N. 3 – Maggio 2004 – Cronache

 

 

III Convegno internazionale

Diritto romano privato e pubblico: L’esperienza

plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo

(Jaroslavl-Mosca, 25-30 giugno 2003)

 

 

Nei giorni dal 25 al 30 giugno 2003 nelle città di Jaroslavl e di Mosca (Russia) si è svolto il III Convegno internazionale sul tema “Diritto romano privato e pubblico: l’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo”.

Il Convegno è stato organizzato dal Centro Studi di Diritto Romano (Russia), dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale Lomonosov di Mosca, dall’Università Statale P.G. Demidov di Jaroslavl, dall’Istituto di Storia Universale dell’Accademia Russa delle Scienze, dall’Università degli Studi di Sassari (Italia), dal Centro Romanistico Internazionale Copanello (Italia), con il contributo della “Fondazione per le Riforme Giuridiche della Russia”, della “Fondazione delle Scienze Umanistiche della Russia” e del Programma Federale speciale di finanziamento «Integrazione della scienza con l’istruzione superiore della Russia negli anni 2002-2006».

Il progetto è stato realizzato sotto la direzione generale del Direttore della cattedra di diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Lomonosov di Mosca, dottore in scienze giuridiche, professore E. A. Sukhanov. Coordinatore del Convegno è stato il direttore del Centro Studi di diritto romano, dottore in scienze giuridiche L. L. Kofanov. Il Comitato Organizzatore della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Lomonosov di Mosca è stato presieduto dal vicepreside per l'attività scientifica, dottore in scienze giuridiche, professor A. Je. Cherstobitov. Il Comitato Organizzatore dell'Università Statale Demidov di Jaroslavl è stato presieduto dalla vicepreside per l'attività scientifica, dottore in scienze storiche, professoressa V. V. Dementieva. Il Convegno si era posto l'obiettivo di riunire gli scienziati della Russia, dei paesi della CSI e dei paesi europei per contribuire all'ulteriore sviluppo dello studio del diritto romano in Russia e per coinvolgere i romanisti dell'Europa Occidentale in una collaborazione mirata alla soluzione dei problemi attuali del diritto romano come fondamento del diritto europeo odierno.

Al Convegno hanno partecipato numerosi studiosi provenienti, oltre che dalle diverse prestigiose sedi della Federazione Russa e dei Paesi della CSI (75 partecipanti), dall’Italia, dalla Polonia, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Serbia, dal Montenegro, dalla Danimarca, dalla Romania e da Israele (45 partecipanti), i quali si sono confrontati sui problemi relativi alla diffusione del diritto romano e alla sua recezione negli ordinamenti giuridici contemporanei. Inoltre ai lavori del Convegno hanno preso parte anche gli eminenti giuristi, storici e filologi classici di Mosca - specialisti e docenti nel campo di diritto romano e della sua recezione. In tutto il numero dei partecipanti ha raggiunto 120 persone. Le lingue ufficiali del Convegno sono state il russo e l’italiano con traduzione simultanea di tutti gli interventi. I convegni di tale livello stanno diventando una buona tradizione che riunisce il lavoro degli studiosi e dei docenti di Russia, dei paesi della CSI, dell'Europa Orientale e Occidentale. È già stata approvata l'intenzione comune degli organizzatori e dei partecipanti di svolgere il IV Convegno internazionale sul diritto romano nella città di Ivanovo o in quella di Novorossijsk nel 2006.

 

La seduta plenaria il mattino del 25 giugno, nella Sala delle Conferenze della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale Demidov di Jaroslavl, è stata aperta con gli interventi di saluto del presidente del Comitato Organizzatore del Convegno, Direttore della cattedra di diritto civile della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Lomonosov di Mosca, prof. Evghenij A. Sukhanov, il quale nel suo discorso ha sottolineato l'enorme importanza dello studio e dell'insegnamento del diritto romano come base del moderno diritto civile russo ed ha espresso una speranza negli ulteriori successi della collaborazione internazionale in questo campo. Nelle sue parole di saluto l'On. Serghej A. Burov, Vicegovernatore della regione di Jaroslavl, ha parlato dell'importanza per Jaroslavl di stringere i nuovi legami scientifici. A nome del Magnifico Rettore dell'Università Statale Demidov di Jaroslavl, prof. German S. Mironov, i partecipanti al Convegno sono stati salutati dal Primo Vicerettore dell’Università, prof. A. I. Rusakov. In seguito ha preso la parola la professoressa Nadežda N. Tarusina, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale Demidov di Jaroslavl, esprimendo il suo affettuoso saluto in una forma poetica molto originale. A nome del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Sassari (Italia), prof. Alessandro Maida, ha parlato ai partecipanti il Prorettore prof. Attilio Mastino, il quale ha enfatizzato il carattere fruttuoso della collaborazione scientifica pluriennale fra il suo Ateneo, l'Università Statale Lomonosov di Mosca e l'Accademia Russa delle Scienze. Il prof. Antonino Metro, Presidente del Centro Romanistico Internazionale Copanello, ha messo in evidenza il fatto che nell'arco dei 9 anni trascorsi il Centro Studi di Diritto Romano ha ottenuto grandi progressi sulla via della rinascita della scuola scientifica di diritto romano. Leonid L. Kofanov, Presidente del Centro Studi di diritto romano, ha sottolineato che tutti i successi del Centro in quanto frutto comune della scienza (rappresentata dall'Accademia Russa delle Scienze) e dell'insegnamento (Università Lomonosov di Mosca), compresi i convegni internazionali, sono stati possibili grazie all'unificazione degli sforzi di tutti coloro che, sia in Russia sia in Occidente, sono interessati allo sviluppo della scienza del diritto. La direttrice della Filiale di Jaroslavl del Centro Studi di diritto romano, vicepreside per l'attività scientifica della Facoltà di Storia dell'Università Statale Demidov di Jaroslavl, professoressa Vera V. Dementieva ha espresso la speranza che non solo il Convegno stesso ma anche l'antica e splendida Jaroslavl lasceranno nella memoria degli scienziati russi e stranieri i migliori ricordi.

La parte scientifica della seduta plenaria sotto la presidenza dei professori Nadežda N. Tarusina, (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia) e Attilio Mastino (Università di Sassari, Italia) è stata aperta con l'intervento del preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina (Italia), Antonino Metro, «Inst.3.19.14 e la “stipulatio praepostere concepta». Il relatore ha dedicato il suo intervento all'analisi della costruzione giuridica della stipulatio praepostere concepta (cioè una stipulazione conclusa in anticipo), concentrandosi sui particolari della riforma che essa subì ai tempi di Giustiniano: il riconoscimento del suo valore non solo nei casi della restituzione della dote, ma anche in tutti gli altri negozi giuridici. Un'attenzione speciale è stata prestata nell'intervento alla critica esegetica del frammento 3.19.14 delle Istituzioni giustinianee, dedicato a questa stipulazione. È seguita la relazione di Serghej A. Jegorov (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia), «Lo studio e l’insegnamento del diritto romano nel Liceo giuridico Demidov di Jaroslavl». Come ha esposto il relatore, al diritto romano nel liceo venne riservata una cattedra speciale e per l'ammontare di ore accademiche con esso potevano essere paragonati soltanto il diritto civile e la storia del diritto russo. È interessante l'osservazione del relatore che la prevalenza dei testi latini nei programmi didattici attesta che i professori contavano su una profonda conoscenza del latino da parte degli studenti. In questa importante struttura d'insegnamento superiore di allora ci fu, in particolare, un corso di diritto ecclesiastico tenuto dal famoso giurista russo dell'epoca N. S. Suvorov, autore dell'opera capitale Delle persone giuridiche secondo il diritto romano. Witold Wołodkiewicz, professore dell'Università di Varsavia e Rettore dell'Università Commerciale di Varsavia, Polonia, ha parlato dei «Condizionamenti storici dell'integrazione del diritto privato nell'Unione Europea». Questo intervento è stato dedicato alla questione dell'evoluzione del sistema del diritto privato nell'Europa moderna. Visto l'ampliamento e il rafforzamento dell'Unione Europea, avverrà o meno l'unificazione totale dei sistemi giuridici dei vari paesi membri? Lo scienziato ritiene che nel prossimo futuro si tratterà piuttosto di un'armonizzazione degli ordinamenti giuridici di diversi paesi e non di una loro completa fusione. Il relatore ha inoltre espresso l'opinione che uno studio e un insegnamento approfondito del diritto romano possa contribuire alla formazione del giurista del futuro che idealmente è chiamato a unire nella propria personalità il giurista dei commercianti e il giurista al servizio dei cittadini di un'Europa unita. La relazione del professore Gennaro Franciosi, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli II, Italia, Una rilettura del Gaio di Antinoe, è stata dedicata all'analisi dell'antica istituzione ereditaria romana, consortium ercto non cito, di cui le principali informazioni si basano sui frammenti delle Istituzioni di Gaio, trovati nel 1933 in Egitto, che sono stati indicati dagli editori con i segni 3.154a, 3.154b. Il professor G. Franciosi confronta questo tipo di proprietà, in cui i figli già sotto la potestà del capofamiglia recentemente morto entravano in possesso solidale del patrimonio ereditario, con le norme delle XII Tavole a proposito della chiamata all'eredità successivamente dei sui heredes, degli agnati più prossimi e dei gentiles. Lo studioso suppone che nella forma analoga al consortium ercto non cito ereditavano non solo i sui heredes ma anche gli agnati dello stesso grado di successione e i gentiles. Nella relazione è inoltre messa in dubbio l'opinione secondo cui nel caso dei sui heredes in un consortium ercto non cito la proprietà delle cose era solidale mentre la patria potestas continuava ad appartenere separatamente ad ognuno dei genitori sui propri figli. Lo scienziato propone di rivedere la divisione tradizionale dei componenti patrimoniale e quello di potestà personale nel caso del consortium ercto non cito, allo stesso tempo, però, precisando che vuole piuttosto sottolineare l'esistenza di un problema e non proporne una soluzione definitive. La relazione della vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Varsavia, Polonia, professoressa Maria Zabłocka, "Regulae iuris romani ad leges divinarum tabularum decem" è stata dedicata all'attività dell'umanista rinascimentale tedesco Johann Oldendorp. Essendo fautore della concezione del "diritto naturale", Oldendorp nella sua opera "In quale modo i fondamenti del diritto possono essere attinti dalle disposizioni della natura" commentò i dieci comandamenti di Mosè con l'aiuto di alcuni principi presi dal diritto romano e che chiariscono, secondo Oldendorp, il senso dei comandamenti divini. In questa maniera il giurista tedesco dell'epoca dell'umanesimo rinascimentale sottolineava il carattere universale del diritto romano, il valore generale delle sue fonti e le principali disposizioni, immuni alla forza del tempo. Il professore Ditlev Tamm dell'Università di Copenhagen, nella sua relazione Il diritto romano e i paesi nordici ha sostenuto la tesi che la storia dei sistemi giuridici dei paesi dell'Europa del Nord, compresa la Danimarca, è strettamente legata alla storia comune europea e all'evoluzione del diritto. È vero, però, che prima (a partire dal XVII secolo), ha evidenziato lo studioso, i giuristi danesi sottovalutavano l'importanza del diritto romano per la formazione del sistema giuridico del proprio paese, perché essi si attenevano all'idea di un diritto puramente nazionale, libero dall'influenza dei sistemi giuridici dell'Antica Roma o dei paesi vicini. Però l'istruzione giuridica in Danimarca ha sempre previsto il corso universitario del diritto romano. Fin dalla metà del XVIII secolo in Danimarca vengono pubblicati i manuali del diritto, basati sul sistema delle Istituzioni. Insieme ad essi in Danimarca si introduce anche una terminologia giuridica latina. Nel XIX secolo i giuristi danesi erano molto influenzati da parte dei pandettisti tedeschi. Tutto ciò determina una grande anche se indiretta influenza che esercitò il diritto romano sul sistema giuridico danese.

La sera del 25 giugno il lavoro è stato articolato in due sezioni. La prima sezione sul tema "Diritto romano dall'VIII a. C. al VI sec. d. C." (copresidenti professoressa Ija L. Majak, Università Statale Lomonosov di Mosca, Russia, e professor Francesco Sini, Università di Sassari, Italia), è stata aperta con l'intervento di Tassilo Karl Alfons Schmitt (Università di Bielefeld, Germania) sul tema Die Schliebung des Ianus als Symbol. Epik, Historiographie Wirklichkeit. La relazione di Andrej M. Smorčkov (Università Pedagogica di Mosca, Russia), Auspici nel diritto pubblico della Roma arcaica, e' stata dedicata inoltre alla questione come e a chi si concedesse il diritto degli auspici pubblici. Il relatore mette in dubbio l'opinione tradizionale che il diritto di svolgere gli auspici veniva concesso con una lex curiata de imperio. Secondo A. Smorčkov il diritto agli auspici pubblici si concedeva al nuovo magistrato immediatamente ai comizi elettorali se essi si svolgevano con gli auspici. Questi auspici si effettuavano dal magistrato che organizzava la votazione. Dunque, come conclude il relatore, i poteri del magistrato nell'ambito sacrale dipendevano dal fatto di aver ricevuto i poteri politici. Questo significa la sottomissione dell'ambito sacrale a quello politico il che, secondo A. Smorčkov, costituisce uno dei principi fondamentali della vita religiosa della comunità civile. Julián González Fernández (Università di Siviglia, Spagna) ha presentato l'intervento intitolato "Ius Latii, municipia Latina” e le leggi municipali in cui traccia la storia delle fondazioni degli insediamenti urbani nel territorio della provincia di Hispania Ulterior. Lo studioso ha esaminato lo status giuridico di queste comunità e dei loro abitanti toccando anche il problema dell'essenza del processo noto come "romanizzazione". Nella relazione ricca di contenuto di Rosanna Ortu (Università di Sassari, Italia), Propter dignitatem hominum”. Riflessioni su D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed. aed. cur.) sono stati posti in esame i frammenti dei giuristi Gaio e Paolo in cui si commenta il divieto degli edili curuli di aggiungere nel contratto di compravendita una persona in quanto una cosa accessoria all'oggetto del contratto (si alii rei homo accedat). Secondo la relatrice, gli edili curuli introdussero quest'articolo nell'editto per porre fine all'inganno dei compratori degli schiavi da parte dei loro venditori, i quali aggiungendo gli schiavi in quanto cosa accessoria all'oggetto di compravendita non erano tenuti a dichiarare al compratore i vizi e i difetti nascosti degli schiavi in vendita. Per quanto riguarda la motivazione di questa disposizione degli edili da parte del giurista Sesto Pedio (propter dignitatem hominum, come la giustifica Pedio), non si può escludere l'influenza su Pedio della filosofia stoica che riconosceva agli schiavi la stessa dignità umana dei liberi. Valerij N. Tokmakov (Istituto di Storia Universale dell'Accademia Russa delle Scienze, Mosca) analizza nella sua relazione Sul problema dei poteri militari dei consoli nel diritto pubblico di Roma arcaica il processo dell'ottenimento dai consoli dei loro poteri nell'ambito militare all'epoca arcaica di storia romana. Il relatore ritiene che i consoli esercitassero il comando supremo, ma non la disposizione suprema delle truppe. Il relatore nota che per lungo tempo i consoli si trovavano al bivio tra la subordinazione al senato e la responsabilità davanti alla comunità civile. Il Senato poteva come minimo negare al console il trionfo, poteva deliberare di eleggere al loro posto i tribuni consolari, poteva addirittura privarli dell'imperium ordinando di nominare il dittatore. La comunità influenzava i consoli formando il codice delle leggi obbligatorie anche per i consoli e prendendo dalla loro competenza qualche funzione (censura, azioni tribunali ecc). Tutto questo suscitò una lunga lotta per la trasformazione dei consoli dai duces militari nei magistrati di tutto lo Stato, per la legittimazione del loro collegio nella costituzione civile e del loro posto nel sistema del governo politico. Vi ha seguito l'intervento di Aleksandra V. Karaseva (Università di Ivanovo, Russia) sul tema La tecnica retorica come componente della strategia della difesa processuale nelle opere di Cicerone. La relazione di Jaroslav V. Melniciuk (Università Statale Umanistica Russa, Mosca), Lessico giuridico nei passi relativi alla “cura morum” dei censori romani" è stata dedicata alla classificazione e alla terminologia delle sanzioni censorie inflitte nell'ambito di cura morum. Sulla base delle varie fonti il relatore ha analizzato gli atti censori che regolavano la cura morum, il meccanismo dell'emanazione della riprovazione censoria e gli effetti giuridici di questa riprovazione. Nella relazione di Dmitrij Ju. Poldnikov (Istituto di Storia Universale dell'Accademia Russa delle Scienze, Mosca), “Arra” nel diritto romano classico, si trattava del disaccordo, secondo il relatore, tra il concetto consueto di arra nelle relazioni consensuali e il contenuto delle fonti dedicate a questo argomento. Secondo l'autore i testi delle fonti romane non vanno spiegati unicamente con il concetto di arra (compresa la teoria oggi dominante di arra confirmatoria).

Nello stesso tempo ha cominciato il suo lavoro anche la seconda sezione sul tema Recezione del diritto romano nei VI-XXI secoli (copresidenti professor Witold Wołodkiewicz, Università di Varsavia, e professor Daniil O. Tuzov, Università di Tomsk). Jevghenij A. Krašeninnikov (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia) nella sua relazione, Per la dottrina della cessione della “rei vindicatio” ha analizzato le vicende di quest'istituto che trae le sue origini dal diritto romano, nel diritto civile della Russia. Il relatore ha esaminato la specificità del diritto alla pretesa di vindicazione, i suoi rapporti con i diritti reali e alcune questioni controverse della dottrina riguardanti la cessione della pretesa. Il professore Alfredo M. Rabello dell'Università di Gerusalemme, nel suo intervento Il diritto privato israeliano fra il common law e il civil law: un laboratorio per l’Europa ha parlato delle riforme giudiziarie in Israele e della formazione dell'attuale ordinamento giuridico di quel paese. Lo studioso ha evidenziato il ruolo dei rappresentanti della scienza giuridica, della diversa formazione e delle diverse tradizioni cui appartengono i giuristi israeliani nel rapporto e nella lotta fra le tendenze di common law e di civil law, fatto che fa di Israele un esempio di combinazione e di unificazione di diversi sistemi giuridici. La relazione di Anton D. Rudokvas (Istituto giuridico della Procura Generale della Federazione Russa, San Pietroburgo), Sulla difesa "per interdictum" del possesso nel diritto romano è stato dedicato all'analisi della difesa per interdictum del cosiddetto possesso anomalo o derivato (possessio ad interdicta) nel diritto romano. Il relatore nota che nel Digesto si possono trovare i frammenti secondo i quali la difesa autonoma per interdictum appartiene non solo al possesso pro suo, e non solo alla possessio anomalis, ma anche ad ogni possessio naturalis, cioè la detenzione nel suo proprio senso. In legame con ciò il relatore propone di rivedere uno schema ben radicato nella romanistica, che divide la possessio anomalis e la possessio naturalis dal punto di vista della concessione della difesa per interdictum, le cui basi furono gettate ancora dai glossatori. Ha fatto seguito l'intervento di Aleksandr I. Bibikov (Università di Ivanovo, Russia), Ordinamento giuridico dei luoghi di sepoltura: tradizione romana e attualità. Andrej A. Novikov (Istituto giuridico della Procura Generale della Federazione Russa, San Pietroburgo) nella sua relazione Il testamento condizionato nel diritto romano e nel diritto civile odierno ha analizzato le particolarità dell'esistenza di questo tipo di testamento nelle due epoche e nei due sistemi di diritto così diversi. Come ha osservato il relatore, nella legislazione moderna non esiste un divieto diretto di includere nel testamento qualunque sorta di condizioni, mentre l'apparizione della possibilità di fare un testamento chiuso, quando la persona autorizzata ad attestarlo non può conoscere il contenuto del testamento, porterà indubbiamente al sorgere di tutta una serie di problemi dopo la sua apertura. In relazione a ciò, ha sottolineato Novikov, l'esperienza giuridica romana nella soluzione di problemi simili sarebbe molto interessante ed utile anche ai nostri tempi. L'intervento di Sławomir Godek (Università Cattolica Cardinale Stefano Wyszyński, Varsavia, Polonia), Sussidiarietà del diritto romano nel Terzo Statuto di Lituania del 1588 ha messo in luce la situazione del diritto romano nel Gran Principato Lituano. Come ha osservato lo studioso, le condizioni favorevoli per l'assimilazione degli elementi romani si erano create in Lituania sull’ondata rinascimentale. I principi del diritto romano vi erano conosciuti sin dalla fine del XV secolo grazie all'influenza della cultura polacca, agli studi che i giovani lituani compivano nelle università occidentali, all'attività degli scienziati che si occupavano del diritto romano, e ancora prima grazie all'influsso del diritto consuetudinario russo, portatore in una determinata misura degli elementi fondamentali del diritto romano-bizantino. Inoltre, il relatore ha notato la grande importanza che ebbe per la diffusione degli elementi romani in Lituania la recezione del diritto tedesco, rispetto a cui quello romano svolgeva il ruolo di un sistema sussidiario. La relazione di Sofia S. Safronova (Accademia Giuridica di Saratov, Russia), L’influenza del diritto romano sull’unificazione del diritto privato in Europa è stata dedicata alla correlazione fra il diritto romano e il diritto privato internazionale. Secondo l'opinione della relatrice, il ruolo speciale del diritto romano consiste nel fatto che la terminologia giuridica romana sia diventata la base terminologica del diritto privato internazionale. Allo stesso tempo il principio romano di equità è stato dichiarato alla prima Conferenza dell'Aia sul diritto privato internazionale come il principio generale che sta alla base degli atti internazionali unificati in materia del diritto privato, mentre i primi tentativi di codificazione e unificazione del diritto privato internazionale hanno dimostrato come il diritto romano sia internazionalmente accettabile e realizzabile.

 

La mattina del 26 giugno ha continuato il suo lavoro la sezione “Diritto romano dall’VIII a.C. al VI sec. d.C.” (copresidenti professoressa Vera V. Dementieva, Università Statale Demidov di Jaroslavl, e professor Tassilo Schmitt, Università di Bielefeld). La seduta è cominciata con l'intervento del professore della Facoltà di Storia dell'Università di Paderbon, Germania, Stefan Link,Römische Bürger’ und ‘heste Bürger’. Wandlongen shies Privilega, in cui è stata analizzata l'evoluzione e la correlazione nell'antica Roma dei tre principali privilegi (il diritto della cittadinanza, la libertà fiscale e la liberazione dalle liturgie) che potevano essere concessi dal Senato o dall'Imperatore agli stranieri meritevoli. Come ha affermato il relatore, già nel secondo secolo a.C. coloro che ottenevano la cittadinanza, ricevevano automaticamente anche la liberazione delle liturgie nella loro città natale. Però, come attestano le fonti già ai tempi di Augusto il diritto della cittadinanza cominciò a separarsi da questo secondo diritto in pro degli interessi economici delle altre (oltre a Roma) città dell'Impero Romano per non sovvertire il loro potenziale di sussistenza. Nel caso invece, quando i tre privilegi coincidevano, nelle fonti si parla del diritto di cittadinanza "ottimo" (civitas optimo iure optimaque lege). Perciò, secondo quanto afferma Link, si può parlare della presenza di due distinti diritti di cittadinanza romana: quello semplice e quello "ottimo". La relazione di Tatiana L. Samsonova (Università di Jakutsk, Russia), Estinzione dell’obbligazione nel diritto romano e nel diritto civile odierno di Russia presenta un'analisi comparativa dei due sistemi giuridici sotto l'aspetto dell'estinzione delle obbligazioni. La relatrice ha seguito i prestiti dal diritto romano e le analogie ad esso esistenti in materia dell'estinzione di obbligazioni nel moderno diritto russo. Nella relazione ricca di contenuto presentata dal professore Massimo Miglietta dell'Università di Trento, Italia, Brevi considerazioni intorno al metodo dialettico della scuola serviana è stato analizzato il conflitto logico tra la quaestio e il responsum nel Digesto di Alfeno Varo. In quella maestria logica con cui il giurista romano interpretava i diversi casi difficili, il relatore vede il tratto caratteristico proprio di tutta la scuola serviana di Sulpicio Ruffo, fra i cui allievi vi era anche Varo. Servio Sulpicio Ruffo aveva fatto da giovane un perfezionamento speciale nell'arte della dialettica nella famosa scuola di Rodi per poter curare meglio il diritto civile. Jelena N. Velikanova (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia) ha dedicato la sua relazione, Sistema costituzionale del Principato ai tempi dei primi successori di Augusto alla questione del carattere dei rapporti reciproci fra il Principe e il Senato sotto l'imperatore Tiberio (14-20 d.Cr.). Secondo la studiosa, Tiberio all'inizio del suo governo avrebbe contribuito all'animazione dell'attività politica del Senato. Come conclude la ricercatrice, l'interazione di Tiberio con il Senato può essere vista come una condizione imprescindibile dell'esistenza del Principato. Questo compromesso avrebbe toccato le sfere più importanti dell'amministrazione congiunta dello Stato e sarebbe diventato per Tiberio una garanzia della conservazione del potere. Nella relazione di Dmitrij A. Bratkin (Università Statale di San Pietroburgo, Russia) Esorcismo dal punto di vista del diritto romano: nuovi dati per l’interpretazione degli “Atti. 16: 16-19” è stata sottolineata l'importanza del quinto libro del Nuovo Testamento, degli Atti degli Apostoli per le nostre conoscenze della storia della giustizia penale provinciale, la cognitio, nel primo secolo del Principato. Il relatore solleva il problema del giudizio fatto all'Apostolo Paolo nella città di Filippi (Atti, 16: 16-39). Lo studioso pietroburghese propone un'acuta trattazione di questo episodio dalla vita dell'Apostolo, facendogli corrispondere un brano del Digesto (D.21.1) che avrebbe, secondo il relatore, un rapporto diretto con la sostanza della causa giudiziaria descritta nel quinto libro del Nuovo Testamento. Ivan A. Kopylov (Università Statale Umanistica Russa, Mosca) ha presentato la relazione sul tema Le basi giuridiche del potere del re vandalo (il problema del rapporto degli elementi romani e germanici) in cui propone, esaminando la "Storia delle persecuzioni nelle province africane" di Vittore da Vita di tracciare le influenze reciproche delle norme giuridiche germaniche e di quelle romane tradizionali, adottate dai re vandali nell'effettuare gli atti statali: la successione del potere regio, che era espresso per iscritto usando la lingua dei documenti ufficiali romani e i meccanismi del diritto romano delle successioni; la potestas regia e la sua applicazione, i documenti ufficiali emanati dal re e la loro classificazione, la maiestas. Irina V. Lušnikova (Istituto giuridico della Procura Generale della Federazione Russa, San Pietroburgo), nella relazione Per la questione del prestito marittimo nel diritto romano ha presentato una rassegna storiografica degli studi in oggetto ed ha confrontato i brani del Digesto (D. 22.2.1) e Tito Livio (XXIII, 49 e XXV, 3) tracciando paralleli tra l'attività dei publicani e la pratica del prestito marittimo.

Il lavoro della seconda sezione Recezione del diritto romano nei ss. VI-XXI, copresieduta dai proff. Jevghenij A. Krašeninnikov, Università Statale Demidov di Jaroslavl, e Manuel García Garrido, Università "UNED", Madrid, è iniziato con la relazione di Jan Zabłocki (Università Cattolica Cardinale Stefano Wyszyński di Varsavia, Polonia), "Leges de plebiscitis” (Equiparazione dei 'plebiscita' alle 'leges') in cui viene tracciata la storia dell'equiparazione dei plebisciti alle leggi in Roma Antica, e sono poste sotto esame tre leggi che ebbero un ruolo decisivo in questo processo: la lex Valeria Horatia de plebiscitis (449 a.C.), la lex Publilia Philonis de plebiscitis (339 a.C.) e la lex Hortensia (285 a.C.). Nella relazione di Dmitrij G. Lavrov (Università Statale di San Pietroburgo, Russia), Le obbligazioni dall’arricchimento indebito: storia e attualità sono stati esaminati alcuni problemi di arricchimento indebito in Russia e in Germania. Il relatore ha notato che secondo la legislazione russa contemporanea l'acquirente risponde per ogni mancanza o peggioramento dei beni acquistati o custoditi in modo indebito solo dopo che ha saputo o doveva aver saputo del carattere indebito dell'arricchimento. Fino a quel momento egli risponde solo per il dolo e la grave imprudenza. Si tratta in sostanza del fatto che un acquirente onesto dei beni non subisce il rischio della loro casuale perdita o danno. Come ha notato Lavrov, questo problema viene risolto in modo analogo nella maggior parte dei paesi con tradizione privatistica romana. Natalia B. Sredinskaja (Istituto di Storia Russa dell'Accademia Russa delle Scienze, San Pietroburgo) ha presentato l'intervento sul tema "Iura in re aliena”: proprietà fondiaria e usufrutto della terra nel Nord d’Italia durante i secc. XIV-XV. Vi ha seguito la relazione di Nevenka Bogojević-Glusćević (Università del Montenegro) intitolata Le garanzie personali a Cataro (XIV secolo). La relazione di A.V. Vlasova (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia) L’idea romana della “causa” e il problema della causa del contratto è stata dedicata all'analisi dei vari significati del termine causa nelle fonti di diritto romano. Anna B. Van'kova (Istituto di Storia Universale, Accademia Russa delle Scienze, Mosca) nella sua relazione Nomocanoni degli slavi prima del XIII secolo: legislazione dei monasteri e la sua recezione nel mondo slavo distingue due tipi di leggi giustinianee a proposito del monachesimo, quelle che riguardano i monaci in quanto sudditi dell'imperatore (e dunque soggetti del diritto romano) e quelle invece che regolano la vita del monastero. La studiosa in seguito tratta delle vicende di queste norme giuridiche, come esse furono recepite nei nomocanoni tardobizantini e nelle Kormčaja slave. La seduta si è conclusa con la relazione di Anton V. Vošatko (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia), Responsabilità del “cedens” nel diritto romano e nel diritto odierno.

La seduta serale della prima sezione si è svolta con la presidenza dei professori Gennaro Franciosi, Seconda Università di Napoli, e Jan Zabłocki, Università Cattolica Cardinale Stefano Wyszyński di Varsavia. Nella prima relazione Spunti per un'archeologia giuridica del linguaggio. Suggestioni ancestrali e terminologia giuridica nella “lustratio agri” in Cato, De agri cultura, 141, Osvaldo Sacchi (Seconda Università di Napoli, Italia) applica le possibilità di una ricerca etimologica per tentare di ricostruire, attraverso le fonti romane, la realtà italica arcaica da cui i Romani spesso attinsero i loro termini giuridici. Il relatore pone in esame i vocaboli latini familia, multa, populus tracciandovi i paralleli in altre lingue indoeuropee antiche e moderne. Si analizza inoltre il frammento di De agri cultura di Catone in cui si trascrive la formula rituale arcaica della lustrazione del campo, si cerca di confrontare la terminologia catoniana riguardante il terreno (ager, fundus, terra) con le distinzioni in proposito contenute in Varrone e nel Digesto. Nella relazione di Luciano Minieri (Seconda Università di Napoli, Italia), Le “normative antincendio” in diritto Romano tardoclassico e postclassico è stata presentata una profonda analisi delle testimonianze antiche, giuridiche e letterarie, circa le peculiarità delle norme antincendio esistenti prevalentemente all'epoca di Roma imperiale. Queste norme antincendio erano votate a definire una tecnica di costruzione allo scopo di prevenire gli incendi nonché l'osservazione di alcune prescrizioni, obbligatorie per i proprietari e gli affittuari delle abitazioni. La relazione di Irina Je. Jermolova (Università Statale Umanistica Russa, Mosca) Riflessione sul “problema dei barbari” nelle fonti giuridiche romane è stata dedicata al problema della penetrazione dei barbari e alla barbarizzazione del tardo Impero Romano riflesso nelle fonti giuridiche romane. Come afferma giustamente la relatrice, i documenti giuridici che riflettono la presenza dei barbari nei pressi dei confini dell'Impero Romano o direttamente sul suo territorio, confermano l'importanza del problema dei barbari nella tarda antichità e forniscono il materiale per una ricerca storica. La relazione di Aleksej V. Judin (Università Statale di Pedagogia, Mosca, Russia) è stata dedicata al tema: "Lex operum Puteolana” come fonte della storia dello sviluppo del diritto romano nella colonia dei cittadini romani dell'età della Tarda Repubblica (il caso di Pozzuoli). Siccome nelle colonie dei cittadini romani il diritto romano vigeva in pieno volume, senza confondersi con tradizioni giuridiche locali, il relatore ritiene che la legge vigente a Pozzuoli riflette la struttura dell'assetto politico di una colonia romana della tarda Repubblica e la terminologia che caratterizza l'attività dei duumviri, degli appaltatori e dei garanti.

La seduta serale della seconda sezione (copresidenti professor Anton D. Rudokvas, Istituto giuridico della Procura Generale della Federazione Russa, San Pietroburgo, e professor Tomasz Giaro, Max-Planck Institut, Francoforte, Germania) è stata aperta da Aleksandr I. Sidorkin (Università di Joškar-Olà, Russia), con la relazione L’influenza del diritto romano bizantino sulle norme penali della Russia antica, contenente l'analisi di alcune pene esistenti nel diritto bizantino: esilio, privazione o limitazione della liberta. Come nota A. Sidorkin, mancando in alcuni periodi dello sviluppo del diritto bizantino di una pena importante consistente nella reclusione in carcere, la condanna del criminale ad una reclusione in carcere era, sia dal punto di vista della chiesa, sia per le autorità stesse, un atto lenitivo anziché pena. Con ciò si spiega la mancanza della pena consistente nella privazione della libertà nei monumenti giuridici bizantini Egloga e Prochirone. La relazione del professor Tomasz Giaro (Max-Planck Institut, Francoforte, Germania) Tradizioni giuridiche dell'Europa Orientale è stata dedicata ad una questione fondamentale sull’esistenza di una tradizione giuridica autonoma che abbracci i paesi dell'Europa Orientale e se sì, in quali paesi di questa area essa è maggiormente presente. Il relatore nota che l'Europa Orientale non è una zona omogenea dal punto di vista della storia di diritto. In conclusione T. Giaro parla di un determinato ciclo o cerchio storico che aveva tracciato al giorno d'oggi la storia giuridica d'Europa. Essendo partiti dall'assimilazione da parte dell'Europa Occidentale delle norme giuridiche imprestate dall'Oriente, oggi essa consiste al contrario nell'occidentalizzazione dell'Europa Orientale. Il tema della relazione di Nadežda A. Selunskaja (Istituto di Storia Universale, Accademia Russa delle Scienze, Mosca) Diritto statutario nella provincia romana medievale: continuità della tradizione della “civitas” è stata l'analisi dell'istituzione degli statuti e le possibilità della loro modifica, il ruolo dei giuramenti dei funzionari. il ruolo del notaio nella fissazione degli statuti nello Stato della Chiesa nei ss. XIII-XIV. In generale, come afferma la relatrice, negli statuti della provincia romana di allora possono essere ritrovate le testimonianze di un livello assai alto dello sviluppo della cultura e coscienza giuridica. Nella relazione di Elena L. Saraeva (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia), Diritto romano nel contesto della storiografia degli occidentalisti radicali russi è stato esaminato l'atteggiamento degli occidentalisti russi dell'Ottocento, Belinskij e Hertzen, nei confronti del diritto romano e del suo ruolo nella storia universale. Come nota la relatrice, gli occidentalisti degli anni 30-40 del XIX secolo erano fautori dell'ordinamento giuridico. Essi sviluppavano l'idea della possibilità dell'assimilazione da parte della Russia degli elementi della cultura giuridica occidentale e apprezzavano altamente il ruolo e l'importanza del diritto romano nella storia universale. L'intervento di Maksim A. Morozov (Università Statale di San Pietroburgo), I testamenti bizantini dell'XI sec. e la tradizione del diritto romano di successione, basato sull'esempio dei due testamenti bizantini della seconda metà dell'XI secolo, conteneva l'analisi del quanto le tradizioni del diritto romano delle successioni erano tipiche per il diritto bizantino di quei tempi. Il relatore giunge alla conclusione che gli esaminati testamenti bizantini dell'XI secolo vengono compilati sull'esempio del testamentum romano e in genere seguono il suo formulario, mentre le modifiche portano un carattere insignificante e riguardano solo alcuni momenti e clausole. Tatjana V. Budilina (Università di Krasnojarsk, Russia) nella relazione La recezione del diritto romano e alcune questioni del suo studio ha sollevato il problema della recezione in quanto rinascita di certi istituti richiesti dalla vita dell'Europa medievale, dallo sviluppo del commercio e dalla crescita delle città e degli stati nazionali. La relatrice ha evidenziato i diversi punti di vista esistenti a proposito della recezione del diritto romano in Russia, respingendo gli estremi e aderendo all'idea più moderata che consiste nella tesi che il diritto russo abbia assimilato alcune istituzioni e alcuni concetti giuridici romani, con influenza dominante nel campo di diritto civile. Oleg A. Rodionov (Istituto di Storia Universale, Accademia Russa delle Scienze, Mosca), Problema della recezione del diritto romano nella tradizione giuridica del tardo Impero Bizantino: il caso di Matteo Vlastor ha parlato dell'influenza del codice canonico "Sintagma alfabetico di Matteo Vlastor" sulla legislazione dei paesi slavi. Secondo il relatore in questo codice di leggi era avvenuta l'assuefazione da parte della scienza canonica del Bisanzio di tutto il complesso della legislazione canonica e civile e una transizione effettiva da una parziale recezione delle singole disposizioni imperiali e norme di diritto romano alla loro generalizzazione e all'applicazione ai bisogni della vita ecclesiastica e della società bizantina di allora. Nella relazione di Aleksandr V. Marej (Istituto dello Stato e del Diritto, Accademia Russa delle Scienze, Mosca), Il marchio d’infamia (“enfamamiento”) nella Castiglia medievale è stato esaminato il processo della recezione del diritto romano nel regno della Castiglia e Leone nella seconda metà del XIII secolo. Dopo aver esaminato le particolarità di questa recezione sull'esempio dell'assimilazione dal Digesto della norma sul marchi d'infamia, il relatore giunge alla conclusione che in quel periodo la recezione aveva un carattere per di più esterno: veniva assimilata, prima di tutto, la struttura del monumento di diritto, il suo sistema di composizione, erano tradotti singoli testi. Insieme a ciò, come ritiene il relatore, la recezione riguardava poco il lato processuale, le norme che regolavano i poteri delle parti durante il processo venivano assimilate in modo esiguo ed incompleto. Nella relazione di Natalia A. Šadrina (Università di Tomsk, Russia), Sulla buona fede nell’usucapione secondo il diritto romano e il diritto russo odierno si afferma che nel Codice Civile della Federazione Russa non ha trovato una soluzione legislative la questione della possibilità dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione da parte delle persone incapaci. Come afferma la relatrice, dal punto di vista del diritto romano le persone incapaci possono avere la volontà di possedere - la volontà di esercitare un effettivo dominio sulla cosa senza risvolti giuridici. E siccome secondo l'idea di N. Šadrina questo concetto corrisponde pienamente sia alle condizioni attuali del regolamento giuridico, sia allo stato attuale della scienza giuridica, esso deve essere preso come base nel risolvere la questione sulla possibilità di riconoscere alle persone incapaci di essere soggetti del possesso per usucapione anche nel diritto vigente.

Il 27 giugno la seduta antimeridiana della sezione "Diritto romano nell'VIII s. a. C. - VI s. d. C." (copresidenti professoressa Letizia Vacca, Terza Università di Roma, e professoressa Maria Zabłocka, Università di Varsavia). Carmela Russo Ruggeri (Università di Messina, Italia) nel suo intervento intitolato L’acquisizione della prova “per tormenta” e le “leges de maiestate” e dedicato innanzitutto al I secolo dell'Impero ha analizzato le notizie sui processi per lesa maestà in cui l'acquisizione della prova sarebbe avvenuta per tormenta degli imputati liberi e cittadini romani. Contrariamente alla dottrina, la relatrice ha rivelato che la critica degli storiografi romani non era volta contro la tortura in sé, ma invece contro l'uso distorto dell'accusa di lesa maestà, per eliminare gli avversari politici ecc. Carla Masi Doria (Università di Napoli Federico II, Italia) nella sua eloquente prolusione A proposito della “mutatio alvei” e “inundatio” ha impostato alcuni importanti problemi legati ai fenomeni naturali del cambiamento del corso di un fiume ed ai rispettivi rapporti fondiari su terreni attigui. La relazione di Andrej A. Pavlov (Università Statale di Syktyvkar, Russia) La posizione del tribunato della plebe nell'ordinamento politico di Roma repubblicana in Polibio e Cicerone è stata dedicata all'analisi della posizione del tribunato della plebe nei noti schemi della costituzione romana dei due autori, che hanno molte ripercussioni nella valutazione negativa del carattere del tribunato, ma il conservatorismo di Cicerone va oltre. Il tribunato nel suo schema da un organo che esprime gli interessi del popolo e contribuisce alla stabilità della costituzione romana mista diventa un organo della difesa degli interessi dell'aristocrazia dall'arbitrio del popolo. Nella relazione di Svetlana V. Aleksandrovskaja (Università Statale di Kuban) è stato esaminato il concetto della lotta contro la corruzione di Marco Tullio Cicerone. Secondo la relatrice, il successo della lotta contro la corruzione viene collegato da Cicerone non tanto con i metodi di forza, quanto con la limitazione dell'accesso al governo delle persone cupide. Secondo il pensiero di Cicerone l'inerzia politica immancabilmente apre la strada alle persone disoneste e gli permette di lacerare lo Stato. A tale situazione secondo Cicerone possono far fronte soltanto le elezioni libere. Perciò Cicerone propone di sostituire anche la cooptatio dei censori con elezioni oneste, adottando il criterio morale come principale nella scelta dei pretendenti. Come ritiene la relatrice, proprio la moralità nel famoso oratore romano si presenta come garanzia dello Stato di diritto dove la coscienziosità non meno della paura impedisce ai cittadini di compiere i delitti. L'intervento di Piotr Niczyporuk (Università di Białystok, Polonia), Terminologia giuridica romana per “nasciturus” ha riguardato la terminologia giuridica romana adottata per la definizione del bambino concepito (nasciturus). Come nota il relatore, i romani non conoscevano il concetto nasciturus apparso soltanto nelle opere dei giuristi medievali, perciò erano adoperate altre espressioni. Il relatore esamina affinità e differenze nella comprensione e nel significato dei principali termini usati per indicare il bambino concepito ancora non nato: conceptus, postumi sui, postumi alieni, venter, qui in utero est, qui nasci spera(n)tur, fetus nonché partus. Nella relazione di Julia V. Narykova (Università di Stavropol, Russia) è stato esaminato il problema della proprietà fondiaria in Roma antica. Liudmila P. Kučerenko (Università di Syktyvkar, Russia) nella relazione intitolata Per la questione dello “ius Flavianum” analizza l'aspetto sociogiuridico della pubblicazione nel 304 delle formule giudiziarie (legis actiones), precisa le circostanze della loro apparizione e fa il tentativo di stabilire il loro autore.

 

I lavori del Convegno, per quanto riguarda la parte svoltasi nella città di Jaroslavl, si sono conclusi nel pomeriggio del 27 giugno con una seduta plenaria tenutasi nella Sala delle Conferenze della Facoltà di Giurisprudenza. Nella seduta, dedicata alla recezione del diritto romano nell’Europa occidentale e orientale dal VI al XXI sec., (copresidenti professor Aleksandr I. Sidorkin, Università di Joškar-Olà, e professor Antun Malenica Università di Novi Sad), è stata presentata la relazione di Oleg V. Aurov (Università Statale Umanistica Russa, Mosca), I concetti giuridici romani “pactum” e “placitum” nella pratica giuridica del regno delle Asturie-Leon (ss. VIII – XI) in cui viene esaminato il ruolo delle norme recepite dal diritto romano nella vita del clero parrocchiale della Castiglia del XIII secolo e, in particolare, l'importanza del principio bona fides nella difesa dei diritti della minoranza lesa nella Corte della città castigliana di Cuéllar durante il processo tra il vescovo di Segovia don Heraldo da una parte e i chierici e laici di alcune città e paesi della diocesi segoviana di Castiglia dall'altra parte. La relazione del professor Leopoldo Tullio (Università di Roma "La Sapienza", Italia) I contratti di utilizzazione della nave è stata dedicata alle affinità tra il diritto romano e il diritto continentale odierno nella questione del contratto di nolo della nave e, in genere, del trasporto marittimo. Come ritiene il relatore, nel contratto attuale chiamato voyage charter, come nel contratto romano locatio navis con la stipulazione aggiuntiva circa il receptum, colui che prende a nolo una nave deve presentare la custodia ed è responsabile per la conservazione della merce. Di seguito l'intervento di Andrej V. Zajkov (Università di Ekaterinburg, Russia) sul tema Possesso nel Codice delle leggi dell’Impero russo e la “possessio” romana: un tentativo d’interpretazione di un paradosso terminologico. Nella relazione di Olga V. Trofimova (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia) Legislazione regia nella Francia del XVI sec.: l’eredità giuridica romana e il diritto consuetudinario medievale è stato esaminato il rapporto e il ruolo del patrimonio giuridico romano e del diritto consuetudinario medievale nell'unificazione delle norme giuridiche antiche e nella definizione dei nuovi fenomeni sociali attuata nella legislazione regia francese del XVI secolo. Jelena I. Solomatina (Istituto di Storia Universale, Accademia Russa delle Scienze, Mosca) ha presentato la relazione Sul problema del governo personale legittimo e illegittimo nella Grecia arcaica volta sui problemi storici e giuridici del potere personale nell'antica Grecia nelle sue diverse forme e nella visione di diversi filosofi e pensatori fra cui Aristotele. Distinguendo le forme di basileia arcaica, della tirannide successiva e di un'altra forma specifica, quella di esimnezia, nel loro confronto con le monarchie barbariche la relatrice pone il problema della loro legittimità. Massimiliano Piras (Università di Cagliari, Italia) nella sua relazione Profili evolutivi delle avarie comuni. (Dalla “lex Rhodia de jactu” alle regole di York e Anversa) ha confrontato il regime moderno delle avarie comuni con il problema analogo designato col termine iactus nel diritto romano. Nell'antica Roma le soluzioni al problema erano state adottate dalla pratica del diritto commerciale marittimo dell'isola di Rodi. Però questa tradizione non ci è nota direttamente, in quanto in parte soppiantata nel Digesto dai principi romanistici. Il relatore traccia l'evoluzione di questo regime (che riguarda esclusivamente la sfera marittima) dall'antichità fino ai moderni provvedimenti fissati nelle regole di York e Anversa con i successivi emendamenti.

 

La mattina del 30 giugno nella prestigiosa sede del Presidio dell'Accademia Russa delle Scienze si è inaugurata la parte moscovita del Convegno. La seduta della sezione del diritto romano dal VIII sec. a. C. al VI sec. d. C. (copresidenti professoressa Ija L. Majak, Università Statale Lomonosov di Mosca, Russia, e professor Francesco Sini, Università di Sassari) è stata aperta con l'intervento della professoressa Vera V. Dementieva dell'Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia, “Costituzione di Roma”: problema della correttezza giuridica e storica del termine. L'intervento è stato dedicato all'analisi del concetto di "costituzione romana" frequente nella dottrina e alla correttezza del suo uso. Avendo esaminato la storia della nozione polivalente di "costituzione" nell'antichità, nel Medioevo e nell'epoca moderna, la relatrice è giunta alla conclusione sull'assenza di serie controindicazioni all'utilizzo del concetto "costituzione romana" nella letteratura scientifica. L'oggetto della profonda relazione del professore dell'Università di Novi Sad, Serbia, Antun Malenica, Appunti sul concetto di “ius” secondo le “Institutiones” e il Libro primo dei “Digesta” di Giustiniano è stato l'esame di alcuni brani delle Istituzioni giustinianee e del primo libro del Digesto con lo scopo di analizzare la nozione di ius contenutavi, la sua natura ed essenza. Avendo esaminato dettagliatamente la storia della nozione di ius nell'epoca classica con una speciale attenzione alle opere di Cicerone, l'autore è passato all'interpretazione dei testi giuridici suindicati. Dovendo constatare infine l'impossibilità di rivelare l'essenza e tutti gli aspetti di questa più importante delle nozioni della romanistica e filosofia del diritto, l'autore ha concluso che la scienza giuridica romana vedeva l'essenza dello ius nei concetti di bonum, aequum ed aequitas. La relazione del professor Aleksandr L. Smyšliajev (Istituto di Storia Universale, Accademia Russa delle Scienze, Mosca), Popolo, potere, legge nella Roma tardorepubblicana (secondo il pensiero di F. Millar) è stata dedicata alla critica della concezione del regime politico della repubblica romana, proposta da F. Millar. Millar, in contrappeso alle idee fino ad allora dominanti sul carattere oligarchico della Roma repubblicana, afferma che il suo regime politico presentava caratteristiche democratiche e invita a rendere al popolo romano il posto che esso merita nella storia dei valori democratici. Dal punto di vista del professor A.L. Smyšliajev, la concezione di F. Millar ha lo stesso carattere unilaterale che le idee (dominanti fino a poco tempo fa) di M. Geltzer sulle caratteristiche rigidamente oligarchiche del regime politico dell'antica Roma. Tuttavia, secondo il relatore, il merito di F. Millar consiste nell'aver rifiutato le idee moralmente invecchiate turbando la calma del mondo scientifico e animando le polemiche. Inna A. Gvozdeva (Università Statale Lomonosov di Mosca, Russia), ha presentato la relazione Le azioni agrarie nei formulari degli agrimensori romani, volta nella sfera del diritto agrario dell'antica Roma, dell'attività degli esperti nella delimitazione dei campi, agrimensori e del loro ruolo nel processo formulario. Molte azioni raccolte nel Corpus agrimensorum Romanorum aiutano ad illustrare la sostanza del processo formulario. Anna N. Grešnych (Università Statale Lomonosov di Mosca, Russia) nella sua relazione Il ciclo festivo in onore di Giano nel calendario sacrale arcaico ha descritto i riti del calendario festivo (non meno di 20) legati al culto della divinità di Giano evidenziando una loro notevole importanza per la vita religiosa della comunità arcaica romana nonché le tracce delle pratiche religiose primitive in essi conservatesi.

La seduta mattutina della sezione di recezione del diritto romano nell’Europa occidentale e orientale dal VI al XXI sec. (copresidenti il professor Ditlev Tamm, Università di Copenhagen, e l'Accademico Leonid V. Milov, Università Statale Lomonosov di Mosca, Russia) è stata aperta con la relazione di Daniil O. Tuzov (Università di Tomsk, Russia) Nullità e contestabilità delle transazioni giuridiche: le radici romane e il diritto contemporaneo dedicata alla suddivisione dei negozi non validi in nulli e contestabili. Il relatore ha osservato che questa partizione, sorta per la prima volta nell'antica Roma come conseguenza del dualismo dei sistemi giuridici dello ius civile e ius honorarium si conservò e perfino si rafforzò posteriormente. Secondo lo studioso il valore particolare di questa divisione consiste nel fatto che il meccanismo di contestazione basato sui principi dispositivi non solo permette di proteggere l'interesse privato violato, ma addirittura concede al suo titolare o altro soggetto indicato dalla legge di giudicare autonomamente del grado della violazione sopraddetta e della necessità della sua protezione, di decidere indipendentemente di annullare il negozio o di mantenerlo valido. Aleksej S. Kartzov dell'Università Statale di San Pietroburgo, Russia, ha tracciato nel suo intervento Istituto russo di diritto romano presso l’Università di Berlino (1887-1896) una breve storia del funzionamento della suddetta struttura che svolse un ruolo importantissimo nella preparazione dei quadri romanistici russi e nella trasmissione in Russia dell'influenza della dottrina giuridica europea e innanzitutto tedesca. Massimo Deiana dell'Università di Cagliari, Italia, ha fatto oggetto del suo intervento i Profili evolutivi delle responsabilità e del risarcimento del danno nel trasporto di persone. La relazione di Natalia A. Liubavina (Accademia Giuridica di Saratov, Russia) è stata dedicata all'analisi comparativa della Compravendita nella tradizione giuridica romana e nel diritto privato odierno. La ricercatrice crede che l'odierno diritto privato in questo aspetto si differenzia sotto un certo profilo sostanziale dal diritto privato romano, ma le obbligazioni contrattuali che sono il fondamento dei rapporti economici moderni si reggono in essenza sulle basi gettate dal diritto romano. Nella relazione del professor Teodor Sâmbrian dell'Università di Craiova, Romania, Le servitù urbane e la recezione del diritto romano nei codici romeni della fine del XVIII e dell’inizio del XIX secolo (1765–1817) è stata esposta l'evoluzione delle servitù urbane nel quadro della codificazione romena come parte integrante del diritto delle grandi città e il ruolo della recezione del diritto romano nella formazione di questi istituti giuridici. Andrej G. Abramov dell'Accademia Giuridica di Saratov, Russia, ha presentato la relazione Trasferimento del rischio come elemento giuridico della compravendita. “Periculum est emptoris” e “res parit dominum” nel commercio odierno dedicata all'analisi delle due principali concezioni del passaggio del rischio nella conclusione del contratto di compravendita che si esprimono nelle formule periculum est emptoris e res perit domino nel diritto romano e nel traffico commerciale di oggi. L'estesa e profonda relazione della professoressa Luisa Bussi dell'Università di Sassari, Italia, Echi dello “ius belli” romano nella dottrina canonistica della guerra giusta è stata dedicata all'esame dell'influenza che tale istituto di diritto romano pubblico come ius belli aveva esercitato sulla concezione canonica della Chiesa cristiana sotto la forma del bellum iustum. All'inizio dell'epoca cristiana i Padri della Chiesa avevano un atteggiamento negativo nei confronti di qualsiasi guerra. Allo stesso tempo negli scritti cristiani si trovano spesso metafore di carattere bellico e alcuni Padri eminenti difendono l'uso della forza militare nel Vecchio Testamento. Posteriormente la Chiesa cristiana adotta poco a poco il concetto di guerra giusta. La relatrice vede in questa circostanza anche un'eco dello ius belli romano.

La seduta plenaria della chiusura del Convegno è stata presieduta dal professor Jevghenij A. Sukhanov, Università Statale Lomonosov di Mosca, Russia, e professor Antonino Metro, Università di Messina. La professoressa Ija L. Majak dell'Università Statale Lomonosov di Mosca, Russia ha presentato la relazione sull'Istituto di proprietà nelle "Antichità romane" di Dionigi d'Alicarnasso. La relatrice ha evidenziato l'importanza delle notizie di quest'autore antico (confermate dalle recenti scoperte archeologiche e conformi alle analoghe testimonianze degli scrittori romani), anche per la comprensione della formazione dell'istituto di proprietà a Roma. La specificità di quest'istituto consiste nella pluralità dei tipi di proprietà fondiaria nella Roma arcaica a seconda dell'appartenenza di essa: proprietà collettiva e quella privata, definita da Dionigi per mezzo del criterio di alienazione della cosa. Il professor Francesco Sini dell'Università di Sassari, Italia, nella sua relazione Varr. de ling. Lat. 5,86 e il "diritto internazionale" romano (riflessioni su “fides”, “bellum”, “hostis”, “pax”) ha esposto con profondità ed ampiezza il tema del "diritto internazionale" romano. Il relatore ha analizzato il rapporto fra la teologia del grammatico Varrone e i documenti sacerdotali, ha esaminato le concezioni romane della guerra e della pace. L'attenzione principale è stata rivolta ai concetti di "guerra giusta" (bellum iustum) e al diritto dei nemici che prende la sua origine dalla nozione iustus et legitimus hostis. L'intervento profondo e ricco di contenuto della professoressa Letizia Vacca, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma III, Italia, L’evoluzione del diritto dei contratti nel diritto romano classico, è stata dedicata all'evoluzione del diritto di contratti nel diritto classico romano. La studiosa ha focalizzato la sua attenzione sull'apparizione nella giurisprudenza classica di alcune linee d'interpretazione che contribuirono all'elaborazione del contenuto essenziale delle obbligazioni contrattuali e della sfera di protezione processuale. Il professor Manuel García Garrido dell'Università UNED, Madrid, Spagna, nella sua relazione Il nuovo Codice civile europeo e il diritto romano ha evidenziato il ruolo storico del diritto romano per l'Europa, soprattutto nell'aspetto dell'unificazione dei sistemi giuridici europei. Lo studioso ha notato che questo processo di unificazione ha preso origine dai documenti costitutivi della comunità europea e dai trattati di Vienna e di Roma, ha rilevato l'importanza dei lavori dell'Istituto per l'unificazione del diritto europeo (UNIDROIT) nonché l'attività legislativa del Consiglio dell'UE. Ha anche esposto alcuni problemi che sorgono nel processo della codificazione (consistente al giorno d'oggi nella redazione del Codice Europeo delle obbligazioni e contratti), il che si riflette anche nelle ampie discussioni dottrinali. Il direttore del Centro Studi di Diritto Romano Leonid L. Kofanov ha dedicato il suo intervento alla genesi del diritto pretorio nella Roma del IV secolo a.C. Il relatore ha avanzato l'ipotesi che la perdita di alcune funzioni giudiziarie importanti del collegio dei pontefici a metà del IV secolo a. C. fosse connessa con l'introduzione della carica di praetor urbanus con le leggi di Lucio Sestio e Licinio Stolone. Inoltre lo studioso ritiene, a differenza della maggioranza degli altri ricercatori che il pretore urbano inizialmente non risolvesse soltanto le cause private fra i cittadini romani ma anche quelle dei crimini politici e comuni.

In conclusione, il professor Andrej Je. Šerstobitov, vice preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale Lomonosov di Mosca, Russia, il quale a nome del Preside, professor Aleksej K. Goličenkov, ha sottolineato l'importanza del Convegno per lo sviluppo della scienza giuridica russa. Il vicedirettore dell'Istituto di Storia Universale dell'Accademia Russa delle Scienze dottore in scienze storiche M. V. Bibikov nella sua parola di chiusura ha enfatizzato il carattere fruttifero della collaborazione fra gli storici e giuristi russi e occidentali. La professoressa Ija L. Majak a nome del Preside della Facoltà di Storia dell’Università Statale Lomonosov di Mosca, Russia, socio corrispondente dell’Accademia Russa delle Scienze, professor Serghej P. Karpov ha evidenziato l'importanza di quegli enormi sforzi che gli organizzatori del Convegno hanno applicato perché i suoi lavori fossero un successo. A nome del direttore dell’Istituto di Storia Universale Accademico Aleksandr O. Čubarjan ed anche dell'Associazione Russa degli Antichisti e del suo presidente Accademico Grigorij M. Bongard Levin ha intervenuto la vicepresidente, dottore in scienze storiche Liudmila P. Marinovič notando le buone tradizioni scientifiche esistenti negli studi russi sull'antichità e manifestati al Convegno. In seguito il Direttore della Casa editrice “Statut” Aleksandr G. Dolgov ha presentato le nuove edizioni russe sul diritto romano: la traduzione russa del Digesto (Voll. 1-3); la traduzione russa del manuale italiano di Istituzioni del diritto romano del professor Gennaro Franciosi; la traduzione russa del manuale spagnolo di diritto romano privato del professor Manuel García Garrido, ed ha rilevato specialmente l'importanza della completa traduzione del Digesto di Giustiniano. Nella parola di chiusura il direttore del Centro Studi di Diritto Romano Leonid L. Kofanov ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno preso parte al Convegno della fruttifera collaborazione. Sono stati inoltre accordati i termini previsti per l’organizzazione del IV  Convegno Internazionale sul diritto romano. Il Convegno è stato realizzato con successo nel piano scientifico e culturale.

 

Molti partecipanti italiani, spagnoli, polacchi, romeni e iugoslavi del Convegno subito dopo il rimpatrio hanno per lettere espresso il proprio riconoscimento e un'alta valutazione dei risultati scientifici di questo evento. Il Convegno è stato altamente apprezzato anche al Consiglio Scientifico dell'Istituto di Storia Universale dell'Accademia Russa delle Scienze tenutosi in luglio. Gli studiosi stranieri hanno espresso una serie di suggerimenti concreti a proposito dell'ulteriore sviluppo e crescita della collaborazione di varie università dell'Italia, Spagna, Germania, Israele, Polonia, Serbia e Montenegro con gli scienziati russi. In questo modo l'incontro e lo scambio di opinioni fra gli studiosi della Russia e degli altri paesi ha contribuito alla soluzione di tutta una serie di problemi e soprattutto al ravvicinamento delle scuole scientifiche del diritto dell'Europa unita. L'ampliamento della collaborazione dei giuristi con gli storici che hanno conservato e stanno sviluppando le tradizioni dello studio scientifico del diritto e dello Stato romano, del lavoro con gli antichi testi latini, contribuisce all'unificazione degli sforzi per una rinascita della romanistica russa. Allo stesso tempo, la partecipazione dei colleghi stranieri aiuta gli specialisti delle diverse città russe e degli altri paesi della CSI di adeguarsi a quel livello scientifico che oggigiorno viene richiesto per le opere nel campo dello studio del diritto romano. I colleghi esteri hanno potuto inoltre apprezzare ancora una volta lo straordinario interesse per il diritto romano che si nota oggi non solo a Mosca e Jaroslavl ma anche in molte altre città della Russia. Infine la promozione della partecipazione degli scienziati al Convegno contribuisce all'ulteriore sviluppo della rivista storico-giuridica Ius antiquum sia dal punto di vista del completamento della cartella editoriale con gli articoli di alto livello scientifico, sia da quello della conquista dei nuovi abbonati in diverse regioni della Russia, della CSI, dell'Europa Occidentale e Orientale e di tutto il mondo. Oltre ad una cronaca generale molti testi delle relazioni saranno pubblicati in forma di articoli nei fascicoli numero 12 e 13 della rivista.

 

 

Maria N. CHelintseva

Università di Mosca

“Lomonosov”