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Franco Vallocchia

Sapienza-Università di Roma

 

LA REPUBBLICA ROMANA DEL 1849, CHI LA CREÒ E CHI LA DIFESE. DIRITTO ROMANO E STUDENTI UNIVERSITARI

 

 

 

 

 

Era il 1999 quando il “Comitato promotore delle celebrazioni della Repubblica Romana del 1849”, presieduto da Mauro Ferri Presidente emerito della Corte Costituzionale, e la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza-Università di Roma promossero la celebrazione del Battaglione Universitario Romano[1]. In questi decenni, molte sono state le celebrazioni organizzate dall’Unità di ricerca “Giorgio La Pira” del Consiglio Nazionale delle Ricerche e, poi, anche dalla Fondazione Roma Sapienza, a cui si deve il ricordo del CLXXIV Anniversario della Repubblica Romana del 1849, con un incontro di studio nell’aula Calasso della Facoltà di Giurisprudenza il 4 maggio 2023.

A tale incontro hanno preso parte i Licei partecipanti all’apposito concorso indetto dalla Fondazione medesima su “Raccontiamo la Repubblica Romana del 1849 e il Battaglione Universitario Romano”. L'occasione ha permesso a studiosi del Risorgimento e del diritto di confrontarsi sulla breve storia di quella Repubblica, sui contenuti della sua Costituzione e su alcuni aspetti del costituzionalismo contemporaneo. In “Memorie” del presente quaderno della Rivista pubblichiamo i contenuti del suddetto incontro, in audio-video e, parzialmente, anche in forma scritta.

 

Per i giuristi che, forse un po’ all’antica, sappiano svincolarsi dall’attualità che li relega entro paradigmi settoriali che tendono a isolarli nei confini delle discipline, lo studio della Repubblica del 1849 e della sua Costituzione rappresenta una considerevole opportunità di confronto, scientificamente trasversale. Perché non si tratta soltanto di un testo legislativo, ma anche del suo contesto storico, culturale e scientifico, estremamente innovativo e al contempo tradizionale. Perché, al tempo, non erano molte le costituzioni alle quali ispirarsi. Ed ancora, perché costituì un coraggioso esperimento di conciliazione tra i principi tradizionali del diritto romano, in parte già codificati, e le nuove idealità istituzionali, proposte agli esordi della (prima) rivoluzione industriale, ma non ancora del tutto codificate.

Insomma, in quei tormentati mesi del 1849 i lavori dei costituenti, pur tra mille difficoltà e sotto l’assedio di quattro corpi di spedizione, dimostrarono l’esistenza di una sorta di laboratorio, politico e giuridico, nell’ambito del quale ci si sforzò di trovare una sintesi tra la plurimillenaria tradizione giuridica romana e l’appena secolare teorizzazione della separazione tripartita dei poteri[2]. E va detto che la via al diritto romano, nella sua posizione di studio ‘pubblica’ per dirla con il giurista romano Ulpiano[3], fu tracciata nella Repubblica Romana del 1849 dagli studenti universitari de La Sapienza[4].

Al di là dell’influenza della cultura classica nel pensiero politico, ampiamente diffusa presso i gruppi dirigenti e i giovani del tempo, non solo europei[5], vi sono due aspetti sui quali riflettere con attenzione, l’uno formativo e l’altro normativo: l’istanza studentesca di implementazione dell’offerta formativa dell’Università La Sapienza e il regolamento del Battaglione Universitario Romano.

Circa il primo aspetto, assume particolare rilievo la richiesta avanzata al Papa Pio IX dagli studenti romani nel 1847 di arricchire i programmi didattici di alcune Facoltà. Tra le rivendicazioni, vi fu anche quella di introdurre l’insegnamento della Storia del diritto romano[6], nel perseguimento dell’intento di rafforzare le basi scientifiche del diritto privato romano e di impadronirsi di quelle proprie del diritto pubblico romano, presupposto necessario per comprendere il dibattito politico e culturale circa il movimento costituzionale che aveva preso le mosse, qualche decennio prima, con le Rivoluzioni americana e francese.

Quanto al secondo aspetto, vi sono alcuni passaggi di quel regolamento alquanto suggestivi, sia per le evidenti anticipazioni di norme successivamente inserite nella Costituzione sia per la chiarissima ispirazione ai principi del diritto romano, quello pubblico appunto.

Il regolamento del Battaglione fu approvato con atto del Ministro dell’Interno, Carlo Armellini, il giorno 8 gennaio 1849. Esso fu ufficialmente titolato così: “Statuto organico del Battaglione civico universitario romano”. Si trattò di un atto alquanto complesso, distinto in sette titoli e ottanta articoli, alla cui composizione provvide una speciale Commissione ministeriale, appositamente nominata e composta da due professori, due ufficiali e due studenti, uno dei quali con funzioni di segretario[7]. Tra gli studenti, spicca il nome di Filippo Zamboni, di cui fu pubblicato postumo un volume di memorie sul Battaglione Universitario[8]. I professori erano entrambi giuristi: Olimpiade Dionisi, che insegnava diritto criminale, e Pasquale De Rossi, che insegnava diritto romano e che fu anche presidente della Commissione. La presenza di due giuristi dimostra l’interesse politico preminente a dotarsi di una regolamentazione efficiente e sistemica in un settore, quello della dotazione armata, percepito come per niente secondario. Si consideri che non era stata ancora proclamata la Repubblica[9] e che non si erano ancora mobilitate le quattro armate che nei mesi successivi avrebbero assediato Roma e il suo territorio, pur se il Battaglione aveva già partecipato a duri scontri in Veneto nel corso dell’anno precedente[10]; comunque, il futuro triumviro, che era anche avvocato, si era attivato per dare al Battaglione Universitario una precisa disciplina giuridica[11].

Come ho scritto poco sopra, colpisce il fatto che lo Statuto del Battaglione contiene norme anticipatrici di principi che saranno inseriti nel testo della Costituzione, la quale venne approvata circa sei mesi dopo[12].

L’art. 12 del testo costituzionale così recita, a proposito della composizione delle forze armate della Repubblica: «Tutti i cittadini appartengono alla Guardia Nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge». L’art. 57, poi, stabilisce le modalità generali di arruolamento, lasciando sostanzialmente alla legge la regolamentazione specifica: «L’esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina».

Quindi, coscrizione generale, su base (essenzialmente) volontaria, comunque stabilita dalla legge. Aggiungo che non pare specificato il genere dei coscribendi, a meno di non voler dare valore esclusivo al maschile utilizzato nel testo.

Vediamo ora, sul punto, quanto aveva disposto lo Statuto organico del Battaglione che, si ricordi, aveva valore di legge. All’art. 2 era stabilito che «Compongono questo Battaglione, e sono obbligati al servizio del medesimo i Membri dei Collegi di tutte le facoltà dell’Università, i Professori, i Supplenti alle Cattedre, gl’Impiegati addetti al Corpo universitario, e tutti gli Studenti delle varie facoltà, compresi quelli di Clinica medici o chirurgi». Si legge, poi, all’art. 3: «I Reduci, che hanno militato sotto la bandiera universitaria nelle campagne Venete possono esservi ammessi».

Quindi, coscrizione generale su base (essenzialmente) volontaria. Anche qui aggiungo che non pare specificato il genere dei coscribendi, pur se parrebbe proprio che, nel concreto, sia stato dato valore esclusivo al maschile utilizzato nel testo.

Veniamo ora all’art. 61 della Costituzione: «Nella Guardia Nazionale ogni grado è conferito per elezione».

Quanto alla gerarchia militare, cioè i “gradi”, è evidentissimo che il principio elettorale non conosce eccezioni.

Se cerchiamo quanto stabilito, sul punto specifico, sei mesi prima dallo Statuto organico, troviamo disposto negli artt. 16 e ss. che i gradi sono conferiti per elezione. Nello specifico, il comma 1 dell’art. 16 statuisce che «Le nomine del Colonnello, del Maggiore, del sotto-Tenente Porta Bandiera, degli Ufficiali sanitarii, e dei Capitani delle compagnie sono fatti in apposito comizio del Battaglione universitario a maggioranza relativa dei voti». Quindi, gli ufficiali superiori e quelli comunque significativi per il Battaglione, come ad esempio il sottotenente porta bandiera, sono eletti dal “comizio del Battaglione”, comprendente pertanto tutti i militi. Ecco affermato, allora, l’evidentissimo principio elettorale per il conferimento dei “gradi”, che sei mesi dopo sarebbe stato recepito nella Costituzione.

Ma ecco apparire chiaramente il diritto pubblico romano, attraverso il concetto di “comizio”, che nello ius Romanum designava la riunione dell’intero popolo con potere decisorio[13]. Ecco, altresì, il principio elettorale, regola con pochissime eccezioni per il conferimento delle magistrature repubblicane romane.

Vi sono almeno altri due principi che risalgono al diritto romano e che trovano applicazione concreta nello Statuto. Ecco il primo; si tratta dell’art. 26: «È proibito di portare qualunque arma dentro l’Università, tranne il caso di militare servizio». In questa norma gli spazi universitari, da intendersi come luoghi, costituiscono una sorta di novello pomerium, la cui sacralità impediva di regola che fosse varcato in armi[14].

Il secondo principio è all’apice del diritto pubblico romano; su di esso, infatti, si innesta una serie infinita di ulteriori principi e di regole concernenti i poteri e i loro fondamenti. Recita l’art. 80: «Per qualunque caso non preveduto dal presente Regolamento, e per ogni dubbio che possa muoversi sulla interpretazione del disposto del Regolamento stesso, il Battaglione decide in un Comizio generale». Il Battaglione, riunito nel “Comizio generale”, ha il potere decisorio esclusivo circa l’interpretazione dello Statuto e finanche la disciplina di “qualunque caso” ivi “non preveduto”. Si tratta di un’antica immagine, quella del popolo romano che per secoli si è riunito in comizio per deliberare, sulla base di un principio stabilito alla metà del V secolo a.C. nelle XII Tavole: quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset[15].

Il Professor Pasquale De Rossi aveva portato il diritto pubblico romano in mezzo agli studenti della Sapienza, per di più in armi come i cittadini romani alle origini del loro comizio (centuriato), dando efficacemente seguito alle istanze che gli stessi studenti avevano presentato a Pio IX quando, nel 1847, avevano richiesto l’introduzione della storia del diritto romano nell’offerta formativa dell’Ateneo. Un diritto romano vivo e attuale, in grado di rispondere alle idealità della generazione del 1849 che, infatti, volle eleggere il Professor De Rossi quale Comandante del Battaglione Universitario.

 

L’evento presentato con questa mia breve introduzione vorrei che fosse considerato come inseribile entro il filone di studi sull’influenza che il diritto pubblico romano ebbe e ha nei confronti degli ordinamenti costituzionali contemporanei[16]. Se è vero, ed è vero, che il diritto romano è il «vocabolario comune … della comunità della scienza giuridica», come osservò Carl Schmitt nel 1943 [17], è giunto il momento di recuperare questo vocabolario e di implementarlo.

Non è facile, non sarà facile. L’anatra, cioè il diritto romano della notissima metafora di Goethe, da molto tempo è percepita come immersa e non più riemersa[18]. È il caso di (ri)provare a farla riemergere, anche attraverso le pagine di Diritto@Storia, Rivista che infatti, utilizzando ormai da molti anni l’elettronica, ha dimostrato, e continua a farlo, che tradizione e innovazione sono complementari, anche per ciò che concerne il diritto romano.

Mi rendo conto che il discorso rischia di apparire semplicistico, ma si tratta di un rischio che vale la pena correre; è diffusa convinzione, infatti, che l’anatra sia un animale assai ‘semplice’.

 



[1] G. FERRI-M.R. FIOCCA (a cura di), Repubblica Romana del 1849. Battaglione Universitario Romano. Garibaldi Mazzini e il popolo russo, Roma 2019, passim.

[2] Il Barone di Montesquieu aveva fatto pubblicare la sua opera De l’esprit des loix a Ginevra nel 1748. Sul tentativo di sintesi tra diritto romano e separazione dei poteri, vedi il mio Diritto romano e principi della costituzione della Repubblica Romana del 1849 nel contesto scientifico e costituzionale europeo. Alle radici della crisi del costituzionalismo, in Journal of Modern Science 46, 2021, 225 ss.

[3] D. 1.1.1.2 (Ulpianus libro primo institutionum): Studii duae sunt positiones, publicum et privatum.

[4] Vedi il mio La Repubblica Romana del 1849 e gli studenti dell’Università La Sapienza, in Archivio Storico del Sannio 1-2, 2021, 89 ss.

[5] È ampiamente noto quanto abbia influito il diritto romano, particolarmente il diritto pubblico, sulla formazione culturale, scientifica e politica dei costituenti statunitensi e del Libertador Simón Bolívar. Circa quest’ultimo, si pensi al celebre fatto del Giuramento sul Monte Sacro nel giorno 15 d’agosto del 1805.

[6] Al riguardo, v. il capitolo V («Pio IX e le nuove speranze d’Italia») di N. SPANO, L’Università di Roma, Roma 1935.

[7] Ecco i membri della Commissione: i professori Pasquale De Rossi, presidente, e Olimpiade Dionisi; gli ufficiali Giovanni Ferri, capitano, e Luigi Daretti, tenente; gli studenti Filippo Zamboni, reduce, e Luigi Alibrandi, segretario.

[8] Ricordi del Battaglione Universitario Romano (1948-1949), Trieste 1926.

[9] È ampiamente noto che la Repubblica fu proclamata pubblicamente il 9 febbraio 1849.

[10] F. VALLOCCHIA, La Repubblica Romana del 1849 e gli studenti dell’Università La Sapienza, cit.

[11] È noto che Armellini, insieme a Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi, il 29 marzo 1849 costituì il triumvirato per il governo della Repubblica Romana.

[12] È noto l’iter temporale dell’approvazione della Costituzione della Repubblica: una prima bozza di Costituzione fu approvata il 17 aprile 1849; il testo definitivo della Costituzione fu approvato il 1° luglio e promulgato il 3 luglio 1849. V. il mio Diritto romano e principi della costituzione della Repubblica Romana del 1849, cit.

[13] Per una definizione di comizio nelle fonti romane, v. Aulus Gellius, Noct. Att. 15.27.4: in eodem Laeli Felicis libro haec scripta sunt: “Is qui non universum populum, sed partem aliquam adesse iubet, non “comitia”, sed “concilium” edicere debet.

[14] Per una definizione di pomerium nelle fonti romane, v. Aulus Gellius, Noct. Att. 13.14.1-2: “Pomerium” quid esset, augures populi Romani, qui libros de auspiciis scripserunt, istiusmodi sententia definierunt: “Pomerium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certeis determinatus, qui facit finem urbani auspicii”. Antiquissimum autem pomerium, quod a Romulo institutum est, Palati montis radicibus terminabatur. Sed id pomerium pro incrementis reipublicae aliquotiens prolatum est et multos editosque collis circumplexum est.

[15] Livius 7.17.12.

[16] C. SCHMITT, La situazione della scienza giuridica europea, Macerata 2020 (tr.it. a cura di A. Salvatore), 45 ss.

[17] V. esemplarmente G. VALDITARA, Alle radici romane della Costituzione, Milano 2022.

[18] È proprio quel che scrisse qualche anno fa S. CASSESE, Lo stato presente del diritto amministrativo italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico 60, 2010, 389 ss. Nello specifico, Cassese scrisse che l’anatra non riappariva più da un quarto di secolo; ed era il 2010.