Descrizione: D-&-Innovazione-2018

 

 

ISPROM

ISTITUTO DI STUDI E PROGRAMMI PER IL MEDITERRANEO

 

CITTà DEL MEDITERRANEO

iNCONTRO PROGRAMMATICO PER LA COOPERAZIONE

Sassari, 2 - 3 dicembre  2016

 

 

Nuvoli - CopiaLe sanzioni reciproche Unione Europea-Russia

e le conseguenze sul settore agroalimentare italiano

 

FRANCESCO NUVOLI

Università di Sassari

 

 

SOMMARIO: 1. Le sanzioni dell'Unione Europea alla Crimea e a Sebastopoli. - 2. Le sanzioni dell'Unione Europea alla Russia. - 3. Le contro-sanzioni della Russia all'Unione Europea. - 4. Le conseguenze sull'economia e sul settore agroalimentare italiano.

 

 

1.            Le sanzioni dell'Unione Europea alla Crimea e a Sebastopoli

 

L'iniziativa dell'Unione Europea di adottare misure restrittive nei riguardi della Russia, prende le mosse il 3 marzo del 2014 quando il Consiglio degli "Affari Esteri" si riunisce per esaminare la situazione esistente in Ucraina e decide di sospendere i colloqui bilaterali con la Federazione Russa. Nella riunione successiva del 6 marzo, i capi di stato e di governo degli Stati membri dell'Unione esprimono la condanna per la violazione dell'integrità e sovranità territoriale dell'Ucraina e, inoltre, ritengono illegale l'indizione di un referendum sul futuro status del territorio della Crimea in quanto contrario alla costituzione ucraina[1]. Il Consiglio dell'Unione Europea ritiene che la soluzione della crisi esistente nei rapporti tra l'Ucraina e la Federazione Russa debba essere raggiunta attraverso l'attuazione di negoziati tra le parti in causa[2]. Nonostante la formulazione di queste indicazioni, il 17 marzo il Consiglio adotta la Decisione 2014/145/PESC[3] e il Reg. (UE) n° 269, prima citato, che attua le misure restrittive, le prime, con le quali vengono disposte "restrizioni ai viaggi e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone", impedendo anche di mettere fondi a disposizione e destinarli a loro vantaggio. Si tratta di 21 funzionari russi e ucraini riportati nell'Allegato 1 del Regolamento e nell'Allegato della Decisione, ritenuti "responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. L'elenco dei funzionari prima citato viene poi aggiornato pochi giorni dopo (21 marzo) con l'inserimento di altri 12 nominativi a seguito dell'annessione della Crimea e di Sebastopoli alla Federazione Russa. L'Unione Europea condanna l'avvenuta annessione e dichiara che non la riconoscerà; la stessa posizione è assunta dall'ONU la cui Assemblea ha  adottato il 27 marzo 2014 la risoluzione 68/262 con cui "ha ribadito il proprio impegno verso la sovranità, l'indipendenza politica, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina nei suoi confini riconosciuti internazionalmente, ribadendo la nullità del referendum svolto in Crimea il 16 marzo nonché esortato tutti gli Stati a non riconoscere modifiche della status della Crime a e di Sebastopoli"[4].

L'annessione, giudicata illegale dall'Unione Europea, non è priva di ripercussioni di natura sanzionatoria. Infatti, l'Unione Europea con la Decisione 2014/386/PESC del Consiglio e il Reg. n°692/2014, varati il 23 giugno 2014, dà inizio alle restrizioni di natura commerciale dato che impone il divieto di importazione nei Paesi dell'Unione delle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli. L'art.2 del Reg. appena citato, specifica inoltre il divieto di "fornire direttamente o indirettamente finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire o assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci". Le merci oggetto del divieto[5] sono quelle "originarie della Crimea o di Sebastopoli: merci interamente ottenute in Crimea e a Sebastopoli o che vi abbiano subito la loro ultima trasformazione sostanziale".

 

 

2. Le sanzioni dell'Unione Europea alla Russia.

 

L'Unione Europea, dopo aver varato queste misure, sollecita la Russia a "bloccare il crescente flusso di armi, attrezzature e militanti attraverso la frontiera", a ritirare le sue truppe aggiuntive dalla zona di confine[6]. La mancata risposta alle sollecitazioni dell'U.E. comporta l'estensione delle misure restrittive alla stessa Federazione Russa in quanto il "Consiglio ritiene appropriata l'adozione in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina"[7]. L'Unione Europea, oltre alla Decisione appena citata, vara nella stessa data del 31 luglio 2014, il Reg. (UE) n°833/2014 le cui disposizioni contengono misure restrittive di natura commerciale. Queste misure, a differenza di quelle sancite per la Crimea e Sebastopoli, non riguardano il divieto di importazione, bensì il contrario. Infatti, viene stabilita l'adozione di restrizioni sull'esportazione di determinati beni e tecnologie a duplice uso[8]. Il Reg. (UE) n°833/2014 vieta di "vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare". Inoltre, l'art.3 del Reg. appena citato specifica che "occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le tecnologie elencate nell'allegato II. Questo allegato comprende determinate tecnologie adatte per il settore petrolifero da utilizzare per la prospezione e la produzione del petrolio in acque profonde e artiche...". Altre restrizioni riguardano l'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari. Le sanzioni contenute nelle disposizioni esaminate, sono state successivamente inasprite dall'Unione Europea a seguito della "gravità della situazione" e "allo scopo di esercitare pressione sul governo russo"[9]. Così, con la Decisione 2014/659/PESC e il Reg. (UE) n°960/2014 che modifica il precedente Reg. (UE) n°833/2014 nelle misure relative ai beni e tecnologie a duplice uso, al mercato dei capitali e ai servizi associati necessari per la prospezione e la produzione petrolifera in acque profonde, si ha una maggiore incisività delle azioni stabilite. L'inasprimento delle misure da parte dell'Unione Europea continua in quanto viene ulteriormente limitata l'operatività nell'ambito dell'interscambio con il Reg. (UE) n°1290/2014 che attua la Decisione 2014/872/PESC, entrambi varati il 4 dicembre 2014. Infatti,con riferimento, ad esempio, alle prospezioni petrolifere, viene esteso a profondità superiore ai 150 metri il divieto di fornire "servizi associati per le categorie di progetti di prospezione e produzione petrolifera"(punto 1 dell'art.3 bis del Reg.citato).

Le misure restrittive adottate dall'Unione Europea, iniziate, come prima evidenziato, nel mese di marzo del 2014, sono state prorogate fino al 31 gennaio del 2017. Ciò è avvenuto a seguito della verifica in merito all'attuazione degli accordi di Minsk [10]che non ha soddisfatto l'Unione Europea. Il Consiglio dell'Unione Europea, inoltre, ha prorogato fino al 23 giugno 2017 le misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, misure che riguardano 146 persone e 37 imprese.

 

 

3. Le contro-sanzioni della Russia all'Unione Europea

 

La Federazione Russa, di fronte all'azione promossa dall'Unione Europea non è rimasta indifferente, anzi ha reagito con tempestività tanto che il 6 agosto 2014, il Presidente, con il Decreto (Ukaz) n°560 concernente misure economiche speciali atte a garantire la sicurezza della Federazione russa, ha "introdotto il divieto di importare nel suo Paese alcune categorie di alimenti" e ha demandato al governo il compito di indicare i Paesi soggetti al divieto e l'elenco dei prodotti da includere nello stesso divieto. Il decreto n° 778 del governo, emanato il 7 agosto 2014, specifica che l'Unione Europea, Stati Uniti, Canada, Australia e Norvegia non possono esportare in Russia. Tra i prodotti inclusi nell'embargo figurano: carni bovine e suine, pollame, pesce, formaggi, latticini, frutta e verdura[11]. Non vengono inseriti tra quelli oggetto di divieto, gli alcolici, le bevande, la pasta i dolciumi e i prodotti da forno. Con il successivo decreto n°830/2014 del Governo è stata ripristinata la possibilità di importazione di avannoti di salmone atlantico e di trota, latte e latticini senza lattosio, patate, cipolle da semina. Il Decreto del governo n°472/2016 provvede inoltre a ripristinare l'importazione nella Federazione Russa di materie prime destinate alla produzione di alimenti per la prima infanzia e cioè: carne bovina congelata, carni di pollo congelate e di altri volatili da allevamento, verdure congelate e essiccate. Il successivo decreto n° 897/2016 include il sale tra i prodotti sotto embargo. L'embargo dei prodotti, prima indicati, è esteso fino al 31 dicembre 2017 con il Decreto n° 608/2016. La Federazione Russa ha introdotto, sempre a partire dal mese di agosto del 2014, limitazioni all'acquisto da parte della pubblica amministrazione e delle imprese a controllo pubblico, di alcune categorie di prodotti provenienti dall'estero qualora sussistano prodotti alternativi/equivalenti sul mercato russo. I prodotti in questione riguardano:

- prodotti tessili, abbigliamento, calzature, valigie e pelli;

- automobili, furgoni, camion, autobus, ruspe, tram;

- diverse categorie di dispositivi medici (tra cui, apparecchiature, vestiario);

- software con diritti esclusivi non russi;

- farmaci essenziali e salvavita.

A questa limitazione dei flussi, la Federazione Russa ha aggiunto il divieto di esportazione di altri prodotti. Così il Decreto governativo n° 826/2014 vieta l'esportazione di semilavorati di pelle, divieto esteso fino al 18 gennaio 2017. Abbiamo così esaminato le contro-sanzioni adottate dalla Federazione Russa.

 

 

4. Le conseguenze sull'economia e sul settore agroalimentare italiano.

 

Vediamo ora di analizzare le conseguenze sull'economia e, in particolare, sul settore agroalimentare italiano di queste misure che hanno comportato, come è comprensibile, una riduzione dei flussi commerciali. Con riferimento al periodo 2014-2015, l'Ufficio Studi della Confederazione Generale Italiana Artigianato (CGIA) di Mestre, calcola una perdita di 3,6 miliardi di euro dell'esportazione italiana di beni verso la Russia. Infatti l'export italiano è passato da 10,7 miliardi del 2013 a 7,1 miliardi di euro del 2015 con una riduzione del 34%. L'entità complessiva è ripartita tra: macchinari (-648,3 milioni di euro), abbigliamento (-539,2 ml.), autoveicoli (-399,1 ml), calzature/articoli in pelle (-369,4 ml.), prodotti in metallo (259,8 ml.), mobili (-230,2 ml.), apparecchiature elettriche (-195,7 ml.). Secondo uno studio del WIFO (The Vienna Institute for International Economie Studies), l'Italia ha perduto, nel 2015, circa 80 mila posti di lavoro per effetto delle sanzioni. Relativamente al settore agroalimentare, per le dogane russe, la riduzione del flusso, cioè il danno diretto per l'anno 2015 è pari a 346 milioni di euro. Ai danni diretti si sommano però quelli indiretti connessi alla conseguente perdita di immagine dei prodotti italiani e alla diffusione dei prodotti di imitazione. Inoltre, il contenimento dell'area di mercato delle produzioni agroalimentari italiane ha comportato crisi di sovrapproduzione, data anche la difficoltà a individuare con tempestività nuovi mercati, i cui effetti si sono manifestati con la diminuzione del prezzo dei prodotti oggetto di commercializzazione. I prodotti agroalimentari che risentono maggiormente delle contro-sanzioni imposte dalla Federazione Russa sono quelli ortofrutticoli, seguiti dai formaggi, carne, prosciutti. Per gli ortofrutticoli, in particolare, la situazione determinata dall'embargo è ritenuta ancora più grave non solo perché interrompe una fase positiva di crescita del flusso verso il mercato russo, ma per la deperibilità di questi prodotti che costituisce un limite di mercato. In merito alla situazione relativa all'embargo dei formaggi, l'Unione Europea è intervenuta con una misura tesa a ridurne gli effetti negativi. Si tratta del Reg. Deleg. (UE) n°950/2014 "che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto". Dato che il 7 agosto (punto 1 del Reg.) il Governo russo ha introdotto un divieto sull'importazione di taluni prodotti inclusi quelli lattiero-caseari, per cui il quantitativo prima esportato "rischia di dover essere assorbito in gran parte dal mercato interno causando uno squilibrio", l'U.E. ha ritenuto opportuno istituire "un regime di aiuto all'ammasso" (art.1) pari a 15,57 euro per tonnellata immagazzinata per le spese fisse e 0,40 euro per tonnellata per ciascun giorno di ammasso (art.9). L'intento dei governanti russi, nel fissare le misure commerciali restrittive, è stato anche quello di favorire lo sviluppo dell'economia agricola locale e contenere così il flusso dei prodotti verso il mercato interno. Inoltre, l'applicazione delle sanzioni dell'Unione Europea ha favorito la riattivazione di vecchi canali commerciali della Russia, quali l'importazione di carni dal Brasile, Argentina, Paraguay e di prodotti lattiero-caseari dal Brasile, Argentina e Bielorussia.

Nel concludere questa breve disamina sulla vicenda delle sanzioni reciproche tra l'Unione Europea e la Federazione Russa, è possibile sottolineare che gli effetti sono risultati penalizzanti per l'economia dei Paesi interessati dalle misure adottate. Da più parti viene evidenziato, in proposito, che le sanzioni economiche, se si applicano, devono essere efficaci per il Paese che le subisce. Considerato il risultato di queste azioni, possiamo citare, come una possibile proposta, una riflessione di Giorgio La Pira che, di ritorno da un viaggio di pace compiuto in Palestina e in Israele, ha scritto: "La guerra, anche locale non risolve ma aggrava i problemi umani; essa è ormai uno strumento per sempre finito: e solo l'accordo, il negoziato, l'edificazione comune, sono gli strumenti che la Provvidenza pone nelle mani degli uomini per costruire una storia nuova e una civiltà nuova”[12]. Questa riflessione risale all'anno 1968 ma conserva tuttora piena validità.

 

 



 

[Un evento culturale, in quanto ampiamente pubblicizzato in precedenza, rende impossibile qualsiasi valutazione veramente anonima dei contributi ivi presentati. Al fine della pubblicazione, questo scritto è stato valutato “in chiaro” dai promotori dei Seminari Russia e Mediterraneo e dalla direzione di Diritto @ Storia]

 

[1] v. punto 1 del Reg. (UE) n°269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014.

 

[2] v. punto 3, pag.6 del Reg. (UE) n°269/2014.

 

[3] L'acronimo PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune). La decisione, al riguardo, del Consiglio, introdotta nel 1992 con il Trattato di Mastricht, vincola gli Stati membri dell'Unione Europea.

 

[4] v. punto 2 del Reg. (UE) n°692/2014 del Consiglio, pag.9.

 

[5] v. punto C dell'art. 1 del Reg.(UE) n°692/2014.

 

[6] Dec. 2014/512 PESC del Consiglio del 31 luglio 2014, punto 6.

 

[7] Dec. 2014/512 PESC citato, punto 8.

 

[8] I "prodotti a duplice uso" sono i prodotti inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

 

[9] v. punti 3 e 6 del Reg. (UE) n°960/2014, pag. 3.

 

[10] L'Accordo di Minsk, stipulato il 19 settembre 2014 tra rappresentanti dell'Ucraina, Russia, Repubbliche popolari di Doneck e di Lugansk per porre fine alla guerra nell'Ucraina orientale, non è stato rispettato. Un successivo accordo, noto come Minsk 2 è stato stipulato il 12 febbraio 2015.

 

[11] v. Nota Agenzia ICE, Mosca, 29 giugno 2015.

 

[12] G. La Pira: "Da Gerusalemme la pace nel mondo", Note di Cultura n. 36, febbraio 1968.