Tradizione Romana-2017

 

 

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Università di Udine

 

Funzione consolatoria e funzione afflittiva delle tutele contro il danno non patrimoniale: le origini di una polivalenza *

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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il risarcimento del danno non patrimoniale nel diritto attuale. Dalla funzione punitiva, alla funzione satisfattoria, al riemergere di profili afflittivi. – 3. Le azioni penali in bonum et aequum del diritto romano: condanne con funzione di vendetta e con funzione riparatoria. – Abstract.

 

 

1. – Premessa

 

Quando parliamo di danno non patrimoniale ci riferiamo a una nozione fondamentalmente negativa, quella cioè di danno che colpisce un bene o un interesse individuale di tipo non patrimoniale, vale a dire non suscettibile di valutazione economica[1].

Proprio perché il danno non patrimoniale riguarda beni o interessi che non possono essere oggetto di valutazione economica, il cui valore non può quindi essere espresso in termini pecuniari, si pone dapprima il problema della risarcibilità, cioè di stabilire se ed eventualmente a quali condizioni sia risarcibile un danno anche non patrimoniale[2]; e poi, data in ipotesi la presenza di un danno non patrimoniale risarcibile, il problema ulteriore della quantificazione del risarcimento. Su questo secondo tema, nel suo legame con il profilo funzionale della responsabilità civile, si sofferma specificamente il presente lavoro.

La liquidazione di un danno non patrimoniale segue invero una logica peculiare, del tutto diversa da quella della liquidazione di un danno patrimoniale. Quando infatti si tratti di risarcire un danno patrimoniale, il problema della quantificazione può essere impostato in modo relativamente semplice, perché la somma dovuta come risarcimento è tendenzialmente pari al valore del bene danneggiato, e il bene danneggiato ha un valore di mercato che, essendo oggettivo, può essere individuato con una certa facilità. L’affermazione sconta una semplificazione forse eccessiva[3], ma in questa sede può considerarsi accettabile come punto di passaggio verso il prosieguo di un discorso concentrato sul danno non patrimoniale.

In riferimento a questo genere di danno il problema diviene infatti davvero acuto perché, nel caso del danno non patrimoniale, il bene o interesse danneggiato non ha – per definizione – un valore di mercato. Nasce allora l’esigenza di individuare un criterio per calcolare l’importo da versare come riparazione del danno[4], ma non solo. Occorre infatti anche capire se questa somma possa effettivamente essere considerata un risarcimento del danno. E, nell’affrontare questo secondo problema, si giunge allo studio delle funzioni della responsabilità civile.

Come è noto, il tema della funzione è di particolare attualità, dato che in tempi recentissimi le Sezioni Unite hanno dichiaratamente sostenuto la c.d. “polifunzionalità” del sistema generale della responsabilità civile[5]. È ben vero che l’affermazione giurisprudenziale è legata alla questione concreta che ne ha dato occasione, la questione cioè della possibile efficacia in Italia di una sentenza straniera di condanna al risarcimento di danni punitivi, e la non esclusività della funzione risarcitoria della responsabilità civile viene quindi predicata per sostenere la compatibilità con l’ordine pubblico della sentenza di condanna al risarcimento punitivo purché sia stata resa «nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi». Ma pur essendo dedicato alla specifica questione dei danni punitivi, il tanto atteso arrêt fornisce una indicazione del tutto coerente a quanto da tempo si va dicendo in materia di danno non patrimoniale. Se infatti la funzione risarcitoria in senso proprio è appropriata ai casi di danno patrimoniale, perché il risarcimento elimina (o dovrebbe eliminare) completamente il costo del danno dal patrimonio del danneggiato[6], nel caso in cui il danno sia non patrimoniale, la somma accordata al danneggiato in realtà non toglie di mezzo il danno, e non è allora un risarcimento in senso proprio. Esclusa la funzione propriamente risarcitoria, e confermata così la “polifunzionalità” della responsabilità civile ravvisata dalle Sezioni Unite, sorge allora l’interrogativo circa lo scopo perseguito dal sistema della responsabilità civile per danni non patrimoniali[7].

Prima di avvicinare la risposta, è bene fissare una premessa.

Quando si tratta di liquidare il danno non patrimoniale, di stabilire cioè la somma da attribuire al danneggiato, non c’è un valore patrimoniale pregiudicato oggettivamente misurabile in moneta. Il denaro misura infatti il valore dei soli beni patrimoniali. In epoca meno recente si diceva che gli aspetti interiori della persona non sono suscettibili di stima in denaro, essendo al di fuori della destinazione cui sono sottoposti gli oggetti del mondo esteriore per i quali l’espressione quantitativa è fornita dalla moneta, ed essendo troppo importanti e troppo permeati della individualità umana[8]. Allo stesso risultato si giunge peraltro, in modo più moderno, riflettendo sulla funzione del denaro, o meglio su una delle funzioni del denaro, quella di misurare i valori delle cose[9]. Questa funzione presuppone infatti l’esistenza di un mercato dove i beni siano scambiati per valori misurati appunto in denaro. Ma dove il bene sia non patrimoniale il mercato non c’è per definizione, essendo il bene non patrimoniale insuscettibile di scambio, pena una sua surrettizia conversione in bene patrimoniale: se infatti il bene potesse essere scambiato con denaro che ne indica il valore, esso per ciò solo diventerebbe un bene patrimoniale.

Se il denaro non può per definizione misurare il valore del bene o dell’interesse non patrimoniale, in ogni ordinamento e in ogni epoca storica la liquidazione monetaria del danno non patrimoniale, ove concessa, porta dunque con sé un inevitabile giudizio equitativo[10], eventualmente ancorata a determinati parametri obiettivi [11].

Sulla base di questa premessa, veniamo ora alla risposta per l’interrogativo sulla funzione del c.d. risarcimento del danno non patrimoniale.

A tale fine, occorre evidenziare quali siano le circostanze di cui il giudice può tenere conto, anche cumulativamente, nella sua valutazione di equità o di giustizia, quando cioè stabilisce quale è l’importo che ritiene giusto ed equo assegnare al danneggiato.

La prima circostanza è la gravità del pregiudizio, l’entità, cioè, della compressione del valore non patrimoniale individuale che è stato pregiudicato[12].

La seconda circostanza di cui il giudice può tenere conto, è la condotta dell’autore del danno, la sua gravità. In particolare, il giudice potrebbe determinare un risarcimento più elevato se la lesione al valore non patrimoniale sia stata voluta e deliberata, ci sia quindi dolo, e un risarcimento inferiore dove il fatto dannoso sia solo colposo[13].

Si intuisce allora il collegamento tra liquidazione del danno non patrimoniale e la funzione del suo c.d. risarcimento.

Se infatti nella sua valutazione equitativa il giudice guarda al danneggiato, e gli accorda tanto più denaro quanto maggiore è il pregiudizio da lui subito, la funzione della responsabilità civile per il danno non patrimoniale viene ricondotta a ragioni solidaristiche e definita “satisfattiva” o “consolatoria”[14]: si intende dire che, se anche il denaro non può per definizione eliminare il pregiudizio non patrimoniale, esso può tuttavia dare al danneggiato la possibilità di consolarsi o di trovare una soddisfazione alternativa che lo compensi[15].

Quando invece il giudice guarda alla gravità della condotta, e accorda una somma maggiore quanto più grave sia stata la condotta, la funzione della responsabilità civile per il danno non patrimoniale non è più (o non è più solo) satisfattiva, bensì è anche punitiva, o afflittiva, con scopi che riguardano per di più la prevenzione generale contro i danni[16]: è caratteristica della pena, infatti, quella di essere tanto più elevata quanto più grave è la condotta che si vuole reprimere.

Emergono così due possibili funzioni della responsabilità civile per danni non patrimoniali: una funzione satisfattiva e una funzione punitiva, che possono poi anche cumularsi se il giudice compie entrambe le valutazioni descritte.

Nel prosieguo, vedremo allora come nell’esperienza giuridica attuale si possa registrare una oscillazione tra ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale in funzione prevalentemente punitiva e ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale in funzione prevalentemente satisfattoria. La constatazione aprirà a una parallela analisi dell’esperienza giuridica romana, che consentirà di verificare la presenza di una simile oscillazione, la quale però muove in senso opposto.

 

 

2. – Il risarcimento del danno non patrimoniale nel diritto attuale. Dalla funzione punitiva, alla funzione satisfattoria, al riemergere di profili afflittivi

 

Cominciamo allora dal ripercorrere la storia del sistema odierno della responsabilità civile per danni non patrimoniali. Non essendo possibile entrare nel dettaglio, il percorso sarà schematizzato attraverso l’individuazione di alcune tappe fondamentali. Una prima tappa corrisponde alla situazione precedente e immediatamente successiva l’entrata in vigore del cod. civ. del 1942; una seconda tappa testimonia l’emersione della funzione satisfattiva del risarcimento del danno non patrimoniale, e culmina nella sentenza della Corte costituzionale degli anni ’80 in materia di danno biologico; una terza tappa comprende la elaborazione della figura del danno esistenziale e la successiva sistemazione della materia data dalle c.d. sentenze di San Martino della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2008; l’ultima tappa vede la riscoperta della funzione punitiva del risarcimento del danno non patrimoniale in certi settori dell’esperienza giuridica, e specificamente nell’ambito degli illeciti c.d. endofamiliari.

Partendo allora dalla fase iniziale, la prima tappa, va ricordato come il codice civile del 1865 non contenesse alcuna espressa disposizione relativa alla risarcibilità del danno non patrimoniale. Il suo art. 1151 stabiliva infatti che «Qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno», ripetendo così la formulazione dell’art. 1382 code civil. Di conseguenza, era discusso se, nella generica nozione di danno contenuta nella proposizione normativa, dovesse ricomprendersi o no anche il danno non patrimoniale[17].

La questione – se cioè l’art. 1151 si riferisse anche al danno non patrimoniale – si animò in modo particolare per effetto dell’entrata in vigore del codice penale Rocco (1930), il cui art. 185, comma 2, stabilisce che «Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole»: ci si chiedeva allora se l’art. 185 cod. pen. rendesse esplicita una regola ricavabile dai principi generali del diritto civile, o se invece introducesse una tutela estranea ai principi del diritto civile, e dunque una tutela da collegare solamente al diritto penale[18].

Questa era la situazione al momento della entrata in vigore del codice civile del 1942, che nel suo art. 2059 introduce la nuova regola secondo la quale il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei soli casi determinati dalla legge. La regola fu da subito interpretata nel senso che, siccome l’unico caso di risarcimento del danno non patrimoniale previsto dalla legge era all’epoca quello dell’art. 185 cod. pen., il danno non patrimoniale fosse risarcibile nei soli casi in cui il fatto illecito costituisse reato[19]. La soluzione è già attestata nella relazione al Re, ed è interessante notare come in quella sede la restrizione fosse giustificata sulla base della funzione repressiva e preventiva del risarcimento del danno morale[20].

Dunque, in questa prima fase di evoluzione del sistema il risarcimento del danno non patrimoniale appare associato a una funzione repressiva, e quindi punitiva, della responsabilità civile[21].

Veniamo alla seconda tappa.

La situazione descritta rimase ferma fino a che non fu acquisita la consapevolezza di come il sistema così inteso lasciava pressoché irrisarcibili i danni non patrimoniali consistenti nella lesione della integrità psicofisica. Eppure, questi sono i danni non patrimoniali più gravi, rispetto ai quali un sentimento di giustizia fa percepire più intensamente l’esigenza di un ristoro. Però, in questo stadio di evoluzione del sistema, questo genere di danni poteva essere compensato per i soli profili patrimoniali delle eventuali spese sostenute per le cure o della diminuzione della capacità reddituale, e sotto il profilo della pecunia doloris nei limiti consentiti dal rinvio dell’art. 2059 cod. civ. ai fatti costituenti reato[22].

Sulla scorta degli approdi di una autorevole dottrina della fine degli anni ’50 [23], si giunse così a decisioni di merito nelle quali, rilevato che la Costituzione (all’art. 32) tutela il diritto alla salute di ogni individuo, il danno all’integrità psicofisica dell’individuo, detto anche danno biologico o alla salute, sarebbe risarcibile direttamente in base all’art. 2043 cod. civ.[24].

La marea dei dibattiti e delle oscillazioni giurisprudenziali in materia montò progressivamente, sino a raggiungere la Corte Costituzionale. Chiamata a decidere della legittimità dell’art. 2059 cod. civ. nella parte in cui non avrebbe consentito una tutela risarcitoria generalizzata del diritto alla salute, in riferimento a una possibile violazione degli artt. 3, 24 e 32 Cost., la Corte pronunciò una sentenza interpretativa di rigetto nel 1979[25], e poi soprattutto la sentenza n. 184 del 1986 [26]. Con questa storica pronuncia, la Corte ritenne di dover limitare la nozione di danno non patrimoniale contemplato all’art. 2059 cod. civ. al danno morale soggettivo, inteso come danno che arreca un dolore morale alla vittima, un patema d’animo, risarcibile nei soli casi previsti dalla legge come reato. Così facendo, la Corte conferma la vecchia idea della funzione repressiva-preventiva del risarcimento del danno non patrimoniale concesso dall’art. 2059 cod. civ. in relazione all’art. 185 cod. pen. nei casi previsti dalla legge come reato[27]. Ridotta in tal modo la categoria del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ., la Corte aveva però trovato il modo di dichiarare infondata la questione di legittimità dell’art. 2059 cod. civ., sostenendo che il danno biologico, cioè la lesione dell’integrità psico-fisica della persona, sarebbe risarcibile non in base a quella norma (che quindi era salvata dalla censura di incostituzionalità), ma sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2043 cod. civ. alla luce dell’art. 32, comma 1, Cost., norma quest’ultima che individua il bene giuridico poi tutelato dalla norma secondaria dell’art. 2043 cod. civ.

Non è il caso di fermarsi sulle molte critiche suscitate dalla decisione[28], peraltro poi corretta da un successivo intervento per effetto del quale il danno biologico fu riportato nell’alveo dell’art. 2059 cod. civ.[29]. Mi limito a evidenziare come la Corte ribadisca che il risarcimento del danno non patrimoniale inteso come danno morale soggettivo assolve a una funzione di repressione e di prevenzione, ma taccia invece sulla funzione del risarcimento del danno biologico in sé considerato. Peraltro, nella dottrina tale funzione era pacificamente ricondotta agli scopi satisfattivi o consolatori della responsabilità civile[30], e non sono rinvenibili tracce di un dissenso sul punto da parte del Giudice delle leggi. Ma, per non far dire alla Corte ciò che essa in effetti non ha detto, la questione di quale fosse il suo pensiero in materia deve restare irrisolta.

Veniamo piuttosto alla tappa successiva.

Negli anni ’90 del secolo scorso, quando si è potuto assistere ad un progressivo spostamento dell’attenzione della scienza civilistica italiana dalla dimensione patrimonialistica dell’esistenza umana a quella personale, due scuole civilistiche, quella genovese e soprattutto quella triestina, elaborarono la nozione di ‘danno esistenziale’.

Come è noto, per danno esistenziale si intende – in linea di massima – ogni pregiudizio che l’illecito provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e i suoi assetti relazionali, con uno sconvolgimento della quotidianità che priva l’individuo di occasioni per esprimere e realizzare la propria personalità nel mondo esterno[31]. Il danno esistenziale così definito può allora distinguersi dal danno morale soggettivo per la sua natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile[32].

Alla risarcibilità del danno esistenziale non sarebbe peraltro sufficiente il semplice accertamento di una modificazione negativa nelle condizioni di vita dell’individuo. Almeno nell’opinione prevalente a cavallo dei due secoli, il danno esistenziale era visto come una figura di danno risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. alla stessa stregua del danno biologico. Era cioè accolta un’ottica consequenzialistica, ritenendosi che il risarcimento del danno esistenziale presupponesse la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità, senza allargare quindi il ventaglio degli illeciti, e comprendesse i riflessi negativi – che fosse possibile provare – conseguenti alla lesione di una determinata situazione giuridicamente rilevante[33].

La categoria del danno esistenziale approdò presto alla giurisprudenza, dapprima di merito e poi anche di legittimità[34], che ravvisava fattispecie di danno risarcibile sotto la voce del danno esistenziale non solo in casi di responsabilità aquiliana, ma anche – e forse prevalentemente – in casi di responsabilità contrattuale[35]. Le vicende giudiziarie andarono via via crescendo[36], ed ebbero – spesso nella giurisprudenza dei Giudici di Pace, non a caso equitativa – connotati inaccettabilmente bagatellari[37].

La decisione della Corte costituzionale del 1986 aveva dunque delineato un sistema che non resse alla esplosione dei danni esistenziali: in particolare, il favore che la figura riscosse presso il ceto forense, attratto dall’alleggerimento probatorio rispetto al danno biologico[38], determinò una pressione tale sulla giurisprudenza che l’esigenza di una risistemazione della materia non tardò a farsi sentire.

Un primo tentativo si ebbe nei primi anni del nuovo millennio con le sentenze della Cassazione del 2003 nn. 8827 e 8828, le c.d. sentenze gemelle[39], e con la sentenza n. 233, dello stesso anno, della Corte Costituzionale[40]. Con le sentenze gemelle del 2003 la Cassazione si staccò dalla tradizionale lettura restrittiva dell’art. 2059 cod. civ., visto in relazione all’art. 185 cod. pen. come diretto ad assicurare tutela contro il solo danno morale soggettivo. Seguendo l’orientamento di una parte della dottrina civilistica, la Cassazione, alla quale si allineò poi il Giudice delle leggi confermando così la legittimità costituzionale dell’art. 2059 cod. civ., delineò un sistema della responsabilità civile denominato “bipolare”, che ruota intorno ad un primo polo rappresentato dall’art. 2043 cod. civ., ove sono racchiuse le regole di risarcimento del solo danno patrimoniale; e ad un secondo polo fornito dall’art. 2059 cod. civ., il quale viene letto come norma che riguarda tutti i danni non patrimoniali, ivi comprese quelle lesioni a valori costituzionali, come il diritto alla salute, che costituiscono un catalogo di ampiezza almeno pari alle situazioni giuridiche soggettive riconducibili all’art. 2 Cost.

Nelle sentenze del 2003 c’erano peraltro alcune oscurità. In particolare, salvo un breve obiter dictum nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, i Giudici non avevano trattato in modo specifico di un danno definito espressamente come esistenziale né della sua possibile collocazione sistematica.

Per questa ragione, negli anni successivi la questione della riparabilità del danno esistenziale restò fortemente controversa nella giurisprudenza, soprattutto di merito[41]. E proprio per questa ragione, si arrivò nel 2008 a un ulteriore intervento della Corte di Cassazione, questa volta a Sezioni Unite. In quattro sentenze consecutive[42], con una ripetizione volta proprio a rimarcare il fatto che si voleva cercare una soluzione quanto più stabile e definitiva possibile, la Cassazione ribadì e precisò il carattere bipolare del sistema della responsabilità civile, e in particolare stabilì cosa debba intendersi per “casi previsti dalla legge” in cui il danno non patrimoniale va risarcito ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. Ricompresi tra i casi previsti dalla legge sarebbero, secondo le Sezioni Unite, innanzitutto i casi in cui il fatto costituisce reato, ove ai sensi dell’art. 185 cod. pen. va risarcito anche il danno non patrimoniale; sarebbero poi tutti gli altri casi in cui una specifica disposizione di legge preveda espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale, come avviene per esempio nella legislazione in materia di irragionevole durata del processo[43], o in quella sul divieto di discriminazioni per motivi razziali, etnici o religiosi[44]; sarebbero infine i casi in cui, al di fuori di una specifica previsione legislativa, il fatto illecito abbia causato un pregiudizio a un valore individuale costituzionalmente protetto: dove cioè la Costituzione tuteli un interesse individuale non patrimoniale, la lesione di quell’interesse deve ritenersi uno dei casi previsti dalla legge in cui il danno non patrimoniale è risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ.[45].

Le sentenze delle S.U. del 2008 segnano la situazione attuale. Dopo di esse c’è stata qualche scossa, ma si può dire che l’assetto complessivo dell’ordinamento sia quello appena visto.

Tornando allora alle funzioni del risarcimento del danno non patrimoniale, può constatarsi come, dopo la prima tappa, nella quale al risarcimento del danno non patrimoniale era riconosciuta una funzione repressiva-preventiva, le altre due – dagli anni ’80 sino alle S.U. del 2008 – si muovono quasi esclusivamente nella logica di una funzione satisfattoria della responsabilità civile per danni non patrimoniali. La funzione punitiva emerge al massimo come una sorta di residuo storico legato all’art. 185 cod. pen.

E arriviamo così alla quarta e ultima tappa.

L’atteggiamento della civilistica poc’anzi segnalato, il fatto di prestare attenzione crescente alla dimensione non patrimoniale dell’esistenza umana, ha un evidente punto di emersione nel diritto di famiglia. Basta solo ricordare come siano stati ripensati i modelli familiari, con tutta la serie di progetti e di leggi sulle convivenze non matrimoniali[46]; oppure come la filiazione abbia richiesto nuove valutazioni, in ragione dello sviluppo di tecniche di procreazione medicalmente assistita e per altro verso in ragione di una ammodernata idea di responsabilità genitoriale[47]. Non c’è allora da stupirsi se anche nel settore della responsabilità civile la famiglia è stato un terreno in cui si è assistito a notevoli evoluzioni.

A partire dalla seconda metà degli anni ’80, si è infatti cominciato a criticare serratamente la c.d. dottrina dell’immunità. Si tratta dell’idea per cui il diritto di famiglia conterrebbe dentro di sé tutte le regole da applicare alla vita della comunità familiare, ivi comprese le appropriate regole sanzionatorie. In particolare, secondo questo modo di pensare, qualora dalla violazione di un qualsiasi dovere familiare fosse derivato un danno, mai ci sarebbe stata l’applicazione di regole comuni di responsabilità civile, bensì soltanto l’applicazione di apposite regole del diritto di famiglia[48].

Messa in crisi la dottrina dell’immunità e acquisita la consapevolezza di come i doveri familiari siano veri e propri obblighi giuridici, e non doveri di carattere tendenzialmente morale o sociale, si è allora cominciato ad accordare risarcimenti nel caso di violazione di quei doveri. Il fenomeno, noto come “illecito endofamiliare”, può avere varie configurazioni. In linea di massima, nei rapporti fra coniugi i casi riguardano fondamentalmente la violazione dei doveri di fedeltà o di assistenza[49], mentre nei rapporti con i figli riguardano la violazione dei doveri derivanti dal rapporto parentale[50].

Le decisioni, sotto il profilo della risarcibilità del danno, seguono i principi appena descritti in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, spesso richiamando i precedenti illustrati poc’anzi, nel senso che – al di fuori dei casi in cui l’illecito costituisca anche reato – il danno non patrimoniale viene risarcito quando la condotta del genitore o del coniuge abbia violato un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito. Questo accade, ad esempio, nel caso di violazione del diritto del figlio alla assistenza, non solo materiale, ma anche morale del genitore, tutelato dall’art. 30 Cost.[51]

C’è però una particolarità, nel senso che talora il risarcimento viene accordato solo se la violazione del dovere familiare è “grave” o “consapevole”[52]. Così, ancora ad esempio, non ogni tradimento è fonte di responsabilità risarcitoria, ma solo quello che, per le sue modalità, risulta particolarmente grave e odioso e in quanto tale lesivo di diritti e interessi fondamentali dell’altro coniuge[53].

Quasi sempre, poi, la somma accordata a titolo di risarcimento viene liquidata in via equitativa dal giudice tenendo conto di vari parametri tra i quali appare spesso il dolo[54]. In altri termini, l’importo cui il convenuto è condannato è più alto se lui abbia volontariamente e consapevolmente tenuto il comportamento dannoso[55].

Senza bisogno di approfondire ulteriormente, si può dunque constatare come in quest’area dell’esperienza giuridica, dove il danno non patrimoniale viene liquidato in presenza di violazioni gravi o deliberate, tenendo conto del dolo ai fini dell’ammontare della somma da liquidare, riappaia la funzione punitiva della responsabilità civile per danni non patrimoniali[56].

D’altra parte, l’idea della punizione sembra emergere anche in varie sedi normative. Una rassegna sarebbe ultronea ai fini di questa riflessione[57], ma un esempio può essere utile. Riformando la disciplina della separazione personale tra coniugi e dell’affidamento dei figli[58], il legislatore ha introdotto un articolo 709 ter cod. proc. civ., che riguarda le controversie tra genitori circa l’esercizio della responsabilità genitoriale o le modalità di affidamento, prevedendo che in caso di gravi inadempienze o di atti comunque pregiudizievoli per il minore o che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice possa non solo modificare le condizioni di affidamento, ma anche ammonire il genitore inadempiente e/o condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa (nn. 1 e 4), e ancora disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore e/o nei confronti dell’altro genitore (nn. 3 e 4).

La norma prevede dunque misure preventive e punitive, quali l’ammonimento e la sanzione amministrativa, ma anche una misura risarcitoria. Rispetto al risarcimento previsto dalla legge, ci si è chiesti proprio quale sia la sua funzione. La risposta della dottrina prevalente e delle prime applicazioni giurisprudenziali è stata nel senso della sua funzione punitiva, da taluno addirittura assimilata a quella dei danni punitivi, con un risarcimento da commisurare alla gravità delle sfumature soggettive della condotta[59]. Per il vero, non è mancata qualche pronuncia che, contestando tale prospettiva, ha considerato l’art. 709 ter cod. civ. come la codificazione in ambito familiare dell’ordinario danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 cod. civ.[60]. Ma al di là del fatto che l’opinione non tiene nel debito conto di come la funzione afflittiva non sia affatto estranea all’art. 2059 cod. civ., questo orientamento appare recessivo[61], cosicché resta il segnale normativo che indirizza a una rinnovata funzione punitiva della responsabilità civile per i danni non patrimoniali.

Se il quadro emerso da queste ultime considerazioni registra, in un settore particolare dell’esperienza giuridica, la funzione punitiva o anche punitiva del risarcimento del danno non patrimoniale[62], prima di passare all’ordinamento giuridico romano possiamo dunque sintetizzare i risultati dell’analisi dedicata all’esperienza contemporanea nelle varie tappe in cui è stata ricostruita. Si è infatti potuto constatare come l’oscillazione tra responsabilità civile per danni non patrimoniali con funzione punitiva e responsabilità civile per danni non patrimoniali con funzione satisfattoria abbia visto, dopo l’entrata in vigore del codice civile, una iniziale prevalenza della funzione afflittiva, una successiva prevalenza della funzione satisfattoria a partire dalla metà degli anni ’70, con un recupero in tempi più recenti della possibile funzione punitiva. Il tutto, è bene sottolinearlo per meglio comprendere il seguito del discorso, avviene sempre all’interno di azioni civili di danno.

 

 

3. – Le azioni penali in bonum et aequum del diritto romano: condanne con funzione di vendetta e con funzione riparatoria

 

Detto questo, vediamo il modo in cui questo stesso genere di oscillazione, questa stessa duplicazione funzionale, si è presentata nel diritto romano.

Si è già anticipato che in quell’ordinamento l’oscillazione fu di segno opposto, ed è ora possibile spiegare questa precisazione. Nel diritto romano non si pose cioè il problema di stabilire se un risarcimento del danno non patrimoniale potesse avere funzione punitiva, bensì quello di assegnare a una pena privata una funzione satisfattiva del danno non patrimoniale[63].

Il che dipende dal modo in cui il diritto romano ha costruito quella che noi chiamiamo “responsabilità civile extracontrattuale”.

In effetti, l’idea della responsabilità civile extracontrattuale, così come oggi noi la concepiamo, non trova corrispondenza nel diritto romano. In questo ordinamento, infatti, la conseguenza giuridica di quelli che noi chiamiamo fatti illeciti extracontrattuali, cioè i delitti privati romani, è una sanzione a carattere punitivo, non risarcitorio. Dal delitto, inteso come atto illecito lesivo di un interesse privato, nasce in capo all’autore l’obbligo di pagare alla vittima una somma di denaro a titolo di pena, non a titolo di risarcimento del danno. E, per far valere questo obbligo, la vittima ha a sua disposizione una azione penale, non reipersecutoria.

Le azioni penali sono dunque quelle azioni con le quali, nell’ambito del processo privato romano, l’attore fa valere l’obbligo del convenuto al pagamento della pena pecuniaria prevista dall’ordinamento giuridico come sanzione per il compimento di un delitto.

Per lo più, la pena pecuniaria è determinata in relazione all’entità del danno patrimoniale, salvo poi essere fissata, a seconda del tipo di delitto, nella semplice stima del danno, o in un multiplo di essa.

Peraltro, e arriviamo così al punto che ora ci interessa, il diritto romano ha conosciuto alcune azioni penali dirette a punire condotte lesive di interessi non patrimoniali. Proprio in considerazione del bene leso, che non ha natura patrimoniale, la condemnatio di queste azioni è concepita in bonum et aequum: si torna a quanto si diceva in premessa, e cioè che in presenza di danni non patrimoniali la determinazione dell’ammontare della condanna è rimessa ad una valutazione equitativa del giudice.

Senonché, la condanna in bonum et aequum sembra assumere diverse funzioni nelle diverse azioni penali.

In certi casi, l’azione è dichiaratamente diretta a realizzare una vendetta contro chi ha tenuto il comportamento delittuoso lesivo di un interesse non patrimoniale. Così, ad esempio, nell’actio iniuriarum aestimatoria[64] e nell’actio sepulchri violati[65]. In riferimento alla prima, che tutela l’integrità fisica o morale della persona contro ingiurie, offese, contumelie, e simili, Paolo dice infatti che essa «magis enim vindictae quam pecuniae habet persecutionem»[66]; e in riferimento alla seconda, che tutela l’interesse alla indisturbata quiete nella vita dell’oltretomba contro la dolosa profanazione dei sepolcri, la stessa considerazione giustifica diverse soluzioni giurisprudenziali [67].

In questi casi, proprio perché l’azione ha una funzione di vendetta, la pena pecuniaria a carico dell’offensore o del profanatore è determinata dal giudice tenendo conto anche della gravità della condotta[68]: è chiaro dunque che a questa pena pecuniaria è del tutto estranea qualsiasi logica satisfattoria.

In altri casi, invece, l’azione in bonum et aequum sembra assumere una funzione riparatoria del danno non patrimoniale che la condotta ha provocato.

A questo proposito, viene in considerazione l’actio de effusis vel deiectis[69] per il caso in cui la cosa versata o lanciata sul sottostante luogo pubblico abbia provocato il ferimento di un uomo libero.

L’azione è accordata contro l’habitator, cioè contro colui che abita la casa dalla quale è caduto l’oggetto, a prescindere dal fatto che sia stato lui a lasciarlo cadere[70]; dato, questo, già sintomatico del fatto che l’azione, pur essendo diretta a perseguire una pena pecuniaria, non serve tuttavia a vendicarsi[71].

Quanto al danno che rileva nell’actio de effusis vel deiectis per il ferimento dell’uomo libero, in sede di interpretazione delle parole edittali «si vivet nocitumque ei esse dicetur», Ulpiano precisa che esse non si riferiscono ai danni provocati «in rem hominis liberi», quali ad esempio le lacerazioni dei suoi vestiti, bensì ai danni che «in corpus eius admittuntur»:

 

D. 9.3.1.6 (Ulpianus libro vicensimo tertio ad edictum): Haec autem verba ‘si vivet nocitumque ei esse dicetur’ non pertinent ad damna, quae in rem hominis liberi facta sunt, si forte vestimenta eius vel quid aliud scissum corruptumve est, sed ad ea, quae in corpus eius admittuntur.

 

Sul modo in cui questi danni quae in corpus hominis liberi admittuntur devono essere computati dal giudice chiamato a determinare la condanna in base al criterio del bonum et aequum, le fonti non sembrano però univoche. A tale riguardo, vengono in considerazione due testi, uno di Gaio e uno di Ulpiano.

Il primo, quello di Gaio, è tramandato in D. 9.3.6.

 

D. 9.3.7 (Gaiius libro sexto ad edictum provinciale): Cum liberi hominis corpus ex eo, quod deiectum effusumve quid erit, laesum fuerit, iudex computat mercedes medicis praestitas ceteraque impendia, quae in curatione facta sunt, praeterea operarum, quibus caruit aut cariturus est ob id, quod inutilis factus est. cicatricium autem aut deformitatis nulla fit aestimatio, quia liberum corpus nullam recipit aestimationem.

 

Gaio afferma che nel caso in cui la effusio o la deiectio abbia provocato la lesione al corpo di un uomo libero, il giudice deve fare la stima delle spese mediche e delle operae mancate, mentre non può tenere conto delle cicatrici e delle deformità: tale soluzione è motivata con la considerazione che il corpo dell’uomo libero non può essere oggetto di stima[72]. Gaio, dunque, limita la condanna ai soli danni patrimoniali indiretti subiti dal viandante ferito: spese mediche, danno emergente, e opere mancate, lucro cessante. Quello che oggi chiameremmo danno non patrimoniale alla salute, cioè cicatrici e deformità, non viene invece preso in considerazione.

Tenuto conto del fatto che la formula ordina al giudice di determinare l’ammontare della condanna secondo il suo apprezzamento equitativo, e che dunque l’azione sembrerebbe rivolta a offrire una tutela proprio contro il danno non patrimoniale, la soluzione che si legge nel passo di Gaio (inestimabilità di cicatrici e deformità), non è andata esente da sospetti di interpolazione[73].

A favore della genuinità della particolare soluzione che limita la condanna ai soli riflessi patrimoniali delle lesioni corporali[74], si è però rilevato che essa può spiegarsi in primo luogo con il fatto che nella lesione derivante dalla effusio o dalla deiectio non è ravvisabile una offesa, e che dunque il viandante subisce soltanto una diminuzione fisica (di per sé inestimabile in base al principio per cui il corpo dell’uomo libero non recipit aestimationem), ma non un pregiudizio alla sua personalità morale o sociale (che il giudice può stimare secondo equità nell’actio iniuriarum)[75]; in secondo luogo, con il fatto che l’habitator risponde in via oggettiva[76], e non necessariamente è l’autore di una effusio o di una deiectio che potrebbero essere state compiute anche da altri, rendendo ugualmente responsabile l’habitator[77].

Se gli argomenti addotti a sostegno della genuinità del passo appaiono condivisibili, se cioè l’assenza di una offesa alla personalità morale del viandante e la natura oggettiva della responsabilità dell’habitator possono aver spinto Gaio a precisare che, nonostante la condemnatio in bonum et aequum, le lesioni fisiche non debbono essere stimate, questo però non significa che il giurista abbia espresso una soluzione incontroversa. Anzi, proprio la precisazione che cicatrici e deformità non debbono essere stimate all’interno di una condanna in bonum et aequum, lascia intravvedere la possibilità che lo stesso Gaio fosse consapevole di eventuali diverse opinioni. Ma, al di là di questa congettura, si tratta ora di verificare se la soluzione di Ulpiano fosse uguale o diversa da quella di Gaio.

E veniamo così al secondo testo, quello di Ulpiano, nel quale il giurista spiega le caratteristiche dell’actio de effusis vel deiectis concessa dal pretore per il caso del ferimento dell’uomo libero[78].

 

D. 9.3.5.5 (Ulpianus libro vicensimo tertio ad edictum): ... sed si libero nocitum sit, ipsi perpetua erit actio: sed si alius velit experiri, annua erit haec actio, nec enim heredibus iure hereditario competit, quippe quod in corpore libero damni datur, iure hereditario transire ad successores non debet, quasi non sit damnum pecuniarium, nam ex bono et aequo oritur.

 

Ulpiano afferma che l’azione, esperibile senza limiti temporali dal soggetto leso, è invece annuale qualora venga esperita da altri; afferma poi che essa non compete agli eredi del ferito iure hereditario[79], perché il danno arrecato al corpo di una persona libera non deve essere trasmesso ai successori «quasi non sit damnum pecuniarium, nam ex bono et aequo oritur».

Sotto il profilo che qui interessa, il problema che pone il passo ulpianeo riguarda le parole che non sono state tradotte, e in particolare le parole «quasi non sit damnum pecuniarium»[80].

Numerose traduzioni del Digesto recano una versione di esse nella quale il quasi è reso in modo corrispondente a quoniam: Ulpiano dunque direbbe che l’azione non compete agli eredi del ferito iure hereditario, «perché il danno arrecato al corpo di una persona libera non deve essere trasmesso ai successori “in quanto non è un danno pecuniario”[81], e non è un danno pecuniario perché nasce ex bono et aequo», sembrando con ciò confermare l’idea che nell’azione esperibile dal ferito il giudice avrebbe dovuto stimare in via equitativa il danno al suo corpo[82].

Senonché, anche fra gli autori che accolgono questa traduzione del passo, vi è chi ritiene che in esso non sia ravvisabile una soluzione contrastante con quella che si legge nel passo di Gaio. Mi riferisco, in particolare, alla tesi di Franco Casavola il quale parte dalla considerazione che il «quasi non sit damnum pecuniarium», riferendosi a un danno intrasmissibile agli eredi, serve solo a giustificare l’intrasmissibilità ereditaria dell’azione, il che indica solamente «che il danno non ha investito il patrimonio, non già che il damnum sofferto dal ferito non sia in sé e limitatamente al ferito rappresentabile patrimonialmente», identificandosi con una perdita finanziaria[83]. Casavola precisa quindi che «se la lesione fisica come tale è pecuniariamente inapprezzabile, non lo è certo allo stesso titolo dell’iniuria». Anche l’iniuria sarebbe cioè in sé non apprezzabile pecuniariamente; tuttavia, mentre nell’iniuria esiste un «prevalente profilo morale-sociale, che il giudice può apprezzare ex bono et aequo», per la lesione conseguente alla effusio o alla deiectio questo profilo non sussiste e il passante subisce solo una diminuzione fisica. E siccome la diminuzione fisica non recipit aestimationem, lo studioso ritiene che il giudice non potesse apprezzare, sia pure secondo equità, quel che per definizione è inapprezzabile, e che quindi il giudice avrebbe dovuto orientare il suo apprezzamento verso altri criteri. E tali diversi criteri vengono individuati nelle spese sanitarie e nei mancati guadagni di cui parla Gaio. Spese sanitarie e mancati guadagni non sarebbero cioè oggetto della stima, ma sarebbero i criteri di giudizio da utilizzare all’interno della stima equitativa. Si spiegherebbe così anche perché la condemnatio in bonum et aequum fosse adeguata pure nell’ipotesi in cui l’attore fosse non il ferito, bensì l’estraneo, il quale non ha sofferto la diminuzione fisica né la diminuzione economica ad essa conseguita[84].

Ho già evidenziato alcune ragioni per dissentire dalla tesi di Casavola[85]. Senza approfondire di nuovo la critica, mi limito a ribadire come, a mio avviso, l’opinione espressa dallo studioso non possa essere integralmente seguita nel punto in cui sostiene che «spese sanitarie e mancati guadagni sono criterii, non oggetti di giudizio». È infatti ovvio che il terzo, il quale agisca de effusis vel deiectis per il ferimento dell’uomo libero, non ha personalmente subito né una lesione corporale né un danno patrimoniale indiretto. Ed è anche plausibile che, come ritiene Casavola, i danni patrimoniali indiretti subiti dal viandante ferito, cioè le spese sanitarie da lui sostenute e le occasioni di guadagno che ha perduto, possano fornire un accettabile criterio in base al quale stimare equitativamente il pregiudizio del terzo attore[86]. Ma nel caso in cui l’attore fosse il viandante ferito, mi sembra che il suo impoverimento determinato dai costi sostenuti e dalle occasioni perdute sia non criterio di stima, bensì oggetto di una stima affidata al giudice. Il danno patrimoniale, ancorché indiretto, va infatti stimato sia quando si ritenga che l’azione si estenda anche al danno non patrimoniale, sia, a maggior ragione, quando si escluda la stima del danno non patrimoniale. Lo stesso Gaio, che nega la possibilità di una stima delle cicatrici perché il corpo dell’uomo libero non è suscettibile di aestimatio, dice infatti che il giudice computat quei costi e quei mancati guadagni, mentre nulla fit aestimatio delle cicatrici. Ed è chiaro che con questa precisazione Gaio non vuole indicare criteri di giudizio, ma vuole chiarire che cosa sia oggetto di stima nella azione de effusis vel deiectis. Se Gaio avesse voluto indicare i criteri di giudizio in base ai quali rappresentare un danno di per sé pecuniariamente inestimabile, si sarebbe espresso in tutt’altro modo, dicendo, ad esempio, che, poiché il corpo della persona libera nullam recipit aestimationem, il danno si computa in base alle spese di cura e ai mancati guadagni.

In conclusione, le tesi che riconducono all’idea di damnum non pecuniarium la sola stima di pregiudizi patrimoniali o “rappresentabili” patrimonialmente non sono convincenti, e non riescono a togliere l’impressione che Ulpiano si riferisse proprio al danno non patrimoniale, quel danno che è tale in quanto nasce ex bono et aequo[87]; e che quindi Ulpiano, diversamente da Gaio, possa aver ritenuto stimabili in via equitativa anche cicatrici e difformità[88].

L’idea che il danno al corpo dell’uomo libero si identificasse anche per Ulpiano con la sola perdita patrimoniale subita dal viandante ferito sembrerebbe però essere suggerita da una diversa, e forse più corretta, versione delle parole «quasi non sit damnum pecuniarium», che si legge in altre traduzioni, come ad esempio in quella di Schipani[89], il quale rende quelle parole con «quasi non fosse un danno pecuniario». Secondo questa traduzione, dunque, Ulpiano affermerebbe che il danno al corpo dell’uomo libero non deve passare ai suoi successori iure hereditario come se non fosse (quasi non sit) un danno pecuniario (quale effettivamente è) in quanto scaturisce ex bono et aequo[90].

Questa traduzione, che fa coincidere il danno dato in corpore libero con un danno pecuniario[91], non riesce però a convincermi. Come si è visto, infatti, commentando le parole edittali «si vivet nocitumque ei esse dicetur» Ulpiano specifica che esse si riferiscono ai danni «quae in corpus eius [i.e hominis liberi] admittuntur», e non alle sue cose (D. 9.3.1.6). Sulla base di questa premessa, non riesco a persuadermi del fatto che Ulpiano dovesse fingere la non pecuniarietà del danno al corpo dell’uomo libero in quanto identificava questo danno con le sole perdite patrimoniali conseguenti alla lesione fisica: è vero che le spese mediche o le occasioni perdute non sono certo identificabili con danni arrecati alle cose dell’uomo libero; ma è anche vero che spese mediche e occasioni perdute hanno una rilevanza patrimoniale che le rende sicuramente più vicine a questo genere di danni di quanto siano vicine a lesioni fisiche arrecate al corpo dell’uomo libero[92].

Per superare l’insoddisfazione della traduzione del «quasi non sit damnum pecuniarium» con «quasi non fosse un danno pecuniario» senza quella possibile forzatura rappresentata dal renderlo con la proposizione “in quanto non è un danno pecuniario”, si può allora pensare che il sit  abbia il significato di “esserci”, in modo che la traduzione debba essere “come se non ci fosse danno pecuniario”.

Lo spunto per formulare l’ipotesi è fornito dalla su esposta interpretazione proposta da Franco Casavola e ripresa da Feliciano Serrao, e specificamente dalla considerazione per cui il «quasi non sit damnum pecuniarium», riferendosi a un danno non trasmissibile agli eredi, servirebbe a giustificare soltanto la intrasmissibilità ereditaria dell’azione[93]. Il rilievo pare assolutamente condivisibile: in effetti, il nucleo del passo è rinvenibile nel non debet, riferito alla (in)trasmissibilità ereditaria del danno recato al corpo dell’uomo libero. La regola è poi spiegata da Ulpiano con una motivazione nella quale la questione della qualificazione del danno, come pecuniario o no, così come il rilievo della sua nascita ex bono et aequo, vanno intesi in funzione della affermata intrasmissibilità successoria del danno al corpo. Come si diceva, questo è dunque il principio che il giurista ha voluto evidenziare, non già una questione circa la natura patrimoniale o no del danno al corpo.

Sulla base di questo rilievo, occorre allora chiedersi per quale ragione Ulpiano abbia sentito il bisogno di affermare che l’azione de effusis vel deiectis per il caso di danno al corpo è intrasmissibile agli eredi. E in tal senso, viene in rilievo il fatto che, come nota lo stesso Casavola, il danno al corpo è un danno che non investe il patrimonio, ma che nel contempo potrebbe essere «in sé e limitatamente al ferito rappresentabile patrimonialmente», identificandosi con una perdita finanziaria. Forse più esattamente, il concetto potrebbe essere espresso rilevando come, nel caso di danno al corpo, l’evento dannoso è di tipo non patrimoniale, ma è un evento che può avere delle conseguenze dannose patrimonialmente rilevanti. Del resto, lo stesso Gaio aveva riconosciuto che la lesione al corpo dell’uomo libero può comportare spese mediche e perdita di occasioni lucrative per il viandante ferito, vale a dire perdite finanziarie, tant’è che limitava a tali pregiudizi la condanna dell’habitator.

Proprio il fatto che il danno al corpo può comportare perdite finanziarie, e proprio la consapevolezza di come Gaio limitasse la condanna dell’habitator a tali perdite finanziarie, potrebbe allora aver spinto Ulpiano a chiarire come, nonostante il danno al corpo possa comportare conseguenze dannose pecuniariamente significative, e in particolare i danni patrimoniali indiretti evidenziati da Gaio, l’azione de effusis vel deiectis non diviene per ciò trasmissibile agli eredi. L’azione resta invece intrasmissibile come se non ci fosse danno pecuniario («quasi non sit damnum pecuniarium»), in quanto, nonostante la presenza di conseguenze dannose patrimonialmente rilevanti, l’azione nasce ex bono et aequo proprio perché c’è stato il danno non patrimoniale al corpo. In questo modo viene dunque evitata quella indebita assimilazione tra danno al corpo e danno pecuniario che mi ha indotta a non accogliere la traduzione di «quasi non sit damnum pecuniarium» con “come se non fosse un danno pecuniario”.

In conclusione, anche una traduzione dell’inciso «quasi non sit damnum pecuniarium» con “come se non ci fosse danno pecuniario”, al pari di quella con “in quanto non è un panno pecuniario”, conferma l’impressione che Ulpiano, nel riferirsi al danno al corpo, lo considerasse un  danno non patrimoniale che è tale in quanto nasce ex bono et aequo; e che quindi Ulpiano, diversamente da Gaio, lo possa aver ritenuto stimabile in via equitativa.

Al di là del fatto che la soluzione di Ulpiano sembra più coerente di quella di Gaio con la natura dell’azione concepita in bonum et aequum, è immaginabile anche la possibile ragione di questa divergenza di opinioni.

La ragione per la diversa concezione di Ulpiano potrebbe cioè non essere ricollegabile alla sola sua insistenza sul danno «quod in corpore libero datur» del passo in esame, o dei danni «quae in corpus eius admittuntur» di D. 9.3.1.6, segnale di una particolare sensibilità per quel genere di pregiudizio. In effetti, va anche considerato come sia prospettabile una ragione per dissentire nel merito dall’opinione di Gaio: non è infatti detto che il danno al corpo del viandante ferito abbia riflessi patrimoniali. Potrebbero mancare le spese mediche, ad esempio perché il ferito è medico egli stesso, o perché ha ritenuto superfluo ricorrere alle cure del medico, o perché il medico amico lo ha curato gratuitamente. Potrebbero anche mancare occasioni perdute di guadagno, perché di fatto non ce ne sono state, o perché il viandante ferito non svolge alcuna attività lucrativa. In questi casi, mancano quelli che Casavola chiama pregiudizi rappresentabili patrimonialmente, quei pregiudizi ai quali Gaio restringe la condanna. Resta soltanto il danno al corpo. E a Ulpiano può essere parso che fosse ingiusto, e contrario alla ratio dell’actio de effusis vel deiectis, lasciare che in questi casi l’habitator restasse impunito (e la sicurezza delle strade non protetta)[94].

Non si deve infatti dimenticare che l’azione è pur sempre una azione penale.

D’altra parte, è anche evidente che in questi casi l’azione è concessa anche se non ci sia stata offesa (l’habitator potrebbe non essere l’autore del danno), e non ci sia quindi ragione per vendicarsi.

In definitiva, nell’actio de effusis vel deiectis l’accento è posto sul danno in sé, piuttosto che sulla condotta. E dunque, almeno in questo caso, sembra affacciarsi nell’ambito delle azioni penali l’idea di una riparabilità del danno non patrimoniale, idea che invece è del tutto estranea all’actio iniuriarum e all’actio sepulchri violati che mirano a realizzare una vendetta proporzionale alla gravità della condotta[95].

In sintesi, possiamo constatare come nel sistema romano l’idea di una possibile funzione satisfattoria della somma accordata a fronte della lesione di un interesse non patrimoniale si presenta all’interno di una azione penale. In questo senso, si coglie come l’oscillazione sia opposta a quella verificatasi nell’esperienza attuale. Oggi infatti la funzione punitiva è venuta enucleandosi all’interno del sistema della responsabilità civile, e cioè nell’ambito di azioni civili risarcitorie. Ma il tutto è un accidente storico che discende da un dato costante e immutabile, cioè dal fatto che la somma di denaro concessa a fronte della lesione di un interesse non patrimoniale è oggetto di una determinazione necessariamente equitativa del giudice.

 

 

Abstract

 

The essay outlines the evolution of the Italian law of torts related to non pecuniary losses, with the purpose of showing how the function of the compensation varies between satisfaction and sanction. The same can be said – with an opposite evolution – for the Roman tort law, where the actio iniuriarum and the actio de sepulchro violato are strictly penal, whereas the actio de effusis vel deiectis seems to sometimes provide a compensation for non pecuniary damages.

 

 



 

[Per la pubblicazione degli articoli della sezione “Tradizione Romana” si è applicato, in maniera rigorosa, il procedimento di peer review. Ogni articolo è stato valutato positivamente da due referees, che hanno operato con il sistema del double-blind]

 

* Il testo consiste nella rielaborazione di una lezione tenuta il 22 febbraio 2017 nell’ambito della 2nd Winter School ‘Ius Civile Europaeum’, corso organizzato dal Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell’Università di Padova e dedicato a ‘Pena privata e risarcimento del danno’.

 

[1] Punto di partenza è questa nozione di danno non patrimoniale assai tradizionale, che si trova consolidata in giurisprudenza (d’obbligo ricordare la sua adozione in C. Cost. 26 luglio 1979, n. 88) non meno che in dottrina (sin da A. De Cupis, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, I, 3a ed., Milano 1979, 59 ss.; ma v. anche, solo per esempio, G. Alpa - M. Bessone - V. Zeno-Zencovich, I fatti illeciti, 2a ed., in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, 14. VI, Torino 2006, 40).

 

[2] Cfr. le considerazioni di A. di Majo, La tutela civile dei diritti, 4a ed., Milano 2003, 247 ss., e i modelli normativi ricordati da G. Bonilini, Il danno non patrimoniale, Milano 1983, 205 ss. e M.M. Francisetti Brolin, Danno non patrimoniale e inadempimento. Logiche “patrimonialistiche” e valori della persona, Napoli 2014, 12 ss.

 

[3] Il tema tocca non solo categorie che qui possono essere solamente menzionate (si pensi al problema della causalità dove si tratti di capire se e quali danni indiretti siano risarcibili: sul punto, in particolare, C. Salvi, Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni, Napoli 1985, 57 ss.), ma la stessa concezione del danno, ove – volendo semplificare – si oscilla tra una nozione differenziale (la c.d. Differenzhypothese, per cui il risarcimento sarebbe pari alla differenza tra la consistenza del patrimonio all’esito del verificarsi del danno e la consistenza che il patrimonio avrebbe avuto se il danno non si fosse verificato), e una nozione che tiene conto di criteri di misurazione di tipo soggettivo, che considerino anche il valore dell’effettiva lesione verificatasi in capo al danneggiato (rinvio sul punto a A. di Majo, La tutela civile dei diritti, cit., 219 ss.; F.D. Busnelli - S. Patti, Danno e responsabilità civile, 3a ed., Torino 2013, 11 ss., 24 ss.).

 

[4] V. invero, sulla «ricerca di uno statuto risarcitorio» per il danno alla persona, F.D. Busnelli - S. Patti, Danno e responsabilità civile, cit., 105 ss. Considerazioni del medesimo tenore si trovano anche in G. Bonilini, Il danno non patrimoniale, cit., 169 ss.; C. Salvi, Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni, cit., 183 ss.

 

[5] Cass., s.u., 5 luglio 2017, n. 16601.

 

[6] Per l’esistenza di una «sovrabbondanza» addirittura «schizofrenica di fini ed obiettivi», v. C. Salvi, Il paradosso della responsabilità civile, in Rivista critica del diritto privato, 1983, 128 (v. anche Id., Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni, cit., 84 ss., e Id., La responsabilità civile, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano 1998, 11 ss.); in modo meno drastico, ma ugualmente evidente, v. tra i molti P. Perlingieri, Le funzioni della responsabilità civile, in Rassegna di diritto civile, 2011, 119 s.; G. Alpa - M. Bessone - V. Zeno-Zenovich, I fatti illeciti, cit., 26 s.; A. di Majo, La tutela civile dei diritti, cit., 173 ss.; M. Franzoni, Dei fatti illeciti (Art. 2043 – 2059), in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna 1993, 52; F.D. Busnelli, v. Illecito civile, in Enciclopedia giuridica Treccani, XV, Roma 1991, 6; S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano 1964, 54.

 

[7] Il problema è posto con particolare chiarezza da C. Salvi, Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni, cit., 83 ss.

 

[8] A. De Cupis, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, cit., 354 s., che riecheggia con qualche attenuazione le idee di C.F. Gabba, Questioni di diritto civile, II, Torino 1898, 233, 251 s.

 

[9] Sulla funzione del denaro come strumento di scambio, oppure come misura dei valori, oppure come riserva di liquidità, v. per tutti B. Inzitari, La moneta, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, VI, Padova 1983, 4 ss.

 

[10] Sui termini della questione, v. in particolare G. Bonilini, Il danno non patrimoniale, cit., 169 ss., e già A. De Cupis, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, cit., 356 e 581, nonché A. Ravazzoni, La riparazione del danno non patrimoniale, Milano 1962, 166 ss.

 

[11] C. Salvi, Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni, cit., 184 ss., rilevato come un semplice rinvio alle valutazioni equitative del giudice (eventualmente mediato dall’utilizzo dell’art. 1226 cod. civ.) lasci insoddisfatti, per il rischio che il risarcimento divenga strumento di punizione svincolato dalle garanzie che debbono circondare la comminazione di sanzioni, propone l’utilizzazione di criteri oggettivi e suscettibili di tradursi in modo uniforme in moneta, al fine di assicurare una tendenziale parità di trattamento. La constatazione è di per sé condivisibile, e coerente agli sforzi applicativi dei nostri tempi. Ma, in ogni caso, proprio il passaggio da valori non patrimoniali alla moneta risarcitoria implica una valutazione equitativa, che – è ben vero e anche auspicabile – in certi casi potrebbe non essere esclusivamente giudiziale, ma basarsi su parametri di tipo oggettivo (si pensi alle tabelle per la liquidazione del danno alla salute), e tuttavia resta sempre ancorata a criteri equitativi, che sono i soli a consentire di passare da beni e valori non economicamente valutabili a una valutazione economica. In questo passaggio, mi sembra, è sempre racchiusa una valutazione di giustizia o equità (e non a caso l’a. citato non nega la presenza di un giudizio che definisce “valutativo-discrezionale”).

 

[12] Si immagini, tanto per dare una qualche concretezza al discorso, un insulto in cui il risarcimento è commisurato alla gravità del pregiudizio all’onore o alla reputazione: il risarcimento sarà tanto più alto, quanto più grave è l’offesa.

 

[13] In questo caso, si immagini l’insulto in cui la somma liquidata alla persona offesa cresca secondo che l’offesa stessa sia stata fatta per distrazione o sia stata arrecata apposta.

 

[14] C. Salvi, Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni, cit., 186 ss.; v. anche A. di Majo, La tutela civile dei diritti, cit., 222.

 

[15] Il danneggiato ha avuto una lesione fisica che lo ha costretto a letto per tre mesi; il denaro non può eliminare il fastidio e il dolore che ha provato; ma con il denaro ottenuto quale risarcimento, il danneggiato può andare in vacanza tre mesi, può fare beneficenza, può risparmiare, può quindi fare qualcosa che lo consoli.

 

[16] C. Salvi, Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni, cit., 189; v. anche A. di Majo, La tutela tutela civile dei diritti, cit., 222.

 

[17] Una rassegna completa va oltre le esigenze di questo lavoro. Basti ricordare, in senso favorevole alla risarcibilità, G. Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, V, Fonti delle obbligazioni: quasi contratti, fatti illeciti, legge, Firenze 1904, 387 ss.; L. Barassi, Danno e risarcimento fuori dei contratti, in Rivista del diritto commerciale, 1918, I, 564; B. Brugi, Risarcimento del danno morale, in Rivista del diritto commerciale, 1921, II, 448 ss.; in senso contrario, oltre al già menzionato Gabba (sopra, nota 8), si vedano soprattutto G. Pacchioni, Del risarcimento dei danni morali, in Rivista del diritto commerciale, 1911, II, 240 ss. e G.P. Chironi, Del danno morale, in Rivista del diritto commerciale, 1913, II, 801 ss.

 

[18] Per una attenta ricostruzione del dibattito dell’epoca rinvio a M.M. Francisetti Brolin, Danno non patrimoniale e inadempimento, cit., 51 ss.

 

[19] Al massimo affermandosi che in caso di danno alla persona non può non esservi reato: A. Ravazzoni, La riparazione del danno non patrimoniale, cit., 103 ss.

 

[20] Rel. al Re, n. 803: «Circa il risarcimento dei danni cosiddetti morali, ossia circa la riparazione o compensazione indiretta di quegli effetti dell’illecito che non hanno natura patrimoniale, si è ritenuto di non estendere a tutti la risarcibilità o la compensabilità, che l’art. 185 del codice penale pone soltanto per i reati. La resistenza della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida espressione della nostra coscienza giuridica. Questa avverte che soltanto nel caso di reato è più intensa l’offesa all’ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo. Il nuovo codice si è perciò limitato a dichiarare che il danno non patrimoniale deve essere risarcito (in senso largo) solo nei casi stabiliti dalla legge, presente o futura, e nelle forme, eventualmente diverse da una indennità pecuniaria, da essa stabilite (art. 2059)».

 

[21] Nel senso della costante funzione punitiva del risarcimento del danno non patrimoniale, v. ancora G. Bonilini, Il danno non patrimoniale, cit., 77 ss.

 

[22] M.V. De Giorgi, v. Danno. II) Danno alla persona, in Enciclopedia giuridica Treccani, X, Roma 1994, 1.

 

[23] Mi riferisco alla tesi secondo la quale l’art. 2059 cod. civ. conterrebbe una delimitazione del risarcimento riguardante il solo danno morale soggettivo, laddove altre voci di danno non patrimoniale sarebbero assorbite nel principio generale dell’art. 2043 cod. civ.: R. Scognamiglio, Il danno morale (contributo alla teoria del danno extracontrattuale), in Rivista di diritto civile, 1957, I, 292, 295.

 

[24] Sono gli orientamenti della giurisprudenza di merito soprattutto pisana e genovese (vanno ricordate le sentenze, assai note, di Trib. Genova 30 maggio 1974 e App. Genova 17 luglio 1975, in Responsabilità civile e previdenza, 1975, 420 ss.; Trib. Genova 20 ottobre 1975, in Giurisprudenza italiana, 1976, I, 2, 444 ss.; Trib. Genova 15 dicembre 1975, in Foro italiano, 1976, I, 2, 1977 ss.; Trib. Pisa 29 marzo 1979, in Giurisprudenza italiana, 1980, I, 2, 20 ss.).

 

[25] C. Cost. 26 luglio 1979, n. 87.

 

[26] C. Cost. 14 luglio 1986, n. 184.

 

[27] Si legge infatti nella sentenza: «La scelta legislativa operata con l’emanazione dell’art. 2059 cod. civ. (tra le opposte tesi della totale irrisarcibilità del danno morale subiettivo e della risarcibilità, in ogni caso, del medesimo) discende dall’opportunità di sanzionare in modo adeguato chi si è comportato in maniera vietata dalla legge. [...] dopo l’attenta lettura della precitata relazione ministeriale al codice civile è impossibile negare o ritenere irrazionale che la responsabilità civile da atto illecito sia in grado di provvedere non soltanto alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma [...] anche [...] ad ulteriormente prevenire e sanzionare l’illecito, come avviene appunto per la riparazione dei danni non patrimoniali da reato. Accanto alla responsabilità penale (anzi, forse meglio, insieme ed “ulteriormente” alla pena pubblica) la responsabilità civile ben può assumere compiti preventivi e sanzionatori».

 

[28] Per una rassegna di voci critiche, cfr. M.V. De Giorgi, v. Danno. II) Danno alla persona, cit., 3, la quale, rispetto alla più evidente di esse (e cioè che la Corte, non qualificando il danno alla salute come danno non patrimoniale, ne ammette implicitamente la natura patrimoniale, in contrasto con la premessa per cui nel caso di danno biologico non vanno risarciti i soli riflessi patrimoniali del pregiudizio), cerca di difendere la pronuncia rilevando come essa sembri evocare un tertium genus di danni.

 

[29] C. Cost. 27 ottobre 1994, n. 372.

 

[30] C. Salvi, Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni, cit., 201 ss.

 

[31] La definizione è consolidata: si rinviene tra gli altri in Cass., s.u., 24 marzo 2006, n. 6572; P. Cendon - P. Ziviz, v. Danno. X) Danno esistenziale, in Enciclopedia giuridica Treccani, X, Roma 2002, 3, con l’osservazione di come il danno esistenziale sia in altri termini configurabile quando la vittima dell’illecito subisca un peggioramento della propria esistenza quotidiana o perché non può più fare quel che faceva prima (ribaltamento dell’agenda quotidiana), o perché è costretto a compiere attività prima estranee alla sua quotidianità.

 

[32] P. Cendon, Esistere o non esistere, in Responsabilità civile e previdenza, 2000, 1259.

 

[33] P. Cendon - P. Ziviz, v. Danno. X) Danno esistenziale, cit., 4.

 

[34] Cass. 7 giugno 2000, n. 7713.

 

[35] La questione della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento di un’obbligazione ha una sua autonoma rilevanza: sul tema, per un controllo, v. M.M. Francisetti Brolin, Danno non patrimoniale e inadempimento, cit., 151 ss.; M. Maggiolo, Il danno non patrimoniale da inadempimento, in Responsabilità civile. Danno non patrimoniale, diretto da S. Patti, a cura di S. Delle Monache, Torino 2010, 659 ss.; V. Zeno-Zencovich, Interesse del creditore e danno contrattuale non patrimoniale, in Rivista del diritto commerciale, 1987, I, 77 ss.

 

[36] Ricordiamo, senza pretesa di completezza, casi di perdita di un familiare per fatto illecito di un terzo; di incidenti stradali o sul lavoro che abbiano provocato gravi invalidità a un familiare; di violenze sessuali ai danni di una figlia minorenne; di figli nati con malformazioni a causa di errori medici; di perdite traumatiche del feto; di nascite non desiderate a seguito di un errato intervento di vasectomia; di lesioni arrecate alla capacità procreativa; di mancato mantenimento di un figlio per mesi o anni; di disconoscimento da parte del padre di un neonato frutto di fecondazione assistita. Al di fuori dell’ambito familiare, il danno esistenziale è stato risarcito in ipotesi di lesione dei diritti del lavoratore, per esempio in caso di mobbing; o, ancora, in caso di disagi esistenziali patiti dalle vittime di immissioni intollerabili: per una rassegna delle fattispecie anche solo possibili, cfr. i contributi raccolti in Aa. Vv., Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico-legali, processuali, a cura di P. Cendon, Padova 2001, 197 ss.

 

[37] Si è invero assistito a liquidazioni di danni esistenziali immaginari, esagerati o comunque insignificanti per qualità e quantità: così, ad esempio, il danno esistenziale derivante da ritardata attivazione del servizio telefonico, consistente nel disagio che l’utente deve affrontare per provvedere diversamente e per sollecitare la società ad adempiere; il danno esistenziale derivante dalla rottura del tacco di una scarpa da sposa, dall’errato taglio di capelli, dall’attesa stressante in aeroporto, dal disservizio di un ufficio pubblico, dall’invio di contravvenzioni illegittime, dalla morte dell’animale d’affezione, dal mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato da un black out elettrico: v. la rassegna di P. Sciascia, v. Danno non patrimoniale, in Dizionari del diritto privato, promossi da N. Irti – Diritto civile, a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano 2011, 558 s., tratta dalla Relazione n. 61/2008, a cura di M. Rossetti, in Archivio relazioni civili della Corte di Cassazione.

 

[38] Il danno esistenziale è invero svincolato dalla presenza e dalla dimostrazione (medico-legale) di una patologia clinicamente diagnosticabile: v. un cenno in M.M. Francisetti Brolin, Danno non patrimoniale e inadempimento, cit., 107.

 

[39] Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828.

 

[40] C. Cost. 11 luglio 2003, n. 233.

 

[41] Fra le sentenze favorevoli ad accordare il risarcimento del danno esistenziale, v. ad esempio Trib. Padova 23 novembre 2003, in Giurisprudenza di merito, 2004, 2239; Trib. Casale Monferrato 28 aprile 2004, in Giurisprudenza di merito, 2004, 2461; Trib. Venezia 6 dicembre 2004, in Danno e responsabilità, 2005, 1137; Trib. Roma 30 giugno 2005, in Giurisprudenza di merito, 2006, 579. Viceversa, contro la configurabilità del danno esistenziale come autonoma voce di danno, v. ad esempio Trib. Roma 16 gennaio 2004, in Danno e responsabilità, 2004, 1107; Trib. Bologna 19 ottobre 2004, in Guida al diritto, 2005, IV, 51; Trib. Napoli 1 marzo 2005, in Giurisprudenza di merito, 2006, 591; Trib. Como 23 novembre 2005, in Foro italiano, 2007, I, 222. Intervennero peraltro anche i giudici di legittimità: Cass. 11 novembre 2003, n. 16946.

 

[42] Cass., s.u., 11 novembre 2008, nn. 2572, 2673, 2674, 2675.

 

[43] Art 2, comma 1, l. 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile).

 

[44] Art. 44, comma 7, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

 

[45] Della lunga motivazione delle sentenze delle S.U., può qui essere sufficiente indicare due passaggi fondamentali. Il primo, sta nella constatazione di come tutte le varie categorie di danno non patrimoniale elaborate nel corso degli anni (danno morale soggettivo, danno biologico, danno da lesione del rapporto parentale, danno esistenziale) sono in realtà non figure autonome e assoggettate a regole proprie, bensì altrettante convenzioni linguistiche, modi di descrivere certi danni che sono e restano non patrimoniali e che vanno risarciti se e in quanto ricadano in uno dei casi previsti dalla legge nel senso appena descritto. Il secondo passaggio fondamentale riguarda la lesione dei valori individuali costituzionalmente garantiti, e in particolare le c.d. liti bagatellari cui si è già accennato. Le S.U. vogliono mettere un argine a questo tipo di iniziative, e dicono a tal fine che non qualsiasi lesione di un valore individuale costituzionalmente garantito dà diritto al risarcimento, ma soltanto la lesione grave che provochi un danno non futile. C’è un dovere di tolleranza che la convivenza impone, dicono le S.U., dovere di tolleranza in forza del quale dobbiamo sopportare i semplici fastidi, i semplici disagi relativi ai più disparati aspetti della vita quotidiana che ciascuno di noi conduce nel contesto sociale. Il diritto a un risarcimento sorge allora soltanto in situazioni non tollerabili, in cui il pregiudizio è appunto grave e non futile.

 

[46] L. 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

 

[47] L. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita); d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219).

 

[48] I termini della questione e la evoluzione del sistema (non solo italiano) sono riassunti nel saggio Il declino della immunity doctrine nei rapporti familiari, ora in F.D. Busnelli - S. Patti, Danno e responsabilità civile, cit., 359 ss., dove sono ripresi temi già trattati in S. Patti, Famiglia e responsabilità civile, Milano 1984, 40 s., 77 ss.; più di recente T. Montecchiari, Violazione dei doveri familiari e risarcimento del danno, Napoli 2008, 104 ss., e C. Favilli, La responsabilità adeguata alla famiglia, Torino 2015, 44 ss.

 

[49] T. Montecchiari, Violazione dei doveri familiari e risarcimento del danno, cit., 205 ss.

 

[50] T. Montecchiari, Violazione dei doveri familiari e risarcimento del danno, cit., 283 ss.

 

[51] Cass. 22 luglio 2014, n. 16657; Trib. Milano, sez. IX civile, 23 luglio 2014, in www.altalex.com/documents/news/2014/09/12/danno-endofamiliare-quando-e-come-risarcirlo-si-alle-tabelle-di-milano. V. anche C. Favilli, La responsabilità adeguata alla famiglia, cit., 457 ss.

 

[52] App. Bologna 10 febbraio 2004, in Famiglia e diritto, 2006, 511 ss.; Trib. Venezia 30 giugno 2004, in Danno e responsabilità, 2005, 548 ss.; Cass. 10 maggio 2005, n. 9801.

 

[53] Trib. Milano 4 giugno 2002, in Giurisprudenza italiana, 2002, 2290; Trib. Milano 24 settembre 2002, in Danno e responsabilità, 2003, 1130; Trib. Venezia 3 luglio 2006, in Responsabilità civile e previdenza, 2006, 951; Trib. Brescia 14 ottobre 2006, in Responsabilità civile e previdenza, 2007, 81; Trib. Venezia 14 maggio 2009, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, 1885; Cass. 15 settembre 2011, n. 18853; Cass. 17 gennaio 2012, n. 610.

 

[54] Trib. Venezia 30 giugno 2004, cit.; Trib. Min. L’Aquila 8 luglio 2005, in Diritto di famiglia e delle persone, 2006, 191; Trib. Venezia 14 maggio 2009, cit.

 

[55] Altro esempio potrebbe essere la componente risarcitoria dell’assegno divorzile, liquidata talora secondo un criterio esplicitamente sanzionatorio: Cass. 12 gennaio 1984, n. 246 (sul tema, in particolare, C. Favilli, La responsabilità adeguata alla famiglia, cit., 144 ss.).

 

[56] In senso critico verso la valenza punitiva del risarcimento in quest’ordine di ipotesi, v. però T. Montecchiari, Violazione dei doveri familiari e risarcimento del danno, cit., 314 ss.

 

[57] La dottrina ha peraltro provveduto a catalogare i casi in cui nella configurazione normativa di determinati doveri familiari (per esempio agli artt. 81, 129 bis, 104, 337 sexies cod. civ.) sono recepite condotte solo dolose o gravemente colpose: C. Favilli, La responsabilità adeguata alla famiglia, cit., 277 s.

 

[58] Art. 2, comma 2, l. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in tema di separazione dei coniugi e affidamento condiviso).

 

[59] In dottrina F.D. Busnelli - S. Patti, Danno e responsabilità civile, cit., 82 s.; C. Favilli, La responsabilità adeguata alla famiglia, cit., 229 ss.; in giurisprudenza Trib. Vallo della Lucania 7 marzo 2007, in Responsabilità civile e previdenza, 207, 472; Trib. Messina 5 aprile 2007, in Foro italiano, 2008, 1689; Trib. Verona 11 febbraio 2009, in Famiglia, persone e successioni, 2011, 710; Trib. Messina 8 ottobre 2012, in Danno e responsabilità, 2013, 409; v. anche Trib. Padova 3 ottobre 2008, in Famiglia e diritto, 2009, 609.

 

[60] Trib. Pavia 23 ottobre 2009, in Famiglia e diritto, 2010, 149; Trib. Varese 7 maggio 2010, in Responsabilità civile e previdenza, 2010, 554; Trib. Modena 17 settembre 2012 n. 1425, in Persona & Danno (https://personaedanno.it/articolo/risarcito-il-danno-alle-minori-per-disinteresse-del-padre-trib-modena-1792012-valeria-mazzotta).

 

[61] Particolarmente significativa è la (pur cauta) menzione delle misure previste all’art. 709 ter cod. proc. civ., nn. 2 e 3, all’interno di un catalogo di misure sanzionatorie punitive contenuto nella motivazione di Cass., s.u., 5 luglio 2017, n. 16601, cit.

 

[62] In una prospettiva più ampia, sulla possibile funzione ultracompensativa del risarcimento del danno non patrimoniale, v. M. Maggiolo, Microviolazioni e risarcimento ultracompensativo, in Rivista del diritto civile, 2015, 109 ss.

 

[63] Riprendo qui alcune considerazioni già svolte in P. Ziliotto, Sulla non patrimonialità del danno e dell’interesse nel diritto romano, Alessandria 2012, 13 ss. e in P. Ziliotto, Stima del corpo e del danno al corpo dell’uomo libero, in Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche, a cura di L. Garofalo, I, Pisa 2015, 59 ss.

 

[64] È noto che questa azione venne introdotta dal pretore per riordinare la disciplina dell’iniuria contenuta nelle XII Tavole, le quali prevedevano differenti sanzioni per tre diverse ipotesi di lesioni fisiche (il membrum ruptum, punibile con la pena del taglione se non fosse intervenuta una composizione volontaria tra reo e offensore; la ossis fractio, punita con una pena pecuniaria fissa di 300 o di 150 assi, secondo che la persona lesa fosse libera o schiava; l’iniuria, da intendersi come atto lesivo della personalità fisica altrui di minore gravità rispetto alle altre due figure, punita con una pena pecuniaria fissa di 25 assi). Nell’editto del pretore le ipotesi di iniuria furono estese fino a ricomprendere anche le lesioni alla personalità morale altrui: ad un edictum sull’iniuria relativo alle lesioni personali, si affiancarono infatti un edictum relativo al convicium, uno relativo all’adtemptata pudicitia, e uno concernente ogni altro atto infamante lesivo dell’onore del cittadino. In sede di interpretazione, i giuristi considerarono generale il primo editto, attribuendo così all’iniuria una portata tanto estesa da ricomprendere ogni condotta lesiva della integrità fisica o morale altrui consistente in una contumelia, in un oltraggio, in un dispregio della personalità altrui: cfr. A. Marchi, Il risarcimento del danno morale secondo il diritto romano, in Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano 15, 1904, 214 ss.

 

[65] L’editto de sepulchro violato è riportato in D. 47.12.3 pr. (Ulpianus libro vicensimo quinto ad edictum praetoris): Praetor ait: ‘Cuius dolo malo sepulchrum violatum esse dicetur, in eum in factum iudicium dabo, ut ei, ad quem pertineat, quanti ob eam rem aequum videbitur, condemnetur. si nemo erit, ad quem pertineat, sive agere nolet: quicumque agere volet, ei centum <aureorum> actionem dabo. si plures agere volent, cuius iustissima causa esse videbitur, ei agendi potestatem faciam. ...’. Legittimato ad agire con l’actio sepulchri violati è dunque, in primo luogo, is ad quem ea res pertinet, vale a dire il titolare del ius sepulchri, e in tal caso l’azione è in bonum et aequum concepta; per il caso che il titolare del ius sepulchri non vi sia o non voglia agire, il pretore accorda a qualunque cittadino una azione diretta al conseguimento di una pecuniaria fissa; infine, per il caso in cui più soggetti intendano esperire l’azione, il pretore riconosce il potere di agire al portatore dell’interesse maggiore. Sulle azioni popolari, sul problema della legittimazione ad agire, e su quello della natura, privata o popolare, dell’azione intentata dall’interessato, v. per tutti C. Fadda, L’azione popolare. Studio di diritto romano ed attuale, I, Torino 1894, passim; F. Casavola, Fadda e la dottrina delle azioni popolari, in Labeo 1, 1955, 129 ss.; Id., Studi sulle azioni popolari romane. Le actiones populares, Napoli 1957, 23 ss; A. Saccoccio, Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e class actions, in Actio in rem e actio in personam. In ricordo di Mario Talamanca, a cura di L. Garofalo, I, Padova 2011, 713 ss.

 

[66] D. 37.6.2.4 (Paulus libro quadragensimo primo ad edictum); v. anche D. 47.10.17.22 (Ulpianus libro quinquagensimo septimo ad edictum): ... ultionem iniuriarum suarum eripit ...

 

[67] Così, ad esempio, per il caso in cui l’estraneo abbia agito in assenza del titolare del ius sepulchri, Giuliano afferma che il pretore non dovrà accordare a quest’ultimo la in integrum restitutio contro il convenuto che abbia pagato la litis aestimatio nella azione intentata dall’estraneo, anche se, per ipotesi, il titolare del ius sepulchri non abbia potuto agire perché assente rei publicae causa; questa soluzione, osserva poi il giurista, non deve far pensare che la posizione dell’assente rei publicae causa sia aggravata, dal momento che l’azione ha lo scopo di realizzare una ultio, una vendetta, e non ha nulla a che fare con la res familiaris del diretto interessato: in altre parole, dice il giurista, la vendetta è consumata con il pagamento della litis aestimatio, e dunque è del tutto indifferente che l’attore sia il dominus o l’estraneo (D. 47.12.6 [Iulianus libro decimo digestorum]). E ancora, nel caso in cui l’erede necessario abbia esercitato il ius abstinendi non immischiandosi nell’eredità, Papiniano ritiene che egli possa esperire l’actio sepulchri violati concepita in bonum et aequum, vale a dire l’azione che spetta al titolare del ius sepulchri, senza per ciò dover temere i creditori ereditari: infatti, dice il giurista, benché l’azione gli spetti per l’eredità, tuttavia egli non «id capiatur, quod in rei persecutione, sed in sola vindicta sit constitutum» (D. 47.12.10 [Papinianus libro octavo quaestionum]); in senso analogo, v. D. 29.2.20.5 (Ulpianus libro sexagesimo primo ad edictum).

 

[68] Per l’actio iniuriarum, v. fra gli altri D. 47.10.7.7 (Ulpianus libro quinquagensimo septimo ad edictum); D. 47.10.17.3 (Ulpianus libro quinquagensimo septimo ad edictum); D. 47.10.8 (Paulus libro quinquagensimo quinto ad edictum); D. 47.10.9 pr.-2 (Ulpianus libro quinquagensimo septimo ad edictum); I. 4.4.9. Il giudice, chiamato a effettuare una aestimatio iniuriae, una aestimatio contumeliae – cfr. D. 9.2.5.1 (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum); D. 47.10.15.46 (Ulpianus libro [septuagensimo] <quinquagensimo> septimo ad edictum) –, dovrà quindi determinare l’entità della condanna sulla base di un suo apprezzamento equitativo, unico criterio utilizzabile dato l’oggetto della stima e unico criterio che consenta una stima direttamente proporzionale alla gravità dell’offesa: sul punto v. P. Beretta, Condemnatio in bonum et aequum, in Studi in onore di S. Solazzi, Napoli 1948, 265 ss., spec. 272 s., il quale evidenzia che la ragione per cui, nella punizione dell’iniuria, si passò da una pena pecuniaria fissa alla condemnatio in bonum et aequum (sopra, nt. 64) va ricercata nel fatto che il danno prodotto dall’iniuria venne concepito come danno non patrimoniale. A tale proposito, Beretta nota che l’inadeguatezza e l’insufficienza della pena legislativamente predeterminata possono spiegare l’abbandono del principio della pena fissa, ma non la ragione per cui questa sarebbe stata sostituita con la condemnatio in bonum et aequum. Per eliminare gli inconvenienti della pena fissa sarebbe stato infatti sufficiente introdurre una condanna al quanti ea res erit, nel simplum o in un multiplo, in base alla quale  la pena si sarebbe potuta adeguare alla gravità del delitto e alla entità del danno (patrimoniale) da esso prodotto. Ma, concependo come non patrimoniale il danno derivante dall’iniuria, sarebbe stato impossibile calcolare la relativa pena sulla base del quanti ea res, sia inteso come verum pretium rei sia inteso come id quod interest: «di qui la necessità di ricorrere a una pena liberamente irrogabile dal giudice, che la proporzionerà alla maggiore o minore gravità dell’azione delittuosa non sulla base di un criterio di stima economica, bensì sul principio del bonum et aequum, attraverso il quale quel sentimento sociale, per cui una data somma di denaro può servir di compensazione e riparazione per l’offesa ricevuta, trova la sua realizzazione».  Per la rilevanza della gravità della condotta nella aestimatio litis dell’actio sepulchri violati concepita in bonum et aequum, v. D. 47.12.3.8 (Ulpianus libro vicensimo quinto ad edictum praetoris), dal quale risulta che il giudice, nella sua valutazione equitativa, dovrà tenere conto fra l’altro dell’iniuria arrecata e della temerarietà dell’agente.

 

[69] Il testo dell’editto de his, qui deiecerint vel effuderint è tramandato in D. 9.3.1 pr. (Ulpianus libro vicensimo tertio ad edictum): Praetor ait de his, qui deiecerint vel effuderint: ‘Unde in eum locum, quo vulgo iter fiet vel in quo consistetur, deiectum vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum factumve erit, in eum, qui ibi habitaverit, in duplum iudicium dabo. si eo ictu homo liber perisse dicetur, <sestertium> quinquaginta [aureorum] <milium nummorum> iudicium dabo. si vivet nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum iudici videbitur eum cum quo agetur condemnari, tanti iudicium dabo. si servus insciente domino fecisse dicetur, in iudicio adiciam: aut noxam dedere’. L’editto prevede dunque tre fattispecie, accordando per ciascuna di esse una azione penale esperibile contro l’habitator: per il caso in cui la cosa gettata o versata abbia arrecato danno a cose, l’azione mira al conseguimento di una somma di denaro pari al doppio del loro valore; per il caso in cui la cosa gettata o versata abbia provocato la morte di un uomo libero, l’azione mira al conseguimento di una pena pecuniaria fissa; per il caso in cui la cosa gettata o versata abbia ferito un uomo libero, l’azione mira al conseguimento di una pena pecuniaria da determinarsi in via equitativa. Le caratteristiche di queste tre azioni, sulle quali ho già avuto occasione di soffermarmi brevemente (in P. Ziliotto, Stima del corpo e del danno al corpo dell’uomo libero, cit., 63 ss.), sono descritte nell’“involutissimo” (così F. Casavola, Studi sulle azioni popolari romane, cit., 160) D. 9.3.5.5 (Ulpianus libro vicensimo tertio ad edictum): Haec autem actio, quae competit de effusis et deiectis, perpetua est et heredi competit, in heredem vero non datur. quae autem de eo competit, quod liber perisse dicetur, intra annum dumtaxat competit, neque in heredem datur neque heredi similibusque personis: nam est poenalis et popularis: dummodo sciamus ex pluribus desiderantibus hanc actionem ei potissimum dari debere cuius interest vel qui adfinitate cognationeve defunctum contingat. sed si libero nocitum sit, ipsi perpetua erit actio: sed si alius velit experiri, annua erit haec actio, nec enim heredibus iure hereditario competit, quippe quod in corpore libero damni datur, iure hereditario transire ad successores non debet, quasi non sit damnum pecuniarium, nam ex bono et aequo oritur. Stando alle affermazioni di Ulpiano, si ritiene per lo più che l’azione per il danno alle cose fosse una azione penale privata (C. Fadda, L’azione popolare, cit., 157; F. Casavola, loc. cit., 161; F. Serrao, Impresa e responsabilità a Roma nell’età commerciale. Forme giuridiche di un’economia-mondo, Pisa 1989, 130; M.F. Cursi, Roman Delicts and the Construction of Fault, in Obligations in Roman Law. Past, Present, and Future, a cura di T. A. J. McGinn, Ann Arbor 2012, 310; W. Wołodkiewicz, Deiectum vel effusum e positum aut suspensum nel diritto romano, in Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche 95, 1968, 376 e 379; T. Giménez-Candela, Los llamados cuasidelitos, Madrid 1990, 96; T. Palmirski, Effusum vel deiectum, in Au-delà des frontières. Mélanges W. Wołodkiewicz, II, Varsovie 2000, 679 s.; H. Ankum, L’édit du préteur de his qui deiecerint vel effuderint, in Studia Iuridica 41, 2003, 12; M. Giagnorio, Brevi note in tema di azioni popolari, in Teoria e storia del diritto privato 5, 2012, 52; per la natura popolare dell’azione, v. invece E. Lozano y Corbi, Popularidad y regimen de la legitimacion en la actio de effusis et deiectis, in Studi in onore di A. Biscardi, V, Milano 1984, 315 ss.; B. M. van Hoek, D. 9,3,5,4: Übersetzungsfragen im Bereich der actio de deiectis vel effusis als Popularklage, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 117, 2000, 463 ss.); quanto all’azione per la morte dell’uomo libero, essa è espressamente detta da Ulpiano penale e popolare (per la genuinità del passo, v. per tutti F. Serrao, loc. cit., 130 ss.); per quanto riguarda infine l’azione per il ferimento, che Ulpiano dice essere esperibile senza limiti di tempo dal ferito stesso, ma entro un anno dall’estraneo, è discusso se l’azione concessa al ferito avesse natura privata o popolare (per la natura privata, v. C. Fadda, loc. cit., 157; J. Paricio, Estudio sobre las actiones in aequum conceptae, Milano 1986, 75; F. Serrao, loc. cit., 134 ss.; H. Ankum, loc. cit., 13; P. Ziliotto, loc. cit., 65 s.; per la natura popolare, F. Casavola, loc. cit., 62 ss.; E. Lozano y Corbi, loc. cit., 320 ss.; C.A. Cannata, Il danno risarcibile nel diritto romano, in Il danno risarcibile. Congresso internazionale ARISTEC. Baia delle Zagare 14-16 giugno 2007, a cura di Letizia  Vacca, Napoli 2011, 35 s.).

 

[70] Sotto questo profilo, l’effusum vel deiectum rientra nella categoria dei ‘quasi delitti’. Cfr. D. 44.7.5.5 (Gaius libro tertio aureorum): Is quoque, ex cuius cenaculo (vel proprio ipsius vel conducto vel in quo gratis habitabat) deiectum effusumve aliquid est ita, ut alicui noceret, quasi ex maleficio teneri videtur: ideo autem non proprie ex maleficio obligatus intellegitur, quia plerumque ob alterius culpam tenetur ut servi aut liberi ...; v. anche I. 4.5.1.

 

[71] Si può evidenziare come in questo caso si trovi un antenato di quello della odierna responsabilità oggettiva per cose in custodia.

 

[72] Cfr. I. 4.5.1: ... si vero vivet nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum iudici videtur, actio datur: iudex enim computare debet mercedes medicis praestitas ceteraque impendia, quae in curatione facta sunt, praeterea operarum, quibus caruit aut cariturus est ob id quod inutilis factus est, dove manca la considerazione relativa alla inestimabilità di cicatrici e deformità.

 

[73] Si vedano, in particolare, le considerazioni di A. Marchi, Il risarcimento del danno morale secondo il diritto romano, cit., 222 ss. e di P. Beretta, Condemnatio in bonum et aequum, cit., 283 s., il quale rileva fra l’altro che la soluzione contrasterebbe con D. 9.3.1.6 (riportato sopra, nel testo), dal quale risulta che il giudice doveva stimare l’ammontare della condanna proprio in riferimento alle lesioni fisiche. Per l’ipotesi di una interpolazione v. anche A. De Medio, La legittimazione attiva nell’actio legis Aquiliae in diritto romano classico, in Studi di diritto romano, di diritto moderno e di storia del diritto pubblicati in onore di V. Scialoja nel XXV anniversario del suo insegnamento, I, Milano 1905, 58 s., nt. 1, il quale però limita la sua critica alla indicazione dei criteri da seguire nella stima della pena (spese mediche e mancato guadagno), indicazione che toglierebbe al giudice la discrezionalità riconosciutagli dal pretore con la concessione dell’azione concepita in bonum et aequum e che dunque non potrebbe risalire a un giurista classico. Contro la tesi di De Medio, v. F. Serrao, Impresa e responsabilità a Roma nell’età commerciale, cit., 140, il quale rileva come le fonti attestino l’esistenza di altre azioni in bonum et aequum a proposito delle quali i giuristi indicano al giudice i criteri direttivi cui informare il suo apprezzamento: così, ad esempio, in D. 47.12.3.8 (citato sopra, nella nt. 68) vengono enunciati i criteri di stima della condanna nell’actio sepulchri violati. Considerazioni analoghe si trovano anche in F. Casavola, Studi sulle azioni popolari romane, cit., 168.

 

[74] Sul punto v. F. Serrao, Impresa e responsabilità a Roma nell’età commerciale, cit., 137, nt. 50, e 140, secondo il quale ciò non sarebbe contraddetto da D. 9.3.1.6 (riportato sopra, nel testo), in quanto in questo passo Ulpiano non stabiliva criteri per la determinazione della condanna ma «voleva semplicemente dire che il danno di cui si tratta nella terza previsione edittale (si vivet nocitumque ei esse dicetur) è quello arrecato al corpo e non quello arrecato alle cose, che rientra invece nella prima previsione dell’editto». Per la genuinità del passo gaiano, v. anche F. Casavola, Studi sulle azioni popolari romane, cit., 167; J. Macqueron, L’intérêt moral ou d’affection dans les obligations délictuelles en droit romain, in Études offertes a André Audinet, Paris 1968, 185; R. Wittmann, Die Körperverletzung an Freien im klassischen römischen Recht, München 1972, 67 ss.; F. Serrao, loc. cit., 139; M.F. Cursi, Il danno non patrimoniale e i limiti storico-sistematici dell’art. 2059 c.c., in Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato. Obbligazioni e diritti reali, Napoli 2003, 126 e nt. 70; R. Martini, Sul risarcimento del “danno morale” in diritto romano II (Ripensamenti), in Rivista di Diritto Romano 8, 2008, (http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano08Martini-II.pdf), 4, nt. 15.

 

[75] F. Casavola, Studi sulle azioni popolari romane, cit., 167 s.; F. Serrao, Impresa e responsabilità a Roma nell’età commerciale, cit., 140. V. anche T. Giménez-Candela, Los llamados cuasidelitos, cit., 100.

 

[76] Sopra, nt. 70.

 

[77] F. Serrao Impresa e responsabilità a Roma nell’età commerciale, cit., 140; M.F. Cursi, Il danno non patrimoniale e i limiti storico-sistematici dell’art. 2059 c.c., cit., 127.

 

[78] Sopra, nt. 69.

 

[79] L’erede del ferito potrebbe dunque agire come alius: cfr. F. Casavola, Studi sulle azioni popolari romane, cit., 163 s.

 

[80] Problema sul quale ho già avuto occasione di soffermarmi (P. Ziliotto, Stima del corpo e del danno al corpo dell’uomo libero, cit., 72 ss.).

 

[81] Cfr. Cuerpo del Derecho Civil romano a doble texto, traducido al castellano del latino publicado por los hermanos Kriegel, Hermann y Osenbrüggen con las variantes de las principales ediciones antiguas y modernas y con notas de referencias por D. Ildefonso y L. García del Corral, I, Barcelona 1889, 594 («puesto que no es un daño pecuniario»); El Digesto de Justiniano, versión castellana por A. d’Ors, F. Hernandez-Tejero, P. Fuentesca, M. Garcia Garrido y J. Burillo, I, Pamplona 1968 («porque no es un daño pecuniario»); Corpus Iuris Civilis. Tekst en Vertaling, onder redactie van J.E. Spruit, R. Feenstra, K.E.M. Bongenaar, II, Zutphen 1994 («omdat het eigenlijk geen op geld waardeerbare schade betreft»); Corpus Iuris Civilis, Text und Übersetzung, herausgegeben von O. Behrends, R. Knütel, B. Kupisch, H.H. Seiler und P. Apathy, II, Digesten1-10, Heidelberg 1995, 774 («da er kein Vermögensschaden ist»); The Digest of Justinian, english translation edited by A. Watson, I, ed. riv., Philadelphia 1998, 295 («as it is not a matter of pecuniary loss»). V. anche, sia pure in modo più sfumato, Das Corpus Juris Civilis in’s Deutsche übersetzt, herausgegeben von C. Otto, B. Schilling und C.F.F. Sintenis, I, Leipzig 1830, 795 («indem derselbe gleichsam kein zu Geld anzuschlagender Schaden ist»). Questo, del resto, è un modo di intendere l’inciso che è dato per scontato da molta dottrina, la quale pure poi diverge più o meno intensamente sulla interpretazione del passo: cfr. C. Fadda, L’azione popolare, cit., 157, dove scrive che l’azione «non proposta dal ferito non può esserlo dagli eredi come tali, in quanto non si tratta di danno patrimoniale, ma di danno recato al corpo dell’autore, e la stima del danno si fa ex bono et aequo»; A. Marchi, Il risarcimento del danno morale secondo il diritto romano, cit., 223, dove osserva che «questa intrasmissibilità attiva è da Ulpiano giustificata con la considerazione che in tale caso trattasi di risarcire un danno di natura non patrimoniale»; C. Sanfilippo, Il risarcimento del danno per l’uccisione di un uomo libero nel diritto romano, in Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Catania 5, 1950-51, 126, dove afferma che «quest’azione [...] non compete agli eredi del ferito [...] perché non è un’azione a tutela del patrimonio del ferito stesso»; F. Casavola, Studi sulle azioni popolari romane, cit., 167, dove osserva che il quasi non sit damnum pecuniarium «tende a giustificare l’intrasmissibilità ereditaria dell’azione con l’intrasmissibilità del damnum, il che sta ad indicare soltanto che il danno non ha investito il patrimonio», seguito, su questo punto, da F. Serrao, Impresa e responsabilità a Roma nell’età commerciale, cit., 142 («la motivazione quasi non sit damnum pecuniarium serve [...] solo a spiegare [...] l’intrasmissibilità dell’azione agli eredi “in quanto il danno non ha investito il patrimonio”»), e da E. Lozano y Corbi, Popularidad y regimen de la legitimacion en la actio de effusis et deiectis, cit., 322 ss.; G. Longo, I quasi delicta. Actio de effusis et deiectis. Actio de positis ac suspensis, in Studi in onore di C. Sanfilippo, IV, Milano 1983, 448 s., il quale, ritenendo giustinianea la parte finale di D. 9.3.5.5 (da sed si alius), osserva: «con un discorso oscuro [...] si direbbe che tale erede non agirebbe [...] in quanto è erede del ferito, poiché il danno del suo dante causa non è danno patrimoniale», e «Il quantum del danno sopportato dal ferito [...] non sarebbe pecuniario. [...] Il quasi, poi, è assurdo»; J.B.M. van Hoek, D. 9,3,5,4: Übersetzungsfragen im Bereich der actio de deiectis vel effusis als Popularklage, cit., 466, dove, ritenendo che l’azione del ferito solo casualmente condivide con le azioni popolari il carattere della intrasmissibilità e della pura penalità, rileva che «Ulpian gibt den wirklichen Grund deutlich an: Eine Verletzung des Körpers des Freien ist kein damnum pecuniarium und daher kann sie nicht iure hereditario die Erben in ihrer Eigenschaft als Erben betreffen»; C.A. Cannata, Il danno risarcibile nel diritto romano, cit, 35 e 37, dove afferma che l’azione popolare per il ferimento «potrà magari anche essere esperita da un erede della vittima, ma non a questo titolo, in quanto essa si riferisce ai danni prodotti al corpo di un uomo libero, che non sono danni pecuniari e quindi la relativa pretesa non si trasmette agli eredi», e «Dobbiamo prestare attenzione a questa nozione di damnum che ex bono et aequo oritur e non è un damnum pecuniarium. [...] non è un danno pecuniario, perché non è valutabile in denaro; da ciò si conclude che esso non può essere risarcibile sulla base di un’aestimatio: esso può solo essere compensato col criterio del bonum et aequum» (va peraltro notato che Cannata, nel riportare D. 9.3.5.5 [a pp. 33 e 37], scrive quia non sit damnum pecuniarium, e non quasi non sit damnum pecuniarium); implicitamente anche P. Beretta, Condemnatio in bonum et aequum, cit., 274, quando, in riferimento a D. 9.3.1.5 e 6, afferma che il principio ispiratore della condemnatio in bonum et aequum è espresso nelle parole «quia in homine libero nulla corporis aestimatio fieri potest», e aggiunge: «Impossibile ritenendosi una valutazione economica della lesione commessa in danno del libero, non resta che lasciare al giudice la possibilità di fissare equitativamente una somma, che vada a soddisfazione e compenso per le offese ricevute. Si veda anche l’osservazione di Ulpiano a proposito dell’azione de effusis et deiectis in caso di lesioni di un libero: D. 9.3.5.5».

 

[82] Si ricordi, infatti, che in D. 9.3.1.6, Ulpiano, commentando le parole edittali «si vivet nocitumve ei esse dicetur», afferma che esse riguardano i «damna, ... quae in corpus eius [i.e. hominis liberi] admittuntur.

 

[83] F. Casavola, Studi sulle azioni popolari romane, cit., 167, seguito, su questo punto, da F. Serrao, Impresa e responsabilità a Roma nell’età commerciale, cit., 142.

 

[84] F. Casavola, Studi sulle azioni popolari romane, cit., 167 s. Per una interpretazione vicina a quella di Casavola, v. ora C.A. Cannata, Il danno risarcibile nel diritto romano, cit., 30, 32 ss. Per una diversa lettura di D. 9.3.7 e D. 9.3.5.5, sulla quale non è necessario soffermarsi in questa sede, v. C. Sanfilippo, Il risarcimento del danno per l’uccisione di un uomo libero nel diritto romano,  cit., 125 ss.

 

[85] P. Ziliotto, Sulla non patrimonialità del danno e dell’interesse nel diritto romano, cit., 28 s.

 

[86] Sul punto v. F. Serrao, Impresa e responsabilità a Roma nell’età commerciale, cit., 142 s., il quale prende le distanze dalla tesi di Casavola quanto alla utilizzabilità del medesimo criterio di stima per l’azione intentata dal ferito e per quella del terzo. Secondo Serrao le due situazioni non sono identiche, e la diversità diviene poi macroscopica ove si consideri privata (e non popolare, come vuole invece Casavola) l’azione intentata dal ferito e popolare quella dell’estraneo (sopra, nt. 69). Il bonum et aequum, che permetteva al giudice di adeguare l’ammontare della condanna alle situazioni più varie, gli avrebbe imposto di usare diversi criteri di valutazione e di tener conto di circostanze diverse a seconda dei casi, e in particolare a seconda di chi fosse l’attore. Si veda, sul punto, anche C. Fadda, L’azione popolare, cit., 159, il quale rilevava come la condemnatio in bonum et aequum, che si giustifica in favore del ferito perché il danno da risarcire – benché limitato alle conseguenze patrimoniali del ferimento – è un danno alla persona e non alle cose, sembra non reggere quando ad agire sia un terzo. E non reggerebbe per la stessa ragione per cui l’azione è intrasmissibile agli eredi, e cioè per la natura del danno. «Tanto più che per tal guisa potrebbe venir condannato a pena maggiore colui che ha ferito un uomo che non colui che l’uccise». Fadda ipotizza dunque che l’editto possa aver subito una mutilazione e che per l’azione esperita dal terzo potesse prevedere la condanna a una multa fissa.

 

[87] E che perciò non è trasmissibile agli eredi del ferito. D’altra parte, che l’intrasmissibilità attiva fosse propria delle azioni di ‘soddisfacimento’ risulta a contrario da quel che afferma Gaio in relazione ad un’altra azione, l’actio in factum ‘si quis mortuum inferre prohibitus esse dicetur’ (D. 11.7.9 [Gaius libro nono decimo ad edictum provinciale]). Qui Gaio, dopo aver precisato che con questa azione l’attore consegue il suo interesse a che non gli fosse impedito di seppellire il cadavere, e dunque il prezzo o la mercede che ha dovuto sborsare per comprare o prendere in locazione un diverso luogo, come pure il prezzo del luogo di sua proprietà che ha dovuto suo malgrado rendere religioso, si dice stupito che questa azione non competa né all’erede né contro l’erede, dal momento che «ut apparet, pecuniariae quantitatis ratio in eam deducitur»: sul punto v. A. Marchi, Il risarcimento del danno morale secondo il diritto romano, cit., 223 e 227, il quale ritiene che anche questa azione fosse in bonum et aequum.

 

[88] Cfr. R. von Jhering, Ein Rechtsgutachten, betreffend die Gäubahn, in Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts 18, 1880, 73. Sul problema di come possa conciliarsi la possibilità di una stima del danno al corpo con il principio liberum corpus non recipit aestimationem, affermato pure da Ulpiano in riferimento al caso della morte provocata dalla effusio o dalla deiectio (D. 9.3.1.5), v. le considerazioni già svolte in P. Ziliotto, Stima del corpo e del danno al corpo dell’uomo libero, cit., 79 s., e le obiezioni di L. Solidoro, Il corpo in Roma antica, in Giornate in ricordo di Alberto Burdese. Venezia, 29-30 aprile 2016, Napoli 2017, 230 s.

 

[89] Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, testo e traduzione a cura di S. Schipani, II, Milano 2005, 268. V. anche il Corpo del diritto civile, a cura di G. Vignali, II, Napoli 1856, 89 s., di cui riporto la traduzione a partire da quippe: «appunto perché quel danno che si cagiona su di un corpo libero, non deve per diritto ereditario passare ai successori, come non sia danno pecuniario: giacché nasce dall’equità».

 

[90] Il passo è così inteso da M.F. Cursi, Roman Delicts and the Construction of Fault, cit., 313 s., la quale, a proposito delle parole «quasi non sit damnum pecuniarium», parla di una finzione utilizzata da Ulpiano per spostare il piano del discorso dalla intrasmissibilità dell’azione alla intrasmissibilità della perdita, e afferma: «the loss is indeed pecuniary, but it is not considered so because of the personal nature of the offense».

 

[91] Si veda anche R. Martini, Sul risarcimento del “danno morale” in diritto romano II (Ripensamenti), cit., 4 e nt. 15, il quale però rileva che, «poiché si dice ‘quasi si’», Ulpiano non si sarebbe davvero riferito a un danno non patrimoniale, ma avrebbe “fittiziamente” fatto discendere la non pecuniarietà del danno (da cui sarebbe derivata la intrasmissibilità attiva dell’azione) dalla circostanza che l’azione era ex bono et aequo: i danni di cui si teneva conto in questi casi sarebbero stati dunque in realtà solo quelli pecuniari. Va peraltro rilevato come Ulpiano dica non che il danno al corpo della persona libera non deve trasferirsi ai successori «quasi si», ‘come se’, fosse un danno non pecuniario, bensì che il danno non deve trasmettersi «quasi non sit damnum pecuniarium».

 

[92] Tanto è vero che – sempre stando a quel che scrive Ulpiano, D. 9.2.7 pr. (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum) – esse possono essere perseguite in via utile anche con l’azione di legge Aquilia. Con ciò non si vuole dire che di questi danni non possa essere fatta una stima equitativa, ma soltanto che una valutazione equitativa non è necessariamente limitata a questo tipo di perdita, come invece sembra ritenere C.A. Cannata, Il danno risarcibile nel diritto romano, cit., 38 ss., il quale, pur dopo aver rilevato che tali entità economiche rappresentano una prima valutazione sicura del male arrecato, di cui sono le uniche componenti «per le quali nei fatti esiste una misura implicita. Ed in questa misura almeno il colpevole deve essere condannato», e avendo precisato che invece nell’actio legis Aquiliae utilis quelle somme rappresentano il solo oggetto della condanna, giunge però a sostenere (p. 43) che le malformazioni del corpo dell’uomo libero, «rilevanti nell’actio iniuriarum, che punisce l’offesa in una misura rapportata alla sua gravità», non lo sono invece nell’actio de effusis vel deiectis, «dove il fatto punito non viene individuato come offesa, per cui esse potranno venirvi in considerazione unicamente se costituiscano la causa di una diminuzione della capacità di lavoro».

 

[93] F. Casavola, Studi sulle azioni popolari romane, cit., 167; F. Serrao, Impresa e responsabilità a Roma nell’età commerciale, cit., 142.

 

[94] Se poi si volesse ritenere che, in assenza di quelle spese o di quelle occasioni perdute, l’habitator debba nondimeno essere condannato a una somma pari al loro ipotetico importo, come se le une o le altre ci fossero state (e in questo caso esse sarebbero effettivamente non oggetto, ma criteri di stima), la conclusione viene ulteriormente rafforzata, perché in questo caso, mancando per ipotesi il danno patrimoniale, ogni somma accordata al danneggiato attiene all’unico pregiudizio da lui effettivamente subito, che è quello al corpo.  Conviene altresì ribadire come la soluzione non confligga neppure con la tesi di una penalità affievolita dell’azione, legata alla assenza di offesa alla personalità morale del viandante e alla natura oggettiva della responsabilità dell’habitator (F. Serrao, Impresa e responsabilità a Roma nell’età commerciale, cit., 137 ss.: v. sopra, nel testo, in questo paragrafo). Come ho avuto modo di rilevare (P. Ziliotto, Sulla non patrimonialità del danno e dell’interesse nel diritto romano, cit., 30 s.), l’una e l’altra non implicano necessariamente che nell’actio de effusis vel deiectis si sarebbe tenuto conto dei soli riflessi patrimoniali delle lesioni corporali, come probabilmente era il modo di ragionare di Gaio, perché il danno corporale può essere stimato ex bono et aequo anche in casi di responsabilità oggettiva nei quali non siano ravvisabili offese alla personalità morale o sociale: semplicemente, la ferita subita dal viandante colpito dalla effusio vel deiectio sarà valutata dal giudice in via equitativa senza dare rilievo, tra gli elementi di giudizio, a circostanze riferibili all’autore del fatto dannoso. E questo probabilmente era il modo di ragionare di Ulpiano.

 

[95] P. Ziliotto, Sulla non patrimonialità del danno e dell’interesse nel diritto romano, cit., 30.