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Si pubblica, col consenso dell’Autore e dell’Editore, il Capitolo Terzo «La nozione di decisione secondo il regolamento Bruxelles I-bis» (163-208) della monografia di MARIA LUISA SERRA, CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELL’ESECUZIONE DELLE DECISIONI NAZIONALI NEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA. Tra diritto processuale e diritto sostanziale [Università degli Studi di Sassari. Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza 22], Napoli, Jovene Editore, 2023, pp. X-238. ISBN 978-88-243-2803-6

Indice del volume

 

 

Maria Luisa Serra

Maria Luisa Serra

Università di Sassari

 

La nozione di decisione secondo il regolamento Bruxelles I-bis

 

 

Sommario: 1. La nozione di decisione riconoscibile ed eseguibile nello spazio giuridico europeo: cenni introduttivi. 2. Le ragioni poste a fondamento dell’interpretazione «non restrittiva» del concetto di decisione. – 3. Esecuzione all’interno dello spazio giuridico europeo dell’exequatur concesso da uno Stato membro a favore di sentenze pronunciate in uno Stato terzo. – 4. L’interpretazione della nozione di decisione nella giurisprudenza della Corte. – 5. Qualificazione ed effetti delle decisioni giudiziarie ai sensi dell’art. 2 del Reg. UE n. 1215/2012. – 6. La nozione di decisione elaborata dalla Corte di Giustizia: incongruenze applicative. – 7. La nozione «non restrittiva» di decisione e la sua valenza applicativa.

 

 

 

1. – La nozione di decisione riconoscibile ed eseguibile nello spazio giuridico europeo: cenni introduttivi

 

La nozione di sentenza e, conseguentemente, il sistema di circolazione delle decisioni all’interno degli Stati membri dell’Unione, si sono evoluti assecondando una tendenza favorevole ad un’interpretazione estensiva della nozione di decisione, e perciò dichiaratamente volta a favorire la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale. Obiettivo che il legislatore comunitario – muovendo dal principio della fiducia reciproca tra i giudici degli Stati membri per quanto riguarda l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali – ha perseguito attraverso la semplificazione delle formalità volte a consentire che le decisioni emesse dagli Stati membri siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

Il risultato raggiunto dal legislatore comunitario in tale ambito è, pertanto, frutto di un percorso evolutivo del sistema di circolazione delle decisioni dapprima improntato su base convenzionale[1] e, successivamente, regolato – in forza dell’introduzione e dell’evolversi della normativa europea – su una definizione della nozione di sentenza sempre più svincolato dalla normativa nazionale[2].

Il superamento dell’impostazione strettamente basata su criteri di diritto interno ha gradualmente portato al riconoscimento e all’esecuzione (degli effetti) della sentenza straniera in quanto tale e non perché «incorporata» in una sentenza di diritto interno. Tale risultato – come in precedenza evidenziato – è stato conseguito gradualmente attraverso le varie tappe che hanno segnato il percorso evolutivo della nozione di sentenza. Un passo decisivo verso la modernità e l’unificazione della disciplina sia in materia di competenza giurisdizionale sia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere all’interno dello spazio giuridico europeo è stato compiuto dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, alla quale deve riconoscersi fondamentale importanza specialmente in chiave interpretativa della legislazione europea vigente[3]. Dopo circa trent’anni, «stante il permanere del limite genetico di ogni sistema convenzionale rappresentato dal necessario strumento della ratifica» sono stati emanati i regolamenti comunitari: dapprima il Reg. UE n. 44/ 2001 (che prevedeva il riconoscimento automatico della sentenza pronunciata nello Stato membro e richiedeva l’exequatur al fine di ottenerne l’esecuzione) e successivamente il Reg. UE 1215/2012 (che ha abrogato l’exequatur)[4].

Con riferimento al diritto interno, un ruolo determinante decisivo è stato svolto dalla legge n. 218/1995 che ha portato al superamento del procedimento di «delibazione» della sentenza in favore del principio del riconoscimento automatico della sentenza straniera[5].

E’ sufficiente richiamare le considerazioni espresse in dottrina riguardo alla definizione della nozione di sentenza per cogliere lo sviluppo di tale nozione in ambito europeo e, al contempo, riflettere sui criteri di individuazione dei tratti caratterizzati della stessa.

In punto si osservava che, al fine della delibazione in via principale della sentenza straniera in Italia, non si trattasse «solo di stabilire se il provvedimento straniero è per noi una sentenza, quanto di cogliere gli attributi necessari per prenderla in considerazione come fondamento unico o parziale di una sentenza italiana o di individuare i connotati che la escludono dal materiale utile per il giudizio in Italia». Ciò implicava da un lato che «l’attività mentale che il giudice italiano [doveva] compiere per utilizzare in Italia la sentenza straniera» fosse necessariamente condizionata dalla nozione di decisione accolta nel diritto italiano[6] e, dall’altro, che il riconoscimento fosse subordinato alla sussistenza di determinati presupposti[7]. Considerazione che, peraltro, consente di cogliere il principale limite della disciplina all’epoca vigente, riconducibile al «permanere del limite genetico di ogni sistema convenzionale, rappresentato dal necessario strumento di ratifica quale ultimo baluardo della sovranità statuale in materia giurisdizionale»[8]. Di qui la conclusione per cui – ai fini del riconoscimento di una sentenza straniera in Italia – dovevano ritenersi « sentenze tutti i provvedimenti stranieri di denominazione corrispondente preceduti dal contraddittorio degli interessati e attinenti comunque a un diritto soggettivo, più quelli che corrispondono, per il tipo di situazione che affrontano e regolano, a sentenze italiane (come l’apertura del fallimento, l’interdizione e inabilitazione, le dichiarazioni di assenza, morte presunta, esistenza in vita e di morte stabilita dal giudice), ancorché la denominazione nell’ordinamento di origine non corrisponda a quella ivi normalmente data per indicare una sentenza»[9].

Il passaggio dal sistema della convenzione fra i singoli Stati a quello della convenzione elaborata dagli Stati della Comunità economica europea (CEE)[10] allo scopo di unificare sia le norme sulla competenza giurisdizionale sia quelle sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere, con la Convenzione di Bruxelles e dei successivi Regolamenti comunitari (Bruxelles I e I-bis), porta al formarsi di un sistema di diritto processuale comunitario direttamente applicabile e vincolante per gli Stati membri, volto a favorire la circolazione delle decisioni all’interno dello spazio giuridico europeo, contribuendo – conseguentemente – alla determinazione di un concetto di decisione astatuale.

Ciò comporta, peraltro, che – ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione nello spazio giuridico europeo, o meglio, a fine dell’individuazione dell’ampiezza della portata della decisione – si debba tenere conto dei principi enunciati nelle disposizioni del Regolamento di Bruxelles I-bis, nonché – può fin d’ora anticiparsi – dell’elaborazione di tale nozione derivante dall’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia.

Sotto questo profilo è stato evidenziato, infatti, che «per effetto del rinvio pregiudiziale interpretativo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea svolge una funzione nomofilattica all’interno della spazio giuridico europeo»[11] con la conseguenza che, a tal fine, «ha la necessità di elaborare concetti giuridici “europei”, ossia di attribuire ad una espressione contenuta nei Trattati, in un regolamento, in una direttiva o, più in generale, in un atto normativo di matrice europea, un significato ulteriore e diverso che costituisce una variante funzionale rispetto alla valenza semantica che tale espressione assume all’interno degli ordinamenti nazionali dei singoli Stati membri».

Necessità che ha trovato puntuale riscontro in un precedente ben noto, rappresentato dalla nozione di litispendenza comunitaria[12]. In tal caso, infatti, la Corte di giustizia è giunta ad elaborare una definizione di «litispendenza comunitaria» muovendo dalla premessa per la quale le condizioni per valutare la sussistenza della litispendenza devono essere interpretate in via autonoma e non secondo il diritto interno dei singoli Stati. Ciò perché – come è dato desumere dalle differenti posizioni giurisprudenziali nei vari sistemi giuridici[13] – la nozione di identità di domande, al fine della dichiarazione di litispendenza, non è la stessa in tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti e per di più, come rilevato dalla stessa Corte di Giustizia «non si può desumere una nozione comune della litispendenza attraverso l’accostamento delle varie norme nazionali pertinenti»[14].

Di qui la conclusione della Corte di Giustizia per la quale la litispendenza è configurabile ogni qual volta l’eventuale decisione delle controversie pendenti davanti ai giudici diversi avrebbe lo stesso effetto; in altre parole, in tutti i casi in cui, a seguito di un giudizio prognostico, il giudicato delle due pronunce potrebbe produrre il medesimo effetto e, quindi, dalla prosecuzione parallela dei due giudizi potrebbe conseguire una violazione del principio del ne bis in idem[15]. Pertanto, secondo la Corte, la litispendenza sussiste non soltanto in caso di identità di domande (ipotesi nelle quale potrebbe porsi un problema di ne bis in idem), ma anche quando le due pronunce potrebbero raggiungere il medesimo effetto. Lo scopo è dunque quello di attribuire la decisione ad un unico giudice al fine di evitare la contraddittorietà dei giudicati[16].

In considerazione della funzione nomofilattica attribuita alla Corte e all’esperienza maturata in materia di litispendenza ci si deve piuttosto domandare se la Corte di Giustizia non stia esercitando la medesima spinta verso l’elaborazione di una nozione di sentenza e di giudicato di matrice comunitaria. Interrogativo suggerito dalla constatazione per cui la Corte nel definire il concetto di decisione muove dal medesimo principio posto a fondamento della nozione (comunitaria) di litispendenza, cui si è in precedenza fatto richiamo. Ed invero l’orientamento espresso in punto dalla Corte di Giustizia è nel senso di «una interpretazione della nozione di “decisione” che non tenga conto della qualificazione data dal diritto di uno Stato membro ad un atto emesso da un giudice nazionale, sia esso quello dello Stato membro d’origine o quello dello Stato membro richiesto»[17].

A conferma del fatto che la strada intrapresa dalla Corte di giustizia tende verso l’elaborazione di un concetto di decisione (e di giudicato sovranazionali)[18], è sufficiente richiamare la nota pronuncia, con la quale la Corte di Giustizia ha affermato che il giudice – dinanzi al quale venga invocato il riconoscimento di una decisione con la quale un giudice di un altro Stato membro abbia declinato la propria giurisdizione sulla base di una clausola di proroga a favore di un altro Stato membro – «è vincolato dall’accertamento della validità di tale clausola, contenuta nella motivazione della decisione, passata in giudicato, dichiarativa della irricevibilità dell’azione». In altre parole, secondo la Corte, la decisione su tale questione – l’esistenza di una valida clausola attributiva della giurisdizione ad altro giudice – è vincolante anche per quanto attiene alla parte motiva[19]. Con riferimento al profilo che ci occupa la Corte specifica che «la nozione di “decisione” comprende qualsiasi decisione emessa dal giudice di uno Stato membro, senza alcuna distinzione in relazione al contenuto della decisione in questione»[20].

Che la nozione di decisione (e di giudicato), così come delineata nell’interpretazione della Corte di Giustizia, si discosti da quella accolta da parte degli ordinamenti dei singoli Stati membri dell’Unione (fra i quali, ad esempio quello italiano) è un dato evidente[21]. Profilo questo sottolineato anche dalla S.C. la quale muovendo dalla considerazione che le norme del Regolamento comunitario[22] «disciplinano il riconoscimento della decisione estera con implicito rinvio alle norme dello Stato in cui essa è stata resa» ha affermato, conseguentemente, che «il giudice dello Stato richiesto deve estrarre il giudicato in base a tali norme, non potendo applicare le regole di diritto interno». Pertanto, la conclusione cui giunge la S.C. è nel senso che nel caso in cui «la sentenza oggetto di riconoscimento abbia pronunciato su una questione pregiudiziale di merito per decidere una questione dipendente, al fine di stabilire su quali statuizioni si sia formato il giudicato, il giudice italiano non deve applicare l'art. 34 c.p.c. o altra norma nazionale, ma le disposizioni dell'ordinamento estero in materia»[23].

Altro profilo di rilievo – in merito all’individuazione della nozione di sentenza, o meglio, di provvedimento straniero suscettibile di esecuzione nello Stato membro – attiene alle ipotesi in cui la pronuncia di cui si chiede l’esecuzione in tale Stato non sia frutto dello svolgimento di «attività decisoria» in senso stretto, trattandosi di un provvedimento – come nel caso oggetto di una recente pronuncia della Corte di Giustizia – in cui si chieda l’esecuzione in un altro Stato membro di una ordinanza d’ingiunzione di pagamento adottata dal giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo (in punto v. infra nel testo).

 

 

2. – Le ragioni poste a fondamento dell’interpretazione «non restrittiva» del concetto di decisione

 

Alla luce delle considerazioni svolte può dirsi ormai un dato di fatto la conclusione della Corte di Giustizia in favore di una nozione di decisione intesa in senso ampio.

Tale conclusione trova, del resto, la sua legittimazione normativa da un lato nella definizione di «decisione» portata dal Regolamento (art. 2 Reg. 1215/2012 e, prima, art. 32 del Reg. 44/2001) e, dall’altro, nelle finalità che esso persegue. Riguardo al primo profilo, come sottolineato dai richiami della stessa Corte alla propria giurisprudenza – muovendo dalla considerazione che ai sensi del predetto regolamento, per decisione deve intendersi qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata – la Corte ha avuto occasione di affermare che tale espressione deve ritenersi comprensiva non soltanto delle pronunce che decidono in tutto o in parte la controversia, ma anche delle decisioni non definitive[24] ovvero di quelle che dispongono provvedimenti provvisori o conservativi[25], nonché delledecisioni con le quali il giudice di uno Stato membro declini la propria giurisdizione/competenza[26] (quali il provvedimento con il quale il giudice di uno Stato membro si sia limitato a declinare la propria giurisdizione, in conseguenza dell’accertata esistenza di una valida clausola di proroga della giurisdizione)[27].

Per migliore precisazione di tale nozione di decisione, la Corte ha in più occasioni specificato che, secondo la propria costante giurisprudenza, non può essere invocato quale limite all’estensione di tale nozione la qualificazione data al singolo provvedimento dal diritto di uno Stato membro, atteso che le disposizioni del regolamento devono essere interpretate in modo autonomo, e quindi prescindendo da una nozione fondata sulle particolarità di ciascun diritto nazionale, in funzione del sistema sovranazionale e delle finalità con esse perseguite[28].

Finalità – e qui si tocca il secondo argomento a conforto di una interpretazione «ampia» del concetto di decisione da parte della Corte – individuate nel favor per la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale all’interno dello spazio giuridico europeo[29], condizione, a sua volta, per lo sviluppo delle relazioni fra i cittadini dei Paesi aderenti all’Unione. Tale impostazione è conforme ai principi del regolamento che, come si evince anche dai suoi consideranda[30], mira a semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri, ad esso vincolati, siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

Inoltre, la conclusione a favore di una interpretazione ampia del concetto di decisione, secondo la Corte, si giustifica anche in ragione dell’importanza del principio della fiducia reciproca tra i giudici degli Stati membri per quanto riguarda l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali[31], il che fa sì che la nozione di «decisione» non possa essere «interpretata in modo restrittivo, al fine di evitare, in particolare, divergenze di opinioni in merito all’esistenza di una decisione»[32].

Gli argomenti a sostegno dell’interpretazione non restrittiva del concetto di decisione hanno trovato ulteriore (ma non persuasiva) applicazione – come si dirà a breve – nella recente pronuncia dalla Corte di Giustizia emessa sul rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte suprema austriaca in merito alla qualificazione dell’ordinanza d’ingiunzione di pagamento adottata dal giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo[33]

 

 

3. – Esecuzione all’interno dello spazio giuridico europeo dell’exequatur concesso da uno Stato membro a favore di sentenze pronunciate in uno Stato terzo

 

L’assunzione di una nozione ampia di decisione, nei limiti ora detti, avulsa dalla corrispondente nozione di sentenza o provvedimenti analoghi presenti nei singoli ordinamenti nazionali, ha peraltro suscitato l’ulteriore questione degli eventuali limiti dell’esecuzione all’interno dello spazio giuridico europeo di sentenze, pronunciate in uno Stato terzo, ma munite di exequatur concesso da uno Stato membro.

La questione, che muove dal giudizio dal rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte suprema austriaca (OGH), può essere riassunta nei seguenti termini. In esecuzione di due sentenze pronunciate da giudici di uno Stato terzo (Giordania), la High Court inglese emetteva ordinanza d’ingiunzione di pagamento e condannava una persona fisica residente in uno Stato membro (Austria) a versare ad un istituto bancario l’importo corrispondente al credito in esse accertato. In virtù di tale pronuncia, l’istituto bancario chiedeva l’esecuzione dell’ordinanza di pagamento davanti a un tribunale austriaco, producendo, a tal fine, l’attestato di cui all’art. 53 Regolamento 1215/2012, rilasciato dalla High Court. Il tribunale adito – sulla base dell’ordinanza della High Court e in applicazione del regolamento n. 1215/2012 – autorizzava l’istituto bancario a procedere all’esecuzione dell’ordinanza, in considerazione del fatto che il procedimento dinanzi alla High Court – secondo il Tribunale distrettuale – aveva soddisfatto il principio del contraddittorio. Conclusione confermata in seconda istanza (Tribunale del Land di Linz), in quanto – anche per i giudici dell’appello – il provvedimento pronunciato dalla High Court doveva qualificarsi «decisione», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 [34].

Ad opposta conclusione giungeva la Corte suprema austriaca (OGH), la quale, premesso che «il principio di esclusione di un doppio exequatur valga anche per le decisioni d’ingiunzione emesse dal giudice di uno Stato membro sulla base di un ricorso diretto all’esecuzione di una sentenza straniera, una volta che il rapporto giuridico sotteso al debito riconosciuto con sentenza definitiva non è oggetto di controllo nel merito», riteneva «che la decisione di cui trattasi nel procedimento principale non rientrasse quindi nella nozione di “decisione”, di cui all’art. 2, lett. a), del regolamento n. 1215/2012». Sotto questo profilo l’OGH, muovendo dal presupposto che « tuttavia la corretta applicazione del diritto dell’Unione non si impone con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio», chiedeva alla Corte di giustizia, con la sua prima questione, «se l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012 debbano essere interpretati nel senso che un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento, adottata dal giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo, costituisca una decisione e sia esecutiva negli altri Stati membri»[35].

La risposta offerta dalla Corte di Giustizia si pone nel solco tracciato dalla nota pronuncia Gothaer, come si evince chiaramente dall’affermazione secondo la quale «la nozione di “decisione” comprende qualsiasi decisione emessa dal giudice di uno Stato membro, senza alcuna distinzione in relazione al contenuto della decisione in questione»[36] a patto che – requisito indispensabile ai fini dell’applicabilità del regolamento n. 1215/2012, come sottolineato dalla Corte, – si tratti «di decisioni giurisdizionali che, prima del momento in cui il loro riconoscimento e la loro esecuzione vengano richiesti in uno Stato membro diverso da quello di origine, [siano state] oggetto, o avrebbero potuto essere oggetto, in detto Stato di origine, secondo modalità diverse, di un’istruzione in contraddittorio[37]». Ne consegue, secondo la Corte, «che tale nozione comprende anche un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento adottata dal giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo».

Le argomentazioni (peraltro, non nuove) a sostegno dell’interpretazione «estensiva e autonoma» del concetto di decisione poggiano su due fondamenti: il sistema istituito dal regolamento n. 1215/2012 improntato al principio della reciproca fiducia fra ordinamenti e giudici dei diversi Stati membri e gli obiettivi perseguiti dal regolamento[38]. Con riferimento a tale ultimo profilo il richiamo deve intendersi riferito – come più volte ricordato in questa sede – all’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, la cui realizzazione passa attraverso la semplificazione delle formalità, al fine di consentire che le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

Per quanto riguarda il sistema introdotto dal regolamento n. 1215/2012, e in particolare il principio della fiducia reciproca tra i giudici degli Stati membri al fine di garantire l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali, la Corte precisa che tale fiducia «risulterebbe compromessa qualora il giudice di uno Stato membro potesse negare il carattere di “decisione” di un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento, adottata dal giudice di un altro Stato membro sulla base di sentenze definitive pronunciate in uno Stato terzo»[39]. La conclusione alla quale perviene la Corte di Giustizia è a favore del riconoscimento dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza della High Court in quanto trattasi decisione, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, poiché quest’ultima è stata oggetto quantomeno di un’istruzione sommaria in contraddittorio nello Stato membro di origine. Pertanto, poiché l’ordinanza «è stata dichiarata esecutiva in tale Stato membro, essa è esecutiva negli altri Stati membri, in forza dell’articolo 39 di tale regolamento»[40]. A ciò non osta, secondo la Corte, il fatto che detta ordinanza sia stata adottata in esecuzione di sentenze pronunciate in uno Stato terzo che, in quanto tali, non sono esecutive negli Stati membri, atteso che l’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 è limitato alle questioni relative alla competenza giudiziaria, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse dai giudici degli Stati membri, pertanto, «in assenza di altre disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinino tali questioni per le decisioni emesse dai giudici di Stati terzi, questi stessi Stati membri restano, in linea di principio, liberi di definire le condizioni e i procedimenti che consentano ai giudici nazionali di conoscere delle controversie dinanzi ad essi pendenti»[41]. Più precisamente, tale conclusione – fondata sulla Urteilsfreizügigkeit (libertà di giudizio) – trae la sua legittimazione dal principio della reciproca fiducia fra gli Stati membri per quanto riguarda l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali[42]. Inoltre, secondo la Corte, «la mancanza di armonizzazione del procedimento a livello dell’Unione comporta che i giudici di uno Stato membro possono legittimamente emettere, conformemente al diritto nazionale applicabile, decisioni esecutive sulla base di tali sentenze, anche se la presa in considerazione delle stesse sentenze in altri Stati membri resta subordinata al requisito dell’exequatur»[43].

E’ implicito, in virtù dei principi posti dal regolamento a base dell’esecuzione delle sentenze nello spazio giuridico europeo, che il limite a questa autonomia di giudizio è rappresentato dal fatto che il riconoscimento di una decisione deve essere negato (su istanza di ogni parte interessata, ex art. 46 Reg. 1215/2012) se tale riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto [art. 45, par. 1, lett. a), del Reg. cit.]. Sotto questo profilo la Corte di Giustizia ha cura di sottolineare che, sebbene gli Stati membri restino, in linea di principio, liberi di determinare, conformemente alle loro concezioni nazionali, i propri diritti e doveri di ordine pubblico, ciò non toglie che la valutazione dei limiti riconducibili a tale nozione rientrino nell’interpretazione del regolamento. Pertanto, precisa la Corte, sebbene non spetti alla stessa «definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato membro, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un altro Stato membro». Pertanto, in considerazione del fatto che l’art. 52 del regolamento n. 1215/2012 vieta al giudice dello Stato membro richiesto la revisione nel merito della decisione emessa in un altro Stato, allo stesso modo, «un ricorso alla clausola dell’ordine pubblico, figurante all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, è ipotizzabile solo nel caso in cui il riconoscimento della decisione pronunciata in tale Stato membro dovesse costituire una violazione manifesta di una norma di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, o di un diritto riconosciuto come fondamentale in detto ordinamento giuridico»[44].

Una violazione del genere può consistere, in particolare, nel fatto che il soggetto debitore in forza del titolo esecutivo non sia stato in grado di difendersi in modo efficace dinanzi al giudice di origine e di contestare, nello Stato membro di origine, la decisione di cui si chiede l’esecuzione.

Pertanto, nel caso in cui il debitore riuscisse a dimostrare, dinanzi al giudice adito nello Stato membro richiesto, che gli è stato impossibile, nello Stato membro di origine, contestare nel merito le domande che hanno dato luogo alle sentenze oggetto dell’ordinanza di cui trattasi nel procedimento principale, detto giudice potrebbe rifiutare l’esecuzione di tale ordinanza a causa della sua manifesta incompatibilità con l’ordine pubblico nazionale. La relativa valutazione spetta unicamente al giudice del rinvio. In punto è opportuno sottolineare che la Suprema Corte austriaca, chiamata a pronunciarsi su tale circostanza a seguito della proposizione del Revisionrekurs, ha ritenuto di doversi uniformare all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con conseguente rigetto del ricorso sul presupposto che, una volta garantito il contradittorio nel procedimento svoltosi dinanzi all’High Court, il provvedimento che ne discende è eseguibile in attuazione delle norme del Reg. 1215/2012 [45].

 

 

4. – L’interpretazione della nozione di decisione nella giurisprudenza della Corte

 

Si è avuta occasione di sottolineare più volte che, al fine di stabilire se un determinato provvedimento sia riconducibile alla nozione di decisione accolta nel Reg. UE 1215/2012, si deve fare capo esclusivamente alla fonte comunitaria. Tale conclusione è frutto del condiviso orientamento, in dottrina e in giurisprudenza, per cui la definizione di decisione accolta nell’art. 2 del Reg. cit. (sia che la stessa rivesta la forma di sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale) e di cui si chiede il riconoscimento non può essere determinata secondo le norme di diritto processuale dei singoli Stati membri[46]. D’altro canto, sarebbe difficile giustificare una diversa conclusione quando si vogliano salvaguardare i principi e le finalità – anche essi più volte richiamati e comunemente identificati nella fiducia reciproca fra gli Stati membri e nella necessità di circolazione dei provvedimenti giudiziari – che ispirano la disciplina in esame. 

Ciò premesso, merita particolare attenzione, pertanto, l’orientamento prospettato nella recente pronuncia della Corte di giustizia da ultimo citata (J/H Limited), laddove pare discostarsi da tale impostazione nella parte in cui si afferma che «a causa della limitazione dell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 alle questioni relative alla competenza giudiziaria, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse dai giudici degli Stati membri e in assenza di altre disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinino tali questioni per le decisioni emesse dai giudici di Stati terzi, questi stessi Stati membri restano, in linea di principio, liberi di definire le condizioni e i procedimenti che consentano ai giudici nazionali di conoscere delle controversie dinanzi ad essi pendenti»[47].

Dalla lettura del capo della decisione sembra potersi dedurre, infatti, che la valutazione della nozione di decisione sia rimessa alla libertà di giudizio degli Stati membri. Più precisamente, tale conclusione, che si basa sulla Urteilsfreizügigkeit (libertà di giudizio), pur sempre ispirata al principio della reciproca fiducia fra gli Stati membri in materia di esecuzione delle decisioni giurisdizionali[48].

La questione assume – come già detto – particolare rilevanza in ipotesi di estensione negli Stati membri degli effetti delle sentenze pronunciate da giudici di Stati terzi, nel qual caso la Corte ritiene che la mancanza di armonizzazione a livello dell’Unione comporti che i giudici di uno Stato membro possano legittimamente emettere, conformemente al diritto nazionale applicabile, decisioni esecutive sulla base di tali sentenze [anche se la presa in considerazione delle stesse sentenze in altri Stati membri resta subordinata al requisito dell’exequatur][49]. Di qui la (potenziale) contraddittorietà di impostazione rispetto allo spirito del regolamento, atteso che dalle norme del regolamento emerge il principio di segno opposto, radicato nell’art. 2 del Reg., il quale esclude che – ai fini dell’attribuzione della qualifica di decisione al provvedimento cui si intende dare esecuzione – possa farsi rinvio al diritto processuale dello Stato che ha pronunciato la sentenza di cui si chiede il riconoscimento[50].

Ed invero, il fatto che la nozione di sentenza sia da intendere in senso ampio non appare condizione sufficiente per ammettere il ricorso alla libertà di giudizio nella determinazione dei criteri per la qualificazione di un provvedimento a rango di decisione giurisdizionale, proprio perché il regolamento (art. 2) prevede che la qualificazione in tal senso delle leggi processuali nazionali non possa ritenersi a tal fine determinante.

Del resto, la stessa Corte si è espressa a favore di un’interpretazione autonoma e, quindi, che prescinde dalle disposizioni del singolo Stato membro, riguardo all’interpretazione della nozione di giudice[51]. Non si ravvisa, dunque, la ragione che ha portato la Corte di giustizia a disattendere tale principio riguardo all’individuazione del criterio utile a definire la nozione di decisione[52].

La contraddizione qui denunciata appare peraltro superabile quando si convenga che il principio sotteso al ricorso alla «libertà di giudizio» - la fiducia reciproca degli Stati membri al fine di dare esecuzione alla decisione giurisdizionale adottata nei rispettivi Paesi – presuppone (o dovrebbe presuppore) una comune condivisione in merito alla struttura del sistema di giustizia nazionale di ciascuno Stato membro nonché all’interscambiabilità dei provvedimenti giurisdizionali. In caso contrario, infatti, consentire ai singoli Stati membri di essere liberi di fissare – con riferimento esclusivo al proprio ordinamento – i criteri in forza dei quali individuare il provvedimento giurisdizionale da ammettere nel sistema di libera circolazione delle sentenze, risulta essere, ancor prima che una contraddizione, la via per rendere il fondamentale principio della reciproca fiducia una mera enunciazione[53].

La conclusione ora prospettata consente altresì di superare l’ulteriore obiezione per la quale il ricorso alla «libertà di giudizio», al fine di qualificare la natura del provvedimento cui dare esecuzione, favorirebbe il riconoscimento dei provvedimenti degli Stati terzi finendo per costituire un «secondo binario», addirittura privilegiato, per il riconoscimento nello spazio giudiziario europeo di sentenze rese da Paesi terzi[54]. In questa prospettiva risulterebbe inoltre più agevolmente comprensibile lo stesso contrasto di orientamenti emerso nella giurisprudenza della Corte in merito al riconoscimento e all’esecuzione di tali sentenze, rispetto alle quali la giurisprudenza risalente della Corte aveva espressamente affermato che «i procedimenti di cui al titolo III della Convenzione, concernenti il riconoscimento e l’esecuzione, trovano applicazione solo in ipotesi di decisioni emanate da un giudice di uno Stato contraente»[55].

 

 

5. – Qualificazione ed effetti delle decisioni giudiziarie ai sensi dell’art. 2 del Reg. UE n. 1215/2012

 

Si è più volte ricordato, da un lato, che il Regolamento UE 1215/2012 si prefigge l’obiettivo di favorire la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale all’interno dello spazio giuridico europeo e, dall’altro, che per la realizzazione di tale obiettivo «è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile»[56].

A completamento di tale premessa, è opportuno precisare che la Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi, su rinvio pregiudiziale, in merito alle diverse questioni sottoposte al suo esame, è tenuta ad interpretare e risolvere tali questioni tramite l’applicazione dei principi fondamentali della prevalenza del diritto comunitario e dell’efficacia diretta delle norme comunitarie.

In questa prospettiva occorre, altresì, distinguere i profili applicativi legati alla qualificazione della decisione dai profili relativi agli effetti dalla stessa prodotti, atteso che il regolamento detta la nozione di decisione in una norma espressa (art. 2), mentre analoga previsione non è rinvenibile per quanto riguarda (la delimitazione de) gli effetti della sentenza, in particolare per quanto attiene al «quantum del valore attribuibile, ai fini del riconoscimento automatico, ad un giudicato formatosi all’interno di un diverso ordinamento giuridico nazionale»[57].

In questa sede, per le ragioni espresse nel corso del presente lavoro (v. cap I e II), ci si limita ad affermare che – in mancanza di una norma esplicita in tal senso[58] – il criterio per determinare l’ampiezza del giudicato si fonda sul principio secondo il quale «alle decisioni emesse negli Stati membri deve essere attribuita l’autorità e l’efficacia che esse rivestono nello Stato in cui sono state pronunciate[59]». Principio, peraltro, accolto anche dalla S.C. la quale, come in precedenza ricordato, con riferimento alla determinazione dell’ampiezza/limiti del giudicato ha affermato che «ove la sentenza oggetto di riconoscimento si sia pronunciata su di una questione pregiudiziale di merito per decidere una questione di carattere dipendente, per stabilire su quali statuizioni si sia formato il giudicato il giudice deve applicare non già l’art. 34 c.p.c. o altra norma nazionale, ma le disposizioni dell'ordinamento estero in materia»[60].

Ciò detto, occorre procedere ad analizzare il profilo relativo all’individuazione delle caratteristiche che i provvedimenti giudiziari nazionali devono rivestire al fine di poter essere qualificati «decisione» ai sensi dell’art. 2 del Reg. UE 1215/2012.

Ai sensi di tale disposizione, che individua espressamente le tipologie di provvedimento cui attribuire la qualifica di decisione[61], può dirsi che deve trattarsi di provvedimenti emessi dal giudice di uno Stato membro (su questioni di merito che rientrano nell’ambito della materia civile e commerciale[62]) aventi natura decisoria ancor quando non divenuti definitivi[63]; rientrano, in tale categoria anche i provvedimenti provvisori e cautelari, purché il convenuto sia stato previamente invitato a comparire e, in caso contrario, sempre che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione.

Inoltre, riguardo alle regole comunitarie che si occupano di fissare le condizioni volte a consentire la circolazione delle decisioni pronunciate dai giudici degli Stati membri, è opportuno precisare che, a fronte dell’automatico riconoscimento ed esecuzione di tali decisioni, il regolamento mette a disposizione – a garanzia della parte nei cui confronti sono diretti gli effetti del provvedimento – lo strumento sia del diniego del riconoscimento (art. 45 Reg. UE 1215/2012) sia del diniego dell’esecuzione (art. 46, Reg. cit., ai sensi del quale l’esecuzione di una decisione è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi previsti all’articolo 45). In particolare, nell’ambito dei motivi di diniego del riconoscimento individuati in tale articolo – in questa sede – appare utile soffermare l’attenzione sul motivo di diniego per incompatibilità della decisione (di cui si chiede il riconoscimento o l’esecuzione) «con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; ovvero (…)  con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto»[64].

Trattasi di questione di particolare rilievo perché consente di valutare la portata della decisione anche da un’altra prospettiva: la nozione di decisione ai fini del diniego del riconoscimento o dell’esecuzione ai sensi dell’art. 45, lett. c e d. Interesse alimentato anche da una recente pronuncia della Corte di giustizia[65], che va a inserirsi nell’ormai risalente e sempre attuale dibattito circa il rapporto fra arbitrato e cooperazione giudiziaria all’interno dell’UE.

La pronuncia è degna di nota perché introduce un’ulteriore riflessione, da un lato sull’ampiezza della nozione di decisione e, dall’altro, sulla rilevanza riconosciuta ai principi ispiratori del regolamento e il ricorso agli stessi in termini di criterio sussidiario posto a base della interpretazione e definizione di tale nozione dalla Corte di giustizia.

All’origine della questione è la questione pregiudiziale se la sentenza di un Tribunale (Alta Corte di giustizia, Inghilterra e Galles) di uno Stato membro, che non solo riconosca e dichiari esecutivo un lodo arbitrale, ma riproduca anche il suo contenuto sia riconducibile alla nozione di decisione contemplata nell’art. 45 Reg. UE 1215/2012, che a sua volta consente il rifiuto del riconoscimento quando la decisione (sentenza) risulti incompatibile con una decisione (sentenza spagnola) emessa fra le stesse parti in un altro Stato membro (Tribunale Supremo) avente il medesimo oggetto e titolo[66].

La Corte di giustizia, investita del quesito ha argomentato la propria decisione in due tempi[67]. In primo luogo, ha affermato che sia il Reg. UE 44/2001 (vigente all’inizio della controversia)[68] sia il Reg. UE 1215/2012 escludono l’arbitrato dal proprio ambito di applicazione, con la conseguenza per cui una sentenza che riproduce i termini di un lodo arbitrale non può circolare nello spazio giudiziario dell’Unione in forza delle disposizioni del regolamento[69].

Ferma tale premessa, per la Corte non può escludersi che una sentenza, la quale assuma come proprio contenuto le determinazioni di un lodo arbitrale, di per ciò stesso non possa essere considerata una decisione ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del Reg. UE n. 44/2001 (al tempo vigente e, può aggiungersi, a norma del Reg. UE 1215/2012 che tale regolamento ha sostituito). La conclusione della Corte trova conforto nel dato testuale dell’art. 32 del Reg. UE n. 44/2001 perché la nozione di «decisione» comprende qualsiasi decisione emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, senza alcuna distinzione in relazione al contenuto della decisione in questione, purché essa sia stata oggetto, o avrebbe potuto essere oggetto, nello Stato membro di origine, secondo modalità diverse, di un’istruzione in contraddittorio. In altri termini per la Corte il dato essenziale per qualificare un provvedimento giurisdizionale «decisione» ai sensi dell’art. 34, Reg. UE n. 44/2001 (al tempo vigente) sia ai sensi del vigente art. 45, Reg. UE 1215/2012 è costituito dal fatto che deve trattarsi di un provvedimento emesso da un giudice dello Stato membro a seguito di una procedura che abbia fatto salvo il diritto al contraddittorio del soggetto destinatario dei suoi effetti. La ricorrenza di tali condizioni garantisce, infatti, che la decisione in concreto assunta risponda ai principi che ispirano il regolamento – primo fra essi il principio di fiducia reciproca – e all’esigenza di circolazione dei provvedimenti giudiziari nello spazio comunitario.

Ciò premesso, la Corte sottolinea che, nel caso di specie il problema è un altro. Ed invero per la Corte «la situazione è diversa quando il lodo arbitrale di cui la sentenza riprende i termini è stato adottato in circostanze che non avrebbero consentito l’adozione, nel rispetto delle disposizioni e degli obiettivi fondamentali del menzionato regolamento, di una decisione giudiziaria rientrante nell’ambito di applicazione di quest’ultimo» A tale proposito, infatti, «occorre rammentare che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte». Ed è con tale motivazione che la Corte di giustizia esclude che la sentenza arbitrale possa portare al diniego del riconoscimento della sentenza spagnola in quanto con essa incompatibile. Più precisamente, secondo la Corte di giustizia, la sussunzione sotto il termine «decisione» ai sensi del regolamento della sentenza arbitrale pronunciata dal giudice inglese dipende dal fatto che il lodo arbitrale, su cui si basa la sentenza inglese, soddisfi gli obiettivi del regolamento[70]. In altre parole, la qualifica di «decisione» dipende dalle «circostanze» in cui è stato emesso il lodo arbitrale. Più precisamente, la Corte di giustizia ritiene che il giudice inglese avrebbe dovuto ritenere non applicabile allo Stato spagnolo la clausola compromissoria del contratto di assicurazione e, quindi, per tale ragione la sentenza arbitrale – in quanto pronunciata in violazione dei principi del regolamento[71] – non può essere considerata decisione idonea a impedire il riconoscimento della sentenza spagnola. In altre parole, «il riconoscimento di una decisione (qui: quella spagnola) può in linea di principio essere impedito anche dal tribunale inglese che “nasconde” un lodo arbitrale in una decisione del tribunale – ma solo se il lodo arbitrale rende giustizia anche a ciò che ci si sarebbe potuto aspettare da un tribunale statale»[72].

 

 

6. – La nozione di decisione elaborata dalla Corte di Giustizia: incongruenze applicative

 

Alla luce delle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, dirette a giungere a una nozione onnicomprensiva di tutti i provvedimenti resi nel rispetto del principio del contraddittorio (inteso in senso ampio), ci si può domandare se sia qualificabile «decisione» ai sensi del Reg. UE 1215/2012 il provvedimento del giudice dallo stesso pronunciato pur non avendo conosciuto il merito della controversia oggetto di tale provvedimento[73].

La risposta affermativa della Corte assume come condizione imprescindibile che la decisione sia stata oggetto o avrebbe potuto essere oggetto nello Stato membro di origine di un’istruzione in contraddittorio[74] e purché «ciò non ostacoli il diritto a un ricorso effettivo garantito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e consenta di raggiungere gli obiettivi della libera circolazione delle decisioni in materia civile nonché della reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle che risultano dall’applicazione di tale regolamento»[75].

Ciò posto non può trascurarsi il fatto che la rigida applicazione di tali criteri può essere fonte di incongruenze e di effetti opinabili, in particolare quando si tratta di valutare – al fine del riconoscimento e/o esecuzione – la qualifica di «decisione» da attribuire a provvedimenti di natura sostanzialmente ingiunzionale (o comunque non strettamente decisoria) ovvero la interrelazione fra decisioni emesse da un giudice di uno Stato membro e decisioni adottate da soggetti investiti, tramite  convenzione arbitrale, del potere di decidere la controversia.

Con specifico riguardo alla sentenza arbitrale la Corte di giustizia, infatti, esclude che il principio della «reciproca fiducia» in seno all’Unione – principio ispiratore delle norme regolamentari in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie – possa estendersi «alle decisioni emesse da tribunali arbitrali né alle decisioni giudiziarie che ne riprendono i termini»[76].

Peraltro, non può sfuggire che la corretta applicazione di tale statuizione avrebbe richiesto che ad analoghe conclusioni la Corte fosse prevenuta in sede di riconoscimento di quei provvedimenti con i quali si è attribuita la qualifica di «decisione», ai sensi della normativa regolamentare dell’Unione, a provvedimenti che rispettivamente avevano fatto propri il contenuto di una sentenza arbitrale ovvero non avevano natura prettamente decisoria[77].

Nel primo caso, infatti, muovendo dalla premessa della stessa Corte, per cui le sentenze dei tribunali arbitrali sono escluse dall’applicabilità della disciplina regolamentare, pare difficilmente contestabile che il riconoscimento concesso a un provvedimento giudiziario, che si limiti a riproporre il contenuto del lodo arbitrale, si traduca in una forma di (implicito) riconoscimento del lodo arbitrale. In altri termini la sentenza che si limiti ad incorporare il lodo arbitrale deve essere assoggettata al regime giuridico riservato al lodo arbitrale stesso e, quindi, soggiacere all’applicazione analoga dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera d) del regolamento[78], con la precisazione che al giudice dello Stato membro richiesto non può essere concesso alcun ulteriore potere di controllo che non sia quello concesso dal regolamento all’art. 45 per disporre il diniego del riconoscimento o dell’esecuzione del provvedimento[79]. Tale conclusione si giustifica in considerazione del fatto che – come è stato osservato – l’obbligo di rivedere le sentenze degli Stati membri e persino i lodi arbitrali che le sottendono è contrario al sistema e le pronunce che si esprimono in tal senso (la conseguente casistica) mettono in pericolo la certezza del diritto[80] o lo scopo perseguito dal regolamento[81].

Si aggiunga che giustificare l’attribuzione della qualifica di «decisione» a qualsiasi provvedimento proveniente da un giudice di uno Stato membro tramite l’estensione del principio di «reciproca fiducia» equivale a svilirne la valenza tipica, dovuta all’indipendenza e imparzialità che connotano l’agire degli organi giurisdizionali che esercitano la funzione giurisdizionale.

Peraltro, al fine di valutare se un provvedimento giudiziale sia riconducibile nell’ambito applicativo del regolamento e, conseguentemente, favorirne la circolazione nello spazio giuridico europeo, occorre attendersi dalla Corte di giustizia decisioni strettamente aderenti allo spirito del regolamento e coerenti con la lettera della norma. In altri termini si tratta di accertare che il provvedimento, per essere qualificato «decisione» abbia natura effettivamente decisoria (come imposto dalla lettera della legge con terminologia puntuale: decisione; Décision; Entscheidung, Judgment[82]) e sia emesso da un giudice dello Stato membro.

Tale conclusione – come è agevole intendere – vale anche per l’ipotesi in cui è stata attribuita la qualifica di «decisione» a provvedimenti che hanno sostanzialmente natura di mere ingiunzioni di pagamento, ancorché esecutive. Ciò premesso la Corte di giustizia avrebbe dovuto ritenere non eseguibile l’ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa dalla Corte inglese (nel caso Limited) in forza del principio – peraltro affermato in altra occasione dalla stessa Corte[83] - «exequatur sur exequatur ne vaut», che porta a concludere nel senso che le decisioni di exequatur non sono qualificabili come «decisioni» ai sensi dell’art. 2 del regolamento citato[84]. Anche in ipotesi, infatti, non diversamente dal caso precedente il provvedimento è privo dei requisiti che ai sensi dell’art. 2 del regolamento ne consento il riconoscimento e/o l’esecuzione quali «decisioni» di carattere decisorio emesse da un giudice di uno Stato membro.

 

 

7. – La nozione «non restrittiva» di decisione e la sua valenza applicativa

 

Alla luce delle considerazioni svolte può dirsi ormai un dato di fatto la conclusione della Corte di Giustizia in favore di una nozione di decisione intesa in senso ampio. In punto la Corte ha avuto occasione di affermare che tale espressione deve ritenersi comprensiva non soltanto delle pronunce che decidono in tutto o in parte la controversia, ma anche le decisioni non definitive ovvero quelle che dispongono provvedimenti provvisori o conservativi, nonché delle decisioni con le quali il giudice di uno Stato membro declini la propria giurisdizione/competenza (quali il provvedimento con il quale il giudice di uno Stato membro si sia limitato a declinare la propria giurisdizione, in conseguenza dell’accertata esistenza di una valida clausola di proroga della giurisdizione).

L’assunzione di una nozione ampia di decisione, nei limiti ora detti, avulsa dalla corrispondente nozione di sentenza o provvedimenti analoghi presenti nei singoli ordinamenti nazionali, ha peraltro suscitato l’ulteriore questione degli eventuali limiti dell’esecuzione all’interno dello spazio giuridico europeo di sentenze, pronunciate in uno Stato terzo, ma munite di exequatur concesso da uno Stato membro (caso J/H Limited). La risposta offerta dalla Corte di Giustizia è nel senso che «la nozione di “decisione” comprende qualsiasi decisione emessa dal giudice di uno Stato membro, senza alcuna distinzione in relazione al contenuto della decisione in questione» a patto che – requisito indispensabile ai fini dell’applicabilità del regolamento n. 1215/2012, come sottolineato dalla Corte, – si tratti «di decisioni giurisdizionali che, prima del momento in cui il loro riconoscimento e la loro esecuzione vengano richiesti in uno Stato membro diverso da quello di origine, [siano state] oggetto, o avrebbero potuto essere oggetto, in detto Stato di origine, secondo modalità diverse, di un’istruzione in contraddittorio». Ne consegue, secondo la Corte, «che tale nozione comprende anche un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento adottata dal giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo».

Ulteriore questione degna di nota è quella relativa all’analisi della nozione di decisione ai fini del diniego del riconoscimento o dell’esecuzione ai sensi dell’art. 45, lett. c e d. Interesse alimentato anche da una recente pronuncia della Corte di giustizia (il caso Prestige), che va a inserirsi nell’ormai risalente e sempre attuale dibattito circa il rapporto fra arbitrato e cooperazione giudiziaria all’interno dell’UE.

All’origine della questione è la questione pregiudiziale se la sentenza di un Tribunale  di uno Stato membro, che non solo riconosca e dichiari esecutivo un lodo arbitrale, ma riproduca anche il suo contenuto, sia riconducibile alla nozione di decisione contemplata nell’art. 45 Reg. UE 1215/2012, che a sua volta consente il rifiuto del riconoscimento quando la decisione risulti incompatibile con una decisione emessa fra le stesse parti in un altro Stato membro (Tribunale Supremo) avente il medesimo oggetto e titolo.

La Corte di giustizia, investita del quesito ha affermato – sebbene sia il Reg. UE 44/2001 (vigente all’inizio della controversia) sia il Reg. UE 1215/2012 escludano l’arbitrato dal proprio ambito di applicazione, con la conseguenza per cui una sentenza che riproduce i termini di un lodo arbitrale non può circolare nello spazio giudiziario dell’Unione in forza delle disposizioni del regolamento – che non può escludersi che una sentenza, la quale assuma come proprio contenuto le determinazioni di un lodo arbitrale, di per ciò stesso non possa essere considerata una decisione ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (al tempo vigente e, può aggiungersi, a norma del Reg. UE 1215/2012 che tale regolamento ha sostituito). La conclusione della Corte trova conforto nel dato testuale dell’articolo 32 del regolamento n. 44/2001 perché la nozione di «decisione» comprende qualsiasi decisione emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, senza alcuna distinzione in relazione al contenuto della decisione in questione, purché essa sia stata oggetto, o avrebbe potuto essere oggetto, nello Stato membro di origine, secondo modalità diverse, di un’istruzione in contraddittorio. Anche in tale occasione la Corte ribadisce il principio secondo il quale il dato essenziale per qualificare un provvedimento giurisdizionale «decisione» è costituito dal fatto che deve trattarsi di un provvedimento emesso da un giudice dello Stato membro a seguito di una procedura che abbia fatto salvo il diritto al contraddittorio del soggetto destinatario dei suoi effetti. La ricorrenza di tali condizioni garantisce, infatti, che la decisione in concreto assunta risponda ai principi che ispirano il regolamento – primo fra essi il principio di fiducia reciproca – e all’esigenza di circolazione dei provvedimenti giudiziari nello spazio comunitario.

Alla luce delle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, dirette a giungere a una nozione onnicomprensiva di tutti i provvedimenti resi nel rispetto del principio del contraddittorio (inteso in senso ampio), ci si è domandati se sia qualificabile «decisione» ai sensi del Reg. UE 1215/2012 il provvedimento pronunciato dal giudice che non abbia conosciuto il merito della controversia oggetto di tale provvedimento.

La risposta affermativa della Corte è apparsa inadeguata, in quanto non conforme ai principi dettati dal regolamento quando valutato a fronte dalla natura effettivamente decisoria che deve caratterizzare i provvedimenti contemplati dall’art. 2 Reg. UE 1215/2012 (come del resto imposto anche dalla lettera della legge con terminologia puntuale: decisione; Décision; Entscheidung, Judgment).

 

 

 



[1] Cfr. Franchi, La sentenza straniera dinanzi al giudice italiano, cit., p. 651 s.; l’A. richiama, a titolo esemplificativo, la convenzione italo-britannica firmata a Roma il 7 febbraio 1964 (ed emendata con protocollo 14 luglio 1970) e la convenzione italo-spagnola del 12 maggio 1973. Secondo la convenzione italo-britannica (art. 12) «la parola sentenza designa ogni decisine dell’autorità giudiziaria comunque denominata (sentenza, ordinanza, o simili) che stabilisce in modo definitivo i diritti delle parti in causa (…)»; nella convenzione italo-spagnola (art. 12), il riferimento, ai fini del riconoscimento del provvedimento straniero, è a «ogni sentenza definitiva emessa in un procedimento contenzioso, qualunque sia il nome, da organi della giurisdizione». L’A. osserva che delle «due formule quella italo-spagnola rispecchia più fedelmente la nozione italiana di sentenza di diritto comune, utilizzabile per riconoscere una sentenza nel provvedimento straniero, quando manca una convenzione internazionale che contenga una definizione». Questo perché, mentre la convenzione italo-britannica sembra escludere dall’ambito dei provvedimenti riconoscibili quelli che non hanno per oggetto l’accertamento di diritti soggettivi, la convenzione italo-spagnola dà per pacifica la nozione di procedimento contenzioso (probabilmente, osserva l’A., risultante dalla ley de enjuiciamiento civil), intesa come comprensiva dei giudizi dichiarativi che, secondo la disciplina spagnola «abbracciano (art. 481) toda contienda judicial entre parte …, ma in particolare oltre a quelli relativi a pretese patrimoniali, quelli “relativi a diritti politici e onorifici, filiazione, paternità, interdizione e gli altri che riguardano lo stato civile e la condizione delle persone”». Come noto, infatti, prima dell’entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles del 1968 (entrata in vigore il 1° febbraio 1973) – la circolazione delle sentenze [e quindi la produzione degli effetti (all’epoca) di cosa giudicata e l’esecuzione della sentenza in un altro Stato] era subordinata alla stipulazione di eventuali convenzioni bilaterali o multilaterali sul riconoscimento e sulla esecuzione di sentenze straniere fra lo Stato nel quale la sentenza era stata pronunciata e quello ricevente. Esistevano, infatti, come in precedenza ricordato, una serie di trattati bilaterali, secondo i quali si poteva eseguire una sentenza dello Stato contraente in presenza di determinati presupposti (cfr. G. Franchi, op. ult. cit.).

[2] Sotto questo profilo, cfr. quanto già osservato a proposito dell’individuazione degli effetti della sentenza straniera (nel Cap. II).

[3] Cfr. Fradeani, Efficacia delle sentenze straniere ed esecuzione di altri atti di autorità straniere, cit., p. 162, il quale osserva che la Convenzione, per oltre trent’anni, ha disciplinato in modo uniforme, tra gli Stati membri della Comunità economica europea, l’ambito della giurisdizione e del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie.

[4] Cfr. Fradeani, Efficacia delle sentenze straniere ed esecuzione di altri atti di autorità straniere, cit., p. 160 e ss. il quale – nel ripercorrere le tappe che hanno portato alla formazione del diritto processuale civile comunitario – ricorda che a distanza di dieci anni dalla stipulazione (da parte di sei Stati europei) del Trattato di Roma fu stipulata nel 1968, fra gli Stati fondatori della Comunità europea, la Convenzione di Bruxelles. Tale Convenzione entrò in vigore nel 1973 e il suo ambito di applicazione territoriale si allargò progressivamente a seguito dell’adesione di nuovi Stati alla Comunità europea. Successivamente, con il Trattato di Amsterdam del 1997 si ebbe la prima competenza legislativa dell’allora Comunità economica europea, successivamente Comunità europea, nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, e così la possibilità di regolare direttamente, a livello comunitario, il diritto processuale civile nei casi transfrontalieri. Infine, a seguito del Trattato di Lisbona (2007), si assiste ad una «ristrutturazione completa delle Comunità europee» che si trasformano definitivamente nell’Unione europea, legittimata a concludere anche trattati interstatuali con Stati terzi, ossia Stati non appartenenti all’UE. L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) segna il passaggio dalle Comunità europee all’Unione europea; al riguardo vd. anche Ravidà, Il regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in Il processo civile e la normativa comunitaria, a cura di Scarafoni, Torino, 2012, p.113 e ss.; Lopes Pegna, I procedimenti relativi all’efficacia delle decisioni straniere in materia civile, Milano, 2009, p. 57 e ss.

[5] Ci si riferisce all’art. 73 della l. 31 maggio 1995, n. 218 che ha abrogato gli artt. da 796 a 801 c.p.c., che regolavano il c.d. procedimento di delibazione delle sentenze e dei provvedimenti stranieri; a riguardo, per tutti, cfr. M.G. Civinini, Il riconoscimento delle sentenze straniere (artt. 64-67 L. N. 218/1995), cit., p. 1 e ss.

[6] Così, Franchi, La sentenza straniera dinanzi al giudice italiano, cit., p. 652 ss.

[7] A titolo esemplificativo possono richiamarsi i presupposti previsti in alcune convenzioni internazionali stipulate dall’Italia al fine di qualificare come sentenza un provvedimento straniero (a proposito dei quali si veda supra nt. 1, Cap. III e testo corrispondente).

[8] In questo senso, Fradeani, Efficacia delle sentenze straniere ed esecuzione di altri atti di autorità straniere, cit., p. 164, ove i rinvii a Merlin, Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel regolamento «Bruxelles I», in Riv. dir. proc., 2001, p. 433 e ss.; Biavati, Le prospettive di riforma della Convenzione di Bruxelles, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1999, p. 1201 e ss.

[9] Con specifico riferimento alla forma del provvedimento, si precisava che (Franchi, La sentenza straniera dinanzi al giudice italiano, cit., p. 652 s.) «può considerarsi sentenza il provvedimento che in Italia può avere alternativamente la forma di sentenza o ordinanza nello stesso procedimento a seconda del previo dissenso delle parti o del consenso ovvero mancanza di opposizione (come nella divisione giudiziale) oppure quando rispetto a vicende analoghe il legislatore italiano talvolta esige la sentenza talvolta tace, inducendo a ritenere applicabile il decreto o l’ordinanza (come accade per le modifiche al regime della famiglia dopo la separazione e il divorzio). Questo allargamento presuppone peraltro che non sia prevista una delibazione in via principale parallela (come quella relativa ai provvedimenti di giurisdizione volontaria)».

[10] Cfr. Fradeani, Efficacia delle sentenze straniere ed esecuzione di altri atti di autorità straniere, cit., p. 169.

[11] In questo senso, D’Alessandro, L’influenza esercitata dal diritto nazionale nell’elaborazione dei concetti “europei” ad opera della Corte di Giustizia. Il caso Gothaer, in Scritti dedicati a Maurizio Converso, a cura di D. Dalfino, Roma Tre Press, 2016, p. 137.

[12] Cfr. D’Alessandro, L’influenza esercitata dal diritto nazionale nell’elaborazione dei concetti “europei” ad opera della Corte di Giustizia. Il caso Gothaer, cit. p. 138; Corte di Giustizia (sentenza, 8 dicembre 1987, causa 144/86,.

[13] Vd. M.L. Serra, “Valori funzionali” del processo e domanda giudiziale, cit., p. 80 ss.

[14] Cfr. Corte di Giustizia, 8 dicembre 1987, C-144/86, Gubisch/Palumbo, punto 10, Racc. p. 4874, che rinvia alla sentenza della Corte di giustizia 7 giugno 1984, C-129/83, Zelger/Salinitri, Racc. p. 2397.

[15] E’opportuno sottolineare che la prosecuzione dei due procedimenti per vie parallele comporterebbe inoltre il rischio di un eventuale diniego di riconoscimento della seconda decisone per «contrasto» (incompatibilità) delle decisioni a norma dell’art. 27, punto 3, della Convenzione (oggi art. 45, par. 1, lett. c), reg. n. 1215/2012); in punto, cfr. M.L. Serra, “Valori funzionali” del processo e domanda giudiziale, cit., p. 80.

[16] E’ utile ricordare la prima pronuncia della Corte di Giustizia (8 dicembre 1987, C- 144/86, Gubisch/Palumbo) in tema di individuazione del rapporto fra due domande instaurate presso uffici giudiziari appartenenti a differenti Stati membri dell’Unione, aventi ad oggetto rispettivamente l’azione per ottenere l’esecuzione della prestazione derivante dal contratto di vendita internazionale proposta davanti al giudice tedesco e la successiva domanda proposta davanti al giudice italiano per ottenere l’accertamento dell’inefficacia di tale contratto; vd. le osservazioni al riguardo di Attardi, Prime considerazioni sulla nozione di litispendenza nella convenzione di Bruxelles, in Studi in onore di Crisanto Mandrioli, II; Milano, 1995, p.1005 ss., e già in Giur. it., 1954, IV, p. 249; Consolo, Litispendenza e convenzioni comunitarie: profili processuali di diritto transitorio (desunti da alcuni recenti casi italo-svizzeri), in Jus, 1999, 243 ss.; Broggi: Sui rapporti tra litispendenza e connessione, alla stregua della Convenzione giudiziaria di Bruxelles, in Giust. civ., 1988, I, p. 2166 ss. e, più di recente, Silvestri, Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La competenza giurisdizionale, in Manuale di diritto processuale europeo, a cura di Taruffo e Varano, Torino, 2011, p. 63 e ss.). Per la Corte di Giustizia la fattispecie è riconducibile alla previsione di litispendenza di cui all’art. 21 della Convenzione di Bruxelles, il cui ambito applicativo deve essere definito in coerenza con la finalità di «semplificazione del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni giudiziarie nonché [di] potenziamento all’interno della Comunità Europea della tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio». Con specifico riferimento alla fattispecie concreta, la Corte, pertanto, conclude per la riconducibilità del caso nell’ambito applicativo della litispendenza, poiché la questione centrale (Kernpunkt) per entrambe le domande pendenti è rappresentata dalla validità del contratto, la cui «la forza obbligatoria» si trova al centro delle due controversie, atteso che, da un lato, la domanda di esecuzione presuppone l’efficacia del contratto e, dall’altro, la domanda di annullamento e di risoluzione nega tale efficacia. I principi richiamati in tema d’interpretazione della nozione di litispendenza sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia nel caso Tatry [Corte di Giustizia, 6 dicembre 1994, C-406/92, Tatry/Maciej Rataj; cfr. Klesta Dosi, Corte di giustizia delle Comunità europee (1º ottobre 1994 - 30 aprile 1995), in La nuova giur. civ. comm. 1995, II, p. 391 ss.; Silvestri, Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, cit. p. 64], ove è stata ravvisata la sussistenza della “identica pretesa” nell’ipotesi in cui la proposizione dell’azione di condanna (volta ad ottenere che il convenuto sia dichiarato responsabile di un danno e condannato al risarcimento) segua all’azione di accertamento negativo (proposta dal medesimo convenuto per ottenere l’accertamento negativo della propria responsabilità). Alla luce di tali precedenti si è aggiunto che, al fine di prevenire una potenziale incompatibilità delle decisioni pronunciate nei singoli Stati e, quindi, per stabilire l’identità della pretesa, non sarebbe determinante la formale identità delle domande, quanto, piuttosto, la coincidenza del Kernpunkt (fulcro) della controversia giuridica (in questo senso, Althammer, Streitgegenstand und Interesse, Tübingen, 2012, p. 131 s), perché lo scopo perseguito dalle due norme, artt. 21 e 27 della Convenzione, secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia nelle pronunce ora richiamate, consiste nell’impedire decisioni incompatibili (con riferimento alle possibili ricadute di tale interpretazione sotto il profilo del forum shopping, cfr. Althammer, Streitgegenstand und Interesse, cit., p. 132). E’ interessante notare che, ai fini della dichiarazione di litispendenza, l’evoluzione del concetto di identità di domande non è rimasta circoscritta al profilo oggettivo (c.d. Kernpunkttheorie), ma ha riguardato anche il profilo soggettivo, inteso quale individuazione del significato da attribuire alla nozione di “stesse parti” in causa. In proposito la Corte di Giustizia - pur negando che nel caso di specie potesse ritenersi sussistente il requisito dell’identità delle parti richiesto ai fini della sussistenza della litispendenza - ha affermato che l’identità sussiste quando gli interessi delle diverse parti possano essere considerati identici e inscindibili, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se tale coincidenza di interessi ricorra (Corte di Giustizia, 19 maggio 1998, C-351/96, Drouot assurances/CMI industrial sites, Protea assurance, GIE Réunion européenne; cfr. Asprella: I presupposti della litispendenza internazionale: rapporti tra l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles e l'art. 7 della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato, Giust. civ.,1999, I p. 6 ss.; Persano, Il rilievo della litispendenza internazionale nella Convenzione di Bruxelles del 1968. La nozione di “stesse parti”, in Riv. dir. inter. priv. e proc., 2000, p.713 ss.).

[17] In questo senso, cfr. Corte di Giustizia 15.11.2012, C-456/11 (Gothaer Allgemeine Versicherung AG/ Samskip GmbH), cit., (26).

[18] Sotto questo profilo è degna di nota la pronuncia della Corte di Giustizia (17 maggio 2022 cause riunite C-693/19 e C- 831/19, causa C-725/19, causa C-600/19 e causa C-869/19) con la quale la Corte, facendo leva sulla posizione di inferiorità del consumatore, sia dal punto di vista informativo che rispetto al potere negoziale, nei confronti del professionista ha dichiarato contraria ai principi europei la normativa interna che non consente al Giudice dell’esecuzione di poter rilevare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole del contratto su cui si fonda il diritto di credito accertato nel provvedimento monitorio non opposto scalfendo il principio nazionale secondo cui il decreto ingiuntivo fa stato tra le parti sia sul dedotto – il diritto di credito- che sul deducibile – le clausole contrattuali. Tale principio è stato recepito dalla S. C. (Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479), che ha affermato che la clausola del contratto resta abusiva anche se il consumatore non si è opposto all’ingiunzione. Spetta quindi al giudice dell’esecuzione controllare se la clausola ha natura vessatoria. In dottrina, cfr. Febbi, Impressioni a caldo sulla Sentenza della Corte di Cassazione S.U. 9479/2023, in Judicium, 19 maggio 2023; Scarselli, La tutela del consumatore secondo la CGUE e le Sezioni Unite, e lo Stato di diritto secondo la civil law, in Judicium, 12 aprile 2023; Micali, Le ricadute sul sistema processuale italiano delle pronunce della Corte di giustizia UE 16 maggio 2022, in Judicium, 28 febbraio 2023.

[19] Cfr. Corte di Giustizia 15.11.2012, C-456/11 (Gothaer Allgemeine Versicherung AG/ Samskip GmbH), cit., (43). La pronuncia ha suscitato un ampio dibattito in dottrina riguardo alla nozione di giudicato ed in specie riguardo alla «estensione dei limiti oggettivi del giudicato che la Corte di giustizia avrebbe abbracciato». A giudizio di Consolo, [Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, Torino, 2019, p. 439, a dispetto di un’interpretazione dottrinale secondo la quale il giudice comunitario con questa pronuncia avrebbe inteso sancire l’estensione dell’efficacia vincolante del giudicato sempre e comunque ai motivi della decisione; la chiave di lettura della pronuncia è da individuarsi nel fatto che la stessa è tesa «unicamente a far fronte al rischio che a seguito della declinatoria di competenza da parte del giudice del foro prorogato, che abbia ritenuto invalida e inoperante la clausola di proroga stipulata in suo favore, il giudice di un altro Stato membro, che sarebbe competente in base agli altri criteri di giurisdizione previsti dal reg. n. 44/2011, possa a sua volta dichiararsi incompetente, magari proprio in forza del medesimo accordo di proroga, che egli ben potrebbe stimare valido ed efficace, se si nega che la declinatoria di giurisdizione del giudice prorogato sia priva di qualunque efficacia extraprocessuale». L’A precisa, quindi, che «la soluzione pragmatica divisata dalla Corte di giustizia appare così dettata dalla contingenza» ed è, peraltro, destinata a essere superata dal dato positivo, atteso che gli artt. 25 e 31, Reg. UE n. 1215/2012, «assicurano la priorità della decisione sulla validità degli accordi di proroga al giudice del foro prorogato» (corsivo dell’A). Il profilo è stato approfondito anche da Henke, Verso una nozione europea di res judicata: l’efficacia extraprocessuale della declinatoria di giurisdizione e il giudicato sui motivi, cit., p. 1098 e ss. (per quanto attiene ai limiti oggettivi del giudicato in base alla distinzione fra tradizioni di common law e civil law) e p. 1114 ss. con specifico riferimento al principio affermato nella decisione della Corte di Giustizia sopra richiamata; per D’Alessandro, L’influenza esercitata dal diritto nazionale nell’elaborazione dei concetti “europei” ad opera della Corte di Giustizia. Il caso Gothaer, cit., p..143, la Corte di giustizia con tale pronuncia ha ravvisato «la necessità di elaborare un’autonoma qualificazione (europea) della nozione di limiti oggettivi delle decisioni declinatorie della giurisdizione». Più precisamente, secondo l’A., la scelta della Corte di giustizia è stata argomentata in base alla considerazione per cui (il virgolettato è dell’A. che richiama la motivazione della Corte di giustizia) «la nozione di autorità della cosa giudicata nel diritto dell’Unione non riguarda solo il dispositivo della decisione giudiziaria in questione, ma si estende anche alla motivazione della stessa, che costituisce il fondamento necessario del dispositivo e, di fatto, è indissociabile da quest’ultimo». Con riferimento alla letteratura tedesca, in senso favorevole alla decisione, cfr. Hartenstein, Die Anerkennung von Prozessurteilen und die europarechtsautonome Definition der Rechtskraft, in RdTW, 2013, p. 267, per il quale «per quanto riguarda il termine “decisioni”, la Corte di giustizia nella sentenza “Gothaer et al./Samskip” chiarisce che ciò può in linea di principio includere anche decisioni di natura processuale». Con riferimento alla motivazione l’A. precisa che la Corte di giustizia europea, nella sentenza del 15 novembre 2012, ha colto l’occasione per integrare il principio dell'estensione degli effetti o, più precisamente, per sostituirlo per determinati gruppi di casi. La Corte di giustizia sottolinea poi il principio della fiducia reciproca, che vale tanto più quando i tribunali degli Stati membri applicano norme comuni di competenza. Pertanto, la decisione sull'effettività della clausola attributiva di giurisdizione su cui si basa la decisione belga deve essere riconosciuta dai tribunali di altri Stati membri, indipendentemente dal fatto che la determinazione dell'effettività della clausola attributiva di giurisdizione sia anche giuridicamente vincolante ai sensi del diritto processuale.

[20] In tal senso, la sentenza del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a., C-456/11, punto 23).

[21] In punto, cfr. Henke, Verso una nozione europea di res judicata: l’efficacia extraprocessuale della declinatoria di giurisdizione e il giudicato sui motivi, in Riv. dir. com. int., 2013, p. 1085 s., il quale osserva che «, la decisione della Corte (nel caso Gothaer) è di assoluta rilevanza, poiché «abbatte steccati considerati fino ad ora pressoché insormontabili in non pochi ordinamenti, vale a dire la concezione della cosa giudicata in chiave solo materiale, inidonea come tale ad investire decisioni su questioni di mero rito, nonché la limitazione dell’efficacia vincolante del giudicato al dispositivo, con esclusione della parte motiva» (corsivo dell’autore). Nello stesso senso, D’Alessandro, L’influenza esercitata dal diritto nazionale nell’elaborazione dei concetti “europei” ad opera della Corte di Giustizia. Il caso Gothaer, cit. p. 141, la quale sottolinea la distanza fra i principi affermati dalla Corte (nel caso Gothaer) e quelli applicabili con riferimento all’ordinamento italiano, evidenziando che «il concetto di giudicato sostanziale è esclusivo delle sentenze di merito potendo per le sole decisioni sulla giurisdizione emesse dalla Corte di Cassazione configurarsi una valenza etxraprocessuale, denominata panprocessuale».

[22] Il richiamo è agli artt. 32 e 33 del Reg. UE n.44/2002, applicabili alla fattispecie all’epoca oggetto della pronuncia della S.C. (Cass., 6 febbraio 2014, n. 10853, in Giur. it, 2015, p. 358, con nt. di Merotto, Verso una nozione di “cosa giudicata” sovranazionale?).

[23] Nel caso di specie, una cittadina tedesca, proprietaria in forza di un atto di compravendita di una quota di un fabbricato, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ancona la madre, proprietaria della restante quota del bene, e il fratello, per chiedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1394 c.c. (per conflitto d’interessi) l’annullamento del contratto con il quale la madre, avvalendosi di una procura speciale rilasciatale dalla figlia, aveva alienato al secondo la quota della figlia. Nel resistere in giudizio, i convenuti deducevano che la controversia era stata preceduta da altro giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Monaco di Baviera e definito con sentenza e, pertanto, eccepivano il precedente giudicato. Con tale pronuncia il giudice bavarese aveva dichiarato, da un lato, inammissibile per difetto di giurisdizione un’analoga domanda principale proposta dall’attrice per l’accertamento in suo favore della comproprietà del bene e, dall’altro, infondata la domanda subordinata di pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari al valore dello stesso immobile. In punto, i convenuti precisavano che quest’ultima domanda era stata respinta nel merito in quanto il Tribunale di Monaco aveva accertato che l’intestazione per la quota di 1/2 della proprietà del fondo in favore dell'attrice era stato frutto d’interposizione soggettiva fittizia. Il Tribunale di Ancona, in accoglimento della domanda principale, annullava il contratto per conflitto d'interessi fra rappresentata e rappresentante e rigettava la domanda riconvenzionale per intervenuta prescrizione del diritto. La Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza sul presupposto che l’accertamento compiuto dal giudice tedesco sulla natura simulata del contratto dovesse intendersi avvenuto in via incidentale, senza perciò efficacia di giudicato, trattandosi di questione pregiudiziale rispetto al diritto al risarcimento del danno. Di diverso avviso la S.C. che, in accoglimento del ricorso, riteneva fondato il (primo) motivo con il quale la ricorrente contestava che l'accertamento contenuto nella sentenza del giudice tedesco, circa la simulazione soggettiva del contratto, fosse stato compiuto incidenter tantum. La S. C. accoglie il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni. La prima riguarda il fatto che il regolamento CE n. 44 del 2001 non pone regole dirette a disciplinare l'interpretazione delle decisioni e la valutazione della loro autorità, ma si limita a uniformare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale, e a semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal regolamento stesso siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice (secondo considerando). In punto occorre precisare che la S. C. dà atto del fatto che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha colmato tale vuoto positivo [in punto la S.C. richiama la pronuncia della Corte di giustizia Gothaer Allgemeine Versicherung, cit., (punti 31-32)] estendendo espressamente la nozione di decisione anche alle pronunce meramente processuali e declinatorie della competenza giurisdizionale (in quel caso, per effetto di un'apposita clausola contrattuale attributiva della competenza) e affermando che la nozione di autorità della cosa giudicata nel diritto dell’Unione non riguarda solo il dispositivo della decisione, ma si estende anche alla relativa motivazione, che costituisce il fondamento necessario del dispositivo ed è, di fatto, indissociabile da questo. Ciò non di meno secondo la S.C. – se si conviene «come non pare discutibile, sul fatto che l’accezione di giudicato propria del diritto di ciascuno Stato membro non può né imporsi né sovrapporsi a quella comunitaria – deve anche convenirsi che neppure il diritto processuale europeo può alterare il concetto di giudicato (pre)esistente nei singoli ordinamenti degli Stati membri.» E ciò – prosegue la S.C. – «non fosse altro che per la stessa funzione del riconoscimento, per il principio di reciproca fiducia che informa il regolamento n. 44/2001 e per i limitati obiettivi che questo persegue». Ed è proprio questa la seconda ragione che porta la S.C. ad accogliere il ricorso. In altre parole, «non si tratta di stabilire prevalenze ordinamentali secondo la logica propria delle norme di conflitto, ma di dare corpo e senso al riconoscimento di una sentenza emessa da un giudice di un altro Stato membro, per accertare l'effetto di giudicato sostanziale che tale pronuncia ha già prodotto fra le parti». Più precisamente secondo la S.C. «la soluzione è, dunque, nella ragione e nella funzione stessa del riconoscimento». In punto è richiamata la relazione sulla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (relazione, sottolinea la S.C., «citata al punto 34 della sentenza 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung AG e altri, cit., che rinvia a sua volta al richiamo fattone dalla sentenza 4 febbraio 1988, Hoffmann/Krieg, C-145/86, punto 10), la quale precisa che il riconoscimento deve «avere come effetto di attribuire alle decisioni l’autorità e l’efficacia che esse rivestono nello Stato in cui sono state pronunciate», e dunque, prosegue la S.C., la decisione da riconoscere - come affermato dalla Corte di Giustizia - «deve avere nello Stato richiesto, in linea di massima, la medesima efficacia che essa ha nello Stato di origine» (sentenza 4 febbraio 1988, Hoffmann/Krieg, cit., punto 11). Pertanto, la S.C. in via conclusiva afferma che «ove la sentenza oggetto di riconoscimento si sia pronunciata su di una questione pregiudiziale di merito per decidere una questione di carattere dipendente, per stabilire su quali statuizioni si sia formato il giudicato il giudice deve applicare non già l’art. 34 c.p.c. o altra norma nazionale, ma le disposizioni dell'ordinamento estero in materia».

[24] In punto, cfr. la pronuncia della Corte di Giustizia [15.11.2012, C-456/11 (Gothaer Allgemeine Versicherung AG/ Samskip GmbH), cit., (24)], ove si precisa che « la Corte d’altronde ha già avuto modo di affermare che l’articolo 25 della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), la cui interpretazione fornita dalla Corte vale anche, in linea di principio, per la corrispondente disposizione del regolamento n. 44/2001 (vd., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2011, Realchemie Nederland, C‑406/09, Racc. pag. I-9773, punto 38), vale a dire l’articolo 32 del regolamento, non si limita alle decisioni che decidono in tutto o in parte la controversia, bensì riguarda parimenti le decisioni non definitive o che dispongono provvedimenti provvisori o conservativi (sentenza del 14 ottobre 2004, Mærsk Olie & Gas, C‑39/02, Racc. pag. I‑9657, punto 46)». Degna di nota con riferimento al profilo che qui interessa è la pronuncia con cui la Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, 8 maggio 2003, C-111/01, Gantner/Basch) – sebbene con riferimento all’applicazione dell’istituto della litispendenza (e più specificamente, statuendo che per valutare se due domande proposte tra le medesime parti davanti a giudici di diversi Stati contraenti abbiano il medesimo oggetto, sono determinanti solo le domande dei rispettivi attori, ma non anche i mezzi di difesa dedotti dal convenuto) – ha dichiarato irricevibile la questione volta ad appurare se la decisione di un giudice di uno Stato contraente, nella quale sia stata valutata la natura giuridica dei rapporti tra le parti al fine di pronunciarsi sulla domanda, si imponga al giudice di un altro Stato contraente investito successivamente di una controversia tra le stesse parti nell’ambito della quale è contestata la natura giuridica precisa di tali rapporti. La Corte ha dichiarato irricevibile la questione sollevata dal giudice del rinvio (inmateria di risoluzione di un contratto di durata) perché quest’ultimo non aveva indicato sotto quale aspetto la natura del contratto posto a fondamento della domanda di parte attrice fosse rilevante per pronunciarsi su di essa (Corte di Giustizia, 8 maggio 2003, C-111/01, Gantner/Basch).

[25] Corte di giustizia, 6 giugno 2002, C- 80/00 (Italian Leather Spa/ WECO PolstermöbelGmbH & Co.)

[26] Con riferimento alla distinzione fra il concetto di giurisdizione e di competenza è stato osservato (Henke, Verso una nozione europea di res judicata: l’efficacia extraprocessuale della declinatoria di giurisdizione e il giudicato sui motivi, cit., p. 1095 e s.) che «nel contesto di un ordinamento caratterizzato da un livello di integrazione ormai così elevato» (…)  il rapporto intercorrente tra i giudici dei diversi Stati membri può connotarsi «quasi più in termini di competenza territoriale che (come da tradizione) di giurisdizione». Nello stesso senso, a favore di una ricostruzione per la quale «quando si discute di individuare la giurisdizione (in un quadro di norme convenzionali o nell’ottica del sovra sistema europeo o nelle altre possibili ipotesi), ci si limita a scegliere un giudice, talché la questione di giurisdizione viene ad assimilarsi ad una questione di competenza, cfr. Biavati, Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto, Milano 1997, p. 300, per il quale, invece,“(...) ove si ponga in termine di riparto interno fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale, assume uno spessore di valutazione anche nel merito (ad esempio per affermare o negare la qualità di diritto soggettivo della posizione fatta valere»); in senso conforme, cfr. Gioia, La decisione sulla questione di giurisdizione, Torino 2009, p. 113 e già Consolo, Preclusione delle eccezioni in senso stretto, cd accettazione tacita e difetto di giurisdizione italiana, (fra legge 31 maggio 1995, n. 218 e recente rinovellazione degli artt. 167 e 180 c.p.c.), in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1996, p. 181: «(...) di fatto per la giurisdizione derogabile e il cui difetto non sia rilevabile d’ufficio ex art. 11 seconda parte, la situazione è simile a quella della competenza territoriale semplice»; conseguenza, questa, del fatto che: «(...) le varie giurisdizioni (...) perdono sempre di più la consistenza di plessi separati per acquisire quella di giudici appartenenti ad un unico sistema giurisdizionale (...). Conseguentemente, riconoscere l’unitarietà della giurisdizione e ricondurre i rapporti che attualmente si identificano come di giurisdizione entro i limiti della competenza non dovrebbe essere lavoro interpretativo troppo complesso, lotta tra forze giurisdizionali a parte». Per un’analisi della legge di riforma del diritto internazionale privato cfr. Balena, I nuovi limiti della giurisdizione italiana secondo la legge 31 maggio 1995, n. 218, in Foro it., 1996, V., c. 209 e ss.

[27] Corte di Giustizia, 15 novembre2012, C- 456/11 (Gothaer Allgemeine Versicherung AG/ Samskip GmbH), cit.

[28] Cfr. Corte di Giustizia, 15 novembre 2012, C-456/11 (Gothaer Allgemeine Versicherung AG/ Samskip GmbH), cit., (25); nello stesso senso Corte di Giustizia, 13 luglio 2006, Reisch Montage, C‑103/05, Racc. pag. I‑6827, punto 29; Corte di Giustizia, 23 aprile 2009, Draka NK Cables e a., C‑167/08, Racc. pag. I‑3477, punto 19, e del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie, C‑189/08, Racc. pag. I‑6917, punto 17.

[29] In questo senso, Corte di Giustizia 15.11.2012, C-456/11 Gothaer Allgemeine Versicherung AG/ Samskip GmbH, (27), per la quale l’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale «avvalora la necessità di un’interpretazione della nozione di decisione (…) che includa le decisioni con le quali il giudice di uno Stato membro declini la propria competenza sulla base di una clausola attributiva della competenza. In effetti, il mancato riconoscimento di tali decisioni potrebbe compromettere gravemente la libera circolazione delle decisioni giudiziarie».

[30] Cfr. il considerando n. 4 e n. 26 Reg. n. 1215/2012 e n. 2 del Reg. 44/2001 rispettivamente richiamati da Corte di Giustizia, 7 aprile 2022 (J/H Limited) e Corte di Giustizia 15.11.2012, C-456/11 (Gothaer Allgemeine Versicherung AG/ Samskip GmbH), cit.

[31] Vd. considerando n. 26, Reg. n. 1215/2012 e considerando 16 e 17 del Reg. 44/2001.

[32] Corte di Giustizia 15.11.2012, C-456/11 (Gothaer Allgemeine Versicherung AG/ Samskip GmbH), (28) e Corte di Giustizia, 7 aprile 2022 (J/H Limited), cit., (31).

[33] Corte di Giustizia, 7 aprile 2022 (J/H Limited),

[34] E’ appena il caso di precisare che l’attestato di cui all’articolo 53 di tale regolamento, «non sollevava alcun dubbio che rinviasse a uno dei motivi di diniego del riconoscimento previsti all’articolo 45 di detto regolamento».

[35] Cfr. Corte di Giustizia, 7 aprile 2022 (J/H Limited), cit., (21). Più precisamente, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «se le disposizioni del regolamento [n. 1215/2012], in particolare l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 39 di detto regolamento, debbano essere interpretate nel senso che sussiste una decisione da eseguire anche quando il soggetto debitore in forza di un titolo è tenuto, in uno Stato membro, a seguito di un esame sommario nell’ambito di un procedimento in contraddittorio, ma che tenga in considerazione solo la forza di giudicato di una sentenza pronunciata a suo carico in uno Stato terzo, al pagamento in favore della parte vittoriosa in un procedimento svoltosi in uno Stato terzo in virtù del credito giudizialmente accertato in uno Stato terzo, laddove l’oggetto del procedimento nello Stato membro si limiti all’esame del fatto che il diritto derivante dal credito giudizialmente accertato sussista nei confronti del soggetto debitore in forza del titolo. In caso di risposta in senso negativo alla questione sub 1: se le disposizioni di cui al regolamento [n. 1215/2012], in particolare l’articolo 1, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 39, l’articolo 45, l’articolo 46 e l’articolo 52 del regolamento n. 1215/2012, debbano essere interpretate nel senso che l’esecuzione dev’essere negata, indipendentemente dalla sussistenza di uno dei motivi elencati nell’articolo 45 [di tale regolamento], quando la decisione da esaminare non è una decisione ai sensi dell’articolo 2, lettera a), o all’articolo 39 [di detto regolamento], o la domanda su cui si basa la decisione nello Stato membro di origine non rientra nell’ambito di applicazione del [medesimo regolamento]. In caso di risposta in senso negativo alla prima questione e in senso affermativo alla seconda questione: se le disposizioni del regolamento n. 1215/2012, in particolare l’articolo 1, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 39, l’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 46 e l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, debbano essere interpretate nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato nel procedimento sulla domanda di diniego dell’esecuzione deve già presupporre obbligatoriamente, in base alle informazioni del giudice di origine contenute nell’attestato di cui all’articolo 53 [di tale regolamento], che sussiste una decisione la quale rientra nel campo di applicazione del regolamento e deve essere eseguita».

[36] La pronuncia fa espresso rinvio, in tal senso, alla sentenza del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a., C-456/11, EU:C:2012:719 (23).

[37] Il richiamo è «per analogia, [alla] sentenza del 2 aprile 2009, Gambazzi, C-394/07, EU:C:2009:219, punto 23 e [alla] giurisprudenza ivi citata».

[38] A riguardo la Corte richiama ancora una volta la sentenza del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a., cit., punti 26 e 28.

[39] In definitiva, osserva la Corte [Corte di Giustizia, 7 aprile 2022 (J/H Limited), cit., (31)], «un’interpretazione restrittiva della nozione di “decisione”, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, produrrebbe la conseguenza di creare una categoria di atti giudiziari che, pur non rientrando tra le eccezioni tassativamente elencate all’articolo 45 di tale regolamento, non potrebbero ricadere in tale nozione di “decisione” e che i giudici degli altri Stati membri non sarebbero quindi tenuti ad eseguire. L’esistenza di una simile categoria di atti sarebbe incompatibile con il sistema istituito dagli articoli 39, 45 e 46 di detto regolamento, che prevede l’esecuzione di pieno diritto delle decisioni giudiziarie ed esclude il controllo della competenza dei giudici dello Stato membro di origine da parte di quelli dello Stato membro richiesto (vd., per analogia, sentenza del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a., C‑456/11, punto 31)».

[40] Così Corte di Giustizia, 7 aprile 2022 (J/H Limited), cit., (32).

[41] Sotto questo profilo la Corte di Giustizia precisa [sentenza 7 aprile 2022 (J/H Limited), cit., (35)] che «per quanto concerne, in particolare, la questione relativa agli effetti che le sentenze pronunciate da giudici di Stati terzi possano avere negli Stati membri, la mancanza di armonizzazione a livello dell’Unione comporta che i giudici di uno Stato membro possono legittimamente emettere, conformemente al diritto nazionale applicabile, decisioni esecutive sulla base di tali sentenze, anche se la presa in considerazione delle stesse sentenze in altri Stati membri resta subordinata al requisito dell’exequatur». Soluzione che, secondo la Corte, non è contraddetta neanche dalla precedente pronuncia della stessa Corte, [la sentenza del 20 gennaio 1994, Owens Bank (C‑129/92, EU:C:1994:13)], invocata dal ricorrente, perché il fatto che gli articoli da 29 a 31 del regolamento n. 1215/2012 non si applicano ai procedimenti intesi a dichiarare esecutive sentenze pronunciate in materia civile e commerciale in uno Stato terzo, «non implica che una decisione adottata sulla base di una sentenza emessa da uno Stato terzo, conformemente alle norme di competenza e di procedura di uno Stato membro, non possa rientrare nell’ambito di applicazione di tale regolamento». Ed invero, prosegue la Corte, la sentenza Owens Bank ha «chiaramente distinto l’inapplicabilità della Convenzione di Bruxelles del 1968» (all’epoca applicabile) «ai procedimenti diretti al riconoscimento o all’esecuzione delle sentenze pronunciate in materia civile e commerciale in uno Stato terzo dall’applicabilità di tale convenzione a qualsiasi decisione resa da un giudice di uno Stato contraente, indipendentemente dalla sua denominazione».

[42] A riguardo osserva la Corte [J/H Limited, cit., (30)] che «tale fiducia reciproca risulterebbe compromessa qualora il giudice di uno Stato membro potesse negare il carattere di «decisione» di un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento, adottata dal giudice di un altro Stato membro sulla base di sentenze definitive pronunciate in uno Stato terzo».

[43] Degno di nota è, sotto questo profilo, il passaggio della sentenza nel quale la Corte sottolinea che «come per qualsiasi altra decisione giudiziaria nazionale, la qualificazione di un atto, quale l’ordinanza oggetto del procedimento principale, come decisione, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, non dipende in alcun modo dalla questione se il procedimento al termine del quale esso è stato adottato rientri esso stesso nell’ambito di applicazione di tale regolamento, poiché quest’ultimo non è volto a unificare le norme di diritto processuale degli Stati membri» [Corte di Giustizia, sentenza 7 aprile 2022 (J/H Limited), cit., (37) che richiama in tal senso, la sentenza della stessa Corte del 9 settembre 2021, Toplofikatsia Sofia e a., C‑208/20 e C‑256/20, EU:C:2021:719, punto 36 nonché giurisprudenza ivi citata.

[44] Corte di Giustizia [sentenza 7 aprile 2022 (J/H Limited), cit., (44)] richiama, per analogia, le sentenze del 28 marzo 2000, Krombach, C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 37, nonché del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 44 e giurisprudenza ivi citata)

[45] In punto è opportuno sottolineare che - successivamente alla pronuncia della Corte di Giustizia citata (J/H Limited) – la medesima argomentazione è stata utilizzata dall’OGH (ordinanza 19 maggio 2022, 3 Ob 71/22w, in RIS Justiz) per rigettare il Revisionrekurs proposto per violazione dell’ordine pubblico dall’obbligato nei cui confronti l’istituto bancario, chiedeva l’esecuzione dell’ordinanza di pagamento. Più precisamente, secondo l’OGH, il provvedimento pronunciato dalla High Court doveva qualificarsi «decisione», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, – in considerazione del fatto che, avendo il procedimento dinanzi alla High Court soddisfatto il principio del contraddittorio, doveva escludersi un’evidente violazione dell’ordine pubblico.

[46] In questo senso, cfr.  Hess, Exequatur sur exequatur (ne) vaut? Der EuGH erweitertet die Freizügigkeit von Drittstaatenurteilen nach Art. 39 ff. EuGVVO (zu EuGH, 7.4.2022 – Rs. C-568/20 – J ./. H Limited, unten S. 380, Nr. 24), in IPRrax, 2022 p. 350; Id., Europäisches Zivilprozessrecht, 2a ed., Berlin, 2021, § 6 IV, Rn. 6206; Gottwald, in Münchener Kommentar zur ZPO, cit., sub art. 2, Rn. 2.

[47], Così Corte di giustizia, J/H Limited, cit., (34), la quale precisa che da ciò «consegue che alcuni tipi di procedimenti e di decisioni giudiziarie esistenti in uno Stato membro non hanno necessariamente equivalenti negli altri Stati membri».

[48] Giova ripetere che per la Corte [J/H Limited, cit., (30)] «tale fiducia reciproca risulterebbe compromessa qualora il giudice di uno Stato membro potesse negare il carattere di “decisione” di un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento, adottata dal giudice di un altro Stato membro sulla base di sentenze definitive pronunciate in uno Stato terzo».

[49] Così Corte di Giustizia [J/H Limited, cit., (35)]. Tale soluzione, secondo la Corte, non è contraddetta neanche dalla precedente pronuncia della stessa Corte, [la sentenza del 20 gennaio 1994, Owens Bank (C‑129/92, 13)], invocata dal ricorrente, perché il fatto che gli articoli da 29 a 31 del regolamento n. 1215/2012 non si applichino ai procedimenti intesi a dichiarare esecutive sentenze pronunciate in materia civile e commerciale in uno Stato terzo, «non implica che una decisione adottata sulla base di una sentenza emessa da uno Stato terzo, conformemente alle norme di competenza e di procedura di uno Stato membro, non possa rientrare nell’ambito di applicazione di tale regolamento»; cfr. quanto già osservato alla nt. 41, Cap. III.

[50] Cfr. Hess, Exequatur sur exequatur (ne) vaut? Der EuGH erweitertet die Freizügigkeit von Drittstaatenurteilen nach Art. 39 ff. EuGVVO (zu EuGH, 7.4.2022 – Rs. C-568/20 – J ./. H Limited, unten S. 380, Nr. 24), in IPRrax, 2022 p. 350; Id., Europäisches Zivilprozessrecht, 2a ed., Berlin, 2021, § 6 IV, Rn. 6206; Gottwald, in Münchener Kommentar zur ZPO, cit., sub art. 2, Rn. 2.

[51] Il richiamo è alla pronuncia della Corte di giustizia (9 marzo 2017 – C-551/15, Pula Parking d.o.o./ Sven KlausTedehran, ove con riferimento alla (seconda) questione, relativa alla nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi di tale regolamento – (in particolare il giudice del rinvio chiede se il regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi di tale regolamento) – la Corte afferma che «come risulta da costante giurisprudenza della Corte, in assenza di un rinvio al diritto degli Stati membri, le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretate in modo autonomo, tenendo conto dell’impianto sistematico generale, degli obiettivi e della genesi di tale strumento di diritto dell’Unione» (34) (vd., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2016, Hőszig, C-222/15, EU:C:2016:525, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). La conclusione alla quale perviene la Corte – conformemente alla propria giurisprudenza che, riguardo alle funzioni dei notai, ha costantemente rilevato l’esistenza di differenze fondamentali tra le funzioni giurisdizionali e le funzioni notarili (vd., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Austria, C-53/08, punto 103; del 10 ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, punto 47, nonché del 1o febbraio 2017, Commissione/Ungheria, C-392/15, punto 111) – è nel senso di escludere che i notai possano qualificarsi come organi giurisdizionali (salvo che il regolamento non preveda espressamente tale equiparazione, come avviene per ad esempio, per il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. E, infatti, l’art. 3, par. 2 precisa che il termine «organo giurisdizionale», ai sensi di detto regolamento, comprende non solo le autorità giudiziarie, ma anche tutte le altre autorità competenti in materia che esercitano funzioni giudiziarie e che soddisfano determinate condizioni elencate nella medesima disposizione. La Corte precisa che la nozione di «autorità giurisdizionale» deve essere interpretata alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1215/2012. Da ciò discende, secondo la Corte, che «visti gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1215/2012, la nozione di “autorità giurisdizionale” ai sensi di quest’ultimo deve essere interpretata tenendo conto della necessità di consentire ai giudici nazionali degli Stati membri di individuare le decisioni emesse da autorità giurisdizionali di altri Stati membri e di procedere, con la celerità richiesta da tale regolamento, all’esecuzione di tali decisioni». Più nel dettaglio, secondo la Corte, «il rispetto del principio della fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri dell’Unione sotteso all’applicazione di detto regolamento presuppone, in particolare, che le decisioni delle quali è richiesta l’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello di origine siano state emesse nell’ambito di un procedimento giudiziario che offre garanzie di indipendenza e di imparzialità nonché il rispetto del principio del contraddittorio». Riguardo alla disciplina del regolamento europeo delle successioni, cfr. Bajons, Das Zusammenspiel von IZVR und IPR im Erbrecht, in Heindler, Festschrift 40 Jahre IPRG, Wien, 2020, p. 273 e ss., e, in particolare, p. 287 e ss. con specifico riferimento alla nozione di giudice (Gerichtsbegriff), quale Kernproblematik del regolamento [ove il commento anche alla prima decisione della Corte di Giustizia sull’argomento (causa C-658/17, WB, op. cit. p. 289 ss.)].

[52] In questo senso Hess, Exequatur sur exequatur (ne) vaut? Der EuGH erweitertet die Freizügigkeit von Drittstaatenurteilen nach Art. 39 ff. EuGVVO, cit., p. 350.

[53] Cfr. Hess, op. cit. p. 350.

[54] Sempre Hess, op. ult. cit

[55] Cfr. la sentenza del Corte di giustizia 20 gennaio 1994, Owens Bank (17), la quale osserva che gli artt. 26 e 31 della Convenzione di Bruxelles menzionano unicamente «le decisioni rese in uno Stato contraente», mentre l’art. 25prevede che costituisce decisione ai sensi della Convenzione qualsiasi decisione emanata da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, qualunque ne sia la qualificazione giuridica. Di diverso avviso la Corte di Giustizia [sentenza 7 aprile 2022 (J/H Limited), cit., (36)] che precisa che «contrariamente a quanto il giudice del rinvio è incline a ritenere, la sentenza del 20 gennaio 1994, C‑129/92 (Owens Bank), da cui si può dedurre, per analogia, che gli articoli da 29 a 31 del regolamento n. 1215/2012 non si applicano ai procedimenti intesi a dichiarare esecutive sentenze pronunciate in materia civile e commerciale in uno Stato terzo, non implica che una decisione adottata sulla base di una sentenza emessa da uno Stato terzo, conformemente alle norme di competenza e di procedura di uno Stato membro, non possa rientrare nell’ambito di applicazione di tale regolamento». Di qui l’insistito richiamo della Corte (cit. 38), «alla sentenza del 20 gennaio 1994, Owens Bank (punti 14 e 18), in punto di inapplicabilità della Convenzione di Bruxelles del 1968 ai procedimenti diretti al riconoscimento o all’esecuzione delle sentenze pronunciate in materia civile e commerciale in uno Stato terzo (in proposito vd. le osservazioni alle nt. 41 e 48 e testo corrispondente).

[56] Cfr. considerando n. 6, del Reg. UE 1215/2012. In punto è opportuno precisare che tale principio – posto a fondamento dapprima della stipulazione della Convenzione di Bruxelles e poi dei successivi regolamenti comunitari (Bruxelles I e I-bis) – si trova enunciato nell’art. 220 del Trattato istitutivo della Comunità europea (Trattato CEE), a norma del quale «gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini (…) la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali».

[57] Cass., 6 febbraio 2014, n. 10853, cit.

[58] Non si può ignorare, peraltro, sia il fatto che la tendenza della Corte di Giustizia spinge verso l’elaborazione di concetti comunitari (come già avvenuto per la nozione di litispendenza comunitaria) sia il fatto che la proposta elaborata da una Commissione di studio suggerisce l’introduzione di una norma espressa che definisca il concetto di res iudicata; vd. in tal senso il documento ELI/UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure, approvato dall’ELI Council and Membership (nell’estate 2020) e dall’UNIDROIT Governing Council. In particolare, le nuove regole elaborate dalla Commissione prevedono: Rule 147. Types of judgment that become res judicata. (1) Final Judgments, including partial judgments, default judgments, and judgments that decide procedural issues or issues on the merits are res judicata. (2) Provisional measures do not have res judicata effects on the merits of the issues in dispute in proceedings. Rule 148. Judgments that are res judicata. A judgment is res judicata when ordinary means of recourse are not or are no longer available. (…) Rule 151. Persons bound by res judicata. Only parties to proceedings, the heirs and successors are bound by those parts of a judgment that are res judicata. 

[59] Orientamento conforme alla funzione stessa del riconoscimento, che è appunto quella di attribuire alle decisioni l’autorità e l’efficacia che esse rivestono nello Stato in cui sono state pronunciate; impostazione che torva conferma nella giurisprudenza di legittimità (quanto osservato alla nt. 22, Cap. II e testo corrispondente). Riguardo alle differenti impostazioni dei singoli ordinamenti nazionali in merito all’efficacia del giudicato sulla motivazione, cfr. Stella, Consolo, Il giudicato sulla motivazione come zaino da viaggio, in Int’Lis, 2014, p. 105 ss.; con riferimento all’esclusione del giudicato sulla motivazione nel diritto tedesco, Hartenstein, Die Anerkennung von Prozessurteilen und die europarechtsautonome Definition der Rechtskraft, cit., p. 269.

[60] In punto, occorre precisare che tale conclusione non pare contraddetta neanche da quanto affermato dalla Corte di Giustizia nel caso Gothaer; cfr. quanto già osservato alla nt. 18, Cap. III e testo corrispondente.

[61] Più precisamente ai sensi dell’art. 2 cit., a prescindere dalla denominazione usata, per decisione s’intende «qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere». Ai fini del capo III, la «decisione» comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Essa non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione.

[62] Per quanto attiene all’ambito applicativo del regolamento, l’art. 1 del Reg. UE 1215/2012 dispone che esso trova applicazione «in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale»

[63] La chiara definizione del concetto di decisione individuata dall’art. 2, n. 1, non sempre ha avuto puntuale applicazione, come verificatosi in materia di esecuzione dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento (al riguardo si rinvia al caso esaminato dalla Corte di giustizia nella sentenza 7 aprile 2022 (J/H Limited) su cui ampiamente, retro sub par. 4).

[64] Per un approfondimento del profilo in esame, cfr. Fradeani, Efficacia delle sentenze straniere ed esecuzione di altri atti di autorità straniere, cit., p. 123 e ss., p. 209 e ss.

[65] Corte di giustizia, 20 giugno 2022, C-700/20 (London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited contro Regno di Spagna).

[66] Il caso sottoposto al giudizio della Corte trae origine dall’affondamento della petroliera Prestige nel novembre 2002, che ha provocato ingenti danni ambientali. Nell’anno 2003 veniva avviato un procedimento penale contro il comandante (e altri) davanti al Tribunale provinciale di A Coruña («Audiencia Provincial de A Coruña»), e nell’ambito di tale procedimento lo Stato spagnolo chiedeva il risarcimento dei danni anche direttamente nei confronti della London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited (di seguito: «London P & I Club»). A sua volta il London P & I Club, rimasto contumace nel procedimento spagnolo, avviava un procedimento arbitrale contro lo Stato spagnolo in Inghilterra al fine di fare dichiarare la competenza esclusiva degli arbitri per le rivendicazioni dello Stato spagnolo in forza della clausola compromissoria prevista dalle condizioni assicurative. Il Regno di Spagna non ha preso parte all’arbitrato. Il tribunale arbitrale decideva nel senso che il Regno di Spagna avrebbe potuto intentare azioni contro il London P & I Club soltanto dinanzi al tribunale arbitrale e che si trattava di rivendicazioni contrattuali soggette al diritto inglese, per le quali trovava applicazione la clausola «pay to be paid» e che, pertanto, la responsabilità del London P&I Club nei confronti del Regno di Spagna non poteva sussistere in assenza di un previo pagamento a quest’ultimo dei danni da parte degli armatori della nave. Il London P&I Club adiva la High Court of Justice (England & Wales), chiedendo l’autorizzazione a dare esecuzione al lodo arbitrale nel territorio nazionale allo stesso modo di una sentenza o di un’ordinanza, nonché la pronuncia di una sentenza che riprendesse i termini di tale lodo. Il Regno di Spagna si opponeva a tale domanda chiedendo al giudice adito di annullare il lodo oppure di dichiararlo inefficace ai sensi dell’articolo 67 o dell’articolo 72 della legge sull’arbitrato del 1996. Con ordinanza del 22 ottobre 2013, la High Court of Justice (England & Wales) autorizzava il London P&I Club a far eseguire il lodo arbitrale e emetteva una sentenza che riprende i termini del lodo. Il Regno di Spagna proponeva appello contro tale ordinanza, mentre nel contempo, si concludeva il processo pendente in Spagna con sentenza del Tribunal Supremo che, per quanto riguarda l’azione civile, dichiarava civilmente responsabili il capitano della Prestige, gli armatori della nave nonché, sulla base dell’articolo 117 del codice civile spagnolo, il London P&I Club, nei limiti, per quest’ultimo, del massimale contrattuale di responsabilità. Con atto di ricorso del 25 marzo 2019, il Regno di Spagna ha chiesto alla High Court of Justice ai sensi dell’articolo 33 del regolamento n. 44/2001, il riconoscimento nel Regno Unito dell’ordinanza di esecuzione del 1° marzo 2019. Detto giudice ha accolto tale domanda con ordinanza del 28 maggio 2019. Il 26 giugno 2019, il London P&I Club ha proposto appello dinanzi High Court, deducendo che l’ordinanza di esecuzione fosse in contrasto, ai sensi dell’art. 34, par. 3, del reg. UE n. 44/2001, con l’ordinanza e la sentenza emesse a norma dell’articolo 66 della legge sull’arbitrato del 1996 e confermate dalla Court of Appeal (England & Wales). In tali circostanze, la High Court of Justice decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale sopra richiamata. Con specifico riguardo al profili della disciplina dell’arbitrato inglese, cfr. Passanante, Il problema della natura del lodo alla luce dell’esperienza inglese, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, p. 1411 ss.

[67] In questo senso Idot, Règlement « Bruxelles I » - Décisions inconciliables et arbitrage, in Europe 2022, n° 8-9, p. 4.

[68] In punto la Corte precisa che «in via preliminare, occorre ricordare che, poiché il regolamento n. 1215/2012 abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, che ha, a sua volta, sostituito la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a detta convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di uno di questi strumenti giuridici vale anche per quelle degli altri quando tali disposizioni possono essere qualificate come equivalenti (cfr., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C-30/20, 28)».

[69] Costituisce dato pacifico che la procedura di riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale non è disciplinata dal regolamento n. 44/2001, bensì dal diritto nazionale e dal diritto internazionale applicabili nello Stato membro in cui tale riconoscimento e tale esecuzione sono richiesti (cfr., in tal senso, sentenza del 13 maggio 2015, Gazprom, C-536/13, 41). Analogamente, il considerando 12 del regolamento n. 1215/2012 sottolinea che il regolamento non si applica alle cause o alle decisioni riguardanti il riconoscimento o l’esecuzione di un lodo arbitrale. Riguardo al profilo della circolazione del lodo, cfr. Salvaneschi, Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri, in Commentario del Codice di Procedura Civile. Dei procedimenti speciali. Dell’arbitrato: art. 806-840, a cura di Chiarloni, Torino, 2014, sub art. 839, p. 984 ss.; Tampieri, Emanuele, Santoro, Il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, in Commentario breve al Diritto dell’arbitrato nazionale e internazionale, 2a ed., Milano, 2017, sub art. 839 c.p.c.

[70] In punto si legge nella pronuncia della Corte di giustizia (56-58) che «i suddetti scopi si riflettono nei principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione, quali i principi di libera circolazione delle decisioni in tale materia, di prevedibilità del foro competente e, dunque, di certezza del diritto per i suoi destinatari, di buona amministrazione della giustizia, di riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli nonché di reciproca fiducia nella giustizia» (vd., in tal senso, sentenze del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, 49, e la sentenza del 19 dicembre 2013, Nipponkoa Insurance, C-452/12, 36). Occorre aggiungere che la reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione sulla quale si basano, secondo il considerando 16 del regolamento n. 44/2001, le norme previste da tale regolamento in materia di riconoscimento delle decisioni giudiziarie non si estende alle decisioni emesse da tribunali arbitrali né alle decisioni giudiziarie che ne riprendono i termini. Ne consegue che un lodo arbitrale può comportare, attraverso una sentenza che ne riprende i termini, effetti nell’ambito dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 solo se ciò non ostacola il diritto a un ricorso effettivo garantito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (vd., in tal senso, sentenza del 25 maggio 2016, Meroni, C-559/14, 44) e consente di raggiungere gli obiettivi della libera circolazione delle decisioni in materia civile nonché della reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle che risultano dall’applicazione di tale regolamento

[71] Più precisamente secondo la Corte (Prestige (56-59) «un lodo arbitrale può comportare, attraverso una sentenza che ne riprende i termini, effetti nell’ambito dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 solo se ciò non ostacola il diritto a un ricorso effettivo garantito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea». Circostanza verificatasi nel caso di specie atteso che «il contenuto del lodo arbitrale non avrebbe potuto costituire l’oggetto di una decisione giudiziaria senza violare due norme fondamentali del regolamento ora citato, concernenti, da un lato, l’effetto relativo di una clausola compromissoria inserita in un contratto di assicurazione e, dall’altro, la litispendenza». Questo perché, «per quanto riguarda l’effetto relativo di una clausola compromissoria inserita in un contratto di assicurazione, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una clausola attributiva di competenza stipulata tra un assicuratore e un contraente dell’assicurazione non è opponibile alla persona lesa da un danno assicurato che, ove il diritto nazionale lo consenta, intenda agire direttamente, per responsabilità da illecito civile doloso o colposo, contro l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, o dinanzi al giudice del luogo in cui essa è domiciliata (cfr., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2017, Assens Havn, C-368/16, EU:C:2017:546, punti 31 e 40 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che, salvo violare tale diritto della persona lesa, un giudice diverso da quello già adito con l’azione diretta non dovrebbe dichiararsi competente sulla base di una tale clausola compromissoria, e ciò al fine di garantire l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 44/2001, ossia tutelare le vittime di un danno nei confronti dell’assicuratore di cui trattasi (vd., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2017, Assens Havn, C-368/16, EU:C:2017:546, punti 36 e 41)». Esprime un’opinione critica circa le conclusioni cui perviene la Corte di giustizia nel caso Assens, Hartenstein, Das Urteil des EUGH in Sachen „Prestige “ und das weiterhin schwierige Verhältnis der EuGVVO zur Schiedsgerichtsbarkeit, in RdTW, 2022, 12, p. 464, il quale osserva che nel rinviare a tale pronuncia la Corte «non solo perpetua la sua precedente decisione errata per quanto riguarda le azioni dirette contro assicuratori di responsabilità civile, ma rivela al tempo stesso quanto essa sia inopportuna nell'ambito della decisione sulla capacità di misurare il lodo arbitrale rispetto agli standard applicabili alle sentenze giudiziarie»; critico sulla decisione anche, Pika, Auf dem Weg zu einem europäischen Schiedsverfahrensrecht oder zu außereuropäischen Schiedsorten?, in IPRax, 2023, p. 238 e ss.

[72] In senso critico nei confronti della sentenza Hartenstein, op. cit., p. 462; nonché Arenas García, Arbitraje y jurisdicción en el espacio judicial europeo. A propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de junio de 2022, London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association, in Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2022, 73, p. 1043 e ss.

[73] In via generale ci si riferisce alla possibilità di qualificare come decisione l’ordinanza di ingiunzione di pagamento e la sentenza arbitrale (al cui riguardo si rinvia alle pronunce, già esaminate) dei casi Limited e Prestige.

[74] Cfr. Limited, cit. e Prestige, cit.,

[75] Così Prestige, cit. (58).

[76] Prestige, cit., (57).

[77] Il riferimento è al caso Limited al cui proposito si veda supra, par. 9 testo e nt. 44 e caso Prestige, supra, par. 11 testo e nt.66.

[78] In punto occorre domandarsi come avrebbe deciso la Corte di giustizia nel caso in cui la materia oggetto della clausola compromissoria non fosse stata di competenza del giudice statale e, quindi, se al lodo pronunciato e poi accolto nella sentenza arbitrale sarebbe stata concessa o negata la capacità di impedire il riconoscimento di una sentenza emessa in altro Stato.

[79] Al contrario di quanto affermato dalla Corte di giustizia, secondo la quale la necessità di esercitare il controllo sul provvedimento deriva dalla non applicabilità del principio di reciproca fiducia alla materia arbitrale. In punto, più nel dettaglio, cfr. quanto osservato alla nt. 70, Cap. III.

[80] In questo senso cfr. Hartenstein, Das Urteil des EUGH in Sachen «Prestige» und das weiterhin schwierige Verhältnis der EuGVVO zur Schiedsgerichtsbarkeit, cit., p. 465, il quale sottolinea che la Corte di Giustizia (nel caso Prestige), nel compiere questa valutazione di merito riguardo la clausola compromissoria, va oltre la propria competenza.

[81] Più nel dettaglio, cfr. quanto osservato alla nt. 70.

[82] Ai sensi dell’art. 2, infatti, per «decisione» s’intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro.

[83] Ci si riferisce al caso deciso dalla Corte di Giustizia (sentenza 2 giugno 1994, C-414/92, Solo Kleinmotoren/Boch) chiamata a pronunciarsi circa l’interpretazione della nozione di «decisione». La controversia riguardava un cittadino italiano che aveva intentato due azioni nei confronti di una società tedesca. La prima, proposta davanti al Tribunale di Milano, si concludeva con la condanna della società al risarcimento del danno per inadempimento del contratto di fornitura; la seconda proposta davanti al Tribunale di Bologna aveva ad oggetto la richiesta di condanna della società per danni derivanti da contraffazione della ragione sociale e concorrenza sleale. Successivamente l’interessato aveva proposto davanti a un tribunale tedesco istanza per dare esecuzione in Germania a una sentenza del tribunale di Milano. Nel procedimento relativo all'esecutività in Germania, le parti raggiungevano un accordo dinanzi all'Alta Corte Regionale di Stoccarda, nel quale si dava atto che «tutti i reclami reciproci delle parti derivanti dal loro rapporto d’affari erano risolti». Per quanto riguarda il secondo procedimento, l’interessato esperiva dinanzi al Tribunale civile di Bologna un’azione per usurpazione della ditta (…) e per concorrenza sleale contro le società coinvolte. La Corte d’appello di Bologna giudicava le convenute corresponsabili dell’usurpazione della ditta (…) e di atti di concorrenza sleale ai danni dell’attore e le condannava in solido a pagare a quest’ultimo un risarcimento da determinarsi in separato giudizio. Nella motivazione della sentenza detto giudice esaminava l’eccezione di una delle convenute, secondo la quale la predetta transazione giudiziaria aveva posto fine alle pretese dell’attore. A questo proposito, il giudice osservava che la transazione non poteva essere fatta valere nel procedimento dinanzi a lui pendente, in quanto essa non era stata resa esecutiva in Italia, e che dal testo della transazione stessa risultava che la materia che costituiva oggetto della controversia di cui si erano occupati i giudici di Bologna era stata esclusa dall’accordo concluso tra le parti. Successivamente il signor Boch esperiva dinanzi al Tribunale civile di Bologna un’azione diretta a determinare il quantum del risarcimento dovutogli in forza della sentenza della Corte d’appello di Bologna. Il Tribunale di Bologna condannava le due società convenute al risarcimento del danno; la pronuncia veniva confermata dalla Corte d’appello di Bologna; entrambi gli organi giurisdizionali respingevano l’argomento della società, secondo cui la transazione di Stoccarda aveva posto fine ad ogni rapporto tra le parti, ritenendo che tale questione fosse stata definitivamente privata di ogni contenuto. L’attore presentava quindi al Landgericht di Stoccarda una istanza volta a dare esecuzione nella Repubblica federale di Germania alla sentenza del Tribunale civile di Bologna. Il Landgericht accoglieva l’istanza che veniva impugnata dalla società. Successivamente il Bundesgerichtshof, chiamato a pronunciarsi a seguito dell’impugnazione del provvedimento, manifestando dubbi sul punto se una transazione giudiziaria potesse essere equiparata a una «decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto», sollevava la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia riguardante l’interpretazione del concetto di decisione di cui art. 27, punto 3, della Convenzione di Bruxelles. La Corte riteneva che «l’art. 27, punto 3, della Convenzione deve essere interpretato nel senso che una transazione suscettibile di esecuzione conclusa dinanzi a un giudice dello Stato richiesto con la funzione di definire una lite pendente non costituisce una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto”, menzionata da detta disposizione, che possa impedire, a norma della Convenzione, il riconoscimento e l' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente».

[84] In questo senso cfr. O. Hartenstein, Das Urteil des EUGH in Sachen „Prestige “ und das weiterhin schwierige Verhältnis der EuGVVO zur Schiedsgerichtsbarkeit,, cit., p. 458.