
DIRITTO
ALL’OBLIO, PROCEDIMENTO PENALE E RIFORMA “CARTABIA”
Università di Sassari
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Diritto all’oblio e riforma “Cartabia”. – 3. Informazione mediatica e presunzione di non colpevolezza. – 4. Condannati, persone non coinvolte nel processo penale e diritto all’oblio. – 5. Conclusioni. – 6. Bibliografia. – Abstract.
Il diritto all’oblio - traduzione italiana dell’espressione francese «droit à l’oubli»[1] - può essere definito, utilizzando le parole della Corte di cassazione, come «il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta a danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata»[2].
Tale diritto trova il suo fondamento in un insieme di principi costituzionali volti a garantire il rispetto della persona, l’evoluzione della sua identità e la tutela della dignità individuale in una realtà sempre più pervasa dalla tecnologia e dall’accesso globale alle informazioni. Vengono in rilievo, al riguardo, gli artt. 2 e 3 Cost., nell’ottica della protezione dell’identità personale[3] e della vita privata, nonché della tutela della dignità personale, che «si traduce nel diritto del singolo a vedere, comunque, rispettata la propria reputazione, il proprio buon nome, a non essere discriminato a causa dei propri orientamenti e dei propri stili di vita»[4]; l’art. 13 Cost., che tutela la libertà personale, la quale include anche il diritto dell’individuo all’autodeterminazione, passibile di lesione ad opera di una sorta di «memoria eterna» innescata dalle nuove tecnologie[5]; in ambito penale, l’art. 27 comma 3 Cost., che, nel proclamare la finalità rieducativa della pena, sottintende l’esigenza che il condannato, al termine dell’espiazione della pena, abbia il diritto di essere reinserito nella società, senza uno stigma perenne associato al proprio passato delittuoso.
Il diritto all’oblio gode, altresì, di una tutela multilivello, essendo la sua tutela riconducibile all’art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e agli artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), i quali prevedono, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e il diritto di ogni individuo alla protezione dei dati di carattere personale.
Tuttavia, il diritto in esame non è illimitato: esso va bilanciato, innanzitutto, con il diritto avente, del pari, rilievo costituzionale e sovranazionale, alla libertà di espressione e informazione, garantito dagli artt. 21 Cost., 10 CEDU, 11 CDFUE.
Pertanto, ad avviso della giurisprudenza, in argomento deve essere applicato il criterio della «gerarchia mobile», secondo cui, in caso di controversie caratterizzate da un contrasto tra due diritti, aventi entrambi rilievo costituzionale, l’organo giudicante deve «procedere di volta in volta, ed in considerazione dello specifico thema decidendum, all’individuazione dell’interesse da privilegiare a seguito di un’equilibrata comparazione tra diritti in gioco, volta ad evitare che la piena tutela di un interesse finisca per tradursi in una limitazione di quello contrapposto, capace di vanificarne o ridurne il valore contenutistico»[6].
Nella riflessione sulla disciplina del diritto all’oblio contenuta nella riforma “Cartabia”, può essere interessante partire da quanto affermava nel passato Michael Foucault, che nel celeberrimo volume «Sorvegliare e punire. Nascita della prigione», discuteva della spettacolarizzazione della pena[7].
Nelle epoche passate esisteva una grande varietà di pene, alcune delle quali colpivano l’integrità personale, altre direttamente l’onore (pene infamanti: frusta, berlina, gogna, bollo)[8].
È singolare, al proposito, notare che la spettacolarizzazione, di cui parlava Foucault, si è spostata sia nel tempo, sia nello spazio: nell’ottica temporale, si è passati dallo spettacolo per la pena inflitta, allo spettacolo sovente allestito a partire dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro delle notitiae criminis, con un’enfasi che spesso si attenua durante il corso del procedimento[9], per poi eventualmente rinvigorirsi al momento della condanna, ma anche - molte volte in chiave polemica - in caso di provvedimento favorevole per l’indagato o imputato (archiviazione e proscioglimento). Nello spazio, ci si è invece spostati dalla fisicità della piazza, a cui faceva riferimento Foucault, alle colonne di un giornale, ai salotti televisivi o alle pagine dei social media[10].
Nell’attuale momento storico, vi è grande attenzione alla necessità di tutelare le vittime del reato anche dalla c.d. vittimizzazione secondaria, derivante dalla partecipazione della vittima al processo. Un discorso per certi versi simile può essere svolto, altresì, per l’imputato assolto, vittima anch’esso del processo, e che ha dovuto patire la vittimizzazione della gogna mediatica[11].
Sono numerosi gli esempi di imputati, assolti dalle accuse loro rivolte all’esito di processi durati anni, la cui sfera privata è stata messa alla berlina. Al riguardo è, pertanto, importante garantire all’interessato, come è stato ben evidenziato, «la più celere neutralizzazione delle informazioni originariamente colpevoliste e di tutte le ulteriori divulgazioni lesive», al fine di tentare di ripristinare la sua reputazione e la sua dignità personale[12]. Il soggetto assolto dovrebbe avere diritto, in particolare, all’integrazione o alla rettifica del flusso informativo mediatico (in origine lecito ma non aggiornato), ed anche alla rimozione o al congelamento dei dati storici non più attuali, al fine di impedire la protrazione del pregiudizio alla propria reputazione[13].
In questo contesto si colloca l’intervento in materia del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Specificamente, con la riforma “Cartabia” è stata inserita una nuova disposizione di attuazione del codice di procedura penale: l’art. 64-ter disp. att. c.p.p.[14], con cui si intende tutelare il c.d. diritto all’oblio del soggetto coinvolto in un procedimento penale, il quale sia risultato successivamente destinatario di un provvedimento favorevole[15].
L’art. 64-ter disp. att. c.p.p. verte, peraltro, sul tema non dell’oblio c.d. cartaceo o offline, ma dell’oblio online, e, in particolare, di una particolare declinazione del diritto all’oblio: vale a dire del diritto all’oscuramento di determinati risultati di ricerca associati al proprio nome dalle ricerche su internet, cioè del diritto alla deindicizzazione, ovverosia del diritto not to be found easily.
Della tematica si era occupata, per la prima volta, una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nota come Google Spain o Google I[16]. In tale sentenza, la Corte del Lussemburgo ha qualificato l’attività di indicizzazione di Google come trattamento di dati personali e ritenuto la società quale responsabile di tale trattamento, con conseguente applicabilità dell’allora vigente direttiva 95/46 CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[17]. Siffatta direttiva è stata poi sostituita dal Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR[18]. La Corte ha, in particolare, riconosciuto il diritto di un soggetto interessato a rivolgersi in via diretta al gestore del programma indicizzante, al fine di ottenere la rimozione, dall’elenco di una ricerca effettuata a partire dal nome della persona stessa, di determinati link rimandanti a pagine internet pubblicate legittimamente da terzi e contenenti dati relativi alla persona richiedente[19].
Tornando al sistema italiano, l’art. 64-ter disp. att. c.p.p. si compone di tre commi. Il primo comma, di carattere generale, prevede che «la persona nei cui confronti sono state pronunciate una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016». La norma prosegue facendo salvo quanto previsto dall'articolo 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per cui resta fermo, comunque, l’oscuramento delle generalità su istanza di parte[20].
I due commi successivi dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p. contengono specificazioni ulteriori.
L’oggetto del primo comma della norma in discorso sono i dati personali riportati nel provvedimento giurisdizionale.
Innanzitutto, con il termine deindicizzazione si indica la procedura con cui i contenuti vengono resi più ardui da reperire, senza che però le informazioni e i dati corrispondenti vengano cancellati dalla rete: in sostanza, il motore di ricerca rende non più indicizzato, nell’elenco dei propri risultati, il link a siti che contengono le informazioni rilevanti, qualora si digitino determinate parole chiave nell’interrogazione del motore di ricerca stesso[21].
La Corte europea dei diritti dell’uomo parla, al proposito, di delisting, utilizzando invece il termine deindexing per indicare le misure adottate dall'editore responsabile del sito web su cui si trova la notizia[22].
L’art. 64-ter disp. att. c.p.p. si occupa, altresì, della preclusione all’indicizzazione, che rappresenta, invece, uno strumento per così dire preventivo rispetto al danno che può derivare dalla mancata attuazione della forma del diritto all’oblio in esame. In entrambi i casi, i soggetti a cui chiedere la deindicizzazione e la non indicizzazione sono i motori di ricerca generalisti (Google, Bing, Yahoo, ecc.).
A questo proposito, si può notare come il legislatore abbia tenuto conto dell’amplificazione dell’ingerenza nel godimento del diritto al rispetto della vita privata causato dall’avvento dei motori di ricerca. In quest’ottica, sembra condivisibile che l’interessato si debba rivolgere non al soggetto che ha pubblicato l’informazione, la cui attività è generalmente l’essenza della libertà di espressione, ma ai motori di ricerca, il cui interesse principale, come ha affermato la Corte europea dei diritti dell’uomo, non è pubblicare le informazioni iniziali sulla persona interessata, bensì facilitare l'identificazione di tutte le informazioni disponibili su quella persona e la creazione di un suo profilo[23]. L’inconveniente pratico è che l’interessato, per tutelarsi completamente, dovrà rivolgersi a tutti i motori di ricerca esistenti su internet.
Quanto all’ambito, per così dire spaziale, della non indicizzazione o della deindicizzazione, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri[24].
Sul punto, però, la Corte di cassazione italiana, basandosi sull’assunto che il diritto dell’Unione europea, pur non imponendo una deindicizzazione globale, neppure la vieta[25], ha precisato come in materia di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all’interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all’identità personale, che si esprime nel c.d. diritto all’oblio, consenta alle autorità italiane, e cioè al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, del suddetto motore[26].
Una deindicizzazione globale appare, peraltro, di difficile attuazione pratica, posto che l’ordine di deindicizzazione potrebbe essere disatteso da parte delle autorità degli ordinamenti extraeuropei sulla base di una diversa valutazione giuridica[27].
Con riferimento ai presupposti giustificativi di questa particolare forma del diritto all’oblio, dobbiamo notare che l’art. 64-ter disp. att. c.p.p. fa riferimento, oltre che al provvedimento di archiviazione e alla sentenza di non luogo a procedere, che viene emanata al termine dell’udienza preliminare, alla sentenza di proscioglimento, anziché alla sentenza di assoluzione, come invece richiesto dalla delega contenuta nella l. n. 134 del 2021. Pertanto, darà diritto alla non indicizzazione o alla deindicizzazione non solo la sentenza di assoluzione nel merito, ma anche la sentenza di non doversi procedere, ad es. per estinzione del reato, e la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
È da notare, inoltre, che accanto alla formula sentenza di proscioglimento non compare l’aggettivo irrevocabile, per cui può trattarsi di un provvedimento impugnabile. Sorge, dunque, il problema dell’individuazione dei contenuti da deindicizzare: solo quelli già presenti in rete o anche quelli futuri, riguardanti gli svolgimenti delle impugnazioni? Si tratta di un punto problematico, non definito dal legislatore. Probabilmente, salvo che si tratti di un soggetto privo di notorietà, una deindicizzazione operante pro futuro sembrerebbe da escludere[28].
I commi 2 e 3 dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p. contengono specificazioni ulteriori in ordine all’esercizio della particolare forma di diritto all’oblio di cui ci si sta occupando.
Il comma 2 genera un obbligo di facere da parte dei motori di ricerca, il comma 3 un obbligo di non facere.
In particolare, il comma 2 prevede che, nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento apponga e sottoscriva la seguente annotazione: «ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante». In tale ipotesi, l’oggetto della mancata indicizzazione è il provvedimento con cui il giudice ha disposto l’archiviazione, il non luogo a procedere o il proscioglimento.
A prima vista, sembra difficile che il soggetto destinatario del provvedimento favorevole abbia interesse a tenere nascosto il provvedimento stesso, trattandosi di un atto che potrebbe riparare il danno alla reputazione generato dal procedimento penale. In simili situazioni, l’interesse sarebbe, semmai, quello di amplificare e pubblicizzare il provvedimento. Tuttavia, poiché si parla di non indicizzazione, si presuppone che non vi fosse alcuna notizia o indicizzazione pregressa, e dunque il soggetto potrebbe aver interesse ad evitare la pubblicazione e l’indicizzazione di un evento che reputa comunque dannoso per la reputazione individuale, familiare o professionale[29].
Il comma 3 dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p. riguarda invece la deindicizzazione in senso stretto e consente all’interessato di chiedere un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, con riferimento a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante.
La deindicizzazione ha ad oggetto i contenuti relativi al procedimento penale e, dunque, un contenuto molto più ampio di quello relativo alla non indicizzazione di cui al comma 2, che si riferisce al solo provvedimento.
Da ciò si desume che dovrebbero essere deindicizzati i link alle notizie riguardanti tutti gli atti compiuti nel procedimento e, probabilmente, anche quelli relativi all’esistenza stessa del procedimento[30].
Tuttavia, poiché anche il comma 3 dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p. fa riferimento all’art. 17 GDPR, la valutazione dovrà essere effettuata alla luce dei paragrafi 1 e 3 dell’art. 17.
Il paragrafo 1 dell’art. 17 GDPR prevede un elenco di ipotesi in cui l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano. Al fine che qui interessa, viene in rilievo la lett. e, in forza della quale i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Il paragrafo 3 dell’art. 17 GDPR contempla, invece, una serie di situazioni in presenza delle quali il diritto alla cancellazione non può trovar sede. Tra esse, spicca l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione (lett. a), ma figurano anche, ad esempio, le finalità di ricerca scientifica o storica (lett. d).
La valutazione viene effettuata dal motore di ricerca. Pertanto, il bilanciamento tra i vari interessi (in particolare tra il diritto alla reputazione individuale e i diritti all’informazione e alla ricerca storico-scientifica) si sposterà non solo all’esterno del procedimento penale, ma anche al di fuori dell’ambito pubblico, posto che il contenuto e l’ampiezza della deindicizzazione saranno indicati dall’interessato direttamente ai motori di ricerca, ai quali spetterà effettuare in prima battuta il suddetto bilanciamento. Ove l’interessato non condivida la decisione dei motori di ricerca, potrà rivolgersi ex post all’Autorità garante per la protezione di dati personali o, eventualmente, al giudice civile.
Si può affermare, dunque, di essere in presenza di una presunzione relativa, e non assoluta, circa l’accoglibilità dell’istanza di deindicizzazione dell’interessato. Su questa linea si colloca il Garante per la protezione dei dati personali[31], secondo cui i casi concreti debbono essere valutati in conformità ai parametri utilizzati nel bilanciamento tra il diritto della collettività di essere informata e il diritto dell’interessato alla protezione dei dati personali. Nell’ambito di tali parametri, «devono essere considerati il fattore temporale – che costituisce, secondo la giurisprudenza, elemento costitutivo del diritto all’oblio - la rilevanza pubblica delle informazioni e la loro attualità, da valutare in rapporto anche alla loro esattezza, ed infine, il ruolo ricoperto dall’interessato nella vita pubblica»[32].
La posizione del Garante ricalca quella della Corte di Giustizia dell’Unione europea, secondo cui sebbene i dati giudiziari siano soggetti a una valutazione che deve tener conto della loro specifica natura, è comunque necessario operare un giusto bilanciamento con le ragioni di interesse pubblico. Tali ragioni possono, nei singoli casi, risultare prevalenti sull’interesse del singolo alla rimozione, anche in ragione dell’attualità della notizia e del ruolo rivestito dall’interessato[33].
In sostanza, non esiste un diritto assoluto alla non indicizzazione o alla deindicizzazione.
Per tale motivo appare essenziale il rispetto, in via preventiva, della presunzione di non colpevolezza nell’informazione mediatica.
Può essere utile rammentare, a questo proposito, che la Corte europea dei diritti dell'uomo conferisce alla presunzione di innocenza anche una valenza extra processuale, evidenziando come nessuna autorità pubblica possa dichiarare una persona colpevole di un reato prima che la sua responsabilità sia stata accertata da un tribunale[34], pur se, sempre secondo la Corte di Strasburgo, occorre distinguere tra dichiarazioni che riflettono una idea di colpevolezza, in contrasto con l’art. 6 par. 2 CEDU[35], e dichiarazioni che denotano, invece, solo uno stato di sospetto, di per sé legittime[36].
Anche l'Unione europea si è occupata della tematica con la direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza[37], a cui è stata data attuazione in Italia con il d. lgs. 8 novembre 2021, n. 188 [38].
Il decreto legislativo in discorso si rivolge alle pubbliche autorità che si trovano a confrontarsi con il principio della presunzione di non colpevolezza. In particolare, si stabilisce il divieto, per le pubbliche autorità, di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta alle indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale irrevocabile. In caso di violazione di tale divieto, ferma l’applicazione di sanzioni penali e disciplinari, nonché l’obbligo di risarcimento del danno, l’interessato ha diritto di richiedere all’autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa (art. 2 commi 1 e 2 d.lgs. n. 188 del 2021).
Parallelamente, l’art. 115-bis c.p.p., del pari introdotto dal d.lgs. n. 188 del 2021, dispone che, di regola, «nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, la persona sottoposta alle indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili». Siffatta disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, mentre, nei provvedimenti non decisori della responsabilità penale dell’imputato, ma «che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento» (art. 115-bis commi 1 e 2 c.p.p.).
Le nuove norme non riguardano i privati e, in particolare, gli organi di informazione.
Tuttavia, si tratta di regole importanti, che hanno rafforzato la sensibilità verso la tutela della reputazione della persona indagata o imputata; sensibilità di cui si è fatta recentemente portatrice la stessa Corte costituzionale.
Ci si riferisce alla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024, in cui la Corte, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 411 comma 1-bis c.p.p., nella parte in cui non prevede che, anche in caso di richiesta di archiviazione per estinzione del reato a causa dell’intervenuta prescrizione, il pubblico ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, estendendo a tali ipotesi la stessa disciplina prevista per l’archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto, ha comunque effettuato alcune osservazioni importanti sul tema della tutela del diritto alla reputazione dell'interessato[39].
Si trattava di un caso che vedeva coinvolta una persona sottoposta alle indagini che era casualmente venuta a conoscenza di un provvedimento di archiviazione per prescrizione già pronunciato nei suoi confronti, in cui si asseriva, tra l'altro, che le accuse rivolte contro la persona stessa erano suffragate da diversi elementi di riscontro, dettagliatamente indicati. La Corte costituzionale, pur rigettando, come osservato, la questione, ha, peraltro, affermato che già durante le indagini preliminari l'interessato dispone dei mezzi ordinari a difesa della propria reputazione, a cominciare dalla denuncia e/o querela per calunnia e diffamazione aggravata, sino all'azione di risarcimento del danno «contro qualsiasi privato che lo abbia ingiustamente accusato di avere commesso un reato, nonché contro ogni indebita utilizzazione, da parte dei media, degli elementi di indagine dello stesso provvedimento di archiviazione, così da presentare di fatto la persona come colpevole»[40].
La Corte ha evidenziato che tanto l'iscrizione nel registro degli indagati, quanto il provvedimento di archiviazione che chiude le indagini, sono provvedimenti considerati dal legislatore come neutri, e dunque è erroneo far discendere da essi conseguenze negative per la reputazione dell'interessato[41].
Se, però, il provvedimento di archiviazione esprime giudizi sulla colpevolezza dell'indagato, esso risulterà del tutto indebito, «a fronte della considerazione che una volta riscontrato l'avvenuto decorso del termine di prescrizione, gli stessi poteri di indagine e di valutazione del pubblico ministero sui fatti oggetto della notitia criminis vengono meno (…)»[42]. Secondo la Corte, tali provvedimenti, ove per qualunque motivo giungano a conoscenza dei terzi, possono in concreto causare «gravi pregiudizi per la reputazione nonché per la vita privata, familiare, sociale e professionale delle persone interessate», e ciò, in ipotesi, potrebbe anche dar luogo a responsabilità civile e disciplinare dello stesso magistrato che ha richiesto o emesso il provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti di legge[43].
Il d.lgs. n. 150 del 2022 non si occupa del diritto all’oblio dei condannati, per i quali viene in rilievo, dunque, la disciplina ordinaria. A tal proposito, accanto a previsioni indubbiamente stigmatizzanti, quali la necessaria pubblicazione della sentenza in caso di condanna all’ergastolo e in altre ipotesi previste espressamente dalla legge, a norma dell’art. 36 c.p.[44], viene in rilievo la regolamentazione degli effetti certificativi del casellario giudiziale, contenente, tra l’altro, la registrazione dei provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi[45]. Nel testo unico sul casellario giudiziale di cui al d.P.R. n. 313 del 2002 si rinviene, invero, in funzione di salvaguardia della reputazione individuale, una sorta di tutela «progressiva» del diritto all’oblio[46]. In particolare, «le iscrizioni del casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita» (art. 3 comma 1 d. P.R. n. 313 del 2002), e in altri specifici casi indicati dall’art. 3 comma 2 d. P.R. n. 313 del 2002. Gli artt. 24, 25-bis e 28 d. P. R. in. 313 del 2002 indicano, invece, le iscrizioni ostensibili all’interessato, ai datori di lavoro, alle amministrazioni pubbliche e ai gestori dei pubblici servizi, tramite una regolamentazione che mira a bilanciare gli interessi pubblici, gli interessi di terzi e l’interesse dell’individuo condannato, sembrando valorizzare, peraltro, «l’interesse della società ad avere un’informazione completa sul passato di ciascun suo membro»[47].
Alla tutela dell’esigenza di reintegrazione nella società del condannato paiono, d’altro canto, rispondere gli artt. 175 c.p., che prevede l’istituto della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, e gli artt. 178-179 c.p., che disciplinano la riabilitazione, la quale estingue, oltre alle pene accessorie, ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti: ne discende l’operatività della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale nei confronti del soggetto che abbia riportato una condanna per la quale è intervenuta la riabilitazione, posto che l’art. 175 comma 1 c.p. non introduce alcuna deroga al riguardo[48].
Inoltre, anche per il condannato viene in rilievo l’art. 17 GDPR in ordine a eventuali richieste di deindicizzazione.
Sul punto, dall’analisi dei casi esaminati dal Garante per la protezione dei dati personali, emerge la necessità di un bilanciamento tra il diritto all’oblio e l’interesse pubblico, da un lato tenendo conto della gravità dei reati, del tempo trascorso, e dell’attualità dell’interesse pubblico alla conoscenza delle decisioni[49]; dall’altro lato, valorizzando l’esigenza di rendere effettiva la funzione rieducativa della pena, favorendo il reinserimento sociale del condannato[50].
Ad esempio, il Garante, in un provvedimento del 2023, ha ritenuto infondato un reclamo con il quale un soggetto condannato, che aveva interamente scontato la pena detentiva, chiedeva di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di diversi URL collegati ad articoli riferiti a una vicenda giudiziaria conclusasi con la condanna dell’interessato a due anni di reclusione per possesso di informazioni ritenute utili a commettere o preparare un atto terroristico. In materia, il Garante, in considerazione del fatto che si trattava di una vicenda avente ad oggetto un reato di particolare allarme sociale[51], nonché del tempo, assai limitato, trascorso dalla conclusione della vicenda giudiziaria e dalla espiazione della pena (l’interessato aveva finito di scontare la reclusione nel dicembre 2022), ha affermato che non era possibile qualificare le informazioni relative come risalenti e prive di persistente interesse per il pubblico[52].
In altre ipotesi, l’Autorità in discorso ha asserito che la deindicizzazione di risultati relativi a notizie risalenti nel tempo, riguardanti fatti oggetto di provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria, «può coerentemente inserirsi nel quadro delle finalità precipue delle c.d. misure alternative alla detenzione, volte a dare concretezza alla funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del condannato, in ottemperanza dell’articolo 27 della Costituzione»[53].
Ancora, in un’altra occasione il Garante, nell’accogliere un reclamo con cui l’interessato chiedeva di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di determinati URL, collegati a pagine contenenti informazioni su una vicenda giudiziaria conclusasi definitivamente, ha fatto leva sull’istituto della riabilitazione che, «pur non estinguendo il reato, comporta il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna come misura premiale finalizzata al reinserimento sociale del reo»[54].
La riforma “Cartabia” non riguarda, del pari, il diritto all’oblio di soggetti non formalmente coinvolti nel procedimento penale, ma associati dai media agli effettivi indagati o imputati. Tuttavia, indubbiamente anche a tali soggetti è applicabile la normativa di carattere generale, per cui, come affermato dalla Corte di cassazione, in caso di pubblicazione online di un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la deindicizzazione dell’articolo stesso dal motore di ricerca, al fine di evitare la lesione del diritto dell’interessato «a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica diversa da quella reale, e costituente oggetto di notizie ormai archiviate e superate»[55]. Nel caso sottoposto al suo esame, la S.C. ha annullato una sentenza di merito che, solo sulla base del carattere temporale non troppo risalente della notizia, aveva negato a un imprenditore, noto esclusivamente a livello locale, il diritto alla deindicizzazione con riferimento a un articolo online, in cui veniva riportato il contenuto di intercettazioni telefoniche di terzi, che riferivano di una presunta vicinanza dell’imprenditore stesso a clan mafiosi, non confermata dall’apertura di alcuna indagine nei confronti dell’interessato.
In sintesi, con riferimento al diritto all’oblio online si può affermare, citando Stefano Rodotà, che «Internet deve imparare a dimenticare»[56]. Insomma, diritto a ricordare versus diritto a dimenticare e a essere dimenticati.
Ad avviso di Borges, la nostra memoria è composta, in buona parte, da dimenticanza[57]: dunque, in «una realtà nella quale ogni individuo è scrutato, schedato, ricondotto a una misura che lo rende riconoscibile e riconosciuto», la strada di una memoria sociale selettiva, legata al rispetto dei diritti fondamentali della persona, può condurci a trovare il giusto equilibrio nel tempo attuale[58]. Ciò è tanto più vero se si tiene presente che non sempre la conservazione di un contenuto è funzionale alla tutela della memoria. Come si è osservato, «la contestualizzazione dei contenuti online (…) risponde oggi a logiche algoritmiche non lineari e non trasparenti, ma destinate a produrre differenti forme di narrazione della medesima realtà»[59], contribuendo, in tal modo «alla creazione di una molteplicità di narrazioni, che spesso non contribuiscono alla creazione di una più ampia storia collettiva, ma finiscono, più o meno consapevolmente, per mistificarla»[60].
Il punto di equilibrio, in definitiva, può essere ravvisato nella distinzione tra il pubblico interesse e la mera curiosità del pubblico, la sete di informazioni del pubblico sulla vita privata degli altri, il desiderio di sensazionalismo o addirittura il voyeurismo del lettore.
In questi ultimi casi a prevalere dovrebbe essere, in generale, il diritto di non essere tracciati, il diritto «di “rendere silenzioso” il chip grazie al quale si raccolgono i dati personali»[61].
AA.VV., L’attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza, a cura di C. Melzi d’Eril, in Medialaws – Rivista di diritto dei media 2022, 1, Sezione monografica, 11 ss.
AA.VV., Le nuove frontiere della presunzione di innocenza, a cura di F. Cassibba, J. Della Torre, E.N. La Rocca, F. Zacchè, Milano 2024
BERGONZI E., Semel reus, semper reus. Breve commento sul diritto all’oblio e sugli istituti di cui al nuovo art. 64-ter disp. att. c.p.p., in Giurisprudenza penale web 2023, 3
BORGES J.L., El tiempo, in Obras completas 4 (1975-1988), Buenos Aires 2021
CAIANIELLO M., in MANES V. – CAIANIELLO M., Introduzione al diritto penale europeo, Torino 2020, 249
CAMALDO L., Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del giusto processo in un’unica direttiva dell’Unione europea, in Diritto penale contemporaneo 23 marzo 2016
CANESCHI G., La presunzione di innocenza, in AA.VV., Profili di procedura penale europea, a cura di M. Ceresa-Gastaldo – S. Lonati, Milano 2021, 145
CAZZANIGA M., Teoria e prassi della presunzione di non colpevolezza: la Corte costituzionale tra divieto di rinuncia alla prescrizione per l’indagato e neutralità delle indagini preliminari, in Rivista italiana di diritto e procedura penale 2024, 1209
CERASE M., Il diritto di espressione tra libertà di ricerca e pretesa alla dimenticanza, in Cassazione penale 2020, 151
CURRAO E., Diritto all’oblio, stigma penale e cronaca giudiziaria: una memoria indimenticabile, in Diritto penale contemporaneo 2019, 6, 157
D’ANTONIO V., Il diritto all’oblio nell’ordinamento argentino: la Corte Suprema de Justicia de la Nacion e il caso “Denegri, in Diritto dell’informazione e dell’informatica 2022, 877
DE CARO A., La recente direttiva europea sulla presunzione di innocenza e sul diritto di partecipazione al processo, in quotidianogiuridico.it 23 febbraio 2016
DE ROBBIO C., In caso di richiesta archiviazione per prescrizione l’indagato non ha il diritto di chiedere al giudice un provvedimento che attesti l’infondatezza della notizia di reato, in Cassazione penale 2024, 2135
DELLA TORRE J., Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto a presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?, in Rivista italiana di diritto e procedura penale 2016, 1835
FOUCAULT M., Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, trad. it., Torino 1976
FROSINI T.E., Il diritto all’oblio e la libertà informatica, in Diritto dell’informazione e dell’informatica 2012, 911
GALLUZZO F., sub art. 64-ter (A), in AA.VV., Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, tomo III, VI ed., Milano 2023, 3270
GIOSTRA G., Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia “reale” e sulla giustizia “percepita”, in lalegislazionepenale.eu 17 settembre 2018
IANDOLO L., sub art. 64-ter (B), in AA.VV., Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, tomo III, VI ed., Milano 2023, 3275
KLIP A., European Criminal Law. An Integrative Approach, 4a ed., Cambridge – Antwerp – Chicago 2021
LONATI S., Il diritto a un processo equo, in AA.VV., Profili di procedura penale europea, a cura di M. Ceresa-Gastaldo – S. Lonati, Milano 2021, 151
MANES V., Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo, Bologna 2022
MANTOVANI G., Procedimento penale e diritto all’oblio, in Processo penale e giustizia 2022, 1, 209
MARANDOLA A., Archiviazione per prescrizione con affermazioni di responsabilità: esclusa la sua contestabilità processuale, in Giurisprudenza costituzionale 2024, 515
MARANDOLA A., Prescrizione non rinunciabile in sede d’archiviazione: una discutibile argomentazione conduce ad una dubbia conclusione, in Penale diritto e procedura 28 marzo 2024;
MARANDOLA A., Provvedimenti penali, identità digitale e deindicizzazione, in Diritto penale e processo 2022, 207
MARINI M., Oblio, deindicizzazione e processo penale: dal diritto eurounitario alla riforma Cartabia, in Sistema Penale 2023, 1, 5
MAZZANTI E., Informazione e oblio nell’epoca dei processi su internet, in Diritto penale contemporaneo, Rivista trimestrale 2019, 2, 212
MITSILEGAS V. e GIUFFRIDA F., Legislating for Human Rights: The EU Legal Framework on the Rights of Individuals in Criminal Proceedings, in MITSILEGAS V., EU Criminal Law, 2a ed., Oxford 2022, 277
MORELLI M.R., Voce Oblio (diritto all’), in Enciclopedia del diritto, Agg., VI, Milano 2002, 848
PADOVANI T., La pena carceraria, Pisa 2014
PISAPIA M. e CHERCHI C., Diritto all’oblio. Prime riflessioni sull’introduzione dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p., in Medialaws - Rivista di diritto dei media 2022, 3
PROCACCINO A., Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia, in AA.VV., La Riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, a cura di G. Spangher, Pisa 2022, 697
PROCACCINO A., Oblio e deindicizzazione nella delega Cartabia: rose e spine, in Giurisprudenza italiana 2022, 1028
ROLLA G., Profili costituzionali della dignità umana, in AA.VV., La tutela della dignità dell’uomo, a cura di E. Ceccherini, Napoli 2008, 57
RODOTÀ S., Il diritto di avere diritti, Roma-Bari 2012
RUSSO R., Diritto alla riservatezza e all’oblio: la giurisprudenza della Corte di Cassazione, coerenza e limiti, in Questione giustizia 20 giugno 2024
TIGRINO A., Procedimento penale e diffusione dei dati personali. Stato dell’arte e quesiti posti dalla riforma Cartabia, in Medialaws - Rivista di diritto dei media 2023, 2, 272
TRAPELLA F., Distorsioni sul diritto “di difendersi provando” dell’indagato, archiviazione e presunzione di non colpevolezza, in Processo penale e giustizia 2024, 5, 1189
VALENTINI C., La presunzione d’innocenza nella Direttiva n. 2016/343/UE: per aspera ad astra, in Processo penale e giustizia 2016, 6, 193
VIGORITO A., Sovranità digitale ed extraterritorialità dei dati: è davvero configurabile (e da parte di chi) un “oblio globale”?, in Diritto dell’informazione e dell’informatica 2023, 776
ZENO ZENCOVICH V., Voce Identità personale, in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, IX, Torino 1993, 294
The paper deals with the issue of the right to be forgotten in the criminal justice system, focusing on the right to non-indexing and de-indexing as provided by the Legislative Decree No. 150 of 10th October 2022, in favour of individuals involved in criminal proceedings who have subsequently received a favourable ruling. The analysis also examines the relationship between media coverage and the presumption of innocence, as well as the application of the right to be forgotten concerning convicted individuals and those not formally involved in criminal proceedings.
Il lavoro si occupa della tematica del diritto all’oblio nel sistema penale, focalizzandosi sul diritto alla non indicizzazione e alla deindicizzazione previsto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 a favore del soggetto coinvolto in un procedimento penale, risultato successivamente destinatario di un provvedimento favorevole. La riflessione investe, altresì, il rapporto tra informazione mediatica e presunzione di non colpevolezza, nonché la declinazione del diritto all’oblio con riferimento ai condannati e alle persone non formalmente coinvolte nel procedimento penale.
[Per la pubblicazione degli articoli della sezione “Contributi” si è applicato, in maniera rigorosa, il procedimento di peer review. Ogni articolo è stato valutato positivamente da due referees, che hanno operato con il sistema del double-blind]
[1] Cfr., in argomento, M.R. MORELLI, Voce Oblio (diritto all’), in Enciclopedia del diritto, Agg., VI, Milano 2002, 848.
[2] Cfr. Cass. civ., 9 aprile 1998, n. 3679.
[3] V., sul punto, V. ZENO ZENCOVICH, Voce Identità personale, in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, IX, Torino 1993, 302.
[4] V. G. ROLLA, Profili costituzionali della dignità umana, in AA.VV., La tutela della dignità dell’uomo, a cura di E. Ceccherini, Napoli 2008, 68. Cfr., in argomento, T.E. FROSINI, Il diritto all’oblio e la libertà informatica, in Diritto dell’informazione e dell’informatica 2012, 918 ss.
[5] E. CURRAO, Diritto all’oblio, stigma penale e cronaca giudiziaria: una memoria indimenticabile, in Diritto penale contemporaneo 2019, 6, 160, osserva che «la diffusione di notizie, non più giustificate da un interesse pubblico attuale, può limitare, in maniera significativa, la libertà di autodeterminazione del soggetto».
[6] In questi termini Cass. civ., 31 maggio 2021, n. 15160, cons. in dir., 2.4.5, che richiama Cass. civ., 5 agosto 2010, n. 18279. V., in argomento, R. RUSSO, Diritto alla riservatezza e all’oblio: la giurisprudenza della Corte di Cassazione, coerenza e limiti, in Questione giustizia 20 giugno 2024.
[7] Cfr. M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, trad. it., Torino 1976, 5 ss.
[8] V. T. PADOVANI, La pena carceraria, Pisa 2014, 23-24.
[9] Osserva G. GIOSTRA, Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia “reale” e sulla giustizia “percepita”, in lalegislazionepenale.eu 17 settembre 2018, 4, che «i riflettori puntati soltanto sui primi passi dell’azione giudiziaria comportano una fuorviante traslazione del baricentro processuale nell’immaginario pubblico».
[10] V., sul punto, M. MARINI, Oblio, deindicizzazione e processo penale: dal diritto eurounitario alla riforma Cartabia, in Sistema Penale 2023, 1, 20, nt. 53.
[11] E. MAZZANTI, Informazione e oblio nell’epoca dei processi su internet, in Diritto penale contemporaneo, Rivista trimestrale 2019, 2, 220, parla di vittima mediatica, osservando che si tratta «d’una artificiosa eterogenesi di ruoli, che porta colui che nell’ipotesi accusatoria riveste la parte di autore a divenire il principale danneggiato, sguarnito, peraltro, delle garanzie assicurate alla parti processuali reali».
[12] V., in tal senso, V. MANES, Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo, Bologna 2022, 151.
[13] Così, ancora, V. MANES, Giustizia mediatica, cit. 151.
[14] La norma attua il criterio direttivo contenuto nell’art. 1 comma 25 l. 27 settembre 2021, n. 134. Sul tema cfr. G. MANTOVANI, Procedimento penale e diritto all’oblio, in Processo penale e giustizia 2022, 1, 209; A. PROCACCINO, Oblio e deindicizzazione nella delega Cartabia: rose e spine, in Giurisprudenza italiana 2022, 1028.
[15] V., in argomento, E. BERGONZI, Semel reus, semper reus. Breve commento sul diritto all’oblio e sugli istituti di cui al nuovo art. 64-ter disp. att. c.p.p., in Giurisprudenza penale web 2023, 3; F. GALLUZZO, sub art. 64-ter (A), in AA.VV., Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, tomo III, VI ed., Milano 2023, 3271; L. IANDOLO, sub art. 64-ter (B), in AA.VV., Codice di procedura penale commentato, cit., 3277; A. MARANDOLA, Provvedimenti penali, identità digitale e deindicizzazione, in Diritto penale e processo 2022, 207; M. MARINI, Oblio, deindicizzazione e processo penale, cit., 22; M. PISAPIA E C. CHERCHI, Diritto all’oblio. Prime riflessioni sull’introduzione dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p., in Medialaws - Rivista di diritto dei media 2022, 3; A. PROCACCINO, Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia, in AA.VV., La Riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, a cura di G. Spangher, Pisa 2022, 697; A. TIGRINO, Procedimento penale e diffusione dei dati personali. Stato dell’arte e quesiti posti dalla riforma Cartabia, in Medialaws - Rivista di diritto dei media 2023, 2, 294.
[16] Cfr. CGUE, Grande Sezione, 13 maggio 2014, C-131/12, Google Spain e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González.
[17] V. Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
[18] Cfr. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
[19] V. CGUE, Grande Sezione, 13 maggio 2014, C-131/12, cit., punti 89 ss.
[20] V., sul punto, E. BERGONZI, Semel reus, semper reus, cit.
[21] V., al proposito, A. PROCACCINO, Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia, cit., 702.
[22] V. Corte Edu, 25 novembre 2021, Biancardi c. Italia, par. 53-56, pur riconoscendo che i termini «de-indexing», «de-listing» e «de-referencing» sono spesso utilizzati in modo intercambiabile in differenti fonti del diritto dell’Unione europea e del diritto internazionale, cosicché il loro significato specifico sovente può essere tratto solo dal contesto in cui tali termini sono utilizzati.
[23] Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 4 luglio 2023, Hurbain c. Belgio, par. 207, che a sua volta richiama Corte EDU, 28 giugno 2018, M.L. e WW. c. Germania.
[24] V. CGUE, Grande Sezione, 24 settembre 2019, C-507/17, Google LLC c. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
[25] Cfr. CGUE, Grande Sezione, 24 settembre 2019, C-507/17, cit., par. 72. In argomento, v. anche CGUE, 3 ottobre 2019, C-18/18, E. Glawischnig-Piesczeck c. Facebook Ireland Limited, punti 49-52.
[26] Cfr. Cass. civ., 24 novembre 2022, n. 34658, in Diritto dell’informazione e dell’informatica 2023, 763.
[27] Cfr., in argomento, A. VIGORITO, Sovranità digitale ed extraterritorialità dei dati: è davvero configurabile (e da parte di chi) un “oblio globale”?, in Diritto dell’informazione e dell’informatica 2023, 785.
[28] V., al riguardo, A. PROCACCINO, Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia, cit., 700 s.
[29] V. A. PROCACCINO, Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia, cit., 706.
[30] Cfr., in termini dubitativi, A. PROCACCINO, Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia, cit., 706.
[31] V. Garante per la protezione dei dati personali, 28 settembre 2023, n. 430 (9946736).
[32] In questi termini, Garante per la protezione dei dati personali, 28 settembre 2023, cit.
[33] V. CGUE, 24 settembre 2019, C-136/17, G.C. e altri c. Commission nationale de l’informatique e des libertés (CNIL), punti 56, 57, 59, 68 e 77. Sul punto v., successivamente, CGUE, Grande Sezione, 8 dicembre 2022, C-460/20, T.U. e R.E. c. Google LLC.
[34] Cfr. Corte EDU, Grande Camera, 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito, par. 93; Corte EDU, 10 febbraio 1995, Allenet de Ribemont c. Francia, par. 36; Corte EDU, 27 febbraio 2007, Nešťák c. Slovacchia, par. 88.
[35] V. Corte EDU, 24 aprile 2008, Ismoilov e altri c. Russia, par. 166; Corte EDU, 27 febbraio 2007, Nešťák c. Slovacchia, cit., par. 89.
[36] Cfr. Corte EDU, 6 febbraio 2007, Garycki c. Polonia, par. 67.
[37] V. Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. In argomento cfr. M. CAIANIELLO, in V. MANES – M. CAIANIELLO, Introduzione al diritto penale europeo, Torino 2020, 253; L. CAMALDO, Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del giusto processo in un’unica direttiva dell’Unione europea, in Diritto penale contemporaneo 23 marzo 2016; G. CANESCHI, La presunzione di innocenza, in AA.VV., Profili di procedura penale europea, a cura di M. Ceresa-Gastaldo – S. Lonati, Milano 2021, 151; A. DE CARO, La recente direttiva europea sulla presunzione di innocenza e sul diritto di partecipazione al processo, in quotidianogiuridico.it 23 febbraio 2016; J. DELLA TORRE, Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto a presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?, in Rivista italiana di diritto e procedura penale 2016, 1835; A. KLIP, European Criminal Law. An Integrative Approach, 4a ed., Cambridge - Antwerp - Chicago 2021, 329; V. MITSILEGAS e F. GIUFFRIDA, Legislating for Human Rights: The EU Legal Framework on the Rights of Individuals in Criminal Proceedings, in V. MITSILEGAS, EU Criminal Law, 2a ed., Oxford 2022, 277; C. VALENTINI, La presunzione d’innocenza nella Direttiva n. 2016/343/UE: per aspera ad astra, in Processo penale e giustizia 2016, 6, 193.
[38] Cfr., sul tema, AA.VV., L’attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza, a cura di C. Melzi d’Eril, in Medialaws – Rivista di diritto dei media 2022, 1, Sezione monografica, 11 ss. Di recente, v. AA.VV., Le nuove frontiere della presunzione di innocenza, a cura di F. Cassibba, J. Della Torre, E.N. La Rocca, F. Zacchè, Milano 2024.
[39] V. Corte cost., sent. n. 41 del 2024, in Giurisprudenza costituzionale 2024, 499, con osservazione di A. MARANDOLA, Archiviazione per prescrizione con affermazioni di responsabilità: esclusa la sua contestabilità processuale. A commento della decisione v. M. CAZZANIGA, Teoria e prassi della presunzione di non colpevolezza: la Corte costituzionale tra divieto di rinuncia alla prescrizione per l’indagato e neutralità delle indagini preliminari, in Rivista italiana di diritto e procedura penale 2024, 1209; C. DE ROBBIO, In caso di richiesta archiviazione per prescrizione l’indagato non ha il diritto di chiedere al giudice un provvedimento che attesti l’infondatezza della notizia di reato, in Cassazione penale 2024, 2135; A. MARANDOLA, Prescrizione non rinunciabile in sede d’archiviazione: una discutibile argomentazione conduce ad una dubbia conclusione, in Penale diritto e procedura 28 marzo 2024; F. TRAPELLA, Distorsioni sul diritto “di difendersi provando” dell’indagato, archiviazione e presunzione di non colpevolezza, in Processo penale e giustizia 2024, 5, 1189.
[41] V. Corte cost., sent. n. 41 del 2024, cit., cons. in dir., 3.7.
[42] Cfr. Corte cost., sent. n. 41 del 2024, cit., cons. in dir., 4.1.
[43] V. Corte cost., sent. n. 41 del 2024, cit., cons. in dir., 4.1.
[44] In materia di pubblicazione della sentenza penale di condanna, le modifiche apportate all’art. 36 c.p. dall’art. 38 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, hanno diversamente modulato il contenuto della suddetta pena accessoria, rafforzandone il carattere afflittivo tramite la sostituzione della tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa con quella via «internet»: v., sul punto, Cass. pen., 14 ottobre 2020, n. 3551; Cass. pen., 21 marzo 2017, n. 14768; Cass. pen., 12 gennaio 2016, n. 4102; Cass. pen. 2 luglio 2014, n. 43298.
[45] Ai sensi dell’art. 2 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 il casellario giudiziale è «la base dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati».
[46] Cfr., sul punto, A. PROCACCINO, Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia, cit., 715.
[47] V., in tal senso, E. CURRAO, Diritto all’oblio, stigma penale e cronaca giudiziaria, cit., 166.
[48] Cfr., in questi termini, Cass. pen., 6 febbraio 2019, n. 7668.
[49] Il Garante dà rilievo, per l’attuazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca, oltre che all’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche a ulteriori criteri, individuati dal WP Art. 29 [ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union Judgment on “Google Spain and Inc v. Agencia española de protección de datos (AEPD) e Mario Costeja González” C-131/12, adottate il 26 novembre 2014], nonché dalle «Linee Guida» n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020.
[50] In ambito giurisdizionale, con riferimento alla differente tematica della pubblicazione di un articolo su un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la pena detentiva, reinserendosi positivamente nel contesto sociale, v. Cass. civ., S.U., 4 giugno 2019, n. 19681, in Cassazione penale 2020, 141, con nota di M. CERASE, Il diritto di espressione tra libertà di ricerca e pretesa alla dimenticanza.
[51] Il reato per cui si era proceduto all’arresto e, successivamente, alla condanna del reclamante riguardava il possesso di materiale pubblicato da Al Qaeda.
[52] V. Garante per la protezione dei dati personali, 17 maggio 2023, n. 204 (9903127).
[53] V. Garante per la protezione dei dati personali, 4 luglio 2024, n. 413 (10050339); Garante per la protezione dei dati personali, 7 marzo 2024 n. 144 (10008263).
[54] Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, 24 luglio 2019, n. 153 (9136842).
[55] In questi termini v. Cass. civ., 31 maggio 2021, n. 15160, cons. in dir., 2.4.14.
[57] V. J.L. BORGES, El tiempo, in Obras completas 4 (1975-1988), Buenos Aires 2021, 207.
[58] In questi termini S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., 406-407.
[59] V., in tal senso, V. D’ANTONIO, Il diritto all’oblio nell’ordinamento argentino: la Corte Suprema de Justicia de la Nacion e il caso “Denegri, in Diritto dell’informazione e dell’informatica 2022, 891, il quale menziona esemplificativamente, a sostegno di quanto asserito, fattori come il luogo in cui si accede al web, il motore di ricerca utilizzato, le esperienze di navigazione precedenti, il supporto hardware utilizzato.
[60] Così V. D’ANTONIO, Il diritto all’oblio nell’ordinamento argentino, cit., 891-892.
[61] V., ancora, S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., 404.