N. 5 – 2006 – Contributi

 

 Médiateur de la Republique de France: frontiera per la salvaguardia dei cittadini. Esame del rapporto del 2000*

 

natasha shehu

Università di Tirana

 

Indice: 1. Le Médiateur de la République de France nel 2000. – 2. Processualità del Médiateur e la difesa dei cittadini. – 3. La mediazione di prossimità. – 4. La prospettiva dei ‘difensori civici’ e del Médiateur. – 5. L’attività del Médiateur vista dal Rapport 2000. – 6. Médiateur e Giustizia. – 7. Riforme. – 8. Diritti dell’uomo e contesto internazionale.

 

 

1. – Le Médiateur de la République de France nel 2000

 

La necessità di assicurare ai singoli una salvaguardia penetrante nei confronti degli atti delle Pubbliche Amministrazioni spiega il crescente interesse per gli istituti che propongono forme nuove di tutela dei cittadini e tra essi alle varie figure di ombudsman[1].

In questo ambito assume un risalto specifico il Mediatore della Repubblica francese, sia per la penetrante attività svolta sia per la sua ampia diffusione come modello di difensore degli interessi dei singoli[2].

Il Médiateur ha peculiarità che lo differenziano dagli altri ombudsman, compreso quello svedese[3] che costituisce l’archetipo di tutte le figure di ombudsman.

Preceduto da un acceso dibattito[4] fu introdotto il 3 gennaio del 1973[5]. Esso nacque come un organo indipendente diretto al rafforzamento dell’attività della Pubblica Amministrazione piuttosto che al controllo di essa[6], in alcuni punti più vicino al sistema inglese che a quello svedese[7].

Derivarono da queste premesse alcune caratteristiche differenzianti del mediatore francese, quali:

la nomina dal Consiglio dei Ministri e non dal Parlamento;

la non rinnovabilità del mandato;

l’inamovibilità dalla carica;

la sottrazione alla Magistratura del giudizio sugli atti compiuti dal Médiateur nell’esercizio delle sue funzioni;

la totale esclusione di possibilità di interferire su una questione rimessa all’esame dei giudici;

l’esclusione della possibilità di ricorso diretto da parte dei cittadini e la, conseguente, necessità della presentazione dei ricorsi tramite un parlamentare[8].

In conseguenza il Mediatore si prospettò come una istituzione anomala e particolare, inserita con caratteri innovativi nella specificità del sistema francese[9], all’interno del quale ben presto si pervenne ad affermare che esso non era assimilabile ad un Organo dell’Amministrazione ed a sottolineare la sua indipendenza totale e l’alto grado di autonomia a lui riconosciuto[10].

 

 

2. – Processualità del Médiateur e la difesa dei cittadini

 

Va osservato subito che il Mediatore venne proposto in un’ottica processuale, con l’idea di creare una istituzione destinata a modellarsi nel corso del tempo e ad evolversi in funzione delle esigenze che si sarebbero via via prospettate[11].

Di questo sono stati consapevoli sia il legislatore che la dottrina e soprattutto il Médiateur.

La ‘processualità’ della istituzione e dei compiti che la caratterizzano è costantemente tenuta presente e richiamata dall’attuale Mediatore, Bernard Stasi, il quale, ad esempio, nell’ultimo Rapporto del 2000 già nella presentazione accentua lo sviluppo e le trasformazioni del suo istituto, che egli arriva definire un “chantier”[12].

Il risultato è che oggi il Médiateur ha compiti e struttura molto estesi, sempre piú penetranti ed ha accolto alcune delle istanze che erano state rifiutate al momento della sua istituzione.

In particolare per la difesa delle libertà e dei diritti dei cittadini il Médiateur ha già assunto e sempre piú tende ad assumere un ruolo decisivo.

Fin dal 1981 il Médiateur dichiarava di volersi proporre come difensore diretto del popolo e delle libertà[13]; in tal modo il filtro dell’attivazione ad opera dei parlamentari tendeva ad essere superato, secondo un processo che da un lato tendeva a rinsaldare il legame tra Médiateur e Parlamento, dall’altro portava a dare a questi libertà di iniziativa anche al di fuori dell’attivazione da parte di una richiesta di qualche senatore o deputato, là dove il Médiateur stesso ravvisasse l’opportunità di intervenire a difesa di situazioni dannose per i singoli o la collettività. Il cammino intrapreso per tale via è incessante ed ha portato ad un’ultima significativa tappa nel 2000, i cui risultati, giustamente sottolineati nel Rapporto 2000[14], spinge il Médiateur (B. Stasi) ad affermare che, in generale, il ruolo degli ombudsmans risieda nel “contribuer à une certaine mondialisation des droits des citoyens”[15].

A questo ed al punto di arrivo raggiunto nel 2000, con la dcra, si ispira il rapporto del Médiateur del 2000, nel quale è ancora viva l’eco della soddisfazione per l’ultimo riconoscimento legislativo. In effetti esso sembra coronare le estensioni del ruolo del Médiateur, dandogli un posto ormai chiaro e definito “dans l’ensemble institutionnel français”[16].

Invero l’insieme delle modifiche fa sì che il Médiateur in Francia oggi sia considerato un partner necessarie, la cui importanza è sottolineata dalla crescita dei casi sottoposti al Médiateur, passati da 1773 al momento della sua istituzione (nel 1973) a 53706 nel 2000, e dal fatto che di essi sono andati a buon fine almeno l’85%; il che dimostra che l’intervento del Médiateur è ben accetto.

Il Médiateur è consapevole della impennata assunta oggi dal suo ruolo: nato per proteggere l’utente contro gli arbitri dell’Amministrazione, nella pratica odierna, esso appare piú appropriato alla veste di difensore dei diritti dei cittadini. Il che, come coglie di sé lo stesso Médiateur, è il risultato di un’evoluzione logica ed ineluttabile: invero, sebbene i reclami sottoposti al Médiateur raramente concernono direttamente il rispetto delle libertà individuali, le difficoltà amministrative lamentate mettono effettivamente in discussione l’esercizio dei diritti, come nel caso degli stranieri, che in misura crescente si rivolgono al Médiateur, soprattutto per questioni relative all’entrata ed alla permanenza nel Territorio francese[17] o comunque relative alla loro situazione in Francia[18].

Perciò egli, guardando retrospettivamente, ritiene che il 2000 sia stato caratterizzato da avvenimenti determinanti per il futuro dell’Istituzione del Mediatore della Repubblica. In quell’anno si sono realizzate, infatti, due tappe che, essenziali per l’assetto dell’istituto in difesa sempre piú penetrante dei cittadini, meritano di essere segnalate: l’adozione della legge relativa ai diritti dei cittadini in riferimento alle loro relazioni con l’amministrazione (dcra) e l’introduzione ed applicazione della mediazione di prossimità, in partenariato (insieme) con il ministero incaricato della Città.

Della dcra si è già fatto cenno[19]; va però ribadita la sua portata profondamente innovativa fortemente sottolineata nel Repporto 2000, per il raggiunto allineamento del Médiateur alle omologhe figure straniere, per l’ufficializzazione dell’articolazione territoriale dell’istituto, per la possibilità di attivarsi autonomamente per l’adozione dei provvedimenti opportuni ad evitare situazioni cause di iniquità ed, infine, per la possibilità di cercare ascolto presso l’opinione pubblica ed il Parlamento, estendendone le funzioni in riferimento a tutte le persone che si trovino in Francia e non solo dei cittadini[20]: il che appare un’eco evidente del riconoscimento dei diritti dell’uomo, ormai consolidato in Europa e, piú in generale, in campo internazionale.

 

 

3. – La mediazione di prossimità

 

Della mediazione di prossimità va detto che essa proietta l’istituzione in una dimensione che travalica il rapporto, pur mantenuto stretto, con il Governo ed il Parlamento, dandogli la possibilità di interagire direttamente con le istituzioni locali e finisce, in ultima analisi, per configurare in concreto il rapporto diretto con i cittadini.

Essa si sta realizzando in accordo con il Governo, nello specifico con il Ministro per la Città, in conformità ad una decisione del comitato interministeriale della Città del 14 dicembre 1999, secondo da quattro principi: una piú grande vicinanza dei cittadini, legata particolarmente all’installazione dei delegati in locali situati nel cuore dei quartieri in difficoltà; un reclutamento ampio dei delegati, inglobante allo stesso tempo persone provenienti sia dal settore pubblico che da quello privato, aventi, se possibile, conoscenze giuridiche ed esperienza delle situazioni di precarietà; un’azione coordinata di tutti i delegati di un dipartimento per rendere un miglior servizio ai cittadini; un’azione congiunta con il ministero incaricato della Città; misura, questa, che s’iscrive nel movimento generale di riforma dei servizi pubblici e di modernizzazione dello Stato decisa dal Governo.

In questa ottica sono stati previsti 300 delegati da nominare progressivamente, dei quali al momento del Rapporto 2000 ne risultavano nominati 103[21]. La loro importanza emerge dalla quantità dei casi da essi esaminati ed in continuo aumento, dalla varietà e complessità dei reclami esaminati[22] e dal fatto che hanno prodotto una considerevole diminuzione dei casi sottoposti all’esame diretto del Médiateur[23]. Il quale ha con essi un rapporto di collegamento reciproco e si occupa dei casi che non abbiano potuto trovare soluzione presso i delegati locali[24], mentre rinvia ai delegati i casi per quali ritiene piú facile trovare una soluzione in sede locale; di modo che può dirsi che tra Médiateur e delegati vi è un positivo rapporto di complementarietà, che prevede anche lo stimolo affinché i delegati formulino proposte di riforme e suggerimenti per il miglior funzionamento delle Prefetture, attraverso un contatto dialogico costante e sempre vivo[25].

Il conseguente ruolo del Médiateur viene dunque articolato in una serie di connessioni che, miranti alla migliore tutela dei cittadini e in via piú generale dei residenti, persegue l’equità e la ‘giustezza’ dei provvedimenti e contribuisce ad avvicinare il diritto all’etica, le norme all’interesse dei cittadini e degli uomini. All’uopo al Médiateur si riconosce da un lato una presenza sul Territorio francese[26], dall’altro gli si consente di aprirsi al mondo attraverso una crescente attività internazionale. La ragione principale di questa apertura internazionale dipende dalla moltiplicazione delle richieste di mediazione nei Paesi, sempre piú numerosi, che s’impegnano in un processo di democratizzazione con il desiderio di rafforzare lo stato di diritto. La nascita di una istituzione indipendente avente per compito di risolvere amichevolmente i conflitti tra i cittadini e l’amministrazione, in effetti, è considerata, su tutti i continenti, come una tappa essenziale e nello stesso tempo un segnale forte nella strada della costruzione o del consolidamento di uno stato democratico[27].

Queste proiezioni spingono l’istituzione del Médiateur ben oltre il limite del rapporto con gli Atti della Pubblica Amministrazione e potrebbero adombrare, nel futuro, un ruolo di Autonomia anche sul piano internazionale: il quale potrebbe rivelarsi importante ove si affievolisca la forza assorbente dello Stato nazionale, ad esempio a seguito dell’avanzamento della Comunità europea[28], nel cui seno il Médiateur potrebbe da un lato rappresentare le ragioni dei singoli, dall’altro tutelare questi di fronte a decisioni adottate senza rispettare le loro aspettative e specificità ‘regionali’.

Già oggi al Médiateur si presentano questioni nuove che nascono dalla mancata armonizzazione tra normativa nazionale e normativa comunitaria. Si tratta comunque di questioni che vengono risolte all’interno dell’ordinamento francese tenendo conto del recepimento o della vincolatività delle Direttive comunitarie o del diritto proveniente dai Trattati comunitari; tuttavia è dato modo di cogliere talora una certa tensione tra il diritto francese e le attese dei singoli[29], spesso tutelate i sede comunitaria[30].

 

 

4. – La prospettiva dei ‘difensori civici’ e del Médiateur

 

Rispetto ad essa il Médiateur è chiamato a svolgere un compito di delicata interposizione, che pone interrogativi sul suo ruolo e sulla sua figura in futuro[31]. Il fatto è che come lo stesso Médiateur dichiara nel Rapport 2000 e peraltro appare nella dcra il Médiateur tende ad inserirsi nel contesto internazionale in forme sempre piú strette comportanti l’omologazione con le altre figure di ombudsmans. Ebbene in essi il dibattito sul futuro di quelle istituzioni è appena cominciato, perché alla crescita impetuosa ed all’espansione di fatto delle prerogative dei vari ‘difensori’[32] non ha corrisposto una confacente elaborazione teorica; la quale appare ancora quasi embrionale[33]: ciò in gran parte è dovuto al fatto che il riferimento principale all’istituto dell’ombudsman è equivoco e limitante[34], perché oggi vi è bisogno di un riferimento piú radicale, in grado di attuare il passaggio da uno Stato incentrato sulla sovranità del Parlamento ad uno Stato fondato sulla sovranità del popolo, realizzando il passaggio dei cittadini dalla condizione di ‘sudditi’ o ‘governati’ a quella di ‘co-amministratori’[35]. Solo così si possono delineare nuovi scenari e pensare a figure attuali e profondamente legati all’individuo ed alle sue prerogative sovrane[36].

Sui quali a dire il vero i riflettori sono già accesi: infatti non sono mancate proposte radicalmente innovative[37], suggestionate dal fascino del Tribuno della plebe della Res Publica romana, che farebbero leva su uno statuto proprio, diversificato da ogni Organo del Potere e fondato direttamente sull’elezione popolare[38].

Certamente il Médiateur deve fare i conti con le sue caratteristiche che fin dalle origini origini[39] certamente lo collocano all’interno dell’Organizzazione, senza nessuno di quei connotati ‘esterni’ peculiari del Tribunato romano[40].

Vorrei qui sottolineare che l’approfondimento teorico non può basarsi sulle decisioni giurisdizionali, ma deve andare oltre a cercare soluzioni che scaturiscano dalla visione degli ordinamenti nella realtà contemporanea[41], al cui interno la questione sta ricevendo indiretta soluzione dalla incessante e progressiva estensione dei compiti di queste istituzioni.

 

 

5. – L’attività del Médiateur vista dal Rapport 2000

 

Perciò appare opportuno guardare il Médiateur dal ‘di dentro’, esaminando la sua concreta attività attraverso le forme della sua organizzazione e gli obiettivi perseguiti.

Un aspetto che va subito posto in evidenza è quello dell’efficienza e della tempestività dell’esame dei reclami. Essa è dovuta ad una azione di costante assistenza dei ricorrenti[42] ed ad una efficiente organizzazione dell’istituto, articolato in settori[43]. Ciascuno dei quali assume competenze specifiche ed adatte a risolvere sia le questioni ricorrenti sia questioni di nuovo tipo, quali quelle derivanti dal viluppo normativo o dalla salvaguardia dei diritti dell’uomo[44].

Un breve esame di essi fa comprendere come attraverso loro si sia realizzata la copertura dei casi che interessano i cittadini in modo da far acquisire a ciascun settore competenze tali che possono assicurare una rapida risposta alle attese dei reclamanti.

Tutte le questioni che non richiedano competenze speciali sono affidate al settore ‘Affari generali’ (age), con competenza pluridisciplinare[45]. Al settore ‘Agenti pubblici/pensioni’ affluiscono i reclami presentati dagli agenti pubblici cessati dalle loro funzioni e che non mettono in discussione l’esercizio del potere gerarchico e disciplinare dell’amministrazione[46]. L’attività del settore “Fiscale” rappresenta all’incirca il 25 % dei reclami ricevuti dal Mediatore della Repubblica. Egli istruisce i reclami presentati sia dalle persone fisiche che da quelle morali – società ed associazioni – nell’ambito della fiscalità, del canone televisivo e dell’indennizzo dei Francesi rimpatriati[47]. Il settore “Sociale” istruisce i reclami relativi al sistema di protezione sociale in senso largo che concerne tutte le branche della sicurezza sociale (malattia, famiglia, vecchiaia etc.), l’assicurazione di disoccupazione e le politiche di impiego ed inoltre l’aiuto sociale e la solidarietà nazionale (garantita da rendite minime, aiuti diversi agli anziani o handicappati …) ed è quello che ha sostenuto il peso piú gravoso, avendo dovuto occuparsi del 30% di tutti i reclami. Ciò a causa di una legislazione sociale abbondante ed in sviluppo continuo che copre l’insieme dei “rischi sociali”, mentre gli organismi sociali sono anche chiamati a gestire prestazioni numerose e varie, facendo riferimento a regole sempre piú complesse[48].

 

 

6. – Médiateur e Giustizia

 

Un discorso a parte merita il settore ‘Giustizia’, unificato con l’ ‘urbanizzazione’ in considerazione della mole di contenzioso amministrativo che sovente si sviluppa nella materia dell’urbanistica[49].

Di fronte all’ovvio dovere di astensione da ogni interferenza con la gestione della giurisdizione vi è un campo nel quale la ‘Giustizia’ intesa come ‘organizzazione’ può divenire oggetto di controllo: è quello delle liti che oppongono una persona fisica o morale al servizio pubblico della giustizia, intendendo per servizio pubblico della giustizia non solo l’attività dei tre componenti del Ministero della Giustizia (servizi giudiziari, amministrazione penitenziaria e protezione giudiziaria della gioventù), ma anche quella delle professioni che partecipano all’azione della giustizia come i notai, gli avvocati, i procuratori, gli uscieri o ancora i mandatari liquidatori[50]. Inoltre vi è l’importante mondo delle carceri, dove si apre uno spazio considerevole per l’attività del Médiateur, che è spesso, qui come in altri campi, di assistenza e consulenza[51].

Ma, piú in generale, va osservato che l’articolo 11 co. 1 della legge n° 73 del 3 01.1973 impediva al Médiateur ogni intervento riguardo ad una procedura instaurata presso un tribunale. Nel 1976[52] si tempera la tassatività di quel divieto (apparso troppo duro nella pratica per il fatto che frapponeva ostacoli ad una possibile soluzione amichevole della contesa) consentendo al Médiateur di intervenire anche su una questione sottoposta all’esame dei giudici, ma non per interferire nella causa, bensì solo per suggerire soluzioni congrue all’Autorità Amministrativa coinvolta nel giudizio e fissare un termine per l’esecuzione in ogni caso di mancata esecuzione del giudicato[53], denunciandone la mancata ottemperanza nel suo ‘Rapporto’ e pubblicandolo nella Journal officiel.

In conseguenza il Médiateur può interagire con la gestione della Giustizia pretendendo il rispetto dei giudizi favorevoli ai cittadini e prospettando transazioni ispirate dall’equità. Egli infatti è dalla legge investito del perseguimento dell’equità, la quale, sebbene sia difficile da definire, talora può essere contrario o diversa dalla legalità. I giudici devono perseguire la legalità ed in questo la legge prevede assoluta liberta e non ammette nessuna interferenza. Ma ciò non esclude una valutazione di equità, affidata al Médiateur. Come è stato sottolineato dalla giurisprudenza e dalla dottrina il giudizio ed il reclamo presentato al Médiateur non sono procedimenti paralleli e concorrenti. Essi hanno oggetto diverso e possono ben coesistere: l’uno, infatti, mira a porre termine ad una lite applicando le disposizioni della legge, l’altro, invece, mira a persuadere le parti a concordare una soluzione mediata ed ispirata all’equità, per la quale, ove richiesto, il Médiateur può definire le modalità[54]. Cosicché il Médiateur, senza alcuna pretesa di interferire sul giudizio in atto, può proporre raccomandazioni proprie sia in merito al diritto del quale la Pubblica Amministrazione intenda avvalersi, sia in merito alle conclusioni davanti al giudice, così come, nel caso di esito favorevole, può anche suggerire soluzioni concordate e piú benevoli, di là dal diritto puro e semplice applicato dal giudice. Di modo che l’Amministrazione può essere invitata a non trarre tutte le conseguenze di una sentenza i cui effetti appaiano tuttavia manifestamente iniqui. Così come l’Amministrazione può essere sollecitata a concedere una soddisfazione parziale o totale al ricorrente senza insistere nell’eventuale giudizio già intrapreso.  In conclusione, può dirsi che il Médiateur ha un suo peculiare diritto d’intervento motivato dal cattivo funzionamento della ‘stretta legalità’ e di evidenziazione di situazioni di iniquità.

È questo, va detto subito, comunque, un campo difficile e ‘minato’, che si precisa solo attraverso la soluzione dei casi concreti, poiché le nozioni di ‘cattivo funzionamento della Giustizia’ e di ‘equità’ non sono definibili a priori, né con legge né per via giurisprudenziale[55]: esse sono demandate al prudente apprezzamento dello stesso Médiateur[56], con l’ausilio della Dottrina, avendo presente che l’equità è prevista come base per le decisioni della Corte Europea per i diritti dell’uomo e ad essa si ispira e sempre piú si rifarà anche il Médiateur[57].

La possibilità riconosciuta dalla dcra al Médiateur di ingiungere all’Amministrazione di eseguire una sentenza, evidentemente favorevole al reclamante, appare complementare alla disposizione contenuta nella stessa legge, all’art. 17, con la quale si accelera l’iter di pagamento delle somme dovute ai cittadini a seguito di procedimento giudiziario[58] ma con una portata piú ampia, poiché non circoscritta alle decisioni a contenuto pecuniario. Il dcra, in ultima analisi ha introdotto un doppio regime, che è rigido per le condanne al pagamento di somme di denaro ed elastico e rimesso all’iniziativa del singolo ed al successivo apprezzamento del Médiateur per l’esecuzione di sentenze a differente contenuto[59]. Il punto è molto importante e su di esso si sofferma il Médiateur lamentando che anche per il 2000 i reclami legati alla mancata esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono stati numerosi e non sono diminuiti, pur dopo l’approvazione della dcra, che completa uno sforzo costante del legislatore francese, soprattutto a datare dal 1995; egli cita un caso significativo del quale si è dovuto occupare nel 2000[60].

Si tratta di una questione sulla quale il Médiateur era intervenuto già l’anno precedente per chiedere l’esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato a favore di un parrucchiere al quale l’Amministrazione, nel caso costituita dalla Commissione nazionale sui parrucchieri, aveva negato l’autorizzazione all’apertura di un salone per l’esercizio della professione. Malgrado l’interessato, ricorrendo contro il diniego, avesse ottenuto ragione dal Consiglio di Stato, l’Amministrazione rifiutava di dargli la dovuta autorizzazione. In conseguenza l’interessato ricorreva al Médiateur, il quale attivava la procedura prevista all’art. 11 co. 2 della legge del 73-6/1973[61], convinse l’Amministrazione a concedere l’autorizzazione richiesta. Non solo! L’Amministrazione si convinse che la sua interpretazione era troppo restrittiva e decise di accogliere le tesi del Médiateur consentendo di preservare i piccoli saloni indipendenti specialmente nelle zone rurali o da parte di soggetti non in grado di affrontare le spese previste per aprire un salone secondo le normative piú recenti, che prevedono l’impiego di personale avente uno speciale brevetto di parrucchiere[62].

Il caso è un chiaro esempio di come il Médiateur riesca a svolgere l’azione di migliore avvocato di un cittadino e nel tempo stesso di difensore dei diritti di un’intera categoria, incidendo quindi non solo sul caso a lui sottoposto ma innovando nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto, sulla base dell’equità e del superamento del formalismo. La felice soluzione della questione pone però inquietanti interrogativi sul comportamento di chi è chiamato ad applicare il diritto e che sovente si arrocca su posizioni astratte e lontane dal buon senso, creando una frattura tra ‘interpreti’ ed ‘fruitori’ del diritto. Frattura che giustifica la funzione degli Ombudsmans, così come del Médiateur. Il fatto è che c’è bisogno di ridefinire cosa debba essere ‘diritto’.

La questione che la riflessione sollecita è di tanta portata che non può essere affrontata in questa sede. Certo appare che l’esame del rapporto del Médiateur fa capire quanto sia necessaria la funzione di interpreti che si ispirino a quello che, con formula immaginifica, viene indicato come ‘diritto vivente’[63] e che, ‘autorevolmente’[64], possano seguire l’evoluzione del diritto adattandolo alla realtà ed agli effettivi interessi dei suoi destinatari.

 

 

7. – Riforme

 

Il potere di proposizione di riforme, attribuito al Médiateur già dall’art. 9 della legge istitutiva e più marcatamente dalla dcra, non è il più conosciuto da parte dei cittadini che, ovviamente, sono più interessati all’accoglimento dei loro dossiers che non all’azione di prevenzione a carattere generale. Tuttavia esso si avvia ad essere uno degli aspetti piú significativi dell’attività del Médiateur ed in prospettiva quello che mette in discussione i suoi legami, pur sempre piú deboli, con l’Amministrazione. Infatti il Médiateur viene a porsi come un vigile controllore della vita sociale e giuridica, assicurandone sviluppo e modernità[65].

A dire il vero la facoltà di potere proporre riforme non è esclusiva del Médiateur, poiché anche altre Autorità hanno tale facoltà, ma quella del Médiateur ha una duplice originalità: è l’unica ad essere diversificata nell’oggetto, perché non è riferita ad una materia specifica ed è l’unica a dare vita ad un ‘regolare seguito’[66]

Oggi il potere di proporre riforme trova solida base sulla nuova redazione dell’art. 9 della legge del 3 gennaio 1973 il quale enuncia in maniera piú dettagliata le competenze del Mediatore della Repubblica, distinguendo meglio quelle che attengono ai suoi compiti di mediazione individuale da quelle del suo compito riformatore.

Mentre la vecchia redazione mescolava strettamente le prerogative proprie a ciascuno di questi due compiti, la redazione attuale della legge dcra mira a presentare in forma molto piú chiara le differenti categorie d’intervento del Mediatore della Repubblica: il primo capolinea riguarda la mediazione individuale, il secondo concerne le proposizioni che possano porre fine alle disfunzioni di un servizio pubblico, mentre il terzo prevede la possibilità di avanzare proposte di modifica di un testo legislativo o regolamentare per mettere fine alle situazioni di iniquità generate dalla sua applicazione.

Si noterà ugualmente che la legge dcra opera un allargamento puntuale delle competenze del Mediatore della Repubblica riguardo alle riforme, completando la seconda frase dell’ultimo capolinea dell’art. 9 della legge del 3 gennaio 1973 allo scopo di dare al Mediatore della Repubblica la possibilità di rendere pubbliche le proposte di riforma per le quali egli non abbia ricevuto risposte soddisfacenti nel termine fissato.

L’allargamento in modo piú incisivo delle competenze del Mediatore della Repubblica riguardo alle riforme risulta anche dalla soppressione di ogni riferimento alla necessità della preesistenza di un reclamo (in precedenza prevista nei capoversi uno e due dell’articolo 9 della legge del 3 gennaio 1973). La soppressione della regola del “filtro parlamentare” che ne deriva permette ormai, nel solo campo delle riforme, il ricorso diretto del Mediatore della Repubblica e consente l’autoinvestitura, cioè la possibilità di agire ‘a modo suo[67].

La percezione di quanto ciò sia stato importante e dirompente si ha ricordando le limitazioni della situazione precedente alla legge dcra[68].

L’assenza di ogni menzione alla necessità di un precedente reclamo del quale sia stato investito il Mediatore della Repubblica (nelle nuove disposizioni definenti il suo potere di riforma) ha per prima conseguenza quella di sopprimere ogni restrizione al potere di proporre riforme. Il quale si potrà fondare sull’esperienza personale, sulle notizie che il Médiateur acquisisce in occasione dei tanti contatti con l’Amministrazione, con le ‘Associazioni, con i sindacati, con le imprese. Il Médiateur può anche far sue eventuali proposte parlamentari di riforme, con lo scopo di favorire la loro riuscita, conferendo loro la speciale procedura detta di ‘seguito’, che accompagna le sue proposte[69]; in questi casi il Médiateur, pur ricordando l’origine della proposta, non è vincolato ad essa e, come nei casi di proposte di sua iniziativa, rimane libero (quando lo ritenga opportuno) di modificarne il contenuto.

Quanto il Médiateur si sia avvalso dei nuovi poteri e l’opportunità della sua iniziativa risaltano da uno sguardo delle proposte di riforma formulate.

Nel 2000 il Médiateur ha avanzato venti proposte, che val la pena di richiamare brevemente per capirne la positiva incidenza per i cittadini.

Il primo intervento è avvenuto in tema di diritti personali, su un tema di recente attualità, non prevedibile al momento della formazione delle norme sullo stato civile: l’identità dei transessuali[70], per i quali si verifica una discordanza tra l’aspetto fisico e la loro documentazione, nel periodo compreso tra la trasformazione fisica dei soggetti ed il riconoscimento, per via giudiziaria, del nuovo stato civile[71]. Il Médiateur ha chiesto al Guardasigilli di emanare congrue disposizioni per consentire agli interessati di utilizzare la procedura di cui all’art. 60 del Codice Civile, che consente il cambiamento del nome.

Le successive quattro proposte sono intervenute per venire incontro ad alcune situazioni nelle quali possono venirsi a trovare i lavoratori.

In un caso si è intervenuto per meglio informare i funzionari che avessero prestato parte del proprio lavoro nel settore privato riguardo all’indennità di fine rapporto, che non poteva essere piena nel caso di congedo al 60° anno[72]. Nel caso di specie il Médiateur si è trovato ad affrontare la difficoltà derivante dal fatto che gli eventuali interlocutori (le casse previdenziali) non appartenevano all’Amministrazione quindi non rientravano nel campo delle sue competenze. Questo aspetto, che mostra uno dei limiti dell’attuale configurazione del Médiateur, è stato superato indirizzando la richiesta al Ministro per la Riforma dello Stato e per il decentramento, chiedendogli di curare che i soggetti interessati siano avvertiti espressamente delle conseguenze del loro eventuale congedo a 60 anni.

Il Médiateur ha ritenuto opportuno chiedere maggiore elasticità ed armonizzazione tra le norme che subordinano la concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi per il reclutamento di un primo salariato alla previa dichiarazione di assunzione. Nello specifico egli ha suggerito di fissare un termine minimo a favore del datore di lavoro o,comunque, in caso di mancato rispetto del termine previsto, di attenuare il rigore della norma che prevede la perdita dell’esonero per tutti i ventiquattro mesi previsti dalla legge, consentendo una riduzione pro rata, in rapporto al ritardo della dichiarazione.[73].

Le persone riconosciute malate ma tuttavia in grado di lavorare non possono beneficiare del sostegno concesso alle persone disoccupate ma disponibili all’assunzione anche immediata di un lavoro. Perciò il Médiateur, considerato che bisogna distinguere i malati che effettivamente non sono in grado di lavorare da quelli che lo sono[74], ha proposto una procedura mirante a selezionare, tra i richiedenti di un impiego iscritti nella categoria 4 e beneficianti d’indennità giornaliere di sicurezza sociale, quelli per i quali la ripresa di un’attività professionale è medicalmente auspicabile, allo scopo di accordargli un sostegno equivalente a quello di cui beneficiano i disoccupati disponibili ad assumere immediatamente il lavoro, secondo una valutazione affidata ad un collegio medico presso le casse di sicurezza sociale, in modo che le persone così scelte possano beneficiare del pieno concorso dei servizi dell’anpe nelle loro richieste di reinserimento professionale, sia che si tratti di proposta di stages, di bilanci di competenza o di ricerche d’impiego propriamente detto.

Una proposta mira ad estendere agli operai dello Stato, che vogliono prendere un congedo per motivi di famiglia in occasione dell’adozione di un fanciullo, le condizioni di accesso piú favorevoli dei quali già beneficiano i funzionari: ciò infatti è richiesto dall’equità che esige parità di trattamento tra i lavoratori[75].

Il Médiateur è intervenuto per sollecitare la possibilità che i lavoratori provenienti dal settore agricolo possano mantenere la facoltà di pagare in base ad un calcolo annuale del percepito e non riferito a piú anni, come in altri settori, in relazione ai quali chiede l’estensione del regime, piú favorevole, previsti per il settore agricolo[76]. In riferimento al quale con altra proposta si chiede di sopprimere l’annualità dei carichi sociali delle imprese agricole, proponendone un calcolo pro rata temporis[77]. Mentre chiede che il regime del pagamento mensile delle pensioni d’invalidità e dei relativi servizi sia esteso anche ai lavoratori agricoli non salariati, al posto dell’attuale pagamento trimestrale sia esteso anche ad altri lavoratori[78]

Un’attenzione specifica è stata riservata all’apprendistato, con un proposta diretta ad addossare le spese della formazione a chi la eroga, garantendo così la gratuità della formazione, in conformità alle indicazioni del codice del lavoro[79].

Altre proposte tendono a migliorare piú direttamente la condizione delle persone, sia riguardo alle questioni di ‘stato’ sia riguardo all’accesso agli studi ed al diritto alla salute.

Un problema di recentissima attualità, divenuto piú acuto anche a seguito delle nuove tecniche di concepimento, concerne il segreto della filiazione. Di fronte alle numerose richieste di figli che vogliono conoscere le proprie origini o di madri che vogliono ritrovare i loro figli il Médiateur si è convinto della opportunità di proporre di non dare piú al segreto sulla filiazione un carattere sempre definitivo, garantendo alle madri in condizioni di bisogno una protezione adatta alle loro necessità. Per evitare il “tutto o niente” in materia di segreto e tener conto del fatto che, in numerosi casi, la domanda della madre porta alla conservazione del segreto famigliare nei confronti di tutto o di parte dell’entourage famigliare, ma non del fanciullo, il Mediatore della Repubblica suggerisce di adottare una formula di “parto con discrezione” rispondente a questo tipo di bisogno[80].

Ancora in tema di ‘stato civile’ si pongono due proposte. L’una mira a risolvere le difficoltà incontrate dalle persone delle quali si conosca solo l’anno di nascita per le divergenze concernenti la fissazione convenzionale del loro giorno e mese di nascita[81]. L’altra tende a porre fine ad una disuguaglianza di trattamento di cui sono vittime le persone delle quali non si conoscano i genitori ed il cui stato civile sia di ‘non adottati’, fornendo loro un atto di nascita che si sostituisce al certificato di origine che attualmente sta al posto di quello[82].

Riguardo ancora allo stato civile delle persone si segnale la proposta mirante a facilitare, attraverso la modifica degli artt. 862 e 1712 del codice Generale delle imposte, l’esecuzione delle sentenze di divorzio pronunciate su richiesta di entrambi i coniugi e prevedenti il versamento di una prestazione compensativa in capitale[83].

A favore dei giovani bisognosi si pone una proposta che mira ad agevolare l’accesso alle borse di studio scolastiche per i figli di genitori titolari di pensioni d’invalidità o di sussidio per adulti handiccappati, attribuendo loro lo stesso punteggio previsto per i figli di genitori affetti da lunga malattia o in congedo di lunga durata[84].

La salute delle persone, di fronte alle nuove forme di morbosità e di assistenza, richiede l’intervento penetrante del Médiateur.

La relativa recente scoperta dell’epatite C pone nuove problematiche, tra le quali quella dei trattamenti rimborsabili. Allo stato attuale del diritto, sebbene la scoperta qualitativa del genoma si inserisce nell’ambito delle analisi previste dalla biologia medica, ciò non avviene riguardo alla quantificazione del carico virale e della determinazione del genotipo del virus. Orbene, la realizzazione sistematica di questi due esami prima di prescrivere l’interferone è stato raccomandato da ben due conferenze sull’epatite C, che hanno sottolineato che le analisi in questione sono i principali fattori predittivi della risposta al trattamento e, a questo titolo, sono indispensabili per scegliere le modalità di questo trattamento e particolarmente della sua durata. Tenuto conto del costo elevato di questi esami e del loro carattere imperativo in termini di salute pubblica, il Mediatore della Repubblica ha chiesto il loro inserimento nel protocollo precitato, perché diventino a carico delle assicurazioni per malattia[85]. E sempre per rispondere adeguatamente alle nuove necessità assistenziali il Médiateur ha chiesto di includere nella lista delle spese di giustizia le spese relative alle medicine per le persone guardate a vista, alle cure infermieristiche loro dispensate ed alla nutrizione che gli è riservata[86].

Un’interessante proposta dimostra chiaramente come il Médiateur non si limiti a salvaguardare i cittadini, ma persegue la difesa di tutti, anche quindi degli stranieri. Con l’ultima proposta avanzata nel corso del 2000 il Médiateur punta a modificare le disposizioni dell’articolo D. 511-2 del codice della sicurezza sociale, che riservano il beneficio delle prestazioni famigliari per i bambini stranieri residenti in Francia a coloro che vi sono nati o che sono stati ammessi al soggiorno a conclusione di una procedura di ricongiungimento famigliare, allo scopo di tener conto delle nuove possibilità di ammissione regolare di fanciulli stranieri introdotte dalla legge dell’11 maggio 1998[87].

Anche il campo della Giustizia è stato oggetto di proposte significative.

Una prima richiesta è diretta ad ottenere una modifica delle condizioni nelle quali le persone riconosciute insolvibili possono essere dispensate dall’esecuzione di una misura di costrizione corporale pronunciata nei loro confronti, o la soppressione di questa misura. L’importanza di questa proposta è notevole perché si inserisce direttamente nell’azione a salvaguardia della libertà delle persone[88].

A garanzia dei ricorrenti in un ricorso amministrativo il Médiateur chiede che il rispetto delle date limite ed i termini imperativi applicabili ai ricorsi indirizzati ad una giurisdizione amministrativa, in caso di invio per posta, sia stimato con riferimento alla data risultante dal sigillo postale e non piú, come oggi si usa, la data alla quale la corrispondenza è timbrata come arrivata dalla cancelleria della giurisdizione[89].

A difesa del consumatore è stata avanzata una proposta con la quale il Médiateur tende a non far applicare piú il termine di decadenza di due anni, previsto dall’articolo L. 311-37 del codice dei consumi per le liti relative ad un credito per il consumo concesso a chi invochi – generalmente per via di eccezione – l’irregolarità dell’offerta preliminare di credito o al giudice che intenda far valere d’ufficio questa irregolarità[90].

 

 

8. – Diritto dell’uomo e contesto internazionale

 

Si è già notato come sia proprio la proiezione nel contesto internazionale ad esigere la proiezione del Médiateur alla difesa diretta dei diritti dell’uomo. La consapevolezza di ciò lo ha spinto a costituire un settore apposito (“Affari internazionali e diritti dell’uomo”) che ha creato una ‘rete’ con tutti i mediatori della francofonia ed a livello mondiale, con particolare attenzione a quelli dei Paesi europei, a partire dal Mediatore europeo[91]. In ciò egli ha raggiunto la consapevolezza che i diritti dell’uomo occupano un posto di giorni in giorno sempre piú importante sia sul piano nazionale che su quello internazionale, sicché il Mediatore della Repubblica, difensore dei diritti dei cittadini, è stato chiamato ad intervenire piú frequentemente per garantire il rispetto delle libertà fondamentali.

In ciò però deve attenersi ai limiti legati al suo status all’interno del sistema francese, perciò egli individua il suo intervento per la difesa dei diritti umani nei reclami dei cittadini i cui diritti non sono rispettati dall’amministrazione. Ed, evidentemente avvertendo la limitatezza di questa sola attività, insiste nel dare risalto alla sua attività consultiva sia in ambito nazionale che in quello internazionale[92].

Qui va richiamato quanto già osservato in riferimento al ruolo del Médiateur che piú che un controllo esterno ed il portatore di istanze anche alternative si colloca come Autorità, sia pure particolare, ma sempre in qualche modo rapportata all’Amministrazione. Della quale tende ad essere un autorevole consigliere. Egli, infatti ha collaborato, con gli altri Colleghi europei, alla definizione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea[93], che ha recepito i suggerimenti venuti dai Mediatori, avendone curato la stesura anche il Mediatore europeo, che si è fatto portavoce di quanto anche dei suoi Colleghi, tra i quali il Médiateur ha avuto grande influenza[94].

Ma il Médiateur si rende conto che occorre un differente approccio alla realtà odierna e, di conseguenza, non a caso nel ricordare il trattato di Amsterdam, in tema di libertà, di sicurezza e di giustizia, annota “Questi campi, ancora di pertinenza della sovranità nazionali, dovrebbero divenire oggetto di una rinforzata collaborazione tra gli Stati membri, soprattutto per lottare contro l’immigrazione clandestina”[95] ed in piú sedi ricorda il suo impegno per ‘i diritti dell’uomo e la democrazia’, per i quali però egli non ha potuto andare al di là della ‘collaborazione’, alla stesura dei testi normativi o di un impegno attivo[96], pieno di sottolineature e di dibattiti[97], per sollecitare altre istituzioni. Ponendo poi l’accento sul carattere universale della istituzione degli Ombudsmans[98].

In conclusione può dirsi che il Médiateur oggi appare come una istituzione in forte espansione piú per le sue proiezioni ed aspirazioni. Il suo ruolo all’interno del sistema francese è in continua discussione ed evoluzione; tuttavia esso risente delle remore che ne hanno accompagnato la creazione.

Così mentre di notevole profilo appare l’azione svolta per la definizione e la salvaguardia dei diritti dell’uomo, è carente quando non del tutto assente l’assunzione della tutela dei diritti della Collettività.

Poiché il Médiateur mostra di muoversi dietro il rilevamento, segnalato dai reclami o per altra via, di disfunzioni delle Amministrazioni finora la sua attenzione non si è rivolta a problemi di grande attualità che però sono di natura generale. Esempio piú evidente di ciò è la totale assenza di ogni interessamento per i problemi dell’Ambiente, che pure la stessa Comunità europea tende a considerare pertinente ai diritti fondamentali.

Istituzioni terze, autorevoli ed imparziali, come quelle dei ‘Difensori’ potrebbero e dovrebbero farsi carico di problemi di tale natura, come della tutela degli interessi diffusi[99]; ma occorre che ne venga ridefinito il ruolo e che essi diventino Organo di vigilanza e controllo dell’intero sistema e non esclusivamente dell’Amministrazione, in una dimensione sopranazionale, con il conferimento di poteri di intervento diretto e non solo di denuncia o di mediazione.

L’esame del Rapporto del Médiateur si rivela, perciò, ricco non solo di notizie, ma soprattutto di stimoli ed invita ad una riflessione radicale sull’assetto delle società odierne.

 

 



 

* Il 2000 è stato per  la Francia in generale e per il Médiateur un anno di grande importanza per lo svolgimento della vita civile, perché, nell’ambito della Riforma della pubblica amministrazione (della quale si dirà in seguito), sono stati ridisegnati i poteri e le attribuzioni delle istituzioni e degli organi che hanno il compito di fare spazio ai cittadini ed alle loro esigenze. È, di conseguenza, parso importante rivisitare sia le funzioni del Médiateur sia il suo concreto operare, così come appare nel Rapporto annuale da egli stesso elaborato sulla sua attività in quell’anno cruciale.

 

[1] Gli scritti, in volumi, riviste ed opere collettive, concernenti l’ombudsman sono numerosissimi, sicché appare difficile una loro puntuale citazione. Tra quelle aventi carattere generale e comparative si possono ricordare: , W. Gelhorn, Ombudsmen and others, Cambridge, Mass., 1967; gil Robles y a. gil Delgado, ,  El control parlamentario de la administración (El Ombudsman), Madrid 1981; u. Kempf, Bürgerbeaufragte, Meinz, 1976; C. Mortati, L’Ombudsman (Il difensore civico), Torino 1974; g. Napione,  L’ombudsman, Milano 1969; m.m. Padilla, La institución del Comisionado parlamentario, Buenos Aires 1972; d.c. Rowat,, The Ombudsman. Citizen’s Defender2, London 1968; d.c. Rowat, The Ombudsman Plan, Toronto 1973; f. Stacey, Ombudsmen Compared, Oxford 1978; k.m. Weeks, Ombudsman around the World, Berkeley 1973; h. Zamudio, Reflexiones comparativas sobre el Ombudsman, in Memoria de el Colegio Nacional, Mexico 1979, pp. 99-149. Un ragguaglio generale e penetrante è fornito dal g. de vergottini, in enc. dir. xxix, Milano 1979, alla voce Ombudsman.

 

[2] Questo è dovuto al fatto che il mediatore francese ha assunto un ruolo trainante per lo sviluppo dell’istituto nell’area europea continentale e fuori dall’Europa nell’area francofona: cfr. zamudio, op. cit. § 5.2. Nel Rapporto 2000, a p. 7, il Médiateur, B. Stasi, al proposito osserva che Il modello francese è spesso preso come punto di riferimento; senza dubbio perché il legislatore francese, al pari dei primi titolari della carica, ha saputo tirare profitto da ciò che di meglio vi era negli statuti e nel modo di funzionare degli Ombudsmans e dei mediatori che cronologicamente hanno preceduto il Mediatore francese.

 

[3] L’istituzione dell’ ombudsman in Svezia si fa risalire alla Regerisform (legge costituzionale sulla forma di governo) del 1809, sebbene la sua prima previsione era già in un decreto di Carlo XII, del 1713 istituente l’ Högste Ombudsman. Esso ebbe riverbero e diffusione nel Nord e nel mondo anglosassone: venne introdotto nel 1919 in Finlandia, nel 1953 in Danimarca, nel 1962 in Norvegia; nel 1962 in Nuova Zelanda, nel 1967 nel Regno Unito della Gran Bretagna e successivamente in alcune province del Canada e degli Stati Uniti.

 

[4] Il dibattito diventò acuto dopo l’annuncio dato dal primo ministro, Pierre Messmer, il 2 ottobre 1972 di volere istituire un mediatore francese, che costituisse un Organo esterno all’Amministrazione per la gestione dei ricorsi contro di essa. I dubbi si fondavano soprattutto sull’esistenza di una giurisdizione amministrativa secolare ed efficace che vagliava attentamente i ricorsi contro la pubblica amministrazione. Però si fece notare che da un lato la giustizia amministrativa era sommersa dall’eccessivo numero dei ricorsi, dall’altro aveva tempi e procedure lunghi e complessi, difficilmente comprensibili dal singolo cittadino; mentre proprio l’introduzione della figura del Mediatore sarebbe servito a sollevare la stessa Giustizia da numerosi casi, risolvibili senza la necessità del processo amministrativo. Un altro motivo di dibattito era la natura da assegnare al mediatore, in quanto alcuni parlamentari proponevano di collocarlo più direttamente sul terreno della difesa delle libertà individuali. Nello specifico una proposta formulata da Michel Poniatowski mirava alla creazione di un “Alto-commissariato per la difesa dei diritti dell’uomo” ed una, presentata da André Chandernagor, prevedeva l’istituzione di un “Delegato parlamentare alle libertà”. Entrambe la proposte si scontrarono con l’opposizione ferma del Governo, che rifiutò ed impedì ogni aggiunta al nome di “Mediatore”, in particolare della specificazione aggiuntiva di “difensore dei diritti e delle libertà”. L’argomentazione del Governo fu che la difesa dei diritti secondo una radicata tradizione del sistema giuridico francese era affidata ai Tribunali ordinari, di modo che conferirla al Mediatore avrebbe portato ad un accavallamento ed a confusioni fonti di potenziali pericolosi conflitti.

 

[5] L’istituzione avvenne con la legge n° 73-6 del 3 gen. 1973, la quale fu più volte  completata e/o riformata, dalla legge n° 76-1211 del 24 dic. 1976, dalla legge n° 89-18 del 13 gen. 1989, dalla legge n° 92-125 del 6 feb. 1992 ed, da ultimo, dalla legge n° 2000-321 del 12 apr. 2000.

 

[6] Nel modello svedese l’ombudsman era espressione del Parlamento e si proponeva come Organo indipendente di controllo della pubblica amministrazione, completando la funzione di controllo esercitata dal Parlamento. Per il mediatore francese questo fu esplicitamente rifiutato. Le motivazioni addotte consistettero nel richiamo all’alto prestigio ed all’alto grado di efficienza universalmente riconosciuto all’Amministrazione francese, riguardo alla quale un Organismo di controllo avrebbe rischiato di provocare diffidenza ed intralci, sicché appariva più opportuno che il Mediatore fosse espressione dell’esecutivo e come tale meglio accettato dalla pubblica amministrazione: sul punto e su tutta la problematica che investe il Médiateur v. B. Malignier, Les functions du Médiateur, Paris, 1979. al quale rinvio anche per gli altri aspetti qui richiamati.

 

[7] La legge del 1973, infatti, ebbe molto presente la struttura del “Commissario parlamentare per l’amministrazione”, introdotto in Gran Bretagna nel 1967, deputato a soccorrere i cittadini in nome e per iniziativa dei membri del Parlamento del Regno Unito.

 

[8] Questo perché così si operava un riconoscimento della possibilità di intervento del parlamento (tramite i suoi componenti, senatori o deputati) e soprattutto si restava fedeli alla concezione secondo la quale il ruolo di intercedere tra i cittadini ed i poteri pubblici era compito tradizionale ed essenziale dei parlamentari eletti dal popolo, del quale sono rappresentanti.

 

[9] È stato osservato che le caratteristiche del Mediatore francese sono delineate «in armonia con la struttura semi-presidenziale del sistema costituzionale introdotto in Francia nel 1958»: zamudio, Ombudsman, cit. 60.

 

[10] Queste caratteristiche sono state accentuate dalle leggi che, a partire dal 1973 hanno definito meglio o ampliato la figura del Mediatore. Inoltre l’indipendenza del Mediatore e l’autonomia totale rispetto all’Amministrazione sono state accentuate dalla dottrina francese, la quale si è impegnata anche a restituire al Mediatore quella funzione di controllo che il dibattito e le decisioni parlamentari, volute dal Governo, potevano sembrare di avergli negato. Già nel 1986 questo nuovo profilo appariva delineato, come emerge chiaramente da quanto affermava il Mediatore Paul legatte in un articolo apparso ne La Revue admistrative, 1986, pp. 431 ss., dal titolo Le Médiateur de la République. Situation actuelle, nel quale si sottolineava l’assoluta indipendenza ed autonomia del Médiateur, conseguente al fatto che egli non riceve nessuna istruzione da nessuna autorità e svolge il suo mandato senza possibilità di controllo o interferenza, accentuata dalla sottrazione alla giurisdizione dei Tribunali degli atti da lui compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. L’autore, a conferma di una nuova configurazione della posizione del Mediatore, avversa la tesi di chi voleva annoverarlo tra le autorità amministrative, in quanto proprio il fatto di non ricevere indicazioni da altri e l’incensurabilità del suo operato “permettent de réfuter incontestablement la these de «l’autorité administrative»”, mentre “l’absence de catégorie juridique adéquate eût dû conduire, conformemente à la volonté du legislateur, à ne pas qualifier le Médiateur d’autorité administrative”. In conseguenza di ciò riconosce al “Médiateur le caractère d’institution «sui generis» des lor que son originalitéest bien affirmée: l’Institution est unique, la fontion est personalisée, l’indépendence dans l’exercice de la mission est absolue….L’indépendence du Médiateur n’a jamais été mise en cause”. La posizione tuttavia non è di unanime accoglimento. Per un diverso parere v. c. leclercq, Libertés publiques, Paris, 1991, p. 165 “Le médiateur de la République est une autorité administrative indépendent, au même titre qu’une bonne vingtaine d’autorités semblable: par exemple le cob ( Commisions des opérations de bourse), la Commission sur les sondages ou le csa (Conseil supérieur de l’audovisuel). L’intèrêt de l’insertion des autorités administratives indépendentes dans le système administratif français est que «ces innovations ont introduit dan le système administratif un modèle de décision polycentrique dont le centre de gravité n’est plus la conception mais le souivi des décisions».

 

[11] Questa idea si trova enunciata espressamente nella presentazione, a nome del Governo, da parte del Guardasiggilli (René Pleven) della legge istitutiva del Médiateur, il quale lo definì una “institution pragmatique et èvolutive”.

 

[12] Rapport 2000, p. 7. Nel commento posto in rete dal Médiateur, a proposito dell’idea di evoluzione espressa nella relazione Pleven, si ribadisce che la “souplesse souhaitée per le législateur s’est révélée utile, permettant à l’institution de se trasformer et de se développer progrssivement, en droit comme en fait”.

 

[13] V. l’intervista rilasciata da M. Fabre, Médiateur dell’epoca, al «Midi Libre» il 17 marzo 1981: “Je me veux le dèfenseur du peuple, défenseur des libertés, défenseur du pot de terre contre le pot de fer”.

 

[14] È interessante seguire l’evoluzione anche solo normativa del Médiateur. Pur con la brevità che questa sede richiede si possono richiamare i momenti essenziali di essa. Dopo la creazione, appena tre anni dopo, il 24 dicembre 1976, fu emanata una legge che dava nuova consistenza ed apriva nuove prospettive per il Médiateur. Con due disposizioni si rafforzarono i nessi tra Médiateur e Parlamento, stabilendo che i parlamentari poteva rivolgersi al Médiateur anche al di fuori di una sollecitazione rivoltagli da singoli cittadini: si stabiliva quindi un legame diretto tra i parlamentari ed il Médiateur, che, quindi, li configurava quasi come ‘complici’ nella tutela degli interessi di salvaguardia contro azioni ingiustificate dalle Pubbliche Amministrazioni e di sollecitazione del buon andamento di essa. Forse, ancora piú significativamente i Presidenti di ciascun ramo del Parlamento conseguono la facoltà di investire il Médiateur di problemi sollevati nella rispettiva Assemblea: per tal via in forma ancora piú evidente si chiamava il Médiateur ad un ruolo di collaborazione e di integrazione dei compiti del Parlamento. La legge poi interveniva sul punto invero molto delicato, concernente l’eventualità di intervento su questione oggetto di giudicato, in corso o già concluso. Ma la legge del 1976 ha assunto aspetti ancora piú audaci ed innovativi. Inizialmente il Médiateur poteva intervenire solo là dove si riscontrasse un cattivo funzionamento della pubblica amministrazione: il che era molto riduttivo, perché non sono rari i casi nei quali può derivare un’ingiustizia dalla stessa applicazione (spesso rigida) della legge o delle procedure. Nel ’76 venne previsto che il Médiateur potesse intervenire invocando l’equità. Si è aperta così una strada molto importante che consente di introdurre la valutazione equitativa in situazione che a stretto diritto potrebbero apparire perfettamente legittime, dando in tal modo consistenza all’adeguamento del diritto e della pratica amministrativa al buon senso ed alla giustizia sostanziale. Il venne rafforzato riconoscendo al Médiateur anche la facoltà di proporre ai poteri pubblici riforme idonee a superare tutto ciò che appaia inadatto o sperequato. Questo spingeva, come veniva sottolineato da piú parti, a definire con maggiore incisività l’indipendenza del Médiateur (v. lett. alla precedente nt. 11), che venne sancita ufficialmente con legge nel 1989. Un punto che pur oggetto di critiche resisteva era la necessità che a richiedere l’intervento del Médiateur (tramite un parlamentare) fossero solo le persone fisiche: ciò privava di protezione persone deboli socialmente o economicamente o psicolabili, le quali difficilmente avrebbero potuto far ricorso al Médiateur, pur essendo soggetti che, addirittura piú di altri, meritavano tutela. Per venire incontro a queste esigenze, evidenziate e caldeggiate da associazioni senza fine di lucro, con legge, del 6 febbraio 1992, si riconobbe il diritto ad invocare l’intervento del Médiateur anche alle persone morali. Nell’aprile del 2000 interviene l’ultima riforma legislativa. In realtà in questa occasione viene emanato un provvedimento di ampia portata concernente i diritti dei cittadini nelle loro relazioni con le amministrazione (loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dcra). Essa solo in alcune parti si occupa direttamente del Médiateur, precisamente al titolo III – Dispositions relatives au Médiateur de la République – all’art. 26. I cardini delle innovazioni introdotte consistono nel fatto che la legge:

introduce la possibilità di ricorso al Médiateur da parte dei suoi omologhi stranieri e del Mediatore europeo;

riconosce e dà uno statuto legislativo ai delegati del Médiateur de la République;

conferisce al Médiateur il potere di proporre riforme indipendentemente dall’esistenza di un ricorso a lui sottoposto;

stabilisce che il Rapporto annuale del Médiateur venga presentato non solo al Presidente della Repubblica, ma anche al Parlamento ed alle assemblee dei due rami di esso.

Sui punti qui richiamati v. m. gentot, Les autorités administratives indépendentes, Montcrestien, Paris 1994, partic. pp. 141 s.; b. delauny, Le Médiateur de la République, coll. Que sais-je?, puf, Paris, 1994, pp. 5 ss.; e dello stesso Autore La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, in Rev. Dr. Publ., 2000, p. 1232 ss.; infine, con cit. bibl.,j. arrighi de casanova, s. formery, Une nouvelle étape de l’amélioration des relations entre l’Administration et les citoyens: la loi dcra du 12 avril 2000, in Rev. Fr. adm. Pub., 2000, pp. 735 ss.;  m. calamo specchia, Il modello francese della democrazia «comunicativa» tra ouverture administrative e protéction jurisdictionelle, in c.s.in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n 4/2001, pp. 18 ss. estr.

 

[15] Rapport 2000, p. 7.

 

[16] Così si esprime lo stesso Médiateur nella presentazione dell’Istituto, al sito di Internet.

 

[17] Tra i casi citati nel Rapporto 2000 è singolare il caso collegato alla richiesta di naturalizzazione di due coniugi di nazionalità marocchina. Esso è stato oggetto del ricorso n° 99-5650, trasmesso da M. Luciano guichon deputato di Ain: il signore e la signora A., di nazionalità marocchina, avevano sollecitato la loro naturalizzazione. Il 19 ottobre 1998, queste domande sono state oggetto di decisione di aggiornamento a due anni, per il fatto che il loro comportamento riguardo agli obblighi fiscali era discutibile, nella misura in cui essi non avevano dichiarato la totalità delle entrate domestiche per il 1994, trattandosi di salari percepiti dalla signora A. da tre differenti impieghi. Essendo il rispetto degli obblighi fiscali un elemento che consente di stimare il carattere civico del comportamento dei richiedenti, i loro diversi ricorsi sono stati rigettati. Gli interessati si sono allora rivolti al Mediatore della Repubblica. Il Mediatore della Repubblica ha segnalato il caso al ministro dell’Impiego e della Solidarietà, mettendo in risalto la particolare situazione degli interessati. Essendo il signor A. quasi cieco mentre sua moglie non sapeva scrivere, era stato il figlio, all’epoca di 16 anni, a sottoscrivere la dichiarazione delle entrate percepite nel 1994, commettendo un errore che, in realtà, non aveva incidenza sul piano fiscale, poiché era esatto l’importo globale delle entrate dichiarate. In effetti, essendo stati, a torto, addizionato i salari percepiti dai due congiunti ed essendo stato riportato l’ammontare globale sotto la rubrica “salari percepiti dal marito”, era risultato vuota la linea “salari percepiti dalla moglie”, il che aveva fatto supporre una dissimulazione dei salari percepiti da parte della signora A. A sostegno del suo intervento, il Mediatore della Repubblica ha unito diversi documenti diretti a dimostrare l’errore commesso: totalità dei bollettini di pagamento da parte degli interessati nel 1994, avviso di non imposizione per gli anni dal 1993 al 1994 con il dettaglio dei salari percepiti in ciascun anno, certificato del centro delle imposte attestante le dichiarazioni degli impiegati per il 1994. Dopo un nuovo esame del dossier, la ministra dell’Impiego e della Solidarietà a fatto sapere al Mediatore della Repubblica di avere deciso di dare corso favorevole alle domande di naturalizzazione dei signori A che sono divenuti francesi per decreto del 3 luglio 2000. Lo stesso Médiateur segnala le particolarità del caso della corresponsione di assegni famigliari legati alla residenza: reclamo n° 99-4001, trasmesso da Bernard outin, deputato de la Loira. M.B., di nazionalità algerina, era titolare di un certificato di residenza di un anno che è stato regolarmente rinnovato dal 25 marzo 1992 al 24 marzo 1995. Intanto, con decreto del 26 ottobre 1995, il prefetto gli ha rifiutato il rinnovo di questo permesso di soggiorno. L’accompagnamento alla frontiere di M.B. è stata ordinata con decreto del 23 dicembre 1996 ed il paese di destinazione dove doveva essere condotto è stato fissato con decisione del 13 gennaio 1997. M. B. si è rivolto al tribunale amministrativo che ha annullato i decreti del prefetto del 23 dicembre 1996 e del 13 gennaio 1997. il Consiglio di stato ha confermato la decisione. Un certificato di residenza di un anno è stato concesso il 9 febbraio 1998 a M. B. prima che gli venisse consegnato un permesso di soggiorno di 10 anni. Per suo conto la Cassa di sistemazione delle famiglie ha versato, in un primo tempo, delle prestazioni famigliari a questo abitante fino al 31 gennaio 1996. in effetti, all’epoca, la fornitura di una ricevuta di domanda di rinnovo del permesso di soggiorno che spirava in ottobre ha permesso di prolungare di tre mesi il diritto alle prestazioni famigliari. Dopo, poiché il certificato di residenza concesso a M. B, aveva validità a partire dal 9 febbraio 1998, il caf ha ripreso il servizio di prestazioni famigliari a partire dal 1 marzo 1998. Poiché l’interessato non poteva produrre alcun permesso di soggiorno per il periodo febbraio 1996 – febbraio 1998, la Cassa rifiutava ogni pagamento di prestazioni per questo periodo. In queste condizioni M.B., che si era rivolto al tribunale degli affari di sicurezza sociale, ha parallelamente sollecitato l’interento del Mediatore della Repubblica. Il Mediatore della Repubblica è intervenuto nella questione tanto presso la Cassa nazionale delle sistemazioni famigliari che presso la cassa locale. Egli ha osservato che, durante il periodo controverso, il consiglio generale ha versato alla famiglia B., che comprende 4 bimbi, prestazioni di aiuto sociale all’infanzia di misura nettamente inferiore alle prestazione che essa avrebbe potuto pretendere. Il Mediatore della Repubblica ha sottolineato la situazione di iniquità alla quale si trovava assoggettata questa famiglia malgrado le decisioni di giustizia rese in suo favore a seguito di una lunga procedure giurisdizionale. Inoltre, il Mediatore della Repubblica ha raccomandato alla caf di procedere ad un riesame benevolo di questo dossier ponendosi sul piano dell’equità al fine di apportare un risultato rapido e benevolo a questo litigio. Sensibile a questi argomenti, la caf ha accettato di procedere al versamento di prestazioni famigliari per il periodo dal febbraio 1996 al febbraio, 1998, dedotta la somma data, nello stesso periodo, dal consiglio generale, a titolo di prestazione per l’aiuto sociale.

 

[18] Particolare appare il caso legato a questioni fiscali che ha riguardato un cittadino americano: reclamo n° 99-4407, trasmesso da Patrick BLOCHE, deputato di Paris. M.H., cittadino americano, artista lirico internazionale di grande fama, fiscalmente domiciliato negli Stati Uniti, è soggetto d’imposta in Francia per le sue entrate professionali di provenienza francese. Quest’imposta sui proventi è fondata su disposizioni legislative e su regolamenti molto complessi che combinano ritenuta alla fonte con il regime dichiarativo. Ora M.H. ha assolto solo la ritenuta alla fonte considerando che questo prelevamento, ad esempio di ciò che avviene negli Stati Uniti, lo dispensava da ogni altra dichiarazione addizionale. M.H. in effetti ignorava che la regolamentazione francese, per le persone fiscalmente domiciliate all’estero, prevede un obbligo di dichiarazione per i proventi di origine francese, comportante un’imposizione sull’entrata minima che non può essere inferiore al 25% del netto imponibile. Il servizio delle imposte ha dunque rilevato la mancanza di dichiarazione di M.H. facendola oggetto di una tassazione d’ufficio aggiunto di un penalità del 40%, in mancanza di regolarizzazione nel mese seguente alla domanda dell’amministrazione. M.H. si è dunque trovato debitore di un rilevante debito verso il Tesoro pubblico, fondato in diritto, ma che egli ha avvertito come una penalizzazione ingiusta in considerazione delle circostanze concrete e, particolarmente, della sua totale buona fede. In effetti, M.H. non aveva sottoscritto la dichiarazione iniziale d’entrata perché aveva creduto che le ritenute alla fonte normalmente pagate al Tesoro pubblico erano definitive e liberatorie di ogni altra imposta in Francia. Inoltre, la messa in mora indirizzata al suo domicilio provvisorio in Vienna, in Austria, non gli era pervenuta se non tardi al suo luogo di residenza negli Atati Uniti ed egli aveva subito incaricato uno studio di avvocati in Parigi di sottoscrivere la dichiarazione mancante. Non vi era dunque nessun dubbio sulla totale buona fede di M.H., sia in riferimento alla mancata dichiarazione iniziale sia delle mancanze seguenti alla messa in mora da parte dell’amministrazione. Il Mediatore della Repubblica ha pertanto domandato al servizio fiscale che gestisce i dossiers degli stranieri di procedere ad un riesame completo della situazione dell’interessato, soprattutto su un piano amichevole ed equitativo, affinché M.H. non sia penalizzato dalla sua mancata conoscenza della regolamentazione fiscale francese. L’amministrazione fiscale si è sottomessa a queste argomentazioni ed ha ridotto di piú di 52.000 franchi l’ammontare dell’imposta sui redditi posta a carico di M.H., correggendo l’evidente sovraimposizione precedente che risultava tale dal riesame del dossier, inoltre ha soppresso la maggiorazione del 40%. Merita attenzione anche il caso di difficoltà a correggere i dati anagrafici errati: reclamo n° 99-1942, trasmesso da Jean-François MATTEI Deputato dei Bouches-du Rhone. Nel giugno 1997, in occasione della domanda di rinnovo della sua carta d’identità, il sindaco ha chiesto a M:E. di produrre un certificato di nazionalità francese. Egli allora si è rivolto al tribunale d’istanza del luogo del suo domicilio. Il 16 settembre 1997, il cancelliere capo del tribunale gli ha rilasciato un certificato di nazionalità francese con la menzione “ha acquistato la nazionalità francese in data 24 ottobre 1961 …; M.E. nato a Marsiglia il 24 ott. 1940 da genitori stranieri aveva la sua residenza in Francia quando aveva raggiunto la maggiore età”. Contrariamente a quanto era indicato, M.E. ha fatto rilevare che i genitori erano Francesi perché nati in Egitto e registrati al consolato di Francia in qualità di cittadini francesi. Egli si è sentito offeso da questo errore, che ha considerato come un affronto alla memoria di suo padre, morto in deportazione, dopo essersi battuto per la Francia. I numerosi passi compiuti da M.E. presso le differenti amministrazioni per rettificare quest’inesattezza sono risultati inutili, sicché egli ha sollecitato l’intervento del Mediatore della Repubblica. Quest’ultimo si è rivolto al cancelliere del tribunale d’istanza che ha finalmente accettato di rettificare il certificato di nazionalità francese nel senso desiderato da M.E. precisando che la procedura seguita per il rilascio del primo certificato, alla maggiore età del reclamente, si esprimeva per via semplificativa, per evitare dettagli troppo lunghi necessari alla costituzione del suo dossier. Egli aggiungeva che il nuovo certificato era giuridicamente piú soddisfacente e, in ogni aspetto, piú conforme al vero fondamento della nazionalità di M.E.

 

[19] V. sopra nt. 14.

 

[20] Val la pena soffermarsi piú dettagliatamente sulla posizione in cui viene a trovarsi il Médiateur, dopo l’emanazione della dcra, seguendo le considerazioni svolte nel Repporto 2000: “In effetti l’estensione delle competenze del Mediatore della Repubblica al Mediatore europeo ed ai mediatori stranieri permette alla Francia di allinearsi ai suoi partners dell’Unione europea che hanno, ad eccezione della Gran Bretagna, adottato queste modalità di riferimento. Il riconoscimento legislativo dello statuto dei delegati del Mediatore della Repubblica conferisce loro una legittimità incontestabile e consolida l’istituzionalizzazione dei riferimenti territoriali del Mediatore della Repubblica. La concessione al Mediatore della Repubblica del potere di proposta di riforma gli permette ormai di esercitare questo potere senza essere obbligato a basarsi su un reclamo. Questa disposizione, in questo caso particolare, implica la soppressione del filtro parlamentare. Ella permette nello stesso tempo la competenza diretta del Mediatore della Repubblica per tutte le persone residenti in Francia e la possibilità per il Mediatore della Repubblica di autoinvestirsi ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Il Mediatore della Repubblica può così suggerire di propria iniziativa ad un organismo che è venuto meno alla sua missione di servizio pubblico le misure idonee a rimediare ad una disfunzione. Egli può, ugualmente, proporre riforme di testi di regolamenti o di leggi la cui applicazione gli sembri suscettibile di creare situazioni di iniquità. Il rafforzamento dei mezzi d’intervento di cui dispone permette al Mediatore della Repubblica di rendere pubbliche le sue raccomandazioni quando non abbia sortito effetto nel tempo da lui fissato e di dare, in caso di scadenza, la stessa pubblicità alle sue proposte di riforma rimaste senza seguito. Il carattere solenne della presentazione del Rapporto al Parlamento, in seduta pubblica, mette inoltre il Mediatore della Repubblica in condizione di portare direttamente a conoscenza dei parlamentari il bilancio della sua azione e le sue prospettive; il che dovrebbe contribuire al rafforzamento dei legami che uniscono il Mediatore della Repubblica ai parlamentari”.

 

[21] V. Rapport 2000, p. 7.

 

[22] Alcuni esempi servono a far capire la natura dei casi sottoposti ai Delegati. Un primo caso, ritenuto significativo nel Rapport 2000, concerne il servizio postale. M.B. aveva una cassetta per le lettere su una strada comunale a qualche metro da casa sua. La cassetta era oggetto costante di atti di vandalismo, tanto che M.B. ne aveva chiesto lo spostamento e la ricollocazione sulla facciata di casa sua. Le poste avevano rifiutato obiettando che il sentiero di accesso alla casa di M.B., spesso impraticabile, non avrebbe consentito l’accesso allo scooter del postino. Il Delegato investito del caso fa effettuare un’ispezione che rileva l’esattezza di quanto affermato dalle Poste; allora egli propone, ed ottiene, che M.B. installi ugualmente la cassetta davanti a casa sua e che la posta gli venga recapitata quando e se per la consegna della posta si fosse addivenuti all’utilizzo di un’automobile. La specificità e la ‘localizzazione’ della questione è evidente ed è altresì chiaro che solo una persona abitante sul luogo poteva trattarla rapidamente ed indicare la possibile soluzione: demandarla al Médiateur sarebbe stato gravoso tanto per l’istante quanto per l’Istituzione. Un altro caso risolvibile in sede locale è stato quello di M.S., che aveva versato due volte al fisco la somma di 4.920 franchi e che invano da un anno ne chiedeva la restituzione. M.S. sofriva per la mancata restituzione al punto di vedersi compromessa la salute; perciò ricorse al Delegato del Médiateur. Questi intervenne presso l’esattore ed ottenne che si procedesse ad un’accurata indagine, in seguito alla quale risultò che la somma versata per la seconda volta da M.S. era stata ascritta ad un altro contribuente e perciò non risultava la duplicità del pagamento. Accertato il fatto fu possibile ottenere la restituzione a favore dell’istante. Infine si può citare, a conforto dell’utilità di una disamina locale di alcune questioni, il caso di tre sorelle che il 5 agosto 1997, alla morte del padre, avevano accattato la di lui eredità, perché risultava che vi era un debito verso il Fisco di soli 30.752 franchi. Successivamente il Tesoro centrale notificò altri crediti per un ammontare di ben 115.230 franchi. Le sorelle eredi, poiché se a conoscenza di questo ammontare dei debiti non avrebbero accettato l’eredità, chiesero di rinunciare all’eredità e di essere liberate dai debiti: la loro domanda venne respinta in data 20 gennaio 2000. investito della questione il Delegato del Médiateur ha scritto il 7 marzo 2000 alla direzione dei servizi fiscali per far valere il pregiudizio subito dalle sorelle. Il 23 maggio, tramite corriere, l’organo adito ha riconosciuto che la notifica del debito precedente era stata male indirizzata e per questo motivo ha rimesso il debito nella misura di 111.847 franchi.

 

[23] V. Rapport 2000, p 75 ss. I casi esaminati dai delegati sono stati ben 48.428, concernenti per 33% questioni di tipo ‘sociale’, per il 30% questioni riguardanti ‘questioni di carattere generale’, per il 23% questioni di natura tributaria, per il 3% questioni relative alla gestione della ‘giustizia’, per il 7,5% questioni di natura ‘urbanistica’, per 3,5% questioni relative agli ‘agenti pubblici ed alle pensioni”. Nel merito dei casi si osserva una flessione percentuale delle questioni ‘sociali’, che però sono aumentate nel numero, passando da 5.742 a 5.966 dal 1999 al 2000: di tali casi i tre quarti concernono le Casse di previdenza. Gli ‘affari generali’, passati da 4.694 a 5.269, rispetto all’anno precedente, sono molto vari e riguardano vari organismi. Una caratteristica che val la pena segnalare è che ben il 27% dei reclami rivolti ai delegati si dolgono di mancanze dovute ad Autorità municipali, in riferimento all’erogazione dell’acqua, ad esempio, o di stato civile. Un 26% riguardano la sollecitazione delle attività delle Prefetture, soprattutto per quel che concerne gli stranieri, per le concessioni amministrative dei ‘permessi’ o dei documenti di stato civile. Una menzione merita la segnalazione della diminuzione di reclami per disservizi da parte degli Enti erogatori di servizi pubblici (poste, ferrovie…) e dell’Educazione nazionale. Invece vi è un sensibile aumento (da 3.840 a 4070) dei reclami contro i servizi fiscali ed il Tesoro. Essi concernono principalmente tre ipotesi: la mancata deduzione (per mancanza di giustificazione ritenuta idonea o per motivi formali) di spese reali, il mancato riconoscimento (per vizi formali) di spese relative a lavori fatti in abitazioni civili, la sottovalutazione di beni mobili o del passivo delle eredità. In materia urbanistica le controversie principali concernono le certificazioni urbanistiche, i permessi di costruire e le modifiche dei paini di occupazione dei suoli: casi che risultano spesso assai difficili da trattare. Nel 2000 i delegati hanno accolti 17.777 reclami, dei quali al momento del Rapport, ne avevano esaminati 14.614, con un buon esito del 76% (7.251).

 

[24] È tuttavia sempre necessario rispettare la forma di trasmissione attraverso un parlamentare, scelto dal ricorrente; nel 2000 ci sono stati 1.210 casi istruiti e dirottati dai delegati verso un parlamentare.

 

[25] Il Médiateur rinserra e cura i legami con i delegati anche al di fuori del quadro puramente professionale, attraverso un bollettino bimestrale, intitolato Médialogue, attraverso incontri organizzati nelle regioni o in occasione di stages destinati alla formazione dei Delegati del Médiateur della Repubblica. Nel 2000 questi incontri sono avvenuti il 26 febbraio a Bordeaux, il 1 marzo ad Orléans ed il 7 giugno a Clermont-Ferrand; inoltre il Médiateur si è recato nelle Antille ed i Guiana in occasione della nomina di delegati di quei dipartimenti.

 

[26] La quale, come si è visto, non è centralizzata, bensì partecipativa, attraverso la ‘Rete’ dei Delegati, che si pongono in rapporto di collaborazione funzionale e paritaria, oltre che di personale cordialità nei rapporti, che spiega la crescente richiesta di allargamento della Rete anche da parte di altri Paesi.

 

[27] Cfr. Rapport 2000, p. 7.

 

[28] La caduta dell’essenza dello Stato e del sistema giuridico costituisce un momento di transizione verso piú possibili esiti: v. m. luciani, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. cost. 1996, 124.

 

[29] Va tenuto presente che la tensione tra le norme e le aspirazione dei singoli si riflette ineluttabilmente nell’attività dei ‘mediatori’: in proposito v. la perspicace osservazione di J. sönderman, Il mediatore europeo come promotore dei diritti umani, in Atti Convegno Internazionale – Difesa civica e partecipazione democratica – Roma 4 ottobre 2000, p. 64 s. “La maggior parte dei buoni ombudsmen sono costretti a vivere in situazioni di tensione continua a causa delle amministrazioni che devono controllare e devono imparare a vivere con dette tensioni”.

 

[30] Questo aspetto viene evidenziato dal Médiateur, il quale fa presente che nel corso del 2000 è stato necessario trovare soluzioni originali a controversie di un nuovo tipo risultato dello sviluppo incrociato delle disposizioni legislative e regolamentari spesso conseguente all’integrazione delle norme dell’Unione europea nel diritto francese, l’evoluzione della nostra società o ancora la condizione d’impiego Rapport 2000, 14).

 

[31] Il Rapport 2000, p. 8, comunque sottolinea che l’azione, qualsiasi essa sia o sarà, verrà svolta dal Médiateur sempre in armonia con i ‘Poteri’ della République française “témoignant de la volonté du Médiateur de la République de poursuivre son action dans la voi de la modernité, de la proximité et d’ouverture sur le monde, avec le soutien des pouvoirs publics et des parlamentaires”.

 

[32] L’approdo piú recente concerne la sottoposizione alla competenza degli ombudsmans dei diritti di terza generazione: cfr. gli Atti del II Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, Toledo, enero 1998; J. Luis Maiorano, El Ombudsman. Defensor del pueblo y de las instituciones republicanas. I-IV, Buenos Aires 1999. Però bisogna essere realisti e non lasciarsi trascinare dalla tentazione ad enfatizzare la situazione, che vede una contrapposizione tra le iniziative concretantesi nella rapida diffusione degli Ombudsmans e la effettiva tutela dei diritti dei cittadini: al riguardo è appena il casi di ricordare che l’Europa solo di recente, con la Carta di Nizza, ha cominciato a delineare “un debole catalogo dei diritti”, dei quali “è dubbia l’efficacia”; mentre vi è una profonda differenza tra “l’Europa dei diritti tutelati dalle convenzioni sui diritti dell’uomo, garantiti dalla Corte di Strasburgo e l’Europa con diritti a garanzia «inferiori». Oggi questi diritti sono garantiti in misura migliore di prima ma ancora insufficienti….. Per quanto riguarda invece l’Unione Europea vera e propria sono tutelati alcuni diritti, ma si tratta dei diritti relativi ai rapporti ‘economici”: g. lombardi, Lacunosità della tutela giurisdizionale nella società in trasformazione: il ruolo del Difensore civico, in Atti Convegno Internazionale – Difesa civica e partecipazione democratica – Roma 4 ottobre 2000, pp. 144 s. Non appare tuttavia dubbio che la proiezione degli ombudsmans sia rivolta alla tutela dei diritti umani, come appare nelle parole del Mediatore europeo, nell’articolo cit. alla nt. prec. dal significativo titolo Il mediatore europeo come promotore dei diritti umani.

 

[33] Ad esempio, non ci si è ancora chiesto come inquadrare le nuove figure di Ombudsman nell’ambito di quel che resta della dottrina della ‘separazione dei poteri’: v. le già penetranti osservazioni di v.e. orlando, Introduzione generale a g. jellinek, La dottrina generale del diritto dello Stato, tr. It. Di M. Petrozziello, Milano 1949, e Prefazione a g. jellinek, sistema dei diritti pubblici subiettivi, tr. It. Della 2a ed. ted. A cura di G. Vitagliano, Milano 1912, che individuava nella ‘scuola latina’ – contrapposta alla ‘scuola germanica’ – il campo di formazione della ‘teoria dei diritti della personalità’, riguardo ai quali si può oggi orientare il compito dell’Ombudsman; tanto piú che l’asserita salvaguardia derivante dalla ‘divisione dei poteri’ si è rivelata una ‘foglia di fico’, in quanto non tutela affatto i cittadini, ma serve ad una sorta di spartizione del potere da parte dei ‘Governanti’ (Governo, Parlamento, Giudici): sul punto, cfr. g. lobrano, Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere, Torino 1996, 280 s. pertanto la tutela delle libertà e degli interessi dei singoli non potendo derivare dalla separazione dei poteri deve essere fondato su altre basi. Rispetto a questa esigenza appare tutta la limitatezza dell’impostazione degli Ombudsmans, derivanti dal Parlamento o, come nel caso del Médiateur, addirittura dall’Esecutivo, rispetto al loro ruolo di difensori delle libertà dei cittadini. Acutamente il lobrano, op. cit., 289 s. vede in essi “il segno importante di un’esigenza forte sebbene ancora confusamente avvertita ed ancora piú confusamente interpretata e tradotta nelle istituzioni: dare soluzione al problema della difesa dei governati di fronte al concorde complesso dei ‘governanti’ (nel senso ampio della parola)” e lamenta che “gli interpreti non sanno andare oltre le radici del settecentesco istituto nordico dell’‘ombudsman’ e i legislatori non sanno andare oltre la traduzione dell’anglosassone ‘Parlamentary Commissioner’”.

 

[34] Ricorda g. de vergottini, "Ombudsman", cit., che “all'origine dell'istituzione del commissario si trova [...] l'esigenza del parlamento di assicurare il controllo sui dipartimenti amministrativi, non già quella della tutela degli interessi individuali contro le conseguenze della cattiva amministrazione”. Per l’esperienza francese la situazione è ancora piú limitante, per il fatto che, come si è osservato prima, l’istituzione del Médiateur è stata proposta come una ulteriore Autorità della pubblica Amministrazione: altamente autorevole ed indipendente, ma pur sempre collocata all’interno dell’Amministrazione. Ed anche oggi, pur di fronte ai nuovi compiti indubbiamente riconosciuti dalla legge al Médiateur, vi è chi non manca di riferirsi alle origini dell’istituzione per confermare che essa è parte dell’Amministrazione: cfr. c. leclercq, Les libertés publiques, cit., 165. In tal senso si era pronunciato anche il Consiglio di Stato (Assemblea del 10 luglio 1981) facendo leva sul principio della distinzione dei poteri: infatti l’Alto consesso rilevava che il Médiateur non poteva certamente rientrare né nelle istituzioni legislativo né in quelle giudiziarie e, quindi, (secondo un ragionamento deduttivo de residuo) doveva necessariamente rientrare nelle istituzioni amministrative: sul punto cfr. calamo specchia, op. cit., 18. È da avvertire, tuttavia, che proprio il presupposto di questo ragionamento è tutto da dimostrare, poiché la divisione dei poteri è essa stessa da mettere in discussione e, anzi, proprio la nascita del Médiateur ed il crescere dei suoi compiti esigono una radicale revisione della tradizionale tripartizione (tra potere legislativo, giudiziario ed esecutivo v. sopra nt. 32).

 

[35] Sul punto, da ultimo v. calamo specchia, op. cit., 4 e 9 con ivi bibl. La rivoluzione che sta travagliando lo Stato contemporaneo è lucidamente espressa dal maddalena, il quale parla del passaggio dallo Stato persona allo Stato Comunità.

 

[36] Mi avvalgo delle stimolanti osservazioni svolte dal g. lobrano, Del tribunato de la plebe al defensor del pueblo. Del Jus gentium al tribunal internacional de Justicia (Roma 21-22 dicembre 2001), relazione introduttiva; v. pure l. strumendo, Forme non giurisdizionali di tutela e di promozione. Il Difensore civico, in Amministrazione e politica, xxx – nov.-dic. 1996, 535 ss. Che ciò è quello di cui si ha bisogno emerge dagli sforzi crescenti per attribuire agli attuali ombudsmans funzioni dirette di tutela dei cittadini, superando l’assetto di soli interlocutori delle Pubbliche Amministrazioni: cfr. de vergottini, Enc. Dir. xxix, 1979, v. Ombudsman cit., 880; r. thomanho, Autonomia ed indipendenza della authorities: profili organizzativi, Milano 2000, il quale, p. 266, osserva che l’Ombudsman, nato come organo fiduciario del Parlamento o del Governo (nel caso del Médiateur), per il controllo dell’amministrazione o dello stesso Governo, “si è gradualmente tramutato in organo di controllo sul funzionamento della pubblica amministrazione, in «guardiano della legalità» dell’azione amministrativa e soprattutto in difensore dei cittadini”.

 

[37] v. p. catalano, Tribunato e resistenza, Torino 1970-71.

 

[38] La proposta in tale direzione, in Italia, pur avendo radici autorevoli, ha trovato vivace opposizione: Cfr. g. zagrebelsky, Problemi costituzionali sulla nomina di un Commissario Parlamentare in Italia, in C. mortati (a cura di), L'Ombudsman, il Difensore Civico, Torino 1974, 159: "Si è sostenuta l'opportunità (Jemolo) di configurare il Commissario (non più "parlamentare", ma semmai "popolare") come emanazione diretta della sovranità popolare, attribuendo perciò il potere di eleggerlo direttamente al corpo elettorale. Senza bisogno di richiamare suggestivi precedenti storici, come quello del Tribunato della Plebe, l'organo si caratterizzerebbe per la sua titolarità di una specie di "droit d'empécher", di potere negativo (secondo la formula di Catalano) esercitato in nome e per conto del popolo, idonea a contro bilanciare la logica delle democrazie rappresentative. Non è il caso di discutere nel merito una proposta di questo genere che tenderebbe a delineare un organo assai diverso da quello di cui si discute in questa sede. Basta osservare pregiudizialmente che la realizzazione di un simile disegno sconvolgerebbe dal profondo l'assetto istituzionale vigente e richiederebbe perciò la legge di revisione costituzionale. Ciò probabilmente non perché ne verrebbe modificata la forma di governo: a questo proposito, anzi, si potrebbe ritenere possibile la coesistenza di quell'organo con la ripartizione del potere tra gli organi costituzionali nella forma realizzata da noi. Si tratterebbe, invece, addirittura di una modificazione dei rapporti, se così ci si vuole esprimere, fra Stato-comunità e Stato-apparato, di una integrazione degli strumenti di esercizio della sovranità popolare per la quale, sicuramente, secondo l'esplicita disposizione dell'art. 1 della Costituzione, sarebbe necessaria la revisione di essa”. Sostanzialmente nello stesso senso g. napione, L'Ombudsman, cit. 269: “L’elezione a suffragio universale garantirebbe in un certo senso l'indipendenza dell'Ombudsman, ma ne muterebbe la natura, da organo del Parlamento a ufficio investito direttamente della sovranità popolare. In tal caso le modifiche [costituzionali connesse] sarebbero strutturali, ancora più profonde e riguarderebbero le stesse strutture dello Stato”.

 

[39] V. nt. 33.

 

[40] È intorno a questa figura che può svilupparsi una riflessione profonda sul ruolo del Médiateur e degli altri Difensori dei cittadini e degli ‘uomini’, secondo parte autorevole della dottrina che procede attraverso la rivisitazione dell’influenza del tribuno romano nel pensiero politico moderno fin dal settecento. Infatti il tribunato ha animato il dibattito dei ‘padri’ del costituzionalismo moderno, da Montequieu a Rousseau, al suo allievo Robespierre ed al suo critico Babeuf e via via per varie vicende, che annoverano anche la proposizione del tribunato dei soviets, in seguito alle quali il Tribunato ha assunto un marcato sapore rivoluzionario. In tempi recenti è stato riproposto dal Grosso anche per la costituzione italiana, sostenuto con forza dal suo allievo Catalano. Orbene, considerando che il Tribuno rispondeva all’esigenza di evitare ogni forma di sopraffazione e di iniquità nei confronti dei plebei, da parte dei detentori del Potere, appare ancora oggi come la figura piú idonea ad ispirare la salvaguardia dei diritti degli ‘uomini’ contro ogni forma di ingiustizia: cfr. sul punto g. lobrano, Res publica, cit. 295 ss. Perciò sembra quasi naturale che l’evoluzione dei ‘difensori’ civici debba convergere verso le indicazioni che provengono dalla esperienza e dalle riflessioni intorno al Tribunato. Tuttavia, allo stato non sembra che ciò possa concernere anche il Médiateur, se non in una prospettiva di evoluzione internazionale dell’istituto.

 

[41] Appare, pertanto, inappagante la posizione di quanti deducono la natura di ‘autorità amministrativa’ del Médiateur dal fatto che tale l’ha definita una decisione, peraltro risalente al 1981, del Consiglio di Stato: v. nt. 33. Piú penetrante e condivisibile è il pensiero di quanti rivendicano la natura sui generis della istituzione: cfr. nt. 10.

 

[42] Il Rapport 2000 si sofferma sul momento dell’inoltro dei reclami e del loro ‘primo ricevimento’, durante il quale non ci si limita al solo giudizio di accoglibilità. I reclami scritti trasmessi al Mediatore della Repubblica da un parlamentare sono ricevuti ed esaminati, alla sede del Mediatore della Repubblica, dal “servizio di smistamento dei reclami” (sor). Primo ad intervenire sui reclami ricevuti dal Mediatore della Repubblica, questo servizio, incaricato dell’informazione sui dossiers arrivati, determina se un dossier è accoglibile e se entra nel campo di competenza del Mediatore della Repubblica. Questo settore risponde agli autori dei reclami che non soddisfino questi criteri e contribuisce, filtrando i reclami irricevibili e fuori della competenza, a regolare il flusso di entrata e a trasmettere ai settori d’istruzione solo dossiers rientrati nelle loro attribuzioni. Se il dossier è irricevibile, il parlamentare che lo ha trasmesso è invitato, secondo il caso, a farlo completare dal reclamante, o ad indicargli i passi preliminari che avrebbe dovuto compiere prima di investire il Mediatore della Repubblica. Nel caso in cui l’irricevibilità derivi dal mancato rispetto della procedura legale, il reclamante che ha indirizzato il suo dossier direttamente al Mediatore della Repubblica è invitato a domandare ad un parlamentare di sua scelta la trasmissione ufficiale del reclamo. Quando il reclamo si riduce ad una semplice lettera, che descriva in modo impreciso le difficoltà incontrate, il reclamante è indirizzato verso il delegato del Mediatore della Repubblica piú vicino al suo domicilio. Questi lo potrà ricevere per permettergli di esplicitare la sua domanda e per verificare se lui stesso può risolvere la difficoltà. Se la situazione non vi si presti, egli potrà aiutarlo a formare un dossier osservando la procedura di trasmissione attraverso un parlamentare affinché la questione sia esaminata dal Mediatore. A titolo del tutto eccezionale e per curarne l’efficacia i servizi del Mediatore della Repubblica possono esaminare immediatamente un dossier, se risulti che la situazione presenta carattere di urgenza. Se il dossier si pone fuori del campo di competenza del Mediatore della Repubblica, il parlamentare che lo ha trasmesso, o la persona che si è rivolta direttamente a lui, riceve una risposta motivata, che l’orienti verso le istanze competenti.

 

[43] L’ufficio del Médiateur è articolato in cinque settori: un settore “Affari generali” (age), un settore “Agenti pubblici/Pensioni” (agp), un settore “Fiscale” (fi), un settore “Giustizia/Urbanistica” (jus/urb) ed un settore “Sociale” (so). Questi settori, composti ciascuno di un consigliere e di vari incaricati, istruiscono i dossiers attribuiti a loro. Quando un reclamo sembra fondato (disfunzione dell’amministrazione o attentato all’equità), il settore competente procede ad un esame approfondito del dossier insieme all’organismo chiamato in causa e propone una soluzione per regolare la controversia. Se l’amministrazione si adegua a questa soluzione, il Mediatore della Repubblica chiude il dossier ed avverte il parlamentare dello sviluppo favorevole della questione. Nel caso contrario, il Mediatore della Repubblica può fare delle “raccomandazioni” all’amministrazione concernente. In mancanza di risposta nel tempo da lui fissato, può rendere pubbliche le sue raccomandazioni, particolarmente nel suo rapporto annuale.

 

[44] Rapport 2000, p. 14, dove si evidenzia che i settori d’istruzione, inoltre, si sono fatti carico di situazioni piú ampiamente concernenti i diritti dell’uomo o i diritti dei fanciulli, in applicazione di disposizioni legislative recenti o nel quadro di iniziative del Mediatore della Repubblica in questo ambito.

 

[45] A questo settore affluiscono liti molto diverse che chiamano in causa tanto i servizi del Ministero dell’Interno, della Difesa, dell’Educazione nazionale o degli Affari esteri quanto il funzionamento dei servizi pubblici locali o l’organizzazione di professioni regolamentate. Il concreto funzionamento del settore è evidenziato dall’analisi contenuta nel Rapport 2000, pp. 14-16, che ne sottolinea la sua grande sensibilità verso l’attualità. Il settore dopo la grande mole di dossier ricevuti nel 1997 e 1999, dovuti, essenzialmente, ad una quantità massiccia di dossiers presentati da stranieri in situazione irregolare, indicati come i “senza documenti”, ma anche, in misura minore, a casi di rifiuto di ammissione al servizio nazionale, il 2000 ha visto un ritorno a cifre comparabili a quelle degli anni precedenti. Questa relativa calma è dovuta ad un affievolimento delle politiche seguite in un certo numero di campi. I reclami per i quali la diminuzione è stato piú sensibile nel 2000 concernono in modo piú particolare il diritto degli stranieri, le procedure di trascrizione degli atti di stato civile dei Francesi nati all’estero ed il servizio nazionale. Il relativo decremento dei reclami relativi al soggiorno o l’acquisizione della nazionalità può spiegarsi con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla legge dell’11 maggio 1998, che aprono in forme piú ampie il diritto al soggiorno e con l’assopimento dei criteri applicabili in materia di naturalizzazione o di reintegrazione. Per contro il rallentamento dei reclami è meno netta per i visti. La liberalizzazione della politica in questo campo, in effetti, comporta un aumento importante di domande ed un sentimento di frustrazione vivo da parti di coloro che non attengono soddisfazione. Questi inviano spesso reclami diretti, poco motivati e difficilmente difendibili. I dossiers concernenti lo stato civile dei Francesi nati all’estero hanno ugualmente conosciuto una riduzione significativa che si spiega con gli effetti benefici dell’operazione di numerazione degli atti compiuti nel 1999 e 2000 dal servizio centrale di stato civile. Il nuovo dispositivo permette, d’ora in avanti, ricerche piú rapide e piú affidabili per la decisione degli atti. I dossiers indirizzati al Mediatore della Repubblica per contro sono ormai piú complessi e comportano reali difficoltà giuridiche come nel caso di adozioni internazionali. on è stata costatata nessuna diminuzione del numero dei reclami in seguito dell’entrata in funzione di mediatori interni le cui funzioni talora si cumulano con quelle di corrispondente del Mediatore della Repubblica. Lo sviluppo di queste istanze di mediazione corrisponde alla presa di coscienza da parte dell’amministrazione della necessità di ricorrere alle procedure di mediazione per regolare alcuni tipi di conflitti. Il loro ruolo si è rivelato positivo ed utile senza incidere sulla adizione del Mediatore della Repubblica che è preso invocato come autorità esterna alla lite, non suscettibile di parzialità. Pertanto, il numero dei reclami relativi all’educazione nazionale non è variato e rappresenta sempre il 10% dei dossiers ricevuti. Tuttavia si sottolinea un’evoluzione di questi reclami, alcuni dei quali vengono trasmessi dopo l’esaurimento delle vie di mediazione interna, verso una piú grande complessità. Si osserva ugualmente che solo un terzo dei reclami investe problemi relativamente ‘classici’ e che un numero crescente di reclami concerne l’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari. Si può così citare un reclamo concernente l’imposizione di spese d’iscrizione universitaria per apprendisti provenienti da centri di formazione universitaria che è sfociata in una proposta di riforma in corso. Il Mediatore della Repubblica è ugualmente intervenuto in un certo numero di situazioni affinché gli amministrati non siano vittime, da parte dell’amministrazione, di un formalismo eccessivo che lo privi del riconoscimento di diritti introdotti da disposizioni legislative e regolamentari recenti. Evocati nei rapporti del 1999, i dossiers trasmessi dagli agricoltori continuano a rappresentare un non trascurabile percentuale di quelli presentati. La loro istruzione fa emergere la persistenza delle difficoltà incontrate dai reclamanti per comprendere i documenti amministrativi che devono riempire, trattandosi in particolare dei formulari di aiuto provenienti dalla regolamentazione europea o per rispettare i tempi previsti. Sebbene i servizi dell’agricoltura abbiano consapevolezza di queste difficoltà, tuttavia sembra che le procedure in vigore, sempre piú complesse, non possono essere padroneggiate da tutti gli agricoltori. Già segnalata nel rapporto del 1998, una parte significativa di reclami è costituita da persone che hanno subito pregiudizi dall’azione dell’amministrazione senza che però vi concorra la colpa di questa. Se alcuni trovano un risultato positivo assai rapidamente, evitando così procedure lunghe e costose, altri tardano ad ottenere soddisfazione a causa di un certo attendismo da parte dell’amministrazione. Attraverso le nuove attribuzioni del settore, i reclami relativi al mercato pubblico riflettono una volontà certa di privilegiare il ricorso alla mediazione invece delle vie giudiziarie. Infine, il riconoscimento del diritto dei fanciulli ha portato alla creazione, attraverso la legge 2000-196 del 6 marzo 2000, di un Difensore dei fanciulli, incaricato di difendere e promuovere i diritti del fanciullo. Quando è investita da un fanciullo a causa di una disfunzione del servizio pubblico, questa autorità trasmette il reclamo al Mediatore della Repubblica, per l’istruzione, nei termini fissati dalla legge citata. Dall’inizio dell’estate del 2000, sono stati registrati i primi reclami. La maggior parte concerneva la realizzazione della politica scolastica dei fanciulli handicappati, questione attualissima. Al Mediatore della Repubblica è stato pure sottoposto il problema dell’accoglimento dei bambini sordomuti. Questi reclami, malgrado la complessità dei problemi in discussione, hanno potuto essere trattati in rapidissimo tempo, richiesto dalla prossimità del rientro scolastico.

 

[46] In applicazione dell’art. 8 della legge del 3 gennaio 1973 modificato, l’intervento del Mediatore della Repubblica riguarda essenzialmente le controversie che oppongono un agente alla sua amministrazione per una pensione di riposo o d’invalidità e per l’attribuzione di un sussidio di disoccupazione in caso di perdita dell’impiego. Il Mediatore della Repubblica si ritiene ugualmente competente all’esame dei reclami relativi all’entrata in servizio degli agenti, alle modalità di organizzazione dei concorsi relativi alla funzione pubblica o riguardanti i diritti sociali degli agenti in materia di congedo per malattia, di maternità o di supplemento di trattamento famigliare. Nonostante le restrizioni apportate alla sua azione dall’art. 8 della legge citata, il Mediatore della Repubblica interviene in un campo molto ampio concernente tutti gli agenti pubblici titolari o non titolari che provengono da legislazioni e da regolamenti assai complessi. Per il 2000, il settore ha registrato un netto aumento dei ricorsi di agenti di collettività locali e degli ospedali. Inoltre, senza stabilire una tipologia delle richieste, assai varie, è possibile costatare che una maggioranza di esse riguardava il congedo per malattia, il riconoscimento tardivo di malattie professionali, il riconoscimento dei servizi ausiliari e le difficoltà incontrate dagli agenti per l’indennizzo nel caso di perdita dell’impiego. Quando si tratti di malattia, il Mediatore della Repubblica non può pronunciarsi su questioni di ordine puramente medico, rilevabili solo dagli esperti. Invece, interviene frequentemente quando risulti una situazione iniqua a causa di perizie troppo lunghe che ritardino un indennizzo o se un agente, a causa di circostanze eccezionali, si vede ricusare un indennizzo per via del ritardo della domanda presentata fuori termini. In materia di pensione, i reclami degli agenti denunciano sempre un difetto di informazione sufficiente riguardo alla liquidazione della loro pensione di vecchiaia e sul calcolo di alcuni periodi di attività. In questo campo, il settore ha potuto notare una progressione sensibile di controversie concernente la validità dei servizi ausiliari. Questa validità è importante per gli agenti, perché, in certi casi, gli permette di totalizzare i quindici annidi servizio pubblico richiesti per beneficiare del regime speciale delle pensioni civili e militari di riposo o di completare gli anni di attività necessari per il congedo di fine rapporto. Nel corso di questo 2000, il settore ha ugualmente notato un volume costante di reclami per i sussidi di perdita dell’impiego e, particolarmente, per il sussidio di formazione riqualificante. I dossier indirizzati al Mediatore della Repubblica concernenti i sussidi per perdita di impiego incontrano sempre difficoltà importanti riguardo alle regole d’indennizzo di disoccupazione degli agenti che abbiano lavorato successivamente nel settore privato e nel settore pubblico. Riguardo all’indennizzo per la formazione riqualificante, nel rapporto del 1999 era stato indicato che solo le collettività locali e gli ospedali avendo aderito per contratto al regime di assicurazione per la disoccupazione erano tenuti a dare questa prestazione ai loro agenti. Coloro che provenivano da organismi che avevano optato per l’auto-assicurazione in materia d’indennizzo di disoccupazione restavano dunque esclusi da questa disposizione. Il Mediatore della Repubblica ha proposto una riforma dei testi per porre fine a questa situazione. Questa non è ancora arrivata a buon fine e per ora, molti agenti, privati di formazione, si vedono penalizzati nel loro inserimento professionale. In via generale, la maggior parte dei reclami trasmessi, quest’anno, non deriva da una disfunzione amministrativa o da cattiva applicazione dei testi da parte dell’amministrazione. Tuttavia, l’azione del Mediatore della Repubblica resta indispensabile anche per prospettare riforme allo scopo di regolare situazioni su un piano generale e per ottenere la regolamentazione di certe situazioni eccezionali, fondandosi sull’equità.

 

[47] L’omogeneità del settore “Fiscale” in relazione agli organismi investiti contrasta con l’estrema diversità dei reclami, tanto per la loro natura quanto per la loro portata finanziaria, economica e sociale. Questo deriva nello stesso tempo dalla molteplicità delle situazioni per le quali è possibile un conflitto con le amministrazioni finanziarie, tenendo conto del gran numero di prelevamenti, imposte e tasse che concernono sia i privati sia le imprese, o dalla sovrabbondanza e complessità della regolamentazione. I reclamanti chiedono al Mediatore della Repubblica una soluzione che non sia un compromesso ma l’annullamento dell’imposizione contestata come avverrebbe sul piano contenzioso. Inoltre, in molti casi, l’azione è proposta contemporaneamente e negli stessi termini davanti al giudice. Il Mediatore della Repubblica ha notato una progressione nel numero degli esposti che mettono in discussione il differenziale di tassazione, particolarmente penalizzante, che esiste tra l’interesse di ritardo dovuto dal contribuente che in buona fede commetta un errore di dichiarazione e l’interesse moratorio che gli viene corrisposta dall’amministrazione in alcuni casi di restituzione dell’imposta. Al di là del trattamento di questi reclami individuali, il Mediatore della Repubblica si è sforzato di suggerire miglioramenti al regime delle penalità fiscali allo scopo di prendere meglio in considerazione un’aspettativa legittima del contribuente. I dossiers di controllo fiscale costituiscono una parte significativa, in costante progresso, dell’attività del settore, come mostrano le serie di reclami concernenti, per esempio, mandatari automobilistici debitori di richiami di tva intracomunitari sull’importazione di certi veicoli, associazioni assoggettate alle imposte commerciali, per le quali liberi professionisti si trovano in situazione di difficoltà professionale e sociale.

 

[48] La distribuzione dei dossiers tra questi differenti temi è rimasta press’a poco identica negli anni, con una maggioranza di reclami riguardanti questioni in materia di vecchiaia dopo per la malattia, l’assicurazione per la disoccupazione e le prestazioni famigliari. In tema di assicurazioni di vecchiaia, le liti concerno soprattutto la validità dei periodi di attività spesso concernenti date molto vecchie, il punto di partenza della pensione e la maggiorazione per i figli a carico. I reclamanti sono particolarmente preoccupati per le decisioni prese dalle casse perché esse determinano, in modo definitivo, l’assegno di pensionamento. Riguardo al campo ‘malattia’, il settore ha esaminato un numero importante di reclami provenienti da persone che si vedono opporre un limite alle spese di ospedalità, in applicazione della regola detta ‘del collocamento piú vicino’. Il Mediatore della Repubblica denuncia le conseguenze finanziarie particolarmente dannose per le assicurazioni sociali derivanti dall’applicazione di questa regola (cfr. il rapporto annuale 1998, p. 252). Egli deplora che la proposta di riforma da lui formulata per rimediare a questo tipo di situazione non ha ancora avuto buon esito malgrado i suoi reiterati interventi presso il ministero incaricato della Sicurezza sociale. Il settore “Sociale” continua ad essere regolarmente messo di fronte alle difficoltà generate dall’inadeguatezza dei dispositivi di protezione sociale che sono stati concepiti in un’epoca di piú grande stabilità economica (questa questione è stata già affrontata nell’edizione 1998 e 1999 del rapporto annuale). Così, anche quest’anno il settore ha ricevuto numerosi reclami provenienti da persone affette da gravi problemi di salute che, passati i primi sei mesi dalla cessazione del lavoro, lamentano il rifiuto da parte della loro cassa di sicurtà sociale delle indennità giornaliere e l’assegnazione di una pensione d’invalidità. Sebbene la concessione di questi vantaggi sia ritenuta giustificata sul piano medico, i richiedenti non possono pretenderla perché non rientrano nelle condizioni amministrative previste per l’accesso a queste prestazioni. In effetti, in conseguenza della moltiplicazione degli impieghi precari e di una mobilità professionale accresciuta, comportanti cambiamenti del regime di iscrizione, gli assicurati hanno sempre piú difficoltà a raggiungere il numero di quote o il numero di ore richiesti dall’attuale disciplina. Per rimediare a queste difficoltà, il Mediatore della Repubblica ha proposto una flessibilità dei testi applicabili alla materia. Altri reclami concernono gli assicurati licenziati dopo un lungo periodo di salariato e che, rifiutando una condizione passiva di disoccupati indennizzati, talora hanno creato una (piccola) impresa e si trovano penalizzati, sul piano della protezione sociale, al momento della cessazione di questa impresa. In effetti, se alla cessazione della loro attività indipendente, gli interessati riacquistano i diritti all’assicurazione di disoccupazione che avevano acquisito in conseguenza della loro precedente attività salariale, essi tuttavia sono mantenuti, sul piano della protezione sociale, al regime di non salariati al quale essi spesso hanno appartenuto per pochissimo tempo e che gli assicura prestazioni meno vantaggiose. Stimando che la regolamentazione in vigore ha effetti iniqui per gli interessati, il Mediatore della Repubblica intende proporre al ministro incaricato della Sicurezza sociale una riforma tendente a far sì che il mantenimento del diritto alle prestazioni si effettui in base al regime “di salariati” precedente al periodo di disoccupazione. Per la famiglia, la complessità della disciplina è sempre fonte di numerose difficoltà ed incomprensioni per gli assistiti. In questo campo e ugualmente in tema di sussidio di disoccupazione, il problema del recupero è ricorrente e genera molte contestazioni. Conviene notare ancora che i beneficiari si lamentano sempre della scarsa comprensibilità delle comunicazioni inviate dagli organismi sociali.

 

[49] Il settore “Urbanizzazione” ha trattato, come gli anni precedenti, ricorsi concernenti essenzialmente il campo di competenza del Ministero dell’arredo – urbano - (delle infrastrutture) e dello sviluppo. Le difficoltà piú frequenti generalmente hanno riguardato questioni assai diverse come la contestazione delle opzioni di sistemazione adottate dalle autorità pubbliche, le autorizzazioni individuali di occupazioni del suolo, la realizzazione di opere pubbliche che ledono interessi particolari, le condizioni di ottenimento delle sovvenzioni legate al miglioramento dell’abitato, la tassazione relativa alla realizzazione di opere di urbanizzazione, la delimitazione e l’occupazione dei possedimenti pubblici, la conservazione, l’evoluzione ed il mantenimento della nettezza pubblica, la difese a lo sviluppo…. L’abbondanza dei testi e l’instabilità dei regolamenti locali sono motivi favorevoli per l’emergenza di conflitti. Quando il Mediatore della Repubblica ne è investito, si dedica il piú delle volte a verificare che le disposizioni prese dalle autorità competenti siano veramente conforme ai testi e che i comportamenti denunciati non derivino da disfunzioni amministrative. I reclami tendenti ad ottenere il mantenimento di una costruzione illecita o la concessione di un permesso di costruire in una zona a rischio sono stati numerosi nel corso dell’anno passato. Il Mediatore della Repubblica non può, in nessun caso, sostenere tali richieste. Infine, costatando l’assenza di disposizioni legali e regolamentari in materia di remissione bonaria di restrizioni decise da un comune, il Mediatore della Repubblica è stato spinto a segnalare al Ministero dell’Arredo urbano, della Giustizia e delle Finanze gli squilibri mal compresi da parte delle amministrazioni che ne potevano derivare. In effetti, un comune non può effettuale tali remissioni quando un contravventore ha demolito una costruzione illecita, dal momento che il potere lo ha il prefetto.

 

[50] Nel corso dell’anno 2000, come gli anni precedenti, una parte importante dei reclami ha riguardato il rilascio da parte dei cancellieri capi di tribunali d’istanza dei certificati di nazionalità. La procedura di ottenimento di questo documento, indispensabile per il rilascio di una carta d’identità non falsificabile, è invero eccessivamente lunga. In effetti, i tribunali possono chiedere numerose pezze di giustificazione dirette a garantire l’appartenenza alla nazionalità francese o rinviare il dossier per conoscenza al ministero della Giustizia, il che allunga ancora i tempi. Inoltre, insieme con il Ministero degli esteri, il settore ha aiutato la risoluzione delle difficoltà relative alla trascrizione di atti di stato civile di  francesi stabiliti all’estero. La lentezza e complessità di alcune procedure sono anche state all’origine di numerosi reclami. Questo è particolarmente frequente in materia successoria. Avviene che il tempo ragionevole, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, sia trascorso a causa della cattiva impostazione iniziale della procedura o dell’ingombro eccessivo di una giurisdizione. Qualche volta, l’interessato rifiuta di ammettere il risultato di un processo e moltiplica invano i ricorsi.

 

[51] Il Mediatore della Repubblica ha giudicato necessario far conoscere meglio l’Istituzione nelle prigioni attraverso mezzi diversi come l’invio di una brochure di informazioni a coloro che entrano o l’affissione di avvisi nei parlatori. Il piú delle volte l’attività del settore, dopo avere riunito tutte le informazioni necessarie, si limita a spiegare al reclamante tutte le ragioni giuridiche e materiali che impediscono la soluzione rapida del suo dossier. Va osservato che il lavoro pedagogico, cui è chiamato il Médiateur, richiede prudenza nella scelta dei termini impiegati, specialmente a seguito di un decesso di un fanciullo, nel caso di procedure aperte per ricerche sulle cause della sua morte.

 

[52] Con la L. 76-1211 del 24.12.1976.

 

[53] L’art. 11 della citata legge istituente il Médiateur de la République risulta, in conseguenza, così riformulato: “Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision jurisdictionelle, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision jurisdictionelle, mais à la faculté de faire des raccomandations à l’organisme mis en cause. Il peut, en outre, en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe. Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport spècial présenté dans les conditions prèvues à l’article 14 et publié au Journal officiel.

 

[54] Sul punto, con rinvio alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, v. p. legatte, Le Médiateur cit., 433.

 

[55] È stato posto sovente l’accento sulla volatilità ed indiscernibilità dell’equità, talora considerata addirittura come l’antitesi del diritto: cfr. p. frydman, Les considérations d’équité en droit administratif français, in Justice, Médiation et Equité, Actes du colloque Droit et démocratie du 20 juin 1990, Paris, La Documentation Française 1992, p. 47: “Droit et équité constituent en réalité deux concepts théoriquement étrangers l’un à l’autre, et même partialment opposés …. Des grandes différences entre l’équité et le droit tient à ce que l’équité est, contrairement au droit, une notion parfaitement subjective”; Cfr., l. pettiti Le rôle de l’équité dans le système juridique de la Convention européenne des droit de l’Homme, in Justice, Médiation et Equité cit., p. 35.; s. braconnier, Jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme et droit administratif français, Bruyllant Bruxelles 1997, partic. 491 s.

 

[56] p. lagatte, Le principe d’équité, Paris 1992, a sua volta osserva (p. 10) che proprio l’equità caratterizza il ruolo del Médiateur e gli consente di introdurre nelle questioni una dimensione umana, affidando a quella istituzione il compito “de radresser les décisions administratives et d’assoupir les rigueurs de la loi au nom  de la solidarieté, pour y introduire, à travers l’équité, une dimension humaine que ne traduit plus la lettre des textes”.

 

[57] La cedh è invero il solo organo che ponga l’equità a base delle sue decisioni e che al suo operato i precedenti Médiateurs si sono esplicitamente richiamati (significativo, in proposito, è il Rapporto del 1994), sottolineando l’estrema vicinanza tra il Médiateur e la Corte di Strasburgo: sul punto, v. l. pettiti, loc. cit. Va comunque notato che l’equità per il Médiateur è ancora piú essenziale poiché costituisce l’unico fondamento alle sue decisioni, mentre la cedh opera una sorta di fusione tra equità e diritto: s. braconnier, loc. cit.

 

[58] I termini concessi vengono fissati in due mesi per gli enti morali di diritto pubblico ed in quattro mesi per lo Stato.

 

[59] Cfr. sul punto s. braconnier, op. cit., p. 1223.

 

[60] L’attribuzione, dal 1995, di nuovi poteri in materia di esecuzione delle decisioni di giustizia alle giurisdizioni amministrative non ha per nulla fatto venir meno i reclami legati alla mancata esecuzione delle decisioni giurisdizionali. Una di esse in particolare ha dato luogo, quest’anno, all’avvio da parte del Mediatore della Repubblica della procedura d’ingiunzione prevista dall’art. 11 della legge del 3 gennaio 1973 modificata (cfr. reclamo n° 00-0424).

 

[61] Citato sopra alla nt. 53.

 

[62] Leggiamo per intero il caso, così come viene riferito nel Rapport 2000. Reclamo n° 00 – 0424, trasmesso da Antonio carré Deputato di Loires. Titolare dal 1974 del certificato di attitudine professionale di parrucchiere per donne (cap), M. G. che esercitava la professione di parrucchiere da piú di 25 anni, ha richiesto nel 1998, di beneficiare delle disposizioni dell’art. 18 della legge del 5 luglio 1996, detta legge Raffarin, che, modificando la legge del 23 maggio 1946, regolamenta l’accesso alla professione di parrucchiere. Queste disposizioni che d’ora in avanti subordinano la strutturazione di ogni negozio di parrucchiere alla presenza di un parrucchiere titolare del brevetto professionale, autorizzando comunque la strutturazione di un’impresa a condizione unica da parte di un parrucchiere non in possesso di questo diploma ma in possesso di un riconoscimento professionale. La commissione nazionale sui parrucchieri, istituita nel 1997 per deliberare sulle richieste di autorizzazione e composta da rappresentanti dell’amministrazione e della professione e presieduta dal rappresentante del ministero incaricato dell’Artigianato, l’8 settembre 1998 ha respinto la domanda di M. G.. Chiamato sul contenzioso, il Consiglio di Stato ha annullato questa decisione con una sentenza del 17 novembre 1999 particolarmente motivata. Precisando che le disposizioni della legge erano applicabili ai salariati e che non intendevano misconoscere il principio di eguaglianza, l’alta giurisdizione, tenuto conto della formazione del signor M. G., degli stages da lui effettuati, delle sue funzioni nel senso della commissione come tutore degli apprendisti e dell’anzianità della sua esperienza professionale, ha ritenuto che la decisione della commissione nazionale era inficiata di un errore manifesto di apprezzamento. Tuttavia, il 7 dicembre successivo, la commissione nazionale ha nuovamente rifiutato di concedere all’interessato l’autorizzazione domandata argomentando su una competenza insufficiente in colorazione e permanente. M. G. allora ha investito, attraverso la sezione competente, nuovamente il Consiglio di Stato allo scopo di ottenere l’esecuzione della decisione di giustizia del 17 novembre 1999, intraprendendo una nuova azione contenziosa contro la decisione della commissione. Nello stesso tempo  il signor M. G. ha investito il Mediatore della Repubblica. Considerando l’interesse a che sia immediatamente seguita la sentenza del Consiglio di Stato del 17 novembre 1999, pubblicata nella Raccolta Lebon, che era stato menzionato nel rapporto del 1999 per i casi singoli eclatanti d’inesecuzione di decisioni della giustizia, il Mediatore della Repubblica, nel quadro dei suoi poteri attribuitigli dall’art. 11 della legge del 3 gennaio 1973 modificata che stabilisce le sue funzioni, ha allora deciso di avviare la procedura d’ingiunzione contro la commissione. Il 2 giugno 2000, questa ha finalmente accettato di concedere al signor M. G. l’autorizzazione della sua capacità professionale. Inoltre, prendendo atto della sua interpretazione troppo restrittiva, essa, su richiesta del Mediatore della Repubblica che era stato investito di altri reclami riguardanti i parrucchieri aventi un’esperienza professionale simile, ha deciso di riconsiderare la sua posizione su questi dossiers, anche in assenza di un contenzioso. Così tutti questi parrucchieri, in seguito all’intervento del Mediatore della Repubblica, hanno potuto beneficiare del dispositivo introdotto dalla legge Raffarin, consentendo di preservare i piccoli saloni indipendenti specialmente nelle zone rurali o deboli dove la strutturazione, economicamente difficile, non consente l’impiego di salariati titolari del brevetto.

 

[63] L’espressione si trova in alcune recenti decisione della Corte Costituzionale italiana.

 

[64] È proprio l’autorevolezza ad assicurare buona riuscita agli interventi del Médiateur, che proprio in virtù di essa e della sua indipendenza si distingue dagli altri interpreti, compresi gli avvocati investiti dalle parti.

 

[65] Affermare ciò non è azzardato, perché il Médiateur non ha limiti nella proposta di riforme e può intervenire per garantire il buon funzionamento dell’esperienza giuridica e la sua conformazione ad ‘giustezza’ ed equità. Egli, con l’aggiunta del potere di proporre riforme, si pone come vigile arbitro della società, secondo una funzione che fa venire in mente l’autorevole ruolo che già in Roma fu svolto dai Censori.

 

[66] Le proposte di riforme avanzate dal Médiateur sono oggetto di una continua ed attiva attenzione, che si esplicita in varie forme. In caso di ritardi, il Médiateur sollecita la risposta per posta o rivolgendosi direttamente ai funzionari competenti, indicati come suoi referenti all’interno di un ministero; egli può inserire la richiesta all’ordine del giorno di apposito comitato interministeriale incariato di seguire le proposte del Médiateur. Questo comitato si riunisce piú volte all’anno e fa il punto sullo stato della proposta; inoltre può dare vita ad un tentativo di arbitrato esperito dai co-presidenti (il capo Gabinetto del Ministro per la Riforma dello Stato ed il segretario generale del Governo). In caso di disaccordo persistente il Médiateur può sollecitare l’intervento del Primo Ministro, in un arbitrato da esperirsi nell’ambito del comitato interministeriale. Lo stesso procedimento può essere chiesto nel caso di esito negativo, ritenuto non giustificato, della proposta.

 

[67] Come efficacemente si esprime il Médiateur nel Rapport 2000, p. 43.

 

[68] Si è visto che, nella redazione antecedente alla legge dcra, le disposizioni del primo capoverso dell’articolo 9 della legge del 3 gennaio 1973 che fondavano il potere di proposta di riforme del Mediatore della Repubblica facevano riferimento ai reclami dei quali era investito. Questo riferimento doveva essere interpretato alla luce delle disposizioni dei tre primi capoversi dell’art. 6 della legge del 3 gennaio 1973 che, oltre ad autorizzare i parlamentari a ricorrere al Mediatore della Repubblica, pongono due condizioni alla ricevibilità di un reclamo proveniente da una persona fisica o morale: la prima di sostanza la seconda di forma. Prima della legge dcra, una richiesta di riforma era considerata come un reclamo di diritto comune e, come tale, doveva trovare primieramente la sua fonte in un litigio opponente il suo autore ad un servizio pubblico: il che permetteva di escludere le domande che si limitavano a critiche generali o a semplici suggerimenti di miglioramento, senza riferimento ad una situazione particolare; inoltre, la domanda doveva avere essere stata rivolta prima ad un parlamentare, il quale la trasmetteva al Mediatore della Repubblica solo se essa pareva entrare nel campo di competenza di questa autorità e meritare il suo intervento. È ugualmente utile precisare che la legge del 1973 non imponeva che la proposta di riforme del Mediatore della Repubblica ricevesse un accoglimento nel quadro nel quale era espressamente richiesta la riforma. In numerosi casi, le proposte di riforma hanno avuto origine da reclami tendenti ad ottenere una mediazione individuale: in tal caso i servizi del Mediatore della Repubblica, dopo aver constatato che i dossiers in esame non permettevano di prevedere che una tale mediazione potesse riuscire, ma tuttavia rivelavano un cattivo funzionamento del servizio pubblico o una situazione sperequata provocata dall’applicazione di un testo legislativo o regolamentare, hanno convertito le domande di mediazione individuali in domande di riforma. Prima dell’entrata in vigore della legge dcra, l’ipotesi di una proposta di riforma poteva dunque provenire: sia da una persona fisica o morale, sotto riserva che essa trovi origine in un caso specifico e che essa sia trasmessa da un parlamentare; sia da un parlamentare che la formulava a proprio nome, ispirato da un caso particolare, fondato o no, di cui egli era a conoscenza; sia dal Mediatore della Repubblica stesso, in conseguenza di un reclamo del quale egli era investito nel quadro della sua funzione di intervento individuale.

 

[69] Particolarmente con l’iscrizione all’ordine del giorno del ‘Comitato interministeriale di seguito delle proposte del Médiateur della Repubblica”: v. prec. nt. 66.

 

[70] Proposta 00-R1.

 

[71] Poiché i tempi della procedura per il cambiamento di stato durano parecchi anni gli interessati si vedono costretti a produrre documenti nei quali il loro aspetto ed il nome non coincidono con la situazione attuale: il che è fonte di numerosi inconvenienti.

 

[72] Proposta 00-R2: le casse che gestiscono i pensionamenti dei quadri e dei non quadri, a differenza di quelle che si riferiscono al settore privato, non considerano in attività, come salariati, i funzionari provenienti dal settore privato; di conseguenza, nel caso di congedo a 60 anni, operano un abbattimento del 22%.

 

[73] Proposta 00-R3.

 

[74] Questo si verifica per esempio per coloro che soffrono di turbe mentali che, a seguito di un miglioramento del loro stato, sono posto sotto il regime detto della “uscita in prova” e trattate nel quadro di hospital day, ma anche, in via piú generale, per tutti i malati di un’affezione cronica il cui stato migliora progressivamente o che conoscono lunghi periodi di remissione. Ora, l’interesse ad una ripresa di attività è riconosciuto dal codice di sicurezza sociale (art. L. 323-3), ma non dal codice di lavoro.

 

[75] Proposta 00-R5: prima dell’entrata in vigore della legge n° 96-1093 del 16 dicembre 1996, i funzionari provenienti da tre Amministrazioni pubbliche non potevano essere posti in congedo famigliare per crescere un bambino adottato salvo che il bambino avesse meno di tre anni. La legge precitata ha aperto il diritto al congedo famigliare ai funzionari che abbiano adottato un fanciullo di piú di tre anni ma non avente ancora raggiunto l’età di cessazione dell’obbligo scolastico, nel qual caso la durata del congedo è ricondotta da tre ad un anno. Questa estensione delle condizioni d’accesso al congedo famigliare per crescere un fanciullo adottato non è stata, finora, estesa agli impiegati di Stato, poiché il decreto n° 72-154 del 24 febbraio 1972 che richiede sempre che il fanciullo abbia meno di tre anni. L’equità che fonda il potere del Mediatore della Repubblica di proporre riforme lo conduce dunque a chiedere che le condizioni per le quali gli impiegati di Stato possono pretendere il congedo per motivi di famiglia per allevare un bambino adottato sia allineato a quello applicabile ai funzionari delle tre funzioni pubbliche.

 

[76] La proposta 00 R11 chiede che i reimpiegati provenienti dal regime dei salariati che non lavorino in agricoltura possano optare per una sistemazione annuale per quanto concerne il pagamento della csg e della crds di cui sono debitori. Nello stato attuale del diritto, questi contributi sono sempre calcolati sulla media triennale con conseguenze molto penalizzanti in caso di riduzione subita o volontaria delle entrate ricavate dall’impresa. Inoltre, sembra difficile giustificare che il diritto di optare per un sistema annuale esiste per le quote sociali agricole ma non per la csg e la crds. Il Mediatore della Repubblica dunque chiede che i salariati non agricoli possano scegliere l’assetto previsto per l’anno n -1 per calcolare le due contribuzioni in questione, con una scelta che vale anche per le quote. Egli ha pure suggerito che questa riforma sia utilizzata anche per semplificare la determinazione dei carichi sociali agricoli, riducendo il numero dei sistemi utilizzati a questo scopo.

 

[77] Proposta 00-R12. il criterio seguito per le imprese agricole consiste nel valutare, per il calcolo delle quote sociali, la situazione di un’impresa, della csg e della crds di cui può essere debitore, al 1° gennaio dell’anno in corso, poiché i carichi sociali in questione in conseguenza sono dovuti per l’insieme dell’anno se l’interessato è in attività a questa data. Questo principio ha effetti favorevoli all’inizio dell’attività e sfavorevole durante l’attività. Pertanto niente garantisce che questi effetti di senso contrario si compensino a livello individuale, anche perché le date di inizio e di cessazione dell’attività non sono scelte liberamente. Tenendo inoltre conto dell’esistenza di deroghe al principio dell’annualità, il Mediatore della Repubblica stima piú conforme ad equità che i carichi sociali riguardanti i primi e gli ultimi anni di attività di salariati non agricoli siano calcolati pro rata temporis, cioè in funzione della durata reale nel corso dei detti anni

 

[78] Proposta 00-R15. In effetti, il pagamento trimestrale di queste pensioni comporta, per i loro beneficiari, serie difficoltà di tesoreria, tanto piú che il loro ammontare unitario spesso è bassissimo. Il Mediatore della Repubblica dunque auspica che sia affermato il principio della mensilizzazione delle pensioni di invalidità e ritenute assicurate da questo servizio. Cosciente dell’importanza del costo di tesoreria di questa misura, egli stima che la sua realizzazione potrebbe essere frazionata nel tempo, per esempio concedendo priorità alle pensioni d’invalidità o procedendo per tappe in considerazione dell’ammontare delle pensioni, dando precedenza alle pensioni meno elevate nella concessione della mensilizzazione.

 

[79] Proposta 00-R13. Le regole del codice di lavoro che disciplinano l’apprendistato in realtà si oppone a che l’apprendista o la sua famiglia siano portati ad assumere una parte del costo della loro formazione, perché una tale partecipazione modificherebbe l’equilibrio del contratto di lavoro tra l’apprendista e il suo datore, secondo il quale il secondo s’impegna ad assicurare al primo una formazione fornita in parte dall’impresa ed in parte in un centro di formazione di apprendisti o una struttura d’insegnamento. La pratica che consiste nel chiedere agli apprendisti la cui formazione è curata da una struttura d’insegnamento superiore il pagamento dei diritti d’iscrizione corrispondenti appare dunque contraria  al principio della gratuità della formazione degli apprendisti, che si applica quale che sia il tipo d’insegnamento fornito. Il Mediatore della Repubblica chiede dunque che i diritti dovuti siano pagati dall’organismo che ha la responsabilità della formazione degli apprendisti.

 

[80] Proposta 00-R6. Per evitare il “tutto o niente” in materia di segreto e tener conto del fatto che, in numerosi casi, la domanda della madre porta alla conservazione del segreto famigliare nei confronti di tutto o di parte dell’entourage famigliare, ma non del fanciullo, il Mediatore della Repubblica suggerisce di adottare una formula di “parto con discrezione” rispondente a questo tipo di bisogno. Nel caso in cui la madre desidera che il segreto della filiazione sia conservato, il Mediatore della Repubblica propone di sostituire il parto sotto X con un “parto protetto”, nel cui quadro l’identità della madre sarà sistematicamente raccolta e conservata segreta da un organismo specializzato (che potrebbe essere denominato “Consiglio per la ricerca delle origini famigliari”). Per evitare la ripetizione di pratiche contestabili, i fanciulli nati sotto questo regime dovrebbero essere sempre affidati al servizio per l’aiuto sociale all’infanzia. In compenso, la soppressione della procedura detta di “abbandono segreto” prevista dall’art. 62 del codice di famiglia e dell’aiuto sociale è raccomandata. In risposta alle domande di eliminazione del segreto della filiazione naturale proveniente da fanciulli nati nel quadro di un parto sotto X o di un parto protetto, il Consiglio metterebbe in opera una procedura graduale mirante a favorire l’eliminazione consensuale del segreto, permettendo in fine ai fanciulli che mantengono la loro richiesta di conoscere le proprie origini. Questa procedure sarebbe organizzata sulla base delle regole seguenti: prima della maggiore età del fanciullo, l’eliminazione del segreto a sua richiesta può intervenire solo con il consenso della madre; dopo la maggiore età del fanciullo, la madre disporrà di un lasso di due anni per rispondere – o non rispondere – alla richiesta di eliminazione formulata dal ragazzo, ed avrà anche la possibilità di formulare per iscritto i suoi eventuali motivi di rifiuto; alla fine di questo termine, se il ragazzo reitera la sua richiesta di identità della madre gli sarà comunicato di pieno diritto al termine di un secondo termine di sei anni. Con la precisazione che la madre sarà immediatamente informata della nuova domanda del fanciullo e che potrà legittimamente rifiutare di intrattenere qualsiasi contatto con lui, se egli riesce a contattarla.

 

[81] Proposta 00-R9. Diversi organismi sociali, come le casse gerenti l’assicurazione di vecchiaia di carattere generale e l’unedic in effetti di norma fissano questa data al 31 dicembre dell’anno di nascita, prevedendo che in caso d’incertezza, le condizioni di età richieste per attingere a determinate prestazioni possono ritenersi compiute solo dalle persone che abbiano raggiunto l’età richiesta. All’opposto, l’ofpra, per i rifugiati, ed il servizio centrale dello stato civile del ministero degli Affari esteri, per gli stranieri naturalizzati francesi, fissano l’anno di nascita al 1° gennaio quando sia noto solo l’anno di nascita. Per i rifugiati ed i naturalizzati, quest’ultima data in linea di principio dovrebbe prevalere, ma alcuni reclami rivolti al Mediatore della Repubblica mostrano che gli organismi sociali non sono sempre informati in tempo utile, il che può condurre a situazioni dove gli interessati sono privati di ogni risorsa e costretti a rimborsare il troppo percepito. Il Mediatore della Repubblica dunque chiede l’avvio di una procedura di informazione che permetta agli interessati di ottenere senza ritardo la rettifica della loro data di nascita negli schedari degli organismi sociali competenti. Inoltre egli s’interroga sull’opportunità di estendere la norma piú favorevole, cioè la fissazione della data di nascita al 1° gennaio, a tutte le persone di cui sia sconosciuto il mese ed il giorno di nascita.

 

[82] Proposta 00-R10. L’ordinanza n° 58-779 del 2 agosto 1958 ha autorizzato un atto di nascita particolare, chiamato atto di nascita provvisorio, per i pupilli di Stato per i quali è stato richiesto il segreto sulla nascita. Questo testo è stato applicato ai pupilli di Stato nati dopo l’entrata in vigore della legge, ma anche alla quasi totalità dei pupilli di Stato non adottati assistiti dal servizio sociale all’infanzia alla data di entrata in vigore della legge. Per converso, i pupilli non adottati nati prima del 1937 e quelli nati tra il 1937 e la data di entrata in vigore dell’ordinanza, che non avrebbero beneficiato dell’applicazione parzialmente retroattiva di questo testo restano privati dell’atto di nascita: ancora regolati dalla legge precedente, essi sono costretti, in tutti i casi in cui sia necessaria un certificato di nascita, ad utilizzare il “certificato di origine” che è stato redatto alla loro nascita. Per sopprimere questa discriminazione inutile, il Mediatore della Repubblica propone di sostituire questo certificato con un atto di nascita. Allo scopo di evitare che questa operazione dia luogo a pratiche contestabili analoghe a quelle costatate al momento dell’applicazione dell’ordinanza del 1958, egli raccomanda di verificare in ciascun dossier l’esistenza di una richiesta espressa di segreto, allo scopo di determinare se la persona de quo potrà beneficiare di un atto di nascita di diritto comune, con l’indicazione della sua filiazione, o soltanto di un atto di nascita detto provvisorio.

 

[83] Proposta 00-R16. La delibazione di una copia esecutiva delle sentenze di divorzio, in applicazione dell’art. 862 del codice generale delle imposte, oggi è subordinata al preventivo pagamento dei diritto di registrazione dovuti a titolo di prestazione compensativa, che possono essere elevatissimi nell’ipotesi frequente in cui il capitale proviene da beni del coniuge tenuto alla prestazione. Ebbene, l’art. 1712 del codice precitato pone il pagamento delle spese di registro a carico del coniuge creditore della prestazione compensativa, che, per definizione, ha mezzi assai inferiori a quelli del debitore e non può quindi facilmente soddisfare quest’obbligo. Rendendo responsabili in solido i coniugi per il pagamento dei diritti di registro concernenti una prestazione compensativa in capitale, l’art. 1707 dello stesso codice in vero consente all’amministrazione fiscale di perseguire in via prioritaria il debitore della prestazione, venendo successivamente dedotto dal capitale da versare l’ammontare dei diritti pagati, ma questa possibilità è lungi dall’essere utilizzata sistematicamente. È paradossale constatare che l’impedimento al rilascio di una copia esecutiva della sentenza prima del pagamento dei diritti di registro non pare applicarsi alle sentenze di divorzio pronunciate per colpa o rottura della vita comune, nella misura in cui si tratta di atti che si addebitano ad una parte, poiché l’art. 862 del codice generale delle imposte esonera questa categoria di atti dall’obbligo del pagamento preventivo dei diritti. Da questo punto di vista, il regime fiscale delle differenti categorie di divorzio non sembra coerente con la volontà manifestata dal legislatore di favorire i divorzi per mutuo consenso. Il Mediatore della Repubblica propone pertanto la sostituzione delle condizioni di esecuzione delle sentenze di divorzio su richiesta comune prevedenti una prestazione compensativa sotto forma di capitale, modificando: sia l’art. 862 del codice generale delle imposte, allo scopo di autorizzare la concessione di una copia esecutiva della sentenza di divorzio prima del pagamento dei diritti di registro concernenti la prestazione compensatoria, poiché questo pagamento è effettuato dal beneficiario ed è garantito da un meccanismi di conteggio preventivo; sia l’art. 1712 del codice generale delle imposte, per mettere a carico del debitore della prestazione compensativa il pagamento dei diritti di registro, di modo che il capitale versato sia netto d’imposta e le eventuali azioni di esazione forzata sempre ingaggiate contro il debitore.

 

[84] Proposta 00-R7. In effetti, le indennità giornaliere per lunga malattia e le due prestazioni su menzionate hanno per oggetto comune di assicurare ai loro titolari una rendita supplementare che compensi la diminuzione o la perdita della capacità di guadagno provocato da uno stato di salute malandato. Inoltre, bisogna tener conto del fatto che le pensioni d’invalidità generalmente vengono liquidate, dopo la consolidazione dello stato di salute degli interessati, a favore di vecchi beneficiari di indennità giornaliere di lunga malattia, le cui capacità di guadagno e le attitudini ad occuparsi dei loro figli non sono dunque variate passando da uno stato all’altro. Il Mediatore della Repubblica stima che sarebbe coerente che la percezione di una pensione d’invalidità o dell’aah dia diritto ad un punteggio supplementare per ciascun congiunto, riservato, tuttavia, per comparazione con la situazione di malati di lungo periodo o in congedo di lunga durata, ai genitori che non esercitino attività professionale. Inoltre, il Mediatore della Repubblica s’interroga sull’opportunità di una piú larga attualizzazione della tabella di calcolo, che non abbia avuto nessun aggiornamento da venti anni.

 

[85] Proposta 00-14.

 

[86] Proposta 00-17. L’attenzione del Mediatore della Repubblica è stata per prima richiamata sul fatto che le medicine fornite ai controllati a vista dai farmacisti all’uopo richiesta da un ufficiale di polizia giudiziaria non può essere presa in carico a titolo di spese di giustizia, e pertanto sono date a titolo gratuito nel caso frequente nel quale il controllato a vista non è in grado di pagarle in proprio. L’assenza di un meccanismo di carico di queste spese farmaceutiche non è coerente con le disposizioni del codice di procedura penale che, a seconda dei casi, riconosce alla persona guardata a vista che ne faccia domanda il diritto di essere visitato da un medico o che impongono tale esame. Certo, questo medico interviene in via prioritaria come esperto incaricato di pronunciarsi sull’idoneità del controllato ad essere sottoposto alla misura del controllo a vista, ma ugualmente può essere indotto a concedere alla persona in questione le cure che il suo stato di salute richiede o a prescrivere il proseguimento di un trattamento in corso. Il Mediatore della Repubblica dunque chiede che le spese farmaceutiche corrispondenti siano inserite nella lista delle spese di giustizia che il Tesoro pubblico è tenuto ad addossarsi. Per coerenza, egli ha ugualmente raccomandato l’inserimento in questa lista delle cure infermieristiche dispensate ai guardati a vista insieme alle spese relative ai loro pasti, aggiunti in conseguenza della legge 15 giu. 2000 che rinforza la presunzione d’innocenza ed i diritti delle vittime, che richiedono ormai di menzionare nel processo verbale di controllo a vista le ore nelle quali il controllato potrà alimentarsi.

 

[87] Proposta 00-20. Per la proposta di riforma sono presi in considerazione i bambini stranieri che abbiano ottenuto una carta di soggiorno temporaneo nei casi seguenti: per rispetto della sua vita privata e famigliare, in conformità alle prescrizioni dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed in applicazione del 7° dell’articolo 12 bis dell’ordinanza del 2 nov. 1945; in qualità di beneficiario di asilo territoriale previsto dall’articolo 13 della legge del 25 lu. 1952 relativo al diritto di asilo, in applicazione dell’articolo 12 ter della su citata ordinanza; in quanto “scientifico”, cioè per effettuare lavori di ricerca o dispensare un insegnamento di livello universitario, in applicazione del terzo capoverso dell’articolo 12 della precitata ordinanza. Nel primo caso, la presenza in Francia dei fanciulli stranieri generalmente è stata la causa della sua regolarizzazione, che si applica anche ad essi. Conseguentemente, la pratica consistente nel subordinare il versamento delle prestazioni famigliari ad una procedura di raggruppamento famigliare sul posto sottomessa a condizioni di risorse, di sistemazione e di antecedenza del soggiorno appariva incoerente e contraria alle clausole della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo stesso ragionamento vale per i bambini dei beneficiari di asilo territoriale, dal momento che la regolarità del soggiorno di questi bambini è espressamente prevista dall’ordinanza del 1945. Quanto ai figli dei titolari di una carta di soggiorno scientifico, che non possono raggiungere i propri genitori se non con un visto di lunga durata, il riconoscimento delle prestazioni famigliari pareva auspicabile per favorire, conformemente alle conclusione del rapporto Weil, l’arrivo sul territorio nazionale di scienziati stranieri e contribuire così a colmare il ritardo della Francia nel campo degli scambi scientifici. Perché gli stranieri regolarmente residenti in Francia aventi a loro carico effettivo e permanente dei bambini il cui soggiorno è pur esso regolare possano, a tal titolo, beneficiare delle prestazioni famigliari senz’altra condizione e affinché i nuovi casi di ammissione al soggiorno risultanti dalla legge reseda siano pienamente tenuti in conto, il Mediatore della Repubblica propone di completare l’articolo D. 511-2 del codice della sicurezza sociale per creare un certificato rilasciato ai bambini in seguito ad una semplice visita medica. Oltre al suo intrinseco interesse per la salute pubblica, questo certificato permetterebbe anche, trattandosi di stranieri regolarizzati per rispetto alla vita privata e famigliare, di identificare i bambini presenti sul territorio francese al momento della regolarizzazione, a cui riguardo le prestazioni famigliari saranno attribuite di pieno diritto, rispetto a quelli dimoranti all’estero, per i quali sarà applicabile la procedura di ricongiungimento familiare di diritto comune.

 

[88] Proposta 00-R8. Nello stato attuale del diritto, la dispensa o la soppressione della costrizione corporale è subordinata, in applicazione dell’articolo L. 752 del codice di procedura penale, alla doppia produzione di un certificato del percettore costatante che la persona in questione non è sottoposta ad imposta e di un certificato del sindaco o del commissario del loro comune. Ora, i commissari di polizia non hanno mai rilasciato questo secondo certificato ed i sindaci sono sempre piú reticenti a darlo, facendo fondatamente presente di essere nell’impossibilità di esercitare in maniera effettiva la responsabilità loro attribuita, mancando di elementi d’informazione che gli permettano di pronunciarsi con conoscenza di causa sull’insolvibilità delle persone che si sono rivolte a loro. Per evitare che siano private della libertà persone per le quali il legislatore ha voluto che sfuggano alla costrizione corporale, il Mediatore della Repubblica propone tanto la soppressione della necessità del doppio certificato quanto di affidare la decisione ad un’altra autorità pubblica, che, per esempio, potrebbe essere il direttore dei servizi del Pubblico Ministero o il Presidente del Tribunale correzionale competente per territorio.

 

[89] Proposta 00-R18. Ricordando che l’articolo 16 della legge del 12 apr. 2000 relativa ai diritti dei cittadini nelle loro relazioni con le amministrazioni ha imposto a tutte le autorità amministrative di applicare la stessa regola – detta “regola per della spedizione” -, il Mediatore della Repubblica ha in effetti stimato che il mantenimento in vigore, nel campo del contenzioso amministrativo, di regola diversa – detta “regola della ricezione” – costituiva una fonte di confusione per i richiedenti e rischiava di aumentare il numero dei casi nei quali un richiedente credendo di avere presentato il suo ricorso nei termini previsti si vedrà opporre l’arrivo tardivo di detto ricorso.

 

[90] Proposta 00-R19. In effetti, il Mediatore della Repubblica ha ritenuto che, in questo caso, l’opponibilità del termine di decadenza, sebbene derivi da una giurisprudenza della Corte di Cassazione, al riguardo era contestabile: da una parte per il carattere di ordine pubblico delle disposizioni del codice sui consumi che fissano le regole che il prestatore deve rispettare in ciò che concerne l’offerta preliminare di credito – carattere attestato da sanzioni penali previste all’art. L. 311-34 dello stesso codice – e, dall’altra parte, in base al principio informatore della legge Scrivener, che è quello di correggere gli effetti della asimmetria manifesta di mezzi e d’informazioni tra concedente e concessionario, facendo beneficiare quest’ultimo di specifiche disposizioni protettrici. Con l’intento di perseguire l’equilibrio, il Mediatore della Repubblica suggerisce pure che la sanzione del non rispetto delle disposizioni regolanti l’offerta preventiva sia modulata in funzione della gravità dell’infrazione commessa: invece di essere tenuto a diminuire per il concedente la totalità degli interessi, il giudice avrebbe la facoltà di pronunciare una diminuzione parziale.

 

[91] Jacob Söderman, eletto mediatore europeo dal Parlamento europeo per la prima volta il 12 luglio 1995, che si è visto rinnovare il mandato il 27 ottobre 1999.

 

[92] Nel Rapport 2000 il Médiateur sottolinea che la sua presenza in seno alla Commissione nazionale consultiva dei diritti dell’uomo, di cui è membro dopo il 1993, assieme alla sua partecipazione a numerose conferenze internazionali, sotto l’egida delle Nazioni Unite o del Consiglio d’Europa, contribuisce a far progredire le iniziative per lottare contro la violazione dei diritti dell’uomo sia sul piano nazionale che su quello internazionale. I risultati di questi incontri sono stati poi affidati al Mediatore europeo, che ha collaborato attivamente alla stesura della Carta, approvata a Nizza sotto la Presidenza francese (presso la quale il Médiateur ha avuto grande influenza).

 

[93] Ciò è avvenuto soprattuto in un seminario organizzato dal Médiateur assieme al Mediatore europeo a Parigi il 9 e 10 settembre 1999, che ha avuto un seguito a Strasburgo dal 22 per una settimana dedicata ai diritti dell’uomo.

 

[94] Ad esso, portavoce dei Mediatori europei, si deve in particolare l’art. 40 della Carta che stabilisce a favore di tutti i cittadini residenti sul territorio dell’Unione il “diritto di vedere trattate dalle istituzione e dagli organi dell’Unione imparzialmente le sue questioni, con equità, secondo il principio di neutralità dell’azione pubblica, ed in un tempo ragionevole”.

 

[95] Rapport 2000, p. 61.

 

[96] Un cenno specifico merita l’interessamento alla condizione dei ‘fanciulli’. Per essi è stata creata un’apposita Autorità, il Difensore dei fanciulli, nominata il 3 maggio 2000. Questa nuova autorità indipendente, il cui statuto è simile a quello del Mediatore della Repubblica, ha caratteristiche e funzioni proprie. La sua competenza è diretta. Essa è competente a ricevere i reclami dei fanciulli concernenti litigi di ordine privato o di ordine pubblico, ma quando si tratta si dossiers d’ordine pubblico li trasmette al Mediatore della Repubblica, per l’istruzione.

 

[97] Le iniziative e gli interventi in questa direzione sono stati molti. In seno al Gruppo di studio e di lotta contro le discriminazioni (geld), nel Consiglio d’Europa (nel cui ambito è stato anche organizzato a Parigi un seminario che ha visto la partecipazione del Commissario europeo per i diritti dell’uomo), nel Kossovo, in Bosnia Ezegovina. Molte sono state le conferenze e gli incontri con altri omologhi (per la 5a volta in Marocco dal 13 al 15 aprile e per la 4a in Messico) su : “Istituzioni nazionali: attività e cooperazione”, “Diritti dell’uomo e culture”, “la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, orizzonte morale per l’umanità”, “Istituzioni nazionali e lotta contro il razzismo”.

 

[98] Questo aspetto è stato rivendicato con forza durante la Conferenza organizzata dall’Istituto dei diritti dell’uomo di Beyrouth, tenutasi in Libano dall’8 al 9 settembre. La conferenza, sul tema “Il Mediatore/Ombudsman: universalismo e particolarità dell’Istituzione”, ha permesso di sottolineare il carattere universale dell’Istituzione del Mediatore, a livello nazionale ed a livello regionale. Essa aveva anche lo scopo di creare le condizioni favorevoli alla realizzazione del Mediatore libanese. L’intervento del Mediatore della Repubblica ha sottolineato uno dei suoi poteri particolarmente originali: la regolazione dei litigi secondo equità.

 

[99] Dubbi sull’ammissibilità di questa categoria sono espressi da Dottrina anche autorevole: v. ad esempio G. Lombardi, op. cit., p. 151.