IL DIRITTO PATRIO
TRA
DIRITTO COMUNE E CODIFICAZIONE
(secoli
XVI-XIX)
a
cura di Italo Birocchi e Antonello
Mattone
Roma,
Viella, 2006, pp. 586.
Presentazione
VII
I. INTRODUZIONI
.......1
Ennio CORTESE
Immagini di Diritto Comune medievale: semper
aliud et idem
..3
Italo BIROCCHI
La formazione dei diritti patri nell'Europa moderna tra politica dei
sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento
..17
II. ESPERIENZA IN
EUROPA
.
73
Jean-Louis THIREAU
Le droit fran็ais entre droit
commun et codification
75
Klaus LUIG
Il diritto patrio in Germania
.
.91
Maria Paz ALONSO ROMERO
Derecho patrio
y derecho com๚n en la Castilla moderna
....................................................101
Jon ARRIETA ALBERDI
Ubicaci๓n de los ordinamientos de los reinos de la
Corona de Arag๓n
en la Monarquia hispแnica: concepciones y supuestos
varios (siglos
XVI-XVIII)
..
127
Pio CARONI
Al di fuori di ogni contrapposizione dialettica: ซVaterlไndisches Rechtป
nella Svizzera settecentesca
.173
III. ESPERIENZA IN ITALIA
..
199
Gian Savino PENE VIDARI
Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabaudo
..
.
201
Maria Gigliola DI RENZO VILLATA
Tra ius nostrum e ius commune. Il diritto patrio nel
Ducato di Milano
..
217
Rodolfo SAVELLI
Che cosa era il diritto patrio di una
repubblica?..................................................................255
Claudio POVOLO
Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale
(secoli XV-XVIII)
.
..297
Luca MANNORI
Un'ซistessa leggeป per un'ซistessa sovranitเป: la costruzione di una
identitเ giuridica regionale nella Toscana asburgo-lorenese
.
....355
Mario CARAVALE
Il diritto patrio nelle terre della Chiesa
..
.
387
Marco Nicola MILETTI
Peregrini in patria. Percezioni del ius
Regni nella giurisprudenza
napoletana d'etเ moderna
..
.
.....401
Andrea ROMANO
Definizione e codificazione dello ius
commune siculum
....
483
Antonello MATTONE
ซLeggi patrieป e consolidazione del diritto nella Sardegna sabauda
(XVIII-XIX secolo)
.
.
507
IV. STORIA E COMPARAZIONE
.
..
.
.539
Letizia VACCA
Diritto europeo e indagine storico-comparatistica
.....541
Vincenzo ZENO-ZENCOVICH
Dal diritto patrio attuale allattuale diritto dellUnione Europea:
le domande del comparatista allo storico
...
551
Umberto SANTARELLI
La vicenda dei diritti patri, segmento d'una lunga storia
..
.557
Indice dei nomi
..563
Gli autori
...585
La formazione
dei diritti patri in etเ moderna ่ un tema poco familiare alla storiografia giuridica
italiana, che prevalentemente ha preferito impostare lo studio degli
ordinamenti di quel periodo utilizzando la chiave dialettica ius commune/iura propria.
Questa griglia interpretativa,
nata specificamente in relazione alle esperienze pluralistiche medievali, si ่
dimostrata feconda per molti aspetti, ma in tempi recenti ่ stata sottoposta a
critica sia perch้ ha indotto a una certa rigiditเ nel raffigurare gli
ordinamenti come "sistemi" di norme, sia perch้ ha finito per essere
applicata troppo estensivamente a un indifferenziato basso Medioevo. A maggior
ragione tali risvolti critici valgono per applicazioni di ancor pi๙ lunga
durata. Si ่ accreditata infatti l'idea di un sistema di fonti
"stancamente" protrattosi per l'intero periodo moderno, identificato
perci๒ come una lunga "crisi"; e, d'altro canto, delle fonti che ne
facevano parte si ่ predicato addirittura un ordine gerarchico, secondo una visione
tipicamente desunta dai modelli ottocenteschi.
Non solo, ma
quella griglia presenta anche il rischio di estendere in modo non appropriato
ad altri contesti alcuni elementi caratteristici dell'esperienza italiana,
quasi che i canoni del mos italicus,
certo di grande rilevanza e diffusi per la splendida tradizione da cui
derivavano, fossero semplice merce di esportazione e fossero slegati, quanto
alle forme adoperate e ai temi a cui la scienza giuridica si interessava, dagli
ordinamenti specifici, frastagliati e politicamente deboli, in cui erano
maturati.
Non si tratta,
ovviamente, di innalzare steccati tra le diverse esperienze. Per fortuna ่ oggi
unanime la coscienza che l'orizzonte delle discipline della storia del diritto
e delle istituzioni debba essere quanto meno europeo; e questo per la
consapevolezza che contenuti del diritto e forme istituzionali, in dipendenza
di relazioni sempre mantenute vive e anzi in continua espansione, si
scambiavano e si intrecciavano nei vari ordinamenti. Ma d'altra parte
l'intreccio avveniva attraverso il filtro di culture non omogenee, nel quadro
differenziato e mobile dell' evo moderno, che fu anche accaparramento e difesa
di confini.
La stessa
venerata espressione di "diritto comune" era impiegata in sensi
molteplici e diversi dal passato. Il proemio della Costituzione francese del
1791, ad esempio, stabilendo che non vi fosse pi๙ alcun
privilegio od eccezione al d i r i t t o c o m u n e dei
francesi, intendeva affermare che il diritto n a z i o n a l e in
Francia era uguale per tutti i cittadini; eppure non molti anni dopo, nel 1807,
di questo diritto nazionale dei francesi (compendiato nel code Napol้on) si poteva addirittura sostenere che si apprestava a
diventare ซle d r o i t c o m m u n
pour l'Europeป, cio่ una sorta di diritto delle genti travalicante i singoli
ordinamenti. Due sensi di droit commun,
come si vede, che si possono comprendere e spiegare se si ่ disposti ad
affrontare criticamente il viaggio nella storia, alla ricerca non tanto del s i
s t e m a d
e l l e f o n t i v i g e n t i quanto della
complessiva esperienza giuridica che andava svolgendosi e che era fatta anche
di mentalitเ, ideologie, regole e usi propri di ciascuna comunitเ sociale.
In tale ottica,
nel promuovere il Convegno tenuto si ad Alghero dal 4 al 6 novembre 2004, i cui
Atti sono raccolti in questo libro, abbiamo posto al centro della discussione
il concetto di formazione dei diritti patri anzich้ insistere ancora sulla
cristallizzata dialettica ius commune/iura propria.
Non di rado il
lavoro dello storico - a cominciare dalla scelta dei temi di cui si occupa - ha
come fine quello di ricercare nel passato giustificazioni per il presente
ovvero puntelli per intervenire nella politica. In questo caso la scelta del
tema potrebbe significare che si guarda con favore a una visione nazionalista
del diritto, oppure, all'opposto, che si sostengono le ragioni
dell'integrazione europea in nome di una pregressa (e mai venuta meno) identitเ
omogenea, espressa giuridicamente nel ius
commune.
Organizzando la
discussione attorno al tema della formazione dei diritti patri non abbiamo
nutrito simili intenti. Giเ il fatto che col ricorso alla storia si possano
sostenere due opzioni opposte vale, crediamo, a screditare ogni orientamento
che, strumentalizzando la ricerca storica, la riduca in fondo a pretesto. In
generale, pensiamo che il compito dello storico non sia di fomentare nostalgie
per il passato e nemmeno di promuovere sbrigative analisi funzionali
all'urgente bisogno di nuove soluzioni: come quelle che oggi,J;nell'acuita
crisi dell'esperienza degli Stati sovrani e della loro legislazione assorbente
e mentre ci si sforza di dar vita a nuovi modelli fondati sul pluralismo
giuridico, si leggono talvolta riassunte nella formula, tanto ambigua e
approssimativa quanto suggestiva, che passa sotto il nome di New Medievalism.
Come ่ ovvio,
il futuro ่ tutto da costruire, con fantasia, ma anche, almeno in vista di
risultati non effimeri, con consapevolezza civile e armatura culturale.
Ecco perch้
siamo convinti che pure lo storico, e in particolare lo storico del diritto e
quello delle istituzioni, abbia titolo per partecipare a questo lavoro di
costruzione, e in una posizione non secondaria: con l'attivitเ di scavo e di
riflessione che gli ่ propria. Se ่ vero che, in generale, nell'etเ moderna
crebbero gli spazi dei soggetti statuali, questo comport๒ che legislatori,
magistrature e giuristi dovessero allargare le funzioni e le tematiche di cui
occuparsi: oltre alle materie innervate attorno alle attivitเ dei privati e delle
comunitเ "naturali" di appartenenza ("naturali" perch้ in
esse - famiglia, corporazioni, cittเ - sembrava svolgersi l'intera vita dei
soggetti), occorreva provvedere a ridisegnare i compiti di una sovranitเ
tendenzialmente laicizzata (e perci๒ da definire nei rapporti con le diverse
Chiese e nelle nuove relazioni internazionali), a riesaminare i meccanismi di
funzionamento delle istituzioni centrali e periferiche, a configurare i doveri
e i diritti dei sudditi, a garantire almeno una certa mobilitเ delle persone, a stabilire
i valori essenziali da tutelare penalmente, a tracciare itinerari processuali
adeguati alle condizioni del vivere civile.
La formazione
dei diritti patri ha racchiuso questi aspetti, tutt'altro che dagli svolgimenti
lineari e anzi per lo pi๙ opachi, ma pure complessivamente orientati da una
scienza giuridica a sua volta in corso di rinnovamento, anche se non pi๙
egemone in esclusiva e in via di articolazione al suo interno: si affacciavano
alla ribalta, da protagonisti, gli scienziati della politica e, pi๙ tardi, gli
economisti, mentre, nello statuto stesso del giurista, prendeva piede la
specializzazione nelle diverse branche, via via sempre pi๙ marcata. La figura
pubblica del giurista, in particolare, sub์ una frammentazione - dal leguleio
al professore di provincia, fino all'avvocato impegnato nei grandi studi
professionali, al togato dei Supremi Tribunali e ai consiglieri del principe e
ministri di governo - che esprimeva le profonde trasformazioni in corso: e
tuttavia, nella commistione e nel confronto tra etica, politica ed economia,
nel mondo del diritto andarono emergendo sia esigenze ricostruttive generali,
sia profili specialistici, e si procedette alla rivisitazione del rapporto tra
prassi e insegnamento, in particolare ricomprendendosi quest'ultimo tra i campi
di interesse diretto delle istituzioni statuali. In tempi di edificazione di
identitเ nazionali, poi, non stupisce che una parte significativa dei giuristi
utilizzasse in dosi massicce la comparazione e la storia.
Lo studio delle
articolazioni attraverso cui si andarono formando i diritti patri pu๒ aiutare a
comprendere le
diversificazioni odierne e forse pu๒ anche contribuire a considerare le realtเ
multiformi in cui oggi ci troviamo non come una sommatoria di elementi confusi
e reciprocamente estranei, bens์ un dato di ricchezza sul quale costruire un
processo di convivenza regolata da un diritto ragionevole e perci๒ stesso anche
flessibile e dalle facce molteplici. Un diritto che dialoghi con altre
discipline recuperando la propria dimensione culturale senza pretendere di
essere pervasivo, ma d'altra parte nemmeno scadendo nel minimalismo: senza
pretendere, cio่, di assoggettare tutto a disposizioni omologanti (in nome,
magari, di "comuni radici", variamente posticce e comunque sempre
ideologicamente orientate e quindi escludenti) e, viceversa, senza abdicare al
suo compito di proporre regole ordinanti.
Il tema portato
alla discussione del Convegno pu๒ indicarsi in questi termini: come ่ andato
individuandosi il diritto delle comunitเ particolari, pi๙ o meno ampie,
giuridicamente costituitesi negli Stati (cittadini, regionali o nazionali)? In
particolare, attraverso quali mutamenti di equilibri sociali, quali giochi di
ideologie, quali trasformazioni degli atteggiamenti verso le fonti normative,
nelle varie realtเ si ่ potuto affermare il concetto di "patria" o
nazione, cui naturalmente era legato uno specifico diritto? E senza scomodare
questi concetti impegnativi e in molte situazioni impiegati solo tardi, come ่
stata trasposta negli ordinamenti moderni quell'idea di "comunitเ
perfetta" che, mutuata dal pensiero teologico e poi assorbita dalla
scienza giuridica medievale, evidentemente postulava un soggetto giuridico
autonomo e sovrano nel governarsi secondo un proprio diritto? E ancora: il
senso della diversitเ (di storia, di costumi, di culture ... ), che si
esprimeva nel rispettivo diritto patrio, ่ coesistito, e in che limiti, con il
senso di appartenenza a una comunitเ pi๙ ampia, europea?
Quesiti
vastissimi che sono stati specificamente proposti per indagare sugli
ordinamenti degli Stati preunitari della penisola e per riflettere sugli
atteggiamenti della storiografia italiana, come era nel programma della ricerca
cofinanziata dal Ministero dell'Universitเ da cui ่ nato il Convegno e alla
quale hanno preso parte diversi dei relatori. L'ovvia esigenza di inquadrare
quei temi nell' orizzonte europeo e di prospettare una comparazione almeno con
le esperienze culturalmente e istituzionalmente pi๙ affini ha tuttavia indotto
ad allargare il confronto ai fini di una ricognizione che, dunque, oltre agli
ordinamenti italiani, ha riguardato altre esperienze dell'area dell'Europa
continentale occidentale. S'intende che la scelta delle realtเ esaminate ่
parziale e arbitraria; ma intanto confidiamo che sia utile pubblicare i
risultati del Convegno, se non altro per evidenziare il problema storiografico
e per fornire una prima visione panoramica delle diverse situazioni*.
* * *
Desideriamo ringraziare gli amici ed i colleghi
che, tutti con grande disponibilitเ, hanno accettato l'invito a portare il proprio
contributo di riflessione. Un grazie particolare va a Mario Caravale, che si ่
anche prodigato nell' organizzazione del Convegno e ha voluto altres์ stampare
gli atti nella collana storico-giuridica ซIus nostrumป dell'Universitเ "La
Sapienza" di Roma, e all'avv. prof.
Antonello Arru, presidente della Fondazione Banco di Sardegna, che ha sostenuto
finanziariamente sia l'organizzazione del Convegno, sia la pubblicazione di
questo volume. La nostra riconoscenza va anche a Cecilia Palombelli, che ha incoraggiato
il lavoro dei curatori con grande disponibilitเ e sensibilitเ culturale.
I.B. e A.M.
* Il programma di studio da cui ่ nato il Convegno ha visto la partecipazione di quattro unitเ di ricerca (dirette da I. Birocchi, M. Caravale, A. Mattone e A. Romano). Nel progetto originario del Convegno era prevista anche una relazione concernente i Paesi Bassi assegnata a Margreet Ahsmann, che per๒ ha dovuto rinunciare quando non era pi๙ possibile sostituirla. Inoltre i curatori si rammaricano che una delle riflessioni conclusive presentate al Convegno, quella pronunciata da Luigi Berlinguer, non abbia trovato una redazione scritta e quindi non sia compresa in questo libro.