Si pubblica, col consenso del
Curatore e dell’Editore, la Carta di Torino per una nuova Difesa civica
(329-332) degli Atti delle Segundas
Jornadas Ítalo-Latinoamericanas Defensores
Cívicos y Defensores del Pueblo. TRIBUNADO – PODER NEGATIVO Y DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS. En
homenaje al Profesor Giuseppe Grosso (Torino, 8-9 settembre 2016) – Con la Carta di Torino per una nuova Difesa
civica, a cura di ANDREA TRISCIUOGLIO, Milano, Ledizioni LediPublishing, 2018,
pp. 334. ISBN 9788867058228
Indice del volume
CARTA DI TORINO PER UNA NUOVA DIFESA CIVICA
[4 MAGGIO 2017]
Considerati i risultati raggiunti nelle Segundas Jornadas
Ítalo-Latinoamericanas de Defensores Cívicos y Defensores del
Pueblo, celebratesi a Torino, i giorni 8-9 settembre 2016;
in
ideale continuazione con la Declaración de Buenos Aires,
approvata in occasione delle Primeras Jornadas Ítalo-Latinoamericanas
de Defensores Cívicos y Defensores del Pueblo, celebratesi a Buenos
Aires, i giorni 11-12 settembre 2008;
si approva la seguente:
CARTA DI TORINO PER UNA
NUOVA DIFESA CIVICA
Premesso:
1) che la Difesa civica attiene all'area di rilievo
intrinsecamente costituzionale di protezione dei diritti dell'uomo e si colloca
nella tradizione giuridica romanista, a partire dal tribuno della plebe e dal defensor civitatis, sviluppata
modernamente nel pensiero democratico di Jean-Jacques Rousseau;
2) che per diritti fondamentali si intendono in particolare: i
diritti alla vita, alla libertà, alla salute, all'abitazione,
all'istruzione, al lavoro e all'assistenza sociale, nonché il diritto al
reclamo contro discriminazioni, abusi, disservizi, che offendano la
dignità dell'uomo.
Si propone il seguente modello di
Difensore civico:
I.
1) il Difensore civico è magistrato eletto dal popolo in
ambiti nazionale, regionale e municipale;
2) la sua carica è quinquennale, rinnovabile una sola
volta;
3) è magistrato con funzioni non giurisdizionali,
bensì prescrittive, di persuasione, sollecitazione e interdizione,
titolare di un potere negativo nei confronti delle pubbliche amministrazioni
che attentino ai diritti fondamentali, la cui protezione è onere delle
stesse.
II.
Nel caso in cui all'attività di persuasione e di
sollecitazione non seguano atti di ottemperanza delle pubbliche amministrazioni
in grado di ristabilire sostanzialmente il godimento dei diritti fondamentali
lesi e il rispetto del principio di buona amministrazione, il Difensore civico
può:
1) paralizzare ogni atto amministrativo che assuma lesivo dei
diritti fondamentali dei cittadini, richiedendone la motivazione che
dovrà essere notificata entro 30 giorni a pena di inefficacia dell'atto;
2) agire in giudizio contro le pubbliche amministrazioni a
tutela dell'interesse generale al buon andamento dell’attività
amministrativa;
3) sostituirsi alle pubbliche amministrazioni in caso di
inerzia;
4) agire in giudizio per la tutela antidiscriminatoria.
III.
L'attività del Difensore civico, dotato di autonoma
legittimazione processuale nell'esercizio delle sue funzioni, è
insindacabile.
Il Difensore civico potrà agire e intervenire nei
confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, coordinandosi con ogni altro
Difensore civico territoriale e con il Difensore civico nazionale.
Si chiede pertanto al potere
legislativo:
1)
che la difesa civica venga riconosciuta
quale istituzione autonoma e indipendente di rango costituzionale;
2) che essa abbia una diffusione anche a livello municipale
Redatta e sottoscritta dai Membri del Comitato organizzatore
delle Segundas Jornadas Ítalo-Latinoamericanas de Defensores
Cívicos y Defensores del Pueblo:
Antonio Caputo, già Presidente del
Coordinamento italiano dei Difensori civici regionali e delle Province
autonome;
Pierangelo Catalano, Unità di ricerca
‘Giorgio La Pira’ del CNR-Università di Roma ‘La
Sapienza’;
Carlos Constenla, Presidente dell’Instituto
Latinoamericano del Ombudsman-Defensor del Pueblo, Buenos Aires;
Andrea Trisciuoglio, Professore di diritto
romano-Università di Torino.
Aderisce
il Difensore civico della Regione Piemonte, Avv. Augusto Fierro.
Torino, 4 maggio 2017.