Convegno di Studi
due anni dopo la riforma
Presso
l’Aula Magna dell’Università di Firenze, il giorno 30 gennaio 2004, si è tenuto
un Convegno sul tema “Corte
Costituzionale e Regioni due anni dopo la riforma”, organizzato dal
Consiglio regionale della Toscana (con il coordinamento scientifico del Prof. Stefano Grassi dell’Università di
Firenze) e presieduto dal Prof. Antonio
D’Atena, Direttore dell’Istituto di studi sui sistemi regionali, federali e
sulle autonomie-M.S. Giannini, del C.N.R.
Già dal
titolo appare chiaro l’intento che il Convegno si è prefissato: fare il punto
della situazione sullo stato della giurisprudenza costituzionale relativa ad
alcuni aspetti riguardanti la riforma del titolo V parte II della Costituzione,
introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 2001.
Il primo
intervento, curato dal prof. Vincenzo
Cocozza dell’Università “Federico II” di Napoli (discussant Prof. Stefano Grassi
dell’Università di Firenze), è stato incentrato sui profili processuali
emergenti dalla giurisprudenza costituzionale degli ultimi due anni.
L’intervento è stato strutturato su quattro punti: nel primo punto sono state
rese note, fra le altre, le rilevazioni circa il numero e la tipologia delle
pronunce di inammissibilità, dei casi di rinuncia, di cessazione della materia
del contendere, delle questioni relative ai termini, alla riunione dei giudizi,
all’illegittimità consequenziale ed alle sentenze interpretative; nel secondo
punto sono invece state esaminate le sentenze attraverso le quali la Corte ha
affrontato la problematica dello ius
superveniens sorta in seguito alla riforma; nel terzo punto, in relazione
alla questione di legittimità costituzionale, è stato sottolineato, in
particolare, il caso della differente utilizzazione del parametro rispetto alla
prospettazione del ricorrente ed il caso della dichiarazione di
incostituzionalità della disposizione impugnata in assenza di una specifica
censura; nel quarto punto sono stati analizzati ulteriori profili sulla
rilevanza del precedente in campo processuale soprattutto in relazione al
diritto di difesa.
Il
secondo intervento, curato dal Prof. Beniamino
Caravita di Toritto dell’Università
“La Sapienza” di Roma (discussant Prof. Massimo Carli
dell’Università di Firenze), ha riguardato il tema dell’autonomia statutaria
delle Regioni. In particolare l’attenzione si è concentrata sulla
giurisprudenza costituzionale relativa al procedimento di formazione dello
Statuto e sulle pronunce riguardanti i limiti alla potestà statutaria, la
configurazione dello Statuto regionale come fonte sulla produzione, i contenuti
dello Statuto, le forme di governo regionale ammissibili.
Il terzo
intervento, curato dal Prof. Massimo
Luciani dell’Università “La Sapienza” di Roma (discussant Prof. Paolo Caretti
dell’Università di Firenze), ha focalizzato l’attenzione sull’autonomia
legislativa delle Regioni nella giurisprudenza costituzionale. In particolare,
in riferimento alla tipologia delle competenze, il Relatore ha registrato «la
tendenza giurisprudenziale a limitare al massimo la fattispecie del
conferimento di una determinata materia alla competenza esclusiva delle
Regioni» giustificata dall’interferenza «con una delle numerose non-materie (o
materie “trasversali”) riservate allo Stato dal secondo comma dell’art. 117».
In riferimento alla definizione dell’ambito competenziale ricavabile dagli
elenchi dell’art. 117 Cost. il Relatore ha evidenziato alcune pronunce della
Corte che «mettono in luce la possibilità di una definizione che tenga conto
del significato di una certa espressione nella legislazione ordinaria anche
anteriore alla l cost. n. 3 del 2001». Ancora in tema di definizione delle competenze,
il Relatore ha evidenziato le «conseguenze non univoche» che vengono prodotte
dalla tendenza a leggere le materie di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost.
«come attribuzioni funzionali piuttosto che come ambiti materiali di competenza
precisamente definiti». A parere del Relatore, inoltre, resta un problema
aperto il sistema del riparto di competenze tra Stato e Regioni:
«contrariamente alle tendenze saggiamente comuni negli ordinamenti
federalizzati», infatti, tale riparto si presenta «tendenzialmente rigido
anziché cooperativo e flessibile». Si è precisato che, sotto questo profilo, la
Corte, attraverso le più recenti pronunce, sembra candidarsi «ad assumere un
ruolo di protagonista nella definizione degli equilibri del sistema,
sostituendosi ad un legislatore di revisione che ha mostrato di non avere piena
consapevolezza dei problemi comportati dalla riscrittura del testo della
Costituzione».
Il
quarto intervento, riguardante l’autonomia regolamentare e amministrativa, è
stato curato dal Prof. Gian Domenico
Falcon dell’Università di Trento (discussant
Prof. Alfredo Corpaci
dell’Università di Firenze). Il Relatore ha inizialmente posto in evidenza come
l’autonomia amministrativa operi in connessione con l’autonomia legislativa
dato che in base al principio di legalità - come la stessa Corte ha evidenziato
anche nella più recente giurisprudenza - «non esistono poteri amministrativi
che non siano conferiti dalla legge». Di conseguenza è, ancora una volta al
riparto di competenze contenuto nell’art. 117 Cost. che occorre fare
riferimento per descrivere l’autonomia amministrativa ed i criteri in base ai
quali possono essere individuate le funzioni amministrative. A questo riguardo
le materie elencate all’art. 117 Cost. sono state distinte dal Relatore in “materie
attività” (come ad es. l’istruzione, l’agricoltura ecc.) e “materie funzione”
(ossia le materie statali che costituiscono “titoli trasversali” di intervento
in ambiti di competenza regionale, paragonate a “fasci di luce” che partono da un “punto di vista” senza che se ne
possa predefinire il punto di arrivo). Dalla relazione è emerso che tali
materie non si escludono reciprocamente ma sono tra loro permeabili: in tal
modo ogni area di intervento normativo può essere ascritta a due o più materie.
A questo punto il Relatore si è posto un interrogativo: in che modo la legge
statale può individuare funzioni amministrative statali che finiscono per
interferire con quelle disciplinabili dalla legge regionale? A parere del
Relatore sotto questo profilo la Corte ha elaborato alcuni principi che posso
essere sintetizzati nel modo che segue: 1) le funzioni amministrative statali
possono essere disciplinabili solo dalla legge statale; 2) la legge statale può
trovare un titolo di competenza ad individuare funzioni amministrative statali
sia nelle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2 Cost.) che
nelle materie concorrenti nelle quali la potestà legislativa spetta alle
Regioni «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato» (art. 117 Cost.): in quest’ultimo caso il titolo
attraverso il quale lo Stato può riservare a sé (attraverso gli strumenti della
leale cooperazione) alcune funzioni
amministrative è costituito dal principio di sussidiarietà. In riferimento
all’autonomia regolamentare è in particolare emersa la problematica relativa ai
regolamenti statali nell’ambito delle materie “trasversali”. Sotto questo
profilo - a parere del Relatore - la Corte sembra tendenzialmente orientata ad
escludere l’intervento di regolamenti statali: in questi ambiti, in sostanza,
oltre alla legge possono intervenire soltanto «atti di tipo collaborativo».
L’ultimo
intervento – riguardante l’autonomia finanziaria - è stato curato dal Prof. Mario Bertolissi dell’Università di
Padova (discussant Prof. Antonio Brancasi dell’Università di
Firenze). Nella relazione sono state esposte alcune interpretazioni riguardanti
l’art. 119 Cost. e sono stati proposti spunti ricostruttivi in tema di
autonomia finanziaria. In particolare è stato messo in evidenza il nesso tra la
potestà legislativa, amministrativa e finanziaria; sono state esposte le
ragioni giustificative della necessità di una «predeterminazione annuale della
quantità di risorse disponibili»; sono stati messi in risalto alcuni nodi
relativi alla “perequazione delle risorse
finanziarie” e della “determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni”, nonché gli orientamenti della
giurisprudenza costituzionale sul tema.
Università di Sassari