ds_gen N. 7 – 2008 – Note-&-Rassegne

Economia e diritto in Roma antica

 

Cristiana M.A. Rinolfi

Università di Sassari

 

 

 

In materia segnaliamo: P. Cerami - A. Di Porto - A. Petrucci, Diritto commerciale romano. Profilo storico, 2a ed., G. Giappichelli editore, Torino 2004; D. Gaurier, Le Droit maritime romain, Presses Universitaire de Rennes, Rennes 2004; F. Giménez Barriocanal, La actividad económica en el Derecho Romano. Análisis Contable, Dykinson, Madrid 2003; Credito e moneta nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell’economia antica (Capri 12-14 ottobre 2000) [Pragmateiai. Collana di studi e testi per la storia economica, sociale e amministrativa del mondo antico 8], a cura di E. Lo Cascio, EDIPUGLIA, Bari 2003; A. Wacke, Pecunia in arca [Università degli Studi di Lecce. Dipartimento di Studi Giuridici. Incontri di Storia ed Istituzioni del diritto romano], ARGO, Lecce 2002.

 

          Il testo di P. Cerami - A. Di Porto - A. Petrucci è un corso di lezioni dedicato all’antica organizzazione imprenditoriale romana. La Parte Prima, Introduzione allo studio del diritto commerciale romano, si apre con il capitolo, Terminologia, oggetto e periodi storici del diritto commerciale romano, di P. Cerami. Qui si sottolinea come la dottrina abbia spesso considerato il diritto commerciale come una categoria ontologica, che traeva le sue origini nel ius mercatorum medievale. Una svolta di indirizzo si è registrata nella letteratura romanistica degli ultimi decenni del XX sec., quando si è giunti a dimostrare che l’esperienza in tale campo nel mondo antico non può essere considerata «una sorta di preistoria del diritto commerciale». L’A. sottolinea come la locuzione «diritto commerciale romano» sia del tutto convenzionale, in quanto non può essere intesa in modo unitario e sincronico, ma si deve far riferimento ai vari momenta della lunga storia giuridica romana; tuttavia, nonostante numerose critiche mosse in dottrina alla categoria, non si deve precludere il suo utilizzo convenzionale. Il diritto commerciale romano ha come oggetto le attività economiche esercitate per il mercato in generale, e ha come scopo sia la descrizione delle relazioni tra l’assetto economico-sociale e i dati giuridico-normativi nelle diverse fasi dell’esperienza giuridica romana, sia la comparazione fra i vari momenta della storia giuridica commerciale in Roma e l’esperienza attuale. Si procede quindi a offrire un quadro del lessico giuridico in materia, specifico e variegato, che andò a formarsi durante l’esperienza giuridica romana per la quale si individuano tre momenta: il periodo preimprenditoriale (745-242 a.C.), dove si registra la completa assenza di schemi organizzativi imprenditoriali; periodo imprenditoriale (242 a.C.-235 d.C.), nel corso del quale si estesero le attività imprenditoriali e Roma divenne il centro politico ed economico mondiale «di un sistema di scambi sempre più globalizzato»; periodo postimprenditoriale (235-565 d.C.), caratterizzato da una involuzione del sistema delle negotiationes. Fa seguito, sempre di P. Cerami, il secondo capitolo, Negotiationes e negotiatores. Tipologia dell’organizzazione imprenditoriale romana, dove si analizzano i modelli giuridici dell’attività commerciale romana che si affermarono durante il periodo imprenditoriale. In tale fase gli editti dei pretori e, in minor misura, degli edili curuli costituirono la fonte normativa in campo commerciale che portò a «una sorta di commercializzazione del diritto privato romano», di cui sono esempio le clausole connesse all’exercitio negotiationum e le actiones adiecticiae qualitatis, che sanzionavano il dominus negotii per gli atti compiuti dai propri preposti all’esercizio dell’impresa. La giurisprudenza, tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., inoltre, nell’interpretare i verba edicti, elaborò delle categorie fondamentali in materia. Oltre a clausole prettamente dirette all’impresa, nel sistema edittale si ritrovano enunciati che l’interpretazione giurisprudenziale estese per la risoluzione di questioni emergenti dalla prassi commerciale. Nel terzo capitolo, Servus e libertus. Strumenti dell’imprenditore romano (già in Imprenditorialità e diritto nell’esperienza storica, a cura di M. Marrone, Palermo 1992, 231 ss.), di A. Di Porto si analizzano alcune delle innumerevoli fonti archeologiche ed epigrafiche che testimoniano nell’organizzazione imprenditoriale romana una massiccia presenza di liberti e di servi, questi ultimi articolati in diverse categorie. Dall’excursus emerge come liberti e schiavi fossero fondamentali strumenti del sistema imprenditoriale, inseriti, anche contemporaneamente, in più attività imprenditoriali, individuali o collettive. Tra il II sec. a.C. e il II sec. d.C. lo schiavo era dunque lo «strumento generale» delle imprese dei Romani, caratteristica questa in cui l’A. rinviene «forse l’originalità della schiavitù romana». Attraverso l’utilizzo dello «schiavo-strumento» l’imprenditore poteva intraprendere numerose attività, anche disparate, in luoghi diversi, in quanto il servus operava «come una sorta di strumento moltiplicatore del dominus-operatore economico». Tale strumento permetteva inoltre una limitazione del rischio imprenditoriale in presenza del peculio, producendo una disgiunzione tra la proprietà dell’impresa e la sua conduzione. Il Di Porto sostiene inoltre «che lo strumento-schiavo consente la circolazione dell’impresa» in quanto si trasferiva l’impresa vendendo il servus-negotiator insieme al peculium. Si passa poi ad analizzare il caso del «liberto-strumento», individuando «un complicato e sottile rapporto di forza» tra lo schiavo, particolarmente capace nella gestione dell’impresa, determinato a ottenere la propria manomissione, e il suo dominus, interessato a far continuare l’impresa anche dopo la concessione della libertà. Dall’analisi delle fonti giuridiche si può dedurre l’esercizio diffuso di attività commerciali da parte dei liberti, la frequente continuazione dell’impresa svolta in condizione servile, e il considerevole contributo da parte del manomissore per l’impresa del libertus: queste relazioni d’affari tra il patrono e il liberto rendevano ancor più complesso il rapporto di patronato.

La seconda parte, L’impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cessazione, di A. Petrucci, si avvia con il capitolo Banca, attività bancarie ed interessi nascenti dalle stesse. La banca a Roma, indicata con l’accezione tecnica mensa, era considerata come una tipologia di impresa. Secondo l’A., si può parlare di un “diritto bancario”, in quanto alla normativa ordinaria andò ad accostarsi una normativa speciale, sia in campo sostanziale, sia sul piano processuale. Per quanto riguarda le attività bancarie «tipiche» il Petrucci si rifà alla definizione di conto bancario offerta da Labeone e Ulpiano (D. 2.13.6.3, Ulp. 4 ad ed.): dandi accipiendi, credendi debendi, obligandi solvendi. Si procede quindi a una analisi delle attività svolte dai banchieri sia di quelle che rientrano in questi tre gruppi e che venivano annotate nel conto bancario, sia di altre attività in uso tra i diversi operatori finanziari. Segue poi I modelli organizzativi, schemi che appaiono disparati nelle opere giurisprudenziali del principato. Il modello più semplice è rappresentato dalla gestione personale e diretta dell’impresa bancaria, una forma organizzativa che non dava origine a problemi relativi agli acquisti, o di responsabilità verso terzi da parte del banchiere. La banca poteva inoltre avere come schema organizzativo la praepositio di un servus in qualità di institor; in tale caso, come emerge da D. 14.3.5.3 (Ulp. 28 ad ed.), il dominus era obbligato in solidum nei limiti della preposizione attraverso l’actio institoria per gli atti compiuti dallo schiavo, proprio o altrui. Un altro modello organizzativo era quello in cui si preponeva come institore un liberto: in questo caso il regime del rischio rimaneva invariato qualora il libertus fosse stato preposto prima della sua manomissione. Variava invece il regime dal lato attivo, in quanto gli acquisti non si trasmettevano direttamente al preponente, se non mediante contratto di locatio-conductio o mandato. Un’altra forma organizzativa di mensa si incentrava sulla sua gestione di un peculio gestito da un filium o da un servus. In tale modello si profilavano complesse ipotesi e una diversità di regime tra i filii e i servi, vista la progressiva differenziazione delle due categorie. La questione degli utili qui veniva regolata sulla base del rapporto potestativo, e il banchiere era responsabile verso i terzi nei limiti del peculio o dell’azione de in rem verso. La forma di esercizio collettivo presentava diversi modelli di gestione, nel caso si procedesse o meno ad una preposizione institoria. In caso di praepositio di uno schiavo institore comune, i soci erano responsabili verso i terzi in solido e acquistavano sulla base delle quote di proprietà del servus communis. L’esercizio dell’impresa poteva essere svolta anche da parte di un servus di una mensa peculiaris, dove i soci acquistavano sulla base della proprietà del servo gestore ed erano responsabili verso i terzi sempre limitatamente al peculium o rispetto all’actio de in rem verso. Il terzo capitolo, Aspetti giuridici del funzionamento e della cessazione delle attività bancarie, pone in evidenza gli interventi del pretore e l’interpretazione giurisprudenziale mirati a contemperare la tutela della clientela con lo scopo di profitto dei banchieri. A tal fine nel II secolo a.C. si emanò l’edictum de rationibus argentariis edendis, sulla base del quale il pretore poteva decretare l’obbligo per gli argentarii di esibire in giudizio la documentazione dei conti bancari del cliente. In caso di mancata ottemperanza al decretum pretorio, secondo l’A., il cliente poteva chiedere un risarcimento dei danni al banchiere attraverso l’esperimento di un’actio in factum di natura penale privata, avendo come criterio di responsabilità il dolo, a cui venne accostata sul finire del I secolo d.C. la colpa grave. Un altro istituto in cui si contemperano la protezione dei clienti con l’esigenze di redditività delle banche è l’agere cum compensatione, a cui il banchiere era tenuto nell’esercizio dell’azione contro un titolare di conto per evitare gli effetti della pluris petitio: in tal modo si garantiva una corretta conduzione della documentazione contabile. Il banchiere, inoltre, era tenuto a pubblicizzare le condizioni contrattuali e a trasmettere informazioni sui conti dei clienti. Nel capitolo seguente, Banche e negozi bancari nelle fonti giuridiche del tardo antico (fine del III – metà del V secolo d.C.) ed in età giustinianea, si sottolinea la necessità di una nuova indagine in materia. Dall’analisi delle fonti giuridiche emerge come durante la tetrarchia fosse presente una certa «vitalità delle attività bancarie», al contrario da quanto sostenuto comunemente dalla letteratura. Si registra invece una crisi delle banche durante il IV secolo, contrazione superata attraverso la loro trasformazione in corporazioni, agli inizi del V secolo. In tale periodo, però, oltre ai compiti pubblici sopravvissero le consuete attività bancarie private di deposito e di credito. Sotto Giustiniano, il quale procedette a numerosi interventi in materia, l’attività bancaria fu molto estesa.

Del medesimo A. è anche la terza parte dell’opera, Particolari aspetti giuridici dell’organizzazione e delle attività delle imprese di navigazione nel periodo imprenditoriale (242 a.C.-235 d.C.), che inizia con l’illustrazione de Le specificità nel regime giuridico dei modelli organizzativi. L’impresa di navigazione, di solito qualificata dalle fonti giuridiche come exercere navem, exercitio naves e transmarina negotiatio, si diffuse a causa dei suoi elevati redditi e per la rapidità della sua attività. Intorno al II e III secolo d.C. nelle opere giurisprudenziali appare già consolidata la disciplina speciale dell’impresa di navigazione, in deroga al regime ordinario. Tale impresa poteva essere condotta direttamente dall’exercitor (armatore), oppure attraverso la praepositio di un magister, schiavo o libero, o anche nell’ambito di un peculio, sia in forma individuale, sia in forma collettiva. Nel caso di preposizione di un magister navis in una impresa individuale, si determinavano i poteri conferiti al gestore nell’attività negoziale, e si delimitava la responsabilità dell’exercitor sulla base dell’actio exercitoria. Per quanto riguarda un’impresa navale individuale condotta attraverso la gestione di un figlio o di un servo all’interno di un peculio, si derogava la regola sulla responsabilità dell’avente potestà per le obbligazioni assunte nella gestione, in quanto la presenza della voluntas dell’armatore comportava la sua responsabilità illimitata. Il secondo capitolo esamina i Tipi di attività contrattuali e di responsabilità connesse all’esercizio di un’impresa di navigazione. Da tre brani ulpianei conservati in D. 14.1.1.3, D. 14.1.1.7, D. 14.1.1.8 si individuano le tipologie contrattuali legate all’esercizio di tale attività: 1) la locatio-conductio, utilizzata per la locazione dell’imbarcazione, per il trasporto di passeggeri e di merci, per locare le prestazioni lavorative dei membri liberi dell’equipaggio. Nella prassi si concludevano anche contratti di locazione di difficile inquadramento da parte dei giuristi, i quali secondo il Petrucci probabilmente contribuirono «alla rottura del principio della tipicità ed all’affermazione della cognizione del prefetto dell’annona». 2) La compravendita di merci o di strumenti e dell’equipaggiamento per la navigazione. 3) Il mutuo connesso all’esercizio dell’impresa di navigazione, oppure diretto alla riparazione dell’imbarcazione. Si tratta di contratti con alcuni specifici elementi, a cui si accostarono nuovi negozi come il receptum nautarum ed il foenus nauticum.

Nella parte quarta, L’impresa agricola nel periodo imprenditoriale (testo pressoché inalterato del contributo dal titolo Impresa agricola ed attività collegate nell’economia della «villa». Alcune tendenze organizzative, in Sodalitas. Studi in onore di A. Guarino 7, Napoli 1984, 3235 ss.), A. Di Porto sostiene che per il periodo in esame i dati archeologici mostrano il rilevante fenomeno della connessione tra l’impresa agricola e altre attività funzionali alla commercializzazione. Questo fenomeno viene confermato da fonti giuridiche che all’A. non «risulta siano state tenute, al riguardo, nella considerazione che invece meritano». Si procede così all’esame delle fonti giuridiche che mostrano la presenza durante il periodo imprenditoriale di: 1) attività funzionali alla commercializzazione dei prodotti del fondo, cioè la vendita, il trasporto e la produzione di terracotta sia come produzione complementare all’attività agricola, sia ai fini di mercato, per il trasporto e la conservazione delle merci; 2) di attività di tipo speculativo non funzionali all’agros colere, ma che sono imputabili al dominus fundi, e possono essere oggetto di un’unica preposizione, come il pecuniam faenerare (prestare danaro a interesse) e il mercaturas redempturasque facere (concludere attività commerciali e appalti). Secondo il Di Porto nella prassi si saranno formati «fenomeni diversi, magari “misti” o, in certo senso, “di mezzo”». Le fonti giuridiche prese in esame consentono inoltre di identificare due forme giuridico-organizzative dell’impresa agricola. L’attività poteva essere incentrata sul vilicus (il fattore), il quale poteva essere preposto al fructus percipere e anche a una modesta vendita della produzione; oppure, in caso di sviluppata attività di mercato, il vilicus poteva essere preposto alla sola conduzione agraria, mentre la commercializzazione veniva attribuita ad altri: una figura simile all’institor, un actor od un procurator. Nell’altro modello organizzativo l’impresa agricola rientrava in un gruppo di vari rami di attività economiche non omogenee oggetto di un’unica praepositio. Qui tutto ruotava intorno alla figura del preposto indicato spesso genericamente dalle fonti come quis praepositus, definito dall’A. come «super-preposto», che si distingueva dal vilicus e dall’institor, e poteva probabilmente avvalersi dei sottoposti per la cura di determinate attività.

 

Nel suo volume D. Gaurier riunisce sei studi pubblicati nell’Annuaire de Droit Maritime et Océanique della Faculté de Droit de Nantes, apparsi tra il 1997 e il 2003, qui notevolmente rielaborati. L’opera cerca di tratteggiare un corpus del ius nauticum Romanum, anche se le fonti non permettono di affermare che i Romani avessero coscienza dell’esistenza di un’autonoma branca del diritto marittimo. Il capitolo preliminare, Quelques notions de base sur la procédure et les divisions du droit, rappresenta un sunto del sistema delle actiones, e delle classificazioni giurisprudenziali del ius. Il ius maritimum appare una branca del diritto privato che traeva fondamento dal ius gentium, anche se nessun giurisperito ha mai elaborato un manuale di diritto marittimo, e l’esposizione della materia si basò sempre sul metodo casistico. Tra le fonti del diritto marittimo, il testo più antico è la lex Rhodia de iactu, ricordata in D. 14.2.2, che regola il lancio delle merci per alleggerire la nave in caso di pericolo. Le questioni inerenti alla navigazione vennero trattate in modo occasionale e frammentario dai pretori; fu solo a partire dal Codice Teodosiano che si ebbe una maggiore regolamentazione in tale campo. L’A., a fronte della frammentarietà delle fonti in materia, ha voluto alterare la natura casistica del diritto romano cercando di ordinare il ius maritimum Romanorum, pur senza mutarne il contenuto. Sulla base di fonti giuridiche di cui si offre la traduzione, nei vari capitoli si considerano diversi argomenti. In La navire en tant qu’objet de propriété, si tratta dei soggetti che possono essere proprietari di imbarcazioni, dei modi di acquisto della proprietà di una nave, del problema se essa fosse un bene indivisibile, e se fosse intaccata dai debiti del dominus. In De la conduite du navire, si analizzano le fonti intorno alla figura del magister navis, il preposto, o colui che ha assunto in modo effettivo la gestione della nave. Nel capitolo seguente, De l’exploitation du navire, si espone come i Romani non sentirono la necessità di denominare dei contratti specifici, ma inclusero le differenti modalità contrattuali del trasporto marittimo nel quadro generale della locatio-conductio. Si procede alla distinzione tra le obbligazioni a carico degli operatori marittimi (gestore, capitano, proprietario) e quelle di coloro che contrattano con questi (passeggeri o noleggiatori). Per quanto riguarda il primo tipo di obbligazioni, vi si annoverano il contratto di trasporto di merci o di passeggeri, che essendo un contratto di buona fede comportava la non imputabilità dell’operatore marittimo per la mancata effettuazione della rotta in caso di malattia o di avaria della nave. Qui l’operatore marittimo era oggettivamente responsabile per i beni trasportati in quanto sussisteva un dovere generale di custodia, salvo i casi di forza maggiore. Per quanto riguarda il secondo tipo di obbligazioni, si ricorda che l’unica obbligazione era quella di pagare il canone del nolo. Nel capitolo quarto si illustra La responsabilité de l’opérateur maritime: l’action exercitoire. L’azione exercitoria venne creata in favore di coloro che negoziavano con i preposti dell’armatore, i quali, infatti, oltre al preposto potevano perseguire l’armatore nell’ambito della praepositio. Il capitolo quinto propone la traduzione e il commento di alcuni testi riguardanti La lex Rhodia de iactu ou le système des avaries communes. Si trattava di parte di un’ampia normativa probabilmente di tipo consuetudinario, che venne recepita dai Romani, in quanto essi si interessarono allo spazio marittimo solo in occasione dei contrasti con Cartagine. La normativa conservata nel Digesto trattava di casi in cui, per sfuggire a un comune pericolo, venivano gettate in mare delle merci, oppure si tagliavano o si abbandonavano le sartie. La valutazione delle merci gettate avveniva sulla base del prezzo di acquisto, mentre per i beni salvati si faceva riferimento al prezzo di vendita, cioè al profitto realmente ottenuto. Il locatore che aveva consegnato le merci sacrificate aveva l’actio ex locato contro il conductor, il trasportatore, il quale a sua volta agiva contro i proprietari le cui merci si erano salvate per chiamarli a partecipare proporzionalmente al danno collettivo. Nel caso la nave fosse stata locata nella sua interezza da mercanti, i quali avevano ammesso anche merci altrui, erano i locatari a possedere una azione diretta ex conducto contro coloro che avevano salvato le proprie merci. Segue Le prêt à la grosse, ou argent trajectice, ou fœnus nauticum (intérêt nautique), capitolo che si occupa dei crediti accordati all’armatore per l’acquisto di merci. Si trattava di un contratto che non poteva essere concluso tacitamente, ma solo in modo espresso attraverso una stipulatio, a cui si poteva apporre una clausola penale che imponeva una percentuale giornaliera di ritardo nel pagamento. I rischi che incombevano sul creditore erano legati alle sorti dell’impresa, poiché solo se la nave arrivava in porto il credito diveniva esigibile insieme agli interessi. Questi originariamente erano illimitati in ragione del rischio elevato, e furono contenuti al tasso legale da Giustiniano con C. 4.32.26.1, ma è provato che questa interdizione non sempre venne osservata. Nel settimo capitolo il Gaurier si pone il quesito se Les romains ont-ils connu le contrat d’assurances?, alla quale risponde negativamente, in quanto a Roma, per limitare i rischi del trasporto marittimo, si ricorreva all’utilizzo della pecunia traiecticia. Il capitolo successivo illustra Les quelques dispositions du droit maritime romain public, che riguardano in particolare il mare e i litorali marini, questi ultimi intesi come le zone che possono essere coperte dalle maree più alte. Questi spazi non potevano essere oggetto di proprietà, e vi erano delle limitazioni alle costruzioni private, al fine di non impedire la libera navigazione. Il volume si chiude con la traduzione della legge Rodia insieme al commentario di Jacques Cujas a cui l’A. aggiunge delle esplicazioni complementari.

 

          L’indagine multidisciplinare di Giménez Barriocanal si occupa dell’economia contabile connessa con lo studio delle istituzioni giuridiche romane, materia che viene introdotta nel primo capitolo, Presentación. Lo scopo dell’analisi è quello di descrivere i fattori delle concrete operazioni poste in essere nel sistema di circolazione economica romana, aspetti questi negletti dalla letteratura dedicata alla storia economica di Roma antica. L’A. pone in evidenza i limiti e la portata dell’opera: vista la disparata casistica presente nelle fonti giuridiche intorno alle operazioni che avevano rilevanza giuridica, il Giménez Barriocanal ha proceduto, a suo dire, a un notevole sforzo di sintesi nella scelta delle operazioni da analizzare. La selezione è avvenuta sulla base di due criteri: l’affrontare i settori basilari per l’economia, e il selezionare le operazioni più particolari, oppure quelle che hanno avuto riflessi in altre operazioni posteriori od attuali. Un’altra limitazione dell’indagine, sempre secondo l’A., deriva dalla scelta del sistema di raccolta delle operazioni, e dalla loro distribuzione nel testo, che non segue una «clasificación clásica y rigurosa ségun el Derecho Romano», ma procede in un ordine tale da permettere una comparazione con la realtà odierna. Il terzo limite riguarda il modo con cui si sono analizzate le varie operazioni economiche per uniformare al massimo l’analisi delle singole operazioni attraverso una sistematica semplificata che offra un quadro globale, anche se non esaustivo. Un’ulteriore difficoltà deriva dal fatto che le diverse operazioni sorsero nelle varie epoche della storia di Roma, per questo in alcuni casi si è cercato di indicare il periodo preciso in cui le operazioni economiche ebbero origine. Inoltre, il sistema di circolazione economica descritto è dedotto dall’unione delle singole operazioni analizzate, insieme ai dati emergenti dalla storia economica, ma ciò non permette di conoscere come si generava la relativa attività economica. Il capitolo secondo offre alcune Notas sobre sociedad, economía y derecho en Roma, per cui si mostra in modo schematico il quadro economico, politico e sociale in cui si sviluppò il diritto romano, al fine di illustrare il sistema romano di circolazione economica nelle varie epoche. Segue poi La contabilidad en Roma, dove si evidenzia la complessità delle operazioni economiche. Secondo il Giménez Barriocanal, risulta difficile esprimere una valutazione oggettiva in materia, in quanto le numerose opere dedicate ai documenti contabili hanno dato giudizi «que se acercaban poco a la realidad de los contenidos que expresaban». Una delle questioni discusse in dottrina è la conoscenza o meno della partita doppia a Roma. L’A., dopo un excursus sulle teorie principali in materia, sottolinea la carenza di dati certi intorno alla contabilità a Roma, ma rinviene come eccezione la normativa che regolava il sistema contabile per le imprese bancarie. Nel capitolo quarto, La metodología del análisis de operaciones, si illustrano in modo sintetico gli strumenti base e la metodologia per l’analisi economica, al fine di mostrare il funzionamento del sistema di circolazione economica romana. Il criterio utilizzato per la classificazione delle operazioni che implicavano una circolazione economica si articola nella descrizione analitica delle operazioni, nella delineazione delle sfere giuridiche di controllo del valore economico che intervengono nelle operazioni, nell’applicazione di un modello contabile sia macroeconomico, per la descrizione dei movimenti, sia microeconomico, per ottenere informazioni sul singolo soggetto. Sulla base di questa sistematica, nei capitoli seguenti, attraverso l’utilizzo di schemi e di grafici, si procede all’analisi dei Modos originarios de adquisición de la propiedad (cap. V), dove le operazioni contemplate non sono di carattere economico in senso stretto; La compraventa y otros modos derivados de adquisición de la propiedad (cap. VI), incentrato sulla compravendita a partire da quelli che per il Giménez Barriocanal sono i suoi precedenti: permuta, mancipatio e in iure cessio; Las servidumbres reales y personales (cap. VII), che mostra le varianti nella circolazione economica dovute alla costituzione, trasmissione ed estinzione delle servitutes; La enfiteusis y la superficie (cap. VIII), istituti che appaiono «como instituciones a caballo entre la compraventa y el arrendamiento». Fanno seguito altri capitoli in cui la materia delle obbligazioni è posta in rapporto con la circolazione economica: El préstamo (cap. IX), Las garantías reales sobre obligaciones (cap. X), Garantías personales sobre obligaciones (cap. XI), Transmisíon de obligaciones (cap. XII), Extinción de obligaciones (cap. XIII), Otros contratos consensuales (cap. XIV), Los contratos innominados y los cuasicontratos (cap. XV). Dopo quindi aver preso in esame tutte le operazioni economiche compiute nell’impero romano, nell’ultimo capitolo, La evolución del sistema de la circulación económica en Roma, si procede a una diagnosi della circolazione economica romana che porta alla individuazione della «ley de evolución natural de las operaciones económicas»: nel sistema romano si registra una trasformazione delle operazioni tese a snellire la circolazione economica in un sistema dinamico. La circolazione dapprima ha riguardato la trasmissione della proprietà dei beni materiali attraverso i modi di acquisto originari della proprietà, a questi in seguito si aggiunsero le operazioni di interscambio quali la permuta, e poi la mancipatio. Con il tempo la circolazione riguardò valori economici nuovi, caratterizzati dall’intangibilità, come beni e servizi ai quali si attribuì un valore economico. Quando il danaro divenne il modo di pagamento, insieme al rapporto credito-debito, modo di differimento del pagamento, nacque la circolazione finanziaria incentrata principalmente nella figura del prestito, all’inizio, probabilmente, mutuo di beni e poi di denaro. Alla figura del mutuo con il tempo si accostarono gli interessi, allo stesso modo l’enfiteusi e la locazione produssero un rendimento per il dominus, in tale maniera si produsse un aumento dell’attività creditizia. Il settore bancario andò ad espandersi, così i negozi bancari aumentarono e il prestito assunse numerose varianti.

 

          L’opera collettanea curata da Lo Cascio viene introdotta dallo stesso curatore, il quale prende in esame la moderna letteratura in materia di economia romana della prima età imperiale, che sostiene uno scarso ricorso al credito rispetto a un elevato reddito pro-capite, situazione che appare come un paradosso. Per risolvere l’aporia, secondo l’A., si dovrebbero rivedere le stime della popolazione e del PNL, e identificare degli specifici modi di trasferimento delle risorse che non rientrano nella moderna idea di credito. Inoltre, il Lo Cascio si chiede se si possa procedere a una diversa valutazione del ruolo del credito a Roma, tendenza propria della letteratura più recente, che si pone contro la visione, propugnata in particolare da M.I. Finley (The Ancient Economy, 2a ed., Berkeley-Los Angeles 1985), secondo cui nel mondo antico il credito fu principalmente al consumo, mentre il credito per l’investimento produttivo era irrilevante. L’A. precisa che l’idea della presenza nell’economia imperiale romana di un alto prodotto pro capite, di una notevole quantità di moneta circolante e di un consistente ricorso del credito, non è accettata da tutti gli autori dei contributi del volume; comune invece è il convincimento della esigenza di superare rigidi archetipi che comportino interpretazioni fuorvianti delle fonti. Il primo articolo è di E.E. Cohen, Progressive taxation and the fostering of maritime trade in classical Athens, dove si considera il rapporto tra il finanziamento del commercio marittimo e le politiche fiscali nell’Atene classica. Secondo l’A., nel sec. IV a.C. la «tax law» incoraggiò la crescita di una «clandestine economy», un tipo di economia che fornì il capitale per il commercio marittimo, che a sua volta creò nuova ricchezza per la città. Segue Il ‘mercato comune’ nel IV sec. a.C. Il credito e la “lex Silia”, di V. Giuffrè, il quale sostiene che fin dal IV secolo a.C. a Roma si erano sviluppate delle reti commerciali a cui si accompagnarono nuovi istituti giuridici, come la societas ceterorum, «la prima sperimentazione civilistica della società iuris gentium». I cambiamenti economici del periodo comportarono la coniazione di monete bronzee, attestata, ad esempio, dalla lex Manlia de vicesima manumissionum del 357 a.C., che istituiva una imposizione inverosimilmente versata in aes rude o signatum. In tale epoca, la Lega latina si dissolse in seguito alla «‘globalizzazione’ del mercato nell’area italica», fenomeno che comportò per Roma, per interessi commerciali, l’assimilazione del peregrino al cittadino, oppure l’emanazione di nuove norme regolanti le relazioni tra stranieri e cives. Sulla base della prima soluzione, si riconobbe ai peregrini il ius commercii, che legittimava a compiere alcuni negozi di ius civile. Tuttavia, sorgevano dei problemi per quanto attiene al credito: dal ius commercii pare fosse esclusa la sponsio-stipulatio, istituto che a quei tempi dava valore giuridico al prestito di consumo, inoltre tra Romani e stranieri non si sarebbe potuto ricorrere al nexum, in quanto risultava difficile assoggettare il debitore fino alla satisfactio. A tal fine venne emanata la lex Silia, secondo l’A. della seconda metà del IV sec. a.C., che introdusse la legis actio per condictionem per i mutui di danaro, estesa ai mutui di certa res dalla lex Calpurnia. La norma rispondeva all’esigenza politica di poter pretendere in sede giudiziaria il denaro dato in prestito con una semplice datio, visto che in tal caso appariva di difficile ammissibilità l’esperimento della legis actio sacramento in personam. La legge si estese anche ai peregrini, per permettere a Roma «di partecipare al ‘mercato comune’ del credito nell’area italica del IV secolo a.C.». Il contributo successivo è di K. Verboven, 54-44 BCE: Financial or monetary crisis?, il quale sostiene la necessità di un’analisi più dettagliata per determinare se, come è sostenuto dalla communis opinio, la crisi del 49 a.C. fosse dovuta alla mancanza di denaro in circolazione, e alla successiva deflazione, in conseguenza dei numerosi accaparramenti monetari compiuti durante la marcia di Cesare verso Roma. Ma dall’analisi delle fonti, l’A. deduce che il saccheggio effettuato da Cesare delle riserve auree delle Gallie certamente risollevò, se pur vi era stata, la contrazione della massa monetaria degli anni 50, nonostante manchino per questo arco di tempo dei dati certi. Appare da rigettare, comunque, la tesi che in tale periodo il regime cesariano dovette affrontare una crisi deflazionistica, causata da una insufficiente quantità di denaro. è probabile, invece, che fosse presente una fase di stagflazione. Di seguito, G. Camodeca, Il credito negli archivi campani: il caso di Puteoli e di Herculaneum, descrive una documentazione che si mostra, specie per gli archivi ercolanesi, ancora intricata. Dall’analisi delle tabulae appaiono in età giulio-claudia due diverse situazioni economiche per Puteoli e per Ercolano. L’archivio puteolano dei Sulpicii, banchieri di professione, mostra una realtà legata a grandi traffici commerciali, dove liberti e schiavi svolgevano un ruolo importante negli affari. L’archivio conserva numerosi documenti, in particolare chirografi, che testimoniano una prassi diffusa di intermediazione creditizia dell’impresa di questi argentarii per finanziare attività commerciali e artigiane, anche se per l’A. i prestiti al consumo rappresentavano la maggioranza, mentre sono del tutto assenti contratti di prestito marittimo. Nelle tavolette di Ercolano, invece, appaiono centrali gli atti legati alla proprietà fondiaria, mentre risultano irrilevanti le operazioni finanziarie, compiute occasionalmente da soggetti che non svolgevano la professione di banchiere; da ciò emerge dunque come la vita economica di Ercolano si basasse sull’agricoltura. In L’organizzazione delle imprese bancarie alla luce della giurisprudenza romana del Principato, A. Petrucci ricostruisce i modelli utilizzati nell’esercizio, individuale o collettivo, di un’impresa bancaria sulla base delle fonti giuridiche. Si evidenzia come i giuristi dell’età del principato forniscano un ampio quadro di schemi organizzativi attraverso una analisi delle concrete problematiche relative alla responsabilità del banchiere, alla sua sottoposizione alla iurisdictio del pretore, al rischio dell’impresa, all’esecuzione di disposizioni testamentarie, alla validità di patti con terzi in caso di esercizio collettivo dell’impresa bancaria fondato sulla societas. In seguito, A. Tchernia procede a Remarques sur la crise de 33, in riferimento al principio economico enunciato da Adam Smith per cui in una società agricola il prezzo della proprietà fondiaria è in connessione con i tassi di interesse. In The emperor and the financial deficits of the aerarium in early Roman Empire, R. Wolters riflette sui gesti di liberalità finanziari da parte di Augusto e di Nerone a sostegno dell’aerarium, atti derivati dall’evergetismo greco e dalla liberalitas romana. Si trattò di uno strumento atto a garantire in modo più efficace la solvibilità finanziaria delle casse pubbliche, colpite dalla guerra civile, dalle riforme augustee del sistema di coniazione e dalla divisione delle province tra imperiali e senatorie. Nel contributo Roman coin circulation and the cities of Vesuvius, di R.P. Ducan-Jones, si analizzano i dati dei reperti monetari di Pompei, Ercolano e Stabia, particolarmente importanti per comprendere la circolazione monetaria romana, in quanto si tratta di monete d’uso corrente rinvenute fra le ceneri dell’eruzione vesuviana del 79 d.C. Segue A golden age. Death, money supply and social succession in the Roman Empire di W. Jongman, dedicato alla questione, discussa dalla recente letteratura, della fornitura di moneta e del suo uso. Secondo l’A., non sempre il volume degli scambi è indice della situazione dell’economia, infatti, a Roma gran parte della produzione e del consumo ebbe luogo senza l’uso di denaro, e ciò nonostante la sua economia non fu né particolarmente primitiva, né inefficiente o irrazionale. Ciò si verificò in quanto quella romana fu una economia agraria che rifletteva l’importanza del patrimonio ereditario in una società in cui per le classi elevate vi era l’incertezza della successione a fronte di un’elevata mortalità e di un’alta natalità. D. Rathbone si occupa de The financing of maritime commerce in the Roman empire, I-II AD, e tenta di ricostruire sia l’entità e la natura degli scambi marittimi nell’età principato, la cui ampiezza fu senza precedenti, sia un quadro del finanziamento del commercio marittimo, del quale la letteratura moderna si è scarsamente occupata. Durante il principato, oltre a mercanti che utilizzavano le proprie risorse per l’impresa di navigazione in piccola scala, per le principali rotte commerciali si formarono società per una serie di attività finanziarie e commerciali. Vi fu anche una rete di banche che effettuavano pagamenti tramite «paper transactions», liberando lo scambio dal vincolo della cessione di moneta. In Free coinage e scarsezza di moneta D. Foraboschi riporta una affermazione di M.H. Crawford, «free coinage did not exist at Rome» su cui l’A. riflette, fino a estendere la questione al mondo greco e all’età romana tardo antica. Qui si sostiene che la carenza monetaria e di metallo, insieme a un credito limitato, comportò il ricorso alla coniazione parallela rispetto alla emissione pubblica, in particolare da parte di alcune città. J.-J. Aubert, Monetary policy and Gresham’s Law in the late third century A.D., sostiene che agli inizi IV secolo la politica monetaria era senza dubbio considerata come un sofisticato ed efficace strumento di governo. In tale periodo per l’A. vi furono le condizioni adeguate per porre in essere la legge di Gresham, secondo cui «bad money drives out good». Il contributo di J.-M. Carrié, Solidus et crédit: qu’est-ce que l’or a pu changer?, esamina la crisi monetaria degli anni 270-360, che vide una grande inflazione nominale accompagnata sia dalla scomparsa dei «métiers traditionnels de l’argent», per via della sfiducia nel credito, sia dalla rovina di istituzioni collettive e associative che videro defalcati i loro patrimoni mobiliari. Secondo l’A., in seguito, durante il tardo antico, si sviluppò un forte ricorso al prestito al consumo dovuto non alla coniazione del solidus, ma a una sovrabbondanza di coni «de mauvaise monnaie» tra il III e IV sec. d.C. Le Conclusions spettano a J. Andreau, il quale, dopo aver sottolineato la varietà di tematiche e di opinioni presenti nel volume, procede a qualche breve annotazione sui singoli contributi.

 

          Il lavoro del Wacke, dedicato alla custodia del danaro in Roma, riproduce la lezione che l’A. ha tenuto per gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Lecce, frutto dei «proficui rapporti» tra la Rechtswissenschaftliche Fakultät, l’Institut für römisches Recht dell’Universität zu Köln e la Facoltà di Giurisprudenza e il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Ateneo salentino. Il primo argomento trattato riguarda Il rischio per pagamenti in denaro e la custodia “in arca” quale misura di sicurezza, dove il Wacke sottolinea i rilevanti rischi, presenti in età antica e medievale, per i pagamenti in contante sia durante la custodia del danaro, sia durante il suo trasporto. In epoca romana i rischi legati al trasporto di denaro venivano limitati attraverso il deposito in custodia, enunciato da espressioni contenenti il termine arca:pecuniam in arcam reponere”, “in arca habere” o “pecunia in arca esse”. Il vocabolo (derivato da arcere), che in senso lato indica diversi contenitori (cassa, cesta, scrigno, e anche sarcofago), in tali locuzioni designa una cassetta, normalmente collocata nell’atrium dell’abitazione, in cui si custodivano le monete e gli oggetti più preziosi. L’uso di custodire i preziosi in tale cassetta si ricava da D. 1.15.3.2 (Paul. l. s. de off. praef. vigil.), dove si riporta un rescritto del 145 d.C. di Antonino Pio, in materia di crimen effracturae, reato che comprendeva lo scasso di forzieri in edifici privati o in depositi pubblici (horrea). L’A. tratta poi de Le dimensioni di un’“arca”, misure che potevano essere anche considerevoli, come si evince, ad es., da D. 48.13.12.1 (Marcian. 1 iud. publ.), in cui si riporta una decisione di Severo e Caracalla in riferimento al tentativo di furto compiuto da un giovane di estrazione senatoria, il quale aveva depositato presso un tempio un’arca che nascondeva il complice pronto a sottrarre gli oggetti preziosi dell’aedes sacra. Il passo testimonia la prassi dell’argomento trattato in La custodia di un’“arca” sigillata in un tempio o a cura di privati. Era usuale, difatti, che durante il trasporto di danaro questo venisse messo al sicuro presso un tempio, un horreum, o presso privati, come un albergatore. Gli stessi cambiavalute, al di fuori degli orari di lavoro, custodivano il loro denaro all’interno dei templi del Foro. Segue “Pecunia in arca” riscossa e da versare, dove si tratta del “danaro in cassa”, cioè del danaro liquido che poteva essere conservato nella propria arca, depositato presso un argentarius, mutuato ad un terzo, oppure trasferito al proprio creditore. Nell’arca domestica il danaro non era completamente al sicuro, mentre offriva maggiore sicurezza l’adempimento di un proprio debito, in quanto in tal modo il rischio della perdita del denaro si trasferiva al ricevente. La scarsa sicurezza dell’arca è testimoniata da D. 3.5.12 (Paul. 9 ad ed.) che descrive il caso di un creditore che assunse la negotiorum gestio dell’eredità del debitore deceduto. Il gestor procedette alla alienazione dei beni ereditari e conservò il ricavato in un’arca (probabilmente nella casa del de cuius). In seguito la somma andò perduta senza colpa del gestore, e sorse quindi la questione della legittimazione del gestor a richiedere la restituzione del proprio credito. Secondo il parere di Giuliano il rischio del perimento fortuito del ricavato della vendita era in capo al gestor, a meno che non esistesse una iusta causa seponendi, che comportava la necessità di avere del danaro in cassa allo scopo di evitare possibili detrimenti dell’hereditas, come l’adempiere ad una obbligazione ad interessi. Sempre in tema di liquidità il Wacke analizza D. 32.64 (Afric. 6 quaest.) dove si domanda se il legato di kalendarium (registro contabile) poteva ricomprendere le somme che il de cuius aveva percepito dai suoi debitori dopo la confezione del testamento. Per Africano bisognava considerare la voluntas del testatore intorno alla destinatio della somma incassata, e cioè se la pecunia numerata fosse destinata ad essere reinvestita a titolo di mutuo e quindi inserita nelle obbligazioni elencate nel kalendarium, oppure utilizzata per una differente operazione, come l’acquisto di un fondo. Diverso, invece, è il caso di D. 32.34.1 (Scaev. 16 dig.), che riguarda il tentativo da parte di un erede ex quota di incrementare in modo arbitrario i crediti oggetto di legatum per praeceptionem, Scevola sostiene che il legato era limitato ai crediti esistenti al momento della redazione del testamentum, in quanto rispetto alla vicenda del passo di Africano, qui non era il testatore ad amministrare direttamente la pecunia registrata nel kalendarium, ma lo stesso beneficiario. In La “pecunia in arca” come “certum corpus nummorum”, l’A. sottolinea che, sulla base dell’insieme delle fonti giuridiche, qualora il denaro contenuto in un’arca fosse oggetto di un’obbligazione, questa era differente da una obbligazione pecuniaria ordinaria. Infatti, in quest’ultima vigeva il principio per cui il debitore rispondeva del tantundem fino all’adempimento. Al contrario una determinata quantità di monete conservate in un’arca componeva un certum corpus nummorum. Si trattava quindi di un’obbligazione di specie, o per lo meno un’obbligazione di scorte, e in questo caso il fortuito perimento del denaro liberava il debitore. Si descrive più avanti Il pignoramento di denaro presso terzi e la responsabilità da parte dei soci per l’arca communis”. Da D. 42.1.15.11-12 (Ulp. 3 de off. proc.) si evince che oggetto della pignoris capio poteva essere sia la pecunia data in deposito presso terzi da parte dello stesso debitore esecutato (ad es. presso un banchiere) o di un terzo in suo favore, sia il denaro depositato in un’arca destinato all’acquisto di un fondo per il pupillo. La conservazione di somme in un’arca rappresentava una prassi normale «laddove si profilasse una vantaggiosa occasione di acquisto». In quest’ultima ipotesi, secondo il Wacke, il pignoramento del denaro appare «una misura favorevole», in quanto provocava danni inferiori rispetto alla vendita forzosa di un fondo già in proprietà del pupillo: per questo motivo non era richiesta alcuna autorizzazione pretoria in modo analogo a quanto previsto dall’oratio Severi del 195 d.C. per l’alienazione di terreni del minore. In relazione alla societas, D. 17.2.82 (Papin. 3 resp.) mostra come la responsabilità solidale dei soci per i debiti contratti da un altro socius non si applicava quando per alcune obbligazioni la pecunia veniva depositata nell’arca communis. Secondo l’A., questo responsum papinianeo non si può spiegare in relazione al fatto che il socio aveva contratto l’obbligazione in qualità di rappresentante della societas, ponendosi in aperto contrasto con F. Serrao (Sulla rilevanza esterna del rapporto di società in diritto romano, in Studi in onore di E. Volterra, V, Milano 1971, 743 ss.). Offre quindi una spiegazione di tipo processuale: «Il debitore in realtà è proprietario solo parziale del denaro da lui versato nella cassa comune: il socius divide con lui la responsabilità per debiti, laddove la contabilità del denaro derivante dall’attività sociale sia comune».