialista, riprende il fondamentale principio
generale dell’unita del bene immobile «superficies solo cedit»,
cosicchè anche le suddette fattispecie tutt’altro che romane finiscono per
basarsi sul fondamento romano[57].
Insomma, possiamo concludere che il sostrato giuridico romano determina ancora
oggi in misura notevole il contenuto normativo dei diritti reali in Croazia[58].
Nunc transeamus ad obligationes! Nel 1991 Croazia ha ripreso dalla Jugoslavia socialista
la «Legge sui rapporti obbligatori» (Zakon o obveznim odnosima
- abbr. ZOO) del 1978[59],
aggiornandola e rivedendola per eliminare gli elementi socialisti ed
avvicinarla agli standard europei[60].
Facciamo un breve cenno all’influsso fondamentale del diritto romano su questa
legge[61].
Conviene, soprattutto, analizzare la classificazione delle fonti delle
obbligazioni. Secondo la legge le obbligazioni derivano dal contratto (art.
26-153), dal danneggiamento (art. 154-209), dall’arricchimento senza causa
(art. 210-219), dalla gestione d’affari altrui (art. 221-228), e dalla
dichiarazione unilaterale di volontà (art. 229-261). Questa classificazione
segue evidentemente lo schema di Res cottidianae
sive aurea (obligationes aut ex contractu nascuntur aut
ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris)[62],
a cui si fa riferimento già nella nostra dottrina civilistica[63].
Il sostrato giuridico romano della legge si esprime con particolare
chiarezza nel capitolo sui «principi fondamentali» (artt. 1-25). Così
l’articolo 12 afferma che «per costituire i raporti obligatori e per realizzare
le obbligazioni provenienti da questi raporti, le parti contrattuali devono
attenersi al principio di coscienziosità ed onestà». La dottrina croata
interpreta unanimemente il sintagma «coscienziosità ed onestà» come un sinonimo
dogmatico della latina bona fides, considerata uno dei
principi più importanti del diritto delle obbligazioni[64].
L’articolo 13 vieta gli atti di emulazione. Come è ben noto, l’idea del divieto
degli atti di emulazione appare già negli scritti di Gaio (Inst. 1.53: Male enim nostro
iure uti non debemus),
e più tardi si afferma come principio autonomo[65].
Il principio dell’equivalenza delle prestazioni, che troviamo nell’art.
Speriamo che persino un’analisi talmente sommaria dei
principi fondamentali del diritto delle obbligazioni ci possa aiutare a trarre
alcune rilevanti conclusioni. Siccome questi principi predeterminano e permeano
fino nei dettagli più minuti l’intera materia delle obbligazioni, essi servono
a chiarire l’innegabile importanza della tradizione giuridica romana anche per
questo segmento del diritto civile croato.
Lo scopo di questa breve discussione era quello di
descrivere, grosso modo, la presenzà normativa
dell’eredità del diritto romano nei segmenti più importanti del sistema
giuridico croato contemporaneo. Conviene, infine, sottolineare ancora una volta
l’indiscutibile appartenenza dei valori fondamentali, dei principi e delle
istituzioni del diritto croato alla tradizione giuridica romana.
Giunti
alla fine di questa presentazione, ci soffermiamo ancora sull’insegnamento del
diritto romano in Croazia. Nonostante che le prime vestigia dell’insegnamento
pubblico del diritto romano e del diritto canonico siano state notate già nel
Quattrocento[72],
l’insegnamento accademico del diritto romano è stato continuativo soltanto
negli ultimi centocinquanta anni. Più esattamente, dal 1854, quando
nell’Accademia Zagabrese di Giurisprudenza si tennero le prime lezioni di diritto
romano. Nel 1868 fu istituita una cattedra indipendente di diritto romano. Nel
1874, dopo che l’Accademia fu trasformata in Facoltà di Giurisprudenza, prende
forma in maniera definitiva l’insegnamento del diritto romano a livello
universitario[73].
Il piano e il programma degli studi corrispondevano a quelli dei corsi
impartiti nelle altre facoltà di giurisprudenza della Monarchia asburgica[74].
Nel 1897 fu fondata un’altra cattedra di diritto romano, dividendo gli
insegnamenti romanistici in due parti, con esami distinti: diritto romano (la
storia e le istituzioni) al primo anno, il diritto delle Pandette al secondo.
Questo programma perdurò con molta tenacia anche dopo la caduta della
Monarchia, fino agli anni che precedettero la seconda guerra mondiale, impartendo
così agli studi zagabresi di giurisprudenza e scienza civilistica croata un
carattere nettamente romanistico[75].
Perciò non ci sembrano per niente esagerate le parole del rinomato romanista e
civilista salisburghese Mayer-Maly, il quale, parlando della cultura giuridica
del filosofo del diritto austriaco-croato René Marcic (1919-1971), scrisse:
«Die Universitätsausbildung in Zagreb stand erst recht im Zeichen
humanistischer Tradition. In Zagreb war die Position des Unterrichts im römischen
Recht noch stärker geblieben als in Wien. Marcic kannte die Primärquellen des
römischen Rechts sein ganzes Leben lang besser als mancher Romanist»[76].
Dopo
la seconda guerra e l’imposizione del governo socialista, l’insegnamento romanistico
è ridotto notevolmente a causa di motivi ideologici. Il diritto romano è
insegnato come materia obbligatoria ed autonoma al primo anno, ma il corso di
Pandette è stato abolito del tutto. Grazie soprattutto agli sforzi e
all’autorità scientifica del prof. Marijan Horvat (1903-1967), senz’ombra di
dubbio lo studioso più illustre della romanistica croata[77],
la cattedra di diritto romano è riuscita a sopravvivere alle vicissitudini
dell’ambiente socialista, a volte piuttosto avverso alla nostra disciplina[78].
Dopo l’emancipazione della Croazia come stato
indipendente, il nuovo programma della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Zagabria ha conservato lo status quo: il
diritto romano è rimasto materia obbligatoria del primo anno con un esame autonomo.
Lo stesso si può dire della posizione del diritto romano anche nelle altre più
giovani facoltà di giurisprudenza della Croazia (Split, Rijeka, Osijek),
fondate negli anni ‘60 e ‘70[79]
del Novecento.
Conviene, alla fine, sottolineare che l’insegnamento del
diritto romano non è mai divenuto in Croazia, a differenza di alcuni altri
paesi, una materia puramente storica[80].
Il mos italicus e il mos gallicus sono rimasti qui in una stretta congiunzione, regalando
in questo modo agli alunni una base dogmatica insostituibile per i loro
ulteriori studi di diritto privato. Grazie alla detta circostanza, crediamo che
in questo secolo l’insegnamento di diritto romano in Croazia riuscirà a
mantenere la sua posizione e aiutà ancora i futuri giuristi a conoscere i valori
giuridici fondamentali, i concetti e le istituzioni della tradizione giuridica
europea e del rinascente diritto privato europeo[81].
Lo
scopo di questa presentazione era quello di descrivere la posizione di diritto
romano nella Croazia contemporanea. Speriamo di essere riusciti nel nostro
intento di dare un quadro generale dell’importanza della tradizione giuridica
romana per la vita giuridica croata dei tempi passati, della presenza normativa
nella legislazione contemporanea e dell’insegnamento del diritto romano nelle
Università croate. Oggi
[1] Questo lavoro rappresenta una versione
modificata e aggiornata della comunicazione proposta il 4 Dicembre 1998
all'Università degli Studi di Roma “
[2] Le regioni dell’Istria (Histria),
oggi territorio croato, appartenevano all'Italia antica e con la divisione
augustea dell'Italia in regioni (
[3] Smodlaka-Kotur, Nepravni epigrafski spomenici-Izvor za rimsko pravo (I monumenti
epigrafici non giuridici-Una fonte per il diritto romano), in Zbornik radova
Pravnog fakulteta u Splitu XXVII, 2, (1990); cfr. Eadem, TFI on Inscriptions of Salona, in RIDA 40 (1993),
pp. 317 ss.; Eadem, Alumni. Legal Status in Roman Dalmatia (The Dalmatian Evidence), in RIDA 41 (1994), pp. 391 ss.
[4] Smodlaka-Kotur, Rimski
jurisprudentes u Dalmaciji (Jurisprudentes romani in Dalmazia), in Zbornik
radova Pravnog fakulteta u Splitu XX-XXI (1983-1984), pp. 87 ss.; cfr. Eadem, Avvocati nell'antica Salona,
in Atti dell'Accademia romanistica Constantiana, XI,
[5] Per uno studio più dettagliato sul diritto
romano nelle provincie di Dalmazia e Pannonia v. Smodlaka-Kotur, Prolegomena za temu: Pravo rimske antike
na tlu Hrvatske (Prolegomena per il tema: Il diritto dell'antichità romana
nelle terre croate), in Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu XXIX,
1-2, (1992), pp. 103 ss.
[6] Nel 480
[7] Vedi Mayer,
Die dalmatisch-istrische Munizipalverfassung im Mittelalter und ihre
römischen Grundlagen, in ZSS.GA 24 (1903), pp. 211 ss.; Margetic, Il sistema giuridico delle
città nelle province bizantine con speciale riguardo alla costa orientale
adriatica (Dalmazia e Istria), in Akten XVI Internationaler Byzantinistenkongres,
III/2, Wien 1981, pp. 391 ss.
[8] Inchiostri, Contributo
alla storia del diritto romano in Dalmazia nel X e XI secolo, in Archeografo
Triestino XXX (vol. III della III serie) fasc. 1, Trieste 1906, pp. 122 ss.
[9] Sulla definizione di giustizia vedi, per
esempio, il proemio dello Statuto Ragusino del 1272: Justicia enim, ut
legitur, est constans et perpetua voluntas jus suum unicuique tribuens. Una
formulazione simile si trova anche nei proemi dello Statuto di Brac del 1305 e
di quello di Hvar del 1331; su tria praecepta iuris v. p.es. lo Statuto
Spalatino del 1312, il quale norma che solo le norme statutarie fanno sì che la
gente «ut honeste vivant, alterum non ledant et ius suum unicuique tribuant
cum effectu et ut debita iusticia aequaliter observatur»; cfr. Cvitanic, Proemiji statuta nasih
primorskih komuna – specifican koncentrirani izraz srednjovjekovnog shvacanja
politicke vlasti i prava (I Proemi degli statuti delle nostre comunità
litorali), in Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu XVII (1967), pp. 279
ss.
[10] Cvitanic, Uvod u
dubrovacko statutarno, kasnije zakonsko pravo (Introduzione al diritto
statutario, dopo diritto legale ragusino), in Statut grada Dubrovnika
(Statuto della città di Ragusa), Dubrovnik 1990, p. 47.
[11] Cfr. Trip. II.6.pr.: «Omnia fere iura regni huius originaliter ex
pontificiis caesareique iuris fontibus progressum habeant».
[12] Margetic, Rimsko pravo
kao europski fenomen i hrvatska pravna povijest (Diritto romano come fenomeno
europeo e la storia di diritto croato), lectio annalis, Rijeka 1997, pp. 16
ss.; per i lavori degli studiosi ungaresi vedi Zajtay, Sur le rôle du droit romain dans l'évolution du
droit hongrois, in L'Europa e il diritto romano. Studi in memoria di Paolo Koschaker, II, Milano 1954, pp. 183 ss.; Bónis, Einflüsse des römischen
Rechts in Ungarn, Ius Romanum Medii Aevi V, 10, Mediolani 1964; Zlinszky, Das Recht, erhalten und
neu belebt durch römisches Recht, Ungarns Verhältnis zum römischen Recht in der
Vergangenheit und in der Gegenwart, in Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis 62 (1994), pp. 61 ss.
[13] Margetic, op.cit.,
pp. 1 ss.
[14] Su questo problema vedi Apostolova-Marsavelski,
Zagrebacki Gradec kao podrucje utjecaja postglosatorskog prava (Il
Gradec Zagabrese come zona d'influsso del diritto dei Postglossatori), in Pravni
vjesnik (1985), pp. 137 ss.; Lonza,
Pod plastem pravde, Kaznenopravni sustav Dubrovacke republike u XVIII st.
(Sotto il mantello di giustizia, Il sistema
di diritto penale nella Repubblica ragusina nel secolo XVIII), Dubrovnik 1997,
pp. 25 ss.; Milovic, O
supsidijarnom važenju rimskog prava u rijeckom statutarnom pravu XVI stoljeca
(Sulla vigenza sussidiaria di diritto romano nel diritto statutario di Fiume
nel secolo XVI), in Pomorski zbornik (1976), pp. 339 ss.; Benacchio, La circolazione dei
modelli giuridici tra gli Slavi del sud, Padova 1995, pp. 40 ss.;
l'influsso dello ius commune certamente si diffondeva anche attraverso i
Croati che studiavano giurisprudenza in Italia (vedi Apostolova-Marsavelski, op.cit., 138; Margetic, op. cit., p. 16); quanto al livello
della cultura giuridica nella Dalmazia medievale, una testimonianza molto
eloquente viene proposta da un testamento zaratino del tardo secolo XIII; v. Lonza, La biblioteca duecentesca del
canonico zaratino Iohannes de Scomla, in Rivista internazionale di
diritto comune 3 (1992), pp. 197 ss.
[15] Sul significato dell'ABGB per Croazia vedi,
in generale, Maurovic, Das
österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch in Kroatien, in Festschrift
zur Jahrhundertfeier des ABGB – 1. Juni 1911, Wien 1911, pp. 685 ss.; Pliveric, Das in Kroatien geltende
allgemeine Privatrecht, Breslau 1942; Gavella,
Die Rolle des ABGB in der Rechtsordnung Kroatiens – Zum 140. Jahrestag
seiner Einführung in Kroatien, in Zeitschrift für Europäisches
Privatrecht 2 (1994), pp. 603 ss.; cfr. Benacchio,
op.cit. (n. 14), pp. 82 ss.
[16] Koschembahr-Lyskowski, Zur Stellung des römischen Rechts im
ABGB, Festschrift zur Jahrhundertfeier des ABGB, I, Wien 1911, pp. 211
ss.; Steinwenter, Der Einfluss
des römischen Rechtes auf die Kodifikation des bürgerlichen Rechtes im
Österreich, in L'Europa e il diritto romano, Studi in memoria di P.
Koschaker, I, Milano 1954, pp. 405 ss.; Ogris,
Die Wissenschaft des gemeinen römischen Rechts und das österreichische
allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, in Coing/Wilhelm
(hrsg.), Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert,
I, Frankfurt am Main 1974, pp. 153 ss.; Wesener,
Naturrechtliche und römisch-gemeinrechtliche Elemente im Vertragsrecht des
ABGB, in Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 6, 1984, pp. 113
ss.
[17] Vedi Gavella,
op. cit., pp. 615 ss.
[18] Sul destino della tradizione giuridica
romana nel sistema socialista, vedi Wolodkiewicz,
L'insegnamento e lo studio di diritto romano nei paesi ex socialisti,
VII Colloquio dei romanisti dell'Europa centro-orientale e d'Italia, Roma, 3-5
dicembre 1998, policopiata; Bosiacki,
Roman Law in Totalitarian Systems. Soviet Union, Italy and Germany – Case Study, in Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à W.
Wolodkiewicz, I, Warszawa
2000, pp. 131 ss.; cfr. anche Gamauf,
Die Kritik am römischen Recht im 19. und 20. Jahrhundert, in Orbis Iuris Romani 2 (1995), pp.
33 ss.; sul destino di diritto civile nella Jugoslavia socialista vedi Benacchio, op. cit. (n.
14), pp. 163 ss.; Gavella, op.
cit., pp. 615 ss.
[19] Benacchio, op. cit.
(n. 14), pp. 269 ss.;
Gavella, op. cit.,
pp. 619 ss.
[20] Vedi Costituzione, art. 14;
[21] Catalano, Populus Romanus Quirites, Torino 1974, pp. 140 s.
[22] Sul principio di legalità, Nov. Iust.
113.1.1: Neque magistratuum iussiones valebunt adversus id, qud lege
ordinatum est; sul divieto generale della retroattività, C.J. 1.14.7: Leges
et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita
revocari, nisi nominatim etiam de praeterito tempore adhuc pendentibus negotiis
cautum sit; cfr. Kaser, Das
römische Privatrecht, Zweiter Abschnitt, München 1975, p. 56 s.
[23] Ulp. D. 50.16.131.1; v. anche Paul. D.
50.16.244; sulla derivazione di questo principio dalle fonti romane vedi Knütel, Ius commune und
Römisches Recht vor Gerichten der Europäischen Union, in Juristische
Schulung (1996), p. 774.
[24] Sulle origini di questo principio vedi Kaser/Hackl, Das römische
Zivilprozessrecht, München 1996, pp. 80, 303; Knütel, op. cit., p. 770, n. 28. ivi altra
bibliografia.
[25] Ulp. D. 1.5.75; D. 50.17.207; sulle origini
di questo principio vedi Kaser/Hackl,
op. cit., pp. 379, n. 34, 500, n. 48, 616, n. 16; ivi altra
bibliografia.
[26] V. Behrends/Knütel/Kupisch/Seiler,
Zur Wirkungsgeschichte des Corpus Iuris Civilis, in Corpus Iuris
Civilis, II. Digesten 1-10, Heidelberg 1995, p. XXI s.
[27] In generale, sul diritto di proprietà
privata nel sistema socialista vedi Westen,
Das Recht auf Eigentum in sozialistischen Staaten, in Schwartländer/Willoweit (hrsg.), Das
Recht des Menschen auf Eigentum, Kehl/Straßburg 1983, pp. 151 ss.; in
particolare, sulla proprietà privata in Croazia durante l'epoca socialista v. Boric, Eigentum und Privatisierung
in Kroatien und Ungarn, in Wandel des Eigentumsrechtssystems und
Entwicklung der Privatisierungsgesetzgebung, Wien/Berlin 1996, pp. 64 ss.;
cfr. anche Benacchio, La
proprietà nell'impresa autogestita jugoslava, Milano 1988.
[28] Gai. D. 47.22.4; su questa regolamentazione vedi Kaser, Das römische Privatrecht, Erster Abschnitt,
München 1971, pp. 22, n. 21, 308, con altra bibliografia.
[29] Sulla tutela e cura nel
diritto romano, vedi Guarino, Diritto
privato romano, Napoli 2001, pp. 594 ss. ivi altra bibliografia.
[30] Gavella, op. cit.,
pp. 619 ss.; Benacchio, op.
cit. (n. 14), p. 286
s.
[31] Gavella/Boric, Sachenrecht in Kroatien. Einführung und Textübersetzung,
Wien/Berlin 2000, pp. 19 ss.; Benacchio,
op. cit. (n. 14), pp. 287 ss.; Kocijan,
Die Entwicklung des bürgerlichen Rechts in Kroatien nach dem Zerfall des
Kommunismus. Mit besonderer Berücksichtigung der Veränderungen auf dem Gebiet
des Sachenrechts, in Munuscula. Festschrift für Klaus Luig, Köln
1995, pp. 151 ss.
[32] Petrak, Römische Grundlagen des neuen kroatischen Sachenrechts, in Schmidt-Recla/Schumann/Theisen, Ius
Commune Propriumque. Sachsen im Spiegel des Rechts, Köln/Weimar/Wien
2001, pp. 339 ss.
[33] Gavella/Boric, op. cit., pp. 24 s.; Petrak,
op. cit., p. 341.
[34] ZV art. 2/1; vedi Gavella/Boric, op. cit., pp. 30 ss. Finora non
c’è la traduzione italiana della «Legge
della proprietà e di altri diritti reali», perciò faremo riferimento alla
traduzione tedesca; Gavella/Boric,
op. cit., pp. 113 ss.
[35] Così Kreller,
Römisches Recht, II. Grundlehren des gemeinen Rechts, Wien 1950,
p. 43.; cfr. anche Idem, Res
als Zentralbegriff des Institutionensystems, in ZSS(RA) 66 (1948), pp. 572
ss., in part. 592 ss.; Becker, Die
"res" bei Gaius, in Vorstufe einer Systembildung in der
Kodifikation? Zum Begriff des Gegenstandes im Zivilrecht,
Köln/Berlin/Bonn/München 1999.
[36] Vedris/Klaric, Gradjansko pravo (Diritto civile), Zagreb 1998, pp. 70 s.; cfr.
Gai. Inst. 2.12-14: Quaedam praeterea res
corporales sunt, quaedam incorporales. Corporales hae sunt quae tangi
possunt...; sulla divisione romana delle cose in res corporales e res
incorporales e sulla sua importanza per gli ordinamenti giuridici moderni,
vedi fra glia altri: Becker, op.
cit.; Guzmán Brito, Las
cosas incorporales en la doctrina y en el derecho positivo, Santiago de
Chile 1995; Bretone, I
fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura, Roma 1999.
[37] Marc. D. 1.8.2: Et quidem naturali iure
omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora
maris; sulla categoria res communes omnium nel diritto romano vedi,
p. es., Kaser, op. cit.
(n. 29), pp. 380 s.; Behrends, Die
allen Lebewesen gemeinsamen Sachen (res communes omnium) nach den Glossatoren
und dem klassichen römischen Recht, in Festschrift für Hermann Lange,
Stuttgart/Berlin/Köln 1992, pp. 3 ss.; Perusso,
The Development of the Doctrine of Res Communes in Medieval and Early Modern
Europe, in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 70 (2002), pp. 69
ss.; sulle basi romane del concetto delle “cose comuni di tutti” nel diritto
croato, vedi anche Petrak, op.
cit., p. 345.
[38] ZV art. 18.; cfr. Vedris/Klaric, op. cit., pp. 197 ss.; sulle
categorie romane di possessio vedi
per tutti Guarino, op.
cit., pp. 498 ss., con altra bibliografia.
[39] La proprietà, le servitù, gli oneri reali,
il diritto di superficie, i diritti reali di garanzia; sul numerus clausus
dei diritti reali nel diritto croato v. Gavella/Boric, op. cit., p. 30;
sulle radici romane di questo principio, Corbino,
Il numero chiuso dei diritti reali e l'esperienza giuridica romana, in Le
droit romain et le monde contemporain. Mélanges à la mémoire de Henryk Kupiszewski, Varsovie 1996, pp. 105 ss.
[40] Sul concetto di proprietà nel diritto
croato, vedi Gavella/Boric, op. cit., pp. 40
ss.; sulle radici romane di questo concetto. Petrak,
op. cit., pp. 346 s.
[41] Vedi Bartolus,
In primam ff. Novi Partem, Venetiis 1585, ad 1. Si quis vi, §
Differentia, sqq. de acquirenda possessione, n. 4 (4 D. 41.2.17); cit. da Grossi, s.v. Proprietà (diritto
intermedio), in Enciclopedia del diritto, XXXVII, Milano 1988, p.
243, n. 28. Sulla definizione bartoliana del diritto di proprietà, vedi Coing, Zur Eigentumslehre des
Bartolus, in ZSS(RA) 70 (1953), pp. 348 ss., in part. 352 sqq.;
sull’importanza della definizione bartoliana per la giurisprudenza e la
legislazione medioevale e moderna, vedi anche Willoweit,
Dominium und Proprietas. Zur Entwicklung des Eigentumsbegriffs in der mittelalterlichen und
neuzeitlichen Rechtswissenschaft, in Historisches Jahrbuch 94 (1974), pp. 131 ss.
[42] Sulla regolamentazione dei modi di acquisto
a titolo originario nel diritto croato vedi Gavella/Boric, op. cit., pp. 48
s.; sulle origini romane di questa regolamentazione, con un riferimento
particolare alla usucapione, Petrak,
op. cit., pp. 47 s.
[43] Per le radici classiche del principio della
tradizione causale: Paul. D. 41.1.31 pr.: Numquam nuda traditio transfert
dominium, sed ita, si venditio aut aliqua iusta causa praecesserit, propter
quam traditio sequeretur; su questa soluzione paolina vedi, per tutti, Kaser, op. cit. (n. 29),
pp. 416 ss., con ulteriore bibliografia; sulla formazione ed evoluzione del
suddetto principio nella tradizione romanistica e sulla sua importanza per gli
ordinamenti giuridici moderni, vedi Coing,
Europäisches Privatrecht, II. 19. Jahrhundert, Überblick über die Entwicklung
des Privatrechts in den ehemals gemeinrechtlichen Ländern, München 1989, pp. 393 ss.; Mayer-Maly,
Kauf und Eigentumsübergang im österreichischen Recht, in Zeitschrift
für Neuere Rechtsgeschichte 12 (1990), pp. 164 ss.; sulla regolamentazione
di questo principio nel diritto croato vedi Gavella/Boric, op. cit., pp. 44
ss.
[44] ZV artt. 162 ss.; sulla difesa di proprietà
nel diritto croato v. Gavella/Boric, op. cit., pp. 49
ss.
[45] Marc. D. 8.1.1: Servitutes aut
personarum sunt, ut usus et usus fructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum
praediorum et urbanorum; su questa divisione, vedi Kaser, op. cit. (n. 29), pp. 440 ss.; Kaser, op. cit. (n. 22),
pp. 298 ss., con altra bibliografia; sulla recezione della divisione del
giurista Marciano nei codici civili moderni, Kreller,
op. cit., pp. 216 ss.; sulla distinzione tra le servitù reali e
le servitù personali nel diritto croato, Gavella/Boric,
op. cit., pp. 55 s.; Petrak,
op. cit., p. 349.
[46] Cels. D. 8.1.9: Si cui simplici usu via
per fundum cuiuspiam cedatur vel relinqatur, in infinito, videlicet per quamlibet
eius partem, ire agere licebit, civiliter modo.... «Das
Gebot der schonenden Ausübung von Dienstbarkeiten lebt in § 1020 BGB und
modifiziert in § 484 ABGB fort» (Mayer-Maly,
Römisches Privatrecht, Wien/New York 1991, p. 72); sulla presenza normativa
di questa regola romana nel diritto croato vedi Petrak, op. cit., p. 349, n. 45.
[47] Pomp. D. 8.1.15.1: Servitutium non ea
natura est, ut aliquid faciat quis, veluti viridia tollat aut amoeniorem
prospectum praestet, aut in hoc in suo pingat, sed ut aliquid patiatur aut non
faciat.; cfr. Kaser, op.
cit., (n. 29), p. 443; Guarino,
op. cit., pp. 710 s., ivi altra bibliografia; sulla recezione
della regola «servitus in faciendo consistere nequit» nel diritto croato
vedi Petrak, op. cit.,
349, n. 46.
[48] Paul. D. 33.2.1 pr.: Nec usus nec
fructus itineris actus viae aquaeductus legari potest, quia servitus servitutis
esse non potest; cfr. KASER, op. cit. (n. 29), p.
[49] Per es. le quattro più antiche servitù
prediali (iter, via, actus, aquaeductus) (ZV artt. 190, 192/2); le
servitù urbane (servitus fenestrae, oneris ferendi, tigni imitendi,
stilicidii, fluminis, cloacae...) (ZV artt. 195-198); e le servitù
personali (ususfructus, usus, habitatio) (ZV artt. 203-217); sul regime
giuridico dei singoli tipi delle servitù reali e servitù personali nel diritto
croato vedi Gavella/Boric, pp. 55
ss.
[50] Paul D. 7.1.1; sulla definizione paolina Kaser, op. cit. (n. 29),
pp. 447 ss.; Guarino, op. cit.,
pp. 726 ove altra bibl.; sulla definizione dell'usufrutto nel diritto croato
vedi Gavella/Boric, pp. 57 ss.; cfr. Petrak, op. cit., pp. 349
ss.
[51] Sulle origini romani del criterio di
distinzione tra pegno e ipoteca nel diritto croato, con un riferimento
particolare a Ulp. D. 13.7.9.2 (Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem
transit, hypothecam, cum non transit nec possessio ad creditorem), vedi
Petrak, op. cit., pp. 350 s.
[52] Su questi diritti del creditore
pignoratizio nel diritto croato vedi Gavella/Boric,
op. cit., pp. 74 ss.; su ius possidendi e ius
distrahendi nel diritto romano, Guarino,
op. cit., pp. 757 s., con ulteriore bibliografia.
[53] Gai. D. 20.1.9.1; su questa soluzione
gaiana vedi Kaser, op. cit.
(n. 29), p. 426; Guarino, op.
cit., p. 754 s.; sui possibili oggetti dei diritti reali di garanzia nel
diritto croato vedi invece Gavella/Boric, op. cit., pp. 73
s.
[54] Sulla fiducia nel diritto romano, Noordraven, Die Fiduzia im römischen
Recht, Amsterdam 1999; sul revival moderno della fiducia vedi
Coing, op. cit. (n.
43), pp. 424 ss., ivi anche la bibliografia precedente; cfr. più di recente Dunand, Le transfert fiduciaire:
"donner pour reprendre". Mancipio dare ut remancipetur. Analyse historique et comparatiste de la
fiducie-gestion, Bâle/Genève/Munich 2000.
[55] ZV art. 34; Ovrsni zakon (La legge dell'esecuzione),
artt. 273-279; sulla regolamentazione del trasferimento fiduciario della
proprietà nel diritto croato, Gavella/Boric, op. cit., pp. 96
ss.; sulle basi storiche di questa regolamentazione vedi Petrak, op. cit., p.
[56] Cfr. Mayer-Maly, Zur
Wiederkehr von Rechtsfiguren, Juristenzeitung (1971), pp. 1 ss; Johnston, The Renewal of the Old,
in The Cambridge Law Journal 56 (1997), pp. 80 ss.
[57] Importanti per l’evoluzione di questo
principio sono Gai. Inst. 2.73: Praeterea id, quod in solo nostro ab
aliquo aedificatum est, quamvis ille suo nomine aedificavit, iure naturali
nostrum fit, quia superficies solo cedit; Ulp. D. 9.2.50; Gai. D. 41.1.9,1;
Gai. D. 43.18.2; Paul. D. 44.7.44.1; sul principio "superficies solo
cedit" in diritto romano vedi Meincke,
Superficies solo cedit, in ZSS(RA) 88 (1971), pp. 136 ss.; sulla
presenza normativa di questo principio nei codici civili moderni vedi invece Coing, op. cit. (n. 43), p.
[58] Cfr. anche Petrak, op. cit., pp. 352 s.
[59] Su questa legge, vedi Benacchio, La nuova legge jugoslava
sulle obbligazioni e contratti, in Rivista di diritto civile 29
(1983), pp. 77 ss.
[60] Vedi Boric/Petrovic,
Gesellschaftsrecht und Wirtschaftsrecht in Kroatien, Wien 2000, pp. 8
ss.; Gliha, Überblick der
Gesetzgebung Kroatiens im Bereich des Schuld-, Sachen- und Erbrechts, in Zeitschrift
für Rechtsvergleichung, Int. Privatrecht und Europarecht 3 (1993), pp. 116 ss.;
Benacchio, op. cit.
(n. 14), pp. 274 ss.
[61] Finora non c’è la traduzione della «Legge
sui rapporti obbligatori» in italiano e perciò ci rifeririamo alla traduzione
in tedesco; v. Povh, Gesetz
über Schuldverhältnisse (Obligationenverhältnisse), in Jahrbuch für
Ostrecht 29 (1988), pp. 291 ss.; Wiedemann,
Das Deliktsrecht im Obligationenrecht von
[62] Gai. D. 44.7.1; su questa classificazione
gaiana o pseudogaiana e la sua importanza dogmatica vedi Wolodkiewicz, Obligationes ex variis
causarum figuris. Ricerche sulla classificazione delle fonti delle
obbligazioni nel diritto romano classico, in Rivista italiana per le
scienze giuridiche 14 (1970), pp. 78 ss.; Zimmermann,
The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition,
Oxford 1996, pp. 14 ss.; da ultimo, Coma
Fort, El derecho de obligaciones en las res cottidianae,
Madrid 1996; cfr. anche Biondi, Le
basi romanistiche del codice civile, in Scritti giuridici,
Milano 1965, pp. 419 ss.
[63] Vedi Vedris,
in Goldstajn/Barbic/Vedris/Matic,
Obvezno pravo I (Diritto delle obbligazioni), Zagreb 1979, p. 268.
[64] Goldstajn, in Goldstajn et al., op. cit.,
pp. 64 ss.; Vedris/Klaric, op.
cit., p. 368; sul principio di bona fides nel diritto romano delle
obbligazioni vedi, per tutti, Schermaier,
Bona fides in Roman contract law, in: Zimmermann/Whittaker (eds.), Good
Faith in European Contract Law, Cambridge 2000, pp. 63 ss.;
sull'importanza del principio di bona fides nei diritti europei moderni
vedi Zimmermann/Whittaker, Good
Faith in European Contract Law. Surveying the legal landscape, in Zimmermann/Whittaker
(eds.), op. cit., 7 ss., con altra bibliografia.
[65] Sul divieto degli atti d'emulazione nel
diritto romano vedi, per tutti, Kaser,
op. cit. (n. 22), p. 63; sulle origini romane di questo divieto
nel diritto moderno, cfr. Mader, Rechtsmissbrauch
und unzulässige Rechtsausübung, Wien 1994.
[66] C.J. 4.44.2: Rem maioris pretii si tu vel pater
tuus minoris pretii, distraxit, humanum est, ut vel pretium te restituente
emptoribus fundum venditum recipias auctoritate intercedente iudicis, vel, si
emptor elegerit, quod deest iusto pretio recipies. Minus autem pretium esse
videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit; cfr. anche C.J.
4.44.8; su iustum pretium e laesio enormis nel diritto romano
vedi Dekkers, La lésion énorme,
Paris 1937, pp. 15 ss.; Genzmer, Die
antiken Grundlagen der Lehre vom gerechten Preis und der laesio enormis,
in Heymann (hg.), Deutsche
Landesreferate zum II. Internationalen Kongreß für Rechtsvergleichung im Haag
1937, Sonderheft der Zeitschrift für ausländisches und internationales
Privatrecht 11 (1937), pp. 55 ss.; Visky,
Die Proportionalität von Wert und Preis in den römichen Rechtsquellen des
III. Jahrhunderts, in Revue internationale des droits de l'antiquité
16 (1969), pp. 357 ss.; Kaser, op.
cit (n. 22), pp. 388 ss., ivi altra bibliografia.; Herrmann, Der Gedanke des iustum
pretium in der Antike, in Kleine Schriften zur Rechtsgeschichte,
München 1990, pp. 391 ss.; Zimmermann,
op. cit., pp. 259 ss., con ulteriore bibliografia.
[67] Vedi Gordley, The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, Oxford 1991, pp. 65 ss.; cfr. anche Kalb, Laesio enormis im gelehrten Recht. Kanonistische Studien zur Läsionanfechtung, Wien, 1992; sulla recezione del principio dell'equivalenza di prestazioni nei diritti moderni vedi Becker, Die Lehre von der laesio enormis in der Sicht der heutigen Wucherproblematik, Köln/Berlin/Bonn/München 1993, pp. 1 ss.; Zimmermann, op. cit., pp. 268 ss., con altra bibliografia; su questo principio nel diritto croato vedi Vedris/Klaric, op. cit., pp. 368 s.
[68] Ulp. D. 1.1.10.1: Iuris praecepta sunt haec: honeste
vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere; sul principio «alterum non laedere»
nel diritto romano: Senn, De
la justice et du droit. Explication de la définition traditionnelle de la
justice, Paris 1927, pp. 41 ss.; Waldstein,
Zu Ulpians Definition der Gerechtigkeit (D. 1,1,10 pr.), in Jakobs/Knobbe-Keuk/Picker/Wilhelm
(hrsg.), Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburstag, Köln 1978, pp. 223 ss.; Diesselhorst, Die
Gerechtigkeitsdefinition Ulpians in D. 1,1,10 pr. und die Praecepta iuris nach
D. 1,1,10,1 sowie ihre Rezeption bei Leibniz und Kant, in Behrends/Diesselhorst/Voss (hrsg.), Römisches
Recht in der europäischen Tradition. Symposion aus Anlaß des 75. Geburstages
von Franz Wieacker, Ebelsbach, 1985, pp. 185 ss.; Manthe, Beiträge zur Entwicklung des antiken
Gerechtigkeitsbegriffes. II: Stoische Würdigkeit und die iuris praecepta
Ulpians, in ZSS(RA) 114 (1997), pp. 12 ss.; Scarano Ussani,
L’ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana, Torino 1997, pp. 123 ss.; sull'importanza
di questo principio nei diritti moderni, Schiemann,
Das allgemeine Schädigungsverbot "alterum non laedere”, in Juristische
Schulung (1989), pp. 345 ss.; cfr. anche Zimmermann, op. cit, pp. 1032 ss., ivi altra
bibliografia; sul principio "alterum non laedere" nel diritto
croato, Vedris/Klaric, op. cit., p. 369.
[69] Ulp. D. 2.14.7.7: Ait pretor: 'Pacta
conventa, quae neque dolo malo, neque adversus leges plebis scita senatus consulta
decreta edicta principium, neque quo fraus cui eorum fiat, facta erunt,
servabo’; sul significato di questo passo vedi Magdelain, Le consensualisme dans l'edit du Pretéur,
Paris 1958, pp. 49 ss.; Archi, “Ait
Praetor: 'Pacta conventa servabo'”, in De iustitia et iure.
Festschrift von Lübtow, Berlin 1980, pp. 373 ss.; Végh, Meditatio de edicto de pactis, in Ars boni et
aequi. Festschrift Waldstein, Stuttgart 1993, pp. 351 ss.; Zimmermann, op. cit., pp.
508 ss., con altra bibliografia; sulla formazione del principio "pacta
sunt servanda" nella canonistica medioevale e nel diritto moderno,
vedi Zimmermann, op. cit.,
pp. 542 ss., 576 ss.; per il diritto croato vedi Vedris/Klaric, op. cit., p. 369.
[70] Goldstajn, in Goldstajn et al., op. cit., pp.
71 ss.
[71] PS 1.1.4; cfr. anche Paul. D. 2.14.27.4;
Paul. D. 12.5.8; Ulp. D. 17.1.6.3; Ulp. D. 17.2.57; Pap. D. 28.7.15; sul
concetto di boni mores nel diritto romano vedi Mayer-Maly, Contra bonos mores, in: Iuris
Professio. Festgabe für Max Kaser, München 1986, pp. 151 ss.; Idem, The boni mores
in historical perspective, in Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse
Reg 50 (1987), pp. 60 ss.; Plescia,
The Development of the doctrine of boni mores in Roman Law,
in RIDA 34 (1987), pp. 275 ss.; Zimmermann,
op. cit., pp. 706 ss.; ivi altra bibliografia. Sull'importanza
del concetto di boni mores nel diritto moderno, vedi ad esempio, Mayer-Maly, Die guten Sitten als
Massstab des Rechts, in Juristische Schulung (1986), pp. 596
ss.; Zimmermann, op. cit.,
pp. 713 ss., con ulteriore bibliografia.
[72] Cfr. Cepulo, The
The Faculty of Law in Zagreb from 1776 to
[73] Vedi, Apostolova-Marsavelski,
Znanstvena obrada i nastava Rimskog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu
(Trattamento scientifico e insegnamento del diritto romano nella Facoltà di
Giurisprudenza di Zagrabia), in Hrestomatija rimskog prava, Vol. I,
Zagreb 1998, pp. 359 ss.
[74] Sull'insegnamento romanistico in quel
periodo nella Monarchia absurgica, Wesener,
Römisches Recht und Naturrecht (Geschichte der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Graz, Vol. I), Graz 1978, pp. 41 ss.
[75] Vedi Horvat,
Lo studio del diritto romano nelle università jugoslave, in Atti del
congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto di Verona,
II, Milano 1951, pp. 481 ss.; Apostolova-Marsavelski,
op. cit., pp. 369 ss.; Benacchio,
op. cit. (n. 14), pp. 118
ss.
[76] Mayer-Maly, Der Rechtsdenker
Marcic, in Fischer/Jakob/Mock/Schreiner
(hrsg.), Dimensionen des Rechts. Gedächtnisschrift für René Marcic, Berlin 1974, p. 196.
[77] La migliore testimonianza dell'importanza
scientifica delle opere di Horvat è forse il fatto che eminenti manuali di
storia del diritto romano (Wieacker), di diritto privato romano (Kaser) e di
processo civile romano (Kaser/Hackl) citano nelle note i lavori di Horvat
pubblicati all'estero; vedi, ad esempio, Wieacker,
Römische Rechtsgeschichte, Erster Abschnitt, München 1988, p. 273, n.
27; Kaser, op. cit.
(n. 28), p. 210, n. 4; Kaser/Hackl,
op. cit., p. 31, n. 36.
[78] Vedi Radovcic,
Uz novo izdanje (La nuova edizione) (1998), in Horvat, Rimsko pravo (Diritto romano), Zagreb 1998, p.
460.; cfr. anche supra n. 18.
[79] Cfr. Zdravcevic/Rupcic,
Gli studi e l’insegnamento del diritto romano nelle Università della Croazia,
in Diritto@Storia. Quaderni di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana 1
(2002), web-site: http://www.dirittoestoria.it/memorie/Testi%20delle%20Comunicazioni/Zdravcevic%20&%20Rupcic.htm
[80] Per la critica all’utilizzazione del
diritto romano come una materia puremente storica, vedi variamente: Catalano, Diritto romano attuale,
sistemi giuridici e diritto latinoamericano, in Studia in honorem Elemér
Polay. Acta
Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, Tomus XXXIII, Fasc. 8, Szeged 1985, pp.
167 ss.; Zwalve, Teaching
Roman Law in the Netherlands, in Zeitschrift für Europäisches
Privatrecht 4 (1997), pp. 393 ss.; cfr. anche Zimmermann, Heutiges Recht, Römisches Recht und heutiges
Römisches Recht: Die Geschichte einer Emanzipation durch “Auseinanderdenken”,
in Zimmermann/Knütel/Meincke (hrsg.), Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik,
Heidelberg 1999, pp. 1 ss.
[81] Cfr. Sturm,
Droit romain et identité européenne, in Droit romain et identité
européene, in RIDA. Supplément au
tome XLI (1994), pp. 147 ss.; Zwalve,
op. cit., pp. 403 ss.; Adamo,
Diritto privato romano: un osservatorio sull'Europa, in Publicationes
Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, Tomus XVI (1999), pp. 3 ss.; Wacke,
Zur gegenwärtigen Lage der Romanistik in Europa, in Orbis Iuris
Romani 6 (2000), pp. 203 ss.; Zimmermann,
Europa und das römische Recht, in Archiv für die civilistische Praxis
202 (2002), pp. 243 ss.