Tradizione Romana-2017

 

 

E-Calore -1EMANUELA CALORE

Università di Roma “Tor Vergata”

 

«Costituzionalizzazione di strumenti rivoluzionari della lotta di classe» e «principio della necessità della collaborazione» secondo Giuseppe Grosso[1]

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SOMMARIO: I. Premesse. – II. Costituzionalizzazione di strumenti di lotta. – III. Conflittualità e principio della necessità della collaborazione. – IV. Conclusioni. – Abstract.

 

 

I. – Premessa

 

Tra i tanti meriti che si devono riconoscere a Giuseppe Grosso c'è, secondo me, quello di aver avuto l'intuizione di cogliere l'ampia portata degli schemi giuridici, degli istituti, elaborati nel corso della storia, in particolare nell'àmbito del diritto romano, e di averli utilizzati “con elasticità” nel ricercare soluzioni ai problemi attuali[2].

Sebbene la storia non ripeta mai le stesse circostanze, osservava Grosso, in essa vi è una costante: la sostanza dell'uomo, che dà la possibilità di evidenziare la ricorrenza di tipizzazioni che creano possibilità di confronti, anche se – precisava – individuate e delimitate[3].

Il parallelo tra l'organizzazione sindacale e il diritto di sciopero da un lato e tribunato della plebe e l'intercessio dall'altro ne è un esempio[4]. Grosso era ovviamente consapevole che non si trattasse di istituti identici, perché per ciascuna situazione storica ricordava che vi sono importanti differenze, come in merito all'obiettivo della lotta, alla struttura e al contenuto del mezzo di lotta, ai titolari dello stesso[5], ma ha saputo coglierne il parallelismo e lo ha utilizzato per rispondere ai timori manifestati rispetto al frequente[6] ricorso, alla fine degli anni '40 del secolo scorso, allo sciopero e soprattutto ai dubbi sulla compatibilità di questo con un ordine democratico.

 

 

II. – Costituzionalizzazione di strumenti di lotta

 

Gli anni in cui Giuseppe Grosso coglieva ed utilizzava il parallelismo tra l'organizzazione sindacale e il diritto di sciopero da un lato e tribunato della plebe e l'intercessio dall'altro erano quelli successivi all'entrata in vigore della nostra Costituzione, la quale prevede, agli artt. 39 [7] e 40 [8], rispettivamente il sindacato e il diritto di sciopero.

L'introduzione e la formulazione di questi articoli fu molto discussa. Tra i vari interventi all'Assemblea Costituente ritengo siano da sottolineare quelli del romanista Giorgio La Pira, che emergono dai resoconti sommari dei lavori della I Sottocommissione nei giorni dell'11 e 15 ottobre 1946. In tale sede, egli aveva affermato che i lavoratori non dovessero più essere considerati «atomisticamente», che la qualifica di lavoratore fosse uno stato giuridico[9], che il diritto di sciopero fosse un diritto della persona e che non si potesse “concretamente” sempre distinguere tra sciopero economico e sciopero politico[10].

Negli anni in cui Giuseppe Grosso rifletteva sul parallelismo tra intercessio e diritto di sciopero il ricorso a quest’ultimo era particolarmente intenso. Per averne la percezione basta leggere tra i tanti il titolo con cui il quotidiano “Il popolo nuovo[11] riportava il dato dell'Istituto nazionale di statistica sugli scioperi nel 1949, e cioè: “Gli scioperi nel 1949 sono costati alla Nazione oltre centotrenta milioni di ore lavorative”.

Forte era quindi il timore per le conseguenze della costituzionalizzazione del diritto di sciopero, strumento di lotta economica e in definitiva anche politica[12], fino al punto che ne veniva messa in discussione la compatibilità con un ordine democratico[13].

Negava tale compatibilità Corrado Barbagallo, il quale, in particolare nell'articolo “Scioperi e democrazia” pubblicato sul n. 5 della Nuova Gazzetta del Popolo del 6 gennaio 1950, utilizzava parole dure rispetto alla democraticità dello sciopero, e quindi in merito alla scelta di costituzionalizzare quest'arma di lotta.

Scriveva Barbagallo: «scioperando, si mette periodicamente alla tortura un'intera nazione, ossia gli avversari, gli amici, se stessi» e ancora: «Checché se ne dica, la società è un corpo organico (se così non fosse non avrebbe ragione di esistere!), e, se uno dei suoi ingranaggi vitali cessa di funzionare, la sofferenza si propaga a tutti gli altri organi, e in misura più grave ai più delicati tra essi»[14].

Barbagallo sosteneva l'antidemocraticità dello sciopero, perché esso danneggia tutti, e soprattutto – affermava – «quelli che noi diciamo popolo», proprio per questo sarebbe stato antidemocratico. Riteneva lo «studioso di ceppo socialista»[15] che il diritto di sciopero non sarebbe stato proprio né delle democrazie progressive né di quelle popolari, ma piuttosto della democrazia senza aggettivi, della democrazia borghese. Affermava ancora che i regimi democratici non attuano violentemente riforme che possono avvantaggiare di poco alcuni e danneggiare molto altri, ma piuttosto fanno in modo che ciascuna parte esponga al pubblico e nelle sedi legislative, le proprie opinioni e i propri interessi.

Giuseppe Grosso rispondeva prontamente a queste affermazioni, dando vita a quella che Grosso stesso definì una «polemica giornalistica»[16]. Il giorno successivo, infatti, il 7 gennaio 1950, usciva sul n. 6 del quotidiano Il popolo nuovo un articolo di Grosso intitolato Diritto di sciopero. In questo articolo egli utilizzava, anticipando in parte il contenuto del saggio Il diritto di sciopero e l'intercessio dei tribuni della plebe, il parallelo con il tribunato della plebe e con l'intercessio per mostrare come l'organizzazione sindacale e lo sciopero non fossero in contraddizione, né in una posizione di assoluta incompatibilità con un ordine democratico.

Le obiezioni di Giuseppe Grosso erano puntuali e precise. Egli osservava che i sindacati, gli scioperi sono «realtà dei rapporti sociali del mondo in cui viviamo»[17], che «la forza di un ordine, e la democrazia è l'ordine per eccellenza, sta nel comprendere, non nel negare, le forze reali che attraverso il contrasto e la lotta promuovono lo sviluppo della vita»[18]. Conflittualità che promuove lo sviluppo, punto importante sul quale mi soffermerò a breve. E riportava immediatamente il parallelismo con il tribunato della plebe e l'intercessio tribunizia. Il tribunato della plebe era -osservava Grosso- una magistratura rivoluzionaria costituzionalizzata con il suo carattere rivoluzionario, che le avrebbe potuto permettere di paralizzare la vita della res publica[19]. In modo simile al tribunato, l'organizzazione sindacale sarebbe la «forza poderosa» compresa nella Costituzione, espressione della lotta di classe e, in modo simile all'intercessio, lo sciopero sarebbe «l'arma formidabile che questa [l'organizzazione sindacale] ha nelle mani». La costituzionalizzazione di questo strumento di lotta, osservava Grosso, in polemico contrasto con Barbagallo, è «la forza e la vitalità» dell'ordine democratico[20]. La cura per l'uso insano che talvolta viene fatto di questo strumento non è per Grosso la sua abolizione[21], ma, come ha precisato Andrea Trisciuoglio[22], la definizione di limiti.

L'intercessio tribunizia, evidenziava Grosso, aveva una «diretta funzione paralizzatrice», ma questa funzione non aveva impedito lo sviluppo di Roma, perché come egli stesso precisava «fu proprio attraverso questa lotta che si raggiunse l'assetto interno di una società in piena espansione».

Il tribunato, infatti, caratterizzantesi essenzialmente come un potere negativo, ha portato al raggiungimento di difficili obiettivi; si pensi al pareggiamento tra patrizi e plebei. Lo scontro con l'imperium (e con lo ius) avrebbe potuto essere sterile e paralizzante, invece condusse spesso -sebbene in alcuni casi con lentezza- verso importanti risultati.

Ci potremmo chiedere, a partire dall'affermazione di Grosso, per quale motivo, in che modo, il tribunato non abbia frenato lo sviluppo di Roma, ma piuttosto abbia contribuito a darle «l'assetto interno di una società in piena espansione».

Per cercare di rispondere è utile richiamare brevemente il tribunato della plebe e i suoi caratteri.

I caratteri fondamentali del tribunato -che ne hanno determinato la forza e quindi l'efficacia- sono da individuare oltre che nell'elezione da parte dei concilia tributa plebis, nel potere dei tribuni e nel modo in cui questa magistratura si relazionava, interagiva, con l'imperium.

I tribuni della plebe, che dovevano essere plebei[23], erano eletti dai concilia tributa plebis. In realtà, molti sono i dubbi e le ipotesi avanzate dalla storiografia sulle modalità di elezione dei tribuni, almeno fino al 471 a.C., anno in cui il tribuno Publilio Volerone propose un plebiscito per regolamentarne l'elezione[24]. Il plebiscito Volerone prevedeva che l'elezione dei tribuni della plebe avvenisse nelle assemblee plebee ordinate per tribù, i concilia tributa plebis[25].

I singoli poteri dei tribuni sono espressione della sacrosancta potestas[26] e sono finalizzati a difendere i plebei contro l'arbitrio dei magistrati patrizi (auxilii latio adversus consules); in modo più specifico essi si concretizzano nell'intercessio, nella coercitio e nello ius agendi cum plebe.

Il tribuno era sacrosanctus[27]. Infatti, chiunque lo avesse offeso sarebbe incorso nella sacertas.  L'inviolabilità trova il proprio fondamento, dapprima, nel giuramento (iusiurandum) collettivo della plebe, avvenuto nel 494 a.C. sul Monte Sacro[28], e nel successivo giuramento, prestato da patrizi e plebei insieme, durante le caerimoniae sacrificali[29]; in seguito, all'inviolabilità religiosa si aggiunge quella per legge (con la lex Valeria del 449 a.C.): et cum religione inviolatos eos tum lege etiam fecerunt, sanciendo ut qui tribunis plebis, aedilibus, iudicibus decemviris nocuisset, eius caput Iovi sacrum esset, familia ad aedem Cereris, Liberi Liberaeque venum iret[30]. Senza l'immunità, anche l'intercessio, poderoso potere di veto, contro gli atti del governo, non avrebbe potuto ottenere i risultati raggiunti.

I tribuni della plebe avevano il compito di difendere la plebe. L'auxilii latio adversus consules, che -come osserva De Martino[31]- fu il primo compito dei tribuni, era volto a proteggere il plebeo contro l'imperium dei supremi magistrati. Tale auxilium «era l'espressione non del diritto, ma della forza plebea»[32] e serviva a difendere il singolo plebeo, i singoli cives contro il magistrato patrizio[33]. L'intercessio era il diritto di veto, per mezzo del quale il tribuno poteva opporsi agli atti dei pubblici poteri[34]. L'intercessio, che faceva leva sull'inviolabilità tribunizia, paralizzava l'imperium in atto. Come osserva ancora De Martino[35], lo scudo dell'immunità dei tribuni fu un geniale principio inventato dalla plebe contro il potere patrizio. Con l'intercessio, «il tribuno poteva vietare la leva dell'esercito e l'imposizione dei tributi, le proposte di leggi, le elezioni, l'esecuzione di deliberazioni del senato e perfino la convocazione dei comizi»[36]. La coercitio era espressione della summa coercendi potestas, potere utile ai tribuni anche per assicurare l'efficace esercizio dell'intercessio[37]. Grazie alla summa coercendi potestas i tribuni potevano procedere anche contro gli ex magistrati per i fatti commessi durante la carica, potevano comminare multe, ordinare il sequestro di beni, provvedere all'arresto di qualsiasi cittadino, potevano infliggere condanne capitali[38]. Lo ius agendi cum plebe consisteva nel potere dei tribuni di convocare e presiedere i concilia tributa plebis e nel proporre rogationes volte alla produzione di plebiscita. Lo ius agendi cum plebe comportava, quindi, un potere propositivo, soprattutto se si considera che prima della exaequatio dei plebiscita alle leges, i primi potevano essere utilizzati come richieste ai consoli o al senato, perché i comitia centuriata votassero un determinato provvedimento[39].

 

 

III. – Conflittualità e principio della necessità della collaborazione

 

Il potere dei tribuni della plebe era fondamentalmente un potere negativo. Essi non avevano l'imperium né gli auspicia[40]. Anzi, come ricorda Cicerone in De re publ. 2.58, i tribuni della plebe furono istituiti contra consulare imperium[41]. Quelli a disposizione del tribuno della plebe erano strumenti (rivoluzionari) di opposizione, di difesa, che «potevano fermare qualsiasi atto dei pubblici poteri»[42].

Certamente, accanto al potere negativo del tribuno, vi era lo ius agendi cum plebe, che da iniziale potere coinvolgente la proposta di provvedimenti vincolanti per i soli plebei, avrebbe poi incluso il potere di proporre testi aventi valore di legge (plebiscita) per tutto il populus[43].

Tuttavia non basta per spiegare come un potere essenzialmente negativo sia riuscito a non frenare lo sviluppo di Roma, ma ad inserirsi in esso. Si deve piuttosto sottolineare che la conflittualità tra patrizi e plebei era interna allo ius[44] e anche per questo dinamica e costruttiva. I tribuni della plebe, non avendo l'imperium, il sommo potere di comando, si avvalevano, soprattutto nella fase iniziale[45], del loro potere negativo per condurre i magistrati patrizi a proporre o a prendere quei provvedimenti che ritenevano opportuni per la plebe prima e per tutto il populus poi. Si pensi proprio all'intercessio, strumento di opposizione che avrebbe potuto portare ad una “paralisi” del governo della res publica.

La forza intrinseca della conflittualità, dello scontro tra patrizi e plebei era stata già ben colta da Machiavelli[46], il quale nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio osservava che «la disunione della Plebe e del Senato fecero libera quella repubblica». Proprio per questo coloro che consideravano negativamente gli urti, gli scontri tra patrizi e plebei non si sarebbero resi conto, secondo Machiavelli, che in questo modo avrebbero biasimato ciò che permise a Roma di essere libera e -soprattutto- avrebbero enfatizzato più le grida che scaturivano dai tumulti (come faceva in tempi più recenti Barbagallo[47]) che gli effetti benefici che da questi prendevano vita[48]. Continuava Machiavelli osservando che a Roma quando il popolo voleva una legge si vedeva «correre tumultuariamente per le strade, serrare le botteghe, partirsi tutta la plebe di Roma» o il popolo non dava il «nome per andare alla guerra», così che per placarlo era necessario accontentarlo in qualche cosa: in questo modo, mi sembra, si giungeva ad un accordo, ad un compromesso che nasceva dalla necessità di una collaborazione.

Nella persistenza del conflitto, il raggiungimento di importanti obiettivi della plebe è stato spesso accompagnato da faticose concessioni o rinunce dell'una o dell'altra parte o di entrambe. In alcuni casi è stato anche importante l'intervento del magistrato patrizio, o del senato per evitare la paralisi o l'ulteriore inasprimento del conflitto[49]. Diverse sono le testimonianze di tentativi che si possono citare (oltre l'apologo di Menenio Agrippa), già dai primi anni della repubblica, di evitare la disgregazione o la paralisi e ripristinare la concordia civium[50], ci tengo a sottolinearlo, pur nella persistenza della conflittualità: si pensi alla proposta nel 479 a.C. del console Cesone Fabio ai senatori di distribuire alla plebe il territorio conquistato in guerra, nel modo più equo possibile[51]. L'iniziativa del console, che non ebbe seguito per l'opposizione dei senatori, nasceva dall'intento di riportare la concordia tra patrizi e plebei, soprattutto considerando che questi ultimi, stanchi del mancato seguito dato alla loro proposta di lex agraria, utilizzavano, come strumento di contestazione, il rifiuto alla chiamata alla leva; oppure si pensi al consenso dei tribuni all'arruolamento nel 457 a.C. (in vista dell'imminente minaccia dell'esercito sabino), condizionato all'aumento a dieci del numero dei tribuni, condizione a sua volta assoggettata a quella dei patrizi che non fossero più rieletti gli stessi tribuni[52]. Avendo, poi, presente il piano più prettamente politico del conflitto tra patrizi e plebei, sebbene sia difficile anche nelle rivendicazioni plebee distinguere nettamente il profilo economico da quello sociale e politico[53], si può citare da un lato la costante richiesta dei tribuni in merito all'accesso dei plebei al consolato -accompagnata dall'intercessio verso gli atti relativi alla leva- e dall'altro la ferma posizione dei patrizi di non cedere a questa richiesta. Il compromesso nel 444 a.C., come testimonia Livio, fu il tribunato militare con potestà consolare[54].

L'accordo (risultato della necessaria collaborazione), tra i tribuni della plebe da una parte ed i magistrati patrizi, il resto del populus e il senato dall'altra, fu spesso, ma non sempre, la soluzione per evitare la paralisi, o come insegna ciò che avvenne dopo l'apologo di Menenio Agrippa[55], per evitare la disgregazione.

A proposito della secessione del 494 a.C., Grosso affermava che «la tradizione romana poneva l'apologo di Menenio Agrippa, e cioè il principio della necessità della collaborazione, alla base del riconoscimento dell'arma di lotta plebea». Egli scandiva in modo preciso come dalla secessione, dall'urto, dalla lotta, dal foedus fossero nati i tribuni con il loro carattere rivoluzionario, con il riconoscimento della loro sacrosanctitas[56].

Per Grosso il principio della necessità della collaborazione era quindi alla base, durante la secessione del 494 a.C., dell'accordo che legalizzava il tribunato della plebe[57], ma allo stesso tempo implicitamente, almeno così mi sembrerebbe, costituiva il punto di riferimento ultimo che avrebbe potuto permettere di disinnescare la potenzialità distruttiva della disgregazione (o in caso di intercessio della paralisi), orientandola verso la ricerca, non ovvia e scontata, così come non sempre facile ed immediata, di un accordo[58]. D'altra parte, la consapevolezza implicita del principio della necessità della collaborazione mi sembrerebbe riscontrabile anche nelle fonti. Tra gli esempi che si possono citare, si pensi al praefectus urbis Q. Fabio, il quale, nel 462 a.C. nel contrasto nato tra patrizi e plebei in seguito alla proposta di Terentilio Arsa, come ricorda Livio (3.9.11), nel contrasto nato tra patrizi e plebei in seguito alla proposta di Terentilio Arsa, avrebbe pregato gli altri tribuni della plebe di considerare che la loro potestas gli era stata conferita ad singulorum auxilium, non per la rovina di tutti (non ad pernicionem universorum), quindi della Comunità, e che loro erano stati creati tribuni della plebe, non nemici dei patrizi (tribunos plebis vos creatos, non hostes patribus). Gli altri tribuni a questo punto avrebbero agito su Terentilio Arsa. Oppure si pensi a quanto afferma Dionigi di Alicarnasso, a proposito del contrasto tra patrizi e plebei, in merito alla proposta dei tribuni della plebe di procedere alla stesura di leggi certe che regolassero gli affari sia privati che pubblici[59], e cioè che ad un certo punto tutti, anche sulla base degli spaventosi presagi inviati dagli dei, sarebbero stati d'accordo sulla necessità di abbandonare le reciproche accuse e di accordarsi nell'interesse della Comunità[60], sebbene, come dimostrano anche gli avvenimenti successivi, ciò non fosse semplice.

Come affermava Grosso in un intervento al convegno tenutosi a Sassari nel 1971 “Forme di autonomia e diritto di resistenza nella società contemporanea”, il potere negativo serve per ottenere risultati positivi[61]. A proposito della discussione tra Bobbio[62] e Catalano[63] se lo sciopero fosse o meno espressione di un potere negativo, Grosso osservava: «L'arma dello sciopero è negativa, e naturalmente serve per ottenere dei risultati positivi, come era negativa -scusate il richiamo del romanista- l'intercessio dei tribuni della plebe, che era un diritto di veto, col quale però i tribuni della plebe, opponendo il veto, fermavano tutto finché non ottenevano quello che volevano ottenere. Quindi in sostanza lo strumento negativo è sempre uno strumento negativo con valore positivo»[64]. Con queste parole, a mio avviso, Grosso avvertiva, e rilevava implicitamente, che gli strumenti negativi, per raggiungere risultati positivi, necessitano dell'accordo, della collaborazione del “potere positivo”. Lo strumento negativo, per riuscire ad avere un valore positivo, sfrutta la sua potenzialità negativa, cioè la paralisi, per arrivare ad un accordo, avvertito ad un certo punto come necessario, con l'altra parte, che detiene il potere “positivo”. In questo modo il potere negativo riesce ad avere un valore positivo. Anche lo sciopero non mira, come fine ultimo, alla paralisi, ma ad ottenere risultati positivi attraverso la paralisi.

La paralisi era il fine strumentale per il raggiungimento di un determinato obiettivo (potere negativo con valore positivo, afferma Grosso), quest'ultimo poteva essere concretamente, “positivamente” realizzato con l'intervento di altri (i magistrati patrizi, il senato e il resto del populus)[65]. Dunque la paralisi determinata dal potere negativo, per portare risultati positivi e non rimanere sterile o addirittura nociva per la civitas, doveva fare riferimento e leva, come sembrerebbe emergere da un'analisi ex post, su un principio implicito condiviso, la salvaguardia della civitas, che avrebbe condotto a riconoscere la necessità della collaborazione.

Proprio presupponendo questa logica, a me sembrerebbe possa ulteriormente spiegarsi l'affermazione di Grosso che l'intercessio tribunizia «non ha frenato lo sviluppo di Roma, ma si è inserita nei termini di esso»[66].

L'intercessio dei tribuni della plebe, il diritto di sciopero dei lavoratori non sono dunque in contrasto con l'ordine democratico, ma ne sono un'importante espressione. Sono poteri che completano e difendono la democrazia. I patrizi ed i plebei, i magistrati patrizi e i tribuni della plebe, erano portatori di esigenze diverse e contrapposte all'interno della civitas, tuttavia al fondo vi era la consapevolezza di entrambe le partes di una finalità unitaria: la salvaguardia e l'espansione della civitas. La costituzionalizzazione di strumenti rivoluzionari di lotta da un lato, il principio della necessità della collaborazione dall'altro, spiegano in che modo il potere negativo possa rendersi promotore -utilizzando le parole di Pugliese- di «un maggiore equilibrio tra le forze sociali e un'ascesa politico-economica del nostro Stato»[67]. Con il riconoscimento del diritto di sciopero, la Costituzione italiana, come ha osservato Pierangelo Catalano, ha «garantito al cittadino l'unico mezzo effettivo, fino ad oggi, di esercizio diretto della sovranità, ed i sindacati sono stati la linea di difesa articolata di tale potere»[68].

Alla luce di queste riflessioni mi sembrerebbe possa ritenersi che Grosso, nell'utilizzare il parallelo tra l'intercessio e il diritto di sciopero per rispondere all'affermata antidemocraticità di quest'ultimo, ritenesse che lo sciopero non avrebbe paralizzato lo sviluppo del Paese. Piuttosto, in modo simile alla funzione paralizzatrice dell'intercessio, che non ha bloccato l'espansione della civitas romana in quanto è stata uno strumento di pressione per arrivare ad ottenere quello che il tribuno, la plebe voleva, spesso attraverso un accordo con l'altra parte del populus e con i magistrati muniti di imperium, anche l'arma di lotta “sciopero” avrebbe potuto essere utilizzata contro i datori di lavoro e in generale contro il potere, anche politico, per esercitare pressioni, inevitabilmente necessarie per far sentire “negativamente” la voce del cittadino lavoratore. In questo modo lo sciopero, potere negativo del cittadino lavoratore, può spingere chi detiene il potere positivo verso l'accoglimento delle esigenze manifestate con lo sciopero, ad esempio, può portarlo alla stipula o alla modifica di un contratto collettivo, che ha «la funzione di composizione dei conflitti collettivi e dunque di pacificazione sociale»[69], almeno sulla questione al momento dibattuta[70]; o ancora può portare il potere legislativo o esecutivo a prendere provvedimenti in merito alle questioni contestate dai cittadini lavoratori in sciopero e così permettere al cittadino lavoratore di partecipare «alla organizzazione anche politica del paese» e alla funzione di indirizzo politico[71].

Al termine del saggio Il diritto di sciopero e l'intercessio dei tribuni della plebe, Grosso, come ho già detto, ricordava a chi avesse voluto vedere il superamento della crisi sociale e politica di quegli anni (gli anni 50 del secolo scorso) «in una semplice affermazione della necessità di una collaborazione di classi» la circostanza che la tradizione romana avesse collocato «l'apologo di Menenio Agrippa, e cioè il principio della necessità della collaborazione, alla base del riconoscimento dell'arma di lotta della plebe».

Secondo questa prospettiva, che condivido, non può ritenersi sufficiente il principio della necessità della collaborazione[72]. Fondamentali, come aveva avvertito la plebe dopo la prima secessione, sono gli strumenti che permettono ai tribuni della plebe di esercitare dentro la civitas, ma in modo dialettico e anche conflittuale, il loro potere negativo. Lo scontro, il conflitto, l'urto rendono spesso “concreta” la necessità di un addivenire a patti tra due parti portatrici di interessi diversi, ma all'interno di una comune organizzazione sociale[73]. Ciò può essere detto anche per lo sciopero, a proposito del quale Di Vittorio, nel corso dei lavori costituenti, osservò che i «lavoratori di oggi, e non soltanto in Italia, danno una prova così manifesta di coscienza sociale elevata da non giustificare la preoccupazione di non giungere a degli accordi in ogni caso». Lo sciopero non può, quindi, essere considerato, come faceva Barbagallo, alla stregua di uno strumento antidemocratico da eliminare, in quanto permetterebbe ad uno degli ingranaggi di un corpo organico di cessare la sua funzione e così arrecare sofferenza agli altri, ma piuttosto come lo strumento democratico che dà la possibilità al cittadino lavoratore di esercitare negativamente la sua sovranità per ottenere dei risultati positivi.

Di Vittorio, infatti, nel sostenere la proposta di inserimento nella Costituzione del diritto di sciopero, non solo ricordava che questo è «intimamente legato al concetto pieno di democrazia»[74], ma rispetto a chi manifestava preoccupazione per lo sciopero nei servizi pubblici riteneva non giustificato il timore che i lavoratori non arrivassero in ogni caso ad un accordo[75].

Il riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero fornisce al cittadino lavoratore lo strumento per ristabilire l'equilibrio delle trattative[76] (così che si giunga alla necessità di una collaborazione tra le parti e non ad una sottoposizione di una parte all'altra) e allo stesso tempo per partecipare alla organizzazione politica economica e sociale del Paese, per porsi, quindi, come interlocutore nel dialogo istituzionale. Il diritto di sciopero è lo strumento che permette al cittadino lavoratore di esercitare in modo diretto la sovranità[77]. Come ha sottolineato Catalano[78], l'interpretazione dell'art. 40 in connessione all'art. 3 comma 2 della Costituzione permette di considerare il diritto di sciopero come lo strumento attraverso il quale il cittadino lavoratore può partecipare «alla organizzazione anche politica del paese» e alla funzione di indirizzo politico.

 

 

IV. – Conclusioni

 

Per concludere, ritengo che le due espressioni di Giuseppe Grosso, che ho riportato nel titolo di questo contributo («Costituzionalizzazione di strumenti rivoluzionari della lotta di classe»[79] e «principio della necessità della collaborazione»[80]), esprimano due aspetti tra loro strettamente legati sia nell'esperienza romana del tribunato della plebe e dell'intercessio sia in quella contemporanea del sindacato e del diritto di sciopero. Il riconoscimento all'interno della civitas del tribunato della plebe, potere negativo costituzionalizzato con la sua forza rivoluzionaria, come spiega Grosso, aveva alla base un “avvertimento”, il principio della necessaria collaborazione, e al tempo stesso era lo strumento che rendeva effettiva, attraverso la minaccia della paralisi determinata dall'intercessio, la collaborazione dialettica e conflittuale tra ordini, perché dando voce al tribuno della plebe dava alla plebe la forza di porsi come interlocutrice e quindi la possibilità di raggiungere i suoi obiettivi. In modo simile, nel momento in cui la Costituzione prevede e disciplina le organizzazioni sindacali e, in particolare, il diritto di sciopero, istituzionalizza un potere negativo che dà voce al cittadino lavoratore, ma allo stesso tempo -mi sembrerebbe-, come emerge dai lavori della Costituente, consideri la possibilità che l'esercizio di questo potere negativo possa condurre ad un accordo tra le parti in conflitto[81]. In questo modo il contrasto, la lotta, il conflitto possono promuovere lo sviluppo del Paese.

 

 

Abstract

 

The article takes the moves from the two expressions of Giuseppe Grosso quoted in the title to discuss the relationship between the constitutionalization of class struggle instruments with the principle of the need for collaboration. In particular, consideration is given to the Roman experience of the plebeian tribunate and the intercessio and the contemporary experience of trade unions and the right of strike.

 

 



 

[Per la pubblicazione degli articoli della sezione “Tradizione Romana” si è applicato, in maniera rigorosa, il procedimento di peer review. Ogni articolo è stato valutato positivamente da due referees, che hanno operato con il sistema del double-blind]

 

[1] Questo articolo costituisce il testo, ampliato e corredato di note, della relazione tenuta alle “Segundas Jornadas Ítalo-Latinoamericanas de Defensores Cívicos y Defensores del Pueblo. Tribunado-poder negativo y defensa de los Derechos Humanos, en homenaje al Profesor Giuseppe Grosso. Torino 8-9 settembre 2016”, i cui Atti sono in corso di pubblicazione.

 

[2] G. Grosso, Schemi giuridici ed evoluzione sociale, in Rivista del diritto commerciale, 1946, I, 123 ss. (= ora in Id., Tradizione e misura umana del diritto, Milano 1976, 67 ss., nonché in Scritti storico giuridici, I, Storia diritto società, Torino 2000, 137 ss.); Id., Il tradizionalismo dei giuristi, in Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania 6-7, 1951-1953, 1 ss. (= in Id., Tradizione e misura umana del diritto, cit., 35 ss., nonché in Scritti storico giuridici, I, cit., 269 ss.); Id., Realtà giuridica effettuale e tradizionalismo giuridico, in Il Diritto dell'economia 2.8, 1956, 895 ss. (= in Id., Tradizione e misura umana del diritto, cit., 62, nonché in Scritti storico giuridici, I, cit., 364 ss.), ritiene che il «tradizionalismo» sia un atteggiamento connaturato al giurista. «Se il diritto opera attraverso tipicizzazioni e schematizzazioni, se l'unità dello schema, e dell'ordine in cui esso si inserisce, si afferma precisamente sopra la molteplicità e varietà dei fatti e della vita, ne nasce una visione della continuità dello schema, pur nel fluire del contenuto; ne viene quella tendenza, propria del giurista, a cogliere l'unità e la continuità dell'ordine e degli schemi giuridici, a cogliere come delle costanti …; quel tradizionalismo giuridico che dà alla vicenda storica degli schemi e degli istituti giuridici un ritmo ben diverso da quello intenso, rapido e pulsante dei fatti della vita. Questo incontro di tradizione […] e diritto […], questo tradizionalismo del giurista [...] rappresenta a mio avviso una componente necessaria della conoscenza e dell'elaborazione del diritto […]. La fertilità della mente giuridica nel far nascere schemi da schema, tutte le applicazioni indirette […] si riconducono a questa legge di continuità della tradizione nel diritto»; Id., Schemi giuridici vecchi e realtà nuova, in Il Diritto dell'economia 5.4, 1959, 495 ss. (= [da cui in seguito si cita] in Id., Tradizione e misura umana del diritto, cit., 73 ss., nonché in Scritti storico giuridici, I, cit., 458 ss.): «Gli schemi giuridici sono dei valori di esperienza» e proprio in questo loro valore sta «la loro forza di propulsione e la loro capacità di adattamento» (p. 76); Id., Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato romano. Dall'epoca arcaica alla giurisprudenza classica: diritti reali e obbligazioni, Torino 1970, 1 ss; Id., Schemi giuridici e società dall'epoca arcaica di Roma alla giurisprudenza classica: lo sviluppo e la elaborazione dei diritti limitati sulle cose, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, I.2, Berlin 1972, 134 ss.; P. Catalano, Giuseppe Grosso con noi, in Index 5, 1974-75, X, osserva: «“Concretezza” e tradizionalismo dei giuristi romani, continuità delle “Gastaltungsformen” del diritto romano, in adeguazione allo sviluppo sociale, stanno al centro dell'ultima lezione del Grosso, tenuta a Vienna il 25 ottobre 1973».

 

[3] G. Grosso, Storia antica e storia di oggi, in Rotary Club di Torino, Torino 1972, 1 dell'estratto (= in Id., Scritti storico giuridici, I, cit., 959). Egli si chiedeva: «È fantasia divagatrice il ricercare nella storia ricorsi e ragioni di confronto? È opera creativa di artisti e poeti?» e si rispondeva la «storia è vita, e la vita non ripete mai le identiche circostanze; ma nella storia c'è una costante, e cioè la sostanza dell'uomo, nelle sue possibilità, nelle sue aspirazioni, nelle sue reazioni e nei suoi limiti; ed essa permette di cogliere il ricorrere di certe tipizzazioni e di certe linee, spesso con ricchezza di varie possibilità di confronti, sempre però individuate e delimitate».

 

[4] G. Grosso, Il diritto di sciopero e l'«intercessio» dei tribuni della plebe, in Rivista italiana per le scienze giuridiche 6-7, 3a s., 1952-1953, 397 ss. (= [da cui in seguito si cita] in Id., Tradizione e misura umana del diritto, cit., 267 ss., in particolare 270, nonché in Scritti storico giuridici, I, cit., 307); Id., Osservazioni su “la funzione del giudice nella società contemporanea”, in Diritto dell'economia 17.3, 1971, 279 (= in Id., Scritti storico giuridici, I, cit., 909).

 

[5] G. Grosso, Il diritto di sciopero, cit., 270: «ché anzi, per l'individualità di ogni situazione storica, si può ben mettere in risalto la notevole differenza; differenza nella posizione e negli obiettivi dei termini della lotta; differenza nella struttura e nel contenuto del mezzo e nei titolari della legittimazione all'uso di questo».

 

[6] Ho sfogliato i numeri del 1949 e 1950 dei quotidiani “Il popolo nuovo” e “La Gazzetta del Popolo” e molto frequenti sono gli articoli dedicati allo sciopero e al ricorso a questo strumento di lotta.

 

[7] Art. 39 Cost. L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

 

[8] Art. 40 Cost. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

 

[9] Cfr. Commissione per la Costituzione, III Sottocommissione, Resoconto sommario della seduta di venerdì 11 ottobre 1946, 225: «Poiché si sta facendo una Costituzione alla quale non si vuole dare il vecchio volto liberale o liberista, ma un volto nuovo, è bene che un principio che esprima quest'altro volto venga espresso in questa Costituzione. Mentre la concezione liberale considera i lavoratori atomisticamente, nella nuova concezione organica del lavoro la qualifica di “lavoratore” è uno stato giuridico al quale si ricollegano diritti privati, diritti pubblici, conseguenze giuridiche»; 229 «La Pira riafferma il principio che l'associazione sindacale non è una qualsiasi associazione, ma diventa, nella concezione moderna dello Stato, un elemento strutturale dell'ordinamento sociale».

 

[10] Cfr. Commissione per la Costituzione, III Sottocommissione, Resoconto sommario della seduta di venerdì 11 ottobre 1946, 236: «La Pira è del parere che effettivamente il diritto di sciopero è un diritto della persona, e che quindi esso vada affermato in maniera più assoluta di quanto non faccia la formula proposta dal Presidente. Dichiara, però, divergendo dall'onorevole Togliatti, di ritenere che il diritto di sciopero vada in qualche modo limitato. Ricorda che tutte le Costituzioni moderne pongono dei limiti a questo diritto. Il primo progetto francese, per esempio, diceva: “Il diritto di sciopero è riconosciuto a tutti nell'ambito delle leggi che lo disciplinano”. Inoltre se si considera uno Stato socialista, in esso lo sciopero automaticamente sparisce. Togliatti, Relatore, osserva che sparisce come fatto. La Pira replica che lo sciopero resta come diritto, ma non viene menzionato nella Costituzione. Lo sciopero è atto di rivendicazione, non soltanto economica, ma politica. Man mano che si costruisce uno Stato adeguato alle esigenze della classe lavoratrice, dando ad essa il posto che le spetta, si attenua l'esercizio del diritto di sciopero in certi settori dove è più vitale l'interesse pubblico». Su sciopero economico e sciopero politico in La Pira cfr. P. Catalano, Sovranità della multitudo e potere negativo: un aggiornamento, in Studi in onore di G. Ferrara, I, Torino 2005, 650. M. Vari, Alcuni principi costituzionali secondo Giuseppe Grosso. Antologia, in Tradizione romanistica e Costituzione (diretto da L. Labruna e a cura di C. Cascione- M.P. Baccari), I, Napoli 2006, 271.

 

[11] Si tratta del n. 91 del 1950.

 

[12] G. Grosso, Il diritto di sciopero, cit., 272, sottolinea come non si possa semplicemente distinguere tra sciopero economico e sciopero politico, anche in considerazione del fatto che non sempre si possa escludere un fine politico dal fine economico e sociale.

 

[13] C. Barbagallo, Autonomia sindacale, in Nuova Gazzetta del Popolo, n. 9 del 11 gennaio 1949, 1 e Id., Scioperi e democrazia, in Nuova Gazzetta del Popolo, n. 5 del 6 gennaio 1950, 1.

 

[14] C. Barbagallo, Scioperi e democrazia, cit., 1, rispondendo alle affermazioni della Confederazione Generale del Lavoro e «dei partiti di estrema sinistra» che sostenevano la democraticità dello sciopero, osservava: «allorché quei competentissimi si esprimono in tal senso, non debbono certo riferirsi alle “democrazie progressive” o “popolari”, giacché così fatte democrazie non concepiscono, non ammettono il diritto di sciopero, e agli imprudenti che tentassero di risuscitarlo, sogliono far pagare tanta audacia con la forca. Ma essi debbono riferirsi a quell'altra democrazia senza aggettivi, a quella democrazia borghese, da cui, com'è naturale, aborrono, ma che in singolari occasioni si compiacciono di invocare appassionatamente. […] lo sciopero non colpirebbe tanto la classe degli “sfruttatori”, contro cui esso è rivolto, quanto l'intero corpo sociale e gli stessi suoi promotori. Se, invero, scioperano i tranvieri, gli “sfruttatori” si affrettano ad andare in macchina, ma i poveri diavoli debbono andare a piedi. […] Checché se ne dica, la società è un corpo organico (se così non fosse non avrebbe ragione di esistere!), e, se uno dei suoi ingranaggi vitali cessa di funzionare, la sofferenza si propaga a tutti gli altri organi, e in misura più grave ai più delicati tra essi. [...] se lo sciopero danneggia tutti, e assai più quelli che noi diciamo popolo, esso, come avverte anche l'etimologia della parola, risulta sicuramente antidemocratico. […] Ogni regime democratico […] rifugge dall'attuare violentemente riforme, che giovano soltanto ad alcuni, e danneggiamento seriamente altri. Esso, per sua natura ammette, richiede, anzi, che tutte le parti espongano al pubblico, e nelle apposite sedi legislative, le loro opinioni, illustrino i loro speciali interessi, facendo rilevare le ripercussioni, favorevoli o contrarie, che vi esercita ogni riforma, ogni legge, ogni istituto sociale. Per questo fatto le democrazie non consumano colpi di mano, non praticano azioni extralegali, non vagheggiano regimi dittatoriali, siano esercitati dal basso o dall'alto, ma lavorano a far sì che ogni spostamento di rapporti sociali avvenga con la minor violenza di scosse, con la minore quantità di danni possibile, con tutta la lentezza che il suo processo richiede, affinché possa perdere per via le punte più irritanti e più dolorose. Da tali precauzioni appunto deriva il carattere, scrupolosamente legale, che ogni rivolgimento deve avere in democrazia. Or bene la pratica dello sciopero agisce in senso perfettamente contrario. Movendo dalla grossolana constatazione dei bisogni di una parte, anche se infinitesima, della società, essa non esita a strappare con violenza la trama delicatissima dei rapporti sociali, a infliggere agli altri, o a tutti, danni in certi casi irreparabili, purché i bisogni di alcuni siano soddisfatti. Scioperare è, quindi, un atto di violenza, è la insurrezione, è la rivolta cieca ed armata, anche se in apparenza pacifica; non può essere, perciò, istituto proprio della democrazia, nonostante che le costituzioni democratiche, in momenti climaterici, per opportunità o per imprevidenza, ne abbiano formulato il diritto in qualcuno dei loro articoli». Si trattava di un monito non solo per i comunisti o filocomunisti ma anche per i liberali e i democratici.

 

[15] Così lo indica G. Grosso, Il diritto di sciopero, cit., 268.

 

[16] G. Grosso, Il diritto di sciopero, cit., 268.

 

[17] G. Grosso, Diritto di sciopero, in Il popolo nuovo, n. 6 del 07 gennaio 1950, 1.

 

[18] G. Grosso, Diritto di sciopero, cit., 1.

 

[19] G. Grosso, Diritto di sciopero, cit., 1, precisamente osservava: «Roma ha mantenuto per secoli, nella sua stessa costituzione, una magistratura rivoluzionaria, costituzionalizzata nel suo stesso carattere rivoluzionario, che le permetteva addirittura di arrestare la vita dello stato, il tribunato della plebe; quando la repubblica è entrata in una vasta crisi, la ragione di questa crisi non stava certo nell'esistenza del tribunato (e chi, come Silla, ha cercato di limitarlo ha fatto un buco nell'acqua), ma in tutto un complesso di fattori che hanno travolto e sommerso».

Per G. Grosso, Lezioni di storia del diritto romano, 5a ed., Torino 1965, 86 e ss., la legalizzazione all'interno della civitas della organizzazione rivoluzionaria plebea era avvenuta con un foedus «sia pure con una certa elasticità, così che i tribuni venivano accolti, nella loro posizione singolare di difensori della plebe, colla qualifica di sacrosancti, cioè dell'inviolabilità» (p. 87).

 

[20] G. Grosso, Diritto di sciopero, cit., 1, più precisamente scriveva: «La società moderna, retta in forme costituzionali, comprende dentro di sé una forza poderosa, che è soprattutto espressione di lotta delle classi che si affermano, l'organizzazione sindacale; lo sciopero è l'arma formidabile che questa ha nelle mani. Legalizzarla nell'ordine democratico significa esprimere la forza e la vitalità di questo; è almeno per esso condizione di vita. E ciò del resto è chiaro nei paesi a salda tradizione democratica».

 

[21] G. Grosso, Diritto di sciopero, cit., 1, paragonava i rischi dell'abolizione del diritto di sciopero all'amputazione di un organo vitale: «Se una gamba minaccia la cancrena la si può amputare, ma non si può ad un organismo amputare un organo vitale. Abolite il diritto sciopero, paralizzate la libertà sindacale, e l'ordine democratico sarà inesorabilmente leso, perché sarà colpita una realtà che esso non può negare, ma deve comprendere».

 

[22] A. Trisciuoglio, Relazione tenuta alle “Segundas Jornadas Ítalo-Latinoamericanas de Defensores Cívicos y Defensores del Pueblo. Tribunado-poder negativo y defensa de los Derechos Humanos, en homenaje al Profesor Giuseppe Grosso. Torino 8-9 settembre 2016”, i cui Atti sono in corso di pubblicazione.

 

[23] F. Stella Maranca, Il tribunato della plebe dalla 'lex Hortensia' alla 'lex Cornelia', Lanciano 1901 [rist. anast. Roma 1967], 92; G. Lobrano, Il potere dei tribuni della plebe, Milano 1982, 137.

 

[24] Su ciò, si veda E. Cocchia, Il tribunato della plebe e la sua autorità giudiziaria studiata in rapporto colla procedura civile. Contributo illustrativo alle legis actiones e alle origini storiche dell'editto pretorio, Napoli 1917, ed. anast. Roma 1971, 30 e ss.; G. Niccolini, Il tribunato della plebe, Milano 1932, 26 e ss., 33 e ss.; G. Grosso, Lezioni di storia, cit., 89, anche nt. 1; F. De Martino, Storia della Costituzione romana, I, 2a ed., Napoli 1972, 342 e ss., secondo il quale, prima del plebiscito Publilio, probabilmente la plebe si sarebbe radunata in proprie assemblee, senza ordinamento stabile, forse fuori della città. È possibile -egli ritiene- che a queste assemblee partecipassero clienti e sottoposti dei patrizi per cercare di concentrare i loro voti su candidati più accomodanti (pp. 348-349); J.C. Richard, Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien, Rome 1978, 552 e ss.; S. Tondo, Profilo di storia costituzionale romana, I, Milano 1981, 175 e ss.

 

[25] L'importanza di questa innovazione proposta da Volerone era stata ben sottolineata da Livius 2.56.3: Haud parva res sub titulo prima specie minime atroci ferebatur, sed quae patriciis omnem potestatem per clientium suffragia creandi quos vellent tribunos auferret. Su questa iniziativa, si veda anche E. von Herzog, Geschichte und System der römischen Staatsverfassung, I.1, Leipzig 1884 [rist. Aalen 1965], 159, il quale manifesta la difficoltà a controllare l'esattezza o meno di questa motivazione; E. Cocchia, Il tribunato della plebe, cit., 30 e ss.; G. Niccolini, Il tribunato della plebe, cit., 37, sottolinea che l'intervento del plebiscito Volerone «limitava il diritto di voto a coloro che stavano alla dipendenza dei patrizi e assicurava la prevalenza ai plebei rurali, conferiva alla plebe una maggiore potenza e dignità». F. De Martino, Storia della Costituzione romana, I, cit., 349, «Il plebiscito di Publilius Volero sottrasse l'elezione dei tribuni alla plebe non possidente, riservandola solo ai tribules, cioè a coloro che erano iscritti nelle tribù e vi avevano la sede e il fondo».

 

[26] G. Lobrano, Il potere dei tribuni della plebe, cit., 123 ss., contrappone la sacrosanctitas «fondamento e competenza del potere dei plebei magistratus» agli auspicia «fondamento e competenza del potere dei patricii magistratus» (p. 124); P. CatalanoG. Lobrano, Promemoria storico giuridico, in  Diritto @ storia 6, 2007 (http://www.dirittoestoria.it/6/Memorie/Tribunato_della_Plebe/Catalano-Lobrano-MMD-Anniversario-secessione-plebe.htm ), § I.4, secondo i quali «La sacrosancta potestas dei tribuni plebis è garante della libertà dei singoli cives dinnanzi al potere di governo dei magistrati patrizi e, al contempo e indissolubilmente, è garante della obbedienza dei magistrati patrizi alla volontà del popolo (leges publicae)».

 

[27] Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, II.1, 3a ed., Leipzig 1887 [rist. anast. Graz 1952], 301 e ss.; C. Gioffredi, Il fondamento della “tribunicia potestas” e i procedimenti normativi dell'ordine plebeo, in Studia et documenta historiae et iuris 11, 1945, 63 e ss.; F. De Martino, Storia della Costituzione romana, I, cit., 358-359; F. Serrao, v. Legge (Diritto romano), in Enciclopedia del diritto, XXIII, 1973, 803 e ss. (= [da cui si cita in seguito] in Id., Classi partiti e legge nella repubblica romana, Pisa 1974, 27 ss.); G. Lobrano, Il potere dei tribuni della plebe, cit., 121 e ss. Si è soliti ritenere che solo con la lex Valeria Horatia del 449 a.C. vi sarebbe stato il riconoscimento da parte della res publica delle prerogative plebee. Tuttavia Lobrano, anche sulla base di Livius 3.55.6 ss., osserva: «Semplicemente, pure con l'intervento della lex publica post-decemvirale, è la sacrosanctitas fondata sul vetus ius iurandum plebis (si noti plebis) del 494 a.C. che assegna al tribunato la propria collocazione istituzionale nel sistema religioso-giuridico repubblicano romano secondo gli iuris interpretes. I quali, evidentemente, non erano sensibili a quella esigenza di logica giuridica che imponeva invece al Mommsen di limitare la sua trattazione della magistratura tribunizia esclusivamente ai diritti concessi alla plebs “von der Gemeinde”. Il valore della sacrosanctitas sarebbe, quindi, probabilmente meglio colto anche dai moderni se il 'pregiudizio statualista' non facesse velo. … Da una parte si ha la sacrosanctitas, fondamento e competenza del potere dei plebei magistratus che erano i tribuni della plebe e, dall'altra, gli auspicia, fondamento e competenza del potere dei patricii magistratus. E se i tribuni plebis mai auspicato creantur, mai i patricii magistratus sono ritenuti sacrosancti. … Piuttosto, si tratta di una contrapposizione tra 'specializzazioni' di un medesimo (del populus Romanus) patrimonio religioso-giuridico: il sacer-sanctus e l'augurium-auspicium». Su ciò, cfr. anche R. Fiori, Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa, Napoli 1996, 297 e ss.; L. Garofalo, Sulla condizione di homo sacer in età arcaica, in Studia et documenta historiae et iuris 56, 1990, 237 ss. (= in Id., Studi sulla sacertà, Padova 2005, 28 ss.); Id. Biopolitica e diritto, Napoli 2009, 49 e ss.; E. Tassi Scandone, Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali, Napoli 2008, 267 ss.

 

[28] Livius 3.33.3: Sunt qui duos tantum in Sacro monte creatos tribunos esse dicant, ibique sacratam legem latam. Su ciò, Cfr. F. De Martino, Storia della Costituzione romana, I, cit., 341, 343-344, 358; P. CatalanoG. Lobrano, Promemoria storico giuridico, cit., § 2.

 

[29] Dionysius Hal. 6.89.2 e 4. Cfr. R. Fiori, Homo sacer, cit., 294 e ss.; 314 e ss.; F. Zuccotti, Il giuramento collettivo dei cives nella storia del diritto romano, in Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna, VIII, Napoli 2007, 6125 ss.; Id., Giuramento collettivo e leges sacratae, in Studi per Giovanni Nicosia, VIII, Milano 2007, 526 ss.

 

[30] Livius 3.55.7.

 

[31] F. De Martino, Storia della Costituzione romana, I, cit., 353-354.

 

[32] F. De Martino, Storia della Costituzione romana, I, cit., 353.

 

[33] G. Niccolini, Il tribunato della plebe, cit., 99 e ss., considera l'auxilium successivamente alla lex Hortensia un «carattere fondamentale» del tribuno, un «soccorso che egli reca ormai così ai plebei come ai patrizi, non solo ai privati, ma anche ai magistrati stessi, e si esprime specialmente nel termine prohibere, impedire cioè che un atto ritenuto dannoso o illecito si compia o che da un atto compiuto derivino dannose conseguenze»; S. Tondo, Profilo di storia costituzionale romana, cit., 166 e ss.; F. Càssola-L. Labruna, nel paragrafo dedicato a I tribuni della plebe, in A.A.V.V., Lineamenti di storia del diritto romano (sotto la direzione di M. Talamanca), Milano 1989, 177 ss.; F. Serrao, Secessione e giuramento della plebe al Monte Sacro, in Index 35, 2007, 21 (= in Diritto @ Storia 7, 2008 [ http://www.dirittoestoria.it/7/Memorie/Serrao-Secessione-giuramento-plebe-Monte-Sacro.htm ], § 5), il quale precisa che ai tribuni della plebe venne riconosciuta la funzione di auxilium ferre alla plebe, «intesa nella sua totalità e nei suoi singoli componenti, mediante l'esercizio di un forte potere negativo, espressione della resistenza all'egemonia patrizia, nei confronti degli organi e magistrature della città»; L. Polverini, Il tribunato della plebe, in Il pensiero politico. Rivista di storia delle idee politiche e sociali, Anno XL n. 2, 2007, 364.

 

[34] G. Grosso, Lezioni di storia, cit., 89. Relativamente al rapporto tra auxilii latio e intercessio, cfr. G. De Sanctis, Storia dei romani, II, 2a ed., Firenze 1960, 26; W. Kunkel, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, München 1962, 29, nt. 81 e pag. 88, nt. 328; J. Bleicken, Das Volkstribunat der klassischen Republik, 2a ed., München 1968, 5; M. Bianchini, Sui rapporti fra «provocatio» ed «intercessio», in Studi in onore di Gaetano Scherillo, Milano 1972, 93 e ss.; R. Lambertini, Sull'origine e la natura dell'intercessio tribunizia, in Tradizione romanistica e Costituzione, I, cit., 613 e ss.; Id., Aspetti “positivo” e “negativo” della sacrosancta potestas dei tribuni della plebe, in Diritto @ Storia 7, 2008 ( http://www.dirittoestoria.it/7/Memorie/Lambertini-Positivo-negativo-potestas-Tribuni-plebe.htm ), § 4, ritiene che la «pratica dell'auxilii latio a difesa del plebeo minacciato […] dà vita a questo generale potere di intercessio». Sul rapporto tra intercessio tribunizia e intercessio collegarum cfr. Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, I, cit., 268-269, secondo il quale: «Die Intercession ist in das Leben getreten als eine Consequenz der Collegialität und deren wesentlicher praktischer Ausdruck; insofern ist sie entstanden mit Einführung der Republick und zwar zunächst als Intercession der gleichen Gewalt gegen die gleiche», e in modo simile E. von Herzog, Geschichte und System der römischen Staatsverfassung, I.1, cit., 149, quando a proposito dell'intercessio tribunizia precisa «mit denjenigen Modifikationen der Einsprache des Kollegen gegen Kollegen, welche die Natur der Sache mit sich brachte»; si veda anche pag. 150; G. Lobrano, Il potere dei tribuni della plebe, cit., 62 e ss.; R. Lambertini, Sull'origine e la natura dell'intercessio tribunizia, cit., 613 e ss., in particolare, 627 e ss.; Id., Aspetti “positivo” e “negativo” della sacrosancta potestas dei tribuni della plebe, cit., § 8.

 

[35] F. De Martino, Storia della Costituzione romana, I, cit., 358.

 

[36] F. De Martino, Storia della Costituzione romana, I, cit., 353-354, sottolinea anche come inizialmente l'intercessio fosse utilizzata in merito alla leva e alla ripartizione dell'ager publicus. Su questo importante compito-potere dei tribuni, si veda anche G. Niccolini, Il tribunato della plebe, cit., 34.

 

[37] G. De Sanctis, Storia dei romani, II, cit., 26; F. De Martino, Storia della Costituzione romana, I, cit., 361.

 

[38] F. Stella Maranca, Il tribunato della plebe, cit., 105; F. De Martino, Storia della Costituzione romana, I, cit., 361 e ss.; R. Lambertini, Aspetti “positivo” e “negativo” della sacrosancta potestas dei tribuni della plebe, cit., § 3.

 

[39] In questo senso G. Floris Margadant, El tribunado de la plebe: un gigante sin descendencia, in Index 7, 1977, 173, sulla base di Dionysius Hal. 10.31.3, relativo alla richiesta plebea di distribuzione della zona detta dell'Aventino. Sulla considerazione di una parte della storiografia antica del potere propositivo dei tribuni, cfr. G. Grosso, Appunti sulla valutazione del tribunato della plebe nella tradizione storiografica conservatrice, in Index 7, 1977, 157 ss.

 

[40] G. Grosso, Lezioni di storia, cit., 89.

 

[41] Cicero, De re publ. 2.58: Nam cum esset ex aere alieno commota civitas, plebs montem sacrum prius, deinde Aventinum occupavit. Ac ne Lycurgi quidem disciplina tenuit illos in hominibus Graecis frenos; nam etiam Spartae regnante Theopompo sunt item quinque, quos illi ephoros appellant, in Creta autem decem, qui cosmoe vocantur, ut contra consulare imperium tribuni plebis, sic illi contra vim regiam constituti.

 

[42] G. Grosso, Lezioni di storia, cit., 89; in modo simile F. De Martino, Storia della Costituzione romana, I, cit., 353-354, secondo il quale: «L'intercessio poteva paralizzare la vita dello Stato. Ciò era possibile in quanto il nerbo delle forze politico-militari era plebeo e senza l'adesione od almeno la passiva acquiescenza di esse non era consigliabile per il governo patrizio intraprendere alcuna azione. Il patriziato aveva mantenuto il monopolio delle magistrature e si era assicurato il controllo del comizio, ma al di sopra della costituzione patrizia si poneva la plebe ed i patres non avevano una forza politica sufficiente per dominarla. Così l'intercessio divenne un pauroso potere costituzionale».

 

[43] Sull'attività normativa plebea, cfr. F. Serrao, Classi partiti e legge, cit., 39 ss., 61 ss.

 

[44] Sulla conflittualità tra patrizi e plebei come «fattore dinamico di sviluppo istituzionale interno al ius», vd. R. Cardilli, Leges fenebres, ius civile ed 'indebitamento' della plebe: a proposito di Tac. Ann. 6.16.1-2, in Studi in onore di Antonino Metro (a cura di C. Russo Ruggeri), I, Milano 2009, 389-390: «La 'conflittualità' tra patrizi e plebei viene, ad un certo momento -prima col fallito tentativo del Decemvirato, poi con le leggi Valerie Orazie del 449 a.C.- 'istituzionalizzata'. Essa, lungi dal rappresentarsi quale conflitto tra 'ordine' (diritto) e 'disordine' (fatto), diviene un forte fattore dinamico di sviluppo istituzionale interno al ius». Più in generale sulla conflittualità tra classi e sulla cooperazione cfr. P.F. Drucker, The New Society. The Anathomy of the Industrial Order, New York 1949, 109 ss.; L.A. Coser, The Functions of Social Conflict, Glencoe, 1956, 9 ss.; R. Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society, London 1959, trad. it. Classi e conflitto di classe nella società industriale, I e II, Bari 1977, 181 ss.; 325 ss.; 359; P. Catalano, Diritti di libertà e potere negativo (Note per l'interpretazione dell'art. 40 Cost. nella prospettiva storica), in Studi in memoria di Carlo Esposito, Padova 1973, 2040 e ss., in particolare ntt. 236 e 237.

 

[45] Agli strumenti di resistenza, infatti, si è poi affiancata la forza dei plebisciti, il cui vigore è andato ad aumentare con il riconoscimento dell'equiparazione alle leges.

 

[46] Machiavelli, poi, come osserva P. Catalano, Tribunato e resistenza, Torino 1971, 37, con la «portata rivoluzionaria» del suo pensiero ha ispirato Rousseau e Babeauf.

 

[47] C. Barbagallo, Scioperi e democrazia, cit., 1.

 

[48] N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Libro I, cap. 4.

 

[49] Si pensi all'intervento del console Tito Quinzio e del senato nella vicenda di Publilio Volerone, riportata da Livius 2.56.

 

[50] Sebbene il ripristino della concordia civium fosse spesso sentito come necessario, il suo raggiungimento era comunque spesso ostacolato. Si pensi agli avvenimenti riportati da Livius 4.43.3-12; questi testi mostrano l'ostinazione rispettivamente dei patrizi e dei plebei nell'avanzare le loro proposte, senza la “capacità” di giungere ad un compromesso attraverso il quale si sarebbe potuta ristabilire la concordia. In particolare su questo aspetto: Livius 4.43.11 … Quin illi, remittendo de summa quisque iuris, mediis copularent concordiam, 12 patres patiendo tribunos militum pro consulibus fieri, tribuni plebi non intercedendo quo minus quattuor quaestores promiscue de plebe ac patribus libero suffragio populi fierent?

 

[51] Livius 2.48.1 Igitur non patrum magis quam plebis studiis K. Fabius cum T. Verginio consul factus neque belli neque dilectus neque ullam aliam priorem curam agere quam ut, iam aliqua ex parte inchoata concordiae spe, primo quoque tempore cum patribus coalescerent animi plebis. 2. Itaque principio anni censuit, priusquam quisquam agrariae legis auctor tribunus existeret, occuparent patres ipsi suum munus facere, captivium agrum plebi quam maxime aequaliter darent: verum esse habere eos quorum sanguine ac sudore partus sit. Cfr. F. Serrao, Lotte per la terra e per la casa a Roma dal 485 al 441 a.C., in Legge e società nella repubblica romana (a cura di F. Serrao), I, Napoli 1981, 64 e ss.

 

[52] Livius 3.30.5 Is metus perculit ut scribi militem tribuni sinerent, non sine pactione tamen ut, quoniam ipsi quinquennium elusi essent parvumque id plebi praesidium foret, decem deinde tribuni plebis crearentur. 6. Expressit hoc necessitas patribus; in modo excepere ne postea eosdem tribunos viderent. Tribunicia comitia, ne id quoque post bellum ut cetera vanum esset, extemplo habita. Cfr. F. Serrao, Lotte per la terra, cit., 122-123, anche nt. 176.

 

[53] A proposito della secessione sul Monte Sacro, R. Fiori, Homo sacer, cit., 310-311, osserva: «E infatti, leggendo le fonti, si avverte che quello che la plebe desidera non è ancora, come più tardi avverrà, la parità, ma la partecipazione, politica ed economica, alla cosa pubblica … Le rivendicazioni plebee, perciò, non sono distinguibili come costituzionali da una parte ed economiche dall'altra: simili dicotomie sono riletture moderne di un problema che per i Romani era unitario, perché il plebeo, nel momento in cui avvertiva la fame, era consapevole anche del fatto che qualcosa che gli spettava gli era negato, e combatteva per la sua caro politica, giuridica, economica, sociale, cosmica».

 

[54] Cfr. Livius 4.6.8 Per haec consilia eo deducta est res, ut tribunos militum consulari potestate promiscue ex patribus ac plebe creari sinerent, de consulibus creandis nihil mutaretur; eoque contenti tribuni, contenta plebs fuit. Per la posizione di Grosso su questo cfr. Lezioni di storia, cit., 105. I plebei, secondo una parte della tradizione (cfr. Dionysius Hal. 10.58.4), già con il secondo decemvirato legislativo avevano avuto accesso ad una magistratura suprema.

 

[55] Dionysius Hal. 6.83-89; Livius 2.32.12 e 2.33.1. Una diversa interpretazione del ruolo dell'apologo di Menenio Agrippa è proposta da L. Bertelli, L'apologo di Menenio Agrippa: incunabulo della «Homonoia» a Roma?, in Index 3, 1972, 224 ss., secondo il quale nella tradizione sulla secessio sarebbe possibile rinvenire due strati. Uno più antico relativo al problema del nexum e uno più recente relativo al conflitto tra patrizi e plebei e alla concordia ordinum (p. 227). La prospettiva più recente, quella appunto della concordia ordinum, avrebbe poi influenzato il rimaneggiamento della tradizione più antica: 226-227: «Se leggiamo spassionatamente l'apologo, risulta chiaro che esso non soltanto rinvia ad una situazione di subordinazione della plebe rispetto al patriziato, ma cerca anche di giustificarla con il parallelo biologico: le membra infatti, negando la loro collaborazione allo stomaco, cadono in una condizione di deperimento. Noi non sappiamo quale fosse la versione originale dell'apologo di Menenio, ma se il suo modello deve essere recuperato dall'analoga favola esopica, questa parla chiaramente della necessità della subordinazione a un'autorità investita legittimamente del potere»; 228. Sull'apologo di Menenio Agrippa cfr. anche W. Nestle, Die Fabel des Menenius Agrippa, in Klio 21, 1927, 350 ss.; A. Momigliano, Camillus and Concord, in The Classical Quarterly 36, 1942, 111 ss. (= in Id., Secondo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma 1960, 101 ss.); L. Peppe, Studi sull'esecuzione personale, I, Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana, Milano 1981, 46 ss.; R. Fiori, Homo sacer, cit., 307 ss. (con indicazione di ulteriore bibliografia); G. Poma, Le secessioni della plebe (in particolare quella del 494-493 a.C.) nella storiografia, in Diritto @ Storia 7, 2008 (http://www.dirittoestoria.it/7/Memorie/Poma-Secessioni-plebe-storiografia.htm ), § 2 e 3; L. Labruna, Secessio, Res publica: riconsiderazioni, in Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag, Heidelberg 2009, 639 ss. A me sembrerebbe che dall'apologo di Menenio Agrippa si ricavi che il conflitto può giungere ad una paralisi che deve essere risolta con una necessaria collaborazione. La collaborazione necessaria che emerge dal discorso di Menenio Agrippa non fa venir meno la conflittualità tra patrizi e plebei, anzi dalla secessione delle plebe nasce il tribunato della plebe, che in seguito al giuramento della plebe (cfr. G. Lobrano, Il potere dei tribuni della plebe, cit., 121 e ss. su Livius 3.55.6 e ss.) entra istituzionalmente nel sistema religioso-giuridico repubblicano romano.

 

[56] Così G. Grosso, Il diritto di sciopero, cit., 270; in modo simile Id., Lezioni di storia, cit., 86 ss.

 

[57] G. Grosso, Lezioni di storia, cit., 87, secondo il quale pur ammettendo che «l'origine del tribunato si debba ricercare nell'atto rivoluzionario della plebe che l'ha creato; che la plebe si impegnasse per giuramento a difendere la inviolabilità dei propri tribuni … tutto ciò non toglie che a un certo punto, di fronte alla minaccia di disgregazione che ciò portava, si sia venuti a patti, e che l'assunzione e legalizzazione, nella civitas, di questa organizzazione plebea sia avvenuta precisamente mediante la solennità di un foedus, sia pure con una certa elasticità, così che i tribuni venivano accolti, nella loro posizione singolare di difensori della plebe, colla qualifica di sacrosancti, cioè dell'inviolabilità». Ciò sarebbe dedotto in particolare da Livius 2.33.1 Agi deinde de concordia coeptum, concessumque in condiciones ut plebi sui magistratus essent sacrosancti, quibus auxilii latio adversus consules esset, neve cui patrum capere eum magistratum liceret.

 

[58] G. Grosso, Lezioni di storia, cit., 84, scrive: «il processo che deve portare alla fusione nell'unità della civitas, si opera attraverso una lunga e dura lotta, in cui la plebe rinsalda, per l'assalto alla cittadella delle genti patrizie, la propria organizzazione, e l'arma estrema è quella della secessione, cioè della rottura dell'unità, e mezzo di superamento l'accordo, e si legalizza la posizione rivoluzionaria del diritto di veto, e la plebe può essere definita uno stato nello stato. Il processo della fusione e della unità si opera cioè attraverso una esasperazione della dualità».

 

[59] Dionysius Hal. 10.1.2.

 

[60] Dionysius Hal.10.2.2-10.3.1. Dionigi di Alicarnasso ricorda che nella circostanza del conflitto tra patrizi e plebei circa l'approvazione della legge Terentilia fosse piovuta carne dal cielo e che l'interpretazione di simili presagi non fosse semplice, tanto che si dovette ricorrere ai libri sibillini, secondo i quali il conflitto interno avrebbe poi fatto scaturire una lotta con i nemici esterni. Il popolo, quindi, informato del rischio che si correva avrebbe iniziato a far sacrifici, anche per conservare la pax deorum.

 

[61] G. Grosso, Intervento, in Studi sassaresi, III, Autonomia e diritto di resistenza, Milano 1973, 414.

 

[62] N. Bobbio, La resistenza all'oppressione, oggi, in Studi sassaresi, III, cit., 30 e 31, mette in discussione l'inclusione della resistenza passiva (in cui si può comprendere lo sciopero) nella denominazione di potere negativo, che per lui è potere di veto (cfr. p. 244): «se è vero che sia l'uno sia le altre possono essere considerate forme di esercizio di potere impeditivo, altro è impedire che una legge, un comando, un ordine, o comunque una decisione, venga ad esistenza (potere di veto), altro è renderlo inefficace dopo che è venuto ad esistenza sottraendovisi, senza contare che vi sono forme di resistenza passiva, come lo sciopero, il boicottaggio, ecc. che non consistono in una disobbedienza alla legge. Inoltre, il potere di veto si risolve generalmente in una dichiarazione di volontà [...] mentre la resistenza passiva consiste in comportamenti commissivi o omissivi. Il potere di veto è generalmente istituzionalizzato, cioè dipende da una norma secondaria autorizzativa [...]; mentre le varie forme di resistenza passiva nascono fuori dal quadro delle istituzioni vigenti, anche se alcune di esse vengono poi in un secondo tempo istituzionalizzate. Il potere di veto è di solito esercitato al vertice [...]; la resistenza passiva, alla base. Il potere di veto è spesso il residuo di un potere duro a morire; la resistenza passiva può essere la prima avvisaglia di un potere nuovo. Il potere di veto serve di solito alla conservazione dello status quo; la resistenza passiva mira generalmente al mutamento».

 

[63] P. Catalano, Intervento, in Studi sassaresi, III, cit., 225 e ss., il quale concorda con Bobbio sulla opportunità di distinguere tra potere negativo e resistenza, ma ritiene «che la distinzione debba essere leggermente diversa».

 

[64] G. Grosso, Intervento, in Studi sassaresi, III, cit., 414. Grosso osservava come in quegli anni (inizio degli anni '70) vi fosse confusione sui due aspetti negativo e positivo dello sciopero, perché i sindacati, rispetto alle riforme del Governo, utilizzavano lo sciopero «non più solo come arma che viene usata al momento buono per ottenere quel risultato, ma quasi come strumento ordinario programmato, per cui oggi -questo lo dico come osservazione obbiettiva- pare che all'inizio di ogni mese si programmi il numero di scioperi che in quel mese si devono fare, questo modo in cui si usa lo sciopero costituisce una pressione costante nei confronti del Parlamento, che dà ai sindacati un potere». Grosso temeva che la confusione da lui avvertita potesse successivamente confluire in una forma corporativa o in una forma di dittatura sindacale e, comunque, osservava che il Parlamento e i partiti su questo influenti, in conseguenze del ricorso a queste modalità di sciopero non procedessero in modo organico, ma piuttosto rispondessero alle diverse richieste in modo settoriale. La preoccupazione di Grosso era alimentata dalla consapevolezza che «sullo sfondo c'è l'ombra grifagna, o da una parte o dall'altra, del pericolo di quello che è lo Stato totalitario, nel quale poi riprende il sopravvento il partito; se ciò avviene, il partito unico, o che sia di un colore o che sia dell'altro, nello Stato totalitario schiaccerà completamente il sindacato e schiaccerà proprio quelle forme spontanee di resistenza che nel sindacato si manifestano».

 

[65] Si pensi all'ammissione dei plebei al consolato, avvenuta nel 367 a.C. F. De Martino, Storia della Costituzione romana, I, cit., 384, sebbene con riserve, propende «per la tesi che non vi furono leggi in senso tecnico, cioè approvate dal comizio centuriato». Esclude si sia trattato esclusivamente di un plebiscito e precisa che si «trattò di un accordo fra tribuni e Senato, forse sulla base di un plebiscito, ma la fonte giuridica della nuova costituzione non fu il plebiscito, fu la deliberazione senatoria e la prassi che negli anni seguenti si venne formando». C. Cascione, Studi di diritto pubblico romano, Napoli 2010, 56 ss., il quale non esclude che per la lex Licinia Sextia de consule plebeio, come in precedenza per la lex Canuleia, il problema dell'impossibilità per i tribuni di presentare e far votare rogationes davanti ai comizi centuriati fosse «aggirabile sotto il profilo politico attraverso la cooperazione di un magistrato patrizio».

 

[66] G. Grosso, Il diritto di sciopero, cit., 267 e ss. Come ha puntualmente osservato P. Catalano, Diritti di libertà e potere negativo, cit., 2042 n. 237, la prospettiva di Grosso sull'apologo di Menenio Agrippa era diversa da quella espressa su La civilità cattolica da B. Palomba, Lo sciopero degli operai, in La Civiltà cattolica 3, 1865, serie 3a, 668 ss., che, insieme ad altra parte della dottrina, leggeva solo in chiave di collaborazione tra patrizi e plebei l'apologo di Menenio Agrippa, senza scorgerne o comunque sottolinearne il legame con il riconoscimento del tribunato della plebe, tanto che nelle pagine iniziali del contributo Palomba appare fortemente scettico rispetto al ricorso allo sciopero.

 

[67] G. Pugliese, Introduzione, in G. Grosso, Tradizione e misura umana del diritto, cit., 15.

 

[68] P. Catalano, «Potere negativo» e sovranità popolare, in I cattolici italiani nei tempi nuovi della Cristianità (a cura di G. Rossini), Roma 1967, 834 ss.

 

[69] G.C. Perone, L'azione sindacale negli stati membri dell'Unione europea, Roma 1995, 143. Chiare su questo le parole di P. Calamandrei, Significato costituzionale del diritto di sciopero, in Rivista giuridica del lavoro, 1952, I, 222 (= in Id., Opere giuridiche, III, Napoli 1968, 456): «Lo sciopero si presenta così, nel suo aspetto puramente sindacale, come un mezzo di coazione psicologica collettiva adoperato dai lavoratori per ristabilire nella fase precontrattuale l'equilibrio economico delle trattative, e per indurre la controparte a prendere in considerazione le condizioni da loro reclamate: in quanto lo sciopero raggiunge il suo scopo, il suo epilogo è la stipulazione di un nuovo contratto, che mette fine al conflitto collettivo.

Ma lo sciopero tende poi ad uscire dal terreno sindacale, in cui funziona, si potrebbe dire, come “metodo di coazione psicologica precontrattuale” e ad allargarsi nel campo politico, fino a diventare, col mito dello sciopero generale, strumento di lotta rivoluzionaria per la conquista dello Stato.

In ambedue queste espressioni, sciopero sindacale e sciopero politico, il ricorso allo sciopero implica in ogni caso la sfiducia dei lavoratori nei meccanismi giuridici dello Stato “borghese”».

 

[70] G. Pera, v. Sciopero (dir. Cost. e lav.), in Enciclopedia del diritto, XLI, 1989, 703, il quale osserva che «lo sciopero veniva considerato in funzione della regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro, era il momento della lotta ai fini della stipulazione del contratto; il quale contratto a sua volta, almeno momentaneamente, poneva fine al conflitto collettivo di lavoro, come un provvisorio armistizio nell'eterna lotta tra capitale e lavoro».

 

[71] Interessante anche il ruolo del sindacato all'interno dello Stato comunità proposto da G.C. Perone, Partecipazione del sindacato alle funzioni pubbliche, Padova 1972, 210: «Il sindacato, se nell'attuale sistema costituzionale resta fuori degli organi dello Stato-persona (e anche degli organi parlamentari), non è fuori dello Stato, ma, per positivo riconoscimento costituzionale, forma una delle espressioni dello Stato-comunità. E agendo nell'ambito di questo entra in relazione, pur senza esserne assorbito, con le istanze dell'apparato statale, influenzandone sensibilmente le attività (anche quella legislativa) con gli strumenti che l'ordinamento gli assegna in ragione della sua natura di centro dello Stato-comunità».

 

[72] Come risulta dai lavori dell'Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, III Sottocommissione, Resoconto sommario della seduta di giovedì 24 ottobre 1946, 249, Colitto, invece, proponeva di non inserire nella Costituzione il diritto di sciopero, in quanto «tutte le controversie potrebbero essere definite in un clima di collaborazione dalle associazioni contrapposte, facendosi, ove occorra, ricorso ad arbitrati».

 

[73] Sull'effetto positivo del compromesso nello scontro tra classi, cfr. F. De Martino, Storia della Costituzione romana, I, cit., 360, il quale, partendo dal principio dell'unanimità, riteneva che questo fosse «indispensabile ed a maggior ragione, allorché entravano in giuoco le classi» e sottolineava il ruolo del compromesso nella consolidazione della res publica: «Il fatto che la repubblica, almeno fino all'età della crisi, prosperò e superò guerre aspre e pericoli di varia natura, sempre fondata su tale principio, dimostra che il compromesso, anziché minare la forza dello Stato, la consolidava».

 

[74] Cfr. Commissione per la Costituzione, III Sottocommissione, Resoconto sommario della seduta di giovedì 24 ottobre 1946, 251.

 

[75] Cfr. Commissione per la Costituzione, III Sottocommissione, Resoconto sommario della seduta di giovedì 24 ottobre 1946, 252, osservava di non comprendere «perché una società democratica, per garantire la continuità di tali servizi dovrebbe ricorrere alla coazione e non fidare invece nella certezza di redimere tutte le vertenze che potrebbero sorgere per via pacifica».

 

[76] P. Calamandrei, Significato costituzionale del diritto di sciopero, cit., 222 (= in Id., Opere giuridiche, III, cit., 456).

 

[77] P. Catalano, «Potere negativo» e sovranità dei cittadini nell'età tecnologica, in Autonomia cronache 6, febbraio 1969, 26.

 

[78] P. Catalano, Diritti di libertà e potere negativo, cit., 1983 s.

 

[79] G. Grosso, Prefazione, in Tradizione e misura umana del diritto, cit., 23.

 

[80] G. Grosso, Il diritto di sciopero, cit., 273.

 

[81] Basti pensare che spesso lo sciopero raggiunge il suo scopo con la stipulazione di un nuovo contratto, con il quale termina, su quei punti, il conflitto collettivo. Cfr. P. Calamandrei, Significato costituzionale del diritto di sciopero, cit., 222 (= in Id., Opere giuridiche, III, cit., 456).