Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
QUALCHE OSSERVAZIONE SULLA CARTA DI SANT’AGATA
DEI GOTI
INTERVENTO[1]
Con vero piacere porto il saluto del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
nella mia qualità di consigliere di amministrazione, a questo X seminario di
studi sulla “Tradizione repubblicana romana”, dedicato a “Contro l’usura: diritto e Corte internazionale di giustizia”,
promosso anche dall’Unità di ricerca “Giorgio La Pira” del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, diretta con la consueta bravura e autorevolezza dal collega e
amico Pierangelo Catalano. A cui si deve, fin dal 1980, l’organizzazione di
questi e altri seminari di studi, con i quali si svolge, annualmente, la Commemoración de la muerte del Libertador
Simón Bolívar, in ricordo del Juramento
en el Montesacro, che Bolívar tenne nel 1805. E a cui sarà dedicata la
giornata di domani presso il Campidoglio.
*
* * * *
Con riferimento al tema di questo seminario, e cioè Contro l’usura: diritto e Corte
internazionale di giustizia, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni.
Con particolare riguardo alla Carta di Sant’Agata dei Goti, che ho trovato
davvero interessante. Nulla dico, invece, sull’usura nei confronti dei Paesi
poveri o impoveriti, rimandando alle ottime cose scritte, e che dirà in questo
seminario, dal collega Raffaele Coppola.
Allora, la Carta di Sant’Agata dei Goti, la Chiesa di Cerreto
Sannita – Telese, il cui Vescovo fu Sant’Alfonso M. dei Liguori di cui ricordo
bellissime pagine a lui dedicate e al suo magistero di Dottore della Chiesa da
parte di Pietro Perlingieri, contiene una “Dichiarazione su usura e debito
internazionale” redatta da un assai autorevole pool di studiosi. L’intento è quello di rendere vivo e presente il
pensiero del prima ricordato Sant’Alfonso M. dei Liguori nella condivisione
delle istanze manifestate nel documento pontificio Tertio Millenio Adveniente, dove si chiedeva una consistente
riduzione, se non proprio un totale condono del debito internazionale, che pesa
sul destino di molte Nazioni. Muovendo dalla crescente preoccupazione sul male
dell’usura e dell’oppressione dei deboli, la “Dichiarazione” vuole fare
emergere le fondamentali istanze di giustizia, senza le quali è impossibile
dare autentica qualità umana e futuro al nostro mondo. Quattro sono le
irrinunciabili istanze etiche, che la “Dichiarazione” impone e dispone: a) la priorità del diritto alla vita; b) l’universale destinazione dei beni
della terra; c) la fondamentale esigenza
di equità, che non permette di assumere il solo profitto come criterio ultimo; c) la necessità che qualsiasi
concretizzazione dei diritti e qualsiasi progetto di bene comune va sempre
fatta partendo dalle istanze dei più deboli e dei più poveri.
Da qui, la “Dichiarazione” prescrive alcuni principi generali
del diritto, che sono fonte del diritto internazionale, come riconosciuto
dall’art. 38, comma 1, dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.
Soffermerò la mia attenzione sull’ultimo principio, il XIV,
dedicato alla Autodeterminazione dei
popoli, dal punto di vista del costituzionalismo. Innanzitutto va
apprezzata la formulazione redatta nella “Dichiarazione” per la sua chiarezza e
precisione. Che vale la pena citare per esteso: «Il principio prescrive che tutti i popoli hanno diritto di determinare
liberamente il loro status politico e di perseguire liberamente il loro
sviluppo religioso, culturale, sociale ed economico; esso comporta che, a
questi fini, ogni popolo possa disporre delle sue risorse in piena libertà;
qualsiasi limitazione a tale libertà derivante da obblighi assunti nel quadro
della cooperazione economica internazionale è lecita solo se basta sul
principio del beneficio reciproco, e in ogni caso nessuna limitazione è lecita
se priva un popolo dei propri mezzi di sussistenza; il principio è sicuramente
di ius cogens; la sua violazione, sia
diretta sia attuata mediante un uso distorto della cooperazione economica
internazionale, costituisce un crimine internazionale da parte degli stati ai
quali sia riconducibile».
Il diritto dei popoli all’autodeterminazione consiste nel
diritto collettivo del popolo a decidere autonomamente il corso della propria
vita nazionale. Quello dell’autodeterminazione è un concetto relativamente antico,
che affonda le sue radici fin dalla Dichiarazione di indipendenza nordamericana
del 1776, per poi svilupparsi e affermarsi nel diritto internazionale
attraverso la Carta Atlantica del 1941, e poi la Carta delle Nazioni Unite nel
1945. Ancora, la Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU n. 1514 del 1960,
i Patti internazionali sui diritti dell’uomo, l’Atto di Helsinki nel 1975 e la
Dichiarazione di Algeri dell’anno successivo. L’internazionalizzazione del
principio costituzionale all’autodeterminazione dei popoli lo ha reso
intangibile, al punto che se un trattato volesse restringerlo o negarne
l’esercizio dovrebbe ritenersi nullo. Emblematico il caso dell’isola di Timor
nel 1995, dove la Corte internazionale di Giustizia, come già aveva fatto nelle
sentenze sulla Namibia e il Sahara occidentale, ha espressamente affermato che
l’autodeterminazione è “uno dei principi
essenziali del diritto internazionale contemporaneo”.
Vi è parimenti una costituzionalizzazione, sia pure implicita
ovvero di fatto anche allorquando non esplicitata, del principio
dell’autodeterminazione dei popoli. Che trae la sua forza legittimante nella
sovranità popolare, accentuata laddove la volontà di autodeterminazione passa
attraverso l’avallo referendario, nella libertà di scelta delle formazioni
sociali, nell’esercizio della autonomia territoriale, anche in via sussidiaria,
e nel diritto a decidere a fronte di un’autoderminazione “esterna” o “interna”,
ovvero aggressiva e difensiva, che è univocamente invocabile quando uno stato non
è dotato di un governo rappresentativo di tutto il popolo.
Vorrei, in chiusura, fare una breve incursione sul diritto di
autodeterminazione nell’ordinamento italiano. Che c’è e si è manifestato, sia
pure a livello locale. Mi riferisco all’avvenuto distacco dei comuni dell’alta
Valmarecchia, che sono passati dalla regione Marche (e quindi dalla provincia
di Pesaro e Urbino) alla regione Emilia Romagna (e quindi alla provincia di
Rimini) con legge n. 117 del 3 agosto 2009. Applicando così l’art. 132, comma
secondo, Cost., che recita: “Si può, con
l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra”. Ho già
scritto sulla vicenda, indotto da un’audizione parlamentare alla quale venni
invitato, e pertanto non mi dilungo ma rimando al mio testo (Da una Regione a un’altra. Il percorso
costituzionale dei Comuni, in Rass.
Parl., 1, 2010). Qui dico solo questo: con l’art. 132 Cost., novellato dalla riforma del 2001, viene a
essere valorizzato un principio che, per così dire, ancora si muoveva sotto
traccia nelle nostre istituzioni e nella concezione del costituzionalismo
italiano: il principio, cioè, dell’autodeterminazione dei popoli (ovvero delle
comunità locali), ossia il fatto che i popoli possono autodeterminare le scelte
che competono al loro territorio, anche attraverso la decisione del
trasferimento da un territorio a un altro. Anche la Corte costituzionale, nella
sentenza n. 334 del 2004, ha affermato che «l’onerosità del
procedimento strutturato dalla norma di legge si risolve nella frustrazione del
diritto di autodeterminazione dell’autonomia locale, la cui affermazione e
garanzia risulta invece tendenzialmente accentuata dalla riforma del 2001».
Principio, quello dell’autodeterminazione, che viene poi a essere temperato e bilanciato dal Parlamento nella fase di approvazione della legge, che autorizza il distacco/aggregazione dei comuni (delle province o delle regioni). Il Parlamento, infatti, con la legge che consente l’avvio del processo di distacco ha soprattutto il compito di verificare se questi distacchi non minino il principio di unitarietà; e si pone, quindi, come garante e tutore degli interessi unitari. E’ il Parlamento il luogo dove si decide se avviare, oppure no, il procedimento attraverso la presentazione delle proposte di legge. Ciò alla luce del suo ruolo, che è quello di mantenere il principio dell’interesse unitario nel caso vi fossero forti asimmetrie fra la richiesta di distacco e l’oggettiva collocazione del comune in un contesto territoriale completamente avulso rispetto alla sua tradizione storica, politica e culturale. Anche questo aspetto, infatti, non deve essere trascurato, perché non si tratta soltanto di un meccanismo giuridico. La richiesta del passaggio dovrebbe nascere sulla base di un forte riconoscimento identitario, culturale, storico, politico, economico e sociale nei confronti di un’altra provincia presso un’altra regione, alla quale ci si sente più vicini (anche geograficamente) e, dunque, si desidera farne parte. Resta però, decisivo, e qui l’esame comparativo delle esperienze federali è conforme, il ruolo svolto dal Parlamento nazionale quale garante della congruità della proposta di variazione territoriale dell’interesse generale, svolgendo così il compito di tutore degli interessi unitari. Se così non fosse, sarebbe secessione.
[Un evento culturale, in quanto ampiamente
pubblicizzato in precedenza, rende impossibile qualsiasi valutazione veramente
anonima dei contributi ivi presentati. Per questa ragione, gli scritti di
questa parte della sezione “Memorie” sono stati valutati “in chiaro” dai
promotori del X Seminario di studi “Tradizione Repubblicana Romana”, dal
curatore della pubblicazione e dalla direzione di Diritto @ Storia]
[1] Intervento presentato nella Sessione del 16 dicembre 2016 [“CONTRO L’USURA:
DEBITO E CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA”] del X Seminario di studi "TRADIZIONE REPUBBLICANA ROMANA",
organizzato dall’Unità di ricerca “G. La Pira” di Sapienza-Università di Roma e
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, diretta dal professore Pierangelo
Catalano, con il patrocinio di Roma Capitale. Roma – Sede del CNR.