N° 2 - Marzo 2003 – Lavori in corso –
Contributi
Università della Cina di Scienze
Politiche e Giurisprudenza
Sommario: 1. Scenario
della riforma della Legge sul diritto d’autore. – 2. Il sistema dei diritti nel diritto d’autore: A. Natura di diritto privato del diritto d’autore. B. Ambito e sistema dei diritti del diritto d’autore. –
3. Il problema della capacità di essere autore una
persona giuridica. – 4. Limiti del diritto
d’autore: A. Uso ragionevole. B. Le licenze legali. – 5. Vie
e metodi di tutela del diritto d’autore: A. Funzioni
e ruolo delle organizzazioni collettive del diritto d’autore. B. Rimedi contro le violazioni del diritto: B.1. Rimedi di diritto privato. B.2. Rimedi di diritto pubblico. B.3. Sistema di partecipazione alla tutela
internazionale dei diritti d’autore. C. Il
sistema dei rimedi per la difesa diritto d’autore.
Il sistema della
tutela del diritto d’autore attualmente vigente in Cina è strutturato sulla
base della Costituzione, dei Principi Generali del Diritto Civile Cinese, della
Legge sul diritto d’autore, delle Disposizioni attuative di quest’ultima, e
delle interpretazioni giudiziarie della Corte Suprema. La questione della
tutela dei prodotti dell’attività creativa dell’uomo è stato sottolineato
espressamente dalla Costituzione del 1982. I Principi generali del diritto
civile, promulgati in aprile del 1986 e in vigore dal gennaio 1987, hanno
stabilito che il diritto d’autore è uno dei diritti civili. Nel 1991 è stata
promulgata ed è entrata in vigore
Lo sviluppo economico-sociale
e i cambiamenti necessari riguardo la tutela giuridica del diritto d’autore
hanno determinato gli emendamenti del 2001 alla Legge sul diritto d’autore;
conseguentemente anche le Disposizioni sono state oggetto di emendamenti nel
2002. Questi hanno avuto tre obbiettivi fondamentali:
A. La volontà della
Cina di aderire al WTO aveva dovuto comportare alcuni riconoscimenti in materia
di tutela giuridica del diritto d’autore, che tuttavia nella versione
precedente della Legge non erano stati concretizzati o non erano stati
perfezionati, per questo è stato necessario pervenire alle modifiche.
B. A causa del
rapidissimo sviluppo di Internet in Cina, siccome nella precedente versione della
Legge mancava l’argomento della tutela del diritto d’autore nella Rete, è stato
necessario adeguare e integrare la normativa.
C. Nell’attività giudiziaria degli ultimi anni, le controversie sul diritto
d’autore hanno avuto un enorme incremento, con una notevole diversificazione
della relativa casistica. Qindi è stato necessario un adeguamento della
normativa che soddisfacesse le esigenze della pratica giudiziaria
Al riguardo è
opportuno citare alcuni dati statistici. Nei sei anni dal 1987 al 1991, i tribunali
hanno trattato 689 processi in materia di diritto d’autore in tutto il
territorio nazionale. Dal 1992 al
In questo scenario, il 27 ottobre 2002
Le modifiche hanno
riguardato i soggetti del diritto, le opere, il contenuto del diritto, le limitazioni
al diritto, il contratto di cessione del diritto, i diritti affini e la tutela.
La tutela del
diritto d’autore in Cina è un argomento che risale alla «Legge sui diritti d’autore della dinastia Qing», del
Io dissento totalmente con questa posizione e
ritengo che per una conoscenza sul sistema del diritto d’autore sia necessario
considerare i seguenti punti:
Nella nostra
legislazione, i Principi generali del
diritto civile cinese hanno già stabilito di inserire il diritto d’autore
nel sistema dei diritti civili. Questa è una caratteristica fondamentale che esso
conserva, propria anche dell’intera proprietà intellettuale, che ne sottolinea
la natura di diritto privato e la connotazione come parte dei diritti civili. I
diritti civili sono una forza che il Diritto concede ai soggetti civili per
realizzare i propri particolari interessi e escludere le interferenze e le
violazioni altrui. Essi sono parte dei diritti fondamentali con i quali il
soggetto può sopravvivere nella società, riguardano la personalità, la dignità,
l’onore, i beni, ed altri importanti aspetti della vita umana. Traendo
vantaggio dai concetti sui diritti privati, prodotti da un diritto romano
sviluppatosi per più di duemila anni, il diritto d’autore, sebbene apparso più
tardi delle obbligazioni e dei diritti reali, riguardando gli interessi della
personalità e della proprietà del creatore del prodotto intellettuale, è
anch’esso una parte del diritto privato.
Merita particolare
attenzione il fatto che le ricerche moderne e contemporanee sui diritti della
personalità, nell’ambito dei diritti civili, in realtà hanno collegamenti
strettissimi con quelle sulla personalità dell’autore. Nel 1853 lo studioso
tedesco Blutschli, nel corso delle sue ricerche sul diritto d’autore, ha
prodotto una teoria sulla personalità dell’autore abbastanza completa. Secondo
lui, «il prodotto della creazione è frutto dell’individualità personale, per
questo i diritti su di esso devono sempre appartenere al suo autore e devono
partire da lui». Nello stesso tempo egli «sulla correlazione tra la natura del
diritto d’autore e quella del diritto della personalità dell’autore, separa
nettamente il diritto dell’autore dalla proprietà dell’opera», e dopo aver
eseguito tale separazione «mette in risalto energicamente la natura di diritto
della personalità propria del diritto d’autore»[3]. Nel 1885, lo studioso tedesco Beseler, nelle
sue tesi definì il diritto d’autore, direttamente e semplicemente, come diritto
della personalità[4]. Sotto la guida teorica dei concetti
risalenti al diritto privato romano, i Principi
generali del diritto civile cinesi considerano il diritto d’autore, il
diritto dei brevetti , dei marchi di fabbrica e gli altri diritti sulla
proprietà intellettuale, un genere di diritti privati di enorme importanza. Nel
Capitolo 5 - I Diritti Civili, oltre alla proprietà, ai diritti reali su cosa
altrui, alle obbligazioni e ai diritti della persona, è dedicato un titolo
specifico alle norme sul diritto d’autore e sugli altri diritti della proprietà
intellettuale.
A differenza delle
cose materiali, oggetto dei rapporti giuridici dei diritti reali, l’oggetto dei
diritti del diritto d’autore consiste in un prodotto intellettuale che prende
forma attraverso i segnali basati su informazioni nate da un atto creativo. I
prodotti intellettuali, con i segnali di cui sono veicoli, trasmettono le
informazioni create dall’autore, attraverso i loro segnali suscitano
sensazioni, stimolano attività psicologiche, soddisfano necessità psicologiche
come l’apprezzamento estetico, la consapevolezza delle informazioni ecc[5]. Cioè, il prodotto intellettuale è un
agglomerato di messaggi portatori di certe informazioni. Tali informazioni
hanno caratteristiche completamente diverse rispetto alle cose materiali. Per
questo anche il diritto d’autore ha un tipo di diritti civili con
caratteristiche differenti dai diritti reali, dalle obbligazioni e dai diritti
della persona.
Tale diversità si
manifesta in due aspetti:
a) Rispetto ai diritti reali, alle
obbligazioni e ai diritti della persona del diritto civile, il diritto d’autore
ha una caratteristica evidente nel suo contenuto, cioè, nella “unità di due
diritti”. Infatti coesistono in esso diritto della personalità e diritti
patrimoniali.
b) I diritti
patrimoniali del diritto d’autore, a paragone dei comuni diritti reali, ha le
seguenti caratteristiche:
(a) è un dominio di
tipo monopolistico.
(b) è
limitata nel tempo. Questa caratteristica si manifesta principalmente nei
diritti patrimoniali dell’opera. In base all’articolo 25, è illimitata la
tutela ai tre diritti attinenti alla personalità, cioè il diritto alla
paternità, alla modifica e a mantenere l’opera integra. La legge sottolinea
però che i diritti patrimoniali sono tutelati solamente per il periodo legale
stabilito. Ciò se da un lato riflette il valore della conoscenza e la sua
natura commerciale, esprime il fatto che la legge da al creatore intellettuale
l’opportunità di ottenere un prezzo corrispondente, per incrementare
l’entusiasmo del lavoratore intellettuale, d’altra parte rivela anche la
preoccupazione della natura sociale dell’informazione, perché una tutela
eccessiva dei diritti patrimoniali dell’opera può ostacolare lo sviluppo della
tecnologia, la diffusione dell’arte e della cultura e il progresso sociale. Per
questa ragione, scaduto il termine legale, i diritti patrimoniali si
estinguono, il prodotto entra nel terreno pubblico e diventa un bene condiviso
dal genere umano. Ognuno può farne uso purché non violi i diritti della
personalità dell’autore. I diritti reali del diritto civile invece non hanno un
termine temporale legale. La roro esistenza dipende in tutto e per tutto
dall’esistenza della cosa. Finché essa esiste, anche il diritto esisterà.
In base a questa
conoscenze, la nostra Legge sul diritto d’autore fonda il proprio sistema dei
diritti in due parti: Diritti della personalità e diritti patrimoniali. I primi
comprendono quattro diritti: il diritto di diffusione, il diritto al
riconoscimento di paternità, il diritto di revisione, il diritto al
mantenimento dell’integrità dell’opera. I diritti patrimoniali sono dodici: il
diritto della riproduzione, della distribuzione, del noleggio, della
esposizione, dell’esibizione, della proiezione, della trasmissione, della
diffusione in rete informatica, della produzione cinematografica,
dell’adattamento, della traduzione e della compilazone. Nei confronti di
suddetto diritti patrimoniali, l’autore ha il diritto di cederli attraverso
accordi. Egli ha anche il diritto di decidere in autonomia il tipo di diritto
da cedere, il suo ambito e la scelta dell’interlocutore per le trattative di
cessione. Nel frattempo, l’autore gode del diritto di ottenere il valore
equivalente per utilizza della propria opera da altrui.
Nella nuova Legge
il contenuto del diritto d’autore è stato modificato con due importanti
particolarità:
a) Unitarietà tra
la fissazione tassativa per legge dei tipi di diritti entrati nel sistema dei
diritti d’autore e nel contenuto e la natura aperta di esso.
La fissazione
tassativa per legge dei tipi di diritti e dei loro contenuti è stata
direttamente stabilita dalla legge. Non è permesso alle parti costituire dei
diritti o i loro contenuti in base alla propria libera volontà. Ciò comprende:
primo, nella tipologia dei diritti d’autore, non si permette alle parti di
creare liberamente, non possono convenire su quali altri siano gli altri tipi
di diritti oltre a quelli della personalità e della proprietà; secondo, le
parti non possono creare in materia di contenuto dei diritti, per esempio, il
contenuto del diritto della persona della Legge, è stabilito che esso
comprennda il diritto al riconoscimento di paternità, il diritto al
mantenimento dell’integrita’dell’opera, di diffusione ecc. Per questo,
nell’articolo 10 della Legge sul diritto d’autore, è chiaramente stabilito che
il titolare del diritto gode dei sedici diritti dei due tipi.
Si deve dire che,
la fissazione tassativa del tipo e del contenuto di essi nel sistema, è stata
influenzata dal principio della tipologia fissa dei diritti reali (numerus
clausus) originaria del diritto romano[7], perché il diritto d’autore è anche esso un
“dominium” ad efficacia erga omnes.
Se consideriamo
dalla prospettiva storica e dall’ottica del diritto comparato, questa
caratteristica del diritto d’autore è manifestata nella legislazione di molti
paesi. A partire dal Codice della Regina Anna in Inghilterra nel 1709, è stato
dato all’autore e agli altri titolari del diritto di riproduzione un permesso
in forma legale, fissando la licenza di coloro amministrativo come il diritto
legale. Percio’, fin dall’inizio è stata negata alle parti di stabilire i
diritto attraverso la forma della convenzione. Nella legislazione attuale di
ogni paese in materia, sebbene non sia chiaramente indicata la tassatività dei
diritti d’autore, tuttavia nel contenuto legislativo questo intento è
manifestato[8].
Il comma 17 dell’articolo 10 della legge sui diritti d’autore
esprime la apertura del sistema dei diritti. Con essa si intende che tale
sistema non è stato fino ad ora sigillato come un istituto giuridico ancora
perfezionato e completo ma al contrario nel processo di sviluppo della società
umana quegli interessi del diritto d’autore dei quali in passato ancora non si
aveva cognizione ma che oggettivamente esistono, saranno continuamente
integrati con nuove tipologie e nuovi contenuti. Tuttavia queste integrazioni
non avverranno attraverso la contrattazione, ma attraverso la normativa
giuridica diretta, oppure avverranno attraverso il giudizio del giudice
espresso nel suo libero esercizio del potere decisionale sulla base dei
principi di giustizia e buona fede nel teatro teorico dei principi del diritto
e dello spirito del diritto.
b) Unificazione tra
il contenuto del diritto d’autore di tipo tradizionale e di tipo moderno.
Da una prospettiva
storica, dal XIX secolo in poi, nella legislazione sui diritti d’autore dei
Paesi a sistema continentale, generalmente comprende il diritto al
riconoscimento di paternità, il diritto di diffusione e il diritto al
mantenimento dell’integrita’dell’opera, ( ad esempio
Tuttavia, dopo gli
anni 80 del XX secolo, l’economia mondiale ha avuto una enorme trasformazione,
in particolare con l’apparizione della Rete. Ciò ha causato un grosso mutamento
nell’impiego delle opere.
Nella Cina della
fine del XX sec. Da un lato gli utenti di internet aumentano rapidamente
d’altro lato dopo la stasi del diritto sulla legislazione del diritto di
diffusione in rete dell’autore , la contraddizione tra la mancanza di chiarezza
sulla legislazione riguardo il diritto degli autori di diffondere in rete e la
tutela di tale diritto è stata ancor più evidente.
In base alle
statistiche, nella seconda metà del 2000 gli utenti cinesi della Rete da sedici
milioni novecentomila sono cresciuti a ventiduemilioni cinquecento mila.
L’incremento è stato di cinquemilioni e seicentomila; nella prima metà del 2001
il numero si è portato a 26 milioni e 500 mila, con un incremento di 4 milioni[9].
Secondo il
“Lineamenti dei quindici progetti dell’industria informatica” emanato dal
Ministero cinese dell’indistria informatica in maggio del 2001, al 2005 i
computer in grado di collegarsi in rete saranno quaranta milioni, gli ISP/ICP
(server) raggiungeranno i cinquantamilioni. Gli utenti digitali, multimediali e
di internet raggiungeranno i duecentomilioni, il grado di diffusione degli
utenti raggiungerà il 15%[10].
In realtà, lo
sviluppo di Internet e il rapido incremento degli utenti della rete è una
tendenza di sviluppo comune a livello mondiale. In base al rapporto statistico
del Gruppo Gartner, si prevede che il numero di utenti Internet dell’area Asia
Pacifico nel 2003 raggiungerà i 183 milioni e 300 mila, nel 2005 le
registrazioni di utenti Internet aumenterà ulteriormente fino a raggiungere i
248 milioni[11].
Un’inchiesta della
società di indagine di Internet Nielsen Netratings mostra che rispetto a giugno
del 2001, il numero di coloro che usano Internet nel mondo è aumentato del 3% è
arrivato a 426 milioni di persone. In Europa, i tedeschi sono gli utenti più
attivi. Nel luglio di quest’anno in Germania il numero delle persone che usa
internet è arrivato a quindicimilioni 460 mila[12].
Secondo un recente rapporto diffuso dalla Società digitale
internazionale americana, nel 2000 gli utenti internet dell’America Latina
passeranno da 8 milioni 500 mila a 14 milioni e novecentomila, crescendo del
75%. Si prevede che nei prossimi 5 anni, gli utenti latinoamericani cresceranno
ancora in enorme quantità. Nel periodo dal 2000 al 2005, il numero delle
persone che si collegano ad Internet aumenterà ad un ritmo del 38% e tale
incremento supererà l’America, il Canada, l’Europa Occidentale e l’Asia. Nel
2005 gli utenti di Internet raggiungeranno i 75 milioni, vale a dire che il
14% delle popolazione totale sarà allacciata in rete col computer[13].
L’incidente
terroristico avvenuto l’11 settembre del
Con la diffusione
della banda larga e della velocità di Internet, le notizie sullo schermo di
internet nel futuro entrerà ancor più nelle grazie del pubblico e sarà sempre
più evidente che internet diverrà un mezzo di comunicazione primario che
correrà alla pari della televisione e della radio.
Secondo le stime
degli esperti, sebbene il tasso di crescita di Internet stia già rallentando,
tuttavia avrà ancora un grande energia di crescita: La crescita mondiale del
2000 è stata pari al 40%; nel 2001 si stima che sarà del 27%, nel 2002 del 23%,
nel 2003 del 19%[14].
Proprio in base
alla realtà dello sviluppo economico sociale e alle analisi sul futuro, in
questa modifica alla legge sul diritto d’autore, nell’ambito dei diritti di
proprietà dell’autore si è in particolare incrementato il diritto di diffusione
dell’autore su rete informatica, in base all’interpretazione del comma 12
dell’articolo 10, il diritto di diffusione su rete informatica significa
fornire al pubblico il prodotto, sia on line che non on line, in modo che il
pubblico possa ottenere il diritto di avere il prodotto al momento e nel luogo
scelto individualmente.
Sul problema della
capacità dell’autore, nel corso della legislazione della Legge il problema che
ha suscitato più controversie è stato quello della capacità dell’autore di
persona giuridica.
A partire dagli
anni Ottanta del XX secolo, nella dottrina cinese sul diritto d’autore, si
ritiene comunemente che la capacità dell’autore si ottenga in base alle norme
di legge, e alla conclusione dell’atto creativo. In base a ciò, a parere di un cospicuo
numero di studiosi, la persona che gode della capacità di essere autore non può
che essere una persona naturale. Perché solo una persona naturale ha la
capacità naturale e fisiologica del pensiero creativo. La persona giuridica e
altri organismi non hanno una base fisiologica, non capacità di pensiero
creativo dal punto di vista fisiologico, per questo non possono godere della
capacità di essere autore. Nel
Sebbene la “persona
giuridica” come termine tecnico giuridico sia comparso piuttosto tardi[15], tuttavia, esso ha evidentemente risentito
dell’influenza delle teorie sulle società del diritto romano. In particolare,
il pensiero che il fine dell’esistenza e delle attività delle società è
indipendente dai membri di esse, e ciò ha posto le necessarie basi alle teorie
sull’esistenza indipendente delle persone giuridiche. Il noto giurista romano
Ulpiano nelle sue opere ha chiaramente indicato: «Se i municipia o le altre
universitas, intentano un azione come attori non si deve dire che l’azione è
data ai molti: perché essi agiscono per la res publica o per l’universitas, e
non per conto di essi stessi» (D. 3.4.2)[16]. Ciò vuol dire che le società hanno interessi
indipendenti da quelli dei singoli membri di esse, cioè, l’interesse della società,
per questo, i membri di una società che persegue un’attività particolare
agiscono non per i loro interessi, ma per quelli della società, per l’esistenza
degli interessi della società, anche «quando rimane un solo membro, anche
egli può intentare o subire l’azione. In tal caso, i diritti di tutti si
concentrano nella sua persona, e il nome della società s i mantiene su di lui»
(D. 3.4.7.2)[17]. Ciò vale a dire che i diritti e i doveri si
assumono come una società completa, e le personalità dei membri è posta
completamente al di fuori. Le società hanno la propria capacità di diritto e di
agire. «Se qualcosa deve essere data alla società, essa non deve essere data
ai singoli, e ciò che deve l’universitas non deve essere dato dai singoli»
(D. 3.4.7.1)[18].
Da una prospettiva
economica, l’apparizione della personalità giuridica è stata vantaggiosa per
abbassare il costo del negozio o il costo dell’azione. Tuttavia, da una
prospettiva civilistica, rileva l’esistenza della persona giuridica e delle
singole personalità indipendenti. Sebbene la persona giuridica non abbia basi
fisiologiche, essa ha tuttavia il proprio pensiero e la propria volontà comuni.
Questo pensiero e volontà comuni ha origine dai membri – persone fisiche che
costituiscono la persona giuridica, ma si eleva al di sopra di essi. Perché il
pensiero e la volontà comuni, una volta formati è difficile dire di quale
persona fisica siano l’espressione. Per questo, noi possiamo dire che la
persona giuridica ha il proprio pensiero e la propria volontà, e attraverso la
struttura ideale formata dalle persone giuridiche essa realizza la
manifestazione della volontà e del pensiero comuni al di fuori di essa.
Nella creazione,
infatti, la persona giuridica non ha le basi fisiologiche per realizzare la
creazione, tuttavia ha pensiero e volontà comuni che realizza attraverso la
capacità fisiologica delle persone fisiche, è come a dire che la persona
giuridica non ha la capacità fisiologica di negoziare e di contrarre, tuttavia
la sua volontà di contrarre e negoziare è affidata alle capacità fisiologiche
dei propri membri, persone fisiche, con questo realizza gli interessi della
persona giuridica.
Alcuni studiosi
ritengono che, se si fosse stabilita nella Legge sul diritto d’autore la
capacità dell’autore, sarebbe una manifestazione di arroganza della persona
giuridica, e un disprezzo per i diritti della persona fisica. Io ritengo che
stabilire la capacità dell’autore nella Legge, non ha influenzato la
manifestazione della capacità creativa delle persona fisiche, per le seguenti
ragioni:
a) La legge sui
diritti d’autore pone ancora come primo problema da risolvere quello di
riconoscere la capacità di autore della persona fisica;
b) La capacità di
autore stabilita dalla Legge è un riconoscimento di un fatto che esiste
oggettivamente nella società, e del ruolo importante della persona giuridica
nella vita sociale. A dirla obbiettivamente, nella vita economica della
società, l’istituzione civile della persona giuridica non solamente non ha
danneggiato l’espressione della capacità della persona fisica, ma al contrario
ha dato più spazi a questa per esprimere le proprie capacità e giocare il
proprio ruolo. Perché nella vita economica reale, una gran quantità di attività
basate sulla individualità della persona fisica, sarebbe difficile realizzare
gli interessi che essa persegue.
Nel mio articolo
“Teoria e pratica della tutela civile del diritto d’autore” del 1986, io
sollevai la proposta che bisognasse istituire la capacità di autore della
persona giuridica[19], nello stesso tempo sottolineai che siccome
la capacità di essere autore nella persona fisica e nella persona giuridica non
è completamente identica, in particolare a causa della carenza della capacità
fisiologica della persona giuridica, determina il fatto che le condizioni della
capacità di autore che può essere conferita alla persona giuridica non sono le
stesse. Per questo, a paragone di quella della persona fisica, la persona
giuridica può dirsi, “autore considerato”. Questa mia opinione è stata recepita
dall’organo legislativo. Il considerato autore, indica che un determinato
soggetto, in base a norme giuridiche, nelle condizioni che si addicono a quelle
stabilite per legge è considerato come autore, non si richiede che esso debba
necessariamente avere una capacità creativa di significato fisiologico.
Il primo comma
dell’articolo 11 della Legge stabilisce: “Il diritto d’autore appartiene
all’autore”; il terzo comma: “ La persona giuridica è considerata autore”;
il quarto comma: “ In assenza di prova contraria, la persona giuridica che
firma l’opera è l’autore”. Queste norme hanno stabilito la capacità di
autore della persona giuridica. Tuttavia, in base al secondo comma dell’art.
11: “Affinché la persona giuridica sia considerata autore, deve attenersi
alle condizioni stabilite dalla legge”: 1) La persona giuridica deve aver
presieduto la realizzazione dell’’opera; 2) La creazione dell’opera rappresenta
la volontà della persona giuridica; 3) Se ci sono responsabilità esse saranno
prese in carico dalla persona giuridica; La contemporanea presenza di queste
condizioni, una non può mancare. Se questa condizioni sono rispettate, la
persona giuridica sarà considerata il titolare del diritto d’autore originario.
Il prodotto della
persona giuridica considerata autore, è naturalmente un prodotto
professionale, ma non tutti gli autori di prodotti professionali sono
persone giuridiche. Essi vengono distinti concretamente in due situazioni:
La prima situazione
è quella descritta sopra, dove il diritto d’autore spetta alla persona giuridica
considerata autore.
La seconda
situazione è quando il diritto spetta all’individuo. Quando il completamento
della creazione è basato su uno o alcuni dipendenti della persona giuridica, e
la persona giuridica non è intervenuta materialmente, essa non ha la titolarità
del diritto su tale opera, che invece spetta a quello o quei dipendenti che
l’hanno realizzata. Tali opere possono suddividersi in opere individuali e
opere in cooperazione. In base al fatto che la natura di tale opera è una
natura professionale, in base al primo comma dell’articolo 16 l’autore è
titolare del diritto d’autore, però l’unità di lavoro dell’autore, nell’ambito
dell’impresa ha la precedenza nel diritto d’uso di quella opera. Il termine per
esercitare tale diritto è di due anni dalla realizzazione dell’opera, in un
ambito che corrisponde a quello dell’attività dell’impresa dell’autore. Senza
il permesso dell’unità di appartenenza, l’autore non può permettere a terzi di
sfruttare l’opera nello stesso ambito in cui lo sfrutta la sua unità di lavoro.
Oltre a ciò, in
base alla diretta normativa della legge, cioè in base al comma secondo
dell’articolo 16, per le opere professionali il cui autore è una persona
fisica, i diritti di paternità e di stabilire il prezzo appartengono all’autore,
gli altri diritti, alla persona giuridica. Tali opera comprendono: 1. Le
creazioni che sfruttano principalmente le condizioni tecniche della persona
fisica o di altre organizzazioni, e la cui responsabilità è assunta dalla
persona fisica o da tali organizzazioni, come progetti industriali, piante di
disegni di prodotti e spiegazioni, software di computers, mappe geografiche
ecc; 2. Le opere professionali che in base alla legge, o in base ai regolamenti
amministrativi o che per contratto i diritti spettino alla persona giuridica o
alle organizzazioni.
Dalle suddette
norme si vede che la legislazione sui diritti d’autore ha rafforzato i diritti
della persona giuridica sulle opere professionali.
La tutela del
diritto d’autore è lo scopo di questa legge. Tuttavia in ogni cosa non si può
essere troppo assoluti. Sarebbe a dire, se sottolineassimo solo la tutela del
diritto d’autore e trascurassimo tutti gli altri problemi, conseguenza sarebbe
oltre al rafforzamento della tutela esclusiva, anche gli effetti negativi di
questa tutela. Se
Vuol dire che il
non titolare del diritto, nell’ambito delle norme di legge, deve solo prestare
l’obbligo di indicare chiaramente il nome dell’autore e il titolo dell’opera per
ottenere il permesso del titolare del diritto ed usare il prodotto senza
compenso. Nella Legge del 2001, l’articolo 22 stabilisce che le situazioni
concrete di applicazione dell’istituto dell’uso ragionevole sono:
1) per studio
personale, per ricerche o per ammirazione estetica, si può usare opere già
pubblicate da altri.
Si sottolinea come
la finalità dell’uso sia limitata alle finalità personali, lo studio, la
ricerca e l’apprezzamento. I modi per usare un prodotto, principalmente
comprendono la selezione di estratti, la copia, la fotocopia e la traduzione,
anche se tutto è solamente limitato all’uso personale, non si può diffondere o
vendere nella società. Attualmente la giurisprudenza o gli ambienti di
controllo del diritto d’autore stanno discutendo sulla limitazione delle
riproduzioni per uso in famiglia. Con lo sviluppo della tecnologia moderna, una
gran quantità di impianti multifunzionali per la riproduzione audio e video sta
inondando le case; legata alla comodità di riprodurre in casa, si è abbassata
la volontà di acquistare prodotti video e musicali, determinando un grave danno
agli interessi e ai diritti degli autori. Un tale problema non esiste solo in
Cina, ma anche a livello mondiale, sempre più Paesi stanno spingendo le
riproduzioni domestiche fuori dell’uso ragionevole e anche
2) Impiegare appropriatamente opere già pubblicate da altri
nell’opera propria, per spiegare o commentare un’opera o per spiegare un
problema.
In base
all’articolo 27 del regolamento attuativo, per usare appropriatamente opere
altrui ci devono essere condizioni certe: a) l’impiego deve essere finalizzato
limitatamente alla spiegazione alla critica o a chiarire alcuni problemi; b) la
parte impiegata non può costituire la parte principale o la parte effettiva
dell’opera di chi la applica; c) l’atto di applicazione non può violare gli
interessi del titolare del diritto d’autore dell’opera citata; d) l’opera
citata altrui deve essere già pubblicata.
3)Per riportare una
notizia su affari correnti, il giornale o la rivista o la stazione radio o
televisiva o altri mezzi di comunicazione di massa devono inevitabilmente
riprodurre o impiegare opere già pubblicate.
Le condizioni di
uso ragionevole di questo articolo sono: a) la finalità dell’impiego è per
soddisfare il rapporto su una notizia corrente che abbia una stretta
correlazione con la vita pubblica sociale; b) l’opera citata deve essere già
stata pubblicata; c) l’ambito di impiego deve essere limitato nel caso di
impossibilità a non impiegarlo, cioè, per riportare la notizia di cronaca, in
un giornale o rivista in un servizio radiofonico o televisivo o un documentario
non si può evitare di dover impiegare opere altrui.
4)Giornali,
periodici canali, radio e televisivi che pubblichino o trasmettano
inevitabilmente documenti di cronaca già pubblicati da giornali, periodici
canali radio e televisivi su temi di cronaca di carattere politico, economico
religioso ecc.
Le condizioni per l’uso ragionevole di questo articolo sono: a) Il
soggetto che usa ragionevolmente è un mezzo di comunicazione di massa; b)
l’opera impiegata è un documento di cronaca già pubblicato da un giornale, un
periodico o un canale radio e televisivo su temi di carattere politico,
economico religioso ecc. Per esempio, un editoriale, o un articolo di un
commentatore ecc. Questo in base al fatto che il documento di cronaca su
politica, economia e religione frequentemente riflette analisi su direttive o
indicazioni politiche dello Stato nelle suddette materie, oppure su fatti
attuali strettamente correlati alla vita sociale, l’obbiettivo della diffusione
è permettere a tutti di comprenderli; pertanto, in assenza di altre
limitazioni, la sua diffusione da parte di giornali, periodici canali radio e
televisivi si intende come uso ragionevole; c) il modo di uso riguarda la
pubblicazione o la trasmissione di opere altrui 4) se l’autore ha fatto una
dichiarazione su un uso limitato del suo documento di cronaca da diffondere,
egli deve essere tutelato, perché i documenti attuali comprendono un’analisi
originale dell’autore sui grandi fatti della vita sociale nazionale, devono
essere differenti dalle opere di forte attribuito sociale come la legge e il
regolamento legale.
5)Giornali,
periodici canali, radio e televisivi riportano o trasmettono discorsi
pronunciati in pubblico, eccettuati quelli dei quali l’autore dichiara il
divieto di diffusione.
Le condizioni di
uso ragionevole di questo articolo comprendono: a) Il soggetto dell’uso è un
mezzo di comunicazione di massa; b) il modo di uso è la pubblicazione o la
trasmissione di un’opera; c) l’opera diffusa è un discorso pronunciato in una
riunione pubblico. Qui, per riunione pubblica s’intende una riunione di grandi
dimensioni, e non un seminario o una tavola rotonda di piccole dimensioni di
carattere specifico; d) L’uso ragionevole è condizionato. Costituisce uso
ragionevole in assenza di esplicito divieto da parte dell’autore. In presenza
di dichiarazione di divieto, la la diffusione e la pubblicazione costituiscono
una violazione.
6) Traduzioni o
riproduzioni di opere pubblicate usate a scopo didattico nelle scuole o per la
ricerca scientifica, fornite agli operatori didattici o ai ricercatori., col
divieto di pubblicazione e diffusione.
Queste norme sono
rivolte in particolare alle attività didatti che e di ricerca scientifica di
pubblica utilità. Per questo, le condizioni di attuazione sino: a) lo scopo
dell’impiego è finalizzato alla didattica a scuola e alla ricerca scientifica:
Visto che la didattica e la ricerca sono attività di grande impegno e di lenta
produzione, tanto che per alcune decine di anni non si vedono i frutti, per
questo nella classificazione delle organizzazioni sociali, gli organismi
didattici e di ricerca sono definiti di pubblica utilità. Le normative di ogni
paese concedono loro norme particolari per la loro tutela. Qui per scuola si
intendono le organizzazioni sociali di ogni ordine e grado che si occupano di
attività didattica; b) il modo di impiego sono limitate alla traduzione o alla
riproduzione , non sono ammessi altri impieghi né tanto meno possibile
pubblicare o diffondere. Per quanto riguarda la cosiddetta minima quantità,
bisogna riconoscere che è una misura che non ha carattere fisso, perché il
molto e il poco sono concetti relativi. Nel giudicare se si tratti o meno di
uso ragionevole, il concetto risente di fattori sulla quantità dell’opera
diffusa, la proporzione di tale numero nel mercato, la quantità di uso e la sua
influenza sulla proporzione del prodotto nel mercato ecc. Per questo, non è
opportuno stabilire un numero concreto, dando al giudice il libero giudizio per
attuare il principio di “ giudizio per ogni caso e tutela passiva”.
Naturalmente, il giudice nell’esercitare il proprio libero giudizio, deve darne
la motivazione; c) L’opera impiegata deve essere già stata pubblicata.
7)L’esercizio dei propri uffici.
Le condizioni di
uso ragionevole di questo articolo comprendono: a) Il fine dell’ impiego è per
esercitare pubblici uffici. Intendendo con questo per affari che toccano
interamente i doveri degli organi statali, come le immagini fotografate da
altri usate dagli organi di sicurezza pubblica allo scopo di identificare i rei
sospetti o le opere di altri usate dal Tribunale per svolgere un processo ; b)
Si sottolinea l’ambito ragionevole per
evitare abusi di poteri dell’organo statale.
8) Riproduzioni di
opere custodite, per necessità di conservazione degli originali e esposizione
ad opera di biblioteche, archivi, edifici commemorativi, musei, gallerie d’arte
ecc.
Le condizioni di
uso ragionevole di questo articolo comprendono: a) i soggetti che usano sono
organizzazioni sociali di pubblica utilità come biblioteche, archivi, edifici
commemorativi, musei, palazzi di esposizioni artistiche ecc. b) le opere usate
sono quelle conservate dalle rispettive istituzioni; c) il fine dell’uso è
limitato alla esposizione a carattere didattico da parte di queste organizzazioni,
o per le necessità di conservazione. Nelle opere oggetto di collezione, siccome
la durata dei materiali usati in molte opere è limitata, come la fragilità
della carta ecc., tale da nuocere alla conservazione dell’opera. Per questo,
per la conservazione l’uso dell’opera necessario per conservare l’originale
deve essere tutelato; d) La modalità di impiego consiste nella riproduzione.
Nel significato più generale, la riproduzione contrasta con il normale uso
dell’opera, siccome la riproduzione costituiscono una seria minaccia ai diritti
dell’autore, in particolare al diritto dell’autore di ottenere vantaggi
economici, la legge normalmente stabilisce norme che vietano la riproduzione.
Tuttavia, per l’attività di utilità pubblica di biblioteche, archivi, edifici
commemorativi, musei, palazzi di esposizioni artistiche ecc e perché
l’obbiettivo della loro riproduzione è quello di esporre o custodire gli
originali, tali riproduzioni sono definite come usi ragionevoli.
9) Rappresentazione
a titolo gratuito di opere già pubblicate, con assenza di tariffe per il
publico e di compensi per gli attori.
Le condizioni di
uso ragionevole di questo articolo comprendono: a) Opere già pubblicate; b) La
modalità di impiego è di una rappresentazione senza alcun prezzo. Per gratis si
intende che l’attore non ottiene alcun prezzo per la propria azione di
rappresentazione, compresi gli incassi del biglietto e sponsorizzazioni.
10) Ricalchi,
dipinti, fotografie e riprese di opere artistiche esposte o allestite
all’aperto in luoghi pubblici
Le condizioni di
uso ragionevole di questo articolo comprendono: a) L’opera artistica in uso è
collocata al di fuori in un luogo pubblico. Nei luoghi pubblici tali opere
possono essere ammirate dal pubblico liberamente e senza corrispettivo; b) I
soggetti che usano sono tutte le persone del pubblico, senza distinzioni di
sesso, età, livello culturale o nazionalità;c) la modalità d’impiego è un uso
senza contatto con l’opera, come la copia, il dipinto, la fotografia o la
ripresa filmata. Tali modalità non potranno determinare un contatto diretto
materiale con l’operaaltrimenti ciò non costituirà uso ragionevole.
11) Traduzione di
opere letterarie di nazionalità Han nella lingua di altre minoranze nazionali
per la distribuzione nel territorio nazionale.
Le condizioni di
uso ragionevole di questo articolo comprendono: a) l’opera deve essere un’opera
originariamente scritta in scrittura della nazionalità Han[20]; b) il fine dell’impiego è quello di tradurlo
in una lingua di una minoranza nazionale e di farlo circolare solo nel
territorio dello stato.
12) Trasformazione
di opere pubblicate in pubblicazioni per ciechi.
Questa norma è
finalizzata all’aiuto per i disabili. Le condizioni di uso ragionevole di questo
articolo comprendono: a) L’opera deve essere stata già pubblicata; b) La
finalità dell’uso consiste nella trasformazione dell’opera in una pubblicazione
per ciechi.
Oltre a tutto ciò,
per soddisfare esigenze di educazione, l’articolo 23 della Legge dice in
particolare: i manuali didattici redatti e pubblicati per attuare l’educazione
obbligatoria di nove anni e il programma istruttivo nazionale, possono essere
impiegati senza il permesso dell’autore, a meno che egli non lo vieti
espressamente prima. I brani o le opere scritte brevi, le musicali o le le
singole opere d’arte o di fotografia già pubblicate e raclte nei manuali
didattici,ma si deve corrispondere un compenso in base alle norme, dichiarare
l’autore e la denominazione dell’opera, e non si possono violare gli altri
diritti che gode il titolare del diritto d’autore in base a questa legge.
Questo istituto
permette al soggetto non titolare del diritto d’autore nelle condizioni di
adempimento dei doveri di corresponsione di compenso e di non violazione di
altri interessi del titolare del diritto d’autore, di aver il diritto , in base
alla licenza che concede direttamente la legge, e senza approvazione del
titolare del diritto d’autore, di usare un opera già pubblicata. Nelle norme
della Legge sul diritto d’autoreprima di concedere la licenza, si tutela
anzitutto il diritto di scelta dell’autore, vale a dire, quando l’autore
dichiara che l’opera non si può usare senza il permesso,
1) Il titolare del
diritto d’autore dopo aver consegnato il testo all’editore della rivista o del
giornale, altri editori possono riportarlo o pubblicarlo come estratto o
documento, purché il titolare del diritto non abbia precedentemente dichiarato
di vietare che esso possa essere riprodotto o preso come estratto;
2) l’autore di
registrazioni può usare le opere musicali che altri hanno già registrato
illegalmente, tuttavia bisogna espungere quello che il titolare del diritto
d’autore ha dichiarato di non poter utilizzare.
Attualmente nella
Legge sul diritto d’autore cinese non è stata ancora stabilito l’istituto della
licenza d’uso coercitiva. Tale istituto s’intende, che in condizioni stabilite
dalla legge, la persona che non è titolare del diritto d’autore, chiesta e
ottenuta l’autorizzazione dall’organismo governativo preposto, può usare
un’opera già pubblicata anche senza l’autorizzazione del titolare del diritto
d’autore; purché, nello stesso tempo, adempia al dovere di correspondere un
compenso e di non violare altri diritti e interessi del titolare del diritto
d’autore. Nei testi in vigore dei due trattati internazionali fondamentali sul
diritto d’autore è stabilita la licenza d’uso coercitiva. Tuttavia nella
dottrina cinese in materia, sono state sollevati dei dubbi su questo istituto,
ritenendo che il governo non debbe interferire eccessivamente con l’esercizio
del diritto d’autore. Per questo motivo nella normativa della nostra legge non è
stato stabilito questo, anche se
Uno degli scopi
della Legge sul diritto d’autore è quello di rispettare l’autonomia della
volontà dell’autore e del titolare del diritto, rispettare la loro scelta di
esercizio del diritto, in modo che essi possano, esercitarlo in base alla
propria volontà, nell’ambito che non sia vietato dalla legge. Nello stesso tempo,
è anche una manifestazione concreta della tutela del diritto d’autore. Quando
l’autore esercita il suo diritto, la legge non solo tutela l’atto del proprio
esercizio diretto di tale diritto, ma anche, con le correzioni di questa
seconda legge, si è sottolineato con evidenza le funzioni e il ruolo delle
organizzazioni collettive del diritto d’autore nel momento in cui il titolare
di tale diritto lo esercita.
Il primo comma
dell’articolo 8 recita: «Il titolare del diritto d’autore e i titolari dei
diritti collegati al diritto d’autore possono incaricare le organizzazioni
amministrative collettive sul diritto d’autore o quei diritti ad esso relati.
Dopo che le organizzazioni di controllo collettive sono state incaricate,
possono rivendicare i diritti a proprio nome o a nome del titolare del diritto
d’autore o delle persone titolari dei diritti correlati, inoltre possono, in
qualità di parti, intervenire nei processi o negli arbitrati che riguardano il
diritto d’autore o i diritti ad esso collegati». In questo modo all’ autore o
ai titolari del diritto viene fornito un'altra via di scelta nell’esercizio del
diritto.
Le organizzazioni
di controllo collettive dei diritti d’autore non hanno fine di lucro, la loro
fondazione è soggetta ad approvazione del governo, il contenuto del diritto
d’autore che esse esercitano viene da autorizzazione del titolare di esso.
Nei rimedi che
In base alle norme
dell’articolo 46 della Legge, i modi di assunzione della responsabilità civile
devono comprendere: a) cessazione della violazione; b) annullamento del danno;
c) espressione pubblica di scusa. Nella legge sui diritti d’autore, oltre a
prevedere che per le violazioni si applicano le norme in materia di violazioni
dei principi generali del diritto civile, sono elencati e stabiliti gli atti di
violazione:
1) Pubblicazione di opere senza l’autorizzazione del titolare del
diritto d’autore. Questo atto viola la libertà di espressione del titolare del
diritto d’autore.
2) Pubblicare,
senza il permesso dell’autore di una collaborazione, come l’opera creata da
solo un’opera creata in collaborazione con altri. Questo non si riferisce
all’opera il cui il contenuto può essere diviso e delle diverse parti
indipendenti gli autori possono esercitare rispettivamente il diritto d’autore.
3) Firmare un’opera
insieme ad altri, per ricercare fama o profitti personali, senza che si sia
partecipato alla realizzazione di essa.
4) Distorcere e modificare opere altrui. Nel corso dell’uso
dell’opera, l’utente deve agire rispettando il diritto dell’autore a mantenere
l’opera integra; è vietato a chiunque sfruttare o modificare arbitrariamente
l’opera dell’autore in violazione della sua volontà.
5) Plagiare opere
altrui. La parola “plagio” nella lingua cinese si spiega “derubare affermazioni
di altri”, il plagio significa “rapina”[21]. Plagiare è un grave atto di violazione del
diritto.
6) Usare opere
altrui o violare altri diritti correlati al diritto d’autore senza
autorizzazione. In base alla legge, queste atti di violazione consistono
principalmente nell’usare un’opera senza autorizzazione del titolare del
diritto attraverso le seguenti modalità:
- rappresentarla,
trasmetterla, esporla, diffonderla, farne un film o televisione o
registrazione, oppure modificarla, tradurla interpretarla, redigerla (salvo la
legge disponga diversamente);
- trasmettere in
diretta una rappresentazione;
- riprodurre e
diffondere un’opera per scopi di lucro;
- pubblicare una
rappresentazione dopo averla registrata;
- senza
autorizzazione dell’autore della ripresa , riprodurre e diffondere la sua
ripresa, riprodurre e diffondere programmi radio e televisivi senza
l’autorizzazione dell’emittente radio o televisiva.
7) L’uso di opere
altrui senza un corrispettivo in base alle norme. Questa è una violazione dei
diritti patrimoniali del diritto d’autore; tuttavia, l’atto non costituisce
violazione se l’uso dell’opera rientra in quelli dell’uso ragionevole e della
licenza legale, in base alla legge.
8) Pubblicare testi
e scritti il cui diritto d’autore sia esclusivamente altrui. In base alle norme
di legge, il titolare del diritto di pubblicazione può autorizzare l’editore
all’uso di esso attraverso un contratto, inoltre può convenire che la natura di
tale diritto sia esclusiva. Cioè, nel tempo stabilito dal contratto solo
quell’editore può esserne titolare. L’esclusività è una delle caratteristiche
particolari.
9) La produzione e
la vendita dell’opera firmata da un nome altrui finto. Lo scopo della
definizione di questo atto di violazione del diritto è di rivelare la
grave violazione del diritto nell’atto di produrre e vendere l’opera firmata da
un nome altrui finto, per il raggiungimento dello scopo di falsificare,
ingannare e ottenere il nome altrui (di regola un nome noto) all’opera di belle
arti di propria fabbricazione, oppure di fabbricazione di un terzo.Tuttavia,
nei confronti della natura del diritto violato da tale atto, nella dottrina
cinese esiste divergenza d’opinioni. Quelli che sono d’accordo sostengono che,
secondo questo regolamento, l’atto di produrre e vendere un’opera artistica con
una firma falsificata ha violato il diritto della paternitè dell’autore. Altri
studiosi, inclusa me stessa, non sono d’accordo con tale visione, ritenendo che
esiste un problema originario di questo regolamento; infatti, nonostante non
possa negarsi che la persona di cui è stato usurpato il nome abbia subito una
violazione, questa persona avrà difficoltà ad esercitare il diritto di
petizione, in ragione del fatto che il diritto d’autore viene violato solo in
presenza di un’opera specifica di creazione; pertanto chi non ha eseguito
l’atto creativo dell’opera non ha il diritto d’autore, e, senza il diritto
d’autore, non esiste l’affermazione che il diritto d’autore sia stato violato.
Perciò, l’atto di produrre e vendere un’opera firmata con il nome di altri deve
configurarsi come violazione del diritto all’esclusività del proprio nome.
In base alle norme
della Legge sul diritto d’autore e della Legge Penale, per gli atti di
violazione del diritto d’autore si considera prioritario perseguire la
responsabilità civile, ma contemporaneamente deve essere perseguita anche la
responsabilità penale e amministrativa. In base all’articolo 47 della Legge sul
diritto d’autore e agli artt. 50 e 51 del regolamento attuativo, le modalità di
assunzione della responsabilità amministrativa consistono in: (1) ammonimento;
(2) ingiunzione di cessare la produzione e la diffusione delle riproduzioni che
violano il diritto. (3) sequestro di quanto ottenuto illegalmente; (4)
sequestro dei prodotti riprodotti e degli impianti di produzione; (5) multa.
Per copia e plagio
di opere altrui si è puniti con una multa da
La responsabilità
penale di chi compie la violazione si persegue in base alle norme della Legge
penale: per esempio, chi, al fine di trarne profitto, senza l’autorizzazione
del titolare del diritto d’autore, riproduce e diffonde un’opera scritta,
musicale, di cinema, di televisione, di registrazione, il software di un
computer o altre opere; chi, senza autorizzazione del titolare del diritto
d’autore, pubblica scritti di cui altri detengono i diritti esclusivi; o senza
il permesso di chi ha realizzato la registrazione audio o video, la riproduce e
la diffonde; chi fabbrica, vende opere d’arte con firma contraffatta, da cui
tragga un profitto piuttosto rilevante o in presenza di altre condizioni gravi,
è punito con una multa o con la reclusione o con i lavori forzati fino a tre
anni, a cui va aggiunta una multa; se il profitto è molto rilevante oppure le
condizioni sono particolarmente gravi, è punito con un periodo che va dai tre
ai sette anni di reclusione e una multa. Chi a fini di lucro vende articoli di
cui si sappia che siano oggetto di riproduzione con atto di violazione, e che
ne consegua dall’illecito una somma molto rilevante, è punito con una multa o
la reclusione fino a tre anni e una multa.
I reati di
violazione del diritto d’autore nella legislazione cinese costituiscono un
problema nuovo. Il 05.07.1994, il Comitato Permanente dell’Assemblea Popolare
Nazionale ha approvato le «Decisioni per punire e contrallare i reati di
violazione del diritto d’autore» e ha modificato
Art. 217: «Se, a
scopo di lucro, in presenza di una delle situazioni qui sotto elencate di violazione
del diritto d’autore, il profitto ottenuto illecitamente è di importo
abbastanza grande, oppure in presenza di altre serie circostanze, si è puniti
con detenzione o lavori forzati fino a tre anni, a cui va aggiunta anche una
multa, o si è puniti solo con una multa; se il profitto ottenuto illecitamente
è molto grande, o in presenza di altre circostanze particolarmente gravi, si è
puniti con un periodo di detenzione da tre a sette anni, più una multa; 1)
riproduzione e diffusione dell’opera scritta, musicale, per il cinema, la
televisione o per la registrazione, o il software di un computere o altre
opere, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore; 2)
pubblicazione di testi e scritti oggetto di diritto d’autore esclusivo altrui;
3) riproduzione e diffusione di una registrazione video o audio senza il
permesso del suo autore; 4) produzione e diffusione di opere d’arte a firma
contraffatta»
Art. 218: «La
vendita consapevole, a scopo di lucro, di oggetti che rientrano tra i prodotti
frutto di violazioni indicati nelle norme dell’art. 217 di questa Legge, se il
profitto ottenuto illecitamente è di importo molto grande, si è puniti con la
reclusione fino a tre anni e una multa, o solo con una multa».
Da ciò si può rilevare
che, la persona che effettua la violazione non solo deve assumersene la
relativa responsabilità giuridica, ma nello stesso tempo anche la vendita
consapevole, a fini di lucro, di prodotti realizzati in tale violazione e
l’ottenimento di un profitto illecito di grandi dimensioni costituisce un
reato. Secondo le norme della Legge penale, i soggetti che violano il diritto
d’autore non sono solo le persone fisiche. Se una persona giuridica o altre
organizzazioni sociali commettono un reato, oltre a perseguire direttamente la
responsabilità penale delle persone direttamente responsabili e degli altri
responsabili, deve essere perseguita la responsabilità penale della persona
giuridica e delle altre organizzazioni, e deve essere comminata una multa ad essi
e devono essere sequestrate le opere prodotte illecitamente, i profitti
ottenuti e i materiali, gli strumenti gli impianti o gli altri beni impiegati
per la violazione del diritto d’autore.
1) La difesa
dell’azione giudiziaria. Il titolare del diritto d’autore ottiene la difesa
attraverso l’azione giudiziaria.
2) Difesa
arbitrale. Il titolare del diritto può chiedere la difesa giudiziaria
attraverso la richiesta alla Commissione arbitrale.
3) Difesa con mezzi
amministrativi. Cioè, il titolare del diritto, prima di richiedere al Tribunale
o all’arbitro, può presentare la richiesta di proteggere i propri diritti
all’organismo che si occupa dei diritti d’autore; l’organismo preposto, dopo
aver esaminato le prove, ha il diritto di decidere con l’ingiunzione al
violatore affinché cessi la violazione, il sequestro di quanto illecitamente
ricavato, la distruzione delle riproduzioni o l’erogazione di una multa.
Avverso la pena amministrativa la persona può presentare ricorso al Tribunale
amministrativo entro tre mesi.
[1] Ringrazio il dr. Giuseppe
Terracina e la prof.ssa Liu Yueqiao
per avermi aiutato a tradurre il testo in lingua italiana.
[2] Questi dati statistici sono rispettivamente provenienti
dalle compilazioni del Tribunale di Shanghai, I giudici sulla proprietà
intellettuale, Pechino, Casa editrice Legale, 1999, p. 14; Jiang Zhipei,
Guida giudiziaria e riferimento sulla proprietà intellettuale, Pechino,
Casa editrice Legale, 2001, p.70
[3] Cfr. Liu Dekuan,
Sul diritto della personalita’ dell’opera, in Vari problemi del
diritto civile e nuova prospettiva, Taiwan, Zhongheng, 1980, pp. 271-272.
[4] Cfr. Liu Dekuan,
Sul diritto della personalita’ dell’opera, in Vari problemi del
diritto civile e nuova prospettiva, cit.., p. 272.
[5] Redatto
da Zhang Junhao, Istituzione
di diritto civile, Pechino, Casa Editrice dell’Universita’ della Cina di
Scienze Politiche e Giurisprudenza, 1997, p. 457.
[6] Il principio di ‘uno caso e uno possesso’, sottolineato
da Paolo nella sua opera (si veda D. 2.3.5), svolge un ruolo teorico
fondamentale per il principio di ‘ un’oggetto uno diritto’ del sistema di
proprieta’ del diritto civile, la teoria di ‘ un’oggetto uno diritto’ di
originane del diritto romano e’ stata definite nel mondo del diritto civile cinese
come uno dei piu’ importanti della legge sul diritto reale.
[7] Cfr. I. 2.3-7.
[8] Per esempio, nella Legge sulla proprieta’ intellettuale
ed artistica francese del 1957, gli articoli 1, 6, 19, 21, 26;
[9] http://www.sina.com.cn , 09:19, 19 luglio
2001.
[10] http://www.sina.com.cn , 15:53, 7, settebre
2001.
[11] http://www.sina.com.cn , 11:29, 8 agosto 2001.
[12] http://www.sina.com.cn , 10:56, 27 agosto 2001.
[13] http://www.sina.com.cn , 14:32, 24 ottobre
2001.
[14] http://www.sina.com.cn , 13:20, 11 ottobre 2001.
[15] Il termine “persona giuridica” fu creato in Italia nei
secoli XII e XIII dai giuristi del metodo esegetico. Però in quell’epoca fu
utilizzato solamente per indicare la posizione legale del gruppo, sostenendo
che la persona giuridica fosse la congregazione di numerose persone in nome del
gruppo, e non si era ancora arrivati alla personalità astratta, di cui veniva
riconosciuta l’esistenza indipendente al di fuori dei membri del gruppo; in
seguito, gli studiosi del posteriore metodo esegetico, applicando il risultato
teorico della Legge canonica sostennero che la persona giuridica fosse la
personalità astratta esistita indipendentemente al di fuori delle persone del
gruppo,e la persona giuridica fosse l’esistenza perpetua e, nell’avvicendamente
dei membri, mantenesse una eternità soprannaturale. A questo punto, il concetto
della persona giuridica ha cominciato ad esistere come un termine con due
sensi. Il Codice della Federazione prussiana utilizzò nel 1794 per primo la teoria sulla persona giuridica
nella legislazione, quando venne adoperata dal Codice del diritto civile
tedesco nel 1896, la sua influenza si è allargata in tutto il mondo.
[16] D. 3.4.2 (Ulpianus 8 ad ed.): Si
municipes vel aliqua universitas ad agendum det actorem, non erit dicendum
quasi a pluribus datum sic haberi: hic enim pro re publica vel universitate
intervenit, non pro singulis.
[17] D. 3.4.7.2 (Ulpianus 10 ad ed.):
In decurionibus vel aliis universitatibus nihil refert, utrum omnes idem
maneant an pars maneat vel omnes immutati sint. sed si universitas ad unum
redit, magis admittitur posse eum convenire et conveniri, cum ius omnium in
unum recciderit et stet nomen universitatis.
[18] D. 3.4.7.1 (Ulpianus 10 ad ed.):
Si quid universitati debetur, singulis non debetur: nec quod debet
universitas singuli debent.
[19] Questo articolo è stato pubblicato in Tribuna della
politica e giurisprudenza, n. 4 del 1987.
[20] Cfr. Regolamento d’applicazione, art. 31.
[21] Cfr. Dizionario grande, Shanghai, Casa editrice
dei dizionari, 1988, p. 191.