Lobrano-1GUERRA, ALTERNATIVI SISTEMI DI DIRITTO E ALTERNATIVE SPECIE DI PACE *

 

GIOVANNI LOBRANO

Università di Sassari - Già Preside

della Facoltà di Giurisprudenza

 

 

SOMMARIO: 1. Di fronte alla guerra due sistemi di diritto e due specie di pace: necessità, difficoltà e modo della loro comprensione. – 2. Diritto ‘dominante’, il cui principio è la guerra; – a. “Popolo-Stato”, che “è una persona giuridica fittizia” più una “società civile” senza socicives; – b. Forma di governo rappresentativa, auto-concezione teocratica e fasi storiche-dogmatiche; – c. Convergenza con questo diritto delle scienze economica e biologica; – d. Imporsi di questo diritto come il diritto, conseguente errore dell’anatema ‘democratico’ al diritto in generale come “sovrastruttura” e, ora, suoi “crisi” e “blocage” o “stallo”; – e. “Pace negativa” ovvero “continuazione della guerra con altri mezzi”. – 3. Diritto ‘altro’, il cui principio è la pace; – a. Popolo-società”, che “ha un corpo reale” anzi due; – b. Forma di governo partecipativa, auto-concezione laica e fasi storiche-dogmatiche; – c. Convergenza con questo diritto delle scienze economica e biologica; – d. Cancellazione di questo diritto come errore ermeneutico, sua conseguente “dimenticanza” ma, ora, con ‘nostalgia’; – e. “Pace positiva” ovvero “cooperazione”. – Abstract.

 

 

1. – Di fronte alla guerra due sistemi di diritto e due specie di pace: necessità, difficoltà e modo della loro comprensione

 

Da sempre, da Ermogeniano[1] ad Hans Kelsen[2], i giuristi si interrogano sulla guerra e sulla pace.

Nel 1962, in uno dei momenti più critici della cosiddetta ‘guerra fredda’ e di rischio imminente di conflitto atomico[3], il filosofo del diritto Norberto Bobbio ha dedicato al tema della guerra e della pace il proprio corso presso la Università di Torino. Il corso, intitolato Il problema della guerra e le vie della pace, è stato tenuto nell’anno accademico 1964-1965.

Del corso di Bobbio è stata evidenziata la «celebre tesi circa l’impossibilità di giustificare la guerra in un’epoca in cui l’uso di armi così potenti rischia di mettere in questione la stessa sopravvivenza del genere umano»[4]. Tale ‘evidenziazione’ è, però, manifestazione di una sorta di semplificazione ‘politica’ (divenuta comprensibilmente usuale proprio da quella ‘epoca’)[5] del “problema della guerra”. In realtà, il “problema” – che pone anche il giurista Bobbio[6] – è, quello del rapporto di fondo del diritto con la guerra; rapporto che qualifica il diritto, non la guerra.

Anche noi, ora, per comprendere e preparare la pace dobbiamo comprendere e adoperare il diritto: a iniziare dal suo rapporto con la guerra; il quale non è necessariamente quello per cui (come vedremo) opta Bobbio.

Per avviare correttamente tale lavoro di comprensione, non possiamo non partire dalla considerazione dei due “sistemi di diritto”, la cui contrapposizione e dialettica sono alla origine della epoca contemporanea.

Adopero la categoria “sistemi di diritto” con il significato esplicitato nell’àmbito degli studi novecenteschi di diritto comparato – ma già oggettivamente presente nel trattato savignyano, della prima metà del secolo XIX, sul System des heutigen römischen Rechts[7] –di complesso di dottrine e di norme, le quali: sono in relazione coerente tra loro secondo un principio[8] e possono esprimersi – come di regola si esprimono – in una pluralità di “ordinamenti giuridici”[9].

I due “sistemi di diritto” si sono confrontati e scontrati lungo tutto il secolo XVIII, così preparando e determinando la Rivoluzione Francese del 1789. Essi sono stati individuati, sulla base delle rispettive matrici geo-storiche, come: “inglese moderno” e “romano antico”[10] ma il loro confronto-scontro è avvenuto sull’elemento delle alternative “forme di governo”, delle quali essi si sono reciprocamente riconosciutisi portatori e le quali ne costituiscono i rispettivi, intrinseci fini. Individuare la forma di governo quale elemento precipuo delle identità rispettive e della diversità reciproca tra sistemi organizzativi non è una novità settecentesca. È la prassi costante almeno dal secolo V a.C., quando Erodoto colloca nella Persia del secolo precedente il dibattito sulla forma di governo quale elemento discriminante di scelta organizzativa della collettività pubblica (Storie 3.79-84; cfr. 5.66-74 sulla ‘politeia’ di Atene)[11].

Se anche noi, ora, esaminiamo i due sistemi, potremo trovare due altri rilevanti elementi delle loro rispettive identità e reciproca diversità. Tali elementi sono gli opposti: giudizi sulla guerra e nessi con il trascendente. Vi troveremo, infatti, che la guerra è giudicata relazione umana naturale oppure contro natura e, corrispondentemente, la pace vi è concepita come relazione umana negativa oppure positiva. Vi troveremo, inoltre, un concetto di sé teocratico oppure laico[12].

Per risolvere il “problema della guerra”, dobbiamo, dunque, orientarci e prendere posizione tra questi due sistemi di diritto e, quindi, tra le due corrispondenti specie di pace.

“Oggi”[13], però, la conoscenza dei due sistemi è resa difficile dalla loro contaminazione mediante l’innesto nel diritto romano-antico della forma di governo propria al diritto inglese-moderno; innesto operato dalla scienza romanista tedesca del secolo XIX[14], fatto proprio dalla scienza giuridica del secolo XX e mai rigettato.

Nella seconda metà dell’Ottocento (ad opera, innanzi tutti, di Friedrich Carl von Savigny)[15] la scienza del diritto romano[16] ne ha, infatti, liquidato come erronea la conoscenza che gliene era stata consegnata dal secolo precedente[17] e ne ha costruito una nuova, attribuendogli (si noti: come unica possibile) la forma di governo teorizzata due secoli prima da Thomas Hobbes con il Leviatano e sino ad allora unanimemente considerata propria del diritto inglese[18].

Questo, nuovo diritto romano è, così, rapidamente divenuto l’unico diritto romano storicamente e dogmaticamente noto e normativamente applicato nonché la manifestazione romanistica dell’unico ‘sistema giuridico’ sostanzialmente ipotizzabile.

La dottrina settecentesca, della diversità sostanziale (cioè individuata nella diversità di forma di governo) tra “diritto romano” e “diritto inglese”, è stata, perciò, sostituita dalla dottrina “odierna” della diversità formale (cioè individuata nella diversità di “patrimonio terminologico-concettuale” e del valore del “precedente giurisprudenziale”) tra quei “sistemi”[19].

La cancellazione, ottocentesca ma tuttora assolutamente invalsa, della dialettica sostanziale tra quei sistemi di diritto, rende problematica anche la terminologia con cui, ora, ri-metterla a fuoco ed esporla. Infatti, sul piano della sostanza, durante il secolo XIX, nella dottrina e nella normativa[20] si è transitati dal confronto dialettico tra due diritti (inglese e romano) all’avvicendamento cronologico tra due interpretazioni di un diritto unico (quello romano); delle quali interpretazioni la ‘vecchia’ è, però, liquidata come erronea.

Peraltro, la contrapposizione sostanziale tra i due sistemi di diritto sopravvive alla propria mutazione formalistica e alla conseguente damnatio memoriae della propria impostazione originaria[21]. Di tale contrapposizione ci fa percepire la attualità precisamente il problema ‘attuale, troppo attuale’ della guerra e delle comprensione e preparazione della pace.

Pertanto, in funzione e nello spazio stretto della nostra riflessione[22], di tale sostanziale e attuale seppure “dimenticata” contrapposizione provo a tratteggiare – in vista e in funzione di una più puntuale formulazione – un quadro sintetico, una sorta di ‘lettura diagonale’. Provo, cioè, a distinguere (per punti della cui elencazione ancora parziale e della cui trattazione ancora sommaria mi scuso sin d’ora) tra il diritto romano oggi conosciuto, che indico qui come il sistema di diritto ‘dominante’ (dalla cui esclusività occorre liberarsi), e il diritto romano oggi negato-dimenticato[23], che indico qui come il sistema di diritto ‘altro’ (la cui memoria perduta occorre ricuperare).

In fine, prima di entrare nel merito dei rispettivi elementi di identità sostanziale di ciascuno di questi due sistemi di diritto e di altrettanto sostanziale alterità reciproca, rammento anche (a fronte di un lessico e, quindi, di una concettualizzazione non sempre chiari nella letteratura) la esigenza metodologica, nel trattare giuridicamente di collettività, di averne assolutamente chiari e di esprimerne altrettanto chiaramente due distinti livelli organizzativi.

Il primo livello è quello della collettività come “unione o riunione”[24] di uomini, i cui rapporti sono rilevanti soltanto tra loro[25]. Il secondo livello è la attribuzione a - ovvero la assunzione da parte di tale collettività della “capacità giuridica” di relazionarsi con singoli uomini o con altre collettività, come ulteriore, “artificiale” “unità”. In presenza di questo secondo livello organizzativo possiamo – e mi appare utile chiarimento – adottare la espressione “unità collettiva”[26].

Esempio per eccellenza di unità collettiva è il popolo, le cui ‘concezioni della natura’ con i connessi ‘regimi dell’agire’ – ovvero le cui ‘forme di governo’ – sono l’elemento non primo ma precipuo delle sostanziali individualità rispettive e alterità reciproca dei due ‘sistemi di diritto’.

 

 

2. – Diritto ‘dominante’, il cui principio è la guerra

 

a. – “Popolo-Stato”, che “è una persona giuridica fittizia” più una “società civile” senza socicives

Principio del diritto oggi dominante nelle ‘nostre’ dottrina e normativa, è il giudizio sulla guerra come relazione naturale tra gli uomini[27].

Pertanto, ciò che, ‘secondo natura’, gli uomini possono e devono fare, per evitare di distruggersi a vicenda, è unirsi: non – ovviamente – per cambiare la propria natura ma per disciplinarla. Ciò significa darsi un ‘Capo’ (“Lord”, “Herr”)[28], il quale è il detentore del potere/forza necessario/a per imporre l’ordine[29] al cui interno essi possono proseguire tra loro il conflitto “naturale”, reso, così, da distruttivo che era, la fonte della “ricchezza”[30].

Questa genere di unione – consistente nella radiale sottomissione di ciascuno al Capo – comporta la costituzione di una unità collettiva, la quale, pertanto: ha natura oltre che “artificiale” anche “fittizia”[31]-[32]; pertanto: “incapace di agire” e necessariamente “rappresentata/sostituita”[33]. Essa è detta “persona” (più precisamente “persona giuridica”)[34], che – quando ci si riferisce alla unità collettiva per eccellenza, il “popolo” – è lo “Stato” (“Commonwealth”, “Staat”)[35], e il suo ‘Capo’ (più precisamente il “sovrano”, “uomo o assemblea di uomini”) ne è il “rappresentante” o viceversa[36].

La collettività reale, che, secondo questo diritto, sopravvive alla “finzione” postulata per la sua unità[37], è condannata ad essere individualista. Infatti (seppure – quasi beffardamente – definita “società civile”)[38] i rapporti che i suoi membri intrattengono tra loro sono essenzialmente di competizione[39] (economica)[40] e tali ‘membri’ sono propriamente non “cittadini” ma “sudditi”[41].

 

 

b. – Forma di governo rappresentativa, auto-concezione teocratica e fasi storiche-dogmatiche

La assunzione del giudizio sulla natura conflittuale degli uomini a principio sistemico di questo diritto, appare volta a fargli supportare la forma di governo i cui prodromi sono leggibili nella descrizione tacitiana del comitatus/‘Gefolgschaft’ germanico (I-II secolo d.C., Ger. 13 s.)[42], che è qualificata come “feudale” nella Europa dell’evo medio e (con una differenza che non ne cambia la logica del potere) come “rappresentativa” nella Europa dell’evo moderno[43] e che è, così, imposta nella epoca contemporanea. Si tratta di una forma di governo[44] consistente nella esclusione dei membri della unità collettività dalla titolarità e dall’esercizio del potere su sé medesimi e nelle concentrazione e divisione del medesimo potere all’interno di una specifica categoria di uomini: “aristocratici” ovvero, quindi, “rappresentanti”.

A tale ulteriore qualifica si connette il concetto teocratico di sé di questo altro diritto; ovvero come teocrazia immanente, la quale si manifesta come monopolio della forza cioè come onnipotenza da parte della unità collettiva fittizia-rappresentata[45].

Fasi storiche-dogmatiche salienti sono: lo stabilirsi fattuale della forma di governo, la sua teorizzazione, la sua duplice traduzione: α) nelle costituzioni contemporanee (operata dalla scienza politica) e β) nei codici civili odierni, dal BGB in poi (operata, attraverso una più complessa elaborazione, dalla scienza giuridica principalmente la romanista).

Possiamo individuare uno stabilirsi della forma di governo di questo diritto nell’847, quando, con il “capitolare” del Re dei Franchi Carlo il Calvo (documento correntemente noto come il primo normativo del feudalesimo), è stabilito l’obbligo, per gli uomini liberi, di sottoporsi ad un ‘Capo’ (“Lord”), che può essere, oltre lo stesso Re, uno dei suoi ‘fedeli’[46]. Coerentemente, nel 1215, con la “Magna Carta Libertatum”, del Re d’Inghilterra Giovanni ‘Senzaterra’, il potere di comando è diviso tra lo stesso Re e i Baroni (“barones”)[47].

Nel 1295, con l’editto di un altro Re d’Inghilterra, Edoardo I, i mandatari dei Comuni al Parlamento sono esentati dal rispetto delle istruzioni ricevute ed è loro assegnato il “pieno potere” (“plena potestas”) a decidere per le- ovvero in sostituzione delle rispettive collettività civiche-locali[48]: così efficacemente escluse dall’iter decisionale, invece concentrato istituzionalmente nel Parlamento e fisicamente nel suo palazzo. È – seppure solamente nei fatti – la invenzione della “rappresentanza”[49].

Per la costruzione teorica della rappresentanza occorre attendere l’opera di Thomas Hobbes[50] e, un secolo dopo, il contributo rilevante ma complementare di Montesquieu.

Nel 1651, con il Leviathan di Hobbes, è teorizzata la unione tra uomini mediante la creazione contrattuale (con “Pacts and Covenants”)[51] di una “unità collettiva”, “Commonwealth”[52]. L’indefettibile contenuto del contratto è individuato nella perfetta concentrazione del potere/forza, ottenuta mediante il trasferimento dai titolari-detentori originari (i contraenti) ad un unico uomo o ad una unica assemblea di uomini, che è il “sovrano”[53]. Ciò rende i contraenti “sudditi”[54] e la unità collettiva risultante (il “Commonwealth”) “persona” non soltanto “artificiale” ma anche “fittizia”[55] (perché non costituita dai contraenti) e “rappresentata” (perché “sostituita” nella volizione[56] dal “sovrano”, unico “uomo o assemblea di uomini”) allo stesso modo – seppure su diverso presupposto – con cui sono rappresentati i singoli uomini incapaci di agire perché minori o folli[57]. In questa unità collettiva, il potere concentrato nel “sovrano” (il capo-rappresentante) è assoluto ovvero di qualità e dimensione mostruose-divine[58].

Nel 1748, con l’Esprit des lois di Montesquieu (elogiatore del feudalesimo[59] e, quindi, fautore dell’istituto della rappresentanza)[60], è formulata la teoria della “libertà” come “limitazione” del potere attraverso la sua divisione in tre diversi poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) assegnati a tre altrettanto diverse categorie di titolari, composte ciascuna da pochi o da un unico uomo[61].

L’avvento della epoca contemporanea è il confronto (prima dibattito e poi scontro) “costituzionale” settecentesco (durante la lunga crisi dell’“assolutismo”[62] che sfocia nella Rivoluzione francese) tra i sostenitori di due “modelli” storici di diritto: l’uno, inglese, feudale/rappresentativo e l’altro, romano, repubblicano/partecipativo[63]. I primi sono i sostenitori dell’istituto (feudale/rappresentativo) del Parlamento degli Stati generali e i secondi sono sostenitori dell’istituto (repubblicano/partecipativo) delle Assemblee provinciali[64]. Prevalgono i sostenitori dell’istituto parlamentare ovvero del modello feudale/rappresentativo.

Il testo normativo più importante (tuttora vigente e di riferimento) di questo ‘modello’ è la Costituzione, redatta nel 1787 per la creazione degli Stati Uniti d’America e cui si deve la novità della declinazione federale della rappresentanza ovvero della declinazione rappresentativa della federazione[65]. Il “Federalism”, vittoriosamente sostenuto da Alexander Hamilton, John Jay e James Madison[66], è caratterizzato, infatti, dal “grandissimo centralismo di governo” e dall’“estremo decentramento amministrativo” (Alexis de Tocqueville, 1835)[67] ed è stato efficacemente definito «nota a piè di pagina della teoria della sovranità di Hobbes»[68].

Sempre nella ottica del diritto dominante, lo svolgersi della epoca contemporanea è la codificazione civile, preparata dalla elaborazione scientifica ottocentesca, degli istituti della persona giuridica e della rappresentanza, tra loro complementari e già pilastri della costruzione hobbesiana.

Tale elaborazione scientifica del diritto è preceduta e facilitata dalla riproposizione, ad opera di Benjamin Constant, dell’ormai secolare schema di contrapposizione tra antichi e moderni, nei termini però della asserita incompatibilità e quindi della alternativa tra “la libertà dei moderni” e la “libertà degli antichi” ovvero tra la “indipendenza individuale” e la “partecipazione alla sovranità”: «chez les anciens, l’individu, souverain presque habituellement dans les affaires publiques, est esclave dans tous ses rapports privés. […] Chez les modernes, au contraire, l’individu, indépendant dans sa vie privée, n’est, même dans les États les plus libres, souverain qu’en apparence.»[69]-[70].

Precisamente un anno dopo il ‘discorso’ di Constant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, con opere quali le Grundlinien der Philosophie des Rechts (pubblicate a Berlino nel 1820 ma con data 1821) e le Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte (impartite presso la Università Humboldt di Berlino tra il 1822 e il 1831)[71], ripropone i ‘pilastri’ della costruzione hobbesiana’, formulando la idea della natura del popolo come l’“individuo spirituale [“geistig”] che chiamiamo Stato”[72] e del suo agire mediante deputati (non obbligati ad obiettivi né da istruzioni)[73] insieme alla idea (addirittura ipertrofica rispetto a quella hobbesiana) della divinità dello Stato (“Ingresso di Dio nel Mondo”)[74].

Il salto di qualità nella scienza e nella normazione giuridiche è, però, operato con l’innesto della costruzione hobbesiana nel Corpus Juris di Giustiniano – ad opera dei massimi giuristi romanisti di questa epoca, principalmente Friedrich Carl von Savigny e Bernhard Windscheid.

Nel 1840-48, Savigny redige il System des heutigen römischen Rechts, che è fondato sulla concezione della natura della unità collettiva come “artificiale e fittizia” («künstliche fingirte») “persona giuridica” (System, vol. 2, 1840, § 85 “Iuristische Personen. Begriff”) e che contiene la – in assoluto – prima trattazione della “rappresentanza” come generale istituto di “ampliamento della capacità di agire” (System, vol. 3, 1840, § 113 “Freye Handlungen. Erweiterung durch Stellvertretung”). In tale trattazione la rappresentanza della unità collettiva / persona giuridica è oramai pienamente omologata all’esercizio della tutela dei minori, folli e interdetti (puro pieno potere, secondo – e oltre – lo schema hobbesiano)[75]. Tuttavia, sotto lo stesso titolo della rappresentanza è ancora posto (contraddittoriamente) l’adempimento di iussa=comandi ovvero mandata (produttori in capo ai destinatari: innanzi tutto, della obbligazione ad agire per conto dei loro comandanti ovvero mandanti e, conseguentemente, del potere necessario ad adempierla)[76].

Tra il 1862 e il 1870, con il Lehrbuch des Pandektenrechts (3 voll., Düsseldorf), Bernhard Windscheid, corregge/perfeziona la dottrina romanista della rappresentanza formulata da Savigny su base hobbesiana. Le correzioni di Windscheid sono apportate in due fasi successive, tra le quali si colloca la pubblicazione, nel 1866, dell’articolo (divenuto famoso) di Paul Laband sulla “Stellvertretung”[77]. Le due fasi corrispondono alle due prime edizioni del volume 1 (anni 1862 e 1867) e del volume 2 (anni 1865-1866 [due “Abtheilungen”] e 1869) del Lehrbuch[78]. Più precisamente, le due fasi corrispondono alle due, successive redazioni del § 74 “Willenserklärung durch Andere” (vol. 1) e dei §§ 412 “Der Auftrag” e 482 “Die s.g. actiones adiecticiae qualitatis. Actio quod iussu etc.” (vol. 2). Già nella prima edizione, Windscheid appare porsi il problema, lasciato insoluto da Savigny, della convivenza, nel “sistema del diritto romano odierno”, dell’istituto della rappresentanza “pieno potere” (“Vollmacht”) del rappresentante sul rappresentato (la plena potestas sperimentata da Edoardo I, teorizzata da Hobbes, costituzionalizzata da Hamilton, Jay e Madison e consacrata da Hegel) con l’opposto istituto del mandato romano, traduzione contrattuale dello iussum (comando) domini. La prima fase della soluzione offerta da Windscheid è che lo “iussus” (come W. scrive) non è necessariamente un “comando”; anzi lo “iussus” evocato nella actio quod iussu, in quanto diretto al terzo (come lo stesso W. afferma), significa sempre non la obbligazione ma la autorizzazione (cioè non la subordinazione ma la investitura di potere) di chi agisce con il terzo nel nome dello iubens[79]. La seconda e conclusiva fase della soluzione (suggerita, nel frattempo, da Laband[80] e fulmineamente adottata da W.) è la separazione tra la obbligazione e la autorizzazione ad agire per conto del dominus negotii. Tali obbligazione e autorizzazione (sino ad allora considerati due lati di un unico atto giuridico) sono interpretati come due, profondamente diversi atti giuridici, seppure passibili di sinergia tra loro[81]. I due, nuovi atti giuridici sono l’“Auftrag” e la “Vollmacht/Vertretung”, che Windscheid (forte anche della propria precedente riflessione sul significato dello “iussus”) individua nelle fonti romane come, rispettivamente, il mandatum (fonte di pura obbligazione) e, appunto, lo “iussus” (fonte di puro potere [!]).

Tale sistematizzazione/metabolizzazione romanista di questo (sistema di) diritto comporta la sua proiezione in omne aevum e, specularmente, la negazione sia della esistenza storica sia della realizzabilità futura di un (sistema di) diritto sostanzialmente diverso.

La dottrina risultante è tradotta in complesso normativo con il Bürgerliches Gesetzbuch tedesco, il BGB, il codice civile, odierno per definizione e detto “kleine Windscheid”[82]. Il BGB, che è entrato significativamente in vigore il 1° gennaio 1900, con gli strumenti della concezione fittizia della natura (persona giuridica) e del regime sostitutivo dell’agire (rappresentanza) delle unità collettive, sancisce la configurazione giuridica del secolo XIX e determina quella del secolo XX[83] e non soltanto.

 

 

c. – Convergenza con questo diritto delle scienze economica e biologica

In piena e sinergica sintonia con questo Diritto è la nuova scienza economica, formulata inizialmente dal filosofo scozzese Adam Smith con il saggio su Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776).

Questo saggio, scritto un secolo dopo il Leviathan, ne ripete quasi testualmente la nozione individualista-conflittuale dei rapporti umani, anche ricorrendo al famosissimo esempio delle motivazioni dell’agire dei bottegai[84] e ne integra e consolida la nozione del monopolio della “forza” “divina” nel “rappresentante” (profeta del ‘Leviathan’ e Capo dei membri della collettività) con la altrettanto famosa nozione della – tecnicamente “provvidenziale” – “mano invisibile” del “Mercato”[85].

Nella seconda metà dell’Ottocento, dieci anni dopo la pubblicazione del System savignyano, alla tesi hobbesiana della conflittualità naturale si allinea, con Charles Darwin (The origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life, London 1859) anche la scienza biologica contemporanea, la quale quindi[86] concorre alla traduzione della dottrina darwiniana della “Natural selection” nella dottrina sociologica (politica, giuridica ed economica) della “Survival of the Fittest”[87].

 

 

d. – Imporsi di questo diritto come il diritto, conseguente errore dell’anatema ‘democratico’ al diritto in generale come “sovrastruttura” e, ora, suoi “crisi” e “blocage” o “stallo”

L’imporsi travolgente di questo diritto anti-democratico (così spalleggiato dalle scienze economica e biologica) come l’unico diritto pensabile, fa compiere, già nel 1859, a Karl Marx (il quale si vuole “democratico”[88] ma riceve la propria formazione giuridica presso la Università di Berlino ove insegna Friedrich Karl von Savigny[89]) l’errore storico-dogmatico dell’anatema contro il diritto in generale; da lui liquidato come “sovrastruttura (“Überbau”) a favore della economia (“Basis”)[90].

In applicazione – parrebbe – del principio della “eterogenesi dei fini”, ciò rafforza potentemente la emergente, anti-democratica dottrina giuridica ottocentesca, disincentivando altrettanto potentemente ogni possibile pensiero e dottrina giuridici democratici.

L’errore marxiano, infatti: da un lato, indebolisce drasticamente l’interesse politico anche ‘democratico’[91] a revocare in discussione la dottrina giuridica dominante (che sostiene la natura “fittizia” delle “unità collettive persone giuridiche” e, pertanto, la loro incapacità di agire e il regime “rappresentativo/sostitutivo” di formazione della loro volontà); da altro lato, alimenta l’interesse politico generale a fare formulare programmi economici (non giuridici) ad entità variamente declinate (“élites”[92],“partiti”[93], “intellettuali”[94])[95]. È la cancellazione della millenaria questione giuridica della forma di governo e la sua sostituzione con la nuovissima questione economica del “programma di governo”.

Di tale errore si pente – ma con visione riduttiva – Friedrich Engels, il quale, nella lettera a Joseph Bloch, del 21 settembre 1890, scrive: «che da parte dei piú giovani si attribuisca talvolta al lato economico piú rilevanza di quanta convenga, siamo in parte responsabili anche Marx ed io»[96]. L’errore condiziona la Rivoluzione russa del 1917, privandone la componente aspirante-democratica di uno strumento (il diritto) necessario per la messa a fuoco dei propri obiettivi ancora prima che per la loro realizzazione. Critica, quindi, tale errore Antonio Gramsci, di cui si afferma che «innova profondamente una tradizione – quale quella marxista – la quale, come è stato sottolineato, sembra aver escluso il diritto dal proprio orizzonte di studi»[97].

L’errore di scambiare questo diritto con il diritto (credendo – in definitiva – ai suoi demiurghi ottocenteschi) non è, peraltro, soltanto marxiano. Esso determina la scienza giuridica contemporanea e la diffusa convinzione secondo cui il diritto dominante non può essere cambiato anche se in “crisi”. Di questa “crisi” si scrive oramai da molto e da molti[98]. Si è, però, disperantemente transitati dalla affermazione che il diritto dominante “non ha alternativa”[99]-[100] alla proposizione di varie alternative (riconducibili alla idea della “democrazia deliberativa”, da ultimo formulata come “e-democracy”)[101] la cui inconsistenza è impietosamente denunziata come “blocage théorique”[102] e, da ultimo, come “stallo”[103].

 

e. – “Pace negativa” ovvero “continuazione della guerra con altri mezzi”

La pace che si può avere utilizzando questo diritto, è soltanto la pace concepita negativamente; ovvero concepita: non come la alternativa al conflitto ma come la sua moderazione o addomesticamento: da guerra a competizione.

Per verificarlo basta leggere la voce “Pace”, scritta nel 1989, nella Enciclopedia del Novecento - Treccani, da Norberto Bobbio e Sergio Romano. Questa ‘voce’ mostra (con schiettezza) lo stato (pessimo) della questione ovvero: la subalternità totale della concezione della pace alla concezione della guerra. Bobbio e Romano affermano che il concetto positivo (“forte”) è la guerra e che la pace è il concetto “negativo” (“debole”), è soltanto la assenza della guerra[104].

La concezione positiva della guerra e negativa della pace non è una ‘Erfindung’ di Bobbio e Romano.

Hegel, nei Lineamenti di Filosofia del Diritto ovvero Diritto di Natura e Scienza dello Stato[105], nella sezione dedicata allo “Stato (Parte terza, Sezione terza) ne esamina “La sovranità all’esterno” (cap. A.II, §§ 321-329) e (applicando e sviluppando ai rapporti tra gli Stati [i Leviatani dell’Ottocento] ciò che Hobbes aveva teorizzato sulle relazioni tra gli uomini) afferma che gli Stati, in quanto enti “assolutamente”[106] sovrani, entrano in relazione dinamica tra loro soltanto attraverso la guerra; ciò che è visto come un bene perché la guerra «hat die höhere Bedeutung, daß durch ihn […] “die sittliche Gesundheit der Völker […] erhalten wird, wie die Bewegung der Winde die See vor der Fäulnis bewahrt, in welche sie eine dauernde Ruhe, wie die Völker ein dauernder oder gar ein ewiger Friede versetzen würde”» (§ 324)[107].

L’anno prima della pubblicazione dei Lineamenti di Hegel, il libertino-liberale Benjamin Constant aveva affermato, nel già citato discorso all’Athénée Royal di Parigi sulla “liberté des Anciens comparée à celle des Modernes”[108], che «La guerre est antérieure au commerce; car la guerre et le commerce ne sont que deux moyens différents d’atteindre le même but, celui de posséder ce que l’on désire».

Definizione della pace congrua a questo diritto, appare esserne quella speculare alla definizione della guerra formulata, qualche anno dopo, nel famoso saggio di Carl von Clausewitz (Sulla guerra, 1832: «Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln»)[109], così che siamo legittimati a esplicitare questo concetto dominante e negativo di pace come “mera continuazione della guerra con altri mezzi”.

In tale contesto, anche la formula lapiriana («impossibile la guerra […] ineluttabile la pace!»)[110] rischia – ove non adeguatamente letta alla luce della dottrina cristiana[111] – di essere metabolizzata dalla dottrina giuridica dominante della “pace negativa”.

 

 

3. – Diritto ‘altro’, il cui principio è la pace

 

a. – Popolo-società”, che “ha un corpo reale” anzi due

Non siamo condannati a questo diritto da “uomini-lupi”[112], e a questa pace senza identità, che non si distingue sostanzialmente dalla guerra[113].

Vi è un altro diritto, che è il diritto romano prima della sua revisione ottocentesca e che – causa la (sempre ottocentesca) congiura degli opposti[114] – è oggi “dimenticato” nella dottrina e nella normativa. Con questo altro diritto altra è anche la pace.

Principio di questo altro, dimenticato diritto, è il giudizio sulla guerra, come estranea alla condizione naturale della umanità, e, pertanto, sulla natura pacifica di questa. Nel diritto naturale la guerra non c’è: Herm. D. 1.1.5 Ex hoc iure gentium introducta bella (cfr. Ulp. D. 1.1.1.3).

Pertanto, ciò che, ‘secondo natura’, gli uomini possono e devono fare, per migliorare la propria situazione, è unirsi in “società” per meglio conseguire la propria utilità individuale attraverso la identificazione e il perseguimento della “comunione della utilità”, come scrive Cicerone nel definire (in opposizione al Regno [off. 1.26 "Nulla sancta societas Nec fides regni est"]) la Repubblica: rep. 1.39 res publica res populi, populus autemcoetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus [a causa della] quam naturalis quaedam hominum quasi congregatio; cfr. id., off. 1.54 [115]. E la società, per definizione, non ha ‘Capi’[116].

Questo genere di ‘unione’ (consistente nella partecipazione dei membri della collettività alla sua volizione unitaria) può costituirsi in ‘unità’ ovvero assumere una (nuova) “persona” (Cic., off. 1.124 persona civitatis): “dandosi un corpo”, come scrive Giustiniano nel Digesto, prendendone a “esempio” precisamente il popolo della Repubblica (Gai. D. 3.4.1 corpushaberead exemplum rei publicae; cfr. Pomp. D. 41.3.30). Tale unità collettiva è – ovviamente – “artificiale” ma (sfidando la logica dei giuristi odierni che lo esclude)[117] reale: non “fittizia” (o, come poi si dirà, “astratta”). E il popolo reale ha un “corpo” anzi due. A differenza del popolo “fittizio - persona giuridica - Stato”, il popolo reale - “società - dotata di corpo” è strutturalmente e dinamicamente caratterizzato dalla duplice dimensione, ovvero (per usare una categoria suggestiva seppure esogena)[118] da “due corpi”: quello piccolo anzi molto piccolo (“très-petit”)[119] di ogni singola città (necessario per consentire la partecipazione dei suoi membri alla volizione unitaria) e quello grande anzi tendenzialmente universale delle “confederazioni di città”[120] e delle confederazioni di confederazioni di città[121] (necessario per assicurarne la vitalità).

Questo popolo e tutte le unità collettive costituite sul suo “esempio” sono non individualiste ma democratiche; ovvero, tecnicamente, “repubblicane”. Esse, infatti, sono unite o riunite non dalla subordinazione a uno o più Capi ma dalla continua elaborazione da parte dei loro membri di una fitta trama di rapporti intra- e inter-societari volti ai continui identificazione e perseguimento della “utilità” ovvero del “bene” comune, e – essendo ‘sans dire’ capaci di agire – non hanno bisogno di- anzi, neppure conoscono Capi/rappresentanti, per inter-agire con altri uomini o altre unità collettive, ma hanno bisogno di- e ricorrono a servi communes[122] “mandatari”, i cui cómpiti sono esecutivi, seppure con un margine fisiologico di discrezionalità.

La forma di governo della Repubblica è, in definitiva, la relazione gerarchica tra il ‘popolo dei cittadini’ (società dotata di corpo) mandante e i suoi magistrati mandatari e il corretto svolgersi di tale relazione richiede un apposito istituto di garanzia, ausiliare ma essenziale[123].

 

 

b. – Forma di governo partecipativa, auto-concezione laica e fasi storiche-dogmatiche

Questo altro diritto (i cui prodromi sono leggibili nella descrizione aristotelica della πλις/κοινωνα greca [secolo IV a.C., pol., in part. I, 2 1253 a 6, cit.]) si definisce nel Mediterraneo dell’evo antico, donde si diffonde nel Mondo sino agli inizi dell’evo contemporaneo, come: “democratico-repubblicano”, nel senso “partecipativo” – senso oggi tutt’altro che intuitivo – di entrambe queste categorie istituzionali.

Forma di governo propria a questo diritto è, dunque, la titolarità e l’esercizio del potere collettivo da parte di tutti e soltanto i membri di ogni unità collettività – a iniziare da quella pubblica (Gai. 1.3 et Just., inst. 1.2.4: populi appellatione universi cives significantur) – coadiuvati da magistrati di governo loro mandatari-esecutori (Cic., orat. 2.167 magistratus in potestate populi; Planc. 62 magistratus quasi rei publicae villicos; off. 1.124 munus magistratus) e tutelati dalla apposita magistratura dei tribuni mediante il controllo dei magistrati di governo.

A tale forma di governo si connette il concetto laico di sé di questo altro diritto, la cui manifestazione dinamica è colta magistralmente da Giuseppe Grosso nelle “clausole di autolimitazione”. Il popolo dei cittadini, pure nella pienezza della propria maestà (Cic., Sest. 38.83) e della potestà su se medesimo (Liv. 9.9.4; Varr., ling. 9.1.6; cfr. Cic., orat. 2.167 cit.) non si considera nella intera disponibilità dello ius e, pertanto, riconosce alla propria potestà legislativa limiti[124], la cui ratio mi pare ravvisabile nella definizione come “giuridico-religioso” del “sistema”. Questo “sistema” appare, infatti, caratterizzato da una distinzione reciprocamente rispettosa ovvero da una relazione dialettica tra ius e religio[125], in virtù della quale i giuristi romani concepiscono il proprio diritto (il diritto, cioè, dei cives Romani) nel quadro – seppure con autonomia e, pertanto, con licenza di differenziarsi – di un sistema di sistemi concentrici, di dimensione decrescente: lo ius naturale, lo ius gentium e lo stesso ius civile (Dig. 1.1 “De iustitia et iure”, §§ 3-6); il cui precetto fondante[126] è il dovere della loro conoscenza e del loro rispetto complessivi per la “conservazione della pax deorum[127].

Fasi storiche-dogmatiche salienti ne sono: innanzi tutto, lo stabilirsi e l’adattarsi della forma di governo per unità collettive pubbliche di dimensione e complessità – invece – “crescenti” (Pomp. D. 1.2.2.7 civitas augescens)[128] attraverso anche grandi ‘salti’ (in particolare, quelli effettuati nell’88 a.C., a conclusione del bellum sociale, e nel 212 d.C., con la constitutio Antoniniana[129]); quindi, le corrispondenti, progressive teorizzazioni e sistematizzazioni; inoltre, le riproposizioni e teorizzazioni medievali e moderne; infine, i tentativi proto-contemporanei (di grande levatura ma, sinora, non fortunati) delle traduzioni in diritto costituzionale e civile, operate sulla base delle riflessioni scientifiche che le precedono e accompagnano.

La forma di governo di questo altro diritto si stabilisce a partire dal 509 a.C. con il ripudio della centralizzazione del potere; ovvero: con la “cacciata dei re” (Liv. 1-60 Tarquinio clausae portae exsiliumque indictum e 2.1 Liberi iam hinc populi Romaniperagam; 4.3 reges exactos; 4.5 regibus exactis) e con la criminalizzazione dell’istituto regio (lex Valeriade adfectatione regni”, Liv. 2.8.2; Plut., Popl. 12; cfr. XII Tab. 8.27 = Gai. D. 47.22.4)[130], preludi alla ‘invenzione’ e prima sperimentazione della Repubblica.

La Repubblica è dunque, come già accennato, innanzi tutto la articolazione della volizione unitaria collettiva: in “comando generale” sovrano del popolo dei cittadini (la “lex”: Ateio Capitone in Gell. 10.20.2; cfr. XII Tab. 12.5) e in comandi particolari esecutivi dei suoi-loro “mandatari” magistrati di “governo” (nel senso invece stretto di questa parola: Cic., Pro Planc. 6.15 “libertas populi in mandandis magistratibus”)[131]. È, questa, la libertas che “in legibus consistit” (Cic., de l. agr. 2.102; cfr. pro Cluen. 146)[132].

La Repubblica è, quindi, “perfezionata” nel 494 a.C. con la – conseguente – istituzione del tribunato della plebe. (Liv. 2.33)[133] a difesa del popolo contro possibili abusi di potere di quei “mandatari magistrati di governo” (Cic., rep. 2.58; leg. 3.16; Eutr. 1.13.1-2 populussibi tribunos plebis defensores creavit per quos contraconsules tutus esse posset)[134].

La teorizzazione di questa forma di governo è fatta (come in parte abbiamo già visto nei testi romani ora citati) da Cicerone nell’ultimo secolo a.C.: con la interpretazione della Repubblica come “cosa del popolo” e del popolo come “società” (rep. 1.39, 1.49, 3.43) e con la affermazione che senza tribunato non ci sarebbe realmente Repubblica (leg. 3.15 nomen tantum videbitur regis repudiatum, res manebit).

La ‘crisi di crescita’ della Repubblica (crisi che si manifesta nell’ultimo secolo a.C. con una serie di “guerre”: “sociale” del 91-88 a.C. e “civili” del 49-31 a.C.) è superata, in continuità e coerenza con la opzione repubblicana, mediante il ricorso: α) al sistema “confederale” su base civica (intravisto da Cicerone, off. 1.53 s.[135], avviato con la riorganizzazione municipale[136] e completato con la attivazione dei Concili provinciali delle città[137]) cioè alla costituzione dell’“Impero delle città” (elogiato dal retore greco Elio Aristide nel II secolo)[138] per continuare a consentire la partecipazione dei cittadini alla volizione generale; β) all’istituto del Principe (27 a.C.) per conservare la proporzione tra dimensione della collettività-confederazione e intensità del potere del governo centrale (Cic., rep. 2.51 etc.)[139].

Nella sistemazione, fatta da Giustiniano, nel sesto secolo d.C., con il Corpus Iuris Civilis, troviamo – o almeno così appare ad una prima lettura – la ipertrofia della attività decisionale del princeps, alla quale concorrono: α) il ridursi della sensibilità alla distinzione (ben chiara ad Ateio Capitone, cit.) tra comandi “generali” e non (vedi, invece, Ulp. D. 1.4.1.pr.-2 quod principi placuit legis habet vigorem); β) la lunga prassi dell’assorbimento del potere tribunizio da parte dello stesso princeps[140]. Ritroviamo, però, anche e soprattutto gli elementi sistemici essenziali e caratteristici di questo altro diritto: α) la “‘sinfonia’ di sacerdozio e impero”[141]; β) la base nel “giudizio del popolo” (Iul. D. 1.3.32.1)[142] dotato di “corpus” (Gai. D. 3.4.1 cit.)[143] e articolato nei corpora municipali con i loro “concilia” provinciali[144]; γ) la istituzione dei defensores civitatis (cost. di Valentiniano e Valente, anno 364; nov. Iust. 15, anno 535)[145]; istituti – questi due ultimi – gestiti con il concorso dei sacerdotes cristiani[146].

Durante le epoche medievale e moderna questo altro Diritto si manifesta (oltre che nella “rinascita dello studio” del CJC)[147] nelle reviviscenza delle idee: α) della partecipazione dei cittadini, attraverso le rispettive città, al governo (inteso in senso lato) e β) della difesa dei cittadini, contro il governo (inteso in senso stretto).

La idea della partecipazione dei cittadini è realizzata nel 1188, in Spagna, nel regno di Castiglia-León, per lo sforzo conclusivo della ‘Reconquista’. La deficienza di mobilitazione propria alla organizzazione feudale è superata con il coinvolgimento del sistema civico “ereditato dai Romani”[148] e rifiorito precisamente in quel tempo[149]. Nell’opposto contesto feudale, le città sono chiamate a partecipare ad una propria assemblea deliberante mediante mandatari (cioè delegati obbligati al rispetto delle istruzioni ricevute dai mandanti) insieme, ora, ad assemblee di aristocratici laici ed ecclesiastici, in un “Parlamento” che è presieduto dal re e che al re dà indicazioni operative. Ciò costituisce la prima – e tuttora attuale – organizzazione medievale di natura confederale a base civica[150] (cui occorre allineare la pressoché sconosciuta ‘eccezione sarda’ – tra i secoli IX e XIV – della vera e propria continuità, senza Imperatore, di un frammento della organizzazione repubblicana-imperiale romana)[151].

La medesima idea è teorizzata nel 1603, da Johannes Althusius con la Politica Methodice Digesta. Althusius propone la moderna teorizzazione federativa della partecipazione civica, come continuum associativo, nel quale la volontà dei singoli uomini, converge, attraverso una serie di “consociationes” successive (delle quali le città sono la prima “pubblica”), sino alla sintesi nella consociatio universalis publica[152].

A parte la fugace (e più filologica-velleitaria che giuridica-istituzionale) esperienza tribunizia di Cola di Rienzo, in Roma, nel 1347, la idea della difesa dei cittadini è applicata: in Spagna, con la istituzione medievale del “Justicia de Aragón”[153], e, quindi, nelle Americhe, con la istituzione proto-moderna del “Defensor de Indias”[154].

Tale idea è quindi teorizzata con la riflessione moderna e proto-contemporanea sul tribunato ovvero sull’eforato (istituti già assomigliati tra loro da Cicerone, rep. 58, leg. 3.16).

Nicolò Machiavelli, nei Discorsi, scrive essere i tribuni che perfezionano la Repubblica[155]. Juan de Mariana, nel De Rege, interpreta il potere del ‘Justicia de Aragón’ come “tribunitia potestas[156]. Althusius, nella Politica, sintetizza i due generi magistratuali della “consociatio universalis”: nel summus magistratus e negli ephori, il cui còmpito è stato definito di controllo e bilanciamento del potere di quello[157].

Rousseau, nel Contrat, dedica al Tribunato un capitolo[158] che non convincerà pienamente Maximilien Robespierre[159] ma motiverà ‘Gracchus’ Babeuf e Filippo Buonarroti[160]. Johann Gottlieb Fichte, nei Grundlagen, divide il potere in “assolutamente positivo” e “assolutamente negativo”, assegnando questo agli efori, il cui precedente storico individua nei tribuni romani[161].

Con gli ultimi autori entriamo nel lungo dibattito-scontro settecentesco, prima e durante la Rivoluzione Francese, essenzialmente su temi giuridici, e che segna l’avvento della epoca contemporanea.

Come annunciato in premessa e intravisto dalla prospettiva del diritto ‘dominante’, in tale dibattito-scontro questo altro diritto ha un ruolo essenziale. Espressamente respinto dagli aristocratici, i quali vogliono una costituzione rappresentativa integrata dalla divisione dei poteri[162], è espressamente adottato dai democratici[163]. Di essi alimenta la produzione costituzionale partecipativa. Ne sono esempi preclari: la costituzione corsa, detta, dal suo autore, “paolina”, del 1755 [164]; la seconda (‘rousseauiste’) costituzione francese del 1793 [165]; e, nel secolo XIX, il “costituzionalismo latinoamericano” della “Indipendenza”, presso il quale compare il ricorso oltre che all’istituto comunale per la partecipazione dei cittadini anche all’istituto tribunizio per la loro difesa[166].

Tra il 1748-52, con le Pandectae Justinianeae in novum ordinem digestae di Robert Joseph Pothier, e il 1790-1830, con la Ausführliche Erläuterung der Pandekten di Christian Friedrich von Glück, di questo altro diritto è fatta una lettura/interpretazione scientifica sostanzialmente omogenea. In essa, lo strumento principe dell’agire giuridico delle unità collettive (sempre concepite come reali cioè non “fittizie” [ovvero non “smaterializzate/astratte”][167] e, pertanto, capaci di agire) resta il mandato di esse (cioè dato a maggioranza dai loro membri) fonte, in capo al mandatario: sia della obbligazione ad agire in nome del mandante e secondo le sue istruzioni sia del potere per compierla. La prova a contrario di questo modus agendi è che in tale lettura/interpretazione scientifica la concezione fittizia (smaterializzata/astratta) della natura e il regime rappresentativo dell’agire delle unità collettive (concezione e regime essenziali e fondamentali nei trattati del Diritto romano odierno) sono non confutati ma semplicemente assenti. Nel 1804, con il Code civil des Français, il Code Napoléon, di questo diritto è fatta la traduzione in Codice civile, di cui, infatti, Pothier è detto essere il “padre”[168]. Nel diritto positivo francese, la nozione della unità collettiva come “persona giuridica” (rammentiamo: incapace di agire) sarà inserita (si noti) soltanto con la “loi spéciale” del 1° luglio 1901, sei mesi dopo la pubblicazione del BGB.

 

 

c. – Convergenza con questo diritto delle scienze economica e biologica

Questo altro diritto appare ora evocato – seppure soltanto di fatto – dalla scienza economica più attuale; ovvero di autori quali: Robert Putnam[169], Joseph Stiglitz[170], Amartya Senn[171], Raghuram Rajan[172]: tutti attenti al bisogno di giustizia e di uguaglianza “sociali” e al ruolo che, per soddisfare tale ‘bisogno’, soltanto le “società/comunità” civiche possono e devono svolgere[173].

Merita sottolineare la novità del rapporto attuale tra scienza giuridica e scienza economica.

Abbiamo visto che, nel Settecento, la scienza economica (in particolare con Adam Smith, 1776) segue e corrobora la scienza giuridica “inglese” nella costruzione di una organizzazione sovra- e sub-umana, articolata: α) in una unità collettiva necessariamente fittizia(/astratta) e di natura mostruosa-divina – il Leviatano o Stato – in cui è concentrato ogni potere collettivo esercitato non dagli uomini che l’hanno pattiziamente costituita ma dai loro “rappresentanti” e β) in una pluralità e di uomini-individui reali, di natura ferina (“homo lupus”), collettivamente individuati come “società civile” (Adam Ferguson, 1767; Hegel, 1821) in rapporto tra loro di mera competizione economica moderata/addomesticata dalla ‘disciplina’ assicurata da quel potere ad essi esterno[174].

Alla fine del Novecento e in questi primi anni 2000, è, invece, una parte significativa della scienza economica a proporre oggettivamente, contro lo stato del diritto dominante[175], la questione della concezione reale della collettività unitariamente intesa, a iniziare dalla unità collettiva popolo e più precisamente dalle comunità locali che ne costituiscono la base necessaria, e, quindi, della possibilità-necessità del regime di partecipazione alle decisioni che la concernono[176]; concezione e regime a lungo sostenuti (come anche abbiamo visto) dalla scienza giuridica romanista ma che ne sono stati espunti da oltre un secolo e mezzo[177].

Anche sul fronte della biologia si registrano aperture alla individuazione nella cooperazione – oltre e più che nella competizione – del principale motore interno della vicenda degli esseri viventi in generale e di quelli umani in particolare[178].

 

 

d. – Cancellazione di questo diritto come errore ermeneutico, sua conseguente “dimenticanza” ma, ora, con ‘nostalgia’

Questo altro diritto, consapevolmente cancellato, durante l’Ottocento, dalla scienza giuridica romanista tedesca[179], è “dimenticato”, nel Novecento e sino ai giorni nostri, dalla generale scienza del diritto, sia romano sia positivo[180]. Tuttavia, esso resta non soltanto – oggettivamente – nella storia contemporanea ma anche – soggettivamente – nella memoria dei contemporanei; però, nei termini sfumati di una sorta di ‘nostalgia platonica[181].

Sul fronte della formazione della volontà collettiva, espressione particolarmente fedele ne è il “principio di sussidiarietà”, formulato nella dottrina sociale della Chiesa cattolica[182], donde è ripreso, con esperimenti tra loro anche lontani geograficamente ma prossimi nel tempo e accomunati dalla medesima ispirazione, quali: nella America Latina, nel 1989, la adozione – con grande eco mondiale – del “bilancio partecipativo” da parte del Municipio brasiliano di Porto Alegre[183], e, in Europa, nel 1992, la espressa menzione (preparata anche da una puntuale riflessione scientifica)[184] del “principio di sussidiarietà” nel trattato europeo di Maastricht (“Preambolo” e artt. B e G.5)[185]. In Italia, la riforma europea del ’92 si colloca tra il ripensamento delle “autonomie comunali” (legge 142 del 1990) e la elezione diretta “su programma” dei sindaci (legge 81 del 1993)[186] ed è seguita dalla riforma (legge costituzionale 3 del 2001) del Titolo V della Costituzione italiana (con: la menzione come “base”, del “principio di sussidiarietà” [art 118], la inversione della prospettiva dinamica e strutturale della Repubblica da “ripartita in Comuni” a “costituita dai Comuni” [art. 114], la istituzione dei Consigli [regionali] delle Autonomie Locali [art. 123]) e dal tentativo (peraltro pasticciatissimo e, pertanto, giustamente bocciato dal referendum del 4 dicembre 2016) di riforma del Senato in “Senato delle Autonomie”. Non entro nel merito dell’esperimento latino-americano. Posso e devo, invece, affermare che tutta la sperimentazione europea e italiana può essere definita un mero ‘tentativo’: per la sua conclusiva inefficacia, dovuta sia alla timidezza dei legislatori sia alla resistenza dei destinatari[187], l’una e l’altra superabili soltanto con adeguate consapevolezza e opzione giuridiche.

Sul fronte della difesa civica, nonostante la perplessità se non la ironia di Lenin[188], si è assistito a una fioritura (talvolta rapidamente appassita) di “Defensores del pueblo”, “Médiateurs” e “Difensori civici”[189]. A questo proposito occorre ribadire che, essendo il tribunato romano istituto di garanzia della dialettica tra il ‘popolo dei cittadini’-sovrano (mandante) e i magistrati-servi (mandatari), ogni tentativo di sua riattivazione in assenza di quella dialettica rischia di esserne un fraintendimento[190].

 

 

e. – “Pace positiva” ovvero “cooperazione”

È ricordando e utilizzando questo altro diritto, che possiamo concepire e perseguire la pace positiva (la pace, cioè, intesa non come la attenuazione della guerra ma come la sua alternativa); ovvero che possiamo contrapporre alla guerra-distruzione reciproca: la pace-cooperazione.

Ancora una volta, orientano espressamente in questo senso documenti del magistero ‘sociale’ della Chiesa Cattolica[191]. Ricordo, esemplarmente: le lettere encicliche “Populorum progressio” di Paolo VI (26 marzo 1967) e “Sollicitudo rei socialis” (30 dicembre 1987) di Giovanni Paolo II[192], i cui autori scrivono dello “sviluppo come nuovo nome della pace”, e il Messaggio “Pace nella giustizia e nella carità, pace sociale”, per la XLV Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 2012, di Benedetto XVI, il cui autore scrive che «La pace non è soltanto assenza di guerra, ma è soprattutto costruzione di rapporti di cooperazione e pratica della fratellanza nel rispetto dei diritti della persona e dei dettami della giustizia sociale»[193].

Nel secolo VI, San Benedetto da Norcia appare esprimere un giudizio particolarmente duro sulla pace “negativa”[194], quando nella propria Regula (§ IV.25) definisce «pax falsa» la pace non operosa[195].

La pace “positiva” è la “vera”, pensata come specifiche struttura e dinamica societarie-solidali: tra gli uomini, all’interno di ogni collettività, e tra le collettività, così rese comunità.

 

 

 

Abstract

 

Face à la Guerre, deux Systèmes de Droit et deux espèces de Paix: nécessité, difficulté et mode de leur compréhension.

Droit «dominant», dont le principe est la Guerre: a. «Etat-Peuple», qui «est une personne morale fictive» plus une «société civile» sans associés ni Citoyens; b. forme représentative de gouvernement, conception théocratique de soi et ses phases historiques-dogmatiques; c. convergence avec ce Droit des sciences économiques et biologiques; d. imposition de ce Droit comme le Droit, erreur conséquente de l’anathème ‘démocratique’ au Droit en général comme «superstructure» et, maintenant, sa «crise» et ses «blocage» ou «impasse»; e. «paix négative» c’est-à-dire «poursuite de la guerre par d’autres moyens».

L’«autre» Droit, dont le principe est la Paix: a. «Peuple-société», qui «a un corps réel» ou plutôt deux; b. forme participative de gouvernement, conception laïque de soi et ses phases historiques-dogmatiques; c. convergence avec ce Droit des sciences économiques et biologiques; d. annulation de ce Droit en tant qu’erreur herméneutique, «oubli» qui en découle, mais maintenant avec ‘nostalgie’; e. «paix positive» c’est-à-dire «coopération».

 

 

 



 

[Per la pubblicazione degli articoli della sezione “Tradizione Romana” si è applicato, in maniera rigorosa, il procedimento di peer review. Ogni articolo è stato valutato positivamente da due referees, che hanno operato con il sistema del double-blind]

 

* Questa riflessione su guerra, pace e diritto è stata sollecitata dalla organizzazione di - e dalla partecipazione ad un Seminario di studi realizzato ad Alghero, il 2-3 dicembre 2022, dall’Isprom - Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo, nella ricorrenza dei 50 anni di attività dell’Istituto, su Principi, prospettive, cooperazioni per la “pace inevitabile”, in collaborazione con la Città di Alghero, la Unità di ricerca ‘Giorgio La Pira’ del CNR - ‘Sapienza’ Università di Roma e il Centro di Studi & Politica “Giuseppe Toniolo”, Alghero e con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna.

La riflessione – che ha assunto in itinere la struttura della esposizione schematica di un ampio progetto di ricerca – si iscrive nello studio avviato da qualche tempo in collaborazione con alcuni ricercatori della Università di Sassari, nella convinzione di una duplice necessità: studiare il diritto romano per affrontare i “problemi generali del diritto” e, pertanto, comprendere cosa si intende “oggi” per “diritto romano”. Vedi G. LOBRANO, P.P. ONIDA, V. PIRAS, G.C. SEAZZU, Pandette di Pothier o di Windscheid. Code Napoléon o BGB. Quale “diritto romano”?, a cura di G.C. Seazzu, Sassari 2022.

[1] D. 1.1.5, su cui infra, § 3.a. Cfr. Pomp. D. 1.2.2.37 e Ulp. D. 1.18.13.pr.

[2] H. KELSEN, Peace through Law, Chapel Hill (University of North Carolina) 1944; cfr., infra, nt. 108, la osservazione di Cristiana Maria Pettinato.

Scritti giuridici famosi sulla pace sono, ad esempio, quelli dell’ABBÉ DE SAINT PIERRE (Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, 1713) e di IMMANUEL KANT (Zum ewigen Frieden, 1795).

Si veda anche la “Dichiarazione sul Diritto dei Popoli alla Pace”, approvata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 39/11, del 12 novembre 1984.

[3] La “crisi dei missili di Cuba”, su cui vedi M. COSENTINO, Cuba 1962 - La dimensione militare della crisi (Parte 1ª e 2ª), in Storia Militare nn. 232 e 233, gennaio e febbraio 2013.

[4] N. BOBBIO, Lezioni sulla guerra e sulla pace, raccolte dalle allieve Nadia Betti e Marina Vaciago, 2a rist., Bari, a cura di T. Greco, 4a di copertina.

Cfr. ID., Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna 1979.

Sulla dottrina di Bobbio, in materia di guerra e pace, vedi anche, infra, § 2.e.

[5] V., infra, § 2.e, nt. 111.

[6] V., infra, § 2.e.

[7] 8 volumi, Berlin 1840-48; vedi, infra, § 2.b.

La concezione del diritto come ‘sistema’, in quanto complesso di norme caratterizzato (a differenza dell’‘ordinamento’) dalla coerenza interna e dalla tendenziale completezza, appare presente anche nella esperienza giuridica romana antica: dalla originaria elaborazione sapienziale, non autoritativa del diritto alla sua ‘codificazione’ ad opera di Giustiniano. Cfr. A. LOVATO, Giustiniano e la consummatio nostrorum digestorum, in MEFRA - Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité 125, 2, 2013 «Con il Digesto, le Istituzioni e il Codice, Giustiniano ebbe la pretesa di costruire un sistema: un complesso organico, finito ed autoreferenziale di norme».

[8] G. BOGNETTI, v. Sistemi giuridici comparati, in Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, ‘on line’ 1998, il quale scrive essere i «principî stabili – che riguarderanno di massima sia l’ordine da imporre in generale alle condotte dei consociati sia i metodi per la produzione di nuove norme e le tecniche di applicazione – ciò che conferisce unità sistematica al diritto di un ordinamento preso nella sua realtà di fenomeno storico in permanente evoluzione.».

Cfr. la riflessione di C.-W. CANARIS, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz – Entwickelt am Beispiel des deutschen Privatrecht, 2. überarbeitete Auflage, Berlin 1983, ed. it. a cura di G. Varese, Pensiero sistematico e concetto di sistema nella giurispudenza – sviluppati sul modello del diritto privato tedesco, Roma 2009.

[9] Vedi ancora G. BOGNETTI, Op. cit.

Sulla distinzione tra “sistema giuridico” e “ordinamento giuridico” si sofferma PIERANGELO CATALANO, di cui si veda, ad es., Résistance des traditions pluralité des ordres et rencontre des systèmes juridiques dans l’aire méditerranéenne, in Beryte [Revue universitaire de la Faculté de Droit de la Université Libanaise] 3, 6, 1981, in part. § 2 “Les concepts de «ordre» et de «système» juridiques dans les perspectives historique et comparative”.

[10] R. DAVID, Les grands systèmes de droit contemporains, 1a ed. Paris 1964, 12a ed. Paris 2016, 21 «La famille romano-germanique et la famille de la common law sont de façon indiscutable les deux principales familles de droit existant dans le monde contemporain. Il n’est pour ainsi dire dans le monde aucun droit qui n’ait emprunté à l’une ou à l’autre de ces familles, certains de ses éléments.».

La 10a ed. francese del 1992, curata da R. David, C. Jauffret-Spinosi, è stata tradotta a cura di R. Sacco, I grandi sistemi giuridici contemporanei, Padova 1994. Vedi anche A. GAMBARO - R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, in Trattato di diritto comparato, diretto da R. Sacco, Torino 2008; G. ALPA, Corso di sistemi giuridici comparati, Torino 1996, 8-11; M. LUPOI, Sistemi giuridici comparati. Traccia di un corso, Napoli 2001; AA.VV., Les Grands systèmes Juridiques Contemporains, actes du Colloque international 11 et 12 février 2016 [organisé par le Centre de Recherche Juridique de la Faculté de Droit de l’Université Saint-Esprit de Kaslik], impr. 2016.

[11] La espressione “forma di governo” è qui adoperata nel senso lato, nel senso cioè del regime della manifestazione della volontà della unità collettiva popolo. Nel senso stretto la espressione forma di governo indica soltanto titolarità ed esercizio del potere esecutivo. Vedi la voce di NICOLA MATTEUCCI, Governo, forme di, in Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, 1994; cfr. C.M. MOSCHETTI, Gubernare navem, gubernare rem publicam. Contributo alla storia del diritto marittimo e del diritto pubblico romano, Milano 1966.

Sulla nozione di “politeia” vedi ELISABETTA PODDIGHE, Politeia nella storiografa e nel pensiero storico greco tra V e IV secolo a.C.: la questione della continuità e del mutamento, in Gerión. Revista de Historia Antigua [Universidad Complutense] 37/2, 2019, 271-300.

[12] Vedi, infra, §§ 2-a e 3.a, gli opposti giudizi sulla guerra e concetti di sé e infra, §§ 2.e e 3.e, le opposte concezioni della pace.

Sulle “concezioni della pace” vedi, in generale, Concezioni della pace [= Da Roma alla Terza Roma. Documenti e studi. Studi - VI, 21 aprile 1988], a cura di P. Catalano e P. Siniscalco, Roma s.d., ma 2005. Cfr. G. LOBRANO, Guerra-pace e ‘forma di Stato’. Appunti di Diritto romano, in I Quaderni dell’«Archivio giuridico». Fondamenti del diritto europeo. Lezioni, 1. Per i 140 anni dell’Archivio giuridico, a cura di Maria Pia Baccari, Modena 2008, 105-127; ampliato e ripubblicato con il titolo Guerra Pace e ‘forme di Stato’ con un riferimento alla prospettiva di Giorgio La Pira, Professore di Diritto romano, in Estudios en Homenaje a Mercedes Gayosso y Navarrete, compilador J.L. Cuevas Gayosso, Xalapa 2009, 331-352.

[13] Mi riferisco alla classificazione temporale adottata da Friedrich Carl von Savigny con il suo System des heutigen Römischen Rechts, cit.

[14] Registrata nella formula davidiana “romano-germanique” (vedi, supra, nt. 11).

[15] Vedi ancora, infra, §. 2.b.

[16] Mediante affermazioni generali apodittiche e letture inaudite delle fonti, delle quali è esemplare la novità della traduzione di “iussus” non come comando ma come autorizzazione (vedi, infra, nt. 80).

[17] Ancora esemplarmente, nella traduzione italiana delle Pandette di Christian Friedrich von Glück (Commentario alle Pandette, Libri XIV-XV, Lodi 1907) diretta da Filippo Serafini e quindi da Pietro Cogliolo e Carlo Fadda, il traduttore Pietro Bonfante, nell’incipit della trattazione del “Titolo IV. Quod iussu”, pone una lunga nota (la “b”) la quale si estende per ben tre pagine al solo fine di contestare (in obbedienza alla dottrina divenuta nel frattempo dominante) la interpretazione glückiana di “iussus” come comando.

[18] Op. cit. Vedi, infra, § 2.b, in part. ntt. 44 e 64 e § 3.b, in part. ntt. 163 s.

Cfr. Pandette di Pothier o di Windscheid. Code Napoléon o BGB. Quale “diritto romano”?, a cura di G.C. Seazzu, cit.

[19] G. BOGNETTI, Sistemi giuridici comparati, cit.: «Alla fine del XX secolo due sono le principali caratteristiche dei sistemi di common law che in maniera più o meno uniforme li differenziano da quelli dell’altro modello [“civil law”]. La common law conserva, ereditato dai tempi passati, un suo peculiare patrimonio terminologico-concettuale […] Inoltre, il precedente giurisprudenziale proveniente dai vertici del giudiziario possiede una forza di vincolo formale per gli altri giudici che manca in genere alle sentenze delle corti supreme degli ordinamenti di civil law.».

Sul concentrarsi della attenzione scientifica, a partire dalla fine del secolo XIX, sulla gerarchia delle fonti, quale “principio generale del diritto” (fermo restando lo “Stato” quale unico demiurgo pensabile) vedi CECILIA MESSINA, Tradizione romanistica e principi generali del diritto. Vittorio Scialoja e un piccolo ‘bluff’ di Fadda e Bensa, in TSDP - Teoria e Storia del Diritto Privato Numero XI, Anno 2018, 1 ss.

[20] Vedi, infra, §§ 2.b e 3.b.

[21] Vedi, infra, nt. 181.

[22] Vedi, supra, nt. 1.

[23] Vedi ancora, infra, nt. 181.

[24] Espressione che riprendo da P. CATALANO, Populus Romanus Quirites, Torino 1970-1974, 106. Cfr., ivi, 116, il riferimento alla “unità”.

[25] Vedi P.P. ONIDA, Societas: causa e corpo, Bari 2021, parte seconda, § 4. “La regola della generale irrilevanza esterna della societas come negazione della rilevanza esterna delle relazioni tra i soci”.

[26] Che riprendo da Savigny, vedi, ad es., System, cit., vol. 2, Berlin 1840, § 86 “Juristische personen. Arten”, 244, nt. b «collective Einheit».

[27] È il postulato alla origine della costruzione giuspubblicistica hobbesiana (vedi, infra, nt. 30) che sarà – più o meno esplicitamente – ripreso nell’Ottocento (vedi, infra, § 2.e., ntt. 107 s., citazione di Hegel, 1820-21) e conservato nel Novecento (vedi, ibidem, nt. 105, citazione di Bobbio e Romano, 1989).

[28] Vedi, infra, § 2.b, il capitolare di Carlo Il Calvo (847); cfr. M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, Erster Teil, “Kapitel III. Die Typen der Herrschaft”, § 21: «Der Repräsentant, in aller Regel gewählt [...], ist an keine Instruktion gebunden, sondern Eigenherr über sein Verhalten. Er ist pflichtmäßig nur an sachliche eigene Ueberzeugungen, nicht an die Wahrnehmung von Interessen seiner Deleganten gewiesen […] der von den Wählern gekorene Herr derselben, nicht: ihr ‘Diener’ ist [...] Diesen Charakter haben insbesondere die modernen parlamentarischen Repräsentationen angenommen».

[29] È la tesi formulata principalmente da Thomas Hobbes.

Nella “epistola dedicatoria” del De cive (1642) egli ricorda che «vere dictum est […] homo homini lupus» e, nel cap. I, l’A. contesta la idea aristotelica della naturale benevolenza tra uomini perché «est originem magnarum et diuturnarum societatum non a mutua hominum benevolentia sed a mutuo metu». Sulla contestata idea aristotelica, vedi, infra, nt. 116.

Nei capp. XIII, XIV e XIX del Leviathan (1651) egli afferma più volte che «the condition of mere nature» è «of war of every man against every man». È questa “condizione di mera natura” che conduce alla creazione del ‘Leviathan’ (§. XVII): «This is the Generation of that great LEVIATHAN, or rather (to speake more reverently) of that Mortall God, to which were owe under the Immortal God, our peace and defence. For by this Authority, given him by every particular man in the Common-Wealth, he hath the use of so much Power and Strength conferred on him, that by terror thereof, he is inabled to forme the wills of them all, to Peace at home, and mutuall ayd against their enemies abroad».

Scrive ˗ ad es. ˗ G. LETELIER WIDOW, Dalla verità alla legge. Epistemologia e teoria politica in Hobbes, in L’Ircocervo 2012, § 5, che «Per Hobbes non esiste un bene comune, ma non solo perché non c’è un bene, ma soprattutto perché non c’è comunità» e che la sola causa dell’unità della collettività è la paura. Letelier rinvia a N. BOBBIO, Introduzione al De Cive, in ID., Thomas Hobbes, Torino 1989, 98 s., secondo cui lo Stato «è la risposta della paura organizzata alla paura scatenata».

Occorre, incidentalmente, notare che la espressione “homo homini lupus” ha il proprio precedente antico in Tito Maccio Plauto (Asinaria 495 «lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit») ma assolutamente senza il valore fondante che essa acquisterà nella riproposizione moderna. Cfr. F. TRICAUD, Homo homini Deus, Homo homini lupus: Recherche des Sources des deux Formules de Hobbes, in Hobbes-Forschungen, a cura di R. Koselleck & R. Schurr, Berlin 1969.

[30] Vedi, infra, § 2.c., citazione di Adam Smith (ntt. 85 s.) e §. 2.2, citazione di Benjamin Constant (nt. 109).

[31] Così Hobbes (“feigned”, vedi, infra, nt. 56) e Savigny (“fingirte”, vedi, infra, ntt. 35 e 76).

[32] Ovvero, come poi si dirà, “astratta”. R. ORESTANO, Il problema delle fondazioni in diritto romano, Torino 1959, in part. 166, afferma che i giuristi romani, sino al “diritto giustinianeo”, hanno compiuto in gran parte se non del tutto il «lento e faticoso processo di astrazione e di unificazione che porta all’idea di una personalità corporativa». Orestano, si connette espressamente agli studi di Emilio Albertario (in particolare Corpus e universitas nella designazione della persona giuridica, in ID., Studi di dir. rom., Milano 1933, I, 9 ss.) e di Emilio Betti (Diritto romano, Padova 1935). Orestano ribadisce la propria dottrina in ID., Il problema delle persone giuridiche nel diritto romano, Torino 1968, passim, in particolare 157 «“smaterializzazione” dei corpora ex distantibus», nonché in ID., Idea di progresso, esperienza giuridica romana e ‘paleoromanistica’, in Alle origini della sociologia del diritto, a cura di R. Treves, Milano 1983, dove (252 s.) critica «il grande romanista tedesco» Fritz Schulz perché questi «sostenne vigorosamente […] avere i giuristi romani ignorato qualsiasi sentimento di evoluzione».

Manifesta la “fatica” di questo “processo” Pierangelo Catalano, il quale (Populus Romanus Quirites, cit., 157) osserva già per la epoca di Tito Livio la «progressiva astrazione subita dal concetto di populus di cui un sintomo è proprio il sostituirsi del termine patria al termine populus: Liv. 5.41.3 […]; cfr. 2.2.7» e, al contempo, afferma essere questo “antico concetto” «a dar corpo e concretezza al concetto senecano di patria». Catalano è tornato sul tema in ID., Alle radici del problema delle persone giuridiche, 1983, ora in ID., Diritto e persone, I, Torino 1990, 163 ss.

In una proposta di sintesi dello stato della dottrina, Mario Caravale (v. Popolo. Antichità e Medioevo, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, VI, 1996, in particolare il § c. “Il populus romano come comunità dei cives romani o come persona giuridica”) allinea la dottrina di Catalano (1974) a quelle di Riccardo Orestano (1968).

[33] Sul significato di “sostituzione” della categoria giuridica “rappresentanza”, vedi P. D’AMICO, v. Rappresentanza. I) Diritto civile, in Enciclopedia Giuridica, Treccani, XXV, 1991.

[34] F.C. VON SAVIGNY, System, cit., Zweyter Band, 1840, Zweytes Buch. “Die Rechtsverhältniſſe”, Zweytes Kapitel. “Die Personen als Träger der Rechtsverhältnisse”, § 85 “Juristische Personen. Begriff” («fingirte Personen»; cfr. § 93: «fingirte oder ideale Exiſtenz»); Drittes Band, 1840, Zweytes Buch. “Die Rechtsverhältniſſe”, Drittes Kapitel. “Von der Entſtehung und dem Untergang der Rechtsverhältniſſe”, §. 112. II. “Freye Handlungen. - Hinderniſſe: B. Vernunftloſe. Interdicirte. Juriſtiſche Perſonen”; §. 113. II. “Freye Handlungen. - Erweiterung durch Stellvertretung”.

[35] Operazione dogmatica anche questa hobbesiana e ripresa, nell’Ottocento, innanzi tutti da G.W. Friedrich Hegel.

T. HOBBES, Leviathan, cit., in “The introduction” scrive: i patti e gli accordi (“the pacts and covenants”) tra uomini “creano” il «great LEVIATHAN called a COMMON-WEALTH, or STATE, (in latine CIVITAS) which is but an Artificiall Man; though of greater stature and strength than the Naturall […] To describe the Nature of this Artificiall man, I will consider […] by what Covenants it is made».

La natura dello ‘Staat’ hegeliano (descritto in particolare nelle Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin 1821 [così datato nel frontespizio del volume ma pubblicato nell’ottobre 1820]) è definita “astratta” da P. CATALANO, Populus Romanus Quirites, cit., cap. I, § III.D. “Hegel” 35-40; cfr. § IV.A. “‘Magistrat’ e ‘Volk’ nel pensiero di Mommsen e gli sviluppi dello «Stato astratto»” 41-44. Cfr. peraltro, supra, nt. 33.

[36] Leviathan, § XVII “Of the Causes, Generation, and Definition of a COMMON-WEALTH” «he that carryeth this Person [il «great LEVIATHAN <…> Mortall God»], is called SOVERAIGNE, and said to have Soveraigne Power" and every one besides, his SUBJECT»]. La espressione usata per indicare la rappresentanza del ‘common-wealth’ è “portarne la persona”.

Cfr. M. WEBER, loc. cit. (supra, nt. 29).

[37] Vedi, supra, nt. 32.

[38] Nella definizione della categoria occorre rammentare, oltre Adam Ferguson (An essay on the history of civil society, London 1767), Friedrich Hegel (Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin 1820-1821, §§ 182-256).

Si veda, per una ricostruzione istituzionale, G. BEDESCHI e S. GINER, v. Società civile, in Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, 1998. Bedeschi e Giner illustrano anche i contributi dati, alla definizione di società civile, da Karl Marx (in particolare nel saggio sulla «Questione ebraica, redatto nel 1843 e pubblicato nel 1844 sugli "Annali franco-tedeschi"») e da Antonio Gramsci.

[39] Vedi, supra, nt. 30.

[40] Vedi, infra, § 2.c, ntt. 85 s., citazione di Adam Smith.

[41] Leviathan, §§ XX1 “Of the LIBERTY of Subjects” e XXII “Of systemes subject, politicall, and private”; cfr., supra, nt. 37 e, infra, nt. 55, citazione di Karl Ludwig von Haller.

[42] Sulla organizzazione, ivi descritta, delle unità collettive come “sequele” di un Capo, vedi L. CANFORA, La Germania di Tacito da Engels al nazismo, Napoli 1979; cfr. R. FIORI, Sodales, ‘Gefolgschaften’ e diritto di associazione in Roma arcaica (VIII-V sec. a.C.), in Societas - Ius. Munuscula di allievi a Feliciano Serrao, Napoli 1999.

[43] La identità o, quanto meno, la piena continuità della forma di governo rappresentativa con quella feudale è affermata con forza (seppure con opposti giudizi di valore) da entrambe le parti del dibattito gius-politico del Settecento.

Vedi MONTESQUIEU (EdL, in part. 11.8 “Pourquoi les anciens n’avaient pas une idée bien claire de la monarchie” «Les anciens ne connaissaient point […] le gouvernement fondé sur un corps législatif formé par les représentants d'une nation. […] Voilà l’origine du gouvernement gothique parmi nous. Il fut d’abord mêlé de l'aristocratie et de la monarchie. Il avait cet inconvénient que le bas peuple y était esclave [!]. C’était un bon gouvernement qui avait en soi la capacité de devenir meilleur. […] la meilleure espèce de gouvernement que les hommes aient pu imaginer.» cfr. 30. “Théorie des lois féodales chez les Francs dans le rapport qu’elles ont avec l’établissement de la monarchie”) e ROUSSEAU (CS, 1.4 “De Lʼesclavage «gouvernement féodal, systême absurde sʼil en fut jamais, contraire aux principes du droit naturel, & à toute bonne politie»; 2.15. Des Députés ou Représentans «Lʼidée des représentans est moderne: elle nous vient du Gouvernement féodal, de cet inique & absurde Gouvernement dans lequel lʼespece humaine est dégradée, & où le nom dʼhomme est en déshonneur. Dans les anciennes républiques & même dans les monarchies, jamais le peuple nʼeut des représentants; on ne connoissoit pas ce mot-là.»).

Tale identità appare affermata anche da Max Weber (vedi, supra, nt. 29).

[44] Vedi, supra, nt. 12.

[45] HOBBES, Leviathan, XVII cit., supra, nt. 30.

LUCIA G. SCIANNELLA, I Parlamenti Legislatori, in DPCE [Diritto Pubblico Comparato ed Europeo] online 2021 [Numero speciale I sistemi normativi post-vestfaliani], 232, si sofferma sul «dogma dell’onnipotenza del Parlamento, ben enucleato nei commenti dei principali pensatori dell’epoca, da Blackstone a De Lolme; [onnipotenza] già in passato esaltata da Smith, come insieme delle tre principali componenti del Regno, ma che ora riguardava, in via esclusiva, l’organo parlamentare».

[46] «We will moreover that each free man in our kingdom shall choose a lord, from us or our faithful, such a one as he wishes.» (Documents Illustrative of Feudalism, in Translations and Reprints from the Original Sources of European History, vol. 4, no. 3, ed. Dana Carlton Munro, Philadelphia: Department of history of the university of Pennsylvania 1902, 2-32).

[47] Regola decisiva è la partecipazione dei maggiori Baroni ecclesiastici e laici alla disciplina delle imposte (art. 12 e 14). In proposito, M. CARAVALE, La concessione della Magna Carta, in Historia et ius 8, 2015.

[48] Sull’editto di Edoardo I, vedi: W. STUBBS, Select Charters and other Illustrations of English Constitutional History from the Earliest Times of the Reign of Edward the First, 1a ed., Oxford 1870, riedizione della 9a ed. 1913, Oxford 1962, 476 «cum plena potestate pro se et tota communitate comitatus praedicti, ad consulendum et consentiendum pro se et communitate illa hiis quae comites, barones et proceres praedicti concorditer ordinaverint in praemissis» (cfr. 457 s.; 472 s.; 481 s.); J. GORONWY EDWARDS, The Plena Potestas of English Parliamentary Representatives, in Oxford Essays in Medieval History, presented to H.E. Salter, Oxford 1934; C. MÜLLER, Das imperative und freie Mandat. Überlegungen zur Lehre von der Repräsentation des Volkes, Leiden 1966, 69-71, Viertes Kapitel “Plena potestas und repräsentative Versammlungen”, § A. “Das freie Mandat in England”, 5. “Repräsentative Stellung der Commoners” 137 ss. Per lo stato della dottrina sul binomio mandato libero o imperativo vedi anche N. ZANON, Libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’articolo 67 della costituzione, Milano 1991, il quale però (35) individua la “prima affermazione” del mandato libero «Nel 1571 [quando] i Commons vennero invitati a votare un Bill che doveva confermare uno Statute di Enrico V, secondo il quale gli elettori di ciascun Borough o di ciascuna County potevano scegliere come loro rappresentanti solo knights o burgesses che risiedessero in quel Borough o in quella County». Infatti «Nel dibattito che ne seguì, fu tuttavia osservato che “the whole body of the realm, and the good service of the same, was rather to be respected, than the private regard of place privilege or degree of any person”.».

Cfr. C. JOURNES, L’État britannique, Paris 1985, 44 «A la fin du XIIIe siècle et dans la courant du XIVe, trois caractéristiques essentielles marquent l’originalité du Parlement anglais, par rapport aux autres assemblées apparues en Europe dans le même période: l’idée même de représentation, une division en deux Chambres, des compétences relativement importantes. [...] L’idée même de représentation, c’est-à-dire d’agissements individuels au nom d’une communauté [...], est dirigée contre les communautés représentées».

Cfr. ancora MAX WEBER, loc. cit., supra, nt. 29.

[49] Per questo balzo di potere dei delegati delle Città nel Parlamento inglese (rispetto ai “mandatari” vincolati, delle Città nell’originario Parlamento di León del 1188 [vedi, infra, § 3.b, ntt. 149 s.]) pare accertata la utilizazione della costruzione gius-canonista delle personae fictae vel repraesentatae. Vedi G. POST, Plena potestas and consent in medieval assemblies: A Study in Romano-Canonical Procedure and the Rise of Representation, 1150-1325, in Traditio, vol. 1, 1943, 355-408. Realmente quella costruzione era stata portata pochi anni prima all’attenzione dei giuristi, dal canonista Sinibaldo dei Fieschi (quindi Papa Innocenzo IV, morto nel 1254; in proposito, vedi A. ROTA, La persona giuridica collettiva nella concezione di Sinibaldo dei Fieschi (Papa Innocenzo IV), in Archivio storico sardo di Sassari 3, 1977, 5 ss.; cfr. R. FEENSTRA, L’histoire des fondations (à propos de quelques études recentes), in Tijdschrift vor Rechtsgeschiedenis 24.1, 1956, il quale, pure registrando presso Pierre de Belleperche (Petrus de Bellapertica, ‘romanista’ della ‘scuola di Orleans’), il primo uso della espressione persona repraesentata, conviene con il riferire a Sinibaldo de Fieschi (ed alla scienza giuscanonistica) la connessa teorizzazione.

Si deve, però, non dimenticare che la costruzione giuscanonista è funzionale (e, pertanto, applicabile in termini di rigore logico) soltanto alla interpretazione e alla azione di una assolutamente specifica unità collettiva ecclesiale. Sulla nozione di “persona” nella teologia, vedi A. MILANO, Persona in teologia. Alle origini del significato di persona nel cristianesimo antico, 2a ed., Roma 1996.

[50] Vedi G. DUSO, La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto, Milano 2003, in part. § 2.8 e ID., La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica, Monza - Milano 2007, in part. 5.2. Duso ha scritto la “Introduzione” alla traduzione italiana di HASSO HOFMANN, Repräsentation: Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, Tesi, Berlino 1974: Rappresentanza - Rappresentazione, tr. di C. Tommasi [= Per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 72] Milano 2007 ed ha approfondito l’argomento in ID., Ripensare la rappresentanza alla luce della teologia politica, in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico 41, 2012, in part. § 4 “La teologia politica e la struttura della rappresentazione”.

[51] Leviathan, “The Introduction” (cit., supra, nt. 36).

[52] Dal quale lo “Staat” hegeliano ricaverà tutte le proprie, fondamentali caratteristiche. Vedi, infra, ntt. 72-75.

[53] Leviathan, Part II “Of Common-Wealth”, § XVII “Of the Causes, Generation, and Definition of a COMMON-WEALTH”: «The only way to erect such a Common Power […] is, to conferre all their power and strength upon one Man, or upon one Assembly of men etc. etc.»; cfr. § XIX “Of the severall Kinds of Common-wealth” «The different Formes of Common-wealths but three […] When the Representative is One man, then is the Common-wealth a MONARCHY: when an Assembly of All that will come together, then its a DEMOCRACY, or Popular Common-wealth: when an Assembly of a Part onely, then it is called an ARISTOCRACY.».

La definizione hobbesiana del “Leviatano democratico” suona irrisoria. La opzione hobbesiana della forma di governo non è quella tra i tipi di rappresentanza ma è quella ˗ a monte ˗ per la rappresentanza e contro la partecipazione, con la conseguente natura di “sudditi” (non di “cittadini”) dei membri della collettività (vedi, supra, nt. 42). Seppure non assolutamente irrilevante, è assolutamente secondaria la opzione sul numero di rappresentanti.

[54] Vedi ancora, supra, nt. 42.

Tra il 1814 e il 1834, a Winterthur, escono i sei volumi del giurista svizzero KARL LUDWIG VON HALLER (noto come Anti-Rousseau e campione dichiarato della “Restaurazione”): Restauration der Staats-Wissenschaft oder Theorie des natürlich-geselligen Zustands der Chimäre des künstlich-bürgerlichen entgegengesezt, nei quali l’autore si fa carico (contro la dottrina e la prassi rivoluzionarie, che volevano tutti “cittadini”) di distinguere da questi i buoni “sudditi”: «müssen […] die […] Unterthanen nicht Bürger oder Staatsbürger, vielweniger wie es in Frankreich während der Revolution und seither in Ausland geschah, Söhne des Vaterlandes u.s.w. genannt werden». Sulla attenzione di Haller alla dottrina di Hobbes, vedi A. KRUSKA, Die Polemik der Restauration. Metapolemische und ideengeschichtliche Betrachtungen zum Initialband der Restaurationsschrift Karl Ludwig von Hallers, Bielefeld 2019, passim.

[55] Leviathan, XVI “Of PERSONS, AUTHORS, and things Personated” «feigned or artificial person»; cfr. XXII “Of systemes subject, politicall, and private” «artificiall, and fictitious Bodies».

[56] Ovvero del suo “agire giuridico”: vedi M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Roma 1990, cap. quarto “Fatti, atti, negozi giuridici”, in part. § 53 “La manifestazione di volontà”, 198-200.

[57] Leviathan, XVI cit. «A multitude of men are made one person when they are by one man, or one person, represented; so that it be done with the consent of every one of that multitude in particular. For it is the unity of the representer, not the unity of the represented, that maketh the person one. […] Likewise Children, Fooles, and Mad-men that have no use of Reason, may be Personated by Guardians, or Curators».

Il ‘presupposto’ è diverso perché (ibidem) i minori o folli «can be no Authors» della loro rappresentanza; cfr. però, infra, ntt. 76 s., lo sviluppo savignyano.

[58] Leviathan, § XVII, «Mortall God» cit., supra, nt. 30; cfr. §§ XX, «Soveraign Power Ought In All Common-wealths To Be Absolute» e XXX “Of the Office of the Sovereign Representative”.

[59] Vedi, supra, nt. 44.

[60] Vedi ancora, supra, nt. 44.

[61] Loc. cit.: Montesquieu individua lo strumento della “limitazione” del potere nella reciproca “faculté d’empecher” attribuita a ciascuno dei titolari delle tre “puissances” (“législative”, “exécutrice” e “de juger”) in cui si articolano i “pouvoirs” di “chaque État” ma con la precisazione che «il ne faut pas que la puissance législative ait réciproquement la faculté d'arrêter la puissance exécutrice. Car, l'exécution ayant ses limites par sa nature, il est inutile de la borner».

[62] P. SCHIERA, v. Assolutismo, in Dizionario di politica, a cura di N. Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino, Torino 1983, 56-62.

[63] I cui massimi esponenti sono rispettivamente Montesquieu e Rousseau, vedi, supra, nt. 44 e, infra, § 3.b, ntt. 163-167.

MONTESQUIEU, EdL, 1748, 11.7 e 8 definisce «modèle» la «constitution d’Angleterre» (descritta al § 11.6).

J.-J. ROUSSEAU, Discours sur lʼorigine et les fondemens de lʼinégalité parmi les hommes, 1753-1755, scrive «Le Peuple Romain lui-même, ce modèle de tous les Peuples libres».

[64] Memorie istituzionali dei concili provinciali della repubblica imperiale romana. Vedi G. LOBRANO - P.P. ONIDA, Res Publica: democracia durable y crecimiento. De la Polis a la Confederación Municipal, in Mediterráneo y América Latina. Instrumentos de cooperación, a cura di P.P. Onida, Sassari 2023, § IV.4 “‘Assemblées provinciales’ contra ‘Parlements’ en Francia (siglo XVIII)”.

[65] Cfr., infra, ntt. 122, 153 e 185, a proposito della concezione partecipativa, non-rappresentativa della federazione, espressa da Johannes Althusius.

[66] The Federalist, I-II, New York 1788.

Vedi M. BASSANI, Gli avversari della Costituzione americana: ‘antifederalisti’ o federalisti autentici?, ampia introduzione alla antologia da lui curata: Gli antifederalisti. I nemici della centralizzazione in America, Torino 2011, 9-63.

[67] A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, I, Paris 1835, Première partie, Chap. V, § XII “Des effets politiques de la décentralisation administrative aux États-Unis”: «très grande centralisation gouvernementale […] extrême décentralisation administrative», della quale ultima Tocqueville riconosce peraltro «Quelques effets fâcheux qui résultent aux États-Unis».

Cfr. ID., De la démocratie en Amérique, II, Paris 1840, Quatrième partie, Chapitre IV. “De quelques causes particulières et accidentelles qui achèvent de porter un peuple démocratique à centraliser le pouvoir ou qui l’en détournent”: «chez les peuples démocratiques le gouvernement ne se présentait naturellement à l’esprit humain que sous la forme d’un pouvoir unique et central […] la masse confuse qui reste n’ayant encore ni l’organisation ni les habitudes qui lui permettent de prendre en main l’administration». Si noti il nesso tra la nozioni di “potere centrale” e la nozione di “massa”.

[68] P. KING, Federalism and federation, Baltimore 1982, 24 (cfr. M. BASSANI, Gli avversari della Costituzione americana, cit., 42). Preston King è uno ‘specialista’ di Thomas Hobbes, di lui si vedano anche The Ideology of Order: A Comparative Analysis of Jean Bodin and Thomas Hobbes, New Yotk 1974, e, a cura di, Thomas Hobbes. Critical Assessments, New York 1993.

[69] Discorso tenuto all’Athénée royale di Parigi nel 1819 e riprodotto in B. CONSTANT, Œuvres politiques de Benjamin Constant, a cura di Ch. Louandre, Paris 1874, 258-286.

[70] Vedi, in proposito, A. BERLAN, Participer ou être représenté: Benjamin Constant «liberté des Anciens, liberté des Modernes», in EHNE - Encyclopédie d’Histoire Numérique de l’Europe, 11/04/22.

[71] Raccolte e pubblicate postume, nel 1837, da Eduard Gans e dal figlio Karl von Hegel.

Traduzione italiana: Lineamenti di filosofia del diritto Diritto naturale e scienza dello stato in compendio, con le “Aggiunte” di E. Gans (ricavate dagli appunti presi a lezione dagli allievi Heinrich Hotho e Karl Julius von Griesheim), a cura di G. Marini (traduzione italiana di G. Marini delle Grundlinien, 1821, e di Barbara Henry degli “Zusätze” di Gans, inseriti nella 2a edizione delle Grundlinien: Werke, VIII, 1833), 2a ed., Bari-Roma 1999.

[72] Dalle Vorlesungen: Die Vernunft in der Geschichte, edita da Johannes Hoffmeister, Hamburg 1955, 114 «Das geistige Individuum, das Volk, insofern es in sich gegliedert, ein organisches Ganze ist, nennen wir Staat».

[73] Grundlinien, in particolare § 309 e la “Aggiunta” (“Zusatz”) di Eduard Gans al medesimo § sul significato della “Repräsentation”.

[74] Grundlinien, § 258 (secondo della Sezione [la III] dedicata allo Stato), “Aggiunta” di Gans: «Es ist der Gang Gottes in der Welt, daß der Staat ist; sein Grund ist die Gewalt der sich als Wille verwirklichenden Vernunft.».

[75] «dient die Stellvertretung auch als Erſatz für die […] fehlende eigene Handlungsfähigkeit, und […] durch ſie wird es möglich, die Rechtsverhältniſſe des Unmündigen, des Wahnſinnigen, des Interdicirten, ſo wie die der juriſtiſchen Perſonen, durch freye Handlungen neu zu geſtalten, welches ohne Stellvertretung meiſt ganz unmöglich ſeyn würde».

[76] Vol. 3, § 113, 92-98, in part. 92-94 «Urſprünglich beſtand der ſtrenge, für den Rechtsverkehr ſehr beſchwerliche Grundſatz, daß eine Vertretung nur gelte durch die von unſrer juriſtiſchen Gewalt abhängenden Menſchen, und auch durch dieſe nur zum Erwerben, nicht zur Verminderung des Vermögens. […] der Vater zu ſeiner Bequemlichkeit den Sohn nicht als Inſtrument gebrauchen konnte. […] Unabhängige Menſchen endlich konnten nach keiner Seite hin eine wirkſame Vertretung übernehmen […] Ein ſo beſchränkender Grundſatz konnte ſich nicht erhalten, ſobald der Verkehr lebendiger und vielſeitiger wurde. etc. etc.».

[77] P. LABAND, Die Stellvertretung bei dem Abschluß von Rechtsgeschäften nach dem allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuch, in Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht 10, 1866, 183-241.

Paul Laband non circoscrive il proprio interesse al diritto privato e diviene anzi uno dei giuristi più autorevoli della sua epoca nella materia del diritto pubblico, dove trasporta la dottrina della “rappresentanza”, da lui formulata in gioventù per i rapporti di diritto commerciale. Uno dei suoi scritti più tardi è, infatti, Die Vertretung des Volkes durch das Parlament pubblicato una prima volta nel 1912 e quindi negli Scritti in memoria di Angelo Majorana, I, Catania 1914. In questo scritto, Laband si interroga circa la esistenza di “una volontà del Popolo” e risponde negativamente: «Giebt es überhaupt einen Volkswillen?») e nega che si possa parlare di “mandato” del Popolo («Mann sprach und spricht noch heute vom “Mandat” des Abgeordneten; aber alles, was für den Begriff des Mandats wesentlich ist, fehlt.».

[78] Il terzo e ultimo volume uscirà anche esso a Düsseldorf in due “Abtheilungen” successive: nel 1869 e nel 1870 (vedi la “Vorrede” alla prima edizione dell’intero volume terzo, datata «Berchtesgaden, den 1. September 1870»).

[79] Vol. 2°, tomo 2°, 1a ed., 1866, § 482, 391, nt. 6: «Das Wort iussus hat hier den technischen Sinn, welcher in § 412 note 8 bezeichnet worden ist; es bedeutet nicht Befehl, sondern Verweisung, Anweisung.».

[80] “Die Stellvertretung”, cit., 203, 205 e 209.

[81] Vol. 1°, 2a ed., 1867, § 74, 174, nt. 1: «Die Römer bezeichnen die Vollmacht mit dem nämlichen Ausdruck, mit welchem sie auch der Auftrag bezeichnen (mandatum), s. z. B. l. 42 § 2 D. de proc. 3.3 Unsere Rechtsprache ist reicher; Auftrag bezeichnet, dass Einer für ein Andern etwas thun muss, Vollmacht, dass Einer für einen Andern etwas thun darf. Allerdings kann in dem Auftrage zum Vollzuge eines Rechtsgeschäftes kann auch eine Vollmacht liegen; aber es ist dies nicht notwendig der Fall: der Auftrag kann auch darauf gerichtet sein, dass der Beauftragte bloß für sich handeln solle. Ebenso kann es eine Vollmacht gehe ohne Auftrag. Vgl. hierzu Laband (§ 73*) S. 203 fg. – Die Vollmacht in ihrer Richtung auf den dritten Kontrahenten, insofern nämlich der Vollmachtgeber in der Vollmacht dem Dritten Kontrahenten gegenüber erklärt, das von diesem mit dem Bevollmächtigten abgeschlossene Rechtsgeschäft als mit sich abgeschlossen anerkennen zu wollen, bezeichnen die Römer als iussus. Vgl. II § 412 Note 8, § 482 Note 6.».

[82] Vedi, G.C. SEAZZU, Due, opposti “diritti civili” romanisti: BGB e Code Napoléon, in Pandette di Pothier o di Windscheid etc., a cura di Id., cit., 11 ss.

[83] Esemplare l’‘Aktiengesetz’ del 1937, estensione alle società per azioni del regime già sancito dal BGB per l’agire giuridico delle società. Di questa legge (soltanto recentemente approdata anche in Italia con il D.L. 6/2003) FRANCESCO GALGANO (Lex mercatoria, 4a ed., Bologna 2001, 159 ss.) ha scritto essere contro la «democrazia azionaria» in applicazione del “Führeprinzip”; cfr. G. LOBRANO e P.P. ONIDA, Rappresentanza o/e partecipazione. Formazione della volontà «per» o/e «per mezzo di» altri. Nei rapporti individuali e collettivi, di diritto privato e pubblico, romano e positivo, in Diritto @ Storia n. 14, 2016, nt. 22, https://www.dirittoestoria.it/14/contributi/Lobrano-Onida-Rappresentanza-o-e-partecipazione.htm.

[84] Formulata nel primo dei due volumi pubblicati nello stesso anno a Londra da “W. Strahan and T. Cadell”: Book 1, Chapter 2 “Of the Principle which gives occasion to the Division of Labour” «It is not from the benevolence of the butcher the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest».

[85] In The Theory of Moral Sentiments, opera pubblicata a Londra nel 1759 cioè alcuni anni prima di The Wealth of Nations, SMITH invoca frequentemente il ruolo della divina “Provvidenza”. In particolare, nella parte VII “Of Systems of Moral Philosophy”, cap. I “Of those Systems which make Virtue consist in Propriety” egli scrive «As all the events in this world were conducted by the providence of a wise, powerful, and good God, we might be assured that whatever happened tended to the prosperity and perfection of the whole.». Cfr. la menzione del ruolo del “buon Dio” nella stessa opera, parte I “Of the Propriety of Action”, sezione II “Of the Degrees of the different Passions which are consistent with Propriety”, capitolo III “Of the unsocial Passions”.

La “divinamente provvidenziale mano invisibile del mercato” consente a tutti i singoli uomini di concentrarsi nella competizione interindividuale disinteressandosi delle sorti comuni. In The Wealth of Nations, la categoria di “competition” è assolutamente centrale ed estremamente ricorrente. Vedi, in particolare: il § 1.2 cit., supra, nt. 85, il § 1.7 «competition between buyers in order to procure stocks of a commodity, and competition between sellers in order to get rid of certain stocks» e il § 4.2 sulla «invisible hand».

Vedi, supra, nt. 30, corrispondenti passi hobbesiani.

Occorre peraltro osservare che non mancano interpretazioni più sfumate e/o complesse della dottrina smithiana.

[86] Con autori quali: HERBERT SPENCER (Principles of Biology, London - Edinburgh 1864), WALTER BAGEHOT (Physics and politics, London 1872) e LESLIE STEPHEN (The science of ethics, London 1882).

[87] Formulata da HERBERT SPENCER, Op. cit.

Su cui vedi l’ampia ‘voce’ Darwinismo sociale di T. BOZZI, in Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, 1992.

[88] Vedi A. SERRA, La democrazia di Karl Marx. La Kritik e la Comune di Parigi: per una «forma politica espansiva», in Cosmopolis. Rivista di filosofia e teoria politica XIX, 1, 2022.

[89] Marx, iscrittosi alla facoltà di giurisprudenza nel 1835, abbandona gli studi giuridici per quelli filosofici già nel 1837.

[90] K. MARX, Zur Kritik der politischen Ökonomie, 1859, “Vorwort”. Scritto circa dieci anni prima dei contributi di Laband-Windscheid (citt.) ma già dieci anni dopo il System di Savigny (cit.).

Al tema ha dedicato vari studi RICCARDO GUASTINI, secondo cui «il marxismo ha programmaticamente escluso dal suo orizzonte di studio le istituzioni, il diritto, lo Stato in quanto sovrastruttura. Concependo, a seconda dei casi, la sovrastruttura come inutile e ininteressante superfetazione della base economica, o come distorsione della base, o senz’altro come vuota apparenza fenomenica» (“Introduzione” a H. KELSEN, La teoria del bolscevismo e altri saggi, Milano 1981, 12; vedi anche ID., Il diritto come sovrastruttura: in che senso?, in Materiali per una storia della cultura giuridica IX, 1979, 237-251; ID., “Introduzione”, in Marxismo e teorie del diritto, a cura di Id., Bologna 1980, 14; ID., L’ambigua utopia. Marx criticato da Kelsen, in Sociologia del diritto 9, 2, 1982, 5-22). Si veda anche DANILO ZOLO (La teoria comunista dell’estinzione dello Stato, Bari 1974 [il cui punto di partenza è “il superamento comunista dello Stato rappresentativo, forma specifica del dominio di classe borghese]; I marxisti e lo Stato, a cura di Id., Milano 1977; cfr. ID., Complessità e democrazia, Torino 1987).

[91] François Guizot ha scritto: «Démocratie. C’est le mot souverain, universel. Tous les partis l’invoquent et veulent se l’approprier comme un talisman. Les monarchistes ont dit: “Notre monarchie est une monarchie démocratique [...]”. Les républicains disent: “La République, c’est la démocratie se gouvernant elle-même. [...]”. Les socialistes, les communistes, les montagnards veulent que la République soit une démocratie pure [...]. Tel est l’empire du mot démocratie que nul gouvernement, nul parti n’ose vivre, et ne croit le pouvoir, sans inscrire ce mot sur son drapeau». (F. GUIZOT, De la démocratie en France (janvier 1849), Bruxelles 1849, 9 s.).

[92] G. MOSCA, Teorica dei governi e governo parlamentare, Torino 1884; V. PARETO, Les systèmes socialistes, Paris 1902; cfr. G. SOLA, La teoria delle élites, Milano 2000.

[93] LENIN, Was tun, Stuttgart 1902; cfr. R. MICHELS, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, Leipzig 1911.

[94] K. MANNHEIM, Ideologie und Utopie, Bonn 1929; A. GRAMSCI, Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, Torino 1949 (secondo volume dei Quaderni dal carcere, pubblicati a cura di P. Togliatti e F. Platone); cfr. N. BOBBIO, v. Intellettuali, in Enciclopedia del Novecento, Treccani, 1978.

[95] Cfr. la opposta osservazione rousseauiana (CS, 2.7 “Du Législateur”): «les décemvirs eux-mêmes ne sʼarrogèrent jamais le droit de faire passer aucune loi de leur seule autorité. Rien de ce que nous vous proposons, disoient-ils au peuple, ne peut passer en loi sans votre consentement. Romains, soyez vous-mêmes les auteurs des loix qui doivent faire votre bonheur.».

[96] Cito dalla traduzione italiana di Dario Romeo della versione originale inglese presente sul MIA (Archivio Internet dei Marxisti, vedi https://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1890/9/21-bloch.htm).

[97] T. GAZZOLO, Antonio Gramsci e la teoria del diritto, in Materiali per una storia della cultura giuridica Fascicolo 2, dicembre 2018, 332; cfr. peraltro 328 «i riferimenti al diritto, nei testi gramsciani, possono sembrare, almeno ad una prima lettura, “marginali”, anche se ricorrenti. Ed è questa marginalità, in fondo, ad aver giustificato fino ad oggi la scarsa valorizzazione di tale tematica non solo da parte della storiografia dedicata al pensatore sardo, ma anche nell’ambito degli studi dedicati al diritto ed alla filosofia giuridica marxista». Della ottima ricostruzione di Gazzolo ho qualche difficoltà a condividere l’avverbio “profondamente” (vedine citazione nel testo). L’ampia e puntuale bibliografia raccolta da Gazzolo mi esenta da ulteriori citazioni.

[98] G. LOBRANO e P.P. ONIDA, Rappresentanza o/e partecipazione. Formazione della volontà «per» o/e «per mezzo di» altri. Nei rapporti individuali e collettivi, di diritto privato e pubblico, romano e positivo, cit., § I.1.2.a, nt. 25.

Per una notizia sul dibattito la bibliografia in materia di “crisi della democrazia rappresentativa” vedi CATERINA LUCERI, La crisi della democrazia rappresentativa. Nuove istanze democratico-deliberative tra deriva populista ed e-democracy, in Magazine, Treccani, 2020, ivi ulteriore bibliografia.

[99] Vedi, esemplarmente, M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, Milano 2001, 117: «proprio questa crisi, tuttavia, rafforza – paradossalmente – la necessità della rappresentanza, poiché, nello sfaldamento del rappresentato, la sede parlamentare diventa il luogo in cui si tenta, in qualche modo, di ridurre ad unità i dispersi brandelli di un pluralismo troppo disarticolato. Perduta la pretesa di rappresentare nella sua interezza una società troppo complessa, la rappresentanza può almeno servire a darle una forma politica.»; cfr. ID., Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in AA.VV., Esposito, Crisafulli, Paladin. Tre costituzionalisti nella cattedra padovana, Convegno Padova, 19-20-21 giugno 2003, atti ‘on-line’ in AIC - Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Atti di Convegni).

Cfr. G. LOBRANO, Per la Democrazia: Confederazione delle (piccole) Città relazione tenuta a Plovdiv (Bulgaria), 16-17/11/2018, conferenza organizzata dalla Università di Plovdiv per la protezione dei beni culturali nel Europa, in occasione della elezione della Città di Plovdiv a capitale culturale europea per il 2019, i cui atti pubblicati sono stati in lingua bulgara e caratteri cirillici: G. LOBRANO, Относно демокрацията: културата и градъ = About Democracy: the Culture and the City, in Право и културни ценности =Law and cultural values, Sofia 2019, 138-150.

Avevo affrontato lo stesso tema a Roma, il 9/11/ 2018, nella “Giornata di Cultura Politica Europea”, organizzata da Università di Roma Tor vergata - Scienze dell’Amministrazione e delle relazioni internazionali su “Democrazia e prossimità” [ http://www.dusan-sidjanski.eu/sites/default/files/PDF/CONFERENCES_CEC/Programme_Intl_Workshop_on_Democracy_Proximity_Rome_9_Nov_2018.pdf ].

[100] In forza del cosiddetto “TINA-Principle” formulato negli anni ’80 del secolo scorso (CLAIRE BERLINSKI, There Is No Alternative: Why Margaret Thatcher Matters, New York 2008).

[101] Si veda in particolare J. FISHKIN, Democracy and deliberation: New directions for democratic reform, Yale 1991 e suoi ulteriori scritti di simile oggetto; sul quale vedi, ad es.: AA.VV., Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: e-democracy, Roma 2004, in particolare cap. 1.3 “E-democracy; un concetto a più dimensioni”.

[102] J. LENOBLE e M. MAESSCHALK, L’action des normes. Éléments pour une théorie de la gouvernance, Sherbrooke 2009, “Introduction”; quindi EID., Démocratie, Droit et Gouvernance, Sherbrooke 2011, “Introduction”, in part. §§ 1. “Le premier blocage de la théorie de la démocratie” («Nous parlerons pour caractériser ce blocage d’une “croyance représentative” persistante dans les théories appliquées de la démocratie.») e 2. “Le second blocage de la théorie de la démocratie” («L’idée émerge, tant dans les transformations qui affectent la réalité de nos sociétés que dans la pensée politique de la démocratie, d’un nécessaire renforcement des formes de participation des citoyens à l’exercice du pouvoir. Cependant, le terme reste souvent vague. De plus, même là où l’analyse se fait plus fine, l’exigence que ce terme dénote reste plus de l’ordre de la boîte noire que d’une opération théoriquement construite.»).

[103] D. D’ORSOGNA, Coalescenze della funzione amministrativa, in CERIDAP [= Centro di Ricerca Interdisciplinare sul diritto delle Amministrazioni Pubbliche - Università degli Studi di Milano] 15 aprile 2024.

[104] Vedi, in particolare, i §§ 1 “Il problema della definizione” e 2 “Pace negativa e positiva”, entrambi redatti da Bobbio.

Nel § 1 “Il problema della definizione”, Bobbio scrive che nel «caso [di una definizione binaria] in cui uno dei due termini viene sempre definito per mezzo dell’altro […] si dice che, dei due termini, quello che viene definito è il termine forte, l’altro, quello che viene definito unicamente come la negazione del primo, è il termine debole. Nella coppia guerra-pace il termine forte è il primo, il termine debole il secondo, sia nel linguaggio colto sia nel linguaggio corrente. Il che ha per conseguenza che la nozione di pace presuppone quella di guerra, o, più in generale, ogni discorso sulla pace presuppone il discorso sulla guerra. Si può anche dire con altra espressione che nella coppia guerra-pace il primo è il termine indipendente, il secondo è quello dipendente. Prova ne sia che nella millenaria letteratura sul tema della guerra e della pace si possono trovare infinite definizioni di guerra, mentre si trova di solito una sola definizione di pace, come fine o cessazione o conclusione o assenza o negazione della guerra, quale che ne sia la definizione.» Bobbio cita (giudicandolo implicitamente conciliabile con la propria definizione negativa della pace) l’art. 11 della costituzione italiana ove si «ripudia la guerra come […] mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».

Nel § 2 “Pace negativa e positiva”, Bobbio contesta espressamente «il significato che al termine positivo ‛pace’ viene dato in alcuni ambienti della peace research, con particolare riguardo agli studi, sotto molti aspetti di grande rilievo, che Johan Galtung [Id., Peace: research, education, action, Copenaghen 1975] ha condotto negli ultimi vent’anni soprattutto attraverso la rivista ‟Journal of peace research”» Bobbio osserva che «Galtung parte, anche lui, dall’osservazione che le scienze sociali hanno dedicato maggiore attenzione alla guerra che alla pace, come è accaduto alla psicologia che ha studiato più le malattie mentali che non la creatività della mente umana, e in base a questa osservazione condanna la tendenza a definire la pace come non guerra, non riconoscendo in tal modo le buone ragioni, su cui [rammenta Bobbio] mi sono soffermato precedentemente, di questo modo tradizionale e a mio parere perfettamente comprensibile e giustificato di porre il problema della pace.». La osservazione di Galtung, riferita da Bobbio, mi rammenta la affermazione attribuita al noto compositore e drammaturgo americano Jonathan Larson: «The opposite of war isn’t peace... It’s creation!» (W. BURNS, The Opposite Of War Isn’t Peace, It’s Creation, in Forbes, Dec 31, 2015).

[105] Vedi, supra, ntt. 72 s.

[106] Grundlinien, § 258: «dessen [degli Stati] absolute Autorität und Majestät»; cfr., supra, nt. 75.

[107] Cfr. CRISTIANA MARIA PETTINATO, Dalla “guerra giusta” all’ecologia umana della pace: la giustificazione della guerra nel magistero pontificio degli ultimi decenni, in Diritto e Religioni Semestrale, Anno XII - n. 2, 2017, 657 «Nel pensiero di Kelsen, ad esempio, il concetto di pace è puramente negativo, come lo stato caratterizzato dall’assenza dell’uso della forza: “the absence of force in the relationship among states” [Ead., The Law of The United Nations: A Critical Analisys of Its Fundamental Problems, London, 1950, p. 19]».

[108] Vedi, supra, ntt. 70 s.

Sulla definizione come ‘libertino’ di Smith, vedi VALENTINA PONZETTO, Autorità del padre e autorità dei libertini nell’«Adolphe» di Benjamin Constant, in Studi Francesi 149, 2006 [Numero speciale - Metamorfosi dei Lumi 3. Le avventure dell’autorità].

[109] C. VON CLAUSEWITZ, Vom Kriege, Vol. 1, Berlin 1832, Erster Teil, Erstes Buch: “Über die Natur des Krieges”, Erstes Kapitel: “Was ist der Krieg?”.

[110] Espressa da La Pira nell’intervento (noto come «La polemologia di Clausevitz è finita») al Forum Unesco in Polonia “per il 30° anniversario della fine della II Guerra Mondiale”, Varsavia, 20 ottobre 1975.

Su tale formula si è soffermato PIERANGELO CATALANO, di cui ricordo: Guerra impossível, segundo o pensamento jurídico de Giorgio La Pira, in Visioni LatinoAmericane Numero 10, Gennaio 2014 (ove, 15, nt. 16, egli scrive «a teoria da “guerra impossível” foi precisada sinteticamente pelo professor de Direito romano Giorgio La Pira na carta de 9 de setembro de 1971 […] Inédito publicado em E. de Miribel, Giorgio La Pira. Sperare contro ogni speranza, Roma, 1994, pp.62 ss., Vol.XI, 217»); ID. e P. SINISCALCO, Parole di presentazione (per un aggiornamento), in Concezioni della pace, a cura di Id., cit., VII; La “guerra impossibile” nell’età atomica. Dialogo delle città bombardate [= Quaderni Mediterranei, rivista dell’Isprom, n. 12], a cura di Id. e M.-R. Mezzanotte, Sassari 2010.

Cfr., supra, § 1, nt. 5, la citazione di Norberto Bobbio.

[111] Vedi, infra, § 3.e, cfr. § 3.d, nt. 17 (rinvio alla Enciclica di Giovanni XXIII).

La profezia di Isaia cui si richiama La Pira è non che i popoli riporranno o distruggeranno spade e lance ma che le «Forgeranno […] in vomeri […] e in falci» (Isaia 2.4).

[112] Vedi, supra, nt. 30.

[113] Vedi, supra, § 2.e.

[114] Mi riferisco alla oggettiva convergenza, sul piano dei risultati, tra lo studente di diritto Marx e il suo professore Savigny (vedi, supra, § 2.c).

[115] Nam cum sit hoc natura commune animantium, ut habeant libidinem procreandi, prima societas in ipso coniugio. Vedi più estesamente e con altre citazioni ciceroniane, infra, § 3.b, in part. nt. 136.

Pure nella autonomia di elaborazioni reciprocamente autonome, appare chiara la ascendenza comune della dottrina giuridica romana con la dottrina politica greca. Aristotele, nella Politica (intr. e trad. it. di R. Laurenti, Roma-Bari 1993) I, 2 1253 a 6, aveva scritto (citando Omero, secolo VIII a.C.): «l’uomo per natura è un essere socievole: quindi chi vive fuori della comunità statale per natura e non per qualche caso o è un abietto o è superiore all’uomo, proprio come quello biasimato da Omero “privo di fratria, di leggi, di focolare”»; cfr. l’Etica Nicomachea (trad. it., intr. e note di C. Natali, Roma-Bari 1999) IX, 9 1169 b 18: «l’uomo, infatti, è un essere sociale e portato per natura a vivere insieme con gli altri». Vedi SILVIA VIDA, La politia aristotelica e l’elogio della medietà, in Montesquieu.it: biblioteca elettronica su Montesquieu e dintorni 2, 2010; GIULIA ANGELINI, L’uomo come ζον πολιτικόν. Un’ipotesi interpretativa di un lemma fondamentale del pensiero aristotelico, in Scienza & Politica vol. XXX, n. 58, 2018, 131-154; A. LONGO, Prime riflessioni su stabilità istituzionale e integrazione sociale, in Nomos. La attualità del diritto 3, 2021.

[116] G. LOBRANO, v. Società. Parte giuridica. Concetti e principi, in Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica, vol. XI., Napoli 2017, § 2.1. “Costituzione mediante contratto a ‘comunione di scopo’ (e assenza del ‘capo’)”.

[117] Vedi, supra, nt. 33, e infra, nt. 168, citazioni di Riccardo Orestano.

[118] Cfr. G.C. SEAZZU, Sui “due corpi del popolo sovrano”, in Diritto @ Storia n. 18, 3021, https://www.dirittoestoria.it/18/contributi/Seazzu-Sui-due-corpi-del-popolo-sovrano.htm (ove si esamina la applicazione alla comprensione del Popolo della dottrina giuridica medievali dei “due corpi del Re” studiata da E.H. KANTOROWICZ, The Kings Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology, Princeton 1957).

[119] J.-J. ROUSSEAU, CS, Livre III. “Où il est traité des Loix politiques, cʼest-à-dire, de la forme du Gouvernement, chap. XV. “Des Députés ou Représentans”, in part., ultimo cpv. e la nota ivi apposta dall’Autore.

Segnalo la osservazione di R. CAPUTO, Centralismo democratico, in Città futura 01/09/2023: «Come dovrebbe essere noto e per questo sconosciuto ai più, la grande dimensione rende impossibile il confronto democratico».

[120] TH. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, Graz 1952 [r.a. 3a ed., Leipzig 1887] III.1., 773: «Wie die Republik in notwendiger Consequenz endigt mit Verwandlung des italienischen Städtebundes in die Roma communis patria, so endigt der Principat damit die Provinzialgemeinden alle erst zu städtischen Gestaltung zu fuhren und dann gleichfalls in Bürgerstädte umzuwandeln. Das Ergebniss dieser Entwickelung, wiedergelegt wie es ist in römischen Rechtsbrüchen, hat insbesondere durch diese mächtige und zum Theile segensreich auf diejenige Entwickelung von Staat und Gemeinde eingewirkt, welche das Fundament unserer Civilisation ist»; cfr. 781: «Seitdem [dopo il bellum sociale] ist die römische Bürgerschaft rechtlich vielmehr die Conföderation der sämtlichen Bürgergemeinden».

Vedi anche N.D. FUSTEL DE COULANGES, Leçons à l’Impératrice sur les origines de la civilisation française, 1869-70, publiées par Pierre Fabre, Paris 1930, 40 «ce régime municipal que les Romains avaient établi chez nous […] a subsisté à travers tout le moyen âge, avec le même caractère et avec les mêmes procédés, presque les mêmes magistratures, le même mode d’élection qui était en usage chez les Romains». Cfr. ID., La cité antique, Paris 1864.

[121] Ovvero, nella esperienza imperiale romana, la consociatio di province che ALTHUSIUS (Politica, 3a ed. 1614) chiamerà “consociatio universalis” (vedi, infra, nt. 153).

[122] A. DI PORTO, Impresa collettiva e schiavo ‘manager’ in Roma antica (II sec. a.C. - II sec. d.C.), Roma 1984.

[123] J.-J. ROUSSEAU, CS, 4.5, individua come “parties constitutives de lʼEtat ovvero de la Cité” il Souverain (cioè il Peuple, che ha titolarità ed esercizio del pouvoir législatif) e il Gouvernement, non il Tribunat: «Le Tribunat nʼest point une partie constitutive de la Cité, & ne doit avoir aucune portion de la puissance législative ni de lʼexécutive».

[124] G. GROSSO, Premesse generali al corso di diritto romano, 4a ed., Torino 1960, 90-93, scrive di «limiti sostanziali dell’attività comiziale, in particolare dell’attività legislativa […] clausole di autolimitazione [contenute nelle leggi] che si concludevano con la sigla e.h.l.n.r. (eius hac lege nihilum rogatum) [e che postulano] l’esistenza di un limite, che era presupposto delle leggi stesse [i.e.] che doveva derivare dalla naturalità di quel ius civile [...]».

[125] Sul “sistema giuridico-religioso” romano vedi P. CATALANO, Linee del sistema del diritto sovrannazionale romano, I, Torino 1965, 30 ss. (preceduto e, in certo modo, introdotto da ID., Contributi allo studio del diritto augurale, Torino 1960); ID., Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II.16.1, Berlin-New York 1978, 445 s. Cfr.: L. D’AMBROSIO, Epigrafia romana, in GR/SR 1, 1992, 33: «“sistema” in cui agiscono homines (quali il populus Romanus Quirites) e dii»; ancora CATALANO, Una civitas communis deorum atque hominum: Cicerone tra temperatio reipublicae e rivoluzioni, in Studia et Documenta Historiae et Iuris 61, 1995) [= Studi in memoria di Gabrio Lombardi II, Roma 1996, 723 ss.; F. SINI, Ut iustum conciperetur bellum: guerra “giusta” e sistema giuridico-religioso romano, in Diritto @ Storia n. 2, 2003, https://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Sini-Iustum-bellum.htm.

[126] Tale ‘dialettica’ appare risuonare (come espressione di una più ampia koiné mediterranea) nel precetto giudaico-cristiano del “dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” (Luc. 20, 20-26; Marc. 12, 13-17; Mat. 22, 15-22; vedi G. LOBRANO, Qualche idea, dal punto di vista del Diritto romano, su origine e prospettive del principio di laicità, in Argomenti 2000 settembre 2007; ID., Quelques réflexions supplémentaires sur la question de la «laïcité» entre «Anciens» et «Modernes», in J. BOUINEAU, Dieux et hommes: modèles et héritages antiques, Vol. I., Pouvoir et persona, Condée-sur-Noireau 2018, 113-136) e, quindi, nella categoria di “sinfonia” tra sacerdotium et imperium evocata dall’Imperatore Giustiniano nella Novella 6 (anno 535) (vedi, infra, nt. 142).

[127] F. SINI, Diritto e pax deorum in Roma antica, in Diritto @ Storia n. 5, 2006, https://www.dirittoestoria.it/5/Memorie/Sini-Diritto-pax-deorum.htm.

[128] MARIA PIA BACCARI, Il concetto giuridico di civitas augescens: origine e continuità, in Studi in memoria di Gabrio Lombardi = Studia et documenta historiae et iuris 61, 1995, 759 ss.; EAD., Civitas amplianda e favor libertatis, in AA.VV., La cittadinanza tra impero Stati nazionali ed Europa, Roma 2018, 33-59.

[129] Vedi G. LOBRANO, La constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda del 212 A.C.: il problema giuridico attuale di ri-comprendere scientificamente la cittadinanza per ri-costituirla istituzionalmente, in La cittadinanza tra impero, stati nazionali ed Europa [Studi promossi per il MDCCC anniversario della constitutio Antoniniana], a cura di M. Barbulescu - E. Silverio - M. Felici, Roma 2017, 87-136.

[130] R. FIORI, La condizione di homo sacer e la struttura sociale di Roma arcaica, in Autour de la notion de sacer, éditeur Th. Lanfranchi, Publications de l’École française de Rome, 2017, Chapitre 7.

[131] Cfr.: Tac., Ann. 11.24 (discorso dell’imperatore Claudio in Senato, 48 d.C.): magistratus mandare.

Per un approccio al significato tecnico di “governo” nel lessico romano, vedi C.M. MOSCHETTI, Gubernare navem, gubernare rem publicam, cit.

[132] G. LOBRANO, La libertas che in legibus consistit, in Diritto @ Storia anno XV, 2017, https://www.dirittoestoria.it/15/tradizione/Lobrano-Libertas-in-legibus-consistit.htm.

[133] MACHIAVELLI, Discorsi, 1513-1519, 1.3.

[134] Eutropio, Breviarium ab urbe condita; una attenta edizione digitale con commento di RAFFAELLA TABACCO è leggibile in file:///C:/Users/Utente/Downloads/Eutropio_Breviarium_ab_Urbe_condita.pdf.

[135] [53] Gradus autem plures sunt societatis hominum. Ut enim ab illa infinita discedatur, proprior est eiusdem gentis, nationis, linguae, qua maxime homines coniunguntur. Interius etiam est eiusdem esse civitatis; multa enim sunt civibus inter se communia, forum, fana, porticus, viae, leges, iura, iudicia, suffragia, consuetudines praeterea et familiaritates multisque cum multis res rationesque contractae. Artior vero colligatio est societatis propinquorum; ab illa enim inmensa societate humani generis in exiguum angustumque concluditur. [54] Nam cum sit hoc natura commune animantium, ut habeant libidinem procreandi, prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, deinde una domus, communia omnia; id autem est principium urbis et quasi seminarium rei publicae. Sequuntur fratrum coniunctiones, post consobrinorum sobrinorumque, qui cum una domo iam capi non possint, in alias domos tamquam in colonias exeunt. Sequuntur conubia et affinitates ex quibus etiam plures propinqui; quae propagatio et suboles origo est rerum publicarum. Sanguinis autem coniunctio et benivolentia devincit homines [et] caritate.

[136] Vedi P.P. ONIDA e G. LOBRANO, Res Publica: democracia durable y crecimiento. De la Polis a la Confederación Municipal, cit., § III.2.a.β, 43 ss.; cfr., supra, nt. 121.

[137] R. MARTINI, Sulla partecipazione popolare ai Concilia provinciali nel tardo Impero, in Centralismo e autonomie nella tarda antichità [= Atti Accademia Romanistica Costantiniana XIII], Napoli 2001, 709 ss.; G. LOBRANO, Per ri-pensare giuridicamente le «città» e, quindi, l’«impero»: i «concili provinciali», in Ius Romanum 2, 2017, 15 ss.; ID., Res publica. Sui libri 21-45 di Tito Livio, in Roma e America 36, 2015 (tr. it. della introduzione alla antologia liviana curata dallo stesso e pubblicata in lingua cinese, Pechino 2015) § II.2.C.c “La pre-applicazione, alla Macedonia e alla Illiria, della “formula” romana della Repubblica imperiale”; ID. e P.P. ONIDA, Res publica, cit., § III.2.b, 50 ss.

[138] Su cui: GIOVANNA DANIELA MEROLA, Roma: un impero di città, in Diritto @ Storia n. 15, 2017, https://www.dirittoestoria.it/15/memorie/Merola-Roma-Impero-di-citta.htm; S. MECCI, Luigia Achillea Stella e l’Orazione "A Roma" di Elio Aristide, in Giornale Critico della Filosofia Italiana XCVIII.C.2, 2019, 411-423.

[139] G. LOBRANO e P.P. ONIDA, Res publica: democracia durable y crecimiento. De la Polis a la Confederación Municipal, cit., § III.2.a.α; ivi citazione di J.-J. ROUSSEAU, CS, 1762, 3.1 “Du Gouvernement en général” «le Gouvernement, pour être bon, doit être relativement plus fort, à mesure que le peuple est plus nombreux».

[140] Su cui una “nota bibliografica minima” in A. MASTINO, Osservazioni sullo sviluppo della potestà tribunicia durante l’età imperiale: contenuti e sistemi di computo, in Diritto @ Storia n. 6, 2007, https://www.dirittoestoria.it/6/Memorie/Tribunato_della_Plebe/Mastino-Sviluppo-tribunicia-potestas-eta-imperiale.htm.

[141] Secondo V. ZYPIN, Sinfonia di sacerdotium e imperium in Russia. Studio storico e prospettive, in Diritto @ Storia n. 8, 2009, https://www.dirittoestoria.it/8/Memorie/Roma_Terza_Roma/Zypin-Sinfonia-sacerdotium-imperium-Russia.htm, la nozione di “sinfonia” sorge ad esprimere il rapporto tra Impero e Chiesa cristiana «dopo l’emanazione nel 313 dell’editto del santo imperatore Costantino e di Licinio che donò la libertà ai cristiani».

Vedi P. CATALANO, Alcuni elementi romani della ‘sinfonia’ di sacerdozio e impero, in IV Centenario dell’istituzione del Patriarcato in Russia. Volume speciale per l’anno 1989 della collana Da Roma alla Terza Roma, Roma 1991 (cfr. Laicità tra Diritto e Religione da Roma a Costantinopoli a Mosca = Da Roma alla terza Roma. Documenti e studi, Studi VIII, 21 aprile 1994, a cura di Id. e P. Siniscalco, Roma 2009, “Sintesi dei Seminari 1981-1993”, XIX, nt. 1) e MARIA PIA BACCARI, All’origine della sinfonia di sacerdotium e imperium: da Costantino a Giustiniano, in Laicità nella costruzione dell'Europa. Dualità del potere e neutralità religiosa, a cura di R. Coppola, = Diritto @ Storia n. 10, 2011-12, https://www.dirittoestoria.it/10/memorie/Baccari-Sinfonia-Sacerdotium-Imperium.htm; “La sinfonia di sacerdotium e imperium nei concilii generali e particolari dei secoli VI e VII” ibidem.

[142] Iul. D. 1.3.32.1 cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis? Quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legis latoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur.

Cfr. XII tab. 12.5 Quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esto. (= Liv. 7.17.12, 9.34.6-7); Gell. 10.20.2 Ateius Capito, publici privatique iuris peritissimus, quid lex esset hisce verbis definivit. Lex, inquit, est generale iussum populi aut plebis, rogante magistratu; Gai. 1.3 Lex est quod populus iubet atque constituit; plebiscitum est quod plebs iubet atque constituit.

Sulla continuità di concezione giuridica da Cicerone a Giustiniano, vedi O. LICANDRO, Il trattato Peri politikes episteme, ovvero del princeps ciceroniano nell’età dell’assolutismo. Concezioni e dibattito sull’idea imperiale e sulle formae rei publicae alla corte di Giustiniano (Vat. Gr. 1298), in Iura 64, 2016, 183-256, in part. le “Conclusioni” 255 s. La lettura dell’ampio e documentato saggio di Licandro non conferma, peraltro, la qualificazione, annunciata nel titolo, della età giustinianea come “assolutismo”. Sul ruolo del Popolo nell’Impero, cfr. L. HECKETSWEILER, La fonction du peuple dans l’empire romain. Réponses du droit de Justinien, Paris 2009; V. MAROTTA, Populus e princeps nel diritto pubblico d’età imperiale. Storici, biografi e giuristi, in AA.VV., Repubblicanesimo e Impero, da Polibio ai ‘Padri fondatori’, in SDHI 80, 2014, 599-622.

[143] Vedi, supra, il § 3.a.

[144] Vedi, supra, nt. 130.

[145] V. MANNINO, Ricerche sul “Defensor civitatis, Milano 1984.

[146] G. LOBRANO, La grande Repubblica dell’Impero. La ‘dottrina della repubblica’ nel CJC Iustiniani: Digesta, I.2-3-4, in Roma e America 30, 2010, 3-42.

[147] G. PUGLIESE, v. Diritto, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Treccani, 1993, parte prima, § 8.d “Rinnovato studio e applicazione pratica del diritto romano” «Il fatto principale relativo alla formazione del diritto nel Medioevo fu […] il ritorno allo studio del diritto romano attestato dalla compilazione giustinianea.».

[148] TH. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, III. 1, cit., 773 (vedi, supra, nt. 121).

[149] Sul rapporto tra istituzioni feudali e civiche nel secolo XII, in León-Castilla, vedi C. ASTARITA, Desarrollo institucional en dos áreas del sistema feudal, in Actas y comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires, 2012, vol. 8, 1-14.

[150] H. ÁLVAREZ GARCÍA, La representación política de las Cortes de Castilla durante los Austrias, in Revista de Derecho UNED núm. 22, 2018, 123 s. «La presencia política de las ciudades en las Cortes se articuló en la figura de los procuradores. [...] sobre la base del mandato [...] de carácter imperativo».

[151] V. PIRAS, Istituzioni giudicali. Specificità sarda e continuità romana, Milano 2021.

[152] Cfr. C. ZWIERLEIN, v. Consociatio, in Il lessico della Politica di Johannes Althusius. L’arte della simbiosi santa, giusta, vantaggiosa e felice, a cura di F. Ingravalle e C. Malandrino, Firenze 2005, 143 ss.

Della ricchissima bibliografia su Althusius ricordo i saggi: del suo ‘riscopritore’ contemporaneo, O. V. GIERKE: Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Rechtssystematik, Breslau 1880, e di chi ne ha recentemente rilanciato la dottrina, TH. HÜGLIN, Sozietaler Foederalismus. Die politische Theorie des Johannes Althusius, Berlin-New York 1991. Cfr., infra, nt. 185.

Nella riproposizione federale althusiana, la comunità familiare ha un ruolo fondante, che qui non possiamo approfondire ma neppure non menzionare anche perché è ripreso da ROUSSEAU il quale, in CS, 1.2 “Des premières Sociétés” (subito dopo aver esposto il progetto complessivo della opera) spiega cosa è la famiglia («La plus ancienne de toutes les sociétés et la seule naturelle») facendone così anche lui la spiegazione di ogni società e di ogni sistema politico fondato sulla società.

Occorre infatti ricordare che Cicerone (off. 1.53 s., cit.) pone la organizzazione familiare alla origine della “società umana” e Ulpiano utilizza la categoria di “corpus” (vedi, supra, § 3.a) anche per indicare la “unità” familiare (D. 50.16.195.2; vedi G. LA PIRA, La famiglia sorgente della storia, in Prospettive 5, 1973, 31, § II “Contratto o fondazione”, 2.

[153] Nel ‘sito’ dell’attuale omonimo istituto, se ne fa risalire la origine al 1115, quando appare per la prima volta la denominazione di “Justicia del Rey”, attribuita a Pedro Giménez, in un “privilegio” concesso da Alfonso I El Batallador agli abitanti di Saragozza.

[154] Nella America recentemente “scoperta” e ove inizia la colonizzazione spagnola, tra i secoli XVI e XVII è istituito il “Defensor de Indios” a tutela della loro “libertà”. L’istituto prende vita con la designazione nel 1517 di Bartolomé de Las Casas [autore del Memorial de Remedios para las Indias] come “protector universal de todos los indios de Indias” e quindi regolamentato dai re spagnoli Filippo II (1589), Filippo III (1620) e Filippo IV (1622). Di tale istituto è stata ravvisata una esplicita ispirazione dagli istituti romani del tribuno della plebe e del defensor civitatis e il ruolo di ‘trait d’union’ tra questi e i contemporanei “organos nacionales de defensa ciudadana” in una “secuencia reveladora del bloque romano indiano”: T.A. ÁLVAREZ-RAMOS, Reformulación institucional de la defensoría del pueblo en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, in Anuario de estudios constitucionales y parlamentarios Universidad Católica Andrés Bello / Instituto de estudios parlamentarios Fermín Toro tercer número 2021-22, 15-20.

[155] Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, scritti tra il 1513 e il 1519 e pubblicati postumi nel 1531, Capitolo 3 “Quali accidenti facessono creare in Roma i tribuni della plebe, il che fece la republica più perfetta”.

[156] De rege et de regis institutione, Toledo 1599, I.VIII «magistratus crearunt tribunitiae potestatis ad instar».

[157] Cap. XVIII, § 47 «Administratores universalis hujus consociationis sunt duorum generum: sunt enim ephori, vel magistratus summus». Cito dalla ristampa inglese (Cambridge 1932) della terza edizione originale del 614, in lingua latina come le due precedenti. I riferimenti agli efori sono peraltro numerosi nell’opera di A.: vedi l’indice per materia dell’opera. La definizione del potere degli ephori come di “checking and balancing” dell’azione del summus magistratus è tolta dalla “Introduzione” di CARL JOACHIM FRIEDRICH (Politica, cit., XCIII).

[158] Rousseau non divide il potere in positivo e negativo. La “Cité” è “costituita” dalla combinazione dei poteri legislativo ed esecutivo e il tribunato, non avendo né l’uno né l’altro potere, «nʼest point une partie constitutive de la Cité» tuttavia «cʼest en cela même que la sienne [puissance] est plus grande: car ne pouvant rien faire il peut tout empêcher» (CS, 4.5 “Du Tribunat”; cfr., nel § 2.10 “De lʼabus du Gouvernement & de sa pente à dégénérer, in nota [*], la osservazione sull’“établissement des Tribuns).

[159] M. ROBESPIERRE, Discours sur la Constitution, 10 mai 1793 [imprimé par ordre de la Société des Jacobins] «je ne suis pas plus partisan de l’institution du tribunat; l’histoire ne m’a pas appris à la respecter. […] Il n’y a qu’un seul tribun du peuple que je puisse avouer: c’est le peuple lui-même. C’est à chaque section de la République française que je renvoie la puissance tribunicienne; et il est facile de l’organiser d'une manière également éloignée des tempêtes de la démocratie absolue et de la perfide tranquillité du despotisme représentatif.».

Si veda, in effetti, l’art. 35 della “Declaration des droits de l’homme et du citoyen” della costituzione francese del 24 giugno1793 «Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.». La guerra allora in corso impedirà peraltro la entrata in vigore della intera costituzione. Il decreto del 19 vendemmiaio dell’anno II decide che «le gouvernement sera révolutionnaire jusqu’à la paix».

[160] G. LOBRANO, Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere, cit., § E.II.2.b «Sarà un critico di Robespierre, che noi ora definiremmo ‘di sinistra’, François Noël ‘Gracchus’ Babeuf (l’ispiratore della ‘Conspiration des Egaux’) a promuovere (1796) la istituzione di un “Corps de conservateurs de la volonté nationale”, facendone – come scrive il suo compagno Buonarroti – “une espèce de tribunat”».

[161] G. FICHTE, Grundlagen des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre, Leipzig 1796, dopo avere descritto le varie “forme” del potere esecutivo (“exekutive Gewalt”), scrive (196 s.) «Alle diese Formen […] sind, wenn nur ein Ephorat vorhanden ist, rechtsmäßig» e, precisato (208) che «Die Ephoren haben sonach gar keine exekutive Gewalt* [* Darin ist das hier aus reiner Vernunft deducirte Ephorat im engern Sinne des Worts gänzlich unterscheiden von dem Ephorate in der Spartanischen Verfassung, von der Staatsinquisition zu Venedig u. dergl. Die Volkstribunen in der Römischen Republik hatten mit demselben noch die meiste Aehnlichkeit.]», sintetizza così (208 s.) il proprio pensiero «Es ist sonach Grundsaz der recht- und vernunftmässigen Staatsverfassung, daß der absolut positiven Macht eine absolut negative an die Seite gesetz werde».

Poco prima di Fichte, nel secolo XVIII, Montesquieu aveva definito il potere tribunizio come “faculté d’empêcher” in contrapposizione alla “faculté de statuer” ma nella diversa logica giuridica, da lui particolarmente sviluppata, dell’“equilibrio dei poteri” (EdL, 1748, 11.6) e a Montesquieu si era collegato in maniera ortodossa William Blackstone, il quale scrive di “tribunitial or negative power” (Commentaries, 1765-1769, 1.2).

Per la ricostruzione della ripresa di attenzione medievale, moderna e proto contemporanea nei confronti del tribunato romano rinvio a P. CATALANO, Tribunato e resistenza, Torino 1970-71 e a G. LOBRANO, Del defensor del pueblo al tribuno de la plebe: regreso al futuro. Un primer bosquejo de interpretación histórico-sistemática. Con atención particular al enfoque bolivariano, in Defensorías del pueblo y Ouvidorías en iberoamerica. Nuevos conceptos y perspectivas, orgs. C.R. Constenla - R. Pinto Lira, Universidade Federal da Paraíba - João Pessoa 2012, 67-107, con ulteriori informazioni e riflessioni – che sarebbe utile ancora approfondire – sulle diverse letture del “potere di impedire” succedutesi nella storia.

[162] Vedi MONTESQUIEU, EdL, in part. 11.6 “De la constitution d'Angleterre”, e la prima costituzione francese, del 1791 (su cui: CH. DEBBASCH - J.M. PONTIER, Les Constitutions de la France, 2a ed., Paris 1989, 5 ss.).

[163] Vedi, in particolare, ancora J.-J. ROUSSEAU, CS, cit. (supra, ntt. 44; 96; 120; 124; 140; 153; 159).

[164] DOROTHY CARRINGTON, The Corsican constitution of Pasquale Paoli (1755–1769), in The English Historical Review Vol. LXXXVIII, fasc. CCCXLVIII, luglio 1973, 481-503.

Cfr. G. LOBRANO, Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere, Torino 1994-1996, “Nota preliminare: Diritto pubblico romano attuale e ‘forme di governo’ - 1. Dalla Corsica a Cuba alla ‘Ile de France’ e alla Sardegna: un viaggio per Isole e Città, alla ricerca della migliore forma di governo tra Utopia e modelli.”.

[165] Su cui R. CARRE DE MALBERG, La Loi, expression de la volonté générale. Étude sur le concept de la loi dans la Constitution de 1875, Paris 1931, “Conclusion”, 215 s. «Il n’y a eu, en France, qu’une seule Constitution qui […] celle de 1793, qui, ne se contentant pas de poser en principe, dans l’article 4 de sa Déclaration des Droits, que la “loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale”, avait organisé un régime législatif dans lequel la confection de la loi dépendait, en dernier lieu, de son adoption par les assemblées primaires comprenant la totalité des citoyens.».

[166] G. LOBRANO, ‘Modello romano’ e ‘costituzionalismo latino’, in Teoria del diritto e dello Stato. Rivista europea di cultura e scienza giuridica 2007 N. 2, Potere negativo e Costituzioni bolivariane, §. II.2.a “Costituzionalismo latino-americano della libertà e della indipendenza” e, più recentemente, ID., Esiste un «pensiero politico-giuridico Latino-Americano»? Caratteristiche e attualità del pensiero democratico: federalismo vero contro federalismo falso tra Europa e America, in Libro de actas. I Congreso Internacional América-Europa, Europa-America, editores V. Giménez Chornet - A. Colomer Viadel, Valencia 2015, 47-89. Cfr. G. LOBRANO e P.P. ONIDA, Res publica. Democracia durable y crecimiento. De la Polis a la Confederación Municipal, cit., § 4.5 «Por los municipios […] entró en la libertad la América» (siglo XIX).

[167] Come, invece, le vorrà – su suggerimento della scienza giuridica romanista del secolo precedente – R. ORESTANO, Il problema delle fondazioni in diritto romano, cit. supra, nt. 33.

[168] Vedi G.C. SEAZZU, Due, opposti “diritti civili” romanisti: BGB e Code Napoléon, cit.

[169] Politologo con grande attenzione alla tematica economica. Di lui si veda, con R. LEONARDI e R.Y. NANETTI, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton 1993: in part. §§. 6 “Social Capital and Institutional Success” e 12 “Traditions of Civic Involvement”; ID., Bowling Alone: America's Declining Social Capital, in Journal of Democracy 1995; ID., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, 2000; Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, a cura di Id., Oxford 2002; ID., E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-First Century, in Scandinavian Political Studies vol. 30 - No 2, 2007, 137-173.

[170] J.E. STIGLITZ (Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, 2001), The price of inequality: how today’s divided society endangers our future, New York 2012.

In estrema sintesi, la tesi di Stiglitz è che l’ordinamento attuale del mondo è caratterizzato da una concentrazione già eccessiva e sempre più crescente del potere della ricchezza il cui esito inevitabile è (se non si inverte la tendenza) l’‘arresto della macchina’ sociale ovvero la ‘morte del corpo’ sociale. La formula matematica, di forte impatto, di Stiglitz è che l’1% della popolazione ha il 99% del potere e della ricchezza. In un articolo ironicamente intitolato «Dell’1%, dall’1%, per l’1%» Stiglitz fa il punto sullo stato odierno della celebre definizione della democrazia come «il governo del popolo, dal popolo, per il popolo» (A. LINCOLN, Gettysburg Address, 19 novembre 1863). Stiglitz osserva che, nel quadro di una tendenza, misurata negli ultimi trent’anni, all’aumento della disuguaglianza di reddito in tutto l’“Occidente”, durante il 2010 l’1% al vertice della popolazione americana ha intascato il 93% dell’aumento del reddito generato. L’uno per cento dei ricchi ha usurpato il potere del popolo e si è appropriato dei suoi beni.

La tesi di Stiglitz è stata corroborata dai calcoli di T. PIKETTY, Le Capital au XXIe siècle, Paris 2013, e rilanciata da Z. BAUMAN, Does the Richness of the Few Benefit Us All?, Cambridge (UK) e Malden (Mass.) 2013 (tr. it. M. Sampaolo, La ricchezza di pochi avvantaggia tutti. Falso!, Roma Bari 2013).

[171] Nel saggio Development as Freedom, Oxford 1999, tr. it. di G. Rigamonti, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Milano 2000; cfr., nello stesso senso, ID. (con il belga JEAN DRÈZE), India: Development and Participation, Oxford 2002.

[172] The Third Pillar: How Markets and the State Leave the Community Behind, New York 2019; edizione italiana, con traduzione di M. Vegetti, Il terzo pilastro. La comunità dimenticata da Stato e mercati, Milano 2019.

[173] Vedi G. LOBRANO, Il ruolo strategico dei Consigli delle Autonomie Locali, in Sistema delle Autonomie in Sardegna. La riforma necessaria [Atti del V Seminario per l’Autonomia “Programmazione, partecipazione e sistema delle Autonomie in Sardegna. La riforma necessaria”, Nuoro 4-5 luglio 2019 = Quaderni Mediterranei, 16], a cura di Id. e M.-R. Mezzanotte, Cagliari 2020, 84.

[174] Vedi, supra, § 2.a (in part. nt. 30) e § 2.b (in part. nt. 54).

[175] Vedi, supra, §. 2.c, dove appare piuttosto la scienza economica al seguito di quella giuridica.

[176] Scrive, ad esempio, J. DOMENECH, Jean-Jacques Rousseau. Projet de constitution pour la Corse, in Rousseau et la Méditerranée. La réception de Jean-Jacques Rousseau dans les pays méditerranéens, édit. Id., Paris 2016, 285: «Parmi les économistes contemporains les plus éminents, certains tentent de mettre au cœur de la question économique les notions de liberté, de justice et d’égalité et semblent ainsi rejoindre Rousseau sur un nombre important de principes. Constituent-ils pour autant les héritiers, volontaires ou non, de Rousseau? Nous nous limiterons à deux exemples, celui d’Amartya Sen et celui de Joseph Stiglitz, qui paraissent significatifs.».

[177] A partire dal System di Savigny e dal Lehrbuch di Windscheid (vedi, supra, § 2.b, ntt. 76-82).

[178] Sono particolarmente noti gli studi con i quali la biologa statunitense Lynn Margulis (1938-2011) ha opposto alla modalità evolutiva neo-darwinista, fondata sulla competizione, la modalità opposta (e complementare), fondata sulla collaborazione, la “simbiogenesi”. Vedi La fine della competizione (tr. it., Milano 1999) del saggio di successo di ALFIE KOHN, No Contest: The Case Against Competition, 2a ed., Boston 1992 (1a ed. 1986).

[179] Vedi ancora, supra, § 2.b, ntt. 76-82.

[180] Vedi, supra, § 1.

Su “dimenticanze” della scienza romanista hanno richiamato la attenzione PIERANGELO CATALANO (Un concepto olvidado. «Poder negativo», in Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, marzo de 1980, T. LXXX de la segunda época, n. 3, 233 e in AA.VV., Costituzionalismo latino, I, [= Progetto Italia-America Latina. Ricerche giuridiche e politiche, Materiali, IX/1] Sassari, s.d., 40 ss.) e REMO MARTINI (Sulla partecipazione popolare ai Concilia provinciali nel tardo Impero, cit., 709 ss.; Martini scrive che l’«argomento» delle «assemblee provinciali […] tema estremamente interessante, fino ad oggi non ha riscosso soverchia attenzione da parte dei romanisti […] di esso non è praticamente traccia nei manuali»).

Credo, però, che siamo dinnanzi a un fenomeno di “dimenticanza” decisamente più generale.

[181] La “nostalgia”, degli uomini incatenati nella caverna, per il mondo delle idee, delle quali percepiscono solo ombre (Platone, La Repubblica 514.b-520.a).

[182] Nell’Ottocento, con le riflessioni del gesuita giurista Luigi Taparelli D’azeglio (se ne vedano Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto, Roma 1843, ed Esame critico degli ordini rappresentativi nella società moderna, 2 voll. [Parte I. “Principii teorici” e Parte II, “Applicazione pratica”], Roma 1854; cfr. MARIA ROSA DI SIMONE, Stato e ordini rappresentativi nel pensiero di Luigi Taparelli d’Azeglio, in Rassegna storica del Risorgimento 1976, 63, 139-51, e più generalmente, G. VIAN, v. Taparelli d’Azeglio, Luigi, in Enciclopedia Treccani, 2013) e del vescovo uomo politico Wilhelm Emmanuel von Ketteler, sono poste le premesse della dottrina sociale della Chiesa. Si vedano in particolare le encicliche Pacem in terris, di Giovanni XXIII, 11 aprile 1963, § 74; Centesimus annus, di Giovanni Paolo II, 1° maggio 1991(centenario della Rerum novarum, di Leone XIII, 15 maggio 1981) §§. 15 e 48; Deus caritas est, di Benedetto XIV, 25 dicembre 2005, §§ 26, 28 e 30; Caritas in Veritate, ancora di Benedetto XIV, 29 giugno 2009, §§ 47, 57, 58, 60, 67; la esortazione apostolica Evangelii Gaudium, di Francesco, 24 novembre 2013, §§ 163 e 240.

Il principio di sussidiarietà è, purtroppo, azzoppato dalla interpretazione giuridica ‘dominante’; vedine la critica dello specialista JEAN BARROCHE: «cette interprétation est doublement contestable. 1°, la décentralisation suppose un centre qui, selon une logique descendante, consent à la délégation de certaines compétences à des échelons inférieurs (qui dépendent directement de lui). La hiérarchie prime alors, et n’est pas sans rappeler le vieil adage de minimis non curat praetor. 2°, la subsidiarité s’inscrit, elle, dans un autre paradigme – ascendant plus que descendant – qui trouve à s’éclairer à travers de la notion théologique de périchorèse, comprise comme immanence réciproque. Notion par laquelle la religion catholique souligne la présence des trois personnes divines l’une dans l’autre ou par laquelle il est rappelé, notamment depuis Vatican II, la présence de l’Église locale dans l’Église universelle et vice versa (principe de l’in quibus/ex quibus)» (v. Subsidiarité, in DicoPo, Dictionnaire de théorie politique, dir. V. Bourdeau et R. Merrill, 2007, § III.2; cfr. ID., La normativité entre proximité démocratique et efficacité politique: la question de la subsidiarité dans le droit de l’union européenne, in Revue Gouvernance vol. 5, n. 2, nov. 2008, 51 ss. e vari altri).

Vedi G. LOBRANO, Fondamento giusromanistico e prospettive europee del «principio di sussidiarietà». Il ruolo dei municipi/comuni, in Integrazione e politiche di vicinato: Nuovi diritti e nuove economie, a cura di G. Dammacco, B. Sitek, A. Uricchio, Bari 2012, 331-352; ID., ‘Principe de subsidiarité’ et convergence méditerranéenne, in Diritto @ Storia n. 9, 2010, https://www.dirittoestoria.it/9/Contributi/Lobrano-Principe-subsidiarite-convergence-mediterraneenne.htm.

[183] Su cui, ad. es.: V. PAZÉ, Il bilancio partecipativo di Porto Alegre: un esperimento di democrazia «redistributiva», in Rivista Italiana di Scienza Politica anno XXXIX, n. 2, agosto 2009; cfr. B. KAUFMANN, Bilancio partecipativo, quando i cittadini hanno la prima e l’ultima parola in fatto di soldi, in swissinfo.ch 28 ottobre 2022.

[184] Nel 1991 THOMAS HÜGLIN (Sozietaler Foederalismus. Die politische Theorie des Johannes Althusius, cit.) avanza la proposta scientifica di modellare la costituzione della Unione Europea sullo schema federale althusiano: “societario-partecipativo”; cioè ‘non-statale-rappresentativo’ ma costruito come un processo decisionale ascendente, il cui livello pubblico di base sono le Città. Hüglin (Op. cit., § “Begriffliche Klärung: sozietaler Föderalismus”, 13-15) osserva che «Proudhons Föderalismusbegriff als „Gegensatz zur Hierarchie oder zur Zentralisation der Verwaltung und der Regierung" […] ist die genaue Umkehrung des klassischen amerikanischen Bundesstaatsbegriffs.».

Vedi ora il filosofo GIUSEPPE DUSO, Come pensare un’Europa federale. La lezione di Althusius, in Costituzionalismo.it fascicolo 1, 2024. Cfr. ID., Reinventare la democrazia. Dal popolo sovrano all’agire politico dei cittadini, Milano 2022.

[185] È il Trattato che traghetta l’Europa da “Comunità Economica” a “Unione”. Il testo integrale del “Trattato sull’Unione europea” è leggibile sul sito ufficiale della UE “EUR-Lex”.

[186] La quale, quanto meno alla luce della successiva riforma del Titolo V della Costituzione (in particolare dell’art. 114), avrebbe dovuto sollevare il quesito della sua conciliazione con l’art. 67 Cost.

[187] Tale legge è stata immediatamente, sostanzialmente annullata dai giudici amministrativi (sentenze del Consiglio di Stato V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732. [Conferma della sentenza TAR Abruzzo - Pescara, 5 novembre 1993, n. 537] e del Consiglio di Stato V Sezione, 25 maggio 1998, n. 688 [Conferma della sentenza del TAR Campania - Napoli: II Sezione, 15 febbraio 1997, n. 357]) i quali hanno “giudicato” quella obbligazione una mera, vuota formalità.

Cfr. G. LOBRANO e P.P. ONIDA, Rappresentanza o/e partecipazione, cit., § I.1.d, nt. 19.

[188] Il 30 marzo del 1918, viene discusso, nel Soviet dei commissarî del popolo delle repubbliche sovietiche, il progetto di un decreto sui “tribunali rivoluzionari”, ai punti 6, 7, 8 e 9 del quale era prevista e disciplinata la istituzione di un “tribuno dei soviet”, che Lenin liquida come «riforme delle istituzioni, minute riforme pressoché verbali (‘tribuno’)». Vedi G. LOBRANO, Lenin e il 'tribuno dei soviet', in J. IRMSCHER - G. MELONI - P. FREZZA - J. TOPOLSKI - V. HANGA e altri, Dittatura degli antichi e dei moderni, a cura di G. Meloni, Introduzione di C. NICOLET, Roma 1983, 47-52.

[189] C. CONSTENLA, Teoría y practica del defensor del pueblo, Bogotá, México, D.F., Madrid, Buenos Aires 2010.

[190] G. LOBRANO, «Mezzi per la difesa della libertà» e «forme di governo», in Tribunado - Poder negativo y defensa de los derechos humanos, a cura di A. Trisciuoglio, Milano 2018, 185-236.

[191] Cui anche dobbiamo – non è un ‘caso’ – il “principio di sussidiarietà”. Vedi, supra, nt. 183.

[192]Populorum progressio”, «§ 17 […] ogni uomo è membro della società: appartiene all’umanità intera», «Conclusione. Lo sviluppo è il nuovo nome della pace. [… § 87 …] se lo sviluppo è il nuovo nome della pace, chi non vorrebbe cooperarvi con tutte le sue forze? Sì, tutti»; “Sollicitudo rei socialis”, «§ 10. Se “lo sviluppo è il nuovo nome della pace”, la guerra e i preparativi militari sono il maggior nemico dello sviluppo integrale dei popoli».

[193] Sintesi di Antonio Papisca, professore di Diritto internazionale della Università di Padova, nel commento al Messaggio di Benedetto XVI, leggibile nel ‘sito’ dell’Ateneo dedicato al Centro per i Diritti Umani.

[194] Vedi, supra, § 2.e.

[195] L’Abate Luca della Abbazia di Montecassino, nella propria “Riflessione” del 10 luglio 2024 afferma: «San Benedetto, nella Regola, ammonisce a non dare pace falsa. Anche questo è un modo in cui possiamo dare pace falsa: quando invochiamo la pace per il mondo, ci impegniamo a testimoniamo a favore della pace tra i popoli, ma poi non sappiamo essere operatori di pace nelle nostre relazioni più prossime e quotidiane.» Vedi nel ‘sito’ della Abbazia: “San Benedetto, messaggero di pace – Testo integrale della riflessione dell’Abate Luca”. La riflessione dell’Abate attende il suo séguito istituzionale, althusiano-sussidiario (vedi, supra, ntt. 151 e 183).