III Convegno
internazionale
Diritto romano privato e pubblico: L’esperienza
plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo
Nei giorni dal 25 al 30 giugno 2003 nelle città di
Jaroslavl e di Mosca (Russia) si è svolto il III Convegno internazionale sul
tema “Diritto romano privato e pubblico:
l’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo”.
Il Convegno è stato organizzato dal Centro Studi di
Diritto Romano (Russia), dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Statale Lomonosov di Mosca, dall’Università Statale P.G. Demidov di Jaroslavl,
dall’Istituto di Storia Universale dell’Accademia Russa delle Scienze,
dall’Università degli Studi di Sassari (Italia), dal Centro Romanistico
Internazionale Copanello (Italia), con il contributo della “Fondazione per le
Riforme Giuridiche della Russia”, della “Fondazione delle Scienze Umanistiche
della Russia” e del Programma Federale speciale di finanziamento «Integrazione
della scienza con l’istruzione superiore della Russia negli anni 2002-2006».
Il progetto è stato realizzato
sotto la direzione generale del Direttore della cattedra di diritto civile
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Lomonosov di Mosca, dottore in
scienze giuridiche, professore E. A. Sukhanov. Coordinatore del Convegno
è stato il direttore del Centro Studi di diritto romano, dottore in scienze
giuridiche L. L. Kofanov. Il Comitato Organizzatore della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università Lomonosov di Mosca è stato presieduto dal
vicepreside per l'attività scientifica, dottore in scienze giuridiche,
professor A. Je. Cherstobitov. Il Comitato Organizzatore dell'Università
Statale Demidov di Jaroslavl è stato presieduto dalla vicepreside per
l'attività scientifica, dottore in scienze storiche, professoressa V. V.
Dementieva. Il Convegno si era posto l'obiettivo di riunire gli scienziati
della Russia, dei paesi della CSI e dei paesi europei per contribuire
all'ulteriore sviluppo dello studio del diritto romano in Russia e per
coinvolgere i romanisti dell'Europa Occidentale in una collaborazione mirata
alla soluzione dei problemi attuali del diritto romano come fondamento del
diritto europeo odierno.
Al Convegno hanno
partecipato numerosi studiosi provenienti, oltre che dalle diverse prestigiose
sedi della Federazione Russa e dei Paesi della CSI (75 partecipanti),
dall’Italia, dalla Polonia, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Serbia, dal
Montenegro, dalla Danimarca, dalla Romania e da Israele (45 partecipanti), i quali si sono confrontati
sui problemi relativi alla diffusione del diritto romano e alla sua recezione
negli ordinamenti giuridici contemporanei. Inoltre ai lavori del Convegno hanno
preso parte anche gli eminenti giuristi, storici e filologi classici di Mosca -
specialisti e docenti nel campo di diritto romano e della sua recezione. In
tutto il numero dei partecipanti ha raggiunto 120 persone. Le lingue ufficiali
del Convegno sono state il russo e l’italiano con traduzione simultanea di
tutti gli interventi. I convegni di tale livello stanno diventando una buona
tradizione che riunisce il lavoro degli studiosi e dei docenti di Russia, dei
paesi della CSI, dell'Europa Orientale e Occidentale. È già stata approvata
l'intenzione comune degli organizzatori e dei partecipanti di svolgere il IV
Convegno internazionale sul diritto romano nella città di Ivanovo o in quella
di Novorossijsk nel 2006.
La seduta plenaria il mattino del 25 giugno,
nella Sala delle Conferenze della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Statale Demidov di Jaroslavl, è stata aperta con gli interventi di saluto del
presidente del Comitato Organizzatore del Convegno, Direttore della cattedra di
diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Lomonosov di
Mosca, prof. Evghenij A. Sukhanov, il quale nel suo discorso ha sottolineato
l'enorme importanza dello studio e dell'insegnamento del diritto romano come
base del moderno diritto civile russo ed ha espresso una speranza negli
ulteriori successi della collaborazione internazionale in questo campo. Nelle
sue parole di saluto l'On. Serghej A. Burov, Vicegovernatore della regione di Jaroslavl, ha
parlato dell'importanza per Jaroslavl di stringere i nuovi legami scientifici.
A nome del Magnifico Rettore dell'Università Statale Demidov di Jaroslavl,
prof. German S. Mironov, i partecipanti al Convegno sono stati salutati dal
Primo Vicerettore dell’Università, prof. A. I. Rusakov. In seguito ha
preso la parola la professoressa Nadežda N.
Tarusina, Preside della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Statale Demidov di Jaroslavl, esprimendo il suo
affettuoso saluto in una forma poetica molto originale. A nome del Magnifico
Rettore dell'Università degli Studi di Sassari (Italia), prof. Alessandro
Maida, ha parlato ai partecipanti il Prorettore prof. Attilio Mastino,
il quale ha enfatizzato il carattere fruttuoso della collaborazione scientifica
pluriennale fra il suo Ateneo, l'Università Statale Lomonosov di Mosca e
l'Accademia Russa delle Scienze. Il prof. Antonino Metro,
Presidente del Centro Romanistico Internazionale Copanello, ha messo in
evidenza il fatto che nell'arco dei 9 anni trascorsi il Centro Studi di Diritto
Romano ha ottenuto grandi progressi sulla via della rinascita della scuola
scientifica di diritto romano. Leonid L. Kofanov, Presidente del Centro
Studi di diritto romano, ha sottolineato che tutti i successi del Centro in
quanto frutto comune della scienza (rappresentata dall'Accademia Russa delle
Scienze) e dell'insegnamento (Università Lomonosov di Mosca), compresi i
convegni internazionali, sono stati possibili grazie all'unificazione degli
sforzi di tutti coloro che, sia in Russia sia in Occidente, sono interessati
allo sviluppo della scienza del diritto. La direttrice della Filiale di
Jaroslavl del Centro Studi di diritto romano, vicepreside per l'attività scientifica
della Facoltà di Storia dell'Università Statale Demidov di Jaroslavl,
professoressa Vera V. Dementieva ha espresso la speranza che non solo il
Convegno stesso ma anche l'antica e splendida Jaroslavl lasceranno nella
memoria degli scienziati russi e stranieri i migliori ricordi.
La parte scientifica della
seduta plenaria sotto la presidenza dei professori Nadežda
N. Tarusina, (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia) e Attilio
Mastino (Università di Sassari, Italia) è stata aperta con l'intervento del
preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina (Italia), Antonino Metro, «Inst.3.19.14
e la “stipulatio praepostere concepta». Il relatore ha dedicato il suo
intervento all'analisi della costruzione giuridica della stipulatio
praepostere concepta (cioè una stipulazione conclusa in anticipo),
concentrandosi sui particolari della riforma che essa subì ai tempi di
Giustiniano: il riconoscimento del suo valore non solo nei casi della
restituzione della dote, ma anche in tutti gli altri negozi giuridici.
Un'attenzione speciale è stata prestata nell'intervento alla critica esegetica
del frammento 3.19.14 delle Istituzioni giustinianee, dedicato a questa
stipulazione. È seguita la relazione di Serghej A. Jegorov (Università
Statale Demidov di Jaroslavl, Russia), «Lo
studio e l’insegnamento del diritto romano nel Liceo giuridico Demidov di
Jaroslavl». Come ha esposto il relatore, al diritto romano nel liceo venne
riservata una cattedra speciale e per l'ammontare di ore accademiche con esso
potevano essere paragonati soltanto il diritto civile e la storia del diritto
russo. È interessante l'osservazione del relatore che la prevalenza dei testi
latini nei programmi didattici attesta che i professori contavano su una
profonda conoscenza del latino da parte degli studenti. In questa importante
struttura d'insegnamento superiore di allora ci fu, in particolare, un corso di
diritto ecclesiastico tenuto dal famoso giurista russo dell'epoca N. S.
Suvorov, autore dell'opera capitale Delle persone giuridiche secondo il
diritto romano. Witold
Wołodkiewicz, professore
dell'Università di Varsavia e Rettore dell'Università Commerciale di Varsavia,
Polonia, ha parlato dei «Condizionamenti
storici dell'integrazione del diritto privato nell'Unione Europea».
Questo intervento è stato dedicato alla questione dell'evoluzione del sistema
del diritto privato nell'Europa moderna. Visto l'ampliamento e il rafforzamento
dell'Unione Europea, avverrà o meno l'unificazione totale dei sistemi giuridici
dei vari paesi membri? Lo scienziato ritiene che nel prossimo futuro si
tratterà piuttosto di un'armonizzazione degli ordinamenti giuridici di diversi
paesi e non di una loro completa fusione. Il relatore ha inoltre espresso
l'opinione che uno studio e un insegnamento approfondito del diritto romano
possa contribuire alla formazione del giurista del futuro che idealmente è
chiamato a unire nella propria personalità il giurista dei commercianti e il
giurista al servizio dei cittadini di un'Europa unita. La relazione del professore
Gennaro Franciosi, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli II, Italia, Una
rilettura del Gaio di Antinoe, è stata dedicata all'analisi dell'antica
istituzione ereditaria romana, consortium ercto non cito, di cui le principali
informazioni si basano sui frammenti delle Istituzioni di Gaio, trovati nel
1933 in Egitto, che sono stati indicati dagli editori con i segni 3.154a,
3.154b. Il professor G. Franciosi confronta questo tipo di proprietà, in cui i
figli già sotto la potestà del capofamiglia recentemente morto entravano in
possesso solidale del patrimonio ereditario, con le norme delle XII Tavole a
proposito della chiamata all'eredità successivamente dei sui heredes,
degli agnati più prossimi e dei gentiles. Lo studioso suppone che nella
forma analoga al consortium ercto non cito ereditavano non solo i sui
heredes ma anche gli agnati dello stesso grado di successione e i
gentiles. Nella relazione è inoltre messa in dubbio l'opinione secondo cui
nel caso dei sui heredes in un consortium ercto non cito la
proprietà delle cose era solidale mentre la patria potestas continuava
ad appartenere separatamente ad ognuno dei genitori sui propri figli. Lo
scienziato propone di rivedere la divisione tradizionale dei componenti patrimoniale
e quello di potestà personale nel caso del consortium ercto non cito,
allo stesso tempo, però, precisando che vuole piuttosto sottolineare
l'esistenza di un problema e non proporne una soluzione definitive. La
relazione della vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Varsavia, Polonia, professoressa Maria Zabłocka, "Regulae
iuris romani ad leges divinarum tabularum decem" è stata dedicata
all'attività dell'umanista rinascimentale tedesco Johann Oldendorp.
Essendo fautore della concezione del "diritto naturale", Oldendorp
nella sua opera "In quale modo i fondamenti del diritto possono essere
attinti dalle disposizioni della natura" commentò i dieci comandamenti di
Mosè con l'aiuto di alcuni principi presi dal diritto romano e che chiariscono,
secondo Oldendorp, il senso dei comandamenti divini. In questa maniera il
giurista tedesco dell'epoca dell'umanesimo rinascimentale sottolineava il
carattere universale del diritto romano, il valore generale delle sue fonti e
le principali disposizioni, immuni alla forza del tempo. Il professore Ditlev
Tamm dell'Università di Copenhagen, nella sua relazione Il diritto romano e i paesi nordici ha
sostenuto la tesi che la storia dei sistemi giuridici dei paesi dell'Europa del
Nord, compresa la Danimarca, è strettamente legata alla storia comune europea e
all'evoluzione del diritto. È vero, però, che prima (a partire dal XVII
secolo), ha evidenziato lo studioso, i giuristi danesi sottovalutavano
l'importanza del diritto romano per la formazione del sistema giuridico del
proprio paese, perché essi si attenevano all'idea di un diritto puramente
nazionale, libero dall'influenza dei sistemi giuridici dell'Antica Roma o dei
paesi vicini. Però l'istruzione giuridica in Danimarca ha sempre previsto il corso
universitario del diritto romano. Fin dalla metà del XVIII secolo in Danimarca
vengono pubblicati i manuali del diritto, basati sul sistema delle Istituzioni.
Insieme ad essi in Danimarca si introduce anche una terminologia giuridica
latina. Nel XIX secolo i giuristi danesi erano molto influenzati da parte dei
pandettisti tedeschi. Tutto ciò determina una grande anche se indiretta
influenza che esercitò il diritto romano sul sistema giuridico danese.
La sera del 25 giugno il
lavoro è stato articolato in due sezioni. La prima sezione sul tema "Diritto
romano dall'VIII a. C. al VI sec. d. C." (copresidenti professoressa Ija
L. Majak, Università Statale Lomonosov di Mosca, Russia, e professor Francesco
Sini, Università di Sassari, Italia), è stata aperta con l'intervento di Tassilo
Karl Alfons Schmitt (Università di Bielefeld, Germania) sul tema Die
Schliebung des Ianus als Symbol. Epik, Historiographie Wirklichkeit. La relazione di Andrej M.
Smorčkov (Università Pedagogica di Mosca, Russia), Auspici
nel diritto pubblico della Roma arcaica, e' stata dedicata inoltre
alla questione come e a chi si concedesse il diritto degli auspici pubblici. Il
relatore mette in dubbio l'opinione tradizionale che il diritto di svolgere gli
auspici veniva concesso con una lex
curiata de imperio. Secondo A. Smorčkov il diritto agli auspici
pubblici si concedeva al nuovo magistrato immediatamente ai comizi elettorali
se essi si svolgevano con gli auspici. Questi auspici si effettuavano dal
magistrato che organizzava la votazione. Dunque, come conclude il relatore, i
poteri del magistrato nell'ambito sacrale dipendevano dal fatto di aver
ricevuto i poteri politici. Questo significa la sottomissione dell'ambito
sacrale a quello politico il che, secondo A. Smorčkov, costituisce uno dei
principi fondamentali della vita religiosa della comunità civile. Julián González Fernández (Università di Siviglia, Spagna) ha presentato
l'intervento intitolato "Ius
Latii, municipia Latina” e le leggi municipali in cui traccia la storia delle fondazioni
degli insediamenti urbani nel territorio della provincia di Hispania
Ulterior. Lo studioso ha esaminato lo status giuridico di queste
comunità e dei loro abitanti toccando anche il problema dell'essenza del
processo noto come "romanizzazione". Nella relazione
ricca di contenuto di Rosanna Ortu (Università
di Sassari, Italia), “Propter
dignitatem hominum”. Riflessioni su
D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed. aed. cur.) sono stati posti in esame i frammenti dei giuristi Gaio e Paolo in cui
si commenta il divieto degli edili curuli di aggiungere nel contratto di
compravendita una persona in quanto una cosa accessoria all'oggetto del
contratto (si alii rei homo accedat). Secondo la relatrice, gli
edili curuli introdussero quest'articolo nell'editto per porre fine all'inganno
dei compratori degli schiavi da parte dei loro venditori, i quali aggiungendo
gli schiavi in quanto cosa accessoria all'oggetto di compravendita non erano
tenuti a dichiarare al compratore i vizi e i difetti nascosti degli schiavi in
vendita. Per quanto riguarda la motivazione di questa disposizione degli edili
da parte del giurista Sesto Pedio (propter dignitatem hominum, come la giustifica Pedio), non si può escludere l'influenza
su Pedio della filosofia stoica che riconosceva agli schiavi la stessa dignità
umana dei liberi. Valerij N. Tokmakov (Istituto di
Storia Universale dell'Accademia Russa delle Scienze, Mosca) analizza nella sua
relazione Sul problema dei poteri militari
dei consoli nel diritto pubblico di Roma arcaica il processo
dell'ottenimento dai consoli dei loro poteri nell'ambito militare all'epoca
arcaica di storia romana. Il relatore ritiene che i consoli esercitassero il
comando supremo, ma non la disposizione suprema delle truppe. Il relatore nota
che per lungo tempo i consoli si trovavano al bivio tra la subordinazione al
senato e la responsabilità davanti alla comunità civile. Il Senato poteva come
minimo negare al console il trionfo, poteva deliberare di eleggere al loro
posto i tribuni consolari, poteva addirittura privarli dell'imperium
ordinando di nominare il dittatore. La comunità influenzava i consoli formando
il codice delle leggi obbligatorie anche per i consoli e prendendo dalla loro
competenza qualche funzione (censura, azioni tribunali ecc). Tutto questo
suscitò una lunga lotta per la trasformazione dei consoli dai duces
militari nei magistrati di tutto lo Stato, per la legittimazione del loro
collegio nella costituzione civile e del loro posto nel sistema del governo
politico. Vi ha seguito l'intervento di Aleksandra V. Karaseva
(Università di Ivanovo, Russia) sul tema La
tecnica retorica come componente della strategia della difesa processuale nelle
opere di Cicerone. La relazione di Jaroslav V. Melniciuk (Università
Statale Umanistica Russa, Mosca), Lessico
giuridico nei passi relativi alla “cura morum” dei censori romani" è
stata dedicata alla classificazione e alla terminologia delle sanzioni censorie
inflitte nell'ambito di cura morum. Sulla
base delle varie fonti il relatore ha analizzato gli atti censori che
regolavano la cura morum, il
meccanismo dell'emanazione della riprovazione censoria e gli effetti giuridici
di questa riprovazione. Nella relazione di Dmitrij Ju. Poldnikov
(Istituto di Storia Universale dell'Accademia Russa delle Scienze, Mosca), “Arra” nel diritto romano classico,
si trattava del disaccordo, secondo il relatore, tra il concetto consueto di arra
nelle relazioni consensuali e il contenuto delle fonti dedicate a questo
argomento. Secondo l'autore i testi delle fonti romane non vanno spiegati
unicamente con il concetto di arra (compresa la teoria oggi dominante di
arra confirmatoria).
Nello stesso tempo ha
cominciato il suo lavoro anche la seconda sezione sul tema Recezione del
diritto romano nei VI-XXI secoli (copresidenti professor Witold Wołodkiewicz, Università di
Varsavia, e professor Daniil O. Tuzov, Università di Tomsk). Jevghenij A. Krašeninnikov (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia)
nella sua relazione, Per la dottrina
della cessione della “rei
vindicatio” ha analizzato le
vicende di quest'istituto che trae le sue origini dal diritto romano, nel
diritto civile della Russia. Il relatore ha esaminato la specificità del diritto
alla pretesa di vindicazione, i suoi rapporti con i diritti reali e alcune
questioni controverse della dottrina riguardanti la cessione della pretesa. Il
professore Alfredo M.
Rabello dell'Università di Gerusalemme, nel suo intervento Il diritto privato israeliano fra il common
law e il civil law: un laboratorio per l’Europa ha parlato delle riforme giudiziarie in Israele e della formazione
dell'attuale ordinamento giuridico di quel paese. Lo studioso ha evidenziato il
ruolo dei rappresentanti della scienza giuridica, della diversa formazione e
delle diverse tradizioni cui appartengono i giuristi israeliani nel rapporto e
nella lotta fra le tendenze di
common law e di civil law, fatto che fa di Israele un esempio di combinazione e di unificazione
di diversi sistemi giuridici. La relazione di Anton D. Rudokvas
(Istituto giuridico della Procura
Generale della Federazione Russa, San Pietroburgo), Sulla difesa "per interdictum" del possesso nel diritto
romano è stato dedicato all'analisi della difesa per interdictum del cosiddetto possesso
anomalo o derivato (possessio ad interdicta) nel diritto romano. Il
relatore nota che nel Digesto si possono trovare i frammenti secondo i quali la
difesa autonoma per interdictum appartiene non solo al possesso pro suo, e non solo alla possessio
anomalis, ma anche ad ogni possessio
naturalis, cioè la detenzione nel suo proprio senso. In legame con ciò il
relatore propone di rivedere uno schema ben radicato nella romanistica, che
divide la possessio anomalis e la possessio naturalis dal punto di vista
della concessione della difesa per interdictum, le cui basi
furono gettate ancora dai glossatori. Ha fatto seguito l'intervento di Aleksandr
I. Bibikov (Università di Ivanovo, Russia), Ordinamento giuridico dei luoghi di sepoltura: tradizione romana e
attualità. Andrej A. Novikov (Istituto giuridico della Procura Generale della Federazione Russa, San
Pietroburgo) nella sua relazione Il
testamento condizionato nel diritto romano e nel diritto civile odierno ha
analizzato le particolarità dell'esistenza di questo tipo di testamento nelle
due epoche e nei due sistemi di diritto così diversi. Come ha osservato il
relatore, nella legislazione moderna non esiste un divieto diretto di includere
nel testamento qualunque sorta di condizioni, mentre l'apparizione della
possibilità di fare un testamento chiuso, quando la persona autorizzata ad
attestarlo non può conoscere il contenuto del testamento, porterà indubbiamente
al sorgere di tutta una serie di problemi dopo la sua apertura. In relazione a
ciò, ha sottolineato Novikov, l'esperienza giuridica romana nella soluzione di
problemi simili sarebbe molto interessante ed utile anche ai nostri tempi.
L'intervento di Sławomir Godek (Università Cattolica Cardinale
Stefano Wyszyński, Varsavia, Polonia), Sussidiarietà
del diritto romano nel Terzo Statuto di Lituania del 1588 ha messo in luce
la situazione del diritto romano nel Gran Principato Lituano. Come ha osservato
lo studioso, le condizioni favorevoli per l'assimilazione degli elementi romani
si erano create in Lituania sull’ondata rinascimentale. I principi del diritto
romano vi erano conosciuti sin dalla fine del XV secolo grazie all'influenza
della cultura polacca, agli studi che i giovani lituani compivano nelle
università occidentali, all'attività degli scienziati che si occupavano del
diritto romano, e ancora prima grazie all'influsso del diritto consuetudinario
russo, portatore in una determinata misura degli elementi fondamentali del
diritto romano-bizantino. Inoltre, il relatore ha notato la grande importanza
che ebbe per la diffusione degli elementi romani in Lituania la recezione del
diritto tedesco, rispetto a cui quello romano svolgeva il ruolo di un sistema
sussidiario. La relazione di Sofia S. Safronova (Accademia Giuridica di Saratov,
Russia), L’influenza del diritto romano
sull’unificazione del diritto privato in Europa è stata dedicata alla
correlazione fra il diritto romano e il diritto privato internazionale. Secondo
l'opinione della relatrice, il ruolo speciale del diritto romano consiste nel
fatto che la terminologia giuridica romana sia diventata la base terminologica
del diritto privato internazionale. Allo stesso tempo il principio romano di
equità è stato dichiarato alla prima Conferenza dell'Aia sul diritto privato internazionale
come il principio generale che sta alla base degli atti internazionali
unificati in materia del diritto privato, mentre i primi tentativi di
codificazione e unificazione del diritto privato internazionale hanno
dimostrato come il diritto romano sia internazionalmente accettabile e
realizzabile.
La mattina del 26 giugno ha
continuato il suo lavoro la sezione “Diritto
romano dall’VIII a.C. al VI sec. d.C.” (copresidenti professoressa Vera V. Dementieva, Università
Statale Demidov di Jaroslavl, e professor Tassilo
Schmitt,
Università di Bielefeld). La seduta è cominciata con l'intervento del
professore della Facoltà di Storia dell'Università di Paderbon, Germania, Stefan
Link,‘Römische Bürger’ und ‘heste Bürger’. Wandlongen
shies Privilega, in cui è stata analizzata l'evoluzione e la correlazione
nell'antica Roma dei tre principali privilegi (il diritto della cittadinanza,
la libertà fiscale e la liberazione dalle liturgie) che potevano essere
concessi dal Senato o dall'Imperatore agli stranieri meritevoli. Come ha
affermato il relatore, già nel secondo secolo a.C. coloro che ottenevano la
cittadinanza, ricevevano automaticamente anche la liberazione delle liturgie
nella loro città natale. Però, come attestano le fonti già ai tempi di Augusto
il diritto della cittadinanza cominciò a separarsi da questo secondo diritto in
pro degli interessi economici delle altre (oltre a Roma) città dell'Impero
Romano per non sovvertire il loro potenziale di sussistenza. Nel caso invece,
quando i tre privilegi coincidevano, nelle fonti si parla del diritto di
cittadinanza "ottimo" (civitas optimo iure optimaque lege).
Perciò, secondo quanto afferma Link, si può parlare della presenza di due
distinti diritti di cittadinanza romana: quello semplice e quello
"ottimo". La relazione di Tatiana L. Samsonova (Università di
Jakutsk, Russia), Estinzione
dell’obbligazione nel diritto romano e nel diritto civile odierno di Russia
presenta un'analisi comparativa dei due sistemi giuridici sotto l'aspetto
dell'estinzione delle obbligazioni. La relatrice ha seguito i prestiti dal
diritto romano e le analogie ad esso esistenti in materia dell'estinzione di
obbligazioni nel moderno diritto russo. Nella relazione ricca di contenuto
presentata dal professore Massimo
Miglietta dell'Università di
Trento, Italia, Brevi considerazioni intorno al metodo dialettico della scuola serviana
è stato analizzato il conflitto logico tra la quaestio e il responsum
nel Digesto di Alfeno Varo. In quella maestria logica con cui il giurista
romano interpretava i diversi casi difficili, il relatore vede il tratto
caratteristico proprio di tutta la scuola serviana di Sulpicio Ruffo, fra i cui
allievi vi era anche Varo. Servio Sulpicio Ruffo aveva fatto da giovane un
perfezionamento speciale nell'arte della dialettica nella famosa scuola di Rodi
per poter curare meglio il diritto civile. Jelena N. Velikanova
(Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia) ha dedicato la sua relazione,
Sistema costituzionale del Principato ai
tempi dei primi successori di Augusto alla questione del carattere dei
rapporti reciproci fra il Principe e il Senato sotto l'imperatore Tiberio
(14-20 d.Cr.). Secondo la studiosa, Tiberio all'inizio del suo governo avrebbe
contribuito all'animazione dell'attività politica del Senato. Come conclude la
ricercatrice, l'interazione di Tiberio con il Senato può essere vista come una
condizione imprescindibile dell'esistenza del Principato. Questo compromesso
avrebbe toccato le sfere più importanti dell'amministrazione congiunta dello
Stato e sarebbe diventato per Tiberio una garanzia della conservazione del
potere. Nella relazione di Dmitrij A. Bratkin (Università Statale di San
Pietroburgo, Russia) Esorcismo dal punto
di vista del diritto romano: nuovi dati per l’interpretazione degli “Atti. 16:
16-19” è stata sottolineata
l'importanza del quinto libro del Nuovo Testamento, degli Atti degli Apostoli
per le nostre conoscenze della storia della giustizia penale provinciale,
la cognitio, nel primo secolo del Principato. Il relatore solleva il
problema del giudizio fatto all'Apostolo Paolo nella città di Filippi (Atti,
16: 16-39). Lo studioso pietroburghese propone un'acuta trattazione di questo
episodio dalla vita dell'Apostolo, facendogli corrispondere un brano del Digesto
(D.21.1) che avrebbe, secondo il relatore, un rapporto diretto con la sostanza
della causa giudiziaria descritta nel quinto libro del Nuovo Testamento. Ivan
A. Kopylov (Università Statale Umanistica Russa, Mosca) ha presentato la
relazione sul tema Le basi giuridiche del
potere del re vandalo (il problema del rapporto degli elementi romani e
germanici) in cui propone,
esaminando la "Storia delle persecuzioni nelle province africane" di
Vittore da Vita di tracciare le influenze reciproche delle norme giuridiche
germaniche e di quelle romane tradizionali, adottate dai re vandali
nell'effettuare gli atti statali: la successione del potere regio, che era
espresso per iscritto usando la lingua dei documenti ufficiali romani e i
meccanismi del diritto romano delle successioni; la potestas regia e la sua
applicazione, i documenti ufficiali emanati dal re e la loro classificazione,
la maiestas. Irina V. Lušnikova (Istituto
giuridico della Procura Generale
della Federazione Russa, San Pietroburgo), nella relazione Per la questione del prestito marittimo nel diritto romano ha presentato una rassegna storiografica
degli studi in oggetto ed ha confrontato i brani del Digesto (D. 22.2.1) e Tito
Livio (XXIII, 49 e XXV, 3) tracciando paralleli tra l'attività dei
publicani e la pratica del prestito marittimo.
Il lavoro della seconda
sezione Recezione del diritto romano nei ss. VI-XXI, copresieduta dai
proff. Jevghenij A. Krašeninnikov, Università Statale Demidov di Jaroslavl, e Manuel
García Garrido, Università "UNED", Madrid, è iniziato con
la relazione di Jan Zabłocki (Università Cattolica Cardinale
Stefano Wyszyński di Varsavia, Polonia), "Leges de plebiscitis” (Equiparazione dei 'plebiscita' alle 'leges') in cui viene tracciata la storia
dell'equiparazione dei plebisciti alle leggi in Roma Antica, e sono poste sotto
esame tre leggi che ebbero un ruolo decisivo in questo processo: la lex
Valeria Horatia de plebiscitis (449 a.C.), la lex Publilia
Philonis de plebiscitis (339 a.C.) e la lex Hortensia (285 a.C.).
Nella relazione di Dmitrij G. Lavrov (Università Statale di San
Pietroburgo, Russia), Le obbligazioni
dall’arricchimento indebito: storia e attualità sono stati esaminati alcuni
problemi di arricchimento indebito in Russia e in Germania. Il relatore ha
notato che secondo la legislazione russa contemporanea l'acquirente risponde
per ogni mancanza o peggioramento dei beni acquistati o custoditi in modo
indebito solo dopo che ha saputo o doveva aver saputo del carattere indebito
dell'arricchimento. Fino a quel momento egli risponde solo per il dolo e la
grave imprudenza. Si tratta in sostanza del fatto che un acquirente onesto dei
beni non subisce il rischio della loro casuale perdita o danno. Come ha notato
Lavrov, questo problema viene risolto in modo analogo nella maggior parte dei
paesi con tradizione privatistica romana. Natalia B. Sredinskaja
(Istituto di Storia Russa dell'Accademia Russa delle Scienze, San Pietroburgo)
ha presentato l'intervento sul tema "Iura
in re aliena”: proprietà fondiaria e usufrutto della terra nel Nord d’Italia
durante i secc. XIV-XV. Vi ha
seguito la relazione di Nevenka Bogojević-Glusćević
(Università del Montenegro) intitolata Le
garanzie personali a Cataro (XIV secolo). La relazione di A.V. Vlasova
(Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia) L’idea romana della “causa” e il problema della causa del contratto è stata dedicata all'analisi dei vari
significati del termine causa nelle fonti di diritto romano. Anna
B. Van'kova (Istituto di Storia Universale, Accademia Russa delle Scienze,
Mosca) nella sua relazione Nomocanoni
degli slavi prima del XIII secolo: legislazione dei monasteri e la sua
recezione nel mondo slavo
distingue due tipi di leggi giustinianee a proposito del monachesimo, quelle
che riguardano i monaci in quanto sudditi dell'imperatore (e dunque soggetti
del diritto romano) e quelle invece che regolano la vita del monastero. La
studiosa in seguito tratta delle vicende di queste norme giuridiche, come esse
furono recepite nei nomocanoni tardobizantini e nelle Kormčaja slave. La seduta si è conclusa con la relazione di Anton V.
Vošatko (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia), Responsabilità del “cedens” nel diritto
romano e nel diritto odierno.
La seduta serale della prima
sezione si è svolta con la presidenza dei professori Gennaro Franciosi, Seconda Università di Napoli, e Jan Zabłocki, Università Cattolica Cardinale Stefano
Wyszyński di Varsavia. Nella prima relazione Spunti per un'archeologia giuridica
del linguaggio. Suggestioni ancestrali e terminologia giuridica nella
“lustratio agri” in Cato, De agri
cultura, 141, Osvaldo Sacchi (Seconda
Università di Napoli, Italia) applica le possibilità di una ricerca etimologica
per tentare di ricostruire, attraverso le fonti romane, la realtà italica
arcaica da cui i Romani spesso attinsero i loro termini giuridici. Il relatore
pone in esame i vocaboli latini familia, multa, populus tracciandovi i
paralleli in altre lingue indoeuropee antiche e moderne. Si analizza inoltre il
frammento di De agri cultura di Catone in cui si trascrive la formula
rituale arcaica della lustrazione del campo, si cerca di confrontare la
terminologia catoniana riguardante il terreno (ager, fundus, terra) con
le distinzioni in proposito contenute in Varrone e nel Digesto. Nella
relazione di Luciano Minieri (Seconda Università di Napoli, Italia), Le “normative antincendio” in diritto Romano
tardoclassico e postclassico è stata presentata una profonda analisi delle
testimonianze antiche, giuridiche e letterarie, circa le peculiarità delle
norme antincendio esistenti prevalentemente all'epoca di Roma imperiale. Queste
norme antincendio erano votate a definire una tecnica di costruzione allo scopo
di prevenire gli incendi nonché l'osservazione di alcune prescrizioni,
obbligatorie per i proprietari e gli affittuari delle abitazioni. La relazione
di Irina Je. Jermolova (Università Statale Umanistica Russa, Mosca) Riflessione sul “problema dei barbari” nelle
fonti giuridiche romane è stata dedicata al problema della penetrazione dei
barbari e alla barbarizzazione del tardo Impero Romano riflesso nelle fonti
giuridiche romane. Come afferma giustamente la relatrice, i documenti giuridici
che riflettono la presenza dei barbari nei pressi dei confini dell'Impero
Romano o direttamente sul suo territorio, confermano l'importanza del problema
dei barbari nella tarda antichità e forniscono il materiale per una ricerca
storica. La relazione di Aleksej V. Judin (Università Statale di
Pedagogia, Mosca, Russia) è stata dedicata al tema: "Lex operum Puteolana” come
fonte della storia dello sviluppo del diritto romano nella colonia dei
cittadini romani dell'età della Tarda Repubblica (il caso di Pozzuoli).
Siccome nelle colonie dei cittadini romani il diritto romano vigeva in pieno
volume, senza confondersi con tradizioni giuridiche locali, il relatore ritiene
che la legge vigente a Pozzuoli riflette la struttura dell'assetto politico di
una colonia romana della tarda Repubblica e la terminologia che caratterizza
l'attività dei duumviri, degli appaltatori e dei garanti.
La seduta serale della seconda
sezione (copresidenti professor Anton D. Rudokvas, Istituto giuridico della Procura Generale della Federazione Russa, San
Pietroburgo, e professor Tomasz Giaro, Max-Planck Institut, Francoforte, Germania)
è stata aperta da Aleksandr I. Sidorkin (Università di Joškar-Olà,
Russia), con la relazione L’influenza del
diritto romano bizantino sulle norme penali della Russia antica, contenente
l'analisi di alcune pene esistenti nel diritto bizantino: esilio, privazione o
limitazione della liberta. Come nota A. Sidorkin, mancando in alcuni periodi
dello sviluppo del diritto bizantino di una pena importante consistente nella
reclusione in carcere, la condanna del criminale ad una reclusione in carcere
era, sia dal punto di vista della chiesa, sia per le autorità stesse, un atto
lenitivo anziché pena. Con ciò si spiega la mancanza della pena consistente
nella privazione della libertà nei monumenti giuridici bizantini Egloga e
Prochirone. La relazione del professor Tomasz
Giaro (Max-Planck Institut,
Francoforte, Germania) Tradizioni giuridiche dell'Europa Orientale
è stata dedicata ad una questione fondamentale sull’esistenza di una tradizione
giuridica autonoma che abbracci i paesi dell'Europa Orientale e se sì, in quali
paesi di questa area essa è maggiormente presente. Il relatore nota che
l'Europa Orientale non è una zona omogenea dal punto di vista della storia di
diritto. In conclusione T. Giaro parla di un determinato ciclo o cerchio
storico che aveva tracciato al giorno d'oggi la storia giuridica d'Europa.
Essendo partiti dall'assimilazione da parte dell'Europa Occidentale delle norme
giuridiche imprestate dall'Oriente, oggi essa consiste al contrario
nell'occidentalizzazione dell'Europa Orientale. Il tema della relazione di Nadežda
A. Selunskaja (Istituto di Storia Universale, Accademia Russa delle
Scienze, Mosca) Diritto statutario nella
provincia romana medievale: continuità della tradizione della “civitas” è
stata l'analisi dell'istituzione degli statuti e le possibilità della loro
modifica, il ruolo dei giuramenti dei funzionari. il ruolo del notaio nella
fissazione degli statuti nello Stato della Chiesa nei ss. XIII-XIV. In
generale, come afferma la relatrice, negli statuti della provincia romana di
allora possono essere ritrovate le testimonianze di un livello assai alto dello
sviluppo della cultura e coscienza giuridica. Nella relazione di Elena L.
Saraeva (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia), Diritto romano nel contesto della
storiografia degli occidentalisti radicali russi è stato esaminato
l'atteggiamento degli occidentalisti russi dell'Ottocento, Belinskij e Hertzen,
nei confronti del diritto romano e del suo ruolo nella storia universale. Come
nota la relatrice, gli occidentalisti degli anni 30-40 del XIX secolo erano
fautori dell'ordinamento giuridico. Essi sviluppavano l'idea della possibilità
dell'assimilazione da parte della Russia degli elementi della cultura giuridica
occidentale e apprezzavano altamente il ruolo e l'importanza del diritto romano
nella storia universale. L'intervento di Maksim A. Morozov (Università
Statale di San Pietroburgo), I testamenti
bizantini dell'XI sec. e la tradizione del diritto romano di successione, basato sull'esempio dei due testamenti
bizantini della seconda metà dell'XI secolo, conteneva l'analisi del quanto le
tradizioni del diritto romano delle successioni erano tipiche per il diritto
bizantino di quei tempi. Il relatore giunge alla conclusione che gli esaminati
testamenti bizantini dell'XI secolo vengono compilati sull'esempio del testamentum
romano e in genere seguono il suo formulario, mentre le modifiche portano un
carattere insignificante e riguardano solo alcuni momenti e clausole. Tatjana
V. Budilina (Università di Krasnojarsk, Russia) nella relazione La recezione del diritto romano e alcune
questioni del suo studio ha
sollevato il problema della recezione in quanto rinascita di certi istituti
richiesti dalla vita dell'Europa medievale, dallo sviluppo del commercio e
dalla crescita delle città e degli stati nazionali. La relatrice ha evidenziato
i diversi punti di vista esistenti a proposito della recezione del diritto
romano in Russia, respingendo gli estremi e aderendo all'idea più moderata che
consiste nella tesi che il diritto russo abbia assimilato alcune istituzioni e
alcuni concetti giuridici romani, con influenza dominante nel campo di diritto
civile. Oleg A. Rodionov (Istituto di Storia Universale,
Accademia Russa delle Scienze, Mosca), Problema
della recezione del diritto romano nella tradizione giuridica del tardo Impero
Bizantino: il caso di Matteo Vlastor ha parlato dell'influenza del codice
canonico "Sintagma alfabetico di Matteo Vlastor" sulla legislazione
dei paesi slavi. Secondo il relatore in questo codice di leggi era avvenuta
l'assuefazione da parte della scienza canonica del Bisanzio di tutto il
complesso della legislazione canonica e civile e una transizione effettiva da
una parziale recezione delle singole disposizioni imperiali e norme di diritto
romano alla loro generalizzazione e all'applicazione ai bisogni della vita
ecclesiastica e della società bizantina di allora. Nella relazione di Aleksandr
V. Marej (Istituto dello Stato e del Diritto, Accademia Russa delle
Scienze, Mosca), Il marchio d’infamia
(“enfamamiento”) nella Castiglia medievale è stato esaminato il processo
della recezione del diritto romano nel regno della Castiglia e Leone nella
seconda metà del XIII secolo. Dopo aver esaminato le particolarità di questa
recezione sull'esempio dell'assimilazione dal Digesto della norma sul marchi d'infamia,
il relatore giunge alla conclusione che in quel periodo la recezione aveva un
carattere per di più esterno: veniva assimilata, prima di tutto, la struttura
del monumento di diritto, il suo sistema di composizione, erano tradotti
singoli testi. Insieme a ciò, come ritiene il relatore, la recezione riguardava
poco il lato processuale, le norme che regolavano i poteri delle parti durante
il processo venivano assimilate in modo esiguo ed incompleto. Nella relazione
di Natalia A. Šadrina (Università di Tomsk, Russia), Sulla buona fede nell’usucapione secondo il
diritto romano e il diritto russo odierno si afferma che nel Codice Civile della Federazione Russa non ha
trovato una soluzione legislative la questione della possibilità dell'acquisto
del diritto di proprietà per usucapione da parte delle persone incapaci. Come
afferma la relatrice, dal punto di vista del diritto romano le persone incapaci
possono avere la volontà di possedere - la volontà di esercitare un effettivo
dominio sulla cosa senza risvolti giuridici. E siccome secondo l'idea di N.
Šadrina questo concetto corrisponde pienamente sia alle condizioni attuali del
regolamento giuridico, sia allo stato attuale della scienza giuridica, esso
deve essere preso come base nel risolvere la questione sulla possibilità di
riconoscere alle persone incapaci di essere soggetti del possesso per
usucapione anche nel diritto vigente.
Il 27 giugno la seduta
antimeridiana della sezione "Diritto romano nell'VIII s. a. C. - VI s.
d. C." (copresidenti professoressa Letizia Vacca,
Terza Università di Roma, e professoressa Maria Zabłocka,
Università di Varsavia). Carmela Russo Ruggeri (Università di
Messina, Italia) nel suo intervento intitolato L’acquisizione della prova “per
tormenta” e le “leges de maiestate” e dedicato innanzitutto al I secolo
dell'Impero ha analizzato le notizie sui processi per lesa maestà in cui
l'acquisizione della prova sarebbe avvenuta per tormenta degli
imputati liberi e cittadini romani. Contrariamente alla dottrina, la relatrice
ha rivelato che la critica degli storiografi romani non era volta contro la
tortura in sé, ma invece contro l'uso distorto dell'accusa di lesa maestà, per
eliminare gli avversari politici ecc. Carla Masi Doria
(Università di Napoli Federico II, Italia) nella sua eloquente prolusione A proposito della “mutatio alvei” e “inundatio”
ha impostato alcuni importanti problemi legati ai fenomeni naturali del
cambiamento del corso di un fiume ed ai rispettivi rapporti fondiari su terreni
attigui. La relazione di Andrej A. Pavlov (Università Statale di
Syktyvkar, Russia) La posizione del
tribunato della plebe nell'ordinamento politico di Roma repubblicana in Polibio
e Cicerone è stata dedicata
all'analisi della posizione del tribunato della plebe nei noti schemi della
costituzione romana dei due autori, che hanno molte ripercussioni nella
valutazione negativa del carattere del tribunato, ma il conservatorismo di
Cicerone va oltre. Il tribunato nel suo schema da un organo che esprime gli
interessi del popolo e contribuisce alla stabilità della costituzione romana
mista diventa un organo della difesa degli interessi dell'aristocrazia
dall'arbitrio del popolo. Nella relazione di Svetlana V. Aleksandrovskaja
(Università Statale di Kuban) è stato esaminato il concetto della lotta contro
la corruzione di Marco Tullio Cicerone. Secondo la relatrice, il successo della
lotta contro la corruzione viene collegato da Cicerone non tanto con i metodi
di forza, quanto con la limitazione dell'accesso al governo delle persone
cupide. Secondo il pensiero di Cicerone l'inerzia politica immancabilmente apre
la strada alle persone disoneste e gli permette di lacerare lo Stato. A tale
situazione secondo Cicerone possono far fronte soltanto le elezioni libere.
Perciò Cicerone propone di sostituire anche la cooptatio dei censori con
elezioni oneste, adottando il criterio morale come principale nella scelta dei
pretendenti. Come ritiene la relatrice, proprio la moralità nel famoso oratore
romano si presenta come garanzia dello Stato di diritto dove la coscienziosità
non meno della paura impedisce ai cittadini di compiere i delitti. L'intervento
di Piotr Niczyporuk (Università di Białystok, Polonia), Terminologia giuridica romana per
“nasciturus” ha riguardato la
terminologia giuridica romana adottata per la definizione del bambino concepito
(nasciturus). Come nota il relatore, i romani non conoscevano il
concetto nasciturus apparso soltanto nelle opere dei giuristi medievali,
perciò erano adoperate altre espressioni. Il relatore esamina affinità e
differenze nella comprensione e nel significato dei principali termini usati
per indicare il bambino concepito ancora non nato: conceptus, postumi sui,
postumi alieni, venter, qui in utero est, qui nasci spera(n)tur, fetus
nonché partus. Nella relazione di Julia V. Narykova (Università
di Stavropol, Russia) è stato esaminato il problema della proprietà fondiaria
in Roma antica. Liudmila P. Kučerenko (Università di
Syktyvkar, Russia) nella relazione intitolata Per la questione dello “ius Flavianum” analizza l'aspetto sociogiuridico della pubblicazione nel 304 delle
formule giudiziarie (legis actiones), precisa le circostanze
della loro apparizione e fa il tentativo di stabilire il loro autore.
I lavori del Convegno, per
quanto riguarda la parte svoltasi nella città di Jaroslavl, si sono conclusi
nel pomeriggio del 27 giugno con una seduta plenaria tenutasi nella Sala delle
Conferenze della Facoltà di Giurisprudenza. Nella seduta, dedicata alla recezione del diritto romano nell’Europa
occidentale e orientale dal VI al XXI sec., (copresidenti professor Aleksandr I. Sidorkin, Università di Joškar-Olà, e professor Antun
Malenica Università di Novi Sad),
è stata presentata la relazione di Oleg V. Aurov (Università Statale
Umanistica Russa, Mosca), I concetti
giuridici romani “pactum” e “placitum” nella pratica giuridica del regno delle
Asturie-Leon (ss. VIII – XI) in cui viene esaminato il ruolo delle norme
recepite dal diritto romano nella vita del clero parrocchiale della Castiglia
del XIII secolo e, in particolare, l'importanza del principio bona fides
nella difesa dei diritti della minoranza lesa nella Corte della città
castigliana di Cuéllar durante il processo tra il vescovo di Segovia don
Heraldo da una parte e i chierici e laici di alcune città e paesi della diocesi
segoviana di Castiglia dall'altra parte. La relazione del professor Leopoldo Tullio (Università di Roma "La Sapienza", Italia) I
contratti di utilizzazione della nave è stata dedicata alle affinità
tra il diritto romano e il diritto continentale odierno nella questione del
contratto di nolo della nave e, in genere, del trasporto marittimo. Come
ritiene il relatore, nel contratto attuale chiamato voyage charter, come
nel contratto romano locatio navis con la stipulazione aggiuntiva circa
il receptum, colui che prende a nolo una nave deve presentare la custodia
ed è responsabile per la conservazione della merce. Di seguito l'intervento di Andrej
V. Zajkov (Università di Ekaterinburg, Russia) sul tema Possesso nel Codice delle leggi dell’Impero
russo e la “possessio” romana: un tentativo d’interpretazione di un paradosso
terminologico. Nella relazione di Olga V. Trofimova
(Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia) Legislazione regia nella Francia del XVI sec.: l’eredità giuridica romana
e il diritto consuetudinario medievale è stato esaminato il rapporto e il ruolo del patrimonio giuridico
romano e del diritto consuetudinario medievale nell'unificazione delle norme
giuridiche antiche e nella definizione dei nuovi fenomeni sociali attuata nella
legislazione regia francese del XVI secolo. Jelena I.
Solomatina (Istituto di Storia Universale, Accademia Russa delle Scienze,
Mosca) ha presentato la relazione Sul
problema del governo personale legittimo e illegittimo nella Grecia arcaica
volta sui problemi storici e giuridici del potere personale nell'antica Grecia
nelle sue diverse forme e nella visione di diversi filosofi e pensatori fra cui
Aristotele. Distinguendo le forme di basileia arcaica, della tirannide
successiva e di un'altra forma specifica, quella di esimnezia, nel loro
confronto con le monarchie barbariche la relatrice pone il problema della loro
legittimità. Massimiliano Piras (Università di Cagliari, Italia) nella sua
relazione Profili evolutivi delle
avarie comuni. (Dalla “lex Rhodia de jactu” alle regole di York e Anversa) ha confrontato il regime moderno delle
avarie comuni con il problema analogo designato col termine iactus nel diritto romano. Nell'antica Roma le soluzioni al problema erano state
adottate dalla pratica del diritto commerciale marittimo dell'isola di Rodi.
Però questa tradizione non ci è nota direttamente, in quanto in parte
soppiantata nel Digesto dai principi romanistici. Il relatore traccia
l'evoluzione di questo regime (che riguarda esclusivamente la sfera marittima)
dall'antichità fino ai moderni provvedimenti fissati nelle regole di York e
Anversa con i successivi emendamenti.
La mattina del 30 giugno nella
prestigiosa sede del Presidio dell'Accademia Russa delle Scienze si è
inaugurata la parte moscovita del Convegno. La seduta della sezione del diritto
romano dal VIII sec. a. C. al VI sec. d. C. (copresidenti professoressa Ija L. Majak, Università Statale
Lomonosov di Mosca, Russia, e professor Francesco Sini, Università di
Sassari) è stata aperta con l'intervento della professoressa Vera V.
Dementieva dell'Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia, “Costituzione di Roma”: problema della
correttezza giuridica e storica del termine. L'intervento è stato dedicato
all'analisi del concetto di "costituzione romana" frequente nella
dottrina e alla correttezza del suo uso. Avendo esaminato la storia della
nozione polivalente di "costituzione" nell'antichità, nel Medioevo e
nell'epoca moderna, la relatrice è giunta alla conclusione sull'assenza di
serie controindicazioni all'utilizzo del concetto "costituzione
romana" nella letteratura scientifica. L'oggetto della profonda relazione
del professore dell'Università di Novi Sad, Serbia, Antun Malenica, Appunti sul concetto di “ius” secondo le “Institutiones” e il Libro primo
dei “Digesta” di Giustiniano è stato l'esame di alcuni brani delle
Istituzioni giustinianee e del primo libro del Digesto con lo scopo di
analizzare la nozione di ius contenutavi, la sua natura ed essenza. Avendo
esaminato dettagliatamente la storia della nozione di ius nell'epoca
classica con una speciale attenzione alle opere di Cicerone, l'autore è passato
all'interpretazione dei testi giuridici suindicati. Dovendo constatare infine
l'impossibilità di rivelare l'essenza e tutti gli aspetti di questa più
importante delle nozioni della romanistica e filosofia del diritto, l'autore ha
concluso che la scienza giuridica romana vedeva l'essenza dello ius nei
concetti di bonum, aequum ed aequitas. La relazione del
professor Aleksandr L. Smyšliajev (Istituto di Storia Universale,
Accademia Russa delle Scienze, Mosca), Popolo,
potere, legge nella Roma tardorepubblicana (secondo il pensiero di F. Millar)
è stata dedicata alla critica della concezione del regime politico della
repubblica romana, proposta da F. Millar. Millar, in contrappeso alle idee fino
ad allora dominanti sul carattere oligarchico della Roma repubblicana, afferma
che il suo regime politico presentava caratteristiche democratiche e invita a
rendere al popolo romano il posto che esso merita nella storia dei valori
democratici. Dal punto di vista del professor A.L. Smyšliajev, la concezione di
F. Millar ha lo stesso carattere unilaterale che le idee (dominanti fino a poco
tempo fa) di M. Geltzer sulle caratteristiche rigidamente oligarchiche del
regime politico dell'antica Roma. Tuttavia, secondo il relatore, il merito di
F. Millar consiste nell'aver rifiutato le idee moralmente invecchiate turbando
la calma del mondo scientifico e animando le polemiche. Inna A. Gvozdeva
(Università Statale Lomonosov di Mosca, Russia), ha presentato la relazione Le azioni agrarie nei formulari degli
agrimensori romani, volta nella sfera del diritto agrario dell'antica Roma,
dell'attività degli esperti nella delimitazione dei campi, agrimensori e del
loro ruolo nel processo formulario. Molte azioni raccolte nel Corpus
agrimensorum Romanorum aiutano ad illustrare la sostanza del processo
formulario. Anna N. Grešnych (Università Statale Lomonosov di Mosca,
Russia) nella sua relazione Il ciclo festivo in onore di Giano nel
calendario sacrale arcaico ha descritto i riti del calendario festivo (non
meno di 20) legati al culto della divinità di Giano evidenziando una loro
notevole importanza per la vita religiosa della comunità arcaica romana nonché
le tracce delle pratiche religiose primitive in essi conservatesi.
La seduta mattutina della
sezione di recezione del diritto romano
nell’Europa occidentale e orientale dal VI al XXI sec. (copresidenti il professor Ditlev Tamm,
Università di Copenhagen, e l'Accademico Leonid V. Milov, Università Statale
Lomonosov di Mosca, Russia) è stata aperta
con la relazione di Daniil O. Tuzov (Università di Tomsk, Russia)
Nullità e contestabilità delle
transazioni giuridiche: le radici romane e il diritto contemporaneo
dedicata alla suddivisione dei negozi non validi in nulli e contestabili. Il
relatore ha osservato che questa partizione, sorta per la prima volta
nell'antica Roma come conseguenza del dualismo dei sistemi giuridici dello ius
civile e ius honorarium si conservò e perfino si rafforzò
posteriormente. Secondo lo studioso il valore particolare di questa divisione
consiste nel fatto che il meccanismo di contestazione basato sui principi
dispositivi non solo permette di proteggere l'interesse privato violato, ma
addirittura concede al suo titolare o altro soggetto indicato dalla legge di
giudicare autonomamente del grado della violazione sopraddetta e della
necessità della sua protezione, di decidere indipendentemente di annullare il
negozio o di mantenerlo valido. Aleksej S. Kartzov dell'Università
Statale di San Pietroburgo, Russia, ha tracciato nel suo intervento Istituto russo di diritto romano presso
l’Università di Berlino (1887-1896) una breve storia del funzionamento
della suddetta struttura che svolse un ruolo importantissimo nella preparazione
dei quadri romanistici russi e nella trasmissione in Russia dell'influenza
della dottrina giuridica europea e innanzitutto tedesca. Massimo Deiana
dell'Università di Cagliari, Italia, ha
fatto oggetto del suo intervento i Profili
evolutivi delle responsabilità e del risarcimento del danno nel trasporto di
persone. La relazione di Natalia A. Liubavina (Accademia Giuridica
di Saratov, Russia) è stata dedicata all'analisi comparativa della Compravendita nella tradizione giuridica
romana e nel diritto privato odierno.
La ricercatrice crede che l'odierno diritto privato in questo aspetto si
differenzia sotto un certo profilo sostanziale dal diritto privato romano, ma
le obbligazioni contrattuali che sono il fondamento dei rapporti economici
moderni si reggono in essenza sulle basi gettate dal diritto romano.
Nella relazione del professor Teodor Sâmbrian dell'Università di
Craiova, Romania, Le servitù urbane e la
recezione del diritto romano nei codici romeni della fine del XVIII e
dell’inizio del XIX secolo (1765–1817) è stata esposta l'evoluzione delle
servitù urbane nel quadro della codificazione romena come parte integrante del
diritto delle grandi città e il ruolo della recezione del diritto romano nella
formazione di questi istituti giuridici. Andrej G. Abramov
dell'Accademia Giuridica di Saratov, Russia, ha presentato la relazione Trasferimento del rischio come elemento
giuridico della compravendita. “Periculum est emptoris” e “res parit dominum”
nel commercio odierno dedicata all'analisi delle due principali concezioni
del passaggio del rischio nella conclusione del contratto di compravendita che
si esprimono nelle formule periculum est emptoris e res perit domino
nel diritto romano e nel traffico commerciale di oggi. L'estesa e profonda
relazione della professoressa Luisa Bussi dell'Università di Sassari,
Italia, Echi dello “ius belli” romano
nella dottrina canonistica della guerra giusta è stata dedicata all'esame
dell'influenza che tale istituto di diritto romano pubblico come ius belli
aveva esercitato sulla concezione canonica della Chiesa cristiana sotto la
forma del bellum iustum. All'inizio dell'epoca cristiana i Padri della
Chiesa avevano un atteggiamento negativo nei confronti di qualsiasi guerra.
Allo stesso tempo negli scritti cristiani si trovano spesso metafore di
carattere bellico e alcuni Padri eminenti difendono l'uso della forza militare
nel Vecchio Testamento. Posteriormente la Chiesa cristiana adotta poco a poco
il concetto di guerra giusta. La relatrice vede in questa circostanza anche
un'eco dello ius belli romano.
La seduta plenaria della
chiusura del Convegno è stata presieduta dal professor Jevghenij A. Sukhanov, Università Statale Lomonosov di Mosca, Russia, e
professor Antonino Metro, Università di Messina. La professoressa
Ija L. Majak dell'Università Statale Lomonosov di Mosca, Russia ha
presentato la relazione sull'Istituto di proprietà nelle "Antichità
romane" di Dionigi d'Alicarnasso. La relatrice ha evidenziato
l'importanza delle notizie di quest'autore antico (confermate dalle recenti
scoperte archeologiche e conformi alle analoghe testimonianze degli scrittori
romani), anche per la comprensione della formazione dell'istituto di proprietà
a Roma. La specificità di quest'istituto consiste nella pluralità dei tipi di
proprietà fondiaria nella Roma arcaica a seconda dell'appartenenza di essa:
proprietà collettiva e quella privata, definita da Dionigi per mezzo del
criterio di alienazione della cosa. Il professor Francesco Sini dell'Università
di Sassari, Italia, nella sua relazione Varr. de ling. Lat. 5,86 e il "diritto
internazionale" romano (riflessioni su “fides”, “bellum”, “hostis”, “pax”) ha esposto con
profondità ed ampiezza il tema del "diritto internazionale" romano.
Il relatore ha analizzato il rapporto fra la teologia del grammatico Varrone e
i documenti sacerdotali, ha esaminato le concezioni romane della guerra e della
pace. L'attenzione principale è stata rivolta ai concetti di "guerra
giusta" (bellum iustum) e al diritto dei nemici che prende
la sua origine dalla nozione iustus et legitimus hostis. L'intervento
profondo e ricco di contenuto della professoressa Letizia Vacca, preside
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma III, Italia, L’evoluzione del diritto dei contratti nel
diritto romano classico, è stata dedicata all'evoluzione del diritto di
contratti nel diritto classico romano. La studiosa ha focalizzato la sua
attenzione sull'apparizione nella giurisprudenza classica di alcune linee
d'interpretazione che contribuirono all'elaborazione del contenuto essenziale
delle obbligazioni contrattuali e della sfera di protezione processuale. Il
professor Manuel García Garrido dell'Università UNED, Madrid, Spagna, nella sua
relazione Il nuovo Codice civile europeo
e il diritto romano ha evidenziato
il ruolo storico del diritto romano per l'Europa, soprattutto nell'aspetto
dell'unificazione dei sistemi giuridici europei. Lo studioso ha notato che
questo processo di unificazione ha preso origine dai documenti costitutivi
della comunità europea e dai trattati di Vienna e di Roma, ha rilevato
l'importanza dei lavori dell'Istituto per l'unificazione del diritto europeo
(UNIDROIT) nonché l'attività legislativa del Consiglio dell'UE. Ha anche esposto
alcuni problemi che sorgono nel processo della codificazione (consistente al
giorno d'oggi nella redazione del Codice Europeo delle obbligazioni e
contratti), il che si riflette anche nelle ampie discussioni dottrinali. Il direttore del Centro Studi di
Diritto Romano Leonid L. Kofanov ha dedicato il suo intervento alla
genesi del diritto pretorio nella Roma del IV secolo a.C. Il relatore ha
avanzato l'ipotesi che la perdita di alcune funzioni giudiziarie importanti del
collegio dei pontefici a metà del IV secolo a. C. fosse connessa con
l'introduzione della carica di praetor urbanus con le leggi di Lucio
Sestio e Licinio Stolone. Inoltre lo studioso ritiene, a differenza della
maggioranza degli altri ricercatori che il pretore urbano inizialmente non
risolvesse soltanto le cause private fra i cittadini romani ma anche quelle dei
crimini politici e comuni.
In conclusione, il professor Andrej
Je. Šerstobitov, vice preside della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Statale Lomonosov di Mosca, Russia, il quale a nome del Preside, professor Aleksej K.
Goličenkov, ha sottolineato l'importanza del Convegno per lo sviluppo
della scienza giuridica russa. Il vicedirettore dell'Istituto di Storia
Universale dell'Accademia Russa delle Scienze dottore in scienze storiche M. V. Bibikov
nella sua parola di chiusura ha enfatizzato il carattere fruttifero della
collaborazione fra gli storici e giuristi russi e occidentali. La professoressa
Ija L. Majak a nome del Preside della Facoltà di Storia
dell’Università Statale Lomonosov di Mosca, Russia, socio corrispondente
dell’Accademia Russa delle Scienze, professor Serghej P. Karpov ha
evidenziato l'importanza di quegli enormi sforzi che gli organizzatori del
Convegno hanno applicato perché i suoi lavori fossero un successo. A nome del
direttore dell’Istituto di Storia Universale Accademico Aleksandr O.
Čubarjan ed anche dell'Associazione Russa degli Antichisti e del suo
presidente Accademico Grigorij M. Bongard Levin ha intervenuto la
vicepresidente, dottore in scienze storiche Liudmila P. Marinovič notando
le buone tradizioni scientifiche esistenti negli studi russi sull'antichità e
manifestati al Convegno. In seguito il Direttore della Casa editrice “Statut” Aleksandr
G. Dolgov ha presentato le nuove edizioni russe sul diritto romano: la
traduzione russa del Digesto (Voll. 1-3); la traduzione russa del manuale
italiano di Istituzioni del diritto romano del professor Gennaro Franciosi; la
traduzione russa del manuale spagnolo di diritto romano privato del professor
Manuel García Garrido, ed ha rilevato specialmente l'importanza della completa
traduzione del Digesto di Giustiniano. Nella parola di chiusura il direttore
del Centro Studi di Diritto Romano Leonid L. Kofanov ha espresso la sua
gratitudine a tutti coloro che hanno preso parte al Convegno della fruttifera
collaborazione. Sono stati inoltre accordati i termini previsti per
l’organizzazione del IV Convegno Internazionale sul diritto romano. Il
Convegno è stato realizzato con successo nel piano scientifico e culturale.
Molti partecipanti italiani, spagnoli, polacchi,
romeni e iugoslavi del Convegno subito dopo il rimpatrio hanno per lettere
espresso il proprio riconoscimento e un'alta valutazione dei risultati
scientifici di questo evento. Il Convegno è stato altamente apprezzato anche al
Consiglio Scientifico dell'Istituto di Storia Universale dell'Accademia Russa
delle Scienze tenutosi in luglio. Gli studiosi stranieri hanno espresso una
serie di suggerimenti concreti a proposito dell'ulteriore sviluppo e crescita
della collaborazione di varie università dell'Italia, Spagna, Germania,
Israele, Polonia, Serbia e Montenegro con gli scienziati russi. In questo modo
l'incontro e lo scambio di opinioni fra gli studiosi della Russia e degli altri
paesi ha contribuito alla soluzione di tutta una serie di problemi e
soprattutto al ravvicinamento delle scuole scientifiche del diritto dell'Europa
unita. L'ampliamento della collaborazione dei giuristi con gli storici che
hanno conservato e stanno sviluppando le tradizioni dello studio scientifico
del diritto e dello Stato romano, del lavoro con gli antichi testi latini,
contribuisce all'unificazione degli sforzi per una rinascita della romanistica
russa. Allo stesso tempo, la partecipazione dei colleghi stranieri aiuta gli specialisti
delle diverse città russe e degli altri paesi della CSI di adeguarsi a quel
livello scientifico che oggigiorno viene richiesto per le opere nel campo dello
studio del diritto romano. I colleghi esteri hanno potuto inoltre apprezzare
ancora una volta lo straordinario interesse per il diritto romano che si nota
oggi non solo a Mosca e Jaroslavl ma anche in molte altre città della Russia.
Infine la promozione della partecipazione degli scienziati al Convegno
contribuisce all'ulteriore sviluppo della rivista storico-giuridica Ius
antiquum sia dal punto di vista del completamento della cartella editoriale
con gli articoli di alto livello scientifico, sia da quello della conquista dei
nuovi abbonati in diverse regioni della Russia, della CSI, dell'Europa
Occidentale e Orientale e di tutto il mondo. Oltre ad una cronaca generale
molti testi delle relazioni saranno pubblicati in forma di articoli nei
fascicoli numero 12 e 13 della rivista.
Università di Mosca
“Lomonosov”