ds_gen N. 6 – 2007 – Memorie//Tribunato-plebe

 

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Istituto di Teoria e Tecniche

dell’Informazione Giuridica (ITTIG)

Consiglio Nazionale delle Ricerche

 

DIFENSORE CIVICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL DIRITTO

 

 

Sommario: 1. Il quadro di riferimento generale. – 1.1. L’interdipendenza mondiale e la mondializzazione dell’economia: dalla crisi della governabilità alla crisi della cittadinanza. – 1.2. L’innovazione tecnologica e l’emersione di nuovi problemi, rapporti e diritti. – 2. Il contesto internazionale e l’esperienza italiana. – 2.1. Il contesto internazionale. – 2.2. L’esperienza italiana. – 3. Le funzioni del difensore civico in Italia. – 3.1. La funzione di stimolo. – 3.2. La funzione consultiva. – 3.3. La funzione di mediazione. – 3.4. La funzione di garanzia. – 3.5. La funzione di controllo. – 3.6. La funzione di assistenza e consulenza.  – 3.7. La funzione di tutela. – 4. L’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR e l’innovazione tecnologica nel diritto; attualità, specificità tematica e complessità interdisciplinare delle sue aree di ricerca. – 4.1. I diritti umani: il Diritto alla vita, il Diritto all’ambiente e all’informazione ambientale, il Diritto alla qualità della vita, il Diritto all’informazione (rinvio). – 4.2. Cittadini e fonti di cognizione del diritto: informazione, conoscenza e partecipazione ai processi decisionali. – 4.3. Cittadini e Pubbliche Amministrazioni: la trasparenza della Pubblica Amministrazione, la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la comunicazione tra gli Enti Locali. – 4.4. La “società dell’informazione e della comunicazione” e il Diritto dell’informatica. – 5. Considerazioni conclusive. – 5.1. Il rapporto tra istituzioni pubbliche e cittadini. – 5.2. Difesa civica e mutamenti sociali.

 

 

1. Il quadro di riferimento generale

 

1.1. – L’interdipendenza mondiale e la mondializzazione dell’economia: dalla crisi della governabilità alla crisi della cittadinanza

 

Una intensa conflittualità e un senso di crescente insicurezza connotano tristemente la nostra epoca, sotto diversi profili e a tutti i livelli: dal ristretto ambiente familiare e locale ai diversi contesti nazionali, dal vasto scenario europeo a quello – molto più variegato e complesso - del mondo intero. Nell’era della c.d. “interdipendenza mondiale complessa” e della crisi strutturale della “governabilità” l’attualità dei diritti umani si presenta in maniera sempre più pressante e drammatica.

Anche se le variabili economiche appaiono come le più influenti, la causa ultima di questa situazione risiede piuttosto nelle dinamiche d’interdipendenza che si sono gradatamente instaurate e si sono poi rapidamente estese a tutti i Paesi del mondo[1]. Si tratta di una interdipendenza che non caratterizza soltanto il comportamento degli Stati nazionali e i loro reciproci rapporti, ma che penetra – direttamente e profondamente – nella realtà umana e nella vita sociale. La stessa capacità di governo delle istituzioni centrali, come del resto anche di quelle regionali e locali, risulta influenzata da fattori esterni, non controllabili con gli strumenti tradizionali della politica. In conseguenza di ciò, venendo meno il diaframma dei governi, gli individui, le famiglie, i gruppi associativi si sono trovati direttamente e irrimediabilmente immersi in una nuova dimensione, quella mondiale, espressa nella metafora del “villaggio globale”, quale spazio dilatato fino a ricomprendere l’intero pianeta, territorio indistinto su cui sempre più prepotentemente cerca di affermarsi ed esplicarsi un potere direttivo unico ed omologante.

L’interdipendenza, dunque, coinvolge soggetti eterogenei che includono, accanto ai governi, organismi intergovernativi e multinazionali economiche, associazioni di volontariato e istituzioni religiose, reti informative trans-nazionali e movimenti ambientalistici; in particolare, si sviluppano iniziative pubbliche e private per la internazionalizzazione dei diritti umani, per la promozione, il riconoscimento e la tutela, a livello giuridico internazionale, dei diritti fondamentali della persona.

Soprattutto, però, in questa fase sempre più prepotentemente si afferma la “mondializzazione” dell’economia, cui si ricollegano non solo l’apertura dei mercati nella direzione della loro progressiva unificazione, ma anche l’integrazione dei processi produttivi e di distribuzione in ordine al mero conseguimento del profitto, nonché la “delocalizzazione” e la fusione delle imprese, alla ricerca d’una sempre maggiore visibilità e competitività internazionale. All’interno e al disopra di questa “economia mondiale”, di cui il commercio elettronico rappresenta la più recente e innovativa dimensione tecnologica, non si è però ancora affermata una “politica mondiale dell’economia”, una politica in grado d’esprimerne una totale e coerente governabilità (la c.d. “global governance”).

Interdipendenza e mondializzazione determinano e alimentano la crisi strutturale della governabilità, crisi che viene a sua volta a configurarsi anche – e in primo luogo – come crisi della statualità, dello Stato nazionale, nella sua concezione e funzione tradizionale. Alla crisi dello Stato, nel senso chiarito, viene poi inevitabilmente a corrispondere la crisi dello stesso istituto della cittadinanza. Di fronte ai condizionamenti esterni che l’interdipendenza pone ai poteri decisionali dei governi; di fronte ai ridimensionamenti indotti nello sviluppo dello Stato sociale e, in generale, ai molteplici e profondi mutamenti determinatisi nel tessuto stesso della vita individuale e di relazione, occorre allora riesaminare e rivalutare i diritti dei cittadini, riconsiderarne la portata e la fisionomia, l’effettività dell’esercizio e l’efficacia della tutela, tenendo presente che nel concetto di cittadinanza rientrano non solo i diritti relativi all’esercizio del potere politico, ma anche quelli connessi alla libertà individuale e, non ultimo, il diritto di accedere a certi beni sociali fondamentali, quali la salute, l’istruzione e il lavoro.

 

1.2. – L’innovazione tecnologica e l’emersione di nuovi problemi, rapporti e diritti

 

Alla interdipendenza tra gli Stati e alla mondializzazione o globalizzazione come cause fondamentali della trasformazione in atto, deve essere aggiunto il rilievo del ruolo essenziale che, nell’attuale scenario complessivamente considerato, assume il progresso scientifico e tecnologico. Il ritmo rapidissimo dell’evoluzione tecnologica e la pervasività senza precedenti dell’innovazione che a essa si ricollega hanno profondamente inciso sulla situazione complessiva dei diritti dei cittadini, da un lato alterandone o comunque modificandone la configurazione e l’estensione, dall’altro facendo emergere l’esigenza di riconoscere e difendere situazioni e posizioni nuove.

La stessa vita quotidiana, nella varietà e complessità dei rapporti sociali, si è sensibilmente modificata in conseguenza degli sviluppi della ricerca nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In questa sede può essere sufficiente accennare alle vastissime possibilità che sono state aperte dalla miniaturizzazione circuitale sempre più spinta e dal corrispondente, incredibile, incremento nella potenza di calcolo e nella capacità di memoria degli elaboratori elettronici personali (personal computers) e delle stazioni di lavoro (work stations) di più recente progettazione. In settori applicativi con ricadute di forte impatto sull’organizzazione sociale, come le reti telematiche destinate alla comunicazione di massa, le grandi banche di dati specialistici e l’automazione integrata dei processi decisionali, sono così divenuti concretamente utilizzabili e operativamente fruibili i risultati di ricerche teoriche avanzate, svolte in campi, come l’Intelligenza Artificiale e le Reti neuronali, che fino a non molto tempo fa sembravano inesorabilmente relegati nella sfera delle mere elucubrazioni teoriche o, comunque, orientati allo sviluppo di prodotti di alta tecnologia ma di scarsa rilevanza applicativa.

La Telematica, in particolare, con la diffusione sempre più massiccia delle sue tecniche sta ormai sconvolgendo definitivamente le modalità della comunicazione di massa, imponendo ai rapporti umani modelli nuovi e ritmi diversi, ma anche trasformando la stessa percezione che l’individuo ha del suo essere nello spazio e nel tempo. L’Intelligenza Artificiale, disponendo finalmente di strumenti di potenza adeguata alla peculiarità dei suoi obiettivi e alla complessità delle sue funzioni, è definitivamente uscita dal limbo delle elaborazioni teoriche per insinuarsi gradatamente in settori e applicazioni che fino a pochi anni fa venivano considerati nettamente distinti dalle sue aree applicative tipiche; basti pensare alle tecniche per il reperimento concettuale delle informazioni nelle banche dati, alla didattica o, in campo finanziario, ai programmi per la gestione assistita del credito.

In conseguenza dei radicali mutamenti indotti dalla rapida evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a sua volta il diritto si è trovato nella necessità di affrontare problemi di complessa definizione, per la difficoltà – e sovente anche nell’impossibilità – d’individuare validi punti di riferimento nella disciplina di istituti e rapporti assolutamente nuovi (come il documento informatico, la firma digitale, l’accesso alle banche di dati pubblici e il commercio elettronico) o anche per le caratteristiche del tutto particolari del contesto in cui attualmente – proprio per il sopravanzare della rivoluzione tecnologica – vengono a inquadrarsi fondamentali questioni di tradizionale rilevanza giuridica (come il diritto d’autore, il diritto all’informazione e il corrispondente diritto alla riservatezza, nonché la sempre più estesa categoria dei diritti di partecipazione e comunicazione del cittadino di fronte alla Pubblica Amministrazione).

 

 

2. Il contesto internazionale e l’esperienza italiana

 

2.1. – Il contesto internazionale

 

Il diffondersi nei cittadini – a livello non solo internazionale, ma anche nazionale, regionale e locale – di atteggiamenti di sfiducia e di diffidenza nei confronti dell’azione delle istituzioni pubbliche, in quanto a sua volta induce timori e insicurezza, inevitabilmente tende a deprimere l’attitudine alla solidarietà e la stessa cultura della pacifica coesistenza. Si tratta, dunque, di valori fondamentali, che occorre ristabilire e tutelare, evitando che si radichi, nei singoli come nelle comunità, la convinzione di poter salvaguardare il proprio benessere personale e materiale e, insieme, di poter adeguatamente affrontare i problemi connessi all’accelerato sviluppo tecnologico e alle nuove dimensioni della competizione internazionale, solo perseguendo logiche individualistiche, al di fuori degli schemi dello Stato sociale.

In questo senso se, da un lato, occorre prendere coscienza del fatto che la diffusa percezione di un senso di ripulsa, da parte dei cittadini, nei confronti di un cattivo funzionamento dell’apparato politico-amministrativo va direttamente a incidere sul senso d’attaccamento alla comunità nazionale, d’altra parte si evidenziano la necessità e l’urgenza di provvedere a elaborare politiche, progetti, comportamenti concreti, pubblici e privati, atti a ricostruire il rispetto e la fiducia nei confronti delle istituzioni democratiche.

Come è stato più volte affermato, anche in occasione di Seminari di studio e Convegni nazionali e internazionali, l’istituto del Difensore civico corrisponde a esigenze reali ed estese, ma il grado della sua concreta utilità e funzionalità dipende dalla “ricettività” che il sistema politico-amministrativo si dimostra capace d’esprimere nei suoi confronti. Infatti, è condizione essenziale, in questa prospettiva, che il sistema si configuri non solo come “Stato di diritto”, ma anche come “Stato sociale”, garante quindi della certezza del diritto, ma anche della sicurezza delle persone e delle comunità.

In tutti i Paesi, di pari passo con lo sviluppo sociale, si sono moltiplicate le funzioni pubbliche di erogazione e prestazione, ma, come diretta conseguenza, sono sorti problemi politici, sociali e giuridici del tutto nuovi, mentre si sono delineati scenari fino a pochi anni or sono assolutamente imprevedibili, in cui riaffermare i valori di giustizia e garantire i diritti dei cittadini. Nonostante il consolidamento e l’estensione dello Stato sociale, sono emerse nuove “criticità”, nuove “povertà”: dagli anziani, sempre più numerosi e attivi, ai disoccupati, dai tossicodipendenti, sovente ignorati ed emarginati, agli immigrati. Nell’incalzare del progresso tecnologico (dall’informatica alle biotecnologie, dalla telematica alla robotica), con riferimento a settori vasti ed eterogenei dell’attività umana ma anche a momenti fondamentali della vita stessa, assumono profili inediti anche i tradizionali diritti di libertà, mentre si chiarisce e si diffonde una sempre più accentuata richiesta d’efficienza, trasparenza e partecipazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dell’apparato statale nel suo complesso: l’esigenza d’innovazione attiene al buon funzionamento dello Stato non soltanto nelle sue istituzioni rappresentative (Parlamento, Governo, Regioni, Province e Comuni), ma anche nelle sue strutture burocratico-amministrative che, com’è stato osservato[2], a ragione della loro complessità, incidenza e pervasività, rivestono un’importanza crescente nella vita delle comunità nazionali.

Qualunque persona risieda sul territorio dell’Unione Europea o ne sia cittadino – oltre ad imprese, associazioni e altri organismi con sede ufficiale nell’Unione – qualora ritenga siano stati lesi i diritti riconosciuti dal diritto comunitario, può rivolgersi al “Mediatore Europeo[3] o alla “Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo”. L’istanza può essere presentata al Difensore Civico più vicino, che è tenuto a intervenire direttamente o a trasmettere a sua volta la denuncia al Difensore Civico competente (Mediatore Europeo, Difensore Civico nazionale, regionale o locale) all’interno degli Stati membri dell’Unione. In ogni caso, oltre che sulla base delle denunce o segnalazioni dei cittadini, il Mediatore Europeo può avviare indagini anche di propria iniziativa. Per un confronto sulle varie tematiche d’interesse e per rendere più agevole la trasmissione delle istanze tra i vari Difensori Civici, il Mediatore Europeo ha istituito, nel 1996, una rete di funzionari di collegamento, che intende promuovere il libero flusso di informazioni sul diritto comunitario e la sua applicazione al fine di rendere possibile la trasmissione delle denunce all’organo più idoneo. Il Mediatore Europeo organizza, inoltre, periodici incontri tra Difensori civici Regionali, Nazionali e Istituti di tutela[4] e conduce indagini su casi di cattiva amministrazione nell’azione delle Istituzioni e Organi comunitari, quali la Commissione Europea, il Consiglio dell’Unione Europea e il Parlamento Europeo; esulano, invece, dalle sue competenze le azioni svolte dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Nel 1997 il Consiglio d’Europa ha istituito il Commissario per i Diritti dell’Uomo. Tale mandato è stato definito nel 1999[5]; in virtù del suo incarico e delle competenze conferitegli, il Commissario è abilitato d’ufficio a esaminare qualsiasi questione e, quindi, pur non avendo la facoltà di ricevere dei ricorsi individuali in materia di tutela dei diritti dell’uomo, può fornire informazioni sulla situazione generale negli Stati membri del Consiglio d’Europa sulla base di documenti dell’Organizzazione. Eventuali istanze possono essere rivolte al Commissario dai Governi, dai Parlamenti nazionali, dai Mediatori nazionali o da altre Istituzioni analoghe, nonché da singoli individui e associazioni.

Per quanto attiene alla c.d. “educazione alla cittadinanza” è opportuno rilevare che la Comunità Europea, dichiarando il 2005 Anno Europeo della Cittadinanza (European Year of Citizenship through Education – EYCE), ha inteso segnalare all’attenzione generale la conclusione e il culmine d’un lungo lavoro pluriennale (di oltre otto anni), avviato in tutto il Continente con lo sviluppo di progetti volti a ricostruire il legame tra cittadinanza e partecipazione[6]. Obiettivo primario di questa iniziativa è stato quello di promuovere la partecipazione alla vita pubblica, facendo avvertire l’esigenza di essere parte attiva della propria comunità, sviluppando una cultura della cittadinanza atta a coniugare la partecipazione democratica con la condivisione. La definizione di concetti, politiche e strategie, ma anche la promozione di “buone pratiche” nell’area dell’Educazione alla Cittadinanza Democratica[7] hanno portato a evidenziare problemi e a individuare percorsi di maturazione e sviluppo[8].

Per il periodo 2006-2009 il Programma comunitario delle attività previste in materia di Educazione alla Cittadinanza Democratica tende a promuovere politiche sostenibili, a supportare buone pratiche e a incoraggiare la cooperazione tra e con gli Stati membri[9]; in particolare, però, si propone di promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività della Pubblica Amministrazione e ai corrispondenti processi decisionali attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).

 

2.2. – L’esperienza italiana

 

In Italia, all’esigenza d’instaurare un diverso rapporto tra cittadini e pubbliche istituzioni si è cercato e si sta cercando di rispondere con alcune leggi di riforma, avviate a partire dal 1990 secondo una precisa strategia, volta alla “privatizzazione” di alcuni settori di servizi pubblici, alla partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo pubblico, alla responsabilizzazione dei dirigenti-funzionari. In ordine al conseguimento di questi fini sono però necessarie, da una parte, un’adeguata valorizzazione dell’etica della responsabilità professionale degli operatori delle Pubbliche Amministrazioni, dall’altra, la promozione di comportamenti di cittadinanza consapevole da parte dei cittadini: in questo ambito si colloca l’istituzione – o il rinnovamento – di strumenti di promozione, tutela e conciliazione quali, appunto, il Difensore Civico[10].

In assenza del Difensore Civico nazionale, il ruolo di funzionario è espletato da una figura interna all’Ufficio del Difensore Civico regionale quale Segretario del Coordinamento dei Difensori Civici regionali. Attualmente è in carica un funzionario presso l’Ufficio del Difensore Civico della Valle d’Aosta. In passato hanno svolto tale incarico gli uffici dei Difensori Civici della Toscana e del Veneto.

 

 

3. Le funzioni del difensore civico in Italia

 

L’azione del D.C. investe aspetti fondamentali attinenti alla vita e agli interessi del singolo e della collettività in ordine alla realizzazione d’una società libera, giusta e democratica, ispirata a principî del diritto romano immutabili e universali, quali quello espresso da Ulpiano nel Digesto con le parole «Honeste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere». I principî e i valori cui in questa sede può farsi riferimento sono quelli esplicitati in vari articoli della nostra Carta Costituzionale, come l’art. 2 (diritti inviolabili collegati al dovere della solidarietà politica, economica e sociale), l’art. 3 (in materia di uguaglianza e sviluppo della persona umana), l’art. 97 (relativamente alla legalità, al buon andamento e alla imparzialità della P.A.) e l’art. 98 (a proposito dei pubblici impiegati, considerati ad esclusivo servizio della Nazione).

Una visione complessiva del campo d’intervento del Difensore civico è offerta dall’art. 11 del D.Lgs. 267/2000 che allo stesso attribuisce compiti di vigilanza sull’imparzialità e sul buon andamento dell’azione amministrativa, nonché di tutela delle persone e dei cittadini da abusi, disfunzioni, carenze e ritardi posti in essere dagli organi della P.A. Il campo d’azione del D.C. comprende quindi, a livello generale, una «attività di tutela delle posizioni giuridiche soggettive del singolo e della collettività e un’attività di vigilanza sulla legalità, regolarità ed efficienza dell’attività della P.A.». Più analiticamente, nell’attività del D.C. possono distinguersi: funzioni di stimolo e propositive, funzioni di tipo consultivo, funzioni di mediazione, di garanzia, di controllo, di assistenza e consulenza a soggetti privati e di tutela delle posizioni giuridiche soggettive.

 

3.1. – La funzione di stimolo

 

La funzione di stimolo e propositiva del D.C. si esplica sulla base dell’esame attento dei documenti programmatici e gestionali dell’Ente (quali la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione e il piano esecutivo di gestione) e tende a realizzare interventi, a suggerire rimedi e correttivi atti a evitare disfunzioni, carenze e inadeguatezze nel conseguimento degli obiettivi dell’attività pubblica. Questa attività di “pungolo”, da un lato, mira a migliorare l’azione amministrativa in termini di tempestività, efficacia e buon andamento, oltre che adeguato contemperamento degli interessi coinvolti; dall’altro, tende a tutelare le posizioni giuridiche di vantaggio delle persone interessate (singole o associate).

 

3.2. – La funzione consultiva

 

Relativamente alla funzione consultiva occorre rilevare che al D.C., proprio in virtù della sua posizione di mediatore imparziale e indipendente, gli amministratori e i funzionari pubblici possono (o devono, a seconda di quanto disposto nei relativi Statuti) chiedere giudizi e pareri, sia pure non vincolanti, non solo di carattere scientifico o tecnico, ma anche discrezionale o di merito, purché strettamente collegati a precise richieste ed esigenze.

 

3.3. – La funzione di mediazione

 

La funzione di mediazione attiene direttamente alla natura del dialogo e dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, rapporti tradizionalmente difficili per la complessità intrinseca delle formalità legali e dei meccanismi burocratici connessi alle procedure. La mediazione, in quanto può prevenire ed evitare l’instaurazione di un contenzioso amministrativo o giudiziario (cui si connettono tempi lunghi e costi ingenti) s’inquadra, a livello europeo, tra gli strumenti e i metodi alternativi (stragiudiziali) di composizione e risoluzione delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution), quali l’arbitrato, la conciliazione e l’intervento dell’Ombudsman.

 

3.4. – La funzione di garanzia

 

La funzione di garanzia è attribuita al D.C. dall’art. 11 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ma anche da numerose altre norme all’interno di Statuti e Regolamenti. Il D.C. deve garantire l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione nei confronti dell’utente, del cittadino, in ultima analisi, della persona umana: si tratta di valori e principî costituzionali essenziali e qualificanti per uno Stato democratico moderno e per una Pubblica Amministrazione efficiente e funzionale. Il principio fissato nel 1° c. dell’art. 97 della Cost. – secondo il quale: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione» – dev’essere osservato, oltre che dal legislatore in tutte le ipotesi in cui egli emani norme per la disciplina di attività amministrative e per l’organizzazione degli uffici, dalla P.A. nell’organizzazione della propria attività. Il D.C. non è titolare di poteri coercitivi o sanzionatori, né può caducare o riformare l’atto viziato, ma, segnalando ed evidenziando eventuali vizi degli atti o del procedimento, può prevenire ed evitare il ricorso agli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dall’ordinamento.

 

3.5. – La funzione di controllo

 

La norma fondamentale e generale dell’art. 11 D.Lgs. n. 267 conferisce al D.C. compiti di garanzia e tutela, ma tali funzioni possono essere assolte solo se il suo intervento si svolge sugli atti amministrativi, sull’operato e sul comportamento degli organi e degli uffici della P.A. al fine di verificarne la conformità alle regole giuridiche positivamente fissate. La funzione di controllo, in senso giuridico, si esplica in tutte le ipotesi in cui un organo esamini l’attività svolta da un altro organo per accertarne la corrispondenza a determinate norme; si tratta di verificare se un atto, un’attività, un comportamento siano conformi alle norme positive e alle regole d’azione prestabilite al fine d’esprimere un giudizio e di adottare – o proporre che siano adottate – le misure giuridiche previste dall’ordinamento. Il controllo, come istituto generale, è quindi connaturato con l’organizzazione stessa degli ordinamenti giuridici, ma è solo con lo Stato moderno che la generalizzazione del controllo a tutta l’attività dei pubblici poteri è stata elevata al rango di principio costituzionale. La funzione di controllo, classicamente, si articola in tre fasi successive: la verificazione, consistente in un “procedimento dichiarativo” volto all’acquisizione di conoscenza, mediante la quale si stabilisce un rapporto diretto tra il comportamento del controllato e la fattispecie astratta prevista dalla normativa vigente; il giudizio, come attività conseguente alla constatazione di determinati fatti che ne costituiscono il presupposto e l’oggetto; la statuizione finale, come provvedimento (positivo, negativo o interlocutorio) emesso dall’organo di controllo in relazione al giudizio espresso sull’attività dell’organo controllato.

Le funzioni di controllo esercitate dal D.C., pur non essendo rigidamente riconducibili a quelle indicate, presentano con esse evidenti analogie; si tratta di controlli non tipicamente giuridici, ma “atecnici”, che attengono alla legalità, imparzialità e buon andamento della P.A. (con particolare riferimento alle disposizioni di legge sulla contabilità delle P.A. e degli Enti locali, sul procedimento amministrativo e sui controlli interni della P.A. stessa) e che si concludono, non con un’approvazione, un “annullamento” o un “rinvio per riesame”, bensì con semplici richieste, raccomandazioni, inviti, ecc.

L’art. 127 del D.Lgs. n. 267/2000, ai commi 1 e 2, prevede, nei limiti delle illegittimità denunciate, il c.d. controllo eventuale sugli atti, cioè sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, quando queste riguardino appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, dotazioni organiche e relative violazioni e assunzioni del personale. Era previsto che il controllo fosse esercitato dal Comitato Regionale di Controllo (CORECO), ovvero, se istituito, dal Difensore civico comunale o provinciale. La legge costituzionale n. 3/2001, con l’art. 3, c. 2, ha abrogato l’art. 130 Cost., determinando così l’abolizione dell’organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali, ma questo non importa che sia venuto meno anche il potere attribuito al D.C. dal citato art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000. Altre forme di controllo esercitato dal D.C. riguardano gli aspetti di funzionalità aziendale della P.A. moderna, in termini di economicità, efficienza ed efficacia. Infine, per il D.C. sono previste dalla legge particolari facoltà che tendono ad assumere i caratteri di un controllo vero e proprio, in relazione all’accesso agli atti e al controllo sostitutivo del difensore civico regionale (v. art. 25, c. 4°, legge n. 241 del 1990 e art. 136 del D.Lgs. n. 267 del 2000).

Sostanzialmente affine al controllo previsto dall’art. 127 del D.Lgs. n. 267/2000 è poi quello attribuito al D.C. dall’art. 25 della l. n. 241/90, come modificato dall’art. 15 l. n. 340/2000, in materia di esercizio del diritto d’accesso agli atti della P.A. da parte di chi vi abbia interesse. In relazione al potere d’intervento del D.C. nel procedimento per l’accesso agli atti, in questa sede importa rilevare che esso – come anche quello contemplato dall’art. 127 del D.Lgs. n. 267/2000 – tende a verificare la legittimità del diniego (totale o parziale) o del differimento dell’accesso al fine di indurre la P.A. a riesaminare ed eventualmente modificare la determinazione presa e viene esercitato mediante apposita richiesta di riesame diretta al funzionario competente.

Conclusivamente può osservarsi che la legge n. 240/1990 è stata evidentemente emanata al fine d’instaurare un controllo democratico sull’attività della P.A., nel senso di connotarne le scelte e gli atti in termini di elevata trasparenza e conoscibilità; la previsione di tali caratteri – come è stato correttamente osservato[11] – sostanzia il principio di pubblicità dell’azione amministrativa e ha come obiettivo il miglioramento del rapporto tra la società civile e i gestori della cosa pubblica. Sulla base di tali rilievi deve convenirsi sul fatto che l’accesso agli atti rappresenti uno dei capisaldi della normativa in questione, ponendosi a fondamento dell’intera costruzione positiva tesa a garantire la trasparenza e la democraticità della stessa attività amministrativa.

 

3.6. – La funzione di assistenza e consulenza

 

L’attività di assistenza e consulenza svolta dal D.C. si rivela particolarmente significativa quando è esercitata nei confronti di persone socialmente deboli, indifese, sprovviste di mezzi economici o anche, semplicemente, della preparazione culturale necessaria al disbrigo di pratiche amministrative complesse. L’attività di assistenza si esplica mediante la “vicinanza” – materiale e morale – ai cittadini, l’offerta di aiuto e collaborazione, di consiglio e appoggio.

 

3.7. – La funzione di tutela

 

Si può affermare che tutta l’attività del D.C., considerata nella sua varietà e complessità, abbia come sintesi e punto d’arrivo la tutela delle posizioni e situazioni giuridiche soggettive. L’art. 11 del D.Lgs. n. 267/2000, in linea con l’evoluzione normativa di altri Paesi, attribuisce al D.C. anche compiti di tutela stragiudiziale del privato da abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della P.A. Questa forma di tutela – come parte della dottrina ha ritenuto – potrebbe sembrare già adeguatamente garantita dalla l. n. 241/1990, relativa alla trasparenza del procedimento e all’accesso agli atti. Occorre, invece, in contrario rilevare che l’intervento del D.C., esplicandosi principalmente mediante un’attività informale di assistenza e consulenza prestata in favore di soggetti deboli sotto il profilo sia economico che culturale, consente di rendere concreta ed effettiva l’attribuzione ex lege di posizioni strumentali di tutela. Così è, ugualmente, nelle ipotesi in cui l’azione amministrativa pregiudichi interessi diffusi o “adespoti”, cioè privi di organismi deputati alla loro tutela, ovvero anche interessi semplici o di mero fatto, sprovvisti di tutela in sede sia amministrativa che giurisdizionale. Particolare incidenza, poi, può avere l’intervento del D.C. nei casi di “silenzio-inadempimento”, che si verificano quando la P.A. ometta di provvedere sull’istanza proposta dall’interessato: l’attività di persuasione e mediazione del D.C. può, infatti, indurre la P.A. a provvedere, evitando l’instaurazione di una serie lunga e complessa di processi davanti al giudice amministrativo in base al rimedio giurisdizionale previsto dall’art. 21-bis della l. 6 dicembre 1971, introdotto con l’art. 2 della l. n. 205/2000.

In sintesi, l’attività di tutela non giurisdizionale esercitata dal D.C. ha per oggetto diritti soggettivi, interessi diffusi o “adespoti”, interessi semplici, interessi collettivi e interessi generali; essa si attua mediante l’espletamento del servizio di assistenza e consulenza nei confronti dei privati, la vigilanza in senso lato sui comportamenti dei funzionari, la segnalazione agli organi competenti di fatti di cattiva amministrazione, l’uso di poteri sollecitatori, consultivi, propositivi e di controllo “atecnico” sugli atti e sull’attività della P.A.

 

 

4. L’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR e l’innovazione tecnologica nel diritto; attualità, specificità tematica e complessità interdisciplinare delle sue aree di ricerca

 

Nel contesto storico sopra delineato – con particolare riferimento al contesto sociale, culturale, politico, giuridico e, in senso lato, ideologico che vi corrisponde – l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica, organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche[12], viene inevitabilmente ad assumere un’importanza centrale, non solo sotto il profilo meramente scientifico, ma anche sotto i molteplici aspetti che al ruolo dell’informazione – e, in specie, dell’informazione giuridica – sono variamente riconducibili nella società contemporanea[13]. Alla globalizzazione dei flussi comunicativi, che si pone come conseguenza della separazione tra spazio e tempo resa possibile dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, corrisponde la forte intensificazione delle relazioni sociali mondiali: Paesi tra loro anche molto distanti risultano così di fatto strettamente collegati, al punto di essere inconsapevolmente indotti a modificare mentalità e comportamenti, talora progressivamente incidendo su quel patrimonio di valori, costumi e tradizioni in cui si sostanziano le stesse identità nazionali.

In questa situazione il diritto, considerato nella sua funzione precipua di “regola dell’azione”, presenta problemi assolutamente nuovi, che attengono non soltanto alle forme della sua conoscibilità, ma anche alla sua stessa dimensione normativa (“nomotetica”, regolativa) ed esperienziale (con riferimento alla pratica interpretativo-applicativa e all’esperienza giudiziaria). La “novità” di questi problemi, come può dedursi da quanto fin qui richiamato in merito alle caratteristiche principali dell’evoluzione in atto nella società contemporanea, si ricollega alla rapidità senza precedenti dello sviluppo tecnologico, ma anche alla profondità e vastità dell’impatto che esso determina: la pervasività progressiva e la veloce obsolescenza (per certi versi predeterminata) di strumenti tecnici (hardware) e programmi (software) si sono rivelate caratteristiche dominanti di uno scenario in continuo cambiamento.

Sul piano della ricerca scientifica, fare fronte, in maniera articolata ma allo stesso tempo in funzione di una visione unitaria, alle problematiche che – soprattutto a livello di organizzazione sociale e regolazione giuridica – innovazione tecnologica e globalizzazione congiuntamente determinano, comporta il superamento delle tradizionali partizioni disciplinari accademiche e l’elaborazione di approcci e metodologie d’indagine di tipo fortemente innovativo, comparatistico e interdisciplinare.

Le aree scientifiche in cui l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica è impegnato, spaziando dall’Informatica giuridica al Diritto dell’informatica, dall’analisi dei diritti fondamentali nell’era tecnologica allo studio dell’influenza del Diritto romano sui sistemi giuridici continentali, dalla Linguistica alla Logica giuridica, opportunamente (doverosamente) coniugano passato, presente e futuro, affiancando alla consapevolezza dei valori universali immutabili lo studio dell’applicabilità al diritto di strumenti tecnici in continua evoluzione. L’analisi che segue avrà comunque ad oggetto i soli temi d’interesse in relazione alla funzione e all’attività del Difensore Civico.

 

4.1. – I diritti umani: il Diritto alla vita, il Diritto all’ambiente e all’informazione ambientale, il Diritto alla qualità della vita, il Diritto all’informazione (rinvio)

 

Nell’ambito dell’attività di ricerca dell’ITTIG i diritti umani occupano da tempo una posizione centrale, costituendo obiettivo primario, sul piano lato sensu “politico”, delle numerose indagini scientifiche svolte. Sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Scientifico dell’Istituto nelle riunioni del 14 giugno 1996[14] e del 24 gennaio 1997[15], nonché dei Suggerimenti per l’elaborazione dei Progetti di ricerca 1998 formulati in data 3 giugno dello stesso anno, nell’intento d’aderire all’invito di formulare “progetti innovativi” fu avviata la realizzazione d’un Progetto in grado di raggruppare e coordinare le Banche dati specialistiche interne aventi per oggetto le diverse tematiche afferenti al diritto alla vita, alla salute e all’ambiente, considerate come aspetti d’un sistema complessivo più ampio sui diritti fondamentali della persona. A tale nuovo Progetto aderirono l’archivio BIG (Bibliografia sul “Diritto alla vita e sull’Interruzione volontaria della Gravidanza”), l’archivio VIPD (“Vita Indipendente delle Persone con Disabilità”), l’archivio BIGA (“Bibliografia Giuridica dell’Ambiente”), l’archivio DAUE (relativo allo stato d’attuazione in Italia delle Direttive Ambientali dell’Unione Europea) e l’Osservatorio telematico ELIOS (“Environmental Legal Information Observatory System”).

L’accorpamento tra le iniziative documentarie su indicate, oltre a rispondere a ragioni d’opportunità connesse con l’interdipendenza e la complementarità delle tematiche che ne costituivano l’oggetto, fu valutato anche come “funzionale” alle ricerche di tipo documentario e informatico-giuridico condotte in Istituto sulla “costruzione, gestione e diffusione delle banche dati”, ma soprattutto fu inteso come espressione concreta della disponibilità a cooperare alla costruzione d’una rete informativa sui diritti fondamentali della persona e, in particolare, sul diritto alla vita.

Con specifico riferimento alla tematica del diritto alla vita e al relativo archivio elettronico BIG[16] è opportuno rilevare che questa base di dati ha per oggetto il dibattito socio-giuridico e politico-culturale sviluppatosi in Italia, soprattutto negli ultimi due decenni, in relazione al diritto alla vita, considerato come “diritto fondamentale della persona umana” nel contesto della c.d. “era tecnologica”. L’entrata in vigore della legge 22 maggio 1978, n. 194 («Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza») ha rappresentato solo uno dei nodi principali intorno a cui si è venuta rapidamente sviluppando una vastissima ed eterogenea letteratura. Nell’attuale processo di globalizzazione, infatti, è crescente la complessità dei rapporti che s’instaurano non solo tra “diritto alla vita”, “diritto alla salute” e “diritto all’ambiente”, ma anche tra questi diritti e altri diritti fondamentali, come il “diritto all’informazione” e il corrispondente “diritto alla riservatezza”.

Nell’individuare le fonti di spoglio per l’implementazione dell’archivio si è ritenuto opportuno, ancorché molto più oneroso in fase di predisposizione del corpus documentario da sottoporre ad analisi, svolgere una ricerca diretta a considerare l’argomento in ogni suo aspetto e rapporto interdisciplinare: di conseguenza, un’altra regola cui ci si è attenuti è stata quella d’includere nella base di dati tutti quei contributi che comunque trattassero il tema d’indagine, anche se in modo non esclusivo o centrale. I documenti raccolti non si limitano a esaminare le problematiche connesse col tema dell’aborto (prima e dopo la legge 194/78), ma spaziano anche sullo studio del diritto alla vita nei suoi diversi aspetti (tecniche di riproduzione umana, genetica, eutanasia, sterilizzazione, contraccezione, ecc.).

Avendo riguardo a questo più ampio contesto, l’archivio BIG, che si colloca all’interno di un più articolato sistema informativo avente specificamente ad oggetto i nuovi “diritti fondamentali dell’uomo nell’era tecnologica”, sembra destinato a cambiare presto denominazione, dato che con quella attuale solo una parte dei documenti in esso registrati risulta appropriatamente richiamata. Il database che viene ora reso disponibile in rete non contiene documenti tratti dall’archivio generale di dottrina giuridica (DOGI) prodotto dall’Istituto o da altri archivi elettronici, ma è costituito da unità documentarie del tutto originali, per esso appositamente predisposte. Va segnalato, inoltre, che nella redazione degli abstracts si è cercato d’impiegare un linguaggio che potesse risultare nel contempo sia tecnicamente rigoroso che agevolmente comprensibile, garantendo un’assoluta omogeneità stilistico-lessicale.

Pur essendo destinato ad ampliare le sue fonti di spoglio alle riviste di dottrina giuridica[17], in questa sua prima configurazione l’archivio BIG risulta costituito da materiale attinto prevalentemente da libri (monografie, opere collettanee, atti di convegni, relazioni annuali dei Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, relazioni dei vari Assessorati alla Sanità, rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità, dizionari enciclopedici, ecc.), spogliati in modo da ricavare una scheda per ciascun contributo pubblicato.

In materia di diritto all’ambiente e all’informazione ambientale l’attività di ricerca svolta all’interno dell’Istituto in un arco di tempo ormai più che decennale è stata particolarmente ampia e approfondita, coinvolgendo numerosi ricercatori ed estendendosi a tematiche varie, affrontate, sotto l’aspetto dell’indagine teorica, in articoli, relazioni a Convegni e volumi monografici[18], ma fatte anche oggetto di applicazioni informatiche eterogenee, comprendenti, oltre al trattamento di dati indicizzati e organizzati per classi argomentali in sistemi documentari[19], la sperimentazione di forme di consulenza giuridica automatica rese disponibili all’utente tramite il collegamento alla rete Internet[20].

Tra le realizzazioni più recenti è qui opportuno citare, per la particolarità dell’approccio metodologico adottato e per la rilevanza internazionale acquisita, l’osservatorio telematico ELIOS (Environmental Legal Information Observatory System), che si configura come guida all’informazione giuridico-ambientale in Internet, comprendendo un repertorio sistematico dei siti Web (guide, osservatori e portali) e degli strumenti di rete (motori di ricerca, BBS, Mailing Lists e News Groups) attinenti alla materia. Pur articolandosi in una serie integrata di liste (alfabetiche, tematiche e per aree geografiche) funzionali alla consultazione diretta, l’Osservatorio, in quanto organizzato in forma di banca dati contenente le schede descrittive delle risorse di rete selezionate, risulta consultabile dall’utente anche in testo libero e per campi, singoli o variamente combinati tra loro[21].

Evoluzione successiva del Progetto iniziale è stata poi, a partire dal 2004, la “Commessa” denominata “Diritti della persona e nuove tecnologie”, appositamente costituita all’interno del Progetto “Lessico giuridico e patrimonio giuridico italiano”, a sua volta afferente al Dipartimento “Identità Culturale”. Obiettivo primario di questa fase della ricerca in materia di diritto ambientale e diritto all’informazione ambientale è stata la realizzazione di thesauri giuridici settoriali, intesi non solo come strumenti per l’analisi linguistico-concettuale del lessico specialistico attinente alla materia, ma anche come supporto al cittadino, in quanto utente generico, non qualificato, nell’accesso all’informazione giuridico-ambientale disponibile in rete. Nell’ambito di questo orientamento di ricerca si collocano i tre thesauri avviati, col Progetto CNR “Agenzia 2000”, in riferimento alla “Terminologia del Diritto Ambientale” (Thes/TDA) e alla “Terminologia del Diritto alla vita” (Thes/BIG) estratte dalla dottrina giuridica sulla materia, nonché al lessico multilingue selezionato, oltre che dalla Costituzione della Repubblica italiana del 1947, dalla Costituzione della V Repubblica francese del 1958 e dalle Costituzioni del Regno di Spagna e della Repubblica del Paraguay (rispettivamente del 1978 e del 1992)[22].

In un prossimo futuro, in considerazione del particolare interesse scientifico e della notevole rilevanza funzionale di questi strumenti linguistico-concettuali, soprattutto in un contesto di tutela dell’identità culturale e di promozione dello sviluppo della persona umana di fronte ai pericoli della globalizzazione, si prevede d’integrare e organizzare i dati raccolti in ordine alla strutturazione e definizione di un Thesaurus plurilingue, in materia di diritti della persona, basato sulla costruzione di reti semantiche complesse tra i termini selezionati e sulla valutazione di congruità nella generazione automatica delle relazioni predefinite; gli archivi elettronici ipertestuali saranno così resi gestibili da “metadati” organizzati in reti semantiche. La ricerca, ovviamente, terrà conto della continua e rapida evoluzione cui sono andati incontro i “nuovi diritti della persona” con riferimento non solo all’attuale contesto nazionale e internazionale, ma anche ai princìpi unificatori espressi nei sistemi giuridici di origine romana, nella convinzione che l’uso adeguato delle nuove tecnologie possa favorire una migliore informazione e comunicazione giuridica, con ricadute benefiche rilevanti sul piano documentario, ma anche in quello più generale dell’accessibilità e della fruizione “intelligente” dell’informazione giuridica.

Sempre nel campo dei diritti fondamentali e, quindi, dei valori universali, un’attenzione particolare è stata poi rivolta al “Diritto alla qualità della vita”; ad esso sono dedicati un Repertorio in linea dei siti Internet pertinenti e ben quattro banche dati specialistiche consultabili in rete, contenenti dati normativi e giurisprudenziali in materia di diritto e disabilità, a livello europeo, statale e regionale[23].

Infine, per quanto attiene al Diritto all’informazione e, in particolare, al c.d. Diritto di accesso alla rete, in questa sede si rinvia a quanto di seguito esposto relativamente alle ricerche che l’Istituto svolge in materia di “Società dell’informazione” e “Diritto e politica dell’informatica”.

 

4.2. – Cittadini e fonti di cognizione del diritto: informazione, conoscenza e partecipazione ai processi decisionali

 

L’impegno dell’Istituto nel campo della documentazione giuridica risale alla sua stessa originaria costituzione[24]. Oggetto di ricerca sono non soltanto metodi e tecniche per la realizzazione di archivi elettronici normativi, giurisprudenziali e dottrinari, ma anche, più specificamente: 1) l’individuazione di strumenti per la descrizione, indicizzazione, organizzazione e classificazione delle risorse giuridiche; 2) la definizione di standard specifici per la documentazione giuridica, con riguardo alle caratteristiche proprie di ciascuna tipologia di fonte giuridica (legislazione, giurisprudenza e dottrina); 3) la progettazione, realizzazione e gestione di banche dati e sistemi informativi giuridici, di carattere sia generale che specialistico; 4) la costruzione e modellazione di “profili d’utente” atti ad agevolare l’interrogazione delle basi di dati e il recupero selettivo delle informazioni; infine, 5) la sperimentazione di tecniche per l’accesso unificato ai materiali giuridici in rete, in base all’adeguamento agli standard documentari internazionali (OAI, DC, SICI, DTD) e all’utilizzo delle più recenti tecnologie informatiche (XML).

L’impresa documentaria di maggiore rilevanza e dimensioni è costituita dall’archivio DoGI (Dottrina Giuridica) che, ormai dal 1970 (anno d’avvio), sicuramente rappresenta nel panorama nazionale uno degli strumenti più validi e preziosi per la ricerca delle informazioni giuridiche in linea. Per ogni contributo scientifico dottrinario (appartenente a una delle seguenti tipologie: articoli, note a sentenza, rassegne, commenti a legislazione, relazioni a convegni, recensioni critiche) la banca dati fornisce, oltre ai riferimenti bibliografici essenziali, un breve riassunto (abstract) del contenuto. Le fonti di spoglio sono costituite da un’ampia selezione delle più significative riviste giuridiche italiane (oltre 250 titoli), mentre l’archivio, aggiornato con periodicità bimestrale, contiene ormai più di 265.000 documenti ed è consultabile all’interno del sito Web dell’Istituto (all’indirizzo <http//www.ittig.cnr.it/dogi>).

Sempre con riferimento alla dottrina, l’Istituto si è posto come obiettivo anche lo sviluppo di un “Portale della dottrina giuridica”, fornito di un sistema di classificazione multilingue per l’indicizzazione delle risorse italiane e straniere.

Relativamente alle altre tipologie di fonti di cognizione del diritto ci si limita qui a segnalare la partecipazione dell’Istituto al Progetto europeo CASELEX (CASE Law EXchange) per la realizzazione di un sistema informativo unificato avente ad oggetto la giurisprudenza dei Paesi membri dell’Unione Europea e dell’EFTA, nonché la collaborazione al Progetto “Norme in Rete” (NIR).

A partire dal 1999 l’AIPA (Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione)[25], su proposta del Ministero della Giustizia, nell’ambito delle attività di sviluppo della Rete Unitaria ha finanziato e coordinato con lo stesso Ministero un apposito Progetto interistituzionale, denominato appunto “Norme in Rete”, che si propone di favorire e semplificare il reperimento della documentazione normativa resa accessibile attraverso Internet dagli organismi istituzionali. L’obiettivo consiste, da una parte, nel disporre di un Portale (<www.normeinrete.it>) che consenta, attraverso un’unica e semplice interfaccia, d’effettuare ricerche su tutta la documentazione d’interesse normativo accessibile in rete, dall’altra, nel realizzare strumenti software che siano di ausilio all’attività degli estensori dei documenti giuridici, col duplice risultato di supportarne l’attività, favorendo il rispetto delle regole di tecnica legislativa conformemente alle indicazioni fornite nei regolamenti, e quindi nel produrre, già alla fonte, documenti nei formati idonei all’elaborazione informatica. Grazie al concorso di competenze giuridiche e informatiche, all’interno del Progetto è stato possibile realizzare strumenti di ricerca atti a fornire funzionalità sofisticate, orientate alla navigazione (Browsing) attraverso i richiami esistenti tra i provvedimenti e a rendere disponibile la “metainformazione” necessaria a consentire un accesso semplificato alle norme.

Le iniziative promosse, se da un lato costituiscono punto di riferimento per lo stato dell’arte nel campo della documentazione giuridica automatica a livello nazionale, dall’altro si confrontano con le corrispondenti iniziative internazionali nell’ottica della condivisione di metodologie standard e in ordine al conseguimento di avanzamenti significativi delle ricerche in questo settore d’importanza centrale perché i cittadini, teorici destinatari delle norme poste dal legislatore, pervengano a un’effettiva conoscenza del diritto.

In relazione a quest’ultimo punto, d’importanza centrale nello sviluppo d’una cittadinanza attiva e responsabile e quindi anche nella realizzazione di forme efficaci di democrazia partecipativa, occorre richiamare l’attenzione su alcune ricerche d’avanguardia condotte in Istituto con riferimento all’elaborazione di metodologie per la valutazione della correttezza logico-formale delle norme giuridiche e alla progettazione e implementazione di programmi informatici di supporto all’attività d’interpretazione e applicazione delle norme stesse, fino alla sperimentazione di prototipi di sistemi di tipo consulente/decisionale in grado d’integrare, nell’interazione dialogica con l’utente, la conoscenza del mero dato normativo con l’acquisizione della giurisprudenza e della dottrina pertinenti. Al primo tipo di ricerche appartiene l’elaborazione di metodologie di valutazione della correttezza logico-formale delle disposizioni normative; al secondo la costruzione di prototipi di sistemi orientati in senso consulente/decisionale, integrati con banche dati e archivi in rete, a loro volta gestiti da “metadati” semantici.

 

4.3. – Cittadini e Pubbliche Amministrazioni: la trasparenza della Pubblica Amministrazione, la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la comunicazione tra gli Enti Locali

 

Lo sviluppo della dimensione comunitaria e il suo lento affermarsi nonostante gli alti e bassi del processo d’integrazione hanno posto gli Stati europei davanti a nuovi obiettivi, non sempre direttamente connessi con le finalità dei Trattati istitutivi; uno dei principali è proprio l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione.

Il Mercato Unico Europeo libera possibilità d’espansione economica, di sviluppo e d’innovazione tecnologica in misura tanto maggiore quanto più adeguata ed efficiente è la macchina burocratica di un Paese. Secondo quanto le analisi più attente hanno messo in evidenza ormai da molti anni[26], il sistema amministrativo statale è un fattore di sviluppo trainante quando è ben organizzato e gestito; nell’ipotesi contraria, invece, diviene causa di sprechi, configurandosi addirittura come ostacolo a una ordinata crescita sociale. In sostanza, tra gli apparati amministrativi degli Stati europei esiste una notevole concorrenzialità che finisce con l’incidere fortemente sullo sviluppo economico e civile. Il Trattato di Maastricht[27] aveva già evidenziato – semmai ve ne fosse stato bisogno – i cronici ritardi della nostra Pubblica Amministrazione e la necessità d’una sua profonda riforma.

Sebbene il legislatore abbia manifestato chiaramente la sua volontà di snellire e semplificare l’attività e le procedure amministrative, i tratti caratteristici dell’organizzazione pubblica sono rimasti a lungo sostanzialmente immutati; anzi, si è addirittura assistito a un’ulteriore tendenza verso l’iperlegificazione, che ha prodotto procedure amministrative lunghe, complesse, spesso contorte e, soprattutto, di scarsa qualità finale. Come inevitabile conseguenza si è verificata una crescente disaffezione da parte del cittadino nei confronti della macchina burocratica pubblica.

Di fronte a questa complessa situazione il percorso riformatore che è stato proposto ha trovato i suoi primi strumenti significativi nella Legge n. 400 del 1988 (che, all’art. 17 c. 2, prevede l’impiego di Regolamenti ministeriali al fine di conseguire un’ampia deregolamentazione), nelle Legge n. 142 del 1990 (in materia di riforma delle Autonomie Locali) e nella Legge n. 241 dello stesso anno (sulla riforma del procedimento amministrativo), ma anche nel Disegno Legislativo n. 29 del 1993 (in cui si fa ricorso ai Regolamenti d’organizzazione), nella Legge n. 537 del 1993 (che, all’art. 2, dispone la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi) e nel D.P.R. n. 1340 del 1994 (relativo all’attuazione della Legge sull’autocertificazione). In considerazione di questa consistente e qualificata produzione normativa può affermarsi che il legislatore italiano, a partire dalla fine degli anni Ottanta, recependo una forte tensione riformatrice, abbia seriamente avviato un processo di profonda ristrutturazione della Pubblica Amministrazione nel senso della trasparenza della sua azione e della semplificazione dei suoi procedimenti.

Soprattutto nell’ultimo decennio della sua storia l’Istituto ha rivolto una particolare attenzione alle questioni connesse allo sviluppo della società dell’informazione e al suo impatto sui cittadini, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni, attraverso l’analisi del Programma e-Europe e dei Piani e-Government per l’Italia. Questo ha portato, come diretta conseguenza, all’approfondimento del tema dell’innovazione dei processi amministrativi, settore in cui sono stati condotti studi teorici e realizzate specifiche applicazioni. In tale contesto sono stati approfonditi argomenti di grande interesse e attualità come quello della firma digitale, del protocollo informatico, della carta nazionale dei servizi e della carta d’identità elettronica. In stretta collaborazione con l’Amministrazione locale si è seguito il processo applicativo della normativa sulla comunicazione pubblica, impegnandosi nella sperimentazione di nuovi strumenti per la comunicazione con i cittadini e nella realizzazione di sistemi informativi evoluti per il cittadino e le imprese, secondo le indicazioni del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, in accordo col Piano e-Government e in collaborazione con gli Enti locali e le Amministrazioni periferiche dello Stato.

Le conoscenze acquisite con questa vasta esperienza di studi e di ricerche nell’ambito di un’attività tanto complessa ed eterogenea hanno consentito di svolgere consulenza scientifica a favore di Enti e Istituzioni in ordine all’avanzamento della cultura dell’innovazione amministrativa e della semplificazione dei rapporti, non solo tra Stato e cittadini, ma anche tra Stato e imprese, proponendo modelli di organizzazione funzionale degli enti che tengano conto dell’evoluzione normativa del Paese, soprattutto sotto il profilo dell’interazione tra Amministrazioni locali (front office) e centrali (back office) e del processo di trasformazione in atto ad entrambi livelli.

Relativamente alle Pubbliche Amministrazioni del territorio fiorentino si è seguita la realizzazione degli sportelli unici per i cittadini, favorendo lo scambio di flussi documentali, si sono sviluppati sistemi di e-Learning attraverso un’analisi dei gruppi di utenza e si è curata la sperimentazione di formazione diffusa per le varie categorie sociali. All’interno della Rete Civica Unitaria fiorentina, di cui l’Istituto è stato promotore, si è partecipato all’organizzazione di corsi di formazione e iniziative di supporto all’educazione all’uso della rete attraverso l’analisi dei profili d’utente e la predisposizione di sistemi informativi consultabili in rete relativamente ai vari settori d’intervento dell’Amministrazione locale (dall’urbanistica ai trasporti, dal sistema metropolitano dei rifiuti ai lavori stradali); si è, inoltre, promossa la realizzazione di una serie di Portali per i servizi ai cittadini (autenticazione e servizi amministrativi di base, integrazione applicativa e primi servizi di e-Democracy).

Dalla fine del 2005, all’interno del Progetto “Lessico giuridico e patrimonio giuridico italiano” (afferente al Dipartimento “Identità Culturale” del CNR) un’apposita Commessa, denominata “Sistemi di supporto all’attività delle Pubbliche Amministrazioni” si è posta come obiettivo: 1) la realizzazione di sistemi informativi evoluti per i cittadini, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni, secondo le indicazioni dei Piani e-Government nazionali e regionali, in collaborazione con gli Enti locali e le Amministrazioni periferiche dello Stato; 2) l’individuazione delle strategie e degli interventi finalizzati alla promozione della cittadinanza digitale; infine, 3) l’attività di formazione e consulenza scientifica ad Enti e Istituzioni per l’avanzamento della cultura dell’innovazione e della semplificazione amministrativa. La ricerca, partendo dall’analisi delle strategie dei Governi e degli organismi internazionali in materia di innovazione dei processi amministrativi, si inquadra all’interno delle linee di azione relative allo sviluppo della società dell’informazione e dell’e-Government, secondo le strategie indicate dai Piani di indirizzo dell’Unione Europea fino al 2010.

Tra le attività svolte più di recente dall’Istituto in materia d’innovazione tecnologica della Pubblica Amministrazione e di radicale trasformazione dei suoi rapporti coi cittadini, un particolare rilievo meritano – soprattutto all’interno d’un dibattito complessivamente orientato nel senso della valorizzazione dell’individuo contro le tendenze globalizzatrici dell’economia mondiale –  la consulenza scientifica al Progetto P.A.eS.I. (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati) e il coordinamento della Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT).

 

4.4. – La “società dell’informazione e della comunicazione” e il Diritto dell’informatica

 

Il fenomeno della globalizzazione, per la molteplicità delle cause che lo hanno prodotto e la contraddittorietà dei suoi possibili esiti, inevitabilmente tende a realizzare forme di società nuove, sostanzialmente diverse da quelle tradizionali, basate sulla logica dello Stato-Nazione e caratterizzate da sfere di sovranità e ambiti di potere, definiti in maniera stabile e chiara. Lo sviluppo tecnologico e, in primo luogo, la diffusione massiccia e indiscriminata dei nuovi strumenti per l’informazione e la comunicazione hanno irreversibilmente abbattuto gli ostacoli dello spazio e del tempo. Alla mobilità senza limiti dei nuovi “cittadini del mondo” si contrappone, però, l’oscura minaccia di un potere mediatico apparentemente monolitico e incontrollabile.

I nuovi problemi che si manifestano in questo scenario – da quelli ambientali a quelli collegati alla pace e alla sicurezza, dalle emergenze sanitarie alle crisi ricorrenti del cosmopolitismo multirazziale – non appartengono più a contesti geopolitici definiti, non conoscono frontiere nel loro imprevisto manifestarsi e nel loro rapido dilagare, né –tanto meno – possono essere risolti a livello puramente locale, senza il raggiungimento di appositi accordi tra Stati o, sovente, l’intervento mirato degli organismi sovranazionali competenti.

All’interno di queste nuove forme di regolamentazione dell’agire – a livello sia privato che pubblico, sia locale che regionale, statale e sovranazionale – e, quindi, all’interno di questo nuovo Diritto, il Diritto dell’informatica, in quanto disciplina giuridica dei problemi derivanti dall’applicazione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, se da una parte può apparire, almeno sotto l’aspetto metodologico, comunque assimilabile al progressivo enuclearsi e consolidarsi delle numerose altre branche specialistiche del diritto positivo, sotto il profilo della sua novità, specificità e trans-nazionalità viene invece sicuramente a configurarsi come una delle dimensioni principali, uno dei tratti essenziali della società contemporanea. Il suo oggetto precipuo è costituito dallo studio delle molteplici e complesse problematiche giuridiche connesse con l’impatto, sempre più esteso ed incisivo, delle tecnologie informatiche e telematiche sulla società nel suo complesso, sulle attività che in essa si svolgono, sui rapporti che al suo interno s’instaurano.

Ormai da anni, sempre più di frequente si assiste al sorgere – talora improvviso – di problemi nuovi, caratterizzati da dimensioni trans-nazionali e internazionali, come la tutela della riservatezza dei dati personali all’interno delle grandi banche di dati, lo scambio di dati pubblici, la protezione giuridica dei programmi per elaboratore, il commercio elettronico, la criminalità informatica, il diritto d’autore e le nuove forme di “pubblicazione elettronica” nella rete Internet. In conseguenza si delineano esigenze che, in quanto non riconducibili agli schemi tradizionali del diritto, mal si adattano ai collaudati modelli normativi degli ordinamenti nazionali, quasi sempre richiedendo soluzioni concordate a livello internazionale o sovranazionale, comunque al di fuori dei confini territoriali dei singoli Stati coinvolti.

Nell’ambito delle complesse problematiche giuridiche – ma anche politiche, economiche e sociali – connesse con l’impatto delle nuove tecnologie sulla “cultura giuridica” e, quindi, col sorgere della nuova “società dell’informazione e della comunicazione”, all’interno dell’ITTIG un apposito gruppo di ricerca si occupa del diritto e della politica dell’informazione pubblica e dell’informatica, nell’intento di individuare e analizzare le politiche e le strategie di governo necessarie per l’instaurazione e lo sviluppo della nuova forma di società che sempre più chiaramente si delinea, nel contesto storico attuale, come società basata non solo sulla trasparenza e l’automazione della Pubblica Amministrazione, ma soprattutto su quel nuovo tipo di rapporti tra cittadini e pubbliche istituzioni che si va gradualmente configurando all’interno del quadro normativo di riferimento europeo, nazionale e regionale.

La ricerca e gli studi condotti all’interno dell’ITTIG relativamente a questo specifico settore d’indagine prendono le mosse dall’evidente e generale constatazione che gli attuali strumenti tecnologici per l’informazione e la comunicazione si sono trasformati, da mere risorse volte a ottenere vantaggi in termini di operatività, in veri e propri fattori di sviluppo, in grado di modificare profondamente la realtà giuridica, incidendo in maniera diretta sui suoi meccanismi di funzionamento, fino a divenire elemento strategico per la realizzazione della moderna società dell’informazione. Si tratta di attività di ricerca di carattere giuridico e politico-sociologico, riguardanti tematiche di grande interesse e attualità per il settore pubblico e per gli organismi nazionali e internazionali, quali lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione, considerate soprattutto sotto il profilo del loro impatto sulle pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese. Oggetti specifici della ricerca – svolta in collaborazione con organi centrali (quali il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) e regionali (la Regione Toscana e il Sistema della Pubblica Amministrazione locale regionale)sono le applicazioni in materia di amministrazione e democrazia elettroniche (e-Government ed e-Demoracy), con particolare riguardo alle nuove forme di “Governance cooperativa” tra Stato, Regioni, Enti locali e soggetti sociali; la realizzazione di un servizio Web in materia di società dell’informazione e diritto (“ISLaw – “Information Society and Law on the Web”); infine, la progettazione di un “Osservatorio tecnologico sui nuovi modelli di Governance tra identità nazionali e integrazione europea”.

Mirando ad ampliare e approfondire la riflessione scientifica in questo settore interdisciplinare, ancora poco esplorato in ambito universitario e in cui invece il CNR è in grado di meglio svolgere funzioni di ricerca sia di base che applicata, l’Istituto si è proposto, oltre che di diffondere i risultati della sua attività, di sostenere le pubbliche amministrazioni centrali e locali nel processo di sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione, ma anche di formare relativamente a queste tematiche nuove competenze scientifiche e professionali.

 

 

5. Considerazioni conclusive

 

5.1. – Il rapporto tra istituzioni pubbliche e cittadini

 

Nel contesto della cultura giuridica italiana fin qui complessivamente delineato le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale, in primo luogo al fine d’avvicinare e integrare “cultura giuridica esterna” e “cultura giuridica interna”, rendendo effettivo il dialogo (la “comunicazione”) tra istituzioni pubbliche e cittadini, in conformità con le riforme legislative recentemente attuate nell’ordinamento giuridico italiano. A livello normativo in questa sede sarà sufficiente fare riferimento, oltre che al decentramento introdotto con la riforma del Titolo V della Costituzione italiana, a quel grande sforzo d’innovazione nella trasparenza delle procedure amministrative e nella comunicazione col cittadino che ha trovato espressione soprattutto nella Legge n. 241/90 e, molto più di recente, nell’istituzione degli uffici per le relazioni con il pubblico (URP) con la Legge n. 150 del 2000.

Trasparenza e trasferimento di contenuti certi sono indispensabili per qualunque processo amministrativo, ma trasferire contenuti – e, quindi, conoscenza – non è trasferire solo dati o semplici meta-informazioni. Il significato e l’efficacia della comunicazione si rapportano alla “recezione” effettiva del messaggio e si esprimono nella “reazione” del suo destinatario.

Dal sistema normativo sopra complessivamente – anche se sinteticamente – illustrato si evince la opportunità/necessità di stimolare e sostenere l’evoluzione della “cultura giuridica esterna”, del cittadino comune, nel senso d’una sempre più consapevole integrazione/interazione con la cultura degli stessi tecnici del diritto. Sembra essenziale, però, che, nella visione più ampia sopra delineata – di un confronto e di un progressivo avvicinamento tra culture giuridiche attualmente diverse e lontane – non ci si limiti a concepire strumenti operativi, soprattutto informatici e telematici, atti a rendere più agevole al cittadino l’accesso alle norme, ovvero a migliorare i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione all’utente, ma molto più ambiziosamente – nel contesto dell’attuale società tecnologica, dell’informazione e della comunicazione – si aspiri a restituire al diritto quella dimensione “sapienziale”, quella origine privata e policentrica, che le codificazioni di ispirazione illuministica, prima, e il proliferare di legislazioni sempre più sovrabbondanti e specialistiche, poi, hanno finito col prevaricare e cancellare.

A livello informatico e telematico, pertanto, in generale dovrebbero privilegiarsi quelle ricerche che si pongano esplicitamente l’obiettivo di sviluppare sistemi basati sulla “conoscenza” (Knowledge Based Systems), che siano forniti, quindi, degli strumenti e delle tecniche necessari alla gestione della conoscenza stessa (Knowledge Management), essendo orientati all’acquisizione, rappresentazione e gestione di conoscenza estratta dalle norme, dalla giurisprudenza, dalla dottrina, ma anche dalle prassi vigenti in definiti ambiti sociali.

Analizzando, più specificamente, le peculiarità configurate nella normativa più recente in merito al rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini, i sistemi sopra indicati dovrebbero concretizzarsi sia in sistemi informativi integrati con tecniche e piattaforme di e-Learning, funzionali all’insegnamento e alla formazione dei funzionari pubblici addetti ai compiti d’informazione e comunicazione legislativamente prefissati, sia in sistemi atti all’assunzione di dati fattuali dai cittadini stessi, considerati non solo come utenti di servizi e come destinatari d’informazioni e comunicazioni, ma soprattutto come protagonisti e, per certi versi, creatori di un diritto “vivente”. Il c.d. “Law in action” dei Paesi anglosassoni può passare attraverso una ricostruzione conversazionale dei “casi” e, quindi, delle fattispecie concrete, volta a volta da sussumere sotto la previsione normativa.

A questa ultima tipologia di sistemi informatici si devono collegare anche le tecniche per la c.d. “profilazione” degli utenti (User Profiling) e la corrispondente personalizzazione dell’offerta informativa, ma anche moduli programmativi idonei a fornire precise indicazioni, per esempio di tipo sociologico e statistico-valutativo, sul tipo di reazione dell’utenza corrispondentemente alle informazioni ricevute e ai servizi fruiti (User Feed-Back: osservazioni, suggerimenti, evidenziazione della facilità o difficoltà d’accesso e di comprensione delle informazioni, rilevazione d’eventuali problemi d’interazione o comprensione, considerazioni complessive sul grado di soddisfazione e gradimento, ecc.).

 

5.2. – Difesa civica e mutamenti sociali

 

Nella prospettiva in cui il presente contributo si pone sembra allora opportuno riconsiderare la figura e l’attività del Difensore civico collocandole all’interno d’una struttura politico-istituzionale in grado di rapportarsi alle profonde trasformazioni che attraversano la scena mondiale e, ancor prima e più in generale, sulla base di una cultura giuridica consapevole e attenta ai rapidi e profondi mutamenti che stanno coinvolgendo non soltanto l’assetto degli Stati nazionali, ma anche la stessa configurazione dei diritti e degli interessi dei cittadini. Infatti, lo sforzo di adattamento ai nuovi sviluppi della realtà – da quelli più strettamente connessi al progresso scientifico e tecnico a quelli indotti dai fenomeni d’integrazione internazionale, dalla globalizzazione del mercato all’accentuazione della conflittualità politica, etnica e religiosa – presuppone e, insieme, richiede la capacità e la volontà di rinnovare la stessa «intelaiatura del consorzio umano».

Nel contesto così sinteticamente richiamato, lo sviluppo, in Italia, di forme non giurisdizionali di tutela e garanzia per i cittadini – da quelle riconducibili ai Difensori civici (regionali, provinciali e comunali) a quelle espresse con la costituzione delle Autorità di garanzia e dei Comitati etici, fino alle varie forme stragiudiziali di conciliazione e di arbitrato che si vanno affermando anche nell’ambito del diritto privato – risponde al bisogno di rendere effettivi diritti e interessi fin qui solo formalmente affermati e riconosciuti, attribuendo nuovi contenuti e compiti allo Stato sociale, ma soprattutto procedendo a un’organica riforma della Pubblica Amministrazione e della Giustizia civile. La riflessione sul Difensore civico può, allora, essere assunta come paradigmatica di una cultura del cambiamento che si caratterizza per la presenza d’una nuova sensibilità, orientata a dare effettività a diritti da tempo riconosciuti e consolidati, ma anche a prendere tempestivamente coscienza dell’emersione di quei nuovi diritti che si vanno rapidamente configurando in concomitanza con la rivoluzione tecnologica in atto e con l’affermarsi di quelle nuove istanze di legislazione e regolamentazione alla base delle quali si ritrova l’esigenza di partecipazione sempre più diffusamente espressa dai cittadini.

Complessivamente considerata, dunque, l’innovazione tecnologica, per riuscire effettivamente utile nel contesto giuridico, deve essere teleologicamente orientata nei limiti e in funzione della sua capacità di fare evolvere la “cultura giuridica esterna” nel senso di restituire al cittadino la consapevolezza del suo ruolo primario nel divenire del diritto, riportandolo a una dignità ben superiore rispetto a quella del mero “destinatario di un comando autoritario”, solitamente espresso nella forma della legge. Tutto questo rappresenta un compito sicuramente arduo, ma si ricollega a un patrimonio culturale che ha radici profonde nella nostra storia giuridica: occorre veramente ripensare il futuro guardando al passato!

L’istituto del Difensore Civico è ancora insufficientemente conosciuto e utilizzato; è necessario, invece, valorizzarlo in maniera adeguata proprio in quanto “servizio” per i cittadini, aiuto e opportunità predisposti per rendere più agevole, efficace e amichevole il rapporto con la Pubblica Amministrazione. A fondamento di tale istituto sta, infatti, una nuova concezione del rapporto tra città e Stato, da una parte, e tra cittadini e Pubblica Amministrazione, dall’altra; al centro di tale concezione si pongono quei principi di giustizia, equità e dignità che si configurano come valori universali della persona umana. Nel contesto descritto un posto e un ruolo importante competono all’istituzione del Difensore Civico, con funzioni non soltanto di tutela non giurisdizionale, ma anche di promozione dei diritti umani.

L’introduzione, nel nostro ordinamento legislativo e nel sistema amministrativo, di una “forma non giurisdizionale” di risoluzione dei contenziosi con la Pubblica Amministrazione e di un servizio “amichevole” per la tutela del cittadino si pone come strettamente funzionale rispetto all’obiettivo di conferire sostanza ed effettività ai valori della cittadinanza, nel segno del completamento delle istituzioni della democrazia e della rappresentanza. In ultima analisi, combattere – con iniziative concrete – la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni significa anche sforzarsi di evitare che la crisi dello Stato coinvolga «l’idea e la sostanza stessa della comunità nazionale, mortificando il senso della cittadinanza e affievolendo quello del dovere e della responsabilità»[28].

 

 



 

[1] Vedi A. Papisca, Infrastruttura diritti umani per il sistema democratico, in L. Strumendo (a cura di), Costituzioni, diritti umani, garanzie, Padova, CEDAM, 1998, 29 ss.

 

[2] Si veda L. Strumendo, nella sua Prefazione al libro di S. Piazza, Note in margine a un sistema di difesa civica locale e nazionale, CLEUP Editrice, Padova, 1998, 10-11.

 

[3] Il primo Mèdiateur, lo svedese Jacob Soderman, si è insediato nel settembre del 1995 ed è rimasto in carica fino al 31 marzo 2003. Il nuovo Mèdiateur è il greco Nikiforos Diamandouros, che ha assunto le funzioni il 1° aprile 2003.

 

[4] La seconda Conferenza dei Difensori civici Regionali ed Uffici di Difesa civica si è tenuta nel 1999 a Firenze, presso il Difensore Civico della Regione Toscana.

 

[5] Nel settembre dello stesso anno è stato nominato Commissario per i diritti dell’uomo Alvaro Gil-Robles, già Defensor del Pueblo (Difensore Civico nazionale) della Spagna.

 

[6] Notizie dettagliate e copioso materiale documentario sull’anno europeo della cittadinanza si trovano in Internet, all’indirizzo <http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Themes/ECD/rel>.

 

[7] Come si legge nel sito Web del Consiglio d’Europa (<http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/>), «the Education for Democratic Citizenship (EDC) is a set of practices and activities designed to help young people and adults to play an active part in democratic life and exercise their rights and responsibilities in society. EDC encompasses other related concepts, such as peace and intercultural education. Human Rights Education (HRE) is the core and an indivisible part of EDC».

 

[8] I risultati di questo lungo e complesso lavoro sono stati discussi e analizzati nella “Evaluation Conference”, svoltasi nei giorni 27 e 28 aprile 2006 a Sinaia, in Romania.

 

[9] Il portale <Professionecittadino.it> ha colto l’occasione per delineare un quadro della situazione in materia, con particolare riferimento alle iniziative avviate e alle sperimentazioni realizzate, a livello locale, nell’area del territorio metropolitano bolognese (si veda, per una rassegna generale, il sito <http://www.professionecittadino.it/2004-2005/annoeuropeocittadinanza.htm>; altre notizie sono in <http://www.magazine.unibo.it/Magazine/Notizie/2005/02/04/cittadinanza.htm>).

 

[10] Le principali leggi nazionali rilevanti sulla materia sono, in ordine cronologico: la L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 36 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 16 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”; il Dl. 18 agosto 2000, n. 267, art. 136 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e la L. 24 novembre 2000, n. 340, art. 15 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi”. Per una trattazione sintetica ma organica dell’istituto del Difensore civico si veda anche la relazione di A. Cammelli, E. Fameli, P. Mariani, L. Parenti, Il Difensore Civico: aspetti storico-comparati e linee evolutive nell’esperienza italiana, in P. Catalano, G. Lobrano, S. Schipani (a cura di), Atti del Seminario di Studi sul tema “Da Roma a Roma. Dal Tribuno della plebe al Difensore del popolo, dallo Ius Gentium al Tribunale penale internazionale” (Roma, 21-22 febbraio 2002), Roma, Istituto Italo-Latino Americano (IILA), 2002.

 

[11] Vedi G. Mastropasqua, Il difensore civico. Profili sistematici e operativi, Bari, Cacucci, 2004, 81 ss.

 

[12] L’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) è stato costituito, in attuazione del riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con Decreto del Presidente del CNR del 12 ottobre 2001; esso deriva dalla fusione dell’Istituto per la Documentazione Giuridica (IDG), con sede a Firenze, e del Centro per gli Studi sul Diritto Romano e Sistemi Giuridici (CSDRSG), divenuto Sezione territoriale “Giorgio La Pira” dell’ITTIG, con sede a Roma.

 

[13] Una presentazione generale dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica è consultabile in Rete, nel sito Web corrispondente, all’indirizzo <http://www.ittig.cnr.it>.

 

[14] Si veda il Verbale della seconda riunione ordinaria del Consiglio Scientifico dell’Istituto, al punto 4, Linee generali dell’attività dell’Istituto. Relazione introduttiva del Direttore, 1-2.

 

[15] Si veda il Verbale della prima riunione ordinaria del Consiglio Scientifico dell’Istituto, al punto 9, Rapporti internazionali, 5 e All. 15.

 

[16] L’archivio BIG, curato da M. Fameli, è consultabile in rete all’interno del sito Internet dell’Istituto (alla URL:< http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/big/Index.htm>). Attualmente l’archivio comprende oltre 16.000 documenti bibliografici – completi di abstract (o di altre indicazioni di sintesi) e di codice di classificazione.

 

[17] Un primo nucleo di circa 600 documenti appartenenti a questa tipologia è stato già pubblicato a stampa nel volume di M. Fameli, Diritto alla vita e interruzione volontaria della gravidanza. Una bibliografia specialistica analitica e ragionata, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, XVI+504.

 

[18] Tra le opere monografiche si vedano E. Fameli, A. Cammelli, Diritto all’informazione ambientale e sistemi informativi orientati al cittadino, in “Quaderni dell’Istituto di studi politico-giuridici dell’Università di Pavia. Collana Diritto e Ambiente diretta da Giovanni Cordini”, Padova, CEDAM, 1996, XLV+435 pp.; E. Fameli, A. Cammelli, Informatica, Diritto, Ambiente. Tecnologie dell’informazione e diritto all’ambiente. Collana IDG, Serie «Studi e Documenti», n. 1, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), 1997, XVI+256 pp.; Y. Amoroso, A. Cammelli, E. Fameli, M. Fameli, B. Inghirami, P. Mariani, E. Marinai, L. Parenti, M. Sassi, Diritto alla vita e Diritto all’ambiente nel lessico costituzionale e nella dottrina giuridica. Strumenti e metodi per l’analisi linguistico-concettuale, Firenze, ITTIG (stampa: Pisa, S.T.A.R. - Servizio Tecnografico dell’Area della Ricerca del CNR), 2003, Collana «Indici lessicali del diritto», n. 6, 160 pp., con CD-Rom allegato.

 

[19] Sul diritto all’ambiente nella dottrina giuridica l’Istituto ha realizzato una notevole opera bibliografica: l’Archivio BIGA (Bibliografia Giuridica sull’Ambiente). Il materiale raccolto è di due tipi, comprendendo, da un lato, i “Volumi” (monografie, opere collettive, atti di convegni, repertori e voci di enciclopedia), dall’altro, gli “Articoli” (contributi scientifici pubblicati sulle riviste giuridiche o, comunque, d’interesse giuridico). Ogni segnalazione, oltre ai riferimenti, è arricchita da un riassunto (o da un indice o da un sommario) del volume o dell’articolo, dall’indicazione delle principali fonti legislative e/o giurisprudenziali e da una classificazione appositamente predisposta, in base alla quale la materia complessiva “Ambiente” viene suddivisa in 13 grandi voci, a loro volta articolate in sottovoci più specifiche. I settori giuridico-ambientali documentati sono: ambiente (in genere), acqua, alimenti e bevande, aria, beni culturali e ambientali, disastri, energia, natura e risorse naturali, rifiuti, rumore e vibrazioni, salute, sostanze pericolose tossiche e nocive, territorio. Per una descrizione dell’archivio BIGA, con particolare riferimento al contesto storico in cui l’impresa fu avviata e alle sue diverse modalità di diffusione, si veda B. Inghirami, L. Parenti, A. Raffaele Trassari, M. Ragona, L. Serrotti, P. Spinosa, L’archivio BIGA sulla letteratura giuridico-ambientale, in E. Fameli, A. Cammelli, Diritto all’informazione ambientale e sistemi informativi orientati al cittadino, cit., 115-149. La versione a stampa del materiale documentario contenuto nell’archivio – relativamente ai volumi e agli articoli pubblicati in Italia dal 1975 al 1990 e dal 1991 al 1993 – è in B. Inghirami, L. Parenti, A. Raffaele Trassari, M. Ragona, L. Serrotti, P. Spinosa, Bibliografia giuridica dell’ambiente, Roma, CNR, 1991 e 1993 (Appendice di aggiornamento), 1.068+453.

 

[20] Strumenti informatici di supporto alla consulenza e alla decisione giuridica, progettati e sperimentati all’interno dell’Istituto, sono soprattutto i c.d. sistemi “intelligenti integrati”. Tra questi ci si limita qui a citare “ELP (Environment Legal Protection) Advisor che esplica la sua competenza con riferimento alle problematiche connesse alla tutela delle bellezze naturali”, SEDAM (Sistema Esperto in Diritto AMbientale), che fornisce una forma di consulenza assistita in materia d’emissioni degli impianti di combustione, e SIAM (Sistema Intelligente Integrato per l’Acquisizione e la Manutenzione dell’informazione giuridica on-line). Tra le sperimentazioni di tipo informatico-decisionale realizzate in Istituto vanno però menzionati anche HYPERLAW, che si configura come una banca dati di tipo ipertestuale in materia d’inquinamento acustico, e il progetto CABALA (Consultazione Assistita di Basi di dati su Leggi Ambientali), concepito invece come un vero e proprio “sistema esperto” per l’information retrieval, in cui le tecniche proprie dell’Intelligenza Artificiale sono utilizzate al fine d’adattare, sulla base delle esigenze informative dell’utente, le modalità di formulazione e gli specifici contenuti dell’interrogazione.

 

[21] Una sintetica presentazione dell’Osservatorio telematico ELIOS è consultabile all’interno del sito Web dell’Istituto, alla URL < http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/elios/Present.html>.

 

[22] I tre thesauri citati nel testo sono analiticamente descritti nel volume di Y. Amoroso et al., op. cit. e sono consultabili nel CD-Rom ad esso allegato.

 

[23] Si tratta degli archivi VIPD (Vita Indipendente delle Persone con Disabilità), curati da R. Belli e resi disponibili in rete all’interno del sito Internet dell’Istituto.

 

[24] Come già precisato alla nota 4, fino alla fine del 2001 la denominazione dell’Istituto era “Istituto per la Documentazione Giuridica” (IDG). L’attuale “Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica” (ITTIG), risultando dalla fusione del precedente “Istituto per la Documentazione Giuridica” e del Centro per gli Studi sul Diritto Romano e Sistemi Giuridici (CSDRSG), ha anche obiettivi di ricerca più articolati e comprensivi.

 

[25] Con l’avvento del Governo Berlusconi l’AIPA è stata poi trasformata in CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione).

 

[26] Cfr. M.P. Chiti, Riforma della Pubblica Amministrazione e sistema produttivo, in “Atti del Convegno promosso dalla Associazione Industriali”, Firenze, ottobre 1994, 21 ss.

 

[27] L’Italia ha ratificato il Trattato di Maastricht con la legge 3 novembre 1992, n. 454.

 

[28] Si veda G. Pupillo, Presentazione del Convegno, in L. Strumendo (a cura di), Costituzione, Diritti umani, Garanzie. Forme non giurisdizionali di tutela e di promozione, Padova, CEDAM, 22.