Contributi-2017

 

 

1318850340078PER UN'UMANIZZAZIONE DEL DIRITTO PENALE:

RILEGGENDO (IL "SAGGIO SUL VALORE MORALE DELLA PENA" DI) ANTONIO PIGLIARU

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GIAN PAOLO DEMURO

Università di Sassari

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

 

 

SOMMARIO: Introduzione. – 1. La moralità dell'intera vicenda penale. – 2. Il reato come rottura sociale e la sua concezione soggettivistica. – 3. Le finalità della pena, tra retribuzione ed emenda. – 4. Per una nozione aperta della pena. – 5. Il delitto come negazione della propria umanità. – 6. La pena come rapporto di attività punitiva positiva. – 7. L'inclinazione pedagogica. – 8. La proporzionalità della pena. – 9. La pena come situazione e valore morale, tra retribuzione e rigenerazione. – Conclusione. – Abstract.

 

 

 Introduzione

 

Antonio Pigliaru affronta il tema penale nel suo Saggio sul valore morale della pena, pubblicato nel 1952 in Studi Sassaresi[1]. Nel nostro contributo cercheremo di dar conto del contesto penalistico e dell'attualità del suo pensiero espresso in questo saggio.

Per Pigliaru che conobbe l'amara esperienza della detenzione[2] il problema della pena ha senso nell'ambito del rapporto complessivo, "unico e umanissimo", tra delitto e castigo, in tutte le sue implicazioni utili per riempire di significato il problema stesso; ed è una vera e propria urgenza morale quella che motiva l'approfondimento, un «problema umano nella più complessa estensione del termine».

La complessità dell'indagine deriva dalla necessaria considerazione del presupposto della pena, cioè il reato, e dalla comparsa sulla scena al momento della pena del suo soggetto, il destinatario della sanzione, la persona umana. Tutto ciò comporta – nella visione di Pigliaru – un mutamento di prospettiva, dal negativo al positivo: dapprima la pena rappresenta una reazione negativa a un fatto negativo, con la mediazione del processo; proprio nel processo il reato, in quanto fatto, scompare dalla scena, per far posto a quel soggetto cui l'attività criminosa è imputabile in concreto e al quale si indirizza l'azione tipica della pena. Da questo momento inizia una nuova vicenda, dall'astratto al concreto, sempre con al centro la persona umana.

L'opera di Pigliaru si caratterizza per la considerazione complessiva del problema penale da una prospettiva morale, spirituale. La sua meditazione – scevra di riferimenti tecnico-giuridici (non viene mai citata una norma) – è comunque ricca di interesse per la dogmatica giuridica: basti solo ricordare l'ammonimento di Bettiol per il quale tale dogmatica, per essere pregna di vita e di concretezza, non può dimenticare che la pena è qualcosa di ben più vivo e umano della semplice «conseguenza giuridica del reato»; essa colpisce l'uomo considerato in toto, traccia nella sua vita un solco che spesso non può essere più colmato, può essere mezzo di redenzione morale, come – se male attuata – strumento di perdizione definitiva. Direttamente o indirettamente, in quanto orientate verso i concetti di bene e di male, tutte le scienze morali – osservava sempre Bettiol – gravitano attorno al problema della pena: le risposte su di essa (Che cosa è la pena? Perché si punisce? Quali sono i fini della pena? Che effetti produce la pena?) non possono limitarsi a concezioni formali, ma devono cercare di appagare esigenze ben più profonde dell'uomo, «che non è solo pensiero astratto, ma pensiero radicato nella carne e nel sangue»[3].

 

 

1. – La moralità dell'intera vicenda penale

 

Il capitolo della pena è dunque il settore che più si presta, per le sue dirette implicazioni sulla persona, a un approfondimento morale. Pigliaru non si limita però a questo, ma coinvolge nella sua analisi l'intera vicenda penale.

La "umanissima" vicenda della pena rappresenta infatti la fase conclusiva di un percorso (intellettuale e pratico) che parte dalla definizione stessa del "diritto penale"[4]. Pigliaru usa come riferimento quella (formale e dunque sostanzialmente inespressiva) del manuale di Maggiore, per la quale il diritto penale sarebbe un «sistema di norme giuridiche in forza delle quali l'autore del reato (il reo) sarebbe sottoposto ad una perdita o diminuzione di diritti personali (pena)»[5]. Da questa definizione emerge come la forza mediante la quale il reo viene sottoposto a pena è una «forza giuridica», in quanto riaffermativa di un valore negato con la commissione di un reato: essa lascia però scoperto il primo termine del rapporto, il valore appunto in positivo di cui è portatrice la norma violata. Per coprire questo termine, Pigliaru procede a una ridefinizione in senso sostanziale della nozione di "reato" (il reato non è tale in quanto vietato ma è vietato in quanto tale). È bene qui precisare che è una costante della storia del diritto penale la distinzione tra una concezione formale del reato, per la quale è reato tutto ciò e solo ciò che è previsto dalla legge come tale, e una sostanziale, per la quale invece è reato tutto ciò e solo ciò che è in misura rilevante socialmente dannoso (o pericoloso). La concezione sostanziale del reato, per la vaghezza del fatto storico nella sua antisocialità, si è prestata di per sé ad abusi, quando utilizzata in modo esclusivo, cioè non affiancata a quella formale. Contro questo rischio – nel senso che possiamo attribuire all'espressione di Pigliaru – essa rappresenta parte di una concezione composita, del tipo di quella sostanziale-formale adottata dai penalisti in base alla Costituzione, la quale ultima concilia cioè rigidità e duttilità delle due concezioni fondendole in una, che da un lato conferma fedeltà al nullum crimen nulla poena sine lege e dall'altro impone di positivizzare nella legge i valori fondamentali ai quali l'ordinamento democratico si ispira[6]. Il reato è in definitiva sia offesa di un bene giuridico, di un quid reale meritevole della protezione dell'ordinamento, che violazione di un obbligo; conta infatti non solo il risultato ma anche come lo si produce: la legge (conformemente alla Costituzione o comunque non in contrasto con essa) pone regole di condotta la cui trasgressione volontaria sanziona penalmente in quanto particolarmente riprovevole dal punto di vista etico-sociale[7]. E Pigliaru – come vedremo subito – arriva a identificare un valore anche nella norma proprio in quanto attributiva dell'obbligo.

Egli innanzitutto scarta come tautologiche definizioni in senso meramente formale-dogmatico e indaga ciò che sottende la norma penale. Nel compimento del reato innanzitutto il soggetto viola un complesso di valori, il valore stesso cioè di quella realtà che quel sistema di norme tendeva a tutelare: il valore di questa realtà è incarnato nella cosiddetta «coscienza etica di un popolo in un dato momento storico»[8].

L'inquadramento del diritto penale nei valori etico-sociali si impone in quel periodo storico anche come reazione a una fase puramente tecnico-formalistica nello studio delle fonti. E proprio Bettiol (che Pigliaru assume spesso come riferimento, seppur non sempre in modo adesivo) poteva così affermare – in modo chiaro e netto – che l'ordinamento morale rappresenta il nucleo centrale dell'ordinamento giuridico. Non solo: sempre Bettiol sosteneva non vi fosse disciplina giuridica più tenacemente avvinta alla morale del diritto penale, sia per l'oggetto di tutela, sia per la natura dei suoi istituti fondamentali. La concezione della morale di Pigliaru era simile a quella di Bettiol: non una porzione di essa (il minimo etico della teoria di Manzini[9]) ma una visione complessiva per la quale cioè il diritto penale è la morale stessa, «cristallizzata in un suo momento»[10], considerata cioè da un punto di vista più statico, più fermo, più obiettivo, dato che per evidenti motivi di uniformità e uguaglianza sociale il diritto fissa il lato esterno della condotta, «la sagoma che essa deve assumere nell'ambiente sociale»[11].

La morale segue il c.d. diritto naturale (altra riscoperta di quel periodo), che per Bettiol insieme ad altri penalisti altro non sarebbe che l'idea di giustizia come anima della morale sociale, e quindi del diritto positivo in quanto espressione dell'esigenza della morale sociale[12]: in tale idea di giustizia, il colpevole è "persona" nel senso etico della parola, e nessuno può trascurare questo momento morale, la cui considerazione è anzi indispensabile per sottrarre l'individuo al pericolo di essere sacrificato (agli apparati e) agli interessi collettivi[13].

Oggi l'atteggiamento nei confronti del rapporto tra etica e diritto penale è più disincantato: non tutto ciò che è eticamente riprovevole è penalmente illecito, e d'altro canto non tutto ciò che è penalmente rilevante è anche eticamente disapprovato[14]. Eppure questo disincanto dovrebbe essere superato e dovrebbero essere piuttosto create le condizioni per un riavvicinamento. Il percorso non è semplice, perché sono molte le variabili in gioco. Le etiche sono divenute sempre di più e hanno iniziato a rappresentare «visioni private del mondo»[15]: in tale situazione il diritto penale non può assumerne alcuna in chiave monopolistica e totalizzante. La diversificazione etica non deve però significare per il diritto penale rinuncia all'etica. Il compito del diritto, in particolare penale, si rivela anzi, in realtà, ancora più importante e stimolante, giacché – come è stato ben rilevato – in un contesto di pluralismo di valori solo il diritto può adottare soluzioni rispettose del pluralismo e non contrassegnate da specifiche identità ideologiche. Se un'etica pubblica va dunque ricercata, essa può essere individuata solo attraverso le regole del diritto; e al diritto spetta il compito, proprio in vista di un recupero del contatto con la morale, di ritagliare un'etica pubblica dal perimetro di ciò che è consentito giuridicamente ed è al contempo avvertito come moralmente doveroso[16]; e ciò, aggiungiamo, potrebbe valere anche al di là delle condotte dei funzionari pubblici, oggetto immediato di attenzione del contributo di Donini nella prospettiva del grave fenomeno, oltre che giuridico anche morale e sociale, della corruzione.

Vale sempre infatti il generale monito di Petrocelli[17], che la correlazione tra diritto penale e morale sarebbe il presidio più costante sia dell'intima efficacia della norma nelle coscienze, sia della sua osservanza nella vita sociale. È essenziale però che al diritto penale si chieda un contributo e non gli si affidi una supplenza[18], come invece accade spesso nel contesto attuale: il compito "raffinato" (e di sintesi) prima accennato non è infatti semplice da conseguire da parte di un'istanza di controllo sociale assai poco duttile quale il diritto penale. Meglio sarebbe – ed è scontato – riequilibrare totali inversioni di piano e riaffidare (per quanto possibile) la produzione dell'etica (almeno di quella pubblica, più complicato per quella privata e in fondo per la loro stessa distinzione) alle relazioni sociali, istituzionali e di gruppo[19].

 

 

2. – Il reato come rottura sociale e la sua concezione soggettivistica

 

Pigliaru definisce il reato come «attività o prodotto di attività lesiva in qualche modo di un complesso di interessi o valori (diritti) penalmente tutelati»: con il compimento di esso si nega il valore e il dovere giuridico affermato in quel valore e al contempo si lede la coscienza etica incarnata nella norma e nel suo rispetto. Una definizione mista, dunque, che non si limita a comprenderne l'essenza e l'oggetto di tutela, ma nella cui prospettiva entra pienamente anche il procedimento per la riaffermazione del valore. La "coscienza etica" diviene nella visione di Pigliaru "coscienza sociale", perché la norma impositiva del dovere trova la sua giustificazione in vista dei rapporti infiniti nei quali si realizza e si attua continuamente la vita dell'uomo. E dato che «la vita dell'uomo è esistenza che è coesistenza», dal suo punto di vista il reato è "rottura sociale", il no espresso dall'autore a ogni forma interamente positiva di relazione[20].

Il collegamento tra etica e diritto penale e la stessa specificazione di Pigliaru della nozione di reato producono immediate conseguenze anche sul piano dell'elemento soggettivo. Il riferimento espresso alla libertà come presupposto della responsabilità è tradizionale nel diritto penale italiano. Proprio in quegli anni, Moro affermava che «il diritto è forza etica, legge intrinseca, razionalità, libertà che determina la libertà dell'uomo»[21], dunque l'atto di negazione rappresentato dal comportamento contrario alle norme (il reato) è proprio di un soggetto libero e consapevole, un atto di scelta. Oggi la dimensione soggettiva dell'illecito penale è descritta nella fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 24 marzo 1988, nella quale si consolida il principio di colpevolezza, riconoscendo che responsabilità «personale», a norma dell’art. 27 comma 1 Cost., è sinonimo di responsabilità per «fatto proprio colpevole»[22]. In questa sentenza si legge fra l’altro: «Il principio di colpevolezza è pertanto indispensabile appunto anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d’azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate»[23].

Il rifiuto, espresso dall'autore del reato, delle regole di coesistenza è un'attività propria di un soggetto libero e pienamente responsabile, in quanto soggetto di attività giuridica: in questo modo Pigliaru introduce in tale nozione di reato il reo e la sua colpevolezza (la rimproverabilità del fatto nel senso di oggi). Infatti ogni rapporto, positivo o negativo (nella sua affermazione o nella sua negazione) comunque istituito, non può che essere un rapporto tra esistenti, l'esistente del reato – afferma Pigliaru – resterà sempre il reo; con la conclusione di un assoluto e costante equilibrio, dato che c'è reato in quanto c'è reo e c'è reo in quanto c'è reato. «Soggetto il quale è l'opera medesima che egli realizza realizzandosi», con un processo cioè di immedesimazione che in fondo è la storia della sua vicenda umana[24].

Il processo di avvicinamento del reato al reo significa il consapevole abbandono di ogni forma di mero oggettivismo giuridico, per portare alla ribalta, appunto, il protagonista reale del rapporto penale effettivo: Pigliaru in quest'ottica valorizza dell'apprezzamento oggettivistico, della vicenda concreta, ciò che può essere relativo al soggetto che ne è protagonista, cioè alla sua «volontà liberamente creatrice di quella determinata situazione». L'immanenza del soggetto all'azione si completa dunque con il concetto di volontà, che è "cattiva volontà", la quale conduce a un'attività negatrice, nel senso visto sopra[25].

Si compone così l'oggetto del giudizio: il reato come processo non considerato in senso intellettualistico ma nel suo dinamismo intrinseco, come prodotto cioè dalle componenti interne della originaria situazione morale del reo, che poi si attualizza e costituisce la vicenda immediata da giudicare. La valorizzazione di tutte le componenti interne porta poi Pigliaru ad affermare che la stessa commisurazione della pena dovrebbe dipendere proprio da una precisa qualificazione del fatto come conflitto di interessi e di volontà, in cui si esprima la maggior possibile qualificazione dell'agente medesimo. Potremmo perciò dire che l'intensità dell'addebito dipende sostanzialmente anche dal perché e come si è arrivati alla scelta in cui si esprime la rottura sociale e l'offesa del bene giuridico tutelato.

Pigliaru dunque insiste sul processo di immedesimazione dell'autore col reato commesso, attribuendo cioè alla capacità a delinquere una funzione retrospettiva-retributiva, oggi descritta come capacità morale di compiere il reato commesso, come aspetto pertanto della colpevolezza per il fatto: in questa prospettiva infatti la misura della pena dipende dall'attribuibilità morale del fatto al suo autore, dal grado di signoria morale sul fatto, dalla libera adesione allo stesso e in definitiva dalla sua rimproverabilità[26]. Il dibattito sulla capacità a delinquere non è certo sopito: ancora si dibatte tra chi la proietta nel passato, come attitudine del soggetto al fatto commesso, e chi invece la rivolge al futuro, esprimendo l'attitudine del soggetto a commettere nuovi reati[27]. Una interpretazione, costituzionalmente orientata, che assuma come fondamento il principio del carattere rieducativo della pena (art. 27 comma 3 Cost.) imporrebbe in realtà che si tenga conto anche del riferimento al futuro della capacità a delinquere: tutto ciò proprio per aprire al condannato, nei limiti degli strumenti offerti dall'ordinamento, prospettive di reinserimento nella società[28], e dunque in fondo proprio per quella esigenza di umanizzazione della pena che contrassegna – come ancora vedremo – l'impostazione di Pigliaru.

Un sistema penale dunque coerentemente soggettivistico, cioè più a misura dell'uomo, di cui Pigliaru trova tracce in molti istituti del diritto penale, tra cui soprattutto la recidiva, dove è protagonista proprio la situazione soggettiva del reo, intesa la sua insistenza criminale come testimonianza certa della permanenza nel soggetto fondamentalmente di una cattiva volontà[29]. Anche della recidiva risulta dunque una concezione soggettivistica, quale aspetto della colpevolezza per il fatto e in chiave retributiva, nel senso che il reo dimostra una persistente volontà nel delinquere.

La concezione soggettivistica del diritto penale di Pigliaru, finora emersa, non ha certo (come talora storicamente per alcune impostazioni soggettivistiche, come il diritto penale della pericolosità o la colpa d'autore) una finalità repressiva o di anticipazione di tutela, non propone di punire atteggiamenti interiori o comportamenti meramente pericolosi, quanto piuttosto di arricchire la considerazione del fatto col profilo soggettivo del reo. Ciò comporta tra l'altro il conseguente rifiuto di ogni forma di responsabilità oggettiva, fondata cioè sull'oggettiva esistenza di questo o quell'elemento ovvero sulla sua mera oggettiva causazione, senza che sia necessario accertare la presenza del dolo o almeno della colpa[30]. La centralità dell'uomo – affermata da Pigliaru – nell'intera vicenda del reato ha dunque un significato (e una ricaduta) di massima garanzia.

 

 

3. – Le finalità della pena, tra retribuzione ed emenda

 

Descritto così il reato (e il reo) Pigliaru passa all'altra parte del rapporto, alla trattazione cioè del tema della pena. Dal negativo al positivo: la pena è negazione di una situazione che già era di per sé negazione di un qualche valore; ed è al contempo la tipica azione posta in essere dall'ordinamento per una integrale riaffermazione del valore precedentemente negato. Dunque essa tende a tutelare in via definitiva interessi e valori violati dall'attività del reo e che occorre reintegrare perché il rapporto possa ritenersi moralmente ristabilito. In questa prospettiva, positiva, di ristabilimento, il valore morale della pena in quanto dialetticamente opposta al reato si giustifica solo attribuendo appunto un valore all'attività mediante la quale la pena si realizza: una attribuzione (unicuique suum), un dovuto, che risponde pertanto alla finalità di retribuzione, intesa a realizzare quella «suprema idea della giustizia, nell'ordine della relazione, che costituisce il limite ideale di ogni ordinamento giuridico aperto»[31].

La retribuzione è un'idea storicamente centrale nel diritto penale[32] (il vero problema è – come vedremo e come contesta lo stesso Pigliaru – se essa basti da sola a spiegare il se, il perché e il come della pena). Così si sostiene, contemporaneamente a Pigliaru, che «la pena trova la sua ragione di essere nel suo carattere retributivo» e che è proprio l'idea retributiva a salvare il diritto penale da ogni eccesso e a fungere da argine e garanzia per i diritti fondamentali dell'uomo[33]: la retribuzione rappresenta infatti – afferma Beling – un vero e proprio ideale di giustizia universale, che ha sempre accompagnato l'umanità nella sua storia[34]. Soprattutto importante in vista dell'analisi di Pigliaru è l'affermazione secondo la quale il vero concetto di retribuzione è un concetto etico che deve tenere presente la natura morale dell'uomo: ogni pena che degrada l'uomo, agendo solo sulla parte fisica dell'uomo stesso, non è pena retributiva, perché non valorizza dell'uomo la sua essenza. La pena dunque – si afferma – deve «umanizzarsi», non deve cioè negare il carattere morale dell'uomo e non deve far soffrire il condannato più di quanto sia strettamente necessario ai fini della retribuzione, perché non sia leso quel senso di giustizia alla base della pena stessa. In questo modo andrebbe interpretata la disposizione dell'art. 27 comma 3 Cost., per la quale «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». In questa visuale, la «rieducazione» non andrebbe intesa come una vera e propria finalità della pena ma come una conseguenza della sua stessa «umanità»[35].

Nella contrapposizione tra retribuzione morale e retribuzione giuridica, quella di Pigliaru è piuttosto una posizione che va al di là di tali schemi. Per la retribuzione morale la pena è un'esigenza etica profonda e insopprimibile della coscienza umana, un'esigenza di ragione che poggia su un'idea di giustizia la quale richiede che al bene segua il bene e al male segua il male: per la retribuzione giuridica invece il fondamento della pena sta all'interno dell'ordinamento giuridico e la ribellione del singolo alla volontà della legge esige una riparazione, che riaffermi l'autorità della legge. Per Pigliaru la pena è una attribuzione doverosa per affermare l'idea di giustizia: egli però attribuisce a essa un valore positivo, non di mera reazione negativa ma di ristabilimento di un equilibrio infranto, non solo nella collettività ma nello spirito stesso del reo, al quale si offre così una possibilità di ravvedimento morale.

Nella sua originale impostazione, per Pigliaru è coerente chiedersi (proprio richiamando criticamente, su questo punto, Bettiol, sostenitore di un retribuzionismo puro, così come Maggiore[36]) se riesca davvero a incardinare il valore morale nella pena il solo riferimento all'idea retributiva, al quia peccatum est, cioè al reato commesso. Già nella teoria retributiva in realtà si tende ad attenuare l'assolutezza del quia peccatum attribuendo alla retribuzione un certo – implicito – aspetto pedagogico nel solo sottoporsi del soggetto alla pena, anche se l'idea pedagogica, pur nella sua purezza, meglio si afferma valorizzando l'azione di rieducazione. Comunque sia, una tale impostazione presuppone un'idea di diritto sempre e intrinsecamente strumento di elevazione morale, in quanto teso all'educazione della coscienza morale del popolo, e un significato di pena come elemento (re)integratore della norma[37].

 

 

4. – Per una nozione aperta della pena

 

Pigliaru ritiene necessario superare la rigida alternativa tra pura retribuzione e pura prevenzione, tra teorie assolute (svincolate cioè dalla considerazione di un qualsivoglia fine da raggiungere) e teorie relative (o preventive, incentrate invece su un fine e rivolte agli effetti della pena), a favore piuttosto di una nozione aperta della pena. Egli nega l'assolutezza della teoria retributiva, ritenuta dai suoi sostenitori giustificantesi in se stessa, perché l'idea della retribuzione, anche considerata in quanto tale, racchiude un certo fine essa medesima, come termine ad quem di tutto il rapporto punitivo, e dunque in fondo è anch'essa una teoria relativa. Ma una mera retribuzione non tiene soprattutto conto che già nell'idea del malum come sofferenza sta una possibilità di espiazione che può farlo evolvere in bene. Dal punto di vista di Pigliaru, è destinata a restare sempre parziale ogni prospettiva (morale o giuridica) che ignori al centro del rapporto punitivo «l'idea forza» del castigo o dell'espiazione come ravvedimento o emenda[38].

La teoria dell'emenda (o dell'espiazione) richiamata da Pigliaru, di lunga tradizione (già enunciata da Platone, la pena come «medicina dell'anima», e dai giuristi romani, «poena constituitur in emendationem hominum»), sostiene appunto che la pena è protesa verso la redenzione morale, il ravvedimento spirituale del reo, o, nella versione dell'espiazione, ha la funzione di purificazione dello spirito, operando come antidoto contro l'immoralità per la forza purificatrice del dolore[39]. Soprattutto però interessante, guardando alla prospettiva di Pigliaru, è la versione di tale teoria propria della dottrina tedesca, fortemente ancorata allo Schuldprinzip (principio di colpevolezza), che fissa la giustificazione della pena più che nella Vergeltung (retribuzione) nella Sühne, considerata come espiazione (Sühnetheorie) non del fatto ma della colpevolezza o anche come autoliberazione dalla colpevolezza, intesa questa come coscienza della violazione di certi valori e del dovere di risponderne: in questa teoria – ed è questo lo spunto decisivo per l'umanizzazione della pena – l'individuo assume un ruolo attivo, non più passivo, di fronte alla pena[40].

Pigliaru si rende ben conto che l'idea dell'emenda è in grado di poter esprimere solo una tendenza, una aspirazione, una possibilità, ma essa rappresenta pur sempre un'azione morale proposta come occasione (ed esperienza etica) all'autore del reato. Solo così un tale soggetto acquista un ruolo proprio e attivo all'interno del rapporto punitivo, un ruolo da protagonista e «non come muto spettatore di un dramma posto contro di lui e di cui non gli spetti se non di sopportare le conseguenze (il dolore, la sofferenza, e il peso»)[41].

Per Pigliaru isolare la pena sull'idea di una mera retribuzione non sarebbe possibile – allo stato del pensiero giuridico moderno – se non tentando un oggettivismo assoluto, rigido e disumano, dimensionato su una astratta positività. La sua disumanità sta appunto nell'essere contro l'uomo o meglio fuori dall'uomo. L'idea pura (schiettamente pura) della pena come retribuzione è commisurata al reato giudicato allo stato "puro", nell'interezza delle sue condizioni negative, con apprezzamenti che possono essere solo estrinseci e assolutamente indifferenti all'uomo. L'idea retributiva però – si può cogliere in Pigliaru – se vuole essere valore contro non valore, deve negarsi nella sua accezione semplicemente matematica (e dunque intellettualistica), irrimediabilmente statica. Alla retribuzione deve invece assegnarsi una dimensione dinamica, che tenga conto della molteplicità di rapporti tra delitto e castigo[42].

 

 

5. – Il delitto come negazione della propria umanità

 

Il delitto è carico di negatività, è un processo di attività proprio teso a negare, direttamente o indirettamente, un valore affermato nella norma: e la norma è norma per un ordine in qualche modo ideale, costitutivo di una società concreta. Il reato nega ogni valore spirituale all'alterità, il suo autore rifiuta ogni possibilità di comunione, l'altro resta solo un mezzo, un non-valore assoluto, quasi un ostacolo da rimuovere; nell'omicidio a scopo di rapina – esemplifica Pigliaru – dal punto di vista del rapinatore la vita umana, di quell'uomo e quindi di ogni uomo, è ritenuta notevolmente inferiore e infinitamente più trascurabile della cosa che è oggetto della sua cupidigia: il peccato – anche quello che potrebbe entrare in considerazione nel diritto – è sempre un ingiustificabile egoismo[43]. Con richiami all'antica logica della Summa e al criterio della giustizia («sola justitia, inter alias virtutes, importat rationem debiti»)[44], sufficiente almeno per sottolineare la permanenza della relazione ad alterum, Pigliaru pone l'accento sulla condizione di «solitudine» in cui si pone l'autore del reato, incapace di intendere l'umanissima e felice presenza degli altri in noi, e in fondo negando proprio se stesso e la propria dignità come persona ut singulus e ut socius. La "giustizia" – per Pigliaru – «in effetti è anche, essenzialmente, questo rispetto profondo dell'eguale dignità morale di tutti, nella dignità dell'altro, per la mia stessa dignità di uomo»[45].

In questa relazione intersoggettiva affermata da Pigliaru, la degradazione dell'altro uomo (la vittima del reato) non è possibile se non a costo di accettare, ipso facto, la degradazione di se stesso  nella stessa misura: è una conseguenza obbligata. Con il reato si nega il «consorzio umano», che è nella vittima, nell'autore, in tutti, e che rappresenta proprio la realtà per la cui salvezza ed effettività la norma è posta, necessariamente dotata di potere coercitivo proprio per proteggere questa realtà comune[46]. In questa realtà la norma tutela, direttamente o indirettamente, un interesse o valore (giuridico), che è sempre generale sia quando è privato che quando è pubblico, e l'istituto della pena fa parte attivamente della norma, per attribuire a ciascuno il dovuto, secondo quell'interna ragione che è concreto esercizio del rapporto di giustizia penale. Tale rapporto è il concreto tentativo di reintegrazione di tutte le situazioni determinate dall'attività criminosa: la logica del dovuto vale per tutte le parti in gioco, al reo in quanto reo, alle parti lese in quanto parti lese, che semplicemente ora escono di scena per far nuovamente posto al soggetto del reato, che adesso, come soggetto "della" e "alla" pena, torna al centro dell'attenzione quale protagonista dell'attività punitiva.

 

 

6. – La pena come rapporto di attività punitiva positiva

 

Pigliaru insiste molto sul profilo propulsivo e relazionale della pena, parlando appunto di rapporto di attività punitiva, tra soggetto e soggetto[47]. L'attività punitiva ha il compito e la responsabilità di ri-mediare, risolvendo cioè secondo giustizia l'intrinseca ingiustizia arrecata dal reo, il quale diviene ora «soggetto» all'attività punitiva. Insomma attività dialetticamente opposta ad attività (valori in contrapposizione a non valori), un'opposizione radicale e compiuta, di ordine anzitutto e soprattutto morale (giuridico, nel senso della moralità specifica del diritto). La pena è dunque attività positiva, principio e occasione per una profonda trasformazione spirituale; e spirituale nel senso di etica non solo morale o interiore ma anche giuridica, se si tiene conto della posizione del diritto nell'esperienza etica dell'agire nella vita. Già nel momento ipotetico in cui viene prevista, la pena si giustifica nella necessità di risolvere al positivo ogni situazione prevista come negativa; al tempo stesso questa attività negatrice viene ritenuta dialetticamente arginabile con un'altra attività, che realizza in concreto la profonda esigenza morale (in quanto giuridica), che era alla base della norma e che porta a una riaffermazione della norma stessa. Sempre dal negativo al positivo, entro i limiti pratici in cui ciò è possibile (ma i limiti pratici non intaccano l'indiscusso valore morale).

La pena è per Pigliaru attività punitiva in quanto attività di reintegrazione del valore affermato dalla norma e negato dal reato[48]. La norma opera nel comando e continua a operare nel processo di attività reintegrativa che si pone in essere per la esecuzione concreta della pena: portando il discorso della norma dall'astratto al concreto, l'attività punitiva si pone come estrinsecazione e piena realizzazione del valore attuale della norma come valore pratico, dal negativo al positivo, perché il valore violato torni a essere quale era attestato nell'imperativo. Questo rapporto tra astratto e concreto porta Pigliaru a chiedersi se e in che modo nella pena quale attività punitiva si realizzino i caratteri peculiari della pena come istituita ipoteticamente dalla norma. Il «perché» della pena sta per Pigliaru – citando Botero[49] – nella sua necessità, un gesto di pessimismo se riguardato dal punto di vista del passato, e di sicuro ottimismo se riguardato all'opposto dal punto di vista del futuro. Il «modo» sta nell'ordine della relazione, quello della giustizia. Dunque la pena come remora al vizio e alla malvagità dell'uomo in quanto ritenuto capace di peccato, ma anche come essere dotato di libertà e quindi capace di redenzione e di bene. In ciò possiamo ravvisare il profilo preventivo nella teoria di Pigliaru: un significato rivolto sia alla collettività (prevenzione generale) che al singolo autore del reato (prevenzione speciale), non mera deterrenza ma in fondo anche opera di convincimento in positivo, e in questo senso risocializzazione, nel senso proprio di rientro in quella comunità, di persone e di valori, da cui si era volontariamente estraniato.

 

 

7. – L'inclinazione pedagogica

 

Ottimismo contro pessimismo: «sopra la previsione del male, speranza di bene, e, infine, speranza, nel male, di sempre possibile ravvedimento, e certezza anzi di un ravvedimento sempre possibile»[50]. La pena – istituita come elemento integratore della norma – non può avere per Pigliaru altra inclinazione che questa: un aspetto pedagogico, visto che il diritto vive nell'ordine della disciplina e del governo (che è alla fine sempre autogoverno).

In fondo – così afferma oggi Donini[51] – l'opzione penale contribuisce a creare un'etica (pubblica, ma nella impostazione di Pigliaru dovremmo dire anche privata): sono proprio le ipotesi di reato, le fattispecie penali con i loro precetti e le loro sanzioni, che veicolano l'affermazione pedagogica di valori che si diffondono attraverso la minaccia di pene criminali. Tutto ciò risponde – aggiungiamo – alla logica della prevenzione generale c.d. positiva, non solo cioè come intimidazione-deterrenza, ma anche come orientamento culturale. Infatti in questa visione la minaccia della pena adempie una funzione morale-pedagogica o di orientamento culturale dei consociati: la disapprovazione sociale favorisce e stabilizza l’identificazione della maggioranza dei cittadini con il sistema di valori protetto dall’ordinamento giuridico (formazione di un Super-io osservante i comandi della legge); effetto che però viene meno se alla minaccia non segue la sua effettiva applicazione.

Pigliaru insiste sull'estrema utilità di un'indagine condotta parallelamente tra diritto e pedagogia, per una storia veramente integrale della nozione di pena e di castigo[52]. Abbiamo già visto come il passaggio dalla prevenzione generale (negativa) mediante intimidazione a quella (positiva) mediante "orientamento" culturale dei consociati abbia posto le premesse per un uso "pedagogico" del diritto penale (c.d. moralismo penale)[53]. Dall'astratto al concreto, il profilo pedagogico non si avverte però solo quando viene posta la norma, ma anche al momento della pena, quello decisivo anzi – «per una sempre più salda conquista dell'uomo all'uomo» – perché è qui che l'integrale valore dell'uomo è più minacciato, stretto tra il peccato vecchio e la tentazione del peccato nuovo. La storia – sottolinea Pigliaru – è una conquista di civiltà, sia nell'idea di pena nel diritto che di castigo nella pedagogia, sulla via in ambedue le prospettive di un integrale e proporzionato umanesimo: in questa prospettiva la pena si misura e si esegue – come affermava Locke – «secondo dettano la ragione tranquilla e la coscienza» non «l'ira passionale o la sfrenata stravaganza del volere»; la ragione e non l'ira che – aggiunge Pigliaru – è sempre «delitto sopra delitto».

 

 

8. – La proporzionalità della pena

 

La proporzione tra pena e fatto commesso è uno dei punti centrali dell'analisi di Pigliaru.

Ciò deriva innanzitutto dalla coessenzialità della proporzione alla teoria della retribuzione, seguita da Pigliaru, anche se in modo originale e non esclusivo (puro). Nella logica della retribuzione, come formatasi storicamente, il male subito costituisce il corrispettivo del male inflitto se e in quanto sia a questo proporzionato: nella proporzionalità sta anzi la forma morale, la giustizia della pena, il passaggio dall'idea di vendetta alla pena, che è atto di ragione e quindi reazione proporzionata[54].

Pigliaru vede innanzitutto (ancora seguendo Locke) nella inflizione della pena l'espressione del magistero essenziale della legge, la quale anche per questo suo magistero non può essere violata impunemente[55]. Dunque il rispetto della legge rappresenta un valore in sé, e la violazione di essa richiede una retribuzione per reintegrarne il valore. Sempre proseguendo nell'affiancamento tra diritto e pedagogia, Pigliaru ravvisa similitudini tra l'opera di Vegio[56] e quella di Beccaria, in particolare quanto alla denunciata chiarissima insufficienza, così critica che pratica, della violenza come tale, «un fallimento», sia nel percorso pedagogico che in quello giuridico penale. Così come Vegio (nella prospettiva agostiniana) ammetteva la possibilità (positiva) di un intervento dell'autorità pur in una pedagogia della libertà, altrettanto Beccaria non rinunciava certo al castigo come positivo strumento di abitudine morale dove si renda necessario (quia peccatum) e purché di giusta proporzione («basta che il male – la sofferenza – della pena eccede il bene – l'utilità – che nasce dal delitto»). Dunque anche per Pigliaru la punizione in sé ha un valore positivo, con contenuti di espiazione, di riaffermazione del valore della legge e di orientamento morale; l'espiazione, poi, fornisce quasi una molla per il riscatto della persona condannata. Ma questa molla può scattare – lo sosteneva già Beling e lo si conferma oggi – solo se sentita come giusta, cioè proporzionata, altrimenti verrebbe meno nei consociati il senso di fiducia e di rispetto verso l'autorità pubblica. Qualsiasi prospettiva di rieducazione attraverso la pena risulterebbe frustrata si osserva ancora se il condannato avvertisse la pena che gli viene inflitta come un’incomprensibile vessazione, ciò che accadrebbe se gli venisse applicata una pena sproporzionata per eccesso rispetto alla colpevolezza individuale. Nella commisurazione della pena le considerazioni di prevenzione speciale incontrano dunque un limite invalicabile segnato dalla colpevolezza per il singolo fatto (rieducazione entro il limite della colpevolezza)[57].

La retribuzione e la proporzione – avverte Pigliaru – vanno rettamente interpretate: infatti deve ritenersi falsamente retribuita e mal proporzionata quella pena che guardasse solo all'entità del reato e non all'animo del reo, in quanto soggetto del reato e, come tale, soggetto alla pena; insomma la pena andrebbe considerata da un punto di vista funzionale, intorno alla sua «intensione» in rapporto alla «estensione». La prima misura della pena – concorda Pigliaru – deve rimanere il reato, bastando però che il male, la sofferenza, ecceda il male del delitto, come appunto magistralmente diceva Beccaria[58]. Il passaggio dalla considerazione del reato a quella del reo trova conferma nel diritto positivo, tra gli indici di commisurazione della pena nel nostro codice penale: l'art. 133 al primo comma prende innanzitutto in considerazione la «gravità del reato», per come si deduce dalle caratteristiche della condotta, dall'entità del danno o del pericolo che ne è derivato, o dall'intensità del dolo o dal grado della colpa; e nel secondo comma si afferma che «il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole», nel senso (dubbio) retrospettivo o prognostico di cui si è accennato prima.

 

 

9. – La pena come situazione e valore morale, tra retribuzione e rigenerazione

 

La necessità di adeguamento della sanzione (al reato e al reo) è ben presente in Pigliaru, che assegna all'attività punitiva il compito di operare per la piena restitutio in integrum, nei limiti delle umane possibilità, di tutte le situazioni che quella vicenda implica e delle quali è essa medesima il risultato complessivo e culminante, insomma verso un valore che è pur sempre unico. Questo valore per essere perseguito necessita del coinvolgimento (della considerazione) di tutti i soggetti del rapporto punitivo e dunque anche del soggetto attivo del reato, sia che gli si imponga o un fare o un patire, o un fare e un patire insieme, perché dovuto all'altro ma senza sacrificio di ciò che a lui è comunque dovuto come uomo e soggetto (del rapporto), in vista di una ulteriorità di svolgimento della sua condizione[59].

La pena è dunque situazione e valore, tra passato, presente e futuro (quia peccatum, ne peccetur), opera su una situazione di fatto giudicata moralmente in virtù di un intervento attuale, che esprime e riafferma un valore. La pena interviene con la consapevolezza che la situazione reale non è solo quella apparente «del» reato, quanto e piuttosto quella apparente «dal» reato, quella cioè del reo. Il valore della pena come «medicina esterna» risiede nella possibilità e capacità che essa ha di «ferire» il cuore medesimo dell'uomo[60].

Pigliaru rammenta poi che attività punitiva significa non solo attività processuale di attribuzione di pena, «ma poi (e forse ma soprattutto) attività di altrettanto sicura esecuzione, dove la pena è veramente pena, attività punitiva concreta tutta realizzata e in certo senso, finalmente tutta pena»[61]. Proprio in questa fase, di fronte all'attività punitiva c'è solo il reo come soggetto alla pena, un uomo con la sua dignità (anche giuridica), che potrà essere (inevitabilmente) svilita ma non abolita. Quel soggetto – continua Pigliaru – attuando la propria negazione si conferma soggetto, capace di redenzione in quanto capace, anche nel peccato, di coscienza. Se non si tenesse conto di questa realtà, significherebbe infliggere una anticipata condanna a morte, l'unica pena che non ammette possibilità pedagogica. Sarebbe un non senso, sarebbe vano e paradossale: nell'esecuzione invece la pena deve porsi per il soggetto nei termini di una vitale esperienza morale, in cui anche la coercizione si può porre come possibilità di persuasione risolvendosi in qualcosa di positivo. Ferma la proporzione, che già di per sé rappresenta un primo messaggio (positivo) per il condannato, la fase esecutiva dovrebbe porsi come vera e propria «didattica della pena», portando a compimento quel processo di «individualizzazione della pena», in cui Pigliaru ravvisa la più costante cifra della storia stessa del diritto penale.

Oggi possiamo ritenere punto di arrivo quello per il quale la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena rappresenta proprio il tentativo di individualizzazione di essa, in forza dei principi costituzionali di eguaglianza, di personalità della responsabilità penale e di colpevolezza: per il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) non si possono trattare nello stesso modo situazioni differenti (e ciascun fatto di reato e ciascun reo presentano una loro specificità); poi per quello di personalità della responsabilità penale (art. 27 comma 1 Cost.), ciascun reo deve vedersi infliggere una pena adeguata alla sua misura di colpevolezza; infine la esigenza di rieducazione (posta come principio fondamentale della pena nell'art. 27 comma 3 Cost.) presuppone una analisi personalistica che va proprio nel senso della individualizzazione, prima nella sua previsione al momento della condanna poi nella successiva fase esecutiva del trattamento[62]. La discrezionalità di cui gode il giudice (artt. 132 e 133 c.p.) va intesa come concretizzazione dei giudizi di valore della legge e come realizzazione nel caso concreto dei fini perseguiti da essa: la fattispecie legale è una sorta cioè di scala continua di sottofattispecie, all'interno della quale il giudice deve collocare in una di esse il fatto su cui giudica, per perseguire fino in fondo la giustizia del caso concreto[63].

La giusta retribuzione è – nella visione di Pigliaru – quella proporzionata alla misura del reato e arricchita dalla «sensibilità» verso le esigenze di punizione concreta; insieme cioè alla «giusta vendetta»[64], la chiara coscienza dell'aspetto profondamente pedagogico della pena, «un ponte coraggiosamente e fiduciosamente gettato dal passato al futuro», giacché nulla autorizza a escludere quella possibilità di rigenerazione spirituale che sola può riportare al pareggio – con sé stesso e con gli altri tutti – la vicenda iniziata con la commissione del reato[65].

Pigliaru insiste (richiamando Carrara) sulla possibilità di conciliare l'idea di pena come retribuzione a titolo afflittivo con un processo educativo o rieducativo. Va data insomma la possibilità di un intimo svolgimento morale durante la pena, svolgimento che può esserci o non esserci, ma che va comunque sempre rigorosamente offerto e perseguito. La nozione di pena tra retribuzione e rigenerazione è la sola, in quanto integrale, che può validamente impostare e concludere il discorso sul valore morale della pena. Risolvere la nozione di pena in quella di attività punitiva significa la piena affermazione del carattere proprio di tutta la complessa attività punitiva come piena reintegrazione della dignità umana, come valore di solidarietà e partecipazione interiore.

Laddove proprio sembra vincere il peccato, si cerca di risvegliare la coscienza sociale, che è la coscienza reale di ogni uomo, il quale sappia essere fino in fondo quel soggetto di piena dignità spirituale che egli sa di dover essere, conclude Pigliaru[66].

 

 

 Conclusione

 

Protagonista dell'intera vicenda penale è dunque la persona umana, dal momento della posizione della norma al punto più basso della sua parabola spirituale, la commissione del reato, e alla sua possibile rinascita morale. Il recupero di una dimensione di umanità durante tutto il percorso del diritto penale è dunque l'obiettivo di Pigliaru e in definitiva il contributo profondo che ci lascia questo intenso saggio.

Dai tempi in cui scriveva Pigliaru a oggi il diritto penale ha "subìto" tali e tante modificazioni normative, in quantità più che in qualità, che non è semplice innervare questa dimensione di umanizzazione nell'ordinamento vigente e nelle riflessioni su di esso. Almeno sul piano dei principi – e non è poco – alcuni messaggi però rimangono e già li abbiamo colti nella nostra analisi, riprodotti in particolare nel principio di colpevolezza, nella capacità a delinquere e nelle finalità della pena.

Un diritto penale segnato nelle sue diverse fasi da un livello superiore di partecipazione personale è in grado innanzitutto di poter aspirare a una maggiore effettività, perché più sentito come proprio. L'idea di solitudine poi del reo, parte costitutiva anch'esso del consorzio umano, da cui esce e a cui si dà la possibilità di rientrare, esprime in pieno il senso della risocializzazione della pena. Inoltre l'attenzione per il caso concreto e per l'umanità che vive in esso, prima, durante e dopo la commissione del reato, dovrebbe consentire di salvaguardare gli interessi di tutte le persone coinvolte, compresa anche la vittima, soggetto spesso negletto del percorso penalistico e da inserire invece pienamente nel rapporto giuridico complessivo di cui parla Pigliaru. Non solo il necessario passaggio dall'astratto al concreto, ma anche quello dal negativo al positivo, dal pessimismo all'ottimismo, sono indici di una considerazione profonda della persona umana nel diritto penale.

Il messaggio più intenso che ci lascia la lettura del saggio di Pigliaru è però l'idea, magari ingenua e sognatrice, di un diritto penale nel quale i cittadini ritrovino davvero il senso di ciò che è giusto e non solo di ciò che è conveniente; e di un diritto penale il quale attende che valori e principi ideali tornino a nascere e crescere nella realtà sociale e politica, per presentarsi poi davanti a esso già fermi e condivisi, con la sola legittima pretesa di trovare nel diritto penale l'ultima ratio di tutela.

 

 

Abstract

 

The essay Saggio sul valore morale della pena written by Antonio Pigliaru is a reference to the humanization of criminal law, that is to consider that the absolute protagonist of the penal question, from the moment in which the rule of law is set to the moment in which the punishment is executed, is always the man. From this becomes, in addition to a correlation between law and ethics, one subjective conception of criminal law, with function of guarantee, and a vision open to aims of punishment, between retribution and rehabilitation. The crime is, in his vision, social break, denial of staying in society and of social values, but to the culprit is offered the possibility of a spiritual regeneration and of a reentry in the social consortium. Among the many sparks for thoughts, the more intensive message which the lecture of the Pigliaru’s essay leaves us is the idea of a criminal law in which citizens find the sense of what is right and not only of what is convenient.

 

Il Saggio sul valore morale della pena di Antonio Pigliaru costituisce un richiamo alla umanizzazione del diritto penale, un invito cioè a considerare che protagonista assoluto della vicenda penale, dal momento in cui la norma viene posta a quello in cui viene eseguita la pena, è sempre l'uomo. Da ciò deriva, oltre a una correlazione tra diritto ed etica, una concezione soggettivistica del diritto penale, con funzione garantista, e una visione aperta delle finalità della pena, tra retribuzione ed emenda. Il reato è, nella sua visione, rottura sociale, negazione dello stare in società e dei valori in essa condivisi, ma al colpevole si offre la possibilità di una rigenerazione spirituale e di un rientro nel consorzio sociale. Tra i tanti spunti di riflessione, il messaggio più intenso che ci lascia la lettura del saggio di Pigliaru è l'idea di un diritto penale nel quale i cittadini ritrovino davvero il senso di ciò che è giusto e non solo di ciò che è conveniente.

 

 



 

[Per la pubblicazione degli articoli della sezione “Contributi” si è applicato, in maniera rigorosa, il procedimento di peer review. Ogni articolo è stato valutato positivamente da due referees, che hanno operato con il sistema del double-blind]

 

[1] A. PIGLIARU, Saggio sul valore morale della pena, in Studi Sassaresi, I-II, 1952, 21-65, inserito anche come appendice in un volumetto del 1959 che contiene le Meditazioni sul regime penitenziario italiano, Gallizzi, Sassari, 1959, 61-97. Più facilmente disponibile una edizione (del 2006 e poi ancora) del 2010 pubblicata dalla casa editrice Il Maestrale, Nuoro, delle Meditazioni con in appendice il Saggio nell'ambito de I Quaderni di Antonio Pigliaru. Le citazioni saranno riferite sia alla pubblicazione originale in Studi Sassaresi sia a quella del 1959, ripubblicata recentemente.

Le varianti che reca la pubblicazione del 1959 vengono giustificate da Pigliaru, in premessa, per l'esigenza di «rendere attuale il discorso» e di «liberare altresì quel nocciolo di pensiero che forse contenevano sin dal principio». In particolare ciò vale – precisa Pigliaru – per la considerazione del diritto come azione e della pena «come quella posizione tipica del diritto in cui e per cui l'ordinamento realizza la propria tutela, cioè la tutela (giuridica) di tutto ciò che "compendia", all'interno della sua stessa esperienza e quindi nella concreta realtà dell'esperienza e della vita». I due concetti di diritto come azione e di pena come azione di tutela giuridica richiamano alla memoria in Pigliaru la figura (specialmente) di Francesco Carrara. Sul solco di questi concetti, Pigliaru si concentra sulla «morale giuridica» che nascerebbe proprio da essi e la quale darebbe «fondamento a quella democrazia penale che dovrebbe definire … la concreta posizione etica di un ordinamento tutto coerente con le vitali e profonde ragioni della nostra cultura»; … di un ordinamento che realizzando nelle proprie posizioni concrete un'effettiva e concreta umanizzazione della pena, così scopre e realizza se stesso secondo l'uomo».

 

[2] Vedine i profili biografici in L. CAIMI, Motivi pedagogici e impegno educativo in Antonio Pigliaru, Milano 2000, in particolare sulla sua detenzione 15 ss. Il saggio sul valore morale della pena deve dunque essere accompagnato dalla lettura delle Meditazioni sul regime penitenziario, in Jus, 1954, IV, 518 ss. (e nelle successive edizioni prima citate). Per un breve profilo umano e scientifico, M.A. CATTANEO, Ricordo di Antonio Pigliaru, in Riv. int. fil. dir., 1969, 358 ss.

 

[3] G. BETTIOL, Diritto penale, 11a ed., Padova 1982, 719.

 

[4] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, cit., 25 ss. e in appendice a Meditazioni, 64 ss.

 

[5] G. MAGGIORE, Principi di Diritto Penale, I, Bologna 1932, 4.

 

[6] Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, 10a ed., Padova 2017, 13 ss.

 

[7] A caratterizzare il reato sono dunque, a un tempo, sia un disvalore dell'evento (l’offesa del bene giuridico) che un disvalore dell'azione(la violazione dell’obbligo): così M. ROMANO, Commentario sistematico del Codice Penale, I, art. 1-84, 3a ed., Milano 2004, 299 ss., cui si rimanda per gli (infiniti) approfondimenti di teoria e bibliografia.

 

[8] G. MAGGIORE, Principi, cit., 125. Pigliaru respinge in anticipo possibili critiche di contaminazione nel porre l'interesse tutelato come valore, riaffermando anzi che in tal modo da un canto si attribuisce una definizione giuridica (cioè di valore) alla nozione di interesse, e dall'altro si assegna un contenuto concreto e preciso a quella di valore giuridico.

 

[9] La teoria del minimo etico risale a G. JELLINEK (Die sozialetische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe, Wien 1878, 48: «Das Recht ist das ethische Minimum»). Nell'accezione di V. MANZINI, Trattato di diritto penale, I, 38: «il diritto penale, di fronte agli altri ordinamenti giuridici e alla morale, si presenta come il minimo della quantità etica ritenuta indispensabile e sufficiente per mantenere le condizioni necessarie ad una determinata organizzazione politico-sociale (minimo del minimo)». Vedi per più ampie esposizioni F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali, Milano 2010, 107 ss.

 

[10] Così anche un altro penalista spesso assunto come riferimento da Pigliaru, cioè G. MAGGIORE, Principi, cit., 15: «Il divenire della coscienza morale si arresta, quasi si solidifica, in una legge certa, astratta, rigida: questa è la legge giuridica». Maggiore considerava il diritto come un «momento» della vita morale, ma certo non una porzione minima, perché la morale non ha parti, si ribella a ogni quantificazione. Egli anzi vedeva (16) nel ritorno alla genesi etica dei concetti di delitto e di pena l'unica via di progresso per il diritto penale. In questo senso anche G. BATTAGLINI, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, Roma 1938, 121. Contro questo ampliamento proprio V. MANZINI, Trattato, I, cit., 30, e R. PANNAIN, Il diritto penale e la morale, in Scritti giuridici in onore di Manzini, Padova 1954, 343 ss.

 

[11] G. BETTIOL, Diritto Penale, cit., 113. Cfr., sul c.d. teleologismo di Bettiol, le osservazioni di F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 28, a proposito del rischio di sconfinamento nel diritto positivo di elementi sostanziali extralegislativi.

 

[12] G. DELITALA, La crisi del diritto nella società contemporanea, in AA.VV., La crisi del diritto, Padova 1953, 79, affermava che: «la rinascita del diritto naturale non pretende più di negare la storia, che è un perenne, incessante divenire: si limita perciò soltanto ad affermare che vi è un insieme di principi, i quali hanno un valore assoluto di razionalità e di eticità, che lo Stato non può calpestare senza negare lo stesso fine del diritto».

 

[13] G. BETTIOL, Diritto Penale, cit., 115. Per l'attenzione della dottrina tedesca al giusnaturalismo in quel periodo, in generale T. WÜRTENBERGER, Die geistige Situation der deutschen Strafrechtswissenschaft, 2. Aufl., Karlsruhe 1959, trad. it. a cura di Losano - Giuffrida Repaci, La situazione spirituale della scienza penalistica in Germania, Milano 1965, passim.

 

[14] Anzi viene visto come un rischio per il principio di ultima ratio che in molti settori giuridici, sia tradizionali che nuovi, il diritto penale venga invocato e utilizzato non come mezzo di risoluzione preventiva di specifici conflitti sociali, ma come «sistema di prevenzione (generalizzata) della conflittualità sociale», come strumento di socializzazione, «vettore di stabilizzazione sociale» (C.E. PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1228). La tendenza a considerare il diritto penale come mezzo pedagogico per la popolazione, come mezzo di “sensibilizzazione” o di “promozione” produrrebbe infatti come esito l'invasione di sfere e compiti dello Stato sociale, che sono propri di altri rami del diritto e dell’organizzazione sociale (F. BRICOLA, Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela, in AA.VV., Funzioni e limiti del diritto penale, Padova 1984, 46). In un siffatto contesto, il diritto penale finirebbe per rivestire un ruolo non più di extrema, ma di sola o unica ratio per la soluzione dei problemi sociali. Vedi W. HASSEMER, Produktverantwortung im modernen Strafrecht, Heidelberg 1996, 8. Cfr. J.M. SILVA SÁNCHEZ, La expansión del Derecho penal. Aspectos de política criminal en las sociedades postindustriales, 2a ed., Madrid 2001, 25 ss. Anche F. MANTOVANI, Criminalità sommergente e cecità politico-criminale (segni anch’essi di una civiltà decadente?), in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 1201 ss., sul venir meno degli altri sistemi sociali di controllo, e la conseguente trasformazione del diritto penale da extrema  a unica ratio: un diritto della “perenne emergenza”, che si estende in quantità e peggiora in qualità. Sia consentito infine il richiamo a G.P. DEMURO, Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1654 ss. e in versione più ampia in Diritto@Storia, 11, 2013 < http://www.dirittoestoria.it/11/contributi/Demuro-Ultima-ratio-limiti-diritto-penale.htm >.

 

[15] M. DONINI, Presentazione (in Dir. pen. cont. 15 febbraio 2015) del volume dello stesso Autore dal titolo Il diritto penale come etica pubblica. Considerazioni sul politico quale 'tipo d'autore', Modena 2014.

 

[16] Sempre M. DONINI, Presentazione (in Dir. pen. cont. 15 febbraio 2015).

 

[17] B. PETROCELLI, Considerazioni sui rapporti fra diritto e morale, in Saggi di diritto penale, II serie, Padova 1965, 182: «come il diritto penale trova nella morale, almeno in parte notevole, la sua origine e il suo fondamento, così, per un'evidente correlazione, ne trae il presidio più costante sia della sua intima efficacia nelle coscienze, sia della sua osservanza nella vita sociale».

 

[18] Supra nt. 14. Vedi anche M. ROMANO, Commentario, cit., 10, per l'affermazione secondo la quale l’ordinamento giuridico presuppone un ordinamento sociale, sul quale viene a insistere e al quale viene ad aggiungersi in funzione di maggior certezza, stabilizzazione, potenziamento. I due ordinamenti – aggiunge Mario Romano – devono tendere tra loro a una relativa prossimità, dato che la stessa credibilità dell'ordinamento giuridico, e del diritto penale in particolare, si gioca anche qui, nella quantità di consenso sociale su cui può contare.

 

[19] Riguardo al testo di Donini sull'etica pubblica, vedi anche la recensione, ricca di spunti di riflessione su etica e diritto penale, di F. PALAZZO, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, nuova serie, 5/2014, 285 ss.

 

[20] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 27 ss. e in appendice a Meditazioni, 67 ss.

 

[21] A. MORO, L'antigiuridicità penale, Palermo 1947, 82. Affermava E. PESSINA, Elementi di diritto penale, Napoli 1880, 159-160 e 313-314 che il dolo, dunque, in quanto volizione del maleficio, è opera di intelligenza e di libertà: «maleficio è dunque l’azione della libertà umana che infrange il Diritto».

 

[22] Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 686 ss., con nota di D. PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, e in Foro it., 1988, I, 1385 ss. con nota di G. FIANDACA. Vedi anche T. PADOVANI, L’ignoranza inevitabile della legge penale e la declaratoria di incostituzionalità parziale dell’art. 5 c.p., in Legisl. pen., 1988, 453 ss. e G. VASSALLI, L’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale come causa generale di esclusione della colpevolezza, in Giur. cost., 1988, II, 3 ss. Cfr. sotto il profilo storico-filosofico quanto già contenuto nell’Etica Nicomachea di Aristotele (G.P. DEMURO, Il dolo, vol. I. Svolgimento storico del concetto, Milano 2007, 20-22 e in nota 41 per l’attenzione prestata a questo profilo dalla dottrina tedesca, a partire da H. Welzel e Arth. Kaufmann). Socrate aveva ridotto le virtù a scienza e a conoscenza e aveva negato che l’uomo potesse volere e fare volontariamente il male. Platone aveva condiviso questa impostazione. Aristotele critica Socrate (Eth. Nic., III, 7, 1113 b, 15 ss. e VII, 3, 1145 b, 25 ss.) per avere negato l’esistenza di veri e propri casi di debolezza del volere o di intemperanza (akrasia) e supera questa interpretazione intellettualistica del fatto morale aggiungendo – aspetto questo essenziale per la storia della responsabilità, anche penale – alla rappresentazione la volizione. Egli si rende conto che altro è conoscere il bene, altro è attuarlo e realizzarlo, «farlo, per così dire, sostanza delle proprie azioni», e dunque cerca di determinare più da vicino quali siano i complessi processi psichici che l’atto morale presuppone. Sul punto G. REALE, Storia della filosofia greca e romana, vol. 4: Aristotele e il primo Peripato, Milano 2004, 189.

 

[23] Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364, cit., 699. La «libera scelta d’azione», che costituisce – secondo questa sentenza – l’essenza della responsabilità penale, comprende l’intera dimensione soggettiva dell’illecito. Non solo, come presupposto della colpevolezza, la possibilità di scegliere tra lecito e illecito (art. 5 c.p.), e non solo la volontà come «principio dell’azione in generale», quella cioè racchiusa nella coscienza e volontà dell’azione od omissione (art. 42 comma 1 c.p.), ma anche, come elemento stesso della colpevolezza, la volontà come «principio razionale dell’azione», la scelta cioè riguardante l’imputazione soggettiva dolosa (art. 43 c.p.).

 

[24] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 29 e in appendice a Meditazioni, 69-70.

 

[25] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 30-31 e in appendice a Meditazioni, 71. Il rapporto tra colpevolezza e libertà del volere è posto in questi termini, oggi, da M. ROMANO, Commentario, cit., 327: «la colpevolezza presuppone una libertà di agire dell’uomo, una libertà del volere; non necessariamente un libero arbitrio inteso come a-causale, a-motivata spontaneità e creatività, sì invece una libertà come capacità dell’uomo, seppure entro certi limiti, di autodeterminarsi, di assumere decisioni, di optare tra più alternative, di scegliere se adeguarsi o ribellarsi al diritto». Per il dolo – «forma tipica della volontà colpevole» – come «volontà cattiva», già F. ANTOLISEI, Manuale di Diritto penale. Parte generale, 16a ed. agg. e int. da L. Conti, Milano 2003, 345 ss. e 360, sulla consapevolezza di agire in contrasto con le esigenze della vita in comune, sul rendersi conto di nuocere ad altri.

 

[26] Così F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 631-632, descrive la prima delle due funzioni della capacità a delinquere, aggiungendo che essa va perciò rapportata prima che al grado di malvagità espresso dal reo nel fatto criminoso, alla genesi della volontà colpevole: al grado di capacità di intendere e di volere quel reato, e pertanto all'insieme delle motivazioni, dei fattori condizionanti il reato commesso, e quindi al grado di libera scelta del medesimo. Il giudizio che di tale strumento dà Mantovani è se usato responsabilmente positivo, perché contribuirebbe a una maggiore individualizzazione della responsabilità del soggetto e di conseguenza a una giustizia più aderente al caso concreto. Sulla capacità a delinquere, anche per la influenza che avrebbero potuto avere su Pigliaru, F. ANTOLISEI, La capacità a delinquere, in Riv. it., 1934, 168, e P. NUVOLONE, La capacità a delinquere nel sistema del diritto penale, Piacenza 1942; e poi in generale M. SPASARI, Capacità a delinquere e pena, in Indice penale, 1978, 3 ss., e O. CUSTODERO, La capacità a delinquere e la commisurazione della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 78 ss.

 

[27] Cfr. in senso diverso Cass. pen., sez. II, 5 giugno 2006, Aresu, CED Cassazione 184786; Cass. pen., sez. II, 29 ottobre 1981, Volpe, CED Cassazione 152297; Cass. pen., sez. I, 11 novembre 2011, Barreca, CED Cassazione 212192.

 

[28] G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, 6a ed. (aggiornata da E. Dolcini e G.L. Gatta), Milano 2017, 683 e 686.

 

[29] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 33-34 e in appendice a Meditazioni, 73.

 

[30] La necessità di intendere in via interpretativa le ipotesi di responsabilità oggettiva come se già contenessero il limite della colpa, dunque con un grado di appartenenza soggettiva che va oltre la suitas e investe l'atteggiamento psicologico verso il fatto tipico, è stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 322 del 24 luglio 2007 e ribadita con quella n. 172 del 1° ottobre 2012.

 

[31] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 34 ss. e in appendice a Meditazioni, 74 ss.

 

[32] L'idea della retribuzione si fonda su basi metagiuridiche, razionali e spiritualistiche. La maggiore influenza è stata esercitata dalla teoria della pena di Kant: basandosi sulla concezione dell'uomo come «personalità», essa afferma che l'uomo non può essere usato come strumento per raggiungere finalità a lui estranee e dunque la pena deve avere un fondamento etico assoluto; ciò che giustifica la pena è soltanto la realizzazione dell'idea di giustizia, attuabile solo attraverso la retribuzione. Per le varie differenze in ordine a tale teoria, F. MANTOVANI, Diritto Penale, cit., 716. Sull'essenza etico-retributiva della pena, la bibliografia è vastissima: basti ricordare oltre Bettiol, B. PETROCELLI, La funzione della pena, in Riv. dir. penit., 1935, 1315 ss.; più recentemente, M. RONCO, Il problema della pena, Torino 1998; e per un'analisi critica, L. EUSEBI, La «nuova» retribuzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 914 e 1315.

 

[33] Così G. BETTIOL, Diritto Penale, cit., 725. Vedi successivamente C. ROXIN, Considerazioni di politica criminale sul principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1980, 369 ss.

 

[34] E. BELING, Die Vergeltungsidee und ihre Bedeutung für das Strafrecht, Leipzig 1908, 25.

 

[35] G. BETTIOL, Diritto Penale, cit., 737. Vedi anche G. BATTAGLINI, Diritto penale. Parte generale, Padova 1949, 533 e M. SPASARI, Diritto penale e Costituzione, Milano 1966, 121.

 

[36] In quel periodo, proprio di G. MAGGIORE, Principi, cit., 362 ss., una forte difesa dell'esclusività della retribuzione come spiegazione della pena.

 

[37] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 35 ss. e in appendice a Meditazioni, 77 ss.

 

[38] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 38 e in appendice a Meditazioni, 79 ss.

 

[39] F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 717. Nel periodo in cui scrive Pigliaru, G. MAGGIORE, Principi, cit., 361-362, avvisava come il maggior fascino della teoria correttiva fosse dato proprio dal suo carattere etico-pedagogico (a cui effettivamente Pigliaru si dimostrava sensibile). Importanti dal punto di vista della posizione di Pigliaru queste parole di Maggiore: «Il carattere idealistico della dottrina risalta dal fatto che essa non considera il delitto come un fatale prodotto naturale, e la pena come una fatale difesa, ma giudica il delinquente come un essere spirituale, fornito di coscienza e libertà etica, e perciò capace di migliorarsi». L'obiezione principale che muove Maggiore è quella che la pena non si dirige soltanto all'individuo, ma serve alle supreme esigenze dell'ordine etico e giuridico: dunque può essere solo un fine eventuale, non costitutivo ed essenziale della pena.

 

[40] Per descrizione e bibliografia sulla Sühnetheorie, E. DOLCINI, La commisurazione della pena, Padova 1979, 122.

 

[41] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 39 e in appendice a Meditazioni, 79. Belle e significative queste parole (79 dell'Appendice del 1959): «Il soggetto della pena invece è uomo (è sempre uomo), eccolo qui, allora, come attore, sempre come attore, dolorosamente e attivamente partecipare ad un dramma che è ora la sua stessa vita, il suo stesso dramma interiore, senza scampo se non per quel tanto di luce che egli riesca a dare a se medesimo, alla propria coscienza, contro il proprio peccato e infine contro se stesso».

 

[42] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 40 ss e in appendice a Meditazioni, 81 ss.

 

[43] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 43 e in appendice a Meditazioni, 83.

 

[44] Vedi R. PIZZORNI, Diritto, Etica e Religione. Il fondamento metafisico del diritto secondo Tommaso D'Aquino, Bologna 2006, in particolare 60 ss. Proprio San Tommaso osserva che «compito proprio della giustizia, tra tutte le altre virtù è di ordinare l'uomo nei rapporti verso gli altri. … La giustizia riguarda le operazioni con le quali l'uomo non solo viene ordinato in se stesso, ma anche in rapporto all'altro» (S. Th., II-II, q. 57, a. 1), e questo "altro" è la persona sia considerata individualmente che come società. Importante dunque nella prospettiva del rapporto giuridico portata avanti da Pigliaru l'idea di San Tommaso per la quale la giustizia ha a che fare essenzialmente con l'altro, l'essere-altro, l'essere-altro considerato nella sua alterità, e si afferma nel rapporto intersoggettivo, nel vivere uno con l'altro. La materia del diritto è la giustizia, e «iustitia est ad alterum»: da qui la nota formale della giustizia, l'alterità, la bilateralità e intersoggettività, il «suum unicuique tribuere» per cui «la nozione stessa di giustizia esige un riferimento ad altri, … e perciò non consiste che nel rapporto di un uomo all'altro» (S. Th., II-II, q. 58, a. 2).  

 

[45] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 44-45 e in appendice a Meditazioni, 84-85.

 

[46] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 45 e in appendice a Meditazioni, 85.

 

[47] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 46 ss. e in appendice a Meditazioni, 86.

 

[48] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 48 ss. e in appendice a Meditazioni, 86 ss.

 

[49] Giovanni Botero, filosofo italiano del Seicento, autore tra l'altro dell'opera "Della ragion di stato" nel 1589, sosteneva che «il vizio e la malvagità, se non è trattenuto dalla paura della pena, manda tutto sossopra». Vedi C. CONTINISIO, Giovanni Botero, in Il contributo italiano alla storia del pensiero - Diritto (2012), < http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-botero_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/ >.

 

[50] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 50 e in appendice a Meditazioni, 92.

 

[51] M. DONINI, Presentazione (in Dir. pen. cont. 15 febbraio 2015), cit.

 

[52] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 51-52 e in appendice a Meditazioni, 92-93.

 

[53] F. PALAZZO, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, cit., 290. Sui rischi però di un diritto penale "moralistico", 291. Per Palazzo sono ancora ben radicati nella pena come oggi noi la conosciamo i retaggi di una concezione religiosa o comunque eticizzante della punizione, che fa del "rimprovero" morale il suo asse portante: insomma il rischio è cadere in un diritto penale dell'autore e non del fatto, visto che il rimprovero, quasi ineluttabilmente, «tende a trasmigrare dal fatto commesso all'autore che l'ha commesso, per l'ovvia e irrefragabile ragione che, se il rimprovero ha ad oggetto la volontà, esso non può non coinvolgere la persona».

 

[54] Sui caratteri della pena retributiva, «autentiche conquiste di civiltà», tra i manuali, ampiamente F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 716-717.

 

[55] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 53 e in appendice a Meditazioni, 94.

 

[56] Maffeo VEGIO (1407-1458), umanista italiano, autore tra le altre dell'opera pedagogica "De liberorum educatione et claris moribus libri VI" (Roma 1443), tra morale cristiana e impronta umanistica.

 

[57] G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, cit., 16. Già E. BELING, Die Vergeltungsidee und ihre Bedeutung, cit., 62 e G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 739.

 

[58] C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, 5a ed., Harlem 1766, riprodotta a cura di F. Venturi, Milano 1991 e Torino 2007, § XXVII ("Dolcezza delle pene"): «Perché una pena ottenga il suo effetto basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev'essere calcolata l'infallibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe. Tutto il di piú è dunque superfluo e perciò tirannico».

 

[59] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 56 ss. e in appendice a Meditazioni, 98 ss.

 

[60] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 57 e in appendice a Meditazioni, 99.

 

[61] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 58 ss. e in appendice a Meditazioni, 100 ss.

 

[62] Cfr. recentemente L. TUMMINELLO, Il volto del reo. L'individualizzazione della pena tra legalità ed equità, Milano 2011, cui si rimanda anche per la vasta bibliografia (nt. 4 pag. XIX dell'introduzione). L'Autore precisa che il concetto di individualizzazione ha varie accezioni: esso può essere associato alla funzione di prevenzione speciale, con particolare riferimento alla esigenza di differenziazione delle risposte sanzionatorie; poi può essere inteso nel senso di una risposta penale quanto più proporzionata alla gravità del reato e alla colpevolezza del reo, in chiave retributiva; e anche come riferimento a possibili risposte su base riparativa, tenendo conto cioè degli effetti sulla vittima. Fondamentale in generale ancora E. DOLCINI, La commisurazione, cit., 35.

 

[63] Riferimento essenziale sempre l'opera di FRANCO BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Milano 1965, passim.

 

[64] Importante il contributo agostiniano all'impostazione di PIGLIARU (citazioni in Studi Sassaresi, 54-55 e in appendice a Meditazioni, 95-96), sia sul piano della necessità e inevitabilità della punizione, sia su quello del coinvolgimento morale del reo. Per Sant'Agostino (Enarr. in ps. 58, d. 1, 13): «È necessario che a ogni ingiustizia, grande o piccola, segua una punizione, o da parte dell'uomo stesso che si pente, o da parte di Dio che si vendica. Infatti anche colui che si pente, già punisce se stesso … La colpa che tu hai commessa non può restare impunita; ma la punizione parta piuttosto da te». Insomma il peccato, per Sant'Agostino, non può restare impunito: o sarà punito da Dio o sarà punito da noi. Vedi A. TRAPÈ, Sant'Agostino uomo e maestro di preghiera: testi scelti, Roma 1995, 78, e A. CASSI, La Giustizia in Sant'Agostino. Itinerari agostiniani del quartus fluvius dell'Eden, Milano 2013, passim.

 

[65] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 60 e in appendice a Meditazioni, 102.

 

[66] A. PIGLIARU, in Studi Sassaresi, 63 e in appendice a Meditazioni, 104.