N. 3 – Maggio 2004 – Lavori in corso – Contributi

 

LA QUALIFICAZIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI

SUGLI SPETTACOLI SPORTIVI COME PROPERTY RIGHTS

NELL'ESPERIENZA STATUNITENSE

 

 

Elena Poddighe

Università di Sassari

 

 

 

 

Si pubblica, con l’autorizzazione della Casa Editrice CEDAM, il capitolo I della monografia: “Diritti televisivi” e teoria dei beni, seconda edizione aggiornata ed ampliata, Padova, Cedam, 2003, 1-358. Di seguito anche l’Indice-sommario del volume: Premessa. – Capitolo I: La qualificazione dei diritti televisivi sugli spettacoli sportivi come property rights nell'esperienza statunitense. – Capitolo II: La qualificazione dei diritti sugli spettacoli sportivi in termini di diritto di autore nell'ordinamento italiano. – Capitolo III: La qualificazione dei diritti sugli spettacoli sportivi come oggetto dell’attività imprenditoriale. – Capitolo IV: La prospettiva contrattualistica e la problematica dell’accesso agli stadi. – Capitolo V: I limiti allo sfruttamento degli eventi televisivi di rilievo nazionale nella soluzione legislativa. – Capitolo VI: Il divieto di intese restrittive della concorrenza nel mercato dei diritti televisivi. – Capitolo VII: La tutela concorrenziale dei diritti televisivi. – Capitolo VIII: La tutela risarcitoria e cautelare dei diritti televisivi. – Conclusioni.

 

 

 

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le prime pronunce giurisprudenziali statunitensi in materia di diritti televisivi su eventi sportivi, la misappropriation doctrine ed il riconoscimento di un property right sull'evento: un'impostazione tuttora valida. – 3. La tutela dei diritti sulle manifestazioni sportive tra il rimedio della misappropriation e la tutela della notizia. – 4. L'applicazione del Copyright Act alla tutela dei diritti televisivi sulle manifestazioni sportive: l'intervento legislativo nell'ordinamento statunitense. – 5. La tutela dei diritti televisivi mediante l'applicazione giurisprudenziale del Copyright Act. – 6. Rilievi critici in merito all'individuazione dell'oggetto della tutela. – 7. (Segue) La registrazione televisiva dell'evento come opera dell'ingegno. – 8. L'orientamento contrario alla tutela dell'esclusiva sui diritti televisivi. – 9. (Segue) Un tentativo di superamento del problema: il sistema delle licenze obbligatorie. – 10. Gli ostacoli che emergono nella concreta applicazione della tutela dei diritti televisivi mediante il copyright: le manifestazioni in luoghi pubblici. – 11. Ulteriori argomenti contrari all'applicazione della tutela del copyright alle prestazioni atletiche e agli eventi sportivi. – 12. I rimedi contrattuali.

 

 

 

1. - Premessa

La problematica afferente ai diritti televisivi ha trovato ampia trattazione nella letteratura giuridica d'oltreoceano, laddove le questioni inerenti i diritti che gli organizzatori di manifestazioni – prevalentemente sportive, ma anche di altro genere, aventi rilievo per il "grande pubblico" – possono vantare sulle stesse hanno costituito oggetto di ampio dibattito sin da svariati decenni[1]. I profili inerenti la titolarità, la qualificazione, l'ampiezza e l'ambito di operatività dei diritti sugli eventi sportivi, nonché le questioni attinenti l'individuazione delle eventuali condizioni e dei limiti all'esercizio di tali diritti, infatti, sono stati specificamente analizzati (e, in parte, anche regolamentati legislativamente), facendo emergere prospettive e orientamenti interpretativi differenti e, talora, diametralmente opposti.

Da ciò emerge – a nostro avviso – l'opportunità di muovere, nell'esame della problematica che costituisce oggetto di questa ricerca, dall'analisi delle teorie interpretative che sono state sviluppate con riferimento al sistema americano e delle principali argomentazioni addotte a sostegno delle varie tesi.

La sensibilità della dottrina e della giurisprudenza statunitense all'esigenza di tutelare i diritti del soggetto che allestisce una manifestazione sportiva viene testimoniata, infatti, dall'evoluzione e dal susseguirsi di diversi orientamenti in materia, e la direzione seguita nel percorso in tal modo tracciato dimostra inequivocabilmente il tentativo di offrire una protezione sempre più ampia a favore dell'organizzatore delle manifestazioni e degli eventi sportivi, garantita mediante il ricorso a una tipologia di rimedi diversificata.

L'indagine ricostruttiva è volta ad individuare i momenti salienti del dibattito statunitense con specifico riguardo all'individuazione della natura dei diritti televisivi e alla conseguente determinazione del regime giuridico applicabile ai diversi soggetti coinvolti. Nello svolgimento di tale indagine e nell'analisi di tale evoluzione - anche a causa della natura dell'ordinamento giuridico di riferimento appartenente al sistema di common law, fortemente condizionato dalla rilevanza dei precedenti giurisprudenziali[2] – si intende procedere facendo uso di un approccio casistico, al fine di seguire l'evoluzione segnata dalle pronunce ed evincere lo sviluppo del sistema dai differenti orientamenti che si sono succeduti nel tempo.

Muovendo dall'esame del contenuto delle pronunce delle corti statunitensi congiuntamente al richiamo delle disposizioni legislative vigenti, infatti, si delineeranno gli elementi essenziali del sistema adottato nella cultura giuridica d'oltreoceano in tema di tutela dei diritti televisivi sulle manifestazioni sportive. Nel corso dell'analisi, peraltro, saranno svolte inoltre talune considerazioni critiche per quanto attiene, di volta in volta, alle opzioni adottate con riferimento a alcune fattispecie, e verranno individuati i profili di maggiore contatto con l'ordinamento giuridico italiano.

 

 

2. – Le prime pronunce giurisprudenziali statunitensi in materia di diritti televisivi su eventi sportivi, la misappropriation doctrine ed il riconoscimento di un property right sull'evento: un'impostazione tuttora valida

 

L'esigenza di approntare una tutela degli investimenti economici e professionali sostenuti dall'organizzatore di una manifestazione sportiva è stata avvertita sin da tempi estremamente remoti nell'ambito della giurisprudenza americana, che presenta decisioni in materia anche in epoca antecedente l'avvento della televisione, con riferimento a talune fattispecie nelle quali la violazione del diritto di trasmissione della cronaca dettagliata della competizione agonistica veniva commessa con lo strumento radiofonico.

L'impostazione adottata in tal caso dalle corti americane – e che, per quanto consta, rappresenta la prima espressione di un orientamento compiuto in materia – fu quella dell'applicazione della teoria della misappropriation doctrine, mediante la quale si assicurò una tutela "forte" dei diritti degli organizzatori delle manifestazioni sulle competizioni sportive.

Il precedente cui ci si riferisce è dato da una sentenza della Corte Suprema del 1918 in occasione della quale, decidendo sul caso Int'l News Serv. v. Associated Press[3] in merito alla legittimità dell'attività di un'emittente radiofonica che aveva trasmesso la radiocronaca di una manifestazione sportiva senza tenere conto del fatto che i diritti di trasmissione relativi a quell'evento erano stati acquistati in precedenza da un'emittente concorrente, la Corte ne dichiarò l'illegittimità. A fondamento di tale decisione si affermò che non si può sostenere che i diritti di trasmettere la radiocronaca di un evento siano troppo evanescenti o inconsistenti per essere qualificati come "property rights" qualora un soggetto abbia acquistato legittimamente tali diritti sostenendo degli oneri al fine di trarre un profitto, con la conseguenza che non si può non sanzionare il concorrente che si appropri indebitamente di tali diritti al fine di trarre per sé un utile o di danneggiare il titolare effettivo. La qualifica dei diritti di trasmissione radiofonica dell'evento come property rights consente pertanto alla Corte Suprema di ritenere che la condotta del concorrente che si appropria della radiocronaca di una manifestazione allestita da altri e la trasmette al pubblico sia illegittima e costituisca un'ipotesi di misappropriation[4], e in forza di tale valutazione dispone così il risarcimento dei danni subiti dal titolare.

Secondo tale prospettiva l'organizzatore della manifestazione può tutelare i propri diritti sull'evento nei confronti di ogni indebita intromissione proveniente da parte di terzi, e pertanto, atteso che all'organizzatore della manifestazione deve essere riconosciuto un property right sulla stessa, mediante tale strumento può essere tutelato il diritto di trasmettere radiofonicamente (o, comunque, quello di disporre a favore di terzi della trasmissione via radio del) l'evento. Il riconoscimento della titolarità dei diritti (nella specie radiofonici ma, in seguito, si ritiene anche televisivi) a favore del soggetto che allestisce la manifestazione e correlativamente l'attribuzione di un'azione giudiziale per la tutela di tale diritto è piuttosto risalente nell'ambito dell'ordinamento statunitense, e lo strumento è stato individuato appunto nella misappropriation.

Tale azione pare quella maggiormente idonea ad assicurare i diritti dell'organizzatore dell'evento. Sotto il profilo probatorio, infatti, atteso che è indiscusso[5] che la titolarità dei diritti televisivi sull'evento debba essere riconosciuta in via esclusiva al soggetto che ha allestito la manifestazione per il solo fatto di averla organizzata[6], in capo all'organizzatore graverà soltanto l'onere di dimostrare la "ownership" dell'evento, ovvero la titolarità sullo stesso, e l'esistenza di una condotta appropriativa non autorizzata da parte di terzi che si trovano in rapporto concorrenziale (per il settore merceologico o il mercato di riferimento) con il titolare dei diritti. Per quanto attiene al risultato, poi, la casistica giurisprudenziale dimostra sin da tempi risalenti un atteggiamento assolutamente favorevole in tal senso, specie in quelle ipotesi[7] in cui il carattere pubblico della manifestazione non consente l'impiego di strumenti contrattuali.

 

 

3. – La tutela dei diritti sulle manifestazioni sportive tra il rimedio della misappropriation e la tutela della notizia

 

Lo stesso orientamento interpretativo si trova espresso in un altro precedente di poco successivo quando, verso la fine degli anni '30 – nel caso Pittsburgh Athletic Co v. KQV Broadcasting Co.[8] – una Corte Distrettuale degli Stati Uniti deliberò che l'organizzatore di una competizione sportiva (ovvero il soggetto che acquista il campo da baseball o la disponibilità dello stesso, paga i giocatori per l'esecuzione della prestazione sportiva e allestisce l'incontro) ha un legittimo diritto di capitalizzare il valore di tale manifestazione mediante la cessione dei diritti di trasmissione della cronaca dettagliata via radio, oltre al più generale diritto di tutela nei confronti delle intromissioni altrui.

Segnatamente, nella fattispecie esaminata, la Corte riconobbe alla Pittsburgh Athletic Co. la titolarità di un property right sull'evento, affermando l'esistenza di un diritto esclusivo di disporre dell'evento mediante la cessione a terzi dei diritti di trasmissione della telecronaca, e dichiarando la natura illecita e contraria alle regole della concorrenza del comportamento di chi viola il diritto esclusivo di trasmissione televisiva dell'evento, precisando ulteriormente che la trasmissione momento per momento (play by play) della manifestazione sportiva non è consentita in mancanza di espressa apposita autorizzazione del titolare, e lede i diritti di quest'ultimo, in quanto eccede la funzione informativa[9].

La Corte distrettuale riconobbe pertanto l'esistenza di un'ipotesi di misappropriation – e, quindi, gli estremi dell'unfair competition[10] – nel comportamento appropriativo dell'emittente radiofonica, ravvisando una legal property in capo all'organizzatore, unico titolare del diritto di trasmettere le notizie della competizione minuto per minuto (nel caso, mediante il solo strumento della radio) e di cedere liberamente tale diritto[11].

Tuttavia in quest'ultima fattispecie l'accento viene posto anche sulla tutela del diritto dell'organizzatore a gestire in via autonoma la notizia, e l'argomento viene ripreso ed approfondito in una decisione successiva. Nel caso Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co.[12] la Corte Suprema statuì che la trasmissione dello spettacolo di intrattenimento sportivo[13] può di per sé essere considerata alla stregua della programmazione non autorizzata di news, e che pertanto questa qualificazione consente il ricorso alla protezione offerta dal Primo Emendamento. Tramite tale percorso interpretativo la Corte affermò pertanto che un'emittente televisiva non può, in mancanza di espressa autorizzazione in tal senso, filmare e trasmettere un'opera d'arte drammatica senza il consenso dell'autore della stessa, ovvero un incontro di pugilato o una partita di baseball, condannando così l'emittente televisiva.

L'accostamento tra la tutela dell'investimento economico dell'organizzatore della manifestazione sportiva secondo rimedi di matrice proprietaria (affermata con la pronuncia nel caso Pittsburgh Athletic Co v. KQV Broadcasting Co. della fine degli anni '30, che menziona – quasi incidentalmente – la tutela della notizia), ed il riconoscimento del carattere di "news" alla trasmissione di parte degli eventi sportivi, con la conseguente applicazione del Primo Emendamento – che tutela la libertà manifestazione del pensiero con qualsiasi forma – (effettuato con il caso Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co. del 1977 – ove viene quasi sancita l'equiparazione tra le manifestazioni sportive e le opere drammatiche) segna il passaggio effettuato da taluni giudicanti dalla tutela dell'organizzatore della manifestazione operato tramite il rimedio della misappropriation doctrine alla protezione dei diritti televisivi sugli eventi sportivi mediante l'applicazione del Copyright Act. In tal modo pare delinearsi una prima fase evolutiva che modella la tutela secondo il sistema del diritto d'autore (o meglio, del copyright) in luogo di quello concorrenziale, incentrando così l'attenzione più sul profilo dell’attività svolta dal soggetto che organizza la manifestazione che sull'elemento dell'investimento economico sostenuto a tal fine.

Anche tenendo conto di tale orientamento – a nostro avviso discutibile sotto diverse prospettive, per le ragioni che saranno ampiamente esposte nel prosieguo – resta comunque fermo che il ricorso ai rimedi della misappropriation e unfair competition costituisce tuttora uno strumento difensivo realmente efficace[14], utilizzabile in tutti i casi in cui esista un rapporto concorrenziale tra i soggetti interessati e le azioni contrattuali non possano essere esperite a causa dell'assenza di un contratto o per via del luogo in cui si svolge la manifestazione, in alternativa ai rimedi di cui si dirà in seguito.

 

 

4. – L'applicazione del Copyright Act alla tutela dei diritti televisivi sulle manifestazioni sportive: l'intervento legislativo nell'ordinamento statunitense

 

L'applicabilità della tutela approntata dal Copyright Act ai diritti dell'organizzatore di un evento sportivo, e segnatamente ai diritti di trasmissione televisiva della manifestazione, è argomento tuttora controverso e dibattuto nell'ordinamento statunitense. Nella prima fase evolutiva della giurisprudenza e della dottrina in materia l'estensione dell'operatività del rimedio del copyright al di fuori delle opere che venivano tradizionalmente considerate come oggetto di tale diritto veniva costantemente esclusa, come dimostrano gli stessi precedenti menzionati nel corso della trattazione che precede.

La ragione di tale esclusione risiedeva nella difficoltà di sostenere un'interpretazione estensiva delle norme che disciplinavano la tutela del diritto d'autore, limitata espressamente a talune manifestazioni artistiche e creative dell'intelletto umano. La svolta sul tema si ebbe infatti allorquando, facendo seguito alle istanze da più parti rappresentate volte ad ottenere un allargamento dei confini della protezione offerta dal Copyright Act, nel 1976 il Congresso ampliò i limiti suddetti in una duplice direzione. Infatti, affermando tale esigenza, la tutela venne estesa sia alle forme di espressione già precedentemente esistenti ma considerate solo di recente come opere "creative", e pertanto meritevoli e bisognose di protezione, sia alle nuove forme espressive precedentemente sconosciute e che rappresentano il portato dell'innovazione scientifica e tecnologica[15].

In tale ambito venivano così espressamente ricomprese le manifestazioni atletiche[16], anche se i confini e gli ambiti della tutela, e segnatamente l'individuazione dettagliata dei requisiti necessari per l'applicabilità della tutela, non venivano specificamente indicati[17], dando luogo alle incertezze ermeneutiche e di regolamentazione cui si farà riferimento a breve.

L'ampliamento, comunque, fu tale da indurre autorevole dottrina a ritenere che il Copyright Act, nella nuova impostazione, tuteli chiunque, anche in minima misura, esplichi la propria creatività intellettuale o estetica nella creazione o produzione di un'opera espressa in forma tangibile e concreta[18]. Il criterio generale assunto nel Copyright Act fu infatti quello di attribuire tale protezione a tutti gli «original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device (…)»[19]; è evidente che, essendo tale il parametro adottato quale riferimento, e mancando una specifica indicazione delle prestazioni sportive ed atletiche nell'ambito della lista di opere sicuramente oggetto di copyright, l'attribuzione della tutela – e del correlativo rimedio – a favore degli organizzatori delle manifestazioni sportive veniva, di fatto, rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice, il quale in taluni casi ha ravvisato la ricorrenza dei presupposti, accordando la protezione, in altri l'ha negata[20].

 

 

5. – La tutela dei diritti televisivi mediante l'applicazione giurisprudenziale del Copyright Act

 

L'ambiguità definitoria del Copyright Act ha avuto immediati e costanti riflessi sulla giurisprudenza americana in materia di titolarità dei diritti televisivi sulle trasmissioni sportive; l'analisi di una breve rassegna dei casi decisi dalle corti assume rilievo al fine di evidenziare l'incongruità delle soluzioni adottate e la peculiarità delle argomentazioni addotte a sostegno.

Tra i precedenti che risolvono positivamente il quesito inerente la tutelabilità dei diritti televisivi dell'organizzatore di spettacoli sportivi mediante il ricorso al copyright[21] assume una valenza esemplificativa (per gli argomenti sviluppati nella motivazione) un caso[22] – risalente al 1986 – che ha visto contrapporsi la Lega Nazionale del Football a taluni esercenti di servizi commerciali di varia tipologia, quali segnatamente ristoranti e bar, in ordine alla titolarità dei diritti sulle immagini delle competizioni sportive e del conseguente diritto di trasmetterle con il mezzo televisivo.

In particolare, la controversia vedeva schierati in posizione contrastante da un lato la National Football League – associazione nella quale confluiscono le squadre di football che disputano le varie competizioni agonistiche, tra le quali anche il team dei St. Louis Cardinals –, che affermava di essere titolare di tutti i diritti sulle manifestazioni sportive dalla stessa organizzate, e pertanto di avere anche il diritto di precludere la possibilità di trasmettere televisivamente l'evento sportivo; e dall'altro – sul fronte contrapposto – alcuni esercenti commerciali i quali, pur in mancanza di autorizzazioni o, comunque, del consenso degli organizzatori del torneo avevano trasmesso (così come era abituale) la competizione sportiva, lasciando che i propri avventori godessero dello spettacolo[23].

La prassi si poneva in contrasto con gli interessi degli organizzatori del torneo i quali, valutando l'inopportunità di una programmazione televisiva dell'evento, avevano ritenuto preferibile non concedere alle emittenti televisive il diritto di filmare la competizione e trasmetterla, oscurando sostanzialmente la trasmissione all'interno di determinati ambiti territoriali. In particolare, nel caso concreto, il potere di circoscrivere e regolamentare la diffusione televisiva dell'evento era stato esercitato dalla National Football League nel senso di vietare ai terzi la programmazione della competizione sulle reti televisive operanti nell'ambito dell'area geografica nella quale questa si svolgeva[24].

L'esercizio dei diritti televisivi sull'evento sportivo, quindi, era stato attuato mediante la delimitazione dell'attività divulgativa delle emittenti, ponendo un divieto espresso di trasmissione con riferimento ad una specifica zona. Analogo divieto non veniva posto, invece, con riguardo alla trasmissione televisiva della competizione in altri ambiti territoriali, con riferimento ai quali la programmazione era permessa (non è chiaro se liberamente o sulla base di contratti di cessione dei diritti di trasmissione a favore di terzi); e proprio tale situazione consentiva – in via di fatto, non certamente sotto il profilo giuridico – agli esercenti dei locali commerciali di utilizzare il collegamento al satellite per trasmettere le partite di football in contrasto con i desiderata della Lega di appartenenza, incrementando così la propria clientela, ma contemporaneamente contravvenendo a quanto deliberato dall'organizzatore dell'evento.

Nell'analizzare il caso, la Court of Appeals (8° circuito) ha ritenuto che la condotta adottata dagli esercenti dei locali commerciali in dispregio alle determinazioni della National Football League fosse illegittima in quanto attuata senza il consenso dell'organizzatore dell'evento e limitativa dei diritti televisivi altrui, ed ha ravvisato la violazione della Section 102 del Copyright Act del 1976 sotto diversi profili.

Ritenendo che l'organizzazione di una manifestazione sportiva comporti l'insorgere dei relativi diritti in capo alla Lega, e determini pertanto la titolarità dei diritti televisivi sull'evento, la Corte statunitense ha ritenuto che tali diritti dovessero essere ricompresi nell'ambito di tutela del Copyright Act, ed è giunta a tale conclusione seguendo un particolare procedimento logico.

Muovendo dalla considerazione dell'area di operatività del Copyright Act la Corte statunitense ha infatti rilevato che tale normativa riguarda le opere degli autori fissate su un supporto tangibile, ed ha pertanto ritenuto che l'elemento discretivo tra la tutelabilità oppure l'esclusione dell'opera dalla tutela in questione fosse rappresentato dal mezzo di espressione utilizzato. Incluse quindi, certamente, le opere audiovisive in generale (ed in quanto tali), la Corte ha affermato che tra queste dovrebbero essere annoverate anche le registrazioni televisive degli eventi sportivi disputati tra (gruppi di) professionisti, con conseguente insorgere del diritto esclusivo di disciplinare e regolamentare la diffusione da parte degli organizzatori, ed ha quindi esteso tutte le specifiche facoltà.

Segnatamente, il riconoscimento in capo alla Lega dei diritti spettanti agli autori secondo quanto previsto dal Copyright Act ha comportato l'attribuzione – tra gli altri – del diritto di trasmettere le immagini dell'evento secondo determinate sequenze, eventualmente con un accompagnamento sonoro (cosiddetto right to perform), e di trasmettere tale filmato in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o comunque in ambienti nei quali siano presenti (e si raccolgano) numerose persone che si trovano al di fuori dall'ambito familiare o dal loro abituale ambiente sociale[25].

La conseguenza immediata di tale impostazione è stata, quindi, la qualificazione di antigiuridicità della condotta adottata dagli esercenti dei locali commerciali[26], atteso che il riconoscimento del diritto esclusivo di decidere in ordine alla trasmissione televisiva dell'evento a favore dell'organizzatore della manifestazione sportiva – non soltanto in merito all'an, ma anche con riferimento al momento dell'emissione (quando) e alle modalità (quomodo), incluso il relativo ambito di estensione territoriale –, preclude automaticamente che una simile libertà sia riconosciuta a terzi. A nulla, peraltro, è valso ai titolari dei locali commerciali l'invocare una delle esenzioni previste dal Copyright Act, in forza della quale si applica un'eccezione a favore di quei soggetti che utilizzino la trasmissione per finalità esclusivamente private nella propria abitazione[27], stante il carattere divulgativo che invece la trasmissione aveva assunto nella fattispecie concreta.

Ciò che comunque interessa maggiormente rilevare ai fini della presente indagine è che l'antigiuridicità della condotta appropriativa e divulgativa delle immagini televisive, nel caso sinteticamente ricordato, è stata ravvisata nella violazione del Copyright Act, e segnatamente nella indebita ingerenza dei terzi nell'altrui diritto di determinare la destinazione della trasmissione televisiva dell'evento sportivo.

Dall'analisi della pronuncia si evince che la Corte americana non ha avuto alcun dubbio nell'individuare il soggetto legittimato all'esercizio dei diritti televisivi sulla manifestazione sportiva, identificandolo senza alcun indugio nella Lega, ovvero nell'organizzatore del torneo sportivo.

Peraltro tale opzione è stata fatta propria da una corte americana anche in un precedente poco successivo allorquando – nel caso Baltimore Orioles, Inc. v. Major League Baseball Players Ass'n[28] – in conformità a quanto previsto dallo Sport Broadcasting Act del 1961 (e quindi all'atto normativo che espressamente attribuisce la titolarità dei diritti sull'evento al soggetto che ne cura l'allestimento) è stato negato in capo ai singoli atleti partecipanti – e all'associazione che li riunisce – il diritto di disporre della trasmissione televisiva dell'evento sportivo e di percepire gli utili relativi, ed è stato invece riconosciuto espressamente a favore dell'organizzatore della manifestazione.

Anticipando parzialmente quanto sarà esposto con maggiore ampiezza nel corso dei capitoli successivi, pare opportuno segnalare sin d'ora che sotto il profilo soggettivo la decisione non si discosta da quanto accade nell'ordinamento giuridico italiano laddove, sia pure a seguito e in esito ad una attività interpretativa e ad un dibattito piuttosto articolati, si giunge alla stessa conclusione ottenendo il medesimo risultato.

Più complessa è invece la trasposizione nell'ordinamento giuridico italiano del profilo oggettivo[29] della decisione statunitense, atteso che i referenti normativi si presentano diversi ed hanno una differente portata. Difatti, come si vedrà meglio in seguito, l'ambito applicativo del Copyright Act non coincide esattamente con quello proprio della legge italiana sul diritto d'autore, atteso che l'intervento effettuato nel 1976 sembrerebbe avere esteso l'ambito applicativo della protezione assicurata nel sistema statunitense, ed inoltre i medesimi concetti che si pongono alla base dell'attribuzione di diritti sono profondamente divergenti nei due ordinamenti giuridici, essendo la sistematica nazionale improntata (per quanto in questa sede rileva) sulle nozioni proprietarie e del diritto d'autore, laddove – viceversa, e com'è noto – le posizioni giuridiche soggettive presenti nel diritto americano con riferimento alla titolarità dei beni sono incentrate sui property rights.

 

 

6. – Rilievi critici in merito all'individuazione dell'oggetto della tutela

 

La decisione adottata dalla Corte americana nel caso National Football League v. McBee & Bruno's, Inc.[30], come detto, ravvisa nella tutela approntata dalla legge sul copyright il fondamento attributivo dei diritti televisivi sull'evento sportivo, ritenendo sostanzialmente che l'organizzatore del torneo sia l'autore dello spettacolo sportivo, e pertanto il legittimo titolare dei relativi diritti di sfruttamento (nella specie, televisivo)[31]. Al fine di pervenire a tale conclusione non viene evidenziato nessun particolare percorso, e segnatamente non si pone alcun quesito in merito al fondamento giustificativo di siffatta attribuzione; il riconoscimento dei diritti di sfruttamento televisivo della manifestazione a favore dell'organizzatore, infatti, deriva in via diretta ed immediata dalla stessa circostanza di aver allestito l'evento sportivo. All'organizzatore della manifestazione viene quindi riconosciuta e garantita la titolarità di tutti i diritti relativi all'evento sportivo per il solo fatto di averlo organizzato, e di avere quindi impiegato mezzi – materiali e non – per conseguire tale risultato.

Nel ritenere applicabile la Section 102 del copyright Act si sostiene che i diritti televisivi sull'evento derivino direttamente dall'organizzazione dello stesso, e non si debba valutare se esista – e in quale misura rilevi – l'apporto creativo necessario per qualificare la manifestazione come opera dell'ingegno; la titolarità dei diritti consegue all'organizzazione e all'allestimento in modo automatico, a prescindere dalla qualificazione della stessa in termini di opera di carattere creativo, qualificazione che a nostro avviso – per le argomentazioni che saranno diffusamente esposte nel corso della trattazione che segue, anche con riguardo alla disciplina vigente nell'ordinamento italiano – non pare possa essere attribuita alle competizioni sportive, specie collettive, stante la netta prevalenza dell'elemento tecnico ed atletico su quello creativo e artistico[32].

Il diverso apporto e maggior rilievo del dato atletico non incide, dunque, sull'attribuzione della titolarità dei diritti, che vengono in ogni caso riconosciuti in capo all'organizzatore.

L'impostazione non pare persuasiva, atteso che sarebbe opportuno – a nostro avviso – profilare una differenziazione a seconda dell'oggetto della tutela[33].

Infatti, qualora si consideri la manifestazione sportiva in sé, è evidente che i diritti di sfruttamento debbano essere riconosciuti a favore dell'organizzatore per il medesimo fatto di aver allestito lo spettacolo, con la conseguenza che all'organizzatore spetterà – in via esclusiva – il diritto di disporre di tutte le utilità suscettibili di essere connesse all'evento (quali, esemplificativamente, la vendita dei biglietti di accesso al luogo in cui si svolge l'evento, la cessione dei diritti televisivi in chiaro, la cessione dei diritti di trasmissione televisiva con segnale criptato, dei diritti di merchandising, di quelli radiofonici ecc.).

Diverse considerazioni devono invece essere svolte con riferimento alla possibilità di ritenere che la manifestazione sportiva sia un'opera dell'ingegno creativa suscettibile di costituire l'oggetto di un copyright. Tale eventualità, infatti, dovrebbe – a nostro avviso – essere esclusa (o, quanto meno, meglio valutata[34]), essendo connessa alla qualificazione dell'evento sportivo in termini diversi da quelli prospettati.

La competizione considerata di per sé, come si dirà con riferimento all'ordinamento italiano, non può essere qualificata come opera di carattere creativo, ma questo – nell'ordinamento statunitense – non preclude affatto che il soggetto che la allestisce possa tutelarne i diritti di sfruttamento televisivo nei confronti di tutti i terzi, erga omnes, vantando sulla stessa un property right. Resta quindi impregiudicata la titolarità esclusiva dei diritti sulla competizione, ed ha carattere assoluto e incondizionato la protezione assicurata all'organizzatore dell'evento, ma questo non dovrebbe determinare la necessità di ricorrere a "forzature" al fine di sostenere che lo spettacolo sportivo (in sé) sia oggetto di copyright. La stessa giurisprudenza successiva in materia di attribuzione e riconoscimento di rimedi a tutela dei diritti televisivi sulle manifestazioni sportive pare confermare tale orientamento, atteso che dall'analisi della casistica emerge una diffusa tendenza a negare l'applicazione del Copyright Act.

 

 

7. – (Segue) La registrazione televisiva dell'evento come opera dell'ingegno

 

Ciò che, invece, potrebbe legittimamente essere considerata un'opera di carattere creativo (salvo, naturalmente, verificare la ricorrenza dei requisiti di creatività nel caso concreto) è la ripresa filmica dell'evento, ovvero l'opera risultante dall'attività dell'operatore televisivo il quale crea un video finale, conferendo all'evento elementi di creatività differenti[35]. In tal caso, infatti, l'operatore esercita una attività che – sotto diversi profili – è assimilabile a quella del regista, atteso che il prodotto finale viene confezionato mediante la scelta delle inquadrature da effettuare, dell'angolazione e della prospettiva da assumere quale riferimento, operando la selezione di una piuttosto che un'altra immagine, di un momento saliente piuttosto che un altro, dell'uso del colore o del bianco e nero, ovvero ancora di filtri colorati.

Ponendosi in tale angolo visuale la funzione dell'operatore nello svolgimento della ripresa non è neutra, e di fatto può incidere anche in misura rilevante sulla natura e la tipologia di spettacolo al quale lo spettatore andrà poi ad assistere. Il risultato finale della ripresa effettuata dall'operatore televisivo, allora, sarebbe dotato di caratteri e peculiarità proprie, tali da consentirne il "distacco" dalla manifestazione che costituisce l'oggetto del filmato, di modo che – a seguito della separazione – l'esito di tale attività potrebbe assumere i caratteri propri dell'opera dell'ingegno di carattere creativo, e divenire così un'opera autonoma, di per sé suscettibile di essere tutelata[36]. Ma questa è soltanto un'eventualità.

Il procedimento logico seguito nell'ipotesi delineata sarebbe analogo a quello che consente di tutelare gli autori di documentari relativi al mondo animale o vegetale, ovvero agli sviluppi tecnologici della civiltà, o di simili opere ricostruttive, per l'attività creativa che si pone a fondamento dell'elaborazione creativa.

Nessun dubbio è stato mai prospettato in merito alla tutelabilità degli autori di simili documentari, la cui attività creativa consiste nella scelta degli oggetti e dei fenomeni da filmare, nelle modalità prescelte, nella valutazione della prospettiva da adottare e, in sostanza, nella scelta di tutto quel complesso di accorgimenti di carattere tecnico ed estetico da adottare per ottenere la migliore rappresentazione della realtà. Naturalmente nessuno ha pensato di poter opporre un diritto confliggente, ma neppure si è ritenuto che, per il solo fatto di riprendere, filmandoli, elementi facenti parte del mondo naturale – in quanto tali già preesistenti ed oggettivamente rinvenibili in rerum natura –, l'autore del documentario non fosse meritevole di tutela. A prescindere dai diritti sottostanti e dallo specifico oggetto della ripresa, infatti, l'opera filmica viene tutelata in sé, in quanto espressione dell'ingegno dell'autore.

Analogamente potrebbe accadere nel caso del filmato che riproduce una competizione sportiva, laddove è sicuramente possibile che le particolari modalità adottate nel riprendere l'evento siano tali da dare luogo ad un'opera originale e dotata di carattere creativo, e come tale tutelabile in quanto suscettibile di costituire oggetto di copyright. Ma ciò potrebbe anche non significare che l'evento sottostante – ovvero la competizione sportiva considerata autonomamente – sia anch'essa oggetto di copyright[37]; anche in questo caso, infatti, si potrebbe rendere necessario operare una distinzione preliminare tra la manifestazione artistica (nel caso, il filmato) compiuta dall'autore delle riprese, da un lato, e l'oggetto della stessa (la partita o la manifestazione sportiva) attuata mediante l'esercizio di attività atletica, dall'altro.

L'evento filmato, pertanto, non determina l'insorgere di un diritto simile a quello vantato dall'autore di un'opera di carattere creativo, e tuttavia non lascia neppure l'organizzatore della manifestazione sportiva privo di tutela, in quanto gli viene riconosciuta la titolarità di un property right sull'evento – quindi un diritto di disporre e di sfruttare lo stesso a qualsiasi fine e secondo ogni modalità – assicurandogli così una protezione autonoma, ma di analoga ampiezza rispetto a quella prevista a favore dell'autore di un'opera.

Il negare che l'allestimento della competizione determini l'insorgere di un diritto di copyright in capo all'organizzatore, pertanto, non determinerebbe una correlativa deminutio della posizione giuridica soggettiva di quest'ultimo, ma comporterebbe semplicemente una differente qualificazione giuridica, alla quale corrisponde peraltro una posizione di analoga forza contraddistinta dall'attribuzione di poteri della medesima ampiezza.

 

 

8. – L'orientamento contrario alla tutela dell'esclusiva sui diritti televisivi

 

Nell'analizzare la pronuncia appena citata[38] della Corte statunitense parte della dottrina americana ha sollevato invece la questione della legittimità della limitazione imposta dagli organizzatori di alcune manifestazioni sportive alla trasmissione televisiva, ritenendo che la preclusione alla diffusione di determinati eventi non sia, in realtà, giustificata, e debba essere superata[39].

Le motivazioni poste a fondamento dell'interesse dell'organizzatore della manifestazione a vietarne la trasmissione televisiva risiedono, essenzialmente, nel timore che la libera disponibilità dell'evento sullo schermo catalizzi l'attenzione degli spettatori e concentri l'interesse facendolo confluire soltanto sullo schermo medesimo. La persuasione che la trasmissione televisiva possa determinare una diminuzione nella vendita dei biglietti di accesso ai luoghi in cui si svolge la competizione atletica, disincentivando la partecipazione personale del pubblico e pregiudicando così l'opportunità di guadagno del soggetto che allestisce la manifestazione[40], rappresenta il principale motivo di limitazione allo sfruttamento dei diritti televisivi.

A tale considerazione si potrebbe aggiungere – quale effetto riflesso e consequenziale – che la mancanza (o minore affluenza) del pubblico degli spettatori potrebbe comportare una correlativa diminuzione del livello di coinvolgimento nello spettacolo, rendendolo meno eccitante e, pertanto, meno appetibile anche nella versione mediatica.

All'esigenza di tutelare tali interessi imprenditoriali, tuttavia, fa da contrappeso l'istanza di non pregiudicare le aspettative del pubblico. Sotto diverso profilo, infatti, ponendosi nella contrapposta posizione degli spettatori interessati a godere comunque dello spettacolo anche senza recarsi necessariamente presso i luoghi di gioco, si profila l'esigenza di ottenere la disponibilità della visione dell'evento, materialmente preclusa – per molti – in caso di oscuramento televisivo[41].

Il pregiudizio subito dai potenziali telespettatori è diverso, evidentemente, sia con riferimento alla tipologia dell'evento sportivo, sia per quanto attiene all'ambito di applicazione del divieto di trasmissione posto dall'organizzatore

Con riguardo al primo aspetto, infatti, ben potrebbe essere attribuita una diversa incidenza alle manifestazioni circoscritte ad una dimensione locale limitata rispetto a quelle di rilievo nazionale, e – tra queste ultime – a quelle che attraggono un vasto pubblico rispetto a quelle che interessano soltanto un ristretto novero di persone. Qualora si volesse profilare un'ipotesi di illegittimità della condotta restrittiva dello sfruttamento dell'evento fondata sull'esistenza di un preminente interesse pubblico[42] a prendere visione della manifestazione, infatti, si incontrerebbero difficoltà ben maggiori – e a nostro avviso, presumibilmente, insuperabili – nel caso di eventi privi di riscontro generalizzato, laddove la contraria opinione si potrebbe eventualmente sostenere per spettacoli di rilevante impatto sul pubblico.

In altre parole, nell'ambiente sociale e culturale proprio della popolazione statunitense, si potrebbe eventualmente sostenere l'esistenza di un interesse pubblicistico prevalente alla diffusione televisiva di alcune partite di football o di pallacanestro al fine di assicurarne la trasmissione (peraltro con esiti incerti), mentre è discutibile che analogo orientamento potrebbe trovare accoglimento con riferimento ad eventi propri di altre discipline sportive, quali – ad esempio – i tornei di bowling o le partite di polo, atteso che questi interessano una minima percentuale della popolazione.

Ulteriori differenziazioni potrebbero inoltre derivare, come anticipato, dalla diversa estensione dell'ambito territoriale di applicazione del divieto.

Se da un lato, infatti, si volesse qualificare come illegittima la condotta dell'organizzatore che preclude ovunque la diffusione dello spettacolo, in quanto impeditiva di ogni possibilità di assistere all'evento per tutti gli interessati, analoga posizione difficilmente potrebbe essere assunta con riguardo al divieto di trasmissione relativo ad una zona circoscritta – nella quale la protezione degli interessi dell'organizzatore a non vedere pregiudicata la vendita dei biglietti potrebbe divenire essenziale (o comunque maggiormente rilevante in una prospettiva di bilanciamento delle rispettive posizioni giuridiche). Anche se resta da considerare che, comunque, col passare degli anni si è assistito ad una radicale modificazione del medesimo approccio che il pubblico ha nei confronti dello sport, rendendosi evidente un rilevante interesse (e, spesso, una preferenza) a seguire sul piccolo schermo anche gli eventi sportivi che si svolgono in ambiti territoriali circostanti[43].

Naturalmente tale tendenza non può essere trascurata nelle valutazioni relative alla legittimità o meno dell'imposizione di limitazioni alla trasmissione televisiva, e non viene ignorata neppure dagli operatori del settore i quali, nell'organizzare l'evento sportivo, hanno ormai ben compreso che i proventi che possono derivare dalla vendita dei biglietti costituiscono – in realtà – il dato economico meno rilevante e di gran lunga minoritario rispetto al profitto che si può trarre dalla cessione dei diritti televisivi sullo spettacolo.

 

 

9. – (Segue) Un tentativo di superamento del problema: il sistema delle licenze obbligatorie

 

A prescindere da tali rilievi, comunque, e tenendo conto dei vari distinguo, una possibile soluzione per quelle situazioni in cui si ritiene che la diffusione televisiva dell'evento sia funzionale ad una tutela degli interessi del pubblico dei potenziali telespettatori, meritevoli di protezione in quanto ritenuti prevalenti rispetto a quelli dell'organizzatore della manifestazione, potrebbe essere quella di trovare un rimedio in forza del quale si giunga ad imporre all'organizzatore della manifestazione l'obbligo di diffondere lo spettacolo, o in via diretta – avvalendosi di mezzi propri – oppure consentendo alle emittenti televisive di trasmetterlo mediante il rilascio di licenze obbligatorie (compulsory licenses).

La prospettiva è stata sostenuta da parte della dottrina statunitense[44], che ha ravvisato nella previsione delle licenze obbligatorie[45] una delle modalità praticabili al fine di attenuare i comportamenti monopolistici degli organizzatori delle manifestazioni sportive. Imponendo il rilascio di licenze a favore degli operatori della televisione, infatti, secondo tale prospettiva si potrebbe risolvere la problematica in esame, atteso che sarebbe in tal modo soddisfatto l'interesse del pubblico a prendere visione dell'evento tramite il mezzo televisivo e, contestualmente, il diritto dell'organizzatore a trarre un profitto dalla manifestazione.

Come è agevole immaginare, tale posizione si presta innanzi tutto, da un lato, ad alcune osservazioni critiche sotto il profilo dell'opportunità di imporre vincoli di questa natura ai soggetti che allestiscono manifestazioni sportive. Le possibili obiezioni possono essere individuate non soltanto secondo quanto prospettato in precedenza, ma anche sotto il profilo strettamente giuridico della compatibilità di siffatti obblighi con la normativa statunitense, costituzionale e non.

L'analisi condotta dall'orientamento dottrinale cui si fa riferimento induce a superare queste perplessità, affermando che, non essendo il copyright un diritto di natura costituzionale, dovrebbe essere ammessa la creazione da parte del Congresso di una nuova limitazione (oltre a quelle già previste ed esistenti). Nel valutare la legittimità delle licenze obbligatorie, inoltre, si sostiene che la previsione di condizionamenti alla libertà di utilizzazione dello spettacolo sportivo non contrasterebbe con la Convenzione di Berna sul diritto d'autore, in quanto l'imposizione dell'obbligo di concedere licenze non recherebbe pregiudizio ai diritti morali dell'autore, e non si porrebbe in conflitto con il diritto dell'autore di ottenere una remunerazione adeguata, in quanto il corrispettivo verrebbe predeterminato da un'autorità competente, e infine non opererebbe a livello extraterritoriale.

Al contrario, secondo tale tesi il carattere di illegittimità dovrebbe piuttosto essere rinvenuto nel comportamento dell'organizzatore della manifestazione il quale, arrecando pregiudizio agli interessi dei potenziali telespettatori e, di conseguenza, allo stesso mercato degli spettacoli sportivi, profitterebbe della propria posizione monopolistica vietando la trasmissione dell'evento.

La tesi è estremamente suggestiva, e presenta spunti interessanti nella trattazione della tematica in esame, proponendo una soluzione innovativa ad un problema complesso.

Tuttavia le argomentazioni addotte ed appena riferite, a nostro avviso, si pongono in contrasto con un principio che si ritiene opportuno salvaguardare comunque, anche nell'ipotesi in cui vi siano interessi contrapposti di un certo rilievo. Il riferimento è, chiaramente, alla libertà di mercato e all'autonomia contrattuale, ovvero a quel valore che – nell'ordinamento giuridico statunitense – rappresenta (o dovrebbe rappresentare) uno dei principali capisaldi del sistema. L'interesse del pubblico alla visione di una competizione sportiva tramite la programmazione televisiva, infatti, seppure rilevante, a nostro avviso difficilmente potrebbe essere considerato tale da assumere un rilievo preminente rispetto al diritto dell'organizzatore della manifestazione a disporre liberamente del risultato della propria attività.

A fronte di un interesse il cui rilievo giuridico è indubbiamente massimo in ordine alla sua valenza informativa (ovvero il diritto ad avere conoscenza dell'esito della competizione e dei suoi momenti salienti in fasi cronologicamente successive allo svolgimento della stessa) ed invece, secondo quanto allo stato risulta, non tutelabile per quanto attiene alla visione integrale dell'avvenimento, si pone il diritto dell'organizzatore della manifestazione ad utilizzare liberamente tutti i diritti ad essa connessi, secondo le proprie autonome determinazioni di convenienza ed opportunità. In linea generale, a nostro avviso, questo diritto difficilmente può essere limitato, e ciò è tanto più vero con riferimento al caso concreto, laddove l'interesse pubblico alla conoscenza degli elementi determinanti della competizione (indubbiamente esistente e tutelabile, in quanto avente carattere informativo e di cronaca) non può essere equiparato ad un (inesistente, o – quanto meno – non riconosciuto) diritto ad assistere alla visione integrale di un avvenimento sportivo, ovvero – sostanzialmente – ad un presunto diritto di godere delle utilità derivanti da un bene altrui.

Per la cessione (o la concessione) del godimento di tale bene, infatti, al titolare dei diritti (l'organizzatore dell'evento) è riservato il diritto di ottenere un corrispettivo ovvero, in caso di contraria determinazione di volontà, il diritto – che non può, né deve, essere disconosciuto o limitato – di escludere i terzi dall'utilizzazione e godimento del bene.

 

 

10. – Gli ostacoli che emergono nella concreta applicazione della tutela dei diritti televisivi mediante il copyright: le manifestazioni in luoghi pubblici

 

Come anticipato nella giurisprudenza statunitense si incontrano talune difficoltà teoriche nell'individuare il titolo attributivo dei diritti dell'organizzatore delle competizioni sportive sulla manifestazione sportiva, analogamente a quanto si vedrà in seguito con riferimento all'ordinamento italiano, laddove peraltro i percorsi interpretativi sono più articolati e complessi.

Naturalmente le forme di tutela che l'ordinamento statunitense assicura a favore del soggetto che allestisce l'evento sono molteplici, e risultano strettamente connesse alle concrete modalità di gestione dell'evento[46].

Le difficoltà maggiori si incontrano, come anticipato, nel tentativo di applicare la tutela derivante dal copyright alle manifestazioni sportive.

Il requisito per l'assoggettabilità di una determinata idea o manifestazione dell'intelletto umano alla protezione del copyright è che questa sia estrinsecata, che sia quindi fissata su un supporto materiale, tangibile, che ne consenta la visibilità o, comunque, la fruibilità, e l'effettiva tutela viene assicurata qualora la creazione rechi l'avviso che si tratta di bene oggetto di copyright.

Nella dottrina e nella giurisprudenza statunitense[47], infatti, è ricorrente l'affermazione che l'avviso (notice, rappresentato dalla dicitura "copyright" o da una "c" cerchiata) costituisce la condizione perché sia garantita la protezione mediante il copyright, mentre la registrazione non rappresenta un elemento necessario a tali fini[48]. Questo comporta che l'oggetto a favore del quale si intende apprestare la tutela dovrebbe essere preventivamente determinato, oltre che dettagliatamente individuato in tutti (o quasi) i suoi elementi, essenziali e non, riducendosi così notevolmente la tutelabilità di idee o creazioni la cui rappresentazione si fonda sull'elemento della spontaneità. I caratteri di mutevolezza e variabilità delle manifestazioni sportive e delle prestazioni atletiche, derivanti dalla stessa natura ad esse propria e dall'imprevedibilità dell'evolversi del gioco, rendono disagevole approntare lo strumento di protezione del copyright.

Infatti, essendo necessario che l'opera sia costituita in modo tale che i singoli elementi forniscano una rappresentazione originale e creativa, frutto dell'attività dell'intelletto umano, e che però – d'altro canto – l'opera sia anche predeterminata e delineata con esattezza in una fase antecedente la realizzazione, difficilmente si potrà utilizzare tale strumento di tutela per le manifestazioni sportive o simili eventi

Nella giurisprudenza statunitense si possono appunto riscontrare alcune testimonianze della difficoltà di tutelare le manifestazioni (sportive o meno) mediante l'applicazione del Copyright Act, specie in tutte quelle ipotesi in cui gli spettacoli si svolgono in ambienti pubblici o aperti al pubblico, piuttosto che essere allestiti in luoghi privati e ad accesso di pubblico limitato.

Un caso – che appare particolarmente interessante riportare ai fini della presente indagine – ha visto contrapporsi i diritti vantati dall'organizzatore di una parata ( la McDonald's Christmas Parade) sullo spettacolo relativo, rispetto agli interessi che un'emittente televisiva affermava in ordine alla trasmissione dell'evento.

Il soggetto che aveva organizzato la parata, curando l'individuazione del percorso, le modalità di svolgimento e l'allestimento dei carri, lamentava l'avvenuta lesione dei propri diritti affermando che la parata medesima, nella sua interezza e complessità, avrebbe dovuto essere oggetto di copyright, trattandosi di una manifestazione originale e creativa, opera dell'organizzatore medesimo. Le argomentazioni di segno contrario, provenienti dall'emittente televisiva, vertevano invece sull'inapplicabilità della disciplina del copyright per assenza dei presupposti, e si incentravano poi principalmente sul carattere pubblico della manifestazione, sulla mancanza di una protezione "di fatto" della stessa e sull'inesistenza di qualsiasi mezzo di protezione necessario per impedire l'accesso delle televisioni.

Nel decidere in ordine alla legittimità delle pretese dell'organizzatore la Corte statunitense[49] ha ritenuto che, sebbene gli elementi decorativi apposti ai singoli carri fossero originali, e pertanto si potesse ritenere che i carri medesimi, per le modalità secondo le quali erano stati allestiti, potevano essere considerati oggetto di copyright a favore dei soggetti che ne avevano curato la preparazione, lo spettacolo complessivo non potesse essere tutelato tramite tale strumento. In particolare – a sostegno di tale affermazione – si è posto in evidenza che la parata costituisce un'ipotesi di spettacolo già esistente ed appartenente a una tipologia ampiamente diffusa e conosciuta, quindi non originale; per giunta la circostanza ulteriore che l'evento si fosse svolto in pubblico, e segnatamente sulla pubblica strada, ha definitivamente indotto la Corte a pronunciarsi a favore dell'emittente televisiva, affermando l'impossibilità di estendere la tutela apprestata dal Copyright Act a favore dell'organizzatore dell'evento.

Non è chiaro se l'elemento determinante sia stato il carattere pubblico del luogo di svolgimento della manifestazione, né si può ritenere con certezza che la Corte statunitense avrebbe deciso diversamente qualora la parata si fosse svolta in uno spazio circoscritto o, comunque, in ambiente privato.

Ciò che è interessante rilevare, invece, è che – qualunque sia la soluzione prescelta al quesito che abbiamo prospettato in via meramente ipotetica – il dato relativo all'operatività della tutela del copyright resterebbe in ogni caso immutato.

Sembra chiaro, infatti, che se lo svolgimento della manifestazione in un luogo chiuso avesse indotto la Corte ad una decisione di segno contrario – favorevole alla tutela dell'organizzatore della parata – la motivazione posta a fondamento sarebbe stata da ricercare nell'avvenuta violazione delle limitazioni poste dall'organizzatore all'accesso non autorizzato, e non invece nell'argomento attinente alla tutelabilità dell'opera mediante il copyright. L'utilizzazione di quest'ultimo strumento di protezione non potrebbe essere pregiudicato (o anche semplicemente condizionato) dal carattere pubblico o privato del luogo di svolgimento di uno spettacolo, atteso che se si ritenesse opportuno accordare la protezione del copyright, questa dovrebbe sussistere in tutti i casi, prescindendo dalle concrete modalità di svolgimento.

Il fatto che la Corte statunitense abbia attribuito rilievo a tale dato fattuale induce quindi a dare una diversa lettura, e a concludere che il rimedio del copyright non sia ritenuto utilizzabile per tale tipo di spettacoli.

La medesima conclusione è stata raggiunta da una Corte federale all'esito di un giudizio relativo alla legittimità della concessione esclusiva del diritto di riprendere e trasmettere una maratona che si svolgeva a Boston da parte dell'organizzatore. In tale occasione, infatti, è stato affermato che gli organizzatori dell'evento sportivo non avevano il diritto di cedere in esclusiva i diritti televisivi ed essere tutelati mediante l'applicazione del Copyright Act in quanto la manifestazione aveva luogo in pubblico, e si è pertanto sostenuto che, piuttosto che invocare la protezione del copyright, gli organizzatori avrebbero dovuto tutelare i propri interessi economici mediante l'imposizione di limitazioni all'ingresso e all'accesso delle televisioni ai luoghi di svolgimento della manifestazione, ottenendo il permesso amministrativo di chiudere l'accesso alle strade, controllando lo spazio aereo, oppure adottando altri accorgimenti dello stesso genere atti ad evitare intrusioni di soggetti non autorizzati[50].

Si esclude, pertanto, che la protezione degli eventi pubblici (o che, comunque, si svolgono in pubblico) possa essere assicurata mediante il ricorso al copyright, dovendosi rinvenire in altre modalità (tutela di fatto) o in altri strumenti giuridici gli efficaci mezzi di tutela.

In linea di principio l'organizzazione degli eventi dovrebbe pertanto essere accompagnata dall'adozione di una serie di accorgimenti di natura fattuale aventi carattere preventivo, al fine di evitare interferenze altrui nello sfruttamento dei diritti relativi, specie per quanto riguarda gli eventi destinati a svolgersi in pubblico. Tuttavia nell'ipotesi – tutt'altro che improbabile – in cui tali cautele non siano adottate, oppure siano rese inutili dal comportamento intromissivo dei concorrenti, il rimedio cui si dovrebbe preferibilmente ricorrere non è quello della tutela tramite il copyright (come visto scarsamente efficace e rifiutato in varie occasioni dalla giurisprudenza), quanto piuttosto quello della misappropriation doctrine.

 

 

11. – Ulteriori argomenti contrari all'applicazione della tutela del copyright alle prestazioni atletiche e agli eventi sportivi

 

L'esistenza di una tendenza volta a negare l'operatività della tutela del copyright trova ulteriore conforto[51] nelle considerazioni espresse da una Corte di New York a proposito di un caso inerente la legittimità dell'impiego di determinate informazioni su Internet da parte di soggetti privi di uno specifico titolo attributivo.

La controversia è insorta a seguito del mancato sviluppo di un'attività di negoziazione svolta tra la "NBA", titolare di tutti i diritti sulle competizioni agonistiche dalla stessa organizzate, la Sports Team Analysis Tracking Sys., Inc (STATS), e la Motorola, società operanti – tra l'altro – sulla rete, interessate a inserire alcune pagine relative allo svolgimento delle competizioni di baseball che fornissero un aggiornamento costante in tempo reale dello svolgimento delle partite, visualizzando di continuo (con informazioni modificate per periodi variabili da un minimo di trenta secondi a un massimo di due minuti) il risultato complessivo, comunicando le azioni particolarmente importanti dei vari giocatori, la classifica delle squadre aggiornata ed altre notizie di tale genere.

Preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, e data la volontà di Motorola di procedere immediatamente organizzando la pagina di aggiornamento per la stagione di basket del 1995-1996, la STATS e la Motorola decisero di procedere autonomamente utilizzando quale fonte di informazione le trasmissioni radiofoniche e televisive, ed attivarono la pagina sul sito America On Line (AOL) [52].

La NBA, pertanto, citò in giudizio le società, ipotizzando l'esistenza di una violazione del copyright e di una commercial misappropriation.

Sebbene la fattispecie esaminata dalla Corte[53] non riguardi specificamente i diritti televisivi, atteso che il mezzo di comunicazione prescelto dalle società citate in giudizio dagli organizzatori del torneo sportivo era quello della rete internet, tuttavia il caso rileva ai nostri fini sotto un duplice profilo. In primo luogo, infatti, la tipologia del mezzo di trasmissione potrebbe – in alcuni casi – non incidere in misura determinante sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sulla risoluzione del conflitto, qualora l'oggetto della trasmissione non fosse differente[54]. Inoltre, nel caso specifico, la corte giudicante ha effettuato continui e specifici riferimenti a taluni casi già decisi in precedenza, interpretando il significato e delimitando la portata dell'applicabilità della tutela del copyright alle manifestazioni sportive[55].

La controversia relativa alla legittimità dell'utilizzazione delle informazioni relative alle competizioni sportive per la diffusione on line di aggiornamenti dettagliati trasmessi in tempo reale[56] è stata risolta in senso radicalmente difforme nei successivi gradi di giudizio, che si sono conclusi rispettivamente con l'accoglimento da parte della Corte Distrettuale[57] e con il rigetto ad opera della Corte d'Appello della domanda proveniente dalla NBA. Comunque la tesi della NBA secondo la quale le prestazioni atletiche (e, di conseguenza, le competizioni sportive) dovrebbero costituire una categoria protetta dal copyright, è stata rigettata in entrambi i casi.

Focalizzando l'attenzione sulle argomentazioni espresse nel secondo grado del giudizio, è opportuno segnalare che la Corte, nel negare protezione agli interessi della NBA, rifiuta espressamente l'impostazione secondo la quale le manifestazioni sportive dovrebbero costituire un possibile oggetto del copyright[58], e segnala che la linea di demarcazione dovrebbe essere tracciata proprio tra la videoregistrazione dell'evento sportivo e la prestazione atletica vera e propria.

In tale distinzione la Corte rinviene appunto il fondamento dei differenti esiti dei giudizi precedenti in ordine alla tutelabilità delle manifestazioni sportive mediante il ricorso all'applicazione del Copyright Act, ritenendo che i gesti e le performances sportive degli atleti non possano mai essere considerate oggetto di copyright, e pertanto non possano essere tutelate mediante tale rimedio[59], laddove – in taluni casi e in presenza di determinati presupposti – la ripresa televisiva destinata alla trasmissione dell'evento sportivo potrebbe invece esservi ricompresa[60].

Esclusa, quindi, l'estensione dei rimedi fondati sul copyright[61], la Corte d'Appello[62] sottolinea l'infondatezza delle tesi favorevoli al riconoscimento dei caratteri della creatività, originalità e della trasposizione su un supporto materiale, che devono essere propri delle opere dell'ingegno affinché operi la protezione ad essi relativa, e fornisce così una ulteriore conferma alle tesi contrarie alla qualificabilità delle competizioni atletiche in termini di opere creative[63].

 

 

12. – I rimedi contrattuali

 

Naturalmente il ricorso ai rimedi della misappropriation e unfair competition non costituisce l'unica via percorribile in alternativa alla tutela del copyright ma, ad avviso di parte della dottrina statunitense, nonché alla luce dell'esame della casistica giurisprudenziale in materia, uno degli strumenti più efficaci ed efficienti.

I mezzi alternativi variano in ragione delle peculiarità del caso concreto[64].

Qualora l'evento sia organizzato in luoghi privati o in ambienti la cui visione al pubblico possa essere ristretta condizionando l'accesso al rispetto di determinate condizioni, il ricorso ai rimedi proprietari non è necessario, ed è sufficiente porre un divieto di accesso con determinati materiali (macchine fotografiche, telecamere, apparecchi di registrazione video) oppure predisporre clausole negoziali mediante le quali lo spettatore si obbliga a non registrare l'evento o a non diffondere la pellicola relativa. In tal modo, nell'eventualità che gli spettatori vengano meno agli obblighi assunti, il risarcimento dei danni potrebbe essere richiesto in forza dell'inadempimento del contratto.

Analogamente possono poi essere disciplinati i rapporti tra gli organizzatori dell'evento e le emittenti televisive o gli operatori del settore, o comunque con coloro che intendono acquistare i diritti televisivi sull'evento al fine di negoziarli successivamente con le emittenti. Anche con questi soggetti, infatti, diviene più agevole introdurre una regolamentazione accurata e dettagliata, mediante la quale si individuano i diritti, le facoltà, gli obblighi e gli eventuali limiti. In tali settori l'autonomia privata ha ampio spazio d'azione, e consente qualsiasi forma di regolamentazione, liberamente determinata dall'organizzatore dell'evento sportivo[65]. L'attività negoziale svolta con riferimento all'attribuzione di property rights sull'evento, infatti, può essere relativa al conferimento di diritti parziali sulla manifestazione, atteso che la maggiore ampiezza e versatilità della nozione statunitense rivela opportunità difficilmente realizzabili secondo gli schemi proprietari nazionali.

Le difficoltà di inquadramento e classificazione teorica che – come vedremo specificamente con riferimento all'ordinamento giuridico italiano nel corso della trattazione che segue – si incontrano in ambito continentale nel tentativo di connotazione sistematica, per esempio, del diritto di effettuare un certo numero di "passaggi" televisivi di uno spettacolo, come anche del diritto di trasmettere un evento in una determinata fascia oraria, qualora lo stesso diritto venga conferito a diversi soggetti per diversi ambiti temporali, nella prospettiva d'oltreoceano vengono agevolmente superate con il ricorso alla teorica dei property rights. Il riconoscimento di un property right in capo al contraente che acquisisce il diritto di trasmettere un evento sportivo in diretta non pregiudica, infatti, l'attribuzione del medesimo diritto in capo ad altro soggetto (o a più soggetti) con riferimento ad una diversa fascia oraria, e l'attribuzione del diritto di trasmettere contemporaneamente le fasi salienti ad un titolare ancora diverso.

La frammentazione dei diritti su un evento, o meglio, il riconoscimento di una pluralità di diritti aventi una diversa estensione spaziale o temporale, attribuiti con carattere di esclusiva (cronologicamente limitata) o meno, non pregiudica affatto il riconoscimento della natura di property rights dei diritti attribuiti mediante il contratto. Ciò consente di affermare in capo a ciascun titolare l'esistenza di un diritto avente caratteri ed estensione diversa in ragione delle facoltà e delle limitazioni espressamente previste dallo specifico regolamento negoziale, senza che peraltro tale differente ampiezza si riverberi sulla possibilità e l'effettività della tutela. Ogni soggetto, infatti, è titolare di un diritto dettagliatamente connotato, che può essere fatto valere nei confronti della generalità degli omnes, ovviamente entro i limiti e nel rispetto delle peculiari caratteristiche che ne delimitano l'ambito di operatività secondo il contenuto dell'accordo.

Nulla osta, pertanto, all'individuazione di innumerevoli fattispecie di diritti con riferimento ad un singolo evento o ad una singola manifestazione sportiva, e alla conseguente cessione degli stessi a soggetti diversi tra loro, ponendosi soltanto la necessità di rispettare le sfere di attribuzione altrui. Da questo si desume che, nell'ordinamento statunitense, l'attività di distribuzione dei diritti televisivi da parte dell'organizzatore della manifestazione è libera, ed è liberamente determinabile l'ampiezza delle facoltà di volta in volta attribuite, purché nell'esercizio di tale attività distributiva non si sovrappongano gli ambiti di operatività dei diritti dei singoli a discapito dei diritti o delle esclusive altrui.

Conseguenza di tale assegnazione è l'attribuzione di un property right con riguardo all'ambito specificamente individuato, e il riconoscimento dei relativi rimedi a tutela di tali diritti a favore del titolare.

La qualificazione dei diritti di godimento e disposizione dei diritti televisivi sull'evento sportivo come property rights consente pertanto di superare le difficoltà che – come vedremo – si incontrano nell'ordinamento italiano nell'individuazione degli strumenti di tutela, e che inducono a forzare il sistema al fine di giungere ad attribuire al diritto televisivo la qualità di diritto d'autore o di altro diritto assoluto.

La possibilità di esercitare i rimedi predisposti a tutela dei property rights per la protezione del diritto televisivo nei confronti di tutti coloro che si trovino a violare il diritto di sfruttamento televisivo altrui, infatti, non viene posta in discussione, a prescindere dall'applicabilità della disciplina dettata a tutela del copyright, e consente al soggetto che ha acquisito lo specifico diritto di proteggerlo contro i tentativi di appropriazione altrui.

 

 

 

 

 


 



 

[1] Il tema dei diritti televisivi sugli eventi sportivi è stato analizzato dalla dottrina statunitense sotto diversi profili. Nonostante la specificità della materia, peraltro, i contributi sono numerosi. Tra questi si vedano, in particolare: T. SIMPSON, Exclusive Sports Broadcasting Rights, 12 Ent. L. Rev., n. 7 (2001); E.J. STROZ, Public Ownership of Sports Franchises, 53 Rutgers L. Rev., 512 (2000); L.J. WEBER, Something In the Way She Moves, 23 Columbia - VLA Journal of Law, 317 (2000); A. DEUTSCH, Sports Broadcasting and Virtual Advertising, 11 Marq. Sports L. Rev., 41 (2000); I. NITSCHE, 21 European Competition L. Rev., 208 (2000); K. SHROPSHIRE, Sports Facilities, 30 Univ. Toledo L. Rev., 771 (2000); J. RUSH, Broadcasting and Football, 10 Ent. L. Rev., 249 (1999); F.M. FISHER et al., The Economics of Sports Leagues, 10 Marq. Sports L. J., 1 (1999); M. MELTZ, Hand It Over, 23 Boston College Int. Comp. L. Rev., 105 (1999); S.F. ROSS, Anticompetitive Aspects of Sports, 7 Competition & Consumer L. J., 125 (1999); I.R. RIVELLO, Sports Broadcasting, 47 Drake L. Rev., 177 (1998); Wm.T. GRIFFITH, Beyond the Perfect Score: Protecting Routine-Oriented Athletic Performance with Copyright Law, in 30 Connecticut Law Review, 675 (1998); P. EDWARDS, What's the Score, 62 Albany L. Rev., 579 (1998); S. BOUVIER, The Broadcasting of Sports, 18 Cardozo J. Int'l Comp. L. Rev., 507 (1997); S. KUN, Race Horses and Intellectual Property Rights, 17 QLR, 207 (1997); A.M.WALL, Sports Marketing and the Law: Protecting Proprietary Interests in Sports Entertainment Events, 7 Marquette Sports Law Journal, 77 (1996); E.M. BLAND, Constitutionality of Regulating International Sports Broadcasting: Capital Cities/ABC, Inc., v. Brady, 44 Fed. Comm. L.J., 363 (1992), oltre agli Autori citati in seguito.

 

[2] Ma vedi tutte la cautele di U. MATTEI, voce Precedente giudiziario e stare decisis, in Digesto Civ., vol. XIV, Torino, 1996, 148 e ss., esposte più ampiamente in ID., Stare decisis - Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d'America, Milano, 1988.

 

[3] Int'l News Serv. V. Associated Press, 248 U.S. 215 (1918).

 

[4] La figura della misappropriation, enucleata dalla dottrina statunitense nell'ambito dell'unfair competition, è stata utilizzata di frequente per tutelare i diritti televisivi spettanti all'organizzatore dell'evento sportivo. Il limite principale all'operatività dello strumento di tutela è costituito dalla sua stessa natura di rimedio concorrenziale, che determina una limitazione dell'applicabilità ai soli competitors, escludendo pertanto che la misappropriation possa essere invocata nei confronti di soggetti che esercitano un'attività in diverso ambito concorrenziale. L'affermazione è condivisa dalla medesima Suprema Corte in Int'l News Serv. V. Associated Press, 248 U.S. 215 (1918), e successivamente accettata dalla dottrina e giurisprudenza consolidata (il principio è ribadito, tra l'altro, da una Corte d'Appello di New York nel caso National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc., 105 F. 3d 841 (2nd Cir. 1997), che sarà oggetto di esame nel prosieguo).

 

[5] Nell'ambito dell'ordinamento statunitense, infatti, non risulta che sia sorta alcuna contestazione in ordine all'individuazione del soggetto titolare dei diritti sulle manifestazioni sportive, diversamente da quanto – come vedremo – può dirsi con riguardo all'elaborazione della dottrina italiana. Per l'analisi dei vari orientamenti si rinvia al capitolo seguente.

 

[6] Il principio viene chiaramente affermato in numerosi casi analizzati dalla giurisprudenza americana. Tra i precedenti ancora piuttosto risalenti, ma con specifico riferimento alla trasmissione televisiva dell'evento, si veda Liberty Broadcasting Sys. V. National Baseball Club of Boston, Inc., 1952, Trade Cases, (CCH) P67, 278 (NDI II, 1952), laddove è contenuta l'affermazione che ogni società di baseball ha un "property right" sulla competizione organizzata e sulle relative «news, reports, descriptions and accounts thereof».

 

[7] Si veda, tra le altre, Production Contractor v. WGN Continental Broadcasting Co., 622 F.Supp. 1500 (N.D. Ill., 1985).

 

[8] Pittsburgh Athletic Co. v. KQW Broadcasting, 24 F. Supp. 490 (W.D. Pa. 1938).

 

[9] Secondo l'orientamento espresso dalla Corte in questo precedente tra i diritti che l'organizzatore dell'evento sportivo può legittimamente vantare in ordine alla manifestazione allestita deve essere ricompreso quello sulle news: infatti, testualmente, il giudicante conclude affermando che «the team (…) has a property right in such news, and the right to control the use thereof for a reasonable time following the games»; si veda Pittsburgh Athletic Co. v. KQW Broadcasting, 24 F. Supp. 490 (W.D. Pa. 1938).

Naturalmente il precedente richiamato, così come quello già citato del 1918, è decisamente risalente, e nel frattempo – come vedremo – molte cose sono mutate nel panorama giuridico statunitense. Tuttavia l'importanza del richiamo si desume, oltre che dal fatto di rappresentare il riferimento primo della giurisprudenza in materia, segnando così il tassello dal quale si deve muovere nell'attività ricostruttiva, anche dall'ulteriore circostanza di vedere riconosciuto, sin dalle origini, un property right sull'evento, con la conseguente attribuzione della pienezza dei poteri inerenti all'evento all'organizzatore.

 

[10] La prospettiva concorrenziale sarà analizzata con maggiore completezza nell'ambito della Sezione I, dedicata agli Stati Uniti, del capitolo VI.

 

[11] Come segnalato da un Autore che riporta la medesima fattispecie - E.M. BLAND, Constitutionality of Regulating International Sports Broadcasting: Capital Cities/ABC, Inc., v. Brady, 44 Fed. Comm. L.J., 363 (1992)- «(…) this is an old decision; however, the notion of sports as proprietary news events remains constant today».

 

[12] Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co., 433 U.S. 562, (1977).

           

            [13] Nella fattispecie, una stazione televisiva aveva filmato e trasmesso la prestazione di un'atleta che si era fatto lanciare in aria da un cannone. Pur in mancanza del consenso del protagonista, l'emittente televisiva aveva mandato in onda un filmato di quindici secondi, difendendosi affermando la funzione informativa della notizia. In questo caso, in realtà, i quindici secondi corrispondevano sostanzialmente all'intero spettacolo sportivo, e la Corte Suprema – richiamando anche il precedente Pittsburgh Athletic Co. v. KQW Broadcasting per affermare la tutelabilità degli interessi economici degli sportivi – condannò la condotta dell'emittente.

 

[14] La tutela concorrenziale rappresenta uno dei principali strumenti di protezione degli interessi dell'organizzatore della manifestazione, come si evince anche dall'analisi delle pronunce più recenti, per le quali si veda infra. Così anche A.M. WALL, Sports Marketing and the Law: Protecting Proprietary Interests in Sports Entertainment Events, 7 Marquette Sports Law Journal, 77 (1996).

 

[15] Si veda 17 U.S.C.A., s. 102.

 

[16] Per quanto attiene specificamente all'inserimento delle manifestazioni sportive nell'ambito del Copyright Act si veda, in chiave problematica, E. YELDELL, Copyright Protection for Live Sports Broadcasts: New Statutory Weapons with Constitutionals Problems, 31 Fed. Comm. L. J. 277, 285 (1979).

 

[17] «These new expressive forms could either be extensions of existing copyrightable subject matter, such as computer programs or electronic music, or could be completely new media requiring specific statutory enactments to grant them full copyright recognition»; così 17 U.S.C.A., s. 102 (West 1996). Ed ancora: «Athletic performance arguably fits within either category. Standing alone, athletic performance will be worthy of protection as an entirely new form of expression. Modern technological advancements have made it possible for some performance to meet the basic requirements of copyright law. Conversely, certain forms of artistic athletic expression – those that exhibit routine preparation – may be viewed as an extension of dance, specifically the copyrightable classification of choreography and pantomime»: 17 U.S.C., s. 102 (a) (4) (1994).

 

[18] R.C. DE WOLF, An Outline of Copyright Law 1 (1986), 16, «everyone who, in however slight a measure, exercises creative intellectual or aesthetic labour in the production of a concrete tangible form».

 

[19] Si veda, testualmente, 17 U.S.C., s. 102 (a) (4) (1994).

 

[20] Si veda, tra gli altri, National Basketball Ass'n v. Sports Team Analysis & Tracking Sys., Inc., 939 F. Supp. 1071, 1090 (S.D.N.Y. 1996). In tale occasione la corte distrettuale di New York, nell'interpretare la Section 102 del Copyright Act, ha statuito che la protezione del copyright non può essere estesa fino ad includere le prestazioni atletiche, evidenziando che la categoria degli eventi sportivi è evidentemente (e sintomaticamente) assente dalla lista delle opere degli autori oggetto di tutela; per un'analisi più approfondita del caso si veda infra.

 

[21] Le ipotesi sottoposte all'esame delle corti d'oltreoceano non sono numerose, ed i casi per i quali è stata prescelta l'opzione affermativa sono ancor meno. L'interpretazione della Section 102 del Copyright Act consente ampi margini di applicazione, non essendo limitata ai soli casi espressamente enumerati ma neppure estesa al punto di ricomprendere ogni «constitutionally acceptable writings»; così Wm. T. GRIFFITH, Beyond the Perfect Score: Protecting Routine-Oriented Athletic Performance with Copyright Law, in 30 Connecticut Law Review, 675 (1998), in riferimento a quanto affermato rispettivamente in Pennock v. Dialogue, 27 U.S. (2 Pet.) 1, 16-17 (1829), e M.B. NIMMER, The Subject Matter of Copyright Under the Act of 1976, 24 UCLA Law Review, 981 (1977).

I casi più noti sono i seguenti: Baltimore Orioles, Inc. v. Majior League Baseball Players' Ass'n, 805 F. 2d 663 – 7th Cir. (1986) (baseball); National Football League v. McBee & Bruno's, Inc., 792 F.2d, 726, 732, 8th Cir. (1986) (football); National Football League v. Rondor, Inc., 840 F. supp., 1160, 1169, (N.D. Ohio 1993) (football); ITSI TV Prods., Inc., v. California Auth. Of Racing Fairs, 785 F. Supp. 854, 859, (E.D. Cal. 1992) (corse di cavalli); National Football League v. Cousin Hugo's, Inc., 600 F. Supp., 84, 86-87, (E.D. Mo. 1986) (football).

 

[22] National Football League v. McBee & Bruno's, Inc., 792 F.2d, 726, 732, 8th Cir. (1986).

 

[23] Peraltro al momento in cui è insorto il conflitto – e quanto meno fino all'esito della contestazione in esame – tra gli appartenenti alla categoria dei ristoratori e dei titolari di simili locali commerciali la prassi di dotare i locali di schermi di varia dimensione atti a trasmettere gli eventi (prevalentemente, ma non soltanto) sportivi e di farne usufruire ai propri clienti poteva dirsi consolidata, e di fatto anche in seguito è stata solo parzialmente rimossa. L'intento era evidentemente quello di predisporre elementi di attrattiva ulteriori rispetto a quelli già propri di ciascuna tipologia di esercizio commerciale e ad esso connaturati, in modo tale da disporre di servizi notoriamente estremamente appetibili per il pubblico – quali sono, appunto, le competizioni sportive – idonei a convogliare una clientela più ampia e diversificata, stimolandone l'interesse sotto molteplici profili.

 

[24] L'imposizione di limitazioni alla trasmissione televisiva dell'evento da parte delle rispettive Leghe di appartenenza viene analizzato in T.M. TORRENS, Professional Football Telecasts and the Blackout Privilege, 57 Cornell L. Rev., 297, (1972).

 

[25] Il Copyright Act del 1976 – 17 U.S.C. 102 (1976) – prevede espressamente che il riconoscimento del copyright a favore di un determinato soggetto attribuisce allo stesso : 1) the right to reproduce the work; 2) the right to distribute the work; 3) the right to perform the work publicly; 4) the right to display the work publicly.

 

[26] Come si specificherà meglio in seguito, la decisione ha suscitato numerose critiche; si segnala D.E. SHIPLEY, Three Strikes and They're Out at the Old Ball Game: Preemption of Performers' Rights of Publicity Under the Copyright Act of 1976, 20 Ariz. St. Law J. 369 (1988).

 

[27] Tale eccezione al diritto esclusivo di disporre liberamente dei diritti sulla propria opera è prevista dal Copyright Act del 1976. Per le altre si veda infra, a proposito della proposta dottrinale in tema di licenze obbligatorie.

 

[28] Si veda Baltimore Orioles, Inc. v. Major League Baseball Players' Ass'n, 805 F. 2d 663 – 7th Cir. (1986).

 

[29] Nella controversia insorta con gli atleti, la Lega vantava la titolarità di un diritto esclusivo affermando che i diritti televisivi sulla competizione sportiva non potessero essere riconosciuti a favore dei giocatori in quanto, in applicazione della dottrina del "work made-for-hire", l'esecuzione della registrazione della manifestazione da parte dell'operatore veniva effettuata per conto della Lega medesima, e pertanto il relativo copyright doveva esserle riconosciuto.

In senso contrario i giocatori negavano che in capo alla Lega (organizzatrice della competizione e mandante della ripresa televisiva) potessero essere riconosciuti diritti esclusivi tutelati dal copyright, e sostenevano tale tesi affermando che la natura stessa della prestazione atletica pregiudica il riconoscimento del copyright, in quanto le performance degli atleti – effettuate dal vivo, e contemporaneamente registrate – non sono copyrightable, ovvero non sono suscettibili di costituire l'oggetto di un copyright e di essere tutelate dalla normativa ad esso inerente.

In particolare, secondo quanto affermato dai giocatori, la Lega è titolare di un diritto di copyright sulle prestazioni rese dagli atleti nel caso in cui ricorrano i seguenti requisiti: «1) The work satisfies the generally applicable requirements for copyrightability (…); 2) the work was prepared by an employee; 3) the work was prepared within the scope of the employee's employment; 4) the parties have not expressly agreed otherwise in a signed, written instrument».

Nel decidere in ordine alla controversia, la Corte rigettò la tesi sostenuta dagli atleti, affermando che affinché operi la tutela del copyright è richiesta la presenza di un minimo di creatività, e tale livello minimo si riteneva essere stato raggiunto nella registrazione della competizione sportiva. L'impostazione consentiva pertanto alla Corte americana di riconoscere a favore della Lega un diritto di utilizzazione esclusiva, fondato sul copyright, sulla registrazione della manifestazione sportiva.

Come si specificherà meglio in seguito l'impostazione della Corte pare persuasiva, atteso che – condividendosi integralmente il riconoscimento di un diritto di esclusiva in capo all'organizzatore dello spettacolo sportivo – si ritiene che la Corte abbia altresì correttamente distinto i diversi piani del discorso, affermando l'impossibilità di tutelare la prestazione atletica mediante il copyright laddove tale tutela, eventualmente, potrebbe essere accordata con riferimento alla registrazione filmica. Per lo sviluppo dell'argomentazione, comunque, si veda infra.

 

[30] Si veda National Football League v. McBee & Bruno's, Inc., 792 F.2d, 726, 732, 8th Cir. (1986).

 

[31] La tesi sostenuta in tale sede dalla giurisprudenza americana ha trovato successivamente alcune importanti smentite in altri casi (cui si farà riferimento nel prosieguo) ed autorevoli dissensi tra i più autorevoli rappresentanti della dottrina. In particolare, nel celebre trattato di M. B. NIMMER & D. NIMMER, Nimmer on copyright s. 2.09F (1996), 2 – 168 – 170, gli Autori, nel mettere in evidenza le problematiche conseguenze che deriverebbero dal garantire la protezione approntata dal Copyright Act agli eventi sportivi ed alle prestazioni degli atleti, hanno affermato che la Corte - nel decidere la controversia - ha fatto confusione tra ciò che può legittimamente costituire materia oggetto di copyright e quello che invece deve essere escluso dal relativo ambito di applicazione.

 

[32] L'impostazione trova riscontro nella giurisprudenza successiva, che in diversi casi nega espressamente l'estensione del copyright alle prestazioni sportive. In tal senso, segnatamente, depongono le statuizioni enunciate nel caso National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997) dalla Corte d'Appello di New York. Nel decidere la controversia in contrasto con la posizione della NBA, che chiedeva che venissero tutelati i propri diritti di trasmettere in tempo reale le informazioni relative alle competizioni del torneo di baseball affermandone l'avvenuta lesione da parte di soggetti che, operando sulla rete Internet, offrivano tale servizio ai visitatori del proprio sito, la Corte affermava che il gioco del baseball – e le relative partite – non costituisce materia oggetto di copyright, sottolineando che gli eventi sportivi e le manifestazioni – anche non sportive – organizzate in maniera simile non rientrano nella lista prevista dalla Section 102 (a) del Copyright Act del 1976. Inoltre afferma che «although the list is concededly non-exclusive, athletic events are neither similar nor analogous to any of the listed categories», concludendo che «sports events are not "authored" in any common sense of the word»; National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc 105 F. 3d 846 (2d Cir. 1997).

 

[33] Oltre agli Autori citati precedentemente (M. e D. NIMMER e D.E. SHIPLEY), in senso decisamente critico nei confronti della decisione si veda inoltre S.R. SAXER, nota a Baltimore Orioles, Inc. v. Major League Baseball Players’ Ass'n; The Right of Publicity in Game Performances and Federal Copyright Preemption, 36 UCLA L. Rev., 861, 862, 869 – 873 (1989), che afferma che la Corte ha dichiarato erroneamente la tutelabilità mediante il copyright di un'attività non tutelabile (le prestazioni atletiche degli sportivi) in quanto incorporata in un prodotto tutelabile (la videocassetta contenente la ripresa filmica delle prestazioni dei giocatori).

 

[34] Secondo parte della dottrina si potrebbe operare una differenziazione tra le diverse discipline sportive, atteso che le peculiarità di ciascuno sport potrebbero concretamente influire sulla qualificazione giuridica dei diritti sottostanti, e segnatamente sulla riconducibilità o meno al Copyright Act.

In tale prospettiva si è pertanto proposto di distinguere, innanzi tutto, tra gli sport (e le competizioni) di carattere collettivo, la cui qualificabilità in termini di materia oggetto di copyright dovrebbe effettivamente essere esclusa – con la conseguente impossibilità di sottoporre a tale protezione sport quali il football, il baseball, il basket, l'hockey, e simili, in quanto non possiedono i prescritti requisiti essenziali della creatività, della natura artistica e dell'originalità, e le prestazioni atletiche di carattere individuale.

Nell'ambito di queste ultime, poi, secondo questa impostazione si potrebbero individuare alcune discipline assimilabili alle opere coreografiche o pantomime (oggetto della tutela specifica del Copyright Act), in quanto si tratta di sport che richiedono periodi molto lunghi di preparazione atletica e di ricerca, nonché un elevato grado di creatività, che non dovrebbero essere escluse dalla qualificazione in termini di opere creative e, quindi, dalla protezione del copyright.

Tali discipline vengono individuate in alcune delle figure e sequenze rappresentate nel pattinaggio, nella ginnastica, nel nuoto sincronizzato, nel ballo acrobatico e in altri sport che implicano la rappresentazione di coreografie attuate mediante il movimento del corpo ed, eventualmente, accompagnate con la musica. Con riguardo a queste ipotesi si è sostenuta l'irragionevolezza della differenziazione con le materie che costituiscono oggetto di tutela del Copyright Act. Per una diffusa esposizione di tale tesi si veda Wm. T. GRIFFITH, Beyond the Perfect Score: Protecting Routine-Oriented Athletic Performance with Copyright Law, in 30 Connecticut Law Review, 675 (1998).

 

[35] La tesi è stata sostenuta sia da autorevole dottrina – per la quale si vedano, per tutti, di M.B. NIMMER & D. NIMMER, Nimmer on copyright, s. 2.09F (1996), 2 – 168 – 170 – sia pure da parte della giurisprudenza – Int'l News Serv. V. Associated Press, 248 U.S. 215 (1918). Le argomentazioni sostenute in questo precedente – sicuramente risalente – sono state ampiamente riprese di recente nel caso National Basketball Ass'n v. Sports Team Analysis Tracking Sys., Inc., 939 F. Supp. 1071, 1098 n. 24 (S.D.N.Y. 1996), e nella successiva fase del giudizio in National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997), che saranno oggetto di specifica analisi nel prosieguo della trattazione. Ciò che interessa rilevare è che in entrambi i casi si opera una differenziazione tra la registrazione della manifestazione sportiva mediante fissazione su supporto fisso, da un lato, e competizione sportiva in sé considerata dall'altro, e si esclude la tutelabilità di quest'ultima ai sensi del Copyright Act. 

 

[36] Nell'ambito di un caso piuttosto recente, che sarà oggetto di analisi nel prosieguo (National Basketball Ass'n v. Sports Team Analysis Tracking Sys., Inc., 939 F. Supp. 1071, 1098 (S.D.N.Y. 1996), valutando l'applicabilità del Copyright Act del 1976 agli eventi sportivi la Corte d'Appello di New York ha ritenuto che «The bill seeks to resolve through the definition of "fixation" in section 101, the status of live broadcasts (such as) sports … that are reaching the public in unfixed form but that are simultaneously being recorded. When a football game is being covered by four television cameras, with a director guiding the activities of the four cameramen and choosing … which images are sent out to the public …, there is little doubt that what the cameramen and the director are doing constitues "authorship"».    

 

[37] In dottrina (si vedano M.B. NIMMER & D. NIMMER, Nimmer on copyright, s. 2.09F (1996), 2 – 170.1.) si è sostenuto che «athletic events (should be) subject to legal protection pursuant only to right of publicity, misappropriation, and other estabilished legal doctrines outside the ambit of statutory copyright».

 

[38] National Basketball Ass'n v. Sports Team Analysis Tracking Sys., Inc., 939 F. Supp. 1071, 1098 (S.D.N.Y. 1996).

 

[39] A.M. FISCH, Compulsory Licensing of Blacked-out Professional Team Sporting Event Telecasts (PTSETS): Using Copyright Law to Mitigate Monopolistic Behavior, 32 Harv. J. on Legis, 403 (1995).

 

[40] Considerazioni di tale natura sono frequenti nella giurisprudenza e in dottrina. In particolare, si fonda su tale argomentazione la tesi sostenuta dalla Lega Football in National Football League v. McBee & Bruno's, Inc., 792 F.2d, 726, 732, 8th Cir. (1986), oltre che in National Football League v. The Alley, Inc., 624 F. Supp. 6, 8 (S.D. Fla. 1983), laddove le corti giudicanti hanno accolto la tesi sostenendo che il permettere liberamente alle emittenti televisive di trasmettere gli eventi sportivi può arrecare un pregiudizio all'organizzatore della manifestazione nella vendita dei biglietti di accesso.

Si veda, per una diversa prospettiva sostenuta in dottrina, D.M. RICE, Callings Offensive Signals Against Unauthorized Showing of Blacked-Out Football Games: Can the Communications Act Carry the Ball?, 11 Colum.vla J.L. & Arts 413, 426, 428 e n. 94 (1987), il quale ritiene che la divulgazione dello spettacolo sportivo con il mezzo televisivo dovrebbe, in realtà, incrementare l'interesse dello spettatore ad assistere alla visione della competizione della squadra locale, inducendolo così a partecipare personalmente allo spettacolo.

 

[41] L'esigenza di tutelare gli interessi degli spettatori alla visione di avvenimenti sportivi di rilevante importanza venne segnalata – tra l'altro – in occasione di un giudizio (che tuttavia si concluse in senso contrario) relativo alla possibilità per di trasmettere in diretta la visione delle competizioni del Pan American Games del 1991 (competizione simile alle Olimpiadi, che si svolgono ogni quattro anni e cui partecipano 39 Paesi, organizzate dal "PASO – Pan American Sport Organization"), svoltesi a Cuba.

In tale occasione la decisione della corte federale (Capital Cities/ABC, Inc. v. Brady, 740 F. Supp.,1007 (S.D.N.Y. 1990), pur segnalando l'opportunità di tenere in considerazione la passione sportiva dei telespettatori americani e la volontà della popolazione di assistere agli spettacoli, deliberò comunque la propria contrarietà alla trasmissione in diretta delle partite, acconsentendo esclusivamente a che l'emittente televisiva acquistasse la registrazione delle partite, e le trasmettesse pertanto in differita, e quindi solo in momenti successivi.

La ragione di tale limitazione risiedeva nell'embargo economico statunitense verso Cuba che avrebbe imposto la rinuncia assoluta e incondizionata all'acquisto dei diritti televisivi sui giochi, condannando così i telespettatori all'oscuramento totale.

Al fine di assicurare comunque la protezione degli interessi degli spettatori, quindi, si fece ricorso ad un escamotage, profilando una distinzione tra l'acquisizione dei diritti televisivi in diretta e l'importazione delle videocassette contenenti la registrazione delle partite. Infatti mentre la prima attività fu considerata illecita – in quanto costituente una vera negoziazione con Cuba, contraria alla politica statunitense, l'acquisto delle cassette dei giochi fu consentito solo se e in quanto non comportasse il pagamento di royalties. Il giudizio, quindi, si concluse mediante la privazione –m per gli spettatori americani – della possibilità di assistere alla diretta degli eventi sportivi.

A prescindere dall'effettiva conclusione della vicenda – che risulta essere stata composta in via stragiudiziale tra l'emittente televisiva e il governo americano (contrario, evidentemente, alla soluzione adottata giudizialmente), che autorizzò l'emittente televisiva ad effettuare pagamenti a favore dei cubani durante il periodo di svolgimento dei giochi, l'orientamento volto a separare i diritti televisivi a seconda che siano inerenti alla trasmissione in diretta o in differita è stata fortemente criticata da parte della dottrina; si veda infatti E.M. BLAND, Constitutionality of Regulating International Sports Broadcasting: Capital Cities/ABC, Inc., v. Brady, 44 Fed. Comm. L.J., 363 (1992).

Malgrado le critiche mosse dalla dottrina alla decisione della Corte possano – eventualmente – anche essere fondate sotto il profilo del difetto di motivazione (nella fattispecie, infatti, non rilevava la diversa natura dei diritti ceduti, atteso che l'embargo era generalizzato, e quindi la distinzione tra live and fixed broadcasts era stata probabilmente elaborata ad hoc, per risolvere quanto meno parzialmente una situazione problematica) si ritiene comunque che la differenziazione possa sussistere in termini generali. I diritti di trasmissione televisiva dell'evento, infatti, dovrebbero potere essere distinti dai diritti d'autore sulle immagini registrate, qualora ricorrano determinati presupposti. Per una più compiuta esplicazione di questo orientamento – che trova, peraltro, l'autorevole assenso di M.B. NIMMER & D. NIMMER, Nimmer on copyright, s. 2.09F (1996), 2 – 168, 170 – si veda supra.

 

[42] Si vedano le considerazioni esposte in B.T. GOODMAN, The Sports Broadcasting Act: As Anachronistic As the Dumont Network?, 5 Seton Hall J. Sports L. 469, (1995). Si veda altresì S.F. ROSS, An Antitrust Analisys of Sports Leagues Contracts with Cable Networks, 39 Emory L.J. 463, 473, n. 63 (1990), nonché, in epoca risalente, I. HOROWITZ, Sports Broadcasting, Government and the Sports Business 275, 284 (1974).

 

[43] R.A. GARRET & P.R. HOCHBERG, Sports Broadcasting and the Law, 59 Ind. L. J., 155, 156 (1984), sottolineano che l'assistere allo sport dalla propria abitazione è ormai un'abitudine consolidata tra la popolazione americana.

 

[44] Questa la proposta di A.M. FISCH, Compulsory Licensing of Blacked-out Professional Team Sporting Event Telecasts (PTSETS): Using Copyright Law to Mitigate Monopolistic Behavior, 32 Harv. J. On Legis, 403 (1995).

 

[45] La concessione obbligatoria delle licenze è già prevista nel Copyright Act del 1976, che la impone nei casi di «1) public performance of musical compositions on jukeboxes; 2) use of music and works of art on public broadcasting; 3) secondary transmission by cable television systems; 4) mechanical royalties for making and distributing phonorecords; 5) satellite transmission for private home viewing». A tali ipotesi si vorrebbe aggiungere quella in esame.

 

[46] R.C. BERRY e G.M. WONG, Law and Business of Sports, 1993, 620.

 

[47] Si vedano tali affermazioni in A.M. WALL, Sports Marketing and the Law: Protecting Proprietary Interests in Sports Entertainment Events, 7 Marq. Sports L. J., 77 (1996).

 

[48] 17 U.S.C. 409 (1976).

 

[49] Production Contractor v. WGN Continental Broadcasting Co., 622 F.Supp. 1500 (N.D. Ill., 1985).

 

[50] Il caso, inedito, è riferito da A.M. WALL, Sports Marketing and the Law: Protecting Proprietary Interests in Sports Entertainment Events, 7 Marquette Sports Law Journal, 77 (1996).

 

[51] Oltre che, naturalmente, nelle elaborazioni dottrinali richiamate in precedenza e nelle argomentazioni desumibili dalle pronunce giurisprudenziali che negano l'applicabilità del Copyright Act alle manifestazioni sportive organizzate in luoghi pubblici, dalle quali è agevole constatare l'esistenza di un orientamento significativo in tal senso.

 

[52] In conclusione, l'aggiornamento di tutte le informazioni relative alle competizioni veniva trasmesso con una frequenza di quindici secondi, quindi praticamente in tempo reale.

 

[53] Si veda, per il primo grado di giudizio, National Basketball Ass'n v. Sports Team Analysis Tracking Sys., Inc., 939 F. Supp. 1071, 1098 n. 24 (S.D.N.Y. 1996), e la revisione della decisione in National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc., 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997).

 

[54] Qualora si trasmettessero in rete le immagini relative ad una manifestazione sportiva, ad esempio riprendendo e diffondendo la registrazione integrale di una partita di football, le problematiche che potrebbero insorgere in ordine all'attribuzione dei diritti e i criteri adottati per la risoluzione delle eventuali controversie non dovrebbero essere difformi, attesa la sostanziale identità degli elementi caratterizzanti.

La diversa natura degli strumenti di comunicazione non potrebbe (e non dovrebbe, salvo l'esistenza di una specifica disciplina legislativa, dettata ad hoc per la regolamentazione del nuovo strumento) essere tale da giustificare una discrasia nelle soluzioni adottate. Nel caso di specie, peraltro, tale assoluta identità non sussiste, atteso che non si tratta della trasmissione integrale – in diretta o in differita – delle immagini relative alle competizioni atletiche. Il raffronto, tuttavia, è utile per le ragioni espresse. 

 

[55] Si vedano, infra, le statuizioni della Corte di secondo grado.

 

[56] Il caso ha suscitato l'interesse della dottrina statunitense. Si vedano, tra gli altri, N.H. KAPLAN, NBA v. Motorola: A Legislative Proposal Favoring the Nature of Property, the Survival of Sports Leagues, and the Public Interest, 23 Hastings Comm. & Ent. L.J. 29, 2000; J. TIBBETTS, National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc.: Second Circuit Clarifies Copyright Preemption for New Technology, 3 Boston University J. Sci. E Tech. Law 16 (1997); D. DJAVAHERIAN, Hot News and No Cold Facts: NBA v. Motorola and the Protection of Database Contents, 5 Rich. J.Law & Tech., 8 (1998); A.L. DEUTSH, Copyright, Misappropriation and Hot News Doctrine, N. J. L. J., Mar. 11, 1997, 1; D.E. ROVELLA, Instant-News Services Get Court Boost: Judge Slam Dunks NBA, Clarifies "Hot News" Claims, Nat'l L. J., Feb. 17, 1997, B1.

 

[57] L'accoglimento della domanda nel primo grado di giudizio, infatti, viene effettuato sulla base di argomentazioni differenti, fondate essenzialmente sulla teoria della "partial preemption".

Secondo tale tesi, elaborata dalla Corte americana proprio in tale occasione, affinché sia riconoscibile la "preemption" a favore di un determinato soggetto è necessario che sussistano due requisiti, ovvero lo scopo generale richiesto per la tutela e lo specifico oggetto cui attribuire tutela.

Nella specifica fattispecie analizzata la Corte di prima istanza ritiene che la pubblicazione in rete dei risultati (e altre informazioni) relativi alle partite di basket da parte di soggetti non autorizzati non soddisfi entrambi i requisiti richiesti, ma integri esclusivamente lo scopo, la finalità della tutela, essendo invece carente l'oggetto, in quanto non previsto nell'ambito del Copyright Act e non altrimenti riconducibile allo stesso.

La tutela invocata, pertanto, viene riconosciuta alla NBA, sostenendo che la ricorrenza di uno solo dei presupposti consenta di individuare comunque una fattispecie lesiva, e di rinvenire – attraverso, appunto, la teoria della "partial preemption" – un'ipotesi di misappropriation, che consente comunque di garantire l'integrità dei diritti dell'organizzatore della manifestazione; così National Basketball Ass'n v. Sports Team Analysis Tracking Sys., Inc., 939 F. Supp. 1071, 1098 n. 24 (S.D.N.Y. 1996), che peraltro specifica la mancanza dei presupposti applicativi del Copyright Act.

 

[58] E conseguentemente nega che tale tutela possa essere estesa, per analogia ed anche in mancanza di talune specifiche caratteristiche, quali segnatamente quelle della registrazione filmica e della trasmissione delle immagini, alla trasmissione in tempo reale della grafica relativa ai risultati, agli avvenimenti salienti delle partite e alla classifica generale complessiva delle squadre; si veda National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997), spec. 849.

 

[59] Nell'argomentare in tal senso la Corte statunitense ha quindi criticato l'orientamento emergente dal primo grado di giudizio, e segnatamente il rinvio che la Corte di prima istanza aveva effettuato al precedente Baltimore Orioles, Inc. v. Major League Baseball Players' Ass'n, 805 F. 2d 663 – 7th Cir. (1986).

Il richiamo, infatti, era stato effettuato al fine di supportare la tesi della tutelabilità delle prestazioni atletiche con il copyright; in senso decisamente critico la Corte di Appello evidenzia che nel precedente richiamato la discussione e la controversia verteva in ordine alla possibilità di proteggere la ripresa e la trasmissione televisiva dell'evento mediante il copyright, e non invece la manifestazione sportiva e il gioco atletico in quanto tale, mentre nel caso di specie l'oggetto della tutela invocata era proprio quest'ultimo.

Correttamente, quindi, nel caso Baltimore Orioles, Inc. v. Major League Baseball Players' Ass'n la pronuncia era stata favorevole alla tutelabilità mediante il copyright, laddove – viceversa – tale protezione non avrebbe dovuto essere accordata a favore della NBA. Così National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997).

 

[60] Riportandosi alle argomentazioni espresse dalla Corte in National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997), e ad ulteriore esplicazione di quanto in tale sede affermato, J. TIBBETTS, National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc.: Second Circuit Clarifies Copyright Preemption for New Technology, 3 Boston University J. Sci. E Tech. Law 16 (1997) afferma: «In contrast to the games themselves, the broadcasts of the games are protected by copyright. Both the district and the appeals courts, however, found that Motorola and Stats did not infringe the NBA's copyright in the broadcasts. Motorola and Stats did not copy any of the protectable elements of the broadcasts because they used the facts of the games, not the expression of the copyrighted broadcasts».

 

[61] Vengono esclusi anche i rimedi fondati sulla Sezione 301 del Copyright Act del 1976, che consente ai singoli Stati federali di creare "copyright-like rights", ovvero di tutelare mediante il copyright talune fattispecie nel caso in cui «1) the material protected comes within the subject matter of copyright – thet is, if it of a tipe of work protected by copyright and 2) the state laws estabilish rights equivalent to any of the exclusive rights within the general scope of the copyright statute – that is, if the right asserted is equivalent to a right protected by copyright»; l'affermazione in dottrina è di D. DJAVAHERIAN, Hot News and No Cold Facts: NBA v. Motorola and the Protection of Database Contents, 5 Rich. J.Law & Tech., 8 (1998), ove anche i precedenti giurisprudenziali in materia.

 

[62] Nella fattispecie (ancora in National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997) la Corte d'Appello nega ogni tutela alla NBA, anche fondata su rimedi differenti da quello relativo al copyright. Infatti anche il tentativo volto a far riconoscere una violazione dei diritti della NBA nell'ambito dell'unfair competition mediante il riconoscimento della sussistenza di un'ipotesi di misappropriation (categoria derivata dall'unfair competition), e segnatamente ricorrendo alla teoria delle "hot news misappropriation" elaborata dalla giurisprudenza in materia di trasmissione radiofonica di eventi sportivi – già citata in precedenza: si veda, supra, Int'l News Serv. V. Associated Press, 248 U.S. 215 (1918) – non trova soluzione positiva.

Ripercorrendo l'iter della pronuncia citata la Corte statunitense sottolinea che gli elementi richiesti per la ravvisabilità del tort della "hot news misappropriation" sono individuabili nel fatto che: «1) the plaintiff generates or collects information at some cost or expense; 2) the value of information is highly time sensitive; 3) the defendant's use of the information constitutes free-riding on the plaintiff's costly efforts to generate or collect it; 4) the defendant's use of the information is in direct competition with a product or service offered by the plaintiff; 5) the ability of other parties to free-ride on the efforts of the plaintiff would so reduce the incentive to produce the product or service that its existence or quality would be substantially threatened»; il mancato ricorso della prova in ordine ai requisiti di cui ai punti 3), 4) e 5) da parte della NBA con riferimento all'impiego delle informazioni nei nuovi mezzi di comunicazione (Internet), pertanto, preclude l'accoglimento della domanda da parte della Corte d'Appello, e la definitiva negazione della tutelabilità dei diritti controversi.

Dalle argomentazioni esposte nella motivazione del provvedimento si evince comunque, per quanto maggiormente interessa e rileva ai fini dell'analisi che stiamo conducendo, che la Corte d'Appello non ritiene affatto fondata la equiparazione tra le opere dell'ingegno e le altre opere sottoposte all'ambito applicativo del Copyright Act del 1976 e le prestazioni atletiche rese dagli sportivi nel corso delle competizioni, ritenendo eventualmente applicabile tale tutela solo con riferimento alla registrazione e trasmissione televisiva dell'evento, ma sulla base di considerazioni attinenti la ripresa televisiva e non l'oggetto della stessa.

Il rimedio della misappropriation, in questo caso, è stato negato in quanto la domanda era espressamente riferita alle "hot news", ma non pare improbabile che la tutela sarebbe stata accordata qualora la NBA avesse fatto valere l'esistenza di un property right sull'evento, e l'indebita interferenza altrui nello sfruttamento delle relative utilità.

 

[63] Parte della dottrina ha criticato la decisione sotto il profilo dell'individuazione e della delimitazione del mercato rilevante, ritenendo che il settore merceologico di riferimento dovrebbe essere rinvenuto in quello della trasmissione on line di determinate informazioni e, sotto questo profilo, non dovrebbe riscontrarsi alcuna violazione o pregiudizio dei diritti degli organizzatori della manifestazione, data la diversità del mercato sul quale operano. Nell'ambito di un dictum della decisione resa nel caso National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc., 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997), la Corte aveva affermato che «If Motorola and STATS had gotten their facts from a sports pager marketed by the NBA, there would have been free riding due to the effort exterted  by the NBA to assemble and trasmit the data. However, because the information was gathered by watching NBA licensed television broadcasts, no such free riding occurred. These arguments ignored the efforts undertaken by the league to produce the underlying games, and to license the broadcast or cable transmission of those games from which the facts were appropriated by the defendants. The Motorola court's analysis of free riding is unnecessarily limited, and a correct analisys  of the true competitive atmosphere in which sports pagers are marketed and sold would have led to an affirmation of the District Court's approval on the NBA's misappropriation claim». Le affermazioni riportate sono di N.H. KAPLAN, NBA v. Motorola: A Legislative Proposal Favoring the Nature of Property, the Survival of Sports Leagues, and the Public Interest, 23 Hastings Comm. & Ent. L.J. 29, 2000.

 

[64] L'organizzazione di un evento sportivo o la prestazione di un'attività atletica che si sostanzi nella produzione di uno spettacolo di potenziale interesse del pubblico può costituire l'oggetto di un interesse da parte di vari soggetti e, correlativamente, il bersaglio delle violazioni perpetrate da questi. In particolare qualora venga prodotta una violazione dei diritti esclusivi dell'organizzatore della manifestazione lo strumento di tutela deve essere diversificato.

A prescindere dalle ipotesi precedentemente individuate e da quelle analizzate nell'ambito del presente paragrafo, che consentono di ricorrere proficuamente ai rimedi concorrenziali e a quelli contrattuali (e dando per acquisite le considerazioni critiche già espresse in ordine alla tutelabilità della manifestazione mediante il Copyright Act), è altresì possibile che si verifichino altre situazioni.

Qualora vengano pregiudicati i diritti dell'organizzatore della manifestazione sul logo o sul marchio recante il simbolo della competizione, ad esempio, si potrà fare ricorso alla relativa tutela invocando la protezione del "trade name" o la "patent protection".

L'illegittima utilizzazione e diffusione del nome o dell'immagine di taluni personaggi celebri – quali effettivamente, spesso, sono gli atleti che esercitano la propria attività agonistica a livelli elevati – determina invece una violazione del "right of publicity" dei giocatori medesimi, che può costituire oggetto di specifica rivendicazione da parte degli stessi individui ovvero ad opera dei soggetti che abbiano assunto – mediante un regolamento negoziale – l'obbligazione di procedere in via autonoma a siffatta protezione (come, per esempio, potrebbe accadere qualora la violazione fosse effettua­ta con riferimento ai giocatori di una squadra che indossano la relativa divisa, e l'organizzatore del torneo abbia acquisito i diritti sulle immagini dei giocatori con la maglia).

Analogamente, un rimedio apposito sarebbe accordato a favore dello sponsor qualora soggetti terzi – non legati da alcun rapporto contrattuale autorizzatorio – utilizzassero indebitamente e a proprio beneficio i segni rappresentativi della squadra o i simboli grafici relativi ad una specifica rappresentazione o manifestazione; Così come anche a favore del titolare dei diritti di merchandising, contro chiunque produca gadgets o simili oggetti in concorrenza con i propri o in violazione dei diritti esclusivi legittimamente acquisiti. Per un'analisi approfondita dei rimedi utilizzabili per la tutela degli avvenimenti sportivi si veda A.M. WALL, Sports Marketing and the Law: Protecting Proprietary Interests in Sports Entertainment Events, 7 Marq. Sports L. J., 77 (1996).

 

[65] Ciò determina, quale conseguenza positiva, che non soltanto la specifica contrattazione consente una ripartizione delle facoltà, dei diritti e degli obblighi tra le parti, ma agevola anche la distribuzione delle responsabilità e dei rischi, nonché – in alcuni casi – condiziona la medesima esistenza (e realizzabilità) della manifestazione medesima. Specie per quanto attiene alle organizzazioni imprenditoriali di piccole o medie dimensioni, infatti, la conclusione di contratti di cessione dei diritti (di registrazione, di trasmissione radiofonica, di trasmissione televisiva, di utilizzazione di singole immagini, di utilizzazione del marchio, di merchandising, etc.) consente di ottenere i mezzi finanziari necessari per l'allestimento dello spettacolo, e garantisce – allo stesso tempo – dall'assunzione del rischio di violazioni dei diritti da parte dei terzi, determinando la traslazione di un rischio che sarebbe altrimenti insopportabile.