ds_gen N. 8 – 2009 – Memorie//XXIX-Roma-Terza-Roma

 

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Università di Roma “La Sapienza”

 

SACERDOZIO, MAGISTRATURA E POPOLO

 

 

 

Sommario: 1. Relazione tra sacerdozi e magistrature nella dottrina moderna. – 2. La distinzione tra sacerdozi e magistrature: il potere del popolo come fondamento dei poteri magistratuali; la divinità come fondamento dei poteri sacerdotali. – 3. L’introduzione del principio elettorale nella scelta dei sacerdoti. – 4. La funzione della cooptazione. – 5. Conclusioni. – 6. Bibliografia.

 

 

1. – Relazione tra sacerdozi e magistrature nella dottrina moderna

 

La relazione tra sacerdozi e magistrature costituisce uno degli aspetti della più generale relazione tra religione e diritto. Essa è stata esaminata in vario modo dagli studiosi, e non si può dire, ad oggi, che siano state raggiunte conclusioni esaurienti.

Nel 1864 Numa Denys Fustel de Coulanges (La cité antique) sostenne che il potere del rex era basato su due elezioni: la prima gli avrebbe attribuito il potere di capo religioso e la seconda gli avrebbe conferito il comando militare. Tuttavia, per l’età repubblicana egli affermò che sacerdozi e magistrature sarebbero stati confusi insieme[1].

Nel 1871 Auguste Bouché-Leclercq (Les Pontifes de l’ancienne Rome) approdò a due conclusioni: la “religion” sarebbe stata subordinata a l’“État” ed il pontefice massimo sarebbe stato assimilato al magistrato[2].

Tra il 1874 ed il 1875, Theodor Mommsen (Römisches Staatsrecht, II-1 = Le droit public romain, III) sostenne che all’inizio dell’età repubblicana avrebbe avuto origine la “Grenzlinie” tra i sacerdozi e le magistrature e che solo il pontefice massimo, e non altri sacerdoti, avrebbe posseduto poteri da magistrato[3].

Nel 1915 uno studioso italiano, Ettore Pais (Le relazioni fra i sacerdoti e le magistrature civili nella repubblica romana), criticando Mommsen, sostenne che le “funzioni” dei sacerdoti e quelle dei magistrati si sarebbero “incrociate”[4].

Nel 1925 Max Weber (Wirtschaft und Gesellschaft, II) affermò che il rapporto tra religione e sistemi giuridici sarebbe stato da sempre caratterizzato dal processo di «Entgöttlichung»[5].

Fritz Schulz, nel 1934 (Prinzipien des römischen Rechts) e nel 1946 (History of Roman Legal Science), sostenne che il rapporto tra «das geistliche und das weltliche Recht» sarebbe stato caratterizzato dal passaggio da «Sonderung» a «Isolierung» a partire dal III secolo a.C., quando la giurisprudenza romana avrebbe subito un processo di “laicizzazione”, per effetto del quale i giuristi non appartenevano più necessariamente ad un collegio sacerdotale[6].

Su queste basi, si è giunti successivamente a teorizzare la “laicizzazione” del diritto stesso.

Eppure, dalle fonti emerge una maggiore complessità per ciò che concerne la relazione tra religione e diritto. Esemplarmente, leggiamo un testo di Catone, riportato da Aulo Gellio:

 

M. Cato de Lusitanis, cum Servium Galbam accusavit: “(...) Ego me nunc volo ius pontificium optime scire; iamne ea causa pontifex capiar? si volo augurium optime tenere, ecquis me ob eam rem augurem capiat?”[7].

 

In esso appare che il diritto pontificio ed il diritto augurale sono studiati anche da chi non è sacerdote. Ebbene come si può interpretare questo testo, se si procede dalla prospettiva della “laicizzazione della giurisprudenza” intesa quale presupposto della “laicizzazione” del diritto? Forse che anche il diritto pontificio ed il diritto augurale sarebbero stati “laicizzati”? Ed altresì, procedendo dalla medesima prospettiva, come si può interpretare il passo del giurista Ulpiano, in cui è evidente la stretta relazione, per la giurisprudenza, tra la conoscenza delle cose divine e la conoscenza delle cose umane?

 

Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia[8].

 

Peraltro, nel passo del primo libro del Digesto in cui il giurista Pomponio tratta della storia del diritto, l’attività dei giuristi pontefici è definita “scienza”, al pari di quella dei giuristi cosiddetti “laici”[9].

Nel sistema romano, pertanto, il diritto non è separato né isolato dalla religione; così, l’utilizzazione di termini e concetti moderni (quali laico, laicismo, laicità, laicizzazione) per spiegare la relazione tra religione e diritto nella Roma antica è frutto di “autoproiezioni” concettuali e conduce a contraddizioni.

 

 

2. – La distinzione tra sacerdozi e magistrature: il potere del popolo come fondamento dei poteri magistratuali; la divinità come fondamento dei poteri sacerdotali

 

Non vi sono fonti attraverso le quali sia possibile dimostrare che il pontefice massimo ed anche altri sacerdoti avessero poteri analoghi a quelli dei magistrati[10]. Ma questo non significa che sacerdozi e magistrature fossero tra loro separati o isolati; del resto, Cicerone affermava chiaramente che le medesime persone presiedevano alla religione ed al governo della res publica[11]. Ma se religione e diritto non erano separati o isolati, e se la medesima persona poteva contemporaneamente rivestire sia la carica di sacerdote sia la carica di magistrato, come si rapportavano tra loro poteri sacerdotali e poteri magistratuali?

 

A) Popolo

 

Secondo la celebre definizione di Cicerone, «populus ... coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus»[12]. Da questo testo emerge una concezione concreta del popolo. Popolo è, pertanto, un termine che indica un’unità complessa composta di parti; e le parti sono: i cittadini, gli ordini (ad esempio patrizi e plebei), le centurie e le tribù, cioè le unità di voto, rispettivamente, dei comizi centuriati e dei comizi tributi.

Con il termine ‘popolo’ le fonti indicano concretamente l’insieme dei cittadini che, per esprimere la propria volontà, sono organizzati nei comizi, riuniti per eleggere i magistrati ovvero per approvare le leggi rogate dai magistrati. Infatti, la legge è definita pubblica perché proviene dal popolo; allo stesso modo, i magistrati sono detti pubblici perché sono eletti dal popolo ed i loro poteri hanno fondamento nel popolo. Come si vedrà, anche i sacerdoti sono chiamati pubblici, ma non perché i loro poteri derivino dal popolo, bensì perché essi appartengono, per dir così, al popolo.

I comizi, di regola, sono convocati dai magistrati maggiori (consoli e pretori) in un luogo inaugurato e solo dopo aver accertato il favore degli dèi attraverso gli auspici. Il luogo inaugurato è definito templum ed è destinato allo svolgimento di attività magistratuali e sacerdotali, in quanto da esso è possibile la comunicazione con la divinità; l’augure è il solo sacerdote che possa procedere alla inaugurazione dei luoghi. Gli auspici favorevoli, attraverso l’interpretazione di determinati segni da parte dal magistrato che convoca i comizi, attestano il sostegno della divinità.

Gli auspici, considerati una proiezione dei poteri umani sul piano del diritto divino, appartengono ad ogni cittadino e conseguentemente al popolo, essendo questo la concreta somma di tutti i cittadini. Dal popolo, gli auspici sono attribuiti ai magistrati attraverso la lex curiata (una particolare investitura che avviene di fronte ai littori in rappresentanza del popolo riunito nell’assemblea delle curie), fatta eccezione per i censori i cui auspici hanno fondamento nei comizi centuriati[13]. Pertanto gli auspici dei magistrati, cioè il potere di consultare la volontà divina nell’interesse della res publica, trovano fondamento negli auspici pubblici.

Nel popolo, quindi, sono i fondamenti dei poteri magistratuali, ma essi non sono separati né isolati dalla volontà divina. Giove è indicato come re degli dèi e degli uomini e tutti i poteri, anche quelli umani, si ritiene che abbiano origine nel potere divino[14]. Tuttavia, il potere del popolo e il potere della divinità non sono posti sullo stesso piano, ma su piani distinti. Giove è qualificato come onnipotente, ma la divinità non impone la propria volontà alla volontà del popolo, piuttosto ne sostiene la estrinsecazione attraverso gli auspici. La stessa localizzazione del popolo romano e l’inizio della sua organizzazione giuridica sono sostenute ed autorizzate dalla divinità.

 

B) Magistrati

 

I magistrati “publici populi Romani” sono quindi eletti dal popolo organizzato nei comizi. Gli stessi poteri dei magistrati hanno fondamento nel popolo che li ha eletti, come emerge chiaramente da un testo di Cicerone:

 

omnes potestates, imperia, curationes ab universo populo Romano proficisci convenit[15].

 

In questo testo è evidente che i poteri possono essere attribuiti ai magistrati solo dal popolo intero, cioè nella interezza delle parti che lo compongono.

La distinzione tra magistrati maggiori e minori dipende dalla diversità degli auspici: coloro che hanno gli auspici massimi sono definiti magistrati maggiori; coloro che hanno gli auspici minori sono detti magistrati minori[16]. Tutti i magistrati, quindi, hanno auspici (il tribuno della plebe, che non è un magistrato del popolo romano bensì della sola parte plebea, non ha auspici); i magistrati maggiori hanno anche l’imperium (ad eccezione del censore), che consiste essenzialmente nel potere di comandare un esercito e di riunire il popolo nei comizi.

Gli auspici dei magistrati sono definiti pubblici perché hanno come fondamento gli auspici del popolo; il potere di consultare la divinità, quindi, non proviene al magistrato direttamente dagli dèi. Le più importanti attività dei magistrati devono avvenire nei giorni fasti (secondo il calendario redatto dai pontefici) e dopo che dallo stesso magistrato siano stati osservati segni divini favorevoli (auspici); nonché in un luogo inaugurato nel quale sia possibile la comunicazione con la divinità, perché le sostenga o, più semplicemente, vi assista.

Questo modello non può essere modificato; il tentativo del tribuno della plebe Servilio Rullo nel 63 a.C. di fare eleggere magistrati da comizi composti solo da diciassette delle trentacinque tribù in cui è riunito il popolo romano, viene respinto e quei comizi sono definiti “non veri”[17].

Il fondamento dei poteri magistratuali, dunque, è nel popolo, inteso nella sua totalità, ovvero nella concreta interezza delle sue parti, e l’elezione del magistrato non è frutto di una imposizione divina, ma della volontà del popolo sostenuta dalla divinità attraverso gli auspici favorevoli.

 

C) Sacerdoti

 

I sacerdoti sovrintendono ai culti della città secondo varie specializzazioni. Quattro sono i collegi sacerdotali più importanti a Roma: pontifices, augures, septemviri epulones, decemviri sacris faciundis. I pontefici curano l’osservanza delle norme rituali e la loro spiegazione al popolo; gli auguri sono gli interpreti di Giove Ottimo Massimo attraverso i segni; gli epuloni organizzano banchetti sacri in onore di Giove; i custodi ed interpreti dei Libri Sibillini si occupano della conservazione e consultazione dei Libri Sibillini. Vi sono anche numerosi sacerdoti non organizzati in collegi, come i flamini ed il re dei sacrifici.

I sacerdoti organizzati in collegi sono scelti dagli stessi membri del collegio nel quale entrano a far parte, attraverso la cooptazione; gli altri sacerdoti sono scelti dal pontefice massimo. Anche il pontefice massimo è scelto tra i pontefici dagli stessi componenti del collegio pontificio.

Alla scelta del sacerdote, che in latino è chiamata “creatio”, deve fare seguito la inauguratio, una particolare cerimonia attraverso la quale gli auguri pongono il nuovo sacerdote in comunicazione con la divinità.

Tra i poteri dei sacerdoti sono gli auspici; ma questi poteri hanno caratteristiche diverse da quelli magistratuali, perché non hanno fondamento nel popolo che non partecipa in alcun modo né alla scelta né alla inaugurazione dei sacerdoti. Gli auspici sacerdotali, infatti, sono definiti privati, al pari di quelli dei singoli cittadini, e se i sacerdoti sono chiamati pubblici, come ho già detto, ciò avviene in quanto essi appartengono, per dir così, al popolo, ma non perché i loro poteri derivino dal popolo.

Pertanto, il fondamento dei poteri sacerdotali non è nel popolo, ma è esclusivamente divino. La distinzione tra i fondamenti dei poteri sacerdotali e dei poteri magistratuali trova la sua ragione nella collocazione su piani distinti del potere del popolo e del potere divino. I sacerdoti non hanno il potere di consultare la divinità sulla base degli auspici del popolo; essi sono esperti dotati di capacità e poteri religiosi che non hanno fondamento nel potere del popolo ed il meccanismo della cooptazione e della scelta diretta del pontefice massimo indica che la loro scelta non può e non deve dipendere dalla volontà del popolo.

 

 

3. – L’introduzione del principio elettorale nella scelta dei sacerdoti

 

Le modalità di scelta dei sacerdoti cambiano a partire dal 212 a.C., anno in cui emerge nelle fonti l’esistenza dei comitia pontificis maximi, che provvedono alla elezione del pontefice massimo[18]; inoltre, nel 103 a.C. il tribuno della plebe Domizio Enobarbo fa approvare un plebiscito in virtù del quale la competenza sulla scelta di sacerdoti organizzati in collegi (in particolare degli auguri, dei pontefici, degli epuloni e dei custodi ed interpreti dei Libri Sibillini) è attribuita ai comitia sacerdotiorum. Con l’introduzione del principio elettorale nelle modalità di scelta dei sacerdoti, la distinzione tra sacerdoti e magistrati sembra meno netta. Dall’esame delle fonti, però, è evidente che questa distinzione non cade.

Un passo di Cicerone costituisce la migliore testimonianza su come erano strutturati i comizi del pontefice massimo ed i comizi dei sacerdozi:

 

primum caput (...) legis agrariae (...) iubet (...) tribunum plebis qui eam legem tulerit creare Xuiros per tribus XVII (...). “ITEM,” inquit, “EODEMQVE MODO,” capite altero, “VT COMITIIS PONTIFICIS MAXIMI.” Ne hoc quidem uidit, maiores nostros tam fuisse popularis ut, quem per populum creari fas non erat propter religionem sacrorum, in eo tamen propter amplitudinem sacerdoti uoluerint populo supplicari. Atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Cn. Domitius, tribunus plebis, uir clarissimus, tulit, quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi uocaretur; ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur[19].

 

Dal testo di Cicerone si ricava che: 1) questi comizi sono organizzati per tribù e, pertanto, hanno la stessa struttura dei comizi che eleggono i magistrati minori; 2) le tribù che compongono tali comizi sono diciassette e, quindi, essi non hanno la stessa composizione dei comizi tributi che eleggono i magistrati, che sono invece formati da trentacinque tribù (cioè la totalità del popolo); 3) queste diciassette tribù sono qualificate come “minor pars populi.

 

A) La religione come limite ai poteri del popolo

 

Cicerone ricorre alla frase: quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, per esprimere un concetto: le limitazioni al potere del popolo[20]. E’ evidente che il ‘mandare sacerdotia’ non rientra tra le attività che il popolo può compiere. Vi sono infatti materie nelle quali il popolo non è dotato di un potere dispositivo illimitato; in tal senso si veda il testo di Cicerone:

 

ascripsisse eundem Sullam in eadem lege: ‘SI QUID IUS NON ESSET ROGARIER, EIUS EA LEGE NIHILUM ROGATUM’. Quid est quod ius non sit, quod populus iubere aut vetare non possit ? Ut ne longius abeam, declarat ista ascriptio esse aliquid; nam, nisi esset, hoc in omnibus legibus non ascriberetur[21].

 

Nelle nuove modalità di scelta dei sacerdoti appare evidente il riconoscimento della distinzione tra volontà divina e volontà umana, tra diritto sacro e “sovranità” popolare, sotto il duplice profilo del fondamento dei poteri sacerdotali e della espressione del potere del popolo: il popolo non può attribuire ciò che non possiede, e questo perché verrebbe concretamente stravolto il sistema stesso di poteri sui quali il popolo medesimo si fonda.

Secondo la ricostruzione di Cicerone, pertanto, la scelta dei sacerdoti organizzati in collegi non può essere effettuata attraverso gli strumenti con i quali il popolo usa ‘conferire le magistrature’; l’attività svolta dall’universus populus nella elezione dei magistrati produce effetti giuridici non adattabili alla scelta dei sacerdoti.

 

B) Minor pars populi

 

Se il popolo non può ‘conferire i sacerdozi’ come invece può ‘conferire le magistrature’, è allora necessario che l’elezione comiziale dei sacerdoti produca effetti diversi da quelli cagionati seguendo le procedure previste per le magistrature. Ecco allora il meccanismo individuato da Domizio: non è il ‘popolo intero’ organizzato nei comizi delle trentacinque tribù che elegge i sacerdoti, ma sono alcune ‘parti del popolo’, le diciassette tribù, che scelgono il nome del candidato da cooptare.

Il rapporto ‘somma-popolo’ e ‘addendi-parti’, presente nel concetto di ‘minor pars populiespresso da Cicerone[22], è puntualizzato dai giuristi: Servio Sulpicio Rufo[23] ed il suo allievo Alfeno Varo[24], Ateio Capitone[25] ed il suo allievo Masurio Sabino[26] si interrogano sulla funzione che le parti del popolo possono svolgere sul piano costituzionale. Parimenti, la definizione di ‘parte’ elaborata dal giurista Quinto Mucio Scevola[27] è stata ispirata anche dalla necessità di mettere a fuoco concetti quali ‘parte-parti del popolo’: la ‘minor pars’ non può realizzare quegli effetti giuridici che solo ‘omnes partes’ o ‘maior pars’ possono produrre[28].

La ‘minor pars populi’ permette di risolvere il problema della carenza di potere del popolo nella scelta dei sacerdoti. Le modalità di scelta dei magistrati non sono in alcun modo applicabili alla scelta dei sacerdoti; e questo, non solo perché la relazione tra cittadini elettori e magistrati eletti si fonda su principi quali ‘omnes potestates ab universo populo proficisci convenit[29], ma anche perché non è l’elezione comiziale, da sola, che costituisce la scelta del sacerdote.

 

 

4. – La funzione della cooptazione

 

Dal passo di Cicerone si ricava che la cooptazione resta comunque un atto necessario ai fini della scelta del sacerdote, pur dopo l’introduzione del principio elettorale[30].

La cooptazione, a fronte dell’introduzione della preliminare elezione comiziale del candidato al collegio sacerdotale, assume un valore formale per ciò che concerne la scelta dell’aspirante alla carica, ma conserva tutto il suo valore sostanziale in relazione ai presupposti necessari ai fini della scelta e, dunque, della inaugurazione del sacerdote.

Il ruolo dei comizi del pontefice massimo e dei sacerdozi trova, quindi, il suo limite nella stessa cooptazione. Al momento dell’elezione, il candidato al pontificato massimo è già sacerdote, cooptato all’interno del collegio dei pontefici e successivamente inaugurato come pontefice. Allo stesso modo, chi viene eletto dai comizi dei sacerdozi non per questo entra a far parte dei collegi sacerdotali, perché solo la cooptazione da parte di questi ultimi perfeziona il procedimento della scelta del sacerdote. Le fonti, infatti, attestano una sorta di ‘supremazia’ della cooptazione sulla elezione dei comizi dei sacerdozi: nel modo di citare l’assunzione di nuovi membri all’interno dei collegi sacerdotali appare menzionata esclusivamente la cooptazione[31].

L’imprescindibile valore giuridico della cooptazione appare ancor più chiaro alla luce delle particolari regole che disciplinano il funzionamento di questi comizi e le candidature. Il fatto che queste ultime siano gestite esclusivamente all’interno del collegio, attraverso il meccanismo della nominatio da parte dei membri del collegio stesso[32], unitamente alle limitazioni circa il numero dei candidati presentabili[33], dimostra che i comizi sono chiamati sì ad operare una scelta, ma nei ristretti ambiti disegnati dai collegi sacerdotali.

 

 

5. – Conclusioni

 

L’esame delle caratteristiche dei comizi del pontefice massimo e dei successivi comizi dei sacerdozi costituisce un percorso obbligato per chi voglia approfondire la relazione tra religione e diritto. Nel momento in cui è coinvolto il popolo nella scelta dei sacerdoti, si avverte la necessità di puntualizzare tre aspetti:

a)     il popolo, nella sua interezza, non può “nominare” sacerdoti o “conferire” sacerdozi perché violerebbe i principi giuridico-religiosi sui quali si basano i suoi stessi poteri;

b)    gli effetti prodotti dagli atti posti in essere dall’intero popolo sono diversi da quelli prodotti da sue parti;

c)     il fondamento dei poteri sacerdotali è e rimane esclusivamente divino.

Da ciò emerge che l’introduzione del principio elettorale nella scelta dei sacerdoti non muta i principi sui quali si basa il sistema giuridico-religioso romano: i fondamenti dei poteri dei sacerdoti sono distinti da quelli dei magistrati, come distinti sono i piani su cui si trovano il potere divino e il potere del popolo, che però non sono separati né isolati.

In questo sta il carattere popolare della religione nella repubblica romana. Il popolo entra nei meccanismi di scelta di sacerdoti e magistrati: nel caso dei magistrati, in modo pieno e sostenuto dalla volontà divinità attraverso gli auspici; nel caso dei sacerdoti, in modo parziale ed estraneo al fondamento divino dei loro poteri. E questo modello permarrà anche nell’età imperiale. In un testo del giurista Ulpiano, infatti, è teorizzata la partizione del diritto pubblico, in base alla quale sacerdozio e magistratura sono parti dello stesso sistema giuridico:

 

publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit[34].

 

 

6. – Bibliografia

 

N.-D. Fustel de Coulanges, La cité antique, Paris 1864.

 

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Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, I-II, Leipzig 1885-1888 (Le droit public romain, I-III, Paris 1892-1893).

 

I.M.J. Valeton, De modis auspicandi Romanorum, in Mnemosyne, XVII, 1889.

 

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M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, II, Tübingen 1925.

 

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P. Catalano, Contributi allo studio del diritto augurale, I, Torino 1960.

 

G. Dumézil, La religion romaine archaïque, Paris 1966.

 

F. De Martino, Storia della costituzione romana, I-IV, Napoli 1972-1974.

 

P. Catalano, Populus Romanus Quirites, Torino 1974.

 

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F. Vallocchia, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, Torino 2008.

 

 



 

[1] N.-D. FUSTEL DE COULANGES, La cité antique, Paris 1864, 293.

 

[2] A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les Pontifes de l’ancienne Rome, Paris 1871, 307.

 

[3] TH. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht II-1, Leipzig 1887-1888, 18 (= Le droit public romain III, Paris 1893, 19).

 

[4] E. PAIS, Le relazioni fra i sacerdoti e le magistrature civili nella repubblica romana, in E. PAIS, Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, I, Roma 1915, 271; 297 et 300.

 

[5] M. WEBER, Economia e società, III (trad. ital. di G. Giordano), Torino 2000, 130, (Wirtschaft und Gesellschaft, II, Tübingen 1925).

 

[6] F. SCHULZ, Prinzipien des römischen Rechts, München und Leipzig 1934, 18; F. SCHULZ, History of Roman Legal Science, Oxford 1946, 8.

 

[7] Aul. Gell., Noctes Atticae 1.12.17.

 

[8] Ulpiano in D. 1.1.10.2.

 

[9] D. 1.2.2.6. Cfr. anche Pomponio in D. 1.2.2.35; D. 1.2.2.36; D. 1.2.2.37.

 

[10] P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale I, Torino 1960, 363.

 

[11] Cic., De domo 1.1.

 

[12] Cic., De republica 1.25.39.

 

[13] P. CATALANO, Populus Romanus Quirites, Torino 1974, 133.

 

[14] Cfr. Cic., Pro Murena 2; Liv. 8.9.6; Sen., De beneficiis 4.8.3; Suet., Caesar 6.

 

[15] Cic., De lege agraria 2.7.17.

 

[16] Aul. Gell., Noctes Atticae 13.15.4.

 

[17] Cic., De lege agraria 2.12.31.

 

[18] Liv. 25.5.2-4.

 

[19] Cic., De lege agraria 2.7.17-18.

 

[20] Cic., De lege agraria 2.7.18.

 

[21] Cic., Pro Caecina 33.95.

 

[22] Cic., De lege agraria 2.7.17-18.

 

[23] Cic., Pro Murena 23.47.

 

[24] D. 5.1.76: proponebatur ex his iudicibus, qui in eandem rem dati essent, nonnullos causa audita excusatos esse inque eorum locum alios esse sumptos, et quaerebatur, singulorum iudicum mutatio eandem rem an aliud iudicium fecisset. respondi, non modo si unus aut alter, sed et si omnes iudices mutati essent, tamen et rem eandem et iudicium idem quod antea fuisset permanere: neque in hoc solum evenire, ut partibus commutatis eadem res esse existimaretur, sed et in multis ceteris rebus: nam et legionem eandem haberi, ex qua multi decessissent, quorum in locum alii subiecti essent: et populum eundem hoc tempore putari qui abhinc centum annis fuissent, cum ex illis nemo nunc viveret.

 

[25] Aul. Gell., Noctes Atticae 10.20.5: “plebem” autem Capito in eadem definitione seorsum a populo divisit, quoniam in populo omnis pars civitatis omnesque eius ordines contineantur, “plebes” vero ea dicatur, in qua gentes civium patriciae non insunt.

 

[26] D. 41.3.30.pr.

 

[27] D. 50.16.25.1: Quintus Mucius ait partis appellatione rem pro indiviso significari: nam quod pro diviso nostrum sit, id non partem, sed totum esse.

 

[28] F. VALLOCCHIA, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, Torino 2008, 163-176.

 

[29] Cic., De lege agraria 2.7.17.

 

[30] Cic., De lege agraria 2.7.18: ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur.

 

[31] Cfr. Corpus Inscriptionum Latinarum VI.1976 et 32318.

 

[32] Rhetorica ad Herennium 1.11.

 

[33] Cic., Philippicae 2.2.4.

 

[34] Ulpiano in D. 1.1.1.2.