ds_gen N. 7 – 2008 – Note-&-Rassegne

 

Personae e ager

 

Cristiana M.A. Rinolfi

Università di Sassari

 

 

 

 

 

In ralazione al rapporto tra gli status personali rispetto al territorio segnaliamo: O. Licandro, Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano [Collectanea Græco-Romana. Studi e strumenti per la ricerca storico-giuridica 6], Giappichelli, Torino 2004; L. Gagliardi, Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici. I. La classificazione degli incolae [Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell’Istituto di diritto romano 40], Giuffrè, Milano 2006; P. Rosafio, Studi sul colonato [Documenti e studi. Collana del Dipartimento di Scienze dell’antichità dell’Università di Bari. Sezione storica 32], EDIPUGLIA, Bari 2002; L. Capogrossi Colognesi, Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione nella ‘civitas Romana’, La Sapienza editrice, Roma 2000; O. Sacchi, L’ager Campanus antiquus. Fattori di trasformazione e profili di storia giuridica del territorio dalla mesògeia arcaica alla centuriatio romana [Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli XXV], Jovene, Napoli 2004; Politica e partecipazione nelle città dell’impero romano, F. Amarelli (a cura di) [Saggi di storia antica 25], «L’Erma» di Bretschneider, Roma 2005.

 

 

Il libro di O. Licandro si apre con “Il domicilium negli studi romanistici. La necessità di un’indagine”, dove si evidenzia una certa esiguità degli studi, ed anche «una debolezza di analisi», che fanno sorgere l’esigenza di una nuova ricerca che consideri il domicilio come elemento personale senza «pregiudizio o tralatizia impostazione dottrinaria». Nel secondo capitolo si rinvengono “Le origini del domicilium” già nel sistema tributo, in cui si percepiva il rapporto tra persona e il luogo di sua pertinenza, sebbene il domicilium non si fosse ancora delineato come istituto specifico. In tale periodo la sede dell’individuo era la domus - da cui domicilium - strettamente connessa con la familia. In D. 50.16.203 (Alf. 7 dig.), che riporta un responso intorno all’applicazione di un’esenzione fiscale disposta dalla lex censoria, si offre una definizione di domus che coincide con domicilium. Il concetto di domicilium è ben presente nel passo, nonostante il termine non compaia: questa omissione probabilmente era connessa ad un’ambiguità presente nella lex censoria, che faceva sorgere la necessità dell’interpretazione giurisprudenziale. Da numerose testimonianze emerge l’esistenza di un ampio dibattito giurisprudenziale intorno al domicilium tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. Il concetto nacque in piena età repubblicana, ed era un istituto generale che prescindeva dall’origine e dalla cittadinanza, in quanto esprimeva la pertinenza ad un luogo. Il concetto di domicilium andava così ad inserirsi in quel fenomeno di ampia mobilità, inserito in una Roma già imperialistica, derivato dalla vasta colonizzazione, dalla creazione di province, migrazione di Latini, Italici e peregrini. Nel capitolo seguente “Il domicilium nel lessico giuridico normativo”, si evidenzia come nei testi giurisprudenziali d’età classica si rinvenga spesso l’uso di domus in luogo di domicilium, seguito dalla precisazione del significato di domus. Questo dato ha ingenerato nella dottrina la convinzione che domicilium non si fosse ancora consolidato come istituto, ma secondo l’A. questa «ambiguità» terminologica era presente nei testi di legge e nell’editto, che richiedevano l’interpretazione della giurisprudenza. I prudentes con la loro riflessione tesero ad estendere il concetto di domus fino alla nozione di domicilium, ma senza definirlo e senza introdurre novità sostanziali rispetto al frammento di Alfeno. Il quarto capitolo analizza “Gli elementi costitutivi del domicilium: prudentes e principes”, e vi si delinea il panorama del dibattito giurisprudenziale e dei numerosi interventi imperiali che permettono di individuare i requisiti del domicilium. Sebbene sin dall’età repubblicana l’habitatio, l’elemento fattuale del dimorare nella domus in modo stabile, abbia ricoperto un ruolo importante, è errato sostenere con la dottrina che si tratti dell’unico elemento costitutivo del domicilium. Nel dibattito giuridico tra la repubblica e il principato, infatti, non si richiedeva l’habitatio, in quanto una parte maggioritaria dei giuristi accettava il principio della pluralità di domicili, principio contestato invece da Labeone. Nel periodo classico si richiese come elementi costitutivi l’animus e il se instruere, come parte materiale che comprendeva il negotiari; in tale epoca inoltre non si ammise il domicilio doppio. La riflessione giurisprudenziale del principato in tema di domicilium s’inseriva in un impero ormai vasto, in cui vi era la necessità di stabilire i rapporti tra luogo e individuo; in tale contesto il domicilium diviene un elemento per la posizione dell’individuo rispetto all’autorità centrale, per questo non si ammise più il domicilio plurimo, e forse quello doppio. L’esigenza di definire il ruolo dei cittadini rispetto all’impero, a fini fiscali o dei munera, venne ridefinito dalla normativa imperiale, che tuttavia non modificò il concetto di domicilium risalente all’età repubblicana. Dall’epoca adrianea si cercò di risolvere le numerose controversie tra incolae e civitates per la sottoposizione ai munera, quando si contestava il ius incolatus, l’origo e il domicilium. Nel periodo postclassico il fenomeno dell’elusione dei munera si aggravò, e tale problema fu avvertito anche da Giustiniano; questo spiegherebbe la presenza notevole nel Digesto di materiale e giurisprudenziale e imperiale in materia di domicilio. Nel capitolo quinto si evidenzia “La rilevanza del domicilium nel diritto privato e pubblico”, in quanto istituto dai numerosi profili giuridici; in particolare il domicilium era il criterio per l’individuazione del giudice competente, era locus solutionis nelle successioni ereditarie e nelle obbligazioni ex stipulatu, era criterio per l’excusatio tutelae; il domicilio attribuiva inoltre lo status di provincialis. L’ultimo capitolo, “L’inviolabilità del domicilium”, evidenzia il consistente numero di brani conservati nel Digesto che mostrano la particolare tutela concessa all’individuo nell’ambito della propria domus. La domus, infatti, era considerata come luogo da tutelare da ogni forma di intrusione da parte di terzi, per garantire la sfera personale privata. Nell’esperienza arcaica dove vi era «quel forte intreccio tra religio e forme istituzionali e istituti giuridici», la domus aveva una valenza sacrale e laica, concezione che si rinviene ancora in Cicerone (de dom. 109) e in Gaio (D. 2.4.18). Il giurista antoniniano nel commentare le XII Tavole sosteneva l’illegittimità dell’in ius vocatio posta in essere nella domus, concetto questo che ha attinenza con il principio della inviolabilità del domicilio, frutto di interpretazione giurisprudenziale del testo decemvirale. Durante la repubblica la tutela dell’inviolabilità della domus era inserita nell’ambito dell’iniuria, a cui veniva ricondotta la fattispecie dell’introire in alienam domum che si configurava come una sorta di violazione di domicilio, fattispecie confermata nel periodo classico. Con la lex Cornelia de iniuriis si perseguì la violazione del domicilio posta in essere con violenza con la nuova ipotesi dell’introire cum vi in aliena domo. D. 47.10.5 pr.-5 attesta che vi fu un vivace dibattito intorno ai requisiti del domicilio in relazione alla legge sillana. Emerge quindi la diffusa percezione della tutela dell’inviolabilità domestica, ma questa protezione decadeva nel caso vi fosse un interesse superiore, come l’esigenza repressiva dei crimina.

 

Nell’Introduzione del suo lavoro L. Gagliardi sottolinea che l’espansione dell’impero romano comportò difficili problemi d’integrazione e di convivenza, causati da grandi migrazioni di popolazioni. Nell’ambito della sua politica d’espansione Roma controllò il territorio mediante la creazione di nuovi centri urbani, in cui gli indigeni privi di cittadinanza, definiti incolae, potevano essere autorizzati a risiedere. Nel primo capitolo s’illustra “La definizione di incola”, termine che per la sua derivazione tal verbo colere appare strettamente connesso alla terra, per cui l’incola era l’abitante del territorio che coltivava; in seguito il vocabolo andò anche a designare un abitante di un centro urbano. In fine, il termine acquisì un’accezione politica, indicante gli abitanti indigeni liberi che risiedevano nel territorio conquistato da Roma, e che perciò si distinguevano dai cives. Nell’età medio-repubblicana il vocabolo assunse una connotazione tecnico-giuridica, in quanto indicò i peregrini indigeni inseriti all’interno dei distretti politico-amministrativi all’atto della conquista romana. Solitamente gli incolae erano presenti nelle colonie latine fondate dal 338 a.C. all’inizio del II sec. a.C., e nelle colonie romane fino alla constitutio Antoniniana, mentre, salvo rare eccezioni, non si registrano nelle coloniae Latinarum di fondazione receziore e nei municipia. Dall’esame delle fonti s’individuano due tipologie di incolae: gli “indigeni” e i “trasferiti”. La prima categoria era la più risalente, ed indicava i peregrini stanziati prima della conquista romana e riconosciuti incolae. Gli incolae “trasferiti”, invece, erano coloro che, cives Romani o peregrini, fissavano un nuovo domicilium in una colonia o in un municipio rispetto al proprio luogo di origo, e che ottenevano lo status di incolae stabilendo il domicilium entro l’oppidum, oppure entro il distretto amministrativo (ma in questo caso dovevano avere anche il praedium all’interno di quel territorio). Nella sfera locale la disciplina giuridica degli incolae era in sostanza unitaria, indipendentemente dalla cittadinanza. Numerose fonti epigrafiche, di cui si offre un nutrito catalogo, attestano che gli incolae erano distinti dai coloni e dai municipes. In Italia, come emerge dalle iscrizioni, gli incolae venivano ritenuti parte del corpo civico cittadino, in quanto grazie alla concessione della cittadinanza romana agli Italici del I sec. a.C. vi era una loro elevata integrazione; nei territori extraitalici, specialmente in Africa e in Spagna, gli incolae erano solitamente considerati estranei alla composizione cittadina, a causa della scarsa integrazione. Il secondo capitolo analizza le varie fonti, epigrafiche e letterarie su “Gli incolae indigeni”. In particolare le opere dei gromatici offrono «illuminanti informazioni» per ricostruire il contesto politico dove s’inserivano gli incolae. In queste fonti appare che all’atto di fondazione gli indigeni chiamati genericamente incolae, cioè abitanti auctotoni, qualora non fossero stati espulsi, oppure integrati nella cittadinanza, venivano autorizzati a risiedere nell’oppidum, sia inseriti nella propria autonoma organizzazione politica, sia soggetti alla giurisdizione dei magistrati della civitas romana. In senso giuridico, tuttavia, gli incolae erano solamente gli indigeni che al momento della fondazione della città romana avevano ottenuto il ius incolatus rispetto agli altri peregrini, si valevano di un regime fiscale simile a quello dei cives, e almeno nel principato godevano di commoda e del diritto di voto. L’ultimo capitolo analizza la disciplina de “Gli incolae trasferiti”, «tipologia di incolae di importanza maggiore per la storia del diritto romano», la sola ad essere stata «uniformemente diffusa in tutto l’impero dopo la constitutio Antoniniana». Per una parte della dottrina gli abitanti della campagna non erano incolae in senso giuridico, sulla base della lettura di C. 10.40(39).3, e di altri testi; ma per l’A. secondo il diritto classico erano considerati entrambi incolae: l’unica differenza tra coloro che risiedevano nell’oppidum, e coloro che avevano fissato il domicilium nel territorium, era che questi ultimi dovevano possedere un praedium. Tuttavia esistevano delle differenze «in chiave pragmatica» in quanto coloro che abitavano all’interno della città partecipavano maggiormente alla vita cittadina rispetto a coloro che abitavano le zone periferiche. Ciò comporto in età successiva che gli incolae domiciliati nell’oppidum fossero soggetti a maggiori honores. Il tema del domicilium, che era strettamente collegato alla categoria degli incolae, interessò particolarmente giuristi e imperatori. Secondo il diritto classico i cittadini romani sui iuris avevano libertà di trasferire il proprio domicilio, tuttavia, per evitare «trasferimenti attuati su larga scala» si cercò di rendere questo principio «compatibile con le esigenze economiche delle città», imponendo a chi cambiava residenza di essere soggetto ai munera sia della città di origo, sia nella città dove diveniva incola. La qualifica di incola non avveniva in maniera automatica con il trasferimento del domicilio: l’incolato veniva concesso dagli organi municipali, o su richiesta del trasferito oppure d’ufficio, in quest’ultimo caso da parte di una città interessata ad ottenere i munera di incolae che erano più elevati di quelli degli habitatores.

 

Il volume di P. Rosafio, dove confluiscono in parte lavori già pubblicati, si apre con la prima parte, Le locazioni agrarie nella tarda repubblica e nel principato. Nel primo capitolo, “Alcuni aspetti del lavoro agricolo in Italia”, si ritrae il complesso panorama della forze lavoro agricolo impiegate nella penisola italica durante la tarda repubblica. Ancora prima della fine delle guerre puniche, per la coltivazione dei campi furono utilizzati clienti, schiavi, braccianti salariati, e piccoli locatari. In “Il precarium e l’inizio della locazione agraria”, s’indaga sulla principale forza di lavoro agricolo, la clientela, utilizzata per lo sfruttamento dell’ager publicus, che veniva attribuito in modo precario dai gentili. Durante le guerre puniche i piccoli proprietari e i clienti abbandonarono le campagne per prestare servizio militare, così furono sostituiti nel lavoro agricolo dagli schiavi; essi dalla fine del II sec. a.C., se non vennero arruolati nel nuovo esercito professionista voluto da Mario, si trasformarono in locatari terrieri. Nel capitolo seguente, “Schiavi, coloni e il sistema della villa”, si sostiene che il fenomeno della locazione agraria fu complementare alla produzione agricola a conduzione servile, in quanto gli affittuari integravano, con prestazioni lavorative temporanee, l’organizzazione produttiva della villa. Il quarto capitolo mostra “L’organizzazione del lavoro agricolo in Plinio il Giovane”, le cui epistole rappresentano la fonte più importante sulla locazione agraria, in quanto riportano esempi d’applicazione pratica derivata da diretta esperienza. La ep. 3.19 testimonia l’applicazione pratica rigorosa dei termini della locatio conductio, che conferma che le norme giurisprudenziali venivano applicate nella prassi; nella stessa epistola si rinviene la necessità di una modifica dei contratti di locazione, in seguito alle numerose lamentele dei suoi affittuari. In ep. 9.37, Plinio annuncia la sua intenzione di trasformare i contratti quinquennali di locazione in colonia parziaria, per cui il proprietario, che aveva diritto ad un canone fisso pari alla metà della produzione agricola, «si trovava maggiormente coinvolto nella gestione dell’azienda». Plinio, che probabilmente mutuò questa pratica da qualche uso provinciale, prova «come la trasformazione dell’agricoltura italica vada inserita in un processo più graduale e complesso di quanto normalmente prefigurato». Nel capitolo successivo, “Coloni e clienti: analogie e differenza”, si constata come a cavallo tra il II ed il III sec. d.C. nelle fonti giuridiche si rinvengono accostate la figura del precarista e dell’affittuario. In particolare in D. 41.2.10 (Ulp. 69 ad edict.) si espongono le differenze tra i due istituti: nella locatio conductio il rapporto tra i contraenti si fondava «sulla capacità contrattuale» del locatario e «quando tale capacità veniva meno, questi poteva poi continuare a godere del bene trasformandosi in precarista». Al contrario, «qualora il precarista si sentisse abbastanza sicuro di poter affrontare i termini del contratto di locazione, rinunciava alla sua condizione per trasformarsi in affittuario». Nel Digesto colonus indicava il locatario di un fondo agricolo, mentre nelle testimonianze del tardo antico si descrive come servo della terra (C. 2.52.1). Secondo Salviano (De gub. 5.38-44) i clienti erano coloro che, oberati dai tributi, chiedevano protezione ai grandi proprietari dietro cessione dei loro beni, beni che i clienti stessi continuavano ad utilizzare. I loro figli, privati delle terre, divenivano coloni dei grandi proprietari, come anche i contadini, per paura dei Barbari. Nel tardo impero, infatti, vi fu un rovesciamento del rapporto tra clienti e coloni rispetto a quello originario tra precaristi e affittuari. La Parte seconda, Il colonato nel Codice Teodosiano, si apre con il capitolo “Coloni imperiali e coloni privati nella legislazione del quarto secolo”. Qui si critica la teoria sociale propugnata da N. D. Fustel de Coulanges per cui il colonato sarebbe formato lentamente senza interventi legislativi, e la teoria di J.-M. Carrié sulla natura fiscale del colonato, per cui la legislazione tardo antica ha impedito che i coloni si sottraessero al pagamento dei tributi legandoli al fondo. Si tratta di due ipotesi che secondo l’A. impostano la questione in maniera troppo schematica, poiché si deve in realtà prendere in considerazione sia le modifiche della condizione giuridica dei coloni che lavoravano nelle proprietà imperiali, sia di quelli impiegati nei terreni privati. Nel capitolo successivo si analizza “Lo ius colonatus nelle terre imperiali”. Dalle fonti epigrafiche provenienti dall’Africa risulta che i conductores erano i facoltosi locatari delle terre imperiali, mentre i coloni erano i coltivatori di queste terre, tenuti a versare un canone in natura e alle volte a prestare delle operae. Nelle testimonianze giuridiche dell’età classica conductor e colonus erano usati come sinonimi, mentre tra il II e il III sec. iniziò a prospettarsi la distinzione che apparve più netta nel tardo antico. Il Codice giustinianeo riservò ai coloni delle terre imperiali la rubrica De agricolis et mancipiis dominicis vel fiscalibus sive rei privatae (C. 11.68). Qui essi appaiono come una categoria di bassa estrazione esentata dai munera, ma esclusa dagli honores delle civitates. La normativa era finalizzata a rendere i coloni indipendenti dalle civitates, per instaurare un rapporto esclusivo con l’amministrazione imperiale, in modo da non distogliere i contadini dal loro lavoro nelle terre imperiali. La trasmissione ereditaria della condizione di colono emerge in C. 11.68.1, dove Costantino accostò a colonus l’aggettivo originalis, per indicare quei coloni che ereditavano dal padre la loro condizione. Numerosi curiali, invocando il ius colonatus, chiesero di essere esentati dai munera cittadini, e per arginare tale fenomeno nel 342 Costanzo e Costante  fissarono dei limiti per l’esenzione dei munera (CTh. 12.1.33). In “Coloni e capitatio” si analizza il colonato impiegato nelle terre di privati. Con una costituzione del 332 (CTh. 5.17.1) Costantino prese duri provvedimenti per limitare il fenomeno diffuso della fuga dei coloni. Questa costituzione impose ai proprietari che nascondevano i coloni fuggiaschi di restituirli all’origo dove erano registrati, e di rimborsare la somma della capitatio (tributo introdotto da Diocleziano, che computava anche i coloni che lavoravano le terre) che il proprietario del fondo abbandonato aveva versato durante l’assenza. Nell’ultimo capitolo “Nexus tributarius e ius originarium” il Rosafio esamina il processo che, per motivi fiscali, introdusse l’applicazione del ius colonatus ai coloni che erano impiegati nelle terre dei privati, affinché si rispettasse l’obbligo di versare la capitatio. Lo statuto coloniario per i coloni privati venne sancito da Valentiniano e Valente, che estesero la disciplina giuridica dei coloni delle terre imperiali anche ai coloni privati di alcune province; questo ius colonatus con il tempo si estese in tutto l’impero.

 

L’opera, in parte non del tutto inedita, di L. Capogrossi Colognesi, si apre con “La formazione della città-stato come momento di separazione e di coagulo del tessuto sociale”, che individua nella genesi della comunità politica laziale il fenomeno del sinecismo (apertura delle comunità ad una intensa circolazione di individui e clan gentilizi). Il fenomeno riguardò anche Roma, derivata dalla fusione di unità minori su basi parentali. I fattori di coagulo di queste ‘fusioni’ delle comunità laziali si rinvengono sia nella comunanza culturale e religiosa, in particolare nelle leghe religiose, sia nei conflitti bellici, in quanto i nemici sconfitti venivano assorbiti nella compagine politica del vincitore: è questo il caso degli Albani assimilati dai Romani di Tullo Ostilio. A Roma questo sistema di circolazione si concluse durante la monarchia etrusca, in quanto con la costituzione centuriata si realizzò un rafforzamento dell’unità della civitas che provocò un forte esclusivismo, fenomeno che impediva ai nemici vinti e ai clan gentilizi stranieri di divenire cittadini. Con la completa definizione del civis si delineò compiutamente anche la fisionomia dello straniero, e se in passato quest’ultimo era tutelato dalla religione e dal diritto, con la formazione di una forte identità cittadina il problema della tutela del peregrinus venne risolto dalla città stessa. Per la tutela dello straniero Roma utilizzò due criteri: innanzitutto, la parziale assimilazione al cittadino romano, a garanzia dei rapporti privati, che si otteneva attraverso la concessione del ius commercii, regime originariamente a condizione di reciprocità formatosi nei rapporti con popolazioni dalle analoghe radici culturali, e del ius conubii. Il secondo meccanismo alternativo consistette nella creazione del ius gentium, poiché risultava problematico estendere il sistema del commercium a stranieri estranei alla cultura e tradizione latina. Il secondo capitolo s’incentra su “I Latini”, in quanto la Lega Latina rappresenta il caso più risalente di attribuzione reciproca del commercium e del conubium. Quando Roma affermò la sua supremazia e sciolse la Lega, i confini della civitas furono superati. Così, nella seconda metà del IV sec. a.C. in Italia si applicò su vasta scala un sistema basato sulla politica dell’assorbimento, attraverso la fondazione di colonie latine, l’attribuzione della civitas optimo iure, e la concessione della civitas sine suffragio. L’assimilazione delle comunità straniere si differenziava dal passato poiché venne meno l’antica condizione di reciprocità. Il capitolo seguente, “Alle origini dello ‘ius gentium’”, illustra la tutela degli stranieri ottenuta senza meccanismi d’assimilazione, finalizzata alla protezione di un numero crescente di commercianti di differente provenienza. Per i rapporti di scambio con stranieri si crearono così dei nuovi istituti, fondati sulla fides dei contraenti piuttosto che sulla forma negoziale. Se il ius commercii era un “sistema chiuso” applicato a determinati soggetti in seguito ad impegni internazionali, il ius gentium è un “sistema aperto” a stranieri e Romani. Nel capitolo quarto, “Il diritto romano e le città italiche sino alla guerra sociale e oltre”, l’A. rimarca «una certa disattenzione» da parte della dottrina per il sistema privatistico adottato dalle colonie latine, vista l’inesistenza di un “diritto privato latino”. I Latini coloniari avevano il commercium, il conubium, e probabilmente anche il ius migrandi con i Romani, ma non si conosce il regime intercorso tra i cittadini della colonia. Prima del 90-98 a.C. (estensione della cittadinanza agli Italici) in modo episodico i Latini coloniari mutuavano dal diritto privato romano singoli istituti, o blocchi di norme che i Latini definivano con la formula fundus fieri. Queste colonie, anche per il periodo successivo al 338, erano formalmente libere di adottare sistemi giuridici privatistici differenti dal diritto romano. Nelle singole colonie il diritto privato mancava d’elaborazione scientifica a causa dell’arretratezza dei sistemi giuridici locali, e per questo il ius civile romano divenne il modello di riferimento. In progresso di tempo, la concessione della cittadinanza romana impose l’estinzione del diritto civile locale attraverso la delibera di fundus fieri con cui la comunità recepiva completamente il sistema giuridico romano. In “Alcuni problemi di storia romana arcaica: ‘ager publicus’, ‘gentes’ e clienti” si sostiene che fino al V sec. a.C. l’ager gentilizio, a cui si riferiscono le fonti, corrispondeva all’ager publicus. Un demanio di terre pubbliche, con la fisionomia dell’ager publicus, comparve a Roma solo al momento del contrasto tra gli ordini. L’antico rapporto tra gentes e ager publicus non s’identificava con la possessio, istituto che si sviluppò dal 367, in quanto l’appropriazione gentilizia sulla terra esulava dagli schemi proprietari. Il rafforzarsi della comunità civica affievolì la signoria delle organizzazioni gentilizie, per cui l’ager sfruttato dalle gentes si considerò territorio della civitas e perciò ‘posseduto’ ingiustificatamente. Già gli antichi considerarono in termini di possesso (per distinguere nettamente dalla proprietà individuale e per evidenziare il carattere fattuale) le terre gentilizie, in un’ottica ormai plebea. La plebe, esclusa in origine dallo sfruttamento, lottò per imporre con l’ager publicus un rapporto di carattere individuale basato sulla figura dei patres familias. I plebei non chiedevano in possesso lotti di ager publicus, ma che questo fosse diviso ed assegnato in proprietà quiritaria, e che quindi mutasse regime giuridico. La lex de modo agrorum del 367 a.C., la seconda delle leggi Liciniae Sextiae, ridusse per i singoli la capacità di possedere ager publicus, con limiti ampliati in caso di figli in potestate, e quindi apriva indirettamente allo sfruttamento della plebe. Il richiamo della norma ai figli mostra come il possesso dell’ager publicus spettasse alle familiae, senza più la presenza delle gentes. È verosimile che già prima del 367 in maniera graduale l’organizzazione gentilizia avesse ripartito il terreno comunitario tra i nuclei familiari; anche i clienti legati prima all’intero gruppo gentilizio svilupparono i rapporti con i singoli patres. Nel capitolo sesto “La città e la sua terra” si sostiene che Romolo nel distribuire il primitivo ager Romanus applicò il sistema ternario, della divisione in 30 curie e in 3 tribù della popolazione. Così attribuì in proprietà privata una prima parte del territorio della civitas, in forma di proprietà individuale assegnata ai singoli membri delle gentes (heredium), destinò all’uso comune una seconda parte, mentre lasciò la terza parte come pertinenza del rex e dei templi. Dalla metà del XIX secolo la letteratura si è soffermata sul problema della preesistenza di una proprietà fondiaria individuale rispetto ad una forma collettiva. Tuttavia, ai primordi della civitas l’agricoltura stanziale si formò gradualmente con la costituzione di piccoli terreni, che andavano ad integrare le altre attività economiche. In dottrina vi è la tendenza ad identificare l’ager Romanus come la somma delle tribù territoriali, tuttavia il sistema degli heredia non si riduceva ad una circoscrizione urbana. Nel V sec. l’ager Romanus era costituito sia dai lotti attribuiti in proprietà individuale ai membri delle gentes che corrispondevano alle prime 16 tribù rustiche, sia da terre pubbliche esterne al sistema tribale, cioè il terreno comune delle gentes, regolate dai mores gentilizi, e le aree di recente conquista. Integrava la proprietà individuale l’ager compascuus, sfruttato solo dai titolari del ius pascendi, coloro che con le loro proprietà fondiarie costituivano un pagus, comprensorio rurale, dove si accorpavano in modo organico le proprietà individuali dei membri delle gentes e il terreno comunitario. L’antico sistema paganico venne superato nel IV sec. a.C. dal modello delle tribù territoriali, legato agli schemi del dominium ex iure Quiritium. Per quanto riguarda la destinazione delle terre di recente conquista, nel corso del V secolo vi fu un nesso tra l’espansionismo territoriale romano e il riacutizzarsi della lotta tra gli ordini, caratterizzata dalla pretesa plebea sulle nuove conquiste, a fronte del suo crescente impegno militare. Il modello proprietario rivendicato dalla plebe si affermò con la rilevante distribuzione del territorio veiente, per il quale si creerà una nuova unità fondiaria basata su septem iugera. Nel capitolo “‘Ager publicus’ e ‘ager gentilicius’ nella riflessione storiografica moderna”, si offre un quadro della dottrina, dalla storiografia dell’ottocento sino ad oggi, intorno al rapporto tra terra coltivabile e gentes nel periodo arcaico. La concezione che lega l’ager publicus al possesso, propria della letteratura passata, è stata rifiutata dal dibattito attuale, specie in area tedesca, che procede ad una maggiore storicizzazione. Tuttavia, il Capogrossi Colognesi sottolinea «l’obiettiva difficoltà ed oscurità delle fonti antiche e la difficoltà di ogni ricostruzione dei moderni, e conseguentemente il carattere ipotetico di tutte le ricostruzioni avanzate: in primo luogo la mia». L’ultimo capitolo “I ‘mores gentium’ e la formazione delle strutture cittadine” analizza secondo una prospettiva storica le tradizioni gentilizie e le strutture dell’arcaica civitas. In età storica sopravvissero tradizioni gentilizie preciviche che collegavano la civitas ad antiche tradizioni, legate a mores ancestrali dei pagi e delle gentes. Quando gli antichi pagi si unificarono nella civitas, il loro comune patrimonio culturale andò a comporre quello della civitas. I riti ed i culti comuni ad alcuni pagi andarono a costituire la struttura della religione della Roma arcaica; al contrario i sacra gentilizi, peculiari a ciascun clan, non si fusero nel comune patrimonio civico. Le pratiche e le regole normative dei pagi e del sistema gentilizio non sopravvissero al sinecismo cittadino, se non in via di fatto, perdendo la connotazione giuridica.

 

La ricerca di O. Sacchi s’incentra sulle vicende giuridiche e istituzionali di Capua, dalla sua fondazione al 211 a.C., anno della sua deditio. Nel primo capitolo, “I limiti geografici dell’ager Campanus antiquus”, che riporta in parte materiale già pubblicato, si mostrano le delimitazioni spaziali dell’ager Campanus, il cui significato si modificò con il tempo. Infatti, se per Polibio (3.91) ager Campanus indicava la zona di pertinenza esclusiva della città di Capua, in età augustea le fonti designano in questo modo parte della Campania. Il capitolo seguente, “Un’ipotesi sul nome di Volturnum/Capua e la formazione dell’ethnos campano fino alla conquista romana”, affronta innanzitutto la questione della fondazione dell’antica Capua. L’A. concorda con l’ipotesi per cui Capua Vetere sarebbe stata fondata dagli Etruschi alla fine del IX sec. a.C., anche se è del parere «che la ricerca archeologica possa fare ancora molto per migliorare le nostre conoscenze in questo campo». Intorno alla denominazione della dodecapoli, il Sacchi accetta la tradizione che indica Volturnum come il più antico nome di Capua, indicazione avvalorata sia dalla teoria per cui la denominazione Volturnum sarebbe un patronimico sostantivato e corrisponda al gentilizio etrusco Velθurna, sia dall’ipotesi che collega al nome un vento di scirocco. L’A. si occupa poi della formazione dell’ethnos campano, avvenuta nel V sec. a.C., un secolo dopo una profonda crisi economica e sociale, forse di portata generale. Il territorio venne riorganizzato sulla base dell’integrazione tra Campani originari, gli Etruschi e i Sanniti. Nel terzo capitolo si analizza “La romanizzazione dell’ager Campanus dall’annessione dell’ager Falernus alla forma agri di Lentulo”, romanizzazione che si affermò nell’arco di tempo che va dal 340 a.C. (confisca dell’ager Falernus, situato nella Campania settentrionale) al 59 a.C. (deduzione di una colonia cesariana). In un periodo precedente alla deditio, la limitatio della zona avvenne con l’antico sistema di strigatio et scamnatio, probabilmente sulla base di misurazioni preesistenti, mentre solo successivamente si procedette alla centuriatio. Le fonti ricordano un riassetto territoriale dell’ager Campanus nel 173 a.C. da parte dal console Lucio Postumio Albino, e nel 165 dal pretore P. Cornelio Lentulo, il quale su ordine del senato vi acquistò con danaro pubblico delle terre. In dottrina si avanzano dubbi sulla veridicità di questi due episodi, che per il Sacchi non devono essere intesi tra loro contrastanti: probabilmente Postumio procedette ad una ricognizione, mentre Lentulo effettuò la prima centuriazione del territorio, e fece redarre nel 162 la forma agri che resterà immutata sino all’epoca sillana. Nel quarto capitolo, “Il passaggio dalla nozione augurale di ‘ager’ alla categoria di ‘ager publicus populi Romani”, si mostrano le trasformazioni della concezione romana dello spazio. In Varrone (de ling. Lat. 5.33) si descrive l’antica nozione giuridico-religiosa dello spazio secondo la teoria augurale dei genera agrorum (ager Romanus, ager Gabinus, ager peregrinus, ager hosticus, ager incertus), che offre dei concetti importanti per comprendere la natura giuridica degli spazi conquistati. Questi concetti saranno ancora vivi durante l’età della deditio, anche se questa fu un’epoca di passaggio che vide l’introduzione del sistema di ripartizione del territorio in tribù, che comportava una nozione dello spazio di tipo geografico. La forma agri redatta da Lentulo «segnerà comunque il momento molto significativo del passaggio da una cultura del paesaggio interpretata giuridicamente in chiave augurale, ad una cultura ‘laica’ basata sulla organizzazione del territorio conquistato secondo gli schemi della centuriazione». Questa nuova concezione laica degli spazi iniziò a mutare dalla guerra annibalica che vedrà l’apparire del nuovo concetto di terra Italia concepita come unità territoriale rispetto al territorio extra Italiae; si tratta dell’espressione di un nuovo pensiero politico: l’«autoconsapevolezza nella classe dirigente romana di aver acquistato ormai una dimensione imperialistica». La concezione dello spazio sarà quindi legata ad una nuova visione politica che modificherà la stessa idea dell’ager publicus: se prima si considerava come “terra dell’esercito”, cioè territorio conquistato come preda bellica, dalla fine del II sec. a.C. si concepì come ‘terra della res publica’, e la nuova nozione giuridica, ager publicus populi Romani, appare nei documenti epigrafici. Nell’ultimo capitolo, “Il senatus consultum del 211 a.C. Elementi per una qualificazione giuridica dell’ager Campanus”, si procede all’indagine intorno alla natura giuridica del territorio campano dopo la deditio. Dall’analisi della testimonianza di Livio (26.16.7 e 26.33-34) appare come l’azione del senato nel 211 sia stata mossa da motivi contingenti, non secondo una politica consapevole: «l’ager Campanus sarebbe stato grossolanamente gestito per reperire facilmente denaro liquido mediante i meccanismi delle assegnazioni di lotti di terreno con imposizione di decima». Il senatoconsulto del 211 non trasformò l’ager Campanus in ager publicus, ma in publicatus, cioè confiscato; solo con Lentulo avvenne la trasformazione in ager publicus populi Romani. Le ragioni che fanno sostenere la non trasformazione in ager publicus sono diverse. Innanzitutto nel 208 il console Crispino per procedere alla dictio dictatoris in agro campano compì una fictio dell’ager Romanus, e ciò dimostrerebbe che secondo la riflessione augurale il territorio campano non era considerato ager Romanus. Inoltre, il fatto che il senato ordinò a Lentulo di acquistare porzioni di terre capuane dimostra che il terreno non era ancora considerato patrimonio della res publica. Nonostante la deditio fosse formalmente un atto rigoroso, «nessuno potè disporre veramente dell’ager Campanus»; del resto si registrano stretti rapporti tra l’oligarchia campana e membri della nobilitas romana, questi ultimi con notevoli interessi in Campania. Nelle osservazioni conclusive “Un’ipotesi sulla natura giuridica dell’ager Campanus in seguito al provvedimento del 211 a.C.”, si analizza la deditio in rapporto all’ager occupatorius, che nel periodo indicava l’intero territorio preso al nemico.

 

L’opera collettanea curata dall’Amarelli analizza le realtà urbane rispetto all’autorità centrale. Nella Prefazione di A. Giardina e A. Schiavone si sottolinea come la materia in esame si presti ad essere oggetto di riflessioni interdisciplinari. Nell’assetto politico-costituzionale dato al loro impero, i Romani tennero conto delle multiformi realtà provinciali, con cui confrontarsi. La Parte prima dell’opera si apre con il contributo di F. Amarelli, che analizza “Il conventus come forma di partecipazione alle attività giudiziarie nelle città del mondo provinciale romano”. Nella pratica, nell’esercizio della loro funzione giurisdizionale, ogni anno i proconsoli visitavano buona parte del territorio provinciale per rendere giustizia. Così tali appuntamenti, chiamati conventus, che in senso tecnico indicavano «le adunanze dei provinciali», acquisirono «il carattere di vere e proprie assemblee giudiziarie». Le date ed i luoghi delle adunanze giudiziarie venivano indicate dal proconsole nel proprio editto, ma la scelta della città era prerogativa imperiale, in quanto era ritenuto un privilegio, poiché l’elevato numero di presenze in occasione dei conventus favoriva le attività commerciali. Le città prescelte svolsero «il ruolo di tramite tra il governo romano e le comunità locali», dando luogo ad un processo d’istituzionalizzazione che portò all’articolazione del territorio in diocesi. Così il conventus perse l’originario significato legato all’attività giudiziaria, e si riferì alla ripartizione territoriale della provincia. Data la trasparenza e la pubblicità dei conventus, durante l’esercizio della giurisdizione vi fu una crescente partecipazione delle popolazioni amministrate, trasformando queste adunanze in uno «strumento di informazione e di controllo da parte della collettività sull’opera dei magistrati provinciali». La pratica conventuale venne cancellata del tutto da Diocleziano, e per questo non se ne fa menzione nell’opera giustinianea.

Segue poi “Forme di partecipazione politica cittadina e contatti con il potere imperiale” di P. Porena, dove si analizzano i momenti d’aggregazione popolare non politici, che rappresentarono un momento importante nelle città dell’impero, poiché infondevano il senso d’identità civica e «scandivano le fasi più delicate della dialettica tra la comunità e il governo imperiale». Secondo l’A. sarebbe riduttivo riunire queste forme partecipative sotto una medesima categoria, tuttavia, poiché appare difficoltoso effettuare un esame di tutte le manifestazioni, si è proceduto ad una selezione, privilegiando i momenti in cui affiora meglio il rapporto tra cittadini, classe dirigente locale e governo romano, dal I al VI sec. d.C., tenendo conto della scarsa chiarezza delle fonti e della pluralità delle entità locali. La prima forma di partecipazione cittadina presa in esame sono gli adventus solenni, in occasione delle visite alle città da parte del princeps e dei governatori. L’adventus dell’imperatore era considerato un evento importante, visti gli scarsi contatti tra il principe e i propri sudditi, ed era regolato da un preciso cerimoniale che richiedeva notevoli sforzi organizzativi da parte della città ospitante. L’avvenimento «dall’intenso profilo ideologico ed emotivo» registrava una corale partecipazione della comunità cittadina. L’altra solenne forma di adventus, del governatore provinciale che rappresentava l’autorità romana, era più frequente, tuttavia comportava ugualmente una partecipazione emotiva dei cittadini, e rappresentava un mezzo per il controllo del consenso della periferia rispetto all’autorità centrale. Segue poi l’analisi del tipo di partecipazione collettiva provocata dalla diffusione di notizie e comunicazioni ufficiali provenienti dalla corte imperiale. Esisteva inoltre una nutrita presenza di pubblico durante i processi e le esecuzioni capitali nelle città dell’impero posti in essere dall’autorità romana, o dalle autorità cittadine.

A. La Rocca studia il “Diritto di iniziativa e potere popolare nelle assemblee cittadine greche”. Il dominio romano in Oriente produsse la progressiva concentrazione della giurisdizione criminale nei governatori romani. Non si trattò di un processo lineare, in quanto vi fu una forte dialettica tra il governo centrale e quello locale. Roma, nel sottrarre i grandi processi politici alle assemblee cittadine, privò «le città democratiche dell’unico dispositivo capace di garantirne il funzionamento, paralizzandone l’intera macchina istituzionale». In questo modo le aristocrazie locali sottratte al giudizio del popolo acquisirono maggiore forza. Nelle città libere vi fu il medesimo effetto in seguito alla concessione della cittadinanza romana, grazie alla quale gli aristocratici si sottraevano al giudizio delle giurie popolari. I consigli cittadini, altresì, si trasformarono in organismi stabili sull’esempio del senatus romano, composti dagli esponenti dell’aristocrazia. Queste trasformazioni ebbero un forte impatto istituzionale producendo delle modifiche in senso oligarchico. In età imperiale, inoltre, sempre in questa prospettiva si diffuse l’attribuzione della funzione di presidenza del consiglio e dell’assemblea popolare, ad un collegio magistratuale, ricoperto ordinariamente da esponenti aristocratici. Sulla base della documentazione epigrafica, a partire dal XIX sec. una tradizione dottrinaria ha ipotizzato una forte riduzione dell’iniziativa popolare nelle città elleniche. Ai decreti epigrafici classici, dove si distingueva la presidenza dall’autore della mozione, si aggiunsero due nuovi modelli, uno che designava come autore della mozione un magistrato o un collegio magistratuale, il secondo che indicava anche il cittadino che aveva inoltrato la proposta. Tuttavia, l’A. rileva che le fonti letterarie, come Plutarco, descrivono l’assemblea popolare come un organo decisionale, e quindi percepiscono come attivi i poteri del popolo. I decreti epigrafici rimanderebbero, infatti, al fenomeno sociale del «crescente protagonismo» da parte dell’oligarchia nelle iniziative dei decreti di deliberazione popolare. In età imperiale, le città greche, dunque, sarebbero state più oligarchiche sotto il profilo sociale, ma al contempo democratiche sotto il profilo giuridico: «La decadenza del potere di iniziativa popolare non è determinata dal predominio del consiglio sull’assemblea, ma dal predominio di un’oligarchia su entrambi. Essa non è il prodotto di una rivoluzione giuridica risalente alla conquista romana ma di un’evoluzione sociale ellenistica che condurrà, a partire dal III secolo d.C., al tramonto della città antica».

La Parte seconda contiene il contributo di V. Marotta, “Conflitti politici cittadini e governo provinciale”, in cui si sottolinea che Roma impose raramente il proprio modello cittadino nelle aree greche, motivo per cui le città dell’Oriente ellenico sopravvissero per secoli. Sotto il dominio romano le costituzioni di queste città si trasformarono sensibilmente, in quanto dopo la riorganizzazione di Pompeo finalizzata a limitare le forme democratiche per favorire persone d’elevato rango sociale, le competenze delle assemblee popolari si trasferirono ai consigli costituiti dagli aristocratici locali. Fu con la riforma dioclezianea che le istituzioni cittadine si omologarono e vennero meno le assemblee locali. Sul piano politico si rinviene nei ceti dirigenti romani un giudizio ambivalente sulla democrazia greca: da un lato essi erano consapevoli della necessità di rispettare una certa autonomia delle città elleniche proprio per le loro peculiarità, dall’altro lato provavano una certa ostilità per le forme costituzionali delle poleis, considerate inferiori al modello timocratico romano. Le numerose fonti epigrafiche mostrano il rapporto tra le autonomie locali dell’Oriente ellenizzato e il potere romano. Il sistema provinciale si basava sulla collaborazione di ciascuna città, che, «in un reticolato sostanzialmente uniforme, ‘lavora’ per il potere romano, garantendo l’ordine pubblico, riscuotendo le imposte, provvedendo alla manutenzione delle strade, offrendo salari a medici e insegnanti». Il controllo da parte romana avveniva mediante l’esercizio della giurisdizione. La cancelleria ed i giuristi equiparavano sul piano degli effetti processuali le deliberazioni politiche, consiliari o assembleari, delle città, alle sentenze giudiziarie che potevano essere sottoposte ad appello. Quindi per l’idea romana il contrasto politico cittadino venne inserito in una logica di «amministrazione giustiziale».