[ISSN 1825-0300]

 

N. 9 – 2010 – Memorie/Tradizione-repubblicana-romana-III

 

 

Antonio Cammelli

Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica

Consiglio Nazionale delle Ricerche

 

 

PER UN «PORTALE» DELLA DIFESA CIVICA

 

 

 

Sommario: 1. Bilanci e prospettive. – 2. La rete civica oggi, l’esempio della Toscana. – 3. La Carta della difesa civica toscana. – 4. Difesa civica locale: criticità e prospettive. – 5. Verso il Difensore civico nazionale. – 6. Il Defensor del Pueblo: un modello per la difesa civica nazionale? – 7. Conclusioni operative.

 

 

1. – Bilanci e prospettive

 

Con vivo piacere porto il mio contributo a questo seminario che è diventato una importante tappa di studio e di approfondimento su temi di grande spessore, come quello dei diritti fondamentali, che il nostro Istituto documenta da decenni. A tale tematica è indissolubilmente legato il tema appassionante degli strumenti di tutela dei diritti. In questo contesto s’inquadra la nostra attività di ricerca oggi, che si sostanzia anche di alcune proposte operative che rinnoviamo anche in questa sede.

Ho avuto modo di consultare una pubblicazione del 1998 che riportava il dibattito che si era svolto in un convegno di studi, presso l’Auditorium del Consiglio Regionale della Toscana, nell’aprile del 1995, teso a celebrare i primi vent’anni dell’istituzione del difensore civico toscano[1].

A distanza di 35 anni dalla sua istituzione, è opportuno, e non solo per la difesa civica toscana, fare un bilancio propositivo per cercare, anche con i nuovi sviluppi della tecnologia dell’informazione, nuove strade e, soprattutto un modello di riferimento, che dia davvero al difensore civico quegli strumenti che possono essere decisivi nel compiere il suo ruolo istituzionale. La Toscana è stata, infatti, la prima Regione a prevedere il Difensore civico nel proprio Statuto (art. 61), deliberato dal Consiglio Regionale il 26 novembre 1970, modificato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 16 del 2 marzo 1971 e approvato dal Parlamento Nazionale con Legge 22 maggio 1971 n. 343, pubblicata in G.U. 148 del 14 giugno 1971. La previsione statutaria lasciava ampi margini di autonomia al legislatore regionale, che istituì l'ufficio del Difensore civico con L.R. n. 8 del 21 gennaio 1974, poi modificata con L.R n. 49 del 17 agosto 1977.

Di fatto il Difensore civico aveva scarsi poteri istruttori ed il suo intervento si limitava alla possibilità di chiedere notizie agli uffici circa lo stato dei procedimenti, se pur con la possibilità di chiedere al funzionario regionale competente: "l'esame congiunto della pratica".

Anche se i poteri dell'Ufficio erano scarsamente incisivi, l'autorevolezza dei Difensori civici che rivestivano la carica, e la volontà di aiutare comunque i cittadini che si rivolgevano all'ufficio, hanno fatto sì che il Difensore civico estendesse la propria azione anche al di là delle competenze istituzionali. Da un lato nei confronti della Regione, dall'altro soprattutto nei confronti degli uffici periferici dello Stato. In ogni caso, nella pubblicazione prima citata, era già acutamente avvertita la necessità di avere un profilo più marcato, una chiara definizione delle competenze, perché ciò che poteva essere ottenuto con le capacità e l’abnegazione del difensore civico, non risolveva il vizio di partenza di una figura eccessivamente sfumata, dal profilo indefinito che finiva per pregiudicarne l’operato ed anche la visibilità presso i cittadini. Per questo negli anni successivi, con opportuni provvedimenti la Regione Toscana ha ampliato e definito gli ambiti di operatività del suo difensore civico. Infatti con la L.R. n. 36 del 1983 sono state affidate al Difensore civico della Regione Toscana competenze in materia di sanità rispetto alle Unità Sanitarie Locali (oggi Aziende Regionali).

Nel 1991, con la L.R. n. 22 del 1990 sono state affidate al Difensore civico competenze anche nel settore della tutela degli immigrati extracomunitari.

Tuttavia è solo con la L.R. n. 4 del 1994 che al Difensore civico sono stati finalmente riconosciuti poteri più incisivi nell'istruttoria delle pratiche, assimilando le sue caratteristiche a quelle tradizionali dell'Ombudsman europeo.

Con la L.R. n. 127 del 1997, all'art. 16, poi, si è conferito al Difensore civico il potere di intervenire anche nei confronti degli Uffici periferici dello Stato, estendendo competenze che di fatto già informalmente esercitava.

Successivamente sono stati affidati al Difensore civico compiti particolari per quanto attiene la tutela del diritto di accesso. In questo settore, assai delicato, dell’accesso all’informazione, si misura l’efficienza di questa istituzione, in un ambito assai delicato che concerne il diritto all’informazione che in una società così configurata, come la nostra, è elemento essenziale e prioritario a tutela dei diritti della persona[2].

L'art. 56 del nuovo Statuto Regionale disciplina in modo più dettagliato le competenze del Difensore civico, ponendo precise garanzie di indipendenza e autonomia dell'Istituto e riformandone il ruolo rispetto anche alla rete toscana della difesa civica locale.

 

 

2. – La rete civica oggi, l’esempio della Toscana

 

Su 287 Comuni presenti in Toscana ben 251 prevedono nel loro Statuto il Difensore civico. Ad oggi quasi la metà delle amministrazioni locali, compresi cinque capoluoghi di provincia, dispongono della difesa civica. Una rete territoriale che è fra le più diffuse nel panorama nazionale. Non tutti gli Enti locali toscani, però, hanno eletto un proprio Difensore civico.

Molte amministrazioni si sono associate nominando un unico Difensore civico, oppure hanno stipulato convenzioni con il Difensore civico della provincia o con l'ufficio del Difensore civico della Regione. I Difensori civici locali possono fare da tramite per inoltrare al Difensore civico regionale le istanze di sua competenza.

Fra i Difensori civici locali della Toscana è attiva una fitta rete di scambi e di collaborazioni. Le crescenti domande dei cittadini, la complessità delle dinamiche socio-economiche ed i nuovi processi di decentramento amministrativo, hanno portato, in Toscana, nel dicembre del 1998, a trasformare questa collaborazione in un vero e proprio organismo associativo, la «Conferenza permanente dei Difensori civici toscani», quale sede di consultazione e di coordinamento su scala regionale. Fanno parte della Conferenza Toscana, presieduta dal Difensore civico regionale, i Difensori civici nominati dai Comuni, singoli o associati, dalle Province e dalle Comunità Montane.

Como vedremo, in seguito, la necessità di coordinarsi è la naturale risposta insita nella frammentazione dell’istituzione sul territorio. Per tale motivo la legge regionale 4/94 (art. 3, c. 3) attribuisce al Difensore civico della Regione Toscana la funzione di coordinamento dei Difensori civici istituiti dai Comuni, dalle Province e dalle Comunità Montane, una sorta di piramide operativa per meglio corrispondere alle esigenze dei cittadini.

La Conferenza è un organismo consultivo volto alla valorizzazione di ogni singola esperienza e all'autonomia del ruolo istituzionale dei Difensori civici locali, aperto al dialogo con le amministrazioni locali e con le molteplici formazioni sociali e del volontariato impegnate nella tutela dei diritti umani e di cittadinanza, oltre che alla crescita dei collegamenti a livello interregionale ed europeo. Da molto viene auspicato un effettivo coordinamento con le sempre più numerose organizzazioni a tutela dei cittadini e dei consumatori. In questa vasta platea di sigle è davvero facile perdersi per il cittadino alle prese con un problema concreto: non mancano, infatti, le associazioni o le strutture che si pongono, formalmente al suo servizio, ma rimangono oscure ai più le loro sfere di competenza, le modalità operative. Da qui, ribadisco, la necessità di una ricognizione sul campo che potrebbe concretizzarsi nella creazione di un archivio di dati, di facile consultazione, che costituisca un primo ausilio a disposizione del cittadino e che permetta una visione chiara, dettagliata e puntuale degli enti, organizzazioni varie presenti ed operanti nel campo della tutela dei diritti. Da informazioni direttamente ricevute, emerge chiaro che, talvolta, il cittadino, pur disponibile ad una tutela extragiudiziale, rimane perplesso ed indeciso di fronte al quadro sovrabbondante, ma sostanzialmente caotico delle organizzazioni, spesso private, di tutela.

La Conferenza dei Difensori civici della Toscana assicura il proprio contributo sul terreno delle riforme e della semplificazione amministrativa, con proposte, ricerche e documenti nei settori di competenza, orientati al rafforzamento degli strumenti di tutela e alla modernizzazione dell'azione pubblica e al rispetto dei principi di imparzialità, equità, efficienza e trasparenza.

 

 

3. – La Carta della difesa civica toscana

 

È stata approvata il 27.9.2004 dalla Conferenza difensori civici della Toscana. Nonostante il ritardo che l’Italia sconta in questo settore (è l’unico paese europeo a non avere ancora istituito il difensore civico nazionale), si può dire che il Difensore civico rappresenta ormai un istituto “consolidato” nel diritto internazionale e comunitario.

I documenti internazionali richiamati, ed in particolare la risoluzione del Consiglio d’Europa definiscono le caratteristiche fondamentali dell’organo di tutela e le sue principali competenze. Il difensore civico deve essere autonomo, indipendente, imparziale, deve cooperare con tutti gli organismi che operano nel settore della difesa extra-giudiziale dei diritti. La sua funzione non è solo quella di assistere il cittadino, in un’ottica eminentemente conciliativa (di mediatore appunto), ma anche quella di stimolare l’Amministrazione ad adottare comportamenti virtuosi, facendosi promotore di buona amministrazione. Tutti possono accedere gratuitamente ai servizi offerti dal difensore civico. Il Difensore civico, infine, deve essere dotato dei poteri necessari per esercitare efficacemente la propria azione (diritto di accesso agli atti dell’amministrazione inadempiente, potere di intervenire d’ufficio, previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non collaborano).

Nel nuovo Statuto regionale, approvato in seconda lettura in data 19.7.2004, oltre a delineare in modo più puntuale (specie se confrontato con l’art. 61 del vecchio Statuto che lo aveva “pionieristicamente” introdotto nel nostro ordinamento) la figura e le funzioni del Difensore civico regionale, rinvia ad una legge apposita il compito di promuovere “l’istituzione della difesa civica locale”. Il riconoscimento a livello statutario di un sistema integrato di difesa civica, auspicato anche nella Risoluzione del 5.6.2002 approvata dal Congresso delle Regioni, risponde all’esigenza di definire, nel rispetto dell’autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica a “rete”, improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti i soggetti che esercitano funzioni pubbliche.

 

 

4. – Difesa civica locale: criticità e prospettive

 

Le funzioni che la legislazione regionale e quella statale nel tempo hanno attribuito all’organo si differenziano spesso tra loro per tipologia e natura.

Questo contribuisce a rendere problematica la collocazione dell’organo in un preciso modello istituzionale di riferimento, che, di conseguenza presenta aspetti di ambiguità, se non di criticità, relativamente all’autonomia ed indipendenza necessarie nell’adempimento delle funzioni.

La stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 112/2004, pur criticando l’istituto non offre soluzioni al riguardo. Un rafforzamento effettivo della funzione di tutela non giurisdizionale degli interessi e dei diritti dei cittadini, che al di là di altre funzioni accessorie, sembra essere quella predominante e tipica del difensore, conduce ad una sua precisa collocazione nell’ambito degli organi di garanzia (e non in quelli di controllo), la cui indipendenza, oggettiva e soggettiva, rappresenta fattore essenziale per una tutela che è effettiva solo se garantita da soggetti che operano in condizione di terzietà rispetto ai destinatari del suo intervento e agli istanti. Tutto ciò nel momento in cui nella società attuale vi è un diffuso bisogno della difesa civica in generale e, soprattutto sul territorio dove si misurano nuove sfide legate anche alla presenza di una società multietnica. Inoltre il difensore civico, rafforzando la garanzia dell’effettiva tutela dei diritti e degli interessi, costituisce un elemento essenziale per la trasparenza e la correttezza dei rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini e tutti coloro che sono interessati dall’azione dei pubblici poteri, nonché per l’ammodernamento ed il buon funzionamento dell’amministrazione stessa.

Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, con l’attribuzione ai Comuni ed agli altri enti locali della titolarità delle funzioni amministrative, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e la conseguente accentuazione del ruolo chiave di soggetti primari di riferimento per i cittadini e tutti gli utenti dei pubblici servizi, è più che mai necessario che la figura del difensore civico trovi pieno riconoscimento nell’ambito degli statuti e delle altre fonti normative degli enti locali.

Oltre a rafforzare la sua funzione fondamentale di garante della trasparenza e della imparzialità dell’agire amministrativo, occorre al tempo stesso formalizzare e valorizzare un’altra funzione che il Difensore civico, su impulso di pressanti istanze sociali, svolge di fatto fin dalle origini: quella di informazione, orientamento e tutela nei confronti delle categorie deboli. Questi principi si ritrovano negli Statuti dei Comuni e delle Province toscane.

Abbiamo già avuto modo di segnalare, in precedenti interventi, quali sono, a nostro parere i punti cardine su cui far leva per fare sì che la difesa civica possa costituire un sicuro punto di riferimento per i cittadini in materia di tutela dei diritti[3]. Li possiamo così riassumere:

a)     Autonomia e indipendenza dell’organo, non solo in linea di principio ma assicurata dalla assegnazione di idonee garanzie in termini di risorse umane, finanziarie e tecnologiche.

b)    Istituzione associata del difensore civico tra più enti quale via preferenziale, specialmente per i Comuni di minori dimensioni, per la risoluzione dei problemi sopra richiamati, anche tramite le opportunità offerte dalla normativa regionale in materia di gestioni associate.

c)     Convenzioni tra enti di dimensioni maggiori (Regione, Provincia, Comunità Montane) e piccoli Comuni per assicurare la difesa civica in una dimensione capillarmente territoriale.

d)    Ambito di competenza aperto non solo ai cittadini ma a tutti i residenti ed utenti dei pubblici servizi; la possibilità di tutela deve riguardare necessariamente anche i servizi pubblici gestiti da società concessionarie, società partecipate o controllate dall’Ente locale e da soggetti privati. Va ricordato che molti servizi pubblici sono stati privatizzati in questi anni, tuttavia se l’ente gestore del servizio pubblico è privato, ovviamente, non lo è il servizio erogato che è e resta privato, quindi il difensore civico è competente ad intervenire per assicurare la tutela non giurisdizionale del cittadino utente. L’Ente locale deve, nell’atto di concessione prevedere l’obbligo per il nuovo, eventuale soggetto gestore di dover rispondere ai cittadini e ai difensori civici. Questo, dai primi esiti, pare un settore assai delicato, visto il contenzioso che si è aperto, per lo meno in Toscana, in questo settore tra gli Enti erogatori di servizi pubblici e l’utenza.

e)     Favorire la ricerca di soluzioni; la correzione delle cattive pratiche nell’azione amministrativa e la diffusione di quelle buone; l’assistenza dei soggetti più deboli nei rapporti con la PA; l’intervento può essere su istanza di parte o anche d’ufficio.

f)      Diritto di accesso, con vincolo di riservatezza, agli atti necessari per la comprensione del caso (ciò costituisce peraltro un vincolo normativo ai sensi della legislazione nazionale sull’accesso), senza limite del segreto d’ufficio, e facoltà di convocare il personale amministrativo interessato con possibilità di esame congiunto della pratica anche con l’interessato. Su questo tema s’inquadra la proposta che a nome del nostro Istituto abbiamo formulato alla rete dei difensori civici della Toscana, ma, più in generale, anche al Coordinamento nazionale dei Difensori civici, offrendo tutto il supporto tecnologico essenziale per facilitare, come vedremo in seguito, questo diritto di accesso da parte dei cittadini. Il progetto si configura come un portale aperto che possa interagire, con facilità di interfaccia, con gli utenti (cittadini e non).

Ritengo, alla luce di tutta questa esperienza, che, pur con tutti i limiti ormai noti e ribaditi, i difensori civici operanti sul territorio regionale costituiscono nel loro insieme una rete di tutela, informazione, consulenza, collaborazione al servizio di tutti gli utenti e delle stesse amministrazioni locali. Un primo, capillare quanto significativo livello di tutela civica su cui rimodulare, facendo tesoro della loro esperienza, proposte concrete per arrivare alla figura di un Difensore civico nazionale, con un robusto connotato costituzionale che possa veicolare e racchiudere, al massimo livello, questo patrimonio di esperienze, cercando, altresì, di correggere anche i limiti, che hanno contraddistinto l’azione dei Difensori civici sul territorio[4].

 

 

5. – Verso il Difensore civico nazionale

 

Da alcuni anni, per l’esattezza tre, il Difensore civico della Toscana con una solenne cerimonia in Regione, apre l’anno civico regionale. L’occasione è quella di dare alcune anticipazioni sulla relazione di competenza per l’anno appena trascorso. Il 20 febbraio 2009, Giorgio Morales ha aperto ufficialmente l’anno civico regionale 2009, facendo il bilancio dell’istituto, esponendo i problemi più rilevanti e, soprattutto, ribadendo la necessità di far conoscere questa istituzione che, nonostante l’incremento delle pratiche trattate, è ancora, pur in Toscana, dove esiste da oltre 35 anni, poco conosciuta.

I tratti salienti della sua relazione, presentata in Consiglio regionale, come di norma, entro il 31 di marzo, tracciano una ''Difesa civica toscana all'avanguardia'' rispetto al resto del Paese, eppure ''ancora debole e poco conosciuta''. ''La nostra è stata la prima regione nel 1974 ad istituire la figura del difensore civico e vanta una copertura territoriale di oltre l'ottanta per cento''. Alcuni numeri debbono far riflettere sulla distanza che esiste tra la copertura locale e la mancanza di una figura di riferimento nazionale che permetta all’Italia di colmare il divario che la separa dalle altre nazione della Comunità, ad esempio, dove è presente una figura nazionale di riferimento con un robusto profilo costituzionale.

Gli uffici civici comunali, provinciali, di comunità montane lavorano anche per diffondere la conoscenza di questo importante istituto. Alla rete della difesa civica, che in Toscana è capillare, deve essere riservata maggiore attenzione da parte delle istituzioni perché le relazioni annuali che ciascun ufficio predispone, contengono materiale ricco di idee, riflessioni e statistiche sulle quali l'azione amministrativa dovrebbe concentrarsi.

Proprio su questo punto potrebbe inserirsi il portale documentario proposto dal nostro Istituto che avrebbe il compito precipuo di far circolare informazione non solo tra i difensori stessi, ma anche verso i cittadini che sono i destinatari privilegiati di questa istituzione. Infatti, come attenti osservatori sul territorio, i difensori civici rappresentano quella semplificazione, quella trasparenza, quella diversità di approccio alla pubblica amministrazione, chiesta da più parti. Tuttavia ad un fervore di iniziative (dibattiti, convegni, pubblicazioni) particolarmente vivaci sul territorio locale, ancora oggi scontiamo una certa arretratezza culturale a livello nazionale e ciò risalta ancor più drasticamente se si valuta la diffusione massiccia e continua che gli istituti di mediazione e conciliazione hanno avuto a partire dalla seconda guerra mondiale non solo in Europa, ma anche in altri continenti, specialmente nell’America latina dove la tradizione romana del tribunato della plebe sembra aver trovato una logica, naturale continuità nella definizione dei ruoli e dei compiti del Defensor del Pueblo[5].

 

 

6. – Il Defensor del Pueblo: un modello per la difesa civica nazionale?

 

La costituzione spagnola del 1978, precisamente al capitolo IV (De las garantías de las libertades y derechos fundamentales), art. 54, recita: Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales[6].

Nella pagina web citata in nota, si possono vedere le competenze di questo Istituto che, ovviamente per i tratti generali non si discosta dalle analoghe figure europee. Tuttavia per situazioni intrinseche alla Spagna, che con la costituzione del 1978 usciva dall’isolamento franchista e cercava di fondare la propria attenzione su strumenti di più alta democrazia, la connotazione e le finalità di questa istituzione presentano aspetti originali volti a garantire e contemperare l’equilibrio dei diversi poteri in favore del cittadino.

Per questi motivi la figura del Defensor del Pueblo spagnolo è diventata il modello di riferimento per i Paesi latinoamericani. Nelle costituzioni di questi paesi, successive al 1978, è presente la Defensoría del Pueblo con caratteristiche che si rifanno al modello spagnolo.

Si possono consultare con buon profitto i diversi siti web ufficiali dei diversi paesi latinoamericani: esistono dei profili non sempre pienamente convergenti, ma in tutti la figura del Defensor del Pueblo è pienamente ancorata alla Defensoría del Pueblo una istituzione costituzionale. Se, tra i tanti paesi, ci soffermiamo, ad esempio, su questa istituzione presente in Ecuador, si nota che questa era prevista all’art. 96 della precedente costituzione in vigore fino al 1998. Successivamente la Defensoría viene formalizzata dall’art. 214 della costituzione vigente che è entrata in vigore nell’ottobre 2008, con una precisa caratterizzazione essendo definita organo di diritto pubblico, con giurisdizione nazionale, personalità giuridica ed autonomia amministrativa e finanziaria. Ovviamente questa Istituzione avrà dei delegati decentrati in ogni provincia del Paese e sarà presente anche all’estero per i cittadini dell’Ecuador ivi residenti o soggiornanti.

Per dare una idea, seppur sommaria, della definizione e collocazione dell’Ufficio di Defensor del Pueblo nel quadro di un assetto costituzionale tale da costituire motivo di utile riflessione critica per noi in Italia, possiamo esaminare più da vicino il testo medesimo. Il predetto art. 214 si trova inserito all’interno del Capitolo V che riguarda la “Funzione di trasparenza e controllo sociale” che comprende gli articoli che vanno dal 204 al 216, facenti capo a 5 distinte Sezioni, tutte incentrate sulla vigilanza ed il controllo sull’operato delle Pubbliche amministrazioni.

Particolare interesse suscita l’art. 215 che, per completezza di informazione è opportuno riprodurre integralmente.

Art. 215.- La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Serán sus atribuciones, además de las establecidas en la ley, las siguientes:

1.       El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados.

2.       Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos.

3.       Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos.

4.       Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas.

 

 

7. – Conclusioni operative

 

Nella sua storia ormai più che quarantennale, l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, già “Istituto per la Documentazione Giuridica” (IDG), ha sempre rivolto un’attenzione particolare alla documentazione dei “Diritti fondamentali della persona” e, tra questi, soprattutto al “Diritto alla vita”, al “Diritto alla qualità della vita” e al “Diritto all’ambiente”. Soprattutto nell’ultimo decennio, poi, sono stati svolti studi e sviluppate ricerche anche nel campo del “Diritto all’informazione”, considerato nel più ampio contesto dell’effettività del diritto, anche sotto la spinta di quelle nuove esigenze e di quella acuita sensibilità che hanno progressivamente indotto la comunità civile a essere sempre più attenta all’uso di strumenti di controllo e di tutela, tali da consentire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti.

L’innovazione tecnologica, considerata nel suo complesso ma anche nella varietà e molteplicità dei suoi effetti, ha reso sempre più disponibili strumenti sempre più efficaci e di agevole utilizzo e s’inserisce a pieno titolo in questo quadro in quanto ha sicuramente stimolato e favorito lo sviluppo sociale e istituzionale in atto, nella direzione della partecipazione democratica e dell’efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Nel contesto, sopra sinteticamente delineato, un ruolo importante è svolto, poi, dalla Rete WWW internet. In essa, tuttavia, se da una parte si deve riconoscere che l’informazione giuridica abbonda (talvolta in modo esagerato), per altro verso si deve anche ammettere che non sono ancora operativamente disponibili quegli strumenti informatico-documentari di orientamento e controllo che, concepiti e proposti dal giurista documentalista, permetterebbero all’utente, anche non qualificato, di raffinare e gestire la massa imponente, ma quasi sempre informe e caotica dell’informazione giuridica disponibile in Internet.

In questo contesto e con questi presupposti uno studio documentario avanzato sulla difesa civica potrebbe, agevolmente, inserirsi in un’attività documentaria da tempo svolta presso l’ITTIG nel campo dei diritti fondamentali e della loro tutela. Sono state formulate in diversi consessi alcune proposte operative concrete che autorevoli collaborazioni istituzionali potrebbero sicuramente valorizzare, soprattutto nella prospettiva della più volte auspicata creazione, anche in Italia così come nella stragrande maggioranza di tutti gli altri Paesi europei, di una figura di Difensore civico nazionale. La proposta di un portale unificato della difesa civica in Italia nasce da un’esperienza scientifica di tipo documentario nel settore specialistico della tutela dei diritti fondamentali anche allo scopo di migliorare il livello di effettività dei diritti. I diritti dei cittadini risultano pienamente tutelati solo nelle ipotesi in cui i soggetti pubblici agiscano nel pieno rispetto dei principi costituzionali; viceversa, quando ciò non dovesse avvenire, anche solo per incuria o per errore, è compito del Difensore civico intervenire, nella sua funzione d’intermediario con riferimento al caso concreto sottoposto al suo giudizio, ma eventualmente anche sulla base dei poteri d’iniziativa d’ufficio conferitigli dalla legge istitutiva.

A questo punto, l’auspicio è che questo III Seminario di studi, organizzato in occasione del MMD Anniversario del giuramento della plebe al Monte Sacro, nel luogo simbolo del Campidoglio, possa valere anche come stimolo alla verifica e al coordinamento di attività e realizzazioni che, pur inserite in contesti diversi e in apparenza lontani, devono invece funzionalmente convergere e integrarsi.

Sul piano strettamente operativo, nella prospettiva di una possibile collaborazione tra Difesa civica nazionale e Progetti di ricerca CNR all’interno del Dipartimento “Identità Culturale”, ci si limita qui a segnalare, come primo punto di riferimento interno, la base documentaria già acquisita nel nostro Istituto consistente in un complesso strutturalmente articolato di banche dati specialistiche in tema di “Diritto alla vita” “Diritto alla qualità della vita” (VIPD – Vita Indipendente per le Persone con Disabilità: 6 Banche dati costantemente integrate e aggiornate, con più di 4.500 documenti, oltre a Siti Web e Bibliografia tematica), “Diritto alla vita” (Archivio BIG, Archivio dati sull’interruzione della gravidanza con circa 20.000 documenti), “Diritto all’ambiente e all’informazione ambientale” (Archivio BIGA, Bibliografia Giuridica dell’Ambiente, contenente circa 5.200 unità documentarie tratte da volumi e articoli della pubblicistica italiana in materia; Guida telematica ELIOS - Environmental Legal Information Observatory System, comprensiva di oltre un migliaio di schede descrittive di siti Web, nazionali e internazionali, attinenti al diritto all’ambiente e all’informazione ambientale).

Un primo passo potrebbe essere quello di enucleare, all’interno dell’ingente mole documentaria già gestita dall’Istituto, una massa di dati potenzialmente già accessibile, ma anche di fornire a un’utenza generalizzata chiavi di ricerca concettuale capaci di reperire dati specialistici all’interno d’ingenti raccolte elettroniche di dati giuridici tipologicamente differenziati (legislativi, giurisprudenziali, dottrinali). Nella prospettiva delineata sembra, anzi, si debba privilegiare il profilo strumentale rispetto a quello meramente contenutistico e informativo. Infatti, come è stato ormai ampiamente dimostrato negli studi di valutazione dei sistemi informativi giuridici, le carenze, lamentate riguardano gli strumenti per il reperimento concettuale dell’informazione giuridica specialistica (Thesauri, Indici semantici, Ontologie), piuttosto che la quantità e la qualità della massa documentaria disponibile.

Gli scenari in cui potrebbe collocarsi un Progetto operativo nel campo della Difesa civica nazionale, dunque, potrebbero muovere dalla semplice raccolta documentaria per poi procedere verso la costruzione di strumenti semantici per l’organizzazione e il reperimento concettuale dell’informazione specialistica. A un livello di coordinamento superiore dovrebbero, invece, essere sviluppate iniziative documentarie più complesse e integrate, in grado di raccordare le diverse fonti informative attualmente esistenti nella Rete per potere offrire ai cittadini non solo le informazioni, ma anche i servizi di un Portale unificato e integrato.

Il Progetto riproposto in queste pagine potrebbe, almeno in una prima fase, concretizzarsi nella realizzazione di un “Osservatorio telematico” in materia di Difesa civica, a livello sia italiano che comunitario e internazionale. Ciò importerebbe la creazione, gestione e aggiornamento di una base di dati, liberamente accessibile in rete, contenente la descrizione strutturata dei diversi siti Web creati dai Difensori civici locali, oltre che di quelli corrispondenti ai livelli di coordinamento attualmente esistenti. Tale Osservatorio, opportunamente integrato con i vari servizi e strumenti d’interazione utilizzabili in Rete (Mailing Lists, Forum, News, ecc.), potrebbe costituire un punto di riferimento specialistico, coordinato e unificato, per l’informazione e il dialogo con gli utenti.

Successivamente, la base documentaria dovrebbe essere integrata mediante lo sviluppo di una fitta rete di collegamenti ipertestuali ai materiali normativi, giurisprudenziali e dottrinali pertinenti, oltre che alle banche di dati relative alle diverse tematiche coinvolte, in modo da procedere gradualmente alla realizzazione di un vero e proprio “Portale nazionale della Difesa civica”, sempre nella prospettiva di poter avere strumenti certi di tutela del cittadino nel suo difficile compito di esercitare compiutamente quei diritti che gli sono stati riconosciuti.

 

 



 

[1] Cfr. Il Difensore Civico Toscano vent’anni dopo: 29 aprile 1975 – 29 aprile 1995, pubblicazione della Regione Toscana, Firenze, 1998, oggi assai rara perché nel frattempo il fascicolo è andato esaurendosi.

 

[2] Cfr. A. Cammelli, E. Fameli, Diritto all’informazione ambientale e sistemi informativi orientati al cittadino, CEDAM, 1996.

 

[3] Su questo tema specifico si veda il fascicolo presentato in occasione dell’incontro sulla Difesa civica tenuto in Campidoglio nel dicembre 2007: A. Cammelli, E. Fameli, La tutela dei diritti dei cittadini nella società dell’informazione e della comunicazione. Per un Progetto operativo sul Difensore civico, CNR-ITTIG, Roma, 2007, 89 pp.

 

[4] Si possono utilmente consultare, su questi temi specifici, gli Atti del convegno di Studio, organizzato dall’Università degli Studi di Padova: L’attualità del difensore civico. Sulla forma di vita di una istituzione postmoderna, in particolare l’intervento di Giorgio Morales, Difensore civico della Toscana, Difensore civico regionale e rete della difesa civica locale, Padova, marzo, 2006.

 

[5] A questo proposito si consiglia la consultazione del sito web della Federazione Iberoamericana del Ombudsman (FIO): www.PortalFio.org.

 

[6] Si consiglia, per la chiarezza e l’esaustività delle informazioni, di consultare il sito ufficiale del Defensor del pueblo e precisamente: www.Defensordelpueblo.es. I riferimenti normativi inerenti il Defensor del pueblo possono essere così sommariamente indicati: Constitución española (art. 54); Ley Orgánica 3/6.04.1981, sul Defensor del Pueblo, modificata dalla Ley Orgánica 2/05.03.1992 (BOE nº 109, del 7 maggio 1981 e nº 57, del 6 marzo 1992); Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, approvato in sessione congiunta dal Congresso e dal Senato, il 6 aprile 1983. Modificato dalla seduta congiunta del Parlamento il 21 aprile 1992 (BOE nº 92, 18 aprile 1983 e nº 99, 24 aprile 1992); Legge 36/06.11.1985, con la quale vengono definite le relazioni tra il Defensor del Pueblo e le analoghe figure presenti nelle Regioni autonome (BOE, nº 271, del 12 novembre 1985); Instrucción de 28 de marzo de 1995 sul Defensor del Pueblo mediante la quale vengono regolati gli schedari automatizzati contenenti dati personali a disposizione del Defensor del pueblo.