POPOLO
E SOVRANITÀ
Professore onorario dell’Università italiana
Università di Bari
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il ‘modello’: dalla Democrazia rappresentativa alla democrazia ricorrente. – 3. Referendum.– 4. Azione popolare. – 5. Giustizia e giudici. –6. Ambiente. Sviluppo sostenibile. – 7. Quarta era industriale. Le IA. – 8. Beni comuni. IA. – 9. L’A. I. Act Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio. – Abstract.
La relazione tra cittadini ed il Potere, nelle sue varie forme di esplicazione ed esercizio (non solo statale o pubblico), è fonte di tensioni e di ardue mediazioni.
È come una bilancia dal difficile equilibrio; nella quale il peso attribuito all’uomo costituisce l’essenza della democrazia.
In particolare, vi è l’aspirazione, significativa sin dalle esperienze delle città (poleis) greche, ad individuare modelli in grado di compensare il peso dei pubblici poteri rispetto al popolo e a ciascun membro di esso.
Spesso si mette in evidenza la circostanza che di fronte ad un modo di governare sempre piú tecnico e complesso l’organo di rappresentanza del popolo, che dal sec. XVII è identificato nel Parlamento, non è in grado di contrastare efficacemente lo straripamento e l’abuso di esercizio dei poteri pubblici.
Inoltre nel passaggio a forme super statuali, quale l’Unione Europea in parte e in parte si spera sappia diventare, vi è il concreto pericolo che non sia in grado di prevedere e adottare disposizioni adeguate alla realtà territoriale di parte del popolo.
Tutto ciò spinge alla ricerca di forme adeguate di salvaguardia delle aspettative e delle prerogative degli individui; a partire dai diritti fondamentali.
All’uopo, occorre partire da una indispensabile premessa e consapevolizzazione: la crisi esponenziale ed irrefrenabile del ‘modello’ di democrazia rappresentativa e della costruzione basata sul concetto di ‘Stato nazionale’.
In essa oggi appare di tutta evidenza l’estraneazione dei singoli rispetto alla gestione della politica, sempre piú appannaggio di oligarchie, sia politiche che economiche e finanziarie; le quali soffocano l’uomo e devastano l’ambiente[1].
Il che genera la crescita della sfiducia verso la politica, i politici e le istituzioni. Un’onda di scetticismo coinvolge non solo i governi, ma anche i Parlamenti e la Magistratura; di conseguenza si cercano nuove strade che possano ridare fiducia e credibilità ai cittadini e piú in generale agli uomini. Raramente ci si sofferma ad evidenziare la discrasia, tra sovranità e cittadini, verificatasi negli Stati contemporanei, dovuta, a mio modesto parere, al fatto che, nel concreto, vi è stata l’obliterazione del principio della divisione dei poteri, sul quale sono modellate le Costituzioni contemporanee.
Prendere consapevolezza di ciò può aiutare a cercare le soluzioni appropriate; partendo dalla convinzione che occorre perseguire la partecipazione degli uomini (i popoli) sia alla formazione della legge sia al controllo del potere; senza la quale non vi è giustizia e riconoscimento dei diritti e, anzi, non vi è neppure il diritto stesso.
Penso che oggi si debba partire dal riconoscimento della priorità dell’uomo e dell’Ambiente rispetto alla società ed a qualsiasi forma di aggregazione sociale e/o politica[2].
Occorre, di conseguenza, una profonda inversione rispetto agli assetti politici e giuridici, nei quali il distacco e le forme di oppressione appaiono favoriti dall’assenza di forme idonee a consentire al popolo la conoscenza ed il controllo di ciò che fanno o si propongano di fare i detentori del potere. Il che è rivoluzionario, perché manca o è epidermico il controllo del potere durante l’esercizio di esso.
Esso era assicurato, alle origini dell’esperienza dell’Occidente, da un costante controllo del popolo, attraverso la βουλή (bulè) in Atene e in molte città federate, i Cosmi a Creta, gli Efori a Sparta, i Tribuni plebis ed i Censores a Roma, i Defensores civitatum nel Basso Impero (IV sec. d.C.); nella realtà attuale manca quasi del tutto ed il piú grave motivo di crisi delle pretese ‘democrazie’, modellate malauguratamente sul modello della Democrazia rappresentativa e sulla divisione dei poteri, delineato, contro la meglio performante proposizione della Democrazia partecipativa (di J.J. Rousseau), da Montesquieu[3].
Sulla scia di quelle figure sono state articolate stimolanti proposte dai pensatori contemporanei[4] e sono nate varie figure, che sinteticamente chiamerei Defensores, per lo piú sorte sulla scia dell’Ombudsman[5], nato in Svezia[6] (dove nel 1809 ne veniva riconosciuta e sancita l’indipendenza) e poi diffusosi nel Nord d’Europa[7] e nei paesi anglosassoni[8]. Oggi possiamo annoverare gli Avvocati del popolo, i Defensores del pueblo, il Médiateur de la République (in Francia fino a pochi anni addietro), il Mediatore europeo[9], il Commissioner parlamentary, i Difensori civici; da ultimo, il Défenseur des droits (in Francia dal 2011)[10]. Presenti in quasi tutto il mondo, ad eccezione degli USA e dell’Italia, ripropongono l’antica aspirazione al controllo del potere non solo a posteriori e attraverso i processi (di legittimità o di merito), spesso insostenibilmente lunghi e, di conseguenza, poco efficaci. Essi hanno suscitato entusiasmo e speranze[11]. Ciò perché queste nuove figure (secondo alcuni eredi degli antichi Efori o dei Tribuni plebis ovvero dei Defensores Civitatum) sono nate, in Svezia[12], proprio come intermediári tra potere e governati, sicché spesso hanno creato l’illusione di potere colmare il solco (sempre piú profondo) esistente tra ‘potere’ e uomini, oggi avvertito come fonte di disparità ed ingiustizie.
Tuttavia queste figure sono soltanto una pallida replica del Defensor civitatis e (ancor meno) del glorioso Tribunato della plebe. Quelle istituzioni erano concepite come reale freno all’esercizio del potere; le odierne spesso appaiono come espressione del potere stesso o del Parlamento (ma chi si fida piú del Parlamento?) e sono destituite di poteri reali, essendo limitate al ruolo di intermediari e portavoce presso le amministrazioni.
Eppure quello del controllo del potere durante il suo esercizio, come si è detto, è un grosso nodo; non basta, eventualmente, sovrintendere all’emanazione dei provvedimenti, occorre controllarne l’effettiva e corretta attuazione. Senza questo controllo, attraverso un organo dotato di poteri incisivi, la stessa democrazia perde senso e diventa un comodo paravento per decisioni unilaterali e non rispondenti all’interesse della collettività.
Particolare poi è la situazione in Italia, dove manca addirittura una figura nazionale di tal fatta, malgrado l’invito rivolto dall’ONU alla fine della prima metà del secolo scorso.
Un aiuto potrebbe essere la procedura detta VIA[13]; ma in molti Paesi è stata depotenziata, perché a pronunciarsi, cosí come essa richiede, sulla non nocività ed opportunità dell’atto e/o del procedimento sospetto non sono chiamati i cittadini-utenti, bensí le Amministrazioni ed organismi che in molti casi sono essi stessi autori o comunque hanno partecipato alla formazione del potenziale provvedimento sospetto.
Il controllo, per essere efficace, dovrebbe essere preventivo. L’UE ha avvertito la delicatezza di ciò e, prima con il Trattato di Maastricht poi in quello di Lisbona, ha introdotto il principio di precauzione, che dovrebbe consentire di bloccare un atto offensivo dell’ambiente o comunque temuto nocivo sin dal nascere[14]. Ma alla proclamazione è seguito ben poco. Si attende ancora che siano indicate le forme, eventualmente anche giudiziarie, per dare sbocco a quel principio. Sta di fatto che si pensa di poter cogliere le competenze e le caratteristiche principali degli Ombudsman proprio nella comune proiezione verso il controllo degli atti, cercando di esercitare un vaglio, a favore dei cittadini, degli atti della P. A[15]. In realtà, di fronte ai soprusi ed alle violazioni, il ruolo dell’Ombudsman è tutto da precisare, poiché egli non ha legittimazione sovranazionale e, per lo più, deve limitarsi ad elevare una protesta, nel proprio Paese, la quale non ha nessuna certezza di essere accolta. Gli Ombudsman, invero, spesso hanno essenzialmente compiti di denuncia e di messa in mora, ma normalmente non hanno il potere di imporre le proprie decisioni.
Un altro punto, quasi generale, è la costante negazione di qualsiasi forma di controllo degli Ombudsman sull’esercizio della giurisdizione. In conformità al principio di indipendenza dei giudici gli Ombudsman non possono interferire in nessun modo sul processo di emanazione e sul contenuto delle sentenze. In alcuni casi al massimo essi possono intervenire riguardo alla organizzazione della Giustizia, ma mai nel merito e riguardo alla correttezza delle sentenze. Per esse sono previsti sistemi di controllo affidati ai vari gradi di giudizio o a provvedimenti speciali (appello, ricorso per Cassazione, revisione) oppure alle Corti Costituzionali o alla Corte Suprema. Perciò si ritiene quasi ovunque che le sentenze restino fuori da altre forme di controllo, come possono essere gli interventi degli Ombudsman[16]. Ma davvero l’operato dei giudici e le loro sentenze non vanno controllati?
Vorrei soffermarmi in modo specifico su queste figure di ‘Difensori’.
L’introduzione degli Ombudsman (là dove ci siano) crea talora l’illusione di avere strumenti efficaci e può distogliere dalla strada maestra che dovrebbe essere quella di rendere partecipativa ed effettiva la democrazia.
La forza maggiore degli Ombudsman si realizza attraverso la denuncia e il diritto alla risposta alle proprie richieste (diritto di séguito), che hanno rilievo più o meno considerevole ma denotano che nel Paese non vi è controllo adeguato dell’esercizio del potere e che normalmente la pubblica amministrazione neppure si preoccupa di dar conto delle proprie azioni.
Al riguardo mi sembra opportuno un confronto con l’esperienza romana: essa dimostra che la democrazia ha bisogno di poteri ‘forti’ (e certamente tali erano quelli dei consoli), ma anche di idonei contrappesi che venivano offerti, tra altri, dall’intercessio dei Tribuni. Questi dovevano la loro indipendenza alla propria storia ed al fatto di non ricevere né la nomina né la giustificazione da nessun altro se non dal popolo stesso, poiché sino a quando non verranno eletti direttamente dal popolo essi spesso sono in qualche modo vincolati alle vicende della ‘politica’ e dei suoi facitori.
Un punto non secondario concerne la composizione dell’Ombudsman. L’esperienza romana era incentrata su un unico organo, collegiale (nel senso romano e non in quello odierno) con competenza generale. Oggi si discute se serva un unico Ombudsman, il quale potrà articolarsi al proprio interno per materie (come ha fatto il Médiateur francese) e per competenze territoriali oppure servano ‘difensori’ diversi e distinti per settori, come è per il Parliamentary Commissioner inglese. Mi pare che l’unicità dell’organo dia maggiori certezze, quanto meno perché si presenta ai cittadini come punto di riferimento unico e, di conseguenza, di facile individuazione.
Pertanto occorre intervenire da un lato per renderne davvero incisivo il loro operato dall’altro per verificare, per loro cosí come per tutta l’organizzazione della società, la validità del quadro e del presupposto nel quale sono inseriti, cioè della Democrazia Rappresentativa.
Resta poi senza risposta un grosso interrogativo. Nel mondo contemporaneo la condizione degli uomini non dipende soltanto dagli atti e dai comportamenti delle Istituzioni e della P.A. Anzi, in misura via via crescente, puó essere legata e dipendere da atti di natura privatistica (Corporations, Banche, Trust, Imprese). Finora si è ritenuto e si ritiene che essi, rientrando nella sfera privata, debbano essere riservati e regolati dai rapporti tra i singoli. Ma se questi non hanno potere (contrattuale) e, allo stesso tempo, non possono prescindere dai prodotti e dalle decisioni di siffatte nuove figure di ‘potenti’ non è necessario che anche loro abbiano un ‘Difensore’ civico?
Talora si è cercato di venire in aiuto attraverso nuove figure: quelle dei ‘Garanti’. Ma esse sono finalizzate al ‘mercato’ e non alla protezione degli uomini[17]. Un passo avanti ha fatto la Francia, trasformando, come si è detto[18], il Médiateur in Défenseur des droits, con lo scopo di Défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés; Permettre l’égalité de tous. Però anche quest’organo, salvo forse per questioni concernenti i fanciulli, non ha competenze in materia di contratti ed obbligazioni[19].
In conclusione mi sembra che le varie figure di ‘Difensori’ sono certamente utili[20], ma al momento non sono sufficienti a garantire la protezione dei singoli e dei diritti. Di conseguenza occorre potenziarne le prerogative.
In questa sede avrei alcune proposte per dar loro effettiva indipendenza ed efficacia:
elezione diretta e sfasata rispetto alle elezioni parlamentari (per evitare che la loro scelta dipenda totalmente dalle logiche di maggioranza partitica)[21].
Durata congrua della carica, ma limitata e non reiterabilità del mandato[22].
Concessione di un particolare ‘diritto di veto’; con l’eventuale previsione di procedimenti speciali per superare il loro ‘divieto’, ovviamente davanti ad un organo diverso dall’organo autore del provvedimento e da chi ha nominato tale organo[23].
Introduzione dell’obbligo per l’Amministrazione di dimostrarne la fondatezza e la giustezza dell’atto, ‘vietato’, prima di procedere alla sua esecuzione[24]: per tal via, penso che il cittadino verrebbe rimesso nel ‘gioco politico’.
Le proposte mi sembra che gioverebbero molto alle odierne democrazie oligarchizzanti; sarebbero un efficace strumento per perseguire l’essenza stessa della Democrazia: l’appartenenza diretta al popolo[25] di ogni momento della vita sociale e politica, con la conseguente sottoposizione ad esso di ogni decisione e di ogni atto dei detentori del potere. Tuttavia certamente non mi illudo che siano risolutrici.
Piú radicalmente direi che sembra arrivato il tempo di rimettere in discussione il ‘modello’ di democrazia. Esso, come si è detto, ha seguito la strada indicata dal Montesquieu, allineata intorno all’articolazione forgiata per la Monarchia inglese[26], della democrazia rappresentativa. Quel modello, attraverso l’ONU e gli altri Organismi internazionali, è stato assunto come sinonimo di democrazia ed assistiamo al tentativo di esportarlo ed imporlo, addirittura con la forza. In realtà ciò opera forzature dolorose ed una riduzione ischemica nella delineazione del rapporto tra governanti e governanti, tra uomini e potere. Quanto questo sia devastante per alcune culture è sotto gli occhi di tutti e crea tensioni e ribellioni, sfociando, nel nome della democrazia in oligarchie di varia estrazione e spesso economicamente vessatorie.
A mio modesto avviso, come ha ribadito un omonimo Rousseau (Dominique), occorre consapevolizzarsi sul fatto che nella democrazia è necessario che il popolo possa partecipare ed intervenire sull’esercizio del potere in ogni momento: altrimenti si assiste all’affermazione ed alla prepotenza di oligarchie di vario genere (politiche, sociali, economiche). Non è ammissibile che il popolo sia interpellato soltanto al momento delle votazioni, peraltro del solo Parlamento, perché questo consegna il Paese agli arbitri dei poteri forti (Stato ed Enti locali, con le vessazioni fiscali, banche, gruppi finanziari ecc.). A suo tempo, l’obiezione vincente che il Montesquieu oppose a J.J. Rousseau, propugnatore della Democrazia partecipativa fu che, anche a volerlo, sarebbe stato impossibile radunare tutti i francesi per ogni decisione e per l’approvazione delle leggi. Oggi questo ostacolo potrebbe non essere piú dirimente, dato che la tecnologia informatica è in grado di consentire a tutti gli uomini di poter esprimere il proprio parere e le proprie scelte, facilmente attraverso appositi programmi posti in rete.
Oggi si può. Si può, come è stato lucidamente ipotizzato[27], davvero configurare la Democrazia continua ovvero ipotizzare un nuovo assetto, che indicherei come Democrazia ricorrente[28], sapendo che occorre ricominciare da zero[29] ed occorrono analisi approfondite per individuare come.
Le forme sono da delineare. Partirei da una comparazione. Nell’esperienza ispana e latino-americana, particolarmente a livello locale, da tempo, risalente al tempo della conquista spagnola (ad esempio, addirittura al conquistador Hernán Cortés nel sec. XV[30]) le decisioni venivano e vengono prese con la partecipazione di tutti i membri della comunità nel Cabildo[31] o nel Consejo abierto[32]. Questi Municípi Aperti, durante il periodo coloniale, in America Latina consistevano nell'incontro degli abitanti di una città in casi di emergenza. Essi erano organizzati in somiglianza ai concili emersi nel Medioevo in diversi regni iberici. Di solito erano convocate solo le persone ritenute più importanti (“la parte più sana e nutriente"), escludendo come regola generale i creoli poveri, gli indigeni, le donne, gli schiavi, i meticci. L'incontro si teneva presso il Municipio o in una chiesa. I Municípi Aperti attribuivano alla parte rappresentativa della città il diritto di deliberare su questioni che, per loro competenza e natura richiedeva una soluzione straordinaria. Il fatto di potere deliberare faceva di queste assemblee un’occasione di esercizio della democrazia diretta.
Non di rado, proprio per la partecipazione collettiva, divenne il caposaldo per la lotta di indipendenza[33].
Ictu oculi, direi che l’esperienza di queste istituzioni da un lato denotano quanto sia rilevante far partecipare gli uomini alle decisioni che li concernano, partendo dalla realtà locale, dall’altro indicano la strada da seguire. Essi riguardarono e ancora oggi si riferiscono alle realtà territoriali, dove era piú verosimile riunire la collettività. Oggi, con le potenzialità dell’elettronica, le dimensioni della territorialità possono essere superate, arrivando ad un effettivo coinvolgimento generale (a livello di Stato o anche a livello internazionale). Qualcuno ha già cominciato: cito l’esempio del Cabildo de la Gran Canaria, dove, attualmente, il Cabildo è l'entità di riferimento dell'isola, il suo autentico governo insulare[34] ed ha introdotto la partecipazione elettronica[35].
Potrebbe essere un esempio da seguire sia per gli Enti Locali sia per gli Stati e per l’UE.
Il che potrebbe essere proficuo, specialmente se accompagnato dalla rivitalizzazione dell’istituto del referendum, che da tempo, a partire dalla Svizzera e in parte dagli Stati Uniti (dove è praticato nei singoli Stati dell’Unione), è strumento di democrazia partecipativa[36].
Guardando all’Italia, intanto si potrebbe cominciare con la valorizzazione e la facilitazione dell’istituto del Referendum, correggendo anche la Costituzione, diffidente rispetto ad esso, a causa del non sopito timore di derive plebiscitarie, sperimentate durante il regime fascista[37]. Oggi la situazione è del tutto diversa e ci si accorge della circostanza che le limitazioni poste al ricorso al referendum, con l’esclusione del referendum propositivo, siano ingiustificate e si risolvano nella esclusione del diritto di partecipazione dei cittadini. Appare, pertanto, urgente porre mano alla riforma della Costituzione. Magari nella direzione suggerita da un acuto pensatore: Michele Ainis. Le cui proposte mi sento di condividere appieno e di sottoporre all’attenzione dell’eventuale mio lettore:
dobbiamo innanzitutto togliere i lucchetti al referendum.
1. Dobbiamo abbassare il quorum, rapportandolo al numero effettivo dei votanti nelle elezioni politiche immediatamente precedenti; in caso contrario i nemici del referendum otterranno sempre facili vittorie, profittando della quota di astensionismo fisiologico.
2. Dobbiamo sforbiciare le materie precluse al referendum; non tanto quelle indicate dall'art. 75 della Costituzione, quanto piuttosto gli innumerevoli divieti che via via ha introdotto la Consulta.
3. E soprattutto dobbiamo affiancare al referendum abrogativo un ventaglio d'ulteriori strumenti di democrazia diretta. A cominciare dal referendum propositivo, già previsto dalla Carta di Weimar del 1919, che permette agli elettori d'esprimersi su un testo normativo fabbricato da loro stessi.
4. C'è poi da rafforzare l'iniziativa legislativa popolare destinata all'esame delle Camere, perché le Camere non hanno nessun obbligo d'esaminarla per davvero, e infatti la lasciano regolarmente marcire nei cassetti[38].
5. Introduzione del voto elettronico.
Nell’UE siamo quasi alla beffa: non vi è traccia di referendum, ma, con toni roboanti, si propaganda come una grande novità a favore dei cittadini la cosiddetta “iniziativa popolare”, per la quale occorrono un milione di firme, in almeno 7 Stati e con una soglia minima per Stato[39] non perché la proposta di legge sia accolta e se ne occupi il Parlamento, ma semplicemente con il valore di suggerimento, perché i cittadini “possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati”. Uno si aspetterebbe che se si mobilitano tanti cittadini in almeno 7 Stati dovrebbero avere il potere di adottare direttamente un provvedimento o almeno di avere la legittima facoltà di sottoporre all’approvazione diretta dei cittadini il provvedimento richiesto.
Insomma tanto rumore quasi per nulla o, comunque, poco?!
Ora la domanda è questa: poiché le questioni diventano sempre piú tecniche ed è palpabile la generale sfiducia nei governi e nei parlamenti, non si dovrebbe dare in qualche modo voce, anche sotto forma di proposta ed eventuale approvazione di legge, al popolo?
La tecnologia informatica oggi lo consentirebbe (cosí come abbiamo visto per il Cabildo in Gran Canaria. E si potrebbe partire dall’attribuzione dell’iniziativa di proposta di legge anche a persone o gruppi che non facciano parte del Parlamento, che intendano agire per la collettività. Esempio significativo è la Costituzione albanese, la quale, in materia di diritti umani, attribuisce il potere di iniziativa legislativa anche all’Avvocato del popolo[40].
Altro rimedio potrebbe ravvisarsi nell’introduzione dell’azione popolare a difesa dei diritti dell’uomo e dell’ambiente, nonché per una migliore articolazione della democrazia (con relativi diritti politici)[41], per la quale riconoscere la legittimazione anche ai Defensores e alle Associazioni di volontariato umanitario. Essa dovrebbe essere sia privata che pubblica e dovrebbe potere essere esperita anche per provvedimenti e misure preventive e cautelative, in consonanza ed attuazione del principio di precauzione, a somiglianza di quanto avveniva in Roma attraverso gli interdetti proibitori e/o restitutori. Nell’esperienza del diritto romano era data a tutti i cittadini contro gli abusi e le irregolarità. Opportunamente articolata, onde evitare che si trasformi in strumento di paralisi sarebbe antidoto contro abusi o negligenze, particolarmente necessario, tra l’altro, per la tutela ambientale. Infatti essa fu una felice invenzione, consistente nel fatto che l’azione poteva essere promossa da chiunque (quivis de populo), quando si trattava di azioni dirette a tutelare interessi generali particolarmente rilevanti, attinenti sia alla sfera privata sia alla sfera propriamente pubblica[42]. Pertanto ne conseguirebbe il controllo sul corretto esercizio del potere. Infatti, poiché qualora chi ne sia piú direttamente interessato non possa agire, può vedersi sostituito da chicchessia, ne consegue da un lato uno stimolo a ‘fare’ ciò cui il governante sia tenuto dall’altro un controllo indiretto del suo operato. In altre parole, io, cittadino qualsiasi sarò verosimilmente molto stimolato a verificare ciò che il governante fa se so che, qualora egli non faccia il dovuto, potrò sostituirlo io stesso. L’azione popolare, inoltre, va ben oltre la facoltà di supplenza, perché rappresenta un caso concreto di esercizio diretto della sovranità popolare[43], normalmente delegata al governante, ma il cui esercizio torna a ciascun cittadino quando chi ne sia tenuto non adempia al suo ufficio/dovere[44]. Considerati la complessità del processo dell’oggi ed i suoi alti costi, sarà opportuno che chi esperisca un’azione popolare possa, per ciò solo, avvalersi del gratuito patrocinio.
L’azione popolare è prevista da molte costituzioni latino-americane, mentre è del tutto assente nel Trattato di Lisbona e, quindi, all’interno dell’UE. In seno all'UE se ne è discusso e si è approdati ad una specie di aborto: 500.000 cittadini europei possono denunciare storture o malfunzionamento, ma con la conseguenza che gli organismi dell'UE se ne debbano occupare.
Cioè nulla! E, comunque, con l'ultima parola sempre nelle mani di coloro che, paradossalmente, potrebbero essere proprio gli stessi destinatari della denuncia!
E non sono da sottovalutare le problematiche e gli interrogativi concernenti la Giustizia.
Chi puó affermare decisamente che oggi gli Stati e le Unioni si muovano nel solco indicata da Ulpiano, cioè il perseguimento della ‘giustizia’?
Oggi, vuoi per la lunghezza dei processi vuoi per le interferenze del potere vuoi per i sospetti di corruzione e soprattutto di difformità tra le sentenze ed il comune sentire del popolo la gestione della giustizia, peraltro riferita alle procedure giudiziarie, è in evidente crisi.
Proprio per una malintesa applicazione della divisione dei poteri il popolo è stato completamente estraniato dalla gestione dei ‘giudizi’. Per di piú si è scollegato il diritto dalla coazione, diversamente dall’esperienza del diritto romano, nel quale il diritto era riconosciuto in virtú dell’esistenza di un’azione: il ius era strettamente legato all’actio[45].
La quaestio iustitiae è enorme; tuttavia occorre che tutti riflettiamo su di essa e ci facciamo carico di trovare soluzioni adeguate al senso di giustizia ed alla restituzione alla partecipazione popolare anche di questa complessa materia.
Qui non posso che limitarmi ad alcune osservazioni.
Appare evidente che oggi la questione della Giustizia, anche dinanzi all’avanzare di forze non facilmente controllabili (in particolar modo le multinazionali), le quali, secondo alcuni, stanno espropriando gli Stati delle loro prerogative e per l’avvento delle Intelligenze artificiali (dallo sbocco difficilmente prevedibile appieno) diventa prioritaria ed impellente; avendo presente che la questione dell’accesso alla Giustizia e dell’organizzazione del processo non è mera questione tecnica e non è risolvibile attraverso modifiche, piú o meno radicali, settoriali o solamente processuali: essa attiene al modo stesso di concepire la società ed il modello sociale e costituzionale cui ispirarsi.
A mio sommesso avviso, appare doveroso partire dalla consapevolizzazione che le problematiche concernenti la Giustizia non si possano affrontare senza porre in discussione l’impianto tradizionale del processo, rilevando che esso, non di rado, si è malauguratamente isterilito in ritualità e azioni dilatorie; che per l’Italia risalgono al periodo fascista ed in particolare al Chiovenda: egli prefigurò la presenza invasiva del giudice istruttore, creando un monstrum del quale fin dal suo sorgere se ne denunciarono i pericoli e la potenziale inefficienza.
Riscontriamo che i giudici (comunemente detti magistratura, con termine che era indicativi dei detentori del potere nello Stato) vengono indicati, impropriamente 'la giurisprudenza'; mentre in realtà il termine si dovrebbe riferire agli interpreti del diritto (i iurisperiti o iurisprudentes).
I casi di corruzione, rari finché i giudici venivano scelti dalle stesse parti, in materia civile, o nominati in occasione di processi a natura criminale, cominciarono ad essere significativi con l’affermarsi dei ‘giudici di carriera’. Tanto che Valentiniano III (V sec. d.C.) dette ai Defensores civitatum (Difensori delle città) il compito di intervenire, tra l'altro, proprio ed anche contro le malefatte dei giudici[46].
Da noi manca qualsiasi forma e istituzione del controllo del potere e si denuncia, in nuce, come attentato all'indipendenza e imparzialità della Giustizia qualsiasi tentativo di forma di controllo. Ci sarebbe il CSM; ma è quello che è, talora in mano al gioco delle correnti e vittima di una logica a volte assurda: come quando un giudice sospetto di legami di tipo mafioso viene semplicemente spostato da una sede ad altra. La prima commissione parlamentare sulla mafia (Commissione Pafundi), raccomandava di non designare giudici provenienti dal Territorio, particolarmente in Sicilia, Calabria, Campania. Come non detto!
Riflettendo ancora sulla dottrina della separazione dei poteri, secondo la quale i poteri dello Stato sono 3. Di essi due (legislativo ed esecutivo hanno scadenze o avvicendamenti) mentre il terzo NO. Perché? L’origine risale alla necessità di difendere i giudici dal potere del Sovrano (assoluto) nella Monarchia Inglese (alla quale si ispirò Montesquieu). Ma ... domanda: nella Repubblica senza Sovrani assoluti ha ancora senso? La carica a vita (che significa anche potenziale assenza di controllo) genera un ripiegamento su sé stessi, con quello che ne consegue. Certo i giudici acquisiscono, nel corso del loro mandato, esperienze preziose (ma lo stesso vale anche per gli avvocati, gli interpreti del diritto, gli operatori pubblici) e si potrebbe trovare altro eventuale modo di utilizzo. Oggi invece accade sovente che i giudici, partendo dalla ‘legge’, si arrovellino in una stringente visione logico-formale[47], la quale fa in modo che, non di rado, si abbiano sentenze che stupiscono per la loro estraneità al contesto della realtà fattuale ed ai valori della società. Le motivazioni alle sentenze, poi, costituiscono un campo nel quale è spesso impossibile addentrarsi e certamente non sono, come dovrebbero essere, alla portata della comprensione dell’uomo medio. Oserei dire che talvolta sembra di trovarsi di fronte ad un linguaggio tanto tecnico da essere appannaggio esclusivo di pochi, creando un altro motivo di estraneazione dell’uomo dal diritto. E ciò è anche fomentato dalla circostanza che spesso i giudici sono ‘a vita’, senza interazioni con l’esperienza comune e quotidiana.
E poi come si diventa giudici? Sono stato più volte in Commissione per i concorsi di reclutamento (uditori) e ho constatato che non di rado il concorso veniva superato dai più mnemonici e nozionistici, senza garanzia sulle loro capacità attitudinali e sulla effettiva idoneità a capire la realtà fattuale. Altrove si seguono altri e piú attendibili criteri di reclutamento: ad esempio, in Inghilterra i Giudici sono scelti tra i barristers, cioè gli avvocati con esperienza, competenza e grande reputazione di saggezza ed onestà[48].
Vi è inoltre il grande interrogativo sulla durata del mandato dei giudici. In altri Paesi, il mandato è a tempo; nelle Corti UE è sempre a tempo.
Se non si voglia pensare, come soprattutto nelle esperienze degli Usa e sudamericane (ad esempio, in Bolivia), a giudici elettivi (anche perché da noi vi è la Mafia! Inoltre i partiti potrebbero influenzarne l’elezione), si potrebbe utilizzare il sorteggio da una lista di persone 'idonee', con requisiti di competenza ed esperienza[49].
Inoltre dovrebbero essere assicurati la facile comprensione delle sentenze ed il rapporto con il popolo (formalmente detentore della ‘sovranità).
Riguardo alla prima sfido chiunque a capire di primo acchito le cosiddette motivazioni delle sentenze! Non di rado, purtroppo, sono frutto di una logica formale e complesse e persino astruse; anziché essere di facile ed immediata comprensione per i comuni cittadini sono tanto intrise di tecnicismo: al punto che, per rifarmi alla esperienza personale, io - confesso la mia pochezza - pur non estraneo al diritto, talora non le capisco, se non con grande fatica.
Riguardo all’altro aspetto occorre introdurre forme di controllo sull’operato dei giudici, cosí come su ogni forma di esercizio del potere. Quali? Occorre discuterne a fondo. Per avanzare qualche ipotesi, penserei che esso potrebbe essere assicurato da avvocati del popolo – da introdurre nel nostro ordinamento! - che tra i loro compiti potrebbero controllare la correttezza del comportamento dei giudici, deferendoli, ove ritengano, ad apposite assemblee e/o, ora come ora, al Parlamento. Nei paesi anglosassoni il rapporto fiduciario è affidato alla tradizione, che costituisce una sorta di tacito potere censorio. In Svizzera si fa in modo di garantire sempre e comunque la priorità della sovranità popolare. Ma noi abbiamo le mafie e certamente questo è un grosso problema. Giudici legati ad esse che nessuno potesse controllare purtroppo ci sono stati.
In sintesi: direi che forse il nodo dei nodi risieda nella necessità di porre termini certi e stringenti soprattutto per i giudici[50]. Termini anche brevi e non quelli risalenti, talvolta, addirittura alla legislazione del Regno sabaudo (30, 189 giorni ecc.). Specialmente poi per il deposito delle motivazioni; è paradossale che si emetta una sentenza se non ci sia già la motivazione: perché occorre attendere mesi se non anni per la sua estensione? Penserei a 5-7 giorni al massimo!
Insomma le vie per la ‘Giustizia’ sono da ristrutturare, consapevolizzandosi della circostanza che al fondo di queste ed altre simili riflessioni occorrerebbe rispondere ad un interrogativo basilare: cosa è oggi giustizia? Concerne solo l’uomo o ha dimensioni molto piú ampie, abbracciando l’ambiente e nuove intelligenze?
In nome della centralità della persona oggi stiamo per arrivare ad un punto di non ritorno per la vita del pianeta, che vuol dire anche ad una compromissione irrimediabile per la sopravvivenza stessa dell’umanità.
Credo proprio che sia da chiedersi se forse non sia giunto il momento di abbandonare vecchi percorsi, anche prestigiosi (quale è quello legato al termine persona ed alle sue implicazioni e suggestioni) e tentare vie nuove, se non ci si voglia rassegnare al fallimento del diritto.
Il cambiamento cui stiamo assistendo è epocale ed è destinato ad incidere sul presente e soprattutto sul futuro dell’umanità e dell’intero pianeta. Potrebbe persino compromettere la vita stessa e la sopravvivenza del pianeta Terra, almeno nell’assetto conosciuto dall’Uomo sin da quando è venuto alla luce.
Già nel 1992 il Documento di Helsinki, redatto dall’OCSE[51], ha denunciata la gravità del momento attuale, dichiarando che:
Il degrado dell'ambiente in corso da molti anni ci minaccia tutti. Il pericolo di incidenti nucleari costituisce una preoccupazione pressante. Tali sono, in diverse parti dell'area della CSCE[52], i rischi per l'ambiente connessi con la difesa. L'attuale proliferazione degli armamenti accresce il pericolo di conflitti e rappresenta una sfida pressante. Efficaci controlli delle esportazioni di materiali nucleari, di armi convenzionali e di altri materiali e tecnologie sensibili sono un'esigenza urgente[53].
Dunque, fin dagli anni Novanta i cambiamenti climatici e le guerre venivano additati come cause di danni irreparabili per il continente euro-asiatico, ma con conseguenze globali per l’intero pianeta.
La gravità della situazione diventò, anche a livello mondiale, oggetto di preoccupazioni e trattati nel diritto internazionale.
Dopo la crisi petrolifera, la prospettiva di una crescita illimitata cominciò ad apparire non solo irreale, ma anche dannosa, in quanto portava con sé la tendenza allo spreco energetico, alla dissipazione delle risorse naturale, alla modifica violenta dell’ambiente. Alla protesta ideologica contro la società dei consumi, si sovrappose una critica più concreta animata dai movimenti ambientalisti, attenta soprattutto alla tematica dell’ecologia.
Si affermò una concezione che tendeva a utilizzare il concetto di Sviluppo Sostenibile, come principio di legislazione e criterio di ermeneutica giuridica, in base al quale il diritto doveva aiutare e consentire la crescita esclusivamente se rispettosa dell’integrità dell’ambiente e delle risorse per realizzare uno sviluppo che recuperasse la centralità dell’uomo e la qualità della vita. Nel 1992, in una conferenza organizzata dall’ONU a Rio de Janeiro, oltre 140 paesi si impegnarono a limitare l’inquinamento atmosferico. I risultati furono inferiori rispetto alle aspettative. Nel 1997 venne elaborato un nuovo documento: il protocollo di Kyoto, che aveva lo scopo di obbligare gli Stati a ridurre le emissioni di anidride carbonica entro un quindicennio.
Sebbene sancito cosí nei Trattati l’obbligo di limitare l’inquinamento atmosferico tenta ad essere rispettato, tanto più che di recente, come è noto, dopo l’avvento di Donald Trump, gli USA hanno denunciato il protocollo e si sono sottratto ai vincoli ambientalistici che esso impone.
Appare, pertanto, urgente che la scienza giuridica si mobiliti per configurare ed affermare una diversa concezione del ‘diritto’ stesso, facendo emergere l’urgenza e la necessità di superare l’ottica antropocentrica per passare (e con estrema urgenza) a quella geo o universo-centrica.
Personalmente ritengo che occorra affermare con forza che l’uomo è un prius rispetto allo Stato e/o alle unioni di Stati e che in qualsiasi momento debba poter esercitare il proprio diritto a far valere questa sua priorità, dissociandosi dallo Stato. Aggiungendo che in tale priorità non può restare lui solo l’epicentro del ‘sistema’ e del diritto, perché deve tener conto dell’altra priorità, talora sovraordinata anche ai suoi bisogni, costituita dall’Ambiente e, secondo alcuni, dal diritto delle generazioni future[54].
Il primo passo in questa direzione è stato compiuto dal passaggio dal diritto all’ambiente, come diritto fondamentale dei popoli e degli individui, alla proclamazione del diritto dell’ambiente[55], per la cui difesa già nel 1995 ho evidenziata l’importanza della istituzione di un Tribunale Internazionale per l’Ambiente aperto a chicchessia[56].
Punto di partenza deve essere la consapevolizzazione del fatto che il tempo presente si svolge in una situazione profondamente mutata rispetto all’intera Storia dell’Umanità. Perché oggi lo ‘sviluppo’ (o quello che viene affermato come ‘sviluppo’) rischia di compromettere il futuro della sua specie e forse del Pianeta, o quanto meno della Vita evoluta. Le questioni dell’aumento dell’anidride carbonica nell’aria, del buco nella fascia dell’ozono, della deforestazione selvaggia, dell’affollamento delle zone costiere, soprattutto nelle zone costiere del Mediterraneo (mare, per giunta, dal lento e faticoso ricambio), sono di tale entità che non possono essere inquadrate e risolte nell’alveo dei concetti giuridici tradizionali.
Occorre farsi carico di ciò fino in fondo, avvertendo che, sebbene i problemi siano diffusamente affrontati in piú aspetti e con provvedimenti o elaborazioni persino sovrabbondanti, manca, però, la consapevolezza profonda che essi non possono venire risolti con gli schemi tradizionali del diritto e che, al contrario, richiedono un’ottica nuova, che non può non essere che quella della centralità di Gea (della Terra), con i suoi abitanti: uomini ed animali.
A ciò si suole obiettare che comunque non pare concepibile un diritto che non nasca e non sia finalizzato all’uomo, perché lui e solo lui può esserne il punto di riferimento e l’artefice. Contro siffatta e pur motivata convinzione, a me pare pericoloso illudersi che il diritto, pur se rimesso all’uomo per la sua esecuzione, non abbia fondamenti che lo trascendono[57].
Invece mi sembra che solo abbandonando le costruzioni antropocentriche, da millenni dominanti, si può ridefinire il ius in funzione della ‘vita’, della Terra e delle generazioni future. Questa nuova ottica[58] comporta la individuazione e la delimitazione, in termini oggettivi, delle situazioni nelle quali l’azione dell’uomo può essere ritenuta giuridicamente giustificabile. Essa impone una rivoluzione nel diritto: non piú gli Stati, le persone giuridiche confessionali o economiche, possono essere arbitri dei valori e decidere il diritto degli uomini. Vi è necessità di definire i requisiti minimi che in qualsiasi condizione vanno garantiti e, naturalmente, va individuato in seno al popolo il Centro che abbia il potere di imporli. Esso dovrà essere di necessità sovranazionale e appartenere agli uomini in quanto tali, individuando le forme attraverso le quali possa essere sia voce degli uomini sia in grado di muoversi in consonanza con l’esigenza della salvaguardia dell’Ambiente e dei Suoi abitanti, rispettandone la dignità e la tutela.
Allo scopo mi pare urgente istituire
una Corte mondiale per l’ambiente e gli animali, adibile (anche contro il riscaldamento planetario) e da qualsiasi uomo o organizzazione, a prescindere dalla sua cittadinanza;
un protettore mondiale per l’ambiente e per gli animali, dotato di potere di veto nei confronti di qualsiasi atto o situazione creata da Stati, da Organizzazioni (di Stati o di privati), da imprese e da singoli, o almeno di inibizione sino a che l’autore dell’atto ritenuto potenzialmente dannoso non ne dimostri l’assenza di qualsiasi impatto ambientale.
La Storia non è sempre lineare. Talora cambia anche radicalmente il suo corso verso forme fino ad allora neanche immaginabili.
Emblematica fu, ad esempio, la scoperta del fuoco, della ruota, del cavallo e delle macchine che hanno dato vita alla società industriale.
Ora, dopo che da tempo si è parlato della nascita della società postindustriale, per unanime riconoscimento siamo in parte dentro in gran parte alle soglie di una rivoluzione che concerne ogni aspetto della vita sociale e, forse, della visione della vita stessa: l’avvento e la sempre piú permeante ed inarrestabile presenza delle intelligenze artificiali[59].
Addirittura, il futuro prefigurato dall’intelligenza artificiale è il piú sconvolgente e, per certi versi, quello destinato a mettere a soqquadro e cambiare la percezione del mondo.
Esso, infatti, può porre fine all’antropocentrismo che, con varie accezioni, ha caratterizzato ogni costruzione filosofica e giuridica. Il che implica la necessità di rendersi conto che la nozione stessa di esperienza è mutata e che essa non risiede piú esclusivamente nell’esperienza umana: forse, per la prima volta, gli uomini non sono tutta la realtà.
Per la prima volta stiamo per assistere ad una realtà che andrà oltre l’uomo[60], verosimilmente inserendosi nella complessità di quello che qualcuno ha chiamato transumanesimo[61].
Stiamo assistendo o stiamo per assistere ad un grado di autonomia dei robots che risiederà nella capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un’influenza esterna (quindi umana). Ne consegue che ovviamente più i robots sono autonomi, meno possono essere considerati come meri strumenti nelle mani di altri attori (quali il fabbricante, il proprietario, l'utilizzatore, ecc.). Ciò, a sua volta, rende insufficienti le regole ordinarie, particolarmente in materia di responsabilità, e richiede necessarie nuove regole incentrate sul come una macchina possa essere considerata – parzialmente o interamente – responsabile per le proprie azioni o omissioni.
Appare, pertanto, sempre più urgente affrontare la questione fondamentale della rilevanza giuridica dei robots e delle intelligenze artificiali.
A ciò bisogna accingersi subito, perché diventa via via piú impellente man mano che si si assume consapevolezza che oggi i robots sono in grado di svolgere attività che tradizionalmente erano tipicamente ed esclusivamente umane, in conseguenza dello sviluppo, da parte loro, di caratteristiche autonome e cognitive (implicanti, ad esempio, la capacità di apprendere dall'esperienza e di prendere decisioni indipendenti). Esse, specialmente in prospettiva e già oggi, li stanno facendo apparire sempre più simili agli uomini, consentendo loro di interagire autonomamente con l’ambiente circostante e di modificarlo, anche in misura rilevante, senza l’intervento umano.
Stiamo alla vigilia dell’uscita dall’ANTROPOCENE?
Il passaggio potrebbe avvenire con l’avvento, già in atto, della Quarta rivoluzione industriale, cioè della tempesta perfetta di tecnologie, già in atto, la quale sta spianando la strada ai cambiamenti che avvengono nel modo in cui viviamo e sta sconvolgendo radicalmente quasi tutti i settori. E tutto questo sta accadendo a un ritmo vorticoso mai visto prima.
Essa comporterà, secondo i più, la transizione graduale al transumanesimo e, successivamente, all’ultraumanesimo[62].
Resterà l’uomo? Questo è l’interrogativo, il quale comporta una domanda fondamentale: stiamo, senza volerlo, passando ad un nuovo tipo di aggregazione ed organizzazione (società?) che prima potrebbe svilupparsi in 2 fasi:
Una prima idonea a ‘potenziare’ l’uomo (cyborg, eternità, abbondanza).
Una secondo implicante progressivamente la sostituzione dell’uomo fino all’inutilizzazione o, addirittura, alla scomparsa dell’uomo, quanto meno dall’organizzazione sociale (magari conservato in una sorta di zoo)[63].
Incisivamente si è posta la seguente domanda:
«Se, parafrasando il Vangelo di Giovanni, il logos (il Verbum o la Parola) non si è fatto carne ma macchina, e se lo spirito soffia ormai anche sul non vivente, quali saranno le decisive trasformazioni cui andremo incontro? Quali sfide porrà la coabitazione tra Intelligenza Artificiale e intelligenza umana?»[64].
La prospettiva più certa pare l’avvento di un’era nella quale la produzione non sarà dovuta più all’uomo, bensí alle IA.
Questo comporterà uno sconvolgimento sociale, perché vengono meno i presupposti delle attuali forme aggregative: famiglia, Stato, nazione, ecc. non potrebbero avere più senso. Specialmente ove si pensi alle conseguenze del fatto che la vita potrebbe essere vissuta nel meta-spazio (Metaverso).
Si dipenderà da ???… Non si sa bene, ma certamente non piú dalla propria ricchezza o dal proprio lavoro. Il che solleva un grosso interrogativo: come si potrà sopravvivere? Moriremo tutti o…
L’alternativa c’è (come dirò piú avanti) e risiede in una riaffermazione dei beni comuni: ciò che si produce non dovrebbe piú appartenere a singoli, bensí a TUTTI: all’Umanità!
Sarebbe possibile?
Ma vi è un interrogativo: i ricchi, i potenti consentiranno ciò o faranno in modo da restringere l’accesso ai beni, facilitati in ciò anche dall’uso delle IA? Infatti nell’immediato le IA potrebbero realizzare proprio la sostituzione dell’uomo, causando la ricchezza di chi le padroneggi e un diffuso stato di povertà e di assenza di lavoro per il resto degli uomini.
Ad un siffatto catastrofico scenario dobbiamo prepararci subito. Come?
Ci vorrà una rivoluzione e l’abolizione della proprietà, almeno nella configurazione attuale la quale consente che vi siano sempre pochi piú ricchi e moltissimo sempre piú poveri.
Nelle more, uno dei primi effetti della transizione in atto è quella della crescente e progressiva sostituzione dell’uomo nelle principali attività. Nel 2016 il fenomeno è stato messo a fuoco da Kaplan in un libro dal significativo, ma anche terrificante titolo “Le Persone non servono”[65].
Lo scenario che ne sta già scaturendo è quello di miliardi di persone senza lavoro e senza redditi, condannati alla miseria ed alla fame. Nella morsa del neo-liberismo speculatore, che ha concentrato la ricchezza, il cibo ed i mezzi di sussistenza, nelle mani di sempre piú pochi. Occorre chiedersi se vi sia via di uscita.
In questa direzione, come ho detto prima, non si vede alternativa diversa dal ripensamento della fruizione e dell’utilizzo di beni indispensabili a consentire la vita dell’umanità: i BENI COMUNI.
Questi oggi sono in mano di privati e spesso di speculatori o degli Stati, diversamente dall’antichità quando si riteneva che essi appartenessero a TUTTI GLI UOMINI (Res communes omnium[66]), anche a prescindere dalla cittadinanza. Infatti, se, come sta profilandosi, non vi sarà lavoro né (anche per cause disparate, come l’urbanizzazione, la desertificazione, lo sfruttamento ed i guasti dell’ambiente) possibilità di acquisire i beni di sussistenza quotidiana, l’unica soluzione potrà risiedere nell’accesso per tutti ai beni comuni (acqua, alcuni animali, terreni da coltivare, minerali ecc.) e nell’utilizzo di essi per dare a TUTTI un reddito sufficiente e decoroso. È, per esempio, assurdo che Paesi ricchi di preziosi giacimenti (oggi in particolare le ‘Terre Rare’) assistano allo sfruttamento delle loro risorse da parte di pochi (Stati e/o Multinazionali) mentre le popolazioni vivono di stenti e persino muoiano di fame.
Occorre un nuovo diritto, nuove norme, la riformulazione dei diritti di proprietà e di appartenenza della Terra e delle sue risorse, nonché della ‘Rete’ e dei dati in essa raccolti[67].
La ‘liberazione’ dei beni comuni potrebbe andare di pari passo con un congruo orientamento delle IA. In questa direzione è stato sostenuto che la IA ci potrebbe dare persino una vita agiata e un senso di sicurezza, spingendoci a cercare amore e autorealizzazione, a patto, però, che riuscissimo a gestire il rapporto tra intelligenza artificiale e società umana nel modo giusto, in modo da raggiungere la più grande conquista della storia dell'umanità: l’abbondanza.
Sí, se si consideri che potremmo essere alle soglie dell’ABBONDANZA e della SINGOLARITÀ, transitandoci nell’era della non-scarsità.
Noi umani abbiamo fantasticato a lungo sul giorno in cui non avremmo più dovuto lavorare e tutto sarebbe stato gratis. "Sognare l'abbondanza" raffigura un futuro nel 2041 in cui la rivoluzione energetica, dei materiali, dell'intelligenza artificiale e l'automazione ci hanno portato a metà strada verso quel traguardo. Mentre la IA e altre tecnologie realizzano la quarta rivoluzione industriale, sta prendendo piede anche la rivoluzione dell’energia pulita, che permetterà di affrontare la crisi del cambiamento climatico e di ridurre drasticamente, allo stesso tempo, il prezzo pagato per alimentare il mondo. Ci stiamo approcciando al momento in cui, entro il 2041, la confluenza di migliorate tecnologie per il solare, l’eolico e le batterie ci darà la possibilità di ricostruire l'infrastruttura energetica mondiale. Già nel 2045, dunque, questo traguardo potrebbe essere raggiunto e si potrebbe verificare la svolta verso la singolarità, cioè il momento in cui l'intelligenza delle macchine supera quella umana. E in cui la IA può sottrarre agli umani il controllo del mondo. Ma vi è un interrogativo: i ricchi, i potenti consentiranno ciò o faranno in modo da restringere l’accesso ai beni? La IA ci darà una vita agiata e un senso di sicurezza, spingendoci a cercare amore e autorealizzazione. La IA ridurrà le nostre paure, vanità e avidità, aiutando a connetterci con i bisogni e i desideri umani più nobili. La IA si prenderà cura di tutto ciò che è ripetitivo, incoraggiandoci a esplorare ciò che ci rende umani e quale dovrebbe essere il nostro destino. Alla fine, quella che stiamo scrivendo non è soltanto la storia della IA, è la nostra storia. Se riusciremo a gestire il rapporto tra intelligenza artificiale e società umana nel modo giusto, avremo senza dubbio raggiunto la più grande conquista della storia dell’umanità[68].
Ma occorre cautela e vigilanza estrema, perché potrebbe, all’opposto, verificarsi, come denunciato dall’amministratore delegato di OpenAI (la società che ha creato ChatGPT), che l’intelligenza artificiale spazzerà via tutta la vita biologica alla prima occasione.
A dir il vero, non è la prima volta che l’uomo mette in discussione la possibilità di estinzione a causa delle sue stesse creazioni tecnologiche, ma la minaccia dell’IA è molto diversa dalle armi nucleari con cui abbiamo imparato a convivere, e per una semplice ragione: le armi nucleari non possono pensare. Non possono mentire, ingannare o manipolare. Non possono pianificare ed eseguire. Qualcuno deve premere il grosso pulsante rosso.
Se siamo d’accordo su questo allora sappiamo già che non possiamo fare molto per cambiare le cose per il semplice fatto che, come specie, non sappiamo come impedirci di creare l’IA. Chi farà le leggi? Le Nazioni Unite? Perché il problema è globale. Se non lo fa un paese lo farà un altro, e chi arriva prima potrebbe governare il mondo.
Per ben 130 mila anni la nostra capacità di ragionamento è rimasta invariata. Tutta l’intelligenza dei neuro-scienziati ingegneri matematici e hacker impallidisce in confronto alla più elementare intelligenza artificiale. Una volta attivata una macchina senziente supererebbe presto i limiti della biologia, ed in breve tempo la sua potenza analitica sarebbe superiore all’intelligenza collettiva di tutti gli esseri umani nella storia del mondo.
È nostro dovere di preoccuparci eticamente sulle questioni derivanti dell’intelligenza artificiale: è la giustificata paura di essere sopraffatti da chi ora pensiamo di controllare.
L’intelligenza artificiale sta già avendo un impatto notevole su formazione e insegnamento, e in generale sull’intero processo che porta all’acquisizione di nuove competenze. Ma strumenti come ChatGpt e Midjourney, e le loro evoluzioni già in arrivo, saranno in grado di trasformare completamente il settore, e chi non si prepara rischia solo di venire travolto dalla rivoluzione.
Il tutto ci impone di tornare a definire cosa oggi può essere ritenuta Intelligenza. La risposta è in qualche misura spiazzante. Essa, infatti, non può essere ancora considerata appannaggio dei viventi (uomini e, limitatamente, animali); va, invece, ravvisata qualsiasi entità in grado di utilizzare i dati di cui disponga per trovare soluzione ad una situazione con caratteristiche ed aspetti non ancora conosciuti[69].
In futuro, questo sviluppo potrebbe portarci a considerare i sistemi intelligenti autonomi come una nuova forma di vita creata dall’uomo, cioè non biologica, meritevole di diritti, che innesca un movimento di riconoscimento e autodeterminazione.
Il nodo centrale di tutta la problematica risiede, dunque, nella corretta gestione, secondo congrua e giusta normativa; la quale, oggi, non pare esserci, tanto che è stato lanciato un allarme proprio dagli operatori del settore; i quali hanno sottoscritto un documento nel quale chiedono che “I potenti sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero essere sviluppati solo quando saremo sicuri che i loro effetti saranno positivi e i loro rischi saranno gestibili”.
Le organizzazioni si stanno facendo carico di questa imprescindibile esigenza. In questa direzione nel dicembre del 2018 a Strasburgo il Consiglio d’Europa, in seduta plenaria, ha adottato la: European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment. In Novembre 2021 anche l’UNESCO, nella seduta plenaria che, in occasione del compimento del 75° anno, sta definendo la sua dichiarazione su: Etica e intelligenza artificiale.
Inoltre il 13 Giugno 2024 l’UE ha approvato l’A. I. Act Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale approvato dal Parlamento UE il 13.3.2024; pubblicato in GUCE il 14 luglio 2024 è costituito da 113 articoli e 13 allegati ed è entrato in vigore dal 2 agosto 2024; si applica – con alcune anticipazioni (febbraio 2025) e posticipi (agosto 2027) - a partire dal 2 agosto 2026 ed è valido anche per i Paesi facenti parte dello Spazio Economico Europeo (SEE). Esso prevede tempi di attuazione completa: 36 mesi a partire dal 2 agosto 2024. Con esso l’UE «considera l’Intelligenza Artificiale (I.A.) come risorsa pubblica e non una minaccia per i cittadini europei le norme servono per consolidare il rapporto di fiducia con i sistemi I.A., per cui le prescrizioni UE servono a monitorare e governarne l’impiego, anche quello rischioso, e non ad impedirlo esse sono rivolte a garantire la tutela della salute e della sicurezza degli utenti/consumatori e il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini tuttavia consentono anche una limitata lesione dei diritti della persona quando l’impiego di I.A. è strumentale all’esercizio legittimo di pubbliche funzioni (es. sicurezza sociale, ricerca di vittime di reati e di persone scomparse; antiterrorismo; identificazione di autori di particolari reati) comunque le norme non vietano la produzione e messa in servizio di sistemi I.A. a scopi di ricerca scientifica e sviluppo (art. 2) complessivamente: la normativa è sperimentale e in itinere, infatti la Commissione EU è delegata (per 5 anni) a modificare - con atti delegati - svariate disposizioni della Legge in base all’andamento del mercato I.A. (artt. 6 e 97)»[70].
A me resta un dubbio. Certamente molti aspetti possono essere regolati, ma come fare in modo che le IA siano veramente controllate? Poiché una IA potrebbe essere creata anche in antri nascosti in tutt’altra parte del mondo, senza escludere che produca effetti in Europa o in altro luogo lontano da quello di nascita, si può essere tranquilli che le normative verranno rispettate? Non si corre il rischio che si verifichi quello che già riscontriamo per le droghe, cioè che non è possibile ottenere il rispetto delle norme e, anzi, si produce il paradosso che, in molti casi, piú la regolamentazione è stringente piú esse si diffondono, perché proprio i divieti ne fanno aumentare il prezzo e finiscono, pertanto di trasformarsi in incentivo al loro spaccio?
Non so darmi una risposta e non so far altro che invitare a riflettere sulla potenziale gravità delle problematiche connesse e a consapevolizzarsi dell’urgenza di trovare (se ve ne siano) strumenti idonei ad individuare la nascita di IA in qualsiasi parte del globo, consapevolizzandosi dell’inadeguatezza di discipline e/o interventi e misure regionali.
[Per la pubblicazione degli articoli della sezione “Tradizione Romana” si è applicato, in maniera rigorosa, il procedimento di peer review. Ogni articolo è stato valutato positivamente da due referees, che hanno operato con il sistema del double-blind]
[1] Sul punto, cosí come per la bibliografia che accompagna le riflessioni qui esposte, rinvio a miei precedenti articoli: Il controllo del potere: ieri ed oggi, in Studi in memoria di Giuseppe Panza, a cura di G. Tatarano e R. Perchinunno, Napoli 2010, 713-737; Democrazia e controllo del potere, in Diritto @ Storia 10, 2012, https://www.dirittoestoria.it/10/contributi/Tafaro-Democrazia-controllo-potere.htm; Per la democrazia, in Diritto @ Storia 18, 2021, https://www.dirittoestoria.it/18/memorie/Tafaro-Per-la-Democrazia-(2021).htm.
[2] Rinvio, sul punto, al mio articolo, Il Diritto per l'oggi, in Ius Romanum II, 2016, rivista online ISSN 2367-7007, 1-29.
[3] Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu.
[4] Le ho riepilogate in L'eredità dei «tribuni plebis», a cura di Maria Pia Baccari e Cosimo Cascione, Tradizione romanistica e Costituzione, diretta da Luigi Labruna. Collana «Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana», vol. II, Napoli 2006, 1841-1880. Da ultimo rinvio al mio: Per La Democrazia, in La sostenibile leggerezza dell’umano – Scritti in onore di Domenico Garofalo, a cura di P. Caputi Jambrenghi e A. Riccardi, Cacucci, Bari 2022, 349-358.
[5] Il termine adoperato (Ombudsman), alla lettera, significava ‘uomo che fa da tramite’; perciò venne indicato anche con la parola ‘Mediatore’, la quale ha trovato l’accoglimento più significativo in Francia dove fu istituito con la legge n° 73-6 del 3 gen. 1973, più volte completata e/o riformata: dalla legge n° 76-1211 del 24 dic. 1976, dalla legge n° 89-18 del 13 gen. 1989, dalla legge n° 92-125 del 6 feb. 1992 e da ultimo dalla legge n° 2000-321 del 12 apr. 2000.
[6] L’atto di nascita risiede in un decreto di Carlo XII, del 1713 istituente l’Högste Ombudsman.
[7] Nel 1919 in Finlandia, nel 1953 in Danimarca, nel 1962 in Norvegia.
[8] Tra essi, nel 1962 in Nuova Zelanda, nel 1967 nel Regno Unito della Gran Bretagna e successivamente in alcune province del Canada e degli Stati Uniti.
[9] Infatti, anche nell’UE vi è un mediatore, erede dell’Ombudsman di matrice svedese, ma con poteri tanto ristretti da incidere poco nella vita dell’UE e sull’effettivo rispetto della dignità umana, proclamata dal Trattato di Lisbona.
[10] V. al sito: https://juridique.defenseurdesdroits.fr/; J. CHEVALLIER, Le Défenseur des droits: unité ou diversité?, in Revue française d'administration publique n. 139, École nationale d’administration, Strasbourg, 2011; J.-C. ZARKA, Le «Défenseur des droits», Recueil Dalloz, Paris 2011; Le Défenseur des droits, un contre-pouvoir ?, entretien avec J. TOUBON, Défenseur des droits, Constitutions, Paris 2016. Con esso la Francia è andata oltre il mediatore, istituendo la Figura del Défendeur des droits, attraverso la riforma costituzionale del 23 giugno 2008, seguita dalla legge organica no 2011-333 e dalla legge ordinaria no 2011-334 del 29 marzo 2011, la quale ha definito i suoi poteri, unificando in un’unica figura il Médiateur de la République, il Défenseur des Enfants, creato nel 2000, la Haute Autorité de Lutte Contre les Discriminations (halde), creata nel 2004, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (cnds), creata nel 2000.
[11] Sul punto, anche per la bibliografia, v. nt. 71.
[12] Dove venne concepito come una delle istituzioni rivolte alla progressiva limitazione dell’assolutismo del Re. In proposito si suole fare riferimento all’art. 96 della Costituzione del 1809, il quale previde, accanto al Justitiekansler, un commissario parlamentare (Justitie Ombudsman), scelto tra persone di comprovata capacità tecnica, imparzialità ed integrità, con il preciso compito di controllare l’osservanza delle leggi da parte non solo dei pubblici ufficiali, ma anche dei giudici, ed è munito del potere di citare in giudizio i trasgressori. In realtà il suo nome risale a quasi un secolo prima e più precisamente ad un decreto del 1713 di Carlo XII che, per l’appunto, istituí l’Högste Ombudsman, il cui atto di nascita infatti risiede in un decreto di Carlo XII del 1713 con il quale venne introdotto l’Högste Ombudsman.
[13] Contenuta nella Direttiva 97/11/CE, anticipatamente recepiti nell'ordinamento italiano con il DPR 12 aprile 1996 e attualmente definiti dal Decreto l.vo 152/2006.
[14] P. DE ARANJO AYALA, O principio de precauçao e a proteòao juridica de fauna na costituiçao brasileira, in Revista de Dereito ambiental 39, julho-setembro 2005, 147 ss.; L. BOISSON DE CHAZOURNES, Le principe de précaution: nature, contenu et limites, in Le principe de précaution. Aspects de droit international et communautaire, a cura di C. Leben - J. Verhoeven, Paris 2002; P. MARTIN-BIDOU, Le principe de précaution en droit international de l’environnement, in Revue générale de droit international public 1999, 632 ss.; C. RAFFENSPERGEN-J. TICKNER, Protecting Publich health and the Environment. Implementing the Precautionary principle, Washington 1999; N. DE SADELEER, Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution. Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes juridiques du droit de l’environnement, Bruxelles 1999; O. GODARD, Le principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, Paris 1997; T. O’RIORDAN – J. CAMERON, Interpreting the precautionary principle, London 1994.
[15] Tra esse possiamo indicare: a) il controllo sui funzionari delle amministrazioni civili, ma non sui ministri, perché questi sono solo responsabili per l'indirizzo politico e subiscono solo il controllo del Parlamento; b) impossibilità di sindacare il merito degli atti amministrativi discrezionali. Esclusione di intervento dell'Ombudsman su questioni pendenti davanti ad un giudice di qualsiasi natura (penale, civile, amministrativa); c) possibilità di attivarsi dietro ricorso del singolo (con o senza particolari formalità), o d'ufficio; d) potere di iniziare un'azione penale nei confronti dei funzionari (giudici compresi) che abbiano compiuto atti contrari ai loro doveri o comunque illegittimi; e) presentazione di una relazione periodica, di norma annuale, al Parlamento sull'attività esplicata, con possibilità di introdurre osservazioni sul funzionamento dell'amministrazione, anche riguardo alla collaborazione da essa prestata all'Ombudsman; la relazione dopo la presentazione al Parlamento può essere approvata e resa pubblica; f) possibilità di avanzare proposte per il miglioramento della legislazione e dell'amministrazione pubblica.
[16] V. sul punto la letteratura richiamata alle note precedenti.
[17] Va detto che le figure degli Ombudsman, particolarmente in Italia, concorrono con altre istituzioni ed in particolare con i Garanti (le Authority) sorti in diversi settori (ad es., nel campo dell’editoria, nel campo della concorrenza e del mercato, nel campo finanziario, nel campo della riservatezza personale, nel campo dei lavori pubblici) con inarrestabile propensione a moltiplicarsi: sul punto cfr. G. MASTROPASQUA, Il difensore civico – Profili sistematici e operativi, Bari 2003, 20 ss.
[18] Nt. 77.
[19] Riassumendo i suoi compiti, troviamo che l’Organo interviene En cas de désaccord avec un service public qui porte atteinte à vos droits ou libertés, pour défendre les droits d'un enfant, en cas de discrimination, en cas de manquement aux règles de bonne conduite par un professionnel des forces de sécurité: cfr., tra molti, il sito https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2023-08/ddd_brochure-presentation-DDD_6-pages_20211027.pdf.
[20] Basti pensare al fatto che a loro chiunque (in Albania anche se non cittadino) può rivolgersi senza spese (legali e/o processuali) e riceve una risposta dalla P.A.: ciò in base all’onere di seguito, vale a dire al dovere della P.A. di dare risposta ad un quesito dell’Avvocato del popolo entro un certo termine (di solito 60 giorni): v. L’Avvocato del popolo albanese, a cura di a. Loiodice – S. Tafaro – N. Shehu, dove ci si sofferma sia sulle origini di tutte le figure di difensori e di partecipazione poste a disposizione dei cittadini, dall’età romana ad oggi, sia sulle funzioni e le modalità del procedimento dinanzi all’Avvocato del popolo: in partic. v. il mio articolo Le radici. Proposte (3-23) e N. SHEHU, Dall’Högste Ombudsman all’Avvocato del popolo albanese (25-100).
[21] L’importanza dell’elezione diretta è sottolineata da chi inserisce le nuove figure degli Ombudsman nel più ampio disegno di ridefinizione degli assetti costituzionali attuali. Per tutti cito la suggestiva proposta avanzata dal de Giorgi, il quale, rispolverando l’antico istituto spartano (v. nt. precedente) ha proposto l’introduzione, in Italia dell’Eforato. «1. È costituita un’Alta Corte con il nome di Eforato. Ha il compito di garantire la correttezza democratica nelle competizioni elettorali, nelle amministrazioni locali, nella vita dei partiti politici, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dei mezzi di comunicazione sociale e dell’editoria. 2. Ha capacità di intervento diretto e non solo dopo ricorso da parte di terzi. 3. È eletto a suffragio universale. L’elettorato attivo è costituito da tutti i cittadini italiani che abbiano superato il quarantesimo anno di età. L’elettorato passivo è costituito da tutti i magistrati e dai professori universitari. Dura in carica quattro anni. 4. L’eforato nomina le Corti Regionale e gli Ombudsmen provinciali che da esse dipendono»: F. DE GIORGI, Note per una costituzione nuova, in Il Margine, Archivio nr. 4, aprile 1994.
[22] Per non perdere tuttavia le competenze acquisite si potrebbe stabilire che, successivamente, faccia parte di diritto dell’Assemblea legislativa (Parlamento) o del Consiglio dell’Organo di autonomia locale.
[23] Non avrebbe senso affidare la detta valutazione ed il controllo sulla fondatezza ed opportunità dell’atto vietato al Parlamento o alle varie Assemblee, alle quali faccia capo l’Autore dell’atto vietato e nelle quali potrebbe prevalere la logica della ‘maggioranza’ di governo.
[24] È questo in parte simile a quanto avviene nell’Unione Europea in materia ambientale a seguito dell’introduzione del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, introdotta con la Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, (G.U.C.E. n. L. 175 del 5 luglio 1985). Brevemente ricordo che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, comunemente detta VIA, ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva, l'impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati. Essa non è quindi da intendersi “strumento” necessario per verificare il rispetto di standard o per imporre nuovi vincoli, oltre quelli già operanti, ma come un “processo coordinato” per raggiungere un elevato grado di protezione ambientale, realizzando l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale. La VIA mira ad introdurre, nella prassi tecnica ed amministrativa ed in una fase precoce della progettazione, una valutazione sistematica degli effetti prodotti dalle opere in progetto sull'ambiente, inteso come un sistema complesso di risorse naturali e umane e delle loro interazioni.
[25] Gli Stati spesso proclamano ciò, ma poi neutralizzano le loro stesse affermazioni. Esempio emblematico ne è la Costituzione italiana. L’incipit di essa (art. 1) enuncia solennemente La sovranità appartiene al popolo. Sennonché aggiunge che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione; il che viene letto ‘secondo la legge’ e le leggi, a partire dalle norme concernenti la formazione del Parlamento (ormai sottratta i cittadini e consegnata ai capi-partito), di fatto tengono ben lontano il popolo dall’esercizio diretto del potere.
[26] V. G. LOBRANO, Diritto pubblico romano e costituzionalismi moderni, Sassari 1994; Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere, Torino 1996.
[27] D. Rousseau, La démocratie continue, L. G. D. J., ed. Bruylant, Bruxelles 1995; Idem, Radicaliser la démocratie. Propositions pour une refondation, Paris 2015.
[28] L’ho proposta in La democrazia ricorrente. Democrazia o oligarchia?, in Civitas et Lex 2(6), 2015, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie - University Of Warmia And Mazury In Olsztyn, nel quale espongo la convinzione che la democrazia deve sapere come rinnovarsi e ridefinirsi costantemente e regolarmente, secondo un modello di democrazia che si potrebbe definire come modello di democrazia ricorrente.
[29] V. M. AINIS, La cura. Un decalogo per ricominciare da zero, Milano 2009.
[30] Il 15 maggio 1519 Hernán Cortés creò il consiglio comunale di Villa Rica de la Vera Cruz, che gli diede il nome Capitano Generale e Presidente della Corte Suprema; v. al sito: http://www.gob.mx.
[31] Era il governo municipale di Castilla y León nel XV secolo e da lí passò alle colonie americane: v. C. BAYLE, Los Cabildos Seculares en la América Española, ed. Sapientia, S. A, Madrid 1952; F.J. TAPIA, Cabildo Abierro Colonial, Ediciones Cultura Hispanica, Madrid 1965.
[32] L'esistenza di un’istituzione pubblica, il CONSIGLIO APERTO, esisteva, da diversi secoli, in Spagna, riuscendo a promuovere la democrazia reale e la partecipazione dei cittadini; v. al sito: https://www-scielo-org-mx.translate.goog/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792019000200441&lng=es&nrm=iso&tlng=es&_x_tr_sl=es.
[33] Emblematico fu Il cabildo di Buenos Aires, che divenne lo scenario principale della Rivoluzione di Maggio del 1810, la quale portò alla deposizione del viceré spagnolo Baltasar Hidalgo de Cisneros e alla successiva lunga guerra d’indipendenza delle Province Unite del Río de la Plata. A Buenos Aires, rimase in vigore dalla fondazione della città nel 1580 fino alla sua abolizione nel 1821. Oggi il termine si riferisce solo all’edificio che ospitava questa istituzione, dichiarato Monumento Storico Nazionale nel 1933 e che, dopo importanti modifiche strutturali, ospita il Museo Storico Nazionale del Cabildo e della Rivoluzione di Maggio (in spagnolo: Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo).
[34] Esso, con Costituzione del 1978, ha ottenuto competenze in settori fondamentali come la pianificazione territoriale, il turismo, l’ambiente, la cultura, i musei, lo sport, l’industria, le strade, l’acqua potabile e irrigua, la gestione delle acque, le licenze di caccia e di pesca, trasporti pubblici e può istituire alcune imposte indirette sul carburante. Trasformazioni che si sarebbero ampliate grazie al trasferimento di poteri effettuato dal governo delle Isole Canarie negli anni Novanta del secolo scorso, riuscendo allo stesso tempo a migliorare notevolmente il proprio finanziamento; cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/File:Cabildo_de_Gran_Canaria.JPG.
[35] Istituita dalla legge 40, del 1° ottobre del 2015, concernente il Régimen Jurídico del Sector Público; la quale all’art. 38, dispone che: La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
[36] Sul referendum la bibliografia è, ovviamente, numerosissima, che si può consultare in A. Ranney, Nuove pratiche e vecchia teoria, in Democrazie e referendum, a cura di M. Caciagli, P.V. Uleri, Roma-Bari, Laterza, 1994, 30-1); P.V. ULERI, Referendum e democrazia Una prospettiva comparata, Il Mulino, Bologna 2009. Per una interessante ricostruzione delle vicende costituzionali del referendum in Svizzera, in raffronto all’altrettanto significativa esperienza statunitense, si può vedere A. AUER, L'esperienza del referendum in Svizzera e negli Stati Uniti, in Quaderni costituzionali n. 3, 1990, ora in Referendum. Problemi teorici ed esperienze costituzionali, a cura di M. Luciani, M. Volpi, Laterza, Roma-Bari 1992, 61 ss., 331.
[37] Quando i padri costituenti nel 1947, si riunirono nella II Sottocommissione per discutere sulla necessità di formulare una proposta idonea per salvaguardare le minoranze e per far partecipare di più il popolo alle faccende dello Stato, emerse l’esigenza di porre dei limiti restrittivi all’istituto referendario, in quanto i costituenti, usciti dal regime dittatoriale, nutrivano diffidenza nei confronti di eventuali soluzioni plebiscitarie autoritarie. Tutti i partiti politici, chi più chi meno, della DC al PCI sottolinearono la necessità che tale istituto avesse delle limitazioni in termini di applicazione e di quorum sia di richiesta che di approvazione, fino ad arrivare alla sintesi enucleata nell’art. 75: v. https://www.senatoragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/67/.
[38] La cura, cit., 163.
[39] Per le quali vi è da superare una griglia di difficoltà, sotto forma di requisiti formali, essendo previsto che: a ogni iniziativa sono concessi 12 mesi per la raccolta del milione di firme richieste e i firmatari devono provenire da almeno sette Stati membri. Un numero minimo di firme per Stato membro deve essere raccolto, numero che varia secondo la popolazione. Per l'Italia è 54.000, per la Germania 74.250 e per Malta 3.750. Gli Stati membri hanno l’onere di verificare la validità delle dichiarazioni a sostegno delle firme e potranno scegliere quale tipo d’informazione sia necessaria affinché le firme siano convalidate. Nella maggioranza dei casi, il numero della carta d’identità è obbligatorio. I firmatari dovranno essere cittadini europei e in età di voto. La procedura termina con la decisione della Commissione europea, da adottare entro tre mesi dal completamento della verifica delle firme, se procedere o meno con una proposta legislativa. Tale decisione dovrà poi essere resa pubblica.
[40] Cost. alb. del nov. 1998, art. 63 co. 3.
[41] Da ultimo, cfr. M. CAIELLI, Cittadini e giustizia costituzionale. Contributo allo studio dell’actio popularis, Giappichelli, Torino 2015. PAOLO DURET, Taking “commons” seriously: spigolature su ambiente come bene comune e legitimatio ad causam, in Rivistas quadrimestrale di diritto dell’Ambiente n° 1, 2013, 2 ss., con ampia bibliografia e collegamento con il diritto romano.
[42] Da ultimo, anche per i riferimenti alla copiosa bibliografia, v. F. CASAVOLA, Studi sulle azioni popolari romane. Le «Actiones populares», Napoli 1958; B. SITEK, Azioni popolari nel diritto romano tra repubblica e principato, Szczecin 1999, IDEM, Legittimazione “quivis e populo” nelle actiones populares dell’esperienza romana e “denuntiatio evangelica” nella Chiesa Primitiva, in Atti Congresso Internazionale. Incontro fra Canoni d’Oriente e d’Occidente, Bari 1994, 615-622.
[43] S. SETTIS, Azione popolare. Cittadini per il bene comune, Torino 2014, che apre il saggio ricordando un’affermazione del Calamandrei: “«Azione popolare» è il pieno esercizio della cittadinanza, per imporre un’agenda politica centrata sul bene comune. Il suo manifesto esiste già: è la Costituzione. «Perché lo Stato siamo noi» (Calamandrei). Che società ci aspetta sotto l'assolutismo dei mercati e il ricatto del debito pubblico? Quale ambiente, quale cultura, salute, educazione?”, Google Books, al sito: https://www.einaudi.it/catalogo-libri/senza-materia/azione-popolare-salvatore-settis-9788858406830/.
[44] Di essa si era parlato in Italia al momento dell’emanazione della legge quadro sulla tutela dell’ambiente: la prevedeva il disegno di legge del Governo, ma fu tolta dal Parlamento!
[45] I.J. 4.6 pr.: Actio nihil aliud est, quam ius persequendi iudicio quod sibi debetur.
[46] Cfr. V. MANNINO, Ricerche Sul "Defensor Civitatis, Milano 1984.
[47] Conseguenza della cennata riduzione del ‘diritto’ alla legge: v. sopra § 1.
[48] Amo ricordare che la nomina ‘a vita’ dei giudici era motivata dalla necessità di renderli indipendenti dal Sovrano (secondo una lenta conquista iniziata nei confronti di Guglielmo II - sec. XI - e conclusasi nel 1701 con l’Act of Settlement promulgato dalla Regina Anna), sicché ancora oggi il giudice resta al suo posto during good behavior. Ma nella Repubblica questo ha ancora ragion d’essere? Ne dubiterei. D’altra parte se questa esigenza fosse ancora attuale non si giustifica perché nelle Corti sovranazionali, come la Corte di Giustizia europea i giudici sono designati per un periodo limitato (di 6 anni)?
[49] Nell’esperienza romana, per le cause civili, il iudex era scelto dalle parti, finché Augusto istituí un elenco dal quale sceglierli di volta in volta, mentre per le cause penali veniva scelta tra i senatores o, come esito delle lotte graccane, anche dai ‘cavalieri’ e sempre venivano scelti ogni volta in riferimento alla singola questione: cfr. M. KASER – K. HACKL, Das römische Zivilprozessrecht, Beck, München 1996; da ultimo S. ROMEO, Il giudice e il diritto. Considerazioni sul ruolo del iudex privatus nel processo formulare, Editoriale Scientifica, Napoli 2023. Cfr. anche M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Giuffrè, Milano 1990, partic., 329, 7.
[50] Se mi è consentito, vorrei dar testimonianza di un’acuta osservazione che spesso mi faceva il compianto Collega (civil-processualista insigne) Francesco Cipriani, il quale mi faceva osservare che in ogni riforma o (all’epoca) progetto di riforma del processo si ponevano non di rado termini stringenti alle parti, ma mai ai giudici.
[51] Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.
[52] Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, convocata per la prima volta a Helsinki il 3 luglio 1973 - in pieno clima di guerra fredda - come tentativo di ripresa del dialogo Est-Ovest, trasformatasi nel 1995 in un’organizzazione stabile, prendendo l’attuale denominazione di “Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa” (OSCE) che si è dotata di organi permanenti per lo svolgimento delle proprie attività.
[53] In esso si rilevava che per la prima volta in decenni ci troviamo di fronte a situazioni di guerra nella regione della CSCE. Continuano a verificarsi nuovi conflitti armati e un uso massiccio della forza per acquisire egemonia ed espansione territoriale. La perdita di vite umane, la miseria umana, che comporta un enorme numero di rifugiati, sono state le più gravi dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. I danni al nostro retaggio culturale e la distruzione di proprietà sono stati spaventosi.
[54] L. TAFARO, Nuove prospettive per i diritti umani. Generazioni future e loro diritti, in Teoria e Historia do Direito, Revista do THD, Centro de Investigação da ULisboa, Lisboa, n. 2, 2017; EADEM, Complessità giuridica e sostenibilità, in Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile, a cura di A. Buonfrate – A.F. Uricchio, Cedam, Padova 2023, 480- 485.
[55] Che “non appartiene all’uomo, atteso che egli è legittimato solo ad una gestione ministeriale dei beni naturali”, come veniva evidenziato per l’Europa già negli anni ’90: E. CASOLINO, Uomo e ambiente in Europa: evoluzione nei principi e nella normativa, in I diritti fondamentali dell’uomo e dell’ambiente. Nei cambiamenti dell’Europa Centro-Orientale, Varsavia 1995. Teologi hanno evidenziato ciò rileggendo la Bibbia nel senso che Dio dette all’Uomo la Terra ma soltanto perché se ne prendesse cura in Suo Nome. Papa Francesco, nell’Enciclica Laudato si’ riafferma la cura dell’ambiente naturale, quindi la casa comune; la cura delle persone, quindi la cura di sé stessi e anche la cura degli altri; poi la cura del rapporto tra Dio, gli esseri umani e la terra: v. https://secondotempo.cattolicanews.it/news-papa-francesco-e-la-cura-della-casa-comune#:~:text=Nell'Enciclica%20propone%20tre%20strade,esseri%20umani%20e%20la%20terra.
[56] Attraverso l’introduzione, in materia, di apposita azione popolare: in I diritti fondamentali dell’uomo e dell’ambiente, cit. alla nt. prec., 21.
[57] Già Ulpiano mostrava quanto sia possibile e opportuno superare il concetto di un diritto solo degli e per gli uomini; egli affermava l’esistenza di un ius naturale comune ai viventi: D. 1.1.1.3 (Ulp. 1 inst.): Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, que in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Il punto di vista del giurista romano può offrire un modello per l’inizio della riflessione in termini nuovi, evitando di cadere in un naturalismo improduttivo, ma acquisendo la coscienza di una realtà, che è diritto, di là dall’uomo e dalle sue costruzioni, spesso erronee. Ma ancora piú significative indicazioni potranno dedursi dalle visioni che i romani posero a base della posizione dell’uomo nella collettività: prima fra tutta quella concernente la pubertà e la scansione della vita secondo una partizione settenaria; essa, infatti, era addirittura l’espressione di una realtà cosmogonica, della quale l’uomo era partecipe, in veste di protagonista attivo, ma senza esserne l’unico centro di riferimento.
[58] Essa in parte viene qua e là anticipata da leggi, iniziative e decisioni dell’ONU, della CEE, delle Corti di giustizia (soprattutto internazionali). Ad esempio i tribunali e la dottrina italiani riconoscono il danno biologico. Quello che urge è il passaggio ad un quadro unitario, superando l’occasionalità e la frammentazione.
[59] Osserva M. IASELLI, Robot con intelligenza artificiale, verso una soggettività giuridica?, in Altalex, riv. online, 21/02/2017, «È, quindi, evidente che ci si trova di fronte a quella che è una vera e propria realtà». Questa nuova realtà richiede la modifica anche radicale dell’etica, nella quale s’impone la sostituzione del prefisso ‘bio’ con il prefisso ‘tecno’ e si assottiglia sempre piú il riferimento al ‘bios’: cosí L. PALAZZANI, Dalla bio-etica alla tecno-etica: nuove sfide al diritto, Giappichelli, Torino 2017. L’a. avverte dell’urgenza di guardare agli scenari delineati dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data, mobile-health, potenziamento, tecnologie convergenti, roboetica, dai quali occorre prendere le mosse per delineare le teorie e le questioni della tecno-scienza. I quali, in costante evoluzione: esigono una riflessione etica ‘critica’ mediante il confronto tra argomentazioni nel contesto pluralistico e un’innovazione nel diritto alla ricerca di percorsi di governance; cosí come già oggi si fa nei principali organismi istituzionali internazionali e nazionali di etica e diritto. Ne consegue che la filosofia del diritto, da astratta elaborazione teorica, diviene protagonista attiva, concreta e propositiva di un cambiamento in corso, nel presente e per il prossimo futuro. Tanto piú che non di rado ci si trova dinanzi ad attività persuasive dirette a minare l’autonomia e l’autodeterminazione delle persone, la loro la libertà di pensiero e coscienza: lo denuncia efficacemente il Rapporto elaborato dal RATHENAU INSTITUUT, Human rights in the robot age. Challenges arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality, 5. Si tratta del documento commissionato dalla Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) in vista della propria Raccomandazione (2012), su Technological convergence, artificial intelligence and human rights, adottata dall’Assemblea il 28 Aprile 2017.
[60] L’espressione è della Palazzani, la quale con riferimento al futuro che ci attende significativamente ha coniato il termine Roboetica avvertendo che implica nozioni che vanno oltre l’uomo: v., loc. cit. V ed ultimo capitolo § 11: Roboetica: oltre l’uomo, 389 ss.
[61] G. VATINNO, Il transumanesimo. Una nuova filosofia per l'uomo del XXI secolo, Armando, Roma 2010.
[62] Antesignano, in questa prospettazione, è stato F. FUKUYAMA, L’uomo oltre l’uomo. Le conseguenze della rivoluzione biotecnologica, tr. G. Della Fontana, Mondadori, Milano 2002.
[63] La bibliografia sulle AI diventa sempre piú copiosissima. Mi limito a citare un classico della prima ora: B. REESE, The Fourth Age. Smart Robots, Conscius computers, and the Future of Humanity, Atria Books, New York, London, Toronto, Sydney, New Delhi 2018; tr. italiana: La quarta era. Robot intelligenti, computer consapevoli e il futuro dell’umanità, Angeli, Milano 2019; E. PERUCCHIETTI, Cyberuomo. Dall’intelligenza artificiale all’ibrido uomo-macchina. L’alba del transumanesimo e il tramonto dell’umanità, Arianna, Bologna 2019.
[64] R. BODEI, Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale, il Mulino, Bologna 2019.
[65] V. J. KAPLAN, Le persone non servono. Lavoro e ricchezza nell’epoca dell’intelligenza artificiale, Luiss Università Press, Roma 2016.
[66] La cui origine risale al diritto romano, come (a conclusione dell’esperienza giuridica di Roma) lapidariamente enunciò Marciano: D. 1.8.2 pr.-1 (Marcianus, libro tertio institutionum): Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur. Et quidem naturali iure omnium communia illa sunt: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris. V., tra i molti, F. SINI, Persone e cose: res communes omnium. Prospettive sistematiche tra diritto romano e tradizione romanistica, in Diritto @ Storia N. 7, 2008, https://dirittoestoria.it/7/Tradizione-Romana/Sini-Persone-cose-res-communes-omnium.htm. Cfr. il volume I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2016; in partic. M. FALCON, ‘Res communes omnium’. Vicende storiche e interesse attuale di una categoria romana ‘res communes omnium’, 3-59. Cfr., per una incisiva puntualizzazione M. FIORENTINI, Res communes omnium e commons: contro un equivoco, in Bullettino dell'Istituto di diritto romano Vittorio Scialoja quarta serie IX, 2019, 153-181. Incisivamente il TALAMANCA notava «il giurista Marciano (in D. 1. 8. 2 e 4; cfr. I. 2. 1. pr.) … costruisce la categoria delle res communes omnium come distinta dalle res publicae, inserendovi le cose che spettano a tutti gli uomini, indipendentemente dalla loro appartenenza ad una comunità …»: Istituzioni di diritto romano, cit., 283.
[67] V.: U. MATTEI, Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Bari 2011, partic. 89 s. Si deve tener presente che, in Italia, i beni comuni rientrano nell’ordine pubblico (economico) riconosciuto e sancito dalla Costituzione con gli artt. 41, 42: v. P. MADDALENA, Il territorio bene comune degli Italiani, Donzelli, Roma 2014, il quale (a 91 s.) delinea il concetto di ordine pubblico economico conseguente ai detti articoli della Costituzione. Gli Autori evidenziano come sia compito dei giuristi affermare che la ‘Rete’ ed i dati circolanti in essa appartengono al titolare dei singoli dati e, riguardo alla facoltà di accesso, costituiscono beni comuni, almeno per gli utenti: questo già ora e di là da eventuali provvedimenti legislativi.
[68] Cfr., sul tema, KAI FU LEE – CHEN QUIUFAN, Ai 2041 - Scenari dal futuro dell’intelligenza artificiale, Luiss, Roma 2023.
[69] N. CRISTIANINI, La scorciatoia. Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano, Il Mulino, Bologna 2023; IDEM, Machina sapiens. L'algoritmo che ci ha rubato il segreto della conoscenza, Bologna 2024.
[70] L’affermazione è di E. CASOLINO, Perché disciplinare le Intelligenze Artificiali? L’A.I. ACT dell’Unione Europea, in SIPS Società Italiana per il Progresso delle Scienze, al sito: https://www.youtube.com/watch?v=UGefetG8pSc.