N. 4 – 2005 – Contributi

 

La tipologia delle azioni svolte dall’Unione europea e dagli Stati membri in tema di mantenimento della pace*

 

Alessandra Bassu

Università di Sassari

 

Sommario: 1. Gli strumenti giuridici di attuazione: posizioni comuni e azioni comuni. – 2. Le azioni statali unilaterali degli Stati membri alla luce del Trattato sull’Unione europea. – 3. La funzione «conciliativa». – 4. Le missioni di aiuto umanitario, le missioni di soccorso e le operazioni di gestione delle crisi. – 5. L’adozione di misure sanzionatorie di tipo economico. – 6. Il finanziamento delle operazioni di pace.

 

 

1. – Gli strumenti giuridici di attuazione: posizioni comuni e azioni comuni

 

Per perseguire gli obiettivi della PESC, uno dei quali, come si è sottolineato, è il mantenimento della pace, sono previste due procedure: 1) la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la condotta della loro politica e la definizione di una posizione comune; 2) l’adozione di azioni comuni.

Il Trattato sull’Unione europea omette di definire l’azione e la posizione comune, limitandosi a delineare la procedura per l’adozione delle medesime. La posizione comune costituisce uno strumento della cooperazione sistematica tra gli Stati membri di cui all’art. 11 par. 3 del Trattato, che si affianca alle tradizionali dichiarazioni e comunicati stampa. In particolare, in base all’art. 15, il Consiglio può definire, all’unanimità, posizioni comuni quando lo ritiene giustificato. In tale ipotesi, gli Stati membri devono provvedere a conformare le loro politiche nazionali alla posizione comune.

Più articolata si presenta la disciplina delle azioni comuni, cui è dedicato l’art. 14. Preliminarmente, il Consiglio europeo stabilisce quali settori possano costituire oggetto di un’azione comune[1]; in seguito, il Consiglio dei Ministri ne determina la portata precisa, gli obiettivi, i mezzi, le condizioni e le procedure. A differenza di quanto avveniva nel contesto della cooperazione politica europea, dove vigeva la regola del consensus, la decisione viene presa all’unanimità, con voto palese[2]. Decisioni a maggioranza qualificata sono possibili relativamente a determinate questioni, solo se il Consiglio delibera all’unanimità in tal senso. Le azioni comuni sono vincolanti per gli Stati membri, che hanno anche l’obbligo di informare il Consiglio di ogni azione sul piano nazionale. È prevista anche l’ipotesi di azioni unilaterali dello Stato, in caso di urgenza e in presenza di una inattività del Consiglio, nonché una clausola di opting out non automatico per lo Stato in difficoltà nell’applicazione dell’azione comune.

Il Consiglio, nel silenzio del Trattato, ha scelto di adottare posizioni comuni e azioni comuni nella forma di decisioni. Benché queste ultime siano atti diversi dalle decisioni di cui all’art. 249 CE all’art. 15 CECA e all’art. 161 CEEA, in quanto non adottati secondo le procedure previste dai Trattati comunitari[3], posizioni comuni e azioni comuni sono caratterizzate dal fatto di essere entrambe strumenti per il perseguimento dei medesimi obiettivi, quali definiti all’art. 11.1; anzi, qualsiasi questione in cui acquistino rilievo importanti interessi in comune può costituire oggetto di una decisione PESC. Viene così superata la distinzione tra aspetti economici della sicurezza, compresi nella CPE, e aspetti militari della sicurezza e difesa, esclusi dalla concertazione[4]: qualunque questione può ora costituire oggetto di decisione PESC[5].

La differenza tra posizioni e azioni comuni deve essere rinvenuta nelle caratteristiche peculiari, quali emergono non già dal Trattato, ma dalla prassi. Dalla circostanza che solo l’adozione dell’azione comune deve essere preceduta da una deliberazione del Consiglio europeo, discende che la posizione comune è lo strumento più idoneo a fronteggiare situazioni di crisi improvvisa, oppure a delineare la posizione di massima dell’Unione e degli Stati membri, nell’attesa che una più approfondita analisi politica suggerisca ulteriori e più articolati provvedimenti. Le posizioni comuni tendono a tratteggiare la linea di condotta di Stati e Unione, lasciando quindi all’iniziativa dei singoli soggetti il compito di definire le modalità attraverso cui realizzare gli obiettivi perseguiti. Ne è un esempio l’azione in materia di sicurezza, volta a rafforzare il meccanismo internazionale di controllo dell’uso di certe armi.

È con le azioni comuni che l’Unione svolge un ruolo operativo, intervenendo sulla scena internazionale con gli strumenti di pressione politica che le sono propri. Con l’azione comune l’Unione può quindi decidere di sollecitare l’organizzazione di una conferenza in materia, ma è attraverso posizioni comuni relative ad aspetti specifici che gli Stati sono stati invitati ad agire nel senso voluto dall’Unione. La dimensione operativa propria delle azioni comuni si traduce anche nella nomina di inviati nelle regioni teatro di crisi. In linea di massima è con azioni comuni che vengono assunti impegni finanziari; con alcune eccezioni[6], la prassi si è sempre orientata in questo senso. In questo settore l’Unione provvede alternativamente, destinando somme alla realizzazione di un certo obiettivo, oppure assumendosi l’onere delle spese che deriveranno da una certa attività. Sempre molto analitiche sono le disposizioni relative all’utilizzo dei fondi, sia per quanto attiene alle modalità di spesa, sia in relazione agli obiettivi da perseguire. Nella maggioranza dei casi le spese sono poste a carico del bilancio generale della Comunità[7].

Le azioni e le posizioni comuni costituiscono un presupposto indispensabile per l’azione comunitaria in tema di attuazione di misure economiche, che costituiscono l’espressione più concreta offerta dall’Unione europea nell’ambito del mantenimento della pace. Occorre fare riferimento a tale proposito all’art. 301, che si riferisce a posizioni comuni e ad azioni comuni come presupposto per l’adozione di un atto comunitario che interrompa o riduca le relazioni economiche con uno Stato terzo. Detto articolo stabilisce, infatti, che «quando una posizione comune o un’azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull’Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un’azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie».

I regolamenti comunitari fondati su questa norma sono stati fino a oggi preceduti sempre da una posizione comune. In particolare, tali provvedimenti, estremamente succinti nel contenuto, si limitano a stabilire che le relazioni economiche con un dato Stato terzo devono essere modificate in conformità con le disposizioni delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza, espressamente citate[8]. Bisogna ricordare, però, che altre misure motivate dalla condotta politica di un paese terzo sono state decise con posizione comune, ma non attuate con atto comunitario ex art. 301. Si tratta, da un lato, di alcune misure che non incidono sugli scambi, bensì attengono alle relazioni diplomatiche e alla circolazione delle persone, quali il diniego dei visti di ingresso a persone appartenenti a governi invisi, o la riduzione del personale diplomatico e militare[9], materie rientranti nella competenza degli Stati membri; e, dall’altra, di provvedimenti relativi alle esportazioni di armi[10], che tradizionalmente fuoriescono dalla competenza comunitaria e sono sempre stati attuati dagli Stati membri. In particolare, le decisioni in materia di armi finora adottate si caratterizzano non solo, come già accennato, in quanto sono eseguite dagli Stati e non dalla Comunità, ma perché costituiscono iniziative autonome dell’Unione.

La prassi ha mostrato un favore per le posizioni comuni come atti PESC propedeutici all’adozione di sanzioni, nonostante il richiamo contenuto nell’art. 301 alle azioni comuni.

Sulla base di quanto sopra esposto sembra di poter concludere che la posizione comune sia la più adatta a decidere la riduzione o l’interruzione delle relazioni economiche, sia perché la rapidità è un elemento essenziale per la riuscita delle sanzioni, sia perché l’Unione non può agire direttamente, essendo priva di mezzi, ma deve servirsi della Comunità o degli Stati membri a seconda del contenuto della misura.

Diverso è il caso delle strategie comuni, che costituiscono la maggiore novità dell’art. 12 e sono disciplinate nell’art. 13 del TUE. Esse, infatti, possono essere decise solo nei settori in cui gli Stati hanno importanti interessi in comune, hanno carattere cogente e fissano gli «obiettivi, la durata nonché i mezzi che l’Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione». Questi atti però non sono immediatamente efficaci, poiché necessitano di una successiva attuazione da parte del Consiglio. È evidente peraltro che, quanto più le strategie comuni saranno dettagliate, tanto minore risulterà la discrezionalità politica di quest’ultimo, con la conseguenza di uno spostamento del potere di indirizzo politico e decisionale a favore dell’organo intergovernativo[11]. Secondo quanto emerge dai lavori preparatori, le strategie comuni avrebbero lo scopo principale di rinforzare il potere di direzione del Consiglio europeo, permettendogli di adottare anche degli atti vincolanti. Secondo alcuni autori[12], in realtà, la strategia comune si distinguerebbe dall’azione comune esclusivamente per l’organo (il Consiglio europeo), che la adotta. Le maggiori perplessità sollevate da tali atti hanno riguardato l’aspetto dell’utilità stessa delle strategie, quali mezzi per razionalizzare e rendere più effettiva la PESC. Le tre strategie comuni sinora adottate si sono limitate a «putting together all EU objectives and means in the area covered in a comprehensive, cross-pillar approach»[13], assumendo un ruolo declaratorio piuttosto che operativo, venendo così meno agli scopi per cui erano state inserite nel Trattato[14].

Ultimo strumento e in un certo senso residuale rispetto a quelli sopra enunciati è la cooperazione rafforzata, che introdotta con il Trattato di Amsterdam ha subito alcune modifiche con il Trattato di Nizza. Mentre rimane l’astensione motivata, sono state aggiunte anche delle disposizioni relative alla cooperazione rafforzata, per rendere più facile, da un lato l’adozione degli atti (azioni e posizioni comuni) e, dall’altro, più flessibile l’ambito di operatività degli stessi. La cooperazione rafforzata, che riguarda tutti gli articoli relativi alla PESC, presenta però un duplice limite materiale, in quanto essa riguarda esclusivamente l’attuazione di azioni e posizioni comuni, ed inoltre non può riguardare le questioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa, salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 4 ai sensi del quale le disposizioni ivi contenute» non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata tra due o più stati membri a livello bilaterale, nell’ambito dell’UEO e della Alleanza Atlantica». Si ha una sorta di doppio regime sulla cooperazione rafforzata: uno generale disciplinato dagli art. 27 A-E, l’altro relativo alla difesa, per il quale «vige un’autorizzazione preventiva e che, quindi, appare in realtà molto più liberale»[15].

 

 

2. – Le azioni statali unilaterali degli Stati membri alla luce dell’art. 297 del Trattato CE

 

Le diverse modifiche apportate, nel corso degli anni, al Trattato istitutivo della CE hanno lasciato inalterato il disposto dell’art. 297 del Trattato CE (ex art. 224), nonostante l’introduzione di una competenza dell’Unione nel settore del mantenimento della pace. Tale articolo stabilisce che «gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell’eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l’ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale»[16].

Come hanno sottolineato i commentatori del Trattato CEE[17], abbiamo, da un lato, una clausola di salvaguardia che consente direttamente agli Stati di adottare, senza necessità di un previo intervento della Commissione, al di là dei limiti derivanti dalle regole generali del Trattato, tutte le misure necessarie per far fronte alle situazioni o agli impegni ivi contemplati, dall’altra ritroviamo un obbligo di consultazione comune fra gli Stati membri in relazione a tali contingenze, avente per oggetto l’adozione da parte di essi delle disposizioni necessarie ad assicurare che il Mercato comune continui a funzionare regolarmente[18].

La norma prevede, inoltre, che la consultazione abbia luogo in un momento anteriore rispetto all’adozione delle misure in questione.

È perciò doveroso che ogni Stato che si trovi in una delle situazioni contemplate dalla norma, nell’adottare delle misure suscettibili di ripercuotersi sfavorevolmente sul funzionamento del mercato comune informi previamente gli altri Stati membri.

Tale obbligo di previa consultazione non significa che sia necessario l’accordo unanime degli altri Stati membri perché lo Stato interessato possa adottare le misure suddette. L’obbligo non sussiste quando vi siano ragioni di urgenza o di segretezza che giustifichino l’adozione di misure eccezionali[19].

In base alla lettera della norma, quindi, gli Stati membri si consultano, non in seno al Consiglio, organo comunitario, bensì nell’ambito di una Conferenza a livello internazionale, appositamente convocata. Niente tuttavia potrebbe opporsi a che gli Stati, per ragioni procedurali, preferiscano effettuare tale consultazione avvalendosi dei loro rappresentanti in seno al Consiglio.

La questione è di particolare interesse, in considerazione della diversa natura giuridica e portata degli atti adottati dai rappresentanti degli Stati riunitisi in una Conferenza a livello internazionale, nonché delle misure da essi prese in quanto componenti del Consiglio. Solo in questa seconda ipotesi siamo in presenza di atti che avranno efficacia in tutta la Comunità. Sembra, quindi, conforme allo scopo comunitario della norma, la quale mira a preservare il corretto funzionamento del mercato comune, di preferire la procedura comunitaria.

Poiché la clausola di salvaguardia è applicabile, come abbiamo visto, in caso di guerra o di grave tensione internazionale, è sufficiente anche una minaccia di guerra risultante da un grave stato di tensione fra lo Stato membro in questione e Stati terzi.

In presenza di tali situazioni, nell’eventualità che manchi un accordo unanime tra gli Stati membri, è ben possibile che per controbilanciare gli effetti negativi i singoli Stati membri danneggiati agiscano attraverso azioni unilaterali.

Il Trattato di Nizza, come già accennato, ha lasciato immutato l’art. 297. Scarse indicazioni sulla portata della norma vengono sia dalla prassi diplomatica[20], che dalla giurisprudenza[21]: quest’ultima desume come l’art. 297 sia un’ipotesi eccezionale, chiaramente delimitata, che non si presta ad un’interpretazione estensiva.

Prima dell’adozione dell’art. 301, taluni autori che negavano la legittimità del ricorso alla politica commerciale comune a fini sanzionatori, propendevano per un ricorso all’art. 297 ai fini dell’adozione delle misure di embargo, nel senso che gli Stati membri, consultandosi in quell’ambito, potevano decidere il ricorso allo strumento comunitario come mezzo per realizzare il fine perseguito[22].

Successivamente la dottrina ha espresso al riguardo opinioni diverse.

Alcuni autori hanno riservato un ruolo molto limitato all’art. 297, riconoscendo ai singoli Stati «to act on its remaining core of sovereignty»[23], sia pure limitatamente, ad avviso di parti della dottrina, nella sola ipotesi di inerzia dell’Unione[24].

Altri autori hanno previsto il ricorso a misure unilaterali ex art. 297 per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale[25].

Diverso il pensiero di quegli autori che, in assenza di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza e nell’inerzia delle istituzioni, hanno ritenuto che nessuna misura statale possa essere adottata, eccetto che nel settore dei pagamenti e movimenti di capitale; in presenza di una risoluzione delle N.U., la competenza spetta alle Istituzioni, tuttavia gli Stati membri possono invocare l’art. 297 per procedere unilateralmente nel settore dei pagamenti e dei movimenti di capitale[26].

A nostro avviso è possibile concordare con quanti hanno affermato che l’art. 297 conserva un suo ambito di applicazione; nel senso che si può ritenere che all’art. 297 «sia legittimo ricorrere, in via residuale, in assenza di una decisione comunitaria: la competenza statale è destinata a soccombere di fronte ad un intervento della Comunità»[27].

L’art. 297 dovrebbe trovare applicazione nel caso in cui la stessa decisione PESC imponga agli Stati di agire. Tuttavia gli Stati membri nel darvi attuazione non possono ricorrere a misure che pregiudichino il funzionamento del mercato e, a tal fine, come abbiamo detto, devono consultarsi.

Inoltre, una ulteriore ipotesi potrebbe verificarsi quando una decisione PESC non sia stata raggiunta per mancanza della necessaria unanimità o qualora sia mancata la volontà di adottare sia una misura comunitaria, sia misure statali coordinate. Gli Stati membri dovrebbero allora essere liberi di agire unilateralmente, nel rispetto, però, dell’obbligo di collaborazione di cui all’art. 11, che nel caso di specie si trasfonde nell’art. 297.

Il ricorso all’art. 297 dovrebbe, comunque, essere eccezionale rispetto alla sempre preferibile azione comunitaria. A riprova di tale affermazione si può invocare sia il fatto che l’Unione deve assicurare la coerenza della sua azione esterna (coerenza che si realizza essenzialmente attraverso comportamenti conformi), sia l’obbligo gravante sugli Stati membri, in forza del principio di lealtà di cui all’art. 11 del Trattato sull’Unione, di facilitare la Comunità nell’esercizio dei suoi compiti. Azioni unilaterali potrebbero compromettere l’esercizio delle competenze comunitarie, soprattutto in materia di scambi con i paesi terzi e di libera circolazione delle merci.

È opportuno accennare da ultimo a come l’eventuale dissenso di uno Stato possa influire sull’adozione di misure comunitarie.

La valutazione del comportamento dello Stato membro è diversa a seconda del momento in cui esso viene in rilievo. Se l’opposizione emerge sin dal momento iniziale dell’elaborazione della decisione PESC, costituirà un ostacolo all’adozione di un atto che, come si è già ricordato, deve essere adottato all’unanimità. Eventualmente, gli Stati favorevoli all’adozione di misure potranno agire sul piano nazionale, salvo l’obbligo del rispetto dell’art. 297.

Per contro, se la decisione PESC è già stata adottata, e il dissenso viene manifestato non già sul principio dell’adozione di misure comunitarie, bensì sulle modalità concrete in cui porle in essere, questo emergerà in seno al Consiglio che, in base all’art. 301, deve votare a maggioranza qualificata. Possono a questo proposito delinearsi due situazioni: o gli Stati dissenzienti riescono ad impedire l’adozione dell’atto, oppure se i loro voti sono insufficienti a bloccare l’atto ne saranno vincolati.

Nessuna norma disciplina specificamente l’ulteriore aspetto di un’opposizione che emerga successivamente all’adozione della posizione comune, a causa dell’intervenuto dissenso di uno Stato. A differenza dell’ipotesi dell’adozione di azioni comuni, non è, infatti, previsto un meccanismo per modificare la decisione precedente. La risposta va allora trovata nei principi generali che regolano la materia. L’art. 11 par. 4 stabilisce che gli Stati si impegnano a sostenere attivamente l’Unione, e si astengono da ogni misura che possa porsi in contrasto con l’azione della medesima. Di conseguenza, si deve escludere l’ammissibilità di un’azione unilaterale dello Stato dissenziente[28].

 

 

3. – La funzione «conciliativa»

 

Come abbiamo visto nel Cap. I, nella nozione di funzione conciliativa rientrano i classici mezzi di soluzione pacifica delle controversie, quali la mediazione, i negoziati, i buoni uffici, l’inchiesta e la conciliazione, sia tutte quelle azioni che, pur differenziandosi da tali istituti, hanno come fine quello di ristabilire la pace in zone in cui si sono manifestati conflitti o forti tensioni, senza il ricorso all’uso della forza, ma con il consenso delle parti direttamente coinvolte.

A differenza di quanto si verifica il più delle volte nell’ambito degli Statuti di organizzazioni internazionali, nei Trattati istitutivi della Comunità e dell’Unione europea non si prevedono competenze specifiche al riguardo[29]. Ciò non esclude, peraltro, che l’Unione, qualora insorgano controversie tra Stati membri suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale, possa occuparsene. Il processo di integrazione ha raggiunto un livello tale che ben difficilmente l’Unione potrebbe astenersi dall’intervenire se si dovesse verificare un caso del genere[30].

Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità e dell’Unione alla soluzione delle controversie che possano sorgere tra Stati non membri, occorre accertare se nel diritto internazionale esistono dei limiti ad un loro intervento.

Rispetto al diritto internazionale generale è fondato affermare che l’eventualità dell’intervento di un terzo, sia esso un individuo, uno Stato o una Organizzazione regionale, volto a favorire l’accordo fra le parti, è certamente ammesso se le parti di una controversia espressamente lo richiedono.

La funzione conciliativa delle Organizzazioni internazionali si sviluppa attraverso le stesse procedure che riguardano gli Stati, ma ha la caratteristica di svolgersi all’interno di un quadro istituzionale. Ciò comporta che le procedure devono essere conformi alle norme statutarie per poter dar vita ad atti produttivi di effetti particolari. Generalmente tali atti si concretano in raccomandazioni, ossia in atti che pur non avendo valore vincolante producono il c.d. effetto di liceità[31].

Circa il diritto pattizio, la stessa Carta delle Nazioni Unite all’art. 2 par. 3 stabilisce che gli Stati membri hanno l’obbligo di risolvere le loro controversie con mezzi pacifici precisando all’art. 33, par. 1 che «le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, o altri mezzi pacifici di loro scelta».

Una previa autorizzazione da parte degli organi delle Nazioni Unite perché un’Organizzazione possa mettere in atto una procedura conciliativa non è una condizione necessaria per il suo perfezionamento, ma un coordinamento tra le due Organizzazioni sarebbe quantomeno auspicabile.

Per quanto riguarda la Comunità conviene chiedersi se, data la mancanza nei Trattati istitutivi, fino al Trattato di Maastricht, di una specifica competenza nel campo del mantenimento della pace[32], questa possa esercitarsi attraverso lo svolgimento di una funzione conciliativa in una controversia dove fossero coinvolti anche Stati non membri[33].

Indicativo al riguardo è il precedente della «guerra del Kippur» nel corso della quale gli Stati membri avevano proposto i buoni uffici della Comunità per cercare di arrivare ad una soluzione pacifica della controversia[34]. In un comunicato emanato il 13 ottobre del 1973, in relazione al conflitto ora citato, gli Stati membri avevano offerto i buoni uffici della Comunità per la soluzione pacifica della controversia. Poiché questa offerta non ebbe seguito, a causa del rifiuto israeliano, non è dato sapere su quale base e con quale modalità si sarebbe potuta svolgere questa azione. Altre iniziative, che non andarono a buon fine, come le missioni Thom e Van Der Klaauw in Medio Oriente e quella degli ambasciatori dei Nove in Iran[35], sembrano confermare che questo tipo di azioni veniva deciso solo in ambito CPE. Questo significava che gli Stati membri ritenevano che la Comunità potesse essere adatta a svolgere questo tipo di funzione.

Veniamo ora a due casi, entrambi relativi al conflitto dell’ex-Jugoslavia, che hanno fatto registrare i più incisivi tentativi di mediazione. Quando si verificarono i primi scontri armati in Slovenia tra l’esercito nazionale jugoslavo e l’esercito sloveno, sulla base di una decisione assunta nell’ambito CPE il 3 settembre 1991 furono inviati nella regione dei rappresentanti degli Stati membri. A seguito dell’intervento europeo si arrivò alla firma dell’accordo di Brioni, il 7 luglio 1991, nel quale veniva innanzitutto prevista sia la sospensione della dichiarazione di indipendenza della Slovenia e della Croazia per un periodo di tre mesi, sia il rispetto del cessate il fuoco. Era stabilito, inoltre, che una missione di monitoraggio, costituita da personale civile, privo di armi, dovesse esercitare un controllo sull’attuazione del cessate il fuoco, svolgendo tale compito con totale imparzialità. Tale missione, costituita il 13 luglio 1991, venne denominata «Community Monitor Mission»[36]. Se da un lato tale denominazione può far pensare a una missione esclusivamente comunitaria, dall’altro lato la procedura di adozione dell’atto induce a configurare un atto facente capo agli Stati membri agenti nell’ambito della CPE, piuttosto che alla Comunità in quanto tale. L’atto in questione sarebbe, infatti, un accordo in forma semplificata e non un accordo comunitario[37].

Un altro tentativo di mediazione che occorre qui richiamare è costituito dalla convocazione della Conferenza europea di pace in Jugoslavia, decisa dai Ministri degli affari esteri in sede CPE il 3 giugno 1991. La Conferenza, aperta all’Aja il 7 settembre, non ebbe alcun esito[38]. Questo secondo caso presenta delle analogie con il primo, per il fatto che la decisione di procedere a tali tipi di azioni era riferibile agli Stati membri che agiscono in quanto tali, seppur nell’ambito della CPE.

Due sono le questioni che conviene a questo punto affrontare: In primo luogo, se ci si trovi di fronte ad una prassi certa, tale da far pensare che si sia formata una norma consuetudinaria in tal senso; e, secondariamente, quale sia la natura degli atti nei quali queste proposte si sono concretate.

Per quanto riguarda la prima questione è da rilevare che tutte queste iniziative non hanno avuto un seguito, nel senso che la Comunità non ha esercitato di fatto alcuna funzione conciliativa che fosse determinante per la soluzione delle crisi internazionali suindicate. La circostanza, poi, che simili iniziative siano state intraprese nell’ambito della Cooperazione politica e non si siano concretate nell’adozione di atti comunitari o nella stipulazione di accordi non depone certo a favore di una vera e propria competenza della Comunità in tale settore.

Da ciò si evince come la Comunità sia priva di competenza a prendere decisioni in questo settore, in quanto in tutti i casi summenzionati non sono stati emanati atti comunitari, essendo stati i paesi membri che, pur agendo all’interno della concertazione politica, hanno assunto la responsabilità di svolgere una funzione conciliativa in quelle zone di crisi.

Nel caso dell’Unione europea dobbiamo constatare che la situazione è mutata, in quanto è l’Unione, e non gli Stati membri, che prende le decisioni seguendo le procedure indicate dagli artt. 14 e 15 del Trattato per l’adozione di due tipi di atti PESC: le azioni e le posizioni comuni[39].

Le iniziative prese dall’Unione sul piano delle azioni conciliative si è concretata nell’invio di rappresentanti speciali in zone di crisi, nell’invio di osservatori elettorali e nell’amministrazione della città di Mostar.

Osservatori elettorali sono stati inviati per le elezioni parlamentari in Russia[40] nel 1993, in Sud-Africa[41] nel 1994, in Mozambico nel 1994, 1998, 1999[42]. L’Unione ha, inoltre, nel 1996, 1997 e 1998 avuto una parte attiva nell’organizzazione delle prime elezioni nei territori della Palestina[43] e ha svolto un ruolo importante nel processo elettorale in Bosnia-Erzegovina nel 1996, 1997 e 1998[44].

Per quanto riguarda le missioni di monitoraggio occorre ricordare quelle nello Yemen nel 1997 e nel Togo nel 1998, in Nicaragua nel 1996, in Paraguay e Cambogia nel 1998, in Nigeria e Indonesia nel 1999[45].

L’Unione europea ha anche partecipato ad attività di ristabilimento della pace a Lusaka[46]. In quella occasione ha dato il proprio sostegno in relazione all’assistenza tecnico militare alla commissione mista istituita dagli accordi di cessate il fuoco in quella zona di crisi.

È opportuno ricordare, inoltre, la partecipazione dell’Unione alle strutture di attuazione dell’Accordo di pace in Bosnia[47]: di particolare rilievo, per l’importanza data all’intervento e il grado di coinvolgimento dell’Unione, è sicuramente quello che riguarda l’amministrazione della città di Mostar. Successivamente alla stipulazione del Memorandum d’intesa, firmato a Ginevra nel luglio 1994 dagli Stati membri dell’Unione e dell’UEO, da una parte, e dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina, dalla Federazione di Bosnia-Erzegovina, dall’amministrazione locale di Mostar est e ovest e dai Croati di Bosnia-Erzegovina, dall’altra[48], la responsabilità dell’amministrazione di Mostar viene assunta dall’Unione.

A questo riguardo, è stata sostenuta la tesi che il Memorandum sia un accordo internazionale concluso dagli Stati membri al di fuori delle procedure previste dall’ordinamento comunitario per la stipulazione degli accordi. Una tesi, questa, che trova fondamento nel fatto che alla stipulazione di tale accordo si è addivenuti pochi mesi dopo l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht , quando ancora gli Stati membri avevano dei dubbi sul fatto che si potesse concludere un accordo attribuendolo alla sola Unione[49].

Gli ulteriori interventi dell’Unione a Mostar sono manifestamente ispirati ai precedenti ora richiamati. È, infatti, attraverso decisioni prese nel quadro della PESC che sono stati definiti gli obiettivi, la durata, i mezzi e le condizioni dell’azione. Con lo stesso tipo di atti si è proceduto anche al finanziamento dell’azione medesima[50]. È stato, inoltre, il Consiglio dell’Unione a nominare l’Amministratore di Mostar e i Consiglieri dell’Unione europea che dovevano svolgere compiti di assistenza all’Amministratore. Lo stesso Consiglio ha impartito direttamente istruzioni all’Amministratore per l’adempimento dei suoi compiti[51], finalizzato al ristabilimento di una convivenza civile attraverso l’istituzione di una amministrazione unica e multietnica della città.

L’Unione ha svolto a Mostar diversi tipi di interventi. Da un punto di vista di una funzione conciliativa l’Amministratore ha svolto un compito determinante nel cercare di trovare un accordo tra croati bosniaci e mussulmani in relazione alle divisioni amministrative della città sulle quali erano sorte le maggiori divergenze che avevano impedito l’adozione dello Statuto della città[52].

 

 

4. – Le missioni di aiuto umanitario, le missioni di soccorso e le operazioni di gestione delle crisi

 

Come abbiamo visto, l’Unione europea è competente per la costituzione e gestione di operazioni di mantenimento della pace. Operazioni comprensive sia delle classiche missioni di peace-keeping di «prima generazione», per lo più limitate a compiti di mera osservazione o di interposizione tra due o più parti in conflitto, sia di quelle più ampie di ristabilimento della pace anche con l’uso della forza militare. Il Trattato sull’Unione, infatti, riconosce a quest’ultima la competenza a svolgere una serie d’attività quali «le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione delle crisi ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace» (art. 17, par. 2). Si tratta delle c.d. missioni Petersberg, individuate dal Consiglio dei Ministri dell’UEO[53] nelle attività svolte con l’impiego delle unità militari degli Stati membri di quella organizzazione e riprese in termini identici dal Trattato di Amsterdam[54].

Con queste norme, dunque, l’Unione riceve un forte impulso a svolgere sul piano internazionale non più soltanto un mero ruolo diplomatico ma un vero e proprio intervento di stabilizzazione regionale. Si tratterà ora di vedere se gli strumenti di cui attualmente essa dispone siano effettivamente di natura tale da consentire l’assolvimento di un impegno di così ampie proporzioni, visti e considerati i deludenti interventi della Comunità nel tentativo improduttivo di trovare una soluzione per la crisi dei Balcani.

L’aspetto, peraltro, più importante di questa nuova disciplina è l’aver individuato in modo formale la sede competente in Europa a discutere di questi problemi e a adottare misure di intervento. Secondo alcuni autori, allo stato attuale, è forse prematuro parlare di «comunitarizzazione»[55] della gestione delle crisi, non sussistendo alcun obbligo degli Stati Membri, sulla base dell’art. 17.2, di agire collettivamente in questa materia. Sottolineano, tuttavia, che all’occorrenza ogni Stato Membro potrà legittimamente chiedere la convocazione del Consiglio o del Comitato Politico costituito ad hoc per discutere la questione. Per contro, nessuno Stato Membro in questi casi potrà opporsi all’inserimento di tale questione all’ordine del giorno del Consiglio, né decidere il ricorso ad azioni unilaterali qualora l’Unione sia già stata investita della questione.

Un altro aspetto che merita di essere esaminato riguarda la questione se l’Unione europea abbia la capacità di concludere gli accordi necessari per la presenza sul territorio ed il funzionamento di missioni di peace-keeping, quali gli Status for Force Agreements o gli accordi di transito[56]. Alla luce delle nuove disposizioni introdotte con l’art. 24, nonché sulla base delle indicazioni della prassi, sembra di dover dare una risposta positiva[57]. L’art. 24 attribuisce all’Unione un limitato treaty making power,  consentendo la conclusione di accordi con Stati o Organizzazioni internazionali «ai fini dell’attuazione» delle disposizioni del secondo e del terzo pilastro. In tali circostanze «il Consiglio, deliberando all’unanimità, può autorizzare la presidenza, assistita se del caso dalla Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari». Gli accordi saranno conclusi «dal Consiglio che delibera all’unanimità su raccomandazione della Presidenza». Ad ogni modo uno Stato membro potrà opporsi all’entrata in vigore immediata dell’accordo, facendo valere quanto previsto dalle proprie norme costituzionali[58].

In linea con il principio della astensione motivata, l’accordo potrà, comunque, essere sottoscritto dai soli Stati che prendono parte alla missione. La «Dichiarazione dell’Atto finale del Trattato di Amsterdam relativa agli artt. J.14 e K.10» (ora rispettivamente art. 24 e art. 38) chiarisce che le disposizioni di tali articoli «gli eventuali accordi da esse derivanti non implicano alcun trasferimento di competenze dagli Stati membri all’Unione europea»[59].

La previsione delle operazioni di peace-keeping nel Trattato sull’Unione europea crea dunque le premesse per la costruzione di un sistema europeo di gestione della crisi, laddove, in un primo momento, le modalità di messa in opera delle operazioni di pace erano basate sulla collaborazione tra l’Unione europea e l’UEO.

Numerosi sono i casi di positiva collaborazione. Spiccano il contributo fornito dall’UEO in Albania all’operazione denominata MAPE, l’operazione di bonifica dalle mine in Croazia[60], l’utilizzazione da parte dell’Unione europea del centro satellitare dell’UEO per il monitoraggio della situazione in Kossovo[61]. Tutto ciò indica che per gli interventi di tipo umanitario e di peace-keeping, la collaborazione Unione europea/UEO ha funzionato senza sollevare conflitti di competenza con la NATO. L’idea che l’UEO, secondo l’interpretazione del Trattato di Amsterdam, potesse operare per le missioni di Petersberg come agenzia operativa dell’Unione europea ha, quindi, trovato corretta applicazione.

Importanti sviluppi in questa materia si sono avuti, come abbiamo visto, con il Trattato di Nizza del 2001, che ha portato alla costituzione di forze di pace proprie dell’Unione.

Prendiamo in primo luogo in considerazione le missioni di aiuto umanitario (art. 17 par. 2 del TUE) e i due tipi di intervento che in tali missioni rientrano: da un lato, l’intervento relativo alle missioni di aiuto a popolazioni che si trovano, a causa di eventi eccezionali, in situazioni di grave sofferenza;dall’altro, quello volto a proteggere la popolazione civile di uno Stato da gravi e ripetute violazioni dei diritti fondamentali.

Nel primo caso le missioni dovrebbero consistere nell’invio e nella distribuzione di beni materiali (cibo, alloggi, medicine) e di assistenza di tipo medico. Questi interventi sono stati realizzati dalla Comunità Europea a partire dal 1996 con l’adozione del regolamento 1257/96[62]. Tuttavia, come indica lo stesso regolamento, le azioni di assistenza umanitaria mirano a contribuire al «finanziamento e all’inoltro dell’aiuto e del suo accesso ai suoi destinatari con tutti i mezzi logistici disponibili e con la protezione dei beni e del personale umanitario ad esclusione delle azioni aventi implicazioni di difesa». L’art. 17, par. 2, può costituire la base giuridica sia dell’utilizzo di mezzi e supporto logistico militare per agevolare l’invio l’inoltro e la distribuzione di aiuti in condizioni di difficoltà (si pensi a catastrofi naturali)[63] che di azioni coercitive implicanti l’uso della forza (per difendere ad esempio i convogli umanitari). In base al diritto internazionale generale e alla Carta delle Nazioni Unite non si pone il problema della liceità di tali missioni se quest’ultime siano svolte con il consenso dello Stato territoriale (o, in ipotesi di guerra civile, con il consenso delle parti coinvolte).

In tali situazioni, è irrilevante l’esistenza o meno di un’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, non trattandosi di una azione coercitiva.

Nel caso in cui il consenso dello Stato manchi, il ricorso unilaterale all’uso della forza per assicurare l’invio e la distribuzione di soccorsi alla popolazione civile non sarebbe, invece, ammesso dal diritto internazionale, almeno secondo la dottrina dominante[64]. Solo dopo un’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza sarebbe ammissibile il ricorso a mezzi coercitivi implicanti l’uso della forza per garantire la distribuzione di aiuti. Secondo alcuni autori vi sarebbe stato un ampliamento della nozione di minaccia alla pace, che ricomprenderebbe, oggi, anche situazioni di grave emergenza umanitaria[65], ed un ampliamento dei poteri del Consiglio di Sicurezza, nel senso che esso potrebbe, con una risoluzione adottata ex Cap. VII, oltre che intraprendere direttamente azioni coercitive armate, autorizzare gli Stati al ricorso a misure coercitive implicanti l’uso della forza, come si è verificato nel caso della Somalia, della Iugoslavia e del Ruanda[66]. Accettando la tesi dell’ampliamento della nozione di minaccia alla pace, a norma dell’art. 53 della Carta, il Consiglio avrebbe il potere di autorizzare le organizzazioni regionali ad usare la forza per la distribuzione dei soccorsi anche contro la volontà dello Stato territoriale. In definitiva, qualora le missioni umanitarie contemplate nell’art. 17, par. 2, abbiano avuto il consenso dello Stato territoriale esse possono essere autonomamente decise e attuate dall’Unione anche nel caso in cui sia necessario fare ricorso all’uso della forza. Nel caso in cui il consenso non ci sia stato, sembra invece indispensabile una autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, dopo che esso abbia accertato l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione[67].

È dubbio se ad una simile conclusione si debba pervenire nel caso in cui il ricorso all’uso della forza sia motivato da ragioni di umanità, ovvero per far cessare violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo. Un dibattito si è avuto in relazione all’intervento della NATO in Kossovo, nel 1999, che secondo alcuni autori, come si è già evidenziato, dovrebbe essere visto come la manifestazione di una nuova tendenza in via di affermazione nel diritto internazionale[68]. Si tratterebbe, in sostanza, del riconoscimento di una nuova eccezione al divieto di uso della forza oltre a quella della legittima difesa[69]. Se si affermasse tale tendenza, e si formasse una norma consuetudinaria autorizzante gli Stati a ricorrere alla forza armata per fini umanitari, sarebbe comunque preferibile che questi interventi fossero decisi e realizzati non unilateralmente, ma all’interno di un quadro istituzionale precostituito. L’Unione europea potrebbe assicurare, da un lato, l’obiettività e l’imparzialità di eventuali missioni umanitarie e, dall’altro, costituire un foro di discussione più trasparente, dove la prevalenza degli interessi individuali sarebbe in parte contrastata dalla presenza di istanze diverse.

Per quanto riguarda le missioni di soccorso, da interpretarsi come quelle missioni volte a salvare la vita di cittadini dello Stato interveniente che si trovano in uno Stato terzo, le motivazioni che stanno alla base dell’intervento, come dimostra la prassi internazionale[70], sono tra le più diverse, ma hanno in comune l’elemento dell’imminente e grave pericolo per la vita dei cittadini dello Stato interveniente. È a questa nozione che sembrerebbe richiamarsi il Trattato Unione europea.

In questa materia si deve segnalare una decisione del Consiglio dell’Unione adottata il 27 giugno 1996 in base all’art. J.4, par. 2, (attuale art. 14) del Trattato dell’Unione europea, «relativa alle operazioni di evacuazione di cittadini degli Stati membri la cui sicurezza sia in pericolo in un paese terzo»[71]. Questo atto stabilisce che nel caso in cui il Consiglio decida una operazione di evacuazione di cittadini di Stati membri la cui sicurezza sia in pericolo in un paese terzo, tale decisione sia effettuata dall’UEO, per quanto riguarda le implicazioni in materia di difesa e, in particolare, l’impiego di mezzi militari.

È bene sottolineare che, nonostante le missioni di soccorso siano state previste esplicitamente solo nel Trattato di Amsterdam, già in precedenza l’Unione riteneva che esse potessero formare oggetto di decisioni comuni. Il Trattato di Amsterdam, in altre parole, si sarebbe limitato a «codificare» una competenza già esistente. La decisione ammette che le missioni di soccorso possono fare uso di mezzi militari. Questo non implica che essi siano necessariamente utilizzati contro la volontà del governo dello Stato territoriale. In assenza di tale consenso, tuttavia, è dubbio che il ricorso alla forza sia lecito sul piano del diritto internazionale. Nonostante autorevoli opinioni in questo senso[72], sembra che non esistano elementi sufficienti per sostenere con certezza che l’uso della forza in soccorso di propri cittadini all’estero si sia affermato nella prassi come eccezione al divieto dell’uso della forza[73].

Anche l’invio delle missioni di soccorso potrebbe, quindi, comportare una violazione della sovranità territoriale dello Stato. La loro liceità dipende dalla sussistenza delle condizioni indicate per le missioni umanitarie. Per quanto riguarda le missioni istituite dall’Unione, ovvero le missioni dirette al salvataggio di cittadini degli Stati membri in uno Stato terzo, il Trattato dell’Unione europea non chiarisce se intenda fare riferimento esclusivamente alle missioni di soccorso che avvengono col consenso dello Stato territoriale od anche a quelle che avvengono in assenza di tale consenso. Alcuni autori[74] sostengono che l’interpretazione da preferire è che il Trattato intenda riferirsi solo al primo tipo di missioni, in quanto la protezione diplomatica svolta da uno Stato membro a favore di un cittadino di un altro Stato membro non può esercitarsi senza il consenso dello Stato territoriale.

Relativamente alle operazioni di gestione delle crisi, l’art. 17, par. 2, del Trattato dell’Unione europea fa riferimento alle missioni sia di mantenimento che di ristabilimento della pace. La distinzione presenta non poche difficoltà. Varie classificazioni, come abbiamo visto[75], sono state proposte sia dal Segretario Generale delle Nazioni Unite che in dottrina[76], per tentare di inquadrare giuridicamente una prassi piuttosto incerta. La sopra citata disposizione è tuttavia formulata in termini sufficientemente ampi da consentire di ricomprendervi vari tipi di intervento. Se vengono rispettati i limiti dei requisiti classici delle operazioni di peace-keeping, in particolare quando si realizzano sulla base del consenso dello Stato territoriale e quando il ricorso alla forza è strettamente circoscritto ad ipotesi di legittima difesa, vi è piena autonomia dell’Unione di decidere il ricorso a tali operazioni. Vi è chi[77] ha sostenuto che in queste missioni non sarebbero compresi invece gli interventi di peace-enforcement. Questa opinione si fonda su di un dato testuale, ossia sulla mancanza di una espressa menzione di questa ipotesi nell’art. 17, par. 2. È bene notare che il riferimento alle «unità di combattimento nella gestione delle crisi», contenuta nella stessa disposizione, sembra rendere superfluo un esplicito riferimento al ricorso a forze militari competenti a svolgere funzioni non implicanti l’uso della forza[78].

Poiché comunque le stesse definizioni di peace-keeping, peace-enforcement e peace-building sono poco chiare e molto discusse, e dato che non si può escludere che azioni di mantenimento della pace nel senso classico possano richiedere interventi di carattere militare[79], il problema sta nel domandarsi entro quali limiti forze militari facenti capo all’Unione ed impegnate in una «missione di pace» possano legittimamente fare ricorso alla forza. Anche in questo caso ci sembra si debba concludere, sulla base di quanto già affermato, che qualora si prevedano interventi implicanti l’uso della forza, in assenza di un consenso dello Stato territoriale sia necessaria una autorizzazione del Consiglio di Sicurezza[80].

A conferma di quanto precede possiamo ricordare le quattro operazioni che l’Unione europea ha istituito recentemente, denominate rispettivamente EUPM (European Union Police Mission), CONCORDIA, PROXIMA e ARTEMIS.

Per quanto riguarda l’EUPM, prima operazione PESD avviata nel 2003, il 28 febbraio 2002 il Consiglio dell’Unione europea ha annunciato la disponibilità dell’Unione europea a garantire il proseguimento delle attività della forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina. Successivamente, il 5 marzo, le Nazioni Unite, con la risoluzione 1396 del Consiglio di Sicurezza, hanno accolto favorevolmente la richiesta dell’Unione. Il Consiglio «welcomes the acceptance by the Steering Board of the PIC on 28 February 2002 of the offer made by the European Union (EU) to provide an EU Police Mission (EUPM), from January 2003, to follow the end of UNMIBH’s mandate, as part of a coordinated rule of law programme, and the EU’s intention to also invite non-EU member States to participate in the EUPM»[81]. L’Unione europea,in seguito, ha iniziato a preparare un piano per l’invio di una propria forza di polizia in Bosnia-Erzegovina. All’istituzione della forza si è pervenuto con l’azione comune del Consiglio dell’11 marzo 2002[82], mentre la successiva decisione n. 968[83] del Consiglio, relativa alla sua attuazione, ha provveduto a disciplinare la struttura della missione e tutti gli aspetti atti a consentirne il funzionamento.

Nell’allegato viene delineato il mandato dell’EUPM, che dovrebbe mirare, entro il 2005, nel contesto di un’impostazione più ampia ai fini dell’attuazione dello stato di diritto, a stabilire «dispositivi di polizia sostenibili sotto l’autorità della Bosnia-Erzegovina conformemente alle migliori pratiche europee e internazionali, elevando in tal modo gli attuali standard della polizia della Bosnia-Erzegovina».

Successivamente l’Unione europea ha stipulato con la Bosnia-Erzegovina, in quanto paese ospite, l’accordo relativo alle attività della missione di polizia dell’Unione europea: in tale accordo è tra l’altro specificato che i membri dell’EUPM non devono portare armi.

In attuazione dell’art. 8 della suindicata azione comune (che prevede la partecipazione di paesi terzi), l’Unione europea ha concluso diversi accordi[84] al fine di arrivare ad una contribuzione adeguata per costi operativi dell’EUPM.

Il 31 marzo 2003 ha avuto inizio l’operazione militare dell’Unione europea, CONCORDIA, nell’ex-Repubblica jugoslava di Macedonia.

Quella in Macedonia è la prima missione militare organizzata nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea, e allo stesso tempo è il primo dispiegamento delle forze di pronto intervento europee. Il Consiglio ha definito nei dettagli, con una delibera del 27 gennaio 2003[85], gli obiettivi della missione militare dell’Unione europea in Macedonia: «l’UE è pronta a guidare un’operazione militare che prosegua quella della NATO nella FYROM, al fine di continuare a favorire l’esistenza di un contesto stabile e sicuro, di aiutare il governo della FYROM nell’implementazione degli accordi di Ohrid», così recita il primo articolo della delibera. Il contributo dell’Unione si basa su un approccio di ampio respiro, con attività che coprono l’intero spettro dello stato del diritto, ivi inclusi i programmi per la creazione di istituzioni e per le attività di polizia, che devono reciprocamente sostenersi e rafforzarsi», prosegue il documento, aggiungendo che le attività dell’Unione contribuiranno all’implementazione complessiva della pace in Macedonia e al successo generale della politica comune dell’Unione nella regione, in particolare al processo di stabilizzazione e associazione. Nella delibera si ricorda che l’Unione ha nominato un rappresentante speciale incaricato di contribuire al consolidamento del processo di pace e alla completa applicazione dell’accordo-quadro di Ohrid dell’agosto 2001, di fornire aiuto al rafforzamento della coerenza dell’intervento esterno dell’Unione europea e di assicurare la coordinazione degli sforzi della comunità internazionale per favorire l’implementazione e il rispetto dell’accordo di Ohrid. La decisione del Consiglio dell’Unione in tal senso rispondeva ad una richiesta del Presidente macedone Trajkovski ed era fondata sulla risoluzione n. 1371 del Consiglio di Sicurezza del 26 settembre 2001[86]. In tale risoluzione si dichiarava di accogliere «the efforts of the European Union and the Organization for Security and cooperation in Europe to contribute to the implementation of the Framework Agreement in particular through the presence of international observers».

La missione, subentrata ad una operazione della NATO, «Allied Harmony», giunta al termine il 31 marzo 2003, si è avvalsa di mezzi e di capacità della NATO grazie alla conclusione dei lavori sugli accordi Unione europea-NATO.

Il contributo dell’Unione europea è risultato basato su attività che abbracciano tutta la gamma di aspetti dello stato di diritto, compresi i programmi di costruzione istituzionale ed attività di polizia per fare in modo che si sostengano e rafforzino a vicenda.

La finalità fondamentale dell’operazione, su esplicita richiesta del governo ospite, è stata quella di apportare un ulteriore contributo alla creazione di un contesto di stabilità e sicurezza e permettere di attuare il citato accordo-quadro di Ohrid.

Sempre nell’ex-Repubblica jugoslava di Macedonia è stata avviata il 15 dicembre 2003, con l’azione comune 2003/681/PESC del Consiglio dell’Unione, la missione denominata PROXIMA, in stretta collaborazione con le autorità di quel Paese ed in linea con il summenzionato accordo-quadro di Orhid e la risoluzione 1371 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il fine di questa operazione era quello di preservare e di rafforzare i risultati già conseguiti dall’Unione europea nelle attività di polizia. Più in particolare essa doveva consolidare l’ordine pubblico, provvedere all’attuazione concreta della riforma del Ministero degli interni, compresa la polizia, creazione di una polizia di frontiera, rafforzare la cooperazione con gli Stati limitrofi.

Per quanto riguarda l’operazione ARTEMIS nella Repubblica democratica del Congo, essa è stata istituita con l’azione comune del 5 giugno 2003. Subito dopo il Consiglio ha adottato il piano operativo e la decisione di avviare l’operazione stessa[87]. È stata condotta conformemente alla risoluzione n. 1484 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 30 maggio 2003[88]. Dichiarando di agire sulla base del Cap. VII della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio autorizzava lo spiegamento di una forza multinazionale di emergenza a Bunia, nel Congo. La forza militare dell’Unione europea, senza l’apporto dei mezzi della NATO, ha operato in stretto coordinamento con la missione delle Nazioni Unite (MONUC). Le finalità della missione consistevano nel contribuire alla stabilizzazione delle condizioni di sicurezza e al miglioramento della situazione umanitaria. L’operazione si è ufficialmente conclusa il 1° settembre 2003.

Alla luce di quanto sopra delineato si possono fare alcune osservazioni riguardo all’iter che è stato seguito per la costituzione delle quattro operazioni di mantenimento della pace condotte dall’Unione europea.

In primo luogo, in tutte le decisioni PESC prima citate viene in rilievo il richiamo alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che hanno dato l’assenso alla costituzione e all’invio delle forze dell’Unione, a conferma di quanto l’Unione ha sempre dichiarato, e cioè quello di voler agire esclusivamente in conformità a quanto deciso in sede ONU.

Secondariamente, la costituzione delle suddette operazioni è stata preceduta dall’assenso dello Stato ospite, che in alcuni casi ha addirittura fatto una precisa richiesta in proposito.

In terzo luogo, infine, l’Unione europea ha concluso accordi sia con il paese ospite per il funzionamento delle missioni che con gli Stati che si sono dichiarati disposti a fornire i propri contingenti.

 

 

5. – L’adozione di misure sanzionatorie di tipo economico

 

La partecipazione dell’Unione europea all’attuazione delle misure di pressione economica adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è considerato dalla dottrina[89] il contributo più concreto che questa istituzione possa offrire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Intendiamo fare riferimento al già citato art. 41 della Carta delle Nazioni Unite, che è dedicato alle misure che il Consiglio di Sicurezza può adottare quando si è in presenza di una minaccia della pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione A tutte queste risoluzioni ha sempre fatto seguito un provvedimento comunitario, con il quale si è data applicazione alle misure decise in sede ONU[90].

Occorre precisare, inoltre, che la procedura così come è prevista  dal diritto dell’Unione per l’adozione di sanzioni commerciali, nata su una prassi volta a conciliare una competenza comunitaria esclusiva in materia commerciale con le competenze degli Stati membri in materia di politica estera, si è dimostrata sempre adeguata per assicurare l’attuazione delle misure decretate dal Consiglio di Sicurezza e vincolanti per gli Stati membri con gli strumenti previsti dal diritto dell’Unione.

L’art. 301, come in precedenza ricordato, prevede che il Consiglio, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, possa interrompere o sospendere le relazioni economiche con un paese terzo, quando una decisione adottata in sede PESC richieda un’azione comunitaria.

Dalla formulazione della norma si evince che la decisione adottata in sede PESC costituisce un presupposto indispensabile dell’azione comunitaria per l’adozione di un atto comunitario che interrompa o riduca le relazioni economiche. I regolamenti finora adottati sono stati sempre preceduti da un’azione comune.

Tali provvedimenti, estremamente sintetici nel contenuto, si limitano a stabilire che le relazioni economiche con un dato Stato terzo devono essere modificate in virtù di quanto disposto nelle ivi richiamate risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.

L’adozione di sanzioni da parte dell’Unione consta di due fasi: ad una prima delibera (una decisione PESC), presa sulla base delle disposizioni del Trattato sull’Unione[91], fa seguito l’adozione da parte del Consiglio di un regolamento secondo quanto disposto dagli artt. 301 e 60 del Trattato CE. Il regolamento in parola, che stabilisce in concreto le misure che devono essere attuate, ha come base giuridica sia le disposizioni del Trattato che la decisione PESC[92].

Se l’Unione non desse attuazione alle misure decise dal Consiglio di Sicurezza, per i motivi che abbiamo indicato prima, si verificherebbe un inadempimento degli obblighi posti dalla Carta a carico degli Stati membri.

In questo caso ci si chiede di chi sia la responsabilità, se degli Stati membri o dell’Unione. La soluzione da dare al problema nell’ambito del mantenimento della pace si pone negli stessi termini rispetto alle altre materie in cui gli Stati si sono spogliati delle loro competenze per trasferirle a quest’ultima, quando un obbligo internazionale ricade sopra di essi.

A questo riguardo occorre osservare che il Trattato CE prevede la possibilità che gli Stati membri adottino, in determinati casi, misure nazionali tra cui figurano gli obblighi assunti in tema di mantenimento della pace. Infatti, secondo il già menzionato art. 297, gli Stati membri si consultano «al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell’eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l’ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale»[93].

In questo caso lo Stato può adottare una misura nazionale, ma deve necessariamente rispettare l’obbligo di consultazione con gli altri Stati membri per evitare distorsioni nel mercato. Alcuni autori[94] sostengono che la misura unilaterale sarebbe ammessa in mancanza di una delibera in sede PESC.

Non esistono problemi quando la risoluzione del Consiglio di Sicurezza richiede l’adozione delle misure che non rientrano nella competenza comunitaria[95]. Gli Stati membri sono quindi liberi di adottare o meno delle misure.

Lo stesso accade nel caso in cui il Consiglio di Sicurezza si sia limitato a raccomandare l’adozione di misure. Gli Stati possono o meno dar seguito a quanto richiesto. Il problema nasce se la risoluzione ha un contenuto commerciale, rientrando quindi nel settore della competenza comunitaria esclusiva. L’art. 60 par. 2 prevede che lo Stato possa fare ricorso anche in questo caso a misure di carattere nazionale, che costituiscono un’eccezione all’esclusività delle competenze comunitarie. Quando, invece, siano state adottate misure comunitarie, non potrebbe, di tutta evidenza, invocare gli articoli suindicati[96].

La questione della compatibilità delle misure adottate dall’Unione europea e quelle decise dal Consiglio di Sicurezza presenta gli stessi problemi che si pongono quando gli Stati agiscono uti singuli.

Il Consiglio di Sicurezza istituisce di regola un Comitato delle sanzioni per il controllo delle proprie risoluzioni[97]. Spetta all’Unione, nella persona del Presidente di turno, comunicare al Segretario Generale delle Nazioni Unite tutte le informazioni relative all’attuazione di tali atti. Sembra trasparire da quanto osservato in precedenza che le norme del Trattato CE e di quello sull’Unione europea contengono la base giuridica per poter porre in essere misure di carattere sanzionatorio in ottemperanza a quanto disposto in sede ONU.

Prendiamo ora in considerazione le misure che vengono adottate senza una delibera del Consiglio di Sicurezza.

L’esame della prassi seguita in materia di sanzioni prima dell’entrata in vigore del Trattato di Maastricht indica come, in assenza di una delibera del Consiglio di Sicurezza, la Comunità abbia agito con molta cautela. Tuttavia questa prassi è rilevante nella misura in cui conferma l’assenza di una competenza comunitaria autonoma ad adottare sanzioni nei casi che non comportino violazione di obblighi inerenti al suo status di soggetto di diritto internazionale[98]. L’esercizio di un potere sanzionatorio non può, invero, su un piano generale, almeno dal punto di vista del diritto comunitario, rientrare nelle competenze di una Organizzazione come la Comunità europea, a carattere funzionale. Infatti, gli atti comunitari adottati in seguito ad alcune crisi internazionali sono stati sempre preceduti da decisioni assunte nel quadro della CPE. Erano quindi gli Stati, come si è già detto, ad assumere la decisione politica e a darvi attuazione[99].

Per quanto riguarda la crisi jugoslava, sono stati i paesi membri ad adottare delle sanzioni economiche in sede CPE[100]. Vennero adottati tre regolamenti comunitari relativamente alla sospensione dell’Accordo di cooperazione in vigore tra la Comunità e la Jugoslavia, alle restrizioni all’importazione di prodotti tessili, ed infine alla esclusione della Jugoslavia dal sistema comunitario delle preferenze generalizzate[101].

È bene porre in evidenza che il primo regolamento (n. 3300/91[102]) contiene al suo interno un richiamo sia alla decisione deliberata in ambito CPE che ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, la n. 713 del 25 settembre 1991, con la quale si decretava un embargo generale sull’invio delle armi nel territorio della ex Repubblica di Jugoslavia. Si trattava di una misura diretta ad eliminare la minaccia della pace piuttosto che di una misura sanzionatoria nei confronti di una delle parti in conflitto. Dalle dichiarazioni degli Stati in sede CPE[103] e dalla linea seguita dalla Comunità nei confronti della Croazia e della Slovenia, parti nel conflitto jugoslavo, nei confronti delle quali ripristinava le concessioni commerciali, risulta che le misure adottate dalla Comunità avevano un intento dichiaratamente sanzionatorio nei confronti della ex Jugoslavia[104].

La sospensione e la successiva denuncia dell’accordo di cooperazione suindicato costituivano dunque una misura diversa da quella prevista nella risoluzione del Consiglio di Sicurezza, sia sotto il profilo del contenuto che sotto quello delle finalità perseguite. Nel regolamento comunitario il fondamento della sospensione dell’accordo viene rinvenuto nel mutamento fondamentale delle circostanze[105]. Adottando questa soluzione, la Comunità ha di proposito evitato di parlare in termini di sanzioni.

Quando le truppe irachene invasero il Kuwait, tra il l° e il 2 agosto del 1990, il Comitato politico dei dodici (organo della CPE) annunciava una serie di provvedimenti che sarebbero stati adottati dagli Stati membri e dalla Comunità. Per quel che riguarda quest’ultima la sospensione dell’Iraq dal sistema delle preferenze generalizzate, adottata con atto unilaterale comunitario, è stata considerata una ritorsione piuttosto che una misura sanzionatoria[106].

Altro caso particolarmente interessante di adozione di misure comunitarie in assenza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza è quello di Haiti. In quella occasione la Commissione delle Comunità decideva, a seguito del colpo di Stato avvenuto ad Haiti il 30 settembre 1991, la sospensione degli aiuti previsti dalla IV Convenzione di Lomé (entrata in vigore il 10 settembre di quell’anno), che vedeva Haiti tra le sue parti contraenti[107]. In questo caso la sospensione dell’aiuto alimentare non era giustificata in diritto internazionale, perché non era stata presa dal Consiglio di Sicurezza alcuna decisione in merito[108].

Sotto il profilo comunitario, la circostanza che la decisione della misura da parte della Commissione sia stata adottata, senza che ci fosse stata una previa decisione della CPE, non sembra essere particolarmente significativa, in considerazione soprattutto del fatto che la decisione degli Stati membri in ambito CPE è stata comunque adottata quasi contemporaneamente.

 

 

6. – Il finanziamento delle operazioni di pace

 

L’analisi del sistema di finanziamento delle missioni di pace costituisce uno degli aspetti più importanti della materia. È di tutta evidenza, infatti, la differenza che intercorre per uno Stato membro tra l’esprimersi favorevolmente nei riguardi di una missione di pace, e quello, assai più impegnativo, di assumere gli oneri che dal funzionamento di tale missione discendono.

La disciplina del finanziamento degli oneri derivanti da operazioni di peace-keeping / peace-enforcement intraprese dall’Unione europea risulta sia dalle disposizioni dettate dall’art. 28 del Trattato dell’Unione europea che dall’«Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulle disposizione relative al finanziamento della politica estera e di sicurezza comune» annesso al Trattato di Amsterdam.

I meccanismi per il finanziamento della politica estera e di sicurezza previsti dal Trattato di Maastricht si erano mostrati nel corso degli anni precedenti non sufficientemente adeguati ed avevano finito per comportare non pochi contrasti interistituzionali[109]. Di qui la riformulazione, nel Trattato sull’Unione europea, dell’art. 28 che stabilisce in via prioritaria il ricorso al bilancio comunitario per le spese amministrative. Una deroga a tale impostazione generale è prevista stabilendo una procedura specifica per le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Per quanto riguarda le spese operative, cioè quelle connesse all’attuazione concreta delle missioni in parola, queste sono, infatti, poste a carico degli Stati membri, salvo che il Consiglio, all’unanimità, decida altrimenti. Tali spese devono essere poste a carico del bilancio di quegli Stati membri che hanno espresso il loro assenso alla realizzazione di una operazione di pace.

L’aspetto più interessante è costituito dagli effetti dell’applicazione, in questo settore, della procedura c.d. di «astensione costruttiva» di cui all’art. 23 del Trattato dell’Unione europea. Questa disposizione, richiamata dall’art. 28, prevede che gli Stati membri che al momento della decisione abbiano dichiarato di astenersi dalla votazione, motivando la propria astensione con una dichiarazione formale, non siano obbligati a partecipare al finanziamento della operazione[110]. La scelta di far ricadere sugli Stati membri il finanziamento delle operazioni aventi implicazioni nel settore della difesa mette in evidenza il carattere intergovernativo della cooperazione in tale settore. Mentre da un lato l’Unione è in grado di intraprendere missioni di pace anche in presenza di un numero limitato di Stati favorevoli, dall’altro è su questi ultimi, e non più sull’Unione, che grava il costo complessivo dell’operazione.

In dottrina[111] ci si è chiesti se nell’attuazione di tale norma si presenteranno gli inconvenienti e gli attriti istituzionali emersi in passato in occasione del finanziamento di azioni comuni nel quadro della politica estera e di sicurezza comune. La prassi di questi ultimi anni ha mostrato infatti che il tentativo di definire un regime ad hoc per la conduzione e il finanziamento di operazioni collettive non ha avuto, per il momento, successo. Prima di tutto è impossibile finanziare una azione collettiva che richieda un impegno consistente e di lunga durata ricorrendo al bilancio degli Stati membri[112], perché questo potrebbe comportare ritardi e incertezze; secondariamente è altresì da scartare l’ipotesi di finanziare una simile azione con le risorse del bilancio comunitario eludendo l’applicazione delle procedure di bilancio previste dal Trattato, perché questo porta a sollevare contenziosi interistituzionali con il Parlamento[113].

Si dubita[114], inoltre, in merito alle reali possibilità di mantenere il finanziamento delle operazioni di peace-keeping al di fuori dalle procedure e dagli schemi di decisione comunitari. Di fronte ad emergenze complesse e che coinvolgono necessariamente le relazioni tra Stati è prevedibile che accanto alla presenza sul territorio di contingenti militari si renda necessario il ricorso, da parte dell’Unione, ad altre azioni di accompagnamento, quali missioni civili di assistenza umanitaria, monitoraggio elettorale o programmi di assistenza economica. Il già ricordato Accordo interistituzionale sul finanziamento della PESC annesso al Trattato di Amsterdam precisa che le spese per le missioni di osservazione ed organizzazione di elezioni, partecipazione a processi di transizione democratica, inviati dell’Unione europea, prevenzione di conflitti, processi di pace e sicurezza, assistenza finanziaria a processi di disarmo, contributi a conferenze internazionali, siano poste a carico del bilancio comunitario in linee predefinite del capitolo riservato alla PESC, e quindi sottoposte a procedure decisionali e di controllo diverse dalle spese derivanti dall’impiego di contingenti militari. Questo carattere dualistico del sistema di finanziamento potrebbe produrre due effetti, opposti ma allo stesso tempo connessi. L’Accordo interistituzionale detta, infatti, procedure per un coinvolgimento più intenso del Parlamento rispetto a quello previsto dall’art. 21, consentendo a quest’ultimo di esercitare un controllo su tutti gli aspetti della gestione delle crisi inclusi quelli militari. Le norme sul finanziamento rischiano di comportare un’intrusione nella politica di gestione delle crisi della Commissione e del Parlamento.

Prima del Trattato di Nizza vi era un problema di coordinamento tra il diritto dell’Unione europea e le norme esistenti in seno all’UEO[115]. Vi era comunque una seconda possibilità per il finanziamento: il Consiglio dell’Unione si sarebbe limitato a constatare la necessità di una operazione di peace-keeping ed avrebbe invitato l’UEO a procedere al suo reclutamento, alla sua costituzione ed alla sua esecuzione, e a provvedere quindi al finanziamento.

Va, infine, ricordato che nel febbraio del 2001, come abbiamo già avuto occasione di notare[116], è stato istituito un meccanismo di reazione rapida elaborato dalla Commissione che permette il finanziamento rapido della gestione delle crisi. L’assistenza si concretizza in aiuti non rimborsabili a breve termine e copre tutte le attività che possono rientrare nel mantenimento della pace, ad esclusione di quelle che sono di competenza dell’Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO). È un meccanismo che si propone di coordinare vari strumenti giuridici comunitari, come gli aiuti alimentari, la ricostruzione e le ONG, mettendo a disposizione di tali interventi 20 milioni di euro per il 2001 nel caso di crisi reali o potenziali che minaccino l’ordine pubblico o la vita delle persone, in situazioni che rischino di degenerare in conflitti. Sulla base di tale strumento, che rientra nell’ambito del primo pilastro, l’Unione europea può agire al fine sia di prevenire i conflitti, sia di agevolare le operazioni per il mantenimento della pace[117].

 

 

 



* Si pubblica il capitolo III della monografia di Alessandra Bassu: «Il mantenimento della pace nel Diritto dell’Unione Europea», Milano, Giuffrè, 2005, 97-152. Di seguito anche l’Indice del volume: Introduzione. – Capitolo I. Il ruolo delle organizzazioni regionali nel mantenimento della pace. – Capitolo II. Lo sviluppo delle competenze dell’Unione Europea nell’ambito del mantenimento della pace. – Capitolo III. La tipologia delle azioni svolte dall’Unione Europea e dagli Stati membri in tema di mantenimento della pace. – Capitolo IV. I rapporti tra l’Unione Europea, le altre organizzazioni regionali e le Nazioni Unite in tema di mantenimento della pace. – Conclusione. – Bibliografia.

[1] Il concetto dell’azione comune era già noto nell’Atto Unico europeo, ma quale aspetto della cooperazione politica, non nell’accezione attuale.

[2] Per i criteri utili ad identificare i settori che possono costituire oggetto di azione comune, v. Relazione per il Consiglio europeo di Lisbona sui probabili sviluppi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), intesa ad individuare settori in cui sia possibile un’azione comune nei confronti di singoli paesi o gruppi di paesi, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 26-27 giugno 1992, in Boll. CE, 6-1992, 17 ss.

[3] L’art. 28 elenca le norme del Trattato che istituisce la Comunità europea applicabili anche alla PESC (artt. 189, 190, da 196 a 199, 203, 204, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290). Tra queste non figurano le disposizioni relative all’adozione degli atti. Figura, invece, l’art. 217, da cui deriva che le decisioni PESC devono essere tradotte in tutte le lingue ufficiali, tutte facendo ugualmente fede. Costituisce pertanto un’eccezione la dec. 94/681/PESC, cit., dove si precisa che fa fede solo il testo in francese.

[4] Per le differenze tra CPE e PESC v. inoltre Eaton, Common Foreign and Security Policy, in O Keefe-Twomey (eds.), Legal Issues of the Maastricht Treaty, Chichester, 1994, 217 ss.

[5] L’art. 14 stabilisce, però, che le questioni che hanno implicazioni nel settore della difesa non possono costituire oggetto di azioni comuni. L’unico provvedimento finora adottato ex art. 14, non è né un’azione né una posizione comune: v. dec. 96/670/PESC del 22 novembre 1996, in GUCE, L 312 del 2 dicembre 1996, 3, con cui si chiede all’UEO di verificare in che modo essa possa contribuire nella crisi dei Grandi Laghi. Si ricorda, inoltre, che la Danimarca, con il Compromesso di Edimburgo dell’11-12 dicembre 1992 (in GUCE, C 348 del 31 dicembre 1992), si è riservata di non partecipare ad alcune decisioni dell’Unione in materia di difesa, pur impegnandosi a non ostacolarne l’adozione. Pertanto, tutte le decisioni in cui l’UEO è menzionata sono state adottate con 14 anziché 15 voti, e sono accompagnate da una dichiarazione in cui la Danimarca motiva la sua astensione: v. dichiarazione allegata alla decisione del 27 giugno 1996 sulle operazioni di evacuazione Unione europea-UEO, non pubblicata, ma su cui v. Europe, n. 6760 del 29 giugno 1996, 4; dichiarazione allegata alla dec. 96/588/PESC, in cui si precisa che la Danimarca non parteciperà alle decisioni con cui il Consiglio chiederà all’UEO azioni specifiche nel settore dell’assistenza allo sminamento; dichiarazione allegata alla dec. 96/670/PESC.

[6] Un esempio di posizione comune che prevede un impegno finanziario è la dec. 95/206/PESC. Vengono, infatti, stanziati 1,5 milioni di ECU come sostegno all’OUA per l’invio di osservatori in Burundi.

[7] L’art. 28, come del resto anche l’art. 268 del Trattato di Roma, prevede che le spese amministrative siano a carico del bilancio della Comunità, mentre le spese operative dovranno costituire oggetto di apposita previsione. All’unanimità possono essere poste a carico del bilancio generale della Comunità; altrimenti sono sopportate dagli Stati membri, eventualmente secondo il criterio di ripartizione deciso dal Consiglio. Fino ad oggi, solo nel caso dell’assistenza all’inoltro dell’aiuto umanitario in Bosnia-Erzegovina si è previsto che metà della somma stanziata fosse a carico degli Stati membri, e ripartita tra essi secondo il criterio del prodotto interno lordo.

[8] Le posizioni comuni finora adottate, classificate con riferimento al paese destinatario delle stesse cui sono destinate sono: per la Libia, dec. 93/614/PESC, del 22 novembre 1993, in GUCE, L 295 del 30 novembre 1993, 7; dec. 93/611/PESC del 13 settembre 1999, in GUCE, L 242 del 14 settembre 1999; per Haiti, dec. 94/315/PESC, del 30 maggio 1994, in GUCE, L 139 del 2 giugno 1994, 10; dec. 94/681/PESC, del 14 ottobre 1994, in GUCE, L 271 del 21 ottobre 1994, 3; per la ex Iugoslavia, dec. 94/366/PESC, del 13 giugno 1994, in GUCE, L 165 del 1° luglio 1994, 1; dec. 94/672/PESC, dell’ottobre 1994, in GUCE, L 266 del 15 ottobre 1994, 10; dec. 94/673/PESC, del 10 ottobre 1994, in GUCE, L 266 del 15 ottobre 1994, 11; dec. 95/11/PESC, del 23 gennaio 1995, in GUCE, L 20 del 27 gennaio 1995, 2; dec. 95/150/PESC, del 28 aprile 1995, in GUCE, L 99 del 29 aprile 1995, 2; dec. 95/213/PESC, del 12 giugno 1995, in GUCE, L 138 del 21 giugno 1995, 2; dec. 95/254/PESC, del 7 luglio 1995, in GUCE, L 160 dell’11 luglio 1995, 2; dec. 95/378/PESC, del 19 settembre 1995, in GUCE, L 227 del 22 settembre 1995, 2; dec. 95/511/PESC, del 4 dicembre 1995, in GUCE, L 297 del 9 dicembre 1995, 4; dec. 96/708/PESC, del 9 dicembre 1996, in GUCE, L 328 del 18 dicembre 1996, 2; dec. 00/177/ PESC, del 28 febbraio 2000, in GUCE, L 56 del 1° marzo 2000; dec. 00/348/PESC, del 22 maggio 2000, in GUCE, L 122 del 24 maggio 2000; dec. 00/370/PESC, del 5 giugno 2000, in GUCE, L 134 del 7 giugno 2000; per l’Iraq, dec. 96/741/CE, del 17 dicembre 1996, in GUCE, L 337 del 27 dicembre 1996, 5. I provvedimenti elencati vanno a completare e integrare le misure nei confronti dei succitati paesi adottate secondo il previgente sistema. V. inoltre dec. 02/960/PESC, del 10 dicembre 2002, in GUCE, L 334 del 15 dicembre 2002 nei confronti della Somalia; dec. 02/145/PESC, del 18 febbraio 2002, in GUCE, L 050 del 21 febbraio 2002, nei confronti dello Zimbawe.

[9] V. le misure adottate contro la Nigeria, con dec. 95/515/PESC, del 20 novembre 1995, in GUCE, L 298 dell’11 dicembre 1995, 1 ss., completata con dec. 95/544/PESC, del 4 dicembre 1995, in GUCE, L 309 del 21 dicembre 1995, 1, e prorogata con dec. 96/361/PESC, del 3 giugno 1996, in GUCE, L 143 del 15 giugno 1996, 1 e con dec. 96/677/PESC del 25 novembre 1996, in GUCE, L 315 del 4 dicembre 1996, 3; e le misure decise nei confronti della Birmania/Myanmar, con dec. 96/635/PESC del 29 ottobre 1996, in GUCE, L 287 dell’8 novembre 1996, 1 ss. Riguardo alla Bosnia-Erzegovina, per consentire il passaggio graduale all’amministrazione locale, con dec. 96/442/PESC (azione comune), del 15 luglio 1996, in GUCE, L 185 del 24 luglio 1996, 2 ss., l’Unione europea ha nominato un inviato speciale a Mostar. La missione avrebbe potuto aver inizio solo dopo la constatazione che le parti avessero dato il loro consenso e rispettassero il Memorandum di intesa. La data di inizio prevista (il 23 luglio) è stata rinviata (v. dec. 96/476/PESC, del 26 luglio 1996, in GUCE, L 195 del 6 agosto 1996, 1), e la missione ha potuto finalmente aver inizio il 5 agosto (v. dec. 96/508/PESC, del 9 agosto 1996, in GUCE, L 212 del 21 agosto 1996, 1). Terminata l’attività dell’Unione, è stabilito che un’unità di retroguardia rimarrà a Mostar, con il compito di completare i progetti in corso e liquidare le operazioni finanziarie: v. dec. 961744/PESC del 20 dicembre 1996, in GUCE, L 340 del 30 dicembre 1996, 1 ss.

[10] V. dec. 94/165/PESC, del 15 marzo 1994, in GUCE, L 75 del 17 marzo 1994, 1, posizione comune relativa ad un embargo di armi nei confronti del Sudan, in GUCE, L 76 del 18 marzo 1994, 35; dec. 95/515/PESC, cit., che tra l’altro, introduce un embargo sulla vendita di armi alla Nigeria; posizione comune relativa alle esportazioni di armi verso l’ex Iugoslavia, in cui si prevedono misure più severe di quelle stabilite dal Consiglio di Sicurezza; dec. 96/635/PESC, cit., relativa all’embargo di armi alla Birmania/Myanmar; dec. 96/746/PESC del 17 dicembre 1996, in GUCE, L 342 del 31 dicembre 1996, 1, nei confronti dell’Afganistan; dec. 02/457/PESC del 7 maggio 2001, in GUCE L126 dell’8 maggio 2001 nei confronti della Liberia.

[11] V. Novi, op. cit., 444 s. e Neuhold, op. cit., 502.

[12] V. Dumond-Setton, op. cit., 92

[13] V. il rapporto dell’Ufficio dell’Alto Rappresentante dopo il Consiglio di Nizza, che è stato poi approvato dal Consiglio Affari generali del 26/27 febbraio 2001 (Press Release, nr. 6506/01 del 26-2-2001, http://ue.eu-int / Newsroom / LoadDoc.cfin?, 10 ss.).

[14] Vedi Missiroli, European Security Policy, cit., 193.

[15] V. Morviducci, La politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea, cit., 57.

[16] Si può trattare di impegni anteriori al Trattato, come quelli che comporta la qualità di membro delle NU (artt. 1, 39, 41, 42, 43, 48 dello Statuto dell’Organizzazione), sia anche d’impegni contratti successivamente purché abbiano ugualmente lo scopo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

[17] Sull’art. 297, v. Gori, Commentario CEE (a cura di Quadri-Monaco-Trabucchi), Milano, 1963, 1633 ss.; Commentaire MEGRET, vol. 15, Dispositions générales et finales, Bruxelles, 1987, 435 ss.; Verhoeven, in Constantinesco, Jacqué, Kovar, Simon, Traité instituant la CEE. Commentaire article par article, Paris, 1992, 1403 ss. V. inoltre Rossi, Il «buon funzionamento del mercato comune», Milano, 1990, 160 ss.; Gilsdorf, Les réserves de sécurité du traité CEE, à la lumière du traité sur l’Union européenne, in Revue du Marché Commun, 1994, 17 ss.

[18] Scopo della consultazione degli Stati è quello di evitare che le misure che uno Stato membro potrà prendere incidano negativamente sul funzionamento del mercato comune considerato in tutti i suoi aspetti, e non già limitatamente al mantenimento delle condizioni di concorrenza volute dal Trattato, la tutela delle quali in base all’art. 298 comma 1 è affidata in modo più specifico alla Commissione nell’ipotesi in cui le misure adottate da uno Stato in base all’art. 297 abbiano l’effetto di alterarle.

[19] La norma non precisa per iniziativa di chi e sotto quale forma avrà luogo la consultazione fra gli Stati membri. Costituisce però un corollario dell’obbligo di consultazione imposto allo Stato che vuole avvalersi degli eccezionali poteri previsti dalla norma, che sia tale Stato a promuovere la consultazione. In difetto potrà essere qualsiasi Stato membro, ovvero la stessa Commissione in virtù dell’art. 211 del Trattato CEE.

[20] Contiene un riferimento alla norma solo il reg. 877/82, cit., dove nel preambolo si dice che gli Stati membri si sono consultati a norma dell’art. 297, a seguito delle misure adottate unilateralmente dal Regno Unito contro l’Argentina. In precedenza, in occasione della detenzione del personale diplomatico americano a Teheran, gli Stati membri decisero di ricorrere a misure unilaterali dopo essersi consultati conformemente all’art. 297. Le misure vennero comunicate alla Commissione, che ne valutò la compatibilità con il diritto comunitario; v. Boll. CE, 5-1980, 26 ss.

[21] La Corte di giustizia nelle pochissime occasioni in cui si è pronunziata sull’art. 297, non lo ha mai considerato applicabile al caso di specie. V. sent. 15 luglio 1964, in causa 6/64, Costa contro ENEL, in Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 1136 ss.; sent. 19 dicembre 1968, in causa 13/68, Salgoil contro Ministero del Commercio con l’estero, ibidem, 601 ss.; sent. 15 maggio 1986, in causa 222/84, Margherite Johnson contro Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, ibidem, 1651 ss. Interessanti le conclusioni dell’Avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 6 aprile 1995, nella causa C-120/94, Commissione C. Grecia, sebbene il ricorso sia stato cancellato dal ruolo. In quella controversia, infatti, la Commissione aveva ritenuto che la Grecia si fosse avvalsa, a torto, dell’art. 297, attraverso l’imposizione di un embargo unilaterale sulle merci provenienti dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Sulla vicenda, v. Fornasier, Quelques réflexions sur les sanctions internationales en droit communautaire, in Revue du Marché Commun, 1996, 670 ss.

[22] In questo senso v. Dewost, La Communauté, les Dix, et les «sanctions» économiques de la crise iranienne à la crise Malouines, in Annuaire Français de Droit International, 1982, 225 ss.; Kuyper, Community Sanctions against Argentina: Lawfulness under Community and International Law, in O’Keeffe e Schermers, Essays in European Law and Integration, Antwerp-Boston-London-Frankfurt, 1982, 148 ss.

[23] V. in tal senso Everling, Reflections on the Structure of the European Union, in Common Market Law Review, 1992, 176 ss.

[24] In proposito v. Angelet, La mise en œuvre des mesures coercitives économiques des Nations Unies dans la Communauté européenne, cit., 523 ss.

[25] V. Davì, Comunità europee e sanzioni economiche internazionali, Napoli, 1993, 591 ss.

[26] V. Lo Savio, Sulla competenza comunitaria ad adottare «sanzioni» economiche internazionali, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1993, cit., 458.

[27] V. in proposito Lang, Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e politica estera dell’Unione europea, obblighi comunitari, in Comunicazioni e Studi, vol. XXI, 1997, 586.

[28] Questo è, invece, quanto accaduto in occasione della crisi delle Falkland-Malvinas, in quanto la Danimarca aveva fatto dipendere l’applicazione delle sanzioni da una decisione del proprio Parlamento, mentre Irlanda e Italia si erano dissociate dalle misure comunitarie, benché questo non risultasse dai regolamenti adottati. V. Boll. CE, 5-1982, 9. V. Verhoeven, Sanctions internationales et Communautés européennes. A propos de l’affaire des îles Falkland (Malvinas), in Cahiers de droit européen, 1984, 263; Davì, Comunità europee, cit., 78 ss.

[29] Occorre ricordare, comunque, che lo scopo delle Comunità europee prima e dell’Unione europea dopo è stato quello di garantire una condizione di stabilità e di pace in una regione che era appena uscita da un sanguinoso conflitto. È da considerare, inoltre, che l’Unione europea si fa garante di una serie di diritti, compresi i diritti dell’uomo, quelli dello stato di diritto sia nei confronti dei nuovi Stati che sono entrati a far parte dell’Unione che in quelli che sono già membri.

[30] È stato rilevato che «un principio informatore del sistema comunitario sia che la violazione delle sue norme deve essere sanzionata indipendentemente dall’insorgere di una controversia tra gli Stati membri, non dovendo indurre in errore la formulazione dell’art. 292 del Trattato CE: un articolo che, come è noto, stabilisce che «gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione del presente trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso». V. Fois, Il nuovo ordine internazionale, il regionalismo e la soluzione pacifica delle controversie, in Studi in onore di Arangio-Ruiz, Napoli, 2004, 509.

[31] V. Conforti, Diritto internazionale, Napoli, 2002, 180 ss.

[32] V. supra, 55 ss.

[33] V. decisione del Consiglio del 29 ottobre 2001 (GUCE L 286 del 30 ottobre 2001) relativa al contributo dell’Unione europea al processo di risoluzione del conflitto nell’Ossezia meridionale; decisione del Consiglio dell’8 maggio 2003 (GUCE L 115 del 9 maggio 2003) relativa al sostegno del processo di pace nella Repubblica democratica del Congo; decisione del Consiglio del 25 giugno 2003 GUCE L 157 del 26 giugno 2003) relativa al contributo dell’Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale; decisione del Consiglio del 21 luglio 2003 (GUCE L 184 del 23 luglio 2003) che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente.

[34] Si veda in merito Allen, Pijpers (a cura di), European Foreign Policy Making and the Arab-Israeli Conflict, The Hague, 1984. V. anche le dichiarazioni riportate nei Bollettini CEE 6-1980, 9-10, 12-1980, punto 1.1.1327, e 6-1981, punto 1.1.14.

[35] In una dichiarazione del l0 aprile 1980 i Ministri degli esteri degli Stati membri confermavano l’incarico affidato ai rispettivi ambasciatori di agire presso il Presidente della Repubblica iraniana per sollecitare il rilascio degli ostaggi statunitensi (Boll. CEE 4-1980, punto 1.2.2).

[36] Il testo del Memorandum of Understanding on the Monitor Mission to Yugoslavia si può leggere in La Comunità internazionale, 1992, 31 ss. V. sul punto Lopandic, Les mémorandums d’entente: des instruments juridiques spécifiques de la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne. Le cas de l’ex Yougoslavie, in Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne, 1995, 557 ss.

I rapporti venivano inviati agli Stati membri attraverso il sistema COREU, ovvero un sistema di informazioni previsto in ambito CPE, e la missione era diretta da un diplomatico appartenente allo Stato membro che aveva in quel momento la Presidenza della CPE. V. Lopandic, op. cit., 560.

La ECMM non può neppure essere considerata una azione dell’Unione in quanto ad essa partecipano anche la Norvegia e la Slovacchia che non sono membri dell’Unione.

[37] V. Lopandic, op. cit., 561. L’A. afferma che «Les mémorandums d’entente ne peuvent être considérés comme des traités internationaux ou des accords communautaires mais comme des arrangements spécifiques». Essi «sont des instruments informels…; ils prennent effet lors de leur signature et il n’existe pas de procédure spécifique d’adoption/ratification». Altri autori (v. Eisemann, Le «gentlemen’s agreement» comme source du droit international, in Journal du Droit International, 1979, 326 ss.) li definiscono «accords informels normatifs».

[38] Sulla vicenda v. Stucchi, Il conflitto nella ex Iugoslavia, in Sacerdoti (a cura di), Diritto e istituzioni della nuova Europa, Milano, 1998, 575 ss.

[39] V. tra i numerosi commenti alle disposizioni del titolo V del Trattato UE, Morviducci, Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, in corso di pubblicazione; Novi, Le novità del Trattato di Amsterdam in tema di PESC, in Il diritto dell’Unione, 1998, 433 ss. Si ricordi, inoltre, che il Trattato UE prevede una nuova tipologia di atti, le strategie comuni, di competenza del Consiglio Europeo. Sul punto v. inoltre Dashwood, External Relations Provisions of the Amsterdam Treaty, in Common Market Law Review, 1998, 1019 ss.

V. inoltre la decisione 93/604/PESC, in GUCE L 286 del 20 novembre 1993. L’Unione Europea ha partecipato al monitoraggio delle elezioni presidenziali russe del 1996 mediante l’istituzione di una unità elettorale. Sul punto v. Comunicazione della Commissione in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni da parte dell’UE, doc. Com (2000) 191 def. dell’11 aprile 2000, 28.

[40] V. Decisione 93/604/PESC, in GUCE L 286 del 20 novembre 1993. L’Unione Europea ha partecipato anche al monitoraggio delle elezioni presidenziali russe del 1996 mediante l’istituzione di una unità elettorale. Sul punto v. Comunicazione della Commissione in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni da parte dell’UE, doc. Com (2000) 191 def. dell’11 aprile 2000, 28.

[41] V. Decisione 93/678/PESC, in GUCE L 316 del 17 dicembre 1993. Nella decisione si legge che gli osservatori operano nel quadro di uno sforzo internazionale coordinato dalle Nazioni Unite.

[42] V. Comunicazione della Commissione, cit., 28

[43] V. la Decisione 95/403/PESC, in GUCE L 238 del 25 settembre 1995. L’Accordo israelo-palestinese del 28 settembre 1995 aveva affidato all’Unione Europea il compito di coordinare il monitoraggio internazionale delle elezioni presidenziali e parlamentari in Cisgiordania e a Gaza. V. Comunicazione della Commissione, cit., 30.

[44] V. le decisioni 96/406 PESC (in GUCE L 168 del 6 luglio 1996), 97/1533/PESC (in GUCE L 63 del 4 marzo 1997, 97/224/PESC (in GUCE L 90 del 4 aprile 1997), 97/689/PESC (in GUCE L 293 del 27 ottobre 1997).

[45] Per un panorama più dettagliato v. Comunicazione della Commissione, cit., 32 ss. Si noti che non tutte le missioni di monitoraggio e assistenza elettorale hanno trovato la loro base giuridica in una decisione PESC. In alcuni casi la partecipazione alle attività di assistenza elettorale si fondava sugli atti adottati sulla base di disposizioni del Trattato CE che disciplinavano le relazioni con i Paesi in cui avevano luogo le elezioni (ad esempio il regolamento TACIS o la Convenzione di Lomé). In altri casi il finanziamento avveniva su linee di bilancio relative ai diritti dell’uomo. I regolamenti 975/99 e 976/99, adottati il 29 aprile del 1999 (in GUCE L 120 dell’8 maggio 1999), costituiscono attualmente la base giuridica delle missioni di monitoraggio e assistenza elettorale dell’Unione, come disposto, rispettivamente dall’art. 3, par. 2, lettera f) e art. 2, par. 2, lettera f).

[46] V. la decisione 1999/729/PESC concernente l’attuazione della posizione comune 1999/728/PESC relativa al sostegno dell’Unione Europea all’attuazione dell’accordo per il cessate il fuoco di Lusaka e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo, in GUCE L 294 del 16 novembre 1999. Sul punto v. anche la Dichiarazione della Presidenza dell’Unione sulla Repubblica democratica del Congo del 26 novembre 1999. Il testo si può leggere sul sito http://ue.eu.int/pesc.

[47] V. l’azione comune 95/545/PESC (in GUCE L 309 del 21 dicembre 1995) sulla partecipazione dell’Unione Europea alle strutture di attuazione dell’accordo di pace per la Bosnia-Erzegovina, prorogata dalla decisione 96/745/PESC (in GUCE L 340 del 30 dicembre 1996) e completata dalla decisione 97/476/PESC (in GUCE L 205 del 31 luglio 1997).

[48] V. Pagani, L’administration de Mostar par l’Union Européenne, in Annuaire français de droit international, 1996, 234 ss. Sul tema v. anche Domestici-Met, La Communauté et l’Union Européenne face au défi yougoslave, in Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne, 1997, 261 ss.

[49] V. Martinez, L’Unione europea e il mantenimento della pace, in Lattanzi (cura di), Le organizzazioni regionali e il mantenimento della pace, Napoli, 2004, 12.

[50] V. Decisione 94/308/PESC, in GUCE L 134 del 30 maggio 1994; v. anche le decisioni 94/158/PESC, in GUCE L 70 del 12 marzo 1994; 94/790/PESC, in GUCE L 326 del 17 dicembre 1994. Su Mostar v. la relazione della Corte dei Conti della CE, pubblicata in GUCE C 287 del 30 settembre 1996.

[51] La nomina dell’Amministratore da parte del Consiglio dell’Unione era prevista. dal Memorandum d’intesa. (Decisione 94/776/CE, in GUCE L 31 del 6 dicembre 1994). L’istituzione dell’Ombudsman non si collega alla gestione dei rapporti tra le parti al conflitto che in via indiretta, essendo finalizzata ad un controllo della buona amministrazione da parte dell’AMUE.

[52] Sul punto si veda in particolare Pagani, L’administration de Mostar par l’Union Européenne, cit., 246.

[53] V. la Dichiarazione emessa al termine della riunione del Consiglio dei Ministri dell’UEO, svoltasi, come si è in precedenza accennato, nel castello di Petersberg, presso Bonn, nel giugno 1992. Per alcune riflessioni relative in particolare ai meccanismi procedurali si veda Pagani, A New Gear in the CFSP Machinery: Integration of the Petersberg Tasks in the Treaty on European Union, in European Journal of International Law, 1998, 737 ss.

[54] Tale Trattato stabilisce che essa si avvalga dell’UEO per «elaborare ed attuare decisioni ed azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa» (art. 17, par. 3). La collaborazione al riguardo tra le due organizzazioni segue modalità su cui ci soffermeremo nel capitolo successivo.

[55] Vedi per tutti Grassi, op. cit., 301.

[56] Si tratta di aspetti apparentemente poco importanti, ma che hanno un non trascurabile impatto in termini di efficacia dell’azione dell’Unione e della sua presenza sulla scena internazionale, come indica la vicenda della nascita della Amministrazione Europea della Città di Mostar. Poiché da un lato vi era la preoccupazione di evitare che l’Unione concludesse direttamente l’accordo e dall’altro sussisteva la volontà di sottolinearne l’impegno nella soluzione della crisi iugoslava, si è ricorsi ad una formula irritale, per cui il Memorandum di Intesa istitutivo di tale Amministrazione, siglato a Ginevra il 5 luglio 1993, aveva come parti, dal lato dell’Unione Europea, gli Stati membri dell’Unione Europea e dell’UEO. L’atto, peraltro, è stato materialmente firmato dai tre Stati componenti la Presidenza dell’Unione e dalla Commissione, nonché da un quarto Stato che ricopriva la Presidenza dell’UEO. L’effetto è un quadro frammentato e suscettibile di creare confusione nelle controparti. Sulla vicenda si veda la documentata e puntuale ricostruzione di Pagani, L’Administration de Mostar par l’Union Européenne, cit., 236-238, che ritiene tale Memorandum «un accord international bilatéral conclu en forme simplifiée». Si veda anche Lopandic, «Les mémorandums d’entente: des instruments juridiques spécifiques de la politique étrangère et de sécurité de l’Union Européenne. Le cas de l’ex Yougoslavie, in Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne, novembre 1995, 557 ss., che tuttavia considera le intese concluse dall’Unione europea nelle vicende iugoslave come soft law.

[57] 1) In riferimento agli accordi con Stati «territoriali» v. Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federale di Jugoslavia sulle attività delle missione di vigilanza dell’Unione europea (EUMM) in tale Stato, in GUCE L 125 del 5 maggio 2001; Accordo tra l’Unione europea e la Bosnia Erzegovina relativo alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in tale Stato, in GUCE L 293 del 29 ottobre 2002; Accordo tra l’Unione europea e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall’Unione europea in tale Stato in GUCE L 082 del 29 marzo 2003; Accordo tra l’Unione europea e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia sull’attività dell’EUMM, in GUCE L 241 dell’11 settembre 2001; Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania sulla missione di vigilanza dell’Unione europea (EUMM) in tale Stato, in GUCE L 093 del 10 aprile 2003.

2) Tra gli accordi stipulati dall’Unione europea con Stati partecipanti alle operazioni di pace si vedano: Accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sulla partecipazione della Federazione russa alla Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, un GUCE L 197 del 5 agosto 2003; Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alle forze dirette dall’Unione europea (EUF) nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in GUCE L 216 del 28 agosto 2003; Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Cipro sulla partecipazione della Repubblica di Cipro alla Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, in GUCE L 239 del 25 settembre 2003; Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda sulla partecipazione della Repubblica d’Islanda alla Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, in GUCE L 239 del 25 settembre 2003; Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica ceca sulla partecipazione della Repubblica ceca alla Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, in GUCE L 239 del 25 settembre 2003; Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Lituania sulla partecipazione della Repubblica di Lituania alla Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, in GUCE L 239 del 25 settembre 2003; Accordo tra l’Unione europea e il governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale, sulla partecipazione del governo della Confederazione svizzera, rappresentato dal dipartimento degli affari esteri federale svizzero, alla Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, in GUCE L 239 del 25 settembre 2003; Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Lettonia sulla partecipazione della Repubblica di Lettonia alla Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM), in Bosnia-Erzegovina, in GUCE L 239 del 25 settembre 2003; Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Ungheria sulla partecipazione della Repubblica d’Ungheria alla Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM), in Bosnia-Erzegovina, in GUCE L 239 del 25 settembre 2003; Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Romania sulla partecipazione della Repubblica di Romania alla Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, in GUCE L 239 del 25 settembre 2003; Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alla Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia, in GUCE L 239 del 25 settembre 2003; Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Slovenia sulla partecipazione della Repubblica di Slovenia alla Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, in GUCE L 239 del 25 settembre 2003; Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bulgaria sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria alla Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, in GUCE L 239 del 25 settembre 2003 Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica slovacca sulla partecipazione della Repubblica slovacca alla Missione dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia, in GUCE L 239 del 25 settembre 2003; Accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sulla partecipazione dell’Ucraina alla Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, in GUCE L 239 del 25 settembre 2003; Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alla Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia, in GUCE L 239 del 25 settembre 2003.

[58] In tal caso gli altri Stati potranno convenire di ricorrere alla provvisoria applicazione.

[59] Per il testo v. Nascimbene, Comunità e Unione europea. Codice delle istituzioni, Torino, 2003, 310.

[60] V. Decisione 98/628/PESC del Consiglio del 9 novembre 1998 adottata sulla base dell’art. J.4.2.

[61] V. Decisione 98/646/PESC del Consiglio del 13 novembre 1998 in base all’art. J.4.2.

[62] V. Regolamento 1257/96 del 20 giugno 1996 concernente l’aiuto umanitario, in GUCE L 163 del 2 luglio 1996, 1 ss.

[63] Sottolinea la tendenza degli Stati e delle Nazioni Unite ad utilizzare forze militari per finalità di «pura» assistenza umanitaria v. Lattanzi, Assistenza umanitaria ed intervento di umanità, Torino, 1997, 9 ss.

[64] Si veda in tal senso la Risoluzione dell’Institut de Droit international in materia di intervento umanitario, adottata nella sessione di Santiago de Compostela nel settembre 1989, in cui si afferma che i soccorsi umanitari non possono, «notamment pour les moyens mis en oeuvre revêtir les apparences d’une menace d’intervention armée ou de toute autre mesure d’intimidation» (art. 5 della Risoluzione, testo riprodotto in Rivista di diritto internazionale, 1989, 725 ss.).

Non sarebbe ammesso l’intervento nemmeno in situazioni di totale anarchia all’interno di uno Stato. Per una critica alla teoria dell’intervento di umanità v. per tutti Ronzitti, Uso della forza e intervento di umanità, relazione presentata al convegno «NATO, Conflitto in Kossovo e Costituzione italiana», dattiloscritto non pubblicato.

[65] La situazione di emergenza umanitaria nel Kurdistan iracheno era stata qualificata nella risoluzione 688 (1991) del Consiglio di Sicurezza come «minaccia alla pace». La risoluzione tuttavia non autorizzava gli Stati a ricorrere all’uso della forza per assicurare l’aiuto umanitario alle popolazioni Kurde. Nel senso che il richiamo alla minaccia alla pace «ha avuto la funzione di rendere meno evidente l’ampliamento da parte del Consiglio della propria competenza», considerata la manifesta preoccupazione del Consiglio di assicurare la protezione dei diritti fondamentali. Si veda Gaja, Genocidio dei curdi e dominio riservato, in Rivista di diritto internazionale, 1991, 95.

[66] L’autorizzazione era stata data agli Stati con le risoluzioni 770 (1992) (Iugoslavia), 794 (1992) (Somalia) e 929 (1994) (Ruanda). Per un esame di questa prassi v. Lattanzi, op. ult. cit. Sulla necessità di un’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza per il ricorso alla forza da parte degli Stati in caso di mancato consenso dello Stato territoriale e per alcune riflessioni circa la validità degli esistenti meccanismi giuridici per assicurare l’inoltro di aiuti umanitari, v. Corten, Klein, L’autorisation de recourir à la force à des fins humanitaires: droit d’ingérence ou retour aux sources?, in European Journal of International Law, 1993, 506 ss.

[67] Lattanzi, op. ult. cit., 100, ritiene che l’autorizzazione debba essere vista come «accertamento preventivo della liceità già a norma della Carta di un comportamento futuro ed eventuale degli Stati». A nostro giudizio, l’eventuale autorizzazione deve evitare ogni ambiguità in merito alle finalità, limitate appunto agli scopi umanitari, per cui il ricorso alla forza è appunto autorizzato. Non si deve, in altri termini, dare agli Stati o alle organizzazioni regionali «carta bianca».

[68] V. supra, nota sul Kossovo n. 46.

[69] Per i riferimenti dottrinali e per una analisi delle varie teorie v. Zappalà, Nuovi sviluppi in tema di uso della forza armata in relazione alle vicende del Kossovo, in Rivista di diritto internazionale, 1999, 975 ss.

[70] Si rinvia in tema a Ronzitti, Rescuing Nationals Abroad through Military Coercion and Intervention on Grounds of Humanity, Dordrecht, 1985.

[71] Il testo della decisione si può leggere in Tizzano, Codice, cit., 445 s. La decisione parla, senza ulteriori specificazioni, di cittadini di Stati membri. Ci sarebbe da chiedersi se sia necessario che la crisi coinvolga cittadini di tutti gli Stati o comunque di un numero rilevante di essi, oppure se la solidarietà degli Stati sia tale da far convergere il consenso attorno ad una missione di soccorso riguardante anche cittadini di uno o pochi Stati membri. In un allegato vengono specificate le modalità pratiche di queste operazioni.

[72] V. Bowett, The Use of Force for the Protection of Nationals Abroad, in Cassese (a cura di), Current Legal Regulation of the Use of Force, Dordrecht, 39 ss.; Ronzitti, Rescuing, cit., 110

[73] In tal senso v. Brownlie, International Law and the Use of Force by States, Oxford, 1964, 123; Lamberti Zanardi, La legittima difesa nel diritto internazionale, Milano, 1972, 72 ss.; Conforti, Diritto internazionale, cit., 182 e 356.

[74] V. Martinez, op. cit., 29.

[75] V. supra, 28.

[76] V. l’Agenda per la pace ed il Supplemento all’Agenda per la pace, cit., rispettivamente par. 20 ss. Per le classificazioni operate dalla dottrina, v. Picone, Il peace-keeping nel mondo attuale: tra militarizzazione e amministrazione fiduciaria, in Rivista di diritto internazionale, 1996, 289 ss.

[77] V. Pagani, A New Gear, cit., 235.

[78] Si noti inoltre che in una pubblicazione informativa dell’UEO si afferma che l’espressione peace-making utilizzata nella Dichiarazione di Petersberg deve essere interpretata come riferentesi al concetto di peace-enforcement (The UEO Today, Paris, 1998, 12). Questo non significa naturalmente che la stessa interpretazione debba essere data automaticamente alla nozione accolta nel Trattato di Amsterdam. L’affermazione comunque non può che confermare l’ambiguità contenuta in queste espressioni.

[79] Si è correttamente notato che «Article 17 missions can easily escalate to local armed conflict, thus requiring substantial political solidarity and adequate capabilities (intelligence, strategy lift, command and control)» (Missiroli, European Security and Defence: the Case for Setting Convergence Criteria, in European Foreign Affairs Review, 1999, 485 ss., spec. 495.

[80] In questo senso anche Grassi, op. cit., 295.

[81] S/RES/1396 (2002).

[82] V. GUCE L 070 del 13 marzo 2002.

[83] V. GUCE L 335 del 12 dicembre 2002.

[84] V. supra, nota n. 59.

[85] V. GUCE L 034 dell’11 febbraio 2003.

[86] V. S/RES/1371 (2001).

[87] V. GUCE L 147 del 14 giugno 2003.

[88] V. S/RES/1484 (2003).

[89] V. per tutti Grassi, op. cit., 306 ss.

[90] Per quanto riguarda le decisioni del Consiglio di Sicurezza seguite da un provvedimento comunitario converrà citare quelle relative alla crisi del Golfo: ris. 661 (990) del 6 agosto 1990, in Rivista di diritto internazionale, 1990, 473 ss., ris. 670 (990) del 25 settembre 1990, ibidem, 1990, 481 ss.; dopo la liberazione del Kuwait, ris. 686 (1991), ibidem, 1991, 157, ris. 687 (1991) del 3 aprile 1991, ibidem, 1991, 159 ss., parzialmente sospesa con ris. 986 (1995) del 14 aprile 1995, ibidem, 1995, 520 ss. La Comunità ha disposto l’embargo sui prodotti commerciali, con reg. 2340/90 dell’8 agosto 1990, e successive modificazioni, con dec. 90/414/CECA, in GUCE, L 231, 3, e successive modificazioni relativamente ai prodotti coperti dal Trattato CECA l’embargo venne esteso ai servizi non finanziari e non connessi con operazioni commerciali (già coperti, questi, dal divieto di cui al reg. 2340/90, cit.), con il reg. 3155/90 del 29 ottobre 1990, ibidem, L 304 del 1 novembre 1990, 1. V. anche reg. 3541/92 del 7 dicembre 1992, in GUCE, L 361 del 10 dicembre 1992, 1, relativo al divieto di accogliere le richieste irachene relative a contratti la cui esecuzione è impedita dalle risoluzioni delle Nazioni Unite. Inizialmente valido per i prodotti di Irak e Kuwait, a seguito della liberazione del Kuwait, l’embargo è rimasto in vigore per il solo Irak: v. reg. 542/91 del 4 marzo 1991, in GUCE, L 60 del 7 marzo 1991, 5, e dec. 91/125/CECA, in pari data, 15. Per l’esame delle prime misure, v. Berger, Crise du golfe, embargo et après-crise, Revue du Marché Commun, 1990, 615 ss. I regolamenti 2340/90 e 3155/90 sono stati abrogati con reg. 2465/96 del 17 dicembre 1996, in GUCE, L 337, del 27 dicembre 1996, 1 ss.; la dec. 90/414/CECA è stata abrogata con dec. 96/740/CECA, ibidem, 4. Il reg. 2465/96, cit. detta la disciplina relativa agli scambi con l’Irak, mantenendo i divieti preesistenti e raggruppando in modo più razionale le eccezioni all’embargo, in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.

 Relativamente alla Libia questa è stata oggetto della ris. 748 (1992) del 31 marzo 1992, in Rivista di diritto internazionale, 1992, 210 (su cui v. Arcari, Le risoluzioni 731 e 748 e i poteri del Consiglio di Sicurezza in materia di mantenimento della pace, ibidem, 1992, 932 ss.), modificata con ris. 883 (1993) dell’11 novembre 1993, ibidem, 1993, 1187 ss. Le misure contro la Libia non hanno portata generale, ma sono limitate all’interdizione dei traffici aerei e delle forniture di beni e servizi relativi alla navigazione aerea: v. reg. 945/92 del 14 aprile 1992, in GUCE, L 101, del 15 aprile 1992, 53, sostituito dal reg. 3274/93 del 29 novembre 1993, in GUCE, L 295, del 30 novembre 1993, 1 ss., che, in aggiunta alle misure precedenti, estende l’embargo alle forniture di prodotti necessari all’attività di estrazione petrolifera. V. anche reg. 3275/93, in GUCE, L 295, del 30 novembre 1993, 4 ss., relativo al divieto di accogliere le richieste in relazione a contratti e transazioni colpite dall’embargo, su cui v. Bernardini, Provvedimenti di embargo nei confronti della Libia, in Diritto del commercio internazionale, 1994, 355 ss.

Riguardo ad Haiti il Consiglio di Sicurezza ha disposto misure contro quest’ultima nei seguenti provvedimenti: ris. 841 (993) del 16 giugno 1993, in Rivista di diritto internazionale, 1993, 535 ss., sospesa con ris. 861 (1993) del 27 agosto 1993, ibidem, 1993, 898, ripristinata con ris. 873 (1993) del 13 ottobre 1993, ibidem, 1993, 916, ampliata con ris. 917 (1994) del 6 maggio 1994, ibidem, 1994, 562 ss., e infine abrogata con ris. 944 (1994) del 29 settembre 1994, ibidem, 1994, 1101 ss. L’embargo ha ad oggetto gli scambi di petrolio e prodotti derivati. La Comunità ha adottato il reg. 1608/93 del 24 giugno 1993, in GUCE, L 155 del 26 giugno 1993, 2, sospeso con reg. 2520/93 del 13 settembre 1993, in GUCE, L 232 del 15 settembre 1993, 3, e nuovamente operativo con reg. 3028/93 del 28 ottobre 1993, in GUCE, L 270 del 30 ottobre 1993, 73, sostituito con il reg. 1263/94 del 30 maggio 1994, in GUCE, L 139 del 2 giugno 1994, 1 e dec. 94/314/CECA, ibidem, 8 esteso anche al traffico aereo. Tutte le misure sono state abrogate con reg. 2543/94 del 14 ottobre 1994, in GUCE, L 271, del 21 ottobre 1994, 3 e con dec. 94/680/CECA, ibidem, 2.

[91] Limitandoci agli avvenimenti successivi all’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, si vedano a titolo esemplificativo la decisione 94/366/PESC relativa al par. 9 della risoluzione 787 (1992) del Consiglio di Sicurezza e il regolamento di esecuzione 1733/94. Il testo della decisione PESC è pubblicato in GUCE L 165 del 10 luglio 1994 e quello del regolamento 1733/94 in GUCE L 182 del 16 luglio 1994. V. le risoluzioni 942 (1994) e 943 (1994) del Consiglio di Sicurezza a cui verrà data esecuzione con la decisione 94/672/PESC e con il regolamento 2471/94 nonché la risoluzione 943 (1994) del Consiglio di Sicurezza attuata con la decisione 94/673/PESC e il regolamento 2472/94. I testi dei due regolamenti comunitari si trovano in GUCE L 266 del 10 ottobre 1994. Anche nel caso di sospensione delle sanzioni, decretata con risoluzione del Consiglio di Sicurezza, si segue lo stesso procedimento.

[92] Non è quindi possibile che misure sanzionatorie siano adottate senza previa delibera PESC. V. Lang, Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, obblighi comunitari e politica estera dell’Unione Europea, in Comunicazioni e studi, vol. 21, Milano, 1997, 543 ss., e Gaja, Introduzione al diritto comunitario, Bari, 1999, 73, che considera le delibere PESC, anche se estranee al diritto comunitario, presupposti indispensabili per l’adozione da parte del Consiglio di misure sanzionatorie.

[93] Nel caso che si tratti di misure che rientrano nel settore dei capitali e dei pagamenti, l’art. 60 par. 2 legittima il ricorso a misure nazionali «per gravi ragioni politiche e per motivi d’urgenza» che tuttavia sono soggette al controllo delle istituzioni comunitarie sulla base del medesimo articolo.

[94] V. Davì, Comunità Europee e sanzioni economiche internazionali, Napoli, 1993, 98; Lang, op. cit., 586; Lo Savio, Sulla competenza comunitaria ad adottare «sanzioni» economiche internazionali, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1993, 441 ss. È assai problematica l’esistenza di una responsabilità degli Stati per inattività dell’Organizzazione nel caso in cui essi le abbiano trasferito completo delle competenze.

[95] È ciò che è avvenuto ad esempio nel caso delle Falkland/Malvinas. Analoga procedura venne seguita nel caso delle sanzioni contro il Sudafrica per la sua politica di apartheid. La risoluzione del Consiglio di Sicurezza 418 (1977) aveva decretato l’embargo sull’invio di armi. Le misure decise nel 1985 dagli Stati membri in ambito di CPE comprendevano anche misure riguardanti il commercio di armi: esse vennero in seguito adottate con provvedimenti nazionali.

[96] Come sembrerebbe confermare la sentenza della Corte di Giustizia comunitaria del 14 gennaio 1997 nel caso The Queen ex parte Bank of England CentroCom/HM Treasury, causa 124/95, in Raccolta, cit., 1997, I, 81.

[97] V. Odoni, Il controllo del rispetto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Sassari, 2002 (edizione provvisoria). Lo svolgimento dei lavori all’interno dei Comitati è regolato da guidelines che essi stessi adottano e di frequente emendano, via via che si presentano nuove esigenze da soddisfare delle loro attività. Ciascun Comitato ha a disposizione un proprio Segretariato. Quella che costituisce la principale attività di ogni Comitato è l’accertamento di presunte pregresse violazioni di misure disposte dal Consiglio di Sicurezza. Di fatto si risolve nella valutazione di dati e testimonianze che però l’organo di controllo non è in grado di acquisire direttamente, rivelando un’incapacità sia materiale che giuridica.

[98] Ricorda come la Comunità abbia giustificato su questa base in sede GATT l’embargo nei confronti dell’Argentina Davì, op. ult. cit., 503. Forti dubbi sull’esistenza di tale potere sono espressi da Verhoeven, Sanctions internationales et Communautés européennes. A propos de l’affaire des Iles Falkland Malvinas, in Cahiers de droit européen, 1984, 275 ss.

[99] A seguito dell’invasione delle isole Falkland/Malvinas da parte dell’Argentina nel 1981 la Comunità adottò, a seguito di una decisione degli Stati in sede CPE, un regolamento che stabiliva un embargo commerciale nei confronti di questo Stato. Questo regolamento, richiamava (oltre alla delibera adottata in sede di CPE) anche la risoluzione 502 (1982) del Consiglio di Sicurezza. Quest’ultima richiedeva la cessazione delle ostilità, il ritiro delle truppe argentine e invitava i paesi coinvolti ad una soluzione diplomatica della crisi. La risoluzione, pur affermando l’esistenza di una violazione della pace, non prevedeva l’applicazione di sanzioni contro l’Argentina. Non vi era stata quindi una autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Tuttavia, l’azione dell’Argentina poteva senza dubbio qualificarsi come violazione di obblighi erga omnes e pertanto giustificare l’adozione di sanzioni nei suoi confronti da parte di tutti gli Stati. Si noti inoltre che la qualificazione della situazione come «rottura della pace» operata dal Consiglio di Sicurezza nella sopra citata risoluzione non è stata considerata una limitazione all’adozione di misure di tipo sanzionatorio da parte degli Stati.

[100] V. Boll. CE 11-1991.

[101] V. Regolamenti 3300/91, 3301/91 e 3302/91, in GUCE L 315 del 15 novembre 1991.

[102] V. GUCE L 315 del 15 novembre 1991.

[103] V. Boll. CEE 10 e 11 del 1991.

[104] Rispettivamente in Boll. CEE 10 e 11 1991. Regolamento 3567/91, in GUCE L 342 del 12 dicembre 1991. Si vedano anche le motivazioni addotte nel regolamento e in particolare il riferimento al contributo offerto da questi Stati al processo di pace.

[105] Per il richiamo alla clausola rebus sic stantibus da parte comunitaria, v. il commento di Mastroianni, La rilevanza delle norme consuetudinarie sulla sospensione dei trattati nell’ordinamento comunitario: la sentenza Racke, in Rivista di diritto internazionale, 1999, 6 ss.

[106] V. Martinez, op. cit., 23.

[107] V. Boll. CEE 10-1991. A livello comunitario si sarebbe in seguito discusso dell’opportunità di imporre un embargo commerciale totale ad Haiti e di denunciare la Convenzione di Lomé, senza che, peraltro, alcuna misura di tal genere venisse adottata. V. la posizione del Parlamento europeo, contraria a questa ipotesi, in GUCE C 67 del 16 febbraio 1992. Il 24 giugno del 1993 la Comunità adotterà il regolamento 1608/93 con cui si stabiliva il divieto del commercio di dati prodotti con Haiti. Il regolamento richiama la risoluzione 841 (1993) del Consiglio di Sicurezza, a cui dichiara di voler dare attuazione. Il regolamento è pubblicato in GUCE L 155, del 26 giugno 1993.

[108] In tal senso v. anche Chinkin, Sanctions by the EC, in Evans, Aspects of Statehood and Institutionalism in Contemporary Europe, Aldershot, 1993, 198.

[109] Per una sintetica esposizione delle modalità di finanziamento della PESC stabilite dal Trattato di Maastricht v. Fink Hoijer, The Common Foreign and Security Policy of the European Union, in European Journal of International Law, n. 5, 1994, 173 ss.

[110] È evidente l’analogia con quanto accade nel sistema delle Nazioni Unite per quanto riguarda la legittimità degli atti. Secondo Conforti (Le Nazioni Unite, cit., 292 ss), solo il principio dell’accordo ed i suoi corollari, sono in grado di assicurare l’incontestabilità e la definitività degli atti delle Nazioni Unite. «La legittimità di un atto non è denunciabile dal singolo Stato membro allorché questo gli abbia prestato la propria acquiescenza, lo abbia cioè in modo esplicito oppure implicito accettato».

[111] V. Grassi, op. cit., 318 ss.

[112] L’azione comune per il supporto al trasporto di aiuti umanitari alla Bosnia Erzegovina decisa dal Consiglio 1’8 novembre 1997 è paradigmatica della farraginosità del ricorso al bilancio degli Stati Membri. Si veda in proposito la sintesi contenuta in Monar, The Financial Dimension of the CFSP, in Holland, The Common Foreign and Security Policy, London, 1997, 3451.

[113] Come dimostra la vicenda del finanziamento dell’Amministrazione Europea della città di Mostar dove l’apertura di un vero e proprio braccio di ferro tra Consiglio e Parlamento Europeo ha messo a repentaglio la stessa prosecuzione della Amministrazione e minato severamente la credibilità dell’Unione. V. Pagani, L’administration de Monstar par l’Union Européenne, cit., 234 e ss.

[114] V. Grassi, op. cit., 319.

[115] Occorre precisare che né il Trattato di Bruxelles né la Dichiarazione di Petersberg (la quale individua le missioni operative nelle quali l’UEO sarebbe dovuta intervenire), indicano le modalità di finanziamento di tali operazioni. A partire dagli anni ’90, l’UEO ha elaborato un transitional arrangement nel quale sono definite le guidelines per il finanziamento di tali missioni. Tale accordo è stato adottato dal Consiglio dei Ministri UEO di Lisbona del 15 maggio 1997.

[116] V. supra, 85.

[117] L’Unione ha, in virtù del suindicato regolamento, partecipato all’avviamento della ricostruzione politica, economica e sociale dell’Afghanistan.