N. 3 – Maggio 2004 – Lavori in corso –
Contributi
LA QUALIFICAZIONE
DEI DIRITTI TELEVISIVI
SUGLI SPETTACOLI
SPORTIVI COME PROPERTY RIGHTS
NELL'ESPERIENZA
STATUNITENSE
Università di Sassari
Si pubblica,
con l’autorizzazione della Casa Editrice CEDAM, il capitolo I della monografia:
“Diritti televisivi” e teoria dei beni, seconda edizione aggiornata ed ampliata, Padova,
Cedam, 2003, 1-358. Di seguito anche l’Indice-sommario del
volume: Premessa. – Capitolo I: La qualificazione dei diritti
televisivi sugli spettacoli sportivi come property rights nell'esperienza
statunitense. – Capitolo II: La qualificazione dei diritti sugli spettacoli
sportivi in termini di diritto di autore nell'ordinamento italiano. –
Capitolo III: La qualificazione dei
diritti sugli spettacoli sportivi come oggetto dell’attività imprenditoriale. – Capitolo IV: La prospettiva
contrattualistica e la problematica dell’accesso agli stadi. – Capitolo V: I
limiti allo sfruttamento degli eventi televisivi di rilievo nazionale nella
soluzione legislativa. – Capitolo VI: Il divieto di intese
restrittive della concorrenza nel mercato dei diritti televisivi. – Capitolo
VII: La tutela concorrenziale dei
diritti televisivi. –
Capitolo VIII: La tutela risarcitoria e cautelare dei diritti televisivi.
– Conclusioni.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Le prime pronunce giurisprudenziali statunitensi in materia di
diritti televisivi su eventi sportivi, la misappropriation
doctrine ed il riconoscimento di un property
right sull'evento: un'impostazione tuttora valida. – 3. La tutela dei diritti sulle manifestazioni sportive tra il
rimedio della misappropriation e la tutela
della notizia. – 4. L'applicazione del
Copyright Act alla tutela dei diritti televisivi sulle manifestazioni sportive:
l'intervento legislativo nell'ordinamento statunitense. – 5. La tutela dei diritti televisivi mediante l'applicazione
giurisprudenziale del Copyright Act. – 6. Rilievi
critici in merito all'individuazione dell'oggetto della tutela. – 7. (Segue) La registrazione televisiva dell'evento come
opera dell'ingegno. – 8. L'orientamento
contrario alla tutela dell'esclusiva sui diritti televisivi. – 9. (Segue) Un tentativo di superamento del problema: il
sistema delle licenze obbligatorie. – 10. Gli
ostacoli che emergono nella concreta applicazione della tutela dei diritti
televisivi mediante il copyright: le manifestazioni in luoghi pubblici. –
11. Ulteriori argomenti contrari all'applicazione
della tutela del copyright alle prestazioni atletiche e agli eventi sportivi.
– 12. I rimedi contrattuali.
La problematica afferente ai diritti
televisivi ha trovato ampia trattazione nella letteratura giuridica d'oltreoceano,
laddove le questioni inerenti i diritti che gli organizzatori di manifestazioni
– prevalentemente sportive, ma anche di altro genere, aventi rilievo per il
"grande pubblico" – possono vantare sulle stesse hanno costituito
oggetto di ampio dibattito sin da svariati decenni[1]. I
profili inerenti la titolarità, la qualificazione, l'ampiezza e l'ambito di
operatività dei diritti sugli eventi sportivi, nonché le questioni attinenti
l'individuazione delle eventuali condizioni e dei limiti all'esercizio di tali
diritti, infatti, sono stati specificamente analizzati (e, in parte, anche
regolamentati legislativamente), facendo emergere prospettive e orientamenti
interpretativi differenti e, talora, diametralmente opposti.
Da ciò emerge – a nostro avviso – l'opportunità
di muovere, nell'esame della problematica che costituisce oggetto di questa
ricerca, dall'analisi delle teorie interpretative che sono state sviluppate con
riferimento al sistema americano e delle principali argomentazioni addotte a
sostegno delle varie tesi.
La sensibilità della dottrina e della
giurisprudenza statunitense all'esigenza di tutelare i diritti del soggetto che
allestisce una manifestazione sportiva viene testimoniata, infatti,
dall'evoluzione e dal susseguirsi di diversi orientamenti in materia, e la
direzione seguita nel percorso in tal modo tracciato dimostra
inequivocabilmente il tentativo di offrire una protezione sempre più ampia a
favore dell'organizzatore delle manifestazioni e degli eventi sportivi, garantita
mediante il ricorso a una tipologia di rimedi diversificata.
L'indagine ricostruttiva è volta ad
individuare i momenti salienti del dibattito statunitense con specifico
riguardo all'individuazione della natura dei diritti televisivi e alla
conseguente determinazione del regime giuridico applicabile ai diversi soggetti
coinvolti. Nello svolgimento di tale indagine e nell'analisi di tale evoluzione
- anche a causa della natura dell'ordinamento giuridico di riferimento
appartenente al sistema di common law, fortemente condizionato dalla
rilevanza dei precedenti giurisprudenziali[2] – si
intende procedere facendo uso di un approccio casistico, al fine di seguire
l'evoluzione segnata dalle pronunce ed evincere lo sviluppo del sistema dai
differenti orientamenti che si sono succeduti nel tempo.
Muovendo dall'esame del contenuto delle
pronunce delle corti statunitensi congiuntamente al richiamo delle disposizioni
legislative vigenti, infatti, si delineeranno gli elementi essenziali del
sistema adottato nella cultura giuridica d'oltreoceano in tema di tutela dei
diritti televisivi sulle manifestazioni sportive. Nel corso dell'analisi,
peraltro, saranno svolte inoltre talune considerazioni critiche per quanto
attiene, di volta in volta, alle opzioni adottate con riferimento a alcune
fattispecie, e verranno individuati i profili di maggiore contatto con l'ordinamento
giuridico italiano.
L'esigenza di approntare una tutela
degli investimenti economici e professionali sostenuti dall'organizzatore di
una manifestazione sportiva è stata avvertita sin da tempi estremamente remoti
nell'ambito della giurisprudenza americana, che presenta decisioni in materia
anche in epoca antecedente l'avvento della televisione, con riferimento a
talune fattispecie nelle quali la violazione del diritto di trasmissione della
cronaca dettagliata della competizione agonistica veniva commessa con lo
strumento radiofonico.
L'impostazione adottata in tal caso
dalle corti americane – e che, per quanto consta, rappresenta la prima
espressione di un orientamento compiuto in materia – fu quella
dell'applicazione della teoria della misappropriation
doctrine, mediante la quale si assicurò una tutela "forte" dei
diritti degli organizzatori delle manifestazioni sulle competizioni sportive.
Il precedente cui ci si riferisce è dato
da una sentenza della Corte Suprema del 1918 in occasione della quale,
decidendo sul caso Int'l News Serv. v.
Associated Press[3] in
merito alla legittimità dell'attività di un'emittente radiofonica che aveva
trasmesso la radiocronaca di una manifestazione sportiva senza tenere conto del
fatto che i diritti di trasmissione relativi a quell'evento erano stati
acquistati in precedenza da un'emittente concorrente, la Corte ne dichiarò
l'illegittimità. A fondamento di tale decisione si affermò che non si può
sostenere che i diritti di trasmettere la radiocronaca di un evento siano
troppo evanescenti o inconsistenti per essere qualificati come "property rights" qualora un
soggetto abbia acquistato legittimamente tali diritti sostenendo degli oneri al
fine di trarre un profitto, con la conseguenza che non si può non sanzionare il
concorrente che si appropri indebitamente di tali diritti al fine di trarre per
sé un utile o di danneggiare il titolare effettivo. La qualifica dei diritti di
trasmissione radiofonica dell'evento come property
rights consente pertanto alla Corte Suprema di ritenere che la condotta del
concorrente che si appropria della radiocronaca di una manifestazione allestita
da altri e la trasmette al pubblico sia illegittima e costituisca un'ipotesi di
misappropriation[4], e in forza di tale valutazione
dispone così il risarcimento dei danni subiti dal titolare.
Secondo tale prospettiva l'organizzatore
della manifestazione può tutelare i propri diritti sull'evento nei confronti di
ogni indebita intromissione proveniente da parte di terzi, e pertanto, atteso
che all'organizzatore della manifestazione deve essere riconosciuto un property right sulla stessa, mediante tale
strumento può essere tutelato il diritto di trasmettere radiofonicamente (o,
comunque, quello di disporre a favore di terzi della trasmissione via radio
del) l'evento. Il riconoscimento della titolarità dei diritti (nella specie
radiofonici ma, in seguito, si ritiene anche televisivi) a favore del soggetto
che allestisce la manifestazione e correlativamente l'attribuzione di un'azione
giudiziale per la tutela di tale diritto è piuttosto risalente nell'ambito
dell'ordinamento statunitense, e lo strumento è stato individuato appunto nella
misappropriation.
Tale azione pare quella maggiormente
idonea ad assicurare i diritti dell'organizzatore dell'evento. Sotto il profilo
probatorio, infatti, atteso che è indiscusso[5] che
la titolarità dei diritti televisivi sull'evento debba essere riconosciuta in
via esclusiva al soggetto che ha allestito la manifestazione per il solo fatto
di averla organizzata[6], in
capo all'organizzatore graverà soltanto l'onere di dimostrare la "ownership" dell'evento, ovvero la titolarità sullo stesso, e l'esistenza di
una condotta appropriativa non autorizzata da parte di terzi che si trovano in
rapporto concorrenziale (per il settore merceologico o il mercato di
riferimento) con il titolare dei diritti. Per quanto attiene al risultato, poi,
la casistica giurisprudenziale dimostra sin da tempi risalenti un atteggiamento
assolutamente favorevole in tal senso, specie in quelle ipotesi[7]
in cui il carattere pubblico della manifestazione non consente l'impiego di
strumenti contrattuali.
Lo stesso orientamento interpretativo si
trova espresso in un altro precedente di poco successivo quando, verso la fine
degli anni '30 – nel caso Pittsburgh
Athletic Co v. KQV Broadcasting Co.[8] – una
Corte Distrettuale degli Stati Uniti deliberò che l'organizzatore di una
competizione sportiva (ovvero il soggetto che acquista il campo da baseball o
la disponibilità dello stesso, paga i giocatori per l'esecuzione della
prestazione sportiva e allestisce l'incontro) ha un legittimo diritto di capitalizzare
il valore di tale manifestazione mediante la cessione dei diritti di
trasmissione della cronaca dettagliata via radio, oltre al più generale diritto
di tutela nei confronti delle intromissioni altrui.
Segnatamente, nella fattispecie
esaminata, la Corte riconobbe alla Pittsburgh
Athletic Co. la titolarità di un property
right sull'evento, affermando l'esistenza di un diritto esclusivo di
disporre dell'evento mediante la cessione a terzi dei diritti di trasmissione
della telecronaca, e dichiarando la natura illecita e contraria alle regole
della concorrenza del comportamento di chi viola il diritto esclusivo di
trasmissione televisiva dell'evento, precisando ulteriormente che la
trasmissione momento per momento (play by
play) della manifestazione sportiva non è consentita in mancanza di
espressa apposita autorizzazione del titolare, e lede i diritti di
quest'ultimo, in quanto eccede la funzione informativa[9].
La Corte distrettuale riconobbe pertanto
l'esistenza di un'ipotesi di misappropriation
– e, quindi, gli estremi dell'unfair
competition[10] –
nel comportamento appropriativo dell'emittente radiofonica, ravvisando una legal property in capo
all'organizzatore, unico titolare del diritto di trasmettere le notizie della
competizione minuto per minuto (nel caso, mediante il solo strumento della
radio) e di cedere liberamente tale diritto[11].
Tuttavia in quest'ultima fattispecie
l'accento viene posto anche sulla tutela del diritto dell'organizzatore a gestire
in via autonoma la notizia, e l'argomento viene ripreso ed approfondito in una
decisione successiva. Nel caso Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co.[12] la Corte Suprema statuì che la trasmissione dello spettacolo di
intrattenimento sportivo[13] può
di per sé essere considerata alla stregua della programmazione non autorizzata
di news, e che pertanto questa
qualificazione consente il ricorso alla protezione offerta dal Primo Emendamento.
Tramite tale percorso interpretativo la Corte affermò pertanto che un'emittente
televisiva non può, in mancanza di espressa autorizzazione in tal senso,
filmare e trasmettere un'opera d'arte drammatica senza il consenso dell'autore
della stessa, ovvero un incontro di pugilato o una partita di baseball,
condannando così l'emittente televisiva.
L'accostamento tra la tutela
dell'investimento economico dell'organizzatore della manifestazione sportiva
secondo rimedi di matrice proprietaria (affermata con la pronuncia nel caso Pittsburgh Athletic Co v. KQV Broadcasting
Co. della fine degli anni '30, che menziona – quasi incidentalmente – la
tutela della notizia), ed il riconoscimento del carattere di "news" alla trasmissione di parte
degli eventi sportivi, con la conseguente applicazione del Primo Emendamento –
che tutela la libertà manifestazione del pensiero con qualsiasi forma – (effettuato
con il caso Zacchini v. Scripps-Howard
Broadcasting Co. del 1977 – ove viene quasi sancita l'equiparazione tra le
manifestazioni sportive e le opere drammatiche) segna il passaggio effettuato
da taluni giudicanti dalla tutela dell'organizzatore della manifestazione
operato tramite il rimedio della misappropriation
doctrine alla protezione dei diritti televisivi sugli eventi sportivi
mediante l'applicazione del Copyright Act. In tal modo pare delinearsi una
prima fase evolutiva che modella la tutela secondo il sistema del diritto
d'autore (o meglio, del copyright) in luogo di quello concorrenziale,
incentrando così l'attenzione più sul profilo dell’attività svolta dal soggetto
che organizza la manifestazione che sull'elemento dell'investimento economico
sostenuto a tal fine.
Anche tenendo conto di tale orientamento
– a nostro avviso discutibile sotto diverse prospettive, per le ragioni che
saranno ampiamente esposte nel prosieguo – resta comunque fermo che il ricorso
ai rimedi della misappropriation e unfair
competition costituisce tuttora uno strumento difensivo realmente efficace[14],
utilizzabile in tutti i casi in cui esista un rapporto concorrenziale tra i
soggetti interessati e le azioni contrattuali non possano essere esperite a
causa dell'assenza di un contratto o per via del luogo in cui si svolge la
manifestazione, in alternativa ai rimedi di cui si dirà in seguito.
L'applicabilità della tutela approntata
dal Copyright Act ai diritti dell'organizzatore di un evento sportivo, e segnatamente
ai diritti di trasmissione televisiva della manifestazione, è argomento tuttora
controverso e dibattuto nell'ordinamento statunitense. Nella prima fase
evolutiva della giurisprudenza e della dottrina in materia l'estensione
dell'operatività del rimedio del copyright al di fuori delle opere che venivano
tradizionalmente considerate come oggetto di tale diritto veniva costantemente
esclusa, come dimostrano gli stessi precedenti menzionati nel corso della
trattazione che precede.
La ragione di tale esclusione risiedeva
nella difficoltà di sostenere un'interpretazione estensiva delle norme che
disciplinavano la tutela del diritto d'autore, limitata espressamente a talune
manifestazioni artistiche e creative dell'intelletto umano. La svolta sul tema si
ebbe infatti allorquando, facendo seguito alle istanze da più parti
rappresentate volte ad ottenere un allargamento dei confini della protezione
offerta dal Copyright Act, nel 1976 il Congresso ampliò i limiti suddetti in
una duplice direzione. Infatti, affermando tale esigenza, la tutela venne
estesa sia alle forme di espressione già precedentemente esistenti ma
considerate solo di recente come opere "creative", e pertanto
meritevoli e bisognose di protezione, sia alle nuove forme espressive precedentemente
sconosciute e che rappresentano il portato dell'innovazione scientifica e
tecnologica[15].
In tale ambito venivano così
espressamente ricomprese le manifestazioni atletiche[16],
anche se i confini e gli ambiti della tutela, e segnatamente l'individuazione dettagliata
dei requisiti necessari per l'applicabilità della tutela, non venivano
specificamente indicati[17],
dando luogo alle incertezze ermeneutiche e di regolamentazione cui si farà
riferimento a breve.
L'ampliamento, comunque, fu tale da
indurre autorevole dottrina a ritenere che il Copyright Act, nella nuova
impostazione, tuteli chiunque, anche in minima misura, esplichi la propria
creatività intellettuale o estetica nella creazione o produzione di un'opera
espressa in forma tangibile e concreta[18]. Il
criterio generale assunto nel Copyright Act fu infatti quello di attribuire
tale protezione a tutti gli «original
works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or
later developed, from which they can be perceived, reproduced or otherwise
communicated, either directly or with the aid of a machine or device (…)»[19];
è evidente che, essendo tale il parametro adottato quale riferimento, e
mancando una specifica indicazione delle prestazioni sportive ed atletiche
nell'ambito della lista di opere sicuramente oggetto di copyright,
l'attribuzione della tutela – e del correlativo rimedio – a favore degli
organizzatori delle manifestazioni sportive veniva, di fatto, rimesso
all'apprezzamento discrezionale del giudice, il quale in taluni casi ha ravvisato
la ricorrenza dei presupposti, accordando la protezione, in altri l'ha negata[20].
L'ambiguità definitoria del Copyright
Act ha avuto immediati e costanti riflessi sulla giurisprudenza americana in
materia di titolarità dei diritti televisivi sulle trasmissioni sportive;
l'analisi di una breve rassegna dei casi decisi dalle corti assume rilievo al
fine di evidenziare l'incongruità delle soluzioni adottate e la peculiarità
delle argomentazioni addotte a sostegno.
Tra i precedenti che risolvono
positivamente il quesito inerente la tutelabilità dei diritti televisivi
dell'organizzatore di spettacoli sportivi mediante il ricorso al copyright[21]
assume una valenza esemplificativa (per gli argomenti sviluppati nella
motivazione) un caso[22] –
risalente al 1986 – che ha visto contrapporsi la Lega Nazionale del Football a
taluni esercenti di servizi commerciali di varia tipologia, quali segnatamente
ristoranti e bar, in ordine alla titolarità dei diritti sulle immagini delle
competizioni sportive e del conseguente diritto di trasmetterle con il mezzo
televisivo.
In particolare, la controversia vedeva
schierati in posizione contrastante da un lato la National Football League – associazione nella quale confluiscono le
squadre di football che disputano le varie competizioni agonistiche, tra le
quali anche il team dei St. Louis
Cardinals –, che affermava di essere titolare di tutti i diritti sulle manifestazioni
sportive dalla stessa organizzate, e pertanto di avere anche il diritto di
precludere la possibilità di trasmettere televisivamente l'evento sportivo; e
dall'altro – sul fronte contrapposto – alcuni esercenti commerciali i quali,
pur in mancanza di autorizzazioni o, comunque, del consenso degli organizzatori
del torneo avevano trasmesso (così come era abituale) la competizione sportiva,
lasciando che i propri avventori godessero dello spettacolo[23].
La prassi si poneva in contrasto con gli
interessi degli organizzatori del torneo i quali, valutando l'inopportunità di
una programmazione televisiva dell'evento, avevano ritenuto preferibile non
concedere alle emittenti televisive il diritto di filmare la competizione e
trasmetterla, oscurando sostanzialmente la trasmissione all'interno di
determinati ambiti territoriali. In particolare, nel caso concreto, il potere
di circoscrivere e regolamentare la diffusione televisiva dell'evento era stato
esercitato dalla National Football League
nel senso di vietare ai terzi la programmazione della competizione sulle reti
televisive operanti nell'ambito dell'area geografica nella quale questa si
svolgeva[24].
L'esercizio dei diritti televisivi
sull'evento sportivo, quindi, era stato attuato mediante la delimitazione dell'attività
divulgativa delle emittenti, ponendo un divieto espresso di trasmissione con
riferimento ad una specifica zona. Analogo divieto non veniva posto, invece,
con riguardo alla trasmissione televisiva della competizione in altri ambiti
territoriali, con riferimento ai quali la programmazione era permessa (non è
chiaro se liberamente o sulla base di contratti di cessione dei diritti di
trasmissione a favore di terzi); e proprio tale situazione consentiva – in via
di fatto, non certamente sotto il profilo giuridico – agli esercenti dei locali
commerciali di utilizzare il collegamento al satellite per trasmettere le
partite di football in contrasto con i desiderata
della Lega di appartenenza, incrementando così la propria clientela, ma
contemporaneamente contravvenendo a quanto deliberato dall'organizzatore
dell'evento.
Nell'analizzare il caso, la Court of Appeals (8° circuito) ha
ritenuto che la condotta adottata dagli esercenti dei locali commerciali in
dispregio alle determinazioni della National
Football League fosse illegittima in quanto attuata senza il consenso
dell'organizzatore dell'evento e limitativa dei diritti televisivi altrui, ed
ha ravvisato la violazione della Section 102 del Copyright Act del 1976 sotto
diversi profili.
Ritenendo che l'organizzazione di una
manifestazione sportiva comporti l'insorgere dei relativi diritti in capo alla
Lega, e determini pertanto la titolarità dei diritti televisivi sull'evento, la
Corte statunitense ha ritenuto che tali diritti dovessero essere ricompresi
nell'ambito di tutela del Copyright Act, ed è giunta a tale conclusione
seguendo un particolare procedimento logico.
Muovendo dalla considerazione dell'area
di operatività del Copyright Act la Corte statunitense ha infatti rilevato che
tale normativa riguarda le opere degli autori fissate su un supporto tangibile,
ed ha pertanto ritenuto che l'elemento discretivo tra la tutelabilità oppure
l'esclusione dell'opera dalla tutela in questione fosse rappresentato dal mezzo
di espressione utilizzato. Incluse quindi, certamente, le opere audiovisive in
generale (ed in quanto tali), la Corte ha affermato che tra queste dovrebbero
essere annoverate anche le registrazioni televisive degli eventi sportivi
disputati tra (gruppi di) professionisti, con conseguente insorgere del diritto
esclusivo di disciplinare e regolamentare la diffusione da parte degli
organizzatori, ed ha quindi esteso tutte le specifiche facoltà.
Segnatamente, il riconoscimento in capo
alla Lega dei diritti spettanti agli autori secondo quanto previsto dal
Copyright Act ha comportato l'attribuzione – tra gli altri – del diritto di
trasmettere le immagini dell'evento secondo determinate sequenze, eventualmente
con un accompagnamento sonoro (cosiddetto right
to perform), e di trasmettere tale filmato in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, o comunque in ambienti nei quali siano presenti (e si raccolgano)
numerose persone che si trovano al di fuori dall'ambito familiare o dal loro
abituale ambiente sociale[25].
La conseguenza immediata di tale
impostazione è stata, quindi, la qualificazione di antigiuridicità della
condotta adottata dagli esercenti dei locali commerciali[26],
atteso che il riconoscimento del diritto esclusivo di decidere in ordine alla
trasmissione televisiva dell'evento a favore dell'organizzatore della
manifestazione sportiva – non soltanto in merito all'an, ma anche con riferimento al momento dell'emissione (quando) e alle modalità (quomodo), incluso il relativo ambito di
estensione territoriale –, preclude automaticamente che una simile libertà sia
riconosciuta a terzi. A nulla, peraltro, è valso ai titolari dei locali
commerciali l'invocare una delle esenzioni previste dal Copyright Act, in forza
della quale si applica un'eccezione a favore di quei soggetti che utilizzino la
trasmissione per finalità esclusivamente private nella propria abitazione[27],
stante il carattere divulgativo che invece la trasmissione aveva assunto nella
fattispecie concreta.
Ciò che comunque interessa maggiormente
rilevare ai fini della presente indagine è che l'antigiuridicità della condotta
appropriativa e divulgativa delle immagini televisive, nel caso sinteticamente
ricordato, è stata ravvisata nella violazione del Copyright Act, e segnatamente
nella indebita ingerenza dei terzi nell'altrui diritto di determinare la
destinazione della trasmissione televisiva dell'evento sportivo.
Dall'analisi della pronuncia si evince
che la Corte americana non ha avuto alcun dubbio nell'individuare il soggetto
legittimato all'esercizio dei diritti televisivi sulla manifestazione sportiva,
identificandolo senza alcun indugio nella Lega, ovvero nell'organizzatore del
torneo sportivo.
Peraltro tale opzione è stata fatta
propria da una corte americana anche in un precedente poco successivo
allorquando – nel caso Baltimore Orioles,
Inc. v. Major League Baseball Players Ass'n[28] – in
conformità a quanto previsto dallo Sport
Broadcasting Act del 1961 (e quindi all'atto normativo che espressamente
attribuisce la titolarità dei diritti sull'evento al soggetto che ne cura
l'allestimento) è stato negato in capo ai singoli atleti partecipanti – e
all'associazione che li riunisce – il diritto di disporre della trasmissione
televisiva dell'evento sportivo e di percepire gli utili relativi, ed è stato
invece riconosciuto espressamente a favore dell'organizzatore della
manifestazione.
Anticipando parzialmente quanto sarà
esposto con maggiore ampiezza nel corso dei capitoli successivi, pare opportuno
segnalare sin d'ora che sotto il profilo soggettivo la decisione non si
discosta da quanto accade nell'ordinamento giuridico italiano laddove, sia pure
a seguito e in esito ad una attività interpretativa e ad un dibattito piuttosto
articolati, si giunge alla stessa conclusione ottenendo il medesimo risultato.
Più complessa è invece la trasposizione
nell'ordinamento giuridico italiano del profilo oggettivo[29]
della decisione statunitense, atteso che i referenti normativi si presentano
diversi ed hanno una differente portata. Difatti, come si vedrà meglio in
seguito, l'ambito applicativo del Copyright Act non coincide esattamente con
quello proprio della legge italiana sul diritto d'autore, atteso che
l'intervento effettuato nel 1976 sembrerebbe avere esteso l'ambito applicativo
della protezione assicurata nel sistema statunitense, ed inoltre i medesimi
concetti che si pongono alla base dell'attribuzione di diritti sono profondamente
divergenti nei due ordinamenti giuridici, essendo la sistematica nazionale
improntata (per quanto in questa sede rileva) sulle nozioni proprietarie e del
diritto d'autore, laddove – viceversa, e com'è noto – le posizioni giuridiche
soggettive presenti nel diritto americano con riferimento alla titolarità dei
beni sono incentrate sui property rights.
La decisione adottata dalla Corte
americana nel caso National Football
League v. McBee & Bruno's, Inc.[30],
come detto, ravvisa nella tutela approntata dalla legge sul copyright il
fondamento attributivo dei diritti televisivi sull'evento sportivo, ritenendo sostanzialmente
che l'organizzatore del torneo sia l'autore dello spettacolo sportivo, e
pertanto il legittimo titolare dei relativi diritti di sfruttamento (nella
specie, televisivo)[31]. Al
fine di pervenire a tale conclusione non viene evidenziato nessun particolare
percorso, e segnatamente non si pone alcun quesito in merito al fondamento
giustificativo di siffatta attribuzione; il riconoscimento dei diritti di sfruttamento
televisivo della manifestazione a favore dell'organizzatore, infatti, deriva in
via diretta ed immediata dalla stessa circostanza di aver allestito l'evento
sportivo. All'organizzatore della manifestazione viene quindi riconosciuta e
garantita la titolarità di tutti i diritti relativi all'evento sportivo per il
solo fatto di averlo organizzato, e di avere quindi impiegato mezzi – materiali
e non – per conseguire tale risultato.
Nel ritenere applicabile la Section 102
del copyright Act si sostiene che i diritti televisivi sull'evento derivino
direttamente dall'organizzazione dello stesso, e non si debba valutare se
esista – e in quale misura rilevi – l'apporto creativo necessario per
qualificare la manifestazione come opera dell'ingegno; la titolarità dei
diritti consegue all'organizzazione e all'allestimento in modo automatico, a
prescindere dalla qualificazione della stessa in termini di opera di carattere
creativo, qualificazione che a nostro avviso – per le argomentazioni che
saranno diffusamente esposte nel corso della trattazione che segue, anche con
riguardo alla disciplina vigente nell'ordinamento italiano – non pare possa
essere attribuita alle competizioni sportive, specie collettive, stante la
netta prevalenza dell'elemento tecnico ed atletico su quello creativo e
artistico[32].
Il diverso apporto e maggior rilievo del
dato atletico non incide, dunque, sull'attribuzione della titolarità dei
diritti, che vengono in ogni caso riconosciuti in capo all'organizzatore.
L'impostazione non pare persuasiva,
atteso che sarebbe opportuno – a nostro avviso – profilare una differenziazione
a seconda dell'oggetto della tutela[33].
Infatti, qualora si consideri la
manifestazione sportiva in sé, è evidente che i diritti di sfruttamento debbano
essere riconosciuti a favore dell'organizzatore per il medesimo fatto di aver
allestito lo spettacolo, con la conseguenza che all'organizzatore spetterà – in
via esclusiva – il diritto di disporre di tutte le utilità suscettibili di
essere connesse all'evento (quali, esemplificativamente, la vendita dei
biglietti di accesso al luogo in cui si svolge l'evento, la cessione dei
diritti televisivi in chiaro, la cessione dei diritti di trasmissione
televisiva con segnale criptato, dei diritti di merchandising, di quelli radiofonici ecc.).
Diverse considerazioni devono invece
essere svolte con riferimento alla possibilità di ritenere che la manifestazione
sportiva sia un'opera dell'ingegno creativa suscettibile di costituire
l'oggetto di un copyright. Tale eventualità, infatti, dovrebbe – a nostro
avviso – essere esclusa (o, quanto meno, meglio valutata[34]),
essendo connessa alla qualificazione dell'evento sportivo in termini diversi da
quelli prospettati.
La competizione considerata di per sé,
come si dirà con riferimento all'ordinamento italiano, non può essere
qualificata come opera di carattere creativo, ma questo – nell'ordinamento
statunitense – non preclude affatto che il soggetto che la allestisce possa
tutelarne i diritti di sfruttamento televisivo nei confronti di tutti i terzi, erga omnes, vantando sulla stessa un property right. Resta quindi
impregiudicata la titolarità esclusiva dei diritti sulla competizione, ed ha
carattere assoluto e incondizionato la protezione assicurata all'organizzatore
dell'evento, ma questo non dovrebbe determinare la necessità di ricorrere a
"forzature" al fine di sostenere che lo spettacolo sportivo (in sé)
sia oggetto di copyright. La stessa
giurisprudenza successiva in materia di attribuzione e riconoscimento di rimedi
a tutela dei diritti televisivi sulle manifestazioni sportive pare confermare
tale orientamento, atteso che dall'analisi della casistica emerge una diffusa
tendenza a negare l'applicazione del Copyright Act.
Ciò che, invece, potrebbe
legittimamente essere considerata un'opera di carattere creativo (salvo, naturalmente,
verificare la ricorrenza dei requisiti di creatività nel caso concreto) è la
ripresa filmica dell'evento, ovvero l'opera risultante dall'attività
dell'operatore televisivo il quale crea un video finale, conferendo all'evento elementi
di creatività differenti[35]. In
tal caso, infatti, l'operatore esercita una attività che – sotto diversi
profili – è assimilabile a quella del regista, atteso che il prodotto finale
viene confezionato mediante la scelta delle inquadrature da effettuare, dell'angolazione
e della prospettiva da assumere quale riferimento, operando la selezione di una
piuttosto che un'altra immagine, di un momento saliente piuttosto che un altro,
dell'uso del colore o del bianco e nero, ovvero ancora di filtri colorati.
Ponendosi in tale angolo visuale la
funzione dell'operatore nello svolgimento della ripresa non è neutra, e di
fatto può incidere anche in misura rilevante sulla natura e la tipologia di
spettacolo al quale lo spettatore andrà poi ad assistere. Il risultato finale
della ripresa effettuata dall'operatore televisivo, allora, sarebbe dotato di
caratteri e peculiarità proprie, tali da consentirne il "distacco"
dalla manifestazione che costituisce l'oggetto del filmato, di modo che – a
seguito della separazione – l'esito di tale attività potrebbe assumere i
caratteri propri dell'opera dell'ingegno di carattere creativo, e divenire così
un'opera autonoma, di per sé suscettibile di essere tutelata[36].
Ma questa è soltanto un'eventualità.
Il procedimento logico seguito nell'ipotesi
delineata sarebbe analogo a quello che consente di tutelare gli autori di
documentari relativi al mondo animale o vegetale, ovvero agli sviluppi
tecnologici della civiltà, o di simili opere ricostruttive, per l'attività
creativa che si pone a fondamento dell'elaborazione creativa.
Nessun dubbio è stato mai
prospettato in merito alla tutelabilità degli autori di simili documentari, la
cui attività creativa consiste nella scelta degli oggetti e dei fenomeni da
filmare, nelle modalità prescelte, nella valutazione della prospettiva da
adottare e, in sostanza, nella scelta di tutto quel complesso di accorgimenti
di carattere tecnico ed estetico da adottare per ottenere la migliore
rappresentazione della realtà. Naturalmente nessuno ha pensato di poter opporre
un diritto confliggente, ma neppure si è ritenuto che, per il solo fatto di riprendere,
filmandoli, elementi facenti parte del mondo naturale – in quanto tali già
preesistenti ed oggettivamente rinvenibili in
rerum natura –, l'autore del documentario non fosse meritevole di tutela. A
prescindere dai diritti sottostanti e dallo specifico oggetto della ripresa,
infatti, l'opera filmica viene tutelata in sé, in quanto espressione
dell'ingegno dell'autore.
Analogamente potrebbe
accadere nel caso del filmato che riproduce una competizione sportiva, laddove
è sicuramente possibile che le particolari modalità adottate nel riprendere
l'evento siano tali da dare luogo ad un'opera originale e dotata di carattere
creativo, e come tale tutelabile in quanto suscettibile di costituire oggetto
di copyright. Ma ciò potrebbe anche non significare che l'evento sottostante –
ovvero la competizione sportiva considerata autonomamente – sia anch'essa
oggetto di copyright[37];
anche in questo caso, infatti, si potrebbe rendere necessario operare una
distinzione preliminare tra la manifestazione artistica (nel caso, il filmato)
compiuta dall'autore delle riprese, da un lato, e l'oggetto della stessa (la
partita o la manifestazione sportiva) attuata mediante l'esercizio di attività
atletica, dall'altro.
L'evento filmato,
pertanto, non determina l'insorgere di un diritto simile a quello vantato
dall'autore di un'opera di carattere creativo, e tuttavia non lascia neppure
l'organizzatore della manifestazione sportiva privo di tutela, in quanto gli
viene riconosciuta la titolarità di un property
right sull'evento – quindi un diritto di disporre e di sfruttare lo stesso
a qualsiasi fine e secondo ogni modalità – assicurandogli così una protezione
autonoma, ma di analoga ampiezza rispetto a quella prevista a favore
dell'autore di un'opera.
Il negare che
l'allestimento della competizione determini l'insorgere di un diritto di
copyright in capo all'organizzatore, pertanto, non determinerebbe una
correlativa deminutio della posizione
giuridica soggettiva di quest'ultimo, ma comporterebbe semplicemente una
differente qualificazione giuridica, alla quale corrisponde peraltro una
posizione di analoga forza contraddistinta dall'attribuzione di poteri della
medesima ampiezza.
Nell'analizzare la
pronuncia appena citata[38]
della Corte statunitense parte della dottrina americana ha sollevato invece la
questione della legittimità della limitazione imposta dagli organizzatori di
alcune manifestazioni sportive alla trasmissione televisiva, ritenendo che la
preclusione alla diffusione di determinati eventi non sia, in realtà,
giustificata, e debba essere superata[39].
Le motivazioni poste a
fondamento dell'interesse dell'organizzatore della manifestazione a vietarne la
trasmissione televisiva risiedono, essenzialmente, nel timore che la libera
disponibilità dell'evento sullo schermo catalizzi l'attenzione degli spettatori
e concentri l'interesse facendolo confluire soltanto sullo schermo medesimo. La
persuasione che la trasmissione televisiva possa determinare una diminuzione
nella vendita dei biglietti di accesso ai luoghi in cui si svolge la
competizione atletica, disincentivando la partecipazione personale del pubblico
e pregiudicando così l'opportunità di guadagno del soggetto che allestisce la
manifestazione[40],
rappresenta il principale motivo di limitazione allo sfruttamento dei diritti
televisivi.
A tale considerazione si
potrebbe aggiungere – quale effetto riflesso e consequenziale – che la mancanza
(o minore affluenza) del pubblico degli spettatori potrebbe comportare una
correlativa diminuzione del livello di coinvolgimento nello spettacolo,
rendendolo meno eccitante e, pertanto, meno appetibile anche nella versione
mediatica.
All'esigenza di tutelare
tali interessi imprenditoriali, tuttavia, fa da contrappeso l'istanza di non
pregiudicare le aspettative del pubblico. Sotto diverso profilo, infatti,
ponendosi nella contrapposta posizione degli spettatori interessati a godere
comunque dello spettacolo anche senza recarsi necessariamente presso i luoghi
di gioco, si profila l'esigenza di ottenere la disponibilità della visione
dell'evento, materialmente preclusa – per molti – in caso di oscuramento
televisivo[41].
Il pregiudizio subito dai
potenziali telespettatori è diverso, evidentemente, sia con riferimento alla
tipologia dell'evento sportivo, sia per quanto attiene all'ambito di
applicazione del divieto di trasmissione posto dall'organizzatore
Con riguardo al primo
aspetto, infatti, ben potrebbe essere attribuita una diversa incidenza alle
manifestazioni circoscritte ad una dimensione locale limitata rispetto a quelle
di rilievo nazionale, e – tra queste ultime – a quelle che attraggono un vasto
pubblico rispetto a quelle che interessano soltanto un ristretto novero di
persone. Qualora si volesse profilare un'ipotesi di illegittimità della
condotta restrittiva dello sfruttamento dell'evento fondata sull'esistenza di
un preminente interesse pubblico[42] a
prendere visione della manifestazione, infatti, si incontrerebbero difficoltà
ben maggiori – e a nostro avviso, presumibilmente, insuperabili – nel caso di
eventi privi di riscontro generalizzato, laddove la contraria opinione si
potrebbe eventualmente sostenere per spettacoli di rilevante impatto sul
pubblico.
In altre parole,
nell'ambiente sociale e culturale proprio della popolazione statunitense, si
potrebbe eventualmente sostenere l'esistenza di un interesse pubblicistico
prevalente alla diffusione televisiva di alcune partite di football o di
pallacanestro al fine di assicurarne la trasmissione (peraltro con esiti
incerti), mentre è discutibile che analogo orientamento potrebbe trovare
accoglimento con riferimento ad eventi propri di altre discipline sportive,
quali – ad esempio – i tornei di bowling o le partite di polo, atteso che
questi interessano una minima percentuale della popolazione.
Ulteriori
differenziazioni potrebbero inoltre derivare, come anticipato, dalla diversa
estensione dell'ambito territoriale di applicazione del divieto.
Se da un lato, infatti,
si volesse qualificare come illegittima la condotta dell'organizzatore che
preclude ovunque la diffusione dello spettacolo, in quanto impeditiva di ogni
possibilità di assistere all'evento per tutti gli interessati, analoga
posizione difficilmente potrebbe essere assunta con riguardo al divieto di
trasmissione relativo ad una zona circoscritta – nella quale la protezione
degli interessi dell'organizzatore a non vedere pregiudicata la vendita dei
biglietti potrebbe divenire essenziale (o comunque maggiormente rilevante in
una prospettiva di bilanciamento delle rispettive posizioni giuridiche). Anche
se resta da considerare che, comunque, col passare degli anni si è assistito ad
una radicale modificazione del medesimo approccio che il pubblico ha nei
confronti dello sport, rendendosi evidente un rilevante interesse (e, spesso,
una preferenza) a seguire sul piccolo schermo anche gli eventi sportivi che si
svolgono in ambiti territoriali circostanti[43].
Naturalmente tale
tendenza non può essere trascurata nelle valutazioni relative alla legittimità
o meno dell'imposizione di limitazioni alla trasmissione televisiva, e non
viene ignorata neppure dagli operatori del settore i quali, nell'organizzare
l'evento sportivo, hanno ormai ben compreso che i proventi che possono derivare
dalla vendita dei biglietti costituiscono – in realtà – il dato economico meno
rilevante e di gran lunga minoritario rispetto al profitto che si può trarre
dalla cessione dei diritti televisivi sullo spettacolo.
A prescindere da tali
rilievi, comunque, e tenendo conto dei vari distinguo,
una possibile soluzione per quelle situazioni in cui si ritiene che la diffusione
televisiva dell'evento sia funzionale ad una tutela degli interessi del
pubblico dei potenziali telespettatori, meritevoli di protezione in quanto
ritenuti prevalenti rispetto a quelli dell'organizzatore della manifestazione,
potrebbe essere quella di trovare un rimedio in forza del quale si giunga ad
imporre all'organizzatore della manifestazione l'obbligo di diffondere lo
spettacolo, o in via diretta – avvalendosi di mezzi propri – oppure consentendo
alle emittenti televisive di trasmetterlo mediante il rilascio di licenze
obbligatorie (compulsory licenses).
La prospettiva è stata
sostenuta da parte della dottrina statunitense[44], che
ha ravvisato nella previsione delle licenze obbligatorie[45]
una delle modalità praticabili al fine di attenuare i comportamenti
monopolistici degli organizzatori delle manifestazioni sportive. Imponendo il
rilascio di licenze a favore degli operatori della televisione, infatti,
secondo tale prospettiva si potrebbe risolvere la problematica in esame, atteso
che sarebbe in tal modo soddisfatto l'interesse del pubblico a prendere visione
dell'evento tramite il mezzo televisivo e, contestualmente, il diritto
dell'organizzatore a trarre un profitto dalla manifestazione.
Come è agevole
immaginare, tale posizione si presta innanzi tutto, da un lato, ad alcune
osservazioni critiche sotto il profilo dell'opportunità di imporre vincoli di
questa natura ai soggetti che allestiscono manifestazioni sportive. Le
possibili obiezioni possono essere individuate non soltanto secondo quanto
prospettato in precedenza, ma anche sotto il profilo strettamente giuridico
della compatibilità di siffatti obblighi con la normativa statunitense, costituzionale
e non.
L'analisi condotta
dall'orientamento dottrinale cui si fa riferimento induce a superare queste
perplessità, affermando che, non essendo il copyright un diritto di natura
costituzionale, dovrebbe essere ammessa la creazione da parte del Congresso di
una nuova limitazione (oltre a quelle già previste ed esistenti). Nel valutare
la legittimità delle licenze obbligatorie, inoltre, si sostiene che la
previsione di condizionamenti alla libertà di utilizzazione dello spettacolo
sportivo non contrasterebbe con la Convenzione di Berna sul diritto d'autore,
in quanto l'imposizione dell'obbligo di concedere licenze non recherebbe
pregiudizio ai diritti morali dell'autore, e non si porrebbe in conflitto con
il diritto dell'autore di ottenere una remunerazione adeguata, in quanto il
corrispettivo verrebbe predeterminato da un'autorità competente, e infine non
opererebbe a livello extraterritoriale.
Al contrario, secondo
tale tesi il carattere di illegittimità dovrebbe piuttosto essere rinvenuto nel
comportamento dell'organizzatore della manifestazione il quale, arrecando
pregiudizio agli interessi dei potenziali telespettatori e, di conseguenza,
allo stesso mercato degli spettacoli sportivi, profitterebbe della propria
posizione monopolistica vietando la trasmissione dell'evento.
La tesi è estremamente suggestiva,
e presenta spunti interessanti nella trattazione della tematica in esame,
proponendo una soluzione innovativa ad un problema complesso.
Tuttavia le
argomentazioni addotte ed appena riferite, a nostro avviso, si pongono in
contrasto con un principio che si ritiene opportuno salvaguardare comunque,
anche nell'ipotesi in cui vi siano interessi contrapposti di un certo rilievo.
Il riferimento è, chiaramente, alla libertà di mercato e all'autonomia
contrattuale, ovvero a quel valore che – nell'ordinamento giuridico
statunitense – rappresenta (o dovrebbe rappresentare) uno dei principali
capisaldi del sistema. L'interesse del pubblico alla visione di una
competizione sportiva tramite la programmazione televisiva, infatti, seppure
rilevante, a nostro avviso difficilmente potrebbe essere considerato tale da
assumere un rilievo preminente rispetto al diritto dell'organizzatore della
manifestazione a disporre liberamente del risultato della propria attività.
A fronte di un interesse
il cui rilievo giuridico è indubbiamente massimo in ordine alla sua valenza
informativa (ovvero il diritto ad avere conoscenza dell'esito della
competizione e dei suoi momenti salienti in fasi cronologicamente successive
allo svolgimento della stessa) ed invece, secondo quanto allo stato risulta,
non tutelabile per quanto attiene alla visione integrale dell'avvenimento, si
pone il diritto dell'organizzatore della manifestazione ad utilizzare
liberamente tutti i diritti ad essa connessi, secondo le proprie autonome
determinazioni di convenienza ed opportunità. In linea generale, a nostro
avviso, questo diritto difficilmente può essere limitato, e ciò è tanto più
vero con riferimento al caso concreto, laddove l'interesse pubblico alla
conoscenza degli elementi determinanti della competizione (indubbiamente
esistente e tutelabile, in quanto avente carattere informativo e di cronaca)
non può essere equiparato ad un (inesistente, o – quanto meno – non
riconosciuto) diritto ad assistere alla visione integrale di un avvenimento
sportivo, ovvero – sostanzialmente – ad un presunto diritto di godere delle
utilità derivanti da un bene altrui.
Per la cessione (o la
concessione) del godimento di tale bene, infatti, al titolare dei diritti
(l'organizzatore dell'evento) è riservato il diritto di ottenere un
corrispettivo ovvero, in caso di contraria determinazione di volontà, il
diritto – che non può, né deve, essere disconosciuto o limitato – di escludere
i terzi dall'utilizzazione e godimento del bene.
Come anticipato nella
giurisprudenza statunitense si incontrano talune difficoltà teoriche nell'individuare
il titolo attributivo dei diritti dell'organizzatore delle competizioni
sportive sulla manifestazione sportiva, analogamente a quanto si vedrà in
seguito con riferimento all'ordinamento italiano, laddove peraltro i percorsi
interpretativi sono più articolati e complessi.
Naturalmente le forme di
tutela che l'ordinamento statunitense assicura a favore del soggetto che
allestisce l'evento sono molteplici, e risultano strettamente connesse alle
concrete modalità di gestione dell'evento[46].
Le difficoltà maggiori si
incontrano, come anticipato, nel tentativo di applicare la tutela derivante dal
copyright alle manifestazioni sportive.
Il requisito per
l'assoggettabilità di una determinata idea o manifestazione dell'intelletto
umano alla protezione del copyright è che questa sia estrinsecata, che sia
quindi fissata su un supporto materiale, tangibile, che ne consenta la
visibilità o, comunque, la fruibilità, e l'effettiva tutela viene assicurata
qualora la creazione rechi l'avviso che si tratta di bene oggetto di copyright.
Nella dottrina e nella
giurisprudenza statunitense[47],
infatti, è ricorrente l'affermazione che l'avviso (notice, rappresentato dalla dicitura "copyright" o da una
"c" cerchiata) costituisce la condizione perché sia garantita la protezione
mediante il copyright, mentre la registrazione non rappresenta un elemento
necessario a tali fini[48].
Questo comporta che l'oggetto a favore del quale si intende apprestare la
tutela dovrebbe essere preventivamente determinato, oltre che dettagliatamente
individuato in tutti (o quasi) i suoi elementi, essenziali e non, riducendosi
così notevolmente la tutelabilità di idee o creazioni la cui rappresentazione
si fonda sull'elemento della spontaneità. I caratteri di mutevolezza e
variabilità delle manifestazioni sportive e delle prestazioni atletiche,
derivanti dalla stessa natura ad esse propria e dall'imprevedibilità
dell'evolversi del gioco, rendono disagevole approntare lo strumento di
protezione del copyright.
Infatti, essendo
necessario che l'opera sia costituita in modo tale che i singoli elementi
forniscano una rappresentazione originale e creativa, frutto dell'attività
dell'intelletto umano, e che però – d'altro canto – l'opera sia anche
predeterminata e delineata con esattezza in una fase antecedente la realizzazione,
difficilmente si potrà utilizzare tale strumento di tutela per le
manifestazioni sportive o simili eventi
Nella giurisprudenza
statunitense si possono appunto riscontrare alcune testimonianze della
difficoltà di tutelare le manifestazioni (sportive o meno) mediante
l'applicazione del Copyright Act, specie in tutte quelle ipotesi in cui gli
spettacoli si svolgono in ambienti pubblici o aperti al pubblico, piuttosto che
essere allestiti in luoghi privati e ad accesso di pubblico limitato.
Un caso – che appare
particolarmente interessante riportare ai fini della presente indagine – ha
visto contrapporsi i diritti vantati dall'organizzatore di una parata ( la McDonald's Christmas Parade) sullo
spettacolo relativo, rispetto agli interessi che un'emittente televisiva
affermava in ordine alla trasmissione dell'evento.
Il soggetto che aveva
organizzato la parata, curando l'individuazione del percorso, le modalità di
svolgimento e l'allestimento dei carri, lamentava l'avvenuta lesione dei propri
diritti affermando che la parata medesima, nella sua interezza e complessità,
avrebbe dovuto essere oggetto di copyright, trattandosi di una manifestazione
originale e creativa, opera dell'organizzatore medesimo. Le argomentazioni di
segno contrario, provenienti dall'emittente televisiva, vertevano invece
sull'inapplicabilità della disciplina del copyright per assenza dei
presupposti, e si incentravano poi principalmente sul carattere pubblico della
manifestazione, sulla mancanza di una protezione "di fatto" della
stessa e sull'inesistenza di qualsiasi mezzo di protezione necessario per
impedire l'accesso delle televisioni.
Nel decidere in ordine
alla legittimità delle pretese dell'organizzatore la Corte statunitense[49]
ha ritenuto che, sebbene gli elementi decorativi apposti ai singoli carri
fossero originali, e pertanto si potesse ritenere che i carri medesimi, per le
modalità secondo le quali erano stati allestiti, potevano essere considerati
oggetto di copyright a favore dei soggetti che ne avevano curato la
preparazione, lo spettacolo complessivo non potesse essere tutelato tramite
tale strumento. In particolare – a sostegno di tale affermazione – si è posto
in evidenza che la parata costituisce un'ipotesi di spettacolo già esistente ed
appartenente a una tipologia ampiamente diffusa e conosciuta, quindi non
originale; per giunta la circostanza ulteriore che l'evento si fosse svolto in
pubblico, e segnatamente sulla pubblica strada, ha definitivamente indotto la
Corte a pronunciarsi a favore dell'emittente televisiva, affermando l'impossibilità
di estendere la tutela apprestata dal Copyright Act a favore dell'organizzatore
dell'evento.
Non è chiaro se
l'elemento determinante sia stato il carattere pubblico del luogo di
svolgimento della manifestazione, né si può ritenere con certezza che la Corte
statunitense avrebbe deciso diversamente qualora la parata si fosse svolta in
uno spazio circoscritto o, comunque, in ambiente privato.
Ciò che è interessante
rilevare, invece, è che – qualunque sia la soluzione prescelta al quesito che abbiamo
prospettato in via meramente ipotetica – il dato relativo all'operatività della
tutela del copyright resterebbe in ogni caso immutato.
Sembra chiaro, infatti,
che se lo svolgimento della manifestazione in un luogo chiuso avesse indotto la
Corte ad una decisione di segno contrario – favorevole alla tutela
dell'organizzatore della parata – la motivazione posta a fondamento sarebbe
stata da ricercare nell'avvenuta violazione delle limitazioni poste
dall'organizzatore all'accesso non autorizzato, e non invece nell'argomento
attinente alla tutelabilità dell'opera mediante il copyright. L'utilizzazione
di quest'ultimo strumento di protezione non potrebbe essere pregiudicato (o
anche semplicemente condizionato) dal carattere pubblico o privato del luogo di
svolgimento di uno spettacolo, atteso che se si ritenesse opportuno accordare
la protezione del copyright, questa dovrebbe sussistere in tutti i casi,
prescindendo dalle concrete modalità di svolgimento.
Il fatto che la Corte
statunitense abbia attribuito rilievo a tale dato fattuale induce quindi a dare
una diversa lettura, e a concludere
che il rimedio del copyright non sia ritenuto utilizzabile per tale tipo di
spettacoli.
La medesima conclusione è
stata raggiunta da una Corte federale all'esito di un giudizio relativo alla legittimità
della concessione esclusiva del diritto di riprendere e trasmettere una
maratona che si svolgeva a Boston da parte dell'organizzatore. In tale
occasione, infatti, è stato affermato che gli organizzatori dell'evento
sportivo non avevano il diritto di cedere in esclusiva i diritti televisivi ed
essere tutelati mediante l'applicazione del Copyright Act in quanto la
manifestazione aveva luogo in pubblico, e si è pertanto sostenuto che,
piuttosto che invocare la protezione del copyright, gli organizzatori avrebbero
dovuto tutelare i propri interessi economici mediante l'imposizione di
limitazioni all'ingresso e all'accesso delle televisioni ai luoghi di
svolgimento della manifestazione, ottenendo il permesso amministrativo di
chiudere l'accesso alle strade, controllando lo spazio aereo, oppure adottando
altri accorgimenti dello stesso genere atti ad evitare intrusioni di soggetti
non autorizzati[50].
Si esclude, pertanto, che
la protezione degli eventi pubblici (o che, comunque, si svolgono in pubblico)
possa essere assicurata mediante il ricorso al copyright, dovendosi rinvenire
in altre modalità (tutela di fatto) o in altri strumenti giuridici gli efficaci
mezzi di tutela.
In linea di principio
l'organizzazione degli eventi dovrebbe pertanto essere accompagnata
dall'adozione di una serie di accorgimenti di natura fattuale aventi carattere
preventivo, al fine di evitare interferenze altrui nello sfruttamento dei
diritti relativi, specie per quanto riguarda gli eventi destinati a svolgersi
in pubblico. Tuttavia nell'ipotesi – tutt'altro che improbabile – in cui tali
cautele non siano adottate, oppure siano rese inutili dal comportamento intromissivo
dei concorrenti, il rimedio cui si dovrebbe preferibilmente ricorrere non è
quello della tutela tramite il copyright (come visto scarsamente efficace e
rifiutato in varie occasioni dalla giurisprudenza), quanto piuttosto quello
della misappropriation doctrine.
L'esistenza di una
tendenza volta a negare l'operatività della tutela del copyright trova
ulteriore conforto[51]
nelle considerazioni espresse da una Corte di New York a proposito di un caso inerente
la legittimità dell'impiego di determinate informazioni su Internet da parte di
soggetti privi di uno specifico titolo attributivo.
La controversia è insorta
a seguito del mancato sviluppo di un'attività di negoziazione svolta tra la
"NBA", titolare di tutti i
diritti sulle competizioni agonistiche dalla stessa organizzate, la Sports Team Analysis Tracking Sys.,
Inc (STATS), e la Motorola,
società operanti – tra l'altro – sulla rete, interessate a inserire alcune
pagine relative allo svolgimento delle competizioni di baseball che fornissero
un aggiornamento costante in tempo reale dello svolgimento delle partite,
visualizzando di continuo (con informazioni modificate per periodi variabili da
un minimo di trenta secondi a un massimo di due minuti) il risultato
complessivo, comunicando le azioni particolarmente importanti dei vari
giocatori, la classifica delle squadre aggiornata ed altre notizie di tale
genere.
Preso atto del mancato
raggiungimento di un accordo, e data la volontà di Motorola di procedere immediatamente
organizzando la pagina di aggiornamento per la stagione di basket del
1995-1996, la STATS e la Motorola decisero di procedere autonomamente
utilizzando quale fonte di informazione le trasmissioni radiofoniche e
televisive, ed attivarono la pagina sul sito America On Line (AOL) [52].
La NBA, pertanto, citò in
giudizio le società, ipotizzando l'esistenza di una violazione del copyright e
di una commercial misappropriation.
Sebbene la fattispecie
esaminata dalla Corte[53] non
riguardi specificamente i diritti televisivi, atteso che il mezzo di
comunicazione prescelto dalle società citate in giudizio dagli organizzatori
del torneo sportivo era quello della rete internet, tuttavia il caso rileva ai
nostri fini sotto un duplice profilo. In primo luogo, infatti, la tipologia del
mezzo di trasmissione potrebbe – in alcuni casi – non incidere in misura
determinante sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sulla
risoluzione del conflitto, qualora l'oggetto della trasmissione non fosse differente[54].
Inoltre, nel caso specifico, la corte giudicante ha effettuato continui e
specifici riferimenti a taluni casi già decisi in precedenza, interpretando il
significato e delimitando la portata dell'applicabilità della tutela del
copyright alle manifestazioni sportive[55].
La controversia relativa
alla legittimità dell'utilizzazione delle informazioni relative alle
competizioni sportive per la diffusione on
line di aggiornamenti dettagliati trasmessi in tempo reale[56]
è stata risolta in senso radicalmente difforme nei successivi gradi di
giudizio, che si sono conclusi rispettivamente con l'accoglimento da parte
della Corte Distrettuale[57] e
con il rigetto ad opera della Corte d'Appello della domanda proveniente dalla
NBA. Comunque la tesi della NBA secondo la quale le prestazioni atletiche (e,
di conseguenza, le competizioni sportive) dovrebbero costituire una categoria
protetta dal copyright, è stata rigettata in entrambi i casi.
Focalizzando l'attenzione
sulle argomentazioni espresse nel secondo grado del giudizio, è opportuno segnalare
che la Corte, nel negare protezione agli interessi della NBA, rifiuta
espressamente l'impostazione secondo la quale le manifestazioni sportive
dovrebbero costituire un possibile oggetto del copyright[58],
e segnala che la linea di demarcazione dovrebbe essere tracciata proprio tra la
videoregistrazione dell'evento sportivo e la prestazione atletica vera e
propria.
In tale distinzione la
Corte rinviene appunto il fondamento dei differenti esiti dei giudizi
precedenti in ordine alla tutelabilità delle manifestazioni sportive mediante
il ricorso all'applicazione del Copyright Act, ritenendo che i gesti e le
performances sportive degli atleti non possano mai essere considerate oggetto
di copyright, e pertanto non possano essere tutelate mediante tale rimedio[59],
laddove – in taluni casi e in presenza di determinati presupposti – la ripresa
televisiva destinata alla trasmissione dell'evento sportivo potrebbe invece
esservi ricompresa[60].
Esclusa, quindi,
l'estensione dei rimedi fondati sul copyright[61], la
Corte d'Appello[62]
sottolinea l'infondatezza delle tesi favorevoli al riconoscimento dei caratteri
della creatività, originalità e della trasposizione su un supporto materiale,
che devono essere propri delle opere dell'ingegno affinché operi la protezione
ad essi relativa, e fornisce così una ulteriore conferma alle tesi contrarie
alla qualificabilità delle competizioni atletiche in termini di opere creative[63].
Naturalmente il ricorso
ai rimedi della misappropriation e unfair competition non costituisce
l'unica via percorribile in alternativa alla tutela del copyright ma, ad avviso
di parte della dottrina statunitense, nonché alla luce dell'esame della
casistica giurisprudenziale in materia, uno degli strumenti più efficaci ed
efficienti.
I mezzi alternativi
variano in ragione delle peculiarità del caso concreto[64].
Qualora l'evento sia
organizzato in luoghi privati o in ambienti la cui visione al pubblico possa
essere ristretta condizionando l'accesso al rispetto di determinate condizioni,
il ricorso ai rimedi proprietari non è necessario, ed è sufficiente porre un
divieto di accesso con determinati materiali (macchine fotografiche,
telecamere, apparecchi di registrazione video) oppure predisporre clausole
negoziali mediante le quali lo spettatore si obbliga a non registrare l'evento
o a non diffondere la pellicola relativa. In tal modo, nell'eventualità che gli
spettatori vengano meno agli obblighi assunti, il risarcimento dei danni potrebbe
essere richiesto in forza dell'inadempimento del contratto.
Analogamente possono poi
essere disciplinati i rapporti tra gli organizzatori dell'evento e le emittenti
televisive o gli operatori del settore, o comunque con coloro che intendono
acquistare i diritti televisivi sull'evento al fine di negoziarli
successivamente con le emittenti. Anche con questi soggetti, infatti, diviene
più agevole introdurre una regolamentazione accurata e dettagliata, mediante la
quale si individuano i diritti, le facoltà, gli obblighi e gli eventuali
limiti. In tali settori l'autonomia privata ha ampio spazio d'azione, e
consente qualsiasi forma di regolamentazione, liberamente determinata
dall'organizzatore dell'evento sportivo[65].
L'attività negoziale svolta con riferimento all'attribuzione di property rights sull'evento, infatti,
può essere relativa al conferimento di diritti parziali sulla manifestazione,
atteso che la maggiore ampiezza e versatilità della nozione statunitense rivela
opportunità difficilmente realizzabili secondo gli schemi proprietari
nazionali.
Le difficoltà di
inquadramento e classificazione teorica che – come vedremo specificamente con
riferimento all'ordinamento giuridico italiano nel corso della trattazione che
segue – si incontrano in ambito continentale nel tentativo di connotazione
sistematica, per esempio, del diritto di effettuare un certo numero di "passaggi"
televisivi di uno spettacolo, come anche del diritto di trasmettere un evento
in una determinata fascia oraria, qualora lo stesso diritto venga conferito a
diversi soggetti per diversi ambiti temporali, nella prospettiva d'oltreoceano
vengono agevolmente superate con il ricorso alla teorica dei property rights. Il riconoscimento di un
property right in capo al contraente
che acquisisce il diritto di trasmettere un evento sportivo in diretta non
pregiudica, infatti, l'attribuzione del medesimo diritto in capo ad altro
soggetto (o a più soggetti) con riferimento ad una diversa fascia oraria, e
l'attribuzione del diritto di trasmettere contemporaneamente le fasi salienti
ad un titolare ancora diverso.
La frammentazione dei
diritti su un evento, o meglio, il riconoscimento di una pluralità di diritti
aventi una diversa estensione spaziale o temporale, attribuiti con carattere di
esclusiva (cronologicamente limitata) o meno, non pregiudica affatto il
riconoscimento della natura di property
rights dei diritti attribuiti mediante il contratto. Ciò consente di
affermare in capo a ciascun titolare l'esistenza di un diritto avente caratteri
ed estensione diversa in ragione delle facoltà e delle limitazioni
espressamente previste dallo specifico regolamento negoziale, senza che
peraltro tale differente ampiezza si riverberi sulla possibilità e
l'effettività della tutela. Ogni soggetto, infatti, è titolare di un diritto
dettagliatamente connotato, che può essere fatto valere nei confronti della
generalità degli omnes, ovviamente entro i limiti e nel
rispetto delle peculiari caratteristiche che ne delimitano l'ambito di
operatività secondo il contenuto dell'accordo.
Nulla osta, pertanto,
all'individuazione di innumerevoli fattispecie di diritti con riferimento ad un
singolo evento o ad una singola manifestazione sportiva, e alla conseguente
cessione degli stessi a soggetti diversi tra loro, ponendosi soltanto la
necessità di rispettare le sfere di attribuzione altrui. Da questo si desume
che, nell'ordinamento statunitense, l'attività di distribuzione dei diritti
televisivi da parte dell'organizzatore della manifestazione è libera, ed è
liberamente determinabile l'ampiezza delle facoltà di volta in volta
attribuite, purché nell'esercizio di tale attività distributiva non si
sovrappongano gli ambiti di operatività dei diritti dei singoli a discapito dei
diritti o delle esclusive altrui.
Conseguenza di tale assegnazione
è l'attribuzione di un property right
con riguardo all'ambito specificamente individuato, e il riconoscimento dei relativi
rimedi a tutela di tali diritti a favore del titolare.
La qualificazione dei
diritti di godimento e disposizione dei diritti televisivi sull'evento sportivo
come property rights consente
pertanto di superare le difficoltà che – come vedremo – si incontrano
nell'ordinamento italiano nell'individuazione degli strumenti di tutela, e che
inducono a forzare il sistema al fine di giungere ad attribuire al diritto
televisivo la qualità di diritto d'autore o di altro diritto assoluto.
La possibilità di
esercitare i rimedi predisposti a tutela dei property rights per la protezione del diritto televisivo nei
confronti di tutti coloro che si trovino a violare il diritto di sfruttamento
televisivo altrui, infatti, non viene posta in discussione, a prescindere
dall'applicabilità della disciplina dettata a tutela del copyright, e consente
al soggetto che ha acquisito lo specifico diritto di proteggerlo contro i
tentativi di appropriazione altrui.
[1] Il tema dei diritti televisivi sugli eventi sportivi è stato
analizzato dalla dottrina statunitense sotto diversi profili. Nonostante la
specificità della materia, peraltro, i contributi sono numerosi. Tra questi si vedano, in particolare: T.
SIMPSON, Exclusive Sports Broadcasting
Rights, 12 Ent. L. Rev.,
n. 7 (2001); E.J. STROZ, Public Ownership
of Sports Franchises, 53 Rutgers L. Rev., 512 (2000); L.J.
WEBER, Something In the Way She Moves, 23 Columbia -
VLA Journal of Law, 317 (2000); A. DEUTSCH, Sports Broadcasting and Virtual Advertising, 11 Marq. Sports L. Rev., 41 (2000); I. NITSCHE, 21 European Competition L. Rev., 208 (2000); K. SHROPSHIRE, Sports Facilities, 30 Univ. Toledo L. Rev.,
771 (2000); J. RUSH, Broadcasting and
Football, 10 Ent. L. Rev., 249 (1999); F.M.
FISHER et al., The Economics of Sports
Leagues, 10 Marq. Sports L. J.,
1 (1999); M. MELTZ, Hand It Over,
23 Boston College Int. Comp. L. Rev., 105 (1999); S.F. ROSS, Anticompetitive Aspects of Sports,
7 Competition & Consumer L. J.,
125 (1999); I.R. RIVELLO, Sports
Broadcasting, 47 Drake L. Rev., 177 (1998); Wm.T.
GRIFFITH, Beyond the Perfect Score:
Protecting Routine-Oriented Athletic Performance with Copyright Law, in 30 Connecticut Law Review, 675 (1998); P.
EDWARDS, What's the Score,
62 Albany L. Rev., 579 (1998); S. BOUVIER, The Broadcasting of Sports,
18 Cardozo J. Int'l Comp. L. Rev., 507 (1997); S. KUN, Race Horses and Intellectual Property Rights, 17
QLR, 207 (1997); A.M.WALL, Sports Marketing and the Law: Protecting
Proprietary Interests in Sports Entertainment Events, 7 Marquette Sports Law
Journal, 77 (1996); E.M.
BLAND, Constitutionality of Regulating
International Sports Broadcasting: Capital Cities/ABC,
Inc., v. Brady, 44 Fed. Comm. L.J., 363 (1992), oltre agli Autori citati in seguito.
[2] Ma vedi tutte la cautele di U. MATTEI, voce Precedente giudiziario e stare decisis, in Digesto Civ., vol. XIV, Torino, 1996, 148 e ss., esposte più
ampiamente in ID., Stare decisis - Il
valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d'America, Milano, 1988.
[4] La figura della misappropriation,
enucleata dalla dottrina statunitense nell'ambito dell'unfair competition, è stata utilizzata di frequente per tutelare i
diritti televisivi spettanti all'organizzatore dell'evento sportivo. Il limite
principale all'operatività dello strumento di tutela è costituito dalla sua
stessa natura di rimedio concorrenziale, che determina una limitazione
dell'applicabilità ai soli competitors,
escludendo pertanto che la misappropriation
possa essere invocata nei confronti di soggetti che esercitano un'attività in
diverso ambito concorrenziale. L'affermazione è condivisa dalla medesima
Suprema Corte in Int'l News Serv. V.
Associated Press, 248 U.S. 215 (1918), e successivamente
accettata dalla dottrina e giurisprudenza consolidata (il principio è ribadito,
tra l'altro, da una Corte d'Appello di New York nel caso National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc.,
105 F. 3d 841 (2nd Cir. 1997), che sarà oggetto di esame nel prosieguo).
[5] Nell'ambito dell'ordinamento statunitense, infatti, non risulta
che sia sorta alcuna contestazione in ordine all'individuazione del soggetto
titolare dei diritti sulle manifestazioni sportive, diversamente da quanto –
come vedremo – può dirsi con riguardo all'elaborazione della dottrina italiana.
Per l'analisi dei vari orientamenti si rinvia al capitolo seguente.
[6] Il principio viene chiaramente affermato in numerosi casi
analizzati dalla giurisprudenza americana. Tra i precedenti ancora piuttosto
risalenti, ma con specifico riferimento alla trasmissione televisiva dell'evento,
si veda Liberty Broadcasting Sys. V.
National Baseball Club of Boston, Inc., 1952, Trade Cases, (CCH) P67, 278 (NDI
II, 1952), laddove è contenuta l'affermazione che ogni società di baseball ha
un "property right" sulla competizione organizzata e sulle
relative «news, reports, descriptions and
accounts thereof».
[7] Si veda, tra le altre, Production Contractor v. WGN Continental
Broadcasting Co., 622 F.Supp.
1500 (N.D. Ill., 1985).
[9] Secondo l'orientamento espresso dalla Corte in questo precedente
tra i diritti che l'organizzatore dell'evento sportivo può legittimamente
vantare in ordine alla manifestazione allestita deve essere ricompreso quello
sulle news: infatti, testualmente, il
giudicante conclude affermando che «the
team (…) has a property right in such news, and the right to control the use
thereof for a reasonable time following the games»; si veda Pittsburgh Athletic Co. v. KQW Broadcasting,
24 F. Supp. 490 (W.D. Pa. 1938).
Naturalmente il precedente richiamato, così
come quello già citato del 1918, è decisamente risalente, e nel frattempo –
come vedremo – molte cose sono mutate nel panorama giuridico statunitense.
Tuttavia l'importanza del richiamo si desume, oltre che dal fatto di
rappresentare il riferimento primo della giurisprudenza in materia, segnando
così il tassello dal quale si deve muovere nell'attività ricostruttiva, anche
dall'ulteriore circostanza di vedere riconosciuto, sin dalle origini, un property right sull'evento, con la
conseguente attribuzione della pienezza dei poteri inerenti all'evento
all'organizzatore.
[10] La prospettiva concorrenziale sarà analizzata con maggiore
completezza nell'ambito della Sezione I, dedicata agli Stati Uniti, del
capitolo VI.
[11] Come segnalato da un Autore che riporta la medesima fattispecie -
E.M. BLAND, Constitutionality of
Regulating International Sports Broadcasting: Capital Cities/ABC,
Inc., v. Brady, 44 Fed. Comm. L.J., 363 (1992)- «(…) this is an old decision; however, the
notion of sports as proprietary news events remains constant today».
[13] Nella fattispecie, una stazione televisiva aveva filmato e trasmesso
la prestazione di un'atleta che si era fatto lanciare in aria da un cannone.
Pur in mancanza del consenso del protagonista, l'emittente televisiva aveva
mandato in onda un filmato di quindici secondi, difendendosi affermando la
funzione informativa della notizia. In questo caso, in realtà, i quindici
secondi corrispondevano sostanzialmente all'intero spettacolo sportivo, e la
Corte Suprema – richiamando anche il precedente Pittsburgh Athletic Co. v. KQW Broadcasting per affermare la
tutelabilità degli interessi economici degli sportivi – condannò la condotta
dell'emittente.
[14] La tutela concorrenziale rappresenta uno dei principali strumenti
di protezione degli interessi dell'organizzatore della manifestazione, come si
evince anche dall'analisi delle pronunce più recenti, per le quali si veda infra. Così anche A.M. WALL, Sports Marketing and the Law: Protecting Proprietary Interests in
Sports Entertainment Events, 7
Marquette Sports Law Journal, 77
(1996).
[16] Per quanto attiene specificamente all'inserimento delle
manifestazioni sportive nell'ambito del Copyright Act si veda, in chiave
problematica, E. YELDELL, Copyright
Protection for Live Sports Broadcasts: New Statutory Weapons with
Constitutionals Problems, 31 Fed. Comm. L. J. 277, 285 (1979).
[17] «These
new expressive forms could either be extensions of existing copyrightable
subject matter, such as computer programs or electronic music, or could be
completely new media requiring specific statutory enactments to grant them full
copyright recognition»; così 17 U.S.C.A., s. 102 (West 1996). Ed ancora: «Athletic performance arguably fits within
either category. Standing alone, athletic performance will be worthy of
protection as an entirely new form of expression. Modern technological
advancements have made it possible for some performance to meet the basic
requirements of copyright law. Conversely, certain forms of artistic athletic
expression – those that exhibit routine preparation – may be viewed as an extension
of dance, specifically the copyrightable classification of choreography and
pantomime»: 17 U.S.C., s. 102 (a) (4) (1994).
[18] R.C. DE WOLF, An Outline of Copyright Law 1 (1986), 16, «everyone who, in however slight a measure, exercises creative intellectual
or aesthetic labour in the production of a concrete tangible form».
[20] Si veda, tra gli altri, National Basketball Ass'n v. Sports Team
Analysis & Tracking Sys., Inc., 939 F. Supp. 1071,
1090 (S.D.N.Y. 1996). In tale occasione la corte distrettuale
di New York, nell'interpretare la Section 102 del Copyright Act, ha statuito
che la protezione del copyright non può essere estesa fino ad includere le
prestazioni atletiche, evidenziando che la categoria degli eventi sportivi è
evidentemente (e sintomaticamente) assente dalla lista delle opere degli autori
oggetto di tutela; per un'analisi più approfondita del caso si veda infra.
[21] Le ipotesi sottoposte all'esame delle corti d'oltreoceano non sono
numerose, ed i casi per i quali è stata prescelta l'opzione affermativa sono
ancor meno. L'interpretazione della Section 102 del Copyright Act consente ampi
margini di applicazione, non essendo limitata ai soli casi espressamente
enumerati ma neppure estesa al punto di ricomprendere ogni «constitutionally acceptable writings»;
così Wm. T. GRIFFITH, Beyond the Perfect
Score: Protecting Routine-Oriented Athletic Performance with Copyright Law,
in 30 Connecticut Law Review, 675
(1998), in riferimento a quanto affermato rispettivamente in Pennock v.
Dialogue, 27 U.S. (2 Pet.) 1, 16-17 (1829), e M.B. NIMMER, The Subject Matter of Copyright Under the Act of 1976, 24 UCLA Law Review, 981 (1977).
I casi più noti sono i seguenti: Baltimore Orioles, Inc. v. Majior League Baseball Players' Ass'n, 805 F. 2d 663 – 7th Cir. (1986) (baseball); National Football League v. McBee & Bruno's,
Inc., 792 F.2d, 726, 732, 8th Cir. (1986) (football); National Football League v. Rondor,
Inc., 840 F. supp., 1160,
1169, (N.D. Ohio 1993) (football);
ITSI TV Prods., Inc., v. California Auth. Of
Racing Fairs, 785 F. Supp. 854, 859, (E.D. Cal. 1992) (corse di cavalli); National Football League v. Cousin Hugo's, Inc., 600 F. Supp., 84, 86-87, (E.D. Mo.
1986) (football).
[23] Peraltro al momento in cui è insorto il conflitto – e quanto meno
fino all'esito della contestazione in esame – tra gli appartenenti alla
categoria dei ristoratori e dei titolari di simili locali commerciali la prassi
di dotare i locali di schermi di varia dimensione atti a trasmettere gli eventi
(prevalentemente, ma non soltanto) sportivi e di farne usufruire ai propri
clienti poteva dirsi consolidata, e di fatto anche in seguito è stata solo
parzialmente rimossa. L'intento era evidentemente quello di predisporre
elementi di attrattiva ulteriori rispetto a quelli già propri di ciascuna
tipologia di esercizio commerciale e ad esso connaturati, in modo tale da
disporre di servizi notoriamente estremamente appetibili per il pubblico –
quali sono, appunto, le competizioni sportive – idonei a convogliare una
clientela più ampia e diversificata, stimolandone l'interesse sotto molteplici
profili.
[24] L'imposizione di limitazioni alla trasmissione televisiva
dell'evento da parte delle rispettive Leghe di appartenenza viene analizzato in
T.M. TORRENS, Professional Football
Telecasts and the Blackout Privilege, 57
Cornell L. Rev., 297, (1972).
[25] Il Copyright Act del 1976
– 17 U.S.C. 102 (1976) – prevede espressamente che il riconoscimento del
copyright a favore di un determinato soggetto attribuisce allo stesso : 1) the right to reproduce the work; 2) the
right to distribute the work; 3) the right to perform the work publicly; 4) the
right to display the work publicly.
[26] Come si specificherà meglio in seguito, la
decisione ha suscitato numerose critiche; si segnala D.E. SHIPLEY, Three Strikes and They're Out at the Old
Ball Game: Preemption of Performers' Rights of Publicity Under the Copyright
Act of 1976, 20 Ariz. St. Law J.
369 (1988).
[27] Tale eccezione al diritto esclusivo di disporre liberamente dei
diritti sulla propria opera è prevista dal Copyright Act del 1976. Per le altre
si veda infra, a proposito della
proposta dottrinale in tema di licenze obbligatorie.
[28] Si veda Baltimore Orioles, Inc. v.
Major League Baseball Players' Ass'n, 805 F. 2d 663 – 7th Cir. (1986).
[29] Nella controversia insorta con gli atleti, la Lega vantava la
titolarità di un diritto esclusivo affermando che i diritti televisivi sulla
competizione sportiva non potessero essere riconosciuti a favore dei giocatori
in quanto, in applicazione della dottrina del "work made-for-hire", l'esecuzione della registrazione della
manifestazione da parte dell'operatore veniva effettuata per conto della Lega
medesima, e pertanto il relativo copyright doveva esserle riconosciuto.
In senso contrario i giocatori negavano che in
capo alla Lega (organizzatrice della competizione e mandante della ripresa
televisiva) potessero essere riconosciuti diritti esclusivi tutelati dal
copyright, e sostenevano tale tesi affermando che la natura stessa della
prestazione atletica pregiudica il riconoscimento del copyright, in quanto le
performance degli atleti – effettuate dal vivo, e contemporaneamente registrate
– non sono copyrightable, ovvero non
sono suscettibili di costituire l'oggetto di un copyright e di essere tutelate
dalla normativa ad esso inerente.
In particolare,
secondo quanto affermato dai giocatori, la Lega è titolare di un diritto di
copyright sulle prestazioni rese dagli atleti nel caso in cui ricorrano i
seguenti requisiti: «1) The work
satisfies the generally applicable requirements for copyrightability (…); 2) the
work was prepared by an employee; 3) the work was prepared within the scope of
the employee's employment; 4) the parties have not expressly agreed otherwise
in a signed, written instrument».
Nel decidere in ordine alla controversia, la
Corte rigettò la tesi sostenuta dagli atleti, affermando che affinché operi la
tutela del copyright è richiesta la presenza di un minimo di creatività, e tale
livello minimo si riteneva essere stato raggiunto nella registrazione della
competizione sportiva. L'impostazione consentiva pertanto alla Corte americana
di riconoscere a favore della Lega un diritto di utilizzazione esclusiva,
fondato sul copyright, sulla registrazione della manifestazione sportiva.
Come si specificherà meglio in seguito
l'impostazione della Corte pare persuasiva, atteso che – condividendosi
integralmente il riconoscimento di un diritto di esclusiva in capo
all'organizzatore dello spettacolo sportivo – si ritiene che la Corte abbia
altresì correttamente distinto i diversi piani del discorso, affermando
l'impossibilità di tutelare la prestazione atletica mediante il copyright
laddove tale tutela, eventualmente, potrebbe essere accordata con riferimento
alla registrazione filmica. Per lo sviluppo dell'argomentazione, comunque, si
veda infra.
[30] Si veda National Football League v. McBee & Bruno's,
Inc., 792 F.2d, 726, 732, 8th Cir. (1986).
[31] La tesi sostenuta in tale sede dalla giurisprudenza americana ha
trovato successivamente alcune importanti smentite in altri casi (cui si farà
riferimento nel prosieguo) ed autorevoli dissensi tra i più autorevoli
rappresentanti della dottrina. In particolare, nel celebre trattato di M. B.
NIMMER & D. NIMMER, Nimmer on
copyright s. 2.09F (1996), 2 – 168 – 170, gli Autori, nel mettere in
evidenza le problematiche conseguenze che deriverebbero dal garantire la
protezione approntata dal Copyright Act agli eventi sportivi ed alle
prestazioni degli atleti, hanno affermato che la Corte - nel decidere la
controversia - ha fatto confusione tra ciò che può legittimamente costituire
materia oggetto di copyright e quello che invece deve essere escluso dal
relativo ambito di applicazione.
[32] L'impostazione trova riscontro nella giurisprudenza successiva,
che in diversi casi nega espressamente l'estensione del copyright alle prestazioni
sportive. In tal senso, segnatamente, depongono le statuizioni enunciate nel
caso National Basketball Ass'n v.
Motorola, Inc 105 F. 3d 841 (2d
Cir. 1997) dalla Corte d'Appello di New York. Nel decidere la controversia in
contrasto con la posizione della NBA, che chiedeva che venissero tutelati i
propri diritti di trasmettere in tempo reale le informazioni relative alle
competizioni del torneo di baseball affermandone l'avvenuta lesione da parte di
soggetti che, operando sulla rete Internet, offrivano tale servizio ai
visitatori del proprio sito, la Corte affermava che il gioco del baseball – e
le relative partite – non costituisce materia oggetto di copyright,
sottolineando che gli eventi sportivi e le manifestazioni – anche non sportive
– organizzate in maniera simile non rientrano nella lista prevista dalla
Section 102 (a) del Copyright Act del 1976. Inoltre afferma che «although the list is concededly non-exclusive, athletic events are
neither similar nor analogous to any of the listed categories», concludendo
che «sports events are not
"authored" in any common sense of the word»; National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc 105 F. 3d 846
(2d Cir. 1997).
[33] Oltre agli Autori citati precedentemente (M. e D. NIMMER e D.E.
SHIPLEY), in senso decisamente critico nei confronti della decisione si veda
inoltre S.R. SAXER, nota a Baltimore
Orioles, Inc. v. Major League Baseball Players’
Ass'n; The Right of Publicity in Game Performances and Federal Copyright
Preemption, 36 UCLA L. Rev., 861, 862, 869 – 873 (1989),
che afferma che la Corte ha dichiarato erroneamente la tutelabilità mediante il
copyright di un'attività non tutelabile (le prestazioni atletiche degli
sportivi) in quanto incorporata in un prodotto tutelabile (la videocassetta
contenente la ripresa filmica delle prestazioni dei giocatori).
[34] Secondo parte della dottrina si potrebbe operare una
differenziazione tra le diverse discipline sportive, atteso che le peculiarità
di ciascuno sport potrebbero concretamente influire sulla qualificazione giuridica
dei diritti sottostanti, e segnatamente sulla riconducibilità o meno al
Copyright Act.
In tale prospettiva si è pertanto proposto di
distinguere, innanzi tutto, tra gli sport (e le competizioni) di carattere
collettivo, la cui qualificabilità in termini di materia oggetto di copyright
dovrebbe effettivamente essere esclusa – con la conseguente impossibilità di
sottoporre a tale protezione sport quali il football, il baseball, il basket,
l'hockey, e simili, in quanto non possiedono i prescritti requisiti essenziali
della creatività, della natura artistica e dell'originalità, e le prestazioni
atletiche di carattere individuale.
Nell'ambito di queste ultime, poi, secondo
questa impostazione si potrebbero individuare alcune discipline assimilabili
alle opere coreografiche o pantomime (oggetto della tutela specifica del
Copyright Act), in quanto si tratta di sport che richiedono periodi molto
lunghi di preparazione atletica e di ricerca, nonché un elevato grado di
creatività, che non dovrebbero essere escluse dalla qualificazione in termini
di opere creative e, quindi, dalla protezione del copyright.
Tali discipline vengono individuate in alcune
delle figure e sequenze rappresentate nel pattinaggio, nella ginnastica, nel
nuoto sincronizzato, nel ballo acrobatico e in altri sport che implicano la
rappresentazione di coreografie attuate mediante il movimento del corpo ed,
eventualmente, accompagnate con la musica. Con riguardo a queste ipotesi si è
sostenuta l'irragionevolezza della differenziazione con le materie che
costituiscono oggetto di tutela del Copyright Act. Per una diffusa esposizione di tale tesi si
veda Wm. T. GRIFFITH, Beyond the Perfect
Score: Protecting Routine-Oriented Athletic Performance with Copyright Law,
in 30 Connecticut Law Review, 675
(1998).
[35] La tesi è stata sostenuta sia da autorevole dottrina – per la
quale si vedano, per tutti, di M.B. NIMMER & D. NIMMER, Nimmer on copyright,
s. 2.09F (1996), 2 – 168 – 170 – sia pure da parte della giurisprudenza – Int'l News Serv. V. Associated Press,
248 U.S. 215 (1918). Le argomentazioni sostenute in questo precedente –
sicuramente risalente – sono state ampiamente riprese di recente nel caso National Basketball Ass'n v. Sports Team
Analysis Tracking Sys., Inc., 939 F. Supp. 1071, 1098 n. 24 (S.D.N.Y. 1996), e nella
successiva fase del giudizio in National
Basketball Ass'n v. Motorola, Inc 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997), che
saranno oggetto di specifica analisi nel prosieguo della trattazione. Ciò che
interessa rilevare è che in entrambi i casi si opera una differenziazione tra
la registrazione della manifestazione sportiva mediante fissazione su supporto
fisso, da un lato, e competizione sportiva in sé considerata dall'altro, e si
esclude la tutelabilità di quest'ultima ai sensi del Copyright Act.
[36] Nell'ambito di un caso piuttosto recente,
che sarà oggetto di analisi nel prosieguo (National
Basketball Ass'n v. Sports Team Analysis Tracking Sys.,
Inc., 939 F. Supp. 1071, 1098 (S.D.N.Y. 1996), valutando l'applicabilità
del Copyright Act del 1976 agli eventi sportivi la Corte d'Appello di New York
ha ritenuto che «The bill seeks to
resolve through the definition of "fixation" in section 101, the
status of live broadcasts (such as) sports … that are reaching the public in
unfixed form but that are simultaneously being recorded. When a football game
is being covered by four television cameras, with a director guiding the
activities of the four cameramen and choosing … which images are sent out to
the public …, there is little doubt that what the cameramen and the director
are doing constitues "authorship"».
[37] In dottrina (si vedano M.B. NIMMER &
D. NIMMER, Nimmer on copyright,
s. 2.09F (1996), 2 – 170.1.) si è sostenuto che «athletic events (should be) subject to legal protection pursuant only
to right of publicity, misappropriation, and other estabilished legal doctrines
outside the ambit of statutory copyright».
[38] National Basketball Ass'n v. Sports Team Analysis Tracking Sys., Inc., 939 F. Supp. 1071, 1098 (S.D.N.Y. 1996).
[39] A.M. FISCH, Compulsory Licensing of Blacked-out Professional Team Sporting Event
Telecasts (PTSETS): Using Copyright Law to Mitigate Monopolistic Behavior, 32 Harv. J. on Legis, 403 (1995).
[40] Considerazioni di tale natura sono frequenti nella giurisprudenza
e in dottrina. In particolare, si fonda su tale argomentazione la tesi
sostenuta dalla Lega Football in National
Football League v. McBee & Bruno's, Inc.,
792 F.2d, 726, 732, 8th Cir. (1986), oltre che in National Football League v. The Alley, Inc.,
624 F. Supp. 6, 8 (S.D. Fla. 1983), laddove le corti giudicanti hanno
accolto la tesi sostenendo che il permettere liberamente alle emittenti
televisive di trasmettere gli eventi sportivi può arrecare un pregiudizio
all'organizzatore della manifestazione nella vendita dei biglietti di accesso.
Si veda, per una diversa prospettiva sostenuta
in dottrina, D.M. RICE, Callings
Offensive Signals Against Unauthorized Showing of Blacked-Out Football Games:
Can the Communications Act Carry the Ball?, 11 Colum.vla J.L. &
Arts 413, 426, 428 e n. 94 (1987), il quale
ritiene che la divulgazione dello spettacolo sportivo con il mezzo televisivo
dovrebbe, in realtà, incrementare l'interesse dello spettatore ad assistere
alla visione della competizione della squadra locale, inducendolo così a
partecipare personalmente allo spettacolo.
[41] L'esigenza di tutelare gli interessi degli spettatori alla visione
di avvenimenti sportivi di rilevante importanza venne segnalata – tra l'altro –
in occasione di un giudizio (che tuttavia si concluse in senso contrario)
relativo alla possibilità per di trasmettere in diretta la visione delle
competizioni del Pan American Games
del 1991 (competizione simile alle Olimpiadi, che si svolgono ogni quattro anni
e cui partecipano 39 Paesi, organizzate dal "PASO – Pan American Sport Organization"), svoltesi a Cuba.
In tale occasione la decisione della corte
federale (Capital Cities/ABC,
Inc. v. Brady, 740 F. Supp.,1007 (S.D.N.Y. 1990), pur segnalando l'opportunità di tenere in
considerazione la passione sportiva dei telespettatori americani e la volontà
della popolazione di assistere agli spettacoli, deliberò comunque la propria
contrarietà alla trasmissione in diretta delle partite, acconsentendo esclusivamente
a che l'emittente televisiva acquistasse la registrazione delle partite, e le
trasmettesse pertanto in differita, e quindi solo in momenti successivi.
La ragione di tale limitazione risiedeva
nell'embargo economico statunitense verso Cuba che avrebbe imposto la rinuncia
assoluta e incondizionata all'acquisto dei diritti televisivi sui giochi,
condannando così i telespettatori all'oscuramento totale.
Al fine di assicurare comunque la protezione
degli interessi degli spettatori, quindi, si fece ricorso ad un escamotage, profilando una distinzione
tra l'acquisizione dei diritti televisivi in diretta e l'importazione delle
videocassette contenenti la registrazione delle partite. Infatti mentre la
prima attività fu considerata illecita – in quanto costituente una vera
negoziazione con Cuba, contraria alla politica statunitense, l'acquisto delle
cassette dei giochi fu consentito solo se e in quanto non comportasse il
pagamento di royalties. Il giudizio,
quindi, si concluse mediante la privazione –m per gli spettatori americani –
della possibilità di assistere alla diretta degli eventi sportivi.
A prescindere dall'effettiva conclusione della
vicenda – che risulta essere stata composta in via stragiudiziale tra
l'emittente televisiva e il governo americano (contrario, evidentemente, alla
soluzione adottata giudizialmente), che autorizzò l'emittente televisiva ad
effettuare pagamenti a favore dei cubani durante il periodo di svolgimento dei
giochi, l'orientamento volto a separare i diritti televisivi a seconda che
siano inerenti alla trasmissione in diretta o in differita è stata fortemente
criticata da parte della dottrina; si veda infatti E.M. BLAND, Constitutionality of Regulating
International Sports Broadcasting: Capital Cities/ABC,
Inc., v. Brady, 44 Fed. Comm. L.J., 363 (1992).
Malgrado le critiche mosse dalla dottrina alla
decisione della Corte possano – eventualmente – anche essere fondate sotto il
profilo del difetto di motivazione (nella fattispecie, infatti, non rilevava la
diversa natura dei diritti ceduti, atteso che l'embargo era generalizzato, e
quindi la distinzione tra live and fixed
broadcasts era stata probabilmente elaborata ad hoc, per risolvere quanto meno parzialmente una situazione
problematica) si ritiene comunque che la differenziazione possa sussistere in
termini generali. I diritti di trasmissione televisiva dell'evento, infatti,
dovrebbero potere essere distinti dai diritti d'autore sulle immagini
registrate, qualora ricorrano determinati presupposti. Per una più compiuta
esplicazione di questo orientamento – che trova, peraltro, l'autorevole assenso
di M.B. NIMMER & D. NIMMER, Nimmer on
copyright, s. 2.09F (1996), 2 – 168, 170 – si veda
supra.
[42] Si vedano le considerazioni esposte in
B.T. GOODMAN, The Sports Broadcasting Act:
As Anachronistic As the Dumont Network?, 5 Seton Hall J. Sports
L. 469, (1995). Si veda altresì S.F. ROSS, An Antitrust Analisys of Sports Leagues Contracts with Cable Networks,
39 Emory L.J. 463, 473, n. 63 (1990), nonché, in epoca
risalente, I. HOROWITZ, Sports
Broadcasting, Government and the Sports Business 275,
284 (1974).
[43] R.A. GARRET & P.R. HOCHBERG, Sports Broadcasting and the Law, 59 Ind. L. J.,
155, 156 (1984), sottolineano che l'assistere allo sport dalla propria
abitazione è ormai un'abitudine consolidata tra la popolazione americana.
[44] Questa la proposta di A.M. FISCH, Compulsory Licensing of Blacked-out
Professional Team Sporting Event Telecasts (PTSETS): Using Copyright Law to
Mitigate Monopolistic Behavior, 32 Harv. J. On Legis, 403 (1995).
[45] La concessione obbligatoria delle licenze
è già prevista nel Copyright Act del 1976, che la impone nei casi di «1) public performance of musical
compositions on jukeboxes; 2) use of music and works of art on public
broadcasting; 3) secondary transmission by cable television systems; 4)
mechanical royalties for making and distributing phonorecords; 5) satellite
transmission for private home viewing». A tali ipotesi si
vorrebbe aggiungere quella in esame.
[47] Si vedano tali affermazioni in A.M. WALL, Sports Marketing and the Law: Protecting
Proprietary Interests in Sports Entertainment Events, 7 Marq. Sports L. J.,
77 (1996).
[50] Il caso, inedito, è riferito da A.M. WALL,
Sports Marketing and the Law: Protecting
Proprietary Interests in Sports Entertainment Events, 7 Marquette Sports Law
Journal, 77 (1996).
[51] Oltre che, naturalmente, nelle elaborazioni dottrinali richiamate
in precedenza e nelle argomentazioni desumibili dalle pronunce
giurisprudenziali che negano l'applicabilità del Copyright Act alle
manifestazioni sportive organizzate in luoghi pubblici, dalle quali è agevole
constatare l'esistenza di un orientamento significativo in tal senso.
[52] In conclusione, l'aggiornamento di tutte le informazioni relative
alle competizioni veniva trasmesso con una frequenza di quindici secondi,
quindi praticamente in tempo reale.
[53] Si veda, per il primo grado di giudizio, National Basketball Ass'n v. Sports Team Analysis Tracking Sys.,
Inc., 939 F. Supp. 1071,
1098 n. 24 (S.D.N.Y. 1996), e la revisione della decisione in National Basketball Ass'n v. Motorola,
Inc., 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997).
[54] Qualora si trasmettessero in rete le immagini relative ad una
manifestazione sportiva, ad esempio riprendendo e diffondendo la registrazione
integrale di una partita di football, le problematiche che potrebbero insorgere
in ordine all'attribuzione dei diritti e i criteri adottati per la risoluzione
delle eventuali controversie non dovrebbero essere difformi, attesa la
sostanziale identità degli elementi caratterizzanti.
La diversa natura degli strumenti di
comunicazione non potrebbe (e non dovrebbe, salvo l'esistenza di una specifica
disciplina legislativa, dettata ad hoc
per la regolamentazione del nuovo strumento) essere tale da giustificare una
discrasia nelle soluzioni adottate. Nel caso di specie, peraltro, tale assoluta
identità non sussiste, atteso che non si tratta della trasmissione integrale –
in diretta o in differita – delle immagini relative alle competizioni
atletiche. Il raffronto, tuttavia, è utile per le ragioni espresse.
[56] Il caso ha suscitato l'interesse della dottrina statunitense. Si vedano, tra gli altri, N.H. KAPLAN, NBA v. Motorola: A Legislative Proposal
Favoring the Nature of Property, the Survival of Sports Leagues, and the Public
Interest, 23 Hastings Comm. & Ent. L.J. 29, 2000; J. TIBBETTS, National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc.: Second Circuit
Clarifies Copyright Preemption for New Technology, 3 Boston University J.
Sci. E Tech. Law 16 (1997); D. DJAVAHERIAN, Hot News and No Cold Facts: NBA v. Motorola and the Protection of
Database Contents, 5 Rich. J.Law & Tech.,
8 (1998); A.L. DEUTSH, Copyright,
Misappropriation and Hot News Doctrine, N. J. L. J.,
Mar. 11, 1997, 1; D.E. ROVELLA, Instant-News
Services Get Court Boost: Judge Slam Dunks NBA, Clarifies "Hot News"
Claims, Nat'l L. J., Feb. 17,
1997, B1.
[57] L'accoglimento della domanda nel primo grado di giudizio, infatti,
viene effettuato sulla base di argomentazioni differenti, fondate
essenzialmente sulla teoria della "partial
preemption".
Secondo tale tesi, elaborata dalla Corte
americana proprio in tale occasione, affinché sia riconoscibile la "preemption" a favore di un
determinato soggetto è necessario che sussistano due requisiti, ovvero lo scopo
generale richiesto per la tutela e lo specifico oggetto cui attribuire tutela.
Nella specifica fattispecie analizzata la Corte
di prima istanza ritiene che la pubblicazione in rete dei risultati (e altre
informazioni) relativi alle partite di basket da parte di soggetti non
autorizzati non soddisfi entrambi i requisiti richiesti, ma integri
esclusivamente lo scopo, la finalità della tutela, essendo invece carente
l'oggetto, in quanto non previsto nell'ambito del Copyright Act e non altrimenti
riconducibile allo stesso.
La tutela invocata, pertanto, viene
riconosciuta alla NBA, sostenendo che la ricorrenza di uno solo dei presupposti
consenta di individuare comunque una fattispecie lesiva, e di rinvenire –
attraverso, appunto, la teoria della "partial
preemption" – un'ipotesi di misappropriation,
che consente comunque di garantire l'integrità dei diritti dell'organizzatore
della manifestazione; così National
Basketball Ass'n v. Sports Team Analysis Tracking Sys.,
Inc., 939 F. Supp. 1071,
1098 n. 24 (S.D.N.Y. 1996), che peraltro specifica la mancanza dei presupposti
applicativi del Copyright Act.
[58] E conseguentemente nega che tale tutela possa essere estesa, per
analogia ed anche in mancanza di talune specifiche caratteristiche, quali
segnatamente quelle della registrazione filmica e della trasmissione delle
immagini, alla trasmissione in tempo reale della grafica relativa ai risultati,
agli avvenimenti salienti delle partite e alla classifica generale complessiva
delle squadre; si veda National
Basketball Ass'n v. Motorola, Inc 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997), spec.
849.
[59] Nell'argomentare in tal senso la Corte statunitense ha quindi
criticato l'orientamento emergente dal primo grado di giudizio, e segnatamente
il rinvio che la Corte di prima istanza aveva effettuato al precedente Baltimore Orioles, Inc. v. Major League
Baseball Players' Ass'n, 805 F.
2d 663 – 7th Cir. (1986).
Il richiamo, infatti, era stato effettuato al
fine di supportare la tesi della tutelabilità delle prestazioni atletiche con
il copyright; in senso decisamente critico la Corte di Appello evidenzia che
nel precedente richiamato la discussione e la controversia verteva in ordine
alla possibilità di proteggere la ripresa e la trasmissione televisiva
dell'evento mediante il copyright, e non invece la manifestazione sportiva e il
gioco atletico in quanto tale, mentre nel caso di specie l'oggetto della tutela
invocata era proprio quest'ultimo.
Correttamente, quindi, nel caso Baltimore Orioles, Inc. v. Major League
Baseball Players' Ass'n la pronuncia era stata favorevole alla tutelabilità
mediante il copyright, laddove – viceversa – tale protezione non avrebbe dovuto
essere accordata a favore della NBA. Così National
Basketball Ass'n v. Motorola, Inc 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997).
[60] Riportandosi alle argomentazioni espresse dalla Corte in National Basketball Ass'n v. Motorola,
Inc 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997), e ad ulteriore esplicazione di quanto in
tale sede affermato, J. TIBBETTS, National
Basketball Ass'n v. Motorola, Inc.: Second Circuit Clarifies Copyright
Preemption for New Technology, 3 Boston University J. Sci. E Tech. Law 16 (1997) afferma: «In contrast to
the games themselves, the broadcasts of the games are protected by copyright.
Both the district and the appeals courts, however, found that Motorola and
Stats did not infringe the NBA's copyright in the broadcasts. Motorola and
Stats did not copy any of the protectable elements of the broadcasts because
they used the facts of the games, not the expression of the copyrighted
broadcasts».
[61] Vengono esclusi anche i rimedi fondati
sulla Sezione 301 del Copyright Act del 1976, che consente ai singoli Stati
federali di creare "copyright-like
rights", ovvero di tutelare mediante il copyright talune fattispecie
nel caso in cui «1) the material
protected comes within the subject matter of copyright – thet is, if it of a
tipe of work protected by copyright and 2) the state laws estabilish rights
equivalent to any of the exclusive rights within the general scope of the
copyright statute – that is, if the right asserted is equivalent to a right
protected by copyright»; l'affermazione in dottrina è di D. DJAVAHERIAN, Hot News and No Cold Facts: NBA v. Motorola
and the Protection of Database Contents, 5 Rich. J.Law &
Tech., 8 (1998), ove anche i precedenti giurisprudenziali in materia.
[62] Nella fattispecie (ancora in National
Basketball Ass'n v. Motorola, Inc 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997) la
Corte d'Appello nega ogni tutela alla NBA, anche fondata su rimedi differenti
da quello relativo al copyright. Infatti anche il tentativo volto a far
riconoscere una violazione dei diritti della NBA nell'ambito dell'unfair competition mediante il
riconoscimento della sussistenza di un'ipotesi di misappropriation (categoria derivata dall'unfair competition), e segnatamente ricorrendo alla teoria delle
"hot news misappropriation"
elaborata dalla giurisprudenza in materia di trasmissione radiofonica di eventi
sportivi – già citata in precedenza: si veda, supra, Int'l News Serv. V.
Associated Press, 248 U.S. 215
(1918) – non trova soluzione positiva.
Ripercorrendo l'iter della pronuncia citata la Corte statunitense sottolinea che
gli elementi richiesti per la ravvisabilità del tort della "hot news
misappropriation" sono individuabili nel fatto che: «1) the plaintiff generates or collects
information at some cost or expense; 2) the value of information is highly time
sensitive; 3) the defendant's use of the information constitutes free-riding on
the plaintiff's costly efforts to generate or collect it; 4) the defendant's
use of the information is in direct competition with a product or service
offered by the plaintiff; 5) the ability of other parties to free-ride on the
efforts of the plaintiff would so reduce the incentive to produce the product
or service that its existence or quality would be substantially threatened»; il mancato ricorso della prova in
ordine ai requisiti di cui ai punti 3), 4) e 5) da parte della NBA con
riferimento all'impiego delle informazioni nei nuovi mezzi di comunicazione
(Internet), pertanto, preclude l'accoglimento della domanda da parte della
Corte d'Appello, e la definitiva negazione della tutelabilità dei diritti
controversi.
Dalle argomentazioni esposte nella motivazione
del provvedimento si evince comunque, per quanto maggiormente interessa e
rileva ai fini dell'analisi che stiamo conducendo, che la Corte d'Appello non
ritiene affatto fondata la equiparazione tra le opere dell'ingegno e le altre
opere sottoposte all'ambito applicativo del Copyright Act del 1976 e le
prestazioni atletiche rese dagli sportivi nel corso delle competizioni,
ritenendo eventualmente applicabile tale tutela solo con riferimento alla
registrazione e trasmissione televisiva dell'evento, ma sulla base di
considerazioni attinenti la ripresa televisiva e non l'oggetto della stessa.
Il rimedio della misappropriation, in questo caso, è stato negato in quanto la
domanda era espressamente riferita alle "hot news", ma non pare improbabile che la tutela sarebbe stata
accordata qualora la NBA avesse fatto valere l'esistenza di un property right sull'evento, e l'indebita
interferenza altrui nello sfruttamento delle relative utilità.
[63] Parte della dottrina ha criticato la decisione sotto il profilo
dell'individuazione e della delimitazione del mercato rilevante, ritenendo che
il settore merceologico di riferimento dovrebbe essere rinvenuto in quello
della trasmissione on line di
determinate informazioni e, sotto questo profilo, non dovrebbe riscontrarsi
alcuna violazione o pregiudizio dei diritti degli organizzatori della
manifestazione, data la diversità del mercato sul quale operano. Nell'ambito di un dictum della decisione resa nel caso National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc.,
105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997), la Corte aveva affermato che «If Motorola and STATS had gotten their facts
from a sports pager marketed by the NBA, there would have been free riding due
to the effort exterted by the NBA to
assemble and trasmit the data. However, because the information was gathered by
watching NBA licensed television broadcasts, no such free riding occurred.
These arguments ignored the efforts undertaken by the league to produce the
underlying games, and to license the broadcast or cable transmission of those
games from which the facts were appropriated by the defendants. The Motorola
court's analysis of free riding is unnecessarily limited, and a correct
analisys of the true competitive
atmosphere in which sports pagers are marketed and sold would have led to an
affirmation of the District Court's approval on the NBA's misappropriation
claim». Le affermazioni riportate sono di N.H. KAPLAN, NBA v. Motorola: A Legislative Proposal Favoring the Nature of
Property, the Survival of Sports Leagues, and the Public Interest,
23 Hastings Comm. & Ent. L.J. 29, 2000.
[64] L'organizzazione di un evento sportivo o la prestazione di
un'attività atletica che si sostanzi nella produzione di uno spettacolo di
potenziale interesse del pubblico può costituire l'oggetto di un interesse da
parte di vari soggetti e, correlativamente, il bersaglio delle violazioni
perpetrate da questi. In particolare qualora venga prodotta una violazione dei
diritti esclusivi dell'organizzatore della manifestazione lo strumento di tutela
deve essere diversificato.
A prescindere dalle ipotesi precedentemente
individuate e da quelle analizzate nell'ambito del presente paragrafo, che
consentono di ricorrere proficuamente ai rimedi concorrenziali e a quelli
contrattuali (e dando per acquisite le considerazioni critiche già espresse in
ordine alla tutelabilità della manifestazione mediante il Copyright Act), è
altresì possibile che si verifichino altre situazioni.
Qualora vengano pregiudicati i diritti
dell'organizzatore della manifestazione sul logo o sul marchio recante il
simbolo della competizione, ad esempio, si potrà fare ricorso alla relativa
tutela invocando la protezione del "trade
name" o la "patent
protection".
L'illegittima utilizzazione e diffusione del
nome o dell'immagine di taluni personaggi celebri – quali effettivamente,
spesso, sono gli atleti che esercitano la propria attività agonistica a livelli
elevati – determina invece una violazione del "right of publicity" dei giocatori medesimi, che può costituire
oggetto di specifica rivendicazione da parte degli stessi individui ovvero ad
opera dei soggetti che abbiano assunto – mediante un regolamento negoziale –
l'obbligazione di procedere in via autonoma a siffatta protezione (come, per
esempio, potrebbe accadere qualora la violazione fosse effettuata con
riferimento ai giocatori di una squadra che indossano la relativa divisa, e
l'organizzatore del torneo abbia acquisito i diritti sulle immagini dei
giocatori con la maglia).
Analogamente, un rimedio apposito sarebbe
accordato a favore dello sponsor qualora soggetti terzi – non legati da alcun
rapporto contrattuale autorizzatorio – utilizzassero indebitamente e a proprio
beneficio i segni rappresentativi della squadra o i simboli grafici relativi ad
una specifica rappresentazione o manifestazione; Così come anche a favore del
titolare dei diritti di merchandising,
contro chiunque produca gadgets o
simili oggetti in concorrenza con i propri o in violazione dei diritti
esclusivi legittimamente acquisiti. Per un'analisi approfondita dei rimedi
utilizzabili per la tutela degli avvenimenti sportivi si veda A.M. WALL, Sports Marketing and the Law: Protecting
Proprietary Interests in Sports Entertainment Events, 7 Marq. Sports L. J., 77 (1996).
[65] Ciò determina, quale conseguenza positiva, che non soltanto la
specifica contrattazione consente una ripartizione delle facoltà, dei diritti e
degli obblighi tra le parti, ma agevola anche la distribuzione delle
responsabilità e dei rischi, nonché – in alcuni casi – condiziona la medesima
esistenza (e realizzabilità) della manifestazione medesima. Specie per quanto
attiene alle organizzazioni imprenditoriali di piccole o medie dimensioni,
infatti, la conclusione di contratti di cessione dei diritti (di registrazione,
di trasmissione radiofonica, di trasmissione televisiva, di utilizzazione di
singole immagini, di utilizzazione del marchio, di merchandising, etc.) consente di ottenere i mezzi finanziari
necessari per l'allestimento dello spettacolo, e garantisce – allo stesso tempo
– dall'assunzione del rischio di violazioni dei diritti da parte dei terzi,
determinando la traslazione di un rischio che sarebbe altrimenti
insopportabile.