Il 10 dicembre 1948,
l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è
stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione,
l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di
provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di
pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue
ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre
lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo
ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle
Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato che il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana
e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il
disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di
barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un
mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e
della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell’uomo;
Considerato che è
indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se
si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza,
alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è
indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le
Nazioni;
Considerato che i popoli delle
Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti
umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona
umana, nell'uguaglianza dei
diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso
sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati
membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni
Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle
libertà fondamentali;
Considerato che una concezione
comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per
la piena realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune
da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni
individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente
questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di
garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto
fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori
sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi
sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate
nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o
di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o
di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base
dello statuto politico, giuridico o internazionale del
paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o
sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a
qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno
diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la
presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Articolo
8
Ogni individuo ha diritto ad
un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che
violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o
dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o
esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la
sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo
nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua
difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od
omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato
secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà
del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al
momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella
sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni
individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro
i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il
proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo
dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e
ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.
Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e
all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha
diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo
17
1. Ogni individuo ha il
diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di
credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in
pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso
il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di
cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e
senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese,
sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale
volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate
a suffragio universale ed
eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera
votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le
risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua
personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione
per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di
protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo
25
1. Ogni individuo ha diritto
ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione,
al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali
necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di
mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere
gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve
favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di
istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita
culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al
progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto
alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni
produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i
diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà
degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine
pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei
diritti e delle libertà in essa enunciati.