
Università di Foggia
Gai 1.137a: riflessioni semantiche su cogere e compellere
SOMMARIO: 1. Gai 1.137a: i problemi relativi al passo. – 2. Gai 1.113 e la definizione di coemptio. – 3. I profili genetici della coemptio. – 4. Gli effetti della coemptio (e delle conventiones in manum). – 5. Cogere e compellere in Gaio. – 6. Cogere in Gaio: esegesi di Gai 2.122, Gai 3.111, Gai. 1 fideic. D. 32.14 pr. – 7. Compellere in Gaio: esegesi di Gai 3.121, Gai. 7 ad ed. prov. D. 6.1.24, Gai. 1 ad ed. aed. cur. D. 21.1.26.– 8. Conclusioni. – Abstract.
Gli studi sulla conventio in manum[1] sono stati maggiormente approfonditi dalla scoperta nel XIX secolo delle Istituzioni di Gaio[2] e dei cd. Fragmenta Vaticana[3]. Prima di allora, infatti, si poteva fare affidamento solo su un passo dei Tituli ex corpore Ulpiani[4] e su uno della Collatio legum Mosaicarum et Romanarum[5].
La forma di conventio in manum di cui siamo maggiormente informati è la coemptio[6], trattata nei paragrafi 113-1.115b del primo commentario delle Gaii Institutiones, per un totale di cinque passi inseriti nella parte dedicata al ius quod ad personas pertinet[7].
All’interno della trattazione sui modi con cui la donna può uscire dalla manus dell’uomo (Gai 1.137-137a), vi è un passo trattato solo in parte dagli studiosi[8]
Gai 1.137a: ————————————— quae ———————————————— | ——————————————————————— ————— cogere coempti|onatorem potest, ut se remancipet, <cui ipsa vel|it>[9] ————————— nihilo magis potest cogere, || quam et filia patre. sed filia quidem nullo modo patrem potest cogere, etiamsi adoptiva sit, haec autem <virum> repudio misso compellere potest, atque si ei numquam nupta fuisset.
Questo testo, qui trascritto seguendo la settima edizione delle Institutiones di Krüger e di Studemund[10], riferisce le tracce superstiti della parte del discorso contenuta nelle ultime linee del foglio 72u del palinsesto veronese, oggi non più leggibili. Si tratta infatti di un folium ter scriptum nel quale i reagenti impiegati per decifrarne la scriptura ima non sono stati in grado di far riemergere il testo gaiano. La parte del passo riferita nelle prime linee del folium 2r, il cui inizio è segnalato con il simbolo ‘||’, non presenta invece difficoltà di lettura[11].
Gli studiosi si sono interrogati sul modo in cui intendere questo passo, ipotizzando che in esso si tratteggiasse la differenza sussistente fra la donna coinvolta in una coemptio con un terzo e quella coinvolta nella coemptio con il proprio marito[12] (entrambi denominati coemptionator[13]), la quale in seguito non fosse stata remancipata[14]. Nella prima ipotesi la donna avrebbe potuto cogere il terzo a remanciparla a un soggetto da lei scelto come terzo fiduciario[15]. Diversamente avveniva per la donna in manu viri[16], equiparata alla filia familias, nonostante l’una fosse in manu e l’altra ricadesse invece nella patria potestas, anche se si fosse trattato di una figlia adottiva (etiamsi adoptiva sit). Entrambe, infatti, non potevano cogere rispettivamente il marito e il pater familias a manciparle.
Fra la posizione delle due donne, tuttavia, vi era una notevole differenza. Mentre per la filia familias tale possibilità era sempre esclusa (tale opzione, semmai, era lasciata alla discrezionalità del pater familias), ciò non accadeva per la uxor: quest’ultima, infatti, dopo aver inviato il ripudio[17] e posto fine così al matrimonio, poteva compellere il marito a remanciparla, come se non fosse mai stata a lui sposata (si ei numquam nupta fuisset).
Se gli studiosi sono unanimi nello scorgere nel passo gaiano un riferimento a entrambi i casi di coemptio a scopo fiduciario e matrimoniale[18], tuttavia, le loro interpretazioni non concordano su alcuni punti. Per taluni autori, infatti, non vi sarebbero sufficienti dati per affermare che Gaio considerasse effettivamente anche la coemptio matrimonii causa[19]; per altri, invece, il brano si riferirebbe solo alla coemptio fiduciae causa e la differenza tra le due donne riguarderebbe il caso in cui il coemptionator fosse l’extraneus o il vir suus[20]. Si è ipotizzato inoltre che la coemptio fiduciaria prevedesse un pactum fiduciae o tra il terzo fiduciario e il coemptionator[21] o tra la donna e il coemptionator[22] e che il patto fosse applicabile anche alla coemptio matrimonii causa con un duplice contenuto riguardante la persona della donna ed eventualmente il suo patrimonio[23]. Su quest'ultimo, avvalendosi di un riferimento a Gai 2.98 e 3.83-84 [24], si è sostenuto che nella coemptio, indipendentemente dalla causa e dai soggetti, il patrimonio della donna sarebbe stato acquistato dal coemptionator (o dal suo avente potestà)[25]. Altri hanno ritenuto invece che il patrimonio sarebbe stato acquistato dal coemptionator nel solo caso di coemptio a titolo di matrimonio[26].
Se in base alle diverse interpretazioni proposte la donna avrebbe potuto avvalersi di un’actio fiduciae per fare valere in giudizio la mancata restituzione del patrimonio dal coemptionator o nel solo caso di coemptio fiduciaria[27] o in entrambi i casi[28], resta da chiarire quale organo giurisdizionale sarebbe stato preposto a impostare la controversia[29]. Ancora, si è affermato che la restituzione avvenisse ipso iure e che il problema non si ponesse nel caso di coemptio fiduciaria cum extraneo, in quanto il patrimonio sarebbe rimasto alla donna[30]. Senza risposta rimane, comunque, il quesito relativo all’individuazione del soggetto che avrebbe rappresentato in giudizio la donna, interrogativo su cui gli studiosi non sempre si sono soffermati, come dovrebbe invece farsi se si considera che la mulier era ancora alieni iuris[31].
Per contribuire a impostare meglio la questione, dunque, pare opportuno analizzare il testo riferito in Gai 1.137a, focalizzando l’attenzione sui due verbi sui quali si dipana la distinzione tra la posizione che riguarda la mulier in manu e quella relativa alla uxor in manu (e la filia familias): cogere, nel primo caso, e compellere nel secondo[32]. Poiché entrambi hanno il significato di ‘costringere’[33], occorre chiedersi per quale ragione Gaio avrebbe impiegato due verbi distinti nello stesso contesto espositivo. Non è da escludere, infatti, che la differenza sul piano espressivo costituisca una proiezione della differente fonte di questa ‘costrizione’, che si sarebbe a sua volta riflessa sulla diversità del rimedio esperibile. Potrebbe credersi, pertanto, che il pactum fiduciae esistesse solo nella coemptio fiduciae causa[34], e che il passo gaiano alluderebbe a entrambi i tipi di coemptio, e non solo a quella fiduciae causa. Il quadro appena ipotizzato avvalorerebbe inoltre con maggior vigore quella tesi (v. il par. successivo) per cui in età classica l’in manu esse descritto da Gaio non equivaleva a una totale soggezione della donna, ma indicasse solo una posizione qualitativa.
A questo punto occorre analizzare le fonti che trattano della coemptio nel periodo classico, così da ricollegarsi poi a Gai 1.137a, dedicato appunto alla liberazione dalla manus della donna coempta. Lungo questo percorso, infatti, sarà possibile ipotizzare un primo significato dei verbi compellere e cogere impiegati nella nostra fonte, da confrontare poi con altri passi gaiani in cui ricorrono i due verbi.
Se alcuni studiosi hanno affermato la necessità di separare la manus dalla patria potestas e hanno dimostrato come la donna in manu non ricadesse nella medesima situazione soggettiva di una filia familias[35], altri hanno invece sostenuto l’ipotesi che alla manus corrispondesse una totale soggezione della donna nei confronti del suo detentore, equivalendo così la manus alla potestà[36]. Quest’ultima posizione implicherebbe che, quando il regime matrimoniale fosse venuto meno (o fosse stato instaurato), la manus avrebbe modificato il proprio contenuto, in quanto questa sarebbe stata un rapporto sia di parentela sia di potestà[37]. Tuttavia, proprio Gai 1.137a dimostrerebbe il contrario, ossia che il regime matrimoniale non condizionava il contenuto della manus. L’esistenza o meno del regime matrimoniale tra un uomo e una donna in cui fosse già intervenuta una conventio in manum (o nel momento in cui questa fosse compiuta) si sarebbe limitato semmai a modificare la qualifica dei due soggetti, che sarebbero divenuti vir e uxor.
Per dimostrare quest’assunto, è necessario partire dai passi che si occupano della coemptio, a cominciare dal § 113 riferito nel folium 58u del codice veronese così come riprodotto nell’apografo di Studemund[38]
3 coemptioneů
4 inmanumconueniuntpmancipationeiiixxx
5 pquandamimaginariamuenditionemadhi
6 bitisnonmanuq ū testibusc͞rpuberibiitem
7 libripendaemiteummuliercuiuisinmanu
8 conuenit
da trascrivere, sciolte le abbreviazioni e corrette le sviste più evidenti, in questo modo
Coemptione vero
in manum conveniunt per mancipationem, id est
per quandam imaginariam venditionem: nam adhi-
bitis non minus quam V testibus civibus Romanis puberibus, item
libripenda, emit eum mulierem, cuius in manum
convenit.
Nel passo si dice che la coemptio avveniva attraverso la mancipatio, la quale era una sorta di imaginaria venditio a cui dovevano partecipare, oltre all’uomo e alla donna, un libripens e non meno di cinque testimoni che fossero cittadini romani puberi. Secondo la maggior parte degli studiosi, la coemptio sarebbe stato un negozio giuridico di ius civile nel quale la donna era acquisita dall’uomo (emit mulierem) insieme alla manus; la posizione della donna all’interno della struttura dell’atto, pertanto, sarebbe stata equiparabile a quella di un oggetto[39]. Valorizzando quanto si legge nel successivo §114 (in cui si afferma che ‘mulier facit coemptionem’), invece, altri studiosi hanno pensato che i protagonisti della coemptio fossero la donna (mulier), nel ruolo di cosiddetto mancipio dans e quindi soggetto attivo dell’atto, e l’uomo, nel ruolo di cosiddetto mancipio accipiens (o, meglio, di coemptionator)[40].
Come è noto, le due diverse posizioni sono influenzate dalla contraddizione di carattere grammaticale imputabile o a una svista del copista o alla caduta di qualche parola presente nel testo originario[41]. Stando a quanto si legge nel manoscritto, infatti, a concordare in funzione di soggetto con il predicato verbale emit è l’accusativo eum, anziché il nominativo is. Il periodo così formulato, dunque, non è corretto e va opportunamente emendato. Delle diverse proposte suggerite per sanare quanto tràdito dal palinsesto, solo due hanno trovato ampia adesione[42].
Secondo la prima, dopo libripenda, il testo dovrebbe essere così emendato: ‘emit [eum] <is> mulierem cuius in manum convenit’[43]. La sostituzione di eum con is (oppure anche con vir[44], ipotetico soggetto della frase), configurerebbe la mancipatio come un atto nel quale la donna avrebbe assunto il solo ruolo di ‘oggetto’ dell’acquisto da parte del marito o del suo avente potestà[45].
Appare preferibile, tuttavia, la seconda proposta, che ipotizza la caduta di due parole dopo l’eum riferito nel manoscritto, sicché il testo andrebbe così integrato: ‘emit eum <mulier et is> mulierem cuius in manum convenit[46]. Tale integrazione si fonderebbe su diverse fonti giuridiche ed extragiuridiche che descrivono la coemptio come un atto in cui la mulier e il vir erano soggetti attivi dello stesso[47]; la coemptio allora si strutturerebbe su un reciproco emere, e quindi su una reciproca acquisizione della mulier e del vir[48].
La più recente proposta di interpretazione del testo gaiano[49] muove dal convincimento che l’integrazione ‘emit eum <mulier et is> mulierem cuius in manum convenit’ sarebbe problematica poiché presuppone l’idea che la donna agisse prima del vir, mentre dalle fonti risulta che il primo a compiere l’atto sarebbe stato l’uomo[50]. Per tale ragione si è pensato di rivalutare la lezione riferita nell’apografo di Böcking[51], nel quale sono presenti le parole ‘cum mulierem’, precedute da una parola di difficile lettura che non corrisponderebbe all’‘emit’ individuato da Studemund. La lacuna andrebbe attribuita pertanto a un copista distratto e il testo andrebbe ricostruito facendo precedere al cum il termine maritus e sostituendo l’accusativo mulierem con l’ablativo muliere. In base a tale proposta ricostruttiva, Gaio avrebbe descritto lo scambio di interrogazioni tra i due soggetti, per poi affermare che «la conseguenza dell’atto così realizzato sarebbe stato il sorgere in capo alla mulier della condizione di filiae loco presso quel marito, cuius in manum convenit»[52].
Proprio l’impossibilità di ricostruire con sicurezza il testo tramandato dal palinsesto veronese (obiettivo dal quale qui si esula) rende preferibile l’opzione di mantenere la lettura suggerita da Studemund. In ogni caso, le varie proposte riferite hanno consentito di rendersi conto della base sulla quale gli studiosi hanno fondato le proprie interpretazioni in relazione al ruolo della donna, passivo oppure attivo e, di conseguenza, la posizione che essa assumerebbe nello sciogliere la manus stessa. Sul punto, proprio quanto si legge in Gai 1.137a potrebbe offrire una soluzione. In ogni caso, è necessario soffermarsi adesso su altri aspetti della coemptio, quali la sua natura di una sorta di imaginaria venditio e i suoi effetti.
Poiché Gaio descrive la mancipatio come una sorta di imaginaria venditio, si pone il problema di distinguere la mancipatio attuata nelle forme della coemptio dalla mancipatio come atto negoziale diretto a trasferire la proprietà di una res mancipi oppure a costituire in mancipium uno dei soggetti in potestate o in manu di un pater familias[53]. Gaio ricorda che per realizzare la coemptio erano necessari certa verba, anche se differenti rispetto a quelli impiegati per raggiungere gli altri effetti appena riferiti[54]. Può ritenersi che questi certa verba erano stati già individuati dalla giurisprudenza pontificale nel periodo predecemvirale[55].
Ma quando la mancipatio era impiegata con funzione di coemptio, a questa si riconnetteva anche una diversa causa[56]. Quest’ultima era quella di convenire in manum, atto in cui la donna – a differenza della ‘normale’ mancipatio – partecipava attivamente (soprattutto se sui iuris), come si desume dalla lettura di
Gai 1.114: Potest autem coëmptionem facere mulier non solum cum marito suo, sed etiam cum extraneo. Scilicet aut “matrimonii causa” facta coëmptio dicitur aut “fiduciae”; quae enim cum marito suo facit coëmptionem, <ut> apud eum filiae loco sit, dicitur “matrimonii causa” fecisse coëmptionem; quae vero alterius rei causa facit coëmptionem aut cum viro suo aut cum extraneo, velut tutelae evitandae causa, dicitur “fiduciae causa” fecisse coëmptionem[57].
La circostanza che in questo testo si specifichi che la mulier poteva fare la coemptio non solo con il proprio marito, ma anche con un terzo, è stata addotta a sostegno della tesi per cui la donna sarebbe stata anch’essa protagonista della coemptio[58]. A seconda dei soggetti, allora, si distingueva, come già anticipato, tra una coemptio a scopo matrimoniale (matrimonii causa) e una a scopo fiduciario (fiduciae causa). La donna poteva compiere quella fiduciae causa sia con il proprio marito sia con un terzo per più fini[59], mentre concludeva quella matrimoniale al solo scopo di essere loco filiae rispetto al marito[60].
Se in Gai 1.114 si allude alla coemptio che segue il matrimonio, in Gai 2.139 si fa riferimento invece alla conventio in manum, e quindi anche alla coemptio, che precedeva il fenomeno sociale, così come nel caso in cui quest’ultimo fosse successivo alla stessa conventio in manum
Gai 2.139: Idem iuris est, si cui post factum testamentum uxor in manum conveniat, vel, quae in manu fuit, nubat: nam eo modo filiae loco esse incipit et quasi sua[61].
In questo passo, Gaio afferma che il testamento era invalido qualora, dopo il confezionamento dello stesso, il testatore ottenesse la manus sulla propria uxor oppure sposasse la donna che si trovava già in manu[62]. Dal testo, pertanto, troverebbe maggiore conferma il dato per cui sarebbe la compresenza del matrimonio e della conventio in manum a permettere che la uxor divenisse loco filiae e quasi sua rispetto al marito.
Ma se in quest’ultimo passo il soggetto attivo della conventio in manum è l’uomo, Gai 1.114 conferma invece il ruolo primario della volontà della donna nel compiere la coemptio. Nel brano, infatti, è ben specificato come fosse la mulier a perseguire gli specifici interessi che potevano essere ottenuti con la coemptio, sia nel caso di quella a titolo fiduciario, sia di quella compiuta matrimonii causa. La donna, quindi, partecipava all’atto in quanto era lei a ‘coemptionem facere’; ella necessitava, in ogni caso, dell’autorizzazione sotto forma di auctoritas del suo pater familias o del suo tutore[63].
Utile all’analisi risulta anche il confronto con
Gai 1.115b: – (1½ vv.) – fiduciae causa cum viro suo fecerit coëmptionem, nihilo minus filiae loco incipit esse; nam si omnino qualibet ex causa uxor in manu viri sit, placuit eam filiae iura nancisci.
Si è preferito trascrivere il testo come riportato da Manthe[64]. Come si può osservare nel passo, in parte mutilo[65], Gaio afferma che anche qualora la coemptio fosse stata compiuta dalla donna con il proprio marito (vir suus) fiduciae causa, essa veniva a trovarsi nei suoi confronti loco filiae e che, per la soluzione interpretativa prevalente (placuit), la mulier acquistasse i diritti di figlia[66], a prescindere dal titolo in forza del quale la moglie ricadeva nella manus del marito.
Per Gaio, pertanto, la coemptio tra la moglie e il marito, indipendentemente dalla causa che sottostava all’atto, comportava la riduzione della donna allo stato di figlia e di quasi sua[67]. La conclusione è influenzata dalla considerazione della coemptio come atto che si compiva per mezzo di una sorta di imaginaria venditio, qual era ormai la mancipatio in età gaiana. L’attenzione del giurista, quindi, è focalizzata sulla forma, che era l’elemento costitutivo della mancipatio con cui si compiva la coemptio. Di conseguenza, se la coemptio, poiché compiuta per mezzo della mancipatio, era anch’essa un negozio giuridico astratto, questa – una volta rispettata la forma prescritta – produceva determinati effetti, senza che emergesse la causa dell’atto.
A questo punto l’analisi dovrà concentrarsi sugli effetti della coemptio.
Quali fossero gli effetti della coemptio può ricavarsi dalla lettura di quanto riferito in
Gai 1.162: Minima est capitis deminutio, cum et civitas et libertas retinetur, sed status hominis conmutatur; quod accidit in his qui adoptantur, item in his quae coemptionem faciunt, et in his qui mancipio dantur quique ex mancipatione manumittuntur; adeo quidem, ut quotiens quisque mancipetur [a]ut[68] manumittatur, totiens capite deminuatur.
Gaio ricorda che la capitis deminutio minima consisteva nel mutamento dello status hominis, mentre lo status civitatis e lo status libertatis restavano invariati. Il giurista elenca quindi tre distinte ipotesi in cui questo effetto giuridico si verificava: l’adozione, il compimento di una coemptio da parte della donna (ulteriore indice del suo ruolo attivo nella partecipazione all’atto), e la mancipatio compiuta per rendere una persona in mancipio, a cui seguiva necessariamente la mancipatio per renderla sui iuris (questa ipotesi ricomprendeva anche il caso della donna che attraverso la conventio in manum fosse stata in seguito mancipata).
Gaio non riporterebbe un elenco tassativo, ma esempi che, almeno per la sua epoca[69], si fondano (e in un certo senso riprendono) la distinzione indicata in Gai 1.49, poi mantenuta nella struttura dell’opera, fra patria potestas, manus e mancipium[70].
Il giurista specifica che l’effetto dei tre negozi giuridici era la capitis deminutio minima. Con riferimento alla conventio in manum, Gaio indica la sola coemptio; tuttavia, non si può escludere che la medesima conseguenza si verificasse nel caso di confarreatio e usus[71]. A questo proposito, la lettura di Gai 1.162 deve essere collegata a quella di Gai 1.158, da cui risulta che la capitis deminutio estingueva il solo rapporto di adgnatio intercorrente fra due soggetti e di conseguenza i diritti a esso connessi, come la patria potestas; questo in quanto solo un istituto di ius civile poteva modificarne un altro appartenente allo stesso diritto[72]. Quindi, la donna coempta diveniva alieni iuris (se sui iuris), oppure rimaneva alieni iuris, ma presso un soggetto diverso da quello che aveva prestato l’auctoritas.
L’effetto principale della conventio in manum era quello di rendere capitis deminuta la donna; parallelamente, si estingueva il ius adgnationis dell’avente potestà nei confronti della mulier[73]. Ciò si ricava soprattutto dalla parte finale di Gai 1.136, il cui testo è qui di seguito riferito nell’edizione di Manthe[74]
Gai 1.136: … (1¼ vv.) potestate parentis liberantur; nec interest, an in viri sui manu sint an extranei, quamvis hae solae loco filiarum habeantur, quae in viri manu sint.
Nonostante la vistosa lacuna di una riga e un quarto, si può essere certi che in questo punto della trattazione il giurista alludesse al principale effetto della conventio in manum eseguita mediante coemptio. Quest’ultima liberava la donna dalla patria potestas, senza distinguere se la donna ricadesse nella manus del marito o di un estraneo; solo nel primo caso, semmai, ella era considerata loco filiae.
Tuttavia, il giurista specifica che la precedente patria potestas non si trasferiva a un altro soggetto, ma che sulla donna si costituiva una differente situazione giuridica soggettiva, ossia la manus. Tale conclusione permette di ipotizzare che la coemptio (e in generale le conventiones in manum) non fosse una forma di trasferimento di un potere da un soggetto a un altro, proprio perché assegnava alla donna una qualifica: ella era in manu[75]. Questa situazione giuridica, quindi, potrebbe assimilarsi – ma non equivalere – alla soggezione di un potere solo a una determinata condizione, ossia all’essere in manu del marito.
Bisogna a questo punto chiarire se questa ‘soggezione’ dipendesse dalla manus o dal matrimonio, nonché se quest’ultimo fosse in grado di modificare il contenuto della manus, nonostante l’unione coniugale fosse solo un fatto sociale produttivo di effetti giuridici. Risulta opportuna, a tale proposito, l’analisi di Gai 1.137a e il suo confronto con il passo che lo precede.
Gai 1.137: – (3 vv.) – desinunt in manu esse, et si ex ea mancipatione manumissae fuerint, sui iuris efficiuntur.
Dal brano, così come edito in Manthe[76], si evince che la donna, attraverso la mancipatio, cessava di essere nella manus di un altro uomo; inoltre, se alla mancipatio seguiva anche la manumissio, allora la donna diventava sui iuris[77]. Nonostante la vistosa lacuna, secondo le ricostruzioni degli studiosi, Gaio riporterebbe il modo ordinario con cui la donna era liberata dalla manus del coemptionator, fosse esso una terza persona di fiducia o il marito. Il giurista inoltre rivelerebbe ciò che la mulier otteneva con la coemptio fiduciae causa: in questo caso, infatti, la donna non desiderava lo status di persona in manu, bensì quello di sui iuris[78]. Per questo motivo il coemptionator doveva remancipare la donna a favore di un terzo, il quale avrebbe dovuto poi manomettere la donna[79].
Tuttavia, non sempre il coemptionator rispettava questo procedimento, come specifica la parte non mutila di Gai 1.137a, che si riporta nuovamente per comodità del lettore
Gai 1.137a: ————————————— quae ————————————————|———————————————————————————— cogere coempti|onatorem potest, ut se remancipet, <cui ipsa vel|it> ————————— nihilo magis potest cogere, || quam et filia patre. sed filia quidem nullo modo patrem potest cogere, etiamsi adoptiva sit, haec autem <virum> repudio misso compellere potest, atque si ei numquam nupta fuisset.
Dal testo emerge che la donna che aveva compiuto la coemptio con un soggetto a lei estraneo poteva cogere il coemptionator a remanciparla a un soggetto da lei scelto: il terzo fiduciario. Diversamente avveniva nel secondo caso, che riguardava la donna in manu viri; è certo che il giurista considerasse l’uxor in manu sia dal tenore del passo, sia da quanto riportato in Gai 1.114 e 1.115b, in cui si precisa che la coemptio compiuta dalla donna con il proprio marito la rendeva loco filiae rispetto a quest’ultimo e simile alla filia familias, indipendentemente dal fatto che questa fosse naturale o adottata. Ma se quest’ultima non poteva cogere il pater a manciparla, ciò non valeva per la uxor: dopo l’invio del ripudio, ella poteva compellere il marito-coemptionator a remanciparla, come se non fosse mai stata a lui sposata.
Come già anticipato, l’impiego dei verbi cogere e compellere in Gaio potrebbe riflettere le due differenti modalità attraverso cui la donna poteva liberarsi dalla manus dell’uomo. Dirimente in tal senso appare l’analisi di altri passi delle opere di Gaio a noi pervenute in cui i due termini compaiono. Se si esclude Gai 1.137a, il verbo cogere compare trentatré volte[80]; compellere ricorre solo nove[81].
All’interno dei singoli libri, cogere è applicato a diverse situazioni giuridiche, di seguito schematizzate, secondo la suddivisione per argomenti delle Institutiones riportata in Nardi, nonché sulla base della ripartizione dei tituli delle opere di Gaio come ricostruiti nella Palingenesia iuris civilis di Lenel[82]:
1. servi[83];
2. confronto fra la tutela sugli impuberi e quella sulle donne[84];
3. garanzia da parte dei tutori e curatori[85];
4. testamento sigillato coi sigilli di sette testimoni e possesso dei beni in conformità delle tavole del testamento[86];
5. (legato) per praeceptionem[87];
6. adstipulator[88];
7. societas[89];
8. (legis actio) per manus iniectionem[90];
9. agere cum compensatione[91];
10. garanzie processuali[92];
11. (interdicta) adipiscendae, retinendae, reciperandae possessionis[93];
12. de edendo[94];
13. ut cognitor iudicium accipere cogatur[95];
14. de defendendo eo, cuius nomine quis aget, et de satisdando[96];
15. quod metus causa gestum erit[97];
16. qui arbitrium receperint, ut sententiam dicant[98];
17. de vadimoniis[99];
18. de religiosis et sumptibus funerum[100];
19. locati conducti[101];
20. de personis exceptis[102];
21. si ex testamento agatur[103];
22. de legatis[104];
23. communia de fideicommissis[105];
24. ad senatus consultum Trebellianum[106];
25. ad senatus consultum Pegasianum[107];
26. de damni infecti cautione[108];
27. de adquirendo rerum dominio[109];
28. fiduciae vel contra[110].
Con la stessa modalità si riportano i passi nei quali il verbo compellere è impiegato:
1. legati a titolo di pena[111];
2. legati a persone incerte[112];
3. sponsori, fidepromissori, fideiussori[113];
4. de alienatione iudicii mutandi causa facta[114];
5. de rei vindicatione[115];
6. de mancipiis vendundis[116];
7. de bonorum possessio ex testamento militis[117];
8. de obligationibus, quae ex contractu nascuntur[118].
Da questa sommaria ripartizione si può evincere come appaia diverso il significato giuridico da assegnare rispettivamente al verbo cogere e compellere.
In base a una prima analisi, cogere pare impiegato da Gaio in relazione all’adempimento o al mancato adempimento di un dovere di prestazione derivante da un negozio o da un atto giuridico (come potevano essere un contratto, gli effetti della litis contestatio o del contenuto di un legato, così come di un atto di imperium del magistrato o dell’imperatore), a cui il soggetto doveva sottostare per evitare di subire gli effetti negativi che potevano derivare dall’inadempimento di quanto impostogli. Il termine sembrerebbe quindi richiamare l’oportere che, secondo i più recenti studi, era qualificato come un onere di comportamento (di dare, facere, praestare) tenuto dal debitore per evitare la condanna cui si troverebbe esposto in seguito alla litis contestatio[119]; oppure cogere alluderebbe a quello che già all’epoca di Gaio era qualificabile come il dovere di adempimento collegato alla presenza di un obbligo o di un debito nascente da obligatio[120]. Se così fosse, si potrebbe pertanto collegare al verbo, in base al caso di specie, l’odierna nozione di obbligo o di obbligazione.
Il verbo compellere, invece, presenterebbe una sfumatura lessicale differente, per cui al soggetto interessato era addossato un sacrificio, di modo che il diritto gli facesse conseguire un risultato utile oppure gli rimuovesse un pregiudizio: tale accezione ricorderebbe pertanto quello che nelle nostre categorie dogmatiche corrisponde alla nozione di onere. Tuttavia, non può essere questo lo spazio per una completa analisi esegetica delle differenti fonti in cui sono impiegati i verbi ‘cogere’ e ‘compellere’: sarà necessario invece affrontare proprio quelle da cui emerge maggiormente la differenza qui prospettata.
Che cogere sia un verbo tecnico impiegato per indicare la presenza di un obbligo secondo cui il soggetto era tenuto a un determinato adempimento potrebbe inferirsi da un passo in cui Gaio trattava il ‘testamentum septem signis testium signatum et bonorum possessio secundum tabulas’, nel quale veniva in considerazione la questione della capacità della donna di fare testamento[121]
Gai 2.122: Loquimur autem de his scilicet feminis, quae non in legitima parentum aut patronorum tutela sunt, sed [de his] quae alterius generis tutores habent, qui etiam inviti coguntur auctores fieri; alioquin parentem et patronum sine auctoritate eius facto testamento non summoveri palam est[122].
Nel brano si parla delle donne che avessero compiuto i dodici anni sottoposte non alla tutela legittima del parens manumissor o del patrono (era esclusa quella dell’adgnatus proximus)[123], ma a quella di altro genere, per esempio dei tutori fiduciari[124]. Quest’ultimi potevano essere costretti dal magistrato a prestare la propria auctoritas per confezionare il testamento[125]; la coazione magistratuale non era però estesa anche ai primi, per i quali la mancata prestazione dell’auctoritas non era sufficiente a escluderli dalla successione, affermando così che contro di essi la bonorum possessio non poteva essere cum re[126].
Il passo riaffermerebbe quindi quanto già riportato in Gai 1.192, nel quale è infatti specificato che i tutori legittimi, come il parens manumissor o il patrono, non potevano subire tale costrizione; era questa, infatti, una impossibilità dettata nel loro interesse, in quanto entrambi erano dal punto di vista del ius civile successori legittimi e legittimari della donna[127]. Dal confronto tra questi due passi in cui ricorre il verbo cogere, dunque, emerge che esso esprimeva l’idea di un’obbligatorietà dettata dalla coazione magistratuale.
La funzione del cogere quale termine idoneo a individuare un rapporto obbligatorio potrebbe essere anche rinvenuto in questo passo, inserito nella trattazione dedicata alla figura dell’adstipulator[128]
Gai 3.111: Et huic proinde actio conpetit proindeque ei recte solvitur ac nobis; sed quidquid consecutus erit, mandati iudicio nobis restituere cogetur.
Dopo aver precisato nel precedente paragrafo chi fosse l’adstipulator[129], il giurista specifica che a quest’ultimo, poiché costipulante, spettava la medesima azione che era riconosciuta al creditore principale. Per tale motivo, se il debitore adempiva presso di lui, adempiva anche verso il creditore originario: egli era dunque equiparato al creditore cui il debitore poteva pagare con effetto liberatorio. Quando si verificava l’adempimento, se l’adstipulator, abusando della propria posizione, non restituiva quanto ottenuto al creditore principale, si permetteva a quest’ultimo di esperire l’actio mandati directa e di cogere l’adstipulator ad adempiere all’obbligazione sorta dal contratto di mandato[130].
Nel passo potrebbe scorgersi una testimonianza indiretta della cessata applicazione del secondo caput della lex Aquilia de damno[131]. Difatti, la lettura combinata di Gai 3.215-216 dimostra che nel caso in cui l’adstipulator, nell’esecuzione del proprio incarico, avesse compiuto acceptilatio in danno al creditore principale (fraus stipulatoris), quest’ultimo poteva esperire la legis actio per manus iniectionem e lege Aquilia[132]. Tale eventualità, però, osserva il giurista, non era strettamente necessaria, in quanto era sufficiente il rimedio offerto dall’actio mandati directa; la previsione aquiliana, semmai, presentava il solo vantaggio della procedibilità in duplum[133].
In questa fonte il verbo cogere è utilizzato da Gaio per richiamare l’esistenza di un’obbligazione tra il creditore principale e l’adstipulator, tutelata per mezzo dell’actio mandati directa. L’adstipulator era in ogni caso tenuto all’adempimento secondo lo schema del contratto di mandato, al fine di non essere esposto alla condemnatio in esito all’azione; nel momento in cui contro di lui era esperita l’azione, egli era certamente costretto a sottostare agli effetti della litis contestatio. In buona sostanza, cogere potrebbe anche presupporre l’esistenza di un’obligatio tra due soggetti: dunque, l’esistenza di un’actio che, intesa come potere, avrebbe permesso al mandante di ottenere quanto gli era dovuto per il tramite di un iudicium, ossia di un programma di giudizio astratto, presente nell’editto, che addiveniva concreto nel momento in cui l’adstipulator avesse accettato la litis contestatio (mandati iudicio nobis restituere cogetur)[134].
Ma cogere potrebbe anche indicare l’esistenza di un rapporto obbligatorio non tutelato nelle forme del processo formulare, come dimostrerebbe
Gai. 1 fideic. D. 32.14 pr.: Non dubium est, quin, si uxori legatum sit ‘si non nupserit’ idque alii restituere rogata sit, cogenda est, si nupserit, restituere.
Il frammento riguarda la seguente fattispecie[135]. Il testatore ha disposto un legato a favore della propria moglie, al quale è stata apposta una condizione risolutiva potestativa negativa, nello specifico una cautio Muciana[136]; inoltre, la legataria è onerata da un fedecommesso (rogata sit)[137], secondo cui il mancato rispetto della condizione obbligava la donna a restituere ad altri quanto ottenuto.
In buona sostanza, il restituere non era più fondato sulla stipulatio con cui la beneficiaria del legato prometteva la restituzione di quanto ottenuto nel momento in cui la condizione si verificava; parimenti, quando si avverava la condizione, non si poteva agire con un’actio ex stipulatu. L’obbligo di restituzione era infatti sanzionato dalla fides della legataria al rispetto di quanto richiesto dal de cuius. Anche se i giuristi classici non equiparavano i fedecommessi alle obligationes[138], a questi erano riconosciuti nella sostanza effetti obbligatori, al punto da essere tutelati in sede di cognitio extra ordinem con la petitio fideicommissi. Il verificarsi della condizione risolutiva potestativa era sufficiente per convenire la donna in giudizio e condannarla nel caso di mancato adempimento di quanto prescritto dal fedecommesso.
Cogere, dunque, sarebbe impiegato nel passo nella forma della perifrastica passiva con un’accezione specifica e indicherebbe la costrizione a restituere ottenuta in sede di condanna una volta esperita la petitio fideicommissi. Questo almeno emergerebbe sulla base di quanto riportato dai compilatori giustinianei, i quali tenevano conto del mutamento alla disciplina della lex Iulia et Papia verificatosi in un primo momento, nel 531, con le costituzioni conservate in C. 6.40.2-3 e successivamente, nel 535, per mezzo della Nov. 22.43-44 [139]. La cancelleria giustinianea, tenuto conto delle modifiche dipese dalle leges del 531, avrebbe quindi interpolato il passo, così da modificare il dettato della legislazione augustea[140].
Una parte degli studiosi ha quindi ritenuto che Gaio considererebbe quanto prescritto nelle due leges augustee, secondo le quali la condicio viduitatis sarebbe stata illecita, e quindi il coniuge sarebbe stato libero di contrarre un nuovo matrimonio, fatto salvo sia il rispetto, nel caso di una vidua, del tempus lugendi[141], sia l’imposizione al coniuge superstite del giuramento quaerendorum liberorum causa[142]. Ancora, altri studiosi hanno ipotizzato, anche sulla base dell’interpretazione del testo di Nov. 22.43, che se la vedova si fosse risposata entro un anno per fini procreativi (e quindi prestando il giuramento), egli avrebbe potuto conseguire il lascito in maniera definitiva, avvalendosi così di un beneficium legis[143].
Cogere potrebbe allora indicare che la donna era obbligata a restituere e che tale obbligazione poteva essere fatta valere sul piano processuale; oppure che la vedova non poteva essere costretta alla restituzione, in quanto non esisteva un obbligo e, quindi, un rimedio sul piano processuale. A prescindere dalla prospettiva adottata[144], ciò che preme sottolineare è che il significato intrinseco del verbo non muta, in quanto fa in ogni caso riferimento a un concetto di coercibilità processuale[145].
Se cogere sarebbe in via tendenziale indicatore dell’esistenza in capo a un soggetto di una posizione giuridica soggettiva cui era tenuto (e poteva essere costretto) ad adempiere, compellere sembrerebbe invece fare riferimento a una posizione giuridica in cui al soggetto era lasciata maggiore discrezionalità, potendo egli attenersi o meno a quanto gli era richiesto. Egli sarebbe stato quindi tenuto a sopportare un sacrificio, affinché il diritto gli concedesse un vantaggio o eliminasse un pregiudizio; oppure al compellere equivarrebbe una possibilità offerta dall’ordinamento giuridico di cui il soggetto poteva decidere se avvalersi o meno. A tale proposito, si consideri il seguente passo, indicato come parte del titolo ‘sponsores, fidepromissores, fideiussores’[146]
Gai 3.121: Item sponsor et fidepromissor lege Furia biennio liberantur, et quotquot erunt numero eo tempore, quo pecunia peti potest, in tot partes diducitur inter eos obligatio, et singuli viriles partes <praestare> habent; fideiussores vero perpetuo tenentur, et quotquot erunt numero, singuli in solidum obligantur. Itaque liberum est creditori, a quo velit, solidum petere. Sed nunc ex epistula divi Hadriani conpellitur creditor a singulis, qui modo solvendo sint, partes petere. Eo igitur distat haec epistula a lege Furia, quod si quis ex sponsoribus aut fidepromissoribus solvendo non sit, hoc onus ad …[147] ceterorum quoque pertinet.
Nel primo tratto della fonte si specifica che la lex Furia liberava dalla responsabilità lo sponsor e il fideprommisor dopo due anni dall’aver prestato la garanzia[148]; la legge stabiliva altresì che nel periodo in cui erano obbligati, l’obbligazione fosse divisibile tra i debitori e che questi fossero tenuti per quote singole, applicando così il beneficium divisionis[149]. Diversa era invece la posizione dei fideiussores, i quali erano tenuti perpetuo ed erano obbligati in solido, cosicché il creditore avrebbe potuto chiedere a qualsiasi cogarante l’adempimento. Tuttavia, un’epistula divi Hadriani aveva esteso il beneficium divisionis anche al contratto di fideiussione, permettendo così al creditore di chiedere a ciascun debitore di solvere obligationem per singole quote, purché questi fossero nelle condizioni economiche per adempiere[150]. Il passo si chiude con la spiegazione della principale differenza sul piano della solidarietà passiva tra l’epistula e la lex: l’insolvibilità di uno dei fideiussores si ripercuoteva sugli altri cogaranti, eventualità che non si verificava nella sponsio e nella fidepromissio.
Con quale valore, dunque, occorre intendere il verbo compellere in questo passo? La risposta si potrebbe ricavare da Gai 3.122 [151], nella cui parte finale si legge che il fideiussor, al quale fosse stato richiesto l’adempimento per l’intero, poteva chiedere ex epistula Hadriani che l’azione fosse data contro di sé limitatamente alla parte per la quale aveva prestato garanzia («ut pro parte in se detur actio»). Pertanto, era il fideiussore che doveva far valere il beneficium divisionis[152]. Letti insieme, i due passi dimostrerebbero come il giurista rilevi il fatto che il creditore non avesse più piena facoltà di agire in solidum contro qualsiasi fideiussore: ciò giustificherebbe, allora, l’impiego di un verbo come compellere, idoneo a evidenziare come al creditore fosse concessa l’opportunità di chiedere l’adempimento pro parte, non escludendo però l’applicazione del regime solidale, cui il debitore avrebbe potuto opporre l’exceptio nel caso di solvibilità di altri confideiussores[153].
Ancora, si veda il seguente frammento in tema di rei vindicatio[154]
Gai. 7 ad ed. prov. D. 6.1.24: Is qui destinavit rem petere animadvertere debet, an aliquo interdicto possit nancisci possessionem, quia longe commodius est ipsum possidere et adversarium ad onera petitoris compellere quam alio possidente petere.
Gaio parla dell’opportunità di ottenere con gli interdetti uti possidetis e utrubi il possesso in funzione preparatoria al procedimento per rei vindicatio[155]. Con l’espressione ‘nancisci possessionem’, infatti, il giurista esprime un’aspirazione all’attribuzione del possesso mediante interdicta: ciò al fine di affrontare il giudizio petitorio nella più comoda posizione del possessore. Ne consegue che colui che avesse ottenuto il possesso avrebbe ricoperto nel processo il ruolo di convenuto, imponendo così alla controparte di assumere l’onere della prova come parte attrice[156].
L’assunzione dell’onere della prova non si sarebbe tradotta però in una coercizione, ma in una semplice possibilità lasciata a colui che non possedeva la res contestata di ricoprire o meno nella fase in iure il ruolo di attore e di assumere così l’onere della prova: per tale motivo, allora, Gaio impiegherebbe compellere come diretta conseguenza dell’ottenimento del possesso per mezzo interdittale[157].
Si veda infine quest’ultimo frammento in tema di mancipiis vendundis e di actio redhibitoria[158]
Gai. 1 ad ed. aed. cur. D. 21.1.26: Videamus tamen, ne iniquum sit emptorem compelli dimittere corpus et ad actionem iudicati mitti, si interdum nihil praestatur propter inopiam venditoris, potiusque res ita ordinanda sit, ut emptor caveat, si intra certum tempus pecunia sibi soluta sit, se mancipium restituturum.
Il tema su cui il giurista si interroga è relativo alla restituzione di una res vitiosa. Nello specifico, poteva essere iniquo che il compratore fosse tenuto a trasferire la res vitiosa ed essere rimesso all’actio iudicati (ad actionem iudicati mitti) per ottenere la restituzione del prezzo, se il venditore era indigente. Per ovviare alla situazione, si prospettava, pertanto, di concedere al compratore di garantire (con stipulatio) la restituzione del bene se entro un determinato periodo gli sarebbe stato restituito il prezzo dal venditore. È evidente che il passo offre un’alternativa all’ordinario funzionamento dell’actio redhibitoria, il cui procedimento è illustrato nei suoi profili genetici in Ulp. 1. ad ed. aed. cur. D. 21.1.21 pr.[159]. Quest’ultimo frammento, infatti, specifica come la stessa denominazione dell’azione evochi non l’obiettivo che il compratore si proponeva (recuperare il prezzo o essere liberato dall’obbligo di corrisponderlo), ma la condizione cui egli era tenuto ad adempiere per raggiungere quel fine: nello specifico, la restituzione del bene viziato. Pertanto, una volta accertata dal giudice la presenza di un vizio nel bene, si invitava il compratore a una serie di prestazioni, tra cui proprio la restituzione del bene stesso; quest’ultima, più che un obbligo, rappresentava allora per la parte attrice un onere cui egli doveva adempiere nonché un presupposto necessario affinché il giudice stabilisse le prestazioni cui era tenuto il venditore convenuto nei confronti della parte attrice; il mancato tempestivo adempimento da parte del venditore comportava la sua condanna, come si evince da Ulp. 1 ad ed. aed. cur. D. 21.1.29 pr.[160]
La lettura combinata dei passi di Ulpiano e di Gaio consentirebbe di comprendere l’impiego di compellere in quest’ultimo caso: la procedura ordinaria prevedeva che il compratore fosse tenuto alla restituzione del bene per ottenere dal venditore quanto precedentemente versato. L’eventuale insolvenza di quest’ultimo permetteva l’inversione delle prestazioni, conseguenza anzi ritenuta più opportuna (potiusque res ita ordinanda sit). Il giudice avrebbe quindi sollecitato il venditore ad assolvere ai suoi obblighi, subordinando però al compratore, mediante cautio, l’impegno di effettuare le sue prestazioni, principalmente la consegna dello schiavo, non appena soddisfatto[161]. In questo caso, pertanto, compellere indica la scelta, ossia la restituzione del bene viziato, che spettava al compratore per ottenere il prezzo precedentemente versato[162].
Analizzati i passi in cui Gaio impiega cogere e compellere si può ritornare a leggere Gai 1.137a per trarne alcune conclusioni.
Il cogere della donna contro il coemptionator con cui avesse compiuto coemptio fiduciaria farebbe riferimento a un atto produttivo di obbligazioni, nel caso di specie un pactum fiduciae; la mancata remancipatio della donna da parte del coemptionator sarebbe stata la condicio sine qua non perché la mulier potesse costringerlo a compiere questo atto. L’esistenza di un atto produttivo di obbligazioni, come si è visto in Gai 3.111, avrebbe permesso al soggetto creditore (nel nostro caso la donna) di indurre il debitore all’adempimento, ma soprattutto di adire, se vi era inadempimento, l’organo processuale per ottenere l’esecuzione; nel caso di specie un facere, nonché il restituere il patrimonio della donna, precedentemente acquisito dal coemptionator (Gai 3.83-84).
Per converso, ciò che lega vir e uxor in manu sarebbe stato il solo matrimonio, anche nel caso di coemptio fiduciaria; ma una volta che questo fosse stato dissolto per mezzo del ripudio, la loro situazione giuridica sarebbe cambiata. Non sarebbe stato il contenuto della manus a mutare, il quale anzi sarebbe rimasto invariato. Ciò che sarebbe mutato, semmai, era la posizione dei due soggetti, i quali sarebbero divenuti mulier e terzo coemptionator. È proprio questa situazione che avrebbe dovuto indurre l’uomo alla remancipatio, poiché diversa era la loro qualifica per l’ordinamento giuridico. Venuta meno la causa socio-economica (il matrimonio) che permetteva l’identificazione della uxor come loco filiae, ne conseguiva che questa non avrebbe potuto essere più considerata tale: per tale motivo Gaio specifica ‘si ei numquam nupta fuisset’[163].
Parimenti, contro chi sostiene che nella coemptio matrimonii causa vi fosse un pactum fiduciae, il giurista avrebbe probabilmente utilizzato cogere e non compellere[164]. Compellere indicherebbe che tra le parti non vi era un atto produttivo di obbligazioni; ciò che avrebbe permesso alla donna di compellere l’ex marito era solo l’assenza del matrimonio, quindi l’elemento che la equiparava a una filia familias. Il marito sarebbe stato dunque tenuto alla remancipatio proprio per la nuova situazione giuridica creatasi, ma non poteva essere costretto. Lo stesso sarebbe valso anche nel caso di coemptio fiduciae causa tra coniugi, data l’identità di effetti con quella matrimonii causa, come specificato in Gai 1.115b. In sostanza, la condizione di soggetto filiae loco sarebbe valsa fino a quando perdurava il matrimonio[165]; venuto meno quest’ultimo, il marito sarebbe stato tenuto – solo sulla base della nuova condizione giuridica verificatasi – a facere la remancipatio e a restituere l’eventuale patrimonio della donna, se presente a titolo di dote[166].
Si potrebbe obiettare che anche cogere descriveva la situazione della filia in potestate. Ma se Gaio utilizza il verbo è per porre un punto fermo sull’impossibilità per la figlia di ottenere l’effetto desiderato, sia attraverso un atto produttivo di obbligazioni, sia attraverso il ricorso a un organo processuale. La decisione era affidata alla sola discrezione del pater familias; non avrebbe senso l’impiego del verbo compellere in quanto, nel caso di un parallelismo con la uxor in manu, non vi sarebbe un elemento giustificatore tale da poter indurre il padre a compiere ciò. La filia usciva infatti dalla patria potestas del pater o per la morte di quest’ultimo o perché questi voleva compiere un atto che ne modificasse la sua condizione: si trattava sempre di casi che fuoriuscivano dalla sfera di controllo della donna.
Dimostrato che in Gai 1.137a il cogere della coemptio fiduciae causa cum extraneo indicava una costrizione basata su un atto produttivo di obbligazioni, si potrebbe inoltre concludere che la donna poteva esperire l’actio fiduciae garantitagli dal pactum fiduciae; avrebbe dunque trovato tutela nelle forme del processo per formulas, senza che fosse necessario ricorrere alle forme delle cognitiones extra ordinem.
Meno chiara e forse senza risposta in ottica processuale rimane invece l’ipotesi considerata con compellere nella fonte. L’assenza di un atto produttivo di obbligazioni impedirebbe che la donna potesse trovare tutela attraverso l’ordinaria giurisdizione del praetor. Sarebbe dunque più probabile l’ipotesi per cui la mulier potesse solo indurre il vir alla remancipatio e affidarsi alla sua volontà; ciò tuttavia non escluderebbe nemmeno l’eventualità che la donna potesse ricorrere alla cognizione di un funzionario imperiale oppure a un rimedio ausiliario fondato sull’imperium del pretore, come già prospettato dagli studiosi[167]. L’assenza di fonti, tuttavia, non permette di fornire una risoluzione.
Senza risposta rimane anche la domanda di chi rappresentasse sul piano processuale la donna; quest’ultima, infatti, poiché coempta, era alieni iuris come specificato da Gai 1.49. Si può solo presupporre che in entrambi i casi tale ruolo fosse ricoperto da colui che avesse prestato l’auctoritas all’atto, il padre o il tutore. Ciò potrebbe essere confermato, almeno per il tutore, dallo stesso Gai 2.122, quando riporta che il pretore poteva cogere il tutor mulieris (ad eccezione del parens manumissor o il patrono) a prestare l’auctoritas all’atto della donna: non si può escludere infatti che la mancata realizzazione dell’atto non impedisse al pretore di imporre al tutore di rappresentare la donna. Tuttavia, il problema si porrebbe comunque quando il padre o altri fossero i tutori della mulier, così come nel caso in cui l’auctor fosse morto o avesse subito anch’egli una capitis deminutio.
In conclusione, anche se per alcune questioni non si è potuto andare oltre a quanto già espresso dagli studiosi (tutela processuale e rappresentante della donna in sede processuale), l’analisi delle fonti attraverso la valorizzazione del verbo cogere e compellere ha permesso, in generale, di dimostrare come al singolo termine potrebbero tendenzialmente corrispondere quelli che con le nostre categorie dogmatiche qualificheremmo, rispettivamente, come obbligo o obbligazione, oppure come onere. Nello specifico, con riferimento a Gai 1.137a, l’indagine delle fonti in cui compaiono i due verbi ha consentito di sostenere la presenza di un atto produttivo di obbligazioni per la coemptio cum extraneo, escludendo che questo vi potesse essere nella coemptio cum viro; ha reso infine verosimile supportare la tesi per cui in entrambe le coemptiones (matrimoniale e fiduciaria) la donna fosse soggetto attivo dell’atto e non passivo. In sostanza, infine, si avvalorerebbe anche l’ipotesi per cui nel periodo classico l’in manu esse non equivalesse a una totale soggezione della donna, ma indicasse solo una posizione qualitativa equipollente a un controllo sulla stessa[168].
Im Fragment Gai 1.137a werden zwei verschiedene Verben genannt, cogere und compellere. Anhand dieser Verben soll die Befreiung der mulier in manu und der uxor in manu von der Unterwerfung eines sui iuris-Subjekts unterschieden werden. Beide Begriffe bedeuten im Allgemeinen „zwingen“. Jedoch zeigt eine Analyse weiterer Passagen der Institutionen des Gaius, die sich mit der coemptio und der allgemeinen Regelung der conventio in manum befassen, sowie ein Vergleich mit den Quellen, in denen Gaius diese beiden Verben verwendet, dass ein begrifflicher Unterschied besteht: cogere weist auf das Vorhandensein eines Aktes hin, der Verpflichtungen erzeugt, während compellere sich auf Situationen bezieht, in denen ein Akt mit einer solchen Verpflichtungswirkung nicht vorhanden ist.
Le tracce superstiti di Gai 1.137a riportano due verbi distinti, cogere e compellere. Tramite questi verbi si dovrebbe distinguere la liberazione della mulier in manu e della uxor in manu dalla soggezione di un soggetto sui iuris. Entrambi i termini significano generalmente “costringere”. Tuttavia, l’analisi di altri passi delle Institutiones di Gaio, che si occupano della coemptio e della disciplina generale della conventio in manum, unitamente al confronto con le fonti in cui Gaio impiega questi due verbi, ha permesso di dimostrare una distinzione concettuale: cogere indica la presenza di un atto produttivo di obbligazioni, mentre compellere si riferisce a situazioni in cui un atto con i medesimi effetti non è presente.
[Per la pubblicazione degli articoli della sezione “Tradizione Romana” si è applicato, in maniera rigorosa, il procedimento di peer review. Ogni articolo è stato valutato positivamente da due referees, che hanno operato con il sistema del double-blind]
[1] Sulla conventio in manum v., senza pretesa di esaustività, G. BRINI, Matrimonio e divorzio nel diritto romano, I. Il matrimonio romano, Bologna 1887, 41 ss.; O. KARLOWA, Die Formen der römischen Ehe und Manus, Bonn 1868, passim; P.E. CORBETT, The Roman Law of Marriage, Oxford 1930; 68 ss.; E. VOLTERRA, La conception du mariage d’après les juristes romains, Padova 1940, passim, ora in ID., Scritti giuridici, II. Famiglia e successioni, a cura di M. Talamanca, Napoli 1991, 3 ss. (da cui si cita); F. BOZZA, ‘Manus’ e matrimonio, in Annali dell’Università di Macerata XV, 1942, 111 ss.; E. VOLTERRA, Il diritto di famiglia, Bologna 1946, 18 ss.; ID., Ancora sulla ‘manus’ e sul matrimonio, in Studi in onore di Siro Solazzi nel cinquantesimo anniversario del suo insegnamento universitario (1899-1948), Napoli 1948, 675 ss., ora in ID., Scritti giuridici, II, cit., 83 ss. (da cui si cita); M. KASER, Ehe und ‘conventio in manum’, in Iura I, 1950, 64 ss.; E. VOLTERRA, Nuove osservazioni sulla ‘conventio in manum’, in Atti del congresso internazionale di diritto romano e storia del diritto, Verona 27-28-29-IX-1948, III, a cura di G. Moschetti, Milano 1951, 27 ss., ora in ID., Scritti giuridici, II, cit., 199 ss. (da cui si cita); J. GAUDEMET, Observation sur la ‘manus’, in RIDA II, 1953, 323 ss., ora in ID., Études de droit romain, III, Vie familiale et vie sociale, Napoli 1979, 191 ss. (da cui si cita); E. VOLTERRA, voce Conventio in manum, in Noviss. dig. it., IV, Torino 1959, 800 s.; ID., Lezioni di diritto romano. Il matrimonio romano, Roma 1960-61, 89 ss.; E. CANTARELLA, Sui rapporti fra matrimonio e ‘conventio in manum’, in RISG X, 1959-62, 181 ss.; P. BONFANTE, Corso di diritto romano, I, Roma 1925, rist. a cura di P. Bonfante e G. Crifò, Milano 1963, 57 ss. (da cui si cita); V. SCHAUB, Die Aufhebungsformen des römischen Ehegewalt. Ein Beitrag zur Problematik ‘matrimonium-manus’, Diss. Wiirzburg 1963, passim; E. VOLTERRA, voce Manus, in Noviss. dig. it., X, Torino 1964, 198; ID., Nuove ricerche sulla «conventio in manum», in Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche, XII.4, Roma 1966, 251 ss., ora in ID., Scritti giuridici, III. Famiglia e successioni, a cura di M. Talamanca, Napoli 1991, 3 ss. (da cui si cita); ID., voce Famiglia, in Enc. Dir., XVI, Milano 1967, 723 ss., ora in ID., Scritti giuridici, III, cit., 133 ss. (da cui si cita); ID., La ‘conventio in manum’ e il matrimonio romano, in RISG XII, 1968, 205 ss., ora in ID., Scritti giuridici, III, cit., 155 ss. (da cui si cita); ID., voce Matrimonio (dir. rom.), in Enc. Dir., XXV, Milano 1975, 755 ss., ora in ID., Scritti giuridici, III, cit., 252 ss. (da cui si cita; v. la nt. 64 per ulteriore letteratura); B. ALBANESE, Le persone nel diritto privato romano, Palermo 1979, 289 ss.; G. HANARD, ‘Manus’ et mariage à l’époque archaïque, in RIDA XXXVI, 1989, 161 ss.; S. TREGGIARI, Roman Marriage. ‘Iusti Coniuges’ from the Time of Cicero to the Time of Ulpian, Oxford 1991, 6 ss. Da ultimo cfr. I. PIRO, «Usu» in manum convenire, Napoli 1994, passim; EAD., Riflessioni in tema di ‘in manu filii esse’, in Iura XLVII, 1996, 93 ss.; C. FAYER, La ‘familia’ romana. Aspetti giuridici e antiquari. Sponsali, matrimonio, dote, II, Roma 2005, 185 ss.; P. MARRA, ‘Coemptiones fiduciae causa’, in Scritti per Alessandro Corbino, IV, a cura di I. Piro, Tricase 2016, 571 s. nt. 1; R. ASTOLFI, Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica, Napoli 2022, 367 ss.; V. HALBWACHS, ‘Confarreatio’ und ‘conventio in manum’, in Handbuch des Römischen Privatrechts, I, hrsg. U. Babusiaux, C. Baldus et al., Tübingen 2023, 554 s., per una più aggiornata bibliografia.
[2] Per una più approfondita panoramica intorno a questa vicenda e per ulteriore bibliografia sul punto si rimanda agli studi di C. VANO, «Il nostro autentico Gaio». Strategie della Scuola storica alle origini della romanistica moderna, Napoli 2000; M. VARVARO, Le Istituzioni di Gaio e il ‘Ms. Lat. Fol.’ 308, in Seminarios Complutenses de Derecho Romano XXII, 2009, 435 ss.; ID., Una lettera inedita di Bluhme a Göschen, in Studi in onore di A. Metro, VI, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2010, 399 ss.; ID., Le Istituzioni di Gaio e il Glücksstern di Niebuhr, Torino 2012; ID., Wilhelm Studemund e il «martire illustre della paleografia», in Seminarios Complutenses de Derecho Romano XXV, 2012, 231 ss.; U. MANTHE, Gaio, il Veronese e gli editori, in AUPA LVII, 2014, 353 ss.; M. VARVARO, Der ‚Glücksstern‘ Niebuhrs und die Institutionen des Gaius. Deutsch-Italienische Wissenschaftspolitik im frühen 19. Jahrhundert, Heidelberg 2014; ID., La revisione del palinsesto veronese delle Istituzioni di Gaio e le schede di Bluhme, in AUPA LVII, 2014, 387 ss.; ID., Il ‘Codex’ DCCCIX (DCCCXIII) della Biblioteca Capitolare di Verona: «prima trascrizione delle Istituzioni di Gaio» o «copia del tutto inservibile»?, in Index XLIV, 2016, 31 ss. Un completo elenco bibliografico è altresì riportato da M. VARVARO, Itinerari gaiani: nota bibliografica su Gaio e sulle sue ‘Institutiones’, in SDHI LXXXVII, 2021, 237 ss.
[3] Sulla riscoperta dei Vaticana fragmenta v. da ultimo M. VARVARO, I ‘Vaticana fragmenta’ a due secoli dalla riscoperta, in Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto XI, 2021 (sed 2022), 409 ss.
[4] Tit. Ulp. 22.14: Sui heredes instituendi sunt vel exheredandi. sui autem heredes sunt liberi, quos in potestate habemus, tam naturales quam adoptivi; item uxor, quae in manu est, et nurus, quae in manu est filii, quem in potestate habemus.
[5] Gai inst. Coll. 16.2.3: Uxor quoque, quae in manu est, ei cuius in manu est sua heres est, quia filiae loco est: item nurus quae in filii manu est, nam et haec neptis loco est. Sed ita demum erit sua heres, si filius, cuius in manu sit cum pater moritur, in potestate eius non sit. idemque dicimus et de ea, quae in nepotis manu matrimonii causa sit, quia proneptis loco est. Il brano, non leggibile nel palinsesto veronese, è stato ricostruito dagli editori delle Istituzioni in base al testo della Collatio (Gai 3.3). La perfetta corrispondenza di questo testo con quello delle Istituzioni è sicura per l’identità del contenuto dei paragrafi successivi tramandati dal palinsesto con quelli tràditi in Coll. 16.2-5-7.
[6] Sulla coemptio, oltre agli studiosi indicati nella nt. 1, v. principalmente O. KARLOWA, Römische Rechtsgeschichte, II.1, Leipzig 1901, 158 ss.; G. SCHERILLO, voce Coemptio, in Noviss. dig. it., III, Milano 1959, 415 ss.; E. CANTARELLA, Sui rapporti fra matrimonio e ‘conventio in manum’, in RISG XCIII, 1959-1962, 202 ss.; A. WATSON, ‘Usu, farre(o), coemptione’, in SDHI XXIX, 1963, 337 s.; E. VOLTERRA, voce Matrimonio, cit., 263 ss.; J. LINDERSKI, ‘Usu, farre, coemptione’. Bemerkungen zur Überlieferung eines Rechtsatzes, in ZSS CI, 1984, 301 ss.; E. CANTARELLA, ‘Usu, farreo, coemptione’, ipotesi recenti sul matrimonio romano, in Incontro con G. Pugliese, Milano 1992, 97 ss.; I. PIRO, «Usu», cit., 43 ss.; A. ROMANO, ‘Matrimonium iustum’. Valori economici e valori culturali nella storia giuridica del matrimonio, Napoli 1996, 76 ss.; L. PEPPE, Storie di parole, storie di istituti. Sul diritto matrimoniale romano arcaico, in SDHI LXIII, 1997, 127 ss.; U. BARTOCCI, Le ‘species nuptiarum’ nell’esperienza romana arcaica, Roma 1999, 122 ss.; I. PIRO, Gai 1,113 ed il formulario della ‘coemptio’, in Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca, VI, Napoli 2001, 359 ss.; B. ALBANESE, Note sulla ‘coemptio’, in Iura LII 2001, 1 ss.; P. GIUNTI, ‘Consors vitae’. Matrimonio e ripudio in Roma antica, Milano 2004, 377 ss.; C. FAYER, La ‘familia’ romana, II, cit., 245 ss.; P. MARRA, ‘Coemptiones’, cit., 571 ss.; R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 301 ss., ove ulteriore bibliografia.
[7] Le altre forme, com’è noto, sono l’usus e la confarreatio, trattate rispettivamente in Gai 1.111-112. La confarreatio è descritta in modo più o meno simile in Tit. Ulp. 9.1; dell’usus non vi è alcun cenno nello pseudo Ulpiano. Su usus e confarreatio v. da ultimo R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 227 ss.; 257 ss., e la bibliografia ivi citata. Per la tesi secondo cui i Tituli conterrebbero materiale di età classica e non postclassica v. M. AVENARIUS, Der pseudo-ulpianische ‘liber singularis regularum’. Enstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassichen Juristenschrift, Göttingen 2005, 76 ss. Le varie posizioni sulla questione sono riassunte in F. MATTIOLI, Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui Tituli ex corpore Ulpiani. Ipotesi e prospettive di ricerca, in Revisione ed integrazione dei ‘Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori, II, Auctores-Negotia, a cura di G. Purpura, Torino 2012, 85 ss.
[8] Oltre agli autori citati nelle note successive, v. principalmente V. SCHAUB, Der Zwang zur Entlassung aus der Ehegewalt und die ‘remancipatio’ ohne ‘uxor’, in ZSS LXXXII, 1965, 108 ss., che ha ripreso gli studi di E. LEVY, Der Hergang der römischen Ehescheidung, Weimar 1925, 39 s. e 43 s., preoccupandosi però di indagare solo i profili strutturali della remancipatio della donna, e in particolare se essa dovesse essere o meno presente all’atto; Schaub ha poi integrato il passo di Paul. 2 de adult. D. 24.2.9 con il riferimento alla coemptio e in seguito si è concentrato anche sul lenocinium quale fattispecie di obbligatoria liberazione dalla manus della moglie. Questo profilo non verrà affrontato nell’indagine, in quanto la fonte gaiana, secondo la nostra ricostruzione, non si limita a trattare solo di obbligatorietà della remancipatio della donna, ma focalizza la propria attenzione sull’attività della donna e non dell’uomo.
[9] Le parole ‘cui ipsa velit’ al rigo 23 sono leggibili nel solo apografo di Studemund, mentre in quello di Böcking, basato sulle schede di Bluhme, si riescono a scorgere soltanto le lettere ‘e’, ‘t’, ‘e’, ‘u’, ‘r (?)’, cui segue forse una ‘e’, mentre il rigo si chiude con il gruppo di lettere ‘s’, ‘a’, ‘v’, ‘e’, ‘l’: cfr. E. BÖCKING, Gai Institutiones. Codicis Veronensis apographum ad Goescheni Hollwegi Bluhmii schedas conpositum scripsit lapidibusque exceptam scripturam publicauit Eduardus Böcking. Accesserunt Goescheni de codice Veronensi praefatio et incerti auctoris de iure fisci quae supersunt, Lipsiae 1866, 38 (cui adde anche J.F.L. GÖSCHEN, Gaii Institutionum commentarii IV. E codice rescripto Bibliothecae Capitularis Veronensis a Frid. Bluhmio iterum collato secundum edidit Io. Frid. Lud. Goeschen. Accedit fragmentum ueteris iurisconsulti de iure fisci ex aliis eiusdem Bibliothecae membranis transcriptum, 2ª ed., Berolini 1824, 67) e W. STUDEMUND, Gaii Institutionum commentarii quattuor. Codicis Veronensis denuo collati apographum confecit et iussu academiae regiae scientiarum Berolinensis edidit Guilelmus Studemund. Accedit pagina codicis Veronensis photographice efficta, Lipsiae 1874 38. Inoltre, dal confronto tra i due apografi emerge che il verbo ‘compellere’ è letto in maniera chiara da Studemund. V. anche le considerazioni di M. DAVID, H.L.W. NELSON, Gai Institutionum commentarii IV mit philologischem kommentar herausgegeben, Kommentar, 1. Lieferung, Leiden 1954, 175.
[10] P. KRÜGER, W. STUDEMUND, Gai Institutiones ad codicis Veronensis apographum Studemundianum in usum scholarum Paulus Krueger et Guilelmus Studemund. Inest epistula critica Theodori Mommsen, 7ª ed., Berolini 1923, 34. Dove non indicato diversamente, i testi del manuale gaiano sono tratti da FIRA, II, 2ª ed., Florentiae 1968.
[11] E. BÖCKING, Gai Institutiones, cit., 38 s.; W. STUDEMUND, Gaii Institutionum commentarii quattuor, cit., 38 s.
[12] Cfr. C. LACHMANN, Gaii Institutionum commentarii quattuor. Ex recensione et cum commentariis Ioh. Frid. Lud. Goeschenii opus Goeschenii morte interruptum absolvit Carolus Lachmannus, in Corpus iuris Romani anteiustiniani. Consilio professorum Bonnensium E. Böckingii A. Bethmann-Hollwegii et dum in vivis erat E. Puggaei institutum. Curaverunt iidem adsumptis sociis L. Arndtsio A. F. Barkovio, F. Blumio I. F. L. Goeschenio G. Haenelio C. Lachmanno aliisque. Praefatus est Eduardus Böckingius, Bonnae 1841, col. 24, secondo cui «Gaius illud dicere videtur: mulierem maritum, cum quo coemptionem fecerit, non magis posse cogere, ut eam iure suo dimittat, quam filiam patrem»; PH.E. HUSCHKE, Gaius, in Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt. In usum maxime academicum composuit, recensuit, adnotavit Ph. Eduardus Huschke. Editio quinta denuo aucta et emendata, Lipsiae 1886, 208: «Sed et remancipatione desinunt in manu esse, et si ex | ea mancipatione manumissae fuerint, sui iuris ef|ficiuntur. et ea quidem, quae fiduciae causa cum extraneo coemp|tionem fecerit, cogere coempti|onatorem potest, ut se remancipet, cui ipsa uelit; at uirum, cuius in manu est, nihilo magis potest cogere, | quam et filia patrem. sed filia quidem nullo modo patrem potest cogere, etiam si adoptiua sit: haec autem (uirum) repudio misso proinde compellere potests, atque si ei nunquum nupta fuisset»; P. KRÜGER, W. STUDEMUND, Gai Institutiones, cit., 34: «Inter eam uero quae cum extraneo, et eam quae cum uiro suo coemptionem fecerit, hoc interest, quod illa quidem cogere coemptionatorem potest, ut se remancipet, cui ipsa uelit, haec autem virum suum nihilo magis etc.».
[13] È così denominato l’uomo in Gai 1.115, 1.118-1.118a, 1.123, 1.166, 3.83-84; Tit. Ulp. 11.5. Sull’origine del termine ‘coemptionator’ come derivante da ‘coemptio’ e non da ‘coemere’ cfr. B. ALBANESE, Note, cit., 11. Sul verbo ‘coemere’ v. J. LINDERSKI, ‘Usu, farre, coemptione’, cit., 303 s.; L. PEPPE, Storie di parole, cit., 128 ss. A questi adde anche H. HEUMANN, E. SECKEL, Handlexikon, zu den Quellen des römischen Recht, 10ª ed., Graz 1958, 73.
[14] La donna era infatti remancipata al terzo, come risulta da Gai 1.115-115a e 1.195a, in cui è ripreso un termine già impiegato da Elio Gallio, come riferito da Fest., voce Remancipatam (Lindsay 342): Remancipatam Gallus Aelius esse ait, quae mancipata sit ab eo, qui in manum convenerit. Su Elio Gallio v. R. ORESTANO, voce Gallo C. Elio, in Noviss. dig. it., VII, Torino 1968, 738; G. FALCONE, Per una datazione del «De verborum quae ad ius pertinent significatione» di Elio Gallo, in AUPA XLI, 1991, 225 ss. e ntt. 2 e 5.
[15] Si tratterebbe di un caso di coemptio fiduciae causa, su cui v. il par. 3. Sulla coemptio fiduciae causa v. da ultimo P. MARRA, ‘Fiduciae causa’, Milano 2018, 15 ss.; M. MILANI, La ‘fiducia’ in diritto romano. Atti costitutivi, causa, oggetto, Napoli 2022, 202 ss. per ulteriori fonti e bibliografia.
[16] In questo caso la coemptio sarebbe matrimonii causa, su cui v. il par. 3. Possiamo essere certi che Gaio tratti anche della uxor in manu dal confronto tra Gai 1.114 e Gai 1.115b, in cui si precisa che la coemptio compiuta dalla donna con il proprio marito la rende loco filiae rispetto a quest’ultimo. Sulla coemptio matrimonii causa v., tra i più, O. CARRELLI, ‘Coemptio matrimonii causa’, in AUMA IX, 1933, 189 ss.; G.L. FALCHI, Osservazioni sulla natura della ‘coemptio matrimonii causa’ nel diritto preclassico, in SDHI L, 1984, 355 ss.; I. PIRO, «Usu», cit., 43 ss.; A. ROMANO, ‘Matrimonium iustum’, cit., 76 ss.; U. BARTOCCI, Le ‘species nuptiarum’, cit., 122 ss.; P. GIUNTI, ‘Consors vitae’, cit., 377 ss.; C. FAYER, La ‘familia romana’, II, cit., 245 ss.; R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 305 ss., con ulteriore bibliografia.
[17] La facoltà di mittere repudium era concessa anche al marito, come sostenuto, tra gli altri, da P. BONFANTE, Corso, I, cit., 334, 346; E. VOLTERRA, Nuove ricerche, cit., 57. Per ulteriore bibliografia si rimanda a I. PIRO, «Conventio in manum» e successivo matrimonio in Gai 2.139, in Labeo XXXV, 1989, cit., 322, nt. 36.
[18] Cfr. G. GROSSO, Sulla fiducia a scopo di manumissio, in RISG IV, 1929, ora in ID., Scritti storico giuridici, III, Diritto privato. Persone, obbligazioni, successioni, Torino 2001, 268, nt. 1 (da cui si cita); E. VOLTERRA, Nuove ricerche, cit., 57; R. MARTINI, “Coemptio fiduciae causa” e “senes coemptionales”, in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, II, Milano 1982, nt. 3; I. PIRO, «Conventio in manum», cit., 322 s. e nt. 36.
[19] Così W. ERBE, Die Fiduzia im römischen Recht, Weimar 1940, 170, sulla base delle condizioni in cui il testo ci è giunto.
[20] Così P. MARRA, ‘Fiduciae causa’, cit., 59 ss., sulla scia di R. D’ALESSIO, Studii sulla «capitis deminutio minima». Dodici Tavole, Giurisprudenza, Editto, Napoli 2014, 110. Contra R. LAMBERTINI, L’archetipo negoziale e la versione fiduciaria, in Tesserae Iuris I.2, 2020, 194 ss.
[21] Così G. GROSSO, Sulla fiducia, cit., 270. Contra M. MILANI, La ‘fiducia’, cit., 209.
[22] V. J. GAUDEMET, Observation, cit., 208.
[23] V. R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 325 ss., per cui anche alla coemptio matrimonii causa poteva accompagnarsi un pactum fiduciae «con il quale la moglie obbligava il marito a liberarla dalla manus in caso di divorzio».
[24] Gai 2.98 ricorda tra i casi di successio mortis causa e inter vivos la conventio in manum della donna cum marito suo; Gai 3.83-84 ricomprende invece tutte le ipotesi di mulieres quae in manum conveniunt. Sul punto v. E. VOLTERRA, Nuove ricerche, cit., 63 ss.; G.L. FALCHI, Osservazioni sulla natura, cit., 364 e nt. 23; P. MARRA, ‘Fiduciae causa’, cit., 61, cui adde L. MESSINA, ‘Coëmptio sacrorum interimendorum causa’ e ‘coëmptiones fiduciariae’, in Studi in onore di Cesare Sanfilippo, VII, Milano 1987, 409 ss.; P. MARRA, ‘Coemptiones’, cit., 590 ss.
[25] Cfr. J. GAUDEMET, Observation, cit., 207 ss.; R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 339. Per quest’ultimo, il motivo per cui Gai 2.98 non menzionerebbe fra gli acquisti a titolo universale quello derivante dalla coemptio fiduciae causa dipenderebbe dal fatto che in quel caso il coemptionator acquisterebbe per restituire, sicché non si tratterebbe di un acquisto in senso stretto.
[26] Quindi dando maggiore preminenza a quanto si legge in Gai 2.98; cfr. E. VOLTERRA, Nuove ricerche, cit., 63 ss.; G.L. FALCHI, Osservazioni sulla natura, cit., 364 e nt. 23; P. MARRA, ‘Fiduciae causa’, cit., 61.
[27] J. GAUDEMET, Observation, cit., 208; E. VOLTERRA, Nuove ricerche, cit., 64.
[28] Così R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 337 ss.
[29] Per R. JACQUELIN, De la fiducie, Paris 1891, 103 ss. e W.W. BUCKLAND, A Text-Book of Roman Law, 3ª ed., Cambridge 1963, 432 e nt. 8, sarebbe intervenuto il pretore per mezzo della coercitio. Per M. KASER, Der Inhalt der ‘patria potestas‘, in ZSS LVIII, 1938, 83; ID., Die Anfänge der manumissio und das fiduziarisch gebundene Eigentum, in ZSS LXI, 1941, 180; ID., Zur altrömischen Hausgewalt, in ZSS LXVII, 1950, 497 e nt. 96; V. SCHAUB, Der Zwang, cit., 110; R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 338 s., il coemptionator sarebbe stato convenuto invece dalla donna all’interno delle forme delle cognitiones extra ordinem (Kaser parlava, infatti, di Beamtenkognition), in cui l’autorità adita avrebbe potuto costringere il coemptionator a compiere la mancipatio. A giudizio di G. GROSSO, Sulla fiducia, cit., 265, invece, vi sarebbe stato un intervento extra ordinem del pretore.
[30] Così sempre P. MARRA, ‘Fiduciae causa’, cit., 61 s., in aperta opposizione con quanto emerge da Gai 3.83-84.
[31] Sul punto PH.E. HUSCHKE, Ueber die ‘usucapio pro herede, fiduciae’ und ‘ex praediatura’, in ZGR XIV.2, 1847, 235 afferma: «Auf das erstere hatte sie keine fiduciae actio, weil das alienum ius sie hinderte, gegen den eine actio anzustellen, in dessen Rechte sie stand, sondern sie konnte nur extra ordinem durch den Prätor die Remancipation erzwingen; wohl aber wegen des Bermögens, da die erlittene capitis deminituio die fiduciae actio ohne Zweifel nicht aufhob». In tal senso, a giudizio di Huschke, la donna per farsi restituire il patrimonio avrebbe potuto avvalersi di un’actio fiduciae che, come l’actio rei uxoriae o, in generale, le azioni quae naturalem praestationem habere intelleguntur, non sarebbero inficiate dalla capitis deminutio, così come emerge da D. 4.5.8. Contra G. GROSSO, Ricerche intorno all’elenco classico dei «bonae fidei iudicia», in RISG III.1, 1928, 54 ss. ora in ID., Scritti storico giuridici, III, cit., 139 ss. (da cui si cita), il quale sostiene che il brano citato da Huschke a sostegno della propria tesi, a differenza della successiva lex 9, si riferisce ai soli casi di capitis deminutio del debitore e non del creditore; nel nostro caso, la donna.
[32] Entrambi i termini non sono stati qui resi in italiano, in quanto un’anticipata traduzione rischierebbe di inficiare la ricostruzione del loro significato.
[33] Sul significato di ‘cogere’ v. H. HEUMANN, E. SECKEL, Handlexikon, zu den Quellen des römischen Recht, 10ª ed., Graz 1958, 74, che lo intende nel senso di «antreiben, zwingen»; voce Cogo, in VIR, I, Berolini 1903, coll. 789 ss.; voce Cogo, in OLD, ed. P.G.W. Glare, Oxford 1982, 346 s. Per ‘compellere’ si rimanda sempre a H. HEUMANN, E. SECKEL, Handlexikon, cit., 83, traducibile con «jemanden zu etwas antreiben, anhalten, nötigen, zwingen»; voce Compello, in VIR, I, cit., 838 ss.; voce Compellere, in OLD, cit., 374.
[34] Si specifica che la ricerca non si soffermerà sulla coemptio a scopo fiduciario, in quanto ai fini della dimostrazione del nostro assunto è preferibile focalizzare l’attenzione sulla coemptio matrimonii causa, dato che Gaio vi allude impiegando un differente verbo.
[35] Oltre agli studi di Volterra, v. J. GAUDEMET, Observation, cit., 201; R. FIORI, ‘Materfamilias’, in BIDR XCVI-XCVII, 1993-94, 465 ss. (anche se egli distingue tra i tre status, ma li qualifica come poteri; cfr. la nt. 168); I. PIRO, Riflessioni in tema di ‘in manu filii esse’, in Iura XLVII, 1996, 147 ss., 156 ss.
[36] Così da ultimo R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 464 ss., al quale si rimanda per ulteriore bibliografia.
[37] Sempre R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 320 ss., ha ipotizzato una duplicità di situazioni descrivibili con il termine manus, in modo da distinguere tra la manus attribuita al filius familias e quella di cui era titolare il soggetto sui iuris. Nel primo caso, la manus avrebbe costituito un rapporto di parentela, mentre il rapporto potestativo sarebbe stato gerito dal pater familias. Alla morte di quest’ultimo, il figlio avrebbe esercitato la potestà sulla moglie non perché l’avesse ottenuta dal padre, bensì perché sarebbe stato legato da un rapporto di quasi agnatio con la moglie. Sul punto v. altresì i rilievi mossi da I. PIRO, Riflessioni, cit., 130 s.
[38] W. STUDEMUND, Gaii Institutionum commentarii quattuor, cit., 29. V. anche E. BÖCKING, Gai Institutiones, cit., 29, nel quale, anzi, si legge ‘cum’ ma sopra la ‘c’ è aggiunta come opzione alternativa la lettura di una ‘e’ (visto che ‘cum’ non regge l’accusativo), mentre ‘emit’ non è visibile; l’assenza del verbo in uno dei due apografi pone dubbi in merito alla effettiva presenza di ‘emere’ nel passo considerato. Per il significato arcaico del verbo ‘emere’, cfr. Fest. voce Redemptores (Lindsay 332 s.); Paul. Fest. voce Abemito (Lindsay 4); Paul. Fest. voce Emere (Lindsay 66). Da queste fonti emerge che il termine equivalesse ad ‘accipere’. Il sostantivo ‘emptio’ risulta attestato nella legge delle XII Tavole, ma nella generica accezione di ‘alienatio’ riferita nella seguente citazione di Aristone, conservata nel controverso passo di Pomp. 18 ad Q. Muc. D. 40.7.29.1: lex duodecim tabularum emptionis verbo omnem alienationem complexa videretur; cfr. anche XII Tab. 7.11 (= I. 2.1.41) e XII Tab. 7.12 (= Tit. Ulp. 2.4). Si assisterebbe dunque a un’evoluzione del termine da ‘prendere’ a ‘comprare’. Sul punto v. soprattutto L. PEPPE, Storie di parole, cit., 129 ss., 129 nt. 27; M. MILANI, La ‘fiducia’, cit., 86 s. e nt. 117 e la bibliografia ivi citata.
[39] Cfr., solo a titolo di esempio, alcuni dei manuli adottati nei corsi di Istituzioni di diritto romano: A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano, 4ª ed., Torino 1993, 227; A. GUARINO, Diritto privato romano, 11ª ed., Napoli 1997, 567; A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO MARUOTTI, Diritto privato romano, 2ª ed., Torino 2017, 198. Più sfumata, al punto da poter essere annoverata nel secondo filone dottrinale riportato nel corpo del testo, la posizione di M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano, 3ª ed., Palermo 2006, 246, per il quale: «Oggetto ne era la donna; alienante (mancipio dans) la donna stessa se sui iuris (che avrebbe fatto la mancipatio di sé stessa) oppure il suo pater familias».
[40] V. da ultimi I. PIRO, «Usu», cit., 43 ss.; R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 301 ss., con ulteriore bibliografia.
[41] V. M. DAVID, H.L.W. NELSON, Gai institutionum, cit., 134 ss.
[42] La questione emerge già dalle schede di Bluhme, su cui v. J.F.L. GÖSCHEN, Gaii Institutionum commentarii IV, cit., 49, il quale riportava in nota la frase così come trascritta nella scheda, ossia libripendau(vel//)//u(vel//)/e(velc)um mulierem; nel corpo del testo propone la sua interpretazione, cioè ‘libripende, praeter mulierem eumque’. V. anche la proposta di C. LACHMANN, Gaii Institutionum, cit., col. 17 nt. 71. Oppure PH.E. HUSCHKE, Gaius, in Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt. In usum maxime academicum composuit, recensuit, adnotavit Ph. Eduardus Huschke. Editio tertia rursus aucta et multis locis emendata, Lipsiae 1874, 193, ricostruisce, dopo libripende, ‘asse mulierem eo, cuius in manum convenit’; quest’ultima proposta è stata abbandonata nelle successive edizioni, come quella qui consultata (si rimanda alla nt. 12; nella quinta edizione, il passo è riportato alla p. 200). Per ulteriori approfondimenti v. I. PIRO, Gai 1,113, cit., 387 nt. 57.
[43] V., tra le varie edizioni delle Istituzioni, P. KRÜGER, W. STUDEMUND, Gai Institutiones, cit., 26; P.F. GIRARD, F. SENN, Textes de droit romain, 7ª ed., I, Paris 1967, 46, che sostituisce ‘eum’ con ‘eam’ e aggiunge ‘is’; G. BAVIERA, Gai institutionum commentarii quattuor, in FIRA. Editio altera aucta et emendata. Pars altera. Auctores, Florentiae 1968, 30; E. NARDI, Istituzioni di diritto romano. Testi, I, Milano 1973 (rist. emendata 1986), 17. Ulteriore bibliografia in I. PIRO, Gai 1,113, cit., 363 nt. 6. L’emendazione è accolta da O. KARLOWA, Römische Rechtsgeschichte, II.1, cit., 158; O. CARRELLI, ‘Coemptio matrimonii causa’, cit., 190 ss.; C. LONGO, Diritto romano. Diritti di famiglia, 2ª ed., Roma 1953, 61; E. CANTARELLA, Sui rapporti, cit., 204; E. VOLTERRA, voce Matrimonio, cit., 263; G. MAC CORMACK, ‘Coemptio’ and marriage by purchase, in BIDR LXXXI, 1978, 188; G. HANARD, ‘Manus’ et mariage, cit., 242 s.; G. FRANCIOSI, La vendita a scopo di matrimonio nel mondo romano, in Estudios F. Hernandez–Tejero, II, Madrid 1992, 201; ID., Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana, 6ª ed., Napoli 1999, 101; L. PEPPE, Storie di parole, cit., 124; R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 301 ss.
[44] V. E. SECKEL, B. KÜBLER, Gai Institutionum commentarii quattuor. Iurisprudentiae anteiustinianae reliquias in usum maxime academicum compositas a Ph. Eduardo Huschke editione sexta aucta et emendata ediderunt E. Seckel et B. Kuebler, I, Lipsiae 1908, 30; P.F. GIRARD, F. SENN, Textes de droit romain, 6ª ed., Paris 1937, 240. Per ulteriore bibliografia v. sempre I. PIRO, Gai 1,113, cit., 363 nt. 6. La sostituzione è accettata da P.E. CORBETT, The Roman Law, cit., 78; O. CARRELLI, ‘Coemptio matrimonii causa’, cit., 198; M. LAURIA, Matrimonio-dote. Lezioni di diritto romano, Roma 1936, 7; O. ROBLEDA, El matrimonio en derecho romano. Esencia, requisitos de validez, efectos, disolubilidad, Roma 1970, 10; F. BENEDEK, Die ‘Conventio in manum’ und die Förmlichkeiten der Eheschliessung im römischen Recht, Pécs 1978, 15 ss.; S. TREGGIARI, Roman Marriage, cit., 25.
[45] V. G. BRINI, Matrimonio e divorzio, I, cit., 51 ss.; L. LANDUCCI, Indissolubilità del matrimonio confarreato, in AG LVII, 1896, 53; S. PEROZZI, Problemi di origini, in Studi in onore di V. Scialoja, II, Milano 1904, ora in ID., Scritti giuridici, III, Famiglia, successione, procedura e scritti vari, a cura di U. Brasiello, Milano 1948, 533 s.; O. CARRELLI, ‘Coemptio matrimonii causa’, cit., 189 ss.; R. DÜLL, Studien zur Manusehe, in Festschrift für Leopold Wenger, I, München 1944, 211 ss.; M. KASER, Ehe und ‘conventio’, cit., 73 ss.; R. DANIELI, ‘Manus’ e ‘conventio in manum’, in Studi Urbinati XIX, 1950-51, 177 ss.; F. BENEDEK, Die ‘Conventio in manum’, cit., 15 ss.; G.L. FALCHI, Osservazioni sulla natura, cit., 375 ss. Ulteriore bibliografia in I. PIRO, «Usu», cit., 43 s. Contra, sulla base delle fonti citate alla nt. 47, O. KARLOWA, Römische Rechtsgeschichte, II, cit., 158 s.; J. GAUDEMET, Observation, cit., 200 ss.; P. BONFANTE, Corso, I, cit., 63 ss.; G. SCHERILLO, voce Coemptio, cit., 416 s.; E. VOLTERRA, Nuove ricerche, cit., 57; ID., voce Matrimonio, cit., 263 ss.; C.S. TOMULESCU, ‘Gaius 1,111 und die Ehe ‘usu’, in Sein und Werden im Recht. Festgabe für U. von Lübtow, hsgg. W.G. Becker, L. Schnorr von Carolsfeld, Berlin 1970, 407; P. ZANNINI, Gaio antifemminista?, in Prospettive sistematiche nel diritto romano, Torino 1975, 303 ss.; B. ALBANESE, Le persone, cit., 297; C. GIOFFREDI, Per la storia del matrimonio romano, in Nuovi studi di diritto greco e romano, Roma 1980, 123 ss.; I. PIRO, «Usu», cit., 45 ss. anche per ulteriore bibliografia. Oltre a ciò, si è arrivati ad affermare l’esistenza di un’antica vendita intergentilizia con il fine di scambiare le donne a scopo riproduttivo. Allo stato attuale delle fonti, però, questa teoria appare indimostrabile. V., principalmente, G. FRANCIOSI, Clan gentilizio, cit., 101 ss., sulla scia di S. PEROZZI, Problemi di origini, cit., 532 ss. Contra, oltre a Carrelli, A. ROMANO, ‘Matrimonium iustum’, cit., 29 s.; A. CORBINO, Recensione a G. FRANCIOSI, Famiglia e persone in Roma antica. Dall’età arcaica al Principato, Torino 1989, in Iura XL, 1989, 105.
[46] V., tra i vari editori del testo gaiano, PH.E. HUSCHKE, Gaius, 5ª ed., cit., 200; F. KNIEP, Gai institutionum commentarius primus. Text mit Vorwort, Erklärung und Anhängen, Jena 1911, 45; M. DAVID, H.L.W. NELSON, Gai institutionum, Kommentar, I, cit., 134 ss.; ID., Gai Institutionum commentarii IV mit philologischem kommentar herausgegeben, Text, 1. Lieferung, Leiden 1954, 34; U. MANTHE, Gaius. Institutiones. Die Institutionen des Gaius. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Ulrich Manthe, 2ª ed., Darmstadt 2010, 76. L’integrazione è accettata da J. LINDERSKI, ‘Usu, farre, coemptione’, cit., 303. Più precisa dal punto di vista stilistico, ma priva di indizi testuali, è l’alternativa ‘emit eum <mulier et> mulierem <is> cuius <ea> in manum convenit’ proposta da A. CORBINO, Ricerche sulla configurazione originaria delle servitù, I, Milano 1981, 79 e nt. 71 e accettata da L. MESSINA, ‘Coëmptio’, cit., 403 e nt. 43.
[47] Tra le fonti giuridiche v. principalmente Gai 1.114. Tra le fonti extragiuridiche v. Cic. Flacc. 38.84; orat. 1.56.237; Mur. 12.27. Varr. de ling. lat. 6.6.43 enfatizza la preposizione ‘co’ quale indice di un reciproco acquisto tra la donna e l’uomo. Pur facendo riferimento a una reciprocità dell’atto, non sono ritenuti affidabili Boeth. ad top. Cic. 3.14; Serv. ad aen. 4.103; in georg. 1.31, in quanto fonti del periodo postclassico. Incerto è, invece, il riferimento alla coemptio in Non. Marc. comp. doctr. voce Nubentes (Lindsay 852), su cui v. L. PEPPE, L’urnetta n.2260 di Chiusi ed il matrimonio romano arcaico. Alcuni spunti per una riflessione sulla formazione del diritto, in Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo, II, Napoli 1997, 125 ss. Con molta probabilità, diversa doveva essere la posizione della donna nel periodo arcaico, arco temporale qui non considerato in quanto la nostra riflessione si concentra sull’epoca classica.
[48] Cfr. E. VOLTERRA, Lezioni di diritto romano, cit., 104; C.S. TOMULESCU, Gaius 1,111, cit., 407; P. ZANNINI, Gaio antifemminista?, cit., 303; G. HANARD, ‘Manus’ et mariage, cit., 242 ss.; R. FIORI, ‘Materfamilias’, cit., 467; I. PIRO, «Usu», cit., 53 ss.; S. RANDAZZO, ‘Leges mancipii’. Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell’accordo negli atti formali di alienazione, Napoli 1998, 48. Contra O. CARRELLI, ‘Coemptio matrimonii causa’, cit., 191 ss.; E. CANTARELLA, Sui rapporti, cit., 205 ss. Per ulteriore bibliografia cfr. I. PIRO, «Usu», cit., 44 nt. 12.
[49] V. I. PIRO, Gai 1,113, cit., 382 ss. e 389.
[50] I. PIRO, Gai 1,113, cit., 367.
[51] V. supra, nt. 38.
[52] Così I. PIRO, Gai 1,113, cit., 389. Contra B. ALBANESE, Note, cit., 6 nt. 10; R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 308 nt. 12. In effetti, oltre a quanto già osservato da Albanese e Astolfi, se in Gai 1.113 si fosse alluso alla donna che assumeva la condizione di filiae loco presso il marito, il giurista avrebbe impiegato il sostantivo uxor. È con questo termine, infatti, che Gaio indica la donna già sposata o quella che era in procinto di sposarsi, poiché il sostantivo è tecnico rispetto al più generico mulier. V., oltre a Gai 1.115b, Gai 1.29-30, 56-59, 61-64, 66-67, 70-71, 74-76, 78, 94, 149-150, 152; 2.98, 142, 159, 241, 239; 3.3, 40-41, 46, 49, 199, 221-222; 4.62. Sul punto cfr. H. HEUMANN, E. SECKEL, Handlexikon, cit., 610, ove si specifica che la uxor sarebbe: «Ehefrau, Ehegattin, mag die Ehe die besonderen zivilrechtlichen Wirkungen haben (matrimonium iustum, wenn conubium unter den Gatten besteht) oder nicht (matr. iniustum wegen mangelnder Ehegemeinschaft) mag die zivile Ehe Manusehe oder freie Ehe sein»; diversamente, la mulier (la cui definizione è riportata alla p. 355), è definita principalmente come femina e, nello specifico, secondo la dicitura di Ulp. 7 ad ed. D. 50.16.13 pr.: ‘Mulieris’ appellatione etiam virgo viripotens continetur. Solo per estensione, quindi, mulier può equivalere a moglie. Così anche la voce mulier in TLL, VIII, Lipsiae 1936-1965, coll. 1571 ss., che accosta il sostantivo a γυνή (che, come in latino, in generale significa donna e solo in contesti particolari assume il significato di moglie; cfr. la voce γυνή in TLG, III, Graz 1954, coll. 828 s.), nonché il confronto tra le voci mulier e uxor in OLD, cit., 1141 (mulier), 2123 (uxor). Da ultimo, v. la voce Uxor, in VIR, V, Berolini 1939, 1611 s.: «uxor est mulier in matrimonium ducta, proprie civis Romana civi Romano nupta, dicitur autem etiam de Latinis et peregrinis et abusive de contubernalis servorum». Basti, infine, pensare che la tutela della donna sui iuris è definita mulieris; su di essa v. principalmente P. ZANNINI, Studi sulla ‘tutela mulierum’, I. Profili funzionali, Torino 1976, passim; B. ALBANESE, Le persone, cit., 529 ss., ove ulteriore bibliografia. Pertanto, pur riferendosi Gai 1.113 all’ambito matrimoniale, l’utilizzo del termine mulier in luogo di uxor si giustificherebbe con l’esigenza di una coerenza interna rispetto alla possibilità, cui si allude in Gai 2.139 (su cui cfr. par. 3), che la coemptio potesse verificarsi sia prima sia dopo il matrimonio.
[53] Per il primo caso v. Gai 1.119; per il secondo, v. Gai 1.117; per il terzo v. Gai 1.118 (ques’ultimo giuntoci incompleto). Sul punto v. A. CORBINO, Il formalismo negoziale nell’esperienza romana, 2ª ed., Torino 2006, 16 ss.
[54] Gai 1.123: —2— mancipati mancipataeve servorum loco constituuntur, adeo quidem ut ab eo, cuius in mancipio sunt, neque hereditates neque legata aliter capere possunt, quam si simul eodem testamento liberi esse iubeantur, sicuti iuris est in persona servorum. sed differentiae ratio manifesta est, cum a parentibus et a coemptionatoribus isdem verbis mancipio accipiuntur, quibus servi; quod non similiter fit in coemptione. Si è preferito qui riportare il passo così come riportato in E. NARDI, Istituzioni, I, cit., 19, in quanto in entrambi gli apografi le lacune presenti nelle righe 21 e 22 impediscono di ricostruire la parte iniziale del passo. V. E. BÖCKING, Gai Institutiones, cit., 32 s.; W. STUDEMUND, Gaii Institutionum commentarii quattuor, cit., 32. Poiché il tentativo di integrare il passo esula dallo scopo della ricerca, è preferibile rinviare qui per le varie integrazioni a J.F.L. GÖSCHEN, Gaii Institutionum commentarii IV, cit., 57 s.; C. LACHMANN, Gaii Institutionum commentarii quattuor, cit., col. 20; PH.E. HUSCHKE, Gaius, 5ª ed., cit., 203, (quest’ultima fedele al contenuto e a quanto riportato in Gell. 18.6); P. KRÜGER, W. STUDEMUND, Gai Institutiones, cit., 29. V. altresì le osservazioni in M. DAVID, H.L.W. NELSON, Gai Institutionum, Kommentar, I, cit., 154 ss., per i quali l’opzione migliore per integrare il rigo 22 sarebbe ‘faceret n̄ redigit’ in seruilem condicionem’. A sostegno dell’ipotesi secondo cui l’atto sarebbe stato denotato dalla pronuncia di verba determinati, nonché da una certa solennità, fino al punto di essere definito un ritum, v. Cic. orat. 1.56.237; Boeth. ad top. Cic. 3.14; Serv. in georg. 1.31. Hanno ipotizzato il tenore della formula G. SCHUPFER, La famiglia secondo il diritto romano, I, Padova 1876, 96; O. KARLOWA, Römische Rechtsgeschichte, II.1, cit., 161; P. BONFANTE, Corso, I, cit., 65. Sulla linea di Bonfante, per G.L. FALCHI, Osservazioni sulla natura, cit., 375 s., il rituale della mancipatio sarebbe stato modificato con l’inserimento di una nuncupatio da parte dell’acquirente, in virtù della quale il passaggio della donna sotto la sua potestà si sarebbe verificato loco filiae. Sul punto v. anche S. RANDAZZO, ‘Leges mancipii’, cit., 49 s.; U. BARTOCCI, Le ‘species nuptiatum’, cit., 129 s.; B. ALBANESE, Note, cit., 8 s.; P. MARRA, ‘Fiduciae causa’, cit., 22 nt. 23.
[55] Sulla ricostruzione della storia della coemptio non è possibile qui soffermarsi. Si ritiene più probabile un’origine predecemvirale, come sostenuto da S. RANDAZZO, ‘Leges mancipii’, cit., 49 nt. 25. In senso contrario R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 349 ss., ha ritenuto che la coemptio fosse una creazione della giurisprudenza pontificale posteriore al periodo decemvirale. In ogni caso, rimane preferibile il primo orientamento, poiché nulla esclude (e allo stesso tempo conferma) che nell’età arcaica la manus si formasse solo attraverso la coemptio. Non persuasivo risulta l’orientamento che ipotizza una compravendita della donna.
[56] Il motivo per cui Gaio incentra la differenza (manifesta) sulla forma, e quindi sui verba impiegati, sarebbe un ulteriore dato sulla natura della mancipatio, concepita come imaginaria venditio, mediante la quale si compiva la coemptio. Sulla ratio manifesta come indizio per cui Gaio parla della particolarità dei verba in Gai 1.113, v. I. PIRO, Gai 1.113, cit., 371 ss. Sul punto, qualche perplessità emerge da B. ALBANESE, Note, cit., 9 nt. 16.
[57] Il testo è preso da U. MANTHE, Gaius. Institutiones, cit., 76.
[58] D’altronde, che la donna potesse essere un soggetto attivo nella coemptio è dimostrato altresì dalla stessa locuzione ‘conventio in manum’. L’impiego delle espressioni ‘conventio in manum’ e ‘in manum convenire’, infatti, evoca l’idea di un convenire, e dunque di una partecipazione volontaria di entrambe le parti dell’atto che si traduce in un accordo, come osservato da E. VOLTERRA, Nuove ricerche, cit., 54 ss., e da L. PEPPE, Storie di parole, cit., 160 ss.
[59] La coemptio poteva essere infatti tutelae evitandae causa (Gai 1.114-115) su cui v. R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 341 s.; P. MARRA, ‘Fiduciae causa’, cit., 45 ss. per bibliografia; oppure testamendi faciendi gratia (Gai 1.115a) su cui v. P. MARRA. ‘Fiduciae causa’, cit., 49 ss.; R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 342 ss., con bibliografia; infine sacrorum interimendorum causa (Cic. Mur. 12.27), su cui v. L. MESSINA, ‘Coëmptio’, cit., 387 ss.; R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 345 ss. a fini bibliografici. Contro la classicità della coemptio fiduciae causa v. S. SOLAZZI, Glosse a Gaio, in Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento, I, Palermo 1936, 150 ss., ora in ID., Scritti giuridici, VI, Napoli 1972, 227 ss. (da cui si cita).
[60] Nella traduzione del passo si è preferita una lettura più conservativa che ricollega la coemptio cum marito a chi è già marito della donna, anche sulla base di quanto emerge da Gai. 11 ad ed. prov. D. 23.5.4, nel cui testo con maritus si indica il marito, mentre con sponsus il fidanzato. Sul punto v. E. ROBLEDA, El matrimonio, cit., 32.
[61] Il testo è preso da U. MANTHE, Gaius. Institutiones, cit., 162.
[62] Per le diverse interpretazioni volte a spiegare la conclusione della coemptio prima del matrimonio nonché per ulteriore bibliografia sul punto, v. R. DÜLL, Studien zur Manusehe, cit., 206 ss.; J. GAUDEMET, Observation, cit., 203 nt. 62; G. HANARD, ‘Manus’ et mariage, cit., 245; I. PIRO, «Conventio in manum», cit., 307 ss.; R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 316.
[63] Come emerge da Gai 1.115: Quod est tale: si qua velit quos habet tutores reponere et alium nancisci, illis tutoribus auctoribus coemptionem facit; deinde a coemptionatore remancipata ei, cui ipsa velit, et ab eo vindicta manumissa incipit eum habere tutorem, a quo manumissa est; qui tutor fiduciarius dicitur, sicut inferioribus apparebit. Paul. adult. Coll. 4.2.3: Secundo vero capite permittit patri, si in filia sua, quam in potestate habet, aut in ea, quae eo auctore, cum in potestate esset, viro in manum convenerit, adulterum domi suae generive sui deprehenderit isve in eam rem socerum adhibuerit, ut is pater eum adulterum sine fraude occidat, ita ut filiam in continenti occidat. Pap. adult. Coll. 4.7.1: Quaerebatur, an pater emancipatam filiam iure patris accusare possit. respondi: occidendi quidem facultatem lex tribuit eam filiam, quam habet in potestatem, aut quae eo auctore in manum convenit: sed accusare iure patris ne quidem emancipatam filiam pater prohibetur. La prestazione dell’auctoritas del pater o del tutore mostrerebbe quindi che la conventio dipendeva dalla volontà della donna, integrata sul piano giuridico da quella di chi prestava l’auctoritas. Parimenti, le fonti segnalerebbero un’evidente diversità della coemptio dall’adoptio e dalla emancipatio della filia familias, nei quali l’iniziativa era esclusivamente del pater. Sul punto v. E. VOLTERRA, Nuove ricerche, cit., 57 ss.; B. ALBANESE, Le persone, cit., 297 s.; I. PIRO, «Usu» cit., 58 ss.; L. PEPPE, Storie di parole, cit., 134 ss. per ulteriori riferimenti. Si ritiene generalmente che per uno dei fini per i quali si ricorreva alla coemptio, ossia quello tutelae evitandae causa, il tutor che prestasse la propria auctoritas nell’interesse della donna fosse quello testamentario o dativo. Così A. CORBINO, Ricerche, cit., 90 nt. 102; L. MESSINA, ‘Coëmptio’, cit., 406 nt. 48 per ulteriore letteratura.
[64] V. U. MANTHE, Gaius. Institutiones, cit., 78.
[65] V. gli apografi di E. BÖCKING, Gai Institutiones, cit., 30; W. STUDEMUND, Gaii Institutionum commentarii quattuor, cit., 30. Nel primo, alla riga 10, sono riportate le seguenti lettere lette da Bluhme: femina ea cī fanteis (segue uno spazio di cinque lettere) sii (spazio di cinque lettere) fi. La lettura di Bluhme è segnata nel secondo apografo con le lettere quadre, pur con qualche modifica suggerita da Studemund: femina mancipata t eis (in aggiunta a Bluhme, a cui segue lo spazio di cinque lettere) sii (spazio di cinque lettere) fi. Per le varie integrazioni del passo v. J.F.L. GÖSCHEN, Gaii Institutionum commentarii IV, cit., 51; C. LACHMANN, Gaii Institutionum commentarii quattuor, cit., col. 18; PH.E. HUSCHKE, Gaius, 5ª ed., cit., 201. Tutti e tre collegano la frase lacunosa al precedente Gai 1.115a. V. infine P. KRÜGER, W. STUDEMUND, Gai Institutiones, cit., 29. V. anche M. DAVID, H.L.W. NELSON, Gai institutionum, Kommentar, I, cit., 144 s.
[66] In tal caso, la moglie poteva praticare i culti familiari, riservati ai soli membri della famiglia agnatizia del marito (in generale, il culto degli antenati), ai quali la donna poteva accedere solo previa conventio in manum. Diversamente, la donna che fosse uxor qua talis, ossia che non fosse conventa in manum e fosse rimasta quindi sui iuris oppure alieni iuris presso il proprio padre, partecipava solo al culto del focolare domestico della nuova famiglia che concorreva a formare. V. Cato de agr. cult. 143.2; Macrob. 1.15.22; Non. de comp. doc. voce Nubentes (Lindsay 852). Sul punto v. anche M. HUMBERT, Le remariage à Rome. Étude d’histoire juridique et sociale, Milano 1972, 21 ss., il quale divide tra culti domestici, localizzati nella casa e nel focolare (comprendenti dunque anche di Lares e Penates), che interessavano direttamente la uxor e quelli familiari.
[67] Entrambe le espressioni ‘loco filiae’ e ‘quasi sua’ impiegate in Gai 2.139 sarebbero indice di una non equivalenza della posizione della donna in manu rispetto a quella dei filii familias. Questa differenza emergerebbe non solo dalla distinzione, all’interno della tematica degli eredi sui et necessarii, tra i filii familias e la uxor in manu, ma anche dalla stessa struttura in cui Gaio distingue, all’interno del primo commentario, i soggetti che in Gai 1.49 definisce alieni iuris subiecti. A sostegno di ciò, si propone anche il seguente schema: Gai 1.52-54: potestas dei domini sui servi; Gai 1.55-96: potestas del padre sui liberi procreati iustis nuptiis; Gai 1.97-107: potestas dei padri sui liberi adottati; Gai 1.108-115b: le donne in manu; Gai 1.116-123: personae in mancipio. A questo segue la distinzione tra i modi con cui queste sono liberate dalla situazione giuridica gravante su di loro: Gai 1.125-136: casi di liberazione dalla patria potestas; Gai 1.137-137a: forme di liberazione dalla manus (passi lacunosi); Gai 1.138-141: forme di cessazione dal mancipium.
[68] Sulla preferibilità della lezione ‘ut’ anziché ‘aut’ che compare negli apografi (E. BÖCKING, Gai Institutiones, cit., 44; W. STUDEMUND, Gaii Institutionum commentarii quattuor, cit., 44), v. S. SOLAZZI, ‘Manumissio ex mancipatione’, in Athenaeum V, 1927, 104, 124 s., nonché B. ALBANESE, Le persone, cit., 318 nt. 17, che evidenzia come si trattasse di una svista dell’amanuense «come videro già eruditi del secolo scorso». Sulla stessa linea v. anche S.A. CRISTALDI, «In mancipio esse». Genesi e assetti di una speciale dipendenza dei liberi in età imperiale, Napoli 2019, 81, per il quale sarebbe improbabile che Gaio, dopo avere fatto riferimento a una manumissio compiuta ex mancipatione (‘qui mancipio dantur quique ex mancipatione manumittuntur’), nella parte precedente del testo considerasse alternative fra loro, attraverso il disgiuntivo aut, la mancipatio e la manumissio.
[69] Cfr. infatti B. ALBANESE, Le persone, cit., 318 nt. 17.
[70] Gai 1.49: Rursus earum personarum, quae alieno iuri subiectae sunt, aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt. L’indicazione di tre differenti status giuridici è fatta risalire alla lex Cincia de donis et muneribus del 204 a.C., come testimonia Frag. Vat. 298. Nonostante la recenziorità della fonte (per cui rimane preferibile il testo di Gaio), l’indicazione delle categorie cui non si applica il divieto di donazione è collegata a tre specifiche situazioni giuridiche (potestas, manus, mancipium). Per questa ragione sarebbe da escludere una sinonimia tra i vari sostantivi; diversamente il filius familias e la filia familias soggetti al potere del pater familias, sarebbero indicati con l’espressione ‘quis in alterius potestate erit’ (cfr. anche Frag. Vat. 300). V. E. VOLTERRA, Nuove ricerche, cit., 28 ss.
[71] Lo testimonia altresì Tit. Ulp. 11.13: Minima capitis diminutio est, per quam, et civitate et libertate salva, status dumtaxat hominis mutatur; quod fit adoptione et in manum conventione. È evidente la differenza rispetto al passo di Gaio dove è menzionata la sola coemptio. I Tituli fanno invece riferimento alla confarreatio (Tit. Ulp. 9.1) e alla coemptio (11.5) come atti attraverso i quali attuare la conventio in manum. Gaio, nel riferire la sola coemptio, sembrerebbe recepire uno sviluppo giuridico che l’autore dei Tituli non parrebbe cogliere. Sul punto v. M. AVENARIUS, Der pseudo-ulpianische, cit., 307 s. Per quanto riguarda l’usus, in Gai 1.111 si specifica che esso era scomparso dall’ordinamento giuridico per mezzo di leggi e per desuetudine; per la confarreatio, per una parte della dottrina il contenuto di Gai 1.162 sarebbe idoneo a sostenere che all’inizio del passo mutilo di Gai 1.136 il giurista affermasse che la confarreatio potesse elidere il vincolo di agnazione che legava la moglie conventa al suo pater familias. Così L. MESSINA, Le lacune di Gai 1.136-137, in ‘Sodalitas’. Scritti in onore di Antonio Guarino, II, Napoli 1984, 817 s. nt. 10, la quale tiene conto anche di Gai 4.38. Contra, da ultimo, P. BUONGIORNO, Appunti sulla dialettica normativa in materia matrimoniale nel primo principato, in BIDR CXI, 2017, 310 ss.
[72] Gai 1.158: Sed adgnationis quidem ius capitis deminutione perimitur, cognationis vero ius eo modo non commutatur, quia civilis ratio civilia quidem iura corrumpere potest, naturalia vero non potest. Ciò significa che lo status di loco filiae era ottenuto solo attraverso il matrimonio a cui si fosse accompagnata la conventio in manum. Da solo, infatti, il matrimonio non era in grado di ricostituire il precedente vincolo di adgnatio, soprattutto perché, dal momento che il suo requisito essenziale era stato individuato dai giuristi nel consensus (su cui v. principalmente R. ORESTANO, La struttura giuridica del matrimonio romano. Dal diritto classico al diritto giustinianeo, I, Milano 1951, 187 ss.; R. ASTOLFI, Il matrimonio nel diritto romano classico, 2ª ed., Padova 2014, 63 ss.), esso era a cavaliere tra il ius gentium e il ius civile. Anzi, quando il matrimonio rilevava per il ius civile, ossia quando era iustum, come nel caso dei matrimonia cui accedeva la manus, esso non era idoneo a creare un rapporto di adgnatio; diversamente, si dovrebbe concludere che il matrimonio cui non accedeva la manus rendeva la sposa loco filiae. Ma così non è. Allo stesso tempo, però, nemmeno la sola manus era in grado di reintegrare l’adgnatio, proprio perché questa si spezzava per effetto della conventio in manum. Le due figure, prese singolarmente, non erano in grado di ricostituire il rapporto di adgnatio; e ciò nemmeno nel caso in cui operassero insieme, proprio perché la conventio aveva fatto venir meno l’adgnatio. Sulla base di questa ricostruzione, l’effetto combinato sul piano giuridico di matrimonium e manus faceva acquisire alla donna la posizione analoga a quella di figlia (loco filiae) e la inseriva in un rapporto di agnazione rispetto al marito, ma non faceva ricadere sotto la patria potestas del vir la donna, proprio perché loco filia e quasi sua.
[73] Cfr. Gai 1.163: Nec solum maioribus capitis deminutionibus ius adgnationis corrumpitur, sed etiam minima; et ideo si ex duobus liberis alterum pater emancipaverit, post obitum eius neuter alteri adgnationis iure tutor esse poterit.
[74] V. U. MANTHE, Gaius Institutiones, cit., 88.
[75] D’altronde, è già stato ampiamente dimostrato come la posizione della donna in manu fosse diversa rispetto a quella di una filia familias oppure, in ambito matrimoniale, a quella di una uxor sposata in un rapporto coniugale cui la manus non accedeva. V. I. PIRO, «Usu», cit., 69 ss.; R. FIORI, ‘Materfamilias’, cit., 455 ss.; I. PIRO, Riflessioni, cit., 156 ss., ove ulteriori fonti e bibliografia.
[76] U. MANTHE, Gaius. Institutiones, cit., 88.
[77] Come è possibile notare dagli apografi (v. E. BÖCKING, Gai Institutiones, cit., 38; W. STUDEMUND, Gaii Institutionum commentarii quattuor, cit., 38), le prime tre righe sono completamente illeggibili se non per alcune poche lettere che non consentono di ricostruire il contenuto del passo. Ciò non ha impedito agli studiosi di cercare di integrare il testo: C. LACHMANN, Gaii Institutionum commentarii quattuor, cit., col. 24 nt. 61 ha ritenuto che il collegamento tra la parte mutila e quella conservata ruotasse attorno a questo significato: «vel cum patri suo, cuius potestate in manum mariti conveniendo exierant, iure remancipatae fuerint, in patriam potestatem revertuntur»; P. KRÜGER, W. STUDEMUND, Gai Institutiones, cit., 34 hanno ricostruito in questo modo: «In manu autem esse mulieres desinunt isdem modis, quibus filiae familias potestate patris liberantur; sicut igitur filiae familias una mancipatione de potestate patris exeunt, ita eae quae in manu sunt una mancipatione desinunt in manu esse etc.»; diversamente, PH.E. HUSCHKE, Gaius, 5ª ed., cit., 208, ha ricompreso la parte mutila in Gai 1.137 e quanto leggibile in Gai 1.137a, facendo salva la lezione ‘remancipatione’; il contenuto di Gai 1.137 sarebbe il seguente: «Feminae, quae in manu sunt, similiter eo iure liberantur atque filiae, quae in potestate sunt, velut morte eius, cuius in ma|nu sunt, sive aqua et igni interdictum fue|rit»; M. DAVID, H.L.W. NELSON, Gai Institutionum, Kommentar, I, cit., 174, non hanno proposto alcuna integrazione, ritenendo che «Eine Ergänzung der Lücke auf Grund der Spuren von V erscheint uns nicht möglich». I due filologi hanno sottolineato la presenza (quasi illeggibile) di un ‘itaque’ e di ‘nc’ precedenti il desinunt da completare in tunc e hanno confermato la proposta di Huschke. Da ultimo v. L. MESSINA, Le lacune, cit., 832: «<N>on <solum enim quae coëmptionatoribus nuptae sunt, sed etiam quae iis nuptae non sunt, po>s<sunt mancipari;> itaq(ue), <si semel mancipatae fue>ri<nt, sane tu>nc desinunt in manu esse, et si ex ea mancipatione manumissae fuerint sui iuris effici<untur>». Si tratta, in ogni caso, di un’operazione che, allo stato attuale del foglio, è molto ardua, per cui è preferibile attenersi solo alla tradizione manoscritta.
[78] Così R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 328. L’affermazione di Astolfi sembra in contrasto con quanto prima sostenuto sull’impossibilità di verificare la causa della coemptio, soprattutto quando questa era compiuta tra marito e moglie. In proposito può osservarsi che la spiegazione di Astolfi risulta corretta se letta alla luce della dogmatica moderna ma non può corrispondere alla realtà giuridica romana. Nella nostra trattazione si è preferito, invece, dare risalto all’effettiva percezione che i Romani avrebbero potuto avere della coemptio.
[79] V. L. MESSINA, Le lacune, cit., 813 ss.; I. PIRO, «Conventio in manum», cit., 321 ss.; P. GIUNTI, ‘Consors vitae’, cit., 237 ss. In questo senso, anche nel contesto della coemptio sarebbe presente un nesso tra la causa fiduciae e la lex remancipationis, come affermato da M. MILANI, La ‘fiducia’, cit., 205, in opposizione a G. GROSSO, Sulla fiducia, cit., 270, per il quale, invece, il contractus fiduciae si sarebbe concluso fra il coemptinator e il terzo.
[80] Il verbo compare dodici volte nelle Institutiones (Gai 1.53; Gai 1.192; Gai 1.200; Gai 2.122; Gai 2.220; Gai 3.111; Gai 3.151; Gai 4.25; Gai 4.64; Gai 4.88; Gai 4.154; Gai 4.155); dodici volte nel commentario ad edictum provinciale (primo libro: D. 2.13.10.1; D. 39.2.6; secondo libro: D. 5.1.8; terzo libro: D. 3.3.12, D. 3.3.46.2-3; quarto libro: D. 4.2.10.1; quinto libro: D. 4.8.35; decimo libro: D. 19.2.6; D. 50.17.46; diciottesimo libro: D. 30.70.2; diciannovesimo libro: D. 11.7.7 pr.; D. 11.7.9); due volte nel commentario ad edictum praetoris urbani (O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, 2ª ed., I, rist. Aalen 2000, coll. 182 ss., secondo libro: D. 33.4.15; terzo libro: D. 30.73 pr.); tre volte nei de fideicommissis libri II (primo libro: D. 32.14 pr.; secondo libro: D. 36.1.65.4; D. 36.1.65.7; D. 36.1.65.15) una volta nel commento ad legem Iuliam et Papiam libri XV (quarto libro: D. 22.5.5); una volta nei rerum cottidianarum (sive aureorum) libri VII (secondo libro: D. 41.1.7.10).
[81] Il verbo compellere ricorre tre volte nelle Institutiones (Gai 2.237; Gai 2.243; Gai 3.121); tre volte nel commentario ad edictum provinciale (quarto libro: D. 4.7.3.2; settimo libro: D. 6.1.24; quindicesimo libro: D. 29.1.17.1); due volte nel commentario ad edictum aedilium curulium (O. LENEL, Palingenesia, I, cit., coll. 181, primo libro: D. 21.1.26, secondo libro: D. 21.1.32); una volta nei rerum cottidianarum (sive aureorum) libri VII (secondo libro: D. 44.7.1.4).
[82] O. LENEL, Palingenesia, I, cit., coll. 181 ss.
[83] Gai 1.53: … sed et maior quoque asperitas dominorum per eiusdem principis constitutionem coercetur: nam consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis, qui ad fana deorum vel ad statuas principum confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos suos vendere. Colui che maltrattava il servo era tenuto a venderlo sulla base di una constitutio principis. Il passo è stato interpolato dai compilatori giustinianei come emerge dal confronto con Gai. 1 inst. D. 1.6.1.2.
[84] Gai 1.192: Sane patronorum et parentum legitimae tutelae vim aliquam habere intelleguntur eo, quod hi neque ad testamentum faciendum neque ad res mancipi alienandas neque ad obligationes suscipiendas auctores fieri coguntur, praeterquam si magna causa alienandarum rerum mancipi obligationisque suscipiendae interveniat … Non vi era la possibilità di obbligare i tutori legittimi a prestare la propria auctoritas.
[85] Gai 1.200: Sed hoc non est perpetuum: nam et tutores testamento dati satisdare non coguntur, quia fides eorum et diligentia ab ipso testatore probata est; et curatores, ad quos non e lege curatio pertinet, sed vel a consule vel a praetore vel a praeside provinciae dantur, plerumque non coguntur satisdare, scilicet quia satis honesti electi sunt. Introduzione dei casi in cui il tutore era obbligato a dare o meno la cautio o satisdatio rem pupilli salvam fore.
[86] Gai 2.122: Loquimur autem de his scilicet feminis, quae non in legitima parentium aut patronorum tutela sunt, sed quae alterius generis tutores habent, qui etiam inviti coguntur auctores fieri; alioquin parentem et patronum sine auctoritate eius facto testamento non summoveri palam est. Il tutor mulieris era obbligato dal magistrato a prestare l’auctoritas, a meno che non si trattasse di tutela legitima o del patrono tutore della libertà oppure del parens manumissor; alle ingenue non si applicava la tutela legittima dell’agnatus proximus, in quanto questa era stata abolita da una lex Claudia. Cfr. Gai 1.157, su cui v. P. ZANNINI, Studi, cit., 16 nt. 5; G. MELILLO, La condizione femminile a Roma: due norme di Claudio, in SDHI LXVIII, 2002, 57 ss.; R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 342; E. HÖBENREICH, Rechtsstellung der Frauen, in Handbuch, cit., 741 ss. con bibliografia.
[87] Gai 2.220: … Aliquo tamen casu etiam alienam rem per praeceptionem legari posse fatentur; veluti si quis eam rem legaverit, quam creditori fiduciae causa mancipio dederit: nam officio iudicis coheredes cogi posse existimant soluta pecunia luere eam rem, ut possit praecipere is, cui ita legatum sit. Era imposto officio iudicis ai coeredi l’obbligo di pagare il bene lasciato mediante legato per praeceptionem, una volta che la somma di denaro fosse stata pagata.
[88] Gai 3.111: Sed huic proinde actio conpetit proindeque ei recte solvitur ac nobis; sed quidquid consecutus erit, mandati iudicio nobis restituere cogetur. Attraverso l’actio mandati directa si obbligava l’adstipulator a restituere.
[89] Gai 3.151: Manet autem societas eo usque, donec in eodem sensu perseverant; at cum aliquis renuntiaverit societati, societas solvitur. sed plane si quis in hoc renuntiaverit societati, ut obveniens aliquod lucrum solus habeat, veluti si mihi totorum bonorum socius, cum ab aliquo heres esset relictus, in hoc renuntiaverit societati, ut hereditatem solus lucri faciat, cogetur hoc lucrum communicare; si quid vero aliud lucri fecerit, quod non captaverit, ad ipsum solum pertinet. mihi vero, quidquid omnino post renuntiatam societatem adquiritur, soli conceditur. Vi era obbligo di lucrum communicare a seguito dell’esperimento di actio pro socio.
[90] Gai 4.25: … Idque quamdiu legis actiones in usu erant, semper ita observabatur; unde nostris temporibus is, cum quo iudicati depensive agitur, iudicatum solvi satisdare cogitur. È presente un obbligo di garanzia nel regime di manus iniectio pura.
[91] Gai 4.64: Alia causa est illius actionis, qua argentarius experitur: nam is cogitur cum compensatione agere, et ea conpensatio verbis formulae exprimitur, adeo quidem, ut itaque ab initio conpensatione facta minus intendat sibi dari oportere. ecce enim si sestertium X milia debeat Titio, atque ei XX debeantur, sic intendit: si paret Titium sibi X milia dare oportere amplius quam ipse Titio debet. Gli argentarii, sulla base dell’editto del pretore, avevano il dovere di agire cum compensatione.
[92] Gai 4.88: Videamus nunc, quibus ex causis is, cum quo agitur, vel hic, qui agit, cogatur satisdare. Introduzione ai casi in cui l’attore o il convenuto dovevano prestare garanzia.
[93] Gai 4.154-155: Reciperandae possessionis causa solet interdictum dari, si quis ex possessione vi deiectus sit: nam ei proponitur interdictum, cuius principium est unde tu illum vi deiecisti, per quod is qui deiecit cogitur ei restituere rei possessionem, si modo is, qui deiectus est, nec vi nec clam nec precario possidet: namque eum, qui a me vi aut clam aut precario possidet, inpune deicio. 155. Interdum tamen etsi eum vi deiecerim, qui a me vi aut clam aut precario possideret, cogor ei restituere possessionem, velut si armis eum vi deiecerim: nam propter atrocitatem delicti in tantum patior actionem, ut omni modo debeam ei restituere possessionem. armorum autem appellatione non solum scuta et gladios et galeas significari intellegemus, sed et fustes et lapides. L’obbligo di restituere discendeva da un atto basato sull’imperium, nello specifico l’interdetto quod vi aut clam.
[94] Gai. 1 ad ed. prov. D. 2.13.10.1: Ideo autem argentarios tantum neque alios ullos absimiles eis edere rationes cogit, quia officium eorum atque ministerium publicam habet causam et haec principalis eorum opera est, ut actus sui rationes diligenter conficiant. L’obbligo discendeva da un atto ex imperio del magistrato, idoneo a impostare l’editio actionis.
[95] Gai. 3 ad ed. prov. D. 3.3.12: Sed etiam ex his causis dicitur aliquando cogendum procuratorem iudicium accipere: veluti si dominus praesens non sit et actor adfirmet tractu temporis futurum ut res pereat. Il magistrato imponeva al procuratore l’obbligo di iudicium accipere.
[96] Gai. 3 ad ed. prov. D. 3.3.46.2-3: Qui alium defendit, satisdare cogitur: nemo enim alienae litis idoneus defensor sine satisdatione intellegitur. 3. Item quaeritur, si iudicium acceperit defensor et actor in integrum restitutus sit, an cogendus sit restitutorium iudicium accipere: et magis placet cogendum. Nella prima parte era previsto l’obbligo di predisporre, su ordine del magistrato, la cautio iudicatum solvi da parte del procurator; nella seconda, invece, si riporta l’obbligo di accettare un programma di giudizio strutturato su un giudizio restitutorio.
[97] Gai. 4 ad ed. prov. D. 4.2.10.1: si metu a te coactus acceptam tibi stipulationem fecerim, arbitratu iudicis, apud quem ex hoc edicto agitur, non solum illud continetur, ut in tua persona redintegretur obligatio, sed ut fideiussores quoque vel eosdem vel alios non minus idoneos adhibeas: praeterea ut et pignora quae dederas in eandem causam restituas. Il cogere era ottenuto mediante metus che inficiava la volontà del debitore nel contratto di stipulatio.
[98] Gai. 5 ad ed. prov. D. 4.8.35: Si pupillus sine tutoris auctoritate compromiserit, non est arbiter cogendus pronuntiare, quia si contra eum pronuntietur, poena non tenetur: praeterquam si fideiussorem dederit, a quo poena peti possit. idque et Iulianus sentit. Cogere è qui riferito all’obbligo di sententiam dicere dell’arbiter; la mancata auctoritas del tutore non rendeva valido il compromittere del pupillus.
[99] Gai. 2 ad ed. prov. D. 5.1.8: Si quis in legatione constituerit quod ante legationem debuerit, non cogi eum ibi iudicium pati ubi constituerit. Non obbligatorietà di sottostare al iudicium.
[100] Gai. 19 ad ed. prov. D. 11.7.7 pr.: Is qui intulit mortuum in alienum locum aut tollere id quod intulit aut loci pretium praestare cogitur per in factum actionem, quae tam heredi quam in heredem competit et perpetua est. Obbligo di tollere il defunto o di praetium praestare in base a un’azione modellata sul fatto. Gai. 19 ad ed. prov. D. 11.7.9: Liberum est ei qui prohibetur mortuum ossave mortui inferre aut statim interdicto uti, quo prohibetur ei vis fieri, aut alio inferre et postea in factum agere: per quam consequetur actor, quanti eius interfuerit prohibitum non esse, in quam computationem cadit loci empti pretium aut conducti merces, item sui loci pretium, quem quis, nisi coactus est, religiosum facturus non esset. unde miror, quare constare videatur neque heredi neque in heredem dandam hanc actionem: nam ut apparet, pecuniariae quantitatis ratio in eam deducitur: certe perpetuo ea inter ipsos competit. Il cogere derivava da un atto legislativo oppure dal ius pontificale: cfr. Ulp. 25 ad ed. D. 11.8 pr.-5.
[101] Gai. 10 ad ed. prov. D. 19.2.6: Is qui rem conduxerit non cogitur restituere id quod rei nomine furti actione consecutus est. In capo al conduttore in un contratto di locatio conductio rei non era previsto l’obbligo di restituere quanto da lui ottenuto a titolo di pena a seguito dell’esperimento dell’actio furti.
[102] Gai. 4 ad leg. Iul. et Pap. D. 22.5.5: In legibus, quibus excipitur, ne gener aut socer invitus testimonium dicere cogeretur, generi appellatione sponsum quoque filiae contineri placet: item soceri sponsae patrem. Nelle leggi, ossia la lex Iulia et Papia, era previsto l’esonero dall’obbligo di testimonianza.
[103] Gai. 18 ad ed. prov. D. 30.70.2: Nec dissimile est ei qui mandato alicuius servum emit vel ei qui servum redhibet, qui omnes non aliter restituere servum coguntur, quam ut ratio habeatur furti, quod ab eo servo factum fuerit vel antequam negotium contraheretur vel postea. Un mandatario poteva trattenere lo schiavo acquistato fino a quando non veniva fornito un indennizzo per il furtum commesso dallo schiavo prima o dopo l’acquisto. Il testo del frammento è frutto di un’innovazione giustinianea, in quanto l’obbligo di restituere sorgeva a seguito di esperimento di actio redhibitoria e non di actio mandati. Sul tema v. E. NARDI, Studi sulla ritenzione in diritto romano, I, Fonti e casi, Milano 1947, 402 ss.; M. MARRONE, D. 14.2.2 pr.: «retentio» e «iudicia bonae fidei», in Iura VI, 1955, 176 s., ora in ID., Scritti giuridici, I, a cura di G. Falcone, Palermo 2003, 59 s.
[104] Gai. 3 de legatis ad ed. prov. D. 30.73 pr.: Si heres iussus sit facere, ut Lucius centum habeat, cogendus est heres centum dare, quia nemo facere potest, ut ego habeam centum, nisi mihi dederit. L’obbligo di dare pecuniam era sanzionato da un’actio ex testamento fondata su un legatum per damnationem. Gai. 2 de legatis ad ed. prov. D. 33.4.15: Licet placeat pigneratas res vel in publicum obligatas heredem, qui dare iussus est, liberare debere, tamen si is qui tales res in dotem accepit dotem praelegaverit, non cogetur heres liberare eas, nisi aliud specialiter testator dixerit. Nel caso di un prelegato di dote, se le res costituite in dote erano gravate da pegno o erano in publicum obligatae, l’erede non poteva essere obbligato a riscattarle e a renderle libere per l’onorato, salva una diversa volontà del testatore. Sulla probabile interpolazione di quest’ultimo frammento, soprattutto nella parte finale, v. O. LENEL, Palingenesia, I, cit., col. 184 nt. 1; B. SANTALUCIA, L’opera di Gaio «ad edictum praetoris urbani», Milano 1975, 102 ss.; T. HONORÉ, Techniques of Interpolatio: D. 33.4.15-17, in ‘Sodalitas’. Scritti in onore di Antonio Guarino, VI, Napoli 1984, 2737.
[105] Gai. 1 fideic. D. 32.14 pr.: Non dubium est, quin, si uxori legatum sit “si non nupserit” idque alii restituere rogata sit, cogenda est, si nupserit, restituere. Era obbligatorio restituire l’oggetto del legato attraverso la petitio fideicommissi nel caso in cui la vedova non avesse rispettato la cautio Muciana apposta al legato.
[106] Gai. 2 fideic. D. 36.1.65.4: Si heres ante restitutam hereditatem servum hereditarium heredem ab aliquo institutum iusserit adire hereditatem, negat Iulianus debere hanc hereditatem restitui, quia de ea rogatus non esset: et hoc est fatendum. requirendum tamen et illud est, num cum incremento restituere heres rogatus sit hereditatem: si enim hoc fuerit subsecutum, etiam eam hereditatem restituere cogitur, nisi evidentissimis probationibus fuerit ab herede adprobatum contemplatione sui servum esse heredem institutum. Se, nel caso di un fideicommisum cum incremento, una prestazione non rientrava nell’incrementum del fedecommesso, la prestazione non doveva essere restituita dall’erede.
[107] Gai. 2 fideic. D. 36.1.65.7: Si sub condicione heres institutus sit qui suspectam sibi hereditatem esse dicit, si neque difficultatem neque turpitudinem ullam habet condicio nec impendium aliquid, iubendus est parere condicioni et adire et ita restituere: si vero turpis aut difficilis sit condicio, aperte iniquum est cogi eum explere eam alterius gratia. sed et remitti eam ab initio visum est: plus enim tribui a praetore ei qui fideicommissum petit, quam testator voluit, absurdum est: utique autem testator, nisi expleta sit condicio, neque scriptum heredem ad hereditatem vocavit neque per hunc illi voluit restitui hereditatem. L’obbligo di adempimento da parte dell’erede nel fedecommesso universale di restituzione veniva meno in quanto la condizione era onerosa o ingiusta; Gai. 2 fideic. D. 36.1.65.15: Admonendi autem sumus, si is, qui solvendo non sit, Titio herede instituto servum liberum esse iusserit et rogaverit Titium hereditatem eidem restituere, vix esse, ut Titius recusans adire hereditatem cogatur. nam licet desiderante servo Titius adierit hereditatem, non tamen potest libertas servo competere quasi in fraudem creditorum data, licet Titius locuples sit: qua de causa nec hereditas ei restitui potest. sed ex sententia legis dicendum est perinde habendum, ac si is servus solus liber et heres scriptus esset nec Titius heres esset. Lo schiavo manomesso era impossibilitato a obbligare l’erede ad accettare un’eredità per poi trasferirla allo schiavo nel caso in cui il patrimonio versasse in uno stato di insolvenza.
[108] Gai. 1 ad ed. prov. D. 39.2.6: Evenit, ut nonnumquam damno dato nulla nobis competat actio non interposita antea cautione, veluti si vicini aedes ruinosae in meas aedes ceciderint: adeo ut plerisque placuerit nec cogi quidem eum posse, ut rudera tollat, si modo omnia quae iaceant pro derelicto habeat. Era assente una previsione che obbligasse il danneggiante a rimuovere i detriti dopo un crollo nel caso fosse mancata la cautio damni infecti.
[109] Gai. 2 rer. cott. D. 41.1.7.10: Cum in suo loco aliquis aliena materia aedificaverit, ipse dominus intellegitur aedificii, quia omne quod inaedificatur solo cedit. nec tamen ideo is qui materiae dominus fuit desiit eius dominus esse: sed tantisper neque vindicare eam potest neque ad exhibendum de ea agere propter legem duodecim tabularum, qua cavetur, ne quis tignum alienum aedibus suis iunctum eximere cogatur, sed duplum pro eo praestet. appellatione autem tigni omnes materiae significantur, ex quibus aedificia fiunt. ergo si aliqua ex causa dirutum sit aedificium, poterit materiae dominus nunc eam vindicare et ad exhibendum agere. Era impossibile obbligare colui che avesse costruito con materiale altrui di restituire il tignum alienum con un’actio ad exhibendum e una rei vindicatio; era però possibile ottenere il duplum con l’actio de tigno iuncto.
[110] Gai. 10 ad ed. prov. D. 50.17.46: Quod a quoquo poenae nomine exactum est, id eidem restituere nemo cogitur. Non vi era possibilità di obbligare qualcuno a restituere ciò che avesse ottenuto a titolo di pena.
[111] Gai 2.237: De tutore vero nihil possumus quaerere, quia non potest datione tutoris heres conpelli quidquam facere aut non facere. L’erede non poteva essere tenuto a fare o non fare qualcosa sulla base della datio tutoris.
[112] Gai 2.243: Cetera vero, quae supra diximus, ad legata proprie pertinent. quamquam non inmerito quibusdam placeat poenae nomine heredem institui non posse. nihil enim interest, utrum legatum dare iubeatur heres, si fecerit aliquid aut non fecerit, an coheres ei adiciatur, quia tam coheredis adiectione quam legati datione compellitur, ut aliquid contra propositum suum faciat aut non faciat. L’erede era tenuto a fare o non fare qualcosa sulla base di una disposizione poena nomine. V. P. VOCI, Diritto ereditario romano, II, Parte speciale. Successione ab intestato, successione testamentaria, 2ª ed., Milano 1963, 793.
[113] Gai 3.121: Item sponsor et fidepromissor lege Furia biennio liberantur, et quotquot erunt numero eo tempore, quo pecunia peti potest, in tot partes diducitur inter eos obligatio, et singuli in viriles partes obligantur; fideiussores vero perpetuo tenentur, et quotquot erunt numero, singuli in solidum obligantur. itaque liberum est creditori, a quo velit, solidum petere. sed nunc ex epistula divi Hadriani conpellitur creditor a singulis, qui modo solvendo sint, partes petere. eo igitur distat haec epistula a lege Furia, quod si quis ex sponsoribus aut fidepromissoribus solvendo non sit, hoc onus ad ceterorum quoque pertinet. Secondo l’epistula Hadriani, era possibile applicare il beneficium divisionis tra più fideiussori dello stesso credito, ma solo tra quanti erano nelle condizioni economiche di adempiere.
[114] Gai. 4 ad ed. prov. D. 4.7.3.2: Item si locum, in quo opus feceris, cuius nomine interdicto quod vi aut clam vel actione aquae pluviae arcendae tenebaris, alienaveris, durior nostra condicio facta intellegitur, quia si tecum ageretur, tuis impensis id opus tollere deberes, nunc vero cum incipiat mihi adversus alium actio esse quam qui fecerit, compellor meis impensis id tollere, quia qui ab alio factum possidet, hactenus istis actionibus tenetur, ut patiatur id opus tolli. L’acquirente del fondo, nel quale il precedente proprietario aveva costruito qualcosa per cui era tenuto con un interdetto quod vi aut clam o con l’actio aquae pluviae arcendae, doveva tollerare che l’opera venisse rimossa; il titolare dell’azione doveva rimuovere a proprie spese l’opera stessa poiché l’azione era esperita contro una diversa persona.
[115] Gai. 7 ad ed. prov. D. 6.1.24: Is qui destinavit rem petere animadvertere debet, an aliquo interdicto possit nancisci possessionem, quia longe commodius est ipsum possidere et adversarium ad onera petitoris compellere quam alio possidente petere. La concessione di un interdetto possessorio comportava per l’avversario l’onere della prova come parte attrice, facendogli ricoprire una posizione svantaggiosa.
[116] Gai. 1 ad ed. aed. cur. D. 21.1.26: Videamus tamen, ne iniquum sit emptorem compelli dimittere corpus et ad actionem iudicati mitti, si interdum nihil praestatur propter inopiam venditoris, potiusque res ita ordinanda sit, ut emptor caveat, si intra certum tempus pecunia sibi soluta sit, se mancipium restituturum. Non sempre il compratore era tenuto a restituire lo schiavo e ad essere rimesso all’actio iudicati per ottenere dal venditore la restituzione del prezzo quando questi era indigente. Gai. 2 ad ed. aed. cur. D. 21.1.32: Itaque sicut superius venditor de morbo vitiove et ceteris quae ibi comprehensa sunt praedicere iubetur, et praeterea in his causis non esse mancipium ut promittat praecipitur: ita et cum accedat alii rei homo, eadem et praedicere et promittere compellitur. quod non solum hoc casu intellegendum est, quo nominatim adicitur accessurum fundo hominem Stichum, sed etiam si generaliter omnia mancipia quae in fundo sint accedant venditioni. Il venditore di un fondo in cui veniva promessa anche la consegna di schiavi era tenuto a dichiararne i vizi.
[117] Gai. 15 ad ed. prov. D. 29.1.17.1: Iulianus etiam ait, si quis alium castrensium rerum, alium ceterarum scripsisset, quasi duorum hominum duas hereditates intellegi, ut etiam in aes alienum, quod in castris contractum esset, solus is teneatur, qui castrensium rerum heres institutus esset, extra castra contracto aere alieno is solus obligetur, qui ceterarum rerum heres scriptus esset. cui scilicet conveniens videtur respondisse, ut ex quaqua causa debeatur militi, vel huic heredi vel illi ipso iure debeatur. quod si alterutra pars bonorum aeri alieno, quod ex ea causa pendebit, non sufficiat et propter hoc is qui ex parte heres institutus est non adierit, alterum qui adisset compellendum esse aut defendere totam hereditatem aut totam creditoribus solvere. Nel caso di coeredi del miles e nel caso in cui una delle due masse ereditarie rimanesse pendente poiché era insufficiente a pagare i debiti del defunto, il pretore, previa richiesta dei creditori, faceva scegliere, a chi aveva accettato l’altra massa, o la scelta di assumere l’asse vacante oppure di dimettere quello da lui accettato.
[118] Gai. 2 aur. D. 44.7.1.4: Et ille quidem qui mutuum accepit, si quolibet casu quod accepit amiserit, nihilo minus obligatus permanet: is vero qui utendum accepit, si maiore casu, cui humana infirmitas resistere non potest, veluti incendio ruina naufragio, rem quam accepit amiserit, securus est. alias tamen exactissimam diligentiam custodiendae rei praestare compellitur, nec sufficit ei eandem diligentiam adhibere, quam suis rebus adhibet, si alius diligentior custodire poterit. sed et in maioribus casibus, si culpa eius interveniat, tenetur, veluti si quasi amicos ad cenam invitaturus argentum, quod in eam rem utendum acceperit, peregre proficiscens secum portare voluerit et id aut naufragio aut praedonum hostiumve incursu amiserit. Si afferma in capo al debitore di un contratto di comodato l’esistenza dell’onere di mantenere l’exactissima diligentia per evitare di subire gli effetti negativi di una condemnatio derivante dall’inadempimento contrattuale.
[119] V. R. SANTORO, Per la storia dell’obligatio, I, Palermo 2020, 238 ss., ove anche ulteriore bibliografia.
[120] Sempre R. SANTORO, Per la storia, cit., 204 ss., 212 ss., ove anche ulteriore bibliografia.
[121] Com’è noto, alle donne non era riconosciuta la possibilità di testare attraverso le forme del testamentum calatis comitiis e in procintu; era forse ammessa la mancipatio familiae tutore auctore (è il caso di Hispala Faecennia riferito in Liv. 39.9.7). Come sì è già visto, era poi concesso alla donna di testare con l’auctoritas del tutore fiduciario, anche se già dal tempo di Adriano anche con quella del tutor mulieris, purché la donna avesse compiuto i dodici anni (cfr. Gai 1.115a; Gai 2.112). Sappiamo poi che con la riforma matrimoniale di Augusto, la donna con ius liberorum era esonerata dalla tutela (Gai 1.145). Nel diritto postclassico, la capacità di testare era stata estesa a tutte le donne sui iuris, purché intellettualmente capaci. In tema v., tra i più, V. SCIALOJA, Diritto ereditario romano. Concetti fondamentali, Roma 1934; 116 ss.; B. BIONDI, Successione testamentaria e donazioni, 2ª ed., Milano 1955, 92 ss.; P. VOCI, Diritto ereditario romano, I. Introduzione, parte generale, 2ª ed., Milano 1967, 393 s.; C. FAYER, La ‘familia’ romana. I. Aspetti giuridici e antiquari, Roma 1994, 544 ss., per ulteriori fonti e bibliografia.
[122] Il testo è preso da U. MANTHE, Gaius. Institutiones, cit., 156.
[123] V. supra, nt. 86.
[124] Gai 1.195a: Item si <a> masculo manumissa <sit> et auctore eo coëmptionem fecerit, deinde remancipata et manumissa sit, patronum quidem habere tutorum desinit, incipit autem habere eum tutorem, a quo manumissa est, qui fiduciarius dicitur. La fonte è presa così come edita in U. MANTHE, Gaius Institutiones, cit., 108. Sul passo v. P. ZANNINI, Studi, cit., 123; P. MARRA, ‘Fiduciae causa’, cit., 48; M. MILANI, La ‘fiducia’, cit., 203 ss., per ulteriori fonti e bibliografia.
[125] Con molta probabilità era il pretore a obbligare il tutore: v. S. HÄHNCHEN, Vormundschaft (tutela) und Pflegschaft (cura), in Handbuch, I, cit., 801.
[126] Ciò fa pensare che potesse esservi la bonorum possessio cum re nel caso in cui mancasse l’auctoritas dei tutori indicati in maniera tassativa, ma Gaio è sul punto poco chiaro. V. M. AMELOTTI, Il testamento romano attraverso la prassi documentale, I. Le forme classiche di testamento, Firenze 1966, 200 e nt. 2; R. ASTOLFI, Il matrimonio preclassico, cit., 344.
[127] Cfr. Gai 1.192, il cui testo è riportato alla nt. 84. V. E. VOLTERRA, Sulla capacità delle donne a far testamento, in BIDR XLVIII, 1941, 74 ss., ora in ID., Scritti giuridici, II., cit., 69 ss.; P. ZANNINI, Studi, cit., 36 nt. 11, 78 s. nt. 3; L. MESSINA, ‘Coëmptio’, cit., 406 nt. 48; E. HÖBENREICH, Rechtsstellung der Frauen, cit., 741 ss., per ulteriori fonti e bibliografia.
[128] All’interno di un contratto di stipulatio, era adstipulator il secondo stipulante che, su incarico del primo sulla base di un contratto di mandato, si affiancava al primo così da rivolgere anch’egli al promissor l’invito a compiere in suo favore la stessa prestazione già promessa al primo stipulante. In tema, anche con riferimento alla stipulatio, v., e pluris, R. MONIER, L’adstipulatio et la stipulatio «primitive», in Archeion idiōtiku dikaiu XVI, 1953, 123 ss.; F. DE MARTINO, voce Adstipulatio, in Noviss. dig. it., I, Torino 1957, 306 s.; G. SCHERILLO, L’‘adstipulator’, in RIDA X, 1963, 241 ss.; R. KNÜTEL, ‘Stipulatio und pacta’, in Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburstag, hrsgg. D. Medicus, H. Hermann Seiler, München 1976, 201 ss.; M. TALAMANCA, “Conventio” e “stipulatio” nel sistema dei contratti romani, in Le droit romain et sa reception en Europe. Les actes du colloque organisé par la Faculté de Droit et d’Administration de l’Université de Varsovie en collaboration avec l’Accademia Nazionale dei Lincei le 8-10 octobre 1973, Varsovie 1978, 195 ss.; G. SACCONI, Ricerche sulla ‘stipulatio’, Napoli 1989; F. PASTORI, Il negozio verbale in diritto romano, Bologna 1994; T. FINKENAUER, Vererblichkeit und Drittwirkungen der Stipulation im klassischen römische Recht, Tübingae 2010; ID., Stipulation (Verbalkontrakt), in Handbuch, I, cit., 586 ss.; P. SCHMIEDER, Bürgschaftsstipulationen und ehrheiten von Stipulationsschuldnern, in Handbuch des Römischen Privatrechts, II, hrsg. U. Babusiaux, C. Baldus et al., Tübingen 2023, 1962 ss., per ulteriore bibliografia.
[129] Gai 3.110: Possumus tamen ad id quod stipulamur, alium adhibere, qui idem stipuletur; quem vulgo ‘adstipulatorem’ vocamus. Entrambi i testi sono presi da U. MANTHE, Gaius. Institutiones, cit., 262.
[130] Cfr., e pluris, G. SCHERILLO, L’‘adstipulator‘, cit., 244; R. MONIER, L’‘adstipulatio‘, cit., 126; P. SCHMIEDER, Bürgschaftsstipulationen, in Handbuch, II, cit., 1963 s.
[131] Sulla lex Aquilia v. principalmente G. ROTONDI, ‘Leges publicae populi Romani’, Darmstadt rist. 1962, 241 s.; G. LONGO, voce Lex Aquilia de damno, in Noviss. dig. it., IX, Torino 1963, 799 s.; S. SCHIPANI, Responsabilità «ex lege Aquilia». Criteri di imputazione e problema della «culpa», Torino 1969, 41 ss.; C.A. CANNATA, Sul testo della ‘lex Aquilia’ e la sua portata originaria, in La responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico-comparatistica, a cura di L. Vacca, Torino 1995, 25 ss.; M. FLORIANA CURSI, ‘Iniura cum damno’. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano, Milano 2002, 146 ss.; A. CORBINO, Il danno qualificato e la ‘lex Aquilia’. Appunti dalle lezioni di diritto romano, Catania 2003; B. WINIGER, Klage wegen Sachbeschädigung (‘actio legis Aquiliae’), in Handbuch, II, cit., 2572 ss., con ulteriori fonti e bibliografia.
[132] Gai 3.215-216: Capite secundo adversus adstipulatorem, qui pecuniam in fraudem stipulatoris acceptam fecerit, quanti ea res est, tanti actio constituitur. 216. Qua et ipsa parte legis damni nomine actionem introduci manifestum est; sed id caveri non fuit necessarium, cum actio mandati ad eam rem sufficeret; nisi quod ea lege adversus infitiantem in duplum agitur. V. P. BIRKS, Wrongful Loss by Co-Promises, in Index XXII, 1994, 182 ss.; C.A. CANNATA, Considerazioni sul testo e la portata originaria del secondo capo della «lex Aquilia», in Index XII, 1994, 151 ss., (specialmente 155); A. CORBINO, Il secondo capo della ‘lex Aquilia’, in ‘Panta rei’. Studi dedicati a M. Bellomo, II, a cura di O. Condorelli, Roma 2004, 11 ss.
[133] Sul punto cfr. principalmente A. CORBINO, Il danno qualificato, cit., 51 s.; ID., Il secondo capo, cit., 1 ss.; S. RANDAZZO, ‘Mandare’. Radici della doverosità e percorsi consensualistici nell’evoluzione del mandato romano, Milano 2005, 107 s.; F. SERRAO, Uomini d’affari, ‘adstipulatores’, ‘lex Aquilia’ alla fine del III secolo a.C., in Studi in onore di Remo Martini, III, Milano 2009, 579 ss. (contro la tesi di Corbino in Studi Bellomo, in cui sostiene che il secondo capo non sarebbe mai entrato in vigore); T. FINKENAUER, Stipulation, in Handbuch, I, cit., 587, anche per ulteriore bibliografia.
[134] V. R. SANTORO, Per la storia, cit., 445 ss., il quale riporta anche l’espressione di Celso citata in Ulp. 31 ad ed. D. 17.1.16, in cui iudicium avrebbe valore astratto e non si identificherebbe con un’actio esercitata concretamente mediante litis contestatio, specificando, come in Cels. 3 dig. D. 44.7.51, in cui è descritta la definizione generale dell’actio, che il potere sotteso all’actio sarebbe diretto a ottenere l’adempimento alla prestazione. A maggior ragione, se si considera Gai. 10 ad ed. prov. D. 19.2.6 (cfr. nt. 101), da cui ricaviamo che contro il conduttore obbligato per mezzo di un contratto di locatio conductio rei non esisteva un’azione per cogere la restituzione di quanto ottenuto a titolo di pena per mezzo di actio furti, sottolineando così che in questo contratto non poteva essere prevista questa obbligazione. Contra C. PELLOSO, Il concetto di ‘actio’ alla luce della struttura primitiva del vincolo obbligatorio, in ‘Actio in rem’ e ‘actio in personam’. In ricordo di Mario Talamanca, I, a cura di L. Garofalo, Padova 2011, 3 ss., 173 ss., 234 ss.; L. GAROFALO, La dottrina dell’azione in D. 44.7.51, in Celso teorico del diritto, a cura di L. Garofalo, Napoli 2016, 145 s. Ciò dimostrerebbe anche che non sarebbe sempre vero, come sostenuto da G. GROSSO, Sulla fiducia, cit., 268, nt. 2, che cogere (ma anche compellere) «si adattano sempre meglio ad una coazione diretta extra ordinem».
[135] Alla fonte è spesso accostato, in antinomia o meno, Iul. 35 dig. D. 35.1.22: Quotiens sub condicione mulieri legatur "si non nubserit" et eiusdem fidei commissum sit, ut Titio restituat, si nubat, commode statuitur et si nubserit, legatum eam petere posse et non esse cogendam fideicommissum praestare. Sul punto v. V. SCIALOJA, Sulle condizioni impossibili nei testamenti. Nuove considerazioni, in BIDR XIV, 1901 (sed 1902), 33; P. VOCI, Diritto ereditario, II, cit., 797; M. HUMBERT, Le remariage, cit., 167 s. e nt. 20. In quest’ultimo caso, Giuliano riporta l’ipotesi di una condizione non valida: secondo il dettato della lex Iulia et Papia (su cui cfr. nt. 143), alla donna (così come a un uomo) non poteva essere imposta la condizione di non contrarre matrimonio. Nel caso di specie, pertanto, la condizione era rimessa, ma non il termine a quo (ossia il fedecommesso di restituire si nupserit). Diversamente, per A. MARCHI, Le disposizioni testamentarie a titolo di pena, in BIDR XXI, 1909, 60 s. nt. 1, nel caso frammento di Giuliano la condizione era illegale perché non imposta alla moglie, mentre nel passo di Gaio la condizione era valida, purché la uxor giurasse di contrarre matrimonio liberorum causa (così anche C. FERRINI, Teoria generale dei legati e dei fedecommessi secondo il diritto romano: con riguardo all'attuale giurisprudenza, Milano 1889, 347). Sulla stessa scia di Marchi, anche se con una diversa soluzione, v. R. ASTOLFI, La ‘lex Iulia et Papia’, 3ª ed., Padova 1995, 168, il quale, oltre a equiparare la mulier alla moglie (cosa non totalmente corretta anche sulla base di quanto specificato alla nt. 52), sostiene che in entrambe le fattispecie si applicasse un beneficium legis: sulla base di questa prospettiva, pertanto, si metterebbe d’accordo il testo di Gaio con quello di Giuliano.
[136] Dagli studiosi denominata anche condicio viduitatis. V. principalmente B. BIONDI, Successione testamentaria, cit., 556 s.; M. HUMBERT, Le remariage, cit., 160 ss.; R. ASTOLFI, La ‘lex Iulia et Papia’, cit., 166 ss. Per la cautio Muciana v., senza pretesa di esaustività, C. COSENTINI, voce Cautio Muciana, in Noviss. dig. it., III, Torino 1959, 57 ss. A. MASI, In tema di «cautio Muciana», in Iura XIII, 1962, 175 ss.; A. BURDESE, voce Muciana cautio, in Enc. Dir., XVII, Milano 1977, 347 ss.
[137] Rogare, insieme a petere, fidei committere, volere, è uno dei verbi precativi attraverso il quale il fedecommesso è costituito. Cfr. Gai 2.249.
[138] Se non, forse, nel momento in cui Giustiniano equiparò legati e fedecommessi (C. 6.43.1-2, rispettivamente del 529 e del 531; v. anche I. 2.20.2-3). Per tale motivo il trentesimo libro del Digesto (De legatis et fideicommissis) si apre con Ulp. 67 ad ed. D. 30.1, così riformulato: «Per omnia exaequata sunt legata fideicommissis».
[139] Su cui v. da ultimo R. ASTOLFI, La ‘lex Iulia et Papia’, cit., 169 s.; F. BONIN, Intra ‘legem Iuliam et Papiam’, cit., 256 ss.
[140] Sul punto cfr., oltre a Index interpolationum quae in Iustinani Digestis inesse dicuntur, II, Weimar 1931, ad h. l., A. MARCHI, Le disposizioni testamentarie, cit., 60 nt. 1, per il quale, poiché la decisione era conferme ai principi del diritto classico, sarebbe conveniente, in linea con la politica giustinianea, interpretare la frase ‘non est dubium, quin’ con valore negativo, così da escludere che la moglie dovesse restituere; G. BESELER, Romanistische Studien, in ZSS XLVII, 1927, 63, espunge ‘quin’ e ‘si nupserit’. Il passo sarebbe genuino per R. ASTOLFI, La ‘lex Iulia et Papia’, cit., 168, secondo cui la donna avrebbe conseguito il legato, ma avrebbe dovuto restituirlo al fedecommissario qualora si fosse sposata dopo l’anno.
[141] Sul tempus lugendi v. E. VOLTERRA, Osservazioni sull’obbligo del lutto nell’editto pretorio, in RISG LXX, 1933, 171 s.; ID., Un’osservazione in tema di impedimenti matrimoniali, in Studi in memoria di A. Albertoni, I, Padova 1935, 402 ss.; P. RASI, ‘Tempus lugendi’, in Scritti in onore di Contardo Ferrini, I, Milano 1947, 395 s.; TH. MAYER-MALY, voce Vidua, in RE, VIII-A2, Stuttgart 1956, 2101; M. HUMBERT, Le remariage, cit., 115 s.; F. GARDNER, Women in Roman Law and Society, London 1986, 51; P. GIUNTI, Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda, Milano 1990, 104 ss.
[142] V. in tal senso P. VOCI, Diritto ereditario, II, cit., 797 s. e nt. 30; M. HUMBERT, Le remariage, cit., 167 s., il quale limita l’operatività della condizione si non nupserit alle sole ipotesi in cui il matrimonio fosse contrario alle disposizioni augustee. Cfr. anche la nt. 135.
[143] Ciò in quanto la lex Iulia et Papia stabiliva che la donna onerata da un lascito, a cui era stata apposta una condicio viduitatis, poteva ottenerlo solo se si sposasse entro un anno, previo giuramento; diversamente, poteva beneficiare della disposizione solo dopo aver prestato la cautio Muciana, dovendo così restituire quanto percepito nel momento in cui avesse contratto un secondo matrimonio. La condizione si non nupserit sarebbe stata pertanto validamente imposta. Così. A. MARCHI, Le disposizioni testamentarie, cit., 60 nt. 1, il quale non considera il testo della novella e ritiene il testo di Gaio interpolato (cfr. nt. 140), in modo tale da escludere che la moglie debba restituire il fedecommesso; A. MASI, In tema, cit., 183, che si rifà invece alla novella. Leggermente diversa la prospettiva di R. ASTOLFI, La ‘lex Iulia et Papia’, cit., 168 s., per cui, anche sulla base del testo della Novella, la fattispecie considerata da Gaio sarebbe stata un esempio di beneficium legis e considererebbe l’ipotesi in cui la vedova non avesse sposato e giurato entro l’anno. In tal caso la donna avrebbe conseguito il legato, ma era tenuta a restituirlo al fedecommissario qualora si fosse sposata, motivo per cui era esentata dal prestare la cautio Muciana all’erede. Su quest’ultimo aspetto cfr. anche le ntt. 135 e 140.
[144] Argomento di cui non ci si occupa. Sul tema dell’ammissibilità o meno della condicio viduitatis in epoca augustea si rimanda da ultimo ad A. METTE-DITTMANN, Die Ehegesetze des Augustus. Eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des Princeps, Stuttgart 1991, 136 ss.
[145] Nonostante l’eventuale interpolazione, il concetto è classico nella sostanza; parimenti, la probabile modifica da parte dei compilatori rafforzerebbe la nostra ricostruzione, in quanto essi avrebbero mantenuto oppure aggiunto il verbo cogere.
[146] In tema v. e pluris, E. LEVY, ‘Sponsio, fidepromissio, fideiussio’. Einige Grundfragen zum römische Bürgschaftsrechte, Berlin 1907; P. FREZZA, Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano, I. Le garanzie personali, Padova 1962; G. SACCONI, Studi sulle obbligazioni solidali da contratto in diritto romano, Milano 1973; F. BRIGUGLIO, ‘Fideiussoribus succurri solet’, Milano 1999; A. STEINER, Die römischen Solidarobligationen. Eine Neubesichtigung unter aktionenrechtlichen Aspekten, München 2009; L. PARENTI, «In solidum obligari». Contributo allo studio della solidarietà da atto lecito, Napoli 2012; P. SCHMIEDER, Bürgschaftsstipulationen, in Handbuch, II, cit., 1938 ss. per ulteriore bibliografia. Sulla sponsio v. anche la nt. 128.
[147] Il passo, come emerge dal foglio ter scriptum 115b (115u) riportato negli apografi, è qui mutilo, compreso lo stesso verbo ‘compellere’ oggetto di esegesi. V. E. BÖCKING, Gai Institutiones, cit., 160; W. STUDEMUND, Gaii Institutionum commentarii quattuor, cit., 160 (anche se questo riesce a leggere più lettere). Tuttavia, dal contesto, dalla disciplina della fattispecie nonché dall’annotazione di Studemund, è possibile affermare che nel § fosse impiegato proprio ‘compellere’. Lo spazio tra parentesi quadre è integrato da TH. MOMMSEN, in P. KRÜGER, W. STUDEMUND, Gai institutiones, cit., 129, con le seguenti parole: <ceteros non pertinet; sed ex fideiussoribus etsi unus tantum solvendo sit, ad hunc onus>. La presenza del verbo compellere si ricaverebbe altresì dal contenuto di un passo delle Iustinianii Institutiones, in cui sarebbe riportato parte del testo gaiano. V. I. 3.20.4: sed ex epistula divi Hadriani compellitur creditor a singulis, qui modo solvendo sint litis contestatae tempore, partes petere. Il testo di Gaio è preso da U. MANTHE, Gaius. Institutiones, cit., 268.
[148] Sulla lex Furia v., in generale, G. ROTONDI, Leges publicae, cit., 475 ss.; L. PARENTI, «In solidum obligari», cit., 194 ss., 204 ss.; L. FASCIONE, Ancora sulla lex Furia de sponsu: ipotesi in tema di exceptio nella legis actio, in SDHI LXXXII, 2016, 363 ss.; P. SCHMIEDER, Bürgschaftsstipulationen, in Handbuch, II, cit., 1947 s. nt. 67, con ulteriore bibliografia.
[149] V. la bibliografia citata alla nt. successiva.
[150] Sul punto v. principalmente A. STEINER, Die römischen Solidarobligationen, cit., 112, 183; L. PARENTI, «In solidum obligari», cit., 268 ss.; P. SCHMIEDER, Bürgschaftsstipulationen, in Handbuch, II, cit., 1959 nt. 155, cui si rimanda per ulteriore bibliografia.
[151] Gai 3.122: … itaque si creditor ab uno totum consecutus fuerit, huius solius detrimentum erit, scilicet si is pro quo fideiussit, solvendo non sit. sed ut ex supra dictis apparet, is a quo creditor totum petit, poterit ex epistula divi Hadriani desiderare, ut pro parte in se detur actio.
[152] Ciò avviene con la concessione di un’exceptio come dimostra Paul. 25 ad ed. D. 46.1.28; v. L. PARENTI, «In solidum obligari», cit., 272 ss.; P. SCHMIEDER, Bürgschaftsstipulationen, in Handbuch, II, cit., 1959 nt. 155.
[153] In parte anche L. PARENTI, «In solidum obligari», cit., 272, secondo il quale: «a rigore il giurista avrebbe dovuto riferire che il creditore ‘poteva’ essere costretto, anziché semplicemente che ‘era costretto’ ma tale mancanza di precisione risulta essere appunto sopperita dal § 122». Se la nostra analisi risultasse corretta, l’impiego di compellere sarebbe già elemento idoneo a indicare che si trattava di una mera possibilità, mentre Gai 3.122 specificherebbe solo come questa operasse sul piano processuale.
[154] Sulla rei vindicatio v., per tutti, M. MARRONE, voce Rivendicazione (dir. rom.), in Enc. Dir., XLI, Milano 1989, 1 ss., ora in ID., Scritti giuridici, I, cit., 393 ss.; M. KASER, K. HACKL, Das römische Zivilprozessrecht, 2ª ed., München 1996, 89 ss., 331 ss.; O. LENEL, Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung, 3ª ed., rist. Amsterdam-Aalen 2010, 185 s.; C. BALDUS, Herausgabeklage des Eigentümers (rei vindicatio), in Handbuch, II, cit., 1537 ss.; M. VARVARO, Lineamenti di procedura civile romana, Napoli 2023, 62 ss., 175 ss., per ulteriori fonti e bibliografia.
[155] Questo passo è spesso letto insieme a Gai 4.148, in cui si attesta l’uso degli interdetti possessori uti possidetis e utrubi in funzione preparatoria della rivendica. In tema di interdicta possessori, con riferimento anche all’uti possidetis e all’utrubi, e al loro utilizzo in ambito processuale v., e pluris, A. BERGER, voce Interdictum, in RE, IX, Stuttgart 1916, coll. 1682 ss.; G. GANDOLFI, Contributo allo studio del processo interdittale romano, Milano 1955; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, voce Interdetti, in Enc. Dir., XXI, Milano 1971, 901 ss.; M. KASER, K. HACKL, Das Römische Zivilprozessrecht, cit., 408 ss.; G. NICOSIA, Il possesso, I. Dalle lezioni del corso di diritto romano 1995-96, Catania 1997, 87 ss.; A. BISCARDI, La tutela interdittale ed il relativo processo. Corso di lezioni 1955-1956, a cura e con una «nota di lettura» di Remo Martini, in Rivista di Diritto Romano II, 2002, 13 ss.; O. LENEL, Das edictum perpetuum, cit., 469 ss.; L. ISOLA, Interdikte, in Handbuch, II, cit., 1849 ss.; M. VARVARO, Lineamenti, cit., 200 ss., per ulteriori fonti e bibliografia.
[156] Sul punto cfr. G. FALCONE, Per la storia dell’‘indefensio’ nella rivendica: ‘agere per sponsionem’ e interdetto ‘quem fundum’, in AUPA XLIII, 558 (dove alla nt. 71 è riportata la dottrina che ritiene che il ricorso all’uti possidetis e all’utrubi fosse un presupposto necessario in funzione dell’azione petitoria); M. VARVARO, Lineamenti, cit., 66 nt. 22.; C. BALDUS, Herausgabeklage, in Handbuch, II, cit., 1570, 1599.
[157] Si ricorda comunque che per F. EISELE, Beiträge zur Erkenntniss der Digesteninterpolationen, in ZSS XIII, 1892, 135: «Ad onera petitoris compellere kann ein classischer Jurist doch wohl nicht schreiben!». Tuttavia, come già affermato con riferimento a Gai. 1 fideic. D. 32.14 pr., ciò non vuol dire che la concezione non fosse di epoca classica; l’eventuale intervento dei compilatori, decisi a impiegare compellere anziché un altro verbo, rafforzerebbe la nostra ipotesi.
[158] In tema v. principalmente, senza pretesa di esaustività, V. ARANGIO-RUIZ, La compravendita in diritto romano. Corso di lezioni svolto nell’università di Roma, anni 1951-1953, Napoli 1954, 361 ss.; G. IMPALLOMENI, L’editto degli edili curuli, Padova 1955, passim; A. BECHMANN, Der Kauf nach gemeinem Recht, I, 2ª ed., Aalen 1965, 385 ss.; L. MANNA, ‘Actio redhibitoria’ e responsabilità per i vizi della cosa nell’‘editto de mancipiis vendundis’, Milano 1994, passim; L. GAROFALO, Studi sull’azione redibitoria, Padova 2000, 5 ss.; N. DONADIO, La tutela del compratore tra ‘actiones aediliciae’ e ‘actio empti’, Milano 2004, passim; L. GAROFALO, In tema di azione redibitoria e quasi redibitoria, in Actualidad Jurídica Iberoamericana XVI bis, 2022, 2078 ss.; W. ERNST, Klagen aus Kauf (actio empti, actio venditi), in Handbuch, II, cit., 2217 ss., ove ulteriori fonti e bibliografia.
[159] Ulp. 1 ad ed. aed. cur. D. 21.1.21 pr.: Redhibere est facere, ut rursus habeat venditor quod habuerit, et quia reddendo id fiebat, idcirco redhibitio est appellata quasi redditio. Sul punto v. principalmente L. GAROFALO, Studi sull’azione, cit., 7 ss.; ID., In tema di, cit., 2080.
[160] Ulp. 1 ad ed. aed. cur. D. 21.1.29 pr.: Illud sciendum est, si emptor venditori haec non praestat, quae desiderantur in hac actione, non posse ei venditorem condemnari: si autem emptori venditor ista non praestat, condemnabitur ei. Così V. ARANGIO-RUIZ, La compravendita, cit., 370; L. GAROFALO, Studi sull’azione, cit., 9; ID., In tema, cit., 2081.
[161] Cfr. L. GAROFALO, In tema, cit., 2080.
[162] A questa lettura osterebbe Gai. 2 ad ed. aed. cur. D. 21.1.32 (cfr. la nt. 116), in cui si afferma che il venditore di un fondo compellitur a prestare la garanzia per vizi per i mancipi che siano accessori al bene principale, secondo la rubrica dell’editto ‘si alii rei homo accedat’. Nondimeno, l’utilizzo di compellere si giustifica in questo contesto perché la stipulazione investirebbe il bene accessorio e non quello principale (per il quale il venditore era comunque tenuto per i vizi). È proprio in relazione a quest’ultimo che Ulp. 1 ad aed. cur. D. 21.1.33 pr. dà un’ulteriore specificazione, riportando il pensiero di Sesto Pomponio, giurista contemporaneo di Gaio. Pomponio considerava applicabile infatti la disciplina edittale ai mancipia venduti come accessori, purché questi non appartenessero a un peculium, o a una hereditas o a un instrumentum fundi; in tal caso, questi sarebbero parte di un’universitas e non si applicherebbe quindi la rubrica edittale. Ai contraenti era concessa però la possibilità di stabilire che gli schiavi dovessero presentare le caratteristiche qualitative richieste ex edicto aedilium. Sul punto v. principalmente, G. IMPALLOMENI, L’editto, cit., 64 ss.; L. MANNA, ‘Actio redhibitoria’, cit., 79 ss.; N. DONADIO, La tutela, cit., 184 ss., con ulteriore bibliografia. Ciò spiegherebbe allora l’impiego di compellere in D. 21.1.32, in cui si ipotizza anche la vendita di un fondo di cui gli schiavi erano un instrumentum fundi: il venditore, quindi, non sarebbe stato sempre obbligato a garantire i vizi della cosa accessoria, dato che si trattava di una disciplina che era derogabile dalle parti. Da notare, infine, come i tre brani di D. 21.1.31.25, D. 21.1.32; D. 21.1.33 pr. siano inestricabilmente collegati, facendo pensare a un’interpolazione, su cui v. O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, II, 2ª ed., rist. Aalen 2000, col. 896 nt. 3, per quanto riguarda il periodo finale di D. 21.1.33 pr.
[163] Così, già in parte, R. LAMBERTINI, L’archetipo, cit., 194 ss. Non può trovare allora fondamento l’opposizione fatta recentemente da P. MARRA, ‘Fiduciae causa’, cit., 59, sulla scia di R. D’ALESSIO, Studii, cit., 110 ss., secondo cui «Non si riviene alcuna giustificazione per riconnettere un effetto così dirompente (cioè, addirittura la finzione di non avvenuto matrimonio, anziché un ordinario divorzio) ad una volontà unilaterale sopravvenuta nella donna rispetto al compimento della coemptio matrimonii causa».
[164] Allo stesso modo, se nella parte mutila di Gaio non sarebbe presa in considerazione la coemptio matrimonii causa, come sostenuto da P. MARRA, ‘Fiduciae causa’, cit., 59 ss., nella parte giuntaci intatta avremmo trovato nuovamente cogere e non compellere, in quanto l’atto si fonderebbe ancora su un pactum fiduciae.
[165] E non la conventio in manum come sostenuto da I. PIRO, «Conventio in manum», cit., 314.
[166] Così come non possiamo escludere che questo procedimento si potesse applicare anche nel caso di uxor conventa mediante usus, dato che le nuptiae erano l’elemento necessario affinché la moglie ricadesse nella manus del marito. Sul punto v. I. PIRO, «Usu», cit., 161 ss.
[167] Rispettivamente da Kaser, Grosso e Astolfi, senza però riuscire a dimostrare in che modo. Si potrebbe discutere della possibilità di una in integrum restitutio nelle forme di un’actio utilis ficticia (come avveniva per il minore di 25 anni), in quanto il pretore non avrebbe avuto la possibilità di rendere nulli gli effetti giuridici prodotti iure civili. A favore di questa ipotesi potrebbe propendere il dato per cui nel titolo IV del quarto libro del Digesto (‘De minoribus XXV annis’) non si trova mai il verbo cogere, ma solo compellere. Cfr. Ulp. 11 ad ed. D. 4.4.7.2; Paul. 1 sent. D. 4.4.24 pr.
[168] Da ultimo, già R. FIORI, ‘Materfamilias’, cit., 471 s., intuisce, pur basandosi su deduzioni di carattere generale, la differenza che intercorre tra i tre status idonei a rendere una persona alieni iuris; tuttavia, egli qualifica la patria potestas, la manus e il mancipium come poteri non solo in età arcaica ma anche in quella classica, quando lo studio delle fonti dimostrerebbe che in quel periodo la manus non parrebbe avere siffatta qualificazione. Inoltre, non sembra che, come sostiene l’autore, la manus si potesse trasferire da un soggetto a un altro, ma sia anzi una posizione qualitativa che si costituiva appositamente con le singole conventiones in manum e che si disfaceva con un apposito contrarius actus. Più corretta appare allora la posizione di I. PIRO, Riflessioni, cit., 157 ss., specialmente, 159, la quale ritiene che l’espressione ‘in manu esse’ «significa dunque rapporto, speciale relazione giuridica instauratasi tra una uxor e suo marito», escludendo pertanto che la dipendenza della donna rispetto al pater familias fosse l’effetto di una soggezione potestativa.