N° 1 - Maggio 2002 - Memorie

 

Massimo Vari

Vice Presidente della Corte costituzionale

della Repubblica italiana

 

Intervento.

Giuristi europei nel XXI secolo

 

 

Gli impegni di lavoro presso la Corte non mi hanno consentito di giungere prima, sì da poter assistere, come sarebbe stato mio desiderio, a tutte le sessioni di questo importantissimo convegno. Convegno che non poteva trovare più appropriata conclusione di quella odierna e cioè di una seduta volta ad interrogarsi sul valore e sul ruolo del Diritto romano nella formazione del giurista del XXI secolo.

Flaminio Mancaleoni ¾ insigne studioso la cui opera l’Università di Sassari ha voluto ricordare con questa iniziativa ¾ nel discorso pronunziato il 12 novembre 1907, in occasione della solenne inaugurazione degli studi in questo prestigioso Ateneo, richiamava la comunità scientifica del tempo a ritornare alla «ricerca delle cose antiche»; infatti ¾ egli diceva ¾ «l'orizzonte dell'avvenire si allarga quanto più lanciamo lo sguardo nel passato», affinché «l'umanità presente possa ritrovare se stessa come il naturalista trova l'uomo nell'embrione».

Si tratta di una esortazione tuttora valida per chi voglia cogliere il senso della nostra epoca, caratterizzata da una lenta ma inesorabile erosione della sovranità degli Stati nazionali, cui si accompagna l'esigenza, ovunque avvertita, di forme adeguate di tutela dei diritti umani. Il che induce a due ordini di considerazioni.

Il primo riguarda l'esperienza che, attualmente, stiamo vivendo come cittadini ormai non solo dell'Italia, ma dell'Europa; esperienza che ci pone di fronte ad un ordinamento comunitario sempre più proiettato verso una compiuta dimensione, anche in virtù delle fondamentali innovazioni organizzative, di ormai prossima attuazione (sistema di moneta unica).

L'integrazione europea è un processo molto faticoso che si va tuttora svolgendo e che si esprime attraverso scelte che presuppongono l'abbandono di un sistema di riferimento concettuale che attiene a quella vicenda della formazione dello Stato moderno che si è venuta compiendo nel tempo, attraverso sedimentazioni progressive.

La linea di tendenza sulla quale questa vicenda si è svolta vede la progressiva affermazione della supremazia della legge come fonte primaria del diritto, prima del diritto del principe, poi di quello dello Stato.

Oggi parlando di integrazione europea si tratta di accettare proprio il tramonto di questo primato, con la conseguente necessità di ripensare la teoria delle fonti e la teoria della legge; al tempo stesso di chiedere quale possa essere il compito affidato ai nuovi assetti ed ordinamenti che, ormai da tempo, si vengono delineando, nella convinzione sempre più diffusa dell'inadeguatezza di visioni dogmatico-formalistiche, legate storicamente all'identificazione del diritto con l'insieme delle norme di derivazione essenzialmente statale, a risolvere i problemi della società e degli individui.

La preminenza del diritto comunitario su quello interno, secondo un principio ormai pacifico per gli Stati aderenti all'Unione europea, ci induce, pertanto, non solo a riflettere sui fondamenti attuali della nostra organizzazione politica, ma anche a prestare un'attenzione sempre maggiore al riaffiorare di idee e concezioni che, nella storia della cultura e della civiltà europea, hanno continuato a sopravvivere come patrimonio comune, nonostante la formazione ed il consolidamento degli Stati nazionali.

Abbiamo in questo la conferma di quel sotterraneo perdurare (Weitergelten) del diritto romano, nonostante le codificazioni del XIX secolo, di cui ci parla Schmitt (La condizione della scienza giuridica europea), e che, se ci volgiamo all'indietro, ci consente di constatare come l'attuale processo d'integrazione si innesti in un percorso molto risalente, attenuato o addirittura interrotto proprio dal divenire degli Stati.

Superando lo schermo delle codificazioni, l'esperienza di oggi finisce, così, per riportarci inevitabilmente allo ius commune e, in definitiva, al diritto romano e all'importanza del suo studio, se è vero quanto osservato ancora da Schmitt e cioè che, "in realtà, la storia della scienza del diritto europeo è stata per cinque secoli una storia della scienza del diritto romano", giacché ciò che si è insegnato come "diritto", nelle scuole, nelle università e nelle facoltà, a partire dalla loro fondazione nel XII, XIII e XIV secolo, è stato, accanto al diritto canonico, soprattutto il diritto romano.

E' il caso di ricordare, a questo proposito, come le concrete connessioni ed assonanze fra diritto europeo e diritto romano, siano già state indagate da autorevole dottrina: mi riferisco ad un pregevole saggio di Rolf Knütel, il quale ha evidenziato che i numerosi "principi generali" del diritto, che si rapportano alle caratteristiche di struttura dell'Unione europea ¾ come la democrazia, lo Stato di diritto, la tutela dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità, di certezza, di chiarezza del diritto, del contraddittorio, del "ne bis in idem", della tutela dell'affidamento ¾ affondano le loro radici nella tradizione romana e trovano sviluppo ed elaborazione nello ius commune.

Tutto questo dimostra quanta importanza rivesta oggi il compito che si presenta agli studiosi e cioè quello di riprendere un filo, di proseguirlo o addirittura di riannodarlo, sia pure su nuovi presupposti e nuove basi concettuali, recuperando concezioni nell'ambito delle quali possono trovare spazio almeno tre temi di indagine: il rapporto tra le fonti; l'assetto dei poteri in rapporto al territorio; l'essenza del nuovo istituto della cittadinanza europea.

Va da sé che la nozione di cittadinanza, in contesti istituzionali non più riferibili ad un "demos" unitario, richiede una diversa chiave di lettura volta, per un verso, al superamento del concetto di cittadinanza come appartenenza allo Stato (Staatsangehörigkeit) e, per altro verso, alla valorizzazione della nozione di società civile o, eventualmente, della nozione di una "appartenenza alla Costituzione repubblicana", suscettibile di riallacciarsi, come ha scritto Häberle, alla ricchezza semantica della sequenza "res publica, salus publica, libertas publica". E questo secondo un punto di vista che ¾ come possiamo intendere ¾ non manca di una propria forza evocativa di modelli ascrivibili a risalenti concezioni, dotate di particolare capacità inclusiva ed integrativa, come la società romana, concepita (come ha osservato di recente Luciani) sin dall'inizio come comunità di diritto.

In un siffatto quadro, il nucleo aggregante della cittadinanza potrebbe essere rinvenuto, più che nella comunanza di radici storiche (che pure esistono), nel dato antropologico-culturale della dignità umana, aprendo così la strada al tema dei diritti fondamentali, la cui tutela parrebbe invero porsi, ad un tempo, come causa e come effetto della crisi della sovranità in senso tradizionale, ove si consideri che la portata universalistica delle proclamazioni dei diritti sembra quasi esprimere una contraddizione tra la dimensione statuale delle Costituzioni e la vocazione degli stessi a trascendere lo Stato.

Il che introduce al secondo ordine di considerazioni che vorrei, sia pure brevemente, svolgere, a riprova dell'importanza degli studi romanistici.

Mi riferisco, in particolare, alle inquietudini della nostra epoca, alle domande che essa pone circa la possibile soluzione di problemi dalle dimensioni ormai planetarie: dall'ambiente, all'occupazione, dall'istruzione ai diritti politici, dalla salute ai trasporti e al problema delle regole dei rapporti finanziari ed economici fra gli Stati.

Di fronte a tanti interrogativi, la convinzione che si va sempre più diffondendo è che non esistono primati che possano ragionevolmente tenere alla lunga: né quelli teoretici delle dogmatiche tradizionali, né quelli pratici dei più forti. Sappiamo, soltanto, che il conflitto tra gli interessi contrapposti è sempre meno componibile attraverso soluzioni formali.

Nelle democrazie moderne si era ritenuto, a suo tempo, di risolvere ogni problema con il ricorso al criterio rappresentativo, fondato sul primato della legge e sull'eguaglianza formale.

Ma questi dati non reggono più alla prova dei fatti, a causa della constatata insufficienza del diritto degli Stati, che ci porta ad avvertire la necessità di trovare nuove vie per assicurare a ciascun individuo un indefettibile spazio di tutela.

Nel ritrarsi degli ordinamenti nazionali è forse prematuro dire quale potrà essere il definitivo punto di arrivo, sul piano delle istituzioni, di un’evoluzione che, comunque, pone sempre più in evidenza l'irrevocabilità dei progressivi fenomeni di integrazione fra Stati.

Come è stato rilevato da Fioravanti (Costituzione e popolo sovrano, Bologna, 1998), le grandi personificazioni del passato ¾ il sovrano, il popolo, il legislatore, lo Stato come persona ¾ sono ormai alle nostre spalle. Ciò che conta sono, invece, i problemi che le precedenti forme di organizzazione dello Stato affidano agli odierni ordinamenti: non solo la ricostruzione, nel mutato quadro, della sfera della politica e delle attività che conducono alla libera decisione dei cittadini sulle scelte generali, ma anche la garanzia dei diritti.

In questa prospettiva lo stesso ordinamento comunitario, nato originariamente per creare uno spazio di libertà e di integrazione economica, si vede investito di un compito che è oggi anche quello di resistere a spinte esterne che vengono dalla tendenza alla mondializzazione dell’economia, e cioè da quei processi attraverso i quali attori trasnazionali condizionano gli Stati nazionali e la loro sovranità, ponendo in pericolo la stessa tutela dei diritti dell'Uomo.

Di fronte a questa scommessa sul presente e sul futuro non possiamo, perciò, non avvertire l'utilità della riscoperta di principi e concetti appartenenti alla nostra più antica tradizione giuridica, e cioè di quella concezione propria del diritto romano, che vedeva mos e ius come profondamente compenetrati.

Può essere questo il progetto non solo per cogliere il senso degli avvenimenti, ma per ritrovare regole in grado di garantire la compatibilità e di assicurare la convivenza possibile. A patto di tornare ad antiche consapevolezze: quelle consapevolezze che parlavano del diritto come di un'arte; la difficile e tormentata arte del bonum e dell'aequum.