ds_gen N. 6 – 2007 – Notizie

 

Diritto-patrioIL DIRITTO PATRIO

TRA DIRITTO COMUNE E CODIFICAZIONE

(secoli XVI-XIX)

 

a cura di Italo Birocchi e Antonello Mattone

 

Roma, Viella, 2006, pp. 586.

 

 

 

 

Indice                                                 Presentazione

 

 

 

 

INDICE

 

 

Presentazione ………………………………………………………………………………………VII

 

I. INTRODUZIONI …………………………………………………………………………….......1

 

Ennio CORTESE

Immagini di Diritto Comune medievale: semper aliud et idem ……………………………..3

 

Italo BIROCCHI

La formazione dei diritti patri nell'Europa moderna tra politica dei

sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento …………………………………..17

 

 

II. ESPERIENZA IN EUROPA …………………………………………………………….……73

 

Jean-Louis THIREAU

Le droit fran็ais entre droit commun et codification ………………………………………75

 

Klaus LUIG

Il diritto patrio in Germania ……………………………….……………………………….91

 

Maria Paz ALONSO ROMERO

Derecho patrio y derecho com๚n en la Castilla moderna ....................................................101

 

Jon ARRIETA ALBERDI

Ubicaci๓n de los ordinamientos de los reinos de la Corona de Arag๓n

en la Monarquia hispแnica: concepciones y supuestos varios (siglos

XVI-XVIII) …………………………………………………………………………..……127

 

Pio CARONI

Al di fuori di ogni contrapposizione dialettica: ซVaterlไndisches Rechtป

nella Svizzera settecentesca ……………………………………………………………….173

 

 

III. ESPERIENZA IN ITALIA ………………………………………………………………..…199

 

Gian Savino PENE VIDARI

Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabaudo ………………………………..…….…201

 

Maria Gigliola DI RENZO VILLATA

Tra ius nostrum e ius commune. Il diritto patrio nel Ducato di Milano ………………..…217

 

Rodolfo SAVELLI

Che cosa era il diritto patrio di una repubblica?..................................................................255

 

Claudio POVOLO

Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale

(secoli XV-XVIII) ……………………………………………………………….………..297

 

Luca MANNORI

Un'ซistessa leggeป per un'ซistessa sovranitเป: la costruzione di una

identitเ giuridica regionale nella Toscana asburgo-lorenese ……………………….…....355

 

Mario CARAVALE

Il diritto patrio nelle terre della Chiesa ……………………………………………..….…387

 

Marco Nicola MILETTI

Peregrini in patria. Percezioni del ius Regni nella giurisprudenza

napoletana d'etเ moderna ………………………………………………………..….….....401

 

Andrea ROMANO

Definizione e codificazione dello ius commune siculum ……………………………....…483

 

Antonello MATTONE

ซLeggi patrieป e consolidazione del diritto nella Sardegna sabauda

(XVIII-XIX secolo) …………………………………………………….……………….…507

 

 

IV. STORIA E COMPARAZIONE ………………………………………………….…..….….539

 

Letizia VACCA

Diritto europeo e indagine storico-comparatistica …………………………………….....541

 

Vincenzo ZENO-ZENCOVICH

Dal “diritto patrio” attuale all’“attuale diritto dell’Unione Europea”:

le domande del comparatista allo storico ……………………………………………...…551

 

Umberto SANTARELLI

La vicenda dei diritti patri, segmento d'una lunga storia ……………………………..….557

 

 

Indice dei nomi …………………………………………………………………………………..563

 

Gli autori ………………………………………………………………………………………...585

 

 

PRESENTAZIONE

 

         La formazione dei diritti patri in etเ moderna ่ un tema poco familiare alla storiografia giuridica italiana, che prevalentemente ha preferito impostare lo studio degli ordinamenti di quel periodo utilizzando la chiave dialettica ius commune/iura propria.

         Questa griglia interpretativa, nata specificamente in relazione alle esperienze pluralistiche medievali, si ่ dimostrata feconda per molti aspetti, ma in tempi recenti ่ stata sottoposta a critica sia perch้ ha indotto a una certa rigiditเ nel raffigurare gli ordinamenti come "sistemi" di norme, sia perch้ ha finito per essere applicata troppo estensivamente a un indifferenziato basso Medioevo. A maggior ragione tali risvolti critici valgono per applicazioni di ancor pi๙ lunga durata. Si ่ accreditata infatti l'idea di un sistema di fonti "stancamente" protrattosi per l'intero periodo moderno, identificato perci๒ come una lunga "crisi"; e, d'altro canto, delle fonti che ne facevano parte si ่ predicato addirittura un ordine gerarchico, secondo una visione tipicamente desunta dai modelli ottocenteschi.

         Non solo, ma quella griglia presenta anche il rischio di estendere in modo non appropriato ad altri contesti alcuni elementi caratteristici dell'esperienza italiana, quasi che i canoni del mos italicus, certo di grande rilevanza e diffusi per la splendida tradizione da cui derivavano, fossero semplice merce di esportazione e fossero slegati, quanto alle forme adoperate e ai temi a cui la scienza giuridica si interessava, dagli ordinamenti specifici, frastagliati e politicamente deboli, in cui erano maturati.

         Non si tratta, ovviamente, di innalzare steccati tra le diverse esperienze. Per fortuna ่ oggi unanime la coscienza che l'orizzonte delle discipline della storia del diritto e delle istituzioni debba essere quanto meno europeo; e questo per la consapevolezza che contenuti del diritto e forme istituzionali, in dipendenza di relazioni sempre mantenute vive e anzi in continua espansione, si scambiavano e si intrecciavano nei vari ordinamenti. Ma d'altra parte l'intreccio avveniva attraverso il filtro di culture non omogenee, nel quadro differenziato e mobile dell' evo moderno, che fu anche accaparramento e difesa di confini.

         La stessa venerata espressione di "diritto comune" era impiegata in sensi molteplici e diversi dal passato. Il proemio della Costituzione francese del 1791, ad esempio, stabilendo che non vi fosse pi๙ alcun privilegio od eccezione al d i r i t t o  c o m u n e dei francesi, intendeva affermare che il diritto n a z i o n a l e in Francia era uguale per tutti i cittadini; eppure non molti anni dopo, nel 1807, di questo diritto nazionale dei francesi (compendiato nel code Napol้on) si poteva addirittura sostenere che si apprestava a diventare ซle d r o i t  c o m m u n pour l'Europeป, cio่ una sorta di diritto delle genti travalicante i singoli ordinamenti. Due sensi di droit commun, come si vede, che si possono comprendere e spiegare se si ่ disposti ad affrontare criticamente il viaggio nella storia, alla ricerca non tanto del s i s t e m a  d e l l e  f o n t i v i g e n t i quanto della complessiva esperienza giuridica che andava svolgendosi e che era fatta anche di mentalitเ, ideologie, regole e usi propri di ciascuna comunitเ sociale.

         In tale ottica, nel promuovere il Convegno tenuto si ad Alghero dal 4 al 6 novembre 2004, i cui Atti sono raccolti in questo libro, abbiamo posto al centro della discussione il concetto di formazione dei diritti patri anzich้ insistere ancora sulla cristallizzata dialettica ius commune/iura propria.

         Non di rado il lavoro dello storico - a cominciare dalla scelta dei temi di cui si occupa - ha come fine quello di ricercare nel passato giustificazioni per il presente ovvero puntelli per intervenire nella politica. In questo caso la scelta del tema potrebbe significare che si guarda con favore a una visione nazionalista del diritto, oppure, all'opposto, che si sostengono le ragioni dell'integrazione europea in nome di una pregressa (e mai venuta meno) identitเ omogenea, espressa giuridicamente nel ius commune.

         Organizzando la discussione attorno al tema della formazione dei diritti patri non abbiamo nutrito simili intenti. Giเ il fatto che col ricorso alla storia si possano sostenere due opzioni opposte vale, crediamo, a screditare ogni orientamento che, strumentalizzando la ricerca storica, la riduca in fondo a pretesto. In generale, pensiamo che il compito dello storico non sia di fomentare nostalgie per il passato e nemmeno di promuovere sbrigative analisi funzionali all'urgente bisogno di nuove soluzioni: come quelle che oggi,J;nell'acuita crisi dell'esperienza degli Stati sovrani e della loro legislazione assorbente e mentre ci si sforza di dar vita a nuovi modelli fondati sul pluralismo giuridico, si leggono talvolta riassunte nella formula, tanto ambigua e approssimativa quanto suggestiva, che passa sotto il nome di New Medievalism.

         Come ่ ovvio, il futuro ่ tutto da costruire, con fantasia, ma anche, almeno in vista di risultati non effimeri, con consapevolezza civile e armatura culturale.

         Ecco perch้ siamo convinti che pure lo storico, e in particolare lo storico del diritto e quello delle istituzioni, abbia titolo per partecipare a questo lavoro di costruzione, e in una posizione non secondaria: con l'attivitเ di scavo e di riflessione che gli ่ propria. Se ่ vero che, in generale, nell'etเ moderna crebbero gli spazi dei soggetti statuali, questo comport๒ che legislatori, magistrature e giuristi dovessero allargare le funzioni e le tematiche di cui occuparsi: oltre alle materie innervate attorno alle attivitเ dei privati e delle comunitเ "naturali" di appartenenza ("naturali" perch้ in esse - famiglia, corporazioni, cittเ - sembrava svolgersi l'intera vita dei soggetti), occorreva provvedere a ridisegnare i compiti di una sovranitเ tendenzialmente laicizzata (e perci๒ da definire nei rapporti con le diverse Chiese e nelle nuove relazioni internazionali), a riesaminare i meccanismi di funzionamento delle istituzioni centrali e periferiche, a configurare i doveri e i diritti dei sudditi, a garantire almeno una certa mobilitเ delle persone, a stabilire i valori essenziali da tutelare penalmente, a tracciare itinerari processuali adeguati alle condizioni del vivere civile.

         La formazione dei diritti patri ha racchiuso questi aspetti, tutt'altro che dagli svolgimenti lineari e anzi per lo pi๙ opachi, ma pure complessivamente orientati da una scienza giuridica a sua volta in corso di rinnovamento, anche se non pi๙ egemone in esclusiva e in via di articolazione al suo interno: si affacciavano alla ribalta, da protagonisti, gli scienziati della politica e, pi๙ tardi, gli economisti, mentre, nello statuto stesso del giurista, prendeva piede la specializzazione nelle diverse branche, via via sempre pi๙ marcata. La figura pubblica del giurista, in particolare, sub์ una frammentazione - dal leguleio al professore di provincia, fino all'avvocato impegnato nei grandi studi professionali, al togato dei Supremi Tribunali e ai consiglieri del principe e ministri di governo - che esprimeva le profonde trasformazioni in corso: e tuttavia, nella commistione e nel confronto tra etica, politica ed economia, nel mondo del diritto andarono emergendo sia esigenze ricostruttive generali, sia profili specialistici, e si procedette alla rivisitazione del rapporto tra prassi e insegnamento, in particolare ricomprendendosi quest'ultimo tra i campi di interesse diretto delle istituzioni statuali. In tempi di edificazione di identitเ nazionali, poi, non stupisce che una parte significativa dei giuristi utilizzasse in dosi massicce la comparazione e la storia.

         Lo studio delle articolazioni attraverso cui si andarono formando i diritti patri pu๒ aiutare a comprendere le diversificazioni odierne e forse pu๒ anche contribuire a considerare le realtเ multiformi in cui oggi ci troviamo non come una sommatoria di elementi confusi e reciprocamente estranei, bens์ un dato di ricchezza sul quale costruire un processo di convivenza regolata da un diritto ragionevole e perci๒ stesso anche flessibile e dalle facce molteplici. Un diritto che dialoghi con altre discipline recuperando la propria dimensione culturale senza pretendere di essere pervasivo, ma d'altra parte nemmeno scadendo nel minimalismo: senza pretendere, cio่, di assoggettare tutto a disposizioni omologanti (in nome, magari, di "comuni radici", variamente posticce e comunque sempre ideologicamente orientate e quindi escludenti) e, viceversa, senza abdicare al suo compito di proporre regole ordinanti.

         Il tema portato alla discussione del Convegno pu๒ indicarsi in questi termini: come ่ andato individuandosi il diritto delle comunitเ particolari, pi๙ o meno ampie, giuridicamente costituitesi negli Stati (cittadini, regionali o nazionali)? In particolare, attraverso quali mutamenti di equilibri sociali, quali giochi di ideologie, quali trasformazioni degli atteggiamenti verso le fonti normative, nelle varie realtเ si ่ potuto affermare il concetto di "patria" o nazione, cui naturalmente era legato uno specifico diritto? E senza scomodare questi concetti impegnativi e in molte situazioni impiegati solo tardi, come ่ stata trasposta negli ordinamenti moderni quell'idea di "comunitเ perfetta" che, mutuata dal pensiero teologico e poi assorbita dalla scienza giuridica medievale, evidentemente postulava un soggetto giuridico autonomo e sovrano nel governarsi secondo un proprio diritto? E ancora: il senso della diversitเ (di storia, di costumi, di culture ... ), che si esprimeva nel rispettivo diritto patrio, ่ coesistito, e in che limiti, con il senso di appartenenza a una comunitเ pi๙ ampia, europea?

         Quesiti vastissimi che sono stati specificamente proposti per indagare sugli ordinamenti degli Stati preunitari della penisola e per riflettere sugli atteggiamenti della storiografia italiana, come era nel programma della ricerca cofinanziata dal Ministero dell'Universitเ da cui ่ nato il Convegno e alla quale hanno preso parte diversi dei relatori. L'ovvia esigenza di inquadrare quei temi nell' orizzonte europeo e di prospettare una comparazione almeno con le esperienze culturalmente e istituzionalmente pi๙ affini ha tuttavia indotto ad allargare il confronto ai fini di una ricognizione che, dunque, oltre agli ordinamenti italiani, ha riguardato altre esperienze dell'area dell'Europa continentale occidentale. S'intende che la scelta delle realtเ esaminate ่ parziale e arbitraria; ma intanto confidiamo che sia utile pubblicare i risultati del Convegno, se non altro per evidenziare il problema storiografico e per fornire una prima visione panoramica delle diverse situazioni*.


 

* * *

 

         Desideriamo ringraziare gli amici ed i colleghi che, tutti con grande disponibilitเ, hanno accettato l'invito a portare il proprio contributo di riflessione. Un grazie particolare va a Mario Caravale, che si ่ anche prodigato nell' organizzazione del Convegno e ha voluto altres์ stampare gli atti nella collana storico-giuridica ซIus nostrumป dell'Universitเ "La Sapienza" di Roma, e all'avv. prof. Antonello Arru, presidente della Fondazione Banco di Sardegna, che ha sostenuto finanziariamente sia l'organizzazione del Convegno, sia la pubblicazione di questo volume. La nostra riconoscenza va anche a Cecilia Palombelli, che ha incoraggiato il lavoro dei curatori con grande disponibilitเ e sensibilitเ culturale.

 

I.B. e A.M.

 

 

 



 

* Il programma di studio da cui ่ nato il Convegno ha visto la partecipazione di quattro unitเ di ricerca (dirette da I. Birocchi, M. Caravale, A. Mattone e A. Romano). Nel progetto originario del Convegno era prevista anche una relazione concernente i Paesi Bassi assegnata a Margreet Ahsmann, che per๒ ha dovuto rinunciare quando non era pi๙ possibile sostituirla. Inoltre i curatori si rammaricano che una delle riflessioni conclusive presentate al Convegno, quella pronunciata da Luigi Berlinguer, non abbia trovato una redazione scritta e quindi non sia compresa in questo libro.