
Si pubblica, col consenso dell’Autore e dell’Editore, il Capitolo Secondo «Victims of crimes e giustizia penale internazionale: il ruolo delle vittime di reato nei procedimenti di fronte alla Corte penale internazionale» (141-204) della monografia di PAOLA SECHI, VITTIME DI REATO E PROCESSO PENALE [Università degli Studi di Sassari. Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza 26], Napoli, Jovene Editore, 2024, pp. X-560. ISBN 978-88-243-2881-4
Indice del volume
Università di Sassari
Victims of crimes e giustizia penale internazionale:
il ruolo delle vittime di reato nei procedimenti
di fronte alla Corte penale internazionale
Sommario: 1. Vittime di reato e giurisdizione penale internazionale: dai Tribunali ad hoc alla Corte penale internazionale. – 2. I poteri di partecipazione delle vittime nel procedimento di fronte alla Corte penale internazionale ex art. 68 par. 3 St. CPI. – 3. I regimi speciali di partecipazione delle vittime nel procedimento penale. – 4. Vittime di reato e procedimento riparatorio. – 4.1. Il Fondo di garanzia per le vittime (Trust Fund for Victims). – 5. I rappresentanti legali delle vittime e l’Ufficio pubblico di difesa per le vittime. – 6. Organi di assistenza alle vittime. – 7. Efficienza del sistema di partecipazione delle vittime nei procedimenti davanti alla Corte penale internazionale: aspetti problematici.
Il ruolo della vittima del reato nei procedimenti penali ha subito una significativa evoluzione, oltre che sotto il profilo della necessità di armonizzazione delle legislazioni nazionali, anche nell’ambito della tutela penale internazionale, apprestata attraverso la creazione di un diritto internazionale penale e l’istituzione di una giurisdizione penale permanente mirante non soltanto «alla riconciliazione internazionale ma anche ad una più efficace tutela delle vittime dei reati»[1]. Significativa è, al riguardo, la lenta ma progressiva attenzione rivolta agli interessi e alle esigenze delle vittime nel contesto della giustizia penale internazionale. In particolare, mentre nelle Carte dei Tribunali internazionali militari istituiti a Norimberga e a Tokio il ruolo della vittima, in ossequio alla tradizione di common law, era pressoché inesistente[2], negli Statuti dei Tribunali ad hoc e nei relativi regolamenti[3], pur se la vittima dei crimini ricadenti nella giurisdizione dei suddetti organi viene in considerazione essenzialmente come possibile testimone[4], maggiore attenzione appare rivolta, sia a livello normativo, sia a livello giurisprudenziale, alle problematiche concernenti le esigenze di protezione di tale soggetto e la tutela dai rischi derivanti dal suo intervento nel procedimento[5]. In particolare, ai sensi degli artt. 20 par. 1 e 19 par. 1 Statuti TPY e TPR, che disciplinano l’inizio e lo svolgimento del processo, la camera di primo grado deve assicurare che il dibattimento si svolga in modo equo e in tempi rapidi, e che il procedimento sia condotto osservando le regole di procedura e prova, nel pieno rispetto dei diritti dell’imputato e con il dovuto riguardo alla protezione delle vittime e dei testimoni. A sua volta, l’art. 22 Statuto TPY[6] dispone che il Tribunale internazionale avrebbe dovuto provvedere nel suo Regolamento di procedura e prova (RPP) alla protezione delle vittime e dei testimoni[7]. Tali misure di protezione includono, tra l’altro, lo svolgimento delle udienze a porte chiuse e la tutela dell’identità delle vittime[8]. A seguito delle perplessità sollevate dall’assenza di un esaustivo programma di protezione delle vittime[9], tramite la r. 34 RPP TPY, adottata nel 1994, è stata istituita, presso il Registrar del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, una Victims and Witnesses Section, composta da personale qualificato, avente il compito di raccomandare all’autorità giudiziaria misure di protezione a tutela delle vittime e dei testimoni, e di assicurare a tali soggetti assistenza psicologica e aiuto, soprattutto nelle ipotesi di violenza sessuale[10]. Tuttavia, la menzionata Section ha incontrato difficoltà pratiche di funzionamento dovute, tra l’altro, all’assenza di una definizione delle circostanze in cui il testimone può reputarsi in possesso dei requisiti per ottenere la protezione da parte dell’organo in questione, nonché al fatto che il contatto delle vittime e dei testimoni con la Section avviene primariamente attraverso l’ufficio del Registry, mentre la relazione delle suddette persone con il tribunale anteriormente al dibattimento ha luogo essenzialmente tramite l’ufficio dell’accusa[11]. È importante, altresì, rammentare che la Section in questione accorda protezione e supporto a tutti i testimoni che compaiono dinanzi ai tribunali ad hoc, sia che vengano chiamati a deporre dall’accusa, dalla difesa o dalle Chambers.
Un criterio restrittivo si rinviene, d’altro canto, riguardo alla nozione di vittima adottata dai tribunali ad hoc: ai sensi della r. 2 RPP di entrambi i tribunali vittima è, invero, solo la persona contro cui un crimine appartenente alla giurisdizione del tribunale è stato presumibilmente commesso. Resterebbero, dunque, escluse, le persone che hanno subito un danno indiretto dal reato[12], nonché, secondo la versione francese del testo, che fa riferimento a «toute personne phisique», le persone giuridiche[13]. Va rimarcato, del resto, che un ampliamento della suddetta nozione sul piano interpretativo non avrebbe un significativo impatto sul ruolo processuale della vittima[14], influendo precipuamente sugli aspetti “riparatori”[15]. Invero, in materia di risarcimento del danno, la normativa dei Tribunali impone al Registrar di trasmettere alle autorità giurisdizionali nazionali la sentenza di condanna per un crimine che ha causato un danno alla vittima; tale decisione ha autorità di giudicato in ordine alla responsabilità penale del condannato (r. 106 RPP TPY e TPR)[16]. Quanto alla restituzione della accertata illecita sottrazione di beni, si prevede che la Trial Chamber, con la sentenza di condanna, possa ordinare la restituzione dei beni acquisiti tramite la condotta criminale ai legittimi proprietari [artt. 24(3) St. TPY; 23(3) St. TPR; r. 98-ter(B) RPP TPY; r. 88(B) RPP TPR, e r. 105 RPP TPY e TPR][17], non contemplandosi, peraltro una legittimazione della vittima ad avanzare una domanda in tal senso, «né a partecipare all’eventuale udienza volta a dirimere questioni relative a diritti di terzi su detti beni»[18].
Un significativo mutamento del ruolo processuale della vittima del reato si rinviene nella normativa della Corte penale internazionale. Sulla base, tra l’altro, della considerazione per cui gli interessi dell’organo dell’accusa e quelli della vittima non necessariamente coincidono[19] - e, in particolare, sulla base della constatazione che la mancata diretta partecipazione della vittima al procedimento può dar luogo alla strumentalizzazione da parte del prosecutor di tale soggetto, il quale potrebbe essere chiamato a prender parte al procedimento esclusivamente nella misura in cui il suo intervento sia utile alla strategia dell’organo dell’accusa[20] - nella disciplina del processo della Corte penale internazionale si è assistito al passaggio da un sistema di partecipazione “passiva” delle vittime al procedimento, «where the authorities do something for the victims»[21] (precipuamente attraverso la tutela degli interessi delle vittime mediante servizi volti a garantire a tali soggetti supporto fisico e psicologico, assistenza post-trauma e così via)[22], ad un sistema che tende a tutelare gli interessi delle vittime anche a livello processuale, tramite il riconoscimento di autonomi diritti di partecipazione al procedimento e di diritti di risarcimento del danno subito con il reato[23].
Una delle ragioni “politiche” alla base della valorizzazione del ruolo della vittima nel processo davanti alla Corte penale internazionale può essere ravvisata nella circostanza che lo Statuto di tale Corte è stato il frutto di negoziati fra diversi Stati, molti dei quali appartenenti alla tradizione di civil law, nei cui ordinamenti la partecipazione dell’offeso dal reato è molto più incisiva rispetto ai sistemi di common law[24]. Il testo finale dello Statuto rappresenta, dunque, un delicato equilibrio fra le opinioni di coloro che desideravano che le vittime rivestissero un ruolo particolarmente attivo, simile a quello della parte civile, e le preoccupazioni di coloro che, viceversa, paventavano il rischio che la Corte potesse essere travolta da un ampio numero di vittime, limitanti l’effettività dei ruoli dell’accusa e della difesa[25].
Innanzi tutto, una importante differenza rispetto alla disciplina dei tribunali ad hoc si registra con riferimento alla nozione di vittima. Diversamente da quanto previsto nella r. 2 RPP TPY e TPR, che, come sottolineato, identificava la vittima nella persona contro cui un crimine appartenente alla giurisdizione del tribunale era stato presumibilmente commesso, la r. 85 RPP CPI definisce la vittima come la persona fisica che ha subito un danno come conseguenza della commissione di un reato appartenente alla giurisdizione della Corte [r. 85(a) RPP CPI][26]. La nozione di vittima è suscettibile di includere anche «organizations or institutions that have sustained direct harm to any of their property which is dedicated to religion, education, art or science or charitable purposes, and to their historic monuments, hospitals and other places and objects for humanitarian purposes» [r. 85(b) RPP CPI][27].
La r. 85 RPP CPI si ispira ai paragrafi 1 e 2 della Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of crime and abuse of power adottata dall’Assemblea generale dell’ONU nel 1985 [28], pur risultando formulata in termini più generici[29]. In particolare, la disposizione in questione non specifica se nella nozione di “vittima” possa reputarsi incluso chi abbia subito un pregiudizio indiretto dal reato, lasciando sul punto ampia discrezionalità alla Corte, la quale, dal canto suo, ha affermato che sono legittimate a partecipare al procedimento sia le vittime “dirette”, cioè i soggetti il cui danno subito è il risultato della commissione di un crimine appartenente alla giurisdizione della Corte, sia le vittime “indirette”, individuabili in coloro i quali hanno sofferto un danno come conseguenza del danno patito dalle vittime dirette[30]. Per entrambe le categorie il pregiudizio deve essere personale[31], e deve sussistere un nesso causale tra il reato contenuto nel capo di imputazione e il presunto danno[32]. Pertanto, sono stati esclusi dalla nozione di “indirect victims” i soggetti che hanno sofferto un danno in conseguenza della (successiva) condotta delle vittima[33].
In sostanza, può affermarsi che la nozione di vittima indiretta accolta dalla Corte è focalizzata precipuamente sui familiari delle vittime dirette[34].
Il concetto di vittima adottato nella r. 85 RPP CPI appare molto ampio e non collegato ai ruoli che tale soggetto può assumere nell’ambito del processo di fronte alla Corte penale internazionale. In particolare, stante la natura bifasica del processo de quo, in cui alla fase dell’accertamento della colpevolezza dell’imputato segue, in caso di condanna, un autonomo procedimento risarcitorio, è da segnalare l’opinione di chi ha osservato che sarebbe stato, forse, preferibile l’adozione espressa di due autonome definizioni di vittima, distinguendosi tra la vittima come persona contro cui il reato sotto investigazione è stato commesso e la vittima come soggetto che ha subito un danno o un pregiudizio in conseguenza del reato. Siffatta duplicità di definizioni, secondo tale tesi, avrebbe potuto agevolare l’individuazione dei soggetti legittimati a partecipare al procedimento di accertamento del fatto e dei soggetti, viceversa, semplicemente interessati a soddisfare interessi risarcitori[35].
È, infine, da sottolineare che, ai sensi della r. 89 par. 3 RPP CPI, l’istanza volta alla partecipazione al procedimento di fronte alla Corte penale internazionale può essere presentata anche da una persona agente con il consenso della vittima o in nome della vittima, là dove quest’ultima sia un bambino o un disabile[36].
L’inclusione di un soggetto all’interno delle categorie delineate dalla r. 85 RPP CPI è condizione necessaria ma può non essere sufficiente al fine di consentirgli la partecipazione al procedimento nella veste di vittima ai sensi dell’art. 68 par. 3 St. CPI. Tale norma, qualificabile come lex generalis sulla partecipazione della vittima, prevede, invero, che, quando siano coinvolti interessi personali delle vittime, la Corte permetterà che le loro opinioni e preoccupazioni (views and concerns) siano manifestate e prese in considerazione nelle fasi procedimentali ritenute appropriate dalla Corte stessa e con modalità che non pregiudichino o non siano in contrasto con i diritti dell’accusato, né con un dibattimento giusto e imparziale[37]. Dal tenore dell’art. 68 par. 3 St. CPI[38], operativo, precipuamente, in tutte le ipotesi in cui la partecipazione della vittima non è espressamente prevista da un’altra previsione dello Statuto, si evince che lo Statuto della Corte attribuisce un ampio potere discrezionale all’organo giurisdizionale, il quale decide sulle istanze di partecipazione trasmessegli dalla Cancelleria a seguito di un eventuale contraddittorio con l’accusa e la difesa (r. 89 par. 1 RPP CPI)[39].
Sostanzialmente, l’art. 68 par. 3 St. CPI stabilisce quattro requisiti per la partecipazione della vittima. In primo luogo, come evidenziato, solo alle vittime rientranti nelle categorie stabilite dalla r. 85 RPP CPI può essere garantito il diritto di partecipare al procedimento come soggetti processuali[40]. Al riguardo, la r. 89 par. 2 RPP CPI dispone espressamente che una Camera può, d’ufficio o su richiesta dell’organo dell’accusa o della difesa, rigettare la domanda di partecipazione se ritiene che il soggetto istante non rivesta la qualità di vittima. In secondo luogo, occorre che siano coinvolti gli interessi personali della vittima[41]. Questi ultimi vengono in rilievo con riferimento alla fase procedimentale per cui si chiede la partecipazione. L’organo giurisdizionale deve pertanto verificare, al riguardo, sia la sussistenza di interessi personali delle vittime, sia l’incidenza su di essi della fase procedimentale in cui è presentata istanza di partecipazione. Sul punto esiste una copiosa giurisprudenza che, tuttavia, con riferimento alla prima problematica, non ha adottato una interpretazione univoca della clausola “interessi personali delle vittime”, i quali risultano, per altro verso, identificati in modo frammentario, anziché sulla base di una approfondita analisi teorica[42]. Così, mentre la Pre-Trial Chamber e la Trial Chamber hanno individuato i suddetti interessi nel soddisfacimento delle istanze risarcitorie, nell’ottenimento di protezione, nell’intento di contribuire alla ricostruzione dei fatti, all’identificazione e alla punizione del colpevole[43], l’Appeals Chamber ha adottato un approccio parzialmente differente, escludendo che gli interessi delle vittime possano sovrapporsi alla funzione dell’organo dell’accusa[44]. Quanto alla necessità che gli interessi personali delle vittime siano “affected” dalla fase procedimentale in ordine alla quale è chiesta la partecipazione[45], incertezze interpretative si sono registrate sia con riguardo alla portata da attribuire alla formula “stages of proceedings”, la cui lettura, più o meno restrittiva, condiziona lo standard richiesto affinché sia soddisfatto il suddetto requisito[46], sia relativamente alla natura e alla qualità dell’impatto del segmento procedimentale sugli interessi personali della vittima[47].
In terzo luogo, la partecipazione delle vittime può aver luogo esclusivamente in fasi appropriate del procedimento. La finalità di tale requisito non è, tuttavia, quella di limitare il diritto di partecipazione delle vittime, quanto, piuttosto, di orientarne l’intervento in un momento adatto del procedimento[48].
Infine, l’intervento deve avvenire con modalità tali da non pregiudicare o porsi in contrasto con i diritti dell’accusato e con «a fair and impartial trial». Nella previsione non vi è traccia della necessità che la partecipazione della vittima pregiudichi concretamente i diritti dell’accusato, essendo sufficiente che una tale eventualità si configuri in astratto, che sussista «a fumus that a conflict may arise»[49]. In quest’ottica, la Pre-Trial Chamber, nella fase investigativa, ha considerato adeguata per la tutela degli interessi e dei diritti di un potenziale futuro imputato la nomina di un difensore ad hoc[50]. Per quanto riguarda la partecipazione alle fasi ulteriori del procedimento, è stato ritenuto in linea con un’idonea protezione dei diritti dell’imputato consentire a quest’ultimo di replicare, ai sensi della r. 91 par. 2 RPP CPI, alle opinioni e preoccupazioni espresse dalle vittime[51].
Una peculiare problematica connessa alla partecipazione delle vittime al procedimento e al possibile pregiudizio che tale intervento può causare ai diritti dell’accusato riguarda il possibile duplice ruolo dei suddetti soggetti, che possono rivestire contemporaneamente le vesti di vittima e di testimone. Al proposito, occorre osservare che né lo Statuto né le Regole di procedura e prova escludono la possibilità che a un testimone possa essere riconosciuto lo status di vittima e, correlativamente, che la vittima partecipante al procedimento possa deporre come testimone[52]. Pertanto, la Corte, dopo aver premesso che lo status di un soggetto come testimone o come vittima dipende dalla circostanza che tale soggetto sia o meno chiamato a testimoniare, ha asserito che un generale divieto per i testimoni di partecipare al procedimento in qualità di vittime si porrebbe in contrasto con la ratio dell’art. 68 par. 3 St. CPI e con l’obbligo giurisdizionale di accertare la verità[53]. Si è evidenziato, inoltre, come la normativa della Corte penale internazionale non contenga alcuna limitazione in ordine al valore probatorio da assegnare alle dichiarazioni di un testimone titolare, nel medesimo caso, dello status processuale di vittima[54]. Sul piano dell’attendibilità delle dichiarazioni rese da testimoni-vittime la Corte si è, peraltro, rivelata consapevole circa l’eventualità che il trauma subito possa influire sulla capacità di tali soggetti di fornire una testimonianza coerente e completa dei fatti subiti[55].
D’altro canto, la necessità di proteggere le vittime e, in generale, i testimoni dalla vittimizzazione secondaria e da eventuali atti di ritorsione costituisce per gli organi della Corte un dovere assoluto, che non può essere derogato neanche in presenza di un espresso consenso della vittima o del testimone[56]. Oltre alla norma di carattere generale contenuta nell’art. 68 par. 1 St. CPI, viene in rilievo in materia l’art. 69 par. 2 St. CPI, statuente un’eccezione al principio secondo cui la testimonianza deve essere resa di persona di fronte alla Corte. Il testimone può, invero, essere autorizzato a fornire la sua deposizione con l’ausilio della tecnologia video o audio, secondo quanto disposto dalla r. 67 RPP CPI. Il criterio utilizzato dalla Corte per l’ammissione di una testimonianza “a distanza” è correlato alla necessità di proteggere la sicurezza, il benessere fisico e psicologico, la dignità e la riservatezza delle vittime e dei testimoni, come imposto dall’art. 68 par. 1 St. CPI[57]. L’unico limite alla discrezionalità dell’organo giurisdizionale in materia è rappresentato dall’esigenza di non pregiudicare i diritti dell’imputato, nonché, in generale, l’equità e l’imparzialità del processo[58].
Altra delicata questione relativa al possibile conflitto dell’intervento delle vittime con la tutela dei diritti dell’accusato attiene all’eventuale partecipazione al procedimento di vittime anonime. Al proposito la Corte, pur reputando preferibile che l’identità delle vittime sia svelata alle parti, ha rigettato l’opinione che alle vittime anonime non possa mai essere permesso intervenire nel processo, sulla base del riconoscimento della situazione di particolare vulnerabilità di molte vittime, viventi in un’area di conflitto in corso in cui appare problematico tutelare la loro incolumità[59]. Peraltro, osserva l’organo giurisdizionale, occorre prestare la massima attenzione prima di consentire la partecipazione di vittime anonime, in particolare tenendo in considerazione i diritti dell’accusato, posto che, sebbene la sicurezza e la protezione delle vittime costituisca una centrale responsabilità della Corte, l’intervento di queste ultime non può essere ammesso là dove mini la fondamentale garanzia di un giusto processo[60]. Certo, sulla base dell’assunto per cui uno dei positivi effetti legati alla partecipazione delle vittime al procedimento di fronte alla Corte consiste nella possibilità che esse siano in grado di confrontarsi in modo effettivo con l’accusato, e considerati i limiti posti dalla stessa Corte in materia[61], ci si potrebbe domandare quale sia in tal caso il fine, oltre a quello consistente nella garanzia di essere informate sull’andamento del procedimento, dell’intervento di vittime la cui identità è celata all’imputato[62].
L’oggetto della partecipazione delle vittime ai sensi dell’art. 68 par. 3 St. CPI, come anticipato, consiste nella presentazione delle opinioni e preoccupazioni dei suddetti soggetti. Tali opinioni e preoccupazioni sono riferibili alla causa che legittima l’intervento delle vittime, e cioè ai loro personali interessi nella misura in cui questi ultimi sono coinvolti dal procedimento[63]. Le vittime, ad esempio, hanno interesse che la perdita o il danno sofferto, costituenti materia di preoccupazione individuale, emergano e siano posti in luce nel procedimento. La prova relativa a tali questioni è preordinata ad eventuali richieste risarcitorie così come a chiarire la gravità del crimine[64], anche se occorre precisare che le dichiarazioni delle vittime non rese sotto giuramento, in qualità di testimoni, non potranno essere valutate in chiave probatoria dalla Corte[65].
Un’altra area coinvolgente gli interessi personali delle vittime è individuabile nella protezione e nel supporto di tali soggetti nel procedimento, la cui disciplina è contenuta in diverse disposizioni dello Statuto e delle Regole di procedura e prova[66].
È discusso se l’intervento delle vittime possa avere ad oggetto la presentazione di prove tese a dimostrare la colpevolezza dell’accusato. Per un verso, tale possibilità è stata esclusa sulla base della considerazione per cui l’onere di provare la colpevolezza dell’imputato grava sul prosecutor (art. 66 par. 2 St. CPI)[67]. In senso contrario, l’Appeals Chamber ha ritenuto che le vittime possano introdurre in dibattimento prove riguardanti la colpevolezza o l’innocenza dell’accusato[68], posto che le prove da presentare in dibattimento non attinenti a tale punto sarebbero probabilmente considerate inammissibili o irrilevanti, con l’effetto di rendere la partecipazione delle vittime stesse potenzialmente priva di efficacia[69]. Peraltro, i soggetti in questione non sono titolari di un diritto autonomo e privo di restrizioni circa l’introduzione di prove, ma vi sono legittimati attraverso il potere dell’organo giurisdizionale di chiedere la presentazione di tutte le prove reputate necessarie per l’accertamento della verità (art. 69 par. 3 St. CPI)[70].
Infine, è da rammentare che la r. 93 RPP CPI consente alla Chamber di sollecitare le opinioni delle vittime o dei loro rappresentanti legali partecipanti al procedimento su qualunque questione e, in particolare, in ordine alle questioni contemplate dalle rules richiamate dalla norma[71]. La richiesta del punto di vista delle vittime potrebbe essere opportuna, ad esempio, là dove la Trial Chamber debba decidere se avallare l’ammissione di colpevolezza dell’imputato[72].
Il procedimento davanti alla Corte penale internazionale non prevede un unico modello di partecipazione delle vittime. In primo luogo, dal punto di vista oggettivo le modalità di intervento delle vittime e i relativi poteri processuali variano in ragione delle diverse fasi del procedimento penale in senso stretto: conferma delle imputazioni, accertamento della responsabilità penale dell’imputato, commisurazione della pena. Dal punto di vista soggettivo si devono, d’altro canto, differenziare le vittime di cui sia nota l’identità dalle vittime anonime. In secondo luogo, occorre distinguere la partecipazione delle vittime al procedimento penale stricto sensu e quella che ha luogo nell’eventuale procedimento di riparazione.
Di conseguenza, accanto all’art. 68 par. 3 St. CPI, altre disposizioni dello Statuto prevedono specifiche modalità di partecipazione delle vittime. Innanzitutto, l’art. 15 par. 3 St. CPI consente alle vittime, nel caso in cui il prosecutor chieda alla Pre-Trial Chamber l’autorizzazione ad iniziare un’indagine[73], di presentare all’organo giurisdizionale le proprie rappresentazioni[74]. Al fine di rendere effettiva tale facoltà, l’organo dell’accusa ha l’onere di informare le vittime note o i loro rappresentanti legali, ad eccezione delle ipotesi in cui ritenga che tale informativa potrebbe costituire un pericolo per l’integrità delle indagini, ovvero per la vita o il benessere delle vittime o dei testimoni[75]. È importante sottolineare che il prosecutor, nel decidere se l’inizio delle indagini e, successivamente, l’esercizio dell’azione penale non rispondano agli interessi di giustizia, deve tener conto, tra l’altro, degli interessi delle vittime (art. 53 par. 1 e 2 St. CPI).
Le vittime possono presentare osservazioni anche in ordine alle questioni relative alla giurisdizione della Corte o alla procedibilità del caso (art. 19 par. 3 St. CPI)[76]. Si è evidenziata l’importanza dell’intervento delle vittime in questa fase del procedimento, posto che tali soggetti possono possedere informazioni circa il funzionamento dei sistemi nazionali, nonché circa la capacità e la volontà delle competenti autorità nazionali di investigare e perseguire in modo effettivo gli autori di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario: informazioni che potrebbe essere difficile per l’organo giurisdizionale o per il prosecutor ottenere in altro modo[77].
Sia la r. 50 par. 3, sia la r. 59 par. 3 RPP CPI, disciplinanti le modalità di presentazione delle rappresentazioni e osservazioni ex artt. 15 par. 3, e 19 par. 3 St. CPI, si limitano a richiedere l’inoltro da parte delle vittime di osservazioni scritte direttamente alla Pre-Trial Chamber entro il termine stabilito. Da ciò si inferisce che l’intervento delle vittime contemplato nella Parte 2 dello Statuto non è subordinato al necessario coinvolgimento degli interessi personali di queste ultime, diversamente da quanto previsto dall’art. 68 par. 3 St. CPI[78].
Inoltre, con riferimento all’intervento ex art. 15 par. 3 St. CPI, l’organo deputato ad individuare le vittime che potranno sottoporre le proprie rappresentazioni all’organo giurisdizionale appare essere il prosecutor, in quanto, da un lato la r. 50 par. 1 RPP CPI attribuisce a quest’ultimo il potere di decidere quali vittime informare e, d’altro canto, ai sensi della r. 50 par. 4 RPP CPI, la Camera può chiedere informazioni addizionali esclusivamente alle vittime che hanno presentato osservazioni: a fronte di tale specifica disciplina sembrerebbe pertanto esclusa, nell’ipotesi in discorso, l’operatività della r. 93 RPP CPI, che prevede in via generale il potere dell’organo giurisdizionale di sollecitare, ove opportuno, le opinioni di vittime diverse da quelle che partecipano al procedimento[79].
Ancora, ai sensi della r. 119 par. 3 RPP CPI, la Pre-Trial Chamber deve chiedere le opinioni delle vittime prima di imporre o modificare le modalità di restrizione della libertà della persona sottoposta alla custodia della Corte.
Da quanto esposto, emerge che le varie forme di intervento della vittima nel processo di fronte alla Corte penale internazionale possono assumere diversi contenuti, «ora oppositivi, ora partecipativi, ora collaborativi rispetto all’autorità che deve prendere la decisione»[80].
Su un diverso piano, l’esame della prassi giurisprudenziale dimostra come alle vittime siano garantiti ampi poteri partecipativi, tanto da indurre taluno a domandarsi se in realtà i soggetti in esame possano essere considerati parti del procedimento, pur non essendo qualificati come tali[81]. Per converso, occorre evidenziare come alla facoltà delle vittime di presentare le proprie osservazioni non corrispondano dettagliate norme richiedenti all’autorità giudiziaria di dare appropriate risposte a tali osservazioni[82], e di esplicitare le ragioni per cui esse sono state totalmente o parzialmente pretermesse, non essendo, inoltre, chiaro se e quali siano le conseguenze processuali di siffatta omessa valutazione[83].
In realtà, sembra essersi di fronte a una costruzione originale del ruolo della vittima del reato nel sistema della Corte penale internazionale, costruzione che non si presta ad essere incasellata nelle classificazioni tradizionali e che, in particolare, non è riconducibile all’istituto della parte civile previsto dai sistemi processuali penali di civil law , posto che le vittime, nel procedimento penale in senso stretto, non sono definite parti, ma partecipanti[84], e, significativamente, nello Statuto della Corte risultano espressamente titolari di “interessi”, non di “diritti”[85].
Un’altra importante modalità di partecipazione delle vittime è, come accennato, connessa all’attribuzione, per la prima volta, a un tribunale penale internazionale del potere di ordinare che il soggetto condannato ponga in essere condotte riparatorie a favore della vittima che ha sofferto in conseguenza delle sue azioni criminose. La normativa riguardante la Corte penale internazionale introduce un sistema riflettente la crescente consapevolezza nella giurisdizione penale internazionale che vi è la necessità di andare oltre una nozione di giustizia meramente punitiva per giungere a un modello di giustizia che sia più inclusivo, incentivi la partecipazione e riconosca l’esigenza di prevedere effettivi rimedi per le vittime[86]. Ciò è frutto anche della evoluzione del dibattito sulle funzioni dei paradigmi sanzionatori, in cui ad una valenza strettamente punitiva della risposta al reato dovrebbe affiancarsi una dimensione riparativa, più attenta alle aspettative delle vittime[87].
Occorre, altresì, rammentare che la giurisdizione della Corte penale internazionale entra in giuoco, in virtù del principio di complementarità, solo in caso di mancata attivazione dei tribunali nazionali competenti, per cui «non contemplare la possibilità di sanare il pregiudizio arrecato alle vittime di brutali crimini con una risposta ai loro bisogni concreti attraverso l’enucleazione di un apparato di meccanismi rimediali, avrebbe reso la CPI un sistema monco e incompiuto»[88].
Le riparazioni, ad avviso della prima storica decisione in materia pronunciata con riferimento al caso Lubanga, svolgono due funzioni: obbligano i responsabili di gravi crimini a rimediare al pregiudizio causato alle vittime, e consentono alla Corte di assicurare che i colpevoli rispondano dei loro atti. Tali strumenti possono, inoltre, essere di aiuto nel promuovere la riconciliazione fra la persona condannata, le vittime dei reati e le comunità di appartenenza[89].
Al proposito, l’art. 75 par. 1 St. CPI demanda alla Corte il compito di stabilire principi relativi alle riparazioni alle vittime, o in riferimento alle vittime[90], comprendenti restituzione, risarcimento e riabilitazione. I rimedi indicati dalla suddetta norma non hanno carattere tassativo, potendosi prevedere altri tipi di riparazione, per esempio di tipo simbolico, preventivo e trasformativo[91]. Quanto ai rimedi espressamente previsti dall’art. 75 St. CPI, la giurisprudenza ha precisato che per restituzione si intende la restitutio in integrum consistente nel ripristino delle situazioni di vita individuale precedenti alla commissione del reato. La restituzione, spesso concretamente inapplicabile nei confronti di vittime persone fisiche, può essere invece particolarmente appropriata per enti giuridici, quali scuole o altre istituzioni[92]. La compensazione, e cioè il risarcimento economico, è possibile nei casi in cui il danno sia sufficientemente quantificabile in termini monetari, siffatto tipo di rimedio sia appropriato e proporzionato, e i fondi disponibili lo consentano. Il concetto di danno riparabile include il pregiudizio fisico, compresa l’impossibilità di procreare; il danno morale e non materiale consistente in sofferenza fisica, mentale ed emotiva; il danno materiale; la perdita di opportunità; i costi connessi ad assistenza legale, medica, psicologica e sociale[93]. La riabilitazione comprende, oltre a misure volte a favorire il reinserimento nella società delle vittime, la previsione di prestazioni mediche e sanitarie, psicologiche, psichiatriche, socio-assistenziali e legali per aiutare i soggetti in discorso ad affrontare la sofferenza e il trauma subito[94].
I citati rimedi devono essere adottati dalla Corte sulla base del principio di non discriminazione e con un approccio che tenga conto delle tematiche di genere[95], nonché dell’età delle vittime[96].
Dal punto di vista procedurale vengono in rilievo tre stadi, di competenza delle Camere: 1) l’emissione di un ordine di riparazione; 2) l’autorizzazione in ordine all’attuazione del piano risarcitorio; 3) l’approvazione degli specifici progetti riparatori[97].
Innanzitutto, la Corte - che agisce su richiesta, o di propria iniziativa in circostanze eccezionali - può emettere un provvedimento riparatorio determinando la portata e l’entità dei danni, delle perdite e delle lesioni inferte alle vittime, o in riferimento ad esse[98]. L’ordine è emanato direttamente nei confronti del condannato[99], specificando le opportune riparazioni alle vittime (o in riferimento alle vittime), comprendenti restituzione, risarcimento e riabilitazione (art. 75 par. 2 St. CPI)[100]. Il procedimento risarcitorio appare aperto anche a persone che non hanno previamente partecipato come vittime nel giudizio dibattimentale (trial proceedings), o che non hanno presentato richiesta di un provvedimento riparatorio[101].
Nel caso in cui la Corte intenda procedere d’ufficio[102], deve chiedere al Registrar di notificare la sua intenzione alla persona o alle persone contro cui intende adottare il provvedimento, nonché, per quanto possibile, alle vittime, alle persone e agli Stati interessati: in tal caso la vittima può chiedere alla Corte di non procedere a suo favore (r. 95 RPP CPI).
Prima di ordinare una riparazione, la Corte può invitare il condannato, le vittime, le altre persone o gli Stati interessati a rendere dichiarazioni, di cui dovrà tener conto (art. 75 par. 3 St. CPI)[103]. Dalla formulazione della norma si evince che i soggetti menzionati non godono di un diritto ad essere ascoltati, spettando alla Corte decidere se invitarli o meno a presentare le proprie rappresentazioni le quali, peraltro, una volta formulate, dovranno essere tenute in considerazione[104]. Per converso, con riferimento alla partecipazione del rappresentante legale della vittima all’udienza concernente la riparazione, la r. 91 par. 4 RPP CPI dispone che non operano restrizioni alla facoltà di tale soggetto di porre direttamente domande, con il permesso della Corte, ai testimoni, agli esperti e alla persona interessata, diversamente da quanto avviene nelle altre fasi processuali.
Né lo Statuto né le regole di procedura e prova specificano espressamente lo standard di prova richiesto al fine dell’emissione di un ordine di riparazione. Ci si è chiesti, in particolare, se sia onere della vittima provare al di là di ogni ragionevole dubbio il presunto danno subito e il nesso causale fra il crimine commesso e tale danno[105]. Al proposito, può osservarsi che la prova al di là di ogni ragionevole dubbio non appare uno standard appropriato in ordine alle richieste risarcitorie a seguito di una condanna, sulla base del postulato che si sarebbe in presenza di istanze essenzialmente civilistiche trattate nell’ambito della giurisdizione penale, e in considerazione delle difficoltà che molte vittime, a causa della situazione in cui spesso si trovano, possono incontrare nel procurarsi la prova scritta ovvero orale del danno subito[106]. Tale assunto appare confermato dalla r. 94 par. 1 lett. g RPP CPI, in cui si prevede che le richieste riparatorie delle vittime dovranno contenere, «to the extent possible», la documentazione a relativo sostegno, inclusi i nomi e gli indirizzi dei testimoni. Pertanto, lo standard probabilistico («a balance of probabilities») è sufficiente e proporzionato per l’accertamento dei fatti rilevanti ai fini riparatori, nel caso in cui l’ordine di riparazione sia emesso direttamente dalla Corte contro la persona condannata[107]. Ove le riparazioni siano accordate dal Fondo fiduciario per le vittime o da altre fonti, secondo la decisione della Trial Chamber del 7 agosto 2012 lo standard probatorio in tema di accertamento fattuale dovrebbe essere completamente flessibile, tenuto conto della natura estesa e sistematica dei crimini e del numero delle vittime coinvolte[108]. Tale assunto è stato, peraltro, rigettato dall’Appeals Chamber, la quale, posto che l’ordine di riparazione deve essere emesso contro la persona condannata, ha ritenuto corretto esclusivamente lo standard di prova costituito da un “balance of probabilities”[109].
La r. 97 RPP CPI, dopo aver previsto che la riparazione può essere individuale o collettiva, ovvero assumere entrambe le forme[110], contempla la possibilità che la Corte, su richiesta delle vittime o dei loro rappresentanti legali, del condannato ovvero d’ufficio, nomini esperti che la assistano nella determinazione dell’ammontare dei danni e nella scelta della forma di riparazione più adeguata al caso: in tale ipotesi, la Corte inviterà, eventualmente, le vittime o i loro rappresentanti legali, nonché il condannato, le persone e gli Stati interessati a formulare osservazioni sulle relazioni degli esperti[111].
Ai sensi della r. 99 RPP CPI, le vittime o i loro rappresentanti legali, a seguito della presentazione della richiesta di riparazione o di una dichiarazione scritta di impegno in tal senso, possono chiedere all’organo giurisdizionale di adottare misure di protezione al fine della confisca.
Il provvedimento ordinante le riparazioni può essere appellato, in base alle regole di procedura e prova, da un rappresentante legale delle vittime, dal condannato o da un proprietario in buona fede pregiudicati dal suddetto ordine (art. 82 par. 4 St. CPI)[112].
L’esecuzione dell’ordine di riparazione sembrerebbe implementabile solo quando la sentenza di condanna concernente la responsabilità dell’imputato sia divenuta definitiva.
Sul punto, per la verità, la normativa non è chiara. Sulla base dell’art. 82 par. 3 St. CPI, l’impugnazione dell’ordine giudiziale di riparazione ha effetto sospensivo solo se la Camera di appello lo ordina, su richiesta dell’interessato. D’altro canto, l’art. 81 par. 4 St. CPI stabilisce che «l’esecuzione della decisione sulla colpevolezza o della sentenza è sospesa durante il periodo utile per proporre appello e nel corso del giudizio di appello». La normativa, tuttavia, tace sulla sorte di eventuali ordini di riparazione medio tempore emessi. Secondo il Fondo di garanzia per le vittime, pur nel silenzio della legge, l’esecutività degli ordini di riparazione dovrebbe comunque essere sospesa in attesa di una decisione finale della Camera di appello sulla sentenza di condanna riguardante la responsabilità penale dell’imputato[113].
Di analogo avviso è la Camera di appello, la quale nel caso Lubanga ha posto in evidenza come l’ordine di riparazione dipenda dal fatto che vi sia stata una condanna sul tema della colpevolezza: pertanto, se la decisione di condanna non può essere eseguita a meno che e fino a che sia confermata in grado di appello, ne consegue che neanche un eventuale ordine di riparazione può essere eseguito fino al suddetto momento[114]. In tali ipotesi, se l’ordine di riparazione non può essere eseguito, non sembra, peraltro, precluso continuare il procedimento risarcitorio in pendenza di un appello contro la decisione concernente la colpevolezza dell’imputato[115], pur con tutte le controindicazioni che possono derivarne in caso di proscioglimento dell’imputato[116].
Con riferimento, infine, all’attuazione concreta degli ordini di riparazione, vengono in rilievo le regole 217, 218 par. 3 e 4, 219 e 221 RPP CPI, riguardanti, tra l’altro, gli obblighi degli Stati in materia. La r. 217 RPP CPI impone alla Presidenza della Corte di sollecitare la cooperazione e le misure necessarie, tra l’altro, per l’esecuzione degli ordini di riparazione di cui alla parte 9 dello Statuto CPI. A tal fine il Presidente trasmette copia degli ordini rilevanti a ogni Stato con il quale il condannato risulta avere diretta connessione per motivi di nazionalità, domicilio, abituale residenza, o in virtù dell’allocazione dei beni e proprietà del suddetto soggetto, nonché a ogni Stato con cui la vittima appare avere i suddetti collegamenti.
Si prevede, inoltre, al fine di consentire agli Stati di attuare un ordine di riparazione, che siffatto provvedimento debba contenere: a) l’identità della persona contro cui l’ordine è stato emesso; b) con riferimento alle riparazioni di natura economica, l’identità delle vittime beneficiarie e il procedimento da seguire in caso di coinvolgimento del Fondo di garanzia per le vittime; c) lo scopo e la natura delle riparazioni ordinate dalla Corte, incluse, eventualmente, le proprietà e i beni di cui è stata ordinata la restituzione (r. 218 par. 3 RPP CPI).
Nel caso in cui le riparazioni siano ordinate su base individuale, copia dell’ordine di riparazione deve essere trasmessa anche alla vittima interessata (r. 218 par. 4 RPP CPI).
Sulla base della r. 219 RPP CPI il Presidente informa contestualmente gli Stati parte che è vietato alle autorità nazionali modificare le riparazioni ordinate dalla Corte, la tipologia e l’ammontare del pregiudizio accertato o i principi stabiliti nell’ordine in esame.
Infine, la r. 221 par. 2 RPP CPI dispone che in tutti i casi, quando il Presidente decide sulla disposizione e allocazione delle proprietà o dei beni appartenenti al condannato, la priorità dovrà essere assegnata all’esecuzione di misure di riparazione a favore delle vittime.
La disposizione richiamata si configura come norma di chiusura volta a garantire, in presenza di una eventuale pluralità di ordini giudiziali concernenti i beni del condannato, l’attuazione prioritaria dei provvedimenti riparatori, sancendo, in tal modo, la preminenza dell’interesse delle vittime su «altre finalità rispetto alle quali determinati ordini della Corte possono risultare funzionali»[117].
L’art. 79 St. CPI prevede, a beneficio delle vittime e dei loro familiari, l’istituzione di un Trust Fund, composto anche dal ricavato delle sanzioni pecuniarie e dai beni confiscati dalla Corte[118]. Lo Statuto della Corte non descrive la struttura del Trust Fund, demandando tale compito all’Assemblea degli Stati Parte, la quale ha istituito il Fondo nella sua prima sessione nel settembre 2002 [119], e il 3 dicembre 2005 ha adottato le Regulations of the Trust Fund a favore delle vittime dei reati appartenenti alla giurisdizione della Corte (Reg. TFV)[120].
Il ruolo del Fondo di garanzia per le vittime è duplice. Da un lato, ai sensi dell’art. 75 par. 2 St. CPI, la Corte può decidere, eventualmente, che le riparazioni, individuali o collettive, siano effettuate attraverso tale fondo. La r. 98 RPP CPI disciplina l’utilizzazione del fondo per le suddette riparazioni, disponendo, tra l’altro, che nel Fondo siano depositate provvisoriamente le somme versate a titolo di riparazione nei confronti delle vittime là dove risulti impossibile o impraticabile effettuare il versamento direttamente a ciascuna vittima. D’altro canto, il Fondo può agire in forma indipendente, utilizzando proprie risorse autonome, a supporto delle vittime[121].
A questo proposito, fra le disposizioni delle Regulations of the Trust Fund for Victims è da segnalare la norma che consente, anche in assenza di un ordine della Corte ai sensi della r. 98 RPP CPI, l’uso del Fondo ove il Board of Directors lo reputi necessario per provvedere alla riabilitazione fisica o psicologica, ovvero al supporto materiale a favore delle vittime e dei loro familiari [reg. 50(a)(i) Reg. TFV][122]. Siffatto tipo di attività può rilevarsi particolarmente utile «ove si consideri che le vittime, quand’anche fossero legittimate ad ottenere una riparazione giudiziale – cosa peraltro nient’affatto scontata – pur trovandosi fin da subito in condizioni tali da necessitare immediata assistenza, potrebbero dover attendere anni prima di poter beneficiare delle misure giudiziali di riparazione»[123]. Sul punto, è comunque da osservare che la Corte, la quale deve essere a tal riguardo preventivamente informata dal Board, può ritenere che le specifiche attività o progetti del Fondo siano suscettibili di predeterminare le questioni riservate alla sua cognizione, o violare la presunzione di innocenza, ovvero pregiudicare o porsi in contrasto con i diritti dell’imputato e con un dibattimento giusto ed imparziale [reg. p 50(a)(ii) Reg TFV][124].
Indubbiamente, l’idea dell’istituzione di un Trust Fund internazionale, che deve essere amministrato a favore delle vittime, può, come è stato posto in luce, contribuire in modo determinante alla creazione di un contesto di riconciliazione che riconosca anche le responsabilità della intera comunità internazionale verso le vittime[125]. Per altro verso, il duplice mandato del Fondo – quello di esecuzione delle misure giudiziali di riparazione e quello di autonomo supporto e assistenza alle vittime – suscita diversi interrogativi. Con riferimento al primo versante ci si può chiedere, infatti, come si concilia la natura giuridico-processuale del diritto alle riparazioni con la struttura non giurisdizionale del Fondo di garanzia e i conseguenti parametri amministrativo-manageriali utilizzati dalla suddetta struttura. Il problema è acuito dall’ampia delega attribuita al Fondo dalla prima decisione della Corte in tema di riparazioni nel caso Lubanga. Al TFV è stata demandata, ad esempio, l’individuazione delle vittime da includere nei programmi riparativi[126], la scelta degli esperti, a rigore di nomina giudiziale ex r. 97 par. 2 RPP CPI[127], la determinazione delle appropriate forme di riparazione e la loro implementazione[128]. Sebbene sul punto vi sia stato un aggiustamento di rotta da parte della Camera di appello[129], asserente la necessità che la Trial Chamber definisca chiaramente il danno causato e la sua correlazione con i crimini oggetto del processo, identifichi le modalità delle riparazioni e specifichi le vittime beneficiarie, è da osservare che i principi stabiliti fino ad ora in tema di riparazioni sono suscettibili di essere modificati da future decisioni, che potrebbero adottare un approccio diverso in materia[130].
Quanto all’attuazione di progetti di supporto e assistenza alle vittime, nonostante i progressi compiuti dal Fondo, che al 30 giugno 2021 aveva in corso progetti di assistenza per le vittime nella Repubblica democratica del Congo, in Uganda, nella Repubblica del Centro Africa e in Costa d’Avorio[131], la scarsità di fondi rimane il maggior ostacolo da superare per fornire assistenza adeguata agli interessati, considerato che una larga parte delle risorse del Fondo è vincolata per l’esecuzione degli ordini giudiziali di riparazione[132]. Il problema, peraltro, riguarda anche il mandato del Fondo relativo all’attuazione degli ordini di riparazione, posto che, in molti casi, i condannati sono indigenti e, dunque, la mancanza di risorse finanziarie adeguate può incidere negativamente sugli interventi riparatori a favore di un elevato numero di vittime[133]. La soluzione è da ricercarsi in un aumento dei contributi volontari, che dovrebbero poter provenire, oltre che dagli Stati, anche da privati. Sul punto, tuttavia, appare altresì essenziale l’adozione di un’adeguata strategia di fundraising[134].
La vittima può partecipare al procedimento di fronte alla Corte penale internazionale sia personalmente[135], sia attraverso un legale rappresentante, a cui l’art. 68 par. 3 St. CPI conferisce la facoltà di presentare le opinioni e le preoccupazioni del rappresentato, ove la Corte reputi ciò appropriato, in armonia con quanto previsto dalle regole di procedura e prova.
Mentre lo Statuto pare favorire la partecipazione personale delle vittime, le regole di procedura e prova attribuiscono, viceversa, un ruolo centrale ai rappresentanti legali dei suddetti soggetti[136]. Ai sensi della r. 90 par. 1 RPP CPI, la vittima è libera di scegliere un rappresentante legale; tuttavia, in presenza di una molteplicità di vittime, la Corte, al fine di assicurare «the effectiveness» del procedimento, può chiedere alle vittime o a particolari gruppi di vittime di scegliere, se necessario con l’assistenza della cancelleria, uno o più rappresentanti legali comuni (r. 90 par. 2 RPP CPI)[137]. Se le vittime non sono in grado di individuare tempestivamente i suddetti rappresentanti, la relativa scelta può essere demandata dalla Corte alla Cancelleria (r. 90 par. 3 RPP CPI)[138]. I soggetti che non dispongono dei mezzi necessari per retribuire il rappresentante legale comune scelto dalla Corte possono ricevere assistenza, anche finanziaria, dalla Cancelleria (r. 90 par. 5 RPP CPI)[139]. Il rappresentante legale deve possedere i medesimi requisiti richiesti per il difensore dell’imputato (r. 90 par. 6 RPP CPI). Occorre, inoltre, rammentare che la regulation 80 par. 1 Regulations of the Court consente alla Corte, a seguito della consultazione con la Cancelleria, di nominare un rappresentante legale delle vittime, là dove lo richiedano gli interessi della giustizia.
La r. 91 RPP CPI indica chiaramente che la partecipazione dei rappresentanti legali risulta preferibile rispetto all’intervento personale delle vittime nelle fasi del procedimento caratterizzate dall’oralità. Tale norma dispone che il rappresentante legale della vittima è legittimato a presenziare e a partecipare al procedimento e alle relative udienze, salvo che il giudice ritenga opportuno, considerate le circostanze del caso concreto, limitarne la partecipazione alla presentazione di osservazioni e produzioni scritte, a cui l’accusa e la difesa hanno diritto di replicare (r. 91 par. 2 RPP CPI). Nel caso in cui il soggetto in questione intenda porre domande a un teste, a un perito o all’imputato, deve farne richiesta all’organo giurisdizionale che, garantita la possibilità di un contraddittorio al riguardo, decide sull’ammissibilità delle domande, tenendo conto della fase del procedimento, dei diritti dell’accusato, degli interessi dei testimoni, dell’esigenza di un processo giusto, imparziale e rapido, nonché della necessità di rendere effettivo il disposto dell’art. 68 par. 3 St. CPI [r. 91 par. 3 (a) e (b) RPP CPI][140]. Il giudice può, se lo ritiene appropriato, porre egli stesso le domande al testimone, ai periti o all’imputato in luogo del rappresentante legale della vittima[141]. Le suddette restrizioni non trovano operatività, come già evidenziato, nelle udienze concernenti i profili riparatori (r. 91 par. 4 RPP CPI)[142].
Dall’esame della normativa sembra, dunque, possibile enucleare in materia, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte, due tipologie di vittime: le vittime ammesse a partecipare al procedimento e assistite da un rappresentante legale, le quali godono dei diritti processuali “rafforzati” enunciati dalla r. 91 RPP CPI, e le vittime ammesse a partecipare al procedimento ma prive di un rappresentante legale, titolari di più limitati diritti di intervento, comprensivi comunque della facoltà di presentare le proprie opinioni e preoccupazioni, eventualmente nella forma di “dichiarazioni introduttive e conclusive”[143].
La scelta del rappresentante legale e i criteri per la nomina di un rappresentante legale comune si configurano, pertanto, come essenziali per garantire una partecipazione consapevole ed effettiva delle vittime al procedimento. Si è, al proposito, affermato che «the best protection for participating victims is to ensure that they are represented by good, competent counsel, able to take their instructions and to sufficiently investigate the matters which victims raise»[144].
Nonostante le regole di procedura e prova enfatizzino la libertà di scelta del rappresentante legale da parte delle vittime, nella prassi sono stati segnalati casi in cui la Corte non ha proceduto a consultare adeguatamente le vittime nella fase di nomina di un rappresentante legale comune[145]. In alcune ipotesi le Camere hanno designato un legale diverso da quello selezionato dalla Cancelleria o hanno direttamente bypassato l’intero processo di selezione[146]. Nel caso Ongwen, l’autorità giurisdizionale ha asserito che le vittime che nominano un rappresentante legale di propria scelta, non rientrante nella categoria dei rappresentanti legali scelti dalla Corte, non hanno necessariamente diritto a ricevere assistenza finanziaria[147]. Il giudice singolo successivamente ha sostenuto che, in virtù di quanto dispone la reg. 85 par. 1 Regulations of the Court, la decisione sul se l’assistenza legale debba essere pagata dalla Corte spetta alla Cancelleria, la quale nel caso di specie ha ammesso gli interessati al legal aid[148]. Tuttavia, non si è chiarito definitivamente come debba essere considerata la posizione delle vittime che hanno scelto il loro rappresentante legale[149].
Altra problematica riguardante i rappresentanti legali concerne le possibili difficoltà di comunicazione con le vittime. In alcuni casi, i rappresentanti legali hanno lamentato la mancanza di sufficienti risorse per poter comunicare con i loro assistiti. Al riguardo la Corte ha adottato in due casi un meccanismo composito, nominando un rappresentante legale comune operante in Kenia, a più stretto contatto con le vittime, e affidando all’Ufficio del patrocinio pubblico per le vittime (OPCV) il compito di occuparsi dei rapporti di tipo processuale con la Camera e le altre parti, sulla base delle istruzioni impartite dal rappresentante legale comune[150]. Nel caso Ongwen, invece, la Corte ha nominato l’OPCV rappresentante legale comune delle vittime, imponendogli al contempo di includere nel suo team uno o più assistenti con base in Uganda e in possesso di una buona conoscenza del contesto sociale. I relativi costi sono stati coperti attraverso il budget della Corte per il legal aid[151].
Il ruolo chiave dei rappresentanti legali non solo nel procedimento penale in senso stretto, ma anche nella fase riparativa, in cui tali soggetti possono fornire un importante contributo con riferimento alla determinazione del danno subito dalle vittime e alle esigenze dei loro assistiti, induce a ritenere essenziale un efficace funzionamento del sistema di legal aid in modo da assicurare che ai rappresentanti legali siano forniti sufficienti mezzi finanziari per assistere e rappresentare in modo effettivo le vittime[152].
Delle vittime si occupano, nel sistema organizzativo della Corte penale internazionale, differenti organi, istituiti all’interno della Cancelleria, cui spetta il compito, tra l’altro, di fornire adeguata assistenza alle vittime partecipanti al procedimento[153]. Tali entità sono identificabili nella Victims Participation and Reparations Section (VPRS)[154], nella Victims and Witnesses Section (VWS)[155] e nell’Office of Public Counsel for Victims (OPCV)[156]. La Victims Participation and Reparations Section è una sezione specializzata della Cancelleria che si occupa della partecipazione e delle riparazioni riguardanti le vittime. Specificamente, tale organo è investito del compito di assistere le vittime o gruppi di vittime al fine di consentire ai soggetti in questione di esercitare compiutamente i diritti riconosciuti loro dallo Statuto e di garantire ad essi l’accesso all’assistenza e alla rappresentanza legale. Siffatta sezione rappresenta il primo punto di contatto fra le vittime e la Corte, essendo responsabile, tra l’altro, dell’assistenza alle vittime in ordine alla predisposizione dell’istanza per la partecipazione al procedimento e/o per l’ottenimento delle riparazioni[157].
La Victims and Witnesses Section adotta le adeguate misure di protezione a tutela delle vittime che compaiono dinanzi alla Corte e dei testimoni, nonché delle persone in pericolo (si pensi ad esempio ai familiari) a seguito della deposizione dei suddetti testimoni[158].
Fra i compiti di tale organo rientra, oltre all’assistenza alle vittime e ai testimoni per ottenere una consulenza legale e per organizzare la propria rappresentanza legale, anche l’assicurazione ai rappresentanti di adeguato supporto, assistenza e informazione, comprese le facilitazioni necessarie per lo svolgimento del loro compito[159].
Propedeutica all’attività delle suddette Sections risulta essere un’ulteriore sezione all’interno della Cancelleria che, se pur non dedicata specificamente all’assistenza delle vittime, svolge nondimeno un ruolo essenziale nell’incentivare le vittime dei crimini di competenza della Corte penale internazionale a partecipare ai relativi procedimenti penali: si tratta della Public Information and Outreach Section (PIOS), deputata a svolgere attività di divulgazione e comunicazione per conto della Corte, assicurando che i processi di fronte alla Corte stessa siano pubblici e accessibili, in particolare nell’ambito delle comunità colpite dai reati oggetto di tali procedimenti[160].
In generale, affinché la Corte possa adempiere adeguatamente al proprio mandato, è indispensabile che il suo ruolo e le sue attività siano adeguatamente comprese e accessibili, in particolare alle vittime di reati oggetto di «situazioni» e «casi» dinanzi alla Corte stessa. Le attività di sensibilizzazione e di informazione pubblica nei Paesi coinvolti sono essenziali per promuovere il sostegno, la comprensione del pubblico e la fiducia nel lavoro della Corte. Allo stesso tempo, siffatte attività consentono alla Corte di comprendere meglio le preoccupazioni e le aspettative delle vittime, in modo che essa possa rispondere in modo più efficace e chiarire, ove necessario, eventuali malintesi[161].
Con riferimento specifico alla partecipazione delle vittime nei procedimenti di fronte alla Corte, si è, d’altro canto, sottolineato come il primo passo nella procedura di ammissione delle vittime ai suddetti procedimenti sia l'azione di outreach a nome della Corte stessa. Al riguardo, la Corte ha evidenziato che un’attività di sensibilizzazione globale e tempestiva, mirata alle potenziali vittime ricorrenti, è essenziale affinché la fase dedicata all’ammissione delle stesse si svolga in modo fluido ed efficiente. Tutte le sezioni pertinenti della Cancelleria dovrebbero essere coinvolte in tale sensibilizzazione sul campo. In particolare, in virtù del suo ruolo neutrale di rappresentante istituzionale e promotore della Corte, la Public Information and Outreach Section dovrebbe assumere una funzione centrale nella fase iniziale dell'approccio a potenziali vittime ricorrenti. Successivamente interverranno altre sezioni specializzate della Cancelleria, specificamente la Victims Participation and Reparation Section, in collaborazione e coordinamento con la PIOS e con la Victims and Witnesses Section[162].
Quanto all’Ufficio di patrocinio pubblico per le vittime (OPCV) - composto almeno da un legale[163], e da assistenti in possesso di rilevante competenza, inclusi professori di diritto - la normativa gli attribuisce la funzione di assistere le vittime sia direttamente, fornendo loro assistenza e rappresentanza legale nel procedimento, sia indirettamente, garantendo assistenza ai loro rappresentanti legali[164]. In particolare, fra i compiti dell’Ufficio rientra l’effettuazione di attività di ricerca e di consulenza legale e l’apparizione di fronte alla Corte con riferimento a specifiche questioni[165]. Inoltre, la Camera può, ove lo richiedano interessi di giustizia, nominare come rappresentante legale un avvocato facente parte dell’Ufficio[166].
L’Ufficio di patrocinio pubblico per le vittime, così come l’Ufficio di difesa pubblica dell’imputato, è considerato dalle Regulations della Corte e della Cancelleria totalmente indipendente, facente capo alla Cancelleria solo per finalità amministrative: specificamente, viene rimarcato che il legale e gli assistenti agiscono indipendentemente, essendo vietato ai membri dell’ufficio ricevere istruzioni dalla Cancelleria in ordine alle loro funzioni ex reg. 80 e 81 Regulations of the Court, con riferimento alle quali è, comunque, prevista l’osservanza del Codice di condotta professionale dei legali[167]. L’indipendenza si configura come requisito essenziale affinché l’Ufficio sia in grado di svolgere effettivamente il ruolo assegnatogli dalla normativa, anche se alcune decisioni giurisprudenziali, nell’interpretarne in senso restrittivo le funzioni, in particolare riconducendole a quelle assegnate alla Victims Participation and Reparation Section e alla Cancelleria[168], hanno indotto a ritenerne a rischio l’autonomia[169].
Le aree in cui si esplica l’attività dell’Ufficio, oltre alla comparizione davanti alla Camera competente con riferimento a specifiche materie e alla rappresentanza legale delle vittime ammesse ad intervenire nel procedimento[170], comprendono altresì la provvisoria rappresentanza legale dei soggetti richiedenti l’ammissione a partecipare al procedimento in qualità di vittime nella fase antecedente la decisione giurisdizionale sul loro status[171].
Quanto alla possibilità per l’Ufficio di comparire di fronte alla Camera in ordine a specifiche questioni, il meccanismo può essere utilizzato dal giudice ove quest’ultimo reputi necessario esaminare una questione concernente i diritti delle vittime in generale, indipendentemente dallo specifico interesse dei rappresentanti legali o delle vittime partecipanti al procedimento. D’altro canto, si è affermato che l’impulso per la comparizione dell’Ufficio davanti alla Camera può provenire, oltre che dal giudice o dalle vittime e dai loro legali rappresentanti, anche dallo stesso Ufficio in ordine a questioni di generale importanza ed applicabilità[172].
Nella prassi l’OPCV viene usato in modo sempre più ampio come rappresentante legale delle vittime, indipendentemente dalla volontà di queste ultime. Come nel caso Ongwen, nel caso Gbabo, ad esempio, la Corte ha nominato l’Ufficio come principale rappresentante legale delle vittime, assistito da un team member con base in Costa d’Avorio, e da un case manager[173]. Nel caso Ntaganda due legali dell’Ufficio sono stati chiamati a rappresentare due gruppi di vittime[174], nonostante 213 di esse avessero scelto sei diversi difensori[175].
Tale approccio, se può rispondere ad esigenze processuali, rischia di minare il necessario rapporto fiduciario tra legali e assistiti[176], incidendo negativamente sull’effettiva partecipazione delle vittime al procedimento[177].
Con riferimento alla valutazione complessiva del meccanismo di partecipazione delle vittime nei procedimenti davanti alla Corte penale internazionale, se, in via generale, «va apprezzato l’upgrading che in questo contesto è riconosciuto alle vittime dei c.d. core crimes di competenza ratione materiae della Corte»[178], vi sono però alcuni aspetti problematici che influiscono negativamente sull’efficienza complessiva del sistema.
Un primo problema attiene all’elevato numero di vittime che chiede di partecipare ai procedimenti di competenza della Corte.
Al riguardo, è da segnalare la farraginosità che ha caratterizzato, nei primi anni di lavoro della Corte, la procedura di ammissione delle vittime al procedimento penale[179].
Moduli di applications particolarmente dettagliati sono stati oggetto di un approccio valutativo di carattere essenzialmente burocratico, implicante un attento esame delle singole istanze di ammissione da parte dei giudici. Una procedura che doveva essere agevole ed efficiente non lo era, con il risultato di lunghi arretrati di istanze di ammissione non valutate mentre il procedimento a cui si riferivano continuava[180].
In materia si è avuta, peraltro, nel tempo una decisa semplificazione sino ad arrivare all’attuale sistema in cui, accanto allo snellimento dei moduli utilizzabili dalle vittime per chiedere l’ammissione al procedimento penale, si prevede una particolare procedura per l'esame e la decisione delle suddette istanze. La Cancelleria separa le domande in tre gruppi, suddividendo i ricorrenti in tre categorie: coloro che sono qualificabili chiaramente come vittime (“gruppo A”); coloro che chiaramente non sono qualificabili come vittime (“gruppo B”); i ricorrenti per i quali la Cancelleria non ha potuto adottare una determinazione chiara per qualunque motivo (“gruppo C”). Le istanze rientranti nei primi due gruppi sono inviate all’organo giurisdizionale. Solo le domande ricomprese nel “gruppo C” vengono trasmesse all’accusa e alla difesa per le eventuali osservazioni ex r. 89 par. 1 RPP CPI e, successivamente, valutate dall’organo giurisdizionale individualmente. L'obiettivo è che sulle richieste di partecipazione al procedimento da parte delle vittime vi sia una decisione prima dell'inizio del procedimento stesso. La richiamata procedura si applica ordinariamente in ogni fase del procedimento penale[181].
Nel complesso, occorre sottolineare che più di 16.000 vittime hanno partecipato alle diverse fasi dei processi penali dinanzi alla Corte, a partire dall’istituzione della stessa[182]. Si tratta di un dato estremamente significativo, che tuttavia comprende solo una piccola porzione della totalità delle vittime. Ciò sembra dipendere non tanto dalla maggiore o minore complessità delle procedure di ammissione al procedimento penale, ma soprattutto da altri fattori, comprese le strategie di outreach adottate dagli organi della Corte per raggiungere le comunità delle vittime, informandole dell'interesse della Corte stessa e dei loro diritti in qualità di vittime[183]. Problematica può, invero, essere l’efficacia delle suddette attività di fronte a ostacoli di vario tipo e a difficoltà di comunicazione[184]. D’altro canto, come è stato osservato, non ha senso creare per un numero sempre maggiore di vittime l'opportunità di partecipare al procedimento penale solo per frustrarne le aspettative, non garantendo adeguatamente il loro coinvolgimento nel procedimento stesso. In definitiva, l’obiettivo dovrebbe essere la qualità della partecipazione al processo, non la quantità[185].
Altro nodo problematico è il funzionamento del sistema di legal aid per le vittime. Al proposito, occorre rammentare che l’ammissione al patrocinio a spese della Corte è di regola obbligatoria per gli imputati indigenti (fatto salvo il diritto all’autodifesa esclusiva), discrezionale per le vittime. Invero, ai sensi della r. 90 par. 5 RPP CPI, le vittime non abbienti possono ricevere assistenza dalla Cancelleria, inclusa, eventualmente, assistenza finanziaria. Il Registrar (in consultazione con le Camere, se del caso) determina il tipo di assistenza.
Nella pratica, le Camere hanno esercitato la loro discrezionalità imponendo diversi modelli di rappresentanza legale gratuita delle vittime[186].
In generale, si è sottolineato come il sistema sia ancora in evoluzione e non esista un modello prestabilito[187]. Vi sono due meccanismi finanziari paralleli per sostenere le vittime presso la Corte: uno gestito dalla Counsel Support Section (CSS) nell’ambito della Cancelleria attraverso lo schema di legal aid per i difensori esterni, e l'altro gestito attraverso il budget dell'Office of Public Counsel for Victims. Nella maggior parte dei casi, i teams difensivi hanno attinto da entrambe le fonti.
Al proposito si è evidenziato, senza entrare nel merito circa la preferibilità di uno specifico sistema di legal aid, come un modello più stabile e prevedibile per la rappresentanza legale delle vittime (qualunque esso sia) faciliterebbe una maggiore efficienza per il sistema di patrocinio a spese della Corte. Ciò aiuterebbe la Counsel Support Section a pianificare i propri budget. Consentirebbe agli uffici difensivi delle vittime, guidati da legali esterni o dall'OPCV, di organizzare il proprio lavoro in modo più efficiente. Soprattutto, un modello consolidato di assistenza legale a carico della Corte consentirebbe alle vittime di avere un'idea più chiara in materia e di gestire meglio le loro aspettative[188].
Sul punto, significativamente l’Assemblea degli Stati Parte ha chiesto alla Corte di elaborare proposte di riforma del sistema di assistenza legale riguardante la difesa esterna e i teams delle vittime, garantendo che tutte le scelte avanzate possano essere finanziate nell'ambito delle risorse esistenti, e, in tale contesto, di continuare a esplorare opzioni costruttive finalizzate a un miglioramento dei servizi di assistenza legale forniti dai difensori esterni e dai componenti degli uffici difensivi delle vittime[189]. Ciò ha condotto all’adozione del Draft Legal aid policy of the International Criminal Court, in vigore dal 1° gennaio 2024 [190].
Il tema più critico concernente l’efficienza del sistema di partecipazione delle vittime di fronte alla Corte penale internazionale riguarda, peraltro, indubbiamente, la procedura risarcitoria. In argomento, il rapporto finale presentato nel 2020 all’Assemblea degli Stati Parte da un Gruppo di esperti indipendenti ha sottolineato che la complessità delle procedure per le riparazioni ha creato incertezze, ritardi e inefficienze[191], rilevando altresì come i meccanismi riparativi non abbiano fornito alle vittime risarcimenti equi, adeguati, efficaci e tempestivi[192]. Al riguardo, gli Esperti hanno citato l'esperienza dei casi Lubanga, Katanga e Al Mahdi, nei quali l'attuazione degli ordini di riparazione nel 2020 era ancora in corso[193].
Nel caso Lubanga, la Corte ha condannato l’imputato in primo grado il 14 marzo 2012. La decisione è stata confermata in appello il 1° dicembre 2014. La data di approvazione da parte della Camera del piano di attuazione del TFV per le riparazioni collettive simboliche è stata il 21 ottobre 2016, quattro anni dopo la sentenza di primo grado e due anni dopo la condanna definitiva. Il corrispondente quadro programmatico per le riparazioni collettive è stato approvato il 6 aprile 2017, rispettivamente cinque e tre anni dopo le suddette decisioni.
Ciò che colpisce è che l’implementazione delle riparazioni era ancora in corso al termine dell’espiazione, da parte del condannato, della pena detentiva di 14 anni, e della conseguente scarcerazione dello stesso avvenuta nel 2020.
Nel caso Katanga, mentre l'imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati contestatigli il 7 marzo 2014, il primo ordine di riparazione è stato emesso dalla Corte il 24 marzo 2017, tre anni dopo la condanna. L’ordine è stato successivamente modificato dalla Camera d’Appello quasi un anno dopo, l’8 marzo 2018. L'esecuzione del provvedimento è terminata nell’ottobre 2023 [194].
Nel caso Al Mahdi, a seguito della condanna dell’imputato per crimini di guerra del 27 settembre 2016, l'ordine risarcitorio è stato emesso il 17 agosto 2017 e il piano attuativo aggiornato del TFV approvato il 4 marzo 2019, oltre due anni e mezzo anni dopo la sentenza.
La lentezza della fase riparatoria è, in parte, dovuta alla circostanza che della materia si occupano due organi: le Camere e il Trust Fund for Victims. Sul punto si registra una certa confusione di ruoli. Ad esempio, nei casi Lubanga e Al Mahdi al TFV è stato assegnato il compito di individuare ulteriori vittime legittimate a partecipare al procedimento risarcitorio. Tuttavia, il Fondo non è dotato delle risorse per rintracciare e localizzare le vittime in modo rapido, risultando pertanto preferibile che tale funzione sia affidata alla Cancelleria e, in particolare, alla Victims Participation and Reparation Section[195].
Criticità sono state evidenziate anche in relazione al mandato di assistenza del TFV. Con riferimento alla situazione della Repubblica centrafricana, a seguito dell'assoluzione dell’imputato Bemba da parte della Camera d'Appello in data 8 giugno 2018, il TFV aveva prontamente annunciato in data 13 giugno 2018 l'intenzione di avviare un programma di assistenza per la popolazione. Tuttavia, il Fondo ha notificato alla Pre-Trial Chamber solo il 25 febbraio 2020, circa 20 mesi dopo, un progetto pilota che prevedeva la riabilitazione fisica e psicologica e il sostegno materiale nei confronti di circa 200 persone vulnerabili residenti nel suddetto Stato a Bangui, sopravvissute a violenze sessuali e di genere, e sofferenti, in particolare, di HIV/AIDS.
Si è osservato, al proposito, come anche i ritardi nell'attuazione dell'assistenza possano essere considerati un riflesso della debole capacità istituzionale del TFV[196], così come dell’inadeguatezza delle risorse finanziarie di cui il Fondo dispone[197].
Tutto ciò incide sulle aspettative delle vittime, sulla reputazione della Corte, ma ha anche un negativo risvolto finanziario, sia in termini di risorse umane dedicate alle suddette procedure, sia in termini di risorse economiche che si rendono necessarie per l'assistenza legale degli interessati[198].
Le soluzioni prospettate per far fronte all’eccessiva durata delle procedure riparatorie sono molteplici. Da un lato, si è proposta l’istituzione di una Camera specializzata per la fase risarcitoria[199].
Si è tuttavia obiettato, al riguardo, che ciò di per sé non garantisce un processo risarcitorio adeguato, equo e tempestivo. Né vanno sottaciuti i vantaggi derivanti dal mantenere la competenza in materia della Trial Chamber che ha giudicato il caso, stante la piena conoscenza del procedimento da parte di tale organo giurisdizionale[200].
Altra proposta è quella avanzata dal Gruppo di esperti nel citato rapporto del 2020, in cui si ipotizza che una maggiore efficienza ed efficacia potrebbe essere ottenuta se il TFV fosse concentrato sulla sua missione originaria di fondo fiduciario, con funzioni limitate alla raccolta di fondi, all'amministrazione e al rilascio degli stessi come ordinato dalla Corte. La responsabilità e le risorse relative all'attuazione dei mandati di riparazione e assistenza potrebbero essere trasferite alla Cancelleria, in particolare alla Victims Participation and Reparation Section[201].
Tale cambiamento dovrebbe essere graduale, per garantire che non travolga la Cancelleria o influisca sulle riparazioni e sui progetti di assistenza in corso.
L’Assemblea degli Stati Parte ha replicato sul punto che la demarcazione dei ruoli delle Camere e del TFV nel procedimento risarcitorio deve essere compatibile con lo Statuto, che colloca la fase risarcitoria nell'ambito del procedimento giudiziario. Il TFV ha un ruolo in tal senso, posto che ai sensi dell’art. 75 pa. 2 ST. CPI la Corte può decidere che l’indennizzo concesso a titolo di riparazione sia versato tramite il Fondo di garanzia. Tuttavia, ad avviso dell’Assemblea, possono esservi limiti normativi all'entità di tale ruolo e all'indipendenza con cui il TFV può operare quando attua un ordine di riparazione[202].
L’essenziale, in argomento, pare essere la necessità, per il sistema nel suo complesso, di trovare un equilibrio che, nel tener conto delle varie esigenze in giuoco, consenta di rendere giustizia e risarcire i milioni di bambine e bambini, donne e uomini vittime di inimmaginabili atrocità che turbano profondamente la coscienza dell’intera umanità[203].
[1] V., al riguardo, L. SCOMPARIN, Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali, in AA.VV., Problemi attuali della giustizia penale internazionale, a cura di A. Cassese, M. Chiavario e G. De Francesco, Torino 2005, 370.
[2] Cfr., sul punto, S. GARWAKE, Victims and International Criminal Court: Three major issues, in Int’l. Crim. L. Rev. 2003, 347, il quale rimarca come nello Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga non vi sia menzione del termine “vittima”, né dei diritti delle vittime e dei testimoni ad avere protezione e supporto; P. LOBBA, Le vittime nel sistema penale internazionale, in AA.VV., Introduzione al diritto penale internazionale, Torino 2020, 305; ID., Da comparsa a comprimaria. Dalla (ri)scoperta della vittima ai suoi recenti tentativi di partecipazione davanti alla Corte penale internazionale, in AA.VV., Scritti in onore di L. Stortoni, a cura di M. Mantovani, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre e M. Caianiello, Bologna 2016, 826; A. ORIE, Accusatorial v. inquisitorial approach in International criminal proceedings prior to the establishment of the ICC and in the proceedings before the ICC, in AA.VV., The Rome Statute of the International Criminal Court: a Commentary, a cura di A. Cassese – P. Gaeta – J.R.W.D. Jones, II, Oxford 2002, 1458, che evidenzia come «the lack of any compensation is still an unhealed post-war trauma for many of the remaining victims of Japan. Although Germany may have performed better, the debate of remaining obligations to compensate has not yet died down completely. What has been called “victor’s justice” certainly did not include victim’s justice»; S. ZAPPALÀ, Human rights in international criminal proceedings, Oxford 2003, 220.
[3] Ci si riferisce al Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (TPY) e al Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPR). Il TPY, organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, si è occupato di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio perpetrati durante i conflitti nei Balcani degli anni ‘90 del secolo scorso. Il mandato della suddetta Corte è cessato il 31 dicembre 2017. Il TPR, istituito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per perseguire i responsabili di genocidio e di altre gravi violazioni della legislazione internazionale umanitaria che hanno avuto luogo tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1994 nel territorio del Ruanda e negli Stati limitrofi, ha terminato il suo mandato il 31 dicembre 2015. Per entrambi I suddetti Tribunali è stato istituito il Meccanismo internazionale residuale dei tribunali penali, con il compito di portarne a termine le attività residue: v. UN, SECURITY COUNCIL, Res. 1966 (2010), 22 dicembre 2010.
[4] V., al proposito, F.M. GRIFANTINI, La persona offesa dal reato nella fase delle indagini preliminari, Napoli 2012, 66.
[5] V., sul punto, M.G. AIMONETTO, La valorizzazione del ruolo della vittima, cit., 1337; J. DOAK – R. HENHAM – B. MITCHELL, Victims and the sentencing process: developing participatory rights, in Legal Studies 2009, 661; V. FANCHIOTTI, La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali, in AA.VV., La vittima del reato, questa dimenticata, cit., 116; M. HEIKKILÄ, International Criminal Tribunals and victims of crime, Åbo 2004, 74; C. JORDA e J. DE HEMPTINNE, The status and role of the victim, in AA.VV., The Rome Statute, cit., 1390; G.J. MEKIJAN – M.C. VARUGHESE, Hearing the victim’s voice: analysis of victims’ advocate participation in the trial proceeding of the International Criminal Court, in Pace Int’l. L. Rev. 2005, 11; T. VAN BOVEN, Victims’ rights and interests in International Criminal Court, in AA.VV., The Legal regime of the ICCS: Essays in Honour of Prof. I.P. Blishchenko, a cura di J. Doria - H-P. Gasser – M.Ch. Bassiouni, Leiden e Boston 2009, 897; S. ZAPPALÀ, Human rights, cit., 220.
[6] Per quanto riguarda il Tribunale penale internazionale per il Rwanda, v. art. 21 St. TPR.
[7] Una speciale attenzione è rivolta alla tutela delle vittime vulnerabili, in particolare donne e bambini: cfr., ad es., la r. 96 RPP TPY e TPR, in cui si dispone che, nei casi di violenza sessuale, non è richiesta la corroborazione della testimonianza della vittima, è circoscritta la possibilità di addurre il consenso di quest’ultima come prova difensiva e non può essere ammessa come prova la precedente condotta sessuale del suddetto soggetto.
[8] Con riferimento alla fase dibattimentale v. r. 75 RPP TPY e TPR, che contempla una serie di misure, compatibili con i diritti dell’accusato, tese a garantire la sicurezza delle vittime e dei testimoni, fra cui si segnalano quelle riconducibili alla confidentiality. Specificamente, la r. 75(B)(i) RPP di entrambi i tribunali prevede che l’identità di una vittima, di un testimone o di un’altra persona che abbia collegamento con essi, o il luogo in cui tali soggetti si trovano possano essere protetti attraverso: a) l’espunzione dei nomi e di altre informazioni dai verbali; b) la non divulgazione degli atti che identifichino la vittima o il testimone; c) l’assunzione della testimonianza mediante strumenti alteranti l’immagine o la voce, o attraverso televisioni a circuito chiuso; d) l’assegnazione di uno pseudonimo. È possibile, inoltre, che l’udienza si tenga a porte chiuse, osservando la r. 79 RPP TPY e TPR, che prevede, tra l’altro, la necessità di una decisione motivata pubblicamente. Poiché i differenti processi di fronte ai tribunali ad hoc possono risultare in pratica strettamente connessi, ed è perciò frequente che la difesa tenti di ottenere l’accesso a materiale riservato concernente altri casi, la r. 75(C) RPP TPY esige espressamente che la Victims and Witnesses Section assicuri che il testimone sia stato informato, prima di rendere testimonianza, che la sua deposizione o la sua identità può essere divulgata successivamente in un altro processo. In relazione all’anonimity, concernente la possibilità di celare l’identità di un testimone all’imputato e alla sua difesa, essa non è espressamente contemplata dalla normativa dei tribunali ad hoc. Tuttavia, nel caso Tadić, la Trial Chamber del tribunale penale per l’ex Jugoslavia ha accordato l’anonimato ad alcuni testimoni con una decisione che, sebbene stabilente rigorose condizioni per l’ammissione di una simile misura, ha sollevato numerose perplessità e non è stata seguita da ulteriori provvedimenti di concessione del completo anonimato al testimone (v. ICTY, Trial Chamber II, 10 agosto 1995, IT-94-1-T, Prosecutor v. Dusko Tadić, Decision on the prosecutor’s motion requesting protective measures for victims and witnesses, parr. 53-86; successivamente cfr., ad esempio, ICTY, Trial Chamber I, 5 novembre 1996, IT-95-14, Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Decision on the application of the prosecutor dated 17 november 1996 requesting protective measures for victims and witnesses, par. 12 ss.). La disciplina dei tribunali ad hoc estende la protezione delle vittime e dei testimoni anche alle fasi predibattimentale e postdibattimentale. Con riferimento alla fase investigativa, la r. 39 r. pr. pr. TPY e TPR consente all’organo dell’accusa di adottare speciali misure a tutela della sicurezza di potenziali testimoni e informatori. In caso di urgenza, il prosecutor può, in tale fase, altresì chiedere a qualunque Stato di prendere le misure necessarie per prevenire danni o intimidazioni nei confronti di una vittima o di un testimone [r. 40(iii) RPP TPY, e r. 40(A)(iii) RPP TPR]. Nella fase predibattimentale in senso tecnico, e cioè successivamente alla conferma dell’imputazione, il prosecutor, in circostanze eccezionali, può domandare all’autorità giurisdizionale di ordinare la non divulgazione dell’identità di una vittima o di un testimone che può essere in pericolo o a rischio fino a quando tale persona non sia posta sotto la protezione del tribunale [r. 69(A) RPP TPY], o fino a quando la Chamber non decida diversamente [r. 69(A) RPP TPR.]. L’identità della vittima o del testimone deve, comunque, essere svelata all’imputato precedentemente al dibattimento in tempo utile per consentirgli la preparazione della difesa [r. 69(C) RPP TPY e TPR]. È da sottolineare, comunque, che la prassi di entrambi i tribunali ritiene applicabile la r. 75 RPP TPY e TPR, riguardante i “proceedings before Trial Chambers”, anche alla fase pre-trial [v., ad es. ICTY, Appeals Chamber, 14 ottobre 1996, IT-95-14, Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Decision on application for leave to appeal (protection of victims and witnesses)]. In determinate ipotesi, infine, le vittime e i testimoni possono necessitare di speciale protezione anche dopo il dibattimento. Al fine di garantire tale protezione i tribunali ad hoc hanno concluso svariati “relocation agreements” con gli Stati. Tali accordi sono volti a collocare i soggetti in questione in un diverso luogo, eventualmente in un diverso Paese e sotto una differente identità: v., sul punto, le dettagliate indicazioni contenute in M. HEIKKILÄ, International Criminal Tribunals, cit., 134-135.
[9] V., al proposito, J. DOAK – R. HENHAM – B. MITCHELL, Victims and the sentencing process, cit., 662.
[10] La Victims and Witnesses Support Unit del Tribunale penale internazionale per il Rwanda è stata istituita nel 1996 ed è stata organizzata come una sezione del Registry nel luglio 1997: v., al riguardo, r. 34 RPP TPR, la quale prevede espressamente, a differenza della r. 34 RPP TPY, che la menzionata Unit sviluppasse programmi a breve e a lungo termine per la protezione di testimoni che avevano deposto davanti al tribunale e che temevano una minaccia alla propria vita, ai propri beni o alla propria famiglia [r. 34(A)(iii) RPP TPR]. In argomento v. M. HEIKKILÄ, International Criminal Tribunals, cit., 82-85.
[11] Cfr. J. DOAK – R. HENHAM – B. MITCHELL, Victims and the sentencing process, cit., 662, nt. 59.
[12] V., al riguardo, B. TIMM, The Legal Position of Victims in the Rules of Procedure and Evidence, in AA.VV., International and National Prosecution of Crimes under International Law, a cura di H. Fischer-C. Kreβ-S.R.Lüder, Berliner Wissenschaft-Verlag 2004, 291; S. ZAPPALÀ, Human rights, cit., 220.
[13] In questo senso cfr. M.G. AIMONETTO, La valorizzazione del ruolo della vittima, cit., 1338.
[14] Cfr., sul punto, S. ZAPPALÀ, Human rights, cit., 220, secondo cui «the notion adopted is too narrow; however it might be expanded by interpretation: is not the crime committed also against people who are directly affected by the crime?».
[15] V. S. ZAPPALÀ, Human rights, cit., 220. Per completezza, è da rammentare che la vittima può partecipare al procedimento, oltre che come testimone, come amicus curiae, sulla base della r. 74 RPP TPY e TPR, ai sensi della quale «a Chamber may, if it considers it desirable for the proper determination of the case, invite or grant leave to a State, organization or person to appear before it and make submissions on any issue specified by the Chamber» (v., al proposito, ICTR, Trial Chamber II, 6 giugno 1998, ICTR-96-7-T, Prosecutor v. Thèoneste Bagosora, Decision on the amicus curiae application by the government of the Kingdom of Belgium, in cui il Tribunale - nell’invitare il Governo del Belgio «to appear before it and make submissions on the jurisdiction of the Tribunal to prosecute the accused, for his responsibility for the killings committed on 7 April 1994, by the Rwandese Armed Forces against ten UNAMIR Belgian para-commandos, pursuant to article 3 of the Statute» - ha asserito che la definizione generale di amicus curiae non implica l’imparzialità del soggetto istante; tuttavia, l’istituto in questione non può essere usato per modificare la struttura del dibattimento prevista dalla normativa del tribunale, consentendo alle vittime di apparire di fronte al tribunale in veste di attori richiedenti sanzioni contro l’accusato; per un approccio parzialmente differente v. ICTY, Trial Chamber, 10 ottobre 2002, IT-02-54, Prosecutor v. Slobodan Milosevic, Decision concerning an amicus curiae, in cui, viceversa, si ritiene implicito nel concetto di amicus curiae il requisito dell’imparzialità). La possibilità, per la vittima, di intervenire nel procedimento come amicus curiae non deve, peraltro, essere sopravvalutata, posto che siffatto intervento è ammissibile solo là dove la partecipazione della vittima sia di ausilio alla Trial Chamber nella corretta risoluzione del caso. Spetta, inoltre, all’organo giurisdizionale valutare se la partecipazione in discorso sia o meno utile; v., sul punto, le considerazioni di M. HEIKKILÄ, International Criminal Tribunals, cit., 158. Altra forma di partecipazione al procedimento riguardante la vittima consiste nelle c.d. victims impact statements, definibili come descrizioni dei danni fisici, finanziari ed emotivi inflitti alla vittima dall’imputato. In materia, la r. 92-bis RPP TPY e TPR consente al giudice dibattimentale di ammettere, in tutto o in parte, una deposizione testimoniale sotto forma di dichiarazione scritta in luogo della testimonianza orale nelle ipotesi in cui tale deposizione concerna questioni diverse dagli atti o dalla condotta dell’imputato come descritti nell’imputazione; uno dei fattori in favore dell’ammissione della prova in forma di dichiarazione scritta è la circostanza che la prova in questione riguardi l’impatto dei reati sulla vittima [r. 92 bis(A)(i)(d) RPP TPY e TPR]. Si deve, peraltro, precisare, che le vittime in quanto tali non hanno diritto di effettuare victims impact statements, spettando alle parti decidere se presentare o meno siffatte dichiarazioni, le quali sono rilevanti ai fini della determinazione della pena (v., ad es., ICTY, Trial Chamber, 2 agosto 2001, IT-98-33-T, Prosecutor v. Radislav Krstic, Judgement, par. 701-703, e i casi ivi richiamati). V., ancora, in argomento, M. HEIKKILÄ, International Criminal Tribunals, cit., 158-160.
[16] Analogo sistema è stato adottato dalla normativa della Corte speciale per la Sierra Leone: v. r. 105 RPP SCSL.
[17] V. anche r. 104 RPP SCSL.
[18] V., in questi termini, V. FANCHIOTTI, La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali, cit., 118. Si è osservato, in argomento, che le previsioni in questione sono state introdotte nelle regole di procedura e prova come norme dal valore simbolico, piuttosto che come regole suscettibili di produrre concreti risultati: Cfr. T. VAN BOVEN, The Position of the Victim in the Statute of the International Criminal Court, in Reflections on the International Criminal Court: Essays in Honour of Adrian Bos, a cura di A.M.H. von Hebel, G.J. Lammers e J. Schukking, The Hague 1999, 81-82.
[19] Cfr. M. HEIKKILÄ, International Criminal Tribunals, cit., 152; C. JORDA e J. DE HEMPTINNE, The status and role of the victim, cit., 1394
[20] V, al proposito, C. JORDA e J. DE HEMPTINNE, The status and role of the victim, cit., 1394; S. ZAPPALÀ, Human rights, cit., 221, il quale sottolinea che «the Prosecutor may, for example, obtain co-operation from an accused, and thus decide not to call the victims of the crimes allegedly committed by him or her to testify».
[21] Così M. HEIKKILÄ, International Criminal Tribunals, cit., 142.
[22] V., in questo senso, S. ZAPPALÀ, Human rights, cit., 221.
[23] Cfr. L. SCOMPARIN, Il ruolo della vittima, cit., 372-373. Per quanto riguarda la partecipazione delle vittime nei procedimenti penali di fronte ai tribunali penali “ibridi” attualmente operativi, vale a dire le Extraordinary Chambers cambogiane per la persecuzione dei crimini compiuti dai Khmer Rossi e il Tribunale speciale per il Libano, il quadro è piuttosto variegato. Le vittime possono partecipare in qualità di parti civili ai procedimenti di fronte alle Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia e chiedere un risarcimento morale collettivo, purché siano qualificabili come vittime di un reato di competenza del suddetto tribunale. La persona che dichiara di essere vittima di un crimine appartenente alla giurisdizione del Tribunale speciale per il Libano può ottenere lo status di vittima partecipante al procedimento al fine di poter esporre, a determinate condizioni, «his views and concerns». Il Tribunale speciale non decide, peraltro, su istanze risarcitorie, pur potendo individuare le vittime che hanno sofferto un danno in conseguenza della commissione di crimini commessi da un soggetto condannato dal Tribunale stesso (art. 25 par. 1 Statuto Tribunale speciale per il Libano). A seguito della sentenza di condanna, la vittima può esercitare un’azione di risarcimento di fronte a una corte nazionale o a un diverso organo competente, secondo la rilevante legislazione nazionale. In tal caso, la decisione del Tribunale speciale avrà efficacia vincolante quanto all’accertamento della responsabilità penale del condannato (art. 25 par. 3 e 4 St. Tribunale speciale per il Libano). V., al riguardo, P.P. RIVELLO, Il ruolo attribuito alla vittima del reato dalla normativa processuale italiana in rapporto a quello a essa spettante innanzi alle Corti penali internazionali, in Criminalia 2016, 541-545; L. ZEGVELD, Victims as a Third Party: Empowerment of Victims?, in Int’l. Crim. Law Rev. 2019, 19, 328.
[24] V., al proposito, C.P. TRUMBULL IV, The Victims of Victim Participation in International Criminal Proceedings, in Mich. Journ. Int’l. Law 2008, 790, il quale sottolinea che «representatives from common law countries generally opposed victim participation during the guilt/innocence stage, while representatives from civil law jurisdictions advocated more extensive participation than is currently permitted». Sul punto cfr. anche P.P. RIVELLO, Il ruolo attribuito alla vittima del reato, cit., 547-548.
[25] Cfr., in tal senso, C.K. HALL, The First Five Sessions of the UN Preparatory Commission for the International Criminal Court, in Am. Journ. Int’l. Law 2000, 783.
[26] I core crimes appartenenti alla giurisdizione della Corte sono: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, aggressione (art. 5 par. 1 St. CPI). La Corte ha, inoltre, competenza sui reati contro l’amministrazione della giustizia indicati nell’art. 70 St. CPI. V., in argomento, K.N. GALVO-GOLLER, The Trial Proceedings of the International Criminal Court, Leiden/Boston 2006, 244. La Corte ha asserito che la r. 85(a) RPP CPI impone che debbano sussistere quattro requisiti al fine di consentire il riconoscimento dello status di vittima: la vittima deve essere una persona fisica; deve aver riportato un danno; il reato da cui il danno è derivato deve appartenere alla giurisdizione della Corte; deve sussistere un nesso di causalità fra il reato e il danno sofferto: v., in tal senso, Decision on the Applications for Participation in the Proceedings of VPRS ₁, VPRS ₂, VPRS ₃, VPRS ₄, VPRS ₅ and VPRS ₆ (Pre-Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo, N. ICC-01/04-101-tEN-Corr, 17 gennaio 2006, par. 79, con commento, fra gli altri, di J. DE HEMPTINNE and F. RINDI, ICC Pre-Trial Chamber Allows Victims to Participate in the Investigation Phase of Proceedings, in Journ. Int’l. Crim. Just. 2006, 342; successivamente cfr., fra le tante, Decision on the Applications for Participation in the Proceedings of a/0001/06, a/0002/06 and a/0003/06 in the Case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo and of the investigation in the Democratic Republic of the Congo (Pre-Trial Chamber I), N. ICC-01/04/01/06-228, 28 luglio 2006, p. 7; Decision on the Applications for Participation in the Proceedings of a/0001/06, a/0002/06 and a/0003/06 in the Case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo and of the investigation in the Democratic Republic of the Congo (Pre-Trial Chamber I), N. ICC-01/04-177-t-ENG, 31 luglio 2006, par. 7; Decision on the Applications for Participation in the Proceedings a/0004/06 to a/0009/06, a/0001/06 to a/0003/06, a/0007/06 to a/0080/06 and a/0105/06 in the Case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo (Pre-Trial Chamber II), N. ICC-01/04-01/06-601-tEN, 20 ottobre 2006, p. 9; Decision on the Requests of the Legal Representative of Applicants on application process for victims’ participation and legal representation (Pretrial Chamber I), N. ICC-01/04-374, 17 agosto 2007, par. 4; Decision on the Applications for Participation in the Proceedings of Applicants a/0327/07 to a/0337/07 and a/0001/08 (Pre-Trial Chamber II), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. German Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, N. ICC-01/04-07-357, 2 aprile 2008, p. 8. Sul punto cfr. E. BAUMGARTNER, Aspects of victim participation in the proceedings of the International Criminal Court, in Int’l. Rev. of the Red Cross 2008, vol. 90, 418 ss. Quanto allo standard probatorio richiesto per la verifica della sussistenza dei menzionati requisiti, con riferimento alla fase delle indagini si è accolto il criterio, preso in prestito dall’art. 55 par. 2 St. CPI, che concerne i diritti delle persone diverse dalla vittima nella fase investigativa, del “grounds to believe”, consistente, per la parte che qui interessa, nell’attendibilità prima facie delle asserzioni dell’istante: v. ICC-01/04-101-tEN-Corr, 17 gennaio 2006, cit., par. 98-99. Le vittime possono provare il loro status, e, in particolare, la loro identità, utilizzando un’ampia gamma di documenti, in considerazione delle difficoltà riscontrabili nelle aree di conflitto in ordine alle possibilità di comunicazione e di spostamento [v., ad es., in tal senso, ICC-01/04-374, 17 agosto 2007, cit., par. 14-15]. In quest’ottica, nelle ipotesi in cui nessuna documentazione relativa all’identità della vittima sia disponibile, si è reputata sufficiente una dichiarazione firmata da due testimoni: così Decision on victims’ participation (Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-1119, 18 gennaio 2008, par. 88. In argomento cfr. C. MELONI, Le vittime nel procedimento davanti alla Corte penale internazionale, in AA.VV., Studi in onore di M. Pisani, vol. 2, a cura di P. Corso – E. Zanetti, Piacenza 2010, 399; W.A. SCHABAS, The International Criminal Court. A Commentary on the Rome Statute, Oxford 2010, 831.
[27] La r. 85(b) RPP CPI deve essere letta unitamente all’art. 8 St. CPI, che definisce determinati oggetti come obiettivi vietati per le operazioni militari: pertanto, i relativi proprietari vanno considerati vittime nel senso dello Statuto, per lo meno ai fini della riparazione. Tuttavia, la decisione finale relativa al se e per quali fini le organizzazioni debbano essere considerate vittime è rimessa alla Corte (v., sul punto, F. LATTANZI, La partecipazione delle vittime alle procedure davanti alla Corte penale internazionale (CPI), in AA.VV., Processo penale e vittime di reato, cit., 127; B. TIMM, The Legal Position of Victims, cit., 291), ad avviso della quale la r. 85(b) richiede, al fine dell’ottenimento dello status di vittima, la sussistenza dei medesimi quattro criteri richiesti dalla r. 85(a): 1) la vittima deve essere un’organizzazione o una istituzione menzionata nella r. 85(b); 2) l’organizzazione o l’istituzione deve aver sofferto un danno; 3) il crimine da cui il danno è derivato deve appartenere alla giurisdizione della Corte; 4) deve sussistere un nesso causale tra il crimine e il danno patito: v. Corrigendum to the “Decision on the Applications for Participation Filed in Connection with the Investigation in the Democratic Republic of the Congo by a/0004/06 to a/0009/06, a/0016/06 to a/0063/06, a/0071/06 to a/0080/06 and a/0105/06 to a/0110/06, a/0188/06, a/0128/06 to a/0162/06, a/0199/06, a/0203/06, a/0209/06, a/0214/06, a/0220/06 to a/0222/06, a/0224/06, a/0227/06 to a/0230/06, a/0234/06 to a/0236/06, a/0240/06, a/0225/06, a/0226/06, a/0231/06 to a/0233/06, a/0237/06 to a/0239/06 and a/0241/06 to a/0250/06 (Pre-Trial Chamber I, Single Judge), N. ICC-01/04-423- Corr.- tENG, 31 gennaio 2008, par. 139-143.
[28] V. UN, Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985, Parte A, par. 1-2. Cfr. anche UN, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, Resolution 60/147 of 16 December 2005, cit.
[29] Testualmente, ai sensi del par. 1 UN Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, cit., «“victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power». Il par. 2 della suddetta Dichiarazione, a sua volta, specifica che «a person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator of the violation is identified, apprehended, prosecuted, or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term “victim” also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization».
[30] V., in tal senso, Redacted version of «Decision on “indirect victims”», (Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC_01/04-01/06-1813, 8 aprile 2009, par. 44, in cui la Trial Chamber ha ritenuto annoverabili nella nozione di vittime indirette i genitori dei bambini soldato arruolati e impiegati in un conflitto armato da Thomas Lubanga Dylo, stante il pregiudizio psicologico o economico derivante dalla perdita del figlio. Occorre sottolineare, tuttavia, che le persone giuridiche debbono aver patito un danno diretto al fine di poter essere ricomprese nell’ambito di operatività della r. 85(b) RPP CPI, stante l’espresso richiamo al direct harm contenuto nella norma. V., al riguardo, ICC-01/04-01/06-1119, 18 gennaio 2008, cit., par. 91; Judgment on the appeals of the Prosecutor and the Defence against Trial Chamber I’s Decision on Victims’ Participation of 18 January 2008 (Appeals Chamber), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-1432 0A9 0A10, 11 luglio 2008, par. 30. Cfr. anche, sul punto, Decision Establishing the Principles Applicable to Victims’ Application for Participation (Pre-Trial Chamber II), Situation in the Central African Republic in the case of the Prosecutor v. Alfred Yekatom and Patrice-Edouard Ngäissona, N. ICC-01/14-01/18-141, 5 marzo 2019, par. 35; Public redacted version on “Decision on Victim Participation at Trial and Common Legal Representation of Victims” (Trial Chamber VIII), Situation in the Republic of Mali in the case of the Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, N. ICC-01/12-01/15-97-Red, 8 giugno 2016, par. 17; Decision on victims’ participation in trial proceedings (Trial Chamber VI), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Bosco Ntaganda, N. ICC-01/04-02/06-449, 6 febbraio 2015, par. 47.
[31] Cfr. ICC-01/04-01/06-1432 0A9 0A10, 11 luglio 2008, cit., par. 38. Il danno può assumere diverse forme, potendo consistere in una lesione fisica o mentale, in una sofferenza emotiva, in una perdita economica o in una sostanziale violazione dei diritti fondamentali della persona: cfr. ICC-01/04-01/06-1119, 18 gennaio 2008, cit., par. 92. Sul punto v. H. FRIMAN, The International Criminal Court and Participation of Victims: A Third Party to the Proceedings?, in Leiden Journ. of Int’l. Law 2009, 490.
[32] V., in tal senso, ICC_01/04-01/06-1813, 8 aprile 2009, cit., par. 45-49. Secondo la giurisprudenza della Corte sono suscettibili di rientrare nella nozione di vittime indirette i familiari, e, più in generale, coloro che hanno una stretta relazione personale con le vittime dirette, nonché le persone intervenute in aiuto delle vittime dirette per prevenire un crimine attribuito all’imputato: cfr., oltre a ICC_01/04-01/06-1813, 8 aprile 2009, cit., par. 50-51; Decision on the applications by victims to participate in the proceedings (Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-1556, 15 dicembre 2008, par. 105-109; ICC-01/04-01/06-1432 0A9 0A10, 11 luglio 2008, cit., par. 32.
[33] V. ICC_01/04-01/06-1813, 8 aprile 2009, cit., par. 52, che ha escluso le vittime dei reati commessi a loro volta dai bambini soldato. Sul punto cfr. V. SPIGA, Indirect Victims’ Participation in the Lubanga Trial, in Journ. Int’l. Crim. Just. 2010, 186.
[34] Cfr. Judgment on the appeals against the “Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations” of 7 August 2012 (Appeals Chamber), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-3129, 3 marzo 2015, par. 190-191; Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations (Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, par. 194-195. In Public redacted Judgment on the appeals against the order of Trial Chamber II of 24 March 2017 entitled “Order for Reparations pursuant to Article 75 of the Statute” (Appeals Chamber), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Germaine Katanga, N. ICC-01/04-01/07 A3 A4 A5, 8 marzo 2018, par. 115, l’Appeals Chamber enfatizza, d’altro canto, il requisito dell’esistenza di un harm rispetto al fatto che la vittima indiretta sia un familiare prossimo o distante della vittima diretta.
[35] V., in questo senso, S. ZAPPALÀ, The Rights of Victims v. the Rights of the Accused, in Journ. Int’l. Crim. Just. 2010, 159-160, secondo cui «while the definition in Rule 85 ICC RPE is appropriate for the purpose of determining those who may claim compensation, it is too broad and too vague to identify properly victims who should be entitled to present their views and concerns (who arguably constitute a narrower category). This creates the risk of granting participatory rights to persons who can merely claim compensation or restitution and have little or nothing to say about the crimes that were committed».
[36] In generale, la r. 86 RPP CPI, contenente principi generali relativamente alle vittime, raccomanda agli organi della Corte una particolare attenzione per le esigenze dei bambini, degli anziani e delle vittime di violenza sessuale. In giurisprudenza, si è specificato che la persona agente in nome della vittima non deve essere necessariamente un parente o un tutore legale, stante la genericità della locuzione (“person acting”) utilizzata nella r. 89 par. 3 RPP CPI: così Order issuing public redacted annexes to the Decision on the application by victims to partecipate in the proceedings of 15 and 18 December 2008 (Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-1861 AnxA2, 8 maggio 2009, p. 5.
[37] Siffatte opinioni e preoccupazioni possono, altresì, essere presentate dai rappresentanti legali delle vittime ove la Corte lo ritenga appropriato, in armonia con quanto previsto dalle regole di procedura e prova (art. 68 par. 3 St. CPI): v. infra, par. 5.
[38] La disposizione appare modellata su Parte A par. 6 lett. b) della Dichiarazione ONU sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere, su cui v. supra, Cap. I, par. 1.
[39] Ai sensi della r. 89 par. 1 e 2 RPP CPI, al fine di poter presentare le proprie osservazioni e preoccupazioni, le vittime devono inoltrare una richiesta scritta al Registrar, che la trasmetterà alla Camera competente. Copia della richiesta è trasmessa, altresì, all’accusa e alla difesa, le quali potranno manifestare la loro opposizione; il giudice, d’ufficio o su richiesta di una delle parti, può rigettare la domanda di partecipazione quando ritenga che l’istante non abbia la qualità di vittima ovvero che non sussistano i requisiti enunciati dall’art. 68 par. 3 St. CPI. La vittima, la cui istanza è stata rigettata, può presentare una nuova domanda di partecipazione in un momento successivo del procedimento: cfr., in argomento L. CATANI, Victims at the International Criminal Courts: Some Lessons Learned from the Lubanga Case, in Journ. Int’l. Crim. Just. 2012, vol. 10, 4, 908. La suddetta procedura di ammissione è stata, tuttavia, semplificata nel corso del tempo: v. infra, par. 7. Il potere di intervento delle vittime ex art. 68 par. 3 CPI copre tutte le fasi del procedimento di fronte alla Corte: da particolari stadi della fase investigativa, sia pur con limitazioni, o dalla prima udienza di conferma delle accuse (art. 61 St. CPI), all’intera fase dibattimentale, all’appello, alla revisione (art. 84 St. CPI), e alla riduzione della condanna (art. 110 St. CPI e r. 224 RPP CPI): v., al proposito, D. DONAT CATTIN, sub art. 68, in AA.VV., Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, a cura di O. Triffterer, II ed., Monaco, Oxford, Baden-Baden 2008, 1296.
[40] Può osservarsi come l’art. 68 par. 3 St. CPI sembri incidere, a sua volta, sulla nozione di vittima del reato contenuta nella r. 85 RPP CPI la quale, ad esempio, non circoscrive di per sé siffatta nozione ai soggetti vittime dei reati contenuti nei capi di imputazione, limitandosi a richiedere che la persona abbia subito un danno come conseguenza della commissione di un reato appartenente alla giurisdizione della Corte. Poiché, peraltro, l’art. 68 par. 3 St. CPI consente alle vittime di partecipare al procedimento solo ove sussista una incidenza sugli interessi personali di tali soggetti, a seguito della conferma delle accuse nei confronti di un accusato ex art. 61 St. CPI solo le vittime degli specifici reati attribuiti all’imputato saranno legittimate a intervenire nel procedimento, e in particolare nella fase dibattimentale, trattandosi degli unici soggetti i cui interessi personali sono coinvolti da tale fase, il cui fine è la determinazione dell’innocenza o della colpevolezza della persona accusata dei reati contestati: v., sul punto, ICC-01/04-01/06-1432 0A9 0A10, 11 luglio 2008, cit., par. 53-66; per una applicazione del suddetto criterio alla fase predibattimentale v. Fourth Decision on Victims’ Participation (Pre-Trial Chamber III), Situation in the Central African Republic in the case of the Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, N. ICC-01/05-01/08-320, 15 dicembre 2008, par. 63. In dottrina cfr. K.N. GALVO-GOLLER, The Trial Proceedings, cit., 245; S. ZAPPALÀ, The Rights of Victims, cit., 155-156; W.A. SCHABAS, The International Criminal Court, cit., 829.
[41] Le domande sono state esaminate dalle Camere secondo differenti criteri. Ad esempio, nel caso Lubanga i giudici hanno optato per una verifica divisa in due stadi. Secondo tale orientamento, dopo aver accertato che il soggetto soddisfi i requisiti imposti dalla r. 85 RPP CPI, occorre verificare se gli interessi personali della vittima vengano in rilievo nel procedimento ai sensi dell’art. 68 par. 3 St. CPI: v. ICC-01/04-01/06-1119, 18 gennaio 2008, cit., par. 86. Secondo un differente orientamento, solo le vittime che desiderano presentare le loro opinioni e preoccupazioni comparendo individualmente dinanzi alla Corte, in persona o tramite videoconferenza, dovrebbero intraprendere la procedura delineata dalla r. 89 RPP CPI. Le vittime che, viceversa, intendono partecipare senza apparire di fronte alla Corte, possono intervenire nel procedimento attraverso rappresentanti legali comuni secondo modalità semplificate rispetto agli oneri imposti dalla r. 89 par. 1 RPP CPI, nonché dalla reg. 86 Regulations of the Court e senza essere oggetto di individual assessment da parte della Camera: v. Decision on victims’ representation and participation (Trial Chamber V), Situation in the Republic of Kenya in the case of the Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura and Uhruru Muigai Kenyatta, N. ICC-01/09-02/11, 3 ottobre 2012, par. 24. All’interno di quest’ultima categoria, la decisione differenzia ulteriormente la posizione delle vittime registrate presso la Cancelleria e di quelle non registrate, per scelta o per necessità. Anche le vittime non registrate potranno fruire di un rappresentante legale comune che dia voce a tali soggetti in termini generali: ICC-01/09-02/11, 3 ottobre 2012, cit., Sez. IV, par. 50-52.
[42] V., al riguardo, le considerazioni di S. VASILIEV, Article 68(3) and personal interests of victims, cit., 689. Ad avviso di E. BAUMGARTNER, Aspects of victim participation, cit., 424 «the applicant’s personal interest in participating at the situation level is considered equivalent to the interest of identifying the potential perpetrators in an investigation as the “first step towards their indictment”, especially in view of the impact the investigations have on future orders for reparations. With regard to the case level, the personal interest of the applicant must relate specifically to the concrete proceedings against a particular person». Sul punto cfr., altresì A.H. GUHR, Victim Participation During the Pre-Trial Stage at the International Criminal Court, in Int’l. Crim. L. Rev. 2008, 116.
[43] V. ICC-01/04-101, 17 gennaio 2006, cit. par. 63; Decision on the Arrangements for Participation of Victims a/0001/06, a/0002/06 and a/0003/06 at the Confirmation Hearing (Pre-Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06—462, 22 settembre 2006, p. 5; Decision on the Set of Procedural Rights Attached to Procedural Status of Victim at the Pre-Trial Stage of the Case (Pre-Trial Chamber I, Single Judge), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. German Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, N. ICC-01/04-01/07-474, 13 maggio 2008, par. 38-39, 41-42; con riferimento alle Trial Chambers I e II, v. ICC-01/04-01/06-1119, 18 gennaio 2008, cit., par. 97-98; Decision on the Modalities of Victim Participation at Trial (Trial Chamber II), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. German Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, N. ICC-01/04-01/07-1788, 22 gennaio 2010, par. 58-59.
[44] V. Decision of the Appeals Chamber on the Joint Application of Victims a/0001/06 to a/0003/06 and a/0105/06 concerning “Directions and Decision of the Appeals Chamber” of 2 february 2007 (Appeals Chamber), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06—925 0A8, 13 giugno 2007, par. 28, in cui, d’altro canto, si asserisce che «clear examples of where the personal interests of victims are affected are when their protection is in issue and in relation to proceedings for reparations». In argomento v. A.H. GUHR, Victim Participation During the Pre-Trial Stage, cit., 122.
[45] Secondo la Separate Opinion of Judge Georghios M. Pikis, ICC-01/04-01/06—925 0A8, 13 giugno 2007, cit., par. 13, «the word “affect” denotes something having a bearing on, impact or ripercussion upon the the victims’ personal interests».
[46] La locuzione “stage of proceedings” può essere, infatti, interpretata in senso ampio, così da ricomprendere, ad esempio, l’intera fase investigativa, o in termini restrittivi, tali da circoscriverne l’ambito applicativo a specifici contesti processuali: v., al proposito, in dottrina, S. VASILIEV, Article 68(3) and personal interests of victims, cit., 656. Al proposito, la Pre-Trial Chamber I, aveva, in origine, adottato un orientamento molto ampio, accordando alle vittime un generale diritto a partecipare all’intera fase investigativa (v. N. ICC-01/04-101-tEN-Corr, 17 gennaio 2006, cit.; successivamente cfr. N. ICC-01/04-07-357, 2 aprile 2008, cit., p. 7), in contrasto con l’atteggiamento più prudente dell’Appeals Chamber, secondo cui, ad esempio, un appello interlocutorio, in cui una particolare questione richiede specifica considerazione, costituisce una separata e distinta fase processuale e, dunque, necessita di una specifica determinazione di “appropriatezza” [v. Judgment on the appeal of Mr. Thomas Lubanga Dyilo against the decision of Pre-Trial Chamber I entitled “Décision sur le demande de mise en liberté provisoire de Thomas Lubanga Dyilo (Appeals Chamber), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06—824 0A7, 13 febbraio 2007, par. 40 e 43]. Successivamente, la Pre-Trial Chamber I, ha specificato che alle vittime non può essere garantito un generale diritto a partecipare alla fase investigativa, salvo che si sia in presenza di un “judicial proceeding” [cfr. Decison on victims’ participation in proceedings relating to the situation of the Democratic Republic of Congo (Pre-Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo, N. ICC-01-04-593, 11 aprile 2011, par. 9 e 10], con ciò conformandosi all’orientamento espresso dall’Appeals Chamber [v. Decision on victim participation in the investigation stage of the proceedings in the appeal of the OPCD against the decision of Pre-Trial Chamber I of 7 December 2007 and in the appeals of the OPCD and the Prosecutor against the decision of Pre-Trial Chamber I of 24 December 2007 (Appeals Chamber), Situation in the Democratic Republic of the Congo, N. ICC-01/04-556, 19 dicembre 2008, par. 45].
[47] Le divergenti opinioni della Pre-Trial Chamber I, che sostanzialmente considera implicito l’impatto della fase investigativa sull’interesse personale delle vittime (v., ad es., N. ICC-01/04-101-tEN-Corr, 17 gennaio 2006, cit., par. 63, secondo cui «the personal interests of victims are affected in general at the investigation stage, since the participation of victims during this phase can serve to clarify the facts, to punish the perpetrators of crimes and to request reparations for the harm suffered») e dell’Appeals Chamber che, viceversa, adotta un orientamento più restrittivo, richiedendo che l’istanza di partecipazione delle vittime spieghi se e come gli interessi personali di tali soggetti siano coinvolti dallo specifico appello (v., ad es., Decision of the Appeals Chamber on the OPCV’s request for clarification and the legal representatives’ request for extension of time and Order of the Appeals Chamber on the date of filing of applications for participation and on the time of the filing of the responses thereto by the OPCD and the Prosecutor (Appeals Chamber), Situation in the Democratic Republic of the Congo, N. ICC-01/04-450, 13 febbraio 2008, par. 1), sono esposte in Decision on Victim Participation in the appeal of the Office of Public Counsel for the Defence against Pre-Trial Chamber I’s Decision of 7 December 2007 and in the appeals of the Prosecutor and the Office of Public Counsel for the Defence against Pre-Trial Chamber I’s Decision of 24 December 2007 (Appeals Chamber), Situation in the Democratic Republic of the Congo, N. ICC-01/04-503, 30 giugno 2008.
[48] V., in tal senso, D. DONAT-CATTIN, sub art. 68, cit., 1289; M. HEIKKILÄ, International Criminal Tribunals, cit., 148. Secondo ICC-01/04-101, 17 gennaio 2006, cit., par. 58 «the core of consideration, when it comes to determining the adverse impact on the investigation alleged by the Office of the Prosecutor, is the extent of the victim’s participation and not his or her participation as such». Al proposito, la r. 89 par. 1 RPP CPI prevede che il giudice, qualora accolga la richiesta di partecipazione della vittima, specifichi i procedimenti e le modalità appropriate di siffatta partecipazione, che può comprendere anche la formulazione di dichiarazioni introduttive nonché di conclusioni. In ICC-01/04-01/06-601-tEN, 20 ottobre 2006, cit. pp. 10 e 11, si è ritenuta temporaneamente incompatibile la partecipazione di alcune vittime con l’adozione di misure di protezione nei loro confronti.
[49] Così S. ZAPPALÀ, The Rights of Victims, cit., 143.
[50] V. ICC-01/04-101-tEN-Corr, 17 gennaio 2006, cit., par. 70. Inoltre, nel caso di specie sono stati resi accessibili alle vittime esclusivamente documenti pubblici e non confidenziali: cfr. E. BAUMGARTNER, Aspects of victim participation, cit., 425. In termini critici sull’argomento, cfr. A.H. GUHR, Victim Participation During the Pre-Trial Stage, cit., 128-129. Occorre precisare che la citata decisione si riferisce alla fase investigativa di una “situation”, definibile sulla base di parametri temporali e territoriali, e suscettibile di includere un ampio numero di avvenimenti criminosi, presunti perpetratori e conseguentemente potenziali imputazioni. La “situation” si distingue dal “case” che, viceversa, si riferisce a un concreto episodio criminoso attribuito a uno o più specifici sospettati nell’ambito di una situazione oggetto di investigazione e si colloca nelle fasi procedimentali successive all’emissione di un mandato di arresto o di una citazione a comparire (v. art. 58 St. CPI): cfr. ICC-01/04-101-tEN-Corr, 17 gennaio 2006, cit., par. 68; E. BAUMGARTNER, Aspects of victim participation, cit., 414; F. LATTANZI, La partecipazione delle vittime, cit., 127-128.
[51] Cfr. Decision on the Participation of Victims in the Appeal of Mr. Katanga Against the “Decision on the Modalities of Victim Participation at Trial” (Appeals Chamber), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. German Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, N. ICC-01/04-01/07-2124 OA11, 24 maggio 2010, par. 8, in cui la medesima possibilità è stata accordata al prosecutor. Sul punto cfr. E. BAUMGARTNER, Aspects of victim participation, cit., 425. Per una ulteriore applicazione della disposizione v., ad es., Decision on the defence observations regarding the right of the legal representatives of victims to question defence witnesses and on the notion of personal interest - and – Decision on the defence application to exclude certain representatives of victims from the Chamber during the non-public evidence of various defence witnesses (Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-2340, 11 marzo 2010, par. 35, riguardante le modalità di escussione dei testimoni. In altre decisioni, gli interessi dell’imputato sono stati tenuti in considerazione al fine di circoscrivere l’intervento delle vittime: v., con riferimento all’udienza di conferma delle imputazioni, Decision on the schedule and conduct of the confirmation hearing (Pre-Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-678, 7 novembre 2006, p. 4, in cui i rappresentanti legali delle vittime sono stati ammessi esclusivamente a formulare dichiarazioni introduttive e conclusioni limitate a questioni di diritto; in ordine all’appello interlocutorio cfr. ICC-01/04-01/06—824 0A7, 13 febbraio 2007, cit., par. 55.
[52] Cfr. Decision on the Modalities of Victim Participation at Trial (Trial Chamber II), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. German Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, N. ICC-01/04-01/07-1788, 22 gennaio 2010, par. 110. In generale, ai sensi della r. 140 par. 3 RPP CPI, a un testimone che ha ascoltato la deposizione di un altro testimone non è precluso testimoniare per quest’unica ragione. In tale ipotesi, si darà conto della circostanza nel verbale e il giudice ne terrà conto ai fini della valutazione della prova. V., in argomento, D. DONAT CATTIN, sub art. 68, cit., 1290.
[53] Così ICC-01/04-01/06-1119, 18 gennaio 2008, cit., par. 132-133. La Corte dovrà, tuttavia, verificare concretamente se la partecipazione di una vittima che è anche testimone possa incidere negativamente sui diritti della difesa in una particolare fase del procedimento (ibid., par. 134); la decisone non spiega, peraltro, in dettaglio quali misure possono essere adottate per evitare il suddetto pregiudizio.
[54] Cfr. Decision on the Application for Participation of Witness 166, (Pre-Trial Chamber I, Single Judge), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. German Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, N. ICC-01/04-01/07-632, 23 giugno 2008, par. 23-31. In tal caso appare, peraltro, scontata la necessità di adottare eventualmente specifiche misure volte a garantire l’attendibilità di siffatte dichiarazioni: cfr. ICC-01/04-01/07-632, 23 giugno 2008, cit., par. 31. Nel caso sottoposto al suo esame, l’organo giurisdizionale ha reputato misure adeguate al fine di preservare l’ammissibilità e il valore probatorio della deposizione testimoniale della vittima: il divieto di accesso per la vittima alla parte confidenziale del fascicolo processuale, includente le prove utilizzabili dalle parti nella confirmation hearing e, in particolare, le dichiarazioni di altri testimoni; il divieto per la vittima di partecipare alle udienze, anche se pubbliche, in cui hanno luogo le deposizioni di altri testimoni.
[55] V. Judgment pursuant to Article 74 of the Statute (Trial Chamber), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-2482, 14 marzo 2012, par. 103, in cui si afferma che «witnesses who were children at the time of the events, or who suffered trauma, may have had particular difficulty in providing a coherent, complete and logical account»: in conformità cfr. Judgment pursuant to Article 74 of the Statute (Trial Chamber III), Situation in the Central African Republic in the case of the Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, N. ICC-01/05-01/08-3343, 21 marzo 2016, par. 230; Judgment pursuant to article 74 of the Statute (Trial Chamber II), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. German Katanga, N. ICC-01/04-01/07-3436, 7 marzo 2014, par. 83.
[56] V., in argomento, D. DONAT CATTIN, Victims’ Rights in the International Criminal Court, in AA.VV., International and Transnational Crime and Justice, a cura di M. Natarajan, Cambridge 2019, 421.
[57] V., sul punto, Public Redacted Decision on the defence request for a witness to give evidence via video-link (Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-2285, 9 febbraio 2010, par. 15.
[58] Cfr. Public redacted version of “Decision on Defence’s request to hear the testimony of Witnesses D-0057 and D-0211 via video-link” (Trial Chamber VI), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Bosco Ntaganda, N. ICC-01/04-02/06, 17 agosto 2017, par. 5. Sulla tematica v. H. FARTHOFER, The Development of Witness Evidence Law at the International Criminal Court, in AA.VV., The Past, Present and Future of the International Criminal Court, a cura di A. Heinz e V.E. Dittrich, Bruxelles 2021, 539.
[59] In tal senso v. ICC-01/04-01/06-1119, 18 gennaio 2008, cit., par. 130.
[60] Così ICC-01/04-01/06-1119, 18 gennaio 2008, cit., par. 131.
[61] V. ICC-01/04-01/06—462, 22 settembre 2006, cit., p. 6, in cui la Pre-Trial Chamber ha stabilito che, di regola, nella confirmation hearing la vittima anonima può avere accesso solo ai documenti pubblici e può presenziare solo alle udienze pubbliche.
[62] V., in questi termini, S. ZAPPALÀ, The Rights of Victims, cit., 151, secondo cui «would it not be better to allow associations of victims to participate and to speak in the name of individual victims in a more general manner?». Nel caso Lubanga, su 129 vittime autorizzate a partecipare al dibattimento, solo l’identità di 23 è stata resa nota alle parti e ai partecipanti al procedimento: v. Judgment pursuant to Article 74 of the Statute (Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-2842, 14 marzo 2012, par. 18. Sul punto cfr. L. CATANI, Victims at the International Criminal Courts, cit., 913.
[63] V. Separate Opinion of Judge Georghios M. Pikis, ICC-01/04-01/06-925 0A8, 13 giugno 2007, cit., par. 16.
[64] Al proposito, la r. 143 RPP CPI, concernente le udienze ulteriori relative alla determinazione della pena ed eventualmente agli aspetti risarcitori, implica necessariamente un diritto di intervento delle vittime teso ad esprimere la loro posizione nelle udienze concernenti la determinazione della pena.
[65] Cfr. Decision on the supplemented applications by the legal representatives of victims to present evidence and the views and concerns of victims (Trial Chamber III), Situation in the Central African Republic in the case of the Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, N. ICC-01/05-01/08-2138, 22 febbraio 2012, par. 19; Decision on the request by victims A/0225/06, A/0229/06, and A/0270/07 to express their views and concerns in person and to present evidence during the trial (Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-2032-Anx, 26 giugno 2009, par. 25. Secondo Decision on the modalities of victims participation at trial (Trial Chamber II), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. German Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, N. ICC-01/04-01/07-1788, 22 gennaio 2010, par. 82, peraltro, la richiesta di prove a carico o a discarico ai sensi dell’art. 69 par. 3 St. CPI sarebbe un mezzo per le vittime di esprimere le loro views and concerns.
[66] V., ad es., artt. 68 e 43 par. 6 St. CPI; r. 16 e 17, 87 e 88, RPP CPI.
[67] Cfr. Separate Opinion of Judge Georghios M. Pikis, ICC-01/04-01/06—925 0A8, 13 giugno 2007, cit., par. 16.
[68] V. ICC-01/04-01/06-1432, 11 luglio 2008, cit., par. 93-105.
[69] Cfr. ICC-01/04-01/06-1432, 11 luglio 2008, cit., par. 97, che riconosce, altresì, la facoltà delle vittime di confutare l’ammissibilità o la rilevanza delle prove. In argomento cfr. W.A. SCHABAS, The International Criminal Court, cit., 832-833.
[70] V. ICC-01/04-01/06-1432, 11 luglio 2008, cit., par. 98. In argomento cfr. le articolate considerazioni di H. FRIMAN, The International Criminal Court and Participation of Victims, cit., 495, ad avviso del quale ciò significa che dovrebbe spettare alla Chamber, e non alla vittima, decidere «the theme of the particular adduction of evidence – that is, which facts are meant to be verified»; cfr. anche le critiche avanzate da S. ZAPPALÀ, The Rights of Victims, cit., 148. Secondo Judgment on the Appeal of Mr. Katanga Against the Decision of Trial Chamber II of 22 January 2010 Entitled “Decision on the Modalities of Victim Participation at Trial (Appeals Chamber), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. German Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, N. ICC-01/04-01/07-2288 0A 11, 16 luglio 2010, par. 55, il giudice dibattimentale può anche chiedere alle vittime di presentare prove non previamente rese note all’accusato; in tale situazione, la Trial Chamber deve ordinare la messa a disposizione di queste prove all’imputato con sufficiente anticipo rispetto alla loro introduzione in dibattimento, e deve adottare tutte le altre misure necessarie ad assicurare il diritto dell’imputato a un giusto processo, all’interno del quale rientra il diritto ad avere il tempo e le facilitazioni necessarie per la preparazione della difesa.
[71] La r. 93 RPP CPI richiama le r. 107, 109, 125, 128, 136, 139 e 191. Inoltre, la Camera può richiedere i punti di vista di altre vittime, se opportuno. V., al proposito, ICC-01/04-556, 19 dicembre 2008, cit., par. 48.
[72] Cfr. artt. 64 par. 8 lett. a e 65 St. CPI. Sul tema v., tra gli altri, M.G. AIMONETTO, La valorizzazione del ruolo della vittima, cit., 1341; V. FANCHIOTTI, voce Corte penale internazionale, in Enc. Dir., Annali, II, tomo 2, Milano 2008, 305; L. SCOMPARIN, Il ruolo della vittima, cit., 373.
[73] In forza dell’art. 15 par. 1 St. CPI, il prosecutor può iniziare ad investigare proprio motu sulla base di informazioni, concernenti crimini appartenenti alla giurisdizione della Corte, ricevute da qualunque fonte, incluse le vittime. Nel caso in cui l’organo dell’accusa ritenga che vi sia una base ragionevole per l’inizio formale delle indagini, deve presentare una richiesta di autorizzazione in tal senso alla Pre-Trial Chamber. Se, viceversa, reputa che non sussista una ragionevole base per un’indagine, deve informare coloro che hanno fornito le informazioni (art. 15 par. 6 St. CPI). Al fine di consentire alle vittime di presentare istanza per la partecipazione al procedimento, la r. 92 par. 2 RPP CPI, impone alla Corte di notificare alle vittime la decisione del prosecutor di non iniziare le indagini o di non esercitare l’azione penale.
[74] In argomento v. Decision on Victims’ Applications for Participation a/0010/06, a/0064/06 to a/0070/06, a/0081/06 to a/0104/06 and a/0111/06 to a/0127/06 (Pre-Trial Chamber II), Situation in Uganda, N. ICC-02/04-101, 10 agosto 2007, par. 90-92. Le vittime non hanno un generale diritto di partecipare alla fase investigativa relativa a una situation, sebbene possano essere autorizzate a partecipare agli stadi procedimentali giudiziari che hanno luogo nella suddetta fase: v. Decision on victims’ participation in proceedings relating to the situation in the Democratic Republic of Congo (Pre-Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of Congo, N. ICC-01/04, 11 aprile 2011, par. 9-10. Cfr., sul punto, C. SAFFERLING – G. PETROSSIAN, Five Categories of Victims and the Consequences on the International Criminal Court, in AA.VV., The Past, Present and Future of the International Criminal Court, cit., 477.
[75] V. r. 50 par. 1 RPP CPI, ai sensi della quale l’informativa può essere data anche by general means, per esempio tramite annunci pubblici, al fine di raggiungere gruppi di vittime. A seguito dell’informativa, le vittime possono presentare alla Pre-Trial Chamber osservazioni in forma scritta entro precisi limiti temporali; l’organo giurisdizionale può, inoltre, richiedere loro ulteriori informazioni utili alla decisione, che dovrà essere motivata e notificata alle vittime intervenute (v. r. 50 par. 3-5 RPP CPI).
[76] Le modalità di presentazione di siffatte osservazioni sono contenute nella r. 59 RPP CPI.
[77] Cfr. M. HEIKKILÄ, International Criminal Tribunals, cit., 146; HUMAN RIGHTS WATCH, Commentary to the Preparatory Commission on the International Criminal Court. Elements of Crimes and Rules of Evidence and Procedure, 11 luglio 1999, 28-29; C. JORDA and J. DE HEMPTINNE, The status and role of the victim, cit., 1404.
[78] Cfr. A.H. GUHR, Victim Participation During the Pre-Trial Stage, cit., 111.
[79] Cfr., in quest’ottica, A.H. GUHR, Victim Participation During the Pre-Trial Stage, cit., 135.
[80] V., in tal senso, G. FIDELBO, La posizione della persona offesa, in AA.VV., Giurisdizione internazionale e giudice transnazionale, XLIV Corso di studi, Perugia, 23-24 aprile 2004, a cura di G. Fumu – M-L. Campiani, Napoli 2008, 124-125, il quale, nel cercare un parallelo con l’ordinamento italiano, sottolinea che l’istituto delle osservazioni ricorda «le osservazioni conosciute in campo amministrativo, attraverso cui il privato partecipa al procedimento amministrativo, ora collaborando alle attività dell’autorità decidente, ora opponendosi a delle scelte che l’autorità può fare, ora semplicemente partecipando e rappresentando degli interessi che vuole siano presi in considerazione».
[81] Cfr., in termini problematici, H. FRIMAN, The International Criminal Court and Participation of Victims, cit., 500. Sul punto cfr. C.H. CHUNG, Victims’ Participation at the International Criminal Court: Are Concessions of the Court Clouding the Promise?, in Northwestern Journ. of Int’l. Human Rights 2008, 465.
[82] L’art. 68 par. 3 St. CPI si limita, al proposito, a prevedere che «the Court shall permit their views and concerns to be presented and considered at the stages of the proceedings determined to be appropriate by the Court…». Nessuna indicazione in tal senso è contenuta negli artt. 15 par. 3 e 19 par. 3 St. CPI.
[83] V., al proposito, S. ZAPPALÀ, The Rights of Victims, cit., 142.
[84] Cfr. Order setting out the schedule for submissions and hearing on further subjects which require determination prior to trial (Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-1083, 13 dicembre 2007, par. 4. V., in argomento, R.S. AITALA, Diritto internazionale penale, Milano 2021, 325.
[85] Le uniche previsioni che si riferiscono ai diritti delle vittime attengono alla fase delle riparazioni: v. art. 75 par. 6 ST CPI, e r. 97 par. 3 RPP CPI. In argomento cfr. L. ZEGVELD, Victims as a Third Party, cit., 331.
[86] V. Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations (Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, par. 177.
[87] Nella letteratura italiana, v., per tutti, F. CINGARI, Vittima del reato e diritto penale, in AA.VV., Studi in onore di Carlo Enrico Paliero, cit., tomo I, Politica criminale e teoria della pena, 16; M. DONINI, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim. 2015, 2, 236; G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, Bari 2017, 33.
[88] In questi termini A. LATINO, Il ruolo della vittima davanti alla Corte penale internazionale: dal diritto al processo al diritto nel processo e al di là del processo, in Pensar 2018, vol. 23, 1, 6.
[89] Così ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 179. Successivamente, la Corte ha emesso un ordine di riparazione rispettivamente nel caso Katanga [Order for reparations pursuant to Article 75 of the Statute (Trial Chamber II), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. German Katanga, N. ICC-01/04-01/07-3728, 24 marzo 2017]; nel caso Al Mahdi [Reparations Order (Trial Chamber VIII), Situation in the Republic of Mali in the case of the Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, N. ICC-01/12-01/15-236, 17 agosto 2017]; nel caso Ntaganda [Reparations Order (Trial Chamber VI), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Bosco Ntaganda, N. ICC-01/04-02/06-2659, 8 marzo 2021] ; nel caso Ongwen [Reparations Order (Trial Chamber IX), Situation in Uganda in the case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen, N. ICC-02-04-01/15-2074, 28 febbraio 2024].
[90] La locuzione “in riferimento alle vittime” è volta a garantire le riparazioni ai familiari e ai successori delle vittime: v., sul punto, D. DONAT CATTIN, sub art. 75, in AA.VV., Commentary on the Rome Statute, cit., 1402-1403; W.A. SCHABAS, The International Criminal Court, cit., 881. Secondo ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 194-197, le riparazioni possono essere accordate alle vittime dirette e a quelle indirette; a chiunque abbia tentato di prevenire la commissione di uno o più crimini oggetto del procedimento e a coloro che abbiano sofferto un pregiudizio personale come risultato dei suddetti reati, indipendentemente dal fatto che abbiano partecipato o meno al procedimento penale. Vittime indirette possono essere anche i soggetti che hanno subito un danno nel soccorrere le vittime. Beneficiari delle riparazioni, inoltre, possono essere anche gli enti giuridici, ai sensi della r. 85 lett. b RPP CPI.
[91] ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 222.
[92] ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 223-225. In argomento v. anche ICC-01/12-01/15-236, 17 agosto 2017, cit.
[93] ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 226-230.
[94] ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 232-236.
[95] ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 227, 231 e 232.
[96] ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 231.
[97] Public Redacted Version, Decision on the Updated Implementation Plan from the Trust Fund for Victims (Trial Chamber VIII), Situation in the Republic of Mali in the case of the Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, N. ICC-01/12-01/15, 4 marzo 2019, par. 14.
[98] Al fine di rendere le vittime consapevoli circa la facoltà di chiedere la riparazione e in ordine alle procedure riparatorie, la r. 16 RPP CPI impone al Registrar di informare le vittime dei diritti loro attribuiti dallo Statuto e dalle Regole di procedura e prova, mentre la r. 96 RPP CPI richiede al suddetto organo, per quanto possibile, di notificare alle vittime o ai loro rappresentanti legali e agli altri soggetti interessati la sussistenza del procedimento riparatorio, e di prendere tutte le misure volte a dare adeguata pubblicità al suddetto procedimento, per quanto possibile, nei confronti di altre vittime, nonché delle persone e degli Stati interessati. Per l’esposizione della normativa cfr., tra gli altri, M.G. AIMONETTO, La valorizzazione del ruolo della vittima, cit., 1342; V. FANCHIOTTI, La vittima nel sistema dei tribunali penali internazionali, cit., 126; M. HEIKKILÄ, International Criminal Tribunals, cit., 146-147; F. MCKAY, Are Reparations Appropriately Addressed in the ICC Statute?, in AA.VV., International Crimes, Peace, and Human Rights: the Role of the International Criminal Court, a cura di D. Shelton, Ardsley, New York 2000, 163.
[99] La norma è rivolta esclusivamente “contro” gli individui, pur se la Corte può presentare richiesta di cooperazione agli Stati nel caso concreto al fine di assicurare l’attuazione delle sue decisioni sulle riparazioni (cfr. artt. 75 par. 4 e 5, 93 par. 1, e 109 St. CPI): v., in tal senso M. DEL TUFO, La riparazione alle vittime e il fondo di garanzia, in AA.VV., La Corte penale internazionale, coord. da G. Lattanzi e V. Monetti, Milano 2006, 895; D. DONAT CATTIN, sub art. 75, cit., 1400. Sul punto, per quanto riguarda l’Italia, v. l. 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale), il cui art. 21 comma 6 dispone che «gli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello Statuto, sono eseguiti secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale». L’art. 22 l. n. 237 del 2012, a sua volta, per la parte che qui interessa, prevede che, se a seguito di richiesta di esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime da parte della Corte penale internazionale insorgono difficoltà nell’esecuzione, «il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per l’avvio delle procedure di consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova».
[100] Cfr. Judgment on the appeals against the “Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations of 7 August 2012”, (Appeals Chamber), Situation in the Democratic Republic of Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06 A A 2 A 3, 3 marzo 2015, par. 1.
[101] ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 187.
[102] Si è osservato, al riguardo, che l’eccezionale potere della Corte di procedere motu proprio è finalizzato a consentire alla Corte di ovviare alla possibile assenza della vittima, la cui distanza geografica o culturale dalla Corte, unitamente al mancato possesso di informazioni o di fondi e alle pressioni cui tale soggetto è esposto, possono impedirle di portare tempestivamente le istanze riparatorie e risarcitorie davanti all’organo giurisdizionale: così C. JORDA e J. DE HEMPTINNE, The status and role of the victim, cit., 1407.
[103] È ravvisabile, in materia, una differenza tra l’art. 75 par. 3 St. CPI, ai sensi del quale la Corte può («may») invitare … le vittime…, e l’art. 68 par. 3 St. CPI, in forza del quale la Corte deve permettere («shall permit») che le opinioni e le preoccupazioni delle vittime siano manifestate e prese in considerazione: v., al riguardo, D. DONAT CATTIN, sub art. 75, cit., 1407.
[104] V., in tal senso, S. ZAPPALÀ, Human rights, cit., 229.
[105] Cfr., sul punto, C. JORDA e J. DE HEMPTINNE, The status and role of the victim, cit., 1411.
[106] In questi termini D.L. SHELTON, Reparations for Victims of International Crimes, in AA.VV., International Crimes, Peace, and Human Rights, cit., 146-147, secondo cui «it would be unjust to require a high standard of proof of loss or injury, given the circumstances in which many of the victims may find themselves, including refugee status, homelessness, and lack of medical care where certificates or evidence of injury could be obtained»; in termini problematici v. C. JORDA e J. DE HEMPTINNE, The status and role of the victim, cit., 1411, che rimarcano come «in all cases, the Court should take into account the fact that victims will often be unable, on account of hostilities, to gather the written or oral evidence needed to prove, for example, that they received treatment or that a close relative died». In giurisprudenza v. ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 251-252.
[107] ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 253. In Order for Reparations (amended) Appeals Chamber), Situation in the Democratic Republic of Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-3129-AnxA, 3 marzo 2015, par. 22, si afferma che l’interessato deve fornire una prova sufficiente in ordine al nesso causale fra il crimine e il danno subito, basato sulle specifiche circostanze del caso. Sul punto cfr. anche ICC-01/04-01/07-3728, 24 marzo 2017, cit., par. 50.
[108] ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 254.
[109] Cfr. ICC-01/04-01/06 A A 2 A 3, 3 marzo 2015, cit., par. 83. Sul punto v. C. STAHN, Reparative Justice after the Lubanga Appeal Judgment, in Journ. Int’l. Crim. Just. 2015, 808.
[110] Cfr. ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 219, in cui si afferma che nel caso sottoposto al suo esame la Corte adotterà un approccio collettivo che assicuri che le riparazioni raggiungano anche le vittime allo stato non identificate.
[111] V. ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 264.
[112] V., al proposito, r. 153 RPP CPI.
[113] Cfr. Public Redacted Version of ICC-01/04-01/06-2803-Conf-Exp-Trust Fund for Victims' First Report on Reparations (Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-2803, 1° settembre 2011, par. 409.
[114] In tal senso Decision on the admissibility of the appeals against Trial Chamber I's “Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations" and directions on the further conduct of proceedings (Appeals Chamber), Situation in the Democratic Republic of Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-2953 (A A2 A3 OA 21), 14 dicembre 2012, par. 86.
[115] Cfr., al riguardo, ICC-01/04-02/06-2659, 8 marzo 2021, cit., par. 5. V., sul punto, INDIPENDENT EXPERT REVIEW OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND THE ROME STATUTE SYSTEM, Final Report, 30 settembre 2020, 295-296, par. 900. Il rapporto è reperibile in redress.org, 1° ottobre 2020.
[116] V., sul punto, le considerazioni di M. LOSTAL, The Ntaganda Reparation Order: a marked step towards a victim-centred reparations legal framework at the ICC, in ejiltalk.org, 24 maggio 2021.
[117] Così L. POLTRONIERI ROSSETTI, Il diritto alla riparazione per le vittime di crimini internazionali: problemi e prospettive a partire dalle decisioni della CPI nel caso Lubanga, Tesi di laurea, a.a. 2012-2013, in Dir. Pen. Cont. 28 novembre 2013, 110, nt. 168.
[118] In argomento cfr. T. DANNEBAUM, The International Criminal Court, Article 79, and Transitional Justice: The Case for an Indipendent Trust Fund for Victims, in Wisconsin Int’l. Law Journ., vol. 28, 2010, 234; M. DEL TUFO, La riparazione alle vittime e il fondo di garanzia, cit., 896; T. INGADOTTIR, The Trust Fund of the ICC, in AA.VV., International Crimes, Peace, and Human Rights, cit., 149; C. MCCARTHY, Reparations and Victim Support in the International Criminal Court, Cambridge 2012, 225; F. MEGRET, Justifying Compensation by the International Criminal Court’s Victims Trust Fund: Lessons from Domestic Compensation Schemes, in Brooklyn Journ. of Int’l. Law 2010, 36(1), 124.
[119] V. Establishment of a fund for the benefit of victims of crimes within the jurisdiction of the Court, and of the families of such victims, ICC-ASP/1/Res. 6, 9 settembre 2002, in cui si è specificato come il Fondo possa essere costituito, oltre che dalle entrate previste dall’art. 79 par. 2 St. CPI e dalle risorse raccolte attraverso gli ordini di riparazione ex r. 98 RPP CPI, anche, tra l’altro, da contributi volontari ad opera di governi, organizzazioni, individui, società e altri enti (cfr. Establishment of a fund, cit., par 2).
[120] V. ICC-ASP/4/Res.3, 3 dicembre 2005.
[121] Cfr., sul tema, C. MCCARTHY, Reparations under the Rome Statute of the International Criminal Court and Reparative Justice Theory, in Int’l. Journ. of Trans. Just. 2009, 3, 267.
[122] In giurisprudenza si è, peraltro, precisato che è responsabilità del Fondo, in primo luogo, assicurare che sufficienti risorse siano disponibili nell’eventualità di un ordine di riparazione della Corte ai sensi dell’art. 75 par. 2 St. CPI: v., al proposito, Decision on the Notification of the Board of Directors of the Trust Fund for Victims in accordance with Regulation 50 of the Regulations of the Trust Fund (Pre-Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo, N. ICC-01/04-492, 11 aprile 2008, p. 7.
[123] In questi termini L. POLTRONIERI ROSSETTI, Il diritto alla riparazione per le vittime di crimini internazionali, cit., 138. V., al proposito, ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 275.
[124] Sul punto cfr. W.A. SCHABAS, The International Criminal Court, cit., 915; T. VAN BOVEN, Victims’ rights and interests, cit., 905. Diverse decisioni hanno asserito che, nel determinare il potenziale impatto sulle questioni dinanzi alla Corte, è opportuno ricevere le opinioni di coloro che sono coinvolti dal progetto proposto, il quale include le vittime stesse attraverso i loro rappresentanti legali: v. Decision on Observations on the Notification under Regulation 50 of the Regulations of the Trust Fund for Victims (Pre-Trial Chamber II), Situation in Uganda, N. ICC-02/04-120, 5 marzo 2008, p. 4; Decision on the Request of the Trust Fund for Leave to Respond to the Observations (Pre-Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo, N. ICC-01/04-473, 28 febbraio 2008; Decision on the time limit for the filing of observations on the Notification by the Board of Directors of the Trust Fund for Victims (Pre-Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo, N. ICC-01/04-441, 5 febbraio 2008.
[125] V., in tal senso, S. ZAPPALÀ, Human rights, cit., 231.
[126] ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 284 e 289, lett. b.
[127] Cfr. ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 265.
[128] V. ICC-01/04-01/06-2904, 7 agosto 2012, cit., par. 266.
[129] Cfr. ICC-01/04-01/06 A A 2 A 3, 3 marzo 2015, cit. I principi adottati in tale decisione sono stati seguiti anche da: ICC-01/04-01/07-3728, 24 marzo 2017, cit., par. 30; ICC-01/12-01/15-236, 17 agosto 2017, cit., par. 26. Successivamente, ICC-01/04-02/06-2659, 8 marzo 2021, cit., par. 28-103, ha ampliato e modificato i principi identificati dalla Appeals Chamber nel caso Lubanga.
[130] V. ICC-01/04-01/06-3129-AnxA, 3 marzo 2015, cit., par. 5.
[131] In argomento cfr. TRUST FUND FOR VICTIMS, Annual Activity Report: Trust Fund for Victims 2020, settembre 2021, in trustfundforvictims.org, 28. Il Fondo ha approvato, inoltre, l’avvio di programmi di assistenza in Georgia, Kenia e Mali (cfr. ibid., 39).
[132] V. Report to the Assembly of State Parties on the projects and the activities of the Board of Directors of the Trust Fund for Victims for the period 1 July 2019 to 30 June 2020, ICC-ASP/19/14, 16 settembre 2020, 3.
[133] V. G. CARAYON-J. O’DONOHUE, The International Criminal Court’s Strategies in Relation to Victims, in Journ. Int’l. Crim. Just. 2017, vol. 15, 3, 584.
[134] Cfr. TRUST FUND FOR VICTIMS, TFV Strategic Plan 2020-2021, luglio 2020, in trustfundforvictims.org.
[135] V., in tal senso, Decision on legal representation, appointment of counsel for the defence, protective measures and time-limit for submission of observations on applications for participation a/0010/06, a/0064/06 to a/0070/06, a/0081/06 to a/0104/06 and a/0111/06 to a/0127/06 (Pre-Trial Chamber II), Situation in Uganda in the case of the Prosecutor v. Joseph Koni, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Raska Lukwiya, Dominic Ongwen, N. ICC-02/04-01/05-134, 1° febbraio 2007, par. 2-10, in cui la Pre-Trial Chamber II ha rimarcato che la partecipazione della vittima al procedimento non è subordinata all’assistenza di un rappresentante legale neanche nelle fasi successive all’accoglimento dell’istanza di partecipazione (v. par. 10).
[136] V., in tal senso, M. HEIKKILÄ, International Criminal Tribunals, cit., 150.
[137] Al fine di agevolare il coordinamento in ordine alla rappresentanza delle vittime, la Cancelleria può fornire assistenza, tra l’altro, indirizzando le vittime a un elenco di legali tenuto da essa, ovvero suggerendo uno o più rappresentanti legali comuni: v. r. 90 par. 2 RPP CPI. Secondo ICC-01/04-01/06-1119, 18 gennaio 2008, cit., par. 116, la comparizione personale di un ampio numero di vittime può incidere sulla speditezza ed equità del procedimento, mentre le loro comuni opinioni e preoccupazioni possono, in determinate ipotesi, essere meglio esposte da un rappresentante legale comune (ad es. per ragioni di lingua, di sicurezza o di opportunità); in argomento v. anche Decision on common legal representation of victims for the purpose of trial (Trial Chamber III), Situation in the Central African Republic in the case of the Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, N. ICC-01/05-01/08-1005, 10 novembre 2010, par. 15.
[138] A norma della r. 90 par. 4 RPP CPI, la Camera e la Cancelleria devono adottare tutte le ragionevoli misure volte ad assicurare che nella selezione dei rappresentanti legali comuni siano rappresentati i distinti interessi delle vittime e sia evitato qualunque conflitto di interesse. In ICC-01/04-01/06-1119, 18 gennaio 2008, cit., par. 124, si è asserito che, al fine di tutelare in modo effettivo i suddetti interessi, è necessario adottare un approccio flessibile, dovendosi, peraltro, potenzialmente tenere in considerazione fattori quali la lingua parlata dalle vittime (e dagli eventuali futuri rappresentanti), nonché «links between them provided by time, place and circumstance and the specific crimes of which they are alleged to be victims…». Al riguardo occorre rammentare, altresì, che in forza della reg. 79 par. 2 Regulations of the Court, nella scelta di un comune rappresentante per le vittime si dovrebbe tenere conto delle opinioni di queste ultime, nonché dell’esigenza di rispettare le tradizioni locali e di assistere specifici gruppi di vittime.
[139] In generale, ai sensi della reg. 113 Regulations of the Registry, la Cancelleria deve informare le vittime in ordine alla possibilità di accedere all’assistenza legale a spese della Corte al fine della partecipazione al procedimento. Nella valutazione circa l’ammissione a siffatta assistenza, la Cancelleria deve tener conto, tra l’altro, dei mezzi economici della vittima, della complessità del caso, della possibilità di chiedere all’Ufficio del difensore pubblico delle vittime di agire, e della disponibilità di servizi di consulenza e assistenza legale pro bono. Viene, inoltre, richiamata l’applicabilità delle reg. 130-139 Regulations of the Registry. In argomento v. anche reg. 85 Regulations of the Court. In generale, la Cancelleria accorda provvisoriamente l’ammissione all’assistenza legale a carico della Corte in attesa del risultato delle investigazioni finanziarie là dove ritenga prima facie l’istante totalmente indigente: v., ad es., in tal senso, con riferimento alle vittime, Registrar’s Decision on the Indigence of Victim a/0007/08 (Registrar), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-1572 tENG, 22 dicembre 2008; Registrar’s Decision on the Indigence of Victims a/0016/06, a/0018/06, a/0021/06, a/0025/06, a/0028/06, a/0031/06, a/0032/06, a/0034/06, a/0042/06, a/0044/06, a/0045/06, a/0142/06, a/0148/06, a/0150/06, a/0188/06, a/0199/06, a/0228/06 (Registrar), Situation in the Democratic Republic of the Congo, N. ICC-01/04-490, 26 marzo 2008.
[140] La decisione della Camera in materia può contenere direttive sulle modalità e sull’ordine delle domande, nonché sulla produzione di documenti [v. r. 91 par. 3 (b) RPP CPI].
[141] In argomento v. M.G. AIMONETTO, La valorizzazione del ruolo della vittima, cit., 1341.
[142] V. supra, par. 4.
[143] Così ICC-02/04-01/05-134, 1° febbraio 2007, cit., par. 10.
[144] Cfr. Victim participation in the Lubanga case. Interview with Judge Adrian Fulford, in Victims’ Rights Working Group Bulletin (2014-2015), 25, 4, reperibile in www.vrwg.org.
[145] V. Redress, Representing Victims before the ICC: Recommendations on the Legal Representation System, Aprile 2015, 10, in redress.org. Sul punto v. G. CARAYON-J. O’DONOHUE, The International Criminal Court’s Strategies, cit., 579. In ICC-01/12-01/15-97-Red, 8 giugno 2016, cit., par. 36, si è asserito che «pursuant to Rule 90(1) of the Rules, “[a] victim shall be free to choose a legal representative”. However, the Chamber is of the view that the remainder of Rule 90 of the Rules makes it clear that this right is not absolute and that, “where there are a number of victims” and “for the purposes of ensuring the effectiveness of the proceedings”, a legal representative can be chosen by the Court, taking into consideration the distinct interests of the victims and avoiding any conflict of interest»; sul punto v. anche Decision on Requests Concerning Organisation of Victim Representation (Trial Chamber IX), Situation in Uganda in the case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen, N. ICC-02/04-01/15-476, 26 maggio 2016, par. 7.
[146] Cfr. Decision on Victims' Participation and Victims' Common Legal Representation at the Confirmation of Charges Hearing and in the Related Proceedings (Pretrial Chamber I), Situation in the Republic of Côte d’Ivoire in the case of the Prosecutor v. Laurent Gbabo, N. ICC-02/11-01/11-138, 4 giugno 2012, par. 42-45; Decision Concerning the Organisation of Common Legal Representation of Victims (Pretrial Chamber II), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Bosco Ntaganda, N. ICC-01/04-02/06-160, 2 dicembre 2013.
[147] V. Decision on the ‘Request for a determination concerning legal aid’ submitted by the legal representatives of victims (Trial Chamber IX), Situation in Uganda in the in the case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen, N. ICC-02/04-01/15-445, 26 maggio 2016, par. 8, e, in precedenza, Decision on contested victims’ applications for participation, legal representation of victims and their procedural rights (Pretrial Chamber II), Situation in Uganda in the case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen, N. ICC-02/04-01/15-350, 27 novembre 2015, par. 18. Cfr., in argomento, R. KILLEAN-L. MOFFETT, Victim Legal Representation before the ICC and ECCC, in Journ. Int’l. Crim. Just. 2017, 728-729.
[148] Decision on Registry’s Request for Clarification on the Issue of Legal Assistance Paid by the Court for the Legal Representatives of Victims (Trial Chamber VII), Situation in Uganda in the case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen, N. ICC-02/04-01/15-591, 14 novembre 2016.
[149] V., sul punto, R. KILLEAN-L. MOFFETT, Victim Legal Representation before the ICC and ECCC, cit., 726. In argomento cfr. anche R.J. ROGERS, Assessment of the ICC’s Legal Aid System, 5 gennaio 2017, in globaldiligence.com, 92.
[150] Cfr. Decision on victims' representation and participation (Trial Chamber V), Situation in the Republic of Kenya in the case of the Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, N. ICC-01/09-01/11-460, 3 ottobre 2012, par. 42-43; Decision on victims' representation and participation (Trial Chamber V), Situation in the Republic of Kenya in the case of the Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura e Uhuru Muigai Kenyatta, N. ICC-01/09-02/11-498, 3 ottobre 2012, par. 40-44. Sul punto v. P. LOBBA, Da comparsa a comprimaria, cit., 836; G. ZAGO, The role of victims at the International Criminal Court: legal challenges from the tension between restorative and retributive justice, in Dir. Pen. Cont. 12 novembre 2014, 10.
[151] Cfr. ICC-02/04-01/15-350, 27 novembre 2015, cit., par. 23.
[152] In questa prospettiva v. G. CARAYON-J. O’DONOHUE, The International Criminal Court’s Strategies, cit., 591. Sulla urgente necessità di una revisione del sistema di legal aid nei procedimenti di fronte alla Corte penale internazionale v. INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, Priorities and Recommendations for the 19th Session of the International Criminal Court Assembly of State Parties, dicembre 2020, 9.
[153] V. art. 43 par. 6 St. CPI.
[154] Cfr. reg. 86 e 88 Regulations of the Court, e reg. 97-111 Regulations of the Registry.
[155] V. artt. 43 par. 6, e 68 par. 4 St. CPI, r. 16-19 RPP CPI, e reg. 79-96 Regulations of the Registry.
[156] V. reg. 80-81 Regulations of the Court, e reg. 114-117 Regulations of the Registry.
[157] V., in argomento, P. MASSIDDA – S. PELLET, Role and practice of the Office of Public Counsel for Victims, in AA.VV., The Emerging Practice of International Criminal Court, cit., 696.
[158] V. art. 43 par. 6 St. CPI, e r. 17 RPP CPI. V., in argomento, W.A. SCHABAS, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge 2020, 377.
[159] Cfr. r. 16 par. 1 RPP CPI.
[160] Cfr. Registry, in icc-cpi.int.
[161] V., in tal senso, Decision on Information and Outreach for the Victims of the Situation (Pretrial Chamber I), Situation in the State of Palestine, N. ICC-01/18-2, 13 luglio 2018, par. 7.
[162] Cfr., sul punto, Decision Establishing Principles on the Victims’ Application Process (Pretrial Chamber II), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Bosco Ntaganda, N. ICC-01/04-02/06-67, 13 maggio 2013, par. 12.
[163] Tale soggetto deve soddisfare i criteri contemplati dalla r. 21 RPP CPI e dalla reg. 67 Regulations of the Court: v. reg. 81 par. 3 Regulations of the Court.
[164] Cfr. reg. 81 par. 4 Regulations of the Court.
[165] Reg. 81 par. 4 (a) e (b) Regulations of the Court. Cfr., sul punto, W.A. SCHABAS, An Introduction to the International Criminal Court, cit., 2020, 378-379.
[166] V. reg. 80 Regulations of the Court.
[167] V. reg. 81 par. 2 Regulations of the Court, e reg. 115 par. 1 e 2 Regulations of the Registry.
[168] V. Decision on the Request of OPCV (Pre-Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo, N. ICC-01/04-418, 10 dicembre 2007, par. 10; ICC-01/04-374, 17 agosto 2007, cit., par. 43, secondo cui il ruolo dell’Ufficio è limitato a fornire supporto e assistenza con riferimento alle istanze in ordine alle quali «the Registry automatically request[s] additional information for [any] incomplete Applications». Si è, peraltro, osservato che tale ruolo è espressamente demandato alla Cancelleria o alla Victims Participation and Reparation Section dalla reg. 86 par. 4 Regulations of the Court: v., in tal senso, P. MASSIDDA – S. PELLET, Role and practice of the Office, cit., 702.
[169] Cfr. P. MASSIDDA – S. PELLET, Role and practice of the Office, cit., 702, e, nella giurisprudenza della Corte, First Decision on Victims’ Participation in the Case (Pre-Trial Chamber II), Situation in the Republic of Kenya in the case of the Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang, N. ICC-01/09-01/11-17, 30 marzo 2011, par. 18.
[170] V., peraltro, sul punto, ICC-01/05-01/08-1005, 10 novembre 2010, cit., par. 29, secondo cui il compito principale dell’Ufficio è quello di assistere i rappresentanti legali piuttosto che quello di rappresentare vittime individuali di fronte alla Corte.
[171] V., al riguardo, Decision on the treatment of applications for participation (Trial Chamber II), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. German Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, N. ICC-01/04-01/07-933 tENG, 26 febbraio 2009, par. 44-45. Sul punto cfr. anche Decision on the Observations on legal representation of unrepresented applicants (Trial Chamber III), Situation in the Central African Republic in the case of the Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, N. ICC-01/05-01/08-651, 9 dicembre 2009 (riclassificata come pubblica il 28 gennaio 2010), par. 9 e 18; Decision on Victim Participation (Pre-Trial Chamber III, Single Judge), Situation in the Central African Republic in the case of the Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, N. ICC-01/05-01/08-103, tENG-Corr, 12 settembre 2008, par. 10; Decision on the role of the Office of Public Counsel for Victims and its request for access to documents (Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-1211, 6 marzo 2008, par. 30-31 e 34; ICC-01/04-374, 17 agosto 2007, cit., par. 43-44.
[172] V., in tal senso, ICC-01/04-01/06-1211, 6 marzo 2008, cit., par. 30; Order on the Office of Public Counsel for Victims’ request filed on 21 November 2007 (Trial Chamber I), Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, N. ICC-01/04-01/06-1046, 27 novembre 2007, in cui all’Ufficio è stato permesso di essere sentito sulle questioni riguardanti la protezione di determinate vittime e il duplice ruolo di testimoni/vittime. In argomento cfr. P. MASSIDDA – S. PELLET, Role and practice of the Office, cit., 702-704.
[173] Cfr. N. ICC-02/11-01/11-138, 4 giugno 2012, cit., par. 40, 42-45.
[174] V. N. ICC-01/04-02/06-160, 2 dicembre 2013, cit., par. 25.
[175] Cfr. N. ICC-01/04-02/06-160, 2 dicembre 2013, cit., par. 11.
[176] Cfr., in tal senso, Indipendent Panel of experts report on victim participation at the International Criminal Court, Luglio 2013, in redress.org, par. 97.
[177] V., sul punto, R. KILLEAN-L. MOFFETT, Victim Legal Representation before the ICC and ECCC, cit., 727. Cfr. anche G. CARAYON-J. O’DONOHUE, The International Criminal Court’s Strategies, cit., 580, i quali evidenziano come diverse ONG abbiano chiesto maggiore trasparenza in materia, sottolineando che «listening to victims’ choices of legal representation and supporting such choices is a pre-condition for their genuine participation in the ICC proceedings».
[178] Cfr., in tal senso, A. LATINO, Il ruolo della vittima davanti alla Corte penale internazionale, cit., 9.
[179] V. supra, nt. 427.
[180] Cfr. INDIPENDENT EXPERT REVIEW OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND THE ROME STATUTE SYSTEM, Final Report, cit., 274, par. 844
[181] V. ICC, Chambers Practice Manual, 5ª ed., 25 marzo 2022, 26.
[182] Cfr. C. SAFFERLING – G. PETROSSIAN, Five Categories of Victims, cit., 462, in cui si specifica che, al 30 settembre 2019 le vittime partecipanti ai procedimenti davanti alla Corte erano state rispettivamente: 425 nel caso Lubanga; 297 nel caso Katanga; 2.132 nel caso Ntaganda; 5.229 nel caso Bemba; 718 nel caso Gbagbo; 4.100 nel caso Ongwen; 280 nel caso Al Mahdi; 882 nel caso Al Hassan; 1.085 nel caso Yekatom e Ngaïssona; 6 nel caso Harun e Ali Kushayb; 103 nel caso Banda; 41 nel caso Koni; 628 nel caso Ruto e Sang; 725 nel caso Kenyatta.
[183] V., in argomento, Resolution ICC-ASP/22/Res. 3, 13 dicembre 2023, 10, punto 76.
[184] V. INDIPENDENT EXPERT REVIEW OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND THE ROME STATUTE SYSTEM, Final Report, cit., 276, par. 849.
[185] Cfr. C. SAFFERLING – G. PETROSSIAN, Five Categories of Victims, cit., 484.
[186] V. supra, par. 5.
[187] V. R.J. ROGERS, Assessment of the ICC’s Legal Aid System, cit., 93, par. 273.
[188] Cfr. ancora R.J. ROGERS, Assessment of the ICC’s Legal Aid System, cit., 94, par. 277.
[189] Cfr. Resolution ICC-ASP/20/Res.5, 9 dicembre 2021, 12; Resolution ICC-ASP/21/Res. 2, 9 dicembre 2022, 12.
[190] V. Draft Legal aid policy of the International Criminal Court, ICC-ASP/22/9, 22 novembre 2023.
[191] V. INDIPENDENT EXPERT REVIEW OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND THE ROME STATUTE SYSTEM, Final Report, cit., 288, par. 879.
[192] Così INDIPENDENT EXPERT REVIEW OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND THE ROME STATUTE SYSTEM, Final Report, cit., 290, par. 887.
[193] V. INDIPENDENT EXPERT REVIEW OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND THE ROME STATUTE SYSTEM, Final Report, cit., 289, par. 880-882.
[194] Il 23 maggio 2014 Mr. Katanga è stato condannato a 12 anni di reclusione. L’entità della pena è stata successivamente ridotta il 18 gennaio 2016. Le riparazioni sono state effettuate tra il 2017 e il 2023. Nei primi due anni di implementazione, ogni vittima ha ricevuto 250 dollari statunitensi come risarcimento simbolico. Tra il 2018 e il 2023, le vittime presenti nella provincia di Ituri sono state destinatarie, in base alle loro preferenze, di riparazioni collettive sotto forma di sostegno abitativo, supporto educativo per sé e per le persone a carico, nonché sostegno per attività generatrici di reddito. Le vittime residenti al di fuori della provincia di Ituri hanno ricevuto una riparazione in forma monetaria. Tutte le vittime residenti nell’Ituri hanno ricevuto anche supporto psicologico nel 2023: v. Symbolic Ceremony Marks End of ICC-Ordered Reparations for Victims in the case of The Prosecutor v. Germain Katanga in the Democratic Republic of Congo, Press Release 24 aprile 2024, in icc-cpi.int.
[195] Cfr. INDIPENDENT EXPERT REVIEW OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND THE ROME STATUTE SYSTEM, Final Report, cit., 285, par. 871.
[196] V. INDIPENDENT EXPERT REVIEW OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND THE ROME STATUTE SYSTEM, Final Report, cit., 289, par. 883.
[197] Cfr. ICC-ASP/18/14, Report to the Assembly of States Parties on the projects and the activities of the Board of Directors of the Trust Fund for Victims for the period 1 July 2018 to 30 June 2019, 26 luglio 2019, 3.
[198] V. INDIPENDENT EXPERT REVIEW OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND THE ROME STATUTE SYSTEM, Final Report, cit., 290, par. 884.
[199] V. ad esempio, al proposito, L. ZEGVELD, Victims as a Third Party, cit., 345.
[200] Cfr., in tal senso, INDIPENDENT EXPERT REVIEW OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND THE ROME STATUTE SYSTEM, Final Report, cit., 295, par. 898.
[201] V. INDIPENDENT EXPERT REVIEW OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND THE ROME STATUTE SYSTEM, Final Report, cit., 309, par. 943.
[202] Cfr. ICC-ASP/20/2, Overall Response of the International Criminal Court to the “Independent Expert Review of the International Criminal Court and the Rome Statute System – Final Report”, 11 giugno 2021, 143, par. 670.
[203] V. Preambolo Statuto CPI.