Note-&-Rassegne-2018

 

 

Tarwacka-2016-foto-D@S-2016 - CopiaPerdere stercus. La minaccia assurda del Philogelos 85*

 

ANNA TARWACKA

Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione

Università «Cardinale Stefan Wyszyński» di Varsavia

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Materiale epigrafico non giuridico. – 3. Testi giuridici. – 4. Conclusioni. – Abstract.

 

 

1. – Introduzione

 

Tra i disagi che angustiavano gli abitanti delle città antiche assai fastidioso era quello dei rifiuti, spesso marcescenti, causa di insopportabili odori. Insopportabile anche il chiasso, specie di notte, allorché le città si aprivano al traffico dei carri. Fenomeni penosi anche per i Romani. Ne era ben noto il culto dell’igiene (dove c’erano Romani, c’erano le terme). Ma Roma puzzava. Per colpa delle fulloniche, che per sbiancare i tessuti usavano soluzioni a base di urina, raccolta in grandi tini in cui ogni passante era libero di sfogarsi; per colpa delle latrine, sentine di fetori nonostante l’acqua corrente; e per colpa dell’immondizia lasciata imputridire per strada.

Si provava a provvedere con annunci privati e ufficiali, di cui si ha ampia testimonianza tanto epigrafica quanto indiretta.

In questa sede se ne cercherà di appurare l’utilità giuridica, prendendo le mosse da una facezia del Philogelos[1], un almanacco databile al IV-V sec. d.C.[2], ma non parco di storielle dell’età repubblicana.

Una barzelletta sa disvelare timori, debolezze, briciole del quotidiano: deformando, coglie la realtà. Qui interessa il giorno per giorno nell’antica Roma. In una storiella del Philogelos un geloso muore perché preferisce farsi scoppiare la vescica che sfogarsi in una fullonica[3], in un’altra un centurione vuol punire un cocchiere che, attraversando un mercato, ha violato il divieto di traffico diurno[4]. Un’altra ancora prende di petto il problema dell’immondizia lasciata marcire per strada.

 

Philogelos 85: Scolastiko;" eij" oijkivan kainh;n metoikisqei;" kai; ta; pro; tou' pulw'no" kaqhvra" ejpevgrayen: $O" a]n kovpria bavlh/, ajpovllusin aujtav.

Un dottorello traslocò, diede un colpo di ramazza al cortile davanti all’ingresso e vi annunciò per iscritto: “Chi in questo luogo lascerà l’immondizia, non l’avrà indietro”.

 

Protagonista di questa storiella[5] è uno dei personaggi principali del Philogelos: il dottorello - scolastikov", ben istruito, ma spesso a corto di buon senso. Scholastikos le scuole le ha fatte, ma scarseggia di esperienza e saggezza al punto da sembrare strano. Uno qui non intellegit quod omnes intellegunt[6]: questo il giudizio che ne avrebbero dato i giuresperiti romani. D’altro canto, ha il pallino della ricerca, dunque uno scienziato con la testa tra le nuvole[7]. Giova notare che scolastikov" poteva significare anche giurista[8] in un’accezione piuttosto spregiativa.

Il protagonista di questa facezia[9] aveva appena traslocato. Non è chiaro se fosse proprietario o affittuario della “nuova casa”, sebbene proprio quest’ultima dizione indichi piuttosto la prima ipotesi. Sicuramente era sensibile al decoro della dimora: per prima cosa aveva fatto le pulizie davanti al suo ingresso. Con la scritta (in forma di targhetta: libellus fixus[10], o di un graffito murale) intendeva premunirsi dall’immondizia sotto casa.

 

 

2. – Materiale epigrafico non giuridico

 

Graffiti di simile tenore furono ritrovati a Pompei ed Ercolano[11], in cui in vari luoghi campeggia la scritta: Cacator cave malum[12], un deterrente all’indirizzo dei passanti che per sfogarsi lordassero muri, altrui proprietà, templi[13].

Costoro potevano prendere di mira anche i sepolcri[14], come si evince da epigrafi: “Chiunque emetta qui le orine o le feci, scatenerà l’ira delle divinità del cielo e ctonie”[15]. Nel Satiricon di Petronio Trimalcione dichiara di aver provveduto a non subire offese da morto, investendo per testamento un suo liberto dell’incarico di far da guardiano al suo sepolcro onde evitare che la gente vi si sfogasse[16]: una tutela aggiuntiva di un locus religiosus, qual era un sepolcro, dalla profanazione.

Le suddette epigrafi, private ed extragiuridiche, più o meno minatorie, prospettano conseguenze di ordine sacrale. In alcune il monito è quello di non sfidare l’ira divina, altre fanno temere una possibile disgrazia – malum. Solo in via d’eccezione minacciano una pena: poena(m) patiare necese est cave[17], ma annunciando piuttosto qualche intervento diretto di cittadini indignati che la consegna del reo alle autorità.

A proposito di Cacator cave malum un’ipotesi assai interessante è stata avanzata da ultimo da Andrea Di Porto[18], che ha preso le mosse dall’abitudine di lasciare davanti alle follature i tini da urina: il graffito avrebbe funto dunque da invito a non mescolare l’urina con altri escrementi. A dire il vero la fisiologia maschile rende arduo immaginarsi una prassi del genere. Per chi orinasse nel tino, una certa discrezione era anche possibile; nell’altro caso, non proprio…

Come interpretare, dunque, la storiella del Philogelos? In latino, l’avvertenza del dottorello reciterebbe: Quicumque hic stercora iniciat perdit illa, imitando lo stile giuridico o pseudogiuridico[19], e declinandosi secondo lo schema: disposizione, sanzione. A far ridere l’assurda premessa che ci potesse essere qualcuno cui dispiacesse di non riavere i propri rifiuti.

Particolare curioso, il dottorello sosteneva in buona sostanza che quanto lasciato in proprietà altrui dovesse ritenersi perduto. Eppure soltanto in caso di congiungimento di una cosa mobile con una immobile, il proprietario di quest’ultima, in virtù del principio superficies solo cedit, acquisiva i fabbricati che vi fossero stati edificati, gli alberi che vi fossero stati piantati, il frumento che vi fosse cresciuto. Qualora invece i frutti di un albero fossero caduti sul suolo del vicino, il proprietario dell’albero aveva il diritto di raccoglierli. L’aver lasciato una cosa immobile su suolo altrui non provocava dunque la perdita della proprietà. Nel caso in parola parrebbe tuttavia aversi a che fare con una derelictio, con l’abbandono, dunque, della cosa con l’intento di disfarsene. Di conseguenza la cosa diventava res nullius. Ma quest’argomento non è giuridicamente rilevante.

Poiché tutti potevano passarci, la strada rasente la dimora del dotterello, che più di tutto stava a cuore all’autore dell’epigrafe, doveva essere pubblica[20]. La regola superficies solo cedit poteva dunque applicarvisi, e – a contrario – vi si doveva concludere che una cosa non unita al suolo rimanesse di proprietà di colui che ve l’avesse lasciata, a meno che l’avesse fatto di proposito per disfarsene. Ad ogni modo giova ricordare che in quanto loca publica le strade fossero soggette al diritto pubblico e tutelate dai magistrati.

 

 

3. – Testi giuridici

 

A questo punto merita risaltare ancora un altro particolare dell’epigrafe in argomento. Il greco kovpria ejkbavllein e il latino stercus inicere fanno capolino, relativamente ai doveri dei magistrati, in numerose fonti giuridiche, sia negli scritti di giuristi, sia nelle iscrizioni epigrafiche[21].

 

CIL VI 31614 (=ILS 8208): L. Sentius C. f. pr(aetor) de sen(atus) sent(entia) loca terminanda coer(avit). B(onum) f(actum). Nei quis intra terminos propius urbem ustrinam fecisse velit neive stercus cadaver iniecisse velit.

Lucio Senzio, figlio di Gaio, pretore, autorizzato da un’opinione del senato, vigilò sul tracciato delle frontiere. Ben fatto. Che a ridosso dei confini della città nessuno si azzardi a predisporre ustrini o a lasciare rifiuti o cadaveri.

 

Rinvenuta su un cippo, l’iscrizione riporta un editto del pretore L. Senzio dell’80 a.C. circa[22]. Assolvendo al compito di tracciare confini affidatogli dal senato, il magistrato dispose che in città fosse vietato predisporre ustrini e gettare cadaveri e stercus.

V’è dell’insolito in quest’intervento del pretore in un ambito riservato di regola agli edili[23] e ai quattuorviri viis in Urbe purgandis[24] posti al loro servizio. Preposto alla nettezza urbana era inoltre un corpo speciale: gli stercorarii[25].

Degno di nota anche un brano dei Digesti.

 

D. 43.10.1.5 (!Ek tou' ajstunomikou' monobivblou tou' Papinianou'): Mh; ejavtwsan de; mhde; mavcesqai ejn tai'" oJdoi'" mhde; kovpron ejkbavllein mhde; nekra; mh; devrmata rJivptein[26].

 

Il brano è tratto dal decimo titolo del 43 libro dei Digesti: De via publica et si quid in ea factum esse dicatur. Come si evince dall’inscriptio, i compilatori vi fecero confluire un frammento di un’opera di Papiniano sulla cura urbis. Ma la dottrina rimane perplessa riguardo sia al titolo che all’autore del brano[27]. Non le è chiaro, tra altro, di quale magistratura si discorra nel brano: romana o piuttosto locale?[28] Il dibattito ha risaltato le affinità tra il brano, le norme della Tabula Heracleensis[29], e l’epigrafe di Pergamo (databile al II sec. d.C.) su ajstunovmoi[30].

I magistrati in parola erano chiamati a prevenire tafferugli e vigilare che nessuno lasciasse per strada l’immondizia – kovpron, cadaveri né pelli.

 

 

4. – Conclusioni

 

Sembra che l’igiene costituisse un grande problema logistico per le autorità delle città del Mar Mediterraneo. In città ben lontane si varavano, talvolta senza saperlo, regolazioni simili a quelle già prese da altre. Le norme di cui si è finora discusso vigevano tanto a Roma, quanto nelle città di provincia.

L’obbligo di mantenere pulite le strade, ovvero della nettezza urbana, gravava sui magistrati (centrali o locali): al riguardo, le nostri fonti sono concordi. Quanto però ai tratti di strada adiacenti agli immobili, spettava agli abitanti ripararli e provvedere alla loro pulizia. La negligenza era passibile di multa ovvero indurre il magistrato a stipulare con terzi contratti per l’esecuzione dei suddetti lavori a spese degli abitanti[31].

La procedura descritta nella Tabula Heracleensis è molto dettagliata[32]. Chi abitava in una casa adiacente ad una strada pubblica, veniva obbligato con il reficere et tueri oportere alla manutenzione della porzione di strada su cui prospettava l’edificio. La decisione veniva emanata dall’edile responsabile per quella parte di città. Nella legge si menziona infatti l’arbitratus del magistrato. Per precisare la natura di quest’obbligo occorre far riferimento al seguente brano del Digesto:

 

D. 43.11.1.1 (Ulp. 68 ad ed.): sed et purgare refectionis portio est.

 

Il verbo reficere denota anche la pulizia (purgare). Si può quindi dire che gli abitanti erano responsabili anche per la pulizia della strada davanti alle loro case. Il mancato adempimento di questo dovere poteva comportare azioni da parte del magistrato responsabile. L’edile doveva iniziare la procedura della locazione pubblica attraverso un’informazione scritta da pubblicarsi al foro davanti al suo tribunale con dieci giorni di anticipo, precisando la strada, l’edificio in questione e la data dell’asta. Anche il proprietario dell’edificio e il suo procuratore dovevano ricevere queste informazioni. Lo stesso contratto di locazione veniva concluso nel foro, sotto la guida del questore urbano e a pagare la quota del contratto veniva obbligato il proprietario dell’edificio. Nel caso in cui nell’edificio ci fossero stati più proprietari di appartamenti, questi pagavano pro portioni. Le quote erano registrate nelle tabulae publicae e dovevano essere pagate al redemptor entro trenta giorni. Il mancato pagamento comportava un aumento del 50% della quota dovuta.

A questo punto par lecito avanzare un’ipotesi riguardo alla scritta del dottorello. I rifiuti lasciati vicino a casa gli davano noia, togliergli lo infastidiva, temeva i magistrati preposti alla cura urbis. Sapeva di essere tenuto a togliere i rifiuti o a pagare chi venisse incaricato di farlo: altrimenti correva il rischio di essere punito. I magistrati locali, ad esempio gli edili nei municipi, erano autorizzati a imporre multe o la pignoris capio[33]. Stando alle fonti, i provvedimenti romani ed ellenistici in merito coincidevano. Ai lettori del Philogelos il problema dell’immondizia lasciata marcire per strada dovevo essere familiare da ogni punto di vista, incluso quello del dottorello.

Riassumendo, possiamo giungere alla seguente conclusione: le iscrizioni che vietavano di defecare o urinare vicino alle case non rappresentano soltanto una testimonianza della battaglia degli antichi per l’igiene, ma, in un’ottica giuridica, possono interpretarsi come uno sforzo di evitare le conseguenze del mancato adempimento dell’obbligo di mantenere la strada pulita.

 

 

Abstract

 

The aim of the paper is to analyse the legal meaning of different inscriptions concerning impurities. The starting point is the joke Philogelos 85. A hypothesis is being put forward that this text as well as many preserved inscriptions, including the famous ‘Cacator cave malum’, may indicate the house inhabitants’ fear of possible sanctions imposed by officials responsible for keeping the streets clean, for example the aediles, or their local counterparts. The magistrates could charge an inhabitant for cleaning an adjoining road, or impose a fine.

 

 



 

* Vorrei ringraziare Leszek Kazana per la traduzione del testo in lingua italiana.

[1] Cfr. A. Thierfelder, ‘Philogelos’ der Lachfreund. Von Hierokles und Philagrios, München 1968, 5 ss.; Id., ‘Philogelos’, in Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Suppl. 11, Stuttgart 1968, coll. 1062-1068; B. Baldwin, The ‘Philogelos’ or Laughter-lover. Translated with an introduction and commentary, Amsterdam 1983, I-XII; Id., The ‘Philogelos’: an Ancient Jokebook, in Roman and Byzantine Papers, Amsterdam 1989, 624 ss.; M. Andreassi, Le facezie del ‘Philogelos’. Barzellette antiche e umorismo moderno, Lecce 2004, 27 ss.; M. Beard, Laughter in Ancient Rome. On Joking, Tickling and Cracking Up, Berkeley-Los Angeles-London 2014, 185 ss.; A. Tarwacka, Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne w zbiorze dowcipów ‘Philogelos’, Warszawa 2016, 13 ss.; Ead., European Legal Culture through the Prism of Jokes. The Example of ‘Philogelos’, Wrocław 2018, 11 ss.

[2] Cfr. C. Wessely, Ein Altersindizium im ‘Philogelos’, in Sitz. Akad. der. Wiss. in Wien. Phil.-hist. Klasse 149.5, 1905, 1-47; M. Andreassi, Le facecie del ‘Philogelos’, cit., 33 ss.

[3] Philogelos 214: Fqonero;" eij" gnafei'on eijselqw;n kai; mh; qevlwn oujrh'sai ajpevqanen. (Il geloso entrò in fullonica e non volendo beneficiare della sua urina i follatori, morì).

[4] Philogelos 138: Sidovnio" kentourivwn ijdw;n zeughlavthn dia; th'" ajgora'" a{maxan fevronta ejkevleusen aujto;n tufqh'nai. tou; de; eijpovnto" o{ti @Rwmai'ov" eijmi, kai; ouj crh; tuvptesqaiv me dia; to;n novmon - tou;" bova" ekjevleusen oJ kentourivwn mastigwqh'nai. (Visto un cocchiere attraversare l’agora, il centurione di Sidone comandò di fustigarlo. E quando questi dichiarò: “Sono cittadino romano e per legge non posso essere fustigato!” – il centurione fece frustare i muli). Cfr. A. Tarwacka, Obrócić prawo w żart, cit., 59 ss.; Ead., European Legal Culture, cit., 53 ss.

[5] Cfr. A. Tarwacka, Obrócić prawo w żart, cit., 91 ss.; Ead., European Legal Culture, cit., 81 ss.

[6] Cfr. D. 50.16.213.2 (Ulp. 1 reg.); D. 50.16.223 pr. (Paul. 2 sent.).

[7] Cfr. A. Rapp, A Greek ‘Joe Miller’, in Classical Journal 46, 1951, 286-290; R.D. Griffith, R.B. Marks, A Funny Thing Happened on the Way to the Agora. Ancient Greek and Roman Humour, 2a ed., Kingston 2011, 126-127.

[8] Cfr. OGI 693.

[9] Cfr. il commento di A. Thierfelder, ‘Philogelos’ der Lachfreund, cit., 228; B. Baldwin, The ‘Philogelos’ or Laughter-lover, cit., 76. Cfr. inoltre J. Meggitt, Paul, Poverty and Survival, Bodmin 1998, 71 nt. 173.

[10] Cfr. Petr., Sat. 28.7.

[11] Cfr. J. Hartnett, The Roman Street: Urban Life and Society in Pompeii, Herculaneum, and Rome, Cambridge 2017, 71.

[12] CIL IV, 7716; CIL IV, 3782; CIL IV, 5438; CIL IV, 4586; CIL IV, 3832. Cfr. Inoltre i più articolati: AE 1949, 48; CIL IV, 7038; CIL IV, 6641; CIL VI, 29848b. Cfr. T. Petznek, Der Umgang mit Fäkalien in der römischen Antike, in Aborte im Mittelalter und der Frühen Neuzeit, a cura di O Wegener, Petersberg 2014, 38-46; P. Keegan, Graffiti in Antiquity, New York 2014, 136-137.

[13] Cfr. l‘epigrafe I. Kition 2012 che minaccia l’imbrattatore di ira della dea (a]n ti" kovpria bavlh).

[14] Cfr. R.A. Lattimore, Themes in Greek and Latin Epitaphs, Illinois 1962, 120.

[15] CIL IV, 13740: Qui hic mixerit aut cacarit, habeat deos superos et inferos iratos. Vedi CIL III, 1966; AE 1939, 162b. Vedi inoltre CIL VI, 2357 con la parodia pompeiana CIL IV, 8899; cfr. K. Milnor, Graffiti & the Literary Landscape in Roman Pompeii, Oxford 2014, 64 ss. Cfr. inoltre M. Kuryłowicz, Horacy, Sermones 1,8. Poeta na cmentarnych ścieżkach, między prawem i obyczajami [Orazio, Sermones 1,8. Un poeta sui sentieri del cimitero tra diritto e costume], in Studia Prawnicze KUL 4, 2013, 25-35.

[16] Petr., Sat. 71.8.

[17] CIL IV, 7038.

[18] A. Di Porto, ‘Salubritas’ e forme di tutela in età romana. Il ruolo del ‘civis’, Torino 2014, 107-108.

[19] Cfr. E.A. Meyer, Legitimacy and Law in the Roman World. ‘Tabulae’ in Roman Belief and Practice, Cambridge 2004, 66-67.

[20] Cfr. D. 43.8.2.22 (Ulp. 68 ad ed.); R. Kamińska, Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu [Tutela di strade e fiumi pubblici nel diritto dell’età repubblicana e del principato], Warszawa 2010, 29-42.

[21] Cfr. lex Lucerina 1; J. Bodel, Graveyards and Groves. A Study of the ‘lex Lucerina’, Cambridge 1994, 2 e 30-32.

[22] Cfr. CIL VI 31615, dove in più v’è pure una minaccia: Stercus longe aufer ne malum habeas. (“Togli da qui i rifiuti e portali lontano, se non vuoi che ti capiti una disgrazia”).

[23] Cfr. Tab. Her. 24-28; O.F. Robinson, op. cit., 69-73; W. Kunkel, R. Wittmann, Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik. Zweiter Abschnitt. Die Magistratur, München 1995, 205; R. Kamińska, W trosce o Miasto. ‘Cura urbis’ w okresie republiki i pryncypatu [Per il bene dell’Urbe. ‘Cura urbis’ in età repubblicana e del Prinicipato], Warszawa 2016, 124 ss. Cfr. inoltre l’iscrizione con un editto di un edile di Ercolano CIL IV 10488.

[24] Cfr. Tab. Her. 50-52; Dio Cass. 54.26.6; D. 1.2.2.30 (Pap. l. s. enchir.); W. Kunkel, R. Wittmann, Staatsordnung, cit., 205; R. Kamińska, W trosce o Miasto, cit., 140-143.

[25] Cfr. CIL IV 7038; A. Scobie, Slums, Sanitation and Mortality in the Roman World, in Klio 68, 1986, 413-414.

[26] Nella traduzione di Mommsen: (Ex Papiniani de cura urbium libro): Ne sinunto autem neque pugnari in viis nec stercus proici nec cadavera nec pelles eo conici. Cfr. V. Ponte, Régimen jurídico de las vías públicas en derecho romano, Madrid 2007, 240; R. Kamińska, W trosce o Miasto, cit., 131-132.

[27] Vedi Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, II.1, 3a ed., Graz 1952 (ristampa), 603 nt. 4; R. Martini, D. 43.10.1: Ex astunomikou monobiblou tou Papinianou, in Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana 15, 2005, 243 ss.; L. Migliardi Zingale, Ancora sugli Astynomoiin D. 43.10.1, in Studi in onore di R. Martini, II, Milano, 2009, 809 ss.; F. Vallocchia, Fulloniche e uso delle strade urbane: sul concetto di ‘incommodum publicum’ (a proposito di D. 43,10,1), in Teoria e Storia del Diritto Privato 6, 2013, 1-28.

[28] Vedi M. Amelotti, L'epigrafe di Pergamo sugli Astynomoi e il problema della recezione di leggi straniere nell'ordinamento giuridico romano, in Studia et Documenta Historiae et Iuris 24, 1958, 90 nt. 33; M. Talamanca, Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici, in Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero, Milano 1976, 142 nt. 138; F. Vallocchia, Fulloniche, cit., 7-9.

[29] Vedi R. Martini, op. cit., 250; F. Vallocchia, Fulloniche, cit., 20-25; C. López-Rendo Rodriguez, Servicios publicos en la ‘Tabula Heracleensis’, in Homenaje al Profesor Armando Torrent, Madrid 2016, 518-520.

[30] SEG XIII, 521 = OGIS 483, col. I-II. Vedi L. Migliardi Zingale, Ancora sugli Astynomoi’, cit., 814 ss.; F. Vallocchia, Fulloniche, cit., 18.

[31] Cfr. OGIS 483 Col. I,29; Tab. Her. 32-48. Cfr. V. Ponte, Régimen jurídico, cit., 243-244.

[32]Tab. Her. 32-48 (ed. Crawford): quemquomque ante suum aedificium uiam publicam h(ac) l(ege) tueri oportebit, quei eorum eam uiam arbitratu eius aed(ilis),/ quoius oportuerit, non tuebitur, eam uiam aed(ilis), quoius arbitratu eam tuerei oportuerit, tuemdam locato;/ isque aed(ilis) diebus ne minus decem antequam locet aput forum ante tribunale suom propositum habeto, quam/ uiam tuendam et quo die locaturus sit e<t> quorum ante aedificium ea uia sit; eisque quorum ante aedificium/ ea uia erit procuratoribusue eorum domum denuntietur facito, se eam uiam locaturum et quo die locaturus/ sit; eamque locationem palam in foro per q(uaestorem) urb(anum) eumue quei aerario praerit facito. quamta pecunia eam/ uiam locauerit, tamtae pecuniae eum eos{q}ue, quorum ante aedificium ea uia erit, pro portioni quamtum/ quoiusque ante aedificium uiae in longitudine et in latitudine erit, q(uaestor) urb(anus) queiue aerario praerit in tabula<s>/ publicas pecuniae factae referundum cu<r>ato. ei <q>u<e>i eam tuemdam redemerit, tamtae pecuniae eum eos-/ue adtribuito sine d(olo) m(alo). sei is quei adtributus erit eam pecuniam diebus triginta proxum<e>is, quibus ipse aut pro-/curator eius sciet adtributionem factam esse ei, <q>uoi adtributus erit, non soluerit neque satis fecerit, is,/ quamtae pecuniae adtributus erit, tamtam pecuniam et eius dimidium ei, quoi adtributus erit, da<r>e debeto,/ inque eam r<e>m is, quoquomque de ea re aditum erit, iudicem iudiciumue ita dato, utei de pecunia credita/ <iudicem> iudicium {q}ue dari oporte<re>t.

[33] Cfr. Lex Irnitana 19. Cfr. B. Sitek, ‘Lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis’ i ‘lex Irnitana’. Ustawy municypalne antycznego Rzymu. Tekst, tłumaczenie, komentarz [La legislazione municipale di Roma antica. Testo, traduzione, commento], Poznań 2008, 93-95.