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Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.Le garanzie linguistiche della persona offesa dal reato

 

 

ANDREA RICCIO

Università di Sassari

 

 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. I diritti informativi della persona offesa. – 3. L’assistenza linguistica della persona offesa alloglotta. 3.1. Il diritto all’interprete. – 3.2. Il diritto alla traduzione. – 4. L’assistenza linguistica della persona offesa in sede di proposizione di denuncia o querela. – 5. La riforma Cartabia e le garanzie linguistiche della vittima nell’ambito della giustizia riparativa. – 6. Brevi note conclusive. – 7. Bibliografia.

 

 

 

1. – Considerazioni introduttive

 

Il diritto positivo da sempre disciplina l’uso della lingua – in particolare in seno al procedimento penale –, poiché si tratta di una attività umana capace di incidere sulla protezione dei diritti fondamentali della persona[1]. La questione linguistica, relegata in secondo piano al momento dell’entrata in vigore del codice di rito, ha reclamato negli ultimi decenni particolare attenzione, sotto la convergente spinta dei flussi migratori e degli inputs sovranazionali, portatori i primi di parlate e i secondi di istanze di tutela fino ad allora ignote.

La tematica, tuttavia, è stata tradizionalmente affrontata soltanto dall’angolo visuale dell’imputato alloglotta, cui l’art. 143 c.p.p. riconosce il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. Tale diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile, secondo gli approdi raggiunti dalla Consulta nella storica sent. 10/1993 [2], non può ritenersi circoscritto ai soli atti orali compiuti in dibattimento, ma si estende anche a quelli scritti precedenti tale fase e contenenti la contestazione dell’accusa.

In altre parole, la «Costituzione integrata sull’uso della lingua nel processo penale»[3] eleva il diritto all’assistenza idiomatica, quale corollario del più ampio diritto di difesa[4], a garanzia essenziale per l’attuazione del giusto processo e per la attiva partecipazione dell’imputato (e oggi della vittima) al giudizio.

Per raggiungere tale ultimo risultato, di fronte all’«impossibilità dell’intercomunicabilità linguistica degli atti del procedimento»[5], è indispensabile avvalersi dell’opera di un interprete, ossia di un professionista che traduca ad altri, in un idioma a lui noto, le parole pronunciate in un’altra lingua[6]. Il ruolo di tale esperto (anche in relazione all’assistenza dell’offeso) si caratterizza per una «prospettiva bifronte»[7]: a seguito di una vera e propria «mutazione genetica»[8], l’interprete, in aggiunta alla tipica funzione di mero ausiliario che interviene in soccorso del giudice per assicurare l’intellegibilità delle dichiarazioni rese nel procedimento, assume anche le più moderne vesti di presidio delle garanzie partecipative dei soggetti privati non italoglotti[9].

Quanto alla persona offesa[10], i mutamenti di prospettiva che nel nostro sistema hanno inaugurato la «nuova età dell’oro della vittima»[11], superando la sua storica marginalizzazione[12], hanno interessato anche la disciplina delle garanzie linguistiche: il soggetto leso non italofono è stato per decenni privo di tutela sul terreno di una consapevole partecipazione al procedimento[13], atteggiandosi a protagonista sordo e muto di quest’ultimo, sul presupposto che l’art. 143 c.p.p. facesse esplicito riferimento al solo imputato. Già la dottrina contestava tale rigorismo formale[14], denunciando la contrarietà della lacuna agli artt. 24, co. 1, e 111 Cost., nonché all’art. 6, § 3, lett. e), CEDU[15].

L’allineamento alle garanzie riconosciute all’imputato si deve alle sollecitazioni comunitarie e segnatamente alla Direttiva 2012/29 UE[16], che, ricomponendo la frammentarietà pregressa, costituisce il primo corpus iuris europeus dei diritti dell’offeso. Tra questi spicca quello di capire le attività procedimentali e di farsi comprendere, a prescindere dalla gravità del reato di cui si controverte, «con la implicita conseguenza che gli istituti di tutela della vittima […] permea[no] il processo penale come strumenti ineludibili, il cui criterio di riferimento è costituito dalla condizione personale dell[’interessato]»[17]. La direttiva de qua ha trovato attuazione nel d. lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che riconosce alla persona offesa il diritto all’interpretazione e alla traduzione sin dalla presentazione della notizia di reato.

 

 

2. – I diritti informativi della persona offesa

 

Muovendo dall’assunto secondo il quale nessun coinvolgimento attivo della vittima è possibile se la stessa non è messa in condizione di conoscere le tutele che l’ordinamento appresta in suo favore, la riforma ha introdotto, in primis, l’art. 90 bis c.p.p., autentica carta dei diritti della persona offesa, contenente un’articolata elencazione delle informazioni che questa deve ricevere, sin dal primo contatto con l’autorità, in una «lingua a lei comprensibile», concernenti (oltre a profili di protezione e assistenza) i diritti e le facoltà che le sono riconosciuti nei principali snodi procedimentali[18].

In tale mare magnum si segnala – ai fini che qui interessano – la comunicazione di cui alla lett. e), relativa «alle modalità di esercizio del diritto all’interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento» ed evidentemente prodromica alla fruizione delle garanzie linguistiche approntate dalla novella.

Una riflessione merita l’inciso «in una lingua a lei comprensibile»: tale riferimento, nell’imporre la traduzione delle informazioni qualora il destinatario non conosca l’italiano, da un lato, consente l’impiego dell’idioma c.d. veicolare (i.e. di quello che, seppur diverso dalla parlata natale dell’offeso, sia idoneo alla comunicazione)[19], dall’altro, reclama il ricorso ad un lessico piano, intellegibile anche da chi non frequenti quotidianamente le aule di giustizia. A quest’ultimo proposito, tuttavia, parrebbero essersi concretizzati i timori paventati dalla dottrina[20]: gli uffici, infatti, si sono dotati di moduli standard, contenenti informazioni generiche, redatti in un linguaggio tecnocratico che si esaurisce in uno sterile coacervo di disposizioni codicistiche, risultando antitetici rispetto allo scopo avuto di mira dal legislatore eurocomunitario, nei cui disegni l’informazione si garantisce mediante relazioni umane (e.g. l’istituzione del c.d. sportello vittime) anziché attraverso adempimenti burocratici.

Quanto all’effettività della norma, in caso di omissione degli avvisi, pur ravvisandosi un vulnus per i diritti difensivi dell’offeso, non parrebbe configurabile alcuna forma di invalidità: non soccorrerebbe certo l’art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p., posto che la persona offesa non è una parte privata prima della formale costituzione di parte civile e, fino a quel momento, sono presidiate da nullità le sole violazioni concernenti la sua citazione in giudizio[21].

 

 

3. – L’assistenza linguistica della persona offesa alloglotta

 

La vera chiave di volta della tutela linguistica della vittima riposa nell’art. 143 bis c.p.p., disposizione che presenta un’anima ambivalente: mentre i co. 2 ss. si collocano nel solco delle sollecitazioni comunitarie, il co. 1 mira, invece, a colmare una lacuna emersa a seguito degli interventi operati sul fronte dell’imputato, reintroducendo – seppur in diversa sedes – l’originario co. 2 dell’art. 143, abrogato dal d. lgs. 4 marzo 2014, n. 32 [22].

Tale revirement normativo stabilisce che «l’autorità procedente nomin[i] un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana». Si restituisce, dunque, copertura legislativa – non affidata a funamboliche analogie – all’ipotesi in cui l’assistenza dell’interprete sia indispensabile all’escussione del teste alloglotta, indipendentemente dalle esigenze difensive dell’imputato. È evidente, infatti, che la previsione sia destinata specificamente a soggetti non italofoni diversi da imputato e offeso[23] e che, pertanto, recuperi la classica funzione dell’interprete come ausiliario del giudice, garantendo il superiore interesse della giustizia alla comprensibilità di atti e dichiarazioni in lingua straniera.

 

3.1 – Il diritto all’interprete

 

Il co. 2 dell’art. 143 bis c.p.p., cuore pulsante della disciplina in commento, a riprova della natura bifronte della tutela linguistica, contempla due ipotesi affatto diverse.

La prima, più sensibile alle esigenze cognitive del processo che a quelle partecipativo-comunicative della vittima, ammette la nomina d’ufficio dell’interprete quando occorre procedere all’audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana: si tratta di una disposizione di straordinaria ampiezza, applicabile in ogni stato del procedimento e in relazione a qualsiasi atto a contenuto anche eventualmente dichiarativo, finanche laddove il dominus dell’escussione non sia l’autorità procedente ma il difensore[24].

La seconda, non a caso subordinata alla richiesta dell’interessato, prevede l’assistenza dell’interprete nei casi in cui la persona offesa alloglotta intenda partecipare all’udienza: in tale stringato enunciato si annida la vera rivoluzione copernicana della materia de qua, giacché la vittima viene concepita, se non quale parte in senso tecnico, come soggetto portatore di diritti e di interessi da far valere nel procedimento mediante una partecipazione attiva allo stesso; partecipazione cui è ancillare l’ausilio dell’interprete, postulando la piena intellegibilità delle attività processuali.

Presupposto oggettivo della nomina, in entrambi i casi, è la “non conosce[nza] della lingua italiana”: tale espressione, senz’altro più ambigua del binomio “non comprende o non parla” utilizzato nelle fonti internazionali[25], deve essere intesa come (in)capacità comunicativa[26], da valutarsi assumendo quale termine di paragone il quivis de populo e, dunque, prescindendo da specifiche competenze processual-penalistiche.

L’onere di dimostrare che il soggetto (imputato o persona offesa) è in grado di esprimersi nella lingua del procedimento grava sull’autorità giudiziaria e non, come pure si è tentato di sostenere, sul futuribile beneficiario della tutela[27]: anzi, quest’ultimo – ove straniero[28] –, in virtù del combinato disposto degli artt. 143, co. 1, e 169, co. 3, c.p.p., gode della presunzione relativa di esclusiva conoscenza del proprio idioma natale e, a contrario, di ignoranza dell’italiano[29]. Sarebbe stata auspicabile, in parte qua, l’espressa regolamentazione – suggerita nella proposta di direttiva, ma non conservata nel testo definitivo – di un procedimento incidentale orientato all’accertamento dei presupposti del supporto interpretariale.

Quanto al quomodo della tutela, oltre alla possibilità di impiegare la c.d. lingua veicolare, il co. 3, nel tentativo di conciliare l’interesse della vittima con esigenze di economia processuale, rimette alla discrezionalità giudiziale la scelta di ricorrere a tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell’interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento[30]: se un servizio di “interpretariato telematico” permette senz’altro di ridurre i costi, garantendo la pronta reperibilità e l’incremento di professionalità degli operatori (soprattutto rispetto a dialetti rari), bisogna altresì considerare che ciò potrebbe determinare sia un certo disorientamento culturale nell’alloglotta sia una compressione delle garanzie dell’imputato in caso di assenza dell’interprete nel momento in cui la vittima è sottoposta a cross-examination, con nefaste ricadute anche sull’effettività del principio di oralità[31]-[32]. A tal proposito, sarebbe stato opportuno menzionare tra i limiti alla “tele-interpretazione” anche il pieno esercizio dei diritti difensivi dell’imputato.

 

3.2 – Il diritto alla traduzione

 

L’art. 143 bis, co. 4, c.p.p. prevede il diritto della persona offesa alloglotta alla «traduzione gratuita di atti o parti di atti che contengono informazioni utili all’esercizio dei suoi diritti».

Con «formula volutamente aperta alla valutazione casistica»[33], il legislatore domestico ha introdotto il flessibile criterio della mera utilità, superando addirittura gli standards comunitari, imperniati sul più stringente concetto di “essenzialità” (art. 7, § 3, Direttiva 2012/29 UE); in tal modo l’assistenza linguistica viene subordinata al ricorrere di un nesso teleologico tra l’atto da tradurre e l’esercizio delle facoltà della vittima[34].

Parte della dottrina ha criticato tale impostazione, posto che secondo alcuni sarebbe stata preferibile un’elencazione tassativa minima[35], analogamente alla disciplina dedicata all’imputato, modulata su un numerus clausus di atti da tradurre (art. 143, co. 2, c.p.p.), cui si aggiunge la clausola generale di cui all’art. 143, co. 3, c.p.p., che rimette alla discrezionalità del giudice l’individuazione degli ulteriori atti suscettibili di traslazione linguistica in quanto «essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico».

A ben vedere, tuttavia, il regime risultante dal combinato disposto degli artt. 143 bis, co. 4, e 90 bis c.p.p. non è, in fondo, così dissimile dall’omologa normativa dedicata al soggetto passivo del procedimento, giacché contempla un catalogo tassativo di informazioni che – seppur contenute in un unico atto – debbono essere oggetto di necessaria traduzione, cui si giustappone una clausola generale che funge da valvola di sfogo del sistema, imponendo la fruibilità idiomatica degli atti utili all’esercizio dei diritti della vittima (e.g. richiesta di archiviazione).

L’ultima parte della disposizione in commento, chiamando il giudice ad un arduo bilanciamento tra le istanze partecipative dell’offeso e la sostenibilità (tanto processuale quanto economica) dell’assistenza linguistica, consente all’autorità procedente di disporre la traduzione orale o per estratto, sempreché ciò non arrechi «pregiudizio ai diritti della persona offesa»[36].

Certo è che per poter valutare il vulnus derivante dalla mancata traduzione e, a monte, per poter discernere quali atti risultino utili all’esercizio delle facoltà della vittima, questa dovrebbe necessariamente avvalersi dell’assistenza tecnica di un difensore[37].

 

 

4. – L’assistenza linguistica della persona offesa in sede di proposizione di denuncia o querela

 

Altro palliativo al c.d. rischio linguistico risiede nell’art. 107 ter disp. att. c.p.p., a mente del quale «la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela».

In realtà, a dispetto delle apparenze, tale norma non contiene alcuna significativa novità: la dottrina pressoché unanime, infatti, muovendo dall’assunto che gli atti che introducono una notizia di reato non rientrino tra quelli “del procedimento” cui è dedicato il Libro II c.p.p. e che, pertanto, ad essi non si applichi l’art. 109 c.p.p., ammetteva già da tempo che la notitia criminis potesse essere validamente portata all’attenzione delle competenti autorità anche in una lingua diversa dall’italiano[38]. Al contrario, la disciplina di nuovo conio appare addirittura meno garantista dei pregressi approdi ermeneutici: premesso che l’art. 5, § 2, della menzionata Direttiva non accennava ad alcuna limitazione territoriale, la scelta di circoscrivere, in nome della sostenibilità finanziaria, l’operatività della tutela ai soli uffici distrettuali appare ingiustificatamente discriminatoria. Non potendosi, infatti, trascurare che spesso l’indigenza linguistica si accompagna ad una condizione di emarginazione sociale o a ristrettezze economiche, l’invito surrettiziamente rivolto alla persona offesa alloglotta – sin dalla comunicazione ex art. 90 bis c.p.p. (che riguarda anche le modalità di presentazione della denuncia/querela e di godimento dell’assistenza interpretariale) – ad adire la sede accentrata potrebbe costituire un ostacolo all’accesso di tali soggetti al sistema giustizia[39]. Appare, infine, irragionevole subordinare la garanzia linguistica ad un fattore del tutto aleatorio quale il luogo geografico in cui l’atto viene formalizzato, anche considerato che i paventati costi potrebbero abbattersi ricorrendo a forme di interpretariato a distanza che, sul modello di quanto previsto dall’art. 143 bis, co. 3, c.p.p., rendano il servizio fruibile anche presso gli uffici periferici.

Altra croce della disposizione in commento è senz’altro la nebulosità: mentre il già citato art. 5, § 2, contempla in via alternativa la possibilità di presentare la denuncia in una lingua nota o ricevendo l’ausilio necessario, l’«assistenza dell’interprete», pur menzionata in rubrica, oltre a non essere espressamente qualificata come gratuita, si dissolve nelle trame dell’enunciato normativo, sfumando nella mera possibilità di impiegare un idioma conosciuto[40]. Evidente, però, che si tratti di un lapsus memoriae, dato che diversamente sarebbe inspiegabile la contestata limitazione territoriale, giustificata dal contenimento della spesa pubblica.

 

 

5. – La riforma Cartabia e le garanzie linguistiche della vittima nell’ambito della giustizia riparativa

 

Come noto, il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 disciplina diritti, garanzie e doveri dei soggetti coinvolti nella restorative justice e generalizza lo schema riparatorio, rendendolo applicabile a tutti i reati[41]. Anche in tale inedito contesto, informazione e assistenza linguistica appaiono teleologicamente preordinate ad assicurare un’attiva partecipazione al processo conciliativo.

Accogliendo una nozione di vittima ben più ampia di quella di persona offesa, nella materia di cui si tratta i confini della tutela idiomatica soddisfano il diktat comunitario[42], finendo addirittura per superarne gli standards nel momento in cui le garanzie vengono estese anche “agli altri partecipanti”[43] al percorso riparativo.

La compiuta informazione dei protagonisti viene perseguita attraverso un doppio binario. Da un lato, tanto nella disciplina codicistica – mediante l’introduzione del neonato art. 90 bis.1 c.p.p. e l’interpolazione di innumerevoli disposizioni – quanto nei co. 1 e 2 dell’art. 47 del d. lgs. in parola, il legislatore grava l’autorità procedente, in un caso, e «gli operatori che a qualsiasi titolo entrino in contatto con [gli interessati]», nell’altro, della comunicazione in lingua comprensibile della facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa, con prescrizione più deontologica che precettiva, finalizzata a perseguire obiettivi di deflazione processuale.

Dall’altro lato, i co. ss. dell’art. 47 in commento prevedono che «[gli interessati ai programmi] hanno diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto. […] Le informazioni vengono fornite ai destinatari in una lingua comprensibile e in modo adeguato all’età e alle capacità degli stessi». Tale disciplina è strumentale alla formazione di una volontà consapevole circa l’avvio e le modalità dell’esperienza riparativa, delineando «un diritto all’informazione dai contenuti ampi e di elevato spessore», modellato su misura in base alle caratteristiche del destinatario[44].

Quanto all’assistenza idiomatica vera e propria, l’art. 49 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 riconosce alla persona indicata come autore dell’offesa, alla vittima e agli altri partecipanti «che non parlano o non comprendono la lingua italiana […] il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di prendere consapevolmente parte ai programmi di giustizia riparativa. Negli stessi casi è disposta la traduzione della relazione del mediatore». Degno di nota il recepimento dell’impostazione comunitaria, perseguito sostituendo all’ambigua formula “ignorare la lingua italiana” quella più puntuale impiegata dalle fonti sovranazionali. Con riguardo alle modalità, il co. 3, apprezzabile unicum nel panorama interno, regolamenta l’uso della c.d. lingua veicolare, condivisibilmente subordinato alla circostanza che «l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma».

La particolare attenzione dedicata al fattore linguistico da tale avanguardista normativa si giustifica in virtù del «ruolo decisivo [che] nella giustizia riparativa [gioca] la parola»[45]: in questo senso, l’equiprossimità che è la cifra caratteristica della restorative justice, si traduce anche in un’identica regolamentazione dei diritti informativi e di assistenza linguistica, che non contempla alcuna asimmetria tra vittima e persona indicata come autore dell’offesa.

 

 

6. – Brevi note conclusive

 

Pur essendo senz’altro degna di plauso la tanto agognata inclusione dell’offeso nella platea dei beneficiari delle garanzie linguistiche, la disciplina risultante dalle accennate stratificazioni normative presenta, tuttavia, persistenti criticità.

Oltre alla ormai risalente esigenza di distinguere la figura dell’interprete da quella del traduttore[46], la materia, nel tentativo di contingentare gli oneri economici gravanti sul sistema giustizia, appare ancora in balia della «sensibilità della giurisprudenza, necessariamente caratterizzata da un alto tasso di discrezionalità e aleatorietà»[47]: in altre parole, sono rimessi al buon senso giudiziario tanto l’an (il vaglio circa la necessità dell’interpretazione e l’utilità della traduzione) quanto il quomodo della tutela della vittima (con particolare riferimento alla possibilità di disporre l’impiego di tecnologie di comunicazione a distanza ovvero la traduzione orale o per riassunto).

Ma soprattutto l’offeso risulta assolutamente inerme a fronte di tale sterminata discrezionalità, così disvelando l’ineffettività e l’inazionabilità di un apparato garantista di mera facciata: si consideri, infatti, che sebbene l’art. 7, § 7, della Direttiva 2012/29 UE sollecitasse gli Stati membri a disciplinare il diritto della vittima a impugnare la decisione di non fornire l’interpretazione o la traduzione, il legislatore domestico non ha previsto alcun rimedio in tal senso, accontentandosi dell’impugnabilità dell’ordinanza di rigetto unitamente alla sentenza ex art. 586 c.p.p., con le ovvie restrizioni derivanti dai limiti che l’art. 576 c.p.p. delinea rispetto al diritto di appello della parte civile[48], oggi reso ancor più impervio dallo sfavor impugnationis che connota le recenti novelle[49]. A tacer del fatto che il diniego ben potrebbe verificarsi prima del giudizio: in questo caso potrebbe configurarsi, al più, una nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p., evidentemente circoscritta, però, alle sole violazioni che interessino il danneggiato già costituitosi parte civile, ovvero all’omessa traduzione della citazione in giudizio dell’offeso[50].

Più in generale gli interventi in commento offrono uno spunto per interrogarsi sulla vexata quaestio della collocazione sistematica della persona offesa all’interno del procedimento penale[51], senza disconoscere che, sebbene il modello victim-oriented e il c.d. “neo-punitivismo” stiano pericolosamente minacciando i diritti fondamentali dell’imputato, l’estensione delle garanzie linguistiche in favore della persona offesa pare immune da tale rischio, se non nella misura in cui l’eventuale interpretazione a distanza della deposizione della vittima possa avere ripercussioni negative sull’incisività dell’esame incrociato e sull’effettività del principio di oralità.

Da ultimo, occorre tener presente che la disciplina processuale non può esser l’unica sede di risposta alle istanze di tutela dell’offeso, dovendosi auspicabilmente accompagnare a misure organizzative e a servizi pubblici sul territorio, colpevolmente obliterati dal legislatore[52].

 

 

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[1] In questo senso E. LONGO, Il diritto all’assistenza linguistica nel processo penale: profili di diritto costituzionale europeo, in Osservatorio sulle fonti VIII, 2015, 2. Per una puntuale disamina dell’uso della lingua nel processo penale, anche con riferimento alla tutela delle minoranze riconosciute – tema decisamente troppo ampio per essere affrontato in questa sede – v. la vasta produzione scientifica di S. SAU, Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all’interprete e tutela delle minoranze riconosciute, Padova 2010, ID., v. Uso della lingua negli atti (dir. proc. pen.), in Enc. Giur. Trecc., vol. XII Agg., Roma 2009, ID., v. Interprete (dir. proc. pen.), in Enc. Giur. Trecc., vol. XVIII Agg., Roma 2009, ID., Sub artt. 143 e 143 bis, in Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di G. Illuminati – L. Giuliani, Padova 2020, 511 ss., nonché D. CURTOTTI NAPPI, Il problema delle lingue nel processo penale, Milano 2002.

[2] Ci si riferisce a Corte Cost., sent. 19 gennaio 1993, n. 10, in Giur. cost. 1993, 52 ss., con nota di P.P. RIVELLO, Una tematica spesso trascurata: il procedimento a carico di soggetti alloglotti, in Giur. it. VI, 1993, 1341 ss. Sulla pronuncia v. anche S. SAU, Le garanzie, cit., 115 ss., 177 ss., il quale la definisce «primus lapis nell’interpretazione dell’art. 143 c.p.p.».

[3] Definizione impiegata da E. LONGO, op. cit., 4, per indicare, oltre all’art. 111, co. 3, Cost., anche gli artt. 6, § 3, lett. e), CEDU, 14, n. 3, lett. f), del Patto internazionale sui diritti civili e politici e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

[4] Che la costituzionalizzazione, all’art. 111, co. 3, Cost. del diritto dell’imputato alloglotta all’assistenza di un interprete costituisca specificazione dell’art. 24 Cost. è stato sostenuto da G. SPANGHER, Il “giusto processo” penale, in Studium iuris 2000, 255.

[5] Espressione di S. SAU, v. Uso, cit., 6.

[6] La disciplina codicistica sconta una certa approssimazione, considerando le attività di interpretazione e traduzione come ontologicamente coincidenti e in ciò obliterando tanto risalenti riflessioni dottrinali quanto più recenti sollecitazioni comunitarie: il Libro verde della Commissione europea sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea, infatti, suggerisce di istituire registri separati, posto che «interpreti e traduttori avendo formazioni diverse e ruoli diversi da svolgere nei procedimenti penali, devono essere considerate due categorie professionali distinte». Sul tema v. S. SAU, Le garanzie, cit., 24 ss., 41 ss.

[7] Così V. BONINI, L’assistenza linguistica della vittima, in Leg. pen. 2016, 39.

[8] M. CHIAVARIO, La riforma del processo penale. Appunti sul nuovo codice, Torino 1988, 12.

[9] L. LUPARIA, Vittime dei reati e diritto all’assistenza linguistica, in Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni, a cura di C. Falbo – M. Viezzi, Trieste 2014, 98, definisce l’assistenza linguistica quale «super-diritto funzionale all’esercizio delle principali facoltà processuali». In senso non dissimile P. SECHI, Straniero non abbiente e diritto ad un interprete, in Giur. cost. IV, 2007, 2529, osserva che l’attività dell’interprete non è quella di ausiliario tecnico ma di soggetto che integra «la capacità processuale della parte, consentendole di partecipare coscientemente al procedimento».

[10] Sul punto, un certo disorientamento può derivare dalla sovrapposizione di nozioni affini ma non coincidenti: a differenza delle fonti sovranazionali, infatti, il nostro ordinamento non impiega il concetto di “vittima del reato” (se non in settori ancillari del diritto processuale, quali la normativa sulla competenza del giudice di pace, la disciplina penitenziaria e, da ultimo, la giustizia riparativa), preferendogli quelli di “persona offesa” e “danneggiato dal reato”. Sul tema v. per tutti G. TRANCHINA, v. Persona offesa dal reato, in Enc. Giur., vol. XXIII, Roma 1990, 1 ss. L. LUPARIA, Vittime, cit., 100, descrive un «posizionamento sistematico della vittima non scevro da contraddizioni e confusioni, figlio della scelta di attribuire incisivi poteri processuali solo alla persona offesa che risulti portatrice di interessi civili sfocianti nella costituzione di parte civile».

[11] D. SOULEZ-LARIVIERE – C. ELIACHEFF, Le temps des victimes, Parigi 2007.

[12] Per un’accurata disamina storica del fenomeno v. L. LUPARIA, L’ascesa della vittima, il crepuscolo dell’imputato. Il pendolo alterato del processo penale, in Diritto di difesa 22 luglio 2024, 2 ss. Basti pensare al celebre Convegno di inizio millennio dell’Accademia nazionale dei Lincei, conclusosi con la pubblicazione di AA.VV., La vittima del reato, questa dimenticata, Roma 2001. Già F. CARNELUTTI, Teoria generale del processo, Padova 1933, 245, considerava l’offeso alla stregua di un “paziente”.

[13] Alcune pronunce di legittimità hanno ammesso esclusivamente forme atipiche di assistenza linguistica: v. e.g. con riferimento all’ausilio di una suora conoscente della vittima Cass. pen., Sez. VI, 20 aprile 2005, n. 22420, in Dejure.

[14] P.P. RIVELLO, Le garanzie per chi parla un’altra lingua dovrebbero estendersi alla persona offesa, in Guida dir. 1997, XIX, 88, bollava tale impostazione come «una esasperata accentuazione di un rigorismo formale che nulla ha a che vedere con l’esigenza di un effettivo riequilibrio dei poteri attribuiti ai soggetti processuali in un’ottica volta ad annullare le conseguenze negative derivanti dall’handicap linguistico». Nello stesso senso, già sotto la vigenza del vecchio codice, si era espressa M.R. MARCHETTI, Imputato alloglotta e diritto all’interprete, in Giust. e cost. 1982, 164.

[15] Così S. SAU, Le garanzie, cit., 169.

[16] Sulla quale v. ex multis L. LUPARIA, Vittime, cit., passim, L. PARLATO, La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di “ascolto effettivo” nel processo penale, in Cass. pen. IX, 2013, 3293 ss. La direttiva definisce la “vittima” come «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato [ovvero] un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».

[17] S. SAU, Brevi note in tema di tutela linguistica della vittima del reato nel processo penale, in Pen. dir. proc. 2015, 4.

[18] Sul tema v. ampiamente P. SPAGNOLO, Nuovi diritti informativi per la vittima dei reati, in Leg. pen. 2016, 11 ss.

[19] Secondo A. PROCACCINO, I diritti delle vittime nel d.legisl. n. 212 del 2015: le (parziali) novità, le compiute tutele dei vulnerabili, i timori di appesantimento della macchina processuale, in Studium Iuris VII-VIII, 2016, nt. 28, si tratta di una scelta cauta, in luogo dell’opzione ben più impegnativa in favore della lingua-madre.

[20] V. in particolare M. BOUCHARD, Prime osservazioni al decreto legislativo sulle vittime di reato, in Quest. Giust. 14 gennaio 2016, 4 ss. Segnala, inoltre, M. GUERRA, Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d.lgs. 212 del 2015, Ufficio del Massimario e del Ruolo servizio penale, Rel. III/02/2016, 10, che alcune formule generiche (e.g. il «ruolo che assume rispetto alle indagini e al processo») non sono di agevole riduzione in un avviso predisposto in forma standardizzata.

[21] Aggiunge P. SPAGNOLO, op. cit., 15, che una nullità assoluta o a regime intermedio, determinando una regressione processuale, sarebbe contraria agli interessi della vittima, mentre una nullità relativa presupporrebbe, per poter essere eccepita, la presenza di una persona offesa consapevole dei suoi diritti e dunque correttamente informata.

[22] Trattandosi di una sorta di “dis-abrogazione” è utile rinviare alle considerazioni a suo tempo sviluppate in relazione all’originario art. 143, co. 2, c.p.p. da S. SAU, Le garanzie, cit., 221 ss.

[23] Osserva A. ZIROLDI, Sub art. 143 bis, in Codice di procedura penale commentato, V, a cura di A. Giarda–G. Spangher, Milano 2017, 1537, che alla persona offesa sono dedicati i co. ss. dell’art. 143 bis c.p.p., mentre all’imputato l’art. 143 c.p.p. In ogni caso, al di là delle intenzioni del legislatore storico, la disposizione, ex littera legis, potrebbe essere riferita anche alla persona offesa, ma la questione perde qualsiasi rilievo pratico data la maggiore ampiezza dell’ipotesi di cui al co. 2.

[24] Questa la condivisibile lettura di V. BONINI, L’assistenza, cit., 42 ss., la quale, oltre a riconoscere l’operatività (su richiesta) di tale disposizione nel corso delle investigazioni difensive, posto che il co. 2 non può essere mera ripetizione del co. 1, rimarca la distinzione tra “dichiarazione” (co. 1) e “audizione” (co. 2), ritenendo che si faccia riferimento ad atti procedimentali diversi, i primi ontologicamente dichiarativi (s.i.t., testimonianza, etc.), i secondi aventi natura differente ma nel corso dei quali potrebbero innestarsi dei momenti dichiarativi (e.g. perizie cui debba partecipare l’offeso).

[25] Segnatamente artt. 6, § 3, lett. e), CEDU, e 14, n. 3, lett. f), del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

[26] S. SAU, Le garanzie, cit., 128 ss., muovendo dall’assunto che «comprendere una lingua non presuppone la capacità di parlarla; parlare una lingua presuppone invece la capacità di comprenderla», valorizza l’idoneità ad assumere l’iniziativa, ad interagire e interloquire. L’A., richiamando Cass. pen., Sez. V, 12 marzo 2007, in Dir. pen. proc. 2007, 1502, che ruota attorno al concetto di “comunicazione”, conclude che «l’imputato “non conosce” la lingua del procedimento […] quando non è in grado di comunicare mediante essa» (130). Si rinvia ivi 130 ss. per una disamina sulle modalità di tale accertamento.

[27] A proposito della persona offesa, l’art. 7, § 7, Direttiva 2012/29 UE dispone che «Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente valuti se le vittime necessitino dell’interpretazione o della traduzione, come previsto ai paragrafi 1 e 3. La vittima può impugnare una decisione di non fornire l’interpretazione o la traduzione. Le norme procedurali di tale impugnazione sono determinate dal diritto nazionale». Analogamente il già citato Libro verde sanciva il principio secondo cui spetta all’autorità giudiziaria provare che il ricorrente conosce sufficientemente la lingua del tribunale e non al ricorrente stesso. Occorre segnalare che, in relazione all’imputato, la giurisprudenza di legittimità ha fatto registrare degli orientamenti ondivaghi, talvolta capaci di stravolgere tale accertamento, gravando l’interessato della dimostrazione o, quantomeno, dell’allegazione dell’ignoranza linguistica (così, da ultimo, Cass. pen., Sez. II, 20 gennaio 2023, n. 17327, in Dejure; contra cfr. già Cass. pen., Sez. III, 8 settembre 1999, n. 1527, ivi). Tale esegesi, oltre che contrastante con la lettura sistemica esposta nel testo, appare irrazionale, posto che l’alloglotta versa in una condizione di incapacità comunicativa che potrebbe impedirgli di percepire tale onere.

[28] Dal punto di vista soggettivo, il diritto all’interprete discende da una situazione di indigenza linguistica non ancorata al discrimen della cittadinanza, assistendo tanto lo straniero quanto l’italiano che, per le più disparate ragioni, non sappia comunicare nella lingua del procedimento.

[29] Sul punto S. SAU, Le garanzie, cit., 135 ss., il quale rimarca la differenza tra accertamento dell’ignoranza e della conoscenza.

[30] Tale inciso finale consente di affermare con certezza che mediante la nomina dell’interprete non si mira esclusivamente a salvaguardare la funzione cognitiva del procedimento, ma, più ambiziosamente, a consentire alla vittima di partecipare attivamente allo stesso.

[31] Sui pro v. M. GUERRA, op. cit., 21, M. BOUCHARD, op. cit., 15. Sui contro v. S. SAU, Brevi note, cit., 7, L. PARLATO, op. cit., 3315.

[32] V. BONINI, L’assistenza, cit., 45-46, segnala che, a differenza del co. 4 e nonostante la previsione della Direttiva 2012/29 UE, il co. 2 dell’art. 143 bis c.p.p. non configura l’assistenza interpretariale come gratuita. Considerato che l’art. 115 del T.U.Sp.Gius. esclude dalla ripetibilità delle spese relative agli ausiliari soltanto quelle di cui all’art. 143 c.p.p., ne deriverebbe un’enorme disparità di trattamento rispetto all’imputato.

[33] A. PROCACCINO, op. cit., 853.

[34] In questo senso V. BONINI, L’assistenza, cit., 47 ss., la quale, pur precisando che nell’ottica comunitaria la traduzione è funzionale «a consentire alle vittime di partecipare attivamente al procedimento penale» (art. 7, § 5), propone de iure condendo di rendere fruibili all’offeso, in una lingua a lui comprensibile, anche gli avvisi di cui agli artt. 90 ter e 299 c.p.p.

[35] Questa l’impostazione patrocinata, al fine di contenere la discrezionalità giudiziaria, da F. DELVECCHIO, La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l’adeguamento dell’Italia alla Direttiva 2012/29 UE, in Dir. pen. cont. 11 aprile 2016, 21.

[36] Vale quanto osservato nella nt. 30.

[37] In questo senso S. SAU, Brevi note, cit., 7.

[38] Riconosceva espressamente tale possibilità F. CORDERO, Procedura penale, Milano 2003, 327.

[39] Contra cfr. V. BONINI, L’assistenza in sede di denuncia/querela e i diritti delle vittime per reati commessi in altri Stati membri, in Leg. pen. 2016, 54, la quale coglie nella disposizione un utile spunto per la creazione di un servizio ove l’assistenza linguistica sia prestata a tutto tondo e in maniera efficace.

[40] E. LORENZETTO, Audizioni investigative e tutela della vittima, in Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, a cura di M. Bargis – H. Belluta, Torino 2017, 353, propone di «ritenere comunque operante la garanzia dell’interprete in sede di denuncia e querela, trattandosi di condizione implicita per esercitare il diritto “esplicito” all’uso della lingua nota». Quel che è certo è che sarebbe stata opportuna una presa di posizione expressis verbis.

[41] Sul tema, decisamente troppo ampio per essere affrontato in questa sede, v., anche per riferimenti bibliografici, La giustizia riparativa, a cura di V. Bonini, Torino 2024.

[42] L’art. 42 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 definisce la vittima del reato «la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».

[43] Intendendosi, ex art. 45, oltre alla vittima del reato e alla persona indicata come autore dell’offesa anche «c) altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell’offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali; d) chiunque altro vi abbia interesse».

[44] Sul tema V. BONINI, Giustizia riparative e garanzie nelle architetture del d. lgs.150/2022, in Sist. pen. 24 novembre 2023, 7 ss.

[45] R. ORLANDI, Giustizia penale riparativa. Il punto di vista processuale, in Dir. pen. proc. I, 2023, 92, il quale ritiene che in un contesto umano ricco di stratificazioni multiculturali «sarebbe opportuno che l’interprete avesse anche la sensibilità di un mediatore culturale».

[46] Soluzione già patrocinata, seppur con riferimento all’imputato, da S. SAU, Le garanzie, cit., 309, al fine di delimitare precisamente le rispettive sfere di competenza.

[47] Risulta, infatti, immutato il quadro a suo tempo descritto da P.P. RIVELLO, Una tematica, cit., 1348.

[48] Oscuro, inoltre, in che modo l’impugnazione ai soli effetti civili possa interessare anche il diniego di assistenza linguistica.

[49] Sul tema G. COLAIACOVO, Le impugnazioni, in La riforma Cartabia, a cura di G. Spangher, Pisa 2022, 555 ss.

[50] Ove si aderisse alla tesi ecclettica di L. PARLATO, op. cit., 3305, secondo cui l’omessa traduzione determina una sorta di restitutio in integrum, con riespansione della possibilità di impugnare/opporre oltre i termini, rispetto alla persona offesa tale strada sarebbe percorribile esclusivamente in riferimento alla mancata traslazione linguistica della sentenza e della richiesta di archiviazione.

[51] Sull’argomento, troppo ampio e complesso per essere trattato in questa sede, v., L. LUPARIA, L’ascesa, cit., passim.

[52] Circa l’opportunità di istituire, presso ogni ufficio giudiziario, un servizio per le vittime v. M. BOUCHARD, op. cit., 6.