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Università LUM “G. Degennaro”

 

Una ipotesi sul rogante dell’oscura lex Iunia de repetundis

 

 

SOMMARIO: Sommario: 1. La normativa sul crimen repetundarum. – 2. Il problema della lex Iunia de repetundis. – 3. Alcuni riferimenti su Giunio Manlio Silano. – 4. Per una identificazione di «M. Iunius D. f. tr. pl.»: una congettura. – Abstract.

 

 

1. – La normativa sul crimen repetundarum

 

La dottrina moderna[1] si è spesso pronunciata sul crimen repetundarum, ossia su quella fitta regolamentazione che connotò la storia romana tra il II secolo a.C. ed il I sec. d.C., avente quale scopo principale il tentativo di arginare il crescente fenomeno delle malversazioni dei governatori che si appropriavano delle ricchezze presenti in provincia, abusando del proprio officium.

Com’è ben noto, siamo a conoscenza del susseguirsi di otto leges repetundarum rogate tra l’anno 149 a.C.[2], data iniziale[3] e corrispondente all’introduzione della lex Calpurnia de repetundis, ed il 47 d.C., ossia quando fu pronunciato il Senatusconsultum Claudianum[4].

La rilevanza di tale normativa nel suo complesso è deducibile dalle variazioni introdotte da ogni lex rispetto alla precedente, incidenti talvolta sulla poena criminis irrogata[5] o anche sulla procedura. Nel primo caso, ad esempio, la sanzione muta frequentemente tra il simplum ed il duplum della pecunia capta, coacta ed ablata, in base al variare della fazione politica che vantava maggiore influenza nel relativo arco temporale. Relativamente invece alle modalità accertative del crimen, tale continua riforma sembra incidere sia sul procedimento in sé – oltre che sulla sua articolazione[6] – ma anche sulla composizione della corte giudicante[7], così alludendo a coloro che avrebbero assunto la funzione di giudici e che quindi sarebbero stati chiamati a pronunciare la sententia.

Pur conoscendo il nome del magistrato rogante di queste otto leges, non possiamo dire lo stesso con riferimento ai rispettivi contenuti. Di fatto, sulla base delle testimonianze rinvenibili nelle fonti[8], in sette casi è possibile comprendere – talvolta in via diretta, talaltra in via indiretta – il mutamento della disciplina provocato dall’introduzione della nuova lex in materia di repetundae. L’unica ipotesi in cui ciò non risulta possibile è con riferimento alla lex de repetundis, che trovò la propria introduzione dopo la lex Calpurnia.

In questa breve riflessione, ci si soffermerà sulla tanto nota quanto ‘oscura’ lex Iunia de repetundis, definibile tale poiché l’effettivo contenuto risulta ancora oggi ignoto, dal momento che l’unica testimonianza relativa alla sua esistenza corrisponde alle sole menzioni rinvenibili nelle Rubricae della lex Acilia repetundarum[9] del 123 a.C.

 

 

 

2. –Il problema della lex Iunia de repetundis

 

La lex Iunia è convenzionalmente datata – o, per meglio dire, collocata temporalmente – tra il 149 ed il 123 a.C.[10], anni questi corrispondenti all’introduzione delle due leges sul crimen repetundarum, in relazione alle quali il nostro iussum populi si pone a cavaliere. Nel primo caso, com’è ben noto, si allude alla lex Calpurnia de repetundis, legge ‘primitiva’ ed istitutiva della quaestio perpetua de repetundis. Essa assurge a primo correttivo nel tentativo di limitare le sempre più frequenti condotte vessatorie dei governatori romani nelle province, i quali, già prima del 149 a.C., si erano resi protagonisti delle lamentele degli ambasciatori stranieri dinanzi al senato. Nel secondo caso, invece, si fa riferimento all’altrettanto nota lex Acilia repetundarum, definibile come la prima lex sulle repetundae il cui contenuto è a noi pervenuto in modo più completo rispetto alle altre leges, a loro volta oggetto piuttosto di richiami indiretti nelle fonti. Proprio la lex Acilia costituisce tanto il punto di partenza, quanto anche quello di arrivo, di queste brevi considerazioni.

 

FIRA, lex Acilia repetundarum, l. 23: ubei is ita ediderit, tum in ea[m quaestionem quei quoiusque ita nomen detolerit, is praetor quoius ex h. l. quaestio e]rit, facito utei is die uicensumo ex eo die, quo quoiusque quisque / n[omen] detolerit, Cviros ex eis, quei ex h. l. CDLuire(i) in eum annum lectei erunt, quei uiuat, legat e[datque ..|... dum nei quis ioud]ex siet, quoi is queiue ei, quei petet, gener socer uitricus priuignusue siet, queiue ei sobrinus [siet propiusue eum ea cognatione attingat, ...... queiue in eodem conlegio siet, queiue] ei sodalis siet, queiue tr. pl. q. IIIvir cap. IIIvir a. d. a., tribun[us] mil. l. IIII prim[is aliqu]a earum siet fueritue, queive in senatu siet fueritue, queive l. Rubr[ia IIIvir col(oniae) ded(ucendae) creatus siet fueritve ..|... queive ab urbe Roma plus ..... passuum] aberit, queiue trans mare erit; neiue amplius de una fami[l]ia unum neiue eum [legat edatue, quei pecuniae captae condemnatus est erit aut quod cum eo lege Calpu]rnia aut lege Iunia sacramento actum siet, aut quod h. l. nomen [delatum sie]t.

 

FIRA, lex Acilia repetundarum, l. 73-74:[De rebus ex lege Calpurnia Iuniaue iudicatis. Quibusquom | ioud]icium] | [f]uit fueritve exue leg[e, quam L. Calpurnius L. f. tribunus plebei rogau[it exue lege quam M. Iunius D. f. tr. pl. rogauit, quei eorum eo [ioudicio apsolutus vel condem]natus est eritue, quo] magis de ea re eius nomen hace lege deferatur quoue magis de e[a re quom eo ex h. l. agatur, eius h. l. nihilum rogato. Queique contra h. l. fecise dicentur, ...... nisei lex rogata | eri[t, ante quam ea res [facta erit, quom eis hace lege a]ctio nei [esto.

 

Il primo passo è tratto dal caput della legge intitolato “de nomine deferundo iudicibusque legundeis”, concernente l’individuazione dei soggetti che avrebbero potuto assumere la qualità di giudicanti all’interno delle procedure de repetundis. In particolare, nella linea 23 sono indicati i termini e le modalità di nomina dei iudices come anche l’elenco delle cause di incompatibilità che avrebbero impedito la possibilità di prender parte all’organo giudicante.

Il secondo frammento, invece, si colloca nel caputde rebus ex lege Calpurnia Iuniave iudicatis”, parte della legge finalizzata ad introdurre un criterio di coordinamento tra i giudizi conclusi sulla base delle leges precedenti e quelli, invece, che sarebbero stati celebrati sulla base del iussum populi più recente.

Per ciò che a noi rileva[11], richiamando le leges preesistenti e testimoniando una successione temporale tra le disposizioni precedenti e la lex Acilia, i passi considerati destano interesse dal momento che menzionano la lex Iunia in due differenti capita, fornendoci al contempo alcuni dettagli di non poco conto.

In primo luogo, la duplice rinvenibilità della lex Iunia ci permette di avere conferme circa la sua introduzione ed operatività nel sistema romano. In particolare, la lex del 123 a.C., nell’introdurre una nuova disciplina sul crimen, da un canto, escludeva la possibilità di assumere la qualità di iudex per colui che fosse stato condannato ai sensi della lex Calpurnia e Iunia[12] e, dall’altro, introduceva una clausola di salvaguardia per tutti i rapporti ‘esauriti’, ossia per quelle vicende che, alla data di introduzione della lex Acilia[13], risultavano definite – o in corso di definizione – sulla base delle leges previgenti[14]. In tal senso, con la lex di Acilio Glabro si stabilisce che tutte le presunte condotte illecite che si fossero concretizzate – o che fossero state sottoposte alla quaestio perpetua in seguito all’introduzione della lex del 123 a.C. – sarebbero state giudicate sulla base di quest’ultima.

Come si è detto, la lex Iunia è menzionata in due capita differenti della lex Acilia repetundarum, ma, al contempo, uno solo di questi passi potrebbe fornirci informazioni utili. Di fatto, il punto che a noi rileva è proprio quel “M. Iunius D. f. tr. pl. rogauit” indicato nella l. 74, dal momento che sarebbe rinvenibile non solo il nome completo della lex, ma anche alcuni dettagli che ci consentirebbero di individuare il magistrato rogante della stessa.

In origine, la dottrina si è soffermata su questo dettaglio, anche nel tentativo di individuare chi fosse il proponente della seconda lex de repetundis.

Si pensi ad esempio all’ipotesi del Cardinali[15], il quale propendeva per sciogliere l’abbreviazione “M. Iunius D. f. tr. pl. rogauit” in “M[arcus] Iunius D[ecii] f[ilii] tr[ibunus] pl[ebis]”, ossia Marco Giunio, figlio di Decio. Sulla base di questa ipotesi, lo studioso identificava il rogante della lex Iunia nel figlio di Decio [Giunio Silano], ricollegando quest’ultimo a Giunio Silano, filius naturalis di Tito Manlio Torquato e adottato da Decio della gens Iunia, la cui particolare vicenda è analizzata da Cicerone, Valerio Massimo e Livio, i cui passi saranno a considerati successivamente. A tal proposito, quindi, avrebbe assunto particolare rilievo l’adoptio a cui ricorse Decio Giunio nell’anno 589 – ossia nel 167 a.C. – al fine di garantire la prosecuzione della gens Iunia che, altrimenti, in assenza di altri successori, sarebbe stata destinata a estinguersi.

Successivamente, anche il Borghesi[16] si pronunciò sul rogante menzionato nella l. 74 della lex Acilia, in particolare sostenendo la suggestione precedentemente avanzata del Cardinali a differenza di quelle dello Streinn, del Pighio e del Ruperto[17]. Tale ipotesi, definita successivamente dal Girard «vraisemblable, mais qui n’est que vraisemblable»[18], consisteva nell’attribuire la lex de repetundis a M. Junius Silanus, console nell’anno 645 dalla fondazione di Roma – quindi nel 109 a.C. – che si ritiene avesse intrapreso il cursus honorum ricoprendo il tribunato nell’anno 620 (134 a.C.). Il Borghesi riteneva quindi di dover individuare M. Junius Silanus nel figlio dell’adottato Decio Giunio Silano, originario a sua volta della gens Manlia. La motivazione della proposta interpretativa dello studioso sarebbe stata da rinvenirsi nella gens Iunia e, in particolare, nell’adottante Decio, poiché «se per propagare la famiglia convenne circa il principio del 600 ricorrere ad un’adozione, costui non poteva essere provenuto se non che dall'adottato D. Silano Manliano»[19]. L’esito dell’interpretazione del Borghesi, inoltre, fu successivamente accolto dal Mommsen e recepito nella redazione del Corpus Inscriptionum Latinarum[20].

Il Karlowa[21], diversamente, riteneva che il rogante della lex Iunia de repetundis potesse identificarsi in tale M. Iunius Pennus e che il iussum populi in questione dovesse ricondursi alla lex Latina tabulae Bantinae. A questo proposito, il Girard tese ad escludere la riconducibilità della seconda lex de repetundis al tribuno della plebe in carica nell’anno 628 dalla fondazione di Roma (124 a.C.) «car le père de M. Junius Pennus porterait le prénom de Marcus»[22]. Di fatto, tale esclusione, inoltre, sarebbe stata confermata alla luce della divergenza del nome di tale ipotetico rogante rispetto a quello menzionato nella lex Acilia, in ragione dell’impossibilità di rinvenire nella l. 74 della lex Acilia repetundarum, il supernomen Pennus né in forma estesa, né abbreviata.

A distanza di anni, nonostante questi tentativi di identificazione del rogante della lex Iunia, la dottrina è tornata a soffermarsi su tale aspetto della disposizione legislativa, in sede di analisi della fitta regolamentazione sulle repetundae. Il Jones, infatti, nell’analizzare le menzioni contenute nelle ll. 23 e 74 della lex Acilia, avanzò che Junius «must have been another of Gracchus’ colleagues, who like Acilius and Rubrius legislated on his behalf»[23]. In considerazione della databilità della lex Acilia nel periodo graccano, lo studioso tendeva implicitamente a collocare la lex Iunia in un arco temporale più vicino alla rogatio di Acilio Glabro, e quindi a ridosso del 123 a.C.

Sulla base di tali congetture, ad esclusione del Jones, la nostra lex Iunia si collocherebbe cronologicamente all’incirca nella metà di quel ventennio a cavaliere tra l’introduzione della lex Calpurnia e della lex Acilia repetundarum.

Ma a questo proposito, sebbene dalle fonti risulti deducibile una stretta relazione tra la gens Manlia e la Iunia, sulla base della frequente associazione ed interazione di tali nomi – anche gentilizi – per determinati soggetti ben noti alla vita politica romana, alcuni dubbi sorgerebbero con riferimento all’elemento cronologico individuato dalla dottrina, come anche, in aggiunta, a quello dell’assenza assoluta di riferimenti inerenti al contenuto della lex Iunia nelle fonti. Infatti, l’impossibilità di rinvenire indicazioni contenutistiche della rogatio del nostro “M. Iunius D.f.” non sarebbe giustificabile con una semplice ‘mancata ricezione’ di informazioni. Ciò sarebbe ipotizzabile perché, a differenza della lex Iunia, le altre leges de repetundis di cui abbiamo contezza sono state tutte quanto meno richiamate[24] – non solo nel loro nome, ma anche mediante riferimenti indiretti nei contenuti – in altre opere giuridiche o letterarie romane giunte fino ad oggi.

 

 

 

3. – Alcuni riferimenti su Giunio Manlio Silano

 

Se fino a questo momento abbiamo provato a ripercorrere le ipotesi e le congetture avanzate dalla dottrina – prevalentemente ottocentesca – volte a tentare di fornire una risposta ad un interrogativo che sembra non aver riscosso un particolare interesse nel corso del Novecento, in verità, si potrebbe ipotizzare una differente identificazione del rogante della lex Iunia de repetundis. In tal senso, però, è opportuno fare un breve passo indietro, focalizzandoci sulla figura di quel Giunio Silano[25], considerato da parte della dottrina[26] il padre del rogante della lex Iunia.

Per semplificare l’identificazione del nostro Giunio Silano, rispetto all’omonimo pater adottante, nelle pagine che seguono, al nomen della familia adottante si aggiungerà il nome gentilizio corrispondente a quella di origine, analogamente a quanto operato dal Borghesi[27], ossia ‘Manlio’.

Come si è accennato brevemente in precedenza, in origine questi era un appartenente alla gens Manlia in quanto filius di Tito Manlio Torquato e, solo successivamente, entrò a far parte della Iunia, a seguito dell’adoptio operata da Decio Giunio Silano. Come si è anticipato in precedenza, il caso di Decio Giunio [Manlio] Silano assunse sicuramente un certo rilievo, dal momento che risulta articolata in Livio[28], Valerio Massimo[29] e Cicerone[30].

Questi tre autori procedono alla narrazione della vicenda del 142 a.C. di Giunio Silano, affrontando la questione da prospettive talvolta differenti e fornendo ciascuno alcuni dettagli aggiuntivi di indubbia importanza. La rilevanza dell’episodio sarebbe deducibile, innanzi tutto, dalla frequenza stessa della trattazione dell’episodio che vide protagonista Giunio Silano. Di fatto, in primo luogo, la trattazione di tale evento da parte di tre differenti autori, ci permette di comprendere quanto ben noto fosse a Roma il nostro Giunio Silano, sia per le proprie origini che, soprattutto, per i due eventi che lo riguardarono direttamente.

Ma andiamo per gradi.

Sulla base delle fonti letterarie[31], si è detto che Giunio Silano non fosse in realtà un soggetto nativo ed appartenente iure sanguinis all’omonima gens Iunia riportata nel proprio nomen[32]. Di fatto, soprattutto dal passo di Cicerone, apprendiamo che egli fu emancipato dal proprio pater, Tito Manlio Torquato, e concesso in adoptionem a Decio Giunio Silano. Il motivo per cui, pur parlando di gentes, abbia avuto luogo una adoptio – in luogo dell’adrogatio, istituto in origine «esclusivamente patrizio»[33] in quanto funzionale ad assicurare la ‘sopravvivenza’ non solo della gens, ma anche dei sacra gentilicia[34] – per garantire una discendenza a Decio Giunio Silano, è ben comprensibile in ragione di uno specifico aspetto. Non sarebbe rilevante, in tal senso, l’origine plebea che da sempre connotò la gens Iunia (fatta eccezione per il solo console L. Junius Brutus e dei suoi discendenti[35]), dal momento che diversamente avrebbe potuto comunque operare l’adrogatio, essendo contestualizzabile tale vicenda nella metà del II secolo a.C.

A tal proposito, le fonti[36] descrivono Giunio Silano come filius naturale di Tito Manlio Torquato e non munito, quindi, della qualità di pater familias[37], elemento quest’ultimo esplicitamente richiesto per il configurarsi del fenomeno ‘adrogativo’[38]. La conferma che si tratti di una adoptio, inoltre, è ben deducibile dal luogo ciceroniano dove si legge chiaramente “quem in adoptionem D. Silano emancipaverat[39], dove non avrebbe avuto ragion d’essere ricorrere ad un termine in luogo di un altro.

Decio Giunio [Manlio] Silano, governatore della Macedonia nei tempi immediatamente precedenti rispetto alla narrazione delle fonti su riportate, fu noto non solo per l’epoca, ma anche per i tempi a venire, per la particolare vicenda che lo riguardò. Di fatto, a seguito del suo operato in provincia, il nostro Giunio Manlio Silano fu destinatario delle rimostranze degli ambasciatori macedoni, in ragione delle quali fu accusato di essersi appropriato delle ricchezze lì presenti[40], abusando del proprio officium. In tale contesto, il pater naturalis, Tito Manlio Torquato, chiese al senato di non pronunciarsi sulla vicenda e che gli fosse concesso di poter cognoscere le accuse mosse al proprio filius, accusato di repetundae, istruendo egli stesso la procedura.

La vicenda però sembra connotarsi per non poche singolarità.

Tra le circostanze già affrontate, in prima battuta, la richiesta di Tito Manlio Torquato rivolta al collegio dei patres di poter cognoscere il caso riguardante il proprio filius naturalis potrebbe essere suscettibile di una duplice interpretazione. Da un canto, se la si considerasse esclusivamente come una richiesta al senato di ‘arrestare’ la procedura di propria competenza, allora si configurerebbe sicuramente un’ipotetica ‘istanza’ di Tito Manlio Torquato finalizzata a poter procedere “domi causa cognita[41] secondo Livio, “domi[42] per Valerio Massimo e “apud se[43] in Cicerone, ad un iudicium de moribus, che non avrebbe potuto influire pertanto sulla valutazione concernente l’integrazione del crimen. Dall’altro invece, se si propendesse per inquadrare la richiesta del pater naturalis in una istanza al senato affinché potesse essere lui stesso a giudicare Giunio [Manlio] Silano anche sul crimen – così come deducibile dalla narrazione di Valerio Massimo, in cui si allude ad un’autorizzazione accolta tanto dal senato quanto, e soprattutto, dalla delegazione macedone – allora si potrebbe identificare un’ipotetica deroga[44] alla competenza esclusiva della quaestio perpetua de repetundis, attribuita, di comune accordo[45], a Manlio Torquato.

La vicenda di Giunio [Manlio] Silano si conclude con la condanna più grave pronunciata da Tito Manlio Torquato nei suoi confronti, dal momento che il filius viene dichiarato indignum, con conseguente abdicatio, dal pater naturalis a far parte tanto della Res publica, quanto della sua familia. Proprio tale dichiarazione di indegnità, contestualizzabile nell’impossibilità di continuare ad essere ‘membro’ della familia e della società romana, sembra poter assumere connotazioni ben più ampie rispetto al semplice provvedimento decisorio paterno. Il punto di partenza, in tal senso, sarebbe da rinvenirsi nell’autorizzazione del senato concessa in favore di Torquato, la quale rappresenta non solo un’autorizzazione riconosciuta dal collegio dei patres, ma anche una delega attributiva della facoltà di poter emanare provvedimenti negativi a carico del soggetto destinatario della cognitio. Questo conferimento temporaneo potrebbe anche legittimare l’identificazione dell’indignum iudicare in quella che sembra assumere sempre più le sembianze dell’individuabilità di un hostis publicus.

Concludendo la narrazione di Giunio [Manlio] Silano, una volta pronunciata la decisione da Tito Manlio Torquato, il proprio filius naturalis decise di togliersi la vita e Valerio Massimo[46] ci narra come, successivamente, il pater non intese prendere parte alla cerimonia funebre del primo, rimanendo piuttosto a disposizione della gente che avesse inteso interpellarlo. Ma anche di questo ci occuperemo a breve.

 

 

 

4. – Per una identificazione di «M. Iunius D. f. tr. pl.»: una congettura

 

Una volta tracciata la figura del nostro Giunio [Manlio] Silano, sarebbe possibile ritenere che tra questi e la lex Iunia de repetundis vi fosse una connessione ben più stretta, rispetto all’ipotesi avanzata da parte della dottrina dell’Ottocento, sulla base della quale si individua nel presunto filius di questi il magistrato rogante della lex publica il cui contenuto ci è ignoto.

In primo luogo, sarebbe opportuno domandarci se e quale legge attinente al crimen repetundarum fosse efficace quando Manlio Silano attuò le proprie malversazioni nella provincia macedone.

A tal proposito, l’elemento della datazione della lex Iunia potrebbe assumere un certo rilievo per comprendere al meglio quale delle leges sul crimen repetundarum fosse efficace nel 142 a.C., ossia durante il procedimento istruito da Tito Manlio Torquato. Di fatto, se da un canto sarebbe ipotizzabile l’applicazione della lex Calpurnia de repetundis, proprio poiché rogata nel 149 a.C., allo stesso momento, dall’altro, non sembra potersi escludere aprioristicamente un’eventuale operatività, o comunque un ruolo, della lex Iunia nella vicenda di Giunio [Manlio] Silano Di fatto, in considerazione della datazione della lex Iunia, convenzionalmente indicata con l’intervallo 149-123 a.C.[47], non siamo a conoscenza non solo del preciso momento in cui la lex Calpurnia cedette il passo alla lex Iunia, ma anche se effettivamente lo fece, ponendo l’attenzione su quale eventuale relazione intercorresse tra quest’ultima e la lex di Calpurnio Pisone. In particolare, l’applicazione della legge istitutiva della quaestio perpetua de repetundis potrebbe assumere una connotazione residuale, qualora si giungesse a ritenere piuttosto che la lex Iunia de repetundis fosse già stata introdotta al 142 a.C., anno di svolgimento del procedimento contro il filius di Torquato. In tal senso, non sarebbe da escludere la possibilità che in tale data la lex Iunia fosse efficace, sebbene a soli sette anni dall’approvazione della rogatio presentata da Calpurnio Pisone.

Come si è già anticipato, che la lex Iunia potesse vedere quale magistrato rogante un appartenente all’omonima gens identificabile con la familia adottante di Giunio [Manlio] Silano, è comprensibile anche sulla base di quanto rilevato dallo Smith, il quale rimarcò[48], inoltre, la riconducibilità al ceto plebeo dei componenti della gens Iunia, aggiungendo inoltre che «the family names and surnames which occur in the time of the republic are Brutus, Bubulcus, Gracchanus, Norbanus, Paciaecus, Pennus, Pera, Pullus» e, soprattutto, «Silanus»[49].

Ritornando al testo della lex Acilia repetundarum, leggiamo esplicitamente alla l. 74: […] exue leg[e, quam L. Calpurnius L. f. tribunus plebei rogau[it exue lege quam M. Iunius D. f. tr. pl. rogauit […].

Se potessimo limitarci ad operare sul piano congetturale, potrebbe sorgere spontaneamente una suggestione: e se il magistrato rogante di questa ‘ignota’ lex Iunia non fosse il figlio del nostro Iunius Silanus, ma proprio quest’ultimo?

Qualora fosse possibile avanzare tale ipotesi – e quindi sciogliendo quel “M.” di cui alla lex Acilia in M[anlius], invece di M[arcus][50] – allora, di conseguenza, si potrebbe ritenere che la stessa lex de repetundis recitasse “Manlio Giunio, figlio di Decio”, dove Decio identificherebbe, sulla base delle parole ciceroniane[51], proprio il pater adottante di Giunio Manlio Silano. Deve considerarsi al contempo che il praenomen Decio risulta rinvenibile tanto con riferimento al Giunio Silano adottante quanto a quello adottato. Di conseguenza, in considerazione della comunanza tra praenomen, nomen e cognomen, si assisterebbe ad una sovrapponibilità di nomi identificanti due soggetti tra loro diversi, seppur strettamente connessi, che assurgevano rispettivamente a pater adottante e filius adottato. In tal senso, come sarebbe possibile distinguere il pater dal filius, se entrambi i soggetti in questione sono conosciuti e, soprattutto, narrati nelle fonti con lo stesso nome?

In tale contesto assumerebbe rilevanza quel “M.” rinvenibile nella – sola – lex Acilia, che potrebbe essere idoneo a distinguere tali soggetti proprio sulla base del nome gentilizio della familia di origine, così richiamando una tendenza relativamente frequente nella società romana[52] e perdurante fino all’età imperiale così come deducibile da D. 1.7.35 (Paul. 1 resp.)[53], in quanto volta a preservare la dignitas e soprattutto il rango vantato dall’individuo. Al contempo, come si vedrà a breve, la ‘sopravvivenza’ del nome della gens di appartenenza nel caso di D. Giunio [Manlio] Silano, consentirebbe anche di comprendere la declinazione dell’indegnità dichiarata da Tito Manlio Torquato.

Ma ciò non è sufficiente.

Continuando ad ipotizzare che nella lex del 123 a.C. si alluda al nostro M[anlius] Iunius, ci troveremmo dinanzi a colui che non solo assurse a rogante della seconda lex de repetundis, ma anche a colui che – potenzialmente – contravvenne alla stessa legge che aveva introdotto, dato che tutte le fonti menzionate e considerate[54] sono concordi nel riportare le accuse di repetundae mosse dagli ambasciatori macedoni.

Tale suggestione, a mio modesto parere, potrebbe rendere ulteriormente comprensibile il perché la vicenda di Manlio Giunio Silano destò particolare clamore già all’epoca. Il punto rilevante, di fatto, sarebbe il perché Tito Manlio Torquato, in quanto pater naturalis (ma non più pater effettivo), ritenne necessario dover istruire egli stesso il giudizio nei confronti del filius naturalis. Premettendo la descrizione tracciata da Valerio Massimo con riferimento alla figura di Tito Manlio Torquato, ossia “iuris quoque civilis et sacrorum pontificalium pertissimus[55], non si può escludere che, proprio in virtù della particolare gravità delle azioni di Giunio [Manlio] Silano, il proprio pater naturalis ritenesse non solo opportuno, ma soprattutto necessario, procedere ad una cognitio prima di prendere le distanze da quanto occorso in Macedonia. E ciò considerando che lo stesso filius portava ancora il nomen della gens originaria, nonostante l’intervenuta adoptio.

Di fatto, proprio per tali ragioni, Manlio Torquato dichiarerà il filius naturalis, indignus per la Res Publica, ma anche e soprattutto per la sua familia.

A questo punto, si potrebbe già iniziare a comprendere – ma non ancora sufficientemente – il perché Valerio Massimo includa la vicenda di Tito Manlio Torquato e di Giunio Manlio Silano nella rubrica 5.8, “De severitate patrum in liberos”.

La gravità della decisione paterna sarebbe rafforzata anche dalla cerimonia funebre di Giunio [Manlio] Silano, che, al contempo, «did not reflect his status as a senator of praetorian rank»[56]. Di fatto, la mancata partecipazione alla cerimonia funebre tanto del pater naturalis quanto anche – e soprattutto – delle maschere degli antenati[57], che avrebbero dovuto ‘accompagnare’ il membro della familia nel passaggio alla vita ultraterrena, non fa altro che rafforzare l’idea del prendere le distanze dalla condotta contraria al ius ed anche dell’esclusione dalla gens Manlia. In particolare, gli effetti promananti dalla decisione paterna, implicanti tra l’altro anche l’allontanamento materiale del feretro dalla domus Manlia – che, in senso letterale, sarebbe stato considerato privo di una dimora di appartenenza – non farebbe altro che integrare una forma di cancellazione di quel determinato individuo dalla storia e dalla memoria di quella famiglia.

Ma due aspetti, tra loro strettamente dipendenti, resterebbero ancora irrisolti.

In primo luogo, si dovrebbe provare a comprendere come mai non vi sia traccia o menzione in qualsiasi altra fonte di tale Giunio [Manlio] Silano, rogante della lex repetundarum, se non nella sola lex Acilia. Il punto di svolta, in tal senso, parrebbe essere proprio quel “indignum iudico” a poter far parte della familia Manlia[58], rivolto proprio a Giunio [Manlio] Silano. Di fatto, sembra cautamente ipotizzabile che l’indegnità di far parte della familia Manlia, oltre che della Res Publica, espressa da Tito Manlio Torquato e riportata da Valerio Massimo, non si sarebbe limitata alla sola dichiarazione, di per sé già particolarmente grave. A tal proposito, però, è opportuno distinguere l’operatività dell’indegnità dichiarata da Tito Manlio Torquato.

Nel primo caso, con riferimento all’indegnità a far parte della familia, sembra potersi comprendere come, nonostante l’adoptio, un legame con la stessa dovesse ancora sussitere ed operare probabilmente in una duplice direzione. Di fatto, tale rapporto sarebbe stato idoneo, da un canto, a legittimare Torquato a chiedere al senato di poter cognoscere la vicenda del filius naturalis e, dall’altro, a lasciar presupporre che lo stesso Silano potesse ancora vantare iura nei confronti della familia di origine, tra cui quelli hereditatis, in conformità con il principio gaiano[59]. In tal senso, di conseguenza, l’indignum iudico sarebbe stato interpretabile come quell’atto idoneo a rescindere quell’ultima connessione con la familia originaria, che avrebbe permesso a Giunio [Manlio] Silano di poter subentrare nel patrimonio del pater naturalis

Al contempo, è opportuno domandarsi per quale motivo il pater naturalis avesse inteso estendere l’indegnità anche a far parte della Res Publica. Bisognerebbe infatti comprendere in cosa si sarebbe articolata tale ulteriore sanzione, operante in questo caso nella società romana. L’indegnità sarebbe parificabile ad una identificazione di Giunio [Manlio] Silano come non meritevole di far parte della Res Publica, e quindi di essere considerato civis, andando anche in questo caso a rescindere ipoteticamente l’ulteriore legame con la società romana. In altri termini, questa non meritevolezza sembra traducibile in una valutazione del reus quasi paragonabile a quella di hostis publicus[60] pronunciata dal senato, in quanto, con la propria condotta, Giunio Manlio Silano aveva destabilizzato il precario equilibrio tra Roma ed i propri socii provinciali – soprattutto – violando una lex rogata dallo stesso contravventore. Pur consci che l’esito del provvedimento di matrice senatoria – noto per ricordare una delle estrinsecazioni del senatus consultum ultimum – trovò attuazione a partire dal II secolo a.C. nei confronti degli oppositori e di coloro che minacciavano i principi fondamentali della res publica, al contempo ci si dovrebbe soffermare sull’effetto pratico della proclamazione, ossia prendere «una posizione precisa nei confronti di precise persone»[61]. La stessa conseguenza sembra potersi rinvenire nella decisione di Tito Manlio Torquato. Di fatto, deve ritenersi che la decisione paterna doveva aver assunto una connotazione di una certa gravità, soprattutto considerando che la dichiarazione d’indegnità operante tanto nell’ambito familiare quanto in quello della societas romana condusse Giunio [Manlio] Silano a togliersi la vita. Per tali ragioni, una simile poena irrogata da un individuo noto per la propria mitezza, correttezza, oltre che per la conoscenza ed il rigoroso rispetto del diritto[62], come era appunto Tito Manlio Torquato, sembra dover assumere connotazioni sempre più severe, con le sembianze e la gravità di una damnatio o abolitio memoriae.

Proprio con riferimento all’abolitio memoriae, è noto come tale provvedimento debba intendersi come «un’etichetta moderna valida per designare solo sommariamente la varietà delle misure impiegate a svantaggio della memoria di un individuo, che potevano infatti andare dall’eliminazione delle sue immagini (su statue, fregi, monete, ecc.) all’erasione del suo nome nelle iscrizioni, fino a comprendere l’annullamento dei suoi atti, la distruzione della sua casa e il divieto per i membri della sua famiglia di portarne il lutto e perpetuarne il praenomen o il cognomen»[63]. A ciò deve aggiungersi che la mancata partecipazione alla cerimonia funebre sia del pater naturalis, che delle maschere rappresentanti gli avi, come anche la mancata realizzazione di una maschera per il defunto suicida, concorrerebbero a sostenere l’idea per cui Giunio [Manlio] Silano «would not be recalled in any of the usual ways in the future»[64].

In tal senso, potrebbe di conseguenza comprendersi maggiormente il motivo per cui Valerio Massimo narri la vicenda alludendo a quella particolare severità del padre, che sarebbe al contempo rafforzata – e giustificata – qualora l’effetto congiunto alla dichiarazione di indegnità fosse stato una ‘primordiale’ damnatio memoriae[65], complice anche la sua operatività nell’ambito della cerimonia funebre di Giunio Manlio Silano quale soggetto – intenzionalmente – ‘dimenticato’ dalla propria familia d’origine mediante la mancata partecipazione delle maschere degli avi e in ragione della condotta di cui si era reso reo. Sebbene sia da premettere che tale espressione sia «a modern coniage»[66], sarebbe altrettanto necessario specificare come l’obiettivo finale del provvedimento fosse quello di determinare l’oblio effettivo del destinatario e non quello di far ricordare la sanzione comminata in sé, dal momento che differentemente i posteri avrebbero ricordato non solo l’effetto della memoria damnata, ma anche il destinatario della stessa[67].

Frequenti, a tal proposito, risultano essere i provvedimenti di ‘condanna della memoria’ disposti o comunque irrogati dal senato, a partire dalla fine dell’età repubblicana. Per certi aspetti, anche nella vicenda di Giunio [Manlio] Silano si potrebbe individuare una partecipazione del collegio dei patres e, in tal senso, potrebbe anche ipotizzarsi che la richiesta avanzata da Tito Manlio Torquato fosse effettivamente finalizzata a richiedere l’autorizzazione ad emanare un simile provvedimento, per la gravità della condotta del proprio filius naturalis.

Ma, a questo punto, sorgerebbe un secondo quesito, incentrato sul perché Tito Manlio Torquato giunga ad una sanzione così grave.

Il motivo, in tal senso, potrebbe comprendersi soprattutto se proprio quel soggetto, che apparteneva in origine alla gens Manlia e successivamente adottato[68] dalla Iunia (Silana), non solo fosse stato il rogante di una lex volta a limitare il crimen repetundarum nelle province, ma anche – e soprattutto – fosse stato lo stesso contravventore della medesima legge di cui era il fautore. Potrebbe essere questa la ragione per cui un pater naturalis, che si è detto essere ben noto a Roma per la propria fermezza, oltre che per il rispetto e la conoscenza del diritto[69], fosse giunto ad irrogare la sanzione più grave – operante non solo nel contesto familiare – nei confronti del proprio filius come poena per la sua condotta, ma anche a non prender parte alla cerimonia funebre, così rimarcando le conseguenze pratiche rinvenibili nella successiva damnatio memoriae[70]. Così potrebbe comprendersi pienamente non solo il motivo per cui Tito Manlio Torquato fu ricordato per aver voluto processare il proprio figlio, ma anche e soprattutto la ragione per cui Valerio Massimo abbia inserito la sua vicenda nella rubrica 5.8, “De severitate patrum in liberos”.

La suggestione della damnatio memoriae, o comunque di una sua forma embrionale, ci permetterebbe di comprendere quindi il motivo per cui non sia giunta ai giorni nostri alcuna menzione o ulteriore riferimento della lex Iunia de repetundis. A questo punto, in conseguenza degli effetti abolitivi della memoria del suo rogante, la nostra lex avrebbe potuto essere destinataria di due differenti conseguenze. Il provvedimento di Tito Manlio Torquato avrebbe potuto determinare l’erasione del solo nome di Giunio Manlio Silano o, differentemente, dell’intera lex de repetundis, poiché ascrivibile ad un civis ritenuto indignus di essere membro della Res Publica.

Qualora si propendesse per la prima soluzione, il provvedimento manliano nei confronti del proprio filius naturalis non sarebbe stato tale da coinvolgere il iussum populi che, di conseguenza, avrebbe continuato ad essere efficace nel sistema romano. In questi termini, al contempo, la menzione operata nella lex Acilia sarebbe stata necessaria nell’ottica del coordinamento temporale di più leges de repetundis nel tempo.

Nella seconda soluzione, invece, l’espunzione definitiva della legge dal sistema giuridico romano – paragonabile maggiormente ad un tollere legem, piuttosto che ad un abrogare[71] – così come, parallelamente, la rimozione del proprio rogante dalla società romana poiché considerato ostile ad essa, avrebbe potuto produrre l’effetto di attribuire quella anonimia[72] ascrivibile non solo al soggetto che l’aveva introdotta, ma anche, per l’effetto, al contenuto della stessa. Alla luce di tale ipotesi, inoltre, anche in questo caso parrebbe giustificarsi il perché si fosse reso necessario menzionare tale lex Iunia, oltre alla Calpurnia, all’interno della rogatio del tribuno Acilio Glabro del 123 a.C.

Di fatto, le linee in cui sono menzionate tali leges hanno la funzione di attuare ed operare un coordinamento delle disposizioni applicabili secondo l’ordine cronologico di approvazione delle stesse. Considerando che la lex Acilia fu introdotta a distanza di 26 anni dalla lex istitutiva della quaestio perpetua, difficilmente – salvo alcune eccezioni[73] – si sarebbe resa necessaria la menzione anche della rogatio di L. Calpurnio Pisone, in quanto precedente. Ciò non si comprenderebbe dal momento che tali leges erano state intervallate dalla presenza della lex Iunia de repetundis, la cui esistenza nel sistema giuridico romano risulta assolutamente incontestabile.

Di conseguenza, l’unica ipotesi per cui si fosse reso necessario tale coordinamento tra le leges precedenti e quella di Acilio Glabro potrebbe trovare un proprio fondamento in una intervenuta abolitio[74] della lex Iunia, che avesse a sua volta ‘ripristinato’ l’efficacia del plebiscitum precedente del 149 a.C.[75].

Al contempo, ipotizzando che – evidentemente – alcune vicende sarebbero state sicuramente giudicate sulla base dei parametri introdotti dalla lex Iunia, anche per tale ragione si sarebbe reso necessario salvaguardare quei verdetti emanati sulla base della lex Calpurnia prima, della lex Iunia poi e, successivamente, ancora della lex Calpurnia, il tutto in un momento antecedente rispetto all’approvazione della lex Acilia repetundarum.

 

 

 

 

Abstract

 

The leges de repetundis have attracted the attention of scholars, especially in the Nineteenth and Twentieth centuries. In this regard, the succession of eight leges introduced into the Roman legal system from 149 BC to 47 AD is well known. However, among these laws on repetundae, based on available sources, we know the contents of only seven, excluding from this further list the lex Iunia de repetundis, a law only mentioned within the lex Acilia repetundarum of 123-122 BC.

This paper analyzes some sources that may shed light not only on the magistrate issuing this obscure lex (identifiable as Decius Junius Silanus), but also on the subsequent events of this rogatio, closely related to the abolitio memoriae of which its proponent himself was a victim.

 

Le leges de repetundis hanno attirato l’attenzione della dottrina, specie Ottocentesca e Novecentesca. A tal proposito, è noto il susseguirsi di otto leges che furono introdotte nel sistema giuridico romano a partire dal 149 a.C. fino al 47 d.C. Tra queste leggi sulle repetundae, però, sulla base delle fonti a noi giunte, siamo a conoscenza dei contenuti di sette di esse, rimanendo esclusa da questo ulteriore novero la lex Iunia de repetundis, legge soltanto menzionata all’interno della lex Acilia repetundarum del 123-122 a.C. Nel presente lavoro ci si interroga su alcune testimonianze che potrebbero permetterci di far luce non solo sul magistrato rogante di questa oscura lex (identificabile in Decio Giunio Silano), ma anche sulle vicende successive di questa rogatio, strettamente correlate all’abolitio memoriae di cui fu vittima lo stesso proponente.

 

 

 



 

[Per la pubblicazione degli articoli della sezione “Tradizione Romana” si è applicato, in maniera rigorosa, il procedimento di peer review. Ogni articolo è stato valutato positivamente da due referees, che hanno operato con il sistema del double-blind]

 

[1] Con riferimento alla dottrina che si è soffermata sulla legislazione relativa alle repetundae, senza alcuna pretesa di esaustività, si menzionano alcuni ben noti lavori, oltre a quelli che saranno presi in considerazione nel corso di queste pagine: E. DE RUGGIERO, s.v. Acilia (lex), in DEAR., I, Roma 1895, 41 ss.; C. LECRIVAIN, s.v. Repetundae (pecuniae), in DS., IV.2, Paris 1911, 837 ss.; J.L. STRACHAN-DAVIDSON, Problems of the Roman Criminal Law, II, Oxford 1912, 147; A. BERGER, s.v. Repetundae, in Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953, 675; G. KLEINFELLER, s.v. Repetundarum crimen, in RE., I A.1, Stuttgart 1914, 603 ss.; P. FRACCARO, Sulle leges iudiciariae Romanae, in RIL. 52.2, 1919, 335 ss.; A. LEVI, A proposito della «Lex repetundarum» delle tavole del Bembo, in RFIC. 7, 1929, 383 ss.; T. MOMMSEN, Droit penal romain, II, Paris 1907, 58 ss. e 102 ss.; M.I. HENDERSON, The Process ‘De Repetundis’, in JRS. 41, 1951, 71 ss.; G. TIBILETTI, Le leggi de iudiciis repetundarum fino alla guerra sociale, in Athenaeum 31, 1953, 5 ss. e 33 ss.; E. BADIAN, Lex Acilia Repetundarum, in AJPh. 75.4, 1954, 374 ss.; F. PONTENAY DE FONTETTE, Leges repetundarum: essai sur la répression des actes illicites commis par les magistrats romains au détriment de leurs administrés, Paris 1954, passim; F. SERRAO, I iudicia repetundarum, in StudRom. 2.2, 1954, 196 ss.; F. SERRAO, Appunti sui patroni romani e sulla legittimazione attiva all’accusa nei processi repetundarum, in Studi in onore di P. De Francisci, II, Milano 1956, 480 ss.; A.H.M. JONES, De legibus Iunia et Acilia repetundarum, in PCPhS. 6, 1960, 39 ss.; W. KUNKEL, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, München 1962, 96; C. NICOLET, L’ordre équestre à l’époque républicaine (312-43 av. J.-C.). Définitions juridiques et structures sociales, I, Paris 1966, 557; T. GRUEN, Roman politics and the Criminal Courts 149-78 B.C., Cambridge 1968, 89 s.; F. SERRAO, s.v. Repetundae, in Noviss. dig. it., XV, Torino 1968, 457; W. EDER, Das vorsullanische Repetundenverfahren, Bonn 1969, 120 ss.; A.N. SHERWIN-WHITE, The Date of the Lex Repetundarum and Its Consequences, in JRS. 62, 1972, 83 ss.; G. WOLF, Historische Untersuchungen zu den Gesetzen des C. Gracchus, München 1972, 138 ss.; F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, II, 2a ed., Napoli 1973, 516 ss. e, in particolare, 518; H.B. MATTINGLY, The Character of the “Lex Acilia Glabrionis”, in Hermes 4, 1979, 478 ss.; C. VENTURINI, Studi sul crimen repetundarum, Milano 1979, passim; M.H. CRAWFORD, Roman Statutes, I, London 1996, 45 ss.; O. LICANDRO, De heisce dum mag(istratum) aut inperium habebunt ioudicium non fiet: sull’immunità processuale dei magistrati nella Lex Acilia repetundarum, in MEP. 3, 2000, 87 ss.; J.-L. FERRARY, ‘Patroni’ et accusateurs dans la procédure de ‘repetundis’, in RHDFE 76.1, 1998, 17 ss.; J.S. RICHARDSON, Old statutes never die: a brief history of abrogation, in Bulletin of the Institute of Classical Studies 71, 1998, 47 ss.; C. AMOROSO, Il ruolo dei Concilia provinciarum nei processi de repetundis : la testimonianza di Tacito e Plinio il Giovane, in Mediterraneo Antico: economie, società, culture, Pisa 2007, 1 ss.; J.A. GONZÁLEZ ROMANILLOS, La litis aestimatio en los procesos de repetundis ex lege Cornelia, in Anuario da Facultade de Dereito da Universidade de A Coruña 11, 2007, 325 ss.; A. GIOVANNINI, ‘La lex Calpurnia’, le sénat et les alliés de Rome, in Cahiers du Centre Gustave Glotz 25, 2014, 49 ss.; A. LINTOTT, The Procedure under the Leges Calpurnia and Iunia De Repetundis and the Actio Per Sponsionem, in Violence, Justice, and Law in Classical Antiquity, ed. by E. Bispham, J.A. Rosenblitt, Leiden 2023, 444 ss.; S. PIETRINI, La lex Iulia de pecuniis repetundis nell'interpretazione dei giuristi del principato, Milano 2023, passim.

[2] Com’è noto, solo a partire dal 149 a.C. si può alludere tecnicamente a quella fitta regolamentazione in materia di crimen repetundarum e ciò è deducibile anche dalle stesse parole dell’Arpinate (cfr. Cic., off. 2.21.75), il quale dichiara esplicitamente che “nulla antea cum fuisset”, rispetto al plebiscitum del 149 a.C. di Lucio Calpurnio Pisone Frugi.

[3] A questo proposito, deve rilevarsi come ricorrano nelle fonti alcune testimonianze relative a richieste di tutela provenienti dalle popolazioni provinciali, in un momento antecedente rispetto al 149 a.C. Si veda, ad esempio, il caso dei Siracusani e dei legati Capuani del 201 a.C., menzionati rispettivamente in Liv. 26.26.6-7 ed in Liv. 26.14-16, 26.33-34; o la vicenda di Quinto Pleminio in danno dei cittadini di Locri nel 204 a.C., affrontato principalmente in Liv. 29.8.6-9 ed anche in Appian., Hann. 55, Dio Cass. 56.65, Val. Max. 1.1.21 e 3.6.1; altrettanta importanza assume la sottomissione degli Statiellati e dei conseguenti abusi per parte di Popilio Lenate nel 172 a.C., narrata in Liv. 42.8; o in ultimo, l’episodio dell’ambasceria dei Calcidesi, degli abitanti di Abdera e di altre popolazioni che riguardarono il propretore C. Lucrezio Gallo nel 170 a.C., rinvenibili in Liv. 43.4.8 e 43.5.7-8. Una posizione a sé stante, invece, ricopre la vicenda degli ambasciatori spagnoli del 171 a.C., avvenimento questo che potrebbe considerarsi maggiormente riconducibile ai processi de repetundis, poiché tali rimostranze miravano alla restituzione di quanto sottratto alle popolazioni provinciali, analizzato da Liv. 43.2.

Al contempo, però, tali vicende non risulterebbero inquadrabili in senso stretto nell’ambito dei procedimenti de pecuniis repetundis. Tale esclusione sarebbe legata ad una duplice spiegazione. Di fatto, da un canto, vi è l’assenza di una normativa di riferimento idonea a poter annoverare tali condotte nell’ambito di una disciplina definita o comunque tipizzata, mentre, dall’altro, solo in riferimento alla vicenda degli ambasciatori spagnoli del 171 a.C., attraverso le parole di Livio, abbiamo contezza della circostanza che le rimostranze culminarono con la richiesta di restituzione del maltolto.

[4] In merito alla trattazione della successione delle leges repetundarum nel tempo, mi permetto di rinviare a M. MORELLI, La successione delle leggi nel tempo e la disciplina ‘de repetundis’, in Index. 50, 2022, 443 ss.

[5] Si allude, in tal senso, alla natura restitutoria connotante la sanzione irrogata – almeno in origine – per i governatori rei di repetundae, dal momento che la condanna al versamento del simplum del denaro preso, sottratto o imposto, non parrebbe assumere, al contempo, una finalità repressiva del crimen repetundarum. Una differente connotazione, invece, assumerebbe la previsione del duplum della poena già a partire dal plebiscitum di Acilio Glabro. Di fatto, tale previsione, non limitandosi più alla semplice restituzione di quanto sottratto dai governatori nella provincia, ma assumendo una natura maggiormente afflittiva in termini sanzionatori, concorrerebbe ad una prima forma di articolazione della disciplina che si connoterebbe pertanto, per la prima volta, per una funzione punitiva nel vero senso. Tale prima forma di repressione del crimen repetundarum sarebbe addirittura più marcata nel caso in cui si accogliesse, al contempo, la possibilità paventata dal Mommsen, il quale riteneva che, oltre alla sanzione pari al duplum, fosse accostata anche la pronuncia dell’infamia. Cfr. in tal senso T. MOMMSEN, Römisches Strafrecht, Leipzig 1899, 705.

[6] Basti pensare, a tal proposito, all’introduzione della lex Calpurnia de repetundis del 149 a.C., la quale istituisce la quaestio perpetua de repetundis rispetto alla semplice ‘audizione’ in senato delle delegazioni provinciali, cfr. ad esempio Liv. 43.2.1-12. Successivamente, si potrebbe prendere in considerazione il mutamento dell’articolazione dei processi alla luce dell’introduzione della lex Servilia repetundarum, mediante la quale fu introdotta la comperendinatio, ossia la possibilità di rinviare l’accusato ad un secondo dibattimento o, in alternativa, il ricorso all’ampliatio, sistema questo vigente all’epoca del processo contro Verre narrato nei particolari da Cicerone (si v., in particolare, Cic., Verr. 2.1.9.26).

[7] In tal senso, si alluderebbe ai continui avvicendamenti che si verificarono nella titolarità dell’organo giudicante. In particolare, si farebbe riferimento all’alternanza del collegio chiamato ad istruire i procedimenti sulle repetundae, ricoperto inizialmente dai senatori e, successivamente, dagli equites con la lex Acilia repetundarum. Questo quadro subì una modifica con la lex Cornelia dell’81 a.C., per poi trovare una organizzazione definitiva con la lex Iulia repetundarum, definibile come «the basis of the law throughout the Principate», così O.F. ROBINSON, Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome, London 2007, 79. A ciò deve aggiungersi la stretta relazione tra le norme adottate in materia di crimen repetundarum e le leges iudiciarie che assumevano sempre più una funzione di ‘norma di corredo’, dal momento che queste ultime incidevano più specificamente sull’aspetto processuale. A questo proposito, mi permetto di rinviare a M. MORELLI, La successione, cit., 477 ss. e nt. 133.

[8] Cfr. infra nt. 22.

[9] Cfr. FIRA, I, 2ª ed., lex Acilia repetundarum, ll. 23 e 73-74.

[10] Cfr. G. ROTONDI, Leges publicae populi romani, 2ª ed., Milano 1962, 306 s.

[11] Per un’analisi più completa delle ll. 23 e 73-74 della lex Acilia repetundarum, si rinvia a quanto osservato in M. MORELLI, Neque tolli neque abrogari potest. Studi sul fenomeno abrogativo a Roma: lessici e profili interpretativi, Milano 2025, 268 ss.

[12] Cfr. FIRA, lex Acilia repetundarum, l. 23.

[13] Com’è noto, la lex Acilia repetundarum, complice anche l’assenza di informazioni in merito all’intermedia lex Iunia, assurge a primo vero correttivo della disciplina in materia di repetundae, rispetto a quanto introdotto dalla lex Calpurnia de repetundis. La differenza principale è rinvenibile nell’innovazione del regime sanzionatorio della rogatio di Acilio Glabro, dove non è più prevista la condanna del governatore reo di repetundae nel simplum, e quindi alla mera restituzione del maltolto, bensì nel duplum. Sulla lex Acilia repetundarum, cfr., senza pretesa di esaustività, A.H.M. JONES, The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate, Oxford 1972, 48 ss.; A.N. SHERWIN-WHITE, The Lex Repetundarum and the Extortion of Cicero, in The Classical Review 28(2), 1978, 233 ss.; P.A. BRUNT, The Fall of the Roman Republic and Related Essays, Oxford 1988, 194 ss. e, in particolare, 202 s.; E.S. GRUEN, The Last Generation of the Roman Republic, in Journal of Roman Studies 82, 1992, 64 ss.; A.W. LINTOTT, Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic, Cambridge 1992, 10 ss.; J.S. RICHARDSON, The Purpose of the Lex Calpurnia, in Journal of Roman Studies, 82, 1992, 1 ss.; M.H. CRAWFORD, Roman Statutes, cit., I, 65 ss.; O.F. ROBINSON, The Development of Roman Legal Procedure, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 114, 1997, 115 ss.; W.J. TATUM, The Lex Acilia Repetundarum and its Significance, in Classical Quarterly 49, 1999, 152 ss.; O. LICANDRO, De heisce, cit., 87 ss.; E. BISPHAM, Repetition and Corruption: The Impact of the Lex Acilia Repetundarum, in Journal of Roman Studies 97, 2007, 75 ss.

[14] Cfr. FIRA. I, 2ª ed., Lex Acilia repetundarum, l. 74.

[15] L. CARDINALI, Memorie romane di antichità e di belle arti, II, Roma 1825, 141.

[16] B. BORGHESI, Della nuova lapide di un Giunio Silano e della sua famiglia, in Annali dell’Instituto di corrispondenza archeologica 1, 1849, 9 s. (anche in Ouvres complètes de Bartolomeo Borghesi, V, Paris 1869, 169).

[17] B. BORGHESI, Della nuova lapide, cit., 169.

[18] Così P.F. GIRARD, La date de la loi Aebutia, in Nouvelle revue historique de droit français et étranger 21, 1897, 42 nt. 1.

[19] Così B. BORGHESI, Della nuova lapide, cit., 169.

[20] T. MOMMSEN, Corpus Inscriptionum Latinarum, I, Berlin 1863, 55.

[21] O. KARLOWA, Römische Rechtsgeschichte, I, Leipzig 1885, 431 s.

[22] Così P.F. GIRARD, La date de la loi Aebutia, in Nouvelle revue historique de droit français et etranger 21, 1897, 283 nt. 1.

[23] Così A.H.M. JONES, De legibus Iunia, cit., 42.

[24] Basti pensare, in tal senso, alla lex Calpurnia de repetundis del 149 a.C. che è menzionata in Cic., Brut. 27.106, de off. 2.21.75, Verr. 2.6.15, 3.84.195, 4.25.56; Cic., divin. 5.17, 20.65; Cic., Caec. 20.65; Tac., Ann. 25.20; Val Max. 6.9.10 oltre naturalmente che nella lex Acilia repetundarum ll. 23, 73-74. La lex Acilia repetundarum, invece, oltre ad esserci pervenuta poiché contenuta sulle tabulae Bembinae, è menzionata anche in Cic., Verr. 1.17.51 e 2.1.9.26, passo quest’ultimo fondamentale dove l’Arpinate la definisce molliorem rispetto alla successiva lex Servilia. La lex di Servilio Glaucia del 111 a.C., invece, risulta essere menzionata in Cic., Scaur. 1.2; Cic., Balb. 23.53, 24.54; Cic., Rab. post. 4.9; Cic., Verr. 1.1.9.26; Val. Max. 8.1.8. Per quanto concerne, invece, la lex Cornelia de repetundis dell’81 a.C., essa è trattata in Cic., pro Rab. post. 4.9, 5.11; Cic., Cluent. 37.104. Anche la ben nota lex Iulia de pecuniis repetundis del 59 a.C., legge che si pone quale norma di coordinamento e di riorganizzazione dell’intera materia concernente il crimen repetundarum, vanta notevoli riferimenti nelle opere romane, come ad esempio nelle opere giuridiche in PS. 5.28; C.Th. 9.27.1-7; D. 48.11.1pr.-9; C. 9.27. In letteratura, invece, in Cic., Sest. 64.135; Cic., in Vatin 2.29, pro Rab. post. 4.8, 5.12; Cic., Pis. 16.37, 21.50, 37.90; Cic., pro dom. 9.23; Cic., prov. cons. 4.7; Cic., ad fam. 2.17, 5.20, 8-8-3; Cic., ad Att. 5.10, 16.21; Plin., ep. 2.11.3, 2.19.8, 4.9.9, 6.29.9; Suet., Caes. 42-43; Tac., Ann. 14.28; Tac., Hist. 1.77; Val. Max. 1.10. Il Senatus consultum Calvisianum de pecuniis repetundis del 4 d.C., invece, è trattato in FIRA, I, 2a ed., n. 68, ll. 83 ss.; Ed. Aug. ad Cyr. V [SC. Calvisianum] nell’ambito del quinto Editto di Augusto ai Cirenei. Infine, il Senatus consultum Claudianum de repetundis del 47 d.C. è menzionato in Plin., ep. 5.9.4, Tac., ann. 11.5.3-7.

[25] Cfr. B. BORGHESI, Della nuova lapide, cit., 9.

[26] V. supra §2.

[27] Cfr. B. BORGHESI, Della nuova lapide, cit., 9.

[28] Cfr. Liv. Per. 54: Cum Macedonum legati quaestum de Decio Iunio Silano praetore venissent, quod acceptis pecuniis provinciam spoliasset, et senatus de querellis eorum vellet cognoscere, T. Manlius Torquatus, pater Silani, petiit impetravitque ut sibi cognitio mandaretur; et domi causa cognita filium condemnavit abdicavitque. Ac ne funeri quidem eius, cum suspendio vitam finisset, interfuit sedensque domi potestatem consultantibus ex instituto fecit.

[29] Si v. Val. Max. 5.8.3: T. autem Manlius Torquatus, propter egregia multa rarae dignitatis, iuris quoque civilis et sacrorum pontificalium peritissimus, in consimili facto ne consilio quidem necessariorum indigere se credidit: nam cum ad senatum Macedonia de filio eius D. Silano, qui eam provinciam optinuerat, querellas per legatos detulisset, a patribus conscriptis petiit ne quid ante de ea re statuerent quam ipse Macedonum filiique sui causam inspexisset. Summo deinde cum amplissimi ordinis tum etiam eorum, qui questum venerant, consensu cognitione suscepta, domi consedit solusque utrique parti per totum biduum vacavit, ac tertio plenissime die diligentissimeque auditis testibus ita pronuntiavit: ‘cum Silanum filium meum pecunias a sociis accepisse probatum mihi sit, et re publica eum et domo mea indignum iudico, protinusque e conspectu meo abire iubeo’. Tam tristi patris sententia perculsus Silanus lucem ulterius intueri non sustinuit suspendioque se proxima nocte consumpsit. Peregerat iam Torquatus severi et religiosi iudicis partes, satis factum erat rei publicae, habebat ultionem Macedonia, potuit tam verecundo filii obitu patris inflecti rigor: at ille neque exequiis adulescentis interfuit et, cum maxime funus eius duceretur, consulere se volentibus vacuas aures accommodavit: videbat enim se in eo atrio consedisse, in quo imperiosi illius Torquati severitate conspicua imago posita erat, prudentissimoque viro succurrebat effigies maiorum cum titulis suis idcirco in prima parte aedium poni solere, ut eorum virtutes posteri non solum legerent, sed etiam imitarentur.

[30] Cfr. Cic., fin. 1.7.24: quid? T. Torquatus, is qui consul cum Cn. Octavio fuit, cum illam severitatem in eo filio adhibuit, quem in adoptionem D. Silano emancipaverat, ut eum Macedonum legatis accusantibus, quod pecunias praetorem in provincia cepisse arguerent, causam apud se dicere iuberet reque ex utraque parte audita pronuntiaret eum non talem videri fuisse in imperio, quales eius maiores fuissent, et in conspectum suum venire vetuit, numquid tibi videtur de voluptatibus suis cogitavisse?

[31] Cfr. Cic., fin. 1.7.24.

[32] È evidente, in tal senso, che si alluderebbe ad un periodo antecedente rispetto a quello deducibile da D. 1.7.35 (Paul. 1 resp.), dove si considera che, a seguito di adoptio, il soggetto adottato avrebbe comunque mantenuto il proprio status originario ed anche il nomen di origine. Si v., a tal proposito, G. BRANCA, s.v. Adozione (diritto romano), in ED., I, Milano 1958, 579 ss. e, in particolare, 580.

[33] Così F. ARCARIA, Religio e ius privatum, in Religione e diritto romano. La cogenza del rito, a cura di S. Randazzo Libellula, Tricase 2014, 24.

[34] Cfr. F. ARCARIA, Religio, cit., 24; C. PELLOSO, Le tipologie di comitia calata nel primo libro ad Q. Mucium di Lelio Felice, in Aulo Gellio tra diritto e antiquaria, a cura di A. Atorino, G. Balestra, R. D’Alessio, Lecce 2023, 269 ss., in particolare nt. 40 e la dottrina ivi citata.

[35] W. SMITH, s.v. Junia gens, in Dictionary of Greek and Roman Biography and Mithology, Boston 1867, 658.

[36] In tal senso è possibile dedurre la qualità di filius naturalis proprio sulla base delle descrizioni rinvenibili nelle fonti letterarie menzionate. Ad esempio, si v. Liv. Per. 54: “…T. Manlius Torquatus, pater Silani…”; Val. Max. 5.8.3: “T. autem Manlius Torquatus…in consimili facto ne consilio quidem necessariorum indigere se credidit […] de filio eius D. Silano, […] Silanum filium meum […] et domo mea indignum iudico […] tristi patris sententia”; Cic., de fin. 1.7.24: “T. Torquatusquem in adoptionem D. Silano emancipaverat”.

[37] Cfr., in tal senso, A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano, 4a ed., Padova 2016, 257 ss.

[38] A conferma, invece, dell’identificazione dell’adoptio sussisterebbero i requisiti tanto in capo all’adottante quanto in capo all’adottato. Di fatto, da un canto, Decio Giunio Silano risulta rivestire la qualità di pater familias, dall’altro, il nostro Decio [Manlio] Giunio Silano, oltre a ricevere il nome gentilizio ed il cognomen del padre adottante, rivestiva in origine la qualità di filius familiae nei confronti di Tito Manlio Torquato (cfr. Tit. ex. corp. Ulp. 8.5). Com’è noto, in seguito all’adoptio avrebbe dovuto concretizzarsi una capitis deminutio minima nei confronti dell’adottato Giunio Silano, meccanismo giuridico questo che avrebbe dovuto ‘provocare’ la «cessazione di qualsiasi parentela civile, od agnatizia, con la famiglia d’origine e con gli adgnati della stessa», così M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, 117. Con riferimento invece alla specifica vicenda di Silano, come si potrà vedere successivamente, parrebbe concretizzarsi – quanto meno – un iudicium domesticum nei confronti dell’ex governatore della Macedonia da parte della familia di origine, e ciò nonostante l’intervenuta adozione. Di fatto, le fonti spiegano come la cognitio è richiesta ed espletata direttamente dal pater naturalis, Tito Manlio Torquato. In tal senso, dalla narrazione di Valerio Massimo sembrerebbe sussistere ancora un legame, oltre che un vincolo di parentela, con la familia d’origine, anche in seguito all’adoptio di Giunio Silano, e ciò alla luce anche della mancata partecipazione tanto di Torquato, quanto delle ‘maschere’ della familia Manlia, alla cerimonia funebre del filius naturalis, morto suicida dopo la pronuncia del pater naturalis. A tal proposito, cfr. infra nt. 49.

[39] Si v. Cic., fin. 1.7.24.

[40] Tra i passi riportati, ad esempio, si rinviene in Livio la frase “quod acceptis pecuniis provinciam”, in Cicerone invece rinveniamo “quod pecunias praetorem in provincia cepisse arguerent”, formulazioni queste tutte evocanti l’espressione tipica delle repetundae, ossia del pecunia accipere, funzionale ad identificare proprio le malversazioni di cui si rendevano responsabili i governatori romani nelle province, abusando del proprio officium.

[41] Si v. Liv. Per. 54.

[42] Cfr. Val. Max. 5.8.3.

[43] In tal senso, cfr. Cic., de fin. 1.7.24.

[44] Tale ipotesi non parrebbe essere così remota e non concretizzabile. Di fatto è noto come, sebbene a partire dalla lex Calpurnia de repetundis fosse stata istituita la quaestio perpetua, quale organo giurisdizionale competente in via esclusiva a pronunciarsi sulle malversazioni dei governatori perpetrate nelle provinciae, allo stesso momento, il procedimento vigente fino alla lex Acilia repetundarum del 123 a.C., seguiva la procedura del processo privato. In tal senso, infatti, basti menzionare la presenza della nominis delatio, quale elemento qualificante il procedimento de repetundis, in quanto rappresentativo dell’introduzione del processo stesso. In dottrina, in particolare, si è ritenuto che, a seconda del caso in cui la nominis delatio fosse avvenuta post K. Sept. o meno, allora, di conseguenza, il iudicium sarebbe stato qualificato come publicum o privato. Cfr., in tal senso, TH. MOMMSEN, Lex repetundarum, in Gesammelte Schriften, I. Juristiche Schriften, Berlin 1905, 50. in un senso contrario invece si v. F. SERRAO, Appunti sui patroni romani e sulla legittimazione attiva all’accusa nei processi repetundarum, in Studi in onore di P. De Francisci, II, Milano 1956, 488 s.

[45] Ciò appare deducibile in particolare da Val. Max. 5.8.3, dal quale si legge “summo deinde cum amplissimi ordinis tum etiam eorum, qui questum venerant, consensu cognitione suscepta”. La conferma di tale consensus accordato da entrambe le parti coinvolte – tanto direttamente quanto indirettamente, così considerando rispettivamente sia la Res Publica che la delegazione dei macedoni – è rinvenibile direttamente nell’esito della cognitio domi svolta da Tito Manlio Torquato. Di fatto, gli effetti promananti e desumibili dalla decisione del pater naturalis conducono alla soddisfazione sia della repubblica (“satis factum erat rei publicae”), sia della delegazione macedone che riteneva così vendicata la provincia dal torto subito (“habeat ultionem Macedonia”).

[46] Cfr. Val. Max. 5.8.3: “…videbat enim se in eo atrio consedisse, in quo imperiosi illius Torquati severitate conspicua imago posita erat, prudentissimoque viro succurrebat effigies maiorum cum titulis suis idcirco in prima parte aedium poni solere, ut eorum virtutes posteri non solum legerent, sed etiam imitarentur”.

[47] Cfr. G. ROTONDI, Leges, cit., 306 s.

[48] A tal proposito, l’origine plebea della gens Iunia Silana era già stata sottolineata dal Borghesi, il quale ancorò la propria teoria al tribunato della plebe ricoperto proprio da quel M. Iunius Silanus, che fu console nel 645. Sempre lo studioso, inoltre, ritenne che tale gens «sotto l’impero era divenuta patrizia», così B. BORGHESI, Della nuova lapide, cit., 6.

[49] Così W. SMITH, s.v. Junia gens, in Dictionary, cit., 658.

[50] V. supra §2, con particolare riguardo a quanto rilevato dal Cardinali (in Memorie, cit., 141) e dal Borghesi (in Della nuova lapide, cit., 9).

[51] Cfr. Cic. fin. 1.7.24.

[52] Cfr. G. BRANCA, s.v. Adozione, in ED., I, Milano 1958, 580.

[53] Cfr. D. 1.7.35 (Paul. 1 resp.): Per adoptionem dignitas non minuitur, sed augetur. unde senator etsi a plebeio adoptatus est, manet senator: similiter manet et senatoris filius.

[54] Cfr. Cic., fin. 1.7.24; Liv. Per. 54; Val. Max. 5.8.3.

[55] Cfr. Val. Max. 5.8.3.

[56] Così H.I. FLOWER, The art of forgetting. Disgrace and oblivion in Roman Political Culture, Chapel Hill 2006, 83.

[57] Come si è anticipato in precedenza, altrettanto importante risulterebbe essere la mancata partecipazione delle maschere alla cerimonia funeraria di [Manlio] Giunio Silano, di cui abbiamo testimonianza nella parte finale di Val. Max. 5.8.3. Qui infatti è descritto Tito Manlio Torquato seduto nella propria casa dinanzi alle maschere della propria familia, mentre si rendeva disponibile ad ascoltare chiunque avesse interesse o necessità, non partecipando alle esequie del filius naturalis (videbat enim se in eo atrio consedisse, in quo imperiosi illius Torquati severitate conspicua imago posita erat, prudentissimoque viro succurrebat effigies maiorum [suorum] cum titulis suis idcirco in prima parte aedium poni solere, ut eorum virtutes posteri non solum legerent, sed etiam imitarentur). Ma, allo stesso momento, può comprendersi come Giunio Manlio Silano non fosse egli stesso rappresentato da una maschera, conferma questa della totale cessazione di qualsivoglia vincolo di appartenenza alla familia di origine.

[58] Si v. Val. Max. 5.8.3: ‘…cum Silanum filium meum pecunias a sociis accepisse probatum mihi sit, et re publica eum et domo mea indignum iudico…

[59] Cfr. Gai 3.31: Liberi quoque, qui in adoptiva familia sunt, ad naturalium parentum hereditatem hoc eodem gradu vocantur.

[60] Si v., a tal proposito, P. JAL, «Hostis (publicus)» dans la littérature latine de la fin de la République, in Revue des Études Anciennes 65.1-2, 1963, n° 1-2, 53 ss.; A.W. LINTOTT, Violence in Republican Rome, Oxford 1968, 52 ss.; A. GUARINO, «Nemico della patria» a Roma, in Labeo 18, 1972, 95 ss.

[61] Così A. GUARINO, Nemico, cit., 394.

[62] Cfr. Val. Max. 5.8.3.

[63] Così E. BIANCHI, Il senato e la “damnatio memoriae” da Caligola a Domiziano, in Politica antica 1, 2014, 33 e dottrina citata in nt. 2. Similmente, a tal proposito, cfr. anche E.R. VARNER, Mutilation and transformation. Damnatio memoriae and Roman imperial portraiture, Leiden 2004, 1.

[64] Così H.I. FLOWER, The Art, cit., 83 s. Lo stesso studioso, con il suo lavoro ci permette di comprendere come, nell’età repubblicana, le familiae potevano ancora irrogare sanzioni incidenti sull’esistenza e sulla memoria di un individuo, fino a giungere anche alla distruzione della memoria del singolo componente. In questi termini, anche la rilevanza all’interno della societas romana di quella determinata familia, così come l’obiettivo di preservare l’onore e le tradizioni della stessa, sarebbe stata tale da giustificare l’indegnità a far parte della stessa. In tal senso, quindi, la dichiarazione di indignus avrebbe operato per certi aspetti anche in via retroattiva, considerando conseguentemente l’individuo come se non avesse mai fatto parte della gens, proprio per escludere potenziali disonori che avrebbero potuto essere associati a quest’ultima in virtù della condotta posta in essere da un suo appartenente.

[65] È ben noto come la maggiore diffusione della damnatio o abolitio memoriae si sia avuta in particolare verso la fine della Res Publica e durante l’età imperiale, e soprattutto per coloro che si erano resi rei di perduellio o di crimen maiestatis. Ma, al contempo, non può escludersi il ricorso sostanziale a tale misura estrema anche prima, nei confronti di chiunque si fosse macchiato di crimina tali da essere identificati come nemici dell’organizzazione repubblicana. A tal proposito, parrebbe trovare maggiore riscontro la dichiarazione di non meritevolezza ad essere considerato membro della Res Publica, pronunciata da Tito Manlio Torquato. Con riferimento alla damnatio memoriae cfr. a questo proposito E.R. VARNER, Mutilation, cit., 1. Più in generale, invece, sulla damnatio memoriae si rinvia, senza alcuna pretesa di esaustività a A. MASTINO, L’erasione del nome di Geta dalle iscrizioni nel quadro della propaganda politica alla corte di Caracalla, in Annali della facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Cagliari 2, 1978-1979, 47 ss.; M. BERGMANN-P. ZANKER, ‘Damnatio Memoriae’ Umgearbeitete Nero und Domitiansporträts. Zur Ikonographie der flavischen Kaiser und des Nerva, in Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 96, 1981, 317 ss.; J. BODEL, Punishing Piso, in American Journal of Philology 120, 1999, 43 ss.; B. LIOU-GILLE, La sanction des ‘leges sacratae’ et l’‘adfectatio regni’: Spurius Cassius, Spurius Maelius et Manlius Capitolinus, in La parola del passato 51, 1996, 161 ss.; H. BORN-K. STEMMLER, Damnatio Memoriae: das Berliner Nero-Porträt, Berlin 1996, passim; M. FLORY, Rethinking ‘Damnatio memoriae’: The Case of Cn. Calpurnius Piso pater in AD 20, in Classical Antiquity 17, 1998, 155 ss.; P.J.E. DAVIES, ‘What worse than Nero, what better than his baths?’ ‘Damnatio memoriae’ and Roman Architecture, in From Caligula to Constantine: Tyranny and Transformation in Roman Portraiture, edited by E.R. Varner, Atlanta 2000, 27 ss.; C.W. HEDRICK, History and silence. Purge and rehabilitation of memory in late antiquity, Austin 2000, 89 ss.; A. VIGOURT, L’intention criminelle et son châtiment: les condamnations des aspirants à la tyrannie, in L’invention des grands hommes de la Rome antique. Die Konstruktion der grossen Männer Altroms. Actes du colloque du Collegium Beatus Rhenanus, Augst, 16–18 septembre 1999, édité par M. Coudry and T. Späth, Paris 2001, 271 ss.; E.R. VARNER, Mutilation, cit., passim; H.I. FLOWER, The Art, cit., 22 ss. e 40 ss.; S. BENOIST, Mémoire et histoire: les procédures de condamnation dans l’Antiquité romaine, Metz 2007, 37 ss.; C. BRUUN-J. EDMONSON, The Oxford Handbook of Roman Epigraphy, Oxford 2015, 12, 187 s., 214 e 355.

[66] Così C.W. HEDRICK, History and silence. Purge and rehabilitation of memory in late antiquity, Austin 2000, 93. In particolare, lo studioso spiega come, in realtà, non sia desumibile dalle testimonianze a noi giunte una spiegazione tecnica e giuridica di tale provvedimento. La non riconducibilità delle espressioni rinvenibili nelle fonti agli effetti pratici di tale procedura è però ritenuta dal Hedrick coerente con il proprio obiettivo, ossia provocare il totale ed effettivo oblio del destinatario del provvedimento.

[67] Cfr. C.W. HEDRICK, History, cit., 93.

[68] V. supra nt. 30.

[69] Cfr. Val. Max. 5.8.3: T. autem Manlius Torquatus, propter egregia multa rarae dignitatis, iuris quoque civilis et sacrorum pontificalium peritissimus

[70] Cfr. E. BIANCHI, Il senato, cit., 33.

[71] Tale distinzione terminologica assumerebbe rilevanza considerando i differenti effetti che potevano estrinsecarsi a seguito dell’intervento di una abrogatio e della dichiarazione del senato “ea lege non videri populum teneri”. Se nel primo caso, come si vedrà successivamente (si v. infra nt. 63), l’intervento di un fenomeno abrogativo potrebbe non incidere sull’esistenza della lex ma solo sulla sua efficacia, nel secondo caso invece, come rilevato in dottrina, parrebbero potersi identificare dei risvolti abolitivi del iussum populi destinatario del provvedimento del collegio dei patres. Cfr., a tal proposito, F. REDUZZI MEROLA, Iudicium de iure legum. Senato e legge nella tarda repubblica, Napoli 2001, 6, 22, 73 ss.; F. REDUZZI MEROLA, Aliquid de legibus stauere. Poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma tardorepubblicana, Napoli 2007, 6, 16 s., 82 ss.; U. LAFFI, Leges mortales: abrogazione e annullamento, in BIDR. 11, 2021, 40.

[72] In tal senso, il concetto di anonimato parrebbe assurgere a termine per eccellenza per far comprendere i veri effetti di questa ‘condanna della memoria’, ossia a non essere considerati meritevoli di ricordo per le generazioni future. Di fatto, sebbene l’espressione damnatio memoriae sia di connotazione moderna, come rilevato dal Varner, allo stesso momento deve essere precisato come gli autori antichi, parlando di questa condanna all’anonimato, ricorrano ad una combinazione di «particular strong verbs» – ossia damnare, condemnare, accusare, abolere o anche eradere – da associare a memoria, così E.R. VARNER, Mutilation, cit., 2. Tale articolazione semantica non farebbe altro che rafforzare quell’idea drastica, definitiva e, soprattutto, immodificabile a cui va incontro il ricordo di colui che è stato considerato reo. Cfr. E.R. VARNER, Mutilation, cit., 2 nt. 8, con riferimento alle testimonianze rinvenibili nelle fonti.

[73] In tal senso, si alluderebbe all’eventualità per cui la lex Iunia de repetundis fosse foriera di alcune innovazioni che assurgessero a integrazione e non anche a sostituzione del precedente disposto legislativo in materia. Di conseguenza, avrebbe potuto concretizzarsi una convivenza della lex Calpurnia con la successiva Iunia. Al contempo, però, tale ipotesi non troverebbe riscontro in materia di repetundae, dove, sulla base delle testimonianze a noi giunte, si assisterebbe sempre più frequentemente ad una sostituzione integrale operata dalla lex posterior, prescindendo dall’effettivo intervento di un’abrogatio tacita o espressa.

[74] L’impiego di tale verbo per identificare la rimozione definitiva di una lex troverebbe una propria conferma solo a partire dall’età imperiale, in un contesto dove aboleo parrebbe rinvenibile nelle fonti in una funzione sinonimica di abrogare e tollere. Si è però inteso ricorrere a tale verbo, sebbene con riferimento all’età repubblicana, proprio per sottolineare la particolare natura degli effetti che potrebbero aver ‘travolto’ la lex Iunia. Si alluderebbe, di conseguenza, ad una tendenza abolitiva connotata da una totale definitività nella rimozione del iussum populi preesistente che, pertanto, non avrebbe più potuto essere destinatario di una riattribuzione di efficacia. Per un esempio del valore di aboleo nell’età imperiale, cfr. nelle fonti C. 8.34.3 pr.

[75] Questo meccanismo della lex posterior che, abrogando la legge precedente, ripristinava l’efficacia della prima lex per prima abrogata, troverebbe riscontro nel sistema giuridico romano in differenti occasioni. Tra queste, il maggior rilievo desterebbe la vicenda che riguardò la successione nel tempo delle leges Domitia, Cornelia ed Atia in materia sacerdotale, dove la lex Atia, rimuovendo la lex Cornelia non fece altro che ripristinare l’efficacia della lex Domitia. Cfr., a tal proposito, F. LAMBERTI, Profili del coordinamento “temporale” fra ‘leges rogatae’ tra repubblica e principato, in Liber amicorum. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Coriat, a cura di E. Chevreau, C. Masi Doria, J.M. Rainer, Paris 2019, 453 ss.