
ORIGINE E IDENTITÀ DELLA AUTONOMIA SARDA
Università di Sassari
SOMMARIO: Premessa. 1. Tre tesi sulla autonomia sarda e una ipo-tèsi sulla sua specificità. – 2. L’esercizio della autonomia nella Sardegna pars imperii. – 3. L’esercizio della autonomia nella Sardegna giudicale–4. La mancanza della autonomia nella Sardegna dei Regni aragonese, piemontese e italiano– 5. L’aspirazione all’esercizio della autonomia nella Sarda Rivoluzione– 6. Gli esiti della Sarda Rivoluzione– 7. La mancanza della autonomia nella Sardegna della Repubblica Italiana– 8. Conclusioni. Recuperare la memoria e battersi per l’esercizio della vera autonomia sarda – Abstract.
In Sardegna ogni nuova stagione politica, anche operando in contesti di inediti scenari, si deve misurare col ‘vetusto’ tema autonomistico, esercizio equiparabile alla sterile fatica sempiterna del mitologico Sisifo in cui non si approda mai ad un apprezzabile risultato finale[1].
Nell’attesa politica di ‘inventare’ o ‘scoprire’ una formula definitoria, la tensione alla autonomia appare sempre presente e resta attuale, nel moto perpetuo di ricerca di fondazioni appaganti che possano interpretare, spiegare e puntellare l’edificio autonomistico[2]. Il tema è una costante nel dibattito politico sardo fin dal momento in cui, nel 1847 [3], con la “fusione perfetta”, ed il conseguente processo di unificazione politica e amministrativa, l’Isola rinuncia ai suoi ordinamenti autonomistici[4]. Nel calcolo di opportunità, e nella speranza di grandi vantaggi derivanti dall’unità nazionale, nel 1847 si consuma la rinuncia al vecchio Parlamento 1355/1421-1848 [5], quando il 30 novembre dello stesso anno il Re Carlo Alberto emana il decreto che abolisce dietro «domanda dei nostri padri» gli antichi privilegi[6].
Si tratta del passaggio storico in cui cessa di esistere la condizione giuridica di ‘supposta’ autonomia del Regnum Sardiniae che aveva visto la luce a seguito dell’infeudazione dell’Isola (1297)[7].
Però già negli anni successivi al 1847, Giovanni Siotto Pintor uno tra i più persuasi e fervidi sostenitori dell’operazione della “fusione perfetta”, sperimentato gli effetti, nel brusco risveglio, dopo l’«ebbrezza della gioia» realizza appena trent’anni dopo, nel 1877, di aver errato nell’assumere quella posizione in una «pazzia collettiva» in quanto «poche eccezioni fatte, errammo tutti», dichiarando con tono critico e disincantato che se il popolo sardo fosse «sapiente in politica» avrebbe avuto uno «statuto» ma soprattutto avrebbe fatta «salva l’autonomia» conservando così una buona condizione giuridica[8].
In tempi più recenti, cento anni dopo la citata fusione, il 29 maggio 1947, in un memorabile discorso pronunciato nell’aula della Costituente, Emilio Lussu, nel prendere atto della sconfitta del federalismo da lui propugnato, quasi a parziale compensazione, accetta suo malgrado l’Italia delle autonomie, però senza ‘inganni’, ed afferma: «per indulgere a quegli unitari che considerano questo nostro autonomismo come una sottospecie del federalismo più o meno mascherato. Io dico francamente: vada pure per la sottospecie del federalismo, ma senza maschera»[9]. L’intervento di Lussu, in seno all’Assemblea Costituente, in duplice veste di rappresentante del Partito Sardo D’azione e del Partito D’azione, sa di resa dolorosa ma al contempo intuisce il tracciato di un cammino accidentato ed incompiuto[10].
Una consapevolezza ben presente in Lussu già nel 1946, che la sua idea di federalismo[11], sarebbe andata incontro a una sicura sconfitta, per mancanza di un supporto di consensi in seno alla Costituente, pertanto vede nel ‘ripiego’ sul principio delle autonomie l’unico e possibile fondamento democratico della Repubblica italiana[12]. Nell’intervento, del 14 novembre 1946, nella discussione sulle Autonomie, per la redazione dell’art. 116 della Costituzione «fa presente che la Sicilia e la Sardegna sono delle isole […] onde la necessità di metterle in condizioni di poter funzionare […] concedendo loro una particolare forma autonomista»[13]. Un intervento che implica il riconoscimento e la valorizzazione del pluralismo e della diversità, che dimostra in maniera piana che la concezione lussiana sulla specialità della Sardegna si fonda ed è giustificata da esigenze di carattere storico, giuridico ed economico, specialità altresì radicata nella sua insularità[14].
Ancora oggi la questione autonomistica rimane aperta ed ‘indefinita’ e pertanto gli storici ed i giuristi per dare un contenuto reale alla rivendicazione dell’autonomia hanno individuato diversi momenti qualificanti per determinare il concetto di «antica autonomia» sarda[15].
Il dato ineludibile ed incontrovertibile da cui partire è la constatazione della tradizione di autonomismo autoctono e della tradizione di cultura autonomistica che permea il tracciato storico della Sardegna[16].
Nel prolungato dibattito storiografico e culturale tre sono le tesi maggiormente accreditate per individuare e delimitare la consistenza ed il significato storico di autonomia nell’Isola.
La prima a partire dalle dominazioni dei cartaginesi e dei romani, intesa come slancio per la realizzazione di una organizzazione autoctona e reazione agli invasori[17]. La individua nella «dialettica perenne» attraverso la quale i «Sardi sono riusciti a mantenere, anzi a sviluppare, l’identità di popolo e, da ciò sostenuti, a percorrere, senza sosta, un cammino di autonomia, per il riscatto e il ritorno alla libertà dell’origine»[18].
Un’altra individua nell’età giudicale le condizioni storiche propizie per la realizzazione dell’autonomia, quando anche gli aragonesi riconoscono la ‘forma di governo’ dei Giudicati come dimostra il Trattato di pace del 24 gennaio del 1388, per la cui stipulazione il Re Giovanni I il Cacciatore chiede espressamente l’approvazione delle comunità del Giudicato d’Arborea, che infatti avviene puntualmente secondo la modalità della corone popolari «eciam et Sardorum juxta voluntatem»[19]. Gli aragonesi a partire dall’inizio della guerra intrapresa dal 1323 definiscono i sardi come “naciò Sardesca” riconoscendo così la loro consistenza di popolo. Si osserva la peculiarità della Sardegna giudicale con la sua organizzazione, secondo propri istituti, secondo proprie strutture in grado di essere, mutatis mutandis, un modello ancora attuale in grado di assicurare «autogoverno» e «autonomia politico-territoriale»[20].
Un’ulteriore ipotesi ha ad oggetto la “Sarda Rivoluzione”, in particolare le vicende del triennio 1793-1796 nelle quali avrebbero avuto una netta priorità di importanza le tematiche istituzionali, in particolare la rivendicazione dell’autonomia intesa come «autogoverno democratico»[21].
Per orientarci rispetto allo stato della (autorevole) dottrina, dobbiamo innanzi tutto intenderci sul significato di autonomia. Certamente dobbiamo partire da quello etimologico attestato dalla parola greca αὐτονομία ma non possiamo arrestarci ad esso.
Premesso che in questa riflessione storica e istituzionale sulla autonomia sarda non consideriamo (per ovvie ragioni di difficoltà peculiari/aggiuntive) la epoca della “Civiltà nuragica”, anche noi concordiamo sulla individuazione di questi tre ‘momenti’ (inserimento nella res publica romana, la epoca giudicale e la ‘Sarda Rivoluzione) come particolarmente rilevanti della tensione autonomistica sarda. Precisiamo però che sono manifestazioni di una tensione continua verso una autonomia assolutamente specifica. Si tratta (e ciò complica il lavoro ermeneutico) della autonomia “oggi”[22] dimenticata e che dobbiamo riscoprire se vogliamo comprendere la lunga lotta ingaggiata per essa dal “Popolo Sardo” e in tale lotta – tutt’altro che conclusa – tentare di schierarci correttamente.
La nostra ipo-tèsi è che la autonomia sperimentata e rivendicata dai Sardi durante la loro storia non è quella oggi così dominante da essere considerata l’unica possibile.
La concezione oggi dominante – se non la unica – della autonomia si colloca nella linea di pensiero ‘costituzionale’ la quale va (senza esaurirsi) dal Leviathan (1651) di Hobbes all’Esprit des Lois (1748) di Montesquieu. Questa autonomia è messa ‘a fuoco’ (nel 1787-1788) dai “federalisti” anglosassoni[23], è illustrata (nel 1835-1840) da Alexis de Tocqueville e la ritroviamo anche nella Carta costituzionale italiana. Si tratta di una autonomia individualista (cioè: esclusivamente esterna, negativa e divisiva) la quale si coniuga, infatti, perfettamente con il centralismo assicurato dal ‘Capo’ (ovvero dal “leader”) anzi lo postula[24].
La esperienza storica-istituzionale sarda appare (come preciseremo) affatto diversa, anzi opposta[25]. In essa troviamo la pratica (quando possibile) e la rivendicazione (quando negata) di una autonomia comunitaria (cioè: innanzi tutto interna, positiva e unitiva) la quale, infatti, si realizza soltanto con il potere diffuso. Questa specifica autonomia appare incardinata nelle (piccole) comunità locali: le (piccole) Città (biddas), in un sistema societario a più livelli, dinamicamente ascendente e centripeto. È, essenzialmente: la società dei cittadini di ciascuna Città integrata dalla società di tutte le Città, con le rispettive assemblee, deliberanti in maniera costantemente ‘sovrana’, ossia una tradizione civica fortemente radicata[26].
Questa specifica autonomia è certamente praticata durante il mezzo millennio giudicale (secoli IX-XIV) quando la Sardegna è, per ciò, anche dal punto di vista istituzionale: una isola, nel “mare feudale”, che ha sommerso l’Europa[27]. Non è, però, una autonomia anti-romana, come si potrebbe dedurre da ricostruzioni storiche che, del rapporto della Sardegna con l’Impero romano, vedono soprattutto la “resistenza sarda”. I Giudicati sardi sono, infatti, la continuazione assolutamente volontaria della organizzazione provinciale romana (i cui governatori provinciali si chiamano, appunto, iudices) quando la espansione araba nel Mediterraneo interrompe di fatto i rapporti tra l’Isola e la capitale Costantinopoli[28]. Questa autonomia è scomparsa con l’avvento aragonese prima e piemontese-italiano poi (tutto caratterizzato dal dominio della istituzione feudale-parlamentare) ed è brevemente ma intensamente rivendicata nel triennio della “Sarda Rivoluzione” (1793-1796) quando le biddas si uniscono ancora una volta per chiedere che la loro volontà sia portata efficacemente nel Parlamento.
La storia della Sardegna romana è più che millenaria[29]: dalla fine del secolo III a.C. (a conclusione della Prima Guerra Punica) all’inizio del secolo IX d.C. (a séguito del predominio arabo nel mare Mediterraneo e l’avvio della epoca Giudicale)[30].
Da giuristi quali Jean Bodin (Les six livres de la République, 1576) e Hans Kelsen (Von Wesen und Werden der Demokratie, 1920) è ribadita la affermazione della essenza democratica della costruzione giuridica romana che è la Repubblica. Nel secolo XVIII (secolo dei Lumi e della ‘Grande Révolution’) alla determinazione dei contenuti di tale affermazione dà un apporto straordinario Jean-Jacques Rousseau (Du contrat social, 1762). Rousseau (anche riprendendo la dottrina formulata all’inizio del secolo XVII da Johannes Althusius, Politica methodice digesta, 1a ed. 1603, 3a ed. 1614) è l’interprete-ripropositore del modello giuridico romano e, con ciò, il “padre della democrazia contemporanea”[31]. Rousseau introduce, nella lettura delle istituzioni repubblicane romane due precisazioni; determinanti, rispettivamente: il regime della volizione e la concezione della natura – unitarie – della collettività democratica-repubblicana. Il regime della volizione è caratterizzato dalla articolazione (conseguita attraverso la crisi, nel secolo VI a.C., della cacciata dei re) in due volizioni complementari: α) comando generale del popolo sovrano mandante, e β) comando particolare dei magistrati di governo, suoi mandatari esecutori. La concezione della natura unitaria è caratterizzata dalla articolazione (conseguita attraverso la crisi, nel secolo I a.C., del bellum sociale e del bellum civile) in due dimensioni complementari: α) la piccola dimensione della popolo della repubblica-città, che è società dei cittadini, e β) la grande dimensione del popolo della repubblica-impero, che è società (“confederazione”) delle città. Le ‘precisazioni’ rousseauiane alla oramai multisecolare dottrina della essenza democratica delle res publica romana sono confermate dallo straordinario istituto imperiale (accuratamente cancellato dalla memoria romanistica otto-novecentesca)[32] del concilium provinciale delle Città in dialettica di potere con l’imperatore/princeps.
La epoca Giudicale è centrale nella storia dell’Isola; in essa si «delinea il nucleo istituzionale della civiltà locale» e si manifesta con chiarezza il tratto distintivo della sua tradizione giuridica[33]. La Sardegna, inquadrata nell’organizzazione imperiale romana come pars Imperii fino alla interruzione del rapporto (principalmente quello ‘di governo’) tra la capitale dell’Impero e l’Isola[34]. Tale distacco e la – conseguente – nascita del governo giudicale sono l’esito di una relazione ultra-millenaria, iniziata nel secolo III a.C., quando la Sardegna diviene, insieme alla Corsica, la seconda “provincia imperii”. Con la civiltà giudicale, si ha la maturazione decisiva dei «valori istituzionali» del popolo isolano[35]. Si è autorevolmente affermato che le radici profonde dell’autonomia della Sardegna affondino nelle «solide strutturazioni dei Giudicati» definiti come «il momento di una effettuale autonomia sul piano politico»[36]. Ciò è esatto, sempre, però, ricordando che si tratta di autonomia interna prima che esterna. La autonomia giudicale consiste nella relazione tra governanti e governati, innanzi tutto all’interno dell’Isola. Il potere proprio alla organizzazione giudicale non si conclude nel perimetro del potere del Giudice: questi non è titolare di un potere pieno e incondizionato ovvero assoluto ed esclusivo[37]. Nel dare una definizione giuridica dello Judike medievale sardo occorre partire innanzitutto dalla diretta relazione, non solo terminologica, ma soprattutto di contenuto, con il termine romano di iudex praeses[38]. Si ha l’affermazione del Giudice come figura istituzionale, autorità suprema capace a governare e difendere militarmente il territorio[39]. È tesi comunemente accettata la derivazione del Giudice dalla carica di Arconte, ossia da colui che governa l’Isola[40]. È l’Arconte di Calari, il primo erede della tradizione giuridica romana[41]. Tutto prende avvio dalla fusione delle due cariche più importanti della Sardegna, quella civile del praeses, arconte o iudex provinciae di Carali e quella militare del dux o magister militum di Forum Traiani[42]. Le due cariche sono riunite nella figura dello Iudex Sardiniae, da cui derivano i quattro Giudicati[43]. il Giudicato non è «uno Stato patrimoniale» e il Giudice può obbligare sé stesso ma non il Popolo[44]. Il patrimonio privato del Giudice, denominato pecugiare, è separato da quello del Giudicato, distinzione chiara che ne disciplina le rispettive amministrazioni. Il Giudice può cedere le proprie prerogative (come farà infine Guglielmo III di Narbona Bas nel 1420) e vendere i propri beni personali; non può, però, sostituirsi al Giudicato né alienare alcun bene demaniale pena la revoca dell’imperium da parte del Popolo.
Il governo giudicale conserva, quanto meno fino al secolo XIV[45] (alla epoca cioè della emanazione della Carta de Logu) i fondamentali connotati giuridici propri alla organizzazione repubblicana romana[46]. Ora, ricorrendo alla categoria bodiniana di ‘sovranità’, possiamo dire che, nella ‘forma di governo’ giudicale, la sovranità risiede nel Popolo così come nel suo antecedente romano[47]. L’intervento del Popolo, con il proprio consenso (o dissenso) normalmente espresso mediante il voto, è il primum movens nel meccanismo giudicale, sia nelle relazioni interne (nomina di ogni nuovo Giudice, composizione e funzionamento degli organi normativi e giurisdizionali) sia nelle relazioni estere (dichiarazioni di guerra, stipula dei trattati di pace o alleanze). Non sorprende dunque che, a proposito dei Giudicati, in dottrina si parli di «sovranità del popolo» e di «carattere democratico della costituzione politica dell’Isola»[48].
Il retaggio romano si manifesta positivamente e precisamente nel modo della volizione pubblica. Si tratta della articolazione tra titolarità ed esercizio del potere di ‘governo’ (in senso stretto) che anche presso i Giudicati sono centralizzati, e titolarità ed esercizio del potere ‘sovrano’, che anche presso i Giudicati sono del sistema delle Comunità locali (in Sardegna le villae/biddas) il quale si esprime nelle assemblee dette Corone[49]. In queste assemblee si svolge un processo decisionale, organizzato in modo partecipativo-centripeto, con un iter volitivo il quale: parte dai – e mantiene determinanti i – cives delle villae/biddas. Tale iter si svolge dalla assemblea più piccola, “corona de bidda”, alla assemblea intermedia, “corona de curatoria”, sino alla assemblea di tutto il Giudicato, “corona de logu”. Alla corona de bidda partecipano i cittadini della bidda medesima, alla corona de curatoria i delegati delle biddas e alla corona de logu i delegati delle curatorias. Appare chiara la continuità con i Concili provinciali delle Città durante l’Impero romano[50]. La delega, così praticata, proviene dal mandatum romano ed è tale per cui i delegati sono obbligati al rispetto delle istruzioni ricevute dai deleganti[51]. La sovranità popolare, realizzata nelle Corone, è ancora pienamente vigente sul finire del secolo XIV, come dimostra il trattato di pace, del 24 gennaio del 1388, tra il Giudicato di Arborea e il Re Giovanni I d’Aragona la cosiddetta ultima pax Sardiniae[52]. Degno di nota è la conoscenza degli aragonesi del funzionamento dell’organizzazione giudicale e del riconoscimento della “naciò Sardesca”[53]. Il re d’Aragona Giovanni I il Cacciatore[54] chiede espressamente l’approvazione delle comunità del Giudicato d’Arborea, che avviene puntualmente secondo la modalità delle corone popolari «capitols tractats e ordnats per part de madona Elianor d.Arborea e los Sarts d.Arborea»[55]. Un’organizzazione giudicale, dunque, fondata sulla partecipazione del popolo e non sulla sua rappresentanza[56]. Partecipazione ben provata dai «verbali di riunioni delle “corone” arborensi», in cui sono riportati i nomi e i cognomi dei «votanti», per le nomine di coloro che «avrebbero formato la Corona de Logu abilitata a discutere e sottoscrivere la pace»[57]. Il testo del trattato di pace tra il Giudicato di Arborea e il re d’Aragona ci spalanca così, in modo estremamente diretto, l’orizzonte di un confronto tra sistemi (e connessi ordinamenti) politici/giuridici molto più che differenti, opposti. Tra i due sistemi-ordinamenti, quello sorprendente, nella Europa feudale della fine del secolo XIV, è il Giudicato d’Arborea, il quale, sulla base delle firme di coloro i quali stipulano per esso la pace, appare – nella sua complessità – straordinariamente attuale. Necessario e dunque imprescindibile è l’assenso del popolo, presente per mezzo dei suoi mandati vincolanti, i nomi dei cui mandanti e mandatari sono riportati a garanzia del trattato: «Et nos eciam sindici actores et procuratores universitatum villarum curatoriarum et contratarum ac terre Iudicatus Arboree infrascriptarum»[58]. Giovanni Zirolia, nel trattare questo fatto storico di grandissima rilevanza anche istituzionale osserva trattarsi del modus operandi consueto: «Le adunanze popolari, di cui si ha precisa e particolareggiata relazione nel trattato sopra descritto, non sono nuove per gli altri esempi che, delle medesime, si hanno nei tempi anteriori e perché in tutti i mandati dei sindici, quando si accenna al luogo in cui si tenne quella volta la assemblea, si aggiunge la indicazione precisa: ubi est solitum congregari consilium ipsius civitatis, universitatem dicte civitatis»[59].
La autonomia della Sardegna giudicale è (inter)rotta proprio dalla tanto decantata “autonomia” della Sardegna regnicola nell’epoca aragonese-spagnola[60], autonomia che è precisamente (inizialmente soltanto nel regime e non nella – più tarda – teorizzazione) quella individualista, esclusivamente esterna, negativa, divisiva e – in definitiva – centralista e leader-dipendente[61]. È lecita la domanda «l’autonomia del Regnum Sardiniae nell’età aragonese un mito o una realtà istituzionale?»[62].
Non è una realtà istituzionale perché con il Regnum Sardiniae inizia la grande e non ancora conclusa interruzione della esperienza autonomistica isolana[63]. Ciò avviene non soltanto per la quantità di autonomia che il Re ha «creduto opportuno concedere e mantenere»[64]: scarsa, dal momento che l’istituto parlamentare importato e imposto dai catalano-aragonesi è «uno dei meno autonomi nel panorama istituzionale della Confederazione iberica»[65] e prevede una minore «autonomia amministrativa»[66]. Il fatto determinante è che il Re Giacomo II, per rafforzarsi e prendere possesso della Sardegna, utilizza la organizzazione feudale.
Con la conquista catalano-aragonese, la autorità del Re si inserisce, si estende e si consolida in Sardegna in parallelo con la continua immissione nell’Isola dei feudatari[67]. La conquista è concepita e realizzata secondo una ‘impostazione’ feudale[68]. Lo stesso Re esorta a partecipare alla spedizione la nobiltà dei suoi regni, con la promessa di ricompensarla con l’infeudazione dei nuovi territori. I nobili che integrano la spedizione militare sono detti «repartidores de la tierra»[69]. Le terre sarde vengono date ai nobili iberici con la «formula delle concessioni feudali»[70]. Dunque «all’affermazione di catalanità» dell’Isola corrisponde la sua feudalizzazione[71]. Una conseguenza immediata è la gerarchizzazione dell’organizzazione istituzionale in quanto «la struttura piramidale e il rapporto di grado che legava tra loro i singoli ufficiali, senza ampi margini di autonomia e possibilità di manovra, costituiva il fattore portante di questo sistema. I rapporti fra i regimi amministrativi erano impostati in maniera gerarchica»[72]. I Re catalano-aragonesi (e ciò potrebbe persino essere ascritto a loro merito) non stabiliscono in Sardegna una forma di governo esotica/‘coloniale’ ma trapiantano in Sardegna la ‘forma di governo’ a loro più congeniale, quella che essi stessi hanno nel loro Regno: suddividono l’Isola in feudi, così assicurandosene il dominio senza gravare sulle proprie finanze, poiché i feudatari hanno interesse a mantenere il proprio dominio sulle terre e sui villaggi, servendo con fedeltà il proprio sovrano, dal quale dipende o discende il titolo ‘giuridico’ del loro dominio[73]. Con i feudi e il Parlamento, la Sardegna assume i tratti della nuova fisionomia regnicola; con essi «si chiudeva il cerchio istituzionale di stampo catalano stretto attorno all’isola»[74]. Il risultato finale è segnato dalla sostituzione della ‘forma di governo’ giudicale per mezzo della ‘forma di governo’ feudale, il popolo sardo transita dalla partecipazione alla rappresentanza, in forza della quale, nelle istituzioni deliberanti, i membri delle Comunità sono – in senso proprio – “sostituiti” da “rappresentanti”[75]. È la transizione dalla diffusione comunitaria-territoriale del potere nel sistema delle Corone alla centralizzazione del potere nel Parlamento (stamentale)[76]. È questa transizione istituzionale non il sangue catalano-aragonese anzi che sardo che corre nelle vene dei Re a segnare il cambiamento di status dei Sardi da cittadini a sudditi. La perdita della autonomia passa attraverso la perdita del potere in Sardegna delle Comunità locali sarde, le Ville.
Il subentrare al Regnum Sardiniae, del Regno di Sardegna (1720) e, quindi Regno d’Italia (1861) non cambia il regime di formazione della volontà parlamentare, il quale continua ad escludere la incidenza delle Comunità locali. Del resto il Regno d’Italia ha inizio nel pieno della blindatura scientifica (ad opera dei Pandettisti tedeschi dell’Ottocento) di quel regime volitivo come l’unico possibile[77].
La “Sarda Rivoluzione” è stata definita il rigetto, da parte dei Sardi, dell’«antico regime»[78]. Come è stato, infatti, osservato, nel “triennio rivoluzionario” (1793-96) ritrova slancio la richiesta di autonomia concepita come «autogoverno democratico» e tale autonomia: α) ha la sua questione cruciale precisamente nel confronto/scontro per il mantenimento del regime feudale o la emancipazione da esso e β) assume (non casualmente!) la fisionomia della lotta anti-parlamentare[79].
Le “ville” (“biddas”) di ascendenza romana-giudicale si uniscono tra loro con appositi patti giuridicamente sanciti[80], per opporsi al feudalesimo il quale si esprime nel potere centralizzato negli stamenti[81]. Inoltre, nel ‘triennio’ le aspirazioni cittadine si ri-saldano con quelle delle campagne puntando a ri-sanare una frattura tipica, invece, dell’antico regime; ciò che produce un effetto di fondamentale importanza e che è stato definito «riappropriazione dell’autonomia in forma moderna»[82].
È stato, dunque, rilevato che la tematica autonomistica è largamente presente nel dibattito teorico e politico nel divenire storico di fine Settecento[83], ma ciò che occorre porre in maggior risalto è il luogo e il modo in cui la «coscienza autonomistica»[84] prende forma e consistenza, ossia nell’ambito delle comunità locali e delle loro assemblee, portando alla reviviscenza della ‘sovranità’ popolare secondo l’originario modello romano-giudicale[85].
È stato scritto che, in Sardegna, la rivoluzione intesa come «l’irregolare esercizio della Sovranità popolare» è “necessaria” e “giustificata”, quando, precluse tutte le vie “ordinarie”, rimane l’unica via attraverso la quale i cittadini possono esercitare i «poteri sovrani»[86]. Crediamo si possa precisare che i due ‘tronconi’ di autonomia “giudicale” e “moderna”, lontani nel tempo sono uniti nel contenuto. Il punto di saldatura, l’elemento comune cui potremmo applicare la categoria (cara a Giovanni Lilliu) di “costante resistenziale” è la continuità vitale della Ville, la cui azione si dipana come un filo temporale ininterrotto, nel custodire la tradizione assembleare e salvaguardare l’originaria identità, non solo culturale, ma anche e soprattutto istituzionale sarda[87]. È altamente significativo, ricordare che Giovanni Maria Angioy, guida del «moto popolare» del triennio rivoluzionario, abbia una profonda e puntuale conoscenza storica della specificità istituzionale della Sardegna giudicale[88]. In particolare è di estremo interesse la menzione del Trattato del 24 gennaio 1388, tra il Giudicato di Arborea e il Re d’Aragona Giovanni I il Cacciatore, nella sua opera sul «diritto patrio»[89]. Egli considera il Trattato una «pace utile a tutta la nazion sarda» perché «le negoziazioni di tale pace non ebbero luogo che dopo l’accordo ed il consenso generale di tutta la nazione. Il trattato definitivo di questa pace […] fu segnato dai deputati di tutte le città e i villaggi della Sardegna»[90]. In detta organizzazione assembleare ravvisa la «savia politica de’ nostri antenati» e la richiama come monito per il presente ai suoi «concittadini» in quanto è nel Trattato e «nelle deliberazioni di questi stati generali che bisogna rintracciare l’origine delle nostre leggi fondamentali»[91]. Angioy sempre riferendosi al Trattato afferma che se fosse stato tenuto in debito conto «avrebbe impedito l’esilio di quegli uomini coraggiosi che ne richiamarono l’osservanza, e tutti gli altri disordini che ne derivarono in disprezzo delle leggi fondamentali e della dignità nazionale»[92].
Il movimento antifeudale del 1793-1796 ha una carica rivoluzionaria e al contempo autonomistica perché sottende una insoddisfazione politica di fondo, non è una mera insorgenza locale ma una azione incessante portata avanti dal popolo. Il moto si scaglia sia contro la feudalità delle campagne, che è il centro economico con i baroni intenti a sfruttare le masse, sia contro la feudalità cittadina che è il centro politico con i baroni intenti ad acquisire e mantenere privilegi. Il potere feudale è in competizione con il potere centrale della Corona, ma entrambi non fanno riferimento a due forze antagoniste, sono in un rapporto di equilibrio, fatto di continue contrattazioni e concessioni[93].
Il moto sardo della fine del XVIII secolo non produce gli effetti sperati, ma in senso più ampio è la vicenda temporale che va dal 1793 al 1812 a non incidere concretamente sulla realtà isolana[94]. I sardi nonostante gli sforzi, quasi un quarto di secolo di lotte e di violenti contrasti intestini non riescono a migliorare l’assetto politico e sociale dell’Isola[95].
Per accertare il valore da attribuire al movimento antifeudale del 1793-1796 ed individuarne il senso reale, non bisogna soffermarsi esclusivamente sul loro fallimento. Dinanzi all’insofferenza al sistema feudale, sentito come estraneo e sopraffattore, l’azione di governo si dimostra inadatta a porvi un efficace rimedio. Ma non si tratta di una condizione di impotenza o di incapacità dei governanti, spiegazione facile e riduttiva che porta a una giustificazione fuorviante che non aiuta alla comprensione della politica sabauda. Manca una spinta rinnovatrice perché non c’è la volontà di stabilire un ordine diverso, in quanto l’interesse è di segno opposto ossia di mantenere lo status quo preservando intatti i tradizionali privilegi[96].
Pertanto il fallimento della sarda rivoluzione deve essere interpretato alla luce della drammatica e intima contraddizione in cui i Sardi rimangono imprigionati tra la volontà di smantellare il sistema feudale e la rivendicazione di ordini antichi per riappropriarsi di sembianze di autonomia[97]. Essi pur nella consapevolezza che la causa è ascrivibile al governo sabaudo non percepiscono altro rimedio che il ripristino degli antichi ordinamenti. Le stesse rivendicazioni sono permeate da “ambiguità” in quanto rivolte contro l’assolutismo sabaudo per ottenere il rispetto dell’autonomia del Regno sancita dalla sua “costituzione”[98]. Ma la stessa antica costituzione insieme alle storiche istituzioni del costituzionalismo iberico poggiano sul sistema feudale[99]. Occorre risalire allo snodo storico nefasto ossia al traumatico passaggio dall’organizzazione giudicale al sistema feudale. L’irruzione di una nuova classe, quella dei feudatari, nel tessuto sociale sardo porta a un immediato cambio di condizione degli abitanti delle ville. Questi mutato il loro status in vassalli sono sottoposti a ogni sorta di arbitrio da parte dei feudatari. Il nuovo assetto sociale si connota per il perenne rapporto conflittuale tra vassalli e feudatari. L’introduzione dell’istituto parlamentare, modellato su quello della Catalogna, col suo meccanismo di rappresentanza tradisce la istanza popolare di partecipazione e produce l’effetto di aggravare il contrasto e le contraddizioni nei rapporti tra le classi sociali dell’Isola[100].
Ben si capisce che ritornare al 1297, all’atto formale con il quale la Sardegna è costituita come un regno autonomo, con propri ordinamenti e con una sua costituzione non avrebbe cambiato il sistema politico vigente[101]. Il cardine del potere dominante rimane lo stesso. È il 1297 il momento di ‘inversione’ nella storia della Sardegna segnato dall’inserimento nella confederazione catalano-aragonese fino al 1478, e poi nella Corona spagnola, ma soprattutto dall’inserimento nel sistema feudale[102]. Detto sistema è l’elemento anacronistico e comun denominatore del dominio. La mancanza di una chiara visione o le forze insufficienti portano ad una situazione di crisi stagnante che scaturisce dal paradosso di non riuscire a trovare una soluzione per ricomporre la grave frattura politica e civile fra le istituzioni e il popolo[103]. Incapaci di dare una spinta nella direzione di rovesciamento del sistema feudale e superamento del parlamento per ceti[104].
Venuti meno i protagonisti della stagione rivoluzionaria, coloro che avevano guidato il tentativo di cambiamento, molti dei quali eliminati fisicamente, sul campo rimane una classe dominante filogovernativa votata alla fedeltà interessata al regime sabaudo e di conseguenza al mantenimento delle strutture istituzionali del Regno. Il movimento per la fusione perfetta del 1847 anche se vede mobilitarsi gran parte dell’intellettualità isolana risente di questo stato di cose ereditato dagli esiti della stagione rivoluzionaria. La Sardegna si trova in una posizione politica ed economica estremamente debole ed è nella condizione di soggetto passivo che ‘subisce’ la “fusione” con l’indistinta “uniformazione legislativa” e omologazione fiscale[105]. Il movimento, sorto per rivendicare maggiore partecipazione e libertà, poi egemonizzato dall’«aristocrazia ex feudale» e dai nuovi grandi proprietari terrieri, formatisi dagli arbitrii e dalle forzature dell’Editto delle chiudende, si conclude in modo inglorioso «subordinando definitivamente la Sardegna e la sua classe dirigente alla classe dirigente subalpina»[106]. La fusione perfetta, nella pianificazione sabauda, realizza i programmi di estensione della codificazione albertina e di unificazione politico-amministrativa ma porta a termine un’operazione (volontaria?) in cui non tiene conto delle diversità di due realtà storiche, giuridiche ed economico-sociali opposte con il risultato di allargare il divario esistente tra Sardegna e Piemonte[107].
Cento anni dopo, nel 1947, tocca a Emilio Lussu portare all’attenzione della Costituente le ragioni del riconoscimento e della valorizzazione del pluralismo e della diversità, e sua connessa distinzione, su base storica e giuridica tra le regioni[108].
La soluzione di continuità istituzionale tra il Regno d’Italia e la Repubblica Italiana non investe il principio della sovranità feudale-parlamentare (non popolare)[109] e il regime volitivo che ne discende[110]. La Costituzione repubblicana italiana (1947-48) ribadisce anzi normativamente quel regime nell’articolo 67 [111].
Una prova evidente della natura centralistica della “autonomia” assicurata ai Sardi dalla Repubblica è la riforma statutaria approvata dal Consiglio regionale sardo il 7 marzo 2007 (ma bocciata dal referendum popolare del 21 ottobre 2007) il cui tratto caratteristico è l’incremento parossistico del centralismo regionale pur già riconosciuto come particolarmente pesante[112].
Altra prova – seppure di segno opposto – è la riforma costituzionale italiana del 2001. Dando séguito alla riforma della Unione Europea, sancita nel 1992-1993 dal trattato di Maastricht e introduttiva del “principio di sussidiarietà”, la riforma costituzionale, all’art. 114, ribalta la definizione di Repubblica e traduce tale ribaltamento nella introduzione di un nuovo regime volitivo. La Repubblica, che nel 1947-48 era stata definita come «ripartita in regioni, province, città», nel 2001 è definita come «costituita da città, province, città metropolitane, regioni». Conseguentemente, all’articolo 123, è istituito il «Consiglio delle autonomie locali» con il quale è riconosciuto al sistema delle Comunità locali la capacità e il potere di intervenire nella formazione della volizione regionale. La riforma del 2001 ha la consistenza aerea di un fantasma ed è interpretata in senso conservativo antiriformatore (esemplare la sua ‘applicazione’ con la introduzione della “autonomia differenziata”, manifestazione esasperata della autonomia feudale-parlamentare).
L’autonomia sarda ha avuto una compiuta realizzazione nella epoca giudicale, con il proprio singolare sviluppo istituzionale, propiziato dalla ‘conservazione’ di istituzioni democratiche di matrice romana e caratterizzato da un sistema di potere ascendente e centripeto, ovverosia sorgente dalle piccole comunità locali di Cittadini (le biddas). Secondo Antonio Marongiu (grande studioso sardo della storia istituzionale sarda e della storia della istituzione parlamentare) la «partecipazione del popolo alle funzioni di governo» (ovverosia delle biddas con le loro coronas) mostra un carattere «quasi democratico dell’organizzazione politica dei giudicati», una forma istituzionale prossima a una «democrazia diretta»[113].
I sardi hanno mantenuto vivi per secoli la memoria e il desiderio collettivi della organizzazione giudicale e della sua, specifica autonomia, come prova la rivoluzione del triennio 1793-1796, in cui quella memoria e quel desiderio riemergono nel moto associativo e partecipativo delle Ville sarde, espressamente richiamato da Angioy[114].
Noi, oggi, dobbiamo recuperare e onorare detta memoria di tradizione civica affinché qualsiasi riforma democratica del Federalismo/Autonomia possa concretizzare «la chiamata in causa delle autonomie locali come principale soggetto e protagonista della rifondazione su base federale della nostra autonomia»[115].
Le thème de l’autonomie est une constante du débat politique sarde depuis 1847, avec le processus d’unification politique et administrative avec le Piémont. Dans le débat historiographique et culturel, trois thèses sont les plus accréditées pour identifier la signification historique de l’autonomie sur l’île. Le premier part de la domination des Carthaginois et des Romains, compris comme un élan pour la création d’une organisation indigène et une réaction face aux envahisseurs. Un autre considère les Judicats (“forme de gouvernement” des Sardes aux IX-XIV siècles) comme une condition historique propice à la réalisation de l’autonomie. Une autre hypothèse concerne la “Révolution sarde”, en particulier les événements de la période triennale 1793-1796. Notre hypothèse est que l’autonomie vécue et revendiquée par les Sardes au cours de leur histoire n’est pas aujourd’hui dominante au point d’être considérée comme la seule possible.
Il tema della autonomia è una costante nel dibattito politico sardo fin dal 1847, con il processo di unificazione politica e amministrativa con il Piemonte. Nel dibattito storiografico e culturale tre sono le tesi maggiormente accreditate per individuare il significato storico di autonomia nell’Isola. La prima a partire dalle dominazioni dei Cartaginesi e dei Romani, intesa come slancio per la realizzazione di una organizzazione autoctona e reazione agli invasori. Un’altra individua nei Giudicati (“forma di governo” dei Sardi durante i secoli IX-XIV) le condizioni storiche propizie per la realizzazione dell’autonomia. Un’ulteriore ipotesi ha ad oggetto la “Sarda Rivoluzione”, in particolare le vicende del triennio 1793-1796. La nostra ipotesi è che la autonomia sperimentata e rivendicata dai Sardi durante la loro storia non è quella oggi così dominante da essere considerata l’unica possibile.
[Per la pubblicazione degli articoli della sezione “Contributi” si è applicato, in maniera rigorosa, il procedimento di peer review. Ogni articolo è stato valutato positivamente da due referees, che hanno operato con il sistema del double-blind]
[1] Si veda Sistema delle Autonomie in Sardegna. La riforma necessaria, a cura di G. Lobrano - M.R. Mezzanotte, Cagliari 2020, dai contributi presenti nel testo spicca l’‘invocazione’ di aiuto degli economisti che chiamano i giuristi ad una profonda riforma istituzionale definita “necessaria”.
[2] G.G. ORTU, Per una nuova carta autonomistica e federalista dei sardi, in Il manifesto di Ghilarza. Perché siamo autonomisti e federalisti, a cura di S. Cherchi - G.G. Ortu, Cagliari 2018, 19-30; cfr. G. LOBRANO, La questione di fondo anche per la Autonomia e lo Statuto “speciali” della regione Sardegna: sapere e volere darsi una “forma di governo” democratica, in Diritto @ Storia 7, 2008, https://www.dirittoestoria.it/7/Contributi/Lobrano-Autonomia-Statuto-Regione-Sardegna.htm.
[3] S. SECHI, Premessa, in Il movimento autonomistico in Sardegna (1917-1925), a cura di S. Sechi, Cagliari 1975, 7: «Il nodo fondamentale che caratterizza i rapporti tra lo Stato unitario e la Sardegna è la rivendicazione dell’autonomia. Questo tema ritorna costantemente nel dibattito politico regionale fin dal momento in cui, nel 1847-48, la Sardegna rinuncia ai suoi ordinamenti autonomistici di durata secolare».
[4] Per un inquadramento ed una analisi delle diverse considerazioni della polemica sulla “fusione” si veda G. SORGIA, Premessa, in La Sardegna nel 1848: la polemica della “fusione”, a cura di Id., Cagliari 1968, 1-27; cfr. F. LODDO CANEPA, Note sulla fusione della Sardegna col Piemonte (1847-48), in Studi Sardi 14-15, 1955-57, parte II, 245-283; da ultimo si veda N. GABRIELE, L’‘imperfetta’ fusione, in Studi sardi 33, 2000, 499-520.
[5] I. BIROCCHI, La questione autonomistica dalla «fusione perfetta» al primo dopoguerra, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. La Sardegna, a cura di L. Berlinguer - A. Mattone, Torino 1998, 133: «il ’48 rappresenta un crinale nel quale c’è evidentemente un salto nell’uso del termine “autonomia” segnalato da due aggettivi (“antico” e “moderno”) che rispettivamente lo accompagnano prima e dopo quella data».
[6] E. PILIA, L’autonomia sarda. Basi limiti e forme, Cagliari 1920, 12; cfr. L. DEL PIANO, La Sardegna nel Risorgimento, in AA.VV., Breve Storia della Sardegna, Torino 1965, 7: «l’avvenimento fondamentale della storia della Sardegna nell’Ottocento è la rinunzia all’autonomia, implicita nella richiesta di perfetta unione dell’isola con gli stati sabaudi di terraferma presentata a Carlo Alberto il 29 novembre 1847 da una deputazione dei tre bracci o stamenti dell’antico parlamento sardo istituito dai re d’Aragona».
[7] Per quanto attiene il concetto di autonomia riferito alla condizione giuridica del Regno di Sardegna si veda I. BIROCCHI, La questione autonomistica dalla «fusione perfetta» al primo dopoguerra, cit., 135, specifica che non si tratta dell’«autonomia di cui i giuristi di diritto pubblico dibattono oggi in base all’assetto dei rapporti tra stato ed enti locali disegnato dalla Costituzione e dalla legislazione vigente, bensì l’autonomia iscritta nei geni medievali del Regnum Sardiniae, a seguito dell’infeudazione al re d’Aragona effettuata da Bonifacio VIII (1297)».
[8] G. SIOTTO PINTOR, Storia Civile dei popoli sardi, dal 1798 al 1848, Torino 1877, 476, esprime il proprio giudizio a posteriori e al contempo mette in evidenza che gran parte dell’intellettualità isolana fu concorde nell’operazione politica denominata “fusione perfetta”.
[9] E. LUSSU, Intervento 29 maggio 1947 all’Assemblea Costituente, 4334, con una spiccata dose di ironia sostiene che «queste nostre autonomie possono rientrare nella grande famiglia del federalismo, così come il gatto rientra nella stessa famiglia del leone».
[10] Per il primo progetto sistematico di autonomia regionale si veda il saggio del giurista e filosofo E. PILIA, L’autonomia sarda. Basi limiti e forme, cit., 4: «L’anima sarda, lenta e tarda non parla che a distanza di secoli e con solennità ieratica la sua parola, che ieri suonava Nuraghe, Iolao, Amsicora, Eleonora, Angioi e che domani suonerà Autonomia»; sulla concezione autonomistica di Pilia si veda G. CONTU, Egidio Pilia. Il padre dimenticato dello Statuto Autonomistico Sardo, in Quaderni bolotanesi 28, 2002, 29-39.
[11] Si veda A. CONTU, Il modello giuridico del federalismo, in L’Europa delle diversità. Identità e culture alle soglie del terzo millennio, a cura di M. Pinna, Milano 1994, 35-58.
[12] Per una trattazione congiunta degli istituti giuridici del federalismo e dell’autonomia attraverso la concezione lussiana si veda G. LOBRANO, «Federalismo» o «confederazione»? Ripensare e riformare federalismo e autonomia, rileggendo Emilio Lussu, in Il manifesto di Ghilarza. Perché siamo autonomisti e federalisti, a cura di S. Cherchi - G.G. Ortu, cit., 41-54.
[13] E. LUSSU, Intervento 14 novembre 1946 all’Assemblea Costituente, 498-499: «Esorta a non considerare la questione delle autonomie con spirito semplicistico, perché l’Italia è un paese eminentemente vario e complesso nelle sue parti».
[14] Si veda D. SANNA, Costruire una regione. Problemi amministrativi e finanziari nella Sardegna dell’autonomia (1949-1965), Roma 2011, analizza la ‘costruzione’ dell’autonomia della Sardegna attraverso l’analisi dei problemi amministrativo-finanziari all’interno del difficile quadro politico-istituzionale a partire dal 1949.
[15] L. DEL PIANO, Premessa, in I problemi della Sardegna da Cavour a Depretis (1849-1876), a cura di Id., Cagliari 1977, 9; si deve tener presente che il dibattito sull’autonomia non rimane entro gli steccati accademici e non riguarda solo la “forma istituzionale”, si veda I. BIROCCHI, Il problema storico dell’autonomia, in Il manifesto di Ghilarza. Perché siamo autonomisti e federalisti, a cura di S. Cherchi - G.G. Ortu, cit., 33: «Il discorso sull’autonomia insomma, non si è mai ristretto solo alla forma istituzionale e alle norme. È implicato nella cultura materiale e ideale dell’isola».
[16] G. CONTU, La Sardegna autonomistica dall’inizio dell’800 alla promulgazione dello Statuto Speciale, in G. CONTU - F. CASULA, Storia dell’autonomia in Sardegna. Dall’Ottocento allo Statuto Sardo, Cagliari 2008, 9-13.
[17] G. LILLIU, Introduzione, in U. CARDIA, Autonomia sarda. Un’idea che attraversa i secoli, Cagliari 1999, 9: «Vi è chi opina di riconoscere il punto critico già nel momento in cui la Sardegna fu spaccata in due dall’imperialismo cartaginese, alla fine del VI secolo a.C., perdendo l’unità nazionale, morale e reale: il più grande dramma storico dell’isola»; cfr. ID., Identità sarda e colonizzazione, in G. LILLIU, Questioni di Sardegna, Cagliari 1975, 115.
[18] Ibidem.
[19] Si veda infra.
[20] U. CARDIA, Autonomia sarda. Un’idea che attraversa i secoli, cit., 33-44: «Questo insieme è la Sardegna giudicale, il più complesso sforzo che i sardi abbiano prodotto, nella loro storia millenaria, per organizzarsi secondo il proprio genio, secondo consuetudini e leggi proprie [...] strutture, istituti che si son, nella sostanza almeno, mantenuti fino ai nostri giorni e ne costituiscono la intrinseca, irripetibile peculiarità [...] per ricostituire, in forme mutate e più moderne, una qualche forma di autogoverno e di autonomia politica, sociale, culturale nel proprio territorio: autogoverno, autonomia politico-territoriale di cui l’epoca dei Giudicati aveva gettato le premesse politiche, ideali e morali».
[21] A. MATTONE, Le radici dell’autonomia. Civiltà locale e istituzioni giuridiche dal Medioevo allo Statuto speciale, in La Sardegna, II, La cultura popolare, l’economia, l’autonomia, a cura di M. Brigaglia, Cagliari 1982, 18: «Le origini dell’autonomismo contemporaneo, inteso come autogoverno democratico, vanno ricercate nella “rivoluzione sarda” del 1793-96»; I. BIROCCHI, La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno. Le «leggi fondamentali» nel triennio rivoluzionario (1793-96), Torino 1992, 16: «la fase più importante in cui si giocò la partita autonomistica fu il triennio rivoluzionario sardo (1793-96)»; ID., Il Regnum Sardiniae dalla cessione dell’isola ai Savoia alla “fusione perfetta”, in Storia dei Sardi e della Sardegna, IV, L’età contemporanea. Dal governo piemontese agli anni Sessanta del nostro secolo, a cura di M. Guidetti, Milano 1990, 188-193; cfr. L. CARTA, 1793-1796: le tematiche istituzionali nel triennio rivoluzionario, in Il federalismo sardo, Atti del Convegno, Cagliari 6-7 dicembre 2001, a cura di S. Cubeddu, Cagliari 2002, 41-72.
[22] Usiamo questo avverbio nel significato attribuito dal Savigny (1840-1848) all’aggettivo “heutig”.
[23] M. BASSANI, Gli avversari della Costituzione americana: ‘antifederalisti’ o federalisti autentici?, in Gli antifederalisti. I nemici della centralizzazione in America, a cura di M. Bassani - A. Giordano, Torino 2011, 42: «Come rilevava Preston King, il “Federalist […] appare una nota a piè di pagina alla teoria della sovranità di Hobbes” […] “Il Federalist è centralista”» [P.T. KING, Federalism and Federation, Baltimore 1982, 24].
[24] Come ben spiega il grande ammiratore della costituzione USA, TOCQUEVILLE, il quale ne loda la combinazione della «extrême décentralisation administrative» con la «très grande centralisation gouvernementale» (De la démocratie en Amérique, vol. I, cap. V, § “Des effets politiques de la décentralisation administrative aux États-Unis”.
[25] M. CARAVALE, Lo Stato giudicale, questioni ancora aperte, in Atti del convegno internazionale: Società e Cultura nel Giudicato di Arborea e nella Carta de Logu, Oristano 1995, 224, riferendosi all’ordinamento giudicale scrive «tale spiccata originalità –credo– risulta in qualche modo mortificata nei tentativi diretti a omologare l’ordinamento sardo con modelli istituzionali e legislativi costruiti dalla storiografia per le restanti regioni del mondo occidentale. Mi sembra opportuno, invece, che essa sia ben tenuta presente, perché profondamente radicata in una società che non trova uguali nella penisola e nell’intero Continente».
[26] È da rivedere, con qualche appunto, lo studio sul funzionamento delle istituzioni regionali, del politologo americano Putnam, il cui ragionamento è basato sulla summa divisio tra le regioni civic e quelle uncivic, in un cui si ravvisa la tradizione civica con connessa efficienza esclusivamente al Nord e che mancherebbe invece al Sud (R.D. PUTNAM, Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, a cura di R.D. Putnam - R. Leonardi - R.Y. Nanetti, Princeton 1993, trad. it. La tradizione civica nelle regione italiane, Milano 1993.
[27] E. CORTESE, Il diritto nella storia medievale, II, Il basso Medioevo, Roma 1995, 341, riferito alla Sardegna afferma: «Le tradizioni locali avevano radici lontane interamente bizantine e nessuna ombra germanica».
[28] F. CALASSO, Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale, Milano 1949, 47-48, scrive che la Sardegna rimase legata per lungo tempo «all’Impero d’oriente. Questo legame […] rappresentò comunque la continuità di un’organizzazione statale preesistente – la romana – in forte antitesi con quella che si veniva istituendo nei territori occupati dai barbari: continuità […] che si espresse massimamente, nel campo del diritto»; sull’influenza di Roma sulla civiltà giudicale, di particolare importanza sono i rilievi su alcuni aspetti giuridici e sulla ‘sopravvivenza’ del diritto romano, si veda F. SINI, Comente comandat sa lege. Diritto romano nella Carta de Logu d’Arborea, Torino 1997; ID., Influssi del diritto romano sulla «Carta de Logu» di Arborea, in La Carta de Logu d’Arborea nella storia del diritto medievale e moderno, a cura di I. Birocchi - A. Mattone, Roma-Bari 2004, 50-71; cfr. A. MASTINO, La romanità della società giudicale in Sardegna: il Condaghe di san Pietro di Silki, in Atti del Convegno nazionale La civiltà giudicale in Sardegna nei secoli XI-XIII. Fonti e documenti scritti, Sassari 2002, 23-61.
[29] Per capire l’importanza dell’inserimento della Sardegna all’interno dell’ecuméne romana si veda da ultimo l’opera in tre volumi di A. MASTINO, La Sardegna nel mondo romano fino a Costantino, Cagliari 2024.
[30] V. PIRAS, Istituzioni giudicali. Specificità sarda e continuità romana, Milano 2021, 48, pone l’accento sulla «relazione ultramillenaria tra l’Isola e l’Impero repubblicano ovvero la Repubblica imperiale di Roma iniziata nel secolo III a.C. e terminata nel secolo IX».
[31] G. LOBRANO, Per la comprensione del pensiero costituzionale di J.-J. Rousseau e del Diritto romano, in Il principio della democrazia. Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social (1762) [Atti del seminario di studi, Sassari, 20-21 settembre 2010], a cura di G. Lobrano - P.P. Onida, Napoli 2012, 39-71 (ivi anche una Introduzione, VII-XII); ID., Contratto sociale contro rappresentanza: lo straordinario schema giusromanistico di J.J. Rousseau, in AA.VV., Rousseau, le droit et l’histoire des institutions [Actes du Colloque international pour le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) organisé à Genève le 12, 13 et 14 septembre 2012], Aix-Marseille 2013, 81-116.
[32] G. LOBRANO, Per ri-pensare giuridicamente le «città» e, quindi, l’«impero»: I «concili provinciali», [comunicazione al XXXVII Seminario internazionale di studi storici “Da Roma alla terza Roma - Le Città dell’Impero da Roma a Costantinopoli a Mosca. Fondazione e organizzazione. Capitale e province”, Campidoglio, 21-22 aprile 2017, e, quindi al seminario “Universalità del Diritto romano”, Università di Niš - Facoltà di Giurisprudenza, Niš 12-14 Ottobre 2017], in Ius Romanum 2, 2017, 15 ss.; cfr. R. MARTINI, Sulla partecipazione popolare ai concilia provinciali nel tardo impero, in Atti dell’Accademia romanistica costantiniana. XIII Convegno internazionale in memoria di André Chastagnol, Napoli 2001, 709 ss.
[33] A. MATTONE, Le radici dell’autonomia. Civiltà locale e istituzioni giuridiche dal Medioevo allo Statuto speciale, in La Sardegna. Enciclopedia, II, La cultura popolare, l’economia, l’autonomia, a cura di M. Brigaglia, Cagliari 1982, 12: «È proprio nel Medioevo che si delinea il nucleo istituzionale della civiltà locale, con una sua personalità caratteristica, un’organizzazione amministrativa ed una legislazione consuetudinaria»; cfr. U. CARDIA, Autonomia sarda. Un’idea che attraversa i secoli, cit., 33, riferito ai Giudicati li descrive come «il più complesso sforzo che i sardi abbiano prodotto, nella loro storia millenaria, per organizzarsi secondo il proprio genio»; ID., La Quercia e il Vento. Tradizione e modernità nel pensiero autonomistico sardo, Cagliari 1991.
[34] C. VIVOLI, Villaggi, «fuochi» e abitanti, in La Sardegna. Enciclopedia, I, La geografia, la storia, l’arte e la letteratura, a cura di M. Brigaglia, Cagliari 1982, 155: «l’allentarsi dei legami con Bisanzio, sotto la cui sfera di influenza era rimasta la Sardegna, crea i presupposti per il sorgere di forme di autonomia civile e militare»; cfr. A. BOSCOLO, La Sardegna Bizantina e alto-giudicale, Sassari 1985, 115: «il processo evolutivo del governo della Sardegna non si era arrestato, l’autonomia, originata dall’isolamento, aveva portato ad un’affermazione di indipendenza».
[35] F.C. CASULA, La storia di Sardegna, Sassari 1992, 23-26, l’autore sostiene che l’Isola abbia assunto una conformazione statuale, a partire dall’età giudicale, e pertanto debba essere considerata non semplicemente come oggetto territoriale bensì come «soggetto giuridico» al pari degli altri Stati europei coevi. Il Casula sostiene l’ideologia della «Nazione sarda» intendendola come somma delle civiltà dell’Isola e non il prodotto dei soli Sardi indigeni e auspica un recupero di questa nazionalità.
[36] Si veda la considerazione/apprezzamento per il medioevo giudicale di P. GROSSI, Per la storia della legislazione sabauda in Sardegna: il censore dell’agricoltura, in Rivista di diritto agrario 42, 1963, 67: «il medioevo sardo rappresentava il culmine di un’evoluzione storica, rappresentava il momento di una effettuale autonomia sul piano politico conseguita da vitali forze interne all’isola, concretantesi nelle solide strutturazioni dei Giudicati […] strutture tipiche che non avevano raffronto nel diritto continentale». L’autore definisce «periodo dell’autonomia» esattamente l’arco temporale che va dal IX secolo alla conquista aragonese; cfr. R. DI TUCCI, Storia della Sardegna, Sassari 1964, 29 ss., scrive di «autonomia giudicale» e di «governi indipendenti».
[37] S. PETRUCCI, Storia politica e istituzionale della Sardegna medioevale (secoli XI-XIV), in Storia dei Sardi e della Sardegna, II, Il Medioevo. Dai Giudicati agli Aragonesi, a cura di M. Guidetti, Milano 1988, 100-101: «Il sorgere e l’affermazione dei giudici non furono il risultato soltanto di un’evoluzione di istituzioni bizantine […] ma anche di processi di integrazione e di riorganizzazione della società e del potere […] Nella quadripartizione non mancarono forse di influire più antiche divisioni amministrative di epoca romana o bizantina».
[38] C. BELLIENI, La terminologia giuridica nell’ordinamento medioevale sardo di diritto pubblico, in Estratto da Studi Storici in onore di Francesco Loddo Canepa, Firenze 1959, 21: «In base all’esame dei dati […] riferentisi ai secoli IX e X d.C., sorge la convinzione che vi si possa riscontrare la continuazione nell’esercizio, da parte dei preposti all’amministrazione isolana, dell’antica magistratura provinciale, rappresentata dal “judex”, capo della “provincia”»; cfr. S. BARBATI, Studi sui ‘Iudices’ nel diritto tardo romano, Milano 2012, in particolare il capitolo II: I Iudices quali governatori provinciali.
[39] C. BELLIENI, La Sardegna e i Sardi nella civiltà dell’alto Medioevo, Cagliari 1973, 893: «Risulta ben chiaro che essa è abbandonata a se stessa con la sua organizzazione amministrativa intatta. Mancando ormai ogni autorità imperiale […] gli judices dei vari distretti continuarono l’ordinaria amministrazione».
[40] Si vedano le considerazioni riguardo l’epigrafe della basilica di San Gavino a Porto Torres in cui si celebra il Costantino Imperatore dei Romani e si commemora, la vittoria di un omonimo Costantino, si veda F. FIORI, Costantino ‘hypatos’ e ‘doux’ di Sardegna, Bologna 2001, 10.
[41] In dottrina si spiega la discendenza dei quattro giudicati dalla stessa casata dei Lacon Gunale, con la delega, dell’esercizio nel territorio del potere giudicale, a discendenti i quali nel tempo si rendono indipendenti.
[42] G. PILARA, Aspetti di politica legislativa giustinianea in Italia: proposta di riesame della Pragmatica Sanctio pro petitione Vigilii, in Romano Barbarica n. 19, 2006-2009, in Studi in onore di L. Gatto, a cura di E. Plebani, Roma 2009, 147.
[43] F.C. CASULA, giudice (judike, iuighe), in Dizionario Storico Sardo, Roma 2003, 708: «Nella storia sarda questo titolo ha tre valenze: a) in ogni periodo – sia antico che medievale, moderno o contemporaneo – può indicare il giudice giudicante (in latino judex, in sardo juyganti); b) in periodo bizantino può indicare, oltre al detto magistrato giudicante, il giudice governante: lo judex Provinciae Sardiniae o giudice provinciale di Sardegna; c) in periodo giudicale poteva indicare in lingua italiana, oltre al suddetto magistrato giudicante, il giudice regnante: judex sive rex (“giudice ovverossia re”)».
[44] F.C. CASULA, Profilo storico della Sardegna catalano-aragonese, Cagliari 1982, 13, descrive l’organizzazione statuale del Giudicato e afferma che «non era uno stato patrimoniale di proprietà del sovrano, un “Herrschertum”, ma uno stato subiettivo, superindividuale, al di sopra dei suoi stessi regnanti».
[45] V. PIRAS, La pentasecolare esperienza democratica della Sardegna giudicale: non Feudi e loro Parlamento ma (piccole) Città e loro Assemblee, in Diritto @ Storia 17, 2019, https://www.dirittoestoria.it/17/tradizione/Piras-Vanni-Pentasecolare-esperienza-democratica-Sardegna-giudicale.htm.
[46] Anche nella sua fase “imperiale”: G. LOBRANO, La théorie de la res publica selloni l’Empereur Justinien (Digesta Giustiniana 1.2-4), in Diritto @ Storia 8, 2009, https://www.dirittoestoria.it/8/Memorie/Roma_Terza_Roma/Lobrano-Respublica-Empereur-Justinien.htm; ID., I ‘modi di formazione della volontà collettiva’, omologhi ma non uguali, dei Popoli greci e del Popolo romano. Elementi attuali di storia e sistema della «Repubblica»: democratica e imperiale, in Scritti per Alessandro Corbino, 4, a cura di I. Piro, Tricase (Le) 2016, 342 ss.
[47] G. LOBRANO, Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere, Torino 1996, 51-52: «lo stesso ‘padre’ del moderno pensiero giuridico in materia di sovranità: Jean Bodin […] insegna che la Repubblica romana – ben lungi dall’essere la sede del potere “assoluto” dei magistrati – neppure era un regime misto ma una democrazia nel senso pieno della parola» (ivi, citazioni dall’opera Les six Livres de la République).
[48] R. CARTA RASPI, La Sardegna nell’alto medioevo, Cagliari 1935, 206.
[49] Si tratta della «tradizione assembleare» ben radicata nel popolo sardo, si veda B. ANATRA, Dall’unificazione aragonese ai Savoia, in J. DAY - B. ANATRA - L. SCARAFFIA, La Sardegna medioevale e moderna, in Storia d’Italia, diretta da G. Galasso, X, Torino 1984, 260: «Essa si esprimeva in fase di legittimazione della successione giudicale o di importanti decisioni politiche ed aveva luogo, con una embrionale tripartizione, “coram primatibus et nobilibus atque liberis regni”»; cfr. A. ROTA, Aspetti giuridici della Carta de Logu di Eleonora d’Arborea, in Archivio Storico Sardo di Sassari I, 1975, 17: «tradizione dello ius publicum del popolo sardo […] accompagnata e sorretta dalla manifestazione del consenso popolare».
[50] Si veda, supra, nt. 32.
[51] F.C. CASULA, La Sardegna aragonese, II, La Nazione Sarda, Sassari 1990, 440: «le delibere arborensi non venivano mai prese a livello verticistico – dalla “giudicessa” o dalla sua Curia – ma erano collettive, prese da tutto il popolo (“per part de los Sarts d.Arborea”) al quale venivano fatti conoscere di volta in volta i capitoli d’intesa perché fossero discussi (“tratats e ordonats”)».
[52] Sulla ininterrotta tradizione democratica mediante il sistema delle corone e sul Trattato si veda anche R. CARTA RASPI, La Sardegna nell’alto medioevo, cit., 221: «Come poteva essere, sia pure in quegli anni, una semplice formalità se il re d’Aragona, per maggior garanzia volle impegnare all’adempimento delle clausole del trattato non già il Giudice, ma il popolo, ch’egli sapeva non completamente scaduto dalla sovranità sempre esercitata? Altrettanto invece non poteva dirsi per gli altri feudatari aragonesi e catalani del monarca spagnolo».
[53] Importanti sono gli aspetti dei negoziati di pace che portarono al trattato del 1388: si veda R. CARTA RASPI, Storia della Sardegna, Milano 1971, 649-650: «Pietro IV poi Giovanni I avevano voluto che della pace che trattavano con Eleonora, il figlio Mariano e Brancaleone Doria, si facesse garante anche la “nacion sardesca”, vale a dire tutti i Sardi […] furono convocate in assemblea le comunità dell’isola». Questa richiesta da parte spagnola ben si capisce, in quanto Eleonora non era titolare (651) di «un imperio, che nella realtà non aveva invece pieno, poiché il potere esercitato dal Giudice derivava da consenso, più che da sudditanza vera e propria delle popolazioni».
[54] P. TOLA, Codex Diplomaticus Sardiniae, in Monumenta Historiae Patriae, X, T. I, parte II, Torino 1861, sec. XIV, doc. CL, 817-861: in particolare si veda parte dell’intitolazione del Tola della pace del 1388: «Atto solenne di pace tra il re Don Giovanni di Aragona ed Eleonora Giudicessa di Arborea, col concorso delle città, ville, e comuni dipendenti da quest’ultima, e dei Sardi di lei fautori e aderenti», e si raffronti col testo originale del trattato «tractatus felicis pacis fiende in insula Sardinie inter execellentissimum principem et dominum dominum Ioannem regem Aragonum ex parte una et magnificam atque egregiam dominam dominam Elionoram Dei gratia judicissam Arboree etc. et Sardos ipsius insule dicte domine judicisse subiectos ex parte altera».
[55] F.C. CASULA, Carte reali diplomatiche di Giovanni I il Cacciatore, re d’Aragona, riguardanti l’Italia, Padova 1977, doc. 145, 176.
[56] V. PIRAS, Comunità locali contro gli Stamenti, per la difesa dei propri mandati, in Quale «Diritto romano». Pandette di Pothier o di Windscheid. Code Napoléon o BGB, a cura di G.C. Seazzu, Sassari 2022, 27-59, in particolare il § II. Tradizione giudicale, civica-partecipativa, e Sarda Rivoluzione.
[57] F.C. CASULA, Eleonora regina del regno d’Arborea, Sassari 2003, 346-347, i nomi e i cognomi dei votanti sono circa tremilacinquecento; cfr. L. D’ARIENZO, Gli studi paleografici e diplomatistici sulla Sardegna, in Archivio Storico Sardo XXXIII, 1982, 135: «sono riportati in appendice al testo della pace, i documenti notarili stilati in occasione delle assemblee, convocate nelle curatorie sarde, al fine di raccogliere il consenso della “naciò Sardesca” alla stipulazione del trattato».
[58] P. TOLA, Codex Diplomaticus Sardiniae, cit., 829.
[59] G. ZIROLIA, Ricerche storiche sul governo dei giudici in Sardegna e relativa legislazione, Sassari 1897, 103.
[60] A. ERA, L’autonomia del Regnum Sardiniae nell’epoca aragonese-spagnola, in Archivio Storico Sardo XXV, fasc. 1-2, 1957, 209-228.
[61] Si veda, supra, il § 1. Tre tesi sulla autonomia sarda e una ipo-tèsi sulla sua specificità.
[62] I. BIROCCHI, La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno. Le «leggi fondamentali» nel triennio rivoluzionario (1793-96), cit., 48.
[63] N. GABRIELE, L’‘imperfetta’ fusione, cit., 499: «In realtà il Regnum Sardiniae, formalmente esistente dal 1297 [...] non può essere indicato come regno autonomo nel senso moderno del termine. Quell’autonomia, se in qualche modo se ne può parlare per il periodo spagnolo, si sviluppò all’interno di quella confederazione arcaica di stati di tipo feudale, uniti soltanto nella corona di un unico sovrano».
[64] A. MARONGIU, I Parlamenti sardi. Studio storico istituzionale e comparativo, Milano 1979, 33: «Il parlamento sardo infatti, fino dalle origini, è composto in notevole parte da persone originarie della Spagna, estranee quindi alla Sardegna per stirpe, per tradizioni, per abitudini e per interessi, uniti ad essa solo dopo generazioni per censi, canoni e dignità degli uffici che erano stato chiamati ad esercitarvi […] autonomia quel tanto che il re aveva creduto opportuno concedere e di mantenere».
[65] A. CIOPPI, L’ordinamento istituzionale del Regnum Sardiniae et Corsicae nei secoli XIV e XV, in Sardegna Catalana, a cura di A.M. Oliva - O. Schena, Barcellona 2014, 128: «introduzione dell’istituto parlamentare, improntato anch’esso al modello catalano, uno dei meno autonomi nel panorama istituzionale della Confederazione iberica».
[66] A. CIOPPI, L’ordinamento istituzionale del Regnum Sardiniae et Corsicae nei secoli XIV e XV, cit., 111: «le strutture amministrative portate nell’isola furono, come vedremo, quelle dello stato madre di Catalogna e non già quelle dello stato madre d’Aragona o degli altri regni della Corona. La circostanza è stata in gran parte misconosciuta dalla dottrina, mentre appare di notevole rilievo politico e giuridico se solo si riflette sull’autonomia amministrativa di cui godevano gli stati membri della Confederazione: molto più ampia nel regno d’Aragona rispetto allo stato di Catalogna».
[67] L. GALOPPINI, Sardegna e Mediterraneo: dai Vandali agli Aragonesi. Antologia di fonti scritte, Pisa 1993, 29: «cambiamento sostanziale fu l’introduzione del feudalesimo sistematico […] tutta la Sardegna occupata fu immediatamente divisa in feudi […] A questa “forzata” feudalizzazione sfuggì soltanto il Giudicato di Arborea che conservò la sua autonomia fino al 1410».
[68] F. FLORIS, Feudi e feudatari in Sardegna, I, Cagliari 1996, 31: «La scelta di utilizzare nel nuovo regno il sistema feudale, per controllarne l’amministrazione e l’economia e per difenderlo, era il frutto di una ponderata valutazione politica nata sulla base di esperienze precedenti fatte dalla corona d’Aragona durante la sua espansione. La scelta fu fatta perché lo sviluppo del feudalesimo appariva la cosa più opportuna».
[69] A. MARONGIU, I Parlamenti sardi. Studio storico istituzionale e comparativo, cit., 64, tale definizione è usata dall’autore per indicare i signori che avevano aiutato il re nella conquista militare, per questo acquisivano i «diritti» per il «dominio» e la «proprietà» delle terre conquistate.
[70] A. SOLMI, Ademprivia. Studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna, in Archivio giuridico Filippo Serafini I-II, Pisa 1904, ora in Il feudalesimo in Sardegna. Testi e documenti per la storia della questione sarda, a cura di A. Boscolo, Cagliari 1967, 97: «La formula delle concessioni feudali, derivata schiettamente dalle consuetudini aragonesi, è una lunga enumerazione di diritti pubblici e privati, ceduti interamente ai signori feudali».
[71] J. BENEYTO PEREZ, Il diritto catalano in Italia, in Rivista di Storia del diritto italiano VI, 1933, 423-425.
[72] A. CIOPPI, L’ordinamento istituzionale del Regnum Sardiniae et Corsicae nei secoli XIV e XV, cit., 127.
[73] M. BLOCH, La société féodale, 1ª ed. Paris 1939, tr. it. di B.M. Cremonesi, La società feudale, Torino 1949, 221: «il re legava a sé coi vincoli del vassallaggio i personaggi cui assegnava le principali cariche dello stato e, soprattutto, le grandi ripartizioni territoriali».
[74] G. OLLA REPETTO, L’ordinamento costituzionale-amministrativo della Sardegna alla fine del ’300, in Il mondo della Carta de Logu, Cagliari 1979, ora in EAD., Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna nei secoli XIV e XV, Cagliari 1979, 240.
[75] Sulla sostituzione della partecipazione con la rappresentanza e relativa distinzione si veda P.P. ONIDA, «Agire per altri» o «agire per mezzo di altri». Appunti romanistici sulla «rappresentanza». I. Ipotesi di lavoro e stato della dottrina, Napoli 2018.
[76] B. ANATRA, Istituzioni e società in Sardegna e nella corona d’Aragona (secc. XIV-XVII). El arbitrio de su livertad, Cagliari 1997, 112: «In sostanza quello sardo fu un parlamento tardivo, dai poteri limitati, plasmato sulle consuetudini catalane, ma con una tenacia e una persistenza, che assieme alla sua fisionomia a dominante aristocratica tendono ad accostarlo al modello aragonese».
[77] G. LOBRANO - P.P. ONIDA - V. PIRAS - G.C. SEAZZU, in Pandette di Pothier o di Windscheid. Code Napolépn o BGB. Quale diritto romano?, a cura di G.C. Seazzu, cit.
[78] P. SANNA, La Sardegna sabauda, in Storia della Sardegna dalla preistoria ad oggi, a cura di M. Brigaglia, Cagliari 2017, 248: «Il triennio rivoluzionario 1793-96 merita un’attenzione particolare: non solo perché rappresenta un momento di accelerazione della crisi dell’antico regime nell’isola, ma anche (e soprattutto) perché attraverso lo scontro tra il Regno e la monarchia assoluta venne alla ribalta, con il tema dell’identità patria, quel complesso di nodi politici, sociali e culturali che costituiscono il nucleo originario della “questione sarda”».
[79] A. MATTONE, Le radici dell’autonomia. Civiltà locale e istituzioni giuridiche dal Medioevo allo Statuto speciale, cit., 18: «Le origini dell’autonomismo contemporaneo, inteso come autogoverno democratico, vanno ricercate nella “rivoluzione sarda” del 1793-96»; cfr. I. BIROCCHI, La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno. Le «leggi fondamentali» nel triennio rivoluzionario (1793-96), cit., 16: «la fase più importante in cui si giocò la partita autonomistica fu il triennio rivoluzionario sardo (1793-96)» e poi in particolare il capitolo III “La rivendicazione dell’autonomia: le «cinque domande»”, § 13. Le rivendicazioni del 1793 nella storia sarda ed il loro rapporto con altre esperienze.
[80] Sembra che riviva la pentasecolare organizzazione civico-giudicale, la quale era in continuità con la già millenaria organizzazione provinciale romana, si veda V. PIRAS, “Sarda Rivoluzione”: unioni di comunità locali (“ville”) contro il feudalesimo stamentale. Termini dello scontro giuridico, in Diritto @ Storia 18, 2021, https://www.dirittoestoria.it/18/contributi/Piras-Sarda-Rivoluzione.htm.
[81] V. PIRAS, La Sardegna settecentesca nella reviviscenza del mandato. Raffronto tra contenuti contrari e opposti: i mandati delle Ville e la rappresentanza stamentale, in Istanze comunitarie e Diritto romano. Esempi storici sardi e proposte de iure condendo, a cura di V. Piras - G.C. Seazzu, Sassari 2023, 95-116.
[82] I. BIROCCHI, La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno. Le «leggi fondamentali» nel triennio rivoluzionario (1793-96), cit., 139: «il saldarsi delle aspirazioni cittadine al movimento delle campagne è il segnale del superamento definitivo delle rivendicazioni di ancien régime: il suo significato è quello della riappropriazione dell’autonomia in forma moderna».
[83] C. SOLE, Fermenti di autonomia politica nel decennio rivoluzionario (1789-1799), in Politica, economia e società in Sardegna nell’età moderna, Cagliari 1978, 123-175.
[84] A. NASONE - S.A. TEDDE, In sos logos de Angioy. Lungo le strade della Sarda Rivoluzione. Testi e documenti, in Quaderni di Storia 2, 2021, 32-33: «coscienza autonomistica maturata durante le adunanze stamentarie convocate per far fronte alla crisi del tentativo francese di invadere l’Isola [...] grazie a queste assemblee [...] quella moltitudine di amministratori, ecclesiastici di varia specie, avvocati, capipopolo, aristocratici minori, notai, divenne una classe dirigente».
[85] Interessanti considerazioni su questo tema in R. LACONI, Il risveglio delle aspirazioni autonomistiche negli anni del movimento antifeudale del XVIII secolo, in La Sardegna di ieri e di oggi. Scritti e discorsi (1945-1967), a cura di U. Cardia, Cagliari 1988, 145-181.
[86] G.B. TUVERI, Del diritto dell’uomo alla distruzione dei cattivi governi, 1ª ed. Cagliari 1851, ora in Tutte le opere, I, a cura di A. Accardo - L. Carta - S. Mosso, Sassari 1990. Il Tuveri, riferito alla Sardegna, è uno strenuo assertore, della sovranità popolare e del ruolo dei Comuni fino a riconoscere il diritto dei cittadini alla resistenza e la legittimità delle rivoluzioni, in particolare leggere il capitolo III Della Sovranità, 365: «è il difetto d’un mezzo ordinario, per cui il Popolo possa esercitare i suoi poteri sovrani, che necessita e giustifica le Rivoluzioni, le quali altro non sono, che l’irregolare esercizio della Sovranità popolare […] Perché dunque sia lecito il rivoltarsi, è necessario, che la Società non possa regolarmente riparare ai suoi mali»; cfr. E. PILIA, La dottrina della sovranità nella polemica Gioberti-Tuveri, Cagliari 1924, 25-27, nel descrivere il Tuveri come fautore del pensiero democratico, sostiene che egli abbia come fondamento della sua teoria il contesto storico dei giudicati sardi, in cui ravvisa la fonte della sovranità nella volontà del popolo riunito in Corona.
[87] A. MATTONE, Centralismo monarchico e resistenze stamentarie. I Parlamenti sardi del XVI e del XVII secolo, in Istituzioni rappresentative nella Sardegna medievale e moderna, I, Cagliari 1986, 131: «Nell’isola non vi erano, infatti, le premesse per l’affermazione locale di un’assemblea rappresentativa di ordini. Le città avevano i consigli maggiori e quelli degli anziani, secondo le esperienze pisane e genovesi. Nello Stato signorile del giudice d’Arborea vi era un’assemblea territoriale, la Corona de Logu, composta dai maggiorenti delle ville e delle città di Oristano. Queste istituzioni non rientrano però in quel principio della rappresentanza estamental che è tipica espressione di uno Stato monarchico e di un governo non urbano, ma feudale».
[88] Sulla connotazione popolare della Sarda Rivoluzione si vedano le osservazioni di L. BERLINGUER, Alcuni documenti sul moto antifeudale sardo del 1795-1796, in La Sardegna nel Risorgimento, Sassari 1962, 107: «Il moto popolare che scosse la Sardegna alla fine del secolo XVIII – oggi impropriamente conosciuto come moto angioyano»; cfr. U.G. MONDOLFO, L’abolizione del feudalesimo in Sardegna, in Archivio Storico Sardo II, 1906, ora in Il feudalesimo in Sardegna. Testi e documenti per la storia della questione sarda, a cura di A. Boscolo, cit., 460: «sommovimento popolare degli anni 1793-96 […] Questa sollevazione popolare, che ha anche il nome dell’Angioy»; A. MARONGIU, I Parlamenti sardi. Studio storico istituzionale e comparativo, cit., 318: «moto popolare che trovò non già un freno ma un potente ausiliario del giudice G.M. Angioi, spedito da Cagliari a Sassari come alter nos del vicerè».
[89] A. MATTONE - P. SANNA, Giovanni Maria Angioy e un progetto sulla storia del «diritto patrio» del Regno di Sardegna (1802), in Studi e ricerche in onore di Girolamo Sotgiu, II, Cagliari 1994, 229-308.
[90] A. Mattone - P. Sanna, Giovanni Maria Angioy e un progetto sulla storia del «diritto patrio» del Regno di Sardegna (1802), cit., 274-275: «conteneva molte clausole favorevoli agli abitanti; ed è perciò che si ebbe sempre la cautela di nasconderlo […] Ecco pertanto una delle primarie cagioni delle disgrazie della Sardegna sotto la dominazione degli Aragonesi».
[91] A. MATTONE - P. SANNA, Giovanni Maria Angioy e un progetto sulla storia del «diritto patrio» del Regno di Sardegna (1802), cit., 275-276.
[92] A. MATTONE - P. SANNA, Giovanni Maria Angioy e un progetto sulla storia del «diritto patrio» del Regno di Sardegna (1802), cit., 289.
[93] G.G. ORTU, Nazione, corpi e partiti della Sardegna del Seicento, in Le autonomie etniche e speciali in Italia e nell’Europa mediterranea. Processi storici e istituzionali, Atti del Convegno internazionale nel quarantennale dello Statuto, Cagliari 29 settembre - 1° ottobre 1988, Cagliari 1988, 69, mette in evidenza come nei «rapporti del Regno con la Monarchia giocano un ruolo assai importante gli interessi dei gruppi sociali privilegiati, e che soprattutto la feudalità sarda si muove a difesa delle proprie prerogative e del proprio mondo».
[94] Si tratta di quasi un quarto di secolo di lotte dal 1793 al 1812, un “ventennio rivoluzionario” che inizia con la resistenza vittoriosa contro la flotta del Truguet, comprende il «triennio rivoluzionario» 1793-1796 e si conclude con la feroce repressione del club di Palabanda nel 1812, si veda M. BRIGAGLIA, Dagli ultimi moti antifeudali alla «fusione» col Piemonte (1800-1847), in A. BOSCOLO - M. BRIGAGLIA - L. DEL PIANO, La Sardegna contemporanea. Dagli ultimi moti antifeudali all’autonomia regionale, Sassari 1995, 71-153.
[95] C. SOLE, La Sardegna e la Rivoluzione francese. Note e riflessioni sulla disfatta della flotta francese davanti a Cagliari nel febbraio 1793, in Quaderni bolotanesi 17, 1991, 393-407; cfr. L. TRUDU, L’impossibile rivoluzione dei patrioti sardi nel 1802, in Archivio sardo del movimento operario contadino e autonomistico 29/31, 1990, 135-148; cfr. L. CARTA, Aspetti della biografia di Francesco Sanna Corda attraverso un fondo documentario dell’Archivio di Stato di Torino, in Studi e ricerche in onore di Girolamo Sotgiu, vol. I, Cagliari 1993, 163-179. Sulla congiura di Palabanda si veda da ultimo A. PUBUSA, Palabanda. La rivolta del 1812. Fatti e protagonisti di un movimento che ha scosso la Sardegna, Cagliari 2019.
[96] L. MARROCU, L’identità perduta, in L. MARROCU - M. BRIGAGLIA, La perdita del Regno. Intellettuali e costruzione dell’identità sarda tra Ottocento e Novecento, Roma 1995, 55-56, nel descrivere i contrasti fra Corona e feudatari rimarca il «ricordo (invero mitico) di un passato felice in cui i diritti e i privilegi della Sardegna avevano ancora da parte della [...] Corona spagnola [...] il rispetto che era loro dovuto. In realtà, dietro la difesa complessiva da parte della feudalità locale delle leggi e degli ordinamenti sardi appariva molto chiaramente la volontà ben altrimenti concreta di conservare intatto un preciso sistema di privilegi».
[97] A. MATTONE - P. SANNA, La «crisi politica» del Regno di Sardegna. Dalla rivoluzione patriottica ai moti antifeudali (1793-1796), in Diritto @ Storia 6, 2007, https://www.dirittoestoria.it/6/Monografie/Mattone-Sanna-3-Crisi-politica-regno-Sardegna.htm, già in Settecento sardo e cultura europea. Lumi, società, istituzioni nella crisi dell’Antico Regime, Milano 2007.
[98] Si veda la considerazione di I. BIROCCHI, La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno. Le «leggi fondamentali» nel triennio rivoluzionario (1793-96), cit., 78: «le varie rivendicazioni non possono che avere quella “ambiguità” su cui tante volte la storiografia si è soffermata ed anzi talune di esse, come quelle rivolte al ripristino del Parlamento ed al rispetto delle leggi fondamentali, rivela addirittura un sapore antico».
[99] M.L. CAO, La fine della Costituzione autonoma sarda in rapporto col Risorgimento e coi precedenti storici, Cagliari 1928, 23: «L’abolizione del feudalesimo, in qualunque modo si effettuasse, era virtualmente l’abolizione della costituzione che su di essa poggiava».
[100] A. PUBUSA, Giovanni Maria Angioy e la Nazione mancata. I cento giorni che sconvolsero la Sardegna, Cagliari 2020, 23: «Si può pensare che un temperamento all’arroganza dei feudatari potesse derivare dall’introduzione dell’istituto parlamentare, modellato su quello della Catalogna; ma non fu così perché i vassalli non vi avevano voce [...] i vassalli sforniti di rappresentanza».
[101] L. BERLINGUER - A. MATTONE, L’identità della Sardegna contemporanea, in Storia d’Italia. Le Regioni dall’Unità a oggi. La Sardegna, a cura di L. Berlinguer - A. Mattone, cit., XXV: «dal 1297-1847 l’isola si sia identificata col Regnum Sardiniae, cioè con quel regno autonomo che era parte integrante della confederazione catalano-aragonese, poi della Corona di Spagna e che nel 1720 diede il titolo regale al duca di Savoia».
[102] Si veda la ricostruzione e gli effetti della bolla di infeudazione in R. TURTAS, La lunga durata della bolla di infeudazione della Sardegna (1297-1726), in Momenti di cultura catalana in un millennio, Atti del VII Convegno dell’Associazione Italiana di Studi Catalani, Napoli 22-24 maggio 2000, I, Napoli 2003, 553-563.
[103] M.L. CAO, La fine della Costituzione autonoma sarda in rapporto col Risorgimento e coi precedenti storici, cit., 81: «i sardi mostrano la loro insofferenza al regime feudale [...] per mancanza di forze o per immaturità di tempi [...] Ora la costituzione aragonese poggiando completamente sul sistema feudale, nella rovina di questo veniva ad essere coinvolta quella della costituzione ... [...] i Sardi, agitandosi per lunghi anni contro l’oppressione feudale, credessero di trovare rimedio ai loro mali proprio rivendicandogli antichi ordinamenti. In questa intima contraddizione fra esigenze storiche e politiche, che traevano la Sardegna verso nuovi ordinamenti, e le incomposte agitazioni, che cercavano rimedi ai mali secolari dell’isola, nella rivendicazione di ordini antichi è la spiegazione della tragica crisi che la Sardegna attraversa dal 1793 al 1812».
[104] Con riferimento alla condizione giuridica eredita dagli spagnoli si veda A. MATTONE - C. FERRANTE, L’età spagnola (1478-1700), in La Sardegna. Tutta la storia in mille domande, a cura di M. Brigaglia, Sassari 2011, 37: «Le istituzioni stamentarie erano dunque la forma tipica della rappresentanza di una società di ordini e di una formazione economico-sociale di tipo feudale (nel senso che i vassalli erano rappresentati dai loro feudatari)»; cfr. B. ANATRA, Corona e ceti privilegiati nella Sardegna spagnola, in B. ANATRA - R. PUDDU - G. SERRI, Problemi di storia della Sardegna spagnola, Cagliari 1975, descrive il rapporto tra la Corona e i ceti privilegiati, e per ceti si intendono quei (9) «ceti che hanno diritto di rappresentanza nei parlamenti dei regni della Corona d’Aragona, tramite i rispettivi stamenti (o bracci)».
[105] G. DE GIUDICI, La legge accomodata: il codice civile albertino e le «speciali condizioni» della Sardegna, in Archivio giuridico online vol. II, n. 2, 2023, 3: «l’introduzione del codice civile costituiva anche il “primo e principalissimo passo” di un programma di assimilazione legislativa che accompagnava – e attuava – la cd. fusione perfetta della Sardegna agli Stati di terraferma»; cfr. A. MATTONE, “Leggi patrie” e consolidazione del diritto nella Sardegna sabauda, in Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX), a cura di I. Birocchi - A. Mattone, Roma 2006, 532.
[106] G. SOTGIU, Lotte sociali e politiche nella Sardegna contemporanea 1848-1922, Cagliari 1974, 29: «La fusione perfetta con gli stati di terraferma realizzava un processo di unificazione inevitabilmente destinato a non esaurirsi nell’ambito delle strutture giuridico-amministrative. Infatti nel momento in cui la classe dirigente sarda identificava i propri interessi con la classe dirigente subalpina l’unificazione da fatto giuridico-amministrativo si traduceva in fatto politico»; cfr. A. ACCARDO, Il filo rosso dell’autonomia. Alcune note introduttive allo studio dell’opera storiografica di Girolamo Sotgiu, in Archivio sardo del movimento operario contadino e autonomistico 50, 1998, 20-28.
[107] È opportuno ricordare che “alcune voci” si opposero alla fusione, a tal proposito si veda M. CARDIA, Unione o unificazione? Le posizioni contrarie alla fusione incondizionata, in La Sardegna nel Risorgimento, dir. F. Atzeni - A. Mattone, Roma 2014, 473: «in mezzo al coro entusiastico per la fusione, si erano levate alcune voci contrarie alla rinuncia totale dell’autonomia. Ma Musio, Fenu, Piga, Loy erano rimasti inascoltati e isolati, sebbene nei loro scritti avessero evidenziato i pericoli e gli inconvenienti di una fusione incondizionata, che non tenesse conto della peculiarità dell’isola».
[108] Si veda, supra, ntt. 9 e 13.
[109] L’autorevole costituzionalista e padre costituente COSTANTINO MORTATI afferma (“Art. 1” in Commentario della Costituzione, I. Principi fondamentali: Art. 1-12, a cura di G. Branca, Bologna 1975, 23 e 36) che nessuna delle condizioni necessarie a consentire l’esercizio popolare della sovranità (pur solennemente affermato all’art. 1 della stessa Costituzione) si realizza in Italia, con la conseguenza che «il regime di poliarchia effettivamente vigente viene a realizzare una forma di sovranità del Parlamento».
[110] S. MURA, Per una storia delle élites politiche della Sardegna contemporanea. I senatori (1848-1943), in Diritto @ Storia 14, 2016, https://www.dirittoestoria.it/14/contributi/Mura-Salvatore-Storia-elites-politiche-Sardegna-contemporanea-Senatori.htm.
[111] «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».
[112] G. LOBRANO, Perché e come riformare la Autonomia, in Isprom, Autonomia speciale della Sardegna - studi per una riforma (Cagliari, 24-25 settembre 2015), Atti ‘on line’ nel ‘sito’ dell’ISPROM - Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo: 2016, § B.II.2.a, scrive «Già negli anni ’80 Luigi Berlinguer e Giuseppe Pisanu, concordavano sul “fatto che i comuni sono stati soffocati da una seconda forma di accentramento successiva a quella statuale, che è stato l’accentramento regionale” (Berlinguer) e sulla necessità della “partecipazione reale alle scelte nazionali» da parte dei comuni oltre che delle regioni” (Pisanu) (in P. Soddu, a cura di, Le dimensioni dell’autonomismo e l’esperienza sarda, Atti del convegno di studi in onore di Paolo Dettori, Sassari-Tempio 11-13 aprile 1980 [Centro studi autonomistici “Paolo Dettori”] Sassari 1990)».
[113] A. MARONGIU, Aspetti della vita giuridica sarda nei Condaghi di Trullas e di Bonarcado (secoli XI-XIII), in Studi economico-giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari XXVI, 1938, ora in ID., Saggi di storia giuridica sarda e politica sarda, Padova 1975, 21. Dello stesso Autore: Il parlamento in Italia nel medio evo e nell’età moderna: contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell’Europa occidentale, Milano 1962 e Il Parlamento o Corti del vecchio Regno sardo, in Acta Curiarum Regni Sardiniae. Istituzioni rappresentative nella Sardegna medievale e moderna, Consiglio Regionale della Sardegna, Cagliari 1986, 15-123. Anche R. CARTA RASPI, La Sardegna nell’alto medioevo, cit., 206, mette in rilievo il «carattere democratico della costituzione politica dell’Isola» in epoca giudicale in quanto «il governo non era nelle mani di uno o di pochi, ma di tutta la popolazione libera».
[114] Si veda, supra, §. 4, ivi le ntt. 81 e 87.
[115] G.G. ORTU, Per una nuova carta autonomistica e federalista dei sardi, cit., 30; per una visione senza ‘equivoci’ tra federalismo e decentramento si vedano le distinzioni messe in evidenza in G. LOBRANO, Federalismo e de-centramento. I caratteri e le distinzioni, in Il federalismo sardo, Atti del Convegno, Cagliari 6-7 dicembre 2001, a cura di S. Cubeddu, cit., 107-116.