
Diritto
romano e diritto positivo. Sovrascrittura della rappresentanza sul mandato: da
Hobbes a Savigny
Università di Sassari
SOMMARIO: 1. Polisemia del “mandato” e della “rappresentanza” nell’“odierno” ordinamento giuridico italiano, tra Codice civile e Costituzione. – 2. Per fare chiarezza: recuperare la alterità storica e dogmatica tra mandato e rappresentanza. – 3. Mandato istituto di diritto romano. – 4. Mandato senza istruzioni del ‘Model Parliament’. – 5. Teorizzazione leviatanica della rappresentanza. – 6. “Diritto romano odierno”: Savigny sovrascrive sul mandato romano la rappresentanza di Hobbes. – Abstract.
Nell’ordinamento giuridico italiano “odierno”, i significati rispettivi degli istituti del mandato e della rappresentanza e, pertanto, il loro rapporto sono caratterizzati da forte oscillazione.
Nel Codice civile del 1942, l’art. 1703 [1] definisce il mandato come l’atto giuridico (“contratto”) il quale «obbliga [il mandatario] a compiere uno o più atti giuridici per conto [del mandante]» ma non gli conferisce – lo sottolineo – il potere di compierli in suo nome ovvero non gli conferisce la rappresentanza.
Tale constatazione vale anche per tutti gli articoli del citato Capo X (1703-1730) ivi compreso l’immediatamente successivo articolo 1704 “Mandato con rappresentanza”[2]. In esso, infatti, si afferma non che il mandato può conferire la rappresentanza ma che al mandato può sommarsi la rappresentanza. In questo articolo si considera – cioè – la ipotesi che «al mandatario [sia] stato conferito il potere di agire in nome del mandante», per la cui disciplina, si rinvia (nel medesimo Libro Quarto) al titolo II “Dei contratti in generale”, Capo VI “Della rappresentanza”. Nel primo articolo di tale Capo (l’art. 1387 “Fonti della rappresentanza”) si afferma che «Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato», senza però qualificarlo – ancora lo sottolineo – come mandante.
Dunque, nel Codice civile, con le parole mandato e rappresentanza si significano due istituti tra loro nettamente distinti seppure sommabili. Il mandato è il contratto che produce esclusivamente la obbligazione del mandatario a compiere atti giuridici per conto del mandante. La rappresentanza – la quale non può che essere altrimenti “conferita” – è esclusivamente il potere del rappresentante di compiere atti giuridici in nome del rappresentato. È, pertanto, logico che anche nella ipotesi (formulata all’art. 1704) di ‘somma’ dei due istituti (ovvero nella ipotesi che tra le medesime persone per il medesimo negozio sorgano sia un rapporto di mandato sia un rapporto di rappresentanza) il potere di rappresentanza non può essere vincolato dalle istruzioni contenute nel mandato.
La Costituzione del 1948 è di tenore opposto. In essa, il mandato è menzionato due volte: all’art. 67 [3] (a proposito dei “poteri” del Parlamento[4]) e all’art. 88 [5] (a proposito dei “poteri” del Presidente della Repubblica ovvero del “capo dello Stato” 85 [6]). In entrambi gli articoli, mandato appare significare propriamente l’atto giuridico conferente il potere – si noti – della rappresentanza. Inoltre, la precisazione che costituisce l’art. 67 [7] significa (a contrario) che, in assenza di tale precisazione, la rappresentanza conferita dal mandato è un potere non pieno ma vincolato dalle istruzioni espresse nel mandato, come è – peraltro – logico, essendo potere e istruzioni originati dallo stesso atto.
Dunque, nella Costituzione, con la parola mandato si significa l’istituto che conferisce contestualmente la obbligazione di agire per conto e in nome del mandante; però con la ‘precisazione’ (introdotta dall’art. 67) secondo cui il mandato che conferisce la rappresentanza ai membri de Parlamento è un mandato ‘speciale’, che non “vincola” perché (diremmo) è un mandato senza “istruzioni”, cioè un “mandato libero”[8].
In conclusione: nel Codice, troviamo un significato debole di mandato ed un significato forte di rappresentanza mentre nella Costituzione del 1948 troviamo un significato forte di mandato ed un significato debole di rappresentanza, salva espressa precisazione contraria; il tutto in un contesto di un forte intreccio – quanto meno a livello semantico-espositivo – dei due istituti.
Nostra tesi è che il mandato e la rappresentanza sono due istituti più che diversi opposti, a iniziare dalle rispettive origini geo-storiche: del mandato nel diritto romano antico e della rappresentanza nel diritto inglese medievale-moderno.
Nel diritto romano, il dominus è mandante; nel diritto medievale-moderno, il dominus è rappresentante[9]. Se si considera che, nel diritto romano, le unità collettive – in quanto capaci di agire – possono utilizzare e utilizzano l’istituto del mandato, a iniziare precisamente dal populus, il quale mandat magistratus[10], mandato e rappresentanza risultano rispettivamente funzionali a due forme opposte di governo: partecipativa quella costruita sul mandato, sostitutiva quella costruita sulla rappresentanza.
La scienza romanistica ottocentesca ha, però, innestato l’istituto della rappresentanza nel diritto romano (così ridotto alla funzione utilissima ma ancillare di “tronco porta innesto” della forma di governo rappresentativa/sostitutiva) sovrascrivendola sull’istituto del mandato, la cui formulazione originaria è così efficacemente cancellata e, quindi, dimenticata lungo tutto il Novecento e sino ad ora.
La operazione ottocentesca di sovrascrittura-innesto è frutto di un lungo percorso, del quale possono essere evidenziate alcune tappe fondamentali.
Il percorso inizia in epoca antica, quando (come già accennato) nel diritto romano, è messo a punto il “mandato”, nel suo significato ‘forte’ di atto giuridico che obbliga il mandatario a compiere uno o più atti giuridici per conto e in nome del mandante e gli conferisce il potere per farlo.
Il percorso prosegue:
α) in epoca medievale, quando, nel 1295, il re inglese Edoardo I stabilisce che il mandato delle Città ai propri mandatari nel Parlamento deve essere privo di istruzioni, ovvero – come scrive il re – deve conferire una “plena potestas”;
β) in epoca moderna, quando, nel 1651, il filosofo inglese del diritto, Thomas Hobbes, teorizza la unità collettiva politica come una entità “fittizia” (cioè, come poi è invalso dire, “astratta”)[11] la cui esistenza è data dal conferimento da parte dei suoi membri costituenti di ogni loro potere decisionale unitario a uno o più “rappresentanti”, il cui modello è il tutore assegnato dal diritto romano ai minori, dementi e interdetti[12]; con Hobbes la plena potestas si affranca dal mandato e diventa la rappresentanza.
Dopo il lungo scontro settecentesco per la scelta della migliore forma di governo[13], precisamente tra il mandato del diritto romano[14]-[15] e la rappresentanza del diritto inglese[16], il percorso si conclude con due operazioni normative:
α) alla fine del secolo XVIII, con la adozione costituzionale del medievale regime di Edoardo I[17], oramai da lungo espresso con il moderno lessico hobbesiano[18];
β) alla fine del secolo XIX, precisamente il 1° gennaio 1900, con la traduzione nel Codice civile tedesco del “diritto romano odierno”, costruito dai romanisti tedeschi[19], a iniziare da Friedrich Carl von Savigny[20], innestandovi la rappresentanza hobbesiana mediante una disinibita rilettura delle fonti romane; nel BGB del 1900 troviamo, indicati come “Auftrag” e “Vollmacht-Vertretung”, precisamente gli istituti che ritroviamo nel Codice civile italiano del 1942 indicati come “mandato” e “rappresentanza”, senza però l’‘intreccio semantico-espositivo’[21] che caratterizza la esposizione italiana[22].
Presso il diritto romano, il mandato è un contratto presente in fonti risalenti al secondo secolo a.C. e comunque in epoca segnata da commerci di ampio raggio geografico, i quali spingono a riprodurre l’arcaico comando (iussum) del pater e dominus al filius o al servus, nei rapporti tra persone non rientranti all’interno della medesima potestas[23]; dunque, un “comando-contratto”: α) funzionale allo svolgimento delle attività giuridiche con terzi da parte di uomini e di “collettività”, β) che, nei rapporti di diritto pubblico, consente la ‘rivoluzione democratica’ della instaurazione della “res publica”.
Per meglio comprendere la successione che conduce dallo iussum patris al mandatum populi ai magistratus repubblicani, possiamo considerare quale punto di partenza il regime della familia proprio iure perché è un insieme di uomini e donne costituiti in “unità”[24] dalla appartenenza/subordinazione alla unica potestas del pater familias, il quale in domo dominium habet[25]. Il pater può loro iubere di agire e contrarre obbligazioni con terzi con effetti a suo carico (per suo conto e a suo nome). La familia, morto il pater, si trasforma in un consortium, la cui unità è data dalla titolarità dell’“indiviso” dominium (ercto non cito) circa il quale ciascun consortes può disporne salvo il veto degli altri[26].
La costituzione tra estranei di un rapporto potestativo omologo a quello che lega i consortes è conseguibile con il contratto di societas[27]. La società, che può costituirsi in unità conferendosi un corpus artificiale ma reale, libera la unità collettiva dai limiti “naturali” propri alla familia unita dal e nel pater e al consortium conseguente.
Paradigma della societas dotata di corpus è il populus[28], cioè la unità collettiva dei cives[29], che “agisce”[30] tramite iussa, i quali possono essere leges / comandi generali[31] o mandata[32]. Cicerone afferma che la libertas “consiste” nelle “leggi” e nei “mandati ai magistrati”[33].
Troviamo ancora il ricorso al mandato romano nell’àmbito del diritto pubblico europeo in piena epoca medievale (quando il ‘feudalesimo’ ha già tre secoli e mezzo di vita) nel parlamento convocato nel 1188 da Alfonso IX re di León[34]. Nel Parlamento di León, i delegati dei Comuni – grazie al mandato loro conferito dalle rispettive collettività – potevano sedere nel “Parlamento de León” e decidere, sulle questioni poste dal re, insieme ai baroni laici ed ecclesiastici (i quali, in quanto feudatari, non necessitavano di mandato). I delegati dei Comuni, come gli antichi magistrati romani, erano vincolati al rispetto delle istruzioni ricevute dai rispettivi Comuni, i quali, a loro volta, restavano impegnati dalle decisioni – correttamente assunte – dai rispettivi delegati.
Nel 1295, all’interessantissimo esperimento del “Parlamento de León”, promettente luogo di equilibrio tra centralismo feudale e partecipazione repubblicana (con una naturale tendenza al prevalere di questa), Edoardo I d’Inghilterra fa subentrare il “Model Parliament”, con l’intervento di chirurgia istituzionale del divieto alle Comunità locali di dare istruzioni vincolanti ai loro delegati in quel Parlamento. In altri termini, nel 1295 Edoardo I elimina il potere delle collettività locali nel Parlamento di Westminster, inserendo nell’atto della sua convocazione la novità del loro obbligo di attribuire ai rispettivi delegati la “plena potestas” / “full and sufficient power” di legiferare su qualsiasi materia[35]. Questo medievale e feudale ‘Bill’ di Edoardo I è il capostipite di tutti gli ‘articoli 67’ sostanzialmente presenti in tutte le costituzioni odierne.
È noto che l’istituto della rappresentanza appare nel diritto canonico con Sinibaldo dei Fieschi, grande giurista (autore dell’Apparatus in quinque libros decretalium, commento alle decretali di Gregorio IX) e Papa dal 1243 al 1254 [36]. La sua riflessione sulla “persona ficta” e, pertanto, “repraesentata”, concerne una organizzazione strettamente religiosa, per la quale vale sempre il monito cristiano di «dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio»[37]. Tuttavia, non si può escludere che la riflessione gius-canonista possa avere aiutato Edoardo I nella propria operazione di depotenziamento del mandato.
Però, l’istituto della rappresentanza in relazione alla costruzione della unità collettiva politica e, quindi, di ogni unità collettiva rilevante per il diritto ‘laico’ è teorizzata soltanto nel 1651, da Hobbes, il quale ne fa il fondamento logico del Leviathan, candidandola così ad essere (come poi sarà) elemento essenziale e centrale di tutto il pensiero giuridico odierno, nel quale risulta infine non artificio opzionale ma un dato di natura indiscutibile.
Il politologo, nonché studioso della rappresentanza, Giuseppe Duso afferma la “origine” hobbesiana del “principio rappresentativo”[38], scrivendo: che nel Leviathan «L’obbedienza al sovrano è direttamente legata alla sua natura di rappresentante» e che «il capitolo del Leviatano dedicato alla rappresentanza, il XVI, precede quello del contratto fondante il commonwealth» perché «c’è un unico modo per pensare come una molteplicità di individui, che uno ne sia il rappresentante». Infatti: «Se il popolo come uno fosse già tale e reale prima della rappresentazione e a prescindere da essa, non sarebbe necessario, e nemmeno possibile, rappresentarlo»[39].
Il medesimo autore sostiene che il concetto hobbesiano di rappresentanza necessita a monte della nozione di “persona civile”[40]. In effetti, nel Leviathan, al capitolo XVI, è scritto:
«Una moltitudine di uomini si trasforma in una persona quando è rappresentata da un uomo o da una persona, perché ciò è il risultato del consenso di ciascun componente di quella moltitudine preso singolarmente. Infatti ciò che fa la persona una è l’unità del rappresentante, non l’unità del rappresentato, ed il rappresentante costituisce una ed una sola persona, e non si può intendere in altro modo l’unità di una moltitudine»[41].
e, al capitolo XVII, è scritto:
«Ciò è più di un consenso o di un accordo; è una concreta unità di tutti i componenti dello Stato in una sola e medesima persona, resa possibile da un patto di ciascuno con l’altro, come se uno di essi dicesse all'altro: “Dò autorizzazione e trasferisco il mio diritto di governare me stesso a questo uomo od a questa assemblea di uomini, a condizione che anche tu ceda il tuo diritto a lui e nello stesso modo ne autorizzi tutte le azioni”. Quando si è fatto ciò, la moltitudine così unita in una sola persona è chiamata uno Stato, in latino “Civitas”. Questa è la fondazione di quel grande Leviatano o piuttosto, per parlare con più reverenza, di quel Dio mortale a cui, al disotto del Dio immortale, noi siamo debitori della nostra pace e difesa. Infatti, attraverso questa autorità di cui è stato investito da ogni singolo individuo nello Stato, esso è in grado di usare tanto potere e tanta forza che gli è stata conferita, sì da piegare col terrore le volontà di tutti e fare in modo da rivolgerle al mantenimento della pace interna ed all'aiuto reciproco contro i nemici esterni. In esso è l’essenza dello Stato che può essere definito come una persona dei cui atti una moltitudine, attraverso reciproco accordo, si è fatta autore, in modo che quella persona che riassume le loro volontà possa usare la forza e le risorse di tutti i componenti per garantire la comune pace e difesa. Chi rappresenta quella persona è chiamato sovrano e si dice che dispone del supremo potere; ogni altro che non sia sovrano, è suddito».
Si noti il subentrare, alla ‘fase’ in cui la “moltitudine” degli uomini si costituisce sulla base dell’accordo tra essi in “reall Unitie”, della ‘fase’ in cui gli stessi sono resi “persona”/“corpo” dal “rappresentante”: “persona”/“corpo”, la quale, invece, è (oltre che “artificiale”, “feigned”/“fictitious”[42], cioè – come è poi invalso dire – “astratta” / non “concreta”[43].
Hobbes, inoltre, mette all’interno del contenitore, che è la sua nozione di “rappresentanza”, anche la rappresentanza delle “cose inanimate” e degli uomini “irrazionali”:
«Esistono poche cose che è impossibile rappresentare mediante un’espressione dell’immaginazione. Le cose inanimate, come una chiesa, un ospedale, un ponte possono essere rappresentate da un ministro del culto, da un direttore, da un sovraintendente; ma le cose inanimate non possono essere autori, perciò non sono in grado di conferire autorità ai loro attori. Tuttavia gli attori possono ricevere autorità di provvedere alla conservazione di quelle, concesse loro dai possessori od amministratori delle stesse. Dunque tali cose non possono essere rappresentate prima della formazione di un qualsivoglia potere civile».
e degli uomini “irrazionali”:
«In modo analogo fanciulli, sciocchi e pazzi che non sono in possesso dell’uso di ragione, possono essere rappresentati dai loro custodi e tutori, ma non possono essere autori, durante quel tempo in cui sussiste quella loro condizione, di alcuna azione da loro compiuta, fino a che, acquistato l’uso di ragione, non saranno in grado di giudicarla ragionevole. Tuttavia, durante lo stato di pazzia, chi ha diritto alla loro tutela può conferire autorità al custode di quelli, ma anche questo non può verificarsi che nell’ambito dello stato civile, perché prima di tale stato non esiste il dominio sulle persone».
La affermazione della natura fittizia (ovvero “astratta”) oltre che artificiale della unità collettiva persona/corpo rappresentata/o e la affermazione della identità della azione del rappresentare, sia essa svolta a favore del Popolo o di cose inanimate o di uomini incapaci di intendere e volere (con la unica differenza del esserne o non esserne “autori”), concorrono a esprimere, oltre ogni possibile dubbio, il significato e il valore intrinsecamente “sostitutivi” della “originale” nozione hobbesiana della rappresentanza.
Nel System des heutigen römischen Rechts, Berlin 1840-1848, di Savigny’[44], troviamo due grandi novità rispetto allo stato precedente della scienza romanistica[45], ovvero α) la nuova nozione di “persona”; β) la nuova nozione di “rappresentanza”, essenziali per ascrivere la dottrina hobbesiana al diritto romano.
Entrambe impongono forzature della lettura delle fonti romane ed entrambe sono recezioni della dottrina hobbesiana.
È stato osservato che nelle fonti romane la “persona” è una specificazione dell’“uomo” mentre nel System di Savigny è l’uomo una specificazione della persona interpretata come il “soggetto del diritto”[46]. Gaio, nelle proprie Istituzioni, scrive «Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones. et prius videamus de personis», nel § 1.8, cioè dopo avere dedicati i §§ dall’1.1 all’1.7 ai Popoli, in particolare quello romano, e agli uomini che li compongono, in particolare i cittadini. Nella stessa logica, il titolo 1.5 del Digesto, De statu hominum, è aperto dalla suddetta citazione gaiana, cui segue D. 1.5.2 (Hermogenianus libro primo iuris epitomarum) Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu … dicemus, dove la persona è appunto una specificazione dell’uomo.
Contrariamente, nel System, il “Libro secondo. I rapporti giuridici”, il “Capo secondo” tratta “Le persone come soggetti dei rapporti giuridici”. Ivi, i 44 §§ che lo compongono, precisamente dal § 60 al § 103 compresi, si dividono in quelli ove si tratta delle persone “naturali” (ma si trova anche la espressione “persone fisiche”: § 91, nt. v[47]) e quelli ove si tratta delle “persone giuridiche”:
«Nel System la nozione di persona precede sostanzialmente la nozione di uomo. Non è la persona un ruolo dell’attore uomo ma è l’uomo una species del genus persona. La persona è l’ente dotato di “capacità giuridica” (“Rechtsfähigkeit”) ovvero il “soggetto di diritto” (“Träger oder Subjekt eines Rechtsverhältnisse”). La persona-ente, soggetto di diritto è, quindi, articolata in: “persone naturali” cioè “fisiche” cioè concrete (gli uomini “Menschen”) e “persone giuridiche” cioè “subietti artificiali, creati per semplice finzione” («Künstliche, durch bloße Fiction angenommene Subiecte») cioè “astratte” (“le fondazioni e le associazioni” “Stiftungen und Gesellschaften”)»[48].
Nel System si trova il «piccolo ma primo e fondamentale ‘trattato sulla rappresentanza’ “im Gebiet des Privatrechts”»[49]. Si tratta del § 113 “Freye Handlungen. - Erweiterung durch Stellvertretung” del “Capitolo terzo. Nascita ed estinzione dei rapporti giuridici” (§§ 141) del “Libro secondo. I rapporti giuridici”[50]-[51].
Ivi si manifesta la dipendenza e lo sviluppo della dottrina savignyana della rappresentanza rispetto a quella hobbesiana: α) nell’assimilare gli impedimenti della capacità di volere/agire delle unità collettive persone giuridiche agli impedimenti della capacità di volere/agire delle “cose inanimate” (così in Hobbes, “fondazioni” in Savigny) e dei minori, dementi e interdetti (gli “irrazionali” in Hobbes); β) nel connesso individuare il loro unico rimedio nella rappresentanza.
Gli sviluppi consistono nell’omologare a tale “rimedio [… di] capacità personale mancante” la “facilitazione [… di] negozi giuridici, i quali altrimenti, per ragioni di fatto, o giammai o solo con grande difficoltà avrebbero potuto esser prodotti”. All’interno di tale “facilitazione” Savigny pone: α) la facoltà per i domini di impartire alle persone nella loro potestas lo iussum di “negoziare con terzi alienando diritti od assumendo obbligazioni” e β) “per conseguenza” la facoltà di negoziare con terzi per mezzo di “persona libera”[52].
Qui, nel “primo, piccolo e fondamentale trattato di Savigny sulla rappresentanza”, appare una macroscopica “contraddizione” perché sono presenti due, antitetiche concezioni della rappresentanza; cioè: la rappresentanza quale potere del rappresentato sul rappresentante e la rappresentanza quale potere del rappresentante sul rappresentato. In realtà, la prima è il mandato romano mentre la seconda è la rappresentanza inglese (hobbesiana). Questa contraddizione è più che comprensibile in una tale titanica e sfacciata operazione di innesto della rappresentanza dentro un sistema giuridico costruito per supportare tutt’altra ‘forma di governo’ (il mandato). Possiamo addirittura dire che il trattatello di Savigny sulla rappresentanza è l’ultima presenza del mandato romano nei manuali di diritto romano.
La contraddizione sarà corretta – in relativamente pochi anni – dalla attività sinergica di due altri grandi giuristi tedeschi dell’Ottocento Paul Laband[53] e Bernhard Windscheid[54]. La complicazione editoriale, che contraddistingue la pubblicazione del ‘Manuale di diritto delle Pandette’ di Windscheid, appare dipendere dal fatto che la “Stellvertretung” di Laband compare quando Windscheid aveva appena concluso la prima edizione dei primi 2 volumi del ‘Manuale’ (vol. I nel 1862 e vol. II [in due tomi] nel 1865-66). Il saggio labandiano suggerisce però a Windscheid (il quale già ne era alla ricerca) il modo di correggere la contraddizione savignyana. A questo punto Windscheid produce una seconda, “verstärkte” edizione dei primi due volumi (vol. I nel 1867 e vol. II [in unico tomo] nel 1869. Tra il 1869 e il 1870, egli pubblica anche il III e ultimo volume[55]. La ‘correzione’ apportata a Savigny da questi autori merita una considerazione a sé.
En el ordenamiento jurídico italiano “actual”, los significados respectivos de las instituciones de mandato y de representación y, por tanto, sus relaciones se caracterizan por una fuerte oscilación.
En el Código Civil, las palabras mandato y representación se refieren a dos instituciones claramente distintas y, sin embargo, comparables. El mandato es el contrato que crea la obligación del agente de realizar actos jurídicos por cuenta del principal. La representación es la facultad del representante para realizar actos jurídicos en nombre del representado.
En la Constitución, la palabra mandato se refiere a la institución que confiere simultáneamente la obligación de actuar en nombre y por cuenta del mandante.
Savigny sobrescribe la representación de Hobbes sobre el mandato romano.
Los avances consistieron en homologar las dos instituciones con todas las contradicciones que de ello se desprendían.
[1] Libro Quarto “Delle obbligazioni”, Titolo III “Dei singoli contratti”, Capo IX “Del mandato”, Sezione I “Disposizioni generali”, Art. 1703, “Nozione”: «Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra».
[2] «Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro».
[3] «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».
[4] Cfr. art. 61: «Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti».
[5] «Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».
Così modificato con la legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1: «Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».
[6] Cfr. artt. 85: «Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica» e 87: «Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale».
[7] Vedi, supra, nt. 2.
[8] In proposito: N. ZANON, Libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’articolo 67 della costituzione, Milano 1991, utilissimo per farsi una idea dello stato della dottrina, cui però sfugge completamente la questione di fondo – da noi qui affrontata – del rapporto storico-dogmatico tra mandato e rappresentanza.
[9] Vedi G. DUSO, Rappresentanza-rappresentazione: parola e concetto dall’antichità all’Ottocento (tr. it. dalla 4ª ed. tedesca [Berlin 2003] di C. Tommasi, Milano 2007, 1 ss.), nella “Introduzione” a Hasso Hofmann, osserva: «“rappresentare” diviene quasi sinonimo di “dominare”».
Vedi anche la precisazione in nt. 5: «Il primo ad aver definito come relazioni di potere tutte le relazioni di rappresentanza (almeno a proposito del potere di un gruppo) è stato Max Weber, allorché […] ha definito la situazione “nella quale l’agire di alcuni rappresentanti appartenenti al gruppo viene imputato a tutti i rimanenti, o deve da questi essere considerato – e di fatto lo è – come ‘legittimo’ e ‘vincolante’ nei loro riguardi”».
[10] Dal discorso di Claudio in Senato: Tacito, Annales 11.24: libertinorum filiis magistratus mandare non, ut plerique falluntur, repens, sed priori populo factitatum est.
Cfr. G.C. SEAZZU, Nota sul rapporto tra iussum procura e mandatum. Da Christian Friedrich von Glück a Botho von Salpius, Vincenzo Arangio-Ruiz e una recente ‘rivisitazione’, in Diritto @ Storia 17, 2019 (https://www.dirittoestoria.it/17/tradizione/Seazzu-Nota-rapporto-iussum-procura-mandatum.htm).
[11] Vedi, infra, nt. 43.
[12] D. 26.1.1.pr. (Paulus libro 38 ad edictum): Tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in capite libero.
[13] É. GOJOSSO, Le rapport entre la loi et la constitution dans la pensée des Lumières, in Dix-huitième Siècle 37, 2005. Politiques et cultures des Lumières, 147-159; A. VERGNE, La première référence à la “Constitution de l’État” dans les remontrances du parlement de Paris [1er mars 1721], in Le monde parlementaire au XVIIIe siècle, sous la dir. de A. Lemaître, Rennes 2010.
[14] J.-J. ROUSSEAU, Du contrats social, 1762, Libro I “Du Gouvernement en général”, cap. 15 “Des Députés ou Représentans”: «L’idée des représentans est moderne: elle nous vient du Gouvernement féodal, de cet inique & absurde Gouvernement dans lequel l’espèce humaine est dégradée, & où le nom d’homme est en déshonneur. Dans les anciennes républiques & même dans les monarchies, jamais le peuple n’eut des représentants; on ne connoissoit pas ce mot-là».
[15] P. CATALANO, Populus Romanus Quirites, Torino 1970-1974, 138 ss.; M. RASKOLNIKOFF, L’“adoration” des Romains sous la Révolution française et la réaction de Volney et des idéologues, in Des Anciens et des Modernes, a cura di M. Raskolnikoff, Paris 1990, 95-109; cfr. C. NICOLET, Histoire, nation, république, Paris 2000, cap. XIX. “Que nous reste-t-il des Grecs et des Romains?”.
[16] MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, 1748, libro 11 “Des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la constitution” cap. 6 “De la constitution d’Angleterre”: «Le grand avantage des représentants, c’est qu’ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n’y est point du tout propre; ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie».
[17] G. LOBRANO, Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere, Torino 1994-1996, Parte B “Alle origini del diritto pubblico contemporaneo. Sistemi giuridici”, II. “La via inglese del «sistema rappresentativo»”, 1. “La istituzione parlamentare e la teoria della rappresentanza nella tradizione inglese”.
[18] Vedi nt. precedente.
Montesquieu conosce l’opera di Hobbes che cita quasi all’inizio dell’EdL: Première partie, Livre I “Des lois en général, Chapitre II “Des lois de la nature”.
[19] Vedi l’utile compendio di storia del diritto di F.J. CASINOS MORA, Nueve siglos de romanismo jurídico, in http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano, II, 2002, 309, 39 dell’estratto: «El Pandectismo jurídico alcanzó su punto culminante con la promulgación del Bürgerliches gestzbuch für das Deutsche Reich [... del quale ...] la primera redacción [...] se denominó jocosamente en los circulos jurídicos das kleine Windscheid, por basarse fundamentalmente en la obra de Pandectas de este jurista».
[20] G. LOBRANO - P.P. Onida, Rappresentanza o/e partecipazione. Formazione della volontà «per» o/e «per mezzo di» altri. Nei rapporti individuali e collettivi, di diritto privato e pubblico, romano e positivo, in Diritto @ Storia 14, 2016 (http://www.dirittoestoria.it/14/contributi/Lobrano-Onida-Rappresentanza-o-e-partecipazione.htm).
[21] Vedi, supra, prgf. precedente.
[22] Su continuità e discontinuità tra il Codice civile italiano del 1865, fortemente influenzato dal Code Napoléon del 1804, e il Codice civile italiano del 1942, fortemente influenzato dal BGB del 1900, vedi ROBERTO BONINI, Disegno storico del diritto privato italiano (dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942), 3ª ed., Bologna 1996.
[23] Si veda G. COPPOLA BISAZZA, Dallo iussum domini alla contemplatio domini: contributo allo studio della rappresentanza, Milano 2008, 316, ivi (nt. 474) i rinvii bibliografici.
[24] La espressione “unione o riunione” è impiegata circa il populus da P. CATALANO, Populus Romanus Quirites, cit., 106.
[25] D. 50.16.195.2 (Ulpianus libro 46 ad edictum): Iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur … Pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat.
[26] Gaius, Inst. 3.154 e 154a (154): Sed ea quidem societas, de qua loquimur, id est quae nudo consensu contrahitur, iuris gentium est; itaque inter omnes homines naturali ratione consistit. (154a): Est autem aliud genus societatis proprium civium Romanorum. Olim enim, mortuo patre familias, inter suos heredes quaedam erat legitima simul et naturalis societas, quae appellabatur ercto non cito, id est dominio non diviso; cfr. Gellius, Noctes Atticae 1.9.12: societas inseparabilis, tamquam illud fuit anticum consortium quod iure atque verbo Romano appellabatur ercto non cito.
Vedi M. EVANGELISTI, Consortium, erctum citum: etimi antichi e riflessioni sulla comproprietà arcaica, in Diritto @ Storia 6, 2007 (https://www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Evangelisti-Consortium-erctum-citum-compropriet-arcaica.htm).
Sullo “ius prohibendi” tra consortes vedi M. DE VINCENZO, La sortitio: un ‘permesso’ del fas allo ius (tra collegialità e condominio), in Diritto @ Storia 19, 2022, § 2 “Un esempio di ‘paralisi’ del sistema: lo ius prohibendi tra pubblico e privato” in part. ntt. 33-39 (https://www.dirittoestoria.it/19/tradizione/Di-Vincenzo-Sortitio-permesso-fas-allo-ius-collegialita-condominio.htm).
[27] La familia e – forse – anche il consortium sono “unità collettive”. La societas consensu contracta è soltanto una unione/riunione di uomini che diventa una unità collettiva quando si dota di corpus, ciò che le consente di habere res communes, arcam communem e di communiter agere.
Vedi D. 3.4.1.1 (Gaius libro tertio ad edictum provinciale): Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat.
[28] Cicero, Rep. 1.39: populus … coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus; D. 41.3.30 pr. (Pomponius libro 30 ad Sabinum): tria autem genera sunt corporum, unum, quod continetur uno spiritu et Graece ἡνωμένον [continuum] vocatur, ut homo tignum lapis et similia: alterum, quod ex contingentibus, hoc est pluribus inter se cohaerentibus constat, quod συνημμένον vocatur, ut aedificium navis armarium: tertium, quod ex distantibus constat, ut corpora plura non soluta, sed uni nomini subiecta, veluti populus legio grex.
Cfr. Livius 1.8.1: [Romulus] vocataque ad concilium multitudine quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedit; Id., 26.16.9: corpus civitatis.
[29] Gaius, Inst. 1.3: plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis et patriciis; plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur; unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quae sine auctoritate eorum facta essent; sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebiscita universum populum tenerent: itaque eo modo legibus exaequata sunt; Inst. 1.2.4: plebs autem a populo eo differt quo species a genere: nam appellatione populi universi cives significantur, connumeratis etiam patriciis et senatoribus: plebis autem appellatione sine patriciis et senatoribus ceteri cives significantur. sed et plebiscita, lege Hortensia lata, non minus valere quam leges coeperunt.
[30] Vedi M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Roma 1990, cap. IV: “Fatti, atti, negozi giuridici”, in part. § 53 “La manifestazione di volontà”, 198-200.
[31] XII tab. 12.5: Quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esto (= Livius 7.17.12, 9.34.6-7); Gellius 10.20.2: Ateius Capito, publici privatique iuris peritissimus, quid lex esset hisce verbis definivit. Lex, inquit, est generale iussum populi aut plebis, rogante magistratu; Gaius, Inst. 1.3: Lex est quod populus iubet atque constituit; plebiscitum est quod plebs iubet atque constituit; D. 1.3.32.1 (Iulianus libro 84 digestorum): cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis? Quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legis latoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur.
In dottrina vedi O. LICANDRO, Il trattato Peri politikes epistemes, ovvero del princeps ciceroniano nell’età dell’assolutismo. Concezioni e dibattito sull’idea imperiale e sulle formae rei publicae alla corte di Giustiniano (Vat. Gr. 1298), in Iura 64, 2016, 183-256, in part. le “Conclusioni” 255 s.; cfr L. HECKETSWEILER, La fonction du peuple dans l’empire romain. Réponses du droit de Justinien, Paris 2009, in part. 45 e 59 sul fondamento popolare del potere normativo del Principe, e 187 sul diritto individuale e collettivo di resistenza.
[32] Cicero, De leg. 3.16.35: Sunt enim quattuor leges tabellariae, quarum prima de magistratibus mandandis; cfr., a contrario, Id., De leg. agr. 2.7.17-18: populus … sacerdotia mandare non poterat; Livius 39.5: meminisse, tribunatum sibi a populo Romano mandatum; Tacitus 11.24: magistratus mandare. Il rapporto di potere sotteso al magistratus mandare emerge con chiarezza da altri passi ciceroniani, quali:Orat. 2.167: magistratus in potestate populi Romani esse debent; Pro Planc. 62: sic populus Romanus deligit magistratus quasi rei publicae vilicos.
Sul “mandare magistratum” vedi P. CERAMI, Favor populi e comparatio dignitatis in mandandis magistratibus, in Esercizio del potere e prassi della consultazione. Atti Colloquio romanistico-canonistico (10-12 maggio 1990), a cura di A. Ciani e G. Diurni, Roma 1991, 191 ss., e in AUPA XLI, Palermo 1991, 5 ss.
[33] Cicero, De leg. agr. 2.102: consistit libertas in legibus; Pro Planc. 15: libertas populi in mandandis magistratibus.
[34] Che l’UNESCO ha riconosciuto essere: «la testimonianza più antica del sistema parlamentare europeo». Vedi il sito https://www.unesco.org/es/memory-world/decreta-leon-1188-oldest-documentary-manifestation-european-parliamentary-system.
[35] Così il potere dei mandatari del “terzo Stato” nei confronti dei rispettivi Comuni e dei loro Cittadini è assimilato al potere dei feudatari nei confronti dei rispettivi feudi e dei loro servi. Vedi C. GUERIN-BARGUES, Le Parlement de la Réforme et la naissance de l’Église d’Angleterre, in Jus Politicum. Revue de Droit Politique 16, Foundations of Public Law, 2016, nt. 56: «cum plena potestate […] la formulation […] apparaît dès le règne d’Edouard Ier, en 1295. Voir «The Plena Potestas of English Parliamentary Representative», in E.B. Fryde & E. Miller (dir.), Historical Studies of the English Parliament, vol. I: Origins to 1399, Cambridge, Cambridge University Press, 1970, p. 146»; cfr. G. LOBRANO, «Mezzi per la difesa della libertà» e «forme di governo», in Tribunado - Poder negativo y defensa de los derechos humanos. Segundas Jornadas Ítalo-Latinoamericanas de Defensores Cívicos y Defensores del Pueblo. En homenaje al Profesor Giuseppe Grosso (Torino, 8-9 settembre 2016), a cura di A. Trisciuoglio, Milano 2018, § 3. “Rappresentanza ed equilibrio dei poteri” a. “Centralismo e sostituzione feudale di volontà”, nt. 45.
[36] In realtà vi sono degli antecedenti, ad esempio è noto il ruolo attribuito, nell’emergere del principio rappresentativo, a Papa Innocenzo III (1198-1216). Vedi F. RUFFINI, La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi e in Carlo Federico di Savigny, in AA.VV., Studi giuridici dedicati a F. Schupfer II, Torino 1898, 313 ss.; ID., Scritti giuridici minori II, Milano 1936, 5 ss.; più recentemente G. LOBRANO, Res publica res populi, La legge e la limitazione del potere, cit., § A.I.2, nt. 12.
[37] Matteo 222.21; Marco 12.17; Luca 20.25.
[38] Vedi G. DUSO, La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica, Monza - Milano 2007, cap. 1. “Storia concettuale come filosofia politica”, § 1.6 “La nascita dei concetti moderni nella nuova scienza politica”, 51; cfr. ibidem il cap. 5. “Rappresentanza politica e costituzione”, § 5.2 “La genesi del concetto nell’ambio della questione della sovranità”, 159-164 (prgf. dedicato al Leviathan di Hobbes). Cfr. ID., La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto, Milano 2003, cap. 2 “Genesi e logica della rappresentanza politica moderna”, § 8 “L’unità politica e l’invenzione della rappresentanza”.
[39] Ancora G. DUSO, La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica, cit., 161.
[40] Sempre G. DUSO, La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica, cit., in part. 102, nt. 53: «La questione della legittimità è una questione moderna e si presenta con l’emergere, nel pensiero hobbesiano, della persona statale rappresentativa: cfr. [Hasso] Hofmann, Legitimität und Rechtsgeltung, Berlin 1977, p. 13; Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis in 19. Jahrhundert, Berlin 19902, p. 382; cfr. anche R[aymond] Polin, Analyse philosophique de l’idée de légitimité, in L’idée de légitimité, «Annales de philosophie politique», Paris 1967».
[41] Leviathan, tr. it., a cura di R. Giammarco, voll. I-II, Torino 1955.
[42] Vedi Leviatan, cap. XVII: «Quando esse [le persone] sono considerate come creazione propria, allora la persona viene chiamata naturale e quando invece sono considerate come una rappresentazione delle parole ed azioni di un altro, la persona viene definita come dissimulata o artificiale» (“Feigned or Artificiall person”); cfr. cap. XXII «corpi artificiali e fittizi» (“artificiall, and fictitious Bodies”).
[43] Vedi R. ORESTANO, Il problema delle fondazioni in diritto romano, Torino 1959, in part. 166; ID., v. Rappresentanza. Diritto romano, in Novissimo Digesto Italiano, XIV, Torino 1967, 796; ID., Il problema delle persone giuridiche nel diritto romano, I, Torino 1968, in part. 174 ss., il quale scrive che la «storia della progressiva attuazione del principio della rappresentanza diretta» come «progressiva smaterializzazione» del “corpus” operata dai giuristi romani in un processo che va “Dal concreto all’astratto” in quattro successive tappe «- concezione materiale; - concezione totalistica; - concezione corporalistica; - concezione astratta»; cfr. P. CATALANO, Populus Romanus Quirites, cit., 41 ss., 194 ss. e 155.
[44] Vedi anche tr. it. a cura di V. Scialoja, FEDERICO CARLO DI SAYIGNY, Sistema del diritto romano attuale, otto volumi, Torino 1886-1898.
[45] Mi riferisco a opere monumentali della tradizione giuridica scritte da studiosi del calibro di J. POTHIER, Pandectae Justinianae in novum ordinem digestae cum legibus Codicis et Novellis quae jus Pandectarum confirmant, expliquant aut abrogant, 3 voll., Paris 1748-52; C.F. VON GLÜCK, Ausführliche Erläuterung der Pandekten, 34 voll., Erlangen 1790-1830.
[46] G. LOBRANO, Quale Diritto romano? Opposte ricostruzione giusromaniste e conseguenti costruzioni giuspositive del regime dell’agire giuridico delle unità collettive, a iniziare dal Popolo, comunicazione a Prospettive di studio del Diritto pubblico romano nel secolo XXI, Primo seminario internazionale, Università di Belgrado - Facoltà di Giurisprudenza, Belgrado, 30 maggio 2023, in corso di pubblicazione, in part. § 1.b.
[47] Savigny, in nota (v) osserva che, contro la sua teoria della incapacità di agire delle unità collettive: «è insorto il Warnkönig Archivio per la pratica civile (Archiv.) [Archiv für die civilistische Praxis] XX [n. 13] pag. 412-420, sostenendo che le persone giuridiche, alla pari delle persone fisiche, non possono acquistare il possesso se non con loro coscienza. Evidentemente egli non si è fatto un concetto chiaro della essenza delle persone giuridiche; e che il suo malinteso, che egli ha comune con tanti altri scrittori [il corsivo è nostro], cada proprio su questo punto si rileva chiaramente da questo passo, a pag. 420: “Il principio fondamentale, che le decisioni della maggioranza dei membri costituiscano la volontà della corporazione stessa, è un principio indiscusso”».
Per un approfondimento L.A. WARNKÖNIG, Über possessio civilis, in Archiv für die civilistische Praxis Bd. XXV, 1837, Heft 2, Num. 7, 178-187; ID., Analyse du traité de la possession, par M. de Savigny, Liège 1824, cfr. la citazione nella 7ª ed. del Das Recht des Besitzes, Wien 1865, a cura di A.F. Rudorff ma “aus dem Nachlasse des verfasser”, 22 e 544 (http://koeblergerhard.de/Fontes/SavignyDasRechtdesBesitzes7A1865.pdf).
[48] G. LOBRANO, loc. cit.
[49] G. LOBRANO, loc. cit.
[50] Il “Cap. III” del “L. II” occupa per intero i Voll. II e III del System. Il § 113 è nel “Vol. III”.
[51] G. LOBRANO, Diritto e pace. La prospettiva mediterranea, comunicazione al Seminario di studi Isprom 50 anni. Principi, prospettive, cooperazioni per la “pace inevitabile”, Alghero, 2-3 dicembre 2022, in corso di pubblicazione: «A partire dalla metà dell’800 (ad opera, innanzi tutti, di Friedrich Carl von Savigny) la scienza del Diritto romano ha, infatti, attribuito anche a questo Diritto (mediante una lettura inaudita e disinvolta delle sue fonti) la “forma di governo” sino ad allora considerata propria del Diritto inglese. Il Diritto così assemblato è divenuto l’unico diritto storicamente e dogmaticamente noto e normativamente applicato. In altre parole, durante il secolo XIX, nella dottrina e nella normativa, si sono non più confrontati dialetticamente ma avvicendati cronologicamente e in modo brusco due ‘sistemi di Diritto’ – diciamo – peculiari, perché: tra loro sostanzialmente contrapposti ma entrambi dichiaratamente di “Diritto romano”. Ciò ha comportato: da un lato, la negazione prima e la “dimenticanza” poi di un Diritto romano altro da quello insegnato da Savigny e dai suoi ‘aventi causa’ scientifici (negazione e dimenticanza conseguite con la liquidazione, come erronea, della conoscenza pre-savignyana di quel diritto) e, da altro lato, la sostituzione della idea della diversità sostanziale tra i sistemi di “Civil Law” e di “Common Law” (data, principalmente, dalla diversa ‘forma di governo’ da ciascuno di essi sottesa) con la idea di una loro diversità soltanto formale (data, principalmente, dal diverso ruolo svolto dalla “giurisprudenza” presso ciascuno di essi)».
[52] Il capitolo su “nascita ed estinzione dei rapporti giuridici” si apre con un esame della “capacità giuridica” delle “persone” ove grande spazio ha la categoria degli “impedimenti agli atti volontari” (§§ 106-112). Tali “impedimenti” possono concernere sia le persone naturali (per le quali essi dipendono da insufficienza della età o da infermità della mente o da interdizione e possono essere totali o parziali) sia le persone giuridiche (per le quali essi sono intrinseci e sempre totali). Le “persone giuridiche” sono trattate nel § 112, insieme agli “infermi di mente” e agli “interdetti”. Cfr. System, 3, tr. it. di Scialoja, § 113, 109 s. e 116.
[53] Die Stellvertretung bei dem Abschluß von Rechtsgeschäften nach dem allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuch, in Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht 10, 1866, 183-241.
[54] Lehrbuch des Pandektenrechts, voll. I-III, 2ª ed., Düsseldorf 1866-1869. La prima, intera edizione del Lehrbuch inizia nel 1862 e si completa nel 1870.
[55] Nella “Vorrede” alla prima edizione del volume III, WINDSCHEID scrive: «Die erste Abtheilung dieses dritten Bändes meines Lehrbuchs ist bereits im Herbst des vorigen Jahres ausgegeben worden; mit der zweiten Abteilung, welche ich gegenwärtig dem Publikum übergebe, ist das Ganze vollendet. Wenn der Umstand, dass inzwischen zwei neue, verstärkte Auflagen der beiden ersten Bände nötig geworden sind, das Vertrauen in mir erweckt, das Meine Arbeit nicht ganz fruchtlos gewesen sei, so sind doch andererseits die Mangel und Unvollkommenheiten derselben Niemandem besser als mir bekannt». Merita notare che, sempre in tale “Vorrede”, Windscheid aggiunge: «Die Neugestaltung Deutschlands, welcher wir unter dem Einfluss der gewaltigsten Ereignisse entgegengehen, muss uns über kurz oder lang das deutsche Gesetzbuch bringen. Dieses Gesetzbuch wird das Studium des römischen Rechts nicht beseitigen, sondern neu beleben; aber die Lehrbücher des römischen rechts werden dann eine andere Gestalt haben». Cfr. https://books.google.com.bz/books?id=CWcTxDugYnIC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=true