Memorie-2017

 

 

Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: carta TERZA ROMA

DA ROMA ALLA TERZA ROMA

XXXVII SEMINARIO INTERNAZIONALE DI STUDI STORICI

 

Campidoglio, 21-22 aprile 2017

 

Merola-G.D. - CopiaGiovanna Daniela Merola

Università di Napoli “Federico II”

 

 

ROMA: UN IMPERO DI CITTÀ

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Il rapporto che si instaurò nell’impero romano tra il governo centrale e le comunità cittadine[1] fu senza dubbio “originale”, se paragonato all’organizzazione di altri imperi del passato. Ne furono ben consapevoli gli autori dell’epoca, che non mancarono di sottolineare la scelta di Roma di servirsi delle città come «cellule insostituibili dell’organismo imperiale»[2], di attribuire cioè alle comunità urbane un ruolo determinante nella gestione dell’impero stesso.

Elio Aristide, in particolare, in un passo molto noto dell’orazione Eis Romen che il retore pronunciò nel 143 o 144 d.C. dinanzi all’imperatore Antonino Pio[3], insiste sul carattere inclusivo della cittadinanza romana:

 

«Ma c’è una caratteristica che più di tutte merita di essere osservata ed ammirata, poiché al mondo non esiste niente di simile, ed è la grandezza dell’organizzazione politica e della sua concezione: avendo distinto in due parti tutti gli abitanti dell’impero - e dicendo impero ho detto tutta l’ecumene - ovunque avete reso partecipi della vita politica o addirittura facenti parte del vostro stesso popolo gli uomini migliori, più nobili e più potenti, mentre tutti gli altri li avete resi sudditi e sottoposti al vostro governo. Né il mare, né le enormi distanze di terre impediscono di essere cittadini romani, né, a questo riguardo, c’è più differenza tra l’Asia e l’Europa, ma tutte le opportunità sono a disposizione di tutti: nessuno che sia degno di posti di comando o di fiducia è infatti considerato uno straniero ...»[4].

 

Il discorso ha evidentemente un carattere encomiastico, ma gli argomenti usati dal retore greco per esaltare la grandezza di Roma sono comunque di enorme interesse: la cittadinanza romana (πολιτεία) non è un bene esclusivo, ma viene concessa a chi la merita, indipendentemente dal luogo in cui vive. Un’estensione che ha un valore strategico (serve a ottenere la lealtà delle élites locali) e al contempo risponde, diremmo oggi, a criteri di meritocrazia, consentendo agli «uomini migliori, più nobili e più potenti», di essere considerati parte della città romana, mentre gli altri sono lasciati in condizione di sudditi. Questo segna, secondo Elio Aristide, la differenza con gli altri popoli dell’antichità (Assiri, Medi, Persiani, Macedoni), finanche con le stesse città greche.

L’altra immagine che più volte emerge viva e chiara dall’encomio del retore greco è quella dell’impero di Roma come un impero di città, in cui «i Romani si propongono come coordinatori, non dominatori», rispettando l’autonomia delle comunità urbane, favorendo e non offuscando il loro pluralismo culturale ed istituzionale[5].

I Romani sono signori delle città, sostengono quelle già esistenti, ne fondano di nuove, tendenzialmente lasciano loro ampie forme di autonomia interna.

Per citare ancora Elio Aristide: «veramente si potrebbe dire che quegli uomini (cioè Assiri, Medi, Persiani, Macedoni, ...) furono come re di deserti e fortezze, mentre solo voi siete signori di città» (§93)[6]; «lasciate infatti liberi e autonomi (ἐλευθέρους καὶ αὐτονόμους) i migliori tra loro (i Greci), quelli che un tempo ebbero la supremazia» (§96)[7].

«L’impero-città ha infatti nelle singole poleis le sue articolazioni essenziali, attraverso esse vive e funziona»[8]; «è l’idea dell’impero come sistema di città che sta veramente alla base dell’analisi politica sviluppata in questo testo dall’intellettuale asiano»[9].

Il quadro proposto da Elio Aristide è sicuramente più roseo della realtà e forse non ugualmente vero per tutte le parti dell’impero[10], ma certo ha un suo fondamento storico[11]. I Romani, infatti, si servirono per secoli delle città per l’amministrazione del territorio, limitando al massimo gli interventi diretti in Italia e in provincia. Si trattò di una precisa scelta, motivata da necessità e pragmatismo politico.

Quello romano fu a lungo “un impero senza burocrazia”[12], che riusciva a governare con poche centinaia di uomini un territorio enorme. La struttura amministrativa dell’originaria città-stato non crebbe di pari passo con i confini territoriali[13]: i Romani scelsero di mantenerla snella, di non ampliare la classe dirigente, di evitare il modello dei regni ellenistici (caratterizzati dall’accentramento amministrativo e burocratico). E la situazione non cambiò nel principato. Anche il nuovo ordinamento creato da Augusto e perfezionato dai suoi successori utilizzò un numero esiguo di funzionari, per lungo tempo: ancora in epoca severiana i posti procuratorii sono circa 180 (cui vanno aggiunti però i liberti e gli schiavi che lavoravano nei diversi officia)[14].

Per questo motivo in Italia e nelle province l’amministrazione ordinaria (come anche la giurisdizione) fu generalmente svolta dalle comunità locali.

Nella penisola funzionari di nomina imperiale agivano solo per esigenze specifiche e ben definite (curatores viarum, praefecti alimentorum, praefecti vehiculorum, procuratores hereditatium), con ambiti territoriali vari[15]. Il primo esempio di intromissione del governo centrale nell’amministrazione delle comunità cittadine è stato considerato l’istituzione dei curatores rei publicae[16]. Siamo già in epoca traianea e, comunque, anche l’impatto di questi funzionari è oggetto di discussione: in primo luogo erano incarichi straordinari, non stabili, che dovevano rispondere a momentanee situazioni di emergenza in determinate località e per questo di durata variabile; il loro compito principale era quello di portare efficienza nella gestione delle finanze cittadine, evitando sprechi ed abusi. In molti casi i curatores erano richiesti dalle stesse comunità, che non di rado proponevano le persone più adatte, in genere scelte tra i notabili di un centro vicino[17].

Anche in provincia il ricorso alle comunità cittadine risultò quasi una necessità. «L’amministrazione imperiale romana finiva di fatto con l’identificarsi con i governatori provinciali e con la cerchia ristretta dei loro collaboratori»[18], un gruppo ridotto di personale che al massimo poteva esercitare funzioni di controllo.

I Romani chiaramente intervenivano quando gli interessi di Roma, l’ordine pubblico, l’integrità territoriale fossero minacciati. Il resto (inteso come gestione quotidiana del territorio) era, doveva essere lasciato alle comunità locali, che diventavano strumento indispensabile dell’organizzazione amministrativa e finanziaria dello stato romano. E ciò, dunque, garantiva ampi margini di autonomia alle città stesse, o almeno, per citare Lellia Cracco Ruggini, dava «l’impressione che una grande autonomia non solo amministrativa, ma anche politica, continuasse a sussistere»[19].

Autonomia nel senso di gestione autonoma degli affari interni alla comunità, ma anche di gestione del territorio che al centro urbano era attribuito. Sempre, però, nei limiti fissati dalle norme romane[20].

Ad un aspetto specifico del complesso rapporto tra il governo imperiale e l’autonomia locale sono dedicate le pagine seguenti: il ruolo delle città nell’organizzazione tributaria romana[21].

Il coinvolgimento delle città nella riscossione delle imposte può essere esaminato da una duplice prospettiva:

1) il ruolo della città nella gestione dei tributi destinati alle casse di Roma;

2) la possibilità per alcune città di imporre e/o riscuotere a proprio vantaggio determinate imposte[22].

Nel primo caso la città è una pedina nella struttura economico-tributaria dell’impero, fondamentale nell’organizzazione dello stesso; nel secondo caso si evidenzia un’autonomia della struttura urbana, di cui bisogna individuare le ragioni e i presupposti.

Già in età repubblicana, la città poteva intervenire in diversi modi e con diverse funzioni nella riscossione delle imposte romane, a volte affiancandosi, a volte sostituendosi alle societates publicanorum, che, come è noto, prendevano in appalto tale servizio[23].

Il ricorso alle pactiones rappresenta già di per sé un coinvolgimento diretto della città e delle autorità cittadine. Il sistema delle pactiones poteva assumere forme varie a seconda dell’area; una differenza che trova ragione d’essere nel diverso modo di appaltare e riscuotere l’imposta (in particolare quella fondiaria). Ad esempio in Sicilia, dove l’appalto della decima era regolato in base alla lex Hieronica, l’aggiudicazione avveniva a Siracusa, sotto il controllo del governatore, città per città, per un anno ed era attribuita a singoli esattori; il pubblicano si rivaleva poi sul coltivatore ed era uso fare con quest’ultimo un accordo di carattere privato (detto appunto pactio), in cui oltre l’ammontare della decima dovuta da ciascun contribuente, veniva fissato anche il lucrum dell’esattore. In alternativa il pubblicano poteva stringere un accordo con l’intera comunità, che riscattava dal decumanus l’esazione del tributo fondiario[24]. In Sicilia, infine, sono attestati anche casi di città che, tramite delegati, partecipavano all’asta per l’aggiudicazione dell’imposta, per riscuotere da sé i tributi da versare a Roma, senza ricorrere ai pubblicani.

La decima della provincia d’Asia, invece, era appaltata a Roma, in blocco per tutta la provincia, a società di publicani. In quest’area sembra prevalere l’uso di accordi con le comunità cittadine (si allude chiaramente a pactiones cum civitatibus in Cicerone, ad fam. 13.65.1).

Il sistema delle pactiones con le comunità rendeva quest’ultime direttamente responsabili della riscossione dell’imposta e riduceva il ruolo dei publicani: la loro funzione, infatti, era ormai solo quella di garanti delle entrate di cui Roma aveva bisogno, ma di fatto erano le comunità urbane che si assumevano tutto l’onere sia della ripartizione del carico tributario tra i singoli contribuenti, sia della sua riscossione. Stando così le cose, l’operato dei publicani risultò ad un certo punto superfluo, tanto che non fu difficile per Cesare eliminarli (almeno per le imposte dirette)[25].

Quando Cesare nel 47 a.C.[26] decise di abolire definitivamente l’appalto del tributum in Asia, si servì per l’appunto delle città come punti di riferimento per la raccolta dell’imposta fondiaria. Presumibilmente Cesare riformò il sistema anche in altre province orientali seguendo i medesimi criteri. Determinante perciò la funzione della città, al punto che, laddove l’organizzazione cittadina era manchevole, era stato necessario (o addirittura indispensabile) conservare l’antico sistema dell’appalto[27]. Anche solo questo basterebbe a dimostrare in modo inequivocabile che la città con la sua struttura amministrativa era fondamentale pure nell’organizzazione tributaria dell’impero, almeno fino a quando Roma non ebbe a disposizione una struttura burocratica così radicata da poter fare a meno degli organi cittadini.

Gran parte delle fonti sulle pactiones in nostro possesso riguarda l’imposta fondiaria, ma la stessa pratica poteva essere adottata anche per le imposte indirette, quali scriptura e portorium.

Proprio in relazione all’imposta doganale, il regolamento asiano, trasmesso per via epigrafica dal cd. Monumentum Ephesenum[28], è una testimonianza inequivocabile che la struttura cittadina spesso sostituiva gli apparati delle compagnie di publicani, dove la presenza di portitores fosse scarsa o addirittura inesistente.

Alle linee 40-42 (§16) della legge doganale d’Asia è prescritto infatti che, qualora in un luogo non ci sia né il pubblicano, né il suo procuratore, si è autorizzati a recarsi nella città più vicina e a dichiarare la propria merce a chi in essa ha la massima carica[29]. Commercianti e viaggiatori che non trovavano il doganiere al suo posto si rivolgevano, dunque, al massimo magistrato della città più vicina e facevano a lui la propria dichiarazione (per iscritto: il verbo usato è ἀπογράφω). A questo punto il magistrato doveva necessariamente fornire una qualche prova dell’avvenuta dichiarazione, per evitare che ad un successivo controllo i mercanti potessero incorrere nell’accusa di contrabbando. È perciò evidente che il magistrato locale aveva a propria disposizione un ufficio in cui erano registrate le merci che avevano superato il confine e che erano state a lui dichiarate, e inoltre doveva fornire dei sigilli o qualche altro tipo di documento attestante la regolarità della condotta del dichiarante.

Il ruolo delle autorità locali nella riscossione di una imposta “statale”, cioè appaltata nella capitale, a societates romane e che andava a vantaggio delle tesoro di Roma, non era di secondo piano; anzi mi sembra abbastanza plausibile che la dichiarazione doganale avvenisse più spesso al cospetto delle autorità cittadine che davanti gli appositi portitores. Allo stato è difficile stabilire se in tal caso il magistrato si limitasse a ricevere la dichiarazione oppure riscuotesse anche il dovuto.

Una ricca documentazione epigrafica (iscrizioni di Myra[30] e di Andriake[31]) ci informa inoltre sull’attivo coinvolgimento delle città nella riscossione dell’imposta doganale anche nella confinante provincia di Licia. In entrambe le province l’aliquota è del 2,5% del valore delle merci trasportate (una quadragesima), ma in Asia il portorium era appaltato dalle autorità romane ai pubblicani, che poi versavano le rate previste dall’appalto all’erario; in Licia la riscossione doganale veniva gestita, sempre attraverso il sistema dell’appalto, dalla lega licia (κοινόν) con l’attivo coinvolgimento delle città. Al fisco romano veniva versata, ogni anno, una somma forfettaria[32].

In particolare quelli che portavano merci in una città licia[33] da territori esterni alla provincia dovevano dichiararle all’ufficio doganale di questa città e pagare l’imposta del 2,5% solo su quei beni che fossero venduti nella stessa località. La città, a sua volta, avrebbe provveduto a mandare annualmente una somma prestabilita al koinón. Evidentemente la città riscuoteva il portorium in modo autonomo, ma per questo versava una somma forfettaria alla lega licia. Se qualcuno poi esportava in un altro centro della Licia doveva pagare il dazio di esportazione del 2,5% ai pubblicani della lega licia. In sostanza la singola città riscuoteva l’imposta doganale per quota, ma pagava alla cassa federale una somma forfettaria; a sua volta anche il koinón provinciale versava ogni anno al fisco romano un importo prestabilito. È un esempio chiaro dell’uso di comunità locali per riscuotere un’imposta imperiale, peraltro con la possibilità per la città di gestire in modo autonomo la riscossione, dal momento che al governo centrale interessava solo che la quota pattuita arrivasse regolarmente.

Oltre a svolgere funzioni di “mediazione” per le contribuzioni che andavano alla cassa di Roma, le città imponevano e riscuotevano imposte a proprio vantaggio, servendosi del proprio personale, anche se con il permesso e sotto il controllo di Roma[34]. Si tratta di una questione complessa, in primo luogo perché non è sempre possibile distinguere le imposte “imperiali” da quelle “municipali”[35]. Inoltre abbiamo numerose testimonianze per le imposte indirette (dazi, imposte di mercato o per l’uso di servizi urbani), ma esistono dubbi sull’esistenza di una tassazione municipale diretta[36].

Per l’età repubblicana Cicerone fornisce, seppure indirettamente, alcune informazioni sulle imposte locali. Nell’orazione in difesa di Lucio Valerio Flacco, accusato di repetundae dai provinciali d’Asia, riporta (per contestarlo) un passo della deposizione testimoniale delle città asiane[37]. Queste lamentano che in aerario nihil habent civitates, nihil in vectigalibus. Il senso di questa espressione si trae dalle successive parole di Cicerone: «due sono i modi di raccogliere denaro, o con il prestito, o con il tributo». Nelle casse cittadine non ci sono fondi e nessuna entrata ci si può aspettare dai vectigalia municipali, da intendersi come imposte municipali, visto l’esplicito richiamo ciceroniano al tributum[38].

Ai tributi civici fa riferimento Cicerone anche nella ben nota lettera al fratello Quinto[39], auspicando che le spese e le imposte delle comunità siano ripartite in modo equo tra tutti coloro che abitano il territorio[40].

 

Cicero, ad Q.fr. 1.1.25: sumptus et tributa civitatum ab omnibus qui earum civitatum fines incolant tolerari aequabiliter.

 

Nessuno di questi passi chiarisce di quali imposte si trattasse[41]; quanto alla riscossione generalmente si ricorreva ad appaltatori locali che operavano in provincia a fianco dei pubblicani romani. Nell’epistola appena citata Cicerone stabilisce un confronto tra le due categorie e rivendica che i pubblicani greci non erano più moderati nel riscuotere le imposte rispetto a quelli romani.

 

Cicero, ad Q.fr. 1.1.33: non esse autem leniores exigendis vectigalibus Graecos quam nostros publicanos hinc intellegi potest[42].

 

Più consistenti le informazioni che possediamo per i dazi municipali, che sono il segno non solo di un’autonoma capacità di imposizione e riscossione dell’imposta da parte della città, ma anche di un privilegio concesso a questa dall’autorità centrale.

Quando Roma conquistava un territorio, in linea di massima usava la struttura di uffici doganali presenti nella regione, sfruttando a vantaggio delle proprie casse tali rendite. Questo accadeva in modo particolare nelle regioni orientali, dove l’uso di riscuotere portoria era affermato ormai da secoli; invece nelle province occidentali per lo più furono i Romani stessi a creare una rete di uffici doganali[43]. Forse è anche per tale motivo che gli esempi di città che gestivano autonomamente le dogane sono localizzati soprattutto in Oriente. In queste aree i Romani concessero ad alcune città, che potevano vantare dei meriti nei confronti dell’autorità centrale, di conservare le proprie dogane e di sfruttarle a proprio vantaggio.

Tuttavia, anche quando vennero mantenuti i dazi municipali, Roma garantì i propri cittadini o alcune categorie (commercianti, publicani), sottraendoli all’obbligo di pagare tale imposta.

Un caso tipico in questo senso è Termessus Maior (in Pisidia), che nel 70 a.C. circa, in virtù della lex Antonia de Termessibus[44], riottenne alcuni privilegi posseduti dalla città nel 91 a.C. e con buona probabilità soppressi da Silla.

La lex, parzialmente conservata da un testo epigrafico[45], stabilisce che i cittadini di Termessus e i loro figli da questo momento saranno liberi e alleati del popolo romano (linea 7: leiberi amicei socieique populi Romani sunto), potranno usare le proprie leggi (linea 8: eique legibus sueis ita utunto), verranno reintegrati nei loro possessi (territoriali e non) e soprattutto verranno loro resi beni perduti in conseguenza della guerra mitridatica; infine non potranno essere impiantati a Termessus i quartieri invernali per le truppe. Vengono ripristinate tutte le leggi e tutti gli accordi esistenti all’epoca del consolato di Lucio Marcio e Sesto Iulio. Si tratta di un vero e proprio ritorno allo status quo ante, a voler cancellare tutte le conseguenze del conflitto mitridatico. L’aspetto più significativo, in rapporto al tema che stiamo trattando, è la possibilità concessa alla comunità di Termessus di riscuotere a proprio vantaggio i portoria terrestri e marittimi, tranne che dai publicani del popolo romano:

 

quam legem portorieis terrestribus maritumeisque / Termenses Maiores P{h}isidae capiundeis intra suos / fineis deixserint, ea lex ieis portorieis capiundeis / esto, dum nei quid portori ab ieis capiatur, quei publica / populi Romani vectigalia redemptu habebunt; quos / per eorum fineis publicani ex eo vectigali trasportabunt (Col. II, linee 31-36)[46].

 

L’autonomia politica e amministrativa dall’autorità romana riconosciuta agli abitanti di Termessus si accompagna in questo caso ad un’autonomia economica e doganale[47].

In Asia lo status di alleato di Roma e contemporaneamente il diritto di disporre a proprio piacimento dei dazi doganali (λιμένες) erano già stati concessi a Stratonicea nell’81 a.C.[48]. Anche in questo caso l’autonomia doganale è strettamente connessa con il diritto di usare le proprie leggi e con la condizione di civitas alleata[49].

All’epoca augustea risale un ulteriore esempio di autonomia doganale concessa ad una città d’Asia: Alessandria Troade, che da Augusto aveva ricevuto il titolo di colonia Augusta Troas[50], molto probabilmente ottiene da lui lo ius Italicum[51]. Nel 12 a.C. i consoli concedono alla città (o semplicemente confermano un privilegio già acquisito in precedenza) la possibilità di riscuotere da sé il portorium nei propri confini, escludendo i pubblicani, come si legge nella legge doganale d’Asia (§ 44, ll. 103-105)[52].

La città, dunque, non viene dichiarata immune dal dazio, ma beneficiaria dei proventi dell’imposta doganale[53]. L’espressione che conclude il §44 dell’iscrizione di Efeso «il resto secondo la legge» non lascia dubbi sull’interpretazione delle concessioni: la clausola non implica che i publicani da questo momento non saranno più presenti sul territorio, ma piuttosto che quella stazione era ora gestita a vantaggio delle casse cittadine[54].

Tale documento è fondamentale per capire le convivenza tra imposte locali e imposte “centrali”: nel momento in cui viene riconosciuto alla città il privilegio di sfruttare a proprio vantaggio la stazione doganale, i proventi di questa smettono naturalmente di andare alle casse di Roma.

Pur mantenendosi significativi esempi di autonomia, nel principato si accentuano anche forme di controllo e di ingerenza del potere centrale sulle finanze locali.

Le stesse concessioni di privilegi tributari a singoli individui[55] o a specifiche categorie[56] potevano risultare come una minaccia per le casse dalle comunità. L’imperatore, infatti, poteva accordare l’immunità non solo dalle imposte riscosse dal governo centrale, ma anche da quelle che in linea teorica erano gestite in modo del tutto indipendente dalle città[57]. A conferma di ciò sta la circostanza che spesso le comunità tentarono di salvaguardare i propri introiti, chiedendo ed ottenendo che il conferimento di cittadinanza romana non comportasse anche l’immunità dalle imposte locali[58].

Più in generale è lo stesso potere di istituire e riscuotere imposte municipali che viene ridimensionato, sottoposto alla valutazione dell’autorità centrale.

Vespasiano, ad esempio, nel 78 d.C. confermò con un rescritto[59] agli abitanti di Sabora in Spagna il diritto di riscuotere i propri vectigalia[60], privilegio che era stato già concesso loro da Augusto; l’imperatore flavio chiarisce anche che nel caso in cui la città volesse imporre nuovi vectigalia, doveva rivolgersi prima al proconsole[61] e poi attraverso questi chiedere l’autorizzazione all’imperatore:

 

vectigalia, quae ab divo Aug. accepisse dicitis, custodio; si qua nova adicere voltis, de his procos. adire debebetis, ego enim nullo respondente constituere nil possum.

 

Il documento dimostra che dal governo centrale dipendeva non solo la possibilità di creare nuove imposte locali, ma anche la conferma di quelle già esistenti[62].

Pur con queste crescenti limitazioni all’autonomia economico-tributaria, le città (e le élites cittadine) conservarono per tutto il principato un ruolo chiave nell’organizzazione delle finanze imperiali[63]. Anche da questo punto di vista, dunque, l’immagine dell’impero romano come impero di città suggerita da Elio Aristide è corrispondente al vero; un’azione convergente di organi amministrativi centrali e amministrazioni cittadine consente infatti ai Romani di tenere sotto controllo il territorio in due modi, da Roma e dalle comunità locali[64].

L’autonomia lasciata ai centri urbani, in conclusione, faceva anche e soprattutto gli interessi del governo centrale, perché era lo strumento con cui Roma controllava il suo esteso territorio.

 

 



 

[Un evento culturale, in quanto ampiamente pubblicizzato in precedenza, rende impossibile qualsiasi valutazione veramente anonima dei contributi ivi presentati. Per questa ragione, gli scritti di questa parte della sezione “Memorie” sono stati valutati “in chiaro” dal Comitato promotore del XXXVII Seminario internazionale di studi storici “Da Roma alla Terza Roma” (organizzato dall’Unità di ricerca ‘Giorgio La Pira’ del CNR e dall’Istituto di Storia Russa dell’Accademia delle Scienze di Russia, con la collaborazione della ‘Sapienza’ Università di Roma, sul tema: LE CITTÀ DELL’IMPERO DA ROMA A COSTANTINOPOLI A MOSCA) e dalla direzione di Diritto @ Storia]

 

[1] Il rapporto tra governo centrale romano e città dell’impero è stato al centro di numerose opere di illustri studiosi, che da prospettive diverse e con differenti valutazioni esaminano il ruolo e il grado di autonomia delle comunità cittadine. Per un inquadramento generale del problema e per la principale bibliografia sul tema cfr. D. NÖRR, Imperium und Polis in der höhen Prinzipatszeit, München 1969; R. BERNHARDT, Polis und römische Herrschaft in der späten Republik (149-31 v.Chr.), Berlin-New York 1985; L. CRACCO RUGGINI, La città imperiale, in Storia di Roma IV. Caratteri e morfologie, direzione di A. Schiavone, Torino 1989, 201 ss.; più di recente, per l’area orientale, J. FOURNIER, Communautés locales et pouvoir central dans l’Orient romain. Sources et problématiques historiques, in Communautés locales et pouvoir central dans l’Orient hellénistique et romain, sous la direction de Chr. Feyel, J. Fournier, L. Graslin-Thomé, F. Kirbihler, Nancy 2012, 377 ss. Mi fa piacere ricordare in particolare il volume di T. SPAGNUOLO VIGORITA, Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell’impero romano, Napoli 1996, un’opera con «origine e destinazione didattica», che presenta in modo chiaro ed esaustivo la questione. È per me anche l’occasione per tornare a ricordare un grande maestro.

 

[2] T. SPAGNUOLO VIGORITA, Città e impero, cit., 34. Analogamente L. CRACCO RUGGINI, La città imperiale, cit., 204: «le civitates [...] costituirono per così dire le cellule dello sterminato tessuto territoriale dell’impero, furono la rete capillare insostituibile dell’organizzazione amministrativa e finanziaria dello stato romano».

 

[3] Aelius Aristides, Orationes 26 (Keil); J.H. OLIVER, The Ruling Power. A Study of the Roman Empire in the Second Century after Christ through the Roman Oration of Aelius Aristides, in Transactions of the American Philosophical Society, n.s. 43, 1953, 875 ss. Per la datazione: L. PERNOT, Éloges grecs de Rome, Paris 1997, 163 ss. Per un inquadramento dell’opera: P. DESIDERI, La romanizzazione dell’Impero, in Storia di Roma II.2. L’impero mediterraneo. I principi e il mondo, direzione di A. Schiavone, Torino 1991, 587 ss.; F. FONTANELLA, The Encomium on Rome as a Response to Polybius’ Doubts about the Roman Empire, in Aelius Aristides between Greece, Rome, and the Gods, edited by W.V. Harris, B. Holmes, Leiden-Boston 2008, 203 ss.

 

[4] Aelius Aristides, Eis Romen 59-60: τοῦτο δὴ καὶ πολὺ μάλιστα πάντων ἄξιον ἰδεῖν καὶ θαυμάσαι, τὴν περὶ τὴν πολιτείαν καὶ τὴν τῆς διανοίας μεγαλοπρέπειαν, ὡς οὐδὲν ἐοικὸς αὐτῇ τῶν πάντων. διελόντες γὰρ δύο μέρη πάντας τοὺς ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, τοῦτο δ᾽εἰπὼν ἅπασαν εἴρηκα τὴν οἰκουμένην, τὸ μὲν χαριέστερόν τε καὶ γενναιότερον καὶ δυνατώτερον πανταχοῦ πολιτικὸν καὶ ὁμόφυλον πᾶν ἀπεδώκατε, τὸ δὲ λοιπὸν ὑπήκοόν τε καὶ ἀρχόμενον. καὶ οὔτε θάλαττα διείργει τὸ μὴ εἶναι πολίτην οὔτε πλῆθος τὰς ἐν μέσῳ χώρας, οὐδ᾽ Ἀσία καὶ Εὐρώπη διῄρηται ἐνταῦθα· πρόκειται δ᾽ἐν μέσῳ πᾶσι πάντα· ξένος δ᾽οὐδεὶς ὅστις ἀρχῆς πίστεως ἄξιος ... Le traduzioni di questo brano e dei successivi sono tratte da Elio Aristide, A Roma, traduzione e commento di F. Fontanella, introduzione di P. Desideri, Pisa 2007.

 

[5] T. SPAGNUOLO VIGORITA, Città e impero, cit., 30 ss. Sul significato di autonomia cittadina nell’impero romano cfr. F. JACQUES, Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l’Occident romain (161-244), Roma 1984, v ss.

 

[6] καὶ δὴ καὶ φαίη τις ἂν ἐκείνους μὲν οἷον ἐρημίας καὶ φρουρίων βασιλεῖς γεγονέναι, ὑμᾶς δὲ πόλεων ἄρχοντας μόνους.

 

[7] τοὺς μὲν ἀρίστους καὶ πάλαι ἡγεμόνας ἐλευθέρους καὶ αὐτονόμους ἀφιέντες αὐτῶν.

 

[8] T. SPAGNUOLO VIGORITA, Città e impero, cit., 33.

 

[9] P. DESIDERI, Scrittura pubblica e scritture nascoste, in Elio Aristide, A Roma, traduzione e commento di F. Fontanella, cit., 9.

 

[10] Sicuramente nel corso del II secolo d.C. si è persa, o almeno fortemente attenuata, l’estrema varietà nell’organizzazione delle comunità urbana. Come rivela il noto discorso di Adriano, riportato da Gellius, N.A. 16.13, «nel II secolo d. C., il processo di uniformizzazione dei diversi statuti giuridici cittadini era già avanzato, mentre appariva smarrito il significato politico che, almeno dapprincipio, era stato implicito nel sottile gioco di autonomie e di graduate integrazioni nella romanità imperiale» (L. CRACCO RUGGINI, La città imperiale, cit., 211). Sul tema mi permetto di rimandare a quanto scritto in G.D. MEROLA, Suis moribus legibusque uti, in Città e diritto. Studi per la partecipazione civica. Un «Codice» per Curitiba, a cura di D. D’Orsogna, G. Lobrano, P.P. Onida, Napoli 2017, 207 ss. Una severa critica all’utilizzo del passo gelliano come prova dell’autonomia normativa dei municipi romani si può leggere in M. TALAMANCA, Aulo Gellio ed i ‘municipes’. Per un’esegesi di ‘noctes Atticae’ 16.13, in Gli Statuti Municipali, a cura di L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba, Pavia 2006, 443 ss.

 

[11] Rostovtzeff definisce l’orazione A Roma «il miglior quadro generale dell’Impero romano nel secondo secolo, il più particolareggiato e il più completo che possediamo»: M. ROSTOVTZEFF, Storia economica e sociale dell’impero romano, trad. it. di G. Sanna, a cura di A. Marcone, Milano 2003, 181.

 

[12] Cfr. P. GARNSEY, R. SALLER, The Roman Empire. Economy, Society and Culture, sec. ed., Oakland 2015, 35 ss.

 

[13] T. SPAGNUOLO VIGORITA, Città e impero, cit., 35: «Forse i Romani [...] furono indotti dalla loro stessa storia ad affidare i compiti amministrativi dell’impero ad un ordito di poleis e civitates». In questa direzione porta Elio Aristide, secondo cui Roma è nata come polis e tale è rimasta, benché i confini del suo territorio si siano enormemente estesi.

 

[14] E. LO CASCIO, Le tecniche dell’amministrazione, in Storia di Roma II.2, cit., 181 ss. (ora in ID., Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana, Bari 2000, 70 ss.).

 

[15] G.D. MEROLA, L’amministrazione del principato, in Storia d’Europa e del Mediterraneo, sezione Il Mondo Antico. VI. L’ecumene romana, direzione di A. Barbero, a cura di G. Traina, Roma 2009, 515 ss.

 

[16] I curatores erano visti come burocrati che dovevano controllare la vita economica della città: in tal senso vanno ad es. Mommsen, Liebenam, Kornemann, per citare solo i nomi piú illustri. In epoca piú recente si può ricordare F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, IV/2, 2a ed., Napoli 1975, 694 s., che inquadra l’istituzione dei curatores rei publicae «in quella tendenza di centralizzazione burocratica, che fu caratteristica dell’impero». Ma cfr. F. JACQUES, Le privilège de liberté, cit., passim, che rivendica la permanenza di forme di autonomia cittadina anche dopo Marco Aurelio e ben oltre.

 

[17] G. CAMODECA, Ricerche sui curatores rei publicae, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II.13, Berlin-New York 1980, 453 ss.; W. ECK, L’Italia nell’Impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale, trad. it. di K. Fabian e S. Strassi, Bari 1999, 195 ss.

 

[18] L. CRACCO RUGGINI, La città imperiale, cit., 203.

 

[19] L. CRACCO RUGGINI, La città imperiale, cit., 204.

 

[20] Che l’autorità romana intervenisse ogniqualvolta ne sentisse la necessità, lo attesta lo stesso Aelius Aristides, Eis Romen 67: εἰ δέ που πόλις δι᾽ὑπερβολὴν μεγέθους ὑπερῆρκε τὸ δύνασθαι σωφρονεῖν καθ᾽αὑτὴν, οὐδὲ τούτοις ἐφθονήσατε τῶν ἐπιστησομένων τε καὶ διαφυλαξόντων, «se una città, a causa della sua eccessiva grandezza, ha in qualche modo oltrepassato la capacità di autogovernarsi saggiamente, non rifiutate certo di inviare presso di loro chi possa governarla e proteggerla».

 

[21] Ho già affrontato il tema in G.D. MEROLA, Autonomia locale - governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiane, Bari 2001, 101 ss.

 

[22] Si intende cioè esaminare non la concessione fatta ad alcune città di forme di esenzione dal pagamento delle imposte, ma i casi di autonoma gestione delle entrate tributarie da parte delle comunità cittadine.

 

[23] In generale sulle societates publicanorum si veda M.R. CIMMA, Ricerche sulle società di publicani, Milano 1981.

 

[24] Cfr. M. GENOVESE, Gli interventi edittali di Verre in materia di decime sicule, Milano 1999, part. 40 ss.

 

[25] Il periodo sillano rappresentò un’anticipazione, per quanto non duratura, del pieno coinvolgimento delle città nell’organizzazione tributaria dell’area in sostituzione dei publicani; cfr. P.A. BRUNT, Sulla and the Asian Publicans, in Latomus, 19, 1956, 17 ss. (ora in ID., Roman Imperial Themes, Oxford 1990, 1 ss.).

 

[26] Cassius Dio 42.6.3; Appianus, Bell.Civ. 5.4.19; Plutarchus, Caes. 48.1. Cfr. G.D. MEROLA, Il sistema tributario asiano tra repubblica e principato, in Mediterraneo Antico 4.2, 2001, 459 ss.; le conclusioni di questo contributo sono state riprese e, in parte, modificate in EAD., Augusto, le imposte, le province, in Maia 68.2, 2016, 321 ss.

 

[27] Così sostiene P.A. BRUNT, Publicans in the Principate, in ID., Roman Imperial Themes, cit., 390.

 

[28] L’iscrizione è stata pubblicata nel 1989 da H. ENGELMANN, D. KNIBBE, Das Zollgesetz der Provinz Asia, in Epigraphica Anatolica, 14, 1989, 1 ss. Il documento è stato riedito nel 2008 ad opera di un’équipe internazionale: The Customs Law of Asia, ed. by M. Cottier et alii, Oxford 2008.

 

[29] ἐὰν μήτε τελώνης μήτε ἐπίτροπος κατὰ τοῦτον τὸν νόμον ᾖ αὐτόθι, ὧι τις προσφωνήσῃ [καὶ ἀπογράψηται πρὸ τοῦ εἰσάγειν, ἐὰν] τοῦτο ὑπάρχῃ, ἥτις ἂν πόλις ἤγγιστα ἐκείνωι τῶι ᾖ, παρὰ τῶι ἐν αὐτῇ τὴν μεγίστην ἀρχὴν ἔχοντι ἀπογραφέστωσαν [ὡς κατὰ τὸν νόμον δεῖ].

 

[30] M. WÖRRLE, Zwei neue Griechische Inschriften aus Myra zur Verwaltung Lykiens in der Kaiserzeit, in Myra. Eine lykische Metropole in antiker und byzantinischer Zeit, hrsg. von J. Borchhardt, Berlin 1975, 286 ss.; C. MAREK, Die Inschriften von Kaunos, München 2006, 201 s.

 

[31] B. TAKMER, Lex Portorii Provinciae Lyciae. Ein Vorbericht über die Zollinschrift aus Andriake aus neronischer Zeit, in Gephyra, 4, 2007, 165 ss.

 

[32] Da ultimo sul tema M. MAIURO, Portorium Lyciae I. Fiscus Caesaris, lega licia e pubblicani, in Mediterrαneo Antico 19, 2016, 263 ss. Si v. anche C. MAREK, Stadt, Bund und Reich in der Zollorganisation des kaiserzeitlichen Lykien. Eine neue Interpretation der Zollinschrift von Kaunos, in Staatlichkeit und politisches Handeln in der römischen Kaiserzeit, hrsg. von H.-U. Wiemer, Berlin-New York 2006, 107 ss.; G.D. MEROLA, Leggi doganali d’Asia: testi a confronto, in Mediterraneo Antico 16, 2013, 455 ss.

 

[33] Questo avveniva sicuramente nella città di Myra e si ipotizza anche nelle altre città licie.

 

[34] Le entrate principali per le città erano indubbiamente quelle che venivano dall’affitto delle terre civiche, cui si aggiungevano le dotazioni in denaro e in epoca imperiale i munera dei magistrati. Su questi e sugli altri strumenti finanziari a disposizione delle comunità urbane si veda il volume Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente, Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain (Rome, 27-29 mai 1996), Rome 1999.

 

[35] Risulta cioè difficile distinguere quali delle imposte riscosse in una città andassero effettivamente nelle casse della città stessa e quante invece fossero destinate a Roma, come già sottolineava W. LIEBENAM, Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche, Leipzig 1900, 21. Analogamente J. FRANCE, Les revenus douaniers des communautés municipales dans le monde romain (république et haut-empire), in Il capitolo delle entrate, cit., 98.

 

[36] W. LIEBENAM, Städteverwaltung, cit., 21; L. CRACCO RUGGINI, La città imperiale, cit., 240. Per imposte dirette intendo quelle che gravano sulla persona e sul patrimonio (tributum soli e tributum capitis), per imposte indirette quelle sui consumi e sugli scambi (in primo luogo il portorium, ma anche imposte sulle vendite, scriptura, etc.). Tale uso è contestato da W. ECK, L’Italia nell’impero romano, cit., 137 nt. 108, secondo cui non si possono mai definire indirette le imposte versate direttamente dagli interessati agli incaricati alla riscossione (cosicché in epoca moderna sono indirette, a suo avviso, le tasse sul tabacco o sugli olii minerali). In effetti, come rilevato da J. FRANCE, Les revenus, cit., 95, la nozione di imposte “indirette” non esisteva tra gli antichi, che assimilavano queste imposte alle rendite tratte dalle proprietà della città e dall’esercizio della sovranità.

 

[37] Cicero, pro Flac. 9.20: ‘in aerario nihil habent civitates, nihil in vectigalibus’. Duae rationes conficiendae pecuniae, aut versura aut tributo. La frase è stata posta tra virgolette a partire da Freuchtel: sarebbe una citazione dalle deposizioni testimoniali delle città greche nel processo contro Flacco, cfr. Le orazioni di Marco Tullio Cicerone, a cura di G. Bellardi, II, Torino 1981, 1048.

 

[38] Si può ipotizzare, ma si tratta solo di una suggestione, che il ricorso all’appalto aveva reso disponibile in anticipo una somma che era stata già consumata, per cui dalle imposte locali non ci si poteva attendere altro. Tale interpretazione è stata suggerita da un altro passo ciceroniano (ad Att. 5.16.2): cfr. G.D. MEROLA, Autonomia locale, cit., 115 s.

 

[39] La lettera risale alla fine del 60 o più probabilmente agli inizi del 59 a.C. Marco Tullio Cicerone fornisce al fratello Quinto, all’epoca proconsole in Asia, consigli per l’amministrazione della provincia; la sua epistola, perciò, si rivela un breve trattato sui compiti del governatore provinciale (senza però perdere la connotazione personale). Cfr. L.-A. CONSTANS, in Cicéron, Correspondance. Tome I, Paris 1969, 186 ss.; D.R. SHACKLETON BAILEY, Cicero: Epistulae ad Quintum fratrem et M. Brutum, Cambridge 1980, 147.

 

[40] L’auspicio si inserisce in un elenco di provvedimenti che – se realizzati – potevano contribuire a rendere felici (beatissimi) i popoli provinciali.

 

[41] I termini tributum e vectigal, sono spesso usati come sinonimi e questo non contribuisce a fare chiarezza. Sui vari significati di vectigal cfr. D. NONNIS, C. RICCI, Vectigalia municipali ed epigrafia: un caso dall’Hirpinia, in Il capitolo delle entrate, cit., 54 ss.

 

[42] A conferma di tale affermazione Cicerone porta quanto di recente era avvenuto alle comunità che Silla aveva reso tributarie di Rodi: gli abitanti di Caunus e delle isole attributae a Rodi chiesero al Senato di pagare il vectigal ai Romani piuttosto che ai Rodii (Cicero, ad Q.fr. 1.1.33). Rimane incerto a quale imposte Cicerone facesse riferimento con vectigalia (locali o imperiali). Secondo Rostovzev, Cicerone parlava in generale, «senza fare distinzione tra imposte regie e imposte civiche»: M. ROSTOVZEV, Storia economica e sociale del mondo ellenistico, trad. it. M. Liberanome, III, Firenze 1980, 41 nt. 87. 

 

[43] Sul tema ancora fondamentale l’opera di S.J. DE LAET, Portorium. Étude sur l’organisation douanière chez les Romains, sourtout à l’époque du Haut-Empire, Brugge 1949. 

 

[44] CIL I, 2a ed., 589 = ILS 38 = FIRA I, 2a ed., 11, e infine testo e commento di J.L. FERRARY, in Roman Statutes, ed. by M.H. Crawford, London 1996, nº 19. Cfr. S.J. DE LAET, Portorium, cit., 95 s.; J.L. FERRARY, La Lex Antonia de Termessibus, in Athenaeum 63, 1985, 419 ss. 

 

[45] Il testo epigrafico originariamente doveva occupare cinque tavole; oggi rimane una sola tavola, conservata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, con sei capitoli (e l’inizio del settimo) iscritti su due colonne. 

 

[46] Nel testo si fa menzione sia di insulae (col. I linea 15), sia di portoria marituma (col. II linea 31), ma Termessus era all’interno e non raggiungeva il mare. Le possibili spiegazioni sono due: o Termessus aveva dei possedimenti anche sulla costa (la qual cosa mi sembra plausibile) oppure questa è una formula standard, che non è stata perfettamente adattata al caso di Termessus (l’ipotesi più probabile secondo Ferrary).

 

[47] Sul rapporto tra condizione giuridica della città e immunità tributaria si rimanda agli studi di R. BERNHARDT, Die Immunitas der Freistädte, in Historia 29, 1980, 190 ss.; ID., Immunität und Abgabenpflichtigkeit bei römischen Kolonien und Munizipien in den Provinzen, in Historia 31, 1982, 343 ss.

 

[48] Cfr. OGIS 441 (= RDGE 18), linee 93-97; 101-103. Su di un unico monumento sono stati iscritti 5 diversi documenti, con un argomento comune: gli onori e i privilegi concessi dai Romani agli abitanti della città asiatica. La ripetuta menzione della dittatura di Silla e altri elementi cronologici interni rendono altamente probabile che il documento risalga all’anno 81 a.C. Dal testo epigrafico si evince che Stratonicea fu ricompensata in questo modo per la lealtà dimostrata a Roma durante la prima guerra contro Mitridate.

 

[49] Cfr. S.J. DE LAET, Portorium, cit., 93 s.

 

[50] U. LAFFI, La colonia augustea di Alessandria di Troade, in Colonie romane nel mondo greco, a cura di G. Salmeri, A. Raggi, A. Baroni, Roma 2004, 151 ss. (= ora in U. LAFFI, Colonie e municipi nello stato romano, Roma 2007, 151 ss.). 

 

[51] D. 50.15.7 (Gaius libro sexto ad legem Iuliam et Papiam), D. 50.15.8.9 (Paulus libro secundo de censibus). Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, Gaio e l’ius Italicum di Alessandria Troade, in Ars iuris. Festschrift für Okko Behrends zum 70. Geburtstag, hrsg. von M. Avenarius, R. Meyer-Pritzl, C. Möller, Göttingen 2009, 507 ss. (ora in T. SPAGNUOLO VIGORITA, Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano, Napoli 2013, 475 ss.).

 

[52] Linee 103-105: Πόπλιος Σουλπίκιος Κουιρεῖνος, Λούκιος Οὐάλγιος | [Ῥούφος ὕπατοι πρ]οσεθήκαν. τέλος κατὰ θάλασσαν καὶ κατὰ γῆν εἰσαγωγῆς καὶ ἐξαγωγῆς ἐντὸς ὅρων καὶ λιμένων Ἀποικίας Σεβαστῆς Τρωάδος ὑπε|[... ἀ]ποικία αὕτη καρπεύηται. τὰ λοιπὰ κατὰ τὸν νόμον. 

 

[53] Cfr. C. NICOLET, Le Monumentum Ephesenum et la délimitation du portorium d’Asie, in Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de l’École Française de Rome. Antiquité 105.2, 1993, 943. 

 

[54] Meno probabile l’altra interpretazione suggerita, secondo cui con tale disposizione si esentavano i beni diretti verso e da Alessandria dal pagamento della dogana. 

 

[55] Ottaviano, ad esempio, richiamandosi alla lex Munatia Aemilia del 42 a.C., attribuì a Seleuco di Rhosos e alla sua famiglia la cittadinanza e l’immunità su tutti i beni (FIRA I, 2a ed., 55 = RDGE 58, II linee 10-11 e 20-21). Cfr. A. RAGGI, Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell’Oriente greco in età tardo-repubblicana, Pisa 2006.

 

[56] Immunità, cittadinanza e privilegi furono concessi ai veterani da Ottaviano (FIRA I, 2a ed., 56) e poi da Domiziano (FIRA I, 2a ed., 76). Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, Cittadini e sudditi tra II e III secolo, in Storia di Roma III.1. L’età tardoantica. Crisi e trasformazioni, direzione di A. Schiavone, Torino 1993, 16, 21 s.; A. RAGGI, Seleuco di Rhosos, cit., 223 ss.

 

[57] Non si prende in considerazione in questo contributo l’immunità doganale conferita ad alcune comunità, di cui pure esistono attestazioni, perché si trattava di un privilegio molto ambito, ma che non comportava una gestione autonoma da parte delle città stessa. Per questo aspetto, mi permetto di rimandare a quanto già scritto in G.D. MEROLA, Autonomia locale, cit., 122 ss.

 

[58] Questa è la richiesta di Mitilene a Cesare, RDGE 26, col. b linee 26 ss.; e tale è la preoccupazione di Augusto nel 7-6 a.C., J.H. OLIVER, Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri, Philadelphia 1989, nr. 10; cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, Cittadini e sudditi, cit., 16. 

 

[59] CIL II.1423 = ILS 6092 = FIRA I, 2a ed., 74, linee 10-15. Un esame di questo documento, in connessione con le altre attestazioni di vectigalia in Spagna è stato effettuato da P. LE ROUX, Vectigalia et revenus des cités en Hispanie au Haut-Empire, in Il capitolo delle entrate, cit., 156 ss.

 

[60] W. LIEBENAM, Städteverwaltung, cit., 22, si diceva incerto se i vectigalia qui citati fossero da annoverarsi tra le diverse testimonianze che possediamo sui diritti doganali delle città oppure si riferissero ai proventi dei possessi fondiari. Per D. NONNIS, C. RICCI, Vectigalia municipali ed epigrafia, cit., 55, i vectigalia di Sabora sono canoni pagati per l’affitto di fondi della comunità.

 

[61] La Betica è una provincia del popolo, è forse questo il motivo per cui Vespasiano dice di non poter concedere l’istituzione di nuove imposte locali senza aver ascoltato il parere del proconsole. Probabilmente ancora in età flavia si tende a mantenere, almeno formalmente, un certo rispetto per le aree di competenza del Senato; oppure, più semplicemente, l’affermazione era determinata dalla consapevolezza che il governatore aveva maggiori informazioni. 

 

[62] In questo campo l’ingerenza imperiale si accentua ulteriormente nei secoli successivi, arrivando ad escludere del tutto la possibilità per le città di creare nova vectigalia e attribuendo questo potere solo all’imperatore, con un forte ridimensionamento anche del ruolo del governatore. Ne sono testimonianza le costituzioni conservate sotto il titolo 4.62 del Codice di Giustiniano (rubricato ‘vectigalia nova institui non posse’) e il frammento di Ermogeniano tradito in D. 39.4.10 (Hermogenianus libro quinto epitomarum): Vectigalia sine imperatorum praecepto neque praesidi neque curatori neque curiae constituere nec praecedentia reformare et his vel addere vel deminuere licet. Cfr. A. TRISCIUGLIO, Studi sul crimen ambitus in età imperiale, Milano 2017, 49 ss. 

 

[63] Sul ruolo delle città nell’organizzazione finanziaria dell’impero dopo le riforme dioclezianee cfr. G. BRANSBOURG, Fiscalité impériale et finances municipales au IVe siècle, in Antiquité tardive 16, 2008, 255 ss.

 

[64] Aelius Aristides, Eis Romen 64: ἀλλ᾽οἱ ἑκασταχόθεν μέγιστοι καὶ δυνατώτατοι τὰς ἑαυτῶν πατρίδας ὑμῖν φυλάττουσι· καὶ διπλῇ τὰς πόλεις ἔχετε, ἐνθένδε τε καὶ παρ᾽αὐτῶν ἑκάστας. «Ovunque i cittadini più importanti e potenti custodiscono le loro patrie per voi; così voi potete tenere sotto controllo le città in due modi, da Roma e ciascuna (dall’interno) grazie a costoro».