ds_gen N. 7 – 2008 – Contributi//Autonomie-e-Riforme

 

pajno-1La Revisione degli statuti speciali

nel sistema delle fonti*

 

Simone Pajno

Università di Sassari

 

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Prima ipotesi. – 3. Seconda ipotesi. – 4. Problemi. – 5. Terza ipotesi. – 6 Perché è preferibile la terza ipotesi. – 7. L’approccio valutativo nell’interpretazione del sistema delle fonti. – 8. Il pluralismo istituzionale paritario e la collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica nella decisione circa la loro posizione costituzionale.

 

 

1. – Premessa

 

Come è noto, la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano) ha inserito nello statuto di ciascuna delle Regioni ad autonomia speciale alcune disposizioni volte a regolare le successive modifiche del medesimo.

Esse introducono mutamenti di tre tipi al procedimento di revisione statutaria. In sintesi: a) prevedono la possibilità di presentare proposte anche per i consigli regionali; b) dispongono che i progetti di modificazione degli Statuti di iniziativa parlamentare o governativa siano comunicati al relativo Consiglio regionale o provinciale affinché quest’ultimo esprima un parere al riguardo; c) escludono la possibilità di sottoporre le modifiche allo Statuto a referendum nazionale.

Come è agevole rilevare, la prima di tali modifiche è priva di autonomo contenuto precettivo, stante la possibilità di presentare proposte di legge costituzionale che doveva comunque ritenersi sussistente in capo ai consigli regionali in virtù dell’art. 121 Cost.[1]. La seconda modifica, invece, ha introdotto un aggravamento – sia pur debole, in ragione del carattere solo obbligatorio del parere – del procedimento di revisione, mentre la terza ha configurato tale procedimento come “meno aggravato” rispetto al procedimento “ordinario” di revisione costituzionale.

La disciplina brevemente illustrata è stata peraltro oggetto di vistose critiche, motivate evidenziando:

a) l’inopportunità di una legge che consideri questione non rilevante per il «popolo italiano nella sua interezza» la posizione costituzionale delle Regioni speciali[2]. Una valutazione nel complesso positiva proviene invece da Antonio D’Atena, il quale tuttavia non risparmia anche notazioni critiche[3];

b) il possibile contrasto con l’art. 138 Cost., in base ad una interpretazione di questa disposizione che ne impedirebbe una revisione tale da modificarne il “nucleo essenziale”, nel quale sarebbe compresa anche la possibilità dello svolgimento del referendum nazionale[4].

L’esclusione del referendum nazionale costituisce dunque un nodo problematico da subito rilevato in dottrina. Ci sono state, come si è accennato, critiche che si collocano sul piano della politica del diritto, e rilievi di incostituzionalità della norma in questione. Non sono molti, però, i tentativi di offrire una collocazione sistematica a tale fonte, soprattutto in relazione ai suoi rapporti con la legge costituzionale che continua ad essere disciplinata dall’art. 138. È invece importante discutere tale nodo perché solo così ci si potrà fare un’idea un po’ più consapevole sul significato della citata esclusione del referendum nazionale.

 

 

2. – Prima ipotesi

 

Il primo tentativo di un inquadramento sistematico della fonte di revisione statutaria proviene da Pietro Pinna, che ragiona attorno al principio di competenza. Si tratta delle tesi contenute nella prima edizione de Il diritto costituzionale della Sardegna[5].

Tale impostazione, prendendo in considerazione le esposte caratteristiche del procedimento di revisione statutaria, considera determinante l’aggravamento rappresentato dall’accoglimento (sia pure solo parziale) del principio collaborativo.

Alla luce di tale approccio quella disciplinata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 sarebbe una legge costituzionale atipica, sul modello delle numerose leggi (ordinarie) atipiche che il nostro ordinamento costituzionale conosce. Questa ricostruzione presuppone che la “legge costituzionale” (tuttora) menzionata nell’art. 116 sia quella caratterizzata dalle peculiarità su cui ci si è soffermati nel paragrafo precedente.

In base a tale approccio è necessario costruire i rapporti tra legge costituzionale tipica ed atipica alla luce del principio di competenza.

In un quadro di questo genere si dovrebbe ritenere che l’ambito della riserva competenziale derivi dalla limitazione dell’ambito territoriale di applicazione delle norme in questione. Ciò in quanto non è possibile dedurre dalla formula “forme e condizioni particolari di autonomia” limiti inerenti le materie sulle quali la normazione statutaria può svolgersi. Questa prospettiva, ovviamente, è frutto di un punto di vista che respinge la (più diffusa) tesi secondo la quale il limite che gli statuti speciali incontrerebbe sarebbe essenzialmente un limite competenziale (implicato dalla formula “forme e condizioni particolari di autonomia”), talvolta identificato con le materie disciplinate dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione[6].

La conseguenza di un simile modo di ragionare è che l’esistenza di un procedimento atipico produrrebbe l’effetto di rendere incostituzionale una legge costituzionale tipica che disponesse con effetti territorialmente circoscritti ad una singola Regione speciale. E viceversa, sarebbe incostituzionale (ovviamente) una legge costituzionale atipica che disponesse con effetti territorialmente non limitati alla Regione speciale in questione.

Tale approccio, però, deve essere messo alla prova con una domanda: se la legge costituzionale rispettasse l’aggravamento collaborativo, ma fosse anche “dotata” del referendum? Come si collocherebbe una fonte siffatta nel sistema? La risposta non è agevole da fornire, poiché non soccorrono i consueti esempi di legge atipica. In quei casi, infatti, la peculiarità “aggravante” non si combina con una orientata in senso opposto.

Forse si potrebbe considerare la legge costituzionale ex art. 138 preceduta da una fase collaborativa con la Regione interessata non solo abilitata ad intervenire, ma anzi in grado di prevalere sulle norme dettate mediante la legge di revisione statutaria in base al principio gerarchico.

Tale conclusione potrebbe però essere contestata in base alla affermazione secondo la quale «l’esclusione del referendum è un elemento dell’aggravamento procedurale, poiché impedisce che alla deliberazione approvata col consenso regionale possa essere opposto il corpo elettorale nazionale»[7].

Il nodo è della massima importanza. Per scioglierlo, però, bisogna confrontarsi con quella che è la questione centrale di tutto il discorso, ossia, come si accennava, il peso della esclusione del referendum nella questione concernente la collocazione della legge di revisione statutaria nel sistema delle fonti. Su tale tema ci si concentrerà più avanti, dopo aver preso in considerazione altre due possibili ipotesi.

 

 

3. – Seconda ipotesi

 

Pietro Pinna ha offerto una differente sistemazione del rapporto tra legge costituzionale e fonte di revisione statutaria nella seconda edizione de Il diritto costituzionale della Sardegna[8].

Anche in questo caso la legge di revisione statutaria è una legge costituzionale atipica. Anche in questo caso la relazione con la fonte tipica è imperniata sul criterio della competenza: sulla materia riservata «non può intervenire la legge costituzionale tipica»[9].

Le differenze maggiori sono legate alle modalità di identificazione dell’oggetto riservato al procedimento atipico.

La legge costituzionale (come mostra il testo dell’art. 116 Cost.) è «la fonte abilitata a disporre il regime costituzionale speciale di ciascuna regione differenziata (lo Statuto-legge costituzionale)»[10]. La legge di revisione statutaria (legge costituzionale atipica) è volta invece alla revisione di quel regime. Dunque, «la materia riservata al procedimento atipico (…) coincide con la disciplina statutaria vigente»[11]. Quindi «comprende (…) non ogni previsione speciale che dovesse riguardare la regione, ma più precisamente le deroghe disposte dallo statuto di ciascuna regione differenziata»[12]. In conclusione, «è riservato al procedimento atipico la revisione dello Statuto e non la deliberazione di ogni altra norma costituzionale che preveda forme e condizioni particolari di autonomia»[13]. Ciò, invece, si può fare con le leggi costituzionali tipiche. Quindi, «ricalcando la distinzione tra le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, si può dire che il procedimento atipico è riservato alle leggi di revisione statutaria, ma non alle altre leggi costituzionali previste dall’art. 116 Cost.»[14].

Questa impostazione ha alcune implicazioni problematiche. In particolare, il parallelo con la distinzione tra leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale crea una serie di difficoltà quando da esso si voglia fare derivare un riparto di competenza tra le due fonti. Ad esse ci si dedicherà nel paragrafo che segue.

 

 

4. – Problemi

 

Innanzi tutto, non è facile identificare con chiarezza l’ambito riservato.

1a) Una prima possibilità potrebbe essere quella di intendere la “revisione” in senso formale. In quest’ottica deve ritenersi riservato alla legge statutaria tutto ciò che incide sul testo dello statuto vigente. In tal modo però si giungerebbe alla indesiderabile conclusione secondo la quale la legge costituzionale tipica sarebbe fonte competente ovvero incompetente, nel caso in cui aggiungesse una nuova norma, a seconda delle tecnica normativa utilizzata: competente se si limitasse a disporre per la Regione speciale; incompetente se inserisse una nuova disposizione nel testo dello statuto.

1b) Si potrebbe invece ritenere che la “revisione (formale)” alluda a modifiche delle disposizioni esistenti. Quindi si potrebbe aggiungere con la fonte tipica, ma modificare solo con la fonte atipica.

Un primo problema di questa impostazione però sarebbe il seguente: come si modifica ciò che è stato aggiunto? Il rinvio alle norme statutarie vigenti deve essere inteso come rinvio fisso o mobile, al fine di delimitare l’ambito di competenza della fonte? Ed ancora, se ciò che è riservato è la modifica, ciò non dovrebbe comportare l’impossibilità di aggiungere per la fonte atipica?

Ma soprattutto, se l’ambito riservato fosse individuato mediante l’approccio “formale”, la revisione statutaria modificativa della disciplina esistente sarebbe solo quella caratterizzata dalla abrogazione espressa. Se così fosse basterebbe alla fonte tipica limitarsi a disporre in contrasto con lo statuto per divenire fonte competente.

 

2. Si potrebbe invece ritenere che la “revisione statutaria” vada intesa in senso sostanziale. In altre parole, ciò che sarebbe riservato alla fonte atipica è l’insieme di materie già disciplinate dallo statuto vigente.

Anche tale impostazione, però, non è priva di punti problematici.

a) Una sua prima conseguenza infatti dovrebbe essere quella secondo la quale norme concernenti materie “nuove” dovrebbero venire aggiunte allo statuto con la legge costituzionale tipica, mentre bisognerebbe ricorrere alla fonte atipica per ridisciplinare oggetti già regolati. Con la conseguente parziale incostituzionalità della legge costituzionale (tipica o atipica) che contenesse norme dell’uno e dell’altro tipo[15].

b) Ulteriori problemi, inoltre, pone la questione della approvazione di un “nuovo” statuto, che ridisciplini nuovamente la posizione costituzionale complessiva della Regione speciale. Ragionando in base alla prospettiva accennata, esso – non potendo non intervenire in relazione a materie già regolate – dovrebbe essere adottato mediante la fonte atipica. Tuttavia ciò costituirebbe un limite per il “nuovo” statuto, poiché il quid già oggetto di regolazione rappresenterebbe anche il limite oltre il quale non si potrebbe spingere. Per regolare nuovamente la posizione costituzionale della Regione, disciplinando anche oggetti “nuovi”, occorrerebbero due differenti atti normativi. Uno tipico, e l’altro atipico.

c) In senso inverso, si potrebbe invece ritenere la fonte tipica abilitata ad adottare un nuovo statuto in quanto fonte abilitata a definire la posizione complessiva dello Regione speciale nell’ordinamento costituzionale. Anche tale strada, però, pare porre più problemi di quanti ne risolva.

Dinanzi ad una nuova normativa concernente oggetti già disciplinati posta mediante la fonte atipica, per stabilire se si tratta di una fonte competente o meno, bisognerebbe capire se con essa si è inteso ridefinire nel complesso la posizione costituzionale della Regione, ovvero, più modestamente, modificare alcuni aspetti di quest’ultima.

In alcuni casi tale opzione è certamente agevole. In altri, però, può essere particolarmente complessa. Dinanzi ad una sistematica nuova regolazione delle funzioni normative ed amministrative, nonché dell’organizzazione della Regione, ci si dovrebbe chiedere se eventuali disposizioni dello Statuto non contrastanti con esse rimangano in vigore o meno. Certo, l’esistenza di norme di abrogazione espressa risolverebbe il problema. Ma altrimenti? Ove si ritenesse che l’insieme delle nuove norme regolano, nel suo complesso, la posizione costituzionale della Regione, si dovrebbe rispondere negativamente. E viceversa. Si tratterebbe dunque, di capire se vi è stata una abrogazione per “complessiva regolazione della materia”. In un caso come nell’altro bisognerebbe inoltre trarre le necessarie conseguenze sulla individuazione della fonte competente. In sintesi, si potrebbe dire che la abrogazione mediante nuova regolazione complessiva è consentita alla fonte tipica.

 

 

5. – Terza ipotesi

 

Altrove ho provato a proporre una differente ipotesi ricostruttiva delle relazioni tra la “fonte di revisione statutaria” disciplinata dalla legge cost. n. 2 del 2001 e la legge costituzionale regolata dall’art. 138 sviluppando una analogia con i noti meccanismi della delegificazione[16].

In sintesi, si può ritenere che mediante le richiamate disposizioni della legge cost. n. 2 del 2001 sia stata istituita una ulteriore fonte del diritto, subordinata alle fonti di rango costituzionale ma sovraordinata rispetto al livello primario, e ciò in virtù di un procedimento che – rispetto a quello della legge formale ordinaria – si presenta sì aggravato, ma in “misura” inferiore a quello che caratterizza le leggi costituzionali, e per di più in relazione ad un passaggio procedurale particolarmente qualificante quale il referendum nazionale.

Tale tesi, peraltro – oltre a rispondere alle perplessità avanzate in dottrina circa il novellato procedimento di riforma degli statuti[17] – può vantare a proprio sostegno un argomento testuale. Le disposizioni della legge cost. n. 2 del 2001, infatti, non si spingono ad affermare che la revisione statutaria avverrà mediante leggi costituzionali non sottoponibili a referendum nazionale: si limitano, invece, a disporre che per le modificazioni dello Statuto «si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali», con l’ulteriore precisazione della sottrazione al referendum. In altre parole, la legge cost. n. 2 del 2001 si guarda bene dall’attribuire alla fonte regolata il nomen iuris di “legge costituzionale”, limitandosi a rinviare all’art. 138 Cost. per la individuazione del relativo procedimento per quanto in essa non espressamente previsto.

Inoltre, in tal modo si riesce anche a recuperare il senso dell’art. 116 Cost., il quale mantiene l’abilitazione alla legge costituzionale a definire la posizione costituzionale complessiva delle Regioni speciali.

La fonte di revisione statutaria, dunque, non sarebbe una legge costituzionale, ma una fonte ad essa subordinata, caratterizzata da un procedimento disciplinato (anche) mediante la tecnica del rinvio all’art. 138, ed abilitata a disporre in contrasto con norme di rango costituzionale, realizzando così un fenomeno di “decostituzionalizzazione” in senso tecnico accostabile alla “delegificazione” disciplinata dall’art. 17 della legge n. 400 del 1988.

 

 

6. – Perché è preferibile la terza ipotesi

 

Nel ragionamento che si è abbozzato più sopra ho provato a porre in evidenza un gruppo di problemi, non facilmente superabili, implicati dalla tesi che punta a inquadrare i rapporti tra la legge costituzionale ex art. 138 e la legge di revisione statutaria alla luce del principio di competenza. I problemi derivano soprattutto dalla circostanza secondo la quale non è agevole individuare l’ambito di competenza affidato alla “nuova” fonte coordinandolo con la perdurante possibilità per la legge costituzionale tipica di intervenire a disciplinare la posizione costituzionale della Regione.

Quindi una prima ragione per preferire la tesi che impernia sul principio gerarchico le relazioni tra le due fonti è legata alla maggiore funzionalità che caratterizzerebbe, in tal modo, il sistema delle fonti concernenti le Regioni speciali.

Questo argomento potrebbe però essere ritenuto valido nei confronti dell’ipotesi 2, ma non nei confronti dell’ipotesi 1. Bisogna dunque esaminare il presupposto su cui sia l’una che le altre sono fondate. Bisogna, in altre parole, concentrare l’attenzione sul significato che assume nel sistema la esclusione del referendum nazionale.

 

 

7. – L’approccio valutativo nell’interpretazione del sistema delle fonti

 

I rapporti di sovra e sotto ordinazione nel sistema delle fonti sono talvolta definiti espressamente dalle norme sulla normazione. L’esempio tipico è quello dell’art. 134 Cost., che esplicita il rapporto gerarchico esistente tra Costituzione e legge.

In altre circostanze, però, ciò non avviene. In questi casi i rapporti tra le fonti vanno ricostruiti attraverso procedimenti interpretativi più complessi, imperniati su una valutazione assiologia dei procedimenti normativi coinvolti. Così avviene, ad esempio, per la questione dei limiti assoluti alla revisione costituzionale. Così è necessario procedere anche nel caso in questa sede in discussione.

La nostra costituzione orienta le relazioni gerarchiche in virtù della maggiore o minore approssimazione al miglior esplicarsi del principio democratico (o quantomeno di una sua possibile declinazione). È su tale assunto che è fondata la preferenza di legge[18], nonché la superiorità della legge costituzionale su quest’ultima. In quest’ottica, la legge costituzionale “tipica” deve essere ritenuta prevalente sulla fonte disciplinata dalla legge cost. n. 2 del 2001.

Nonostante la conclusione che si intende sostenere in questo scritto sia proprio questa, bisogna però evidenziare come la vicenda sia molto più complessa rispetto a quanto potrebbe apparire da questi brevi cenni. Tale approccio, infatti – per essere applicato al caso in questione – deve essere depurato dalle venature organiciste o idealiste da cui sovente è stato caratterizzato.

La teoria democratica costruita attorno al principio di sovranità popolare sin dall’inizio individua il nuovo soggetto sovrano e cerca le forme tramite le quali tale soggetto può trovare la sua unità ed essere, quindi, capace di volontà. Queste forme sono comunque costituite dalla rappresentanza politica, anche se il principio di unità muta al mutare dei tempi. È meccanico nella lettura utilitarista della rappresentanza politica: solo lo spazio ed il tempo impediscono ai cittadini di riunirsi in assemblea, e solo la rappresentanza riesce a superare questo ostacolo fisico[19]; è ideale nella teoria della rappresentanza della Nazione, o comunque in quelle teorie che fanno leva sulla unità spirituale del soggetto sovrano[20]; è insieme valoriale e procedurale nello Stato dei partiti, nel quale la volontà generale può essere individuata mediante una scansione procedimentale, che trova i suoi momenti chiave nella relazione biunivoca tra società civile e partiti (volta a far emergere interessi e istanze valutative), nel momento elettorale, e nella decisione parlamentare (volta a dare forma legislativa a tali interessi e istanze)[21].

Ciò che in questa sede rileva, ad ogni modo, è che in tale sistema la volontà è democratica nella misura in cui promana da un soggetto collettivo che – per il tramite delle prestazioni offerte dalla rappresentanza politica – trova la sua unità al livello centrale.

Tale approccio ha sostenuto anche la strutturazione delle relazioni tra Stato e Regioni nell’esperienza costituzionale italiana. La preminenza dell’indirizzo politico-amministrativo dello Stato rispetto a quello che si produce al livello regionale – sotteso alle dinamiche dell’interesse nazionale, e più in generale all’intero sistema dei limiti alla funzione legislativa regionale, almeno così come ricostruito dalla giurisprudenza costituzionale – trova la sua origine proprio nell’idea accennata.

Fondamento ed insieme compimento di tali caratteristiche dell’esperienza costituzionale italiana è il convincimento concernente la validità costituzionale. L’insegnamento mortatiano secondo il quale la validità di una costituzione riposa sulle spalle delle forze politiche dominanti ha connotato fortemente le ricostruzioni di teoria costituzionale, e – depurato dal monismo che lo caratterizza – ha rappresentato un tratto condiviso da gran parte della dottrina costituzionalistica italiana[22].

In base ad una simile ricostruzione la preferenza per la fonte che coinvolge anche il corpo elettorale nazionale – rispetto alla fonte che non lo coinvolge – non può essere negata.

Il problema, però, è che tali premesse non paiono più corrispondere alla presente situazione costituzionale. La questione è complessa, e – come è evidente – non può essere affrontata ex professo in questa sede[23]. Tre brevi notazioni, per tutte.

1. La accettazione della teoria dei limiti assoluti alla revisione costituzionale – il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 1146 del 1988 è fin troppo evidente – mostra la crisi dell’idea secondo la quale la validità costituzionale poggia sulle forze politiche che animano il soggetto collettivo unitario, individuando un’area sottratta alla disponibilità di quest’ultimo[24].

2. Abbandonata l’idea secondo la quale la democraticità dei processi di decisione politica dipende dalla loro riconducibilità ad un soggetto collettivo, che trova la propria unitarietà per il tramite delle prestazioni assicurate dalla rappresentanza politica, cade l’argomento a favore del maggior pregio dell’indirizzo politico statale. Anzi, l’argomento democratico può essere utilizzato in senso inverso, poiché le deliberazioni pubbliche adottate in comunità più piccole si avvicinano maggiormente all’ideale dell’autonormazione rispetto a quanto non accada in comunità più grandi[25].

3. Le logiche del principio di sussidiarietà (inteso in senso lato) che innervano la riforma costituzionale del 2001 – sottese sia alla clausola della residualità che alla sussidiarietà (in senso stretto) di cui all’art. 118 – si inseriscono dunque in questa logica, invertendo la direzione preferenziale che premiava la rappresentanza politica nazionale a scapito di quella regionale (e locale)[26].

Questi argomenti bastano per evidenziare come il paradigma prima illustrato non possa essere più riproposto. Esso non può quindi fondare la preminenza della legge costituzionale rispetto alla legge di revisione statutaria.

Viceversa, potrebbero essere individuate ragioni per ribaltare la ipotizzata relazione preferenziale tra le due fonti. In particolare, potrebbe essere valorizzato il riferimento all’autogoverno implicito nella dimensione collaborativa della legge di revisione statutaria per sostenere la “maggiore democraticità” di quest’ultima rispetto alla legge costituzionale tradizionale.

È probabilmente un approccio di questo genere che sorregge sia l’affermazione sopra riportata[27] secondo cui l’assenza del referendum nazionale rappresenterebbe un “aggravamento procedurale”, che, più in generale, la lettura in termini competenziali del rapporto tra le due fonti. La “maggiore democraticità” della autonormazione troverebbe ovviamente esplicazione tramite il principio di competenza e non attraverso il principio gerarchico.

Tali conclusioni vanno però vagliate in relazione al contenuto che può effettivamente assumere la fonte statuto.

1. Ove si accolga la prima delle ipotesi delineate, è evidente che lo Statuto può contenere qualunque tipo di norma, trovando l’unico limite dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale (la cui tenuta, come è evidente, dovrà essere valutata non soltanto in relazione al contenuto precettivo delle norme in questione, ma anche in relazione alla circostanza secondo la quale esse hanno un ambito territoriale di applicazione limitato alla singola Regione speciale: ciò, naturalmente, ove si accolga la tesi secondo la quale il limite agli statuti legge-costituzionale è solo materiale e non anche competenziale).

In un quadro di tal genere, però, è evidente come nello statuto possono penetrare norme che connotano il senso della vita associata al livello ultraregionale. L’ipotesi, ad esempio, di norme sostantive di principio contenute nello statuto, e dunque valide solo in relazione all’ambito regionale, è idonea ad evidenziare come per tale via si possa incidere su prestazioni di unità che la Costituzione è in grado di fornire all’ordinamento. Un esempio concreto potrebbe essere individuato pensando al c.d. NIMBY[28].

Una normazione di tal tipo non riguarda esclusivamente la Regione. Riguarda l’ordinamento costituzionale nel suo complesso.

L’argomento dell’autogoverno non può dunque valere a sanzionare – per il tramite del principio di competenza – la recessività della legge costituzionale tipica rispetto quella atipica. Accogliendo tale punto di vista, dunque, non potrà non concludersi nel senso della preferibilità “democratica” della fonte che è in grado di coinvolgere anche il corpo elettorale nazionale rispetto a quella che non lo è.

2. La medesima soluzione, però, deve essere accolta anche nel caso in cui ci si ponga nella seconda delle prospettive illustrate. È vero che, in quel contesto, alla legge di revisione statutaria è affidato un compito più circoscritto, confinato entro gli ambiti già “coperti” dallo Statuto vigente. Deve però essere evidenziato come anche tali ambiti siano parecchio pregnanti e soprattutto non coinvolgano soltanto l’ordinamento regionale. Ad esempio, le norme sul riparto di competenze legislative incidono sul peso che la rappresentanza politica nazionale ha nei processi di normazione. Analogamente si può ragionare per il riparto di competenze amministrative. Come si vede, neanche la decisione concernente le materie già regolate dagli statuti riguardano esclusivamente l’ordinamento regionale. Riguardano almeno allo stesso modo, infatti, anche l’ordinamento generale, incidendo sul ruolo che ha in esso la rappresentanza politica.

Anche affrontando il problema da questo punto di vista, dunque, la conclusione non può che essere nel senso della costruzione dei rapporti tra legge costituzionale tipica e legge di revisione statutaria alla luce del principio gerarchico. Non è la “bruta” preminenza del momento di unificazione politica che si produce al livello statale rispetto a quello regionale che giustifica la preferenza della legge costituzionale. Anzi, come si è avuto modo di porre in evidenza, sono reperibili nel sistema indizi in grado far invertire quella condizione di preminenza di cui godeva l’indirizzo politico statale rispetto a quello prodotto al livello regionale. È invece la circostanza secondo la quale le scelte che lo Statuto speciale è destinato a compiere riguardano l’ordinamento generale almeno quanto quello regionale.

Esse sono in grado di incidere sul senso della vita associata, sui meccanismi solidaristici tra le diverse collettività stanziate sul territorio nazionale, sui processi di unificazione della collettività ultraregionale. Per questa ragione non può essere negata la preminenza assiologia della fonte che è in grado di coinvolgere il corpo elettorale nazionale, e dunque la sua superiorità gerarchica rispetto alla fonte che non lo è.

 

 

8. – Il pluralismo istituzionale paritario e la collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica nella decisione circa la loro posizione costituzionale

 

Le osservazioni appena svolte potrebbero essere criticate da chi evidenziasse come – in un assetto di tipo federale, e comunque nel sistema costituzionale attualmente vigente, caratterizzato dal c.d. pluralismo istituzionale paritario[29] – la posizione costituzionale della Regione non possa essere stabilita unilateralmente dallo Stato. Questa affermazione è senza dubbio condivisibile. Tuttavia non pare poter condurre nella direzione auspicata.

Il problema è che la specialità risponde ad una logica radicalmente opposta a quella del pluralismo istituzionale paritario. La specialità presuppone lo Stato unitario, o almeno a forte centralizzazione. È imperniata su una “elargizione”. Lo Stato centrale concede, in considerazione delle peculiarità che caratterizzano ogni singola Regione speciale, e dunque in base ad una valutazione di opportunità politica, uno statuto di particolare autonomia[30].

Le condizioni di autogoverno che esso implica, però, non ineriscono alla posizione costituzionale del cittadino in quanto tale. Altrimenti, non potrebbero essere declinate solo per coloro che fanno parte delle Regioni speciali.

Esse, dunque, sono oggetto di una “concessione” che la comunità politica statale – mediante lo strumento più “alto” di cui dispone, ossia la legge costituzionale – ritiene di accordare alla comunità politica regionale. Portando tale logica sul piano delle fonti – che è quello che in questa sede specificamente interessa – non si può non concludere nel senso accennato più sopra. Ossia quello della necessaria preferenza della fonte tipica rispetto alla legge di revisione statutaria.

La “logica” del pluralismo istituzionale paritario, invece, è del tutto diversa. Essa non è basata su uno statuto di privilegio concesso per ragioni di opportunità politica a determinate comunità locali. È, viceversa, frutto di un complessivo ripensamento delle relazioni tra cittadini e potere pubblico, tra governanti e governati. Dunque, di un complessivo ripensamento dell’assetto della forma di stato, nel senso più pregnante che a tale formula si suole dare.

Tale assetto, come è evidente, nel suo nucleo essenziale non può essere differenziato tra Regione e Regione, tra cittadino e cittadino. Il nucleo essenziale del “senso” delle relazioni tra singoli e potere pubblico, delle modalità di partecipazione dei primi al secondo, coinvolge tutti i soggetti dell’ordinamento. Fa parte del non differenziabile.

L’affermazione secondo la quale il principio di pari dignità tra gli enti che compongono la Repubblica non dovrebbe consentire che la posizione di uno di essi sia stabilita unilateralmente da un altro deve essere letta alla luce di queste considerazioni.

Tutti gli enti protagonisti del pluralismo istituzionale dovrebbero concorrere, paritariamente, alla definizione della propria posizione nel sistema costituzionale. La collaborazione non è rinunciabile. È però evidente che essa dovrebbe assumere forme radicalmente differenti da quelle del “rapporto singolo con lo Stato” che invece hanno caratterizzato le vicende della specialità. In quel contesto il rapporto è singolo, poiché è lo Stato che concede, in considerazione di peculiari ragioni di opportunità politiche diverse per ciascuna Regione. Oggi non c’è più spazio per il rapporto singolo, poiché il pluralismo istituzionale connota la posizione del cittadino davanti al complesso dei poteri pubblici. Ma allora le forme della collaborazione devono essere in grado di coinvolgere l’insieme degli enti interessati. È evidente, dunque, che la prospettiva è quella della seconda camera. Il confronto con la camera bassa consente di interloquire con la rappresentanza politica nazionale, come si è visto direttamente interessata dalla decisione circa la posizione costituzionale degli enti substatali. Le dinamiche interne alla camera alta, invece, consentono di coinvolgere – per mezzo delle relative rappresentanze politiche – le collettività regionali[31].

L’accordo della singola Regione speciale con lo Stato circa la propria posizione costituzionale non rappresenta dunque una “anticipazione” dell’assetto federale. Questo presuppone necessariamente un approccio “globale”. Quello, come si è visto, è figlio di una logica diversa. Il suo inserimento nel regionalismo di oggi rappresenta una forzatura. Il tentativo di incastrare un pezzo di un puzzle nella trama di un altro.

Le sorti della specialità, in questo contesto, sono estremamente incerte. Essa deve rinunciare all’idea di un rapporto preferenziale con lo Stato centrale. Deve collocarsi in un sistema che ha invertito la logica di cui essa era frutto. Deve compiere un atto di coraggio, sentendosi partecipe di una rete di relazioni al pari degli altri soggetti coinvolti, e provando semmai a sfruttare l’occasione dello Statuto speciale per approfondire quella logica in cui, ormai, non può che essere inserita.



 

* Il presente studio è stato pubblicato nel volume La riforma della regione speciale. Dalla legge statutaria al nuovo statuto speciale, a cura di O. Chessa e P. Pinna, Torino, 2008.

 

[1] Si tratta di un rilievo comune in dottrina. Cfr. R. Tosi, La revisione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia: una disciplina incerta tra omologazione e differenziazione, in Le Regioni, 2001, 511 ss., spec. 512-513. Cfr., inoltre, S. Bartole, A proposito del disegno di legge costituzionale n. 4368 (Senato della Repubblica-XIII legislatura) con riguardo alla Regione Friuli-Venezia Giulia, in Rivista di diritto costituzionale, 1999, 197 e ss., in part. 200 (il quale, peraltro, fa riferimento specificamente all’art. 26 dello Statuto friulano); T. Groppi, La modifica degli statuti delle regioni speciali, in Giornale di diritto amministrativo, 2001, 442.

 

[2] S. Bartole, A proposito del disegno di l. cost. n. 4368, cit., spec. 201; T. Groppi, La modifica degli statuti delle regioni speciali, cit., 443. Criticano la scelta della legge cost. n. 2 del 2001 anche A. Ruggeri, Elezione diretta dei Presidenti regionali, riforma degli statuti, prospettive della «specialità», in Rivista di diritto costituzionale, 1999, 231 ss., spec. 257 ss., e C. Troisio, La recente riforma degli statuti speciali: un’occasione per una nuova progettualità autonomistica, in Cooperazione mediterranea, 2001, 46 ss., spec. 52.

 

[3] Nello scritto Dove va l’autonomia regionale speciale? Prime riflessioni sulle tendenze evolutive in atto (con particolare riguardo alla Sardegna ed alla Valle d’Aosta), in Rivista di diritto costituzionale, 1999, 208 ss., spec. 215 ss.

 

[4] S. Bartole, op. e loc. ult. cit. Cfr., in tal senso, anche R. Tosi, La revisione dello Statuto speciale, cit., 513-514, la quale peraltro – prendendo le mosse dalla tesi dello Statuto speciale quale fonte a competenza circoscritta – rileva come tale modifica esorbiterebbe dalle “forme e condizioni particolari di autonomia” di cui all’art. 116 Cost., di talché il risultato di sottrarre le modifiche statutarie al referendum nazionale avrebbe dovuto essere perseguito mediante una esplicita revisione di tale disposizione costituzionale.

 

[5] Torino, Giappichelli, 2003. In part. cfr. le pag. 47-52.

 

[6] La tesi secondo la quale la materia attribuita agli statuti speciali non coinciderebbe del tutto «con quella disponibile da parte delle comuni leggi costituzionali» (L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna, il Mulino, 1996 (rist. 2000), 170) è maggioritaria. In tal senso, ad es., cfr. V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, Cedam, 1984, 81-82; S.M. Cicconetti, Legge costituzionale, in Enc. dir., XXIII, Milano, Giuffrè, 1973, 939.

Una opinione differente è invece manifestata da U. De Siervo, Statuti regionali, in Enc. dir., XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, 998 ss. (spec. 1000). Ho provato a fornire argomenti in favore della tesi secondo la quale gli statuti speciali non soffrirebbero limiti diversi ed ulteriori rispetto alle comuni leggi costituzionali in S. Pajno, G. Verde, Gli Statuti-leggi costituzionali delle Regioni speciali, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2005, Torino, Giappichelli, 2006, 299 e ss.

 

[7] Così P. Pinna, Il diritto costituzionale della Sardegna, II ed., Torino, Giappichelli, 2007, 130.

 

[8] È l’edizione citata alla nota precedente (Torino, Giappichelli, 2007). Si vedano, in part., le pag. 127-135.

 

[9] P. Pinna, op. ult. cit., 131.

 

[10] P. Pinna, op. ult. cit., 131.

 

[11] P. Pinna, op. ult. cit., 131.

 

[12] P. Pinna, op. ult. cit., 131.

 

[13] P. Pinna, op. ult. cit., 132.

 

[14] P. Pinna, op. ult. cit., 132.

 

[15] Questo rilievo, peraltro, può essere calibrato, con i necessari aggiustamenti, anche ove si intendesse la “revisione” in senso formale, secondo quanto abbozzato più sopra.

 

[16] Si veda S. Pajno, G. Verde, Gli Statuti-leggi costituzionali delle Regioni speciali, cit., spec. 303 ss.

 

[17] Perplessità sulle quali ci si è soffermati più sopra, al par. 1.

 

[18] Su tale nodo, si veda, ad es., G. U. Rescigno, Sul principio di legalità, in Diritto pubblico, 1995, 259 ss., ove si legge che il principio di legalità «è incomprensibile se non viene collegato con il principio della sovranità popolare e il principio della divisione dei poteri» (ma vedi tuttavia la precisazione contenuta nella nt. 28).

 

[19] Questa giustificazione utilitaristica è molto ricorrente negli studi concernenti la teoria della democrazia. Ad essa ha fatto ricorso, di recente, anche un importante studioso come Robert Dahl (R. A. Dahl, Sulla democrazia, trad. it. Roma-Bari, Laterza, 2000, 112 ss.).

 

[20] Cfr. G. Leibholz, La rappresentazione nella democrazia, trad. it. Milano, Giuffrè, 1989.

 

[21] Cfr. ad es., per la dottrina italiana, T. Martines, Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche, Milano, 1957, adesso in Id., Opere. I. Teoria generale, Milano, 2000, 109 ss.; Id., La democrazia pluralista, in Id., Opere, cit., 239 e segg.; G. Ferrara, Alcune osservazioni su popolo, Stato e sovranità nella Costituzione italiana, in Rass. dir. pubbl., 1965, 269 e segg.; Id., Il governo di coalizione, Milano, 1973.

Come è stato affermato, i costituzionalisti italiani «non si sono mai più di tanto allontanati dall’idea-base che la sovranità popolare (formalmente proclamata) diventa politica essenzialmente per il tramite dei partiti politici, gli effettivi rappresentanti della totalità del popolo»: totalità esprimentesi «in Parlamenti altamente rappresentativi della pluralità dei partiti politici e perciò da sistemi elettorali fortemente orientati in senso proporzionale» (G. Volpe, Il costituzionalismo del novecento, Roma-Bari, Laterza, 2000, 121).

 

[22] Pur nel contesto delle numerose critiche che, come è noto, sono state sovente, e sin dall’inizio, rivolte alla elaborazione del Maestro calabrese. Si pensi ad esempio – e da differenti punti di vista – a S. Romano, Principii di diritto costituzionale generale, Milano, Giuffrè, 1947, 4; P. Barile, La costituzione come norma giuridica, Firenze, Barbera, 1951, 34 ss.; G. Balladore Pallieri, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1965, 48 ss.; T. Martines, Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche, cit., 22 ss.; G. Guarino, Materia costituzionale, costituzione materiale, leggi costituzionali, adesso in Id., Dalla Costituzione all’Unione europea (del fare diritto per cinquant’anni), Napoli, Jovene, 1994, 171 ss.

 

[23] Sul punto si veda O. Chessa, Corte costituzionale e trasformazioni della democrazia pluralista, in Tondi della Mura, Carducci, Rodio (a cura di), Corte costituzionale e processi di decisione politica, Torino, Giappichelli, 2005, 17 ss.

 

[24] Cfr. O. Chessa, Corte costituzionale e trasformazioni della democrazia pluralista, cit., 53.

 

[25] L’argomento è “brutalmente numerico”: il peso esercitato da ciascun cittadino nell’ambito delle procedure democratiche di deliberazione pubblica mediante i propri diritti di partecipazione politica è maggiore ove essi si svolgano in ambiti ristretti rispetto all’eventualità in cui si svolgano in ambiti più ampi. Semplicemente, infatti, i diritti politici dei singoli hanno una influenza rispetto alle deliberazioni pubbliche che cresce inversamente al crescere del corpo collettivo con il quale essi si confrontano.

 

[26] È forse troppo da ciò inferire una razionalità del reale, ma certo colpisce che proprio il 1988 sia stato l’anno in cui, oltre ad accogliere esplicitamente la teoria dei limiti assoluti alla revisione costituzionale, i giudici di Palazzo della Consulta – con la ben nota sent. n. 177 – abbiano intrapreso un lungo percorso che li ha condotti a reimpostare le relazioni tra Stato e Regioni, costruendo (tra l’altro) un complesso test per valutare la ragionevolezza della avocazione della funzione compiuta dal primo in nome dell’interesse nazionale. Come è risaputo, tale test comprendeva (sia pure quale mera “figura sintomatica” di una valutazione più generale, che comunque non rinunziava alla preminenza dell’indirizzo politico statale) l’ipotesi della inadeguatezza del livello regionale. Questo criterio tendeva ad escludere la legittimità costituzionale dell’intervento statale tutte le volte che una «adeguata soddisfazione, tenuto conto dei valori costituzionali da rispettare o da garantire» dell’interesse in questione potesse essere conseguita mediante gli strumenti di cui dispone l’ordinamento regionale. A ciò va aggiunto che la inadeguatezza del livello regionale era fatta dipendere solo dalla «dimensione o complessità» dell’interesse de quo. Quanto accennato può essere letto come una parziale anticipazione di quei criteri “funzionalisti” che saranno successivamente recepiti dalla legge cost. n. 3 del 2001 (almeno nella lettura che ne ha dato parte della giurisprudenza costituzionale successiva), e sulla cui logica di fondo ho provato a soffermarmi fugacemente nel testo e nella nota precedente.

 

[27] Nel par. 2.

 

[28] Si tratta, come è noto, dell’acronimo che sta per not in my backyard. Un caso che è stato letto in questa chiave è quello risolto con la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2005. Al riguardo, si veda G. D’Amico, Rifiuti radioattivi nelle Regioni “meno reattive”? Il nimby non trova spazio alla Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it.

 

[29] Per questa espressione cfr. M. Cammelli, Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 2001, 1273, spec. 1274 ss. Gran parte della dottrina, ormai, aderisce come è noto a tale impostazione. Opinioni differenti manifestano invece, ad esempio, A. Anzon, I poteri delle Regioni, Torino, Giappichelli, 2002, 212-213; R. Bifulco, Art. 5, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, Utet, Torino, 2006, 132 ss., spec. 145-146.

 

[30] Del resto, del tutto priva di fondamento, da un punto di vista di storia costituzionale, appare ad esempio la retorica sovente riproposta in Sicilia del “patto” tra Regione e Stato che avrebbe sostenuto la redazione dello Statuto del 1946. Al riguardo, dirimente in senso contrario è la considerazione secondo la quale l’ordinamento di autonomia della Regione siciliana, già nel periodo antecedente all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, è divenuto efficace «in virtù di atti di organi dello Stato» (C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, Cedam, 1976, 916, nt. 1). Ciò deve dirsi anche per la stessa Consulta regionale che deliberò l’istituzione di quella che successivamente venne detta “Commissione Salemi”, e che approvò il testo da trasmettere poi quale “proposta” al Consiglio dei ministri, per la approvazione. La Consulta regionale, infatti, deve essere collocata nell’ambito del regime altocommissariale instaurato dal R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91. Esso, come è stato notato, non può neanche essere considerato di natura autonomistica, poiché l’Alto commissario «era posto alle dipendenze del Capo del Governo» (così G. Tarli Barbieri, Il regionalismo prima della Costituzione repubblicana: la sofferta genesi dello statuto siciliano, in N. Antonietti, U. De Siervo, Ambrosini e Sturzo. La nascita delle Regioni, Bologna, il Mulino, 1998, 197). La stessa Consulta, del resto, viene istituita da un atto statale, ossia il D.Lgs.Lgt. 28 dicembre 1944, n. 416. Quanto accennato mostra con chiarezza, dunque, che ogni tentativo di impostare le relazioni tra Stato e Regioni su un presunto piano di “parità”, e dunque tali da legittimare rivendicazioni di stampo “contrattualistico”, non può che ritenersi del tutto infondato.

 

[31] Come si vede, il nodo della “camera territoriale” oggi non è più eludibile. Sul tema, di recente, cfr. l’interessante studio di I. Ruggiu, Contro la camera delle Regioni. Istituzioni e prassi della rappresentanza territoriale, Napoli, Jovene, 2006.