Memorie

 

 

saccoccio_imgAntonio Saccoccio

Sapienza-Università di Roma

Direttore della Rivista «Roma e America»

 

LA DITTATURA: UNA MAGISTRATURA CANCELLATA. CONSIDERAZIONI

MINIME TRA ANTICO E MODERNO*

 

 

 

Sommario: 1 La dittatura è una grande parola. – 2. Polisemia ed eterogenesi del termine. – 3. Dal magister populi al dictator, magistrato ‘popolare’. – 4. L’ambiguità è un fenomeno antico. – 5. Il principio della fine. – 6. La rivoluzione della Rivoluzione francese. – 7. Un salto in America: la dittatura di Francia. – 8. La dittatura tra pensiero e azione: Comte e Garibaldi. – 9. La virata marxiana: la dittatura del proletariato. – 10. Dittature e fondamentalismi. – 11. La storia può insegnare: per il possibile recupero dell’istituto.

 

 

1. – La dittatura è una grande parola

 

«Non si finisce mai con Roma e con i Romani», così scriveva uno dei più grandi storici dell’antichità, Claude Nicolet, veicolando invero dichiaratamente il pensiero sul punto di autori più antichi, nella Introduzione a uno dei più bei volumi dedicati nelle ultime decadi al tema della dittatura e pubblicato nel 1983 per i tipi degli Editori riuniti a cura di Giovanni Meloni[1].

Proprio la parola ‘dittatura’ costituisce termine cangiante, che, forse più di altri, si colora dogmaticamente e ideologicamente a seconda del contesto nel quale l’istituto si colloca. Del resto, lo stesso Nicolet non aveva mancato di notare che le parole non sono affatto né neutre né innocenti, ma si caricano di significati che assorbono dalla cultura nella quale vengono inserite, anche laddove il significante originario non appare in grado di trasmettere un tale contenuto[2].

Non a caso Lenin aveva avvertito che ‘dittatura’ è una grande parola, e le grandi parole non possono essere gettate al vento[3]. Egli definiva la dittatura come un potere ferreo, rapido, audace e la sua cultura classica e la comprovata conoscenza del diritto romano che il rivoluzionario ebbe permettono facilmente di collegare le riferite aggettivazioni proprio alle origini e agli sviluppi che l’istituto ebbe nel diritto romano, piuttosto che alle ‘degenerazioni’ che il termine e il potere da esso indicato subì nel corso dei secoli successivi.

Con riferimento al diritto romano, la dittatura, così come anche altre magistrature romane come il tribunato e la censura, ha da sempre destato perplessità nella letteratura contemporanea[4]. Vincenzo Arangio-Ruiz ne parlava come di un potere del quale era pressoché impossibile ricostruire le linee fondative[5], potere che per Carl Maynz addirittura sfuggiva a una rigorosa valutazione giuridica[6], mentre per Pietro Bonfante essa avrebbe testimoniato il risorgere, nella sua pienezza, della «magistratura regia»[7]. Emilio Costa la definiva una «singolare magistratura»[8] e lo stesso De Martino la considera una magistratura del tutto anomala nel quadro della costituzione romana storica[9] e di anomalia parlavano prima anche Theodor Mommsen ed Ernst Meyer[10], mentre alla ‘straordinarietà’ della carica fa riferimento Pietro de Francisci[11]. Infine, David Cohen, in uno scritto dedicato specificamente al tema, definisce la dittatura una delle questioni più complesse nella storia costituzionale romana[12].

Ecco quindi chiarito il perché, per studiare un istituto così particolare, con uno sviluppo diacronico e sincronico tanto articolato, appare inevitabile prendere le mosse proprio dal diritto romano, ma senza tralasciare gli sviluppi successivi, che hanno portato la parola (e l’istituto stesso) a «basculer(r) récemment du bien dans mal»[13].

 

 

2. – Polisemia ed eterogenesi del termine

 

Il giurista contemporaneo non manca di notare come esistano due possibili accezioni del termine, una più risalente nel tempo, e una più recente, atta a indicare un potere non conciliabile con il primo.

Il primo significato, proprio del mondo romano, indica un potere eccezionale, ma regolare, sebbene non nel senso di Ihne, che vedeva nel dictator, magistrato ordinario e organico, una sorta di monarchia annuale[14].

In via di prima approssimazione, è a tutti noto come a Roma il dittatore venisse nominato in casi di crisi e di pericolo per la res publica[15], non senza la coloritura di evidenti connotazioni religiose, come quando si ricorreva a questa istituzione in casi di epidemia o di crimini di avvelenamento commessi dalle donne[16]. In questi casi, si può dire che i romani sceglievano una cura radicale, un summum imperium o una regia potestas[17], per guarire da un male possente. Essi, cioè, optavano in un certo senso per l’amputazione di un membro vivo della società (le garanzie costituzionali) per salvare l’intero organismo, in vista dell’ottenimento della guarigione dell’intero corpo[18]. La durata limitata a soli sei mesi, su cui le fonti insistono (vd. ad es. Pomp., l.s. ench. D. 1.2.2.18: hunc magistratum, quoniam summam potestatem habebat, non erat fas ultra sextum mensem retineri) funzionavano da contrappeso alla ampiezza di poteri che il dittatore veniva a ricoprire nel corso della sua carica di magistrato ordinariamente previsto dalla costituzione.

La seconda accezione del termine, invece, fa riferimento a un regime dispotico, tirannico, totalitario secondo taluni addirittura usurpato[19], ciò che spinge addirittura a parlare della dittatura come di «un mostro familiare, il cui ruggito ci risveglia nella notte, così vicino a noi, che spesso lo sentiamo ansimare»[20].

Questo significato del termine si afferma nella storia almeno dopo Cromwell[21] e più decisamente dopo il XVIII secolo; esso si associa in maniera evidente all’idea di un potere arbitrario e in qualche modo abusivo. Tornerò su entrambe le accezioni nei paragrafi seguenti.

 

 

3. – Dal magister populi al dictator, magistrato ‘popolare’

 

Naturalmente appare utile cominciare, seppure nei limiti consentiti dal presente contributo, dal primo significato.

Non è questa, ovviamente, la sede per ripercorrere la genesi nel mondo romano della dittatura, a partire dall’antico dibattito se essa costituisca una magistratura ‘inventata’ dai romani, o se, come appare più probabile, i romani l’abbiano in qualche modo attinta dall’humus culturale nel quale si sono trovati a vivere e a operare[22]. Le motivazioni belliche, un tempo ritenute la causa principale della ‘introduzione’ di questa magistratura, si intrecciano nel racconto delle fonti con ragioni di debolezza interna, cagionate a loro volta o dalla debolezza caratteriale di uno dei consoli (o di tutti e due) o da tumulti e dissapori tra la popolazione, che aumentano in maniera esponenziale il pericolo costituito dai nemici esterni[23]. Mi basta ricordare come secondo Pomponio (Pomp., l.s. enchiridii D. 1.2.2.18) alla dittatura si sarebbe in origine ricorso per ragioni di allarme costituite o dalla necessità di difendersi o da aggressioni particolarmente aspre mosse dalle popolazioni confinanti (‘cum crebra orerentur bella et quaedam acriora a finitimis inferrentur’), o dalla esigenza di sedare turbolenze interne (seditionis sedandae causa)[24], anche con riferimento alla dialettica interna patrizio-plebea[25].

Spesso le fonti richiamano una emergenza fuori dal comune, tale da ingenerare nella popolazione sollicitudo, trepidatio, tumultus, pavor, terror (ingens)[26]. Sarebbero queste le ragioni che giustificano il ricorso a tale magistratura, così che la ampiezza dei poteri del dittatore sarebbe stata giustificata dal fatto che in tali circostanze ‘valet enim salus plus quam libido’ (Cic., de rep. 1.40)[27]. Il potere dittatoriale, ancorché preminente rispetto a quello di tutte la altre magistrature cum imperio, convive con esse, le quali non vengono meno: brillantemente ha sottolineato di recente Carla Masi Doria, che la dictio e l’auto rogazione della lex curiata da parte del dittatore sospende le altre magistrature, ma rimane pur sempre possibile che il dittatore utilizzi l’operato di tali magistrati, i quali rimangono comunque in carica, instaurando una sorta di gerarchia tra le magistrature, presiedute dal dictator, sotto il quale si pongono gli altri magistrati[28].

Lo stesso Cicerone, poi, ci ricorda che a Roma i magistrati sono in potestate populi romani[29]. Però è singolare notare come il dictator, nella figura del suo antesignano, il magister populi[30], sia l’unica magistratura romana che ha il nome del popolo nella sua titolatura[31]. Ciò rappresenta, a mio avviso, e al di là delle notizie di una fantomatica lex de dictatore creando di cui ci racconta Liv. 2.18.4 [32], una innegabile prova del fatto che il dictator romano costituisce una magistratura saldamente legata al popolo, davanti al quale deve presentarsi immediatamente dopo la nomina per la votazione della lex curiata de imperio[33].

La dottrina romanistica, seguendo Mommsen[34], ha voluto costruire il dittatore romano come un dictator adversus plebem.

È certo, come del resto acutamente notato da Luigi Labruna, come l’ampiezza di poteri attribuiti al dittatore poté facilmente essere usata nei primi anni della repubblica in chiave antiplebea, come strumento di lotta in mano ai patres per preservare il loro potere[35]. Però non è possibile passare sotto silenzio il fatto che la costruzione della dittatura come strumento aristocratico antiplebeo presenta, a detta già di Emilio Gabba, «molti aspetti di artificialità»[36], senza dimenticare, poi, che le fonti, accanto a dittatori nominati in contrapposizione alla plebe[37], ci testimoniano spesso interventi di tale magistratura proprio in funzione di difesa di questa parte del popolo romano[38]. Del resto, già Serrao aveva notato come i democratici a Roma avessero manifestato una certa simpatia per le magistrature ‘straordinarie’ con poteri speciali, non foss’altro perché toglievano così spazio e potere ai magistrati ‘ordinari’, i quali erano espressione della nobilitas[39], e lo stesso Pierangelo Catalano aveva posto l’attenzione sul fatto che la storiografia del secolo XVIII aveva mostrato maggiore consapevolezza del fatto che la dittatura romana non aveva un carattere repressivo e antiplebeo[40].

Vale la pena procedere ricordando, a mo’ di esempi, alcune delle figure dei primi dittatori.

Il primo dittatore che la tradizione ricorda, Tito Larcio (501 o 498 a.C.), nomina come magister equitum Spurio Cassio, personaggio notoriamente filoplebeo[41].

Il secondo dittatore romano, Aulo Postumio Albo Regillense, nominato nel 499 e vincitore al lago Regillo, dedicò un tempio alla triade venerata dai plebei (Cerere, Libero e Libera)[42].

Il terzo dittatore ricordato dalla tradizione, Manio Valerio Voluso (494 a.C.)[43], sebbene si dica espressamente che la sua nomina fosse stata fatta ‘adversus plebem[44], dopo la vittoria contro i Sabini, si dedicò per prima cosa a tentare di risolvere il problema dei nexi contro i ‘foeneratores’ e, di fronte al rifiuto di accogliere la sua relatio, dichiara apertamente che egli risulta sgradito in quanto concordiae auctor e che a breve il senato rimpiangerà un difensore della plebe come lui (ut mei similes romana plebis patronos habeat). Pertanto, non volendo prendere in giro i concittadini (cives frustrare), né essere dittatore ‘a vuoto’ (frustra), Valerio arriva addirittura a dimettersi dalla carica (dictaturam se abdicavit), dichiarando che si dedicherà a risolvere i problemi interni da privato cittadino, piuttosto che da dittatore. E la plebe, compreso che il gesto di Valerio era stato compiuto nel suo interesse (apparuit causa plebi, suam vicem indignantem magistratu abisse), lo segue nel suo percorso di rientro a casa, dedicandogli lodi e applausi (decedentem domum cum favore ac laudibus prosecuti sunt)[45]. Merita ricordare come Manio Valerio fosse il fratello di quel Valerio Publicola, a cui la tradizione riconduce la prima delle leges de provocatione, «baluardo della libertà dei cittadini e dei plebei innanzitutto»[46].

Non si può passare sotto silenzio, inoltre, il fatto che proprio attraverso la dittatura i plebei arrivano alle magistrature prima del consolato[47]: nel 368 Publio Manlio nomina magister equitum il plebeo Caio Licinio e lo fa in chiaro dissenso con i patres (id aegre patres passos accipio) e facendo pendere decisamente la bilancia in favore della plebe (dictator rem in causam plebis inclinavit), aprendo così la strada al compromesso del 367 [48], che, non è affatto inutile ricordarlo, è anch’esso attribuito all’iniziativa di un dittatore, che si dimostra sensibile alle istanze plebee (cum tandem per dictatorem condicionibus sedatae discordiae sunt)[49].

Acutamente, poi, è stato notato che, sebbene la maggior parte dei dittatori non sia stata nominata nel periodo in cui più acute erano le lotte patrizio-plebee, al contrario, «vi è quasi sempre un dittatore nei momenti più significativi di tali lotte»[50]. Del resto lo stesso Dionigi di Alicarnasso, il quale dà una interpretazione ‘aristocratica’ della dittatura, definendola come una ‘tirannide scelta volontariamente’ e affermando che il popolo ‘venne ingannato’, ricorda l’uso moderato del potere da parte di tutti i dittatori, almeno fino a Silla, a indicare una ricostruzione storiografica dell’istituto tesa non a «sedare in funzione puramente repressiva una seditio interna per sua natura popolare, ma [a] raddrizzare una situazione politica compromessa»[51]. Una magistratura, insomma, più di conciliazione che di scontro[52].

Estremamente significativa è, infine, la circostanza per cui alla base delle grandi riforme costituzionali approvate dai romani troviamo sempre, in un modo o nell’altro, un dittatore.

Mamerco Emilio Mamercino è il promotore della legge sulla durata della censura emanata nel 434 nel corso della sua seconda dittatura[53], subendo per questo la forte reazione dei censori, che lo radiarono dalla tribù e gli aumentarono di otto volte le tasse[54]. Marco Furio Camillo nel 367 a.C., il quale non è certo ricordato per le sue posizioni filoplebee[55], è alla base del noto compromesso patrizio-plebeo delle leges Liciniae Sextiae[56]. Publilio Filone nel 339, la cui carica è definita da Livio ‘dittatura popolare e piena di accuse contro i senatori’ (dictatura popularis et orationis in patribus criminosis)[57] fece votare le note tre leggi favorevolissime ai plebei e invise ai patrizi[58]. E, infine, al dittatore plebeo Quinto Ortensio nel 287 si deve la promozione del processo di exaequatio dei plebisciti alle leges[59], nonché anche la pacificazione della plebe post graves et longas seditiones[60]. Finché nel 356 (a detta di Livio) si registrò la nomina del primo dittatore plebeo, così che, almeno a partire da questa epoca, la ricostruzione mommseniana finisce per perdere definitivamente il conforto delle fonti.

Nessuno, ovviamente, si sognerebbe di inquadrare questi ultimi personaggi ricordati come ‘dictatores adversus patricios’, così che è giusto ritenere che le volte (poche o tante che siano) in cui i dittatori si orientino ‘adversus plebem’ ciò sia frutto non di una missione istituzionale, quanto piuttosto del modo in cui il dittatore, come persona dotata di idee politiche personali, svolge il compito affidatogli[61].

 

 

4. – L’ambiguità è un fenomeno antico

 

L’ambiguità e l’ambivalenza della parola ‘dittatura’ non sono un’invenzione dei moderni[62]. La stessa dittatura romana ha funzionato al tempo stesso come baluardo per la salute pubblica e come alibi per la tirannide[63].

Se è certamente da smentire quella serpeggiante opinione dottrinaria che tende ad avvicinare i dittatori romani ai tiranni greci[64], non si può passare sotto silenzio il fatto che a Roma, dopo la guerra annibalica[65], non ci sono più dittatori fino a Silla nell’82 a.C.[66].

A partire dalla metà del III sec. a.C., nei periodi di crisi si usa il senatusconsultum ultimum[67], che viene considerato uno strumento di repressione ben più efficace della dittatura, meno controllabile e meno fidata[68]. Tra i tanti episodi ricordati dalle fonti[69], possiamo qui menzionare il caso di Sempronio Gracco nel 121 a.C.[70], o di Glaucia Saturnino nel 100 [71], o di Silla nell’83 [72] o, ancora, di Lepido nel 77 [73], di Catilina nel 62 [74] o dello stesso Cesare nel 49 [75]. Non possiamo poi dimenticare che Pompeo Magno, nel 52 a.C. viene nominato console sine conlega, per conferirgli un potere che, se non era assoluto (vigeva comunque la limitazione annale), non lo vedeva accompagnato da alcun collega di pari potestas, in maniera non troppo dissimile dal dittatore, carica che non si riuscì a conferirgli per l’opposizione degli ottimati[76]. E lo stesso avvenne nel 45 a.C., quando fu Cesare a ricoprire il ruolo di console unico, sebbene in questo caso la situazione fosse leggermente diversa, in quanto Cesare già ricopriva il ruolo di dittatore[77].

Per quanto qui di rilievo, quindi, e nonostante autorevoli opinioni contrarie[78], possiamo affermare che, quando a Roma nel corso del I secolo a.C. si torna a nominare dittatori, assistiamo però a un cambio di registro rispetto a come l’istituto era stato configurato e applicato nei secoli precedenti[79]. Un giurista raffinato e acuto, come Emilio Betti, non ha mancato di considerare tale sviluppo come una sorta di evoluzione della concessione ai magistrati ordinari di poteri straordinari, in qualche modo ‘dittatoriali’, a cui si assiste prima delle dittature di Silla e Cesare[80], così che ha ragione Giovanni Meloni quando invita a non appiattire lo studio della dittatura su un unico livello storico[81].

Si rifletta sul fatto, in particolare, che la dittatura di Silla, a cui, come peraltro noto, venne dato corso con una procedura del tutto anomala e irregolare[82], è costituente (Silla viene nominato dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae)[83] ed è data a un generale ribelle e vittorioso, in una città che le sue proscrizioni avevano riempito di funerali. Questa dittatura, definita da Appiano ‘un fantasma della libertà’[84], assomiglia in realtà a un «potere monarchico pressoché illimitato, con lo scopo di creare un ordinamento nuovo per consolidare il dominio di una oligarchia»[85], e non a caso viene collegata all’aggettivo ‘perpetuus[86], al netto dei tentativi (in verità tutto sommato isolati in dottrina) di tracciare una linea di continuità tra la dittatura sillana e la magistratura alto repubblicana[87].

Trentatré anni dopo, Giulio Cesare, il quale otterrà il trionfo per aver vinto su un cittadino romano, cioè Pompeo, usa la stessa carica per nascondere un potere dello stesso tipo. Egli fu dittatore (comitiorum habendorum causa) per soli undici giorni nel 49 a.C. (Caes., B.c. 3.1.1), poi per un anno, nel 48-47 a.C., per un decennio nel 46, fino alla dittatura ‘perpetua’ accordatagli nel 44, poco prima di essere assassinato. E proprio quest’ultima dittatura, con l’omissione della funzione a cui la dittatura perpetua era destinata, al netto dei recenti e brillantissimi tentativi di rivalutarne in qualche modo l’essenza[88], potrebbe costituire un indice del fatto che Cesare, a differenza di Silla, mirasse a nascondere la natura assoluta del suo potere[89]. È evidente a tutti il fatto che tanto Silla quanto Cesare abbiano usato la dittatura per nascondere un potere personale che, secondo alcuni studiosi, si distingueva dalla monarchia solo per il nome e per i segni esteriori[90], al punto che Mommsen parla a questo proposito di un ritorno alla monarchia nazionale latina (albana, in particolare)[91].

È quindi un dato di fatto che, qualunque idea si voglia mantenere sulla continuità o discontinuità nella storia della dittatura, Cesare e Silla abbiano di fatto finito per dettare «l’epitaffio della dittatura»[92], perché dopo di loro scompare di fatto a Roma il nome della dittatura, sebbene non scompaia il potere.

È quasi una conseguenza di questi eventi il fatto che Marco Antonio nel 44 a.C. presenti in Senato una proposta di abolizione dell’istituto e del nome stesso della dittatura, proponendo addirittura la pena di morte per chi avesse tentato di reintrodurla[93]. Si tratta, come è stato prontamente osservato, del tentativo di uccidere una parola per ucciderne il contenuto[94], anche se piuttosto malevola mi pare l’interpretazione di chi ritiene che questa abolizione sia stato il tentativo di togliere alla dittatura la maschera della monarchia imperiale, quando ormai tale maschera era divenuta inutile[95].

Non è frutto del caso, dunque, che i componenti del secondo triumvirato abbiano rifiutato, in maniera certamente avvertita e consapevole, il titolo di dittatore, assumendo invece quello di tresviri rei publicae constituendae, sebbene a nessuno sfuggisse il legame tra questa titolatura e gli obiettivi collegati alla dittatura sillana, di cui essa riecheggiava il nome. Augusto, con un gesto degno di quel grande ‘animale politico’ che era[96] respinge per ben due volte la titolatura di dittatore offertagli dal popolo e dal senato[97], e lo fece ‘pertinaciter’ e ‘constanter[98] e non senza teatralità[99].

 

 

5. – Il principio della fine

 

Con l’avvento della repubblica imperiale, il potere di governo viene di fatto accentrato nelle mani di uno solo. Risultano compressi i poteri delle assemblee popolari, i giuristi sono sottoposti a controllo imperiale, alla stregua del senato, così che scompare l’esigenza, anche in periodi di crisi, di ricorrere a una tale magistratura, di cui di fatto svanisce contemporaneamente la stessa concettualizzazione.

Il termine e l’essenza stessa della dittatura, svuotati così dall’interno della loro forza vitale, virano lentamente, ma inesorabilmente, verso altri significati e iniziano a veicolare concetti diversi, difficilmente compatibili con l’accezione originaria della parola in quanto magistratura regolare, sebbene dotata di poteri straordinari.

Gli studi sul tema di Johannes Irmscher hanno tentato di dimostrare come questa nuova accezione della dittatura, alla luce della quale il potere del dittatore tende a essere accostato a quello di un monarca, abbia cominciato a fare capolino probabilmente dal IV secolo d.C.

In verità, la definizione di Augusto come dictator perpetuus si legge già in Lucio Anneo Floro (I-II sec. d.C.), secondo il quale il senato romano avrebbe discusso se attribuire o meno a Ottaviano il titolo di ‘Romulus’, in quanto ‘condictor imperii[100]. Il passaggio in cui Floro definisce Augusto ‘dictator perpetuus’, oltre che ‘pater patriae’ appare molto significativo, per quanto risulti in linea con la tendenza di Floro all’iperbole e all’esagerazione (Übertreibung), così come in linea con il gusto per l’analogia e per la comparazione (Vergleichung), che la dottrina da tempo ha posto in evidenza a proposito di questo autore[101], giungendo a parlare per Floro, considerato più un retore che uno storico[102], di retoricizzazione e patetizzazione della storia[103].

Ma è solo diversi decenni dopo che questa tendenza all’espansione del termine ‘dittatore’ trova il suo consolidamento. Già il Libellus de viris illustribus Urbis Romae, un compendio storico di autore sconosciuto (ma da taluni attribuito ad Aurelio Vittore), proveniente probabilmente da ambienti aristocratici e composto verosimilmente intorno al IV secolo[104], tendeva a dar corso a questo collegamento, attribuendo il titolo di ‘dittatore’ oltre che a Cesare anche ad Augusto[105], con un evidente intento di legittimare all’indietro in qualche modo il potere al suo tempo acquisito dal giovane Ottaviano[106] e, dopo di lui, dagli altri imperatori.

In maniera non dissimile, Eutropio nel IV secolo accosta il potere dei Cesari alla dittatura[107] facendolo cominciare da Cesare e Augusto, e Ampelio, nel suo Liber memorialis (IV secolo), parla di ‘perpetua Caesarum dictatura[108].

Certo non si può scartare l’idea che tutti e tre gli autori di queste opere abbiano attinto a una fonte comune, la quale, travisando i fatti, avrebbe attribuito ad Augusto atti e azioni già di Cesare[109], però l’uso mi pare comunque degno di essere sottolineato.

Più suggestivo ai nostri fini, però, appare credere che già nella coscienza degli autori epiclassici il potere assoluto che Augusto veniva concentrando nelle sue mani veniva collegato al titolo e al nome del dittatore. E anche se vogliamo tralasciare quelle mutazioni linguistiche che vedono nel dictator colui che ripetutamente detta e suggerisce, sulle quali ampiamente si sofferma lo stesso Irmscher[110], e che protendono i tentacoli della propria vitalità fino al Medioevo europeo occidentale e anche oltre, è evidente che il campo ideologico-concettuale è pronto per un ribaltamento della prospettiva romana alto repubblicana.

 

 

6. – La rivoluzione della Rivoluzione francese

 

La sopra riferita polisemia del termine già nel periodo romano permise, durante la Rivoluzione francese, sia ai reazionari sia ai giacobini di servirsene[111].

Già Machiavelli aveva osservato che «mai fia perfetta una repubblica se con leggi sue non ha provisto a tutto e ad ogni accidente posto il rimedio e dato il modo a governarlo. E però conchiudendo dico che quelle repubbliche, le quali negli urgenti pericoli non hanno rifugio o al Dittatore o a simili autoritadi, sempre ne’ gravi accidenti rovineranno»[112].

Ma la frammentazione dell’Europa e dell’Italia in particolare tra ‘600 e ‘700 non favoriscono certo la presa di questa magistratura.

Due secoli dopo, con la Rivoluzione francese, fa irruzione in Europa l’istituto della dittatura, «ressuscité de l’antique» con tutta la tematica romana dell’esaltazione della virtù, del sacro terrore e dell’enfasi teatrale legata alla parola[113], e, soprattutto, con le due ‘accezioni’ del termine, positiva e negativa, ereditate dal mondo romano[114].

Infatti, da un lato troviamo la teorizzazione di Jean-Jacques Rousseau, nel cui contratto sociale la dittatura, intesa nel senso della magistratura romana, trova ampio spazio occupando tutto il capitolo VI del IV libro[115]. Rousseau pensa a una dittatura ‘di governo’, ‘stabilizzante’, a valere come una sorta di custode e assicuratore dello status quo repubblicano, strumento atto a preservare la libertà e le attribuzioni del popolo sovrano[116].

Dall’altro lato, però, è facile riscontrare come rapidamente questo uso ‘colto’ del termine perdette forza e ‘dittatura’ finì con l’indicare un potere assoluto, soppiantando in questa accezione altri termini, come tiranno o despota[117].

Per questo Robespierre, non a caso definito il primo dittatore moderno[118], nel discorso dell’8 termidoro, in occasione del colpo di stato che lo rovescerà, si trovò costretto a rispondere alle grida ‘abbasso i tiranni, abbasso Robespierre’, smentendo pubblicamente che egli aspirasse alla dittatura[119]. Lo stesso Napoleone, con il grido «à bas le dictateur»[120] e con la scelta del titolo di console per un ruolo che di fatto era quello del dittatore, offre un evidente tributo alla degenerazione a cui il termine era ormai andato irreversibilmente incontro[121]. Non diversamente faranno Cavignac nel 1848 e poi Luigi Napoleone nel 1851: in entrambi i casi, l’acquisto della titolarità di un potere assoluto non viene rivestito della denominazione formale di dittatura[122], proprio per l’aura di negatività che si andava agglutinando e consolidando intorno al termine.

 

 

7. – Un salto in America: la dittatura di Francia

 

La storia ci presenta però anche alcuni tentativi pratici di applicazione dell’istituto dittatoriale in forme o con modalità dietro alle quali possono, sotto alcuni aspetti, intravedersi tracce dell’istituto romano, sia in America Latina, sia in Europa.

In Venezuela, il progetto di costituzione del 1808 del generale Francisco de Miranda prevedeva espressamente l’istituzione di alcune cariche, le quali facevano dichiaratamente riferimento al diritto romano, come i censori, gli edili, i questori, ma anche il dittatore. Di conseguenza, Miranda viene nominato dittatore il 23 aprile 1812 con ‘facoltà illimitate e dittatoriali’, successivamente addirittura ampliate[123].

In Paraguay, José Caspar Rodríguez de Francia fu dittatore perpetuo dal 1816 al 1840. Egli, traendo in modo evidente ispirazione da Rousseau[124], concepì la dittatura come un mezzo utile per combattere il dispotismo, a cui l’uomo naturalmente sarebbe incline. Non a caso, uno dei più grandi scrittori latinoamericani del secolo passato, Eduardo Galeano, definisce la dittatura di Francia come l’unico esperimento riuscito di sviluppo indipendente in America Latina[125], ad onta dello scherno che alcuni scrittori europei riversarono su questo ‘esperimento’, senza comprenderne appieno le ragioni e i meccanismi[126]. L’uso delle forme di governo del consolato e della dittatura è stato giustamente considerato in dottrina come un chiaro indice della volontà di Francia di «richiamarsi politicamente all’antica Roma»[127]. Per Francia, la dittatura «doveva durare quanto fosse utile in rapporto alle condizioni della società», e doveva costituire uno strumento eccezionale di lotta contro il dispotismo[128]. Egli, quindi, viene giustamente considerato come il protagonista di un esperimento (riuscito) di «radicare forme istituzionali antiche in una nuova realtà socio-economica», adattando altresì le antiche forme mentre la realtà veniva così plasmata[129].

D’altra parte, e rimanendo ancora in America Latina, la dittatura, come istituzione costituzionale, aveva un posto anche nel pensiero di Simón Bolívar, il Libertator. Egli sottolineava che questa magistratura repubblicana, che avrebbe potuto finalmente indurre al silenzio tutti i partiti, aveva salvato prima Roma, ma poi anche la Colombia e il Perù, cosa che non aveva fatto né potuto fare nessun congresso o assemblea popolare[130].

 

 

8. – La dittatura tra pensiero e azione: Comte e Garibaldi

 

In Europa, la dittatura è ampiamente presente nella costruzione positivistica di Auguste Comte. Il filosofo già nel 1849 parlava della ‘dittatura di un triumvirato esecutivo’, rispolverando intenzionalmente il termine ‘dittatura’ per rimarcare la differenza tra la forma di governo che egli ipotizzava e il parlamentarismo all’inglese, e, soprattutto, per rimarcare la distanza con la monarchia ereditaria, contro cui tanto si era battuta la rivoluzione[131]. Come è noto, Comte nei suoi Corsi di filosofia positiva[132], distingueva una dittatura rivoluzionaria di tipo giacobino, dittatura ‘collettiva’ alimentata dalla speranza di modificare le istituzioni esistenti, da una dittatura reazionaria, ‘militare’, di tipo napoleonico, fondata sulla necessità di riportare la tranquillità nel Paese[133]. Solo la prima sarebbe una dittatura ‘progressista’ e, a suo avviso, sarebbe perfettamente incarnata da Danton; il secondo tipo, invece, sarebbe costituito o da dittature ‘anarchiche’, come nel caso di Robespierre, o da dittature ‘retrograde’, come nel caso di Napoleone[134]. Di qui, a mio parere, la distinzione diffusa nella letteratura francese tra dittature reazionarie (ad es. quella di Napoleone III) e dittature rivoluzionarie[135].

Il termine non gli fa paura, ed egli, pur conscio dell’accezione che esso ormai andava assumendo in maniera consolidata, lo usa scaricandolo delle ombre di negatività che lo avevano ammantato, intendendo la dittatura come un potere perfettamente conciliabile con le libertà scientifiche e spirituali, ma anche civili e politiche[136]. Comte cioè rappresenta la consapevolezza della grande e media borghesia, per la quale è stato un errore l’essersi affidati troppo allo ‘spirito rivoluzionario’ delle masse per rivendicare i diritti politici contro clero, nobiltà e monarchia feudale, poiché le istituzioni create dalla rivoluzione rischiavano, se usate per gli interessi popolari, di destabilizzare l’ordine sociale borghese, quell’ordine di cui essa avrebbe bisogno per realizzare meglio i profitti. Al filosofo la dittatura, nella sua dimensione storica, appare come l’unica ancora di salvezza per la popolazione francese, a differenza del regime parlamentare, funesta importazione del sistema politico proprio della società inglese, e – sempre a suo avviso – radicalmente incompatibile con l’ordine e con il progresso della società francese[137].

D’altra parte, nello stesso periodo storico, appare la teorizzazione della dittatura come ‘stadio di transito’ necessario per l’abbattimento di un potere tirannico[138]. Se ne fa portavoce il rivoluzionario pisano Filippo Buonarroti, in uno scritto pubblicato nel 1833 nella mazziniana Giovine Italia sotto lo pseudonimo di Cammillo[139], ove, Buonarroti, pur senza mai nominare la parola ‘dittatura’, sostiene che la concentrazione di poteri nelle mani di uno solo (o anche di un gruppo limitato di persone[140]) appare un passaggio necessario nel periodo che intercorre tra la vittoria rivoluzionaria e il rinnovamento frutto della scelta della definitiva forma di governo, derivante dalle scelte costituzionali di assemblee liberamente elette, per l’affermazione della nuova società degli Eguali[141]. E poco importa che Mazzini stesso guardasse con perplessità a queste teorizzazioni, per il timore che i troppi poteri nelle mani di uno solo avrebbero potuto con facilità virare verso la tirannide.

Più affascinante appare invece l’attestazione e l’uso della parola dittatura in Garibaldi, il quale probabilmente si era lasciato guidare nella sua azione politica e militare proprio da queste ricostruzioni ideologiche[142], usando la carica insita nella dittatura «nel suo significato romano e in tutta innocenza»[143].

Il generale stesso racconta nelle sue Memorie di aver chiesto la dittatura a Mazzini (il quale ne rimase ‘scandalizzato’) già a febbraio del 1849 [144], per poi replicare per iscritto la sua richiesta il 2 giugno 1849, durante il sanguinoso assedio subito a Roma dal generale Oudinot, con un brusco telegramma inviato a Mazzini, poco prima della ritirata del 4 luglio: «Giacché mi chiedete ciò che io voglio, ve lo dirò: io qui non posso esistere, per il bene della Repubblica, che in due modi: o Dittatore illimitatissimo o milite semplice, ed invariabilmente. Scegliete. Invariabilmente vostro G. Garibaldi»[145].

La richiesta non ebbe seguito e la ragione è resa evidente da quanto dice in un suo scritto Carlo Pisacane, al tempo capo di stato maggiore della repubblica romana e poco incline alle turbolenze del nostro eroe[146]. Pisacane paventava il culto della personalità che si andava radunando intorno a Garibaldi, soprattutto in considerazione dei trascorsi sudamericani del Generale, nel timore che i numerosi ‘caudillos’ di questo paese avessero potuto lasciar insorgere in lui costruzioni della dittatura tutt’affatto diverse da quelle romane. Ma in realtà è facile dimostrare come nel pensiero di Garibaldi la dittatura che egli chiedeva nel 1849 non era finalizzata a un potere personale, ma doveva essere funzionale al ‘bene della Repubblica’ (vd. il testo del telegramma a Mazzini sopra riportato), in una accezione, cioè, fedelmente vicina proprio al modello romano[147].

Del resto, coerentemente con questa sua idea, Garibaldi assumerà ufficialmente la dittatura in Sicilia in nome di Vittorio Emanuele re d’Italia con il proclama di Salemi del 14 maggio 1860 [148] nel corso della spedizione dei Mille[149]. E ancora con coerenza, è bene ricordare come Garibaldi, ‘Dittatore delle due Sicilie’, deporrà, con l’ultimo Decreto dittatoriale emanato a Sant’Angelo il 15 ottobre 1860, nelle mani del Re la ‘dittatura conferitami dalla Nazione’[150], a conferma di come egli intendesse la dittatura come una istituzione ‘indispensabile nelle grandi urgenze’[151], ma da deporre allorché le ragioni di urgenza fossero state superate.

Ed ecco cosa scrive il Generale sulla dittatura nei ricordi e pensieri pubblicati nell’edizione nazionale dei suoi scritti[152]: «Il significato della parola dittatura si è alterato come quello di tante altre parole e ne abbiamo una prova ai tempi nostri […]. Se le dittature fossero come quella di Rosas a Buenos Ayres come quella del III° Bonaparte e come quella alla quale tendono la maggior parte dei sovrani d’Europa, all’Inferno allora la Dittatura! Ma per Dittatore si vuole un uomo onesto…. E se una nazione non può trovare nel suo seno un uomo onesto per governarla, quella nazione non merita di essere governata onestamente».

 

 

9. – La virata marxiana: la dittatura del proletariato

 

Mentre nell’età romana il potere del dittatore riguardava quello che per noi è il potere esecutivo, non toccando le competenze (principalmente quelle legislative) delle assemblee popolari (e così era ancora per Garibaldi), nell’Europa centrale assistiamo ad una sorta di salto di qualità del nostro istituto, perché il concetto di dittatura viene esteso al potere instauratore del nuovo ordine, cioè al potere rivoluzionario[153]. Si assiste così a quella che Norberto Bobbio ha chiamato la «dissociazione fra il concetto di dittatura e il concetto di potere monocratico»[154].

Marx, infatti, in contrapposizione a quella che egli stesso denomina la dittatura borghese[155], conia il concetto prospettico di dittatura del proletariato, che egli considera il punto di passaggio necessario per l’abolizione delle differenze di classe in generale[156]. Se anche possa corrispondere al vero che Marx «usò la dizione ‘dittatura del proletariato’ di rado, e solo di passata, senza attribuirvi importanza decisiva», così che il merito della diffusione della formula ‘dittatura di classe’ sarebbe ascrivibile soltanto al marxismo-leninismo[157], l’impatto sulla storia della visione marxiana mi appare estremamente significativo. Infatti, con la virata marxiana, la dittatura perde il suo carattere di potere di uno solo per acquistare una dimensione spiccatamente collettiva e, nel contempo, acquista un carattere rivoluzionario che non abbandonerà più, ma che è estraneo alla formazione romana dell’istituto[158].

Si trattava, nella visione che Marx mutua verosimilmente da Blanqui nella prima fase di maturazione del suo pensiero[159], di «un potere rivoluzionario, esercitato da un numero ristretto di capi illuminati, che ha il compito di modellare la società sulla base di un progetto di compiuta razionalizzazione della vita sociale»[160] o, se si vuole, della distruzione dello Stato ad opera del proletariato-dittatore[161].

In ogni caso, Marx intendeva qui la dittatura come un potere che, sebbene comportasse la sospensione temporanea della legalità, non fosse tirannico, corrispondesse a una situazione di emergenza e urgenza e quindi fosse limitato nel tempo e, infine, fosse teso a un interesse generale, costituito dall’edificazione della nuova società egualitaria. In una tale visione di impronta spiccatamente giacobina, infatti, le masse popolari per Marx non erano in grado di liberarsi da sole del dominio dell’ideologia borghese e avevano bisogno di una figura, illuminata e autoritaria, o, meglio, di una sorta di élite cospirativa, che gestisse direttamente il processo rivoluzionario.

Si potrebbe individuare il 1870 come momento di abbandono dell’idea di una funzione guida da parte di una minoranza illuminata in favore dell’affidamento della rivoluzione politica all’intera classe produttrice. In tal modo, la modificazione della strategia rivoluzionaria produce, quasi di rimbalzo, anziché una sensibile rielaborazione della stessa nozione marxiana di ‘dittatura del proletariato’, un abbandono della teoria blanquista, a cui Marx non farà più riferimento per cinque lustri[162].

Si capisce così come per Marx la comune di Parigi del 1871 [163], affogata nel sangue nel corso della ‘semaine sanglante’ dal maresciallo Mac Mahon, rappresentasse la prova pratica che una tale dittatura rivoluzionaria fosse possibile[164], sperimentando un modello che dalla capitale doveva espandersi per essere «la forma politica anche del più piccolo borgo»[165]. Nella Comune, un piccolo gruppo di dirigenti cospiratori fungeva da guida e direzione del proletariato parigino, in funzione preparatoria di una nuova società, pienamente emancipata e comunista: in tal modo, la dittatura «da magistratura del popolo tutto diveniva una magistratura di una parte del popolo»[166]. Questa, per Marx, era forma della dittatura del proletariato[167].

Ma, come è ovvio, non mancano le discussioni sul punto.

La contraddizione che già all’interno del socialismo viene colta da Kautsky tra il significato ‘letterale’ di dittatura come potere di uno solo e l’accezione marxiana del termine come potere rivoluzionario di una intera classe suscita la violenta reazione di Lenin, che non esita a definire come rinnegato lo stesso Kautsky[168].

Lenin medesimo, pur con delle non trascurabili forzature, vedeva una netta linea di continuità tra la dittatura romana e la funzione progressista che questo istituto era chiamato a svolgere nella rivoluzione socialista[169]. Lenin, pur riconoscendo che la dittatura è un concetto storico e classista, non mancò di rilevare che «la formula ‘dittatura del proletariato’ è soltanto una definizione più concreta storicamente e scientificamente più esatta per spezzare la macchina borghese»[170], aggiungendo altresì che egli intendeva la dittatura del proletariato come un potere non vincolato da alcuna legge[171].

Secondo lo stesso rivoluzionario, non è nemmeno pensabile una transizione dal capitalismo al socialismo senza la dittatura, e ciò per due ragioni: primo, per schiacciare implacabilmente la resistenza degli sfruttatori, che non possono essere privati di colpo della loro situazione di predominio; secondo, per sedare le turbolenze (egli parla di «incertezza, squilibrio, caos») che la disgregazione della vecchia società provoca all’interno dello Stato[172]. Nello specifico, «la condizione indispensabile della dittatura» per Lenin doveva essere «la repressione violenta degli sfruttatori come classe e quindi la violazione della ‘democrazia pura’, cioè dell’eguaglianza e della libertà, nei confronti di questa classe» (i corsivi sono dell’autore)[173]. Lo stesso Lenin, nel medesimo opuscolo, intravvede un «dottissimo imbecille da tavolino» o il «candore di una bambina di dieci anni» nelle parole con cui Kautsky (vd. sopra nel testo) si domandava perché occorresse la dittatura se il popolo aveva già la maggioranza: per Lenin bene avevano spiegato Marx ed Engels, che la dittatura serviva: «per schiacciare la resistenza della borghesia; per ispirare terrore ai reazionari; per assicurare l’autorità del popolo armato in faccia alla borghesia; per dare al proletariato la possibilità di schiacciare con la violenza i suoi avversari»[174].

In quest’ottica, però, lo stesso Lenin, in una evidente linea di continuità con gli insegnamenti romani, riconosce che la dittatura deve avere una durata limitata, seppure lunga, sparendo quasi naturalmente una volta raggiunto lo scopo (appunto di spezzare la macchina statale borghese) e una volta raggiunta l’abolizione delle classi[175]. Egli, in un saggio pubblicato nel luglio del 1919, sottolineò altresì che l’espressione ‘dittatura del proletariato’ non serve se non a tradurre questa espressione latina, scientifica, storico-filosofica in un linguaggio più semplice[176].

Nella durissima reprimenda contro Kautsky, evidente mi pare la concezione leniniana di dittatura, alla luce della quale il rivoluzionario rifiuta il significato eterodosso di potere dispotico di uno solo, e inclina verso l’accezione di potere emergenziale, utile per affrontare la fase di transizione, che dovrà guidare il popolo verso l’abbattimento dello stato borghese e il trionfo del comunismo. Un potere necessario, quindi, per quanto particolare, perché «conquistato e sostenuto dalla violenza del proletariato contro la borghesia, «non vincolato da alcuna legge»[177]. La violenza, quindi, doveva servire, come parte integrante del potere dittatoriale, per conquistare e mantenere il potere, e condurre alla ‘dittatura del partito unico’, in cui «la terreur devient un mode salubre d’organisation sociale», e la rivoluzione rappresenta il mezzo più ‘economico’ per salvare l’umanità[178].

 

 

10. – Dittature e fondamentalismi

 

«Pregiudizi statualistici e normativistici hanno [così] largamente pervaso, a partire dal secolo scorso, la cultura europea, ed hanno perciò orientato la ricerca storico-giuridica sulle istituzioni antiche, anche nel nostro secolo, verso l’uso di schemi giuridico-formali aprioristici, del tutto inadeguati a rendere ragione del diritto pubblico antico. Essi hanno favorito un progressivo processo di astrazione dalla realtà (storica e concettuale) nella quale i diversi istituti sono sorti e si sono trasformati. La ricerca sulla dittatura, per i motivi prima accennati, è stata condizionata, forse più di quella relativa ad altre istituzioni, da questa impostazione di metodo, così che la parola ‘dittatura’ ha finito per prevalere sulle altre (dispotismo, tirannia, ma anche autocrazia, totalitarismo ecc.), che solitamente venivano usate per indicare una forma di governo assoluto, esclusivo, personale, moralmente e giuridicamente riprovevole[179].

Anche per questo, la dittatura ha stentato e stenta a trovare nella ricostruzione del ‘sistema’ del diritto pubblico romano la sua adeguata collocazione»[180] e gli studi sulla dittatura hanno finito per essere fagocitati da quelli sul totalitarismo nelle sue molte varianti[181], così che l’attenzione alla specie ha finito per far perdere di vista l’importanza del genere[182].

È necessario oggi distinguere tra dittatura e fondamentalismi[183], ma questo passaggio storico mi pare si trovi alla base della differenza proposta da Carl Schmitt tra dittatura sovrana e dittatura commissaria[184]. Per Schmitt la dittatura commissaria realizza in modo eteronomo i fini ad essa assegnati dal sovrano, che per il diritto romano era rappresentato dal senato, il quale decideva sullo ‘stato di eccezione’. La dittatura sovrana, invece, è frutto di un potere costituente, che crea uno stato di ‘a-nomia’, in vista della transizione ad altra forma di governo. In sostanza, per Schmitt si passa dalla dittatura commissaria (costituzionale) a quella sovrana quando si individua nell’ordinamento stesso l’ostacolo reale che causa l’emergenza.

Siamo lontani – mi pare – dalla nozione romana del nostro istituto.

Considerazioni non dissimili si potrebbero fare a proposito della teoria, in qualche modo opposta a quella schmittiana, del ‘doppio stato’ (dual state) di Ernst Fraenkel. Secondo questo studioso, quella che Schmitt chiamava la dittatura sovrana costituirebbe in realtà uno ‘Stato discrezionale’, in cui il potere politico prevale sul diritto, che conviverebbe con uno ‘Stato normativo’, in cui invece è il diritto a governare la politica. Senza lo Stato normativo non si reggerebbe l’economia capitalistica, la quale ha bisogno della certezza e della sicurezza proprie del diritto per poter prosperare. Anche tale Stato discrezionale, che Fraenkel accosta a un regime totalitario, spiegando così l’avvento del regime nazista, non ha chiaramente nulla a che vedere con la dittatura in quanto magistratura romana.

In tal modo, invece di parlare della dittatura, si finisce per parlare del dittatore[185], spostando sul dittatore-persona un discorso che invece più propriamente dal punto di vista giuridico dovrebbe riguardare la dittatura-istituzione.

E così, la dittatura, ormai ritenuta un sinonimo di tirannide, di dispotismo o comunque di un potere autoritario, viene collegata, seppur distinta, da Hannah Arendt ai regimi totalitari, i quali, costituendo a suo avviso una forma radicalmente nuova di organizzazione del potere rispetto a quelle storicamente conosciute fino a quel momento, sarebbero incarnati dal nazismo e dallo stalinismo (non però dal fascismo, dittatura ma non regime totalitario[186]). Secondo la Arendt, nel monumentale volume dedicato da questa studiosa alle origini del totalitarismo[187], le caratteristiche dei regimi totalitari sono il ricorso fideistico al ruolo del capo, con il conseguente annullamento delle individualità, e il ricorso a una violenza di tipo nuovo, non episodica ma stabile, al fine di condurre all’affermazione del volere non del ‘singolo’, ma del sistema[188]. Tali regimi, inoltre, perseguono sempre una politica estera apertamente diretta al dominio mondiale. L’essenza politica di questa nuova forma di governo è il terrore, e il suo principio di azione è il pensiero ideologico. Siamo ormai lontani anni luce, e direi quasi agli antipodi della concezione romana della dittatura, la quale anche per questo in pratica non appare proprio trattata nel lavoro della Arendt[189].

 

 

11. – La storia può insegnare: per il possibile recupero dell’istituto

 

Queste ‘nuove’ accezioni della dittatura non si pongono più come scopo la risoluzione di turbolenze interne (sedizioni, tumulti, rivolte) o esterne (guerre, sollevazioni, assalti esterni), ma piuttosto si prefiggono come obiettivo il rovesciamento dell’ordine costituito, affidando il compito quasi di grimaldello della rivoluzione a degli uomini (il dittatore o il direttorio) o a una entità (il proletariato o la élite che lo deve guidare) il cui precipitato si trova nella dittatura (del proletariato, appunto). E il regime che essi instaurano o presuppongono è dispotico, assolutistico, diretto all’annichilimento dei ‘sudditi’, in qualche modo assorbiti e trasfigurati nell’immagine e nella persona stessa del dittatore.

L’esito di questo lento processo di ‘trasformazione’ ideologica, che affonda le sue radici, come detto, nella Rivoluzione francese, ma trova poi un suo più compiuto sviluppo nell’Ottocento, mi pare duplice.

Da un lato, il termine dittatura ridiventa popolare a partire dal XIX secolo, e in particolare dopo la Prima guerra mondiale, ma con una connotazione decisamente opposta a quella che aveva avuto nei secoli precedenti e soprattutto nel mondo romano[190]. Né interessa in questa sede approfondire le varie articolazioni che la dottrina politologica e costituzionalistica ha riscontrato in merito all’istituto, distinguendo almeno una dittatura semplice o autoritaria, da una dittatura cesaristica e da una totalitaria[191]. E nemmeno interessa guardare a quei regimi o a quei personaggi, come Mussolini, Hitler, Franco, Mao Zedong, Pol Pot, Ceausescu ecc., che sono stati definiti ‘dittatori’ in una accezione non tecnica, e con riferimento esclusivo alla assoluta concentrazione di poteri nelle loro mani.

Dall’altro lato, la riferita trasformazione non può non velare lo sguardo dello storico con una sorta di cortina deformante. Così è perfettamente logica la definizione che Mommsen dà della dittatura, da lui vista come un potere eccezionale, assimilabile a ciò che oggi è rappresentato dalla soppressione della giustizia civile e dalla proclamazione dello stato d’assedio[192]. Come si vede, una vera e propria giravolta a centottanta gradi nella ricostruzione storica dell’istituto, che per lo studioso tedesco veniva a rappresentare quello che la dittatura mai ha rappresentato per i romani, cioè un potere eccezionale, tralignante verso la tirannide.

Il dubbio però è che una tale lettura sia filtrata dalle categorie moderne, perché il dittatore romano, soprattutto nei primi tre secoli della repubblica, non appare mai come un magistrato repressivo, ma solo come un organo in grado di risolvere pacificamente i più acuti contrasti politici e sociali, più degli altri magistrati[193].

Pertanto, ha ragione Pierangelo Catalano quando afferma che la visione della dittatura risulta oggi deformata da due fenomeni: da un lato, l’impressione suscitata dalle dittature di Silla e di Cesare sulla storiografia antica; dall’altro lato, il linguaggio affermatosi nella storiografia moderna nel periodo tra le due guerre mondiali, quando si è giunti a confondere la dittatura con la tirannide[194]. A ciò possiamo aggiungere il filtro ideologico (anti)borghese, che spingeva nel vedere nella dittatura un potere di eccezione, in grado di sospendere per un tempo non inizialmente limitato i poteri costituzionali, che sarebbero stati ripristinati solo ad abbattimento avvenuto del regime borghese e antioperaio[195].

È necessario, oggi, nella ricostruzione storica dell’istituto romano, superare il sistema mommseniano, che pone al centro lo Stato nella forma di una persona giuridica astratta, e crea una frattura tra governati e governanti, tale che si fatica a percepire il ruolo di alcune istituzioni democratiche romane, come la dittatura, ma come anche la censura e il tribunato, tutte oggi connotate dall’evidente alone di una accezione negativa.

Appare, inoltre, necessario distinguere tra emergenza ed eccezione[196], laddove dobbiamo evitare che, come non infrequentemente avviene al giorno d’oggi, l’emergenza tenda a diventare normalità, e soprattutto avendo ben chiaro che la dittatura ha il compito di allontanare l’emergenza, ma l’emergenza possa ben essere affrontata da un potere costituito e non per mezzo di misure straordinarie da prendersi di volta in volta.

Non dobbiamo confondere lo stato di emergenza, nel quale veniva a operare la dittatura romana, con lo stato di eccezione[197], al quale si ricorre per imporre un nuovo ordine: lo stato di emergenza è conservativo, perché a esso, che presuppone la stabilità di un sistema, si ricorre per rientrare al più presto nella normalità[198]; lo stato di eccezione è per sua natura innovativo, e vi si ricorre per infrangere le regole e aprire la strada a un sistema diverso[199].

Bisogna evitare il pericolo che la dittatura, così come numerosi altri istituti del diritto romano pubblico e privato, subita la metamorfosi dovuta al trascorrere del tempo e agli influssi delle culture delle diverse epoche giuridiche che l’istituto stesso ha attraversato, si trasformi in un mero nome, ammantato della negatività che la storia le ha collegato. La dittatura romana, magistratura costituzionale[200], magistratura ordinaria per tempi straordinari, appartiene all’emergenza, non all’eccezione[201], e il suo recupero nell’ambito delle istituzioni costituzionali potrebbe fornire ancora oggi mezzi più adeguati per affrontare situazioni emergenziali. «Perché ‘e nuocono alle repubbliche i magistrati che si fanno e l’autoritadi che si danno per vie istraordinarie, non quelle che vengono per vie ordinarie: come si vede che seguì in Roma, in tanto processo di tempo, che mai alcuno Dittatore fece se non bene alla Repubblica»[202].

La confusione su questo punto porta a dire che la dittatura romana non era una dittatura vera e propria, ma piuttosto una forma di governo di crisi[203], ribaltando così completamente la prospettiva: l’unica magistratura che l’antichità ci consegna sotto il nome di ‘dittatura’ non sarebbe una dittatura!

Dall’altro lato, è bene ricordare che per la straordinarietà di un potere si deve guardare al suo fondamento e non al contenuto: altrimenti è un potere straordinario quello del governo che ai sensi dell’art. 77 c. 2 Cost. ha un potere legislativo in casi di necessità e urgenza. Per questo non appare corretto l’accostamento del dictator al presidente degli Stati Uniti, il quale in caso di necessità e urgenza può esercitare poteri che normalmente non avrebbe[204]. E proprio per tale ragione in dottrina non è mancato chi ha accostato il dittatore romano a un governante moderno che opera per decreti-legge, piuttosto che all’accezione moderna del termine[205].

E non si tratta di assumere la dittatura come una medicina omeopatica, a piccole dosi, in modo da renderla sempre più tollerabile anche in regimi democratici, magari aumentandone progressivamente la durata[206], limite principale alla pienezza dei poteri già in età romana. Si tratta di rispondere all’emergenza con uno strumento costituzionalmente previsto, senza dover ricorrere al ‘iustitium’ e alla sospensione dei poteri che il «tracimare dello stato emergenziale nelle democrazie contemporanee»[207] porta con sé. Si tratta di distinguere tra la straordinarietà che connota il magistrato dittatore e la straordinarietà delle funzioni che può caratterizzare taluni organi in situazioni particolari, come lo stato di emergenza o lo stato di assedio o simili[208]. Si tratta, infine, di contrastare la tendenza, anche recente[209], di assimilare il potere di emergenza alla dittatura, e così, successivamente, la dittatura romana a un potere che, in quanto nato da uno stato di eccezione[210], tende, schmittianamente, a porre lo stato di eccezione al di fuori dell’ordinamento giuridico. Per questo non mi pare colga nel segno quella parte della dottrina che vede nella regolamentazione dell’emergenza un tentativo di ‘autoimmunizzazione’ da parte degli Stati[211], i quali, anziché rimuovere l’emergenza e scaraventarla al di fuori dell’ordinamento giuridico, si sforzano invece di incorporarla, nel tentativo, appunto, di meglio governarla dal di dentro.

Si deve però evitare che la dittatura, intesa come magistratura non straordinaria, ma fornita di poteri straordinari[212], si trasformi in ‘régime durable’, divenendo così tirannia. La devozione fanatica dei fedeli e la rigorosa ortodossia sono del tutto estranei alla magistratura romana, mentre costituiscono i pilastri dei moderni regimi totalitari (compresi quelli della cd. democrazia totalitaria, teorizzata dall’israeliano Talmon[213]), che definiamo grossolanamente ‘dittatoriali’.

È altrettanto chiaro che una magistratura siffatta turba l’ordine montesqueiano, costruito su poteri reciprocamente autolimitanti per via di contrappeso, così che la dittatura viene vista come un rimedio a mali estremi, una sorta di divinità che scende dal cielo «pour le dénouement des choses embrouillées»[214]. Ma la visione escatologica della dittatura, novello coniglio che esce dal cappello del buon governo, non è caratteristica intrinseca al modello romano di dittatura, quanto, piuttosto, un portato del sistema ideato dal grande pensatore francese, che di fatto esclude questo come altri poteri ‘scomodi’ per la classe borghese a cui beneficio l’impalcatura doveva, invece, servire.

Questa, a mio parere, è la più grande utilità che il diritto romano possa offrire all’epoca contemporanea.

Allora conviene gridare, con Napoleone, non abbasso la dittatura, ma piuttosto ‘abbasso la tirannia’ e ‘abbasso l’eccezione’.

 

 



 

[Un evento culturale, ampiamente pubblicizzato in precedenza, rende impossibile qualsiasi valutazione veramente anonima dei contributi ivi presentati. Per questa ragione, gli scritti della sezione “Memorie” sono stati valutati “in chiaro” dai promotori, dal curatore della pubblicazione e dalla direzione di Diritto @ Storia]

 

* Il presente scritto è dedicato anche agli studi in memoria di Marko Petrak. Il testo costituisce la rielaborazione dell’intervento tenuto il giorno 25 marzo 2022 presso la Sala delle Lauree di ‘Sapienza’ Università di Roma, in occasione del Seminario «‘Il dictator tra emergenza e libertà’. Contributo allo studio del diritto pubblico. Riflessioni dalla lettura di un recente libro di Giuseppe Valditara, Università di Torino».

[1] J. Irmscher, G. Meloni, G. Lobrano, F. Sini, G. Mancuso, S. Mastellone, P. Catalano, S. Candido, D. Zolo, P. Frezza, J. Topolski, V. Hanga, Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni, a cura di G. Meloni, Introduzione di C. Nicolet, [Biblioteca di storia antica, 16], Roma 1983.

[2] C. Nicolet, Lexicographie politique et histoire romaine: problèmes de méthode et directions de recherche, in Atti del Convegno sulla lessicografia politica e giuridica nel campo delle scienze dell’antichità (Torino, 28-29 aprile 1978), a cura di I. Lana e N. Marinone, Torino 1980, 19 ss.

[3] V.I. Lenin, I compiti immediati del potere sovietico, in Opere complete, XXVII, Febbraio-Luglio 1918, trad. it. di G. Garritano, 27, Roma 1967, 237. Si tratta di un lungo saggio che Lenin pubblica il 28 aprile del 1918 sul vol. 83 della Pravda, per indicare le vie di attuazione della rivoluzione socialista, una volta ottenuta la pace. Del resto, lo stesso Lenin era consapevole del pericolo insito nella trasformazione delle parole, che avrebbe portato a uno svuotamento del loro significato e a un complessivo immiserimento: cfr. V.I. Lenin, La grande iniziativa, in Opere complete, XXIX, Marzo-Agosto 1919, trad. it. di R. Platone, Roma 1967, 391 ss. (pubblicato nel luglio del 1919), dove, nell’esaltare la «grande iniziativa dei sabati comunisti», si scaglia contro l’uso improprio della parola ‘comune’.

[4] Vd. P. Catalano, Tribunato e resistenza, Torino 1971, passim; Id., Tribunado, censura, dictatura: conceptos constitucionales bolivarianos y continuidad romana en América, in Quaderni latinoamericani 8, 1981, 1 ss.

[5] Lo studioso si trattiene ampiamente sul tema nelle note alla settima edizione del suo fortunato manuale: cfr. V. Arangio-Ruiz, Storia del diritto romano, 7ª ed., Napoli 1957 (rist. Napoli 1984), 27 e la nt. f alle pp. 407 ss.

[6] C. Maynz, Cours de droit romain, I, 5ª ed., Bruxelles-Paris 1891, 70, il quale afferma che il dittatore aveva un potere assoluto, che egli poteva gestire nella maniera più inflessibile e arbitraria.

[7] P. Bonfante, Storia del diritto romano, I, 4ª ed., Roma 1934, 93.

[8] E. Costa, Storia del diritto romano pubblico, 2ª ed., Firenze 1920, 196.

[9] F. De Martino, Storia della costituzione romana, I, 2ª ed., Napoli 1972, 239: «se la dittatura non è una magistratura modellata sul regno, essa è nondimeno del tutto anomala nel quadro della costituzione repubblicana storica».

[10] E. Meyer, Römischer Staat und Staatsgedanke, 4ª ed., Zürich-München 1974 (1ª ed. Zürich 1948), 37, per il quale la dittatura costituisce una «merkwürdige Amt», la quale «weist mehrere Besonderheiten auf; ein Amt, das aus lauter Anomalien besteht»; evidente mi pare l’imprestito dello storico svizzero da Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, II,1, 3ª ed., Leipzig 1887 (rist. Tübingen 1952), 179, il quale pure parlava della dittatura romana in termini di anomalia.

[11] P. de Francisci, Primordia civitatis, Roma 1959, 600 e nt. 208.

[12] D. Cohen, The Origin of Roman Dictatorship, in Mnemosyne s. IV, 9, 1957 303: «in the study of the constitution of the Roman Republic the dictatorship forms one of the most difficult problems».

[13] Così cfr. M. Duverger, Dictature et légitimité, in Dictature et légitimité, a cura di M. Duverger, Paris 1982, 11.

[14] W. Ihne, Forschungen auf dem Gebiete der römischen Verfassungsgeschichte, Frankfurt am Main 1874, 42.

[15] Liv. 23.23.2 sottolinea per il caso di Marco Fabio Buteone, dittatura piena di anomalie, la importante funzione della dittatura, che serviva ad affrontare e risolvere situazioni di crisi, come quella che si era ingenerata nel 216, dopo la sconfitta di Canne, per la lectio senatus.

[16] F. Sini, A proposito del carattere religioso del ‘dictator’ (note metodologiche sui documenti sacerdotali), in AA.VV., Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni, cit., 111-136.

[17] Per usare le parole di Livio, nel noto episodio del contrasto tra Lucio Papirio Cursore e Quinto Fabio Rulliano: cfr. Liv. 8.32.3. Di summa potestas parla, come è noto, Pomponio: vd. poco oltre nel testo.

[18] Cfr. C. Nicolet, Introduzione, cit., 11.

[19] Cfr. così C. Nicolet, La dictature à Rome, in Dictatures et légimités, cit., 69, il quale, a riguardo della dittatura e riferendosi al XVIII secolo e al periodo della Rivoluzione francese, parla di «pouvoirs qui, loin d’avoir été régulièrement déférés, ont été usurpés par la force ou la ruse».

[20] Così vd. M. Duverger, De la dictature, Paris 1961, cito dalla trad. it. La dittatura, Milano 1961, 9.

[21] Oliver Cromwell, Lord Protettore dal 1654 al 1658, governò con pieni poteri la neonata repubblica inglese, e da molti la sua posizione in questo arco di tempo viene considerata come una sorta di presidenza a tempo indeterminato, o una vera e propria dittatura: cfr. H. Belloc, Oliver Cromwell, London 1927, trad. it. dell’ed. 1931, Brescia 1947, recentemente riedito in italiano con il significativo titolo Cromwell il dittatore. La Bibbia in una mano e la spada nell’altra, Verona 2018. Sulle vicende del tempo dal punto di vista che qui interessa, basti il rimando all’Introduzione di M. Revelli al volume da egli stesso curato Putney. Alle radici della democrazia moderna. Il dibattito tra i protagonisti della ‘Rivoluzione inglese’, Milano 1977, VII, a parere del quale nel piccolo sobborgo di Londra (da cui il titolo) si sarebbero poste «le basi concettuali della nostra modernità politica».

[22] Si tratta di un dibattito tutt’altro che nuovo in dottrina; punto recente sulla questione in C. Pelloso, Il ‘dictator negli assetti magistratuali italici, in La dittatura romana, a cura di L. Garofalo, I, Napoli 2017, 427 ss.

[23] Sin dalle origini, le ragioni di ordine più strettamente militare si intrecciano con motivazioni di ordine interno. Dionigi accenna a lotte intestine causate dal problema dei debiti nel 501 (vd. Dion. 5.63-77), mentre più sfumato appare Livio, quando descrive le due prime dittature del 501, quella di T. Larcio o M. Valerio per la guerra contro Sabini e Latini (vd. Liv. 1.18.1-4) e quella del 499 (o 496) di A. Postumio per la campagna militare contro i Latini conclusasi con la vittoria del lago Regillo: per il 501 Livio accenna a sospetti di collusione con i Tarquini dei consoli in carica, ciò che li avrebbe resi poco affidabili; per il 499 ritorna il tema della dubia fides di uno dei consoli. Lo stesso Livio, invece, richiama i dissidi tra patrizi e plebei come causa giustificativa della terza dittatura, quella di M. Valerio del 494 a.C. In tema, vd. F. Cavaggioni, Tito Livio e gli esordi della dittatura, in La dittatura romana, cit., I, 11 s., ma il punto non è incontroverso: per una opinione contraria, che collega alla sola guerra l’origine della dittatura, vd. invece E. Gabba, Dionigi e la dittatura a Roma, in ‘Tria corda’. Scritti in onore di Arnaldo Momigliano, a cura di E. Gabba, Como 1983, 215 s. (= in Id., Roma arcaica. Storia e storiografia, Roma 2000, 165 s.), il quale pensa che solo dopo il 300 a.C. il dittatore fu adibito a compiti diversi da quelli militari, mentre G. Valditara, Il dictator tra emergenza e libertà, Torino 2021, 27 pensa che la dictatura seditionis sedandae causa vada comunque inquadrata in un contesto militare.

[24] Vd. così ad es. Dion. 5.64-70.

[25] Così vd. C. Masi Doria, Salus populi suprema lex esto. Modelli costituzionali e prassi del Notstandsrecht nella res publica romana, in Eccezione e regola. Un dialogo interdisciplinare. Atti della Tavola rotonda – Teramo, 24 maggio 2007, a cura di M.F. Cursi, Napoli 2008, 113.

[26] Fonti in F. Cavaggioni, Tito Livio e gli esordi della dittatura, cit., 17, la quale parla di «ripercussioni dell’emergenza sulla tenuta emotiva della collettività».

[27] Interessanti sono le metafore della nave e della malattia che usa qui Cicerone. Dice l’oratore che in tempo di pace è lecito vivere spensieratamente (lascivire), come può accadere su una nave in assenza di pericoli imminenti o alla presenza di una malattia lieve. Ma come quando il malato, allorché il mare si agita (coepit horrescere) o la malattia si aggrava (ingravescente morbo), desidera l’opera di uno solo (unius opem implorat), così il nostro popolo, che in tempo di pace e in casa governa da sé, prevalendo contro i magistrati (contro i quali ‘minatur, recusat, appellat, provocat’), in tempo di guerra obbedisce a un uomo solo, come se fosse il re (in bello sic paret ut regi).

[28] Cfr. C. Masi Doria, Spretum imperium, Napoli 2000, 173 ss.

[29] Cfr. Cicero, De or. 2.167: ‘magistratus in populi romani esse potestate debent’; sulla stessa lunghezza d’onda, vd. anche Cicero, De leg. agr. 2.17.17 (omnis potestates, imperia, curationes ab universo populo Romano proficisci convenit) e Cicero, Pro Planc. 62, dove l’oratore definisce i magistrati come degli amministratori della repubblica (sic populus Romanus deligit magistratus quasi rei publicae vilicos). Sul punto, cfr. G. Lobrano, Per la comprensione del pensiero costituzionale di J.J. Rousseau e del diritto romano, in Il principio della democrazia. Jean Jacques Rousseau. Du Contrat social (1762), Napoli 2012, 64 ss.; G. Valditara, Civis romanus sum, Torino 2018, 149 nt. 588.

[30] Vd. Cicero, De rep. 1.40: nam dictator quidem ab eo appellatur, quia dicitur, sed in nostris libris vides eum. Laeli, magistrum populi appellari. vd. anche Sen., Ep. 108.31 e Festus, De verb. Sign., v. Optima lex, p. 216 L. È appena il caso di ricordare che qui Cicerone sull’etimologia segue Varrone (de ling. lat. 6.61: dictator… quod a consule dici debet), mentre per la derivazione ‘a dictando’ (in quanto il dittatore dà ordini anche ai magistrati) vd. Prisc., Inst. Gramm. 8.14.8 (Hertz, GL Keil 432).

[31] G. Lobrano, ‘Plebei magistratus’, ‘patricii magistratus’, ‘magistrati populi romani’, in SDHI 45, 1871, 271 ss.; Id., Il potere dei tribuni della plebe, Milano 1983.

[32] Bibliografia sul punto in S. Fusco, Oriens de nocte silentio: alcune riflessioni sulla dittatura imminuto iure, Cagliari 2018, 30 nt. 4.

[33] Sui rapporti tra popolo e dittatore vd. ora, con dovizia di informazioni, P.P. Onida, Dittature e ruolo del popolo nel sistema costituzionale romano, in La dittatura romana, cit., II, 157 ss.

[34] Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, II,1, cit., 142, secondo il quale un filone della tradizione motiverebbe la nomina del primo dittatore Tito Larcio con l’esigenza di creare un magistrato che non fosse sottoposto all’intercessio tribunizia.

[35] Cfr. L. Labruna, Adversus plebem dictator, in Index 15, 1987, 289 ss. da cui cito, ma = in Dictatures. Actes de la table ronde réunie à Paris les 27 et 28 février 1984, a cura di F. Hinard, Paris 1988, 49 ss.; in Genera iuris institutorum morum. Studii di storia costituzionale romana, Napoli 1998, 25 ss.; in Civitas quae est constitutio populi e altri studi di storia costituzionale romana, Napoli 1999, 45 ss.; in Nemici non più cittadini e altri testi di storia costituzionale romana, Napoli 1995, 21 ss.

[36] Cfr. E. Gabba, Dionigi e la dittatura a Roma, cit., 216 (= in Id., Roma arcaica. Storia e storiografia, cit., 166).

[37] Vd., ad esempio, l’episodio di Marco Valerio, dittatore nel 494 a.C. per superare le difficoltà nell’indizione della leva: Liv. 2.30.6-8 e 2.31.16.

[38] Di alcuni esempi di dittatori intenti a «contributing to plebeian emancipation» riferisce M. de Wilde, The Dictator’s Trust: Regulating and Constraining Emergency Powers in the Roman Republic, in HPT (History of Political Thought) 33/4, 2012, 559 nt. 15. Sul punto si sofferma anche P.P. Onida, Dittature e ruolo del popolo nel sistema costituzionale romano, cit., 157 ss. e particolarmente 172 ss., il quale parla di «favore del popolo verso la dittatura».

[39] F. Serrao, I partiti politici nella Repubblica romana, in Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo, Napoli 1970, 503 ss. (= in Classi partiti e legge nella Repubblica romana, Pisa 1974, 180).

[40] Cfr. P. Catalano, Consolato e Dittatura: l’«esperimento» romano della Repubblica del Paraguay (1813-1844), in Dittatura degli antichi, cit., 155.

[41] Lo nota anche G. Valditara, Il dictator tra emergenza e libertà, cit., 28, il quale ricorda altresì come Dion. 8.70.5, e anche Liv. 2.41.1 ss. riportino la notizia per cui Spurio Cassio avrebbe proposto la distribuzione di terre e grano ai più poveri, ma anche la restituzione alla plebe del prezzo pagato per il grano acquistato da Gelone, tiranno di Siracusa.

[42] La notizia è riportata dal solo Dion. 6.17.2 e 6.94.3. Combinando i due testi, possiamo affermare che il tempio fu fatto costruire dal console Spurio Cassio (di nuovo lui, il filoplebeo Spurio Cassio!), ma ottemperando al voto che il dittatore Postumio aveva espresso all’atto di muovere guerra ai Latini; il tempio fu poi consacrato dal console Spurio Cassio nel 493 a.C.; sul punto cfr. G. Meloni, Dictatvra popularis, in Dictatures. Actes de la Table Ronde réunie à Paris les 27 et 28 février 1984, cit., 79; F. Mora, Il pensiero storico-religioso antico: autori greci e Roma, I, Dionigi di Alicarnasso, Roma 1995, 329; G. Valditara, Il dictator tra emergenza e libertà, cit., 31.

[43] Cfr. Liv. 2.31: Namque Valerius post Vetusi consulis reditum omnium actionum in senatu primam habuit pro victore populo, rettulitque quid de nexis fieri placeret. Quae cum reiecta relatio esset, ‘non placeo’ inquit, ‘concordiae auctor. Optabitis, mediusfidius, propediem, ut mei similes Romana plebis patronos habeat. Quod ad me attinet, neque frustrabor ultra cives meos neque ipse frustra dictator ero. Discordiae intestinae, bellum externum fecere ut hoc magistratu egeret res publica: pax foris parta est, domi impeditur; privatus potius quam dictator seditioni interero’. Ita curia egressus dictatura se abdicavit. Apparuit causa plebi, suam vicem indignantem magistratu abisse; itaque velut persoluta fide, quoniam per eum non stetisset quin praestaretur, decedentem domum cum favore ac laudibus prosecuti sunt.

[44] Liv. 2.30: Plebes etsi adversus se creatum dictatorem videbat. Interessante il ‘videbat’ che potrebbe essere agganciato più che alla carica in sé, piuttosto al rischio, paventato dallo stesso Livio poche righe sopra, che ad assurgere alla carica di dittatore fosse Appio Claudio (Appius vicit, ac prope fuit ut dictator ille idem crearetur), personaggio notoriamente e aspramente antiplebeo. Secondo G. Valditara, Il dictator tra emergenza e libertà, cit., 32 la frase farebbe riferimento al rifiuto dei plebei di arruolarsi.

[45] Sul punto cfr. F. Vallocchia, Manio Valerio Massimo, dittatore e augure, in Index 35, 2007, 27.

[46] Così cfr. G. Valditara, Il dictator tra emergenza e libertà, cit., 32.

[47] Di «anticipato accoglimento delle richieste plebee» parla G. Meloni, Dictatvra popularis, cit., 80.

[48] P. Manlius deinde dictator rem in causam plebis inclinavit C. Licinio, qui tribunus militum fuerat, magistro equitum de plebe dicto. Id aegre patres passos accipio: dictatorem propinqua cognatione Licini se apud patres excusare solitum, simul negantem magistri equitum maius quam tribuni consularis imperium esse. Sull’episodio, vd. A. Dell’Oro, La formazione dello stato patrizio-plebeo, Milano-Varese 1950, 122 s.

[49] Liv. 6.42.11: Quia patricii se auctores futuros negabant, prope secessionem plebis res terribilesque alias minas civilium certaminum venit cum tandem per dictatorem condicionibus sedatae discordiae sunt concessumque ab nobilitate plebi de consule plebeio, a plebe nobilitati de praetore uno qui ius in urbe diceret ex patribus creando.

[50] Cfr. G. Meloni, Dictatvra popularis, cit., 74.

[51] Così cfr. E. Gabba, Dionigi e la dittatura a Roma, cit., 220 (= in Id., Roma arcaica. Storia e storiografia, cit., 170).

[52] Cfr. A. Bernardi, Patrizi e plebei nella costituzione della primitiva repubblica romana, in Rendiconti dell’Istituto Lombardo 79, 1945/46, 19, e ora anche Bernardi, Ancora sulla costituzione della primitiva repubblica romana, ivi, 27 s.

[53] Liv. 4.24; il patavino non manca di annotare, con una certa vena di malignità, che, sfumata la guerra con Veio per il mancato sostegno datole dalle altre città etrusche, Mamerco era alla ricerca di qualche opera da compiere in pace (in pace aliquis operis edere), che costituisse un monumentum dictaturae, così che non si dicesse che egli era stato nominato invano.

[54] Liv. 4.24.7: censores aegre passi Mamercum quod magistratum populi romani minuisset tribu moverunt octiplicatoque censu aerarium fecerunt; cfr. G. Meloni, Dictatvra popularis, cit., 79.

[55] Sottolinea a mio avviso giustamente A. Dell’Oro, La formazione dello stato patrizio-plebeo, cit., 123 come il fatto che Camillo sia spesso dipinto come in contrasto con la plebe rafforza la solidità della notizia, «perché rimasta malgrado le sovrastrutture annalistiche».

[56] Liv. 6.42.8-9; Livio racconta che sia il dittatore sia il senato furono costretti ad accipere le rogationes tribuniciae e a convocare i comizi adversa nobilitate. Camillo, quindi – prosegue lo storico – sebbene fosse stato nominato verosimilmente proprio allo scopo di ostacolare le richieste plebee, riuscì a imporre diplomaticamente una soluzione di compromesso non sgradita a entrambe le classi: cfr. § 11 per dictatorem condicionibus sedatae discordiae sunt.

[57] Solleva però dei dubbi in merito all’avversione del Senato per la persona di Publilio Filone P. Zamorani, La lex Publilia del 339 a.C. e l’auctoritas preventiva, in Ann. Univ. Ferrara – Scr. Giur. N.S., 2, 1988, 3 ss.

[58] Liv. 8.12.14: Dictatura popularis et orationibus in patres criminosis fuit, et quod tres leges secundissimas plebei, adversas nobilitati tulit.

[59] Cfr. Gell., N.A. 15.27.4: … donec Q. Hortensius dictator eam legem tulit, ut eo iure, quod plebs statuisset, omnes Quirites tenerentur.

[60] Cfr. Liv., Per. 11.

[61] Cfr. M.A. Fenocchio, Plebità e dittatura, in La dittatura, cit., 110.

[62] Vd. J. Irmscher, Die Diktatur - Versuch einer Begriffsgeschichte, in Klio 58, 1976, 274: «denn selbst im frühen Rom wird durch den Diktaturbegriff recht Unterschiedliches erfaßt».

[63] C. Nicolet, Introduzione, cit., 10.

[64] Vd. in questo senso G.F.W. Hallgarten, Dämonen oder Retter? Eine kurze Geschichte der Diktatur seit 600 v. Chr., München 1966, 7, giustamente criticato da J. Irmscher, La dittatura. Tentativo di una storia concettuale, in Dittatura degli antichi, cit., 56, il quale rileva altresì come nella lingua greca manchi la denominazione riferita al concetto, così che il dittatore veniva indicato semplicemente traslitterando il nome in greco (δικτἀτορ).

[65] Decisiva fu, molto probabilmente, la c.d. lex Metilia de aequando magistri equitum et dictatoris iure, la quale modifica il rapporto istituzionale tra dictator e magister equitum, determinando, a cascata, l’inizio della «decadenza dell’istituto della dittatura»: così cfr. G. Rotondi, Leges publicae populi romani, Milano 1912 (rist. Hildesheim 1990), 251. Sugli avvenimenti che precedettero e seguirono la rogatio, vd. ora, ampiamente, C. Masi Doria, Spretum imperium, cit., 183 ss., la quale però tende a vedere nella lex Metilia più un provvedimento ad hoc contro Fabio Massimo che non una disposizione dalla portata generale.

[66] A. Spina, 203-82 a.C.: un secolo senza dittatura, in La dittatura, cit., 509 ss.

[67] Cfr. L. Labruna, Il console sovversivo. Marco Emilio Lepido e la sua rivolta, (rist. Napoli) 1976, 60 ss. e 162 ss.; vd. anche Id., Adversus plebem dictator, cit., 300, dove l’illustre studioso afferma che il senatus consultum ultimum diviene «sempre più frequentemente la risposta tragica dei gruppi al governo ai sussulti rivoluzionari»; sul punto, cfr. anche C. Masi Doria, Spretum imperium, cit., 206; Ead., Salus populi suprema lex esto, cit., 116 ss.; G. Valditara, Il dictator tra emergenza e libertà, cit., 93. Sul senatus consultum ultimum, invece, in letteratura basti qui il rimando ad A. Guarino, Senatus consultum ultimum, in Fs. von Lübtow, Berlin 1970, 281 ss. ora in Pagine di diritto romano, III, Napoli 1994, 355 ss.; e, più di recente, a F. Giumetti, Il cd. «senatus consultum ultimum»: questioni di costituzionalità tra diritto romano e storiografia moderna, in Rivista di diritto romano 16-17, 2016-2017.

[68] Cfr. E. Gabba, Dionigi e la dittatura a Roma, cit., 221 (= in Id., Roma arcaica. Storia e storiografia, cit., 171).

[69] Per un punto di vista aggiornato e qualificato su queste vicende, vd. la recente messa a fuoco di F.M. Silla, Violenza potere e forme giuridiche. I cd. ‘senatusconsulta ultima’. Casistica, in La dittatura, cit., 289 ss.

[70] Cfr. Cicero, Phil. 8.14; a questo proposito, Plutarco racconta che Lucio Opimio fu accusato di aver usato da console i poteri di un dittatore: cfr. Plut., C. Gracch. 18.1.

[71] Cfr. Cicero, Pro Rab. 7.20. Il compito di muovere contro i suoi ex alleati fu affidato in questo caso a Mario, console in carica, il cui estremo tentativo di salvarli portandoli nella Curia fu vanificato dalla folla, la quale li linciò con le pietre del tetto dell’edificio: tra le tante fonti sul drammatico episodio, basti qui il rimando ad App., B.c. 4.32.

[72] Vd. Iul. Exup. (Iulii Exuperanti Opusculum) 44.

[73] Sall., Hist. 1.67.22.

[74] Sall., Bell. Cat. 29.2-3.

[75] Caes., Bc. 1.5.3.

[76] Varie fonti ci parlano del tentativo, mai concretizzatosi, di conferire a Pompeo il titolo di dittatore: vedile elencate in Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, II,1, cit., 705 nt. 1. Sull’episodio qui riferito, è bene ricordare che già nel 53 il tribuno Lucilio aveva proposto la nomina di Pompeo a dittatore, nomina sfumata per la ferrea opposizione di Catone: cfr. Plut., Pomp. 54; dal racconto di Cassio Dione, poi, apprendiamo che l’espediente di nominare un console unico permise allo stesso tempo di evitare la dittatura e di impedire che Pompeo potesse trovarsi Cesare come collega: cfr. Cass. Dio. 40.50.4. Pompeo avrebbe così avuto i poteri di un dittatore, ma la responsabilità di un console: cfr. App., B.c. 2.23.

[77] Malignamente si potrebbe osservare che il dittatore Cesare abbia volutamente preteso di fregiarsi del titolo di consul sine conlega per non essere da meno di Pompeo, che un decennio prima aveva ricoperto questa carica.

[78] Per l’opinione che vede una linea di continuità tra le dittature di Silla e di Cesare e quelle precedenti, oltre alla dottrina cit. in G. Meloni, Dottrina romanistica, categorie giuridico politiche contemporanee e natura del potere del «dictator», in Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni, cit., 105 nt. 61, vd. soprattutto U. Wilcken, Zur Entwicklung der römischen Diktatur, in Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Philosophische-historische Klasse 1, 1940, 8 ss.; C. Castello, Intorno alla legittimità della lex Valeria de Sulla dictatore, in Studi in onore di Pietro de Francisci, III, Milano 1956, 37 ss.; M. Sordi, L’ultima dittatura di Cesare, in Aevum. Rass. di scienze storiche, ling. e filol. 50, 1976, 151 ss. Sul punto, vd. anche P. Catalano, A proposito dei concetti di ‘rivoluzione’ nella dottrina romanistica contemporanea (tra ‘rivoluzione della plebe’ e dittature rivoluzionarie), in SDHI 43, 1977, 451, il quale coglie una continuità delle dittature di questo periodo con quelle della prima età repubblicana nel fatto che anche per le prime funzionava uno stretto rapporto con le assemblee popolari realmente funzionanti.

[79] Cfr. F. Hinard, De la dictature à la tyrannie. Réflexions sur la dictature de Sylla, in Dictatures. Actes de la Table Ronde réunie à Paris les 27 et 28 février 1984, cit., 87 ss. Di dittatura ‘snaturata’ parlano F. Cassola-L. Labruna, Linee di una storia delle istituzioni repubblicane, 3ª ed., Napoli 1991, 320, mentre di dittatura «completamente deviata rispetto al modello antico» o anche «sfigurata» parla C. Masi Doria, Spretum imperium, cit., 184 e 200.

[80] E. Betti, La rivoluzione dei tribuni in Roma dal 133 all’88 a.C., in Studi storici per l’antichità classica, 6,3,4, 1914, riprodotto poi nelle Pagine vive di Labeo 9, 1963, 78: «il temporaneo mettersi al di sopra della legalità da parte del governo ordinario al momento del pericolo preannunzia la creazione di magistrature straordinarie, che si metteranno in modo terribilmente durevole al di sopra della costituzione».

[81] G. Meloni, Dottrina romanistica, categorie giuridico politiche contemporanee e natura del potere del «dictator», cit., 78 ss.

[82] Sul punto, oltre agli aa. cit., vd. anche G. Mancuso, In tema di lex Valeria de Sulla dictatore e di lex de imperio Vespasiani, in BIDR 96-97, 1993-1994, 269 ss., il quale, in maniera a mio avviso non condivisibile, contesta che si possa parlare di ‘incostituzionalità’ dei poteri di Silla, in quanto l’approccio relativistico e pragmatico dei romani relativamente al «fenomeno del diritto» e, in particolare, all’organizzazione della loro comunità politica avrebbe escluso «che un dato comportamento potesse fondatamente qualificarsi ‘incostituzionale’».

[83] Senza indulgere a estremismi, si può certamente dire che «i poteri conferiti a Silla da tale lex fossero alquanto più estesi di quelli che tradizionalmente competevano ai dittatori dell’antica costituzione repubblicana»: basta qui ricordare che Silla dittatore poteva emanare leggi (forse in concorso con il popolo); creare magistrati; infliggere pene capitali sine provocatione; fondare o distruggere comunità; spostare il pomerium (e con esso il limite entro cui non poteva entrare l’esercito). Cfr. B. Santalucia, s.v. Silla, in NNDI, 17, 1970, 343 s.

[84] In realtà Appiano definisce parvenza e fantasma della libertà la legge che Silla fa votare, proponendo se stesso come dittatore: cfr. App., B.c. 1.11.99.

[85] Così J. Irmscher, La dittatura, cit., 59. Del resto, di regnum e di tyrannus parla Cicerone nel raccontare della rogatio Valeria de Sulla dictatore creando: cfr. Cicero, De leg. agr. 3.2.5.

[86] App., B.c. 1.11.99: τότε δὲ πρῶτον ἐς ἀόριστον ἐλθοῦσα τυραννὶς ἐγίγνετο ἐντελής ([la dittatura] in quel tempo [scil.: sotto Silla] dapprima divenne a tempo indeterminato, e poi assoluta).

[87] Cfr. F. Hurlet, La dictature de Sylla: monarchie ou magistrature républicaine? Essai de histoire constitutionelle, Bruxelles-Rome 1993, 205 ss. la cui ‘apologia di Silla’ non ha mancato di attirare critiche: cfr., ad esempio, F. Salerno, Silla dittatore, in Index 25, 1997, 671 ss. Sul punto vd. anche supra, nt. 45.

[88] Brillantemente su quest’ultima dittatura vd. ora O. Licandro, Cesare deve morire. L’enigma delle Idi di marzo, Milano 2022.

[89] Così cfr. M. Sordi, L’ultima dittatura di Cesare, cit., 152 s.; Ead., Dittatura sillana e triumvirato rei publicae constituendae, in Il triumvirato costituente alla fine della Repubblica romana. Scritti in onore di Mario Levi, a cura di A. Gara e D. Foraboschi, Como 1993, 87.

[90] Così vd., quasi alla lettera, P. de Francisci, Arcana imperii, Milano 1948 (rist. Roma 1970), III,1, 184 e nt. 1, il quale, con riferimento specifico alla dittatura di Silla, parla di «magistrature straordinarie aventi in comune con la dittatura primitiva soltanto il nome»; nota acutamente questo studioso, che mentre il dittatore è sempre subordinato alla res publica, Silla si fa attribuire il potere di rem publicam constituere, ponendosi così al di sopra della res publica e del suo ordinamento costituzionale. Sul punto, cfr. anche, ex multis, G. De Sanctis, s.v. Dictator, in Enciclopedia Treccani, 1932 (https://www.treccani.it/enciclopedia/dittatore_%28Enciclopedia-Italiana%29/); J.K.E. Vogt, Römische Geschichte, I, Die römische Republik, 4ª ed., Basel-Freiburg-Wien 1959 (1ª ed. 1932), 42 s., cito dalla trad. it. La Repubblica romana, Bari 1939, 34; J. Irmscher, La dittatura, cit., 61. Interessante mi pare, poi, l’affermazione di F.M. De Robertis, s.v. Dictator, in NNDI, 5, 1968, 602, il quale, mutuando in realtà una immagine di Bouché Leclercq, (infra. nt. 60), parla, a proposito di queste dittature, di «prima mascheratura della monarchia imperiale».

[91] Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, II,1, cit., 172.

[92] Così cfr. P. Frezza, Dittatura: esperienza istituzionale e vicenda del termine tecnico, in Dittatura degli antichi, cit., 206.

[93] App., B.c. 3.3.25; Cass. Dio. 44.51.2. Secondo Cicerone, la proposta venne votata ‘a scatola chiusa’ dai senatori, con il risultato di eradicare del tutto dall’ordinamento costituzionale romano la dittatura, che ormai conteneva in sé la potenza di una monarchia assoluta: cfr. Cicero, Phil. 1.3 ‘dicaturam, quae iam vim regiae potestatis obsederat, funditus ex re publica sustulit’; cfr. anche ibid. 1.4, dove si precisa che il nomen dictaturae saepe iustissimum fuit, ma che la sua abolizione (l’espressione è la stessa usata sopra: ‘unditus ex re publica sustulit’) si giustificherebbe propter perpetuae dictaturae recentem memoriam.

[94] C. Nicolet, Introduzione, cit., 10.

[95] Così vd. A. Bouché Leclercq, Manuel des institutions romaines, Paris 1887, 87.

[96] Il rifiuto della dittatura gettava le basi per una collaborazione con l’aristocrazia, lasciando intravedere la possibilità di un governo di collaborazione: cfr. R. Syme, The Augustan Aristocracy, Oxford 1986, 44.

[97] Vd. Res gestae 5.1: Dictaturam et apsenti et praesenti mihi delatam et a populo et a senatu, M. Marcello et L. Arruntio consulibus non accepi. Il rifiuto doveva essere particolarmente sentito da Augusto, che ce ne riferisce anche in un altro luogo dell’opera: cfr. Res Gestae 34.1. Sull’episodio, cfr. anche Cass. Dio 54.1.4; Tac., Ann. 1.9.5. Luciano Canfora coglie in questo comportamento una somiglianza con Pompeo Magno, il quale «non s’era fatto né monarca dittatore»: cfr. L. Canfora, Augusto figlio di Dio, Bari-Roma 2015, 298. Sulla politica accorta di Augusto, cfr. da ultimi O. Licandro, ‘Restitutio rei publicae’ tra teoria e prassi politica. Augusto e l’eredità di Cicerone, in AUPA 68, 2015, 57 ss.; M. Evangelisti, Principato, auctoritas, solutio legibus, Torino 2018, 8 ss., dove si può consultare la sterminata bibliografia sul punto, della quale non è possibile qui dare conto.

[98] Cfr. Vell. 2.89.5: nam dictaturam quam pertinaciter ei deferebat populus, tam constanter repulit.

[99] Racconta Svetonio (Suet., Aug. 52) che, di fronte alle insistenze con cui il popolo gli offriva la dittatura, Augusto, dopo essersi inginocchiato, fece cadere la toga dalle spalle e, a petto nudo, supplicò che non gli fosse imposta; secondo Cass. Dio. 54.1.4 Augusto si sarebbe addirittura stracciato le vesti, quando si rese conto che non sarebbe riuscito a convincere altrimenti il popolo.

[100] Flor., epit. 2.34: Hinc conversus ad pacem pronum in omnia mala et in luxuriam fluens saeculum gravibus severisque legibus multis coercuit, ob haec tot facta ingentia dictator perpetuus et pater patriae. Tractatum etiam in senatu an, quia condidisset imperium, Romulus vocarentur; sed sanctius et reverentius visum est nomen Augusti, ut scilicet iam tum, dum colit terras, ipso nomine et titulo consecraretur.

[101] Cfr. L. Spengel, Über die Geschichtsbücher des Florus, in Abh. der Münchener Akad. 9, 1861, 320 ss.

[102] Sulla possibile identificazione dello storico con il retore-poeta omonimo, vd., tra la letteratura più recente, C. Di Giovine (a cura di), Flori Carmina Introduzione, testo critico e commento, Bologna 1988, 11 ss.; L. Bessone, La storia epitomata. Introduzione a Floro, Roma 1996; S. Rocchi, P. Annio Floro: Virgilio: oratore o poeta, Berlin 2020.

[103] C. Facchini Tosi, Il proemio di Floro: la struttura concettuale e formale, Bologna 1990, con la Recensione a questo lavoro di S. Mattiacci, in Prometheus 18, 1992, 187 ss.

[104] Sull’opera, cfr. A. Enmann, Eine verlorene Geschichte der römischen Kaiser und das Buch De viris illustribus Urbis Romae. Quellenstudien, in Philologus. Zeitschrift für das klassische Altertum. Suppl. Bd. 4, Heft 4, Göttingen 1883, 337 ss.; M.M. Sage, The De viris illustribus: chronology and structure, in TAPhA 108, 1978, 217 ss.; A. Iacono, Il problema della paternità del «De viris illustribus» in un saggio di Aulo Giano Parrasio (ms. BNN V D 15), in Boll. di Stud. Lat. 32, 2002, 553 ss., la quale scarta l’attribuzione dell’opera a Cornelio Nepote; G. Solaro, André Schott e la dubbia paternità dei Viri illustres, in Boll. di Stud. Lat. 52, 2022, 151 ss. Per la datazione al IV sec. (anziché al III, come proponeva Enmann) vd. M.M. Sage, The De viris illustribus: authorship and date, in Hermes 108, 1980, 83 ss.

[105] Cfr. De vir. ill. Urb. Rom. 79.7 (Sexti Aureli Victoris [Ps.], Liber de Caesaribus. Praecedunt Origo gentis Romanae et Liber de uiris illustribus urbis Romae, subsequitur Epitome de Caesaribus, a cura di F. Pichlmayr, Leipzig 1911, 1970, con aggiunte di R. Gruendel).

[106] Almeno questa è l’opinione di J. Irmscher, La dittatura, cit., 62.

[107] Vd. Eutr., Brev. ab Urbe condita 1.12: Neque quicquam similius potest dici quam dictatura antiqua huic imperii potestati, quam nunc tranquillitas vestra habet, maxime cum Augustus quoque Octavianus, de quo postea dicemus, et ante eum C. Caesar sub dictaturae nomine atque honore regnaverint. Dictator autem Romae primus fuit T. Larcius, magister equitum primus Sp. Cassius. Sulla figura di Eutropio, storico, politico, maestro di retorica del IV secolo, vd. G. Bonamente, La dedica del Breuiarium e la carriera di Eutropio, in Giornale italiano di Filologia 29, 1977, 274-297. Il suo breviarium, come noto, costituisce compendio di storia romana, che vede tra le sue fonti principalmente, ma non solo, Tito Livio: basti qui, sul punto, il rinvio a M. Capozza, Roma fra monarchia e decemvirato nell’interpretazione di Eutropio, Roma 1973, particolarmente 63 ss. sulla dittatura; vd. anche F. Bordone, La lingua e lo stile del Breviarium di Eutropio, in Annali Online di Lettere – Ferrara 2, 2010, 143 ss. (http://annali.unife.it/lettere/article/viewFile/223/172).

[108] Amp., Lib. memor. 18.21 (ed. E. Woelffin, Leipzig 1879, 17): Iulius Caesar Augustus qui perpacatis omnibus provinciis exercitus toto orbe terrarum disposuit et Romanum imperium ordinavit; post cuius consecrationem perpetua Caesarum dictatura dominatur; non mi pare adeguata la resa in tedesco dell’ultima frase con «Er würde für einen Gott erklärt, und von ihm beginnt die ununterbrochene Reihe der Cäsarn», che sacrifica proprio il punto qui di interesse (vd. F. Hoffmann, M. Valerius Messalla Corvinus, L. Ampelius und S. Rufus, Stuttgart 1830, 65).

[109] Cfr. L. Bessone, Di alcuni “errori” di Floro, in Riv. Fil. istruz. class. 106, 1978, 421 ss., in part. 422-426; L. Braun, Zur Quelle des Florus, des Ampelius und des Liber de viris illustribus, in Würz. Jahr. alter. 31, 2007, 169 ss. e in part. 171 s. Secondo M. Gioseffi, Per pacem societatis. Esercitazioni retoriche su Augusto e l’età augustea, in Maia 68, 2016, 433 nt. 24, l’improprietà di attribuire ad Augusto atti e azioni di Cesare avrebbe origine antica.

[110] J. Irmscher, La dittatura, cit., 62 ss., il quale nota che in questa accezione il dictator rappresenta una figura simile allo scriptor o al notarius; vd. anche G. Sartori, Dittatura, in Id., Elementi di teoria politica, Bologna 1987, 61.

[111] J. Irmscher, La dittatura, cit., 66.

[112] Cfr. N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I,34: l’opera, come è noto, fu scritta tra il 1513 e il 1519 e pubblicata postuma solo nel 1531; io cito da N. Machiavelli, Tutte le opere, a cura di M. Martelli, Milano 1993, 117. Sul tema, vd. recentemente B. Evers, Die Darstellung der römischen Diktatur in Machiavellis Discorsi, München 2003.

[113] Così vd. C. Nicolet, L’idée républicaine en France (1798-1924). Essai d’histoire critique, Paris 1982, 101, il quale parla di una «réapparition spectaculaire».

[114] C. Nicolet, ibidem, 102: «Il est certain que le mot ‘dictature’, d’origine savante, renvoie au miroir romain, et que, dès les premières années de la Révolution, il est employé dans le deux acceptions, positive et négative, que connaissaient déjà Sylla et César, et sur le quelles ils avaient habilement joué».

[115] Sulla dittatura in Rousseau la bibliografia si è fatta ampia nel tempo. Ex multis, mi limito qui a ricordare P. Catalano, Circa l’uso del diritto pubblico romano: dal ‘Contrat Social’ di J.J. Rousseau alla ‘ Storia della costituzione romana’ di F. De Martino, in Roma e America. Diritto romano comune 27, 2009, 3 ss.; G. Lobrano, Per la comprensione del pensiero costituzionale di J.-J. Rousseau e del diritto romano, in Il principio della democrazia. Jean-Jacques Rousseau. ‘Du Contrat social’ (1762). Nel 300° della nascita di Jean-Jacques Rousseau e nel 250° della pubblicazione del ‘Contrat social’. Atti del Seminario di Studi (Sassari, 20-21 settembre 2010), a cura di G. Lobrano e P.P. Onida, Napoli 2012, 39 ss.; M.F. Merotto, La dittatura romana nel ‘Contrat social’ di J.-J. Rousseau, in La dittatura romana, cit., II, 701 ss.

[116] Cfr., oltre al lavoro di Lobrano cit. supra alla nt. precedente, J. Cousin, J.-J. Rousseau interprète des institutions dans le «Contrat Social», in Etudes sur le Contrat Social de J.-J. Rousseau. Actes des Journées d’études tenues à Dijion les 3, 4, 5 et 6 mai 1962, Paris 1964, 13 s. e la posizione non del tutto coincidente di P. Catalano, Populus Romanus Quirites, Torino 1970, 10 nt. 10, il quale parla di sottovalutazione del pensiero di Rousseau da parte di Cousin.

[117] J. Irmscher, La dittatura, cit., 66. Non mi pare corretto, però, per le ragioni sopra esposte, identificare in Rousseau il germe di questa diversa accezione della dittatura, additandolo addirittura come il padre dei totalitarismi moderni, come fanno J.L. Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy, London 1952, cito dalla trad. it. Le origini della democrazia totalitaria, Bologna 1967, 57 ss.; G. Della Volpe, Rousseau e Marx, Roma 1956; e L.G. Crocker, Rousseau’s ‘Social Contract’: An Interpretive Essay, Cleveland 1968, cito dalla trad. it. Il contratto sociale di Rousseau. Saggio interpretativo, Torino 1971, 173 ss. e part. 192 ss. Più di recente, cfr. anche G. Bacot, Jean-Jacques Rousseau entre démocratie absolue et démocratie totalitaire, in NRHDFE 76, 1998, 409 ss. e C. Labro, Rousseau totalitaire contre Rousseau démocrate: enjeu et critique d’une polémique marginalisée dans l’exégèse rous-seauiste des années soixante, in Les Études J.-J. Rousseau XVIII, 2010-2011, 179 ss.; sul punto vd. anche M.F. Merotto, La dittatura romana nel ‘Contrat social’, cit., 704.

[118] Cfr. R. Korngold, Robespierre, first modern Dictator, London 1937, part. 227 ss.

[119] «Se io fossi tiranno – dice Robespierre – mi sarei messo alla testa del popolo armato e avrei fatto come Cromwell, e si sarebbero prostrati ai miei piedi quelli che ora gridano contro di me»: cfr. R. Korngold, Robespierre, cit., 196. Sull’uso del termine da parte di Marat, Saint-Just e dello stesso Napoleone nel Memoriale di Sant’Elena, laddove egli si qualifica come dittatore, ma solo per affermare il proposito di ‘rendere tutti i poteri’ una volta sconfitti tutti i nemici: cfr. C. Nicolet, L’idée républicaine, cit., 102 s.

[120] Il 18 brumaio 1799 Luciano Bonaparte, fratello minore di Napoleone e presidente del Consiglio dei Cinquecento, viene accolto dai giacobini, all’apertura della seduta con il grido: «Nessuna dittatura! Abbasso i dittatori! Viva la Costituzione’, e lo stesso Napoleone, al suo irrompere nella sala, viene accolto al grido di ‘nuovo Cesare’ e ‘nuovo Cromwell’ e di nuovo, più tardi, entrando alla testa di soldati armati, viene apostrofato con ‘abbasso il dittatore! Abbasso il tiranno!». Ciò spinge, in maniera invero alquanto provocatoria, S. Mastellone, Il problema della dittatura in Francia nella prima metà dell’Ottocento, in Il pensiero politico 1, 1968, 387 a dire che la dittatura moderna appare per la prima volta il 18 brumaio.

[121] Lo nota anche P.P. Onida, Dittature e ruolo del popolo, cit., 157 ss. e particolarmente 176.

[122] Mi preme precisare che alcuni personaggi (come Bolívar, o Porfirio Díaz e Lazaro Cardenas in Messico, o Guzmán Blanco in Venezuela, ecc.), che indubbiamente hanno esercitato in America Latina un potere autocratico, non lo hanno fatto in nome della dittatura: contra, vd. però M. Duverger, Dictature et légitimité, cit., 22 s., mentre, in maniera a mio avviso più precisa, F. Chevalier, Dictature et légitimité an Amérique latine, particulièrement au XIXe siècle, ibidem, 389 s., ricordando le parole di Justo Serra, parla di una «dictature sociale [o] césarisme spontané».

[123] Cfr. P. Catalano, Le concept de dictature de Rousseau à Bolivar: essai pour une mise au point politique sur la base du droit romaine, in Dictatures. Actes de la Table Ronde réunie à Paris les 27 et 28 février 1984, cit., 10 s.

[124] Vd. sul punto P. Catalano, A proposito dei concetti di ‘rivoluzione’, cit., 452 s., il quale restituisce dettagliatamente la successione degli eventi storici, ricostruendo altresì magistralmente il contesto sociale e dogmatico in cui matura la scelta di Francia. Cfr. anche Id., Le concept de dictature de Rousseau à Bolivar, cit., 11.

[125] E. Galeano, Las venas abiertas de América Latina, 1ª ed. México 1971; cito dalla ed. Buenos Aires 1975, 293.

[126] Vd. P. Catalano, A proposito dei concetti di ‘rivoluzione’, cit., 453.

[127] Cfr. P. Catalano, Consolato e Dittatura, cit., 151.

[128] Cfr. P. Catalano, Consolato e Dittatura, cit., 154 e 159.

[129] P. Catalano, Consolato e Dittatura, cit., 156.

[130] «Jamás un Congreso ha salvado a una República»: cfr. S. Bolívar, Obras completas compilacion i notas de D. Vicente Lecuna, publ. por el ministerio de educación nacional de los Estados Unidos de Venezuela, La Habana 1947, 1, 1446. Sul carattere democratico della dittatura di Bolívar, vd. P. Catalano, A proposito dei concetti di ‘rivoluzione’, cit., 454; Id., Le concept de dictature de Rousseau à Bolivar, cit., 17 ss. e la bibliografia citata da questo studioso.

[131] Cfr. S. Mastellone, Dittatura «giacobina», dittatura «bonapartista» e dittatura «del proletariato», in Dittatura degli antichi, cit., 146. Sul punto si sofferma ampiamente da ultimo anche C. Nicolet, in L’idée républicaine en France, cit., 101 ss.

[132] Cfr. A. Comte, System de politique positive ou Traité de sociologie instituant la Religion de l’Humanité, Paris IV 1854, cap. 5, 362 ss. e particolarmente 395 ss.

[133] Cfr. C. Nicolet, L’idée républicaine, cit., 103.

[134] Cfr. A. Gérard, La Révolution française d’Auguste Comte, in Sociologica, politica e religione: la filosofia di Comte per il diciannovesimo secolo, a cura di C. Cassina, Pisa 2001, 79 ss.

[135] Cfr. M. Duverger, De la dictature, cit., 11 ss.; A. et F. Demichel, Les dictatures européennes, Paris 1973, 23 ss.

[136] C. Nicolet, Introduzione, cit., 13.

[137] Sul punto. vd. J. Lagarrigue, La dictature Républicaine d’après Auguste Comte, Paris 1888, VII e 25 ss.; C. Cassina, Comte devant la dictature, in Auguste Comte aujourd’hui, a cura di M. Bourdeau, J.-F. Braunstein e A. Petit, Paris 2003, 184 ss.

[138] Più in generale, per la dittatura come strumento politico transitorio per operare il passaggio da una forma di governo a un’altra, vd. S. Mastellone, La dictature comme régime politique de transition, in Dictatures. Actes de la Table Ronde réunie à Paris les 27 et 28 février 1984, cit., 23 ss.

[139] Vd. Del governo di un popolo in rivolta per conseguire la libertà, in La Giovine Italia, Marsiglia 1833 (https://www.google.it/books/edition/La_giovine_Italia_Serie_di_scritti_intor/NTdXAAAAcAAJ?hl=it&gbpv=1&dq=del+governo+di+un+popolo+in+rivolta+per+conseguire+la+libert%C3%A0&pg=RA1-PA39&printsec=frontcover).

[140] Vd. Ph. Buonarroti, Conspiration por l’égalité dite de Babeuf, Paris 1849, partic. 28 ss.

[141] Merita ricordare il ruolo che ebbe Filippo Buonarroti, accanto a Gracco Babeuf, nella cd. Congiura degli Eguali del maggio 1796, diretta contro il Direttorio nel fallito tentativo di far scomparire ogni differenza sociale tra gli uomini, abolendo in primo luogo la proprietà privata. Sul punto, oltre alla nt. precedente, vd. anche M. Dommanget, Babeuf et la Conjuration des Égaux, Paris 1922 (rist. 1969), cito dalla trad. it., Babeuf e la congiura degli eguali, Milano 1976 (più vv. ristampato).

[142] Ampia trattazione sul punto in S. Candido, Prassi e idea della dittatura in Garibaldi, in Dittatura antica, cit., 173 ss.; ampia bibliografia in Giuseppe Garibaldi e la tradizione garibaldina. Una bibliografia dal 1807 al 1970. Raccolta con introduzione e annotazioni da A.P. Campanella, I, Ginevra 1971, 472-476.

[143] Così vd. G. Sartori, Dittatura, cit., 53.

[144] Possiamo seguire il racconto contenuto nelle memorie di Garibaldi raccolte da Alexandre Dumas (A. Dumas, Memorie di Giuseppe Garibaldi scritte da Alessandro Dumas precedute da un discorso su Garibaldi di Vittorio Hugo e da una introduzione di Giorgio Sand, Prima versione italiana, I, Livorno 1860, 531 s.), racconto ambientato in una Roma devastata dalle cannonate francesi nel corso dell’assedio del 1849. È bellissimo e drammatico a un tempo. Garibaldi, coperto di sangue e ferite, con le vesti lacere e perfino la sciabola «tutta intaccata e contorta dai tanti colpi menati», scendendo dal Gianicolo si presenta in Campidoglio e, stupito degli applausi che gli vengono rivolti, sale sulla tribuna e annuncia che la difesa non è più possibile «eccetto che si voglia fare di Roma una seconda Saragozza». Aggiunge: «il 9 febbrajo, se vel rammentate, proposi una dittatura militare. Essa sola poteva mettere in piedi un’armata di centomila uomini. […] In quell’epoca l’audacia fu respinta come inopportuna; i provvedimenti mezzani furon preferiti».

[145] Vd. Epistolario di Giuseppe Garibaldi con documenti e lettere inedite (1836-1882), Raccolto ed annotato da E.E. Ximenes, Milano 1903, 37.

[146] C. Pisacane, Guerra combattuta in Italia negli anni 1848-49, 1851, cito dall’ed. a cura di A. Romano, Milano 1961, 280, il quale così scrive: «la rivoluzione alla quale noi andiamo incontro essendo in vantaggio delle masse, la dittatura non è ammissibile; ogni cittadino deve correre alle armi perché interessato materialmente alla causa che difende. Guai per quel popolo il quale confida negli uomini».

[147] Sul punto vd. anche P.P. Onida, Dittature e ruolo del popolo, cit., 157 ss. e particolarmente 174 s.

[148] Cfr. Raccolta degli atti del governo dittatoriale e prodittatoriale in Sicilia (1860), Edizione officiale, Palermo 1861, 1. Vd. anche R. Martucci, La dittatura di Garibaldi a Palermo e a Napoli. Come governare la provvisorietà da Salemi all’arrivo di Vittorio Emanuele II, in Giuseppe Garibaldi. Il mito, l’unità di Italia e la Sardegna, a cura di A. Nieddu e G. Zichi, Cagliari 2012, 328 ss.

[149] Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Garibaldi, IV, Scritti e discorsi politici e militari, a cura della Reale Commissione, I (1838-1861), Bologna 1934, 251.

[150] S. Candido, Prassi e idea della dittatura, cit., 182.

[151] Vd. così espressamente Garibaldi stesso in una lettera a Cavour scritta da Caprera, dove il Generale si era appena ritirato, il 18 maggio del 1861 e conservata nell’Edizione Nazionale delle sue Memorie [A Camillo Benso di Cavour 18 maggio 1861]; io l’ho vista in Lettere edite e inedite di Camillo Cavour raccolte e illustrate da Luigi Chiaia, VI, 1856-1861, Torino-Napoli 1887, 700: «sia Vittorio Emanuele il braccio dell’Italia e lei il senno, signor conte, e formino quell’intiero potente che manca oggi alla Penisola. Io sarò il primo a gettare nel Parlamento la voce di Dittatura, indispensabile nelle grandi urgenze». Vd. anche, in precedenza, le parole che Garibaldi pronunciò verso Vittorio Emanuele II, dopo la conquista del Regno delle Due Sicilie e che io ho potuto vedere in A. Dumas, Memorie di Giuseppe Garibaldi scritte da Alessandro Dumas precedute da un discorso su Garibaldi di Vittorio Hugo e da una introduzione di Giorgio Sand, cit., 928: «Sire! Quando, toccando la terra siciliana, io assunsi la dittatura, lo feci in vostro nome […]. Io adempio, dunque al voto del mio cuore, e sciolgo la promessa espressa da me in vari atti pubblici deponendo nelle vostre mani i poteri che a voi per tante ragioni spettano».

[152] Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Garibaldi, VI, Scritti e discorsi politici e militari, a cura della Reale Commissione, III (1868-1882), Bologna 1937, 400.

[153] Lo nota acutamente N. Bobbio, Democrazia e dittatura, in Stato, governo e società. Per una teoria generale della politica, Torino 1978, 153.

[154] N. Bobbio, Democrazia e dittatura, cit., 154.

[155] Di dittatura borghese Marx parla in K. Marx, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850, scritto nel 1850 e originariamente pubblicato in Neue Rheinische Zeitung. Politisch- ökonomische Revue, Hamburg 1850, io cito dalla traduzione italiana in K. Marx-F. Engels, Opere complete, 10, a cura di A. Aiello, Roma 1977, 121 e 124; cfr. anche K. Marx, Il diciotto brumaio di Luigi Bonaparte, scritto tra il dicembre 1851 e il marzo 1852 e originariamente pubblicato in Die Revolution. Eine Zeitschrift in zwanglosen Heften, 1, New York 1852, io cito dalla traduzione italiana pubblicata in K. Marx-F. Engels, Opere complete, 11, agosto 1851-marzo 1853, a cura di G.M. Bravo, Roma 1982, 189, dove, nel ricostruire le vicende tra il 24 febbraio 1848 e il 2 dicembre 1851 con l’affermazione del potere assoluto di Bonaparte («parodia di restaurazione imperiale») si leggono le espressioni «dittatura dei borghesi puri» e «dittatura della borghesia». Singolare appare notare come nel Manifesto del partito comunista Marx non usi la metafora della dittatura.

[156] Cfr. K. Marx, Le lotte di classe in Francia, cit., 126: «Questo socialismo è la dichiarazione della rivoluzione in permanenza, la dittatura di classe del proletariato, quale punto di passaggio necessario per l’abolizione delle differenze di classe in generale…»; cfr. anche ibidem, 66 dove parla di «dittatura della classe operaia»; vd. anche la Lettera di Marx a Joseph Weydemeyer a New York, scritta a Londra il 5 marzo 1852, io cito da K. Marx-F. Engels, Opere complete, 39, Lettere 1852-1855, a cura di M. Montinari, Roma, 1972. In Engels si trova anche l’espressione «dittatura dei contadini»: cfr. la Lettera di Engels a Ernst Dronke a Ginevra, scritta da Manchester il 9 luglio 1851, cito K. Marx-F. Engels, Opere complete, 38, Lettere 1844 1841, a cura di M. Montinari, Roma 1972, 575.

[157] Così cfr. G. Sartori, Dittatura, cit., 62. Sulle ricorrenze e le diverse accezioni della parola ‘dittatura’ in Marx, vd. lo studio di H. Draper, Marx and the Dictatorship of the Proletariat, in New Politics vol. 1, n. 4, 1962, 93 ss.

[158] Cfr. F. Hinard, Introduction, in Dictatures. Actes de la Table Ronde réunie à Paris les 27 et 28 février 1984, cit., 5. Riduttivo mi pare affermare, come fa G. Sartori, Dittatura, cit., 62, che per Marx il termine ‘dittatura’ sarebbe servito solo a veicolare la legittimazione dell’uso della forza da parte del proletariato, il quale poi riconosce nell’espressione «la tesi di un proletariato che avoca a sé, come classe, l’esercizio di poteri dittatoriali».

[159] Cfr. lo scritto ‘Il comunismo, avvenire della società (1860-1870)’, inizialmente inserito in L.A. Blanqui, Critique sociale, Paris 1885, 2 voll.) e poi raccolto in traduzione italiana in L.A. Blanqui, Socialismo e azione rivoluzionaria, a cura di G.M. Bravo, Roma 1969, 177 ss. Qui Blanqui indica, tra le «Disposizioni immediate», la «dittatura parigina» come la forma di governo necessaria per l’affermazione del comunismo (vd. 178) e aggiunge alla pagina successiva: «un anno di dittatura parigina nel ’48 avrebbe risparmiato alla Francia e alla storia il quarto di secolo che sta per finire. Se questa volta ce ne vorranno dieci, non si esiti».

[160] Cfr. D. Zolo, Origine e sviluppo della nozione marxiana di «dittatura del proletariato», in Dittatura degli antichi, cit., 196.

[161] G. Sartori, Dittatura, cit., 63.

[162] Sul punto cfr. con dettagli D. Zolo, Origine e sviluppo, cit., 199 s.

[163] Come è noto, questa forma di organizzazione del potere autogestita, che resse Parigi dal 18 marzo al 28 maggio 1871, difendeva la sottoposizione del potere legislativo ed esecutivo alle assemblee popolari, la revocabilità dei mandati parlamentari, l’eleggibilità dei funzionari, l’identificazione dell’esercito con il popolo, al quale veniva pertanto riservato un ruolo che al romanista non può che evocare il modello romano stesso.

[164] Vd. C. Marx, The Civil War in France, London 1971, cito dalla trad. it. della terza ed. inglese, La guerra civile in Francia, con introduzione di F. Engels, Roma 1974, 85: «la Comune doveva dunque servire da leva per svellere le basi economiche su cui riposa l’esistenza delle classi».

[165] Cfr. C. Marx, La guerra civile in Francia, cit., 82.

[166] Così cfr. P.P. Onida, Dittature e ruolo del popolo, cit., 157 ss. e particolarmente 176; anche qui la dittatura temporanea di un Comitato rivoluzionario avrebbe dovuto avere funzioni di transizione da un regime a un altro: vd. S. Mastellone (supra, nt. 128).

[167] G. Sartori, Dittatura, cit., 63.

[168] Cfr. K. Kautsky, Die Diktatur des Proletariars, Wien 1918, cito dalla trad. it. La dittatura del proletariato, Milano 1921, passim; per la posizione di Lenin, vd. infra, nt. 169.

[169] È noto da tempo l’interesse di Lenin per la cultura classica, così come la sua conoscenza del diritto romano (egli aveva approfondito lo studio dell’editto del pretore per la sua tesi di laurea): vd. J. Irmscher, Lenin e l’antichità, in Dittatura degli antichi, cit., 17 ss. Per un inquadramento generale sulla dittatura di classe in Lenin vd. E. Balibar, Sur la dictature du prolétariat, Paris 1976, part. 37 ss. (vd. anche la trad. it. Sulla dittatura del proletariato, Milano 1978).

[170] V.I. Lenin, La rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky, in Id., Opere complete, XXVIII, Luglio 1918-Marzo 1919, trad. it. di R. Platone, Roma 1967, 260, saggio scritto nell’ottobre-novembre 1918, 238. Sulla genesi di questo opuscolo vd. ampiamente G. Meloni, Concetti romani e pensiero leniniano. A proposito di tribunato e dittatura, in Dittatura degli antichi, cit., 43 nt. 24.

[171] V.I. Lenin, Ibidem, 241.

[172] V.I. Lenin, I compiti immediati del potere sovietico, cit., 23.

[173] V.I. Lenin, La rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky, cit., 260, saggio scritto nell’ottobre-novembre 1918.

[174] Ibidem, 257.

[175] Sulla necessarietà di una durata limitata della dittatura del proletariato vd. già P.A. Gindev, Die Diktatur des Proletariats und ihre Kritiker, Frankfurt am Main 1973, 46 ss.

[176] Vd. V.I. Lenin, La grande iniziativa. L’eroismo degli operai nelle retrovie. A proposito dei ‘sabati comunisti’, in Id., Opere complete, 29, cit., 384. Nello specifico, per Lenin l’espressione ‘dittatura del proletariato’ indica la sussunzione in capo agli operai delle città del compito di guidare l’intera massa dei lavoratori e degli sfruttati nella lotta per distruggere il potere del capitale.

[177] V.I. Lenin, La rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky, cit., 241.

[178] Cfr. D. Colas, Lénine et la légitimation de la dictature de parti unique, in Dictature et légimité, cit., 310.

[179] Cfr. N. Bobbio, La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico, Torino 1976, 211; A.A. Martino, Osservazioni sulla definizione della dittatura, in Il Politico 43/2, 1978, 276.

[180] G. Meloni, Dottrina romanistica, categorie giuridico-politiche contemporanee e natura del potere del «dictator», in Dittatura degli antichi, cit., 93.

[181] G. Sartori, Dittatura, cit., 51: «negli ultimi trenta anni circa la letteratura sulla dittatura si è sviluppata e trasformata nella letteratura sul totalitarismo».

[182] P.P. Portinaro, Dittatura. Il potere nello stato di eccezione, in Teoria politica 9, 2019, 120.

[183] Già Benedictus (Baruch) de Spinoza (1632-1677), nel trattato politico rimasto incompiuto (Tractatus Politicus, in quo demonstratur quomodo Societas, ubi Imperium Monarchicum locum habet, sicut et ea, ubi Optimi imperant, debet institui, ne in tyrannidem labatur, et ut Pax Libertasque civium inviolata maneat, cap. 10 par. 1, cito da B. Spinoza, Opera, im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, a cura di C. Gebhardt, Heidelberg, Carl Winters Universitaetsbuchhandlung, 1972, III, 353), vedeva chiaro il rischio che per evitare Scilla si incappasse in Cariddi, cioè che per risolvere un problema emergenziale della Repubblica il potere a ciò costituito si trasformasse in monarchico: «Sed qui imperii incommoda vitare studet, remedia adhibere debet, quae cum imperii natura conveniant, et quae ex ipsius fundamentis deduci queant, alias in Scyllam incidet, cupiens vitare Charybdin».

[184] C. Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf, München und Leipzig 1921 (Berlin 2015, rist. dell’8ª ed.), particolarmente 130 ss.; trad. it. La Dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria, Roma-Bari 1975 (rist. , Roma 2006), 141 ss. Tale distinzione ricalca quella già di Bodin tra poteri sovrani e poteri commissari: cfr. J. Bodin, Les six livres de la république, Lyon 1579, 86 ss.

[185] Lo nota G. Sartori, Dittatura, cit., 52.

[186] Vd. E. Di Rienzo, Ancora su fascismo e totalitarismo, in Nuova rivista storica 92/2, 2008, 317 ss.; vd. anche l’Introduzione di A. Martinelli alla ed. it. del 1967 (vd. nt. successiva).

[187] Cfr. H. Arendt, The Origins of Totalitarianism, cito dalla trad. it. Le origini del totalitarismo, Torino 2004 (rist. della prima trad. it. Bologna 1967), particolarmente 423 ss.

[188] Sul punto, cfr. anche L. Santoro, Il ruolo della violenza nella modernità politica borghese: Hannah Arendt e Walter Benjamin, in Rivista di politica: trimestrale di studi, analisi e commenti 2, 2011, 121 ss.

[189] Lo rivela, molto lucidamente, A. Schiavon, Hannah Arendt e la dittatura, in La dittatura romana, II, cit., 741 ss.

[190] Cfr. G. Sartori, Dittatura, cit., 54, a giudizio del quale, però, la causa di questa eterogenesi di significato andrebbe ricercata nel fatto che prima di questo periodo il monarca poteva essere tiranno, ma non dittatore, nel ricordo del valore della dittatura romana; pertanto, a suo avviso, «se la malattia delle monarchie era stata detta tirannide, con il progressivo indebolimento dell’istituto monarchico e con l’affermarsi delle repubbliche occorreva un nome diverso per designare la malattia delle repubbliche, e questo nome ha finito per essere la dittatura». Mi pare, però, che in questo percorso storico non possa essere né dimenticata, né sottovalutata la degenerazione dell’istituto sopra rapidamente schizzata e già evidente nel XIX secolo.

[191] Per questa tripartizione, rinvio a F. Neumann, The Democratic and the Authoritarian State, New York 1957, cito dalla trad. it., Lo stato democratico e lo stato autoritario, Bologna 1973, 329-348 (si tratta, come è noto, del saggio postumo Notes on Theory of Dictatorship, poi inserito nel libro). Sul punto, cfr. anche J.J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes, in The Handbook of Political Science, a cura di N.W. Polsby e F.I. Greenstein, Reading (Mass.) 1975, III, 175 ss. (lavoro poi ripubblicato in veste monografica con l’aggiunta di un capitolo introduttivo, Boulder, Colorado 2000); F.A. Hermens, The Representative Republic, Paris 1958, 133 ss.

[192] Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, II,1, cit., 164: «allerdings also ist die Diktatur eine exceptionelle Gewalt und ungefähr dasselbe, was heutzutage die Suspension der Civiljustiz und die Erklärung des Kriegsrecht ist».

[193] G. Meloni, Dottrina romanistica, categorie giuridico-politiche contemporanee, cit., 90.

[194] P. Catalano, A proposito dei concetti di ‘rivoluzione’, cit., 450.

[195] Così uno storico di alto livello, come Joseph Vogt (1895-1986) arriva a dire che «la dittatura in Roma è sempre stata una carica straordinaria», cito dalla trad. it. della sua opera La Repubblica romana, cit., 34.

[196] Il punto è stato ampiamente ricordato negli interventi in questo seminario tenuti dai proff. Ferrara, Luciani, Reverso.

[197] Confusione ricorrente in dottrina: cfr. supra nel testo, ma cfr. anche A. Milazzo, Sul carattere ‘straordinario’ della magistratura del dittatore: alcune riflessioni su emergenza e periodicità nella sua nomina, in La dittatura, I, cit., 232, secondo il quale addirittura la dittatura «intaccherebbe l’ordine costituzionale romano».

[198] Sulla temporaneità insiste anche Rolla, Profili costituzionali dell’emergenza, in AIC 2, 2015, 1 ss. (https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2015_Rolla.pdf); cfr. anche M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, ibidem, 2, 2020 (https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2020_Luciani.pdf ).

[199] G. Agamben, Stato di eccezione. Homo sacer II,1, Torino 2003, secondo il quale lo stato di eccezione «si presenta come la forma legale di ciò che non può avere forma legale» (10); Id., L’invenzione di un’epidemia, Quodlibet.it (https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia, 26 febbraio 2020).

[200] Insiste su questo punto G. Valditara, Il dictator tra emergenza e libertà, cit., 17, il quale in verità pensa che alle origini la Res publica romana sarebbe stata retta da due praetores, i quali si alternavano mensilmente nelle funzioni (a diversa ‘intensità di imperium’) di magister populi e di magister equitum, affiancati da un terzo praetor (il praefectus urbi), il quale rimaneva a custodire l’Urbe quando l’esercito si allontanava per la guerra. Il praetor maximus/magister populi avrebbe assunto il nome di dictator quando comandava l’esercito federale latino, e solo il raddoppiamento della legione avrebbe finito per limitare l’antica carica di magister populi a situazione di carattere straordinario. Per approfondimenti, rinvio alla monografia specificatamente dedicata al tema da questo studioso: cfr. G. Valditara, Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani, Milano 1989.

[201] Cfr. R. Cardilli, Emergenza e diritto. Il problema della dittatura romana, in Istituzioni, Economia, Sviluppo. Vecchi e nuovi problemi nel dopo emergenza, a cura di R. Cardilli-M. Ciaccia-C. Mirabelli, Roma 2020, 32 ss.

[202] Cfr. N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I,34: l’opera, come è noto, fu scritta tra il 1513 e il 1519 e pubblicata postuma solo nel 1531; io cito da N. Machiavelli, Tutte le opere, a cura di M. Martelli, Milano 1993, 116.

[203] Così vd. F. Neumann, The Democratic and the Authoritarian State, cit., cito dalla trad. it. Lo stato democratico e lo stato autoritario, cit., 329 (si tratta, come è noto, del saggio postumo Notes on Theory of Dictatorship, poi inserito nel libro), il quale rinvia anche al classico L. Rogers, Crisis Government, New York 1934.

[204] Cfr., per questo accostamento, P.G. Lucifredi, Appunti di diritto costituzionale comparato, III, Il sistema statunitense, Milano 1974, 57 s., secondo il quale in alcune circostanze il Presidente degli USA potrebbe trasformarsi in «organo straordinario con poteri straordinari, analogo, nella sostanza, alla figura del dictator romano»; per una critica, vd. però G. Meloni, Dottrina romanistica, categorie giuridico-politiche contemporanee, cit., 106 nt. 67.

[205] M. Duverger, Dictature et légitimité, cit., 9.

[206] Così vd. invece P.P. Portinaro, Dittatura, cit., 135.

[207] Uso la felice immagine di M.F. Cursi, Prefazione, in Eccezione e regola. Un dialogo interdisciplinare. Atti della Tavola rotonda – Teramo, 24 maggio 2007, cit., IX.

[208] Lo notava acutamente già P. Biscaretti di Ruffia, Alcune osservazioni sul concetto politico e sul concetto giuridico della dittatura, in Archivio di diritto pubblico 1, 1936, 517 s.

[209] Cfr. K. Lowenstein, The Government of Rome, The Hague 1973, 75 ss.

[210] Così cfr. N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino 1995, 17: «Storicamente il governo dell’uomo fa la sua apparizione quando il governo delle leggi o non è sorto ancora oppure mostra la sua inadeguatezza di fronte all’insorgere di una situazione di crisi rivoluzionaria. Insomma, è strettamente connesso con lo stato d’eccezione. Dallo stato d’eccezione nacque nei primi secoli della repubblica romana l’istituzione del dittatore. […] Il dittatore romano è il caso esemplare dell’attribuzione a una sola persona di tutti i poteri, dei ‘pieni poteri’, e quindi della sospensione, se pure temporanea, della validità delle leggi normali, in una situazione di particolare gravità per la sopravvivenza stessa dello Stato».

[211] Così vd. E. Resta, La regola dell’emergenza, in Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario 1, 2006, 25 ss.

[212] Contrariamente a quanto dimostra di credere A. Milazzo, Sul carattere ‘straordinario’ della magistratura, cit., 231, il quale ritiene che si sia formato un consenso addirittura «consolidato» sul fatto che l’aggettivazione ‘straordinaria’ accompagni «ineluttabilmente la magistratura in questione», è bene sottolineare che la divisione tra magistrature ordinare e straordinarie è operazione classificatoria di Mommsen e, in quanto tale, estranea alle fonti, che colgono piuttosto la straordinarietà del potere conferito al dittatore, magistrato ‘ordinario’, in quanto costituzionalmente previsto. Sulla straordinarietà del dittatore romano, è bene però intendersi. Osserva G. Sartori, Dittatura, cit., 57 che con il dittatore «non si dava un potere straordinario a un organo ordinario, ma si ricorreva a un organo straordinario», nel senso che si trattava di un organo non coinvolto nella gestione ordinaria della cosa pubblica, così che le magistrature ‘ordinarie’ erano poste in stato di quiescenza, pronte a riprendere le loro funzioni una volta decorso il breve periodo di carica del dittatore. Però, a mio avviso, è proprio la previsione in costituzione di tale meccanismo che parla contro la sua ‘straordinarietà’, mentre lo stesso Sartori ricorda come «il dittatore concentrava in sé i poteri dei due consoli», ragione per cui tale ‘straordinarietà’ doveva essere compensata con una durata breve della sua carica.

[213] Cfr. J.L. Talmon, Le origini della democrazia totalitaria, cit., dove le tesi dell’a. sono chiare già dall’Introduzione (7-23).

[214] Si tratta, come è noto, di uno dei pensieri di Montesquieu: vd. Mes Pensées, III, 1712 consultabile online all’indirizzo https://www.unicaen.fr/services/puc/sources/Montesquieu/pn1712.html.