Mariateresa Carbone
SATISDATIO TUTORIS
Sull’obbligo del tutore di garantire per il patrimonio del
pupillo
Università degli Studi della Magna Graecia di Catanzaro
Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche,
Economiche e Sociali, 19
MILANO, GIUFFRÈ EDITORE, 2014
XIV-216 pp. ISBN
987-88-14-19052-0
INDICE
Introduzione
IX
CAPITOLO
PRIMO
LO STATUS QUAESTIONIS SULLA SATISDATIO TUTORIS OBBLIGATORIA
1.1. La satisdatio
rem pupilli salva fore
1
1.2. La satisdatio
necessaria: istituto consolare della prima epoca imperiale?
3
1.3. La satisdatio
necessaria: imposta dal pretore in epoca repubblicana?
11
1.4. La posizione
delle diverse categorie di tutori rispetto all'obbligo di satisdare
15
a)
Tutori testamentari
15
b)
Tutori legittimi-adgnati
16
c)
Tutori legittimi-patroni
17
d)
Tutori d’ufficio municipali
19
e)
Tutori d’ufficio romani
21
1.5. Impostazione
e finalità della ricerca
24
CAPITOLO
SECONDO
LA PRESUPPOSTA ESISTENZA DI UNA CLAUSOLA EDITTALE SULLA SATISDATIO
TUTORIS OBBLIGATORIA
2.1. Premessa
27
2.2. Il
«curat praetor» di Gai.1.199
28
2.3. Il
«proconsul iubet» di Ulp. D.26.10.8
30
2.4. Ulp.
D.26.2.19.1: l'edictum de
satisdatione che «ad tutores testamentarios pertinet»
33
2.5. Il
«sed etiam hos» di Ulp. D.26.4.5.1
37
2.6. Le espressioni «certum
est» e «certo
certius est» contenute
rispettivamente in Ulp. D.26.4.5.1 e in Ulp. D.26.2.17pr. e la satisdatio come
strumento essenzialmente pretorio
44
2.7. Considerazioni
conclusive sulla presupposta esistenza di un editto relativo alla satisdatio
necessaria
48
CAPITOLO
TERZO
IL PRESUNTO ESONERO DALL’OBBLIGO DI SATISDARE PER TUTORI EX
INQUISITIONE DATI
3.1. Premessa
51
3.2. Gai.1.199-200:
l'obbligo di satisdare per tutori e curatori. Le categorie esonerate:
valenza esemplificativa od esaustiva dell'elencazione gaiana
51
3.3. Ner.
D.26.3.2pr.: il tutore nominato ex testamento dalla madre, confermato
dal magistrato ex inquisitione ed esonerato dall'obbligo di satisdare
62
3.4. Pap.
13.26.5.13.2: il patrono richiesto come curator minoris dalla puella
e il significato dell'inciso «fides
inquisitionis pro vinculo cedet cautionis»
70
3.5. Ulp. D.27.10.8: il curator bonorum ventris nomine e l'ordine del proconsole di «satisdare si non ex inquisitione detur»
80
3.6. C.5.42.4:
il principio per i tutori confermati «a praeside vel dati ex inquisitione» di essere esonerati dal
prestare la satisdatio
87
CAPITOLO
QUARTO
IL PRESUNTO OBBLIGO DI SATISDARE PER I TUTORI EX INQUISITIONE DATI
4.1. Premessa
97
4.2. Jul. D.26.3.3: il tutore
nominato dal padre in un testamento «non iusto aut non ut lege
praecipiebatur» confermato
come testamentario e senza l’obbligo di satisdare
98
4.3. Pap.
D.26.5.13.1: l’equiparazione senatoria del tutore patrono all'extraneus
per giustificare l'obbligo di prestare la satisdatio
100
4.4. Ulp. D.26.1.6.1 e il decreto
del governatore provinciale di nomina del tutore e di contestuale richiesta di
garanzia. Ulp. D.27.8.1.2 e Ulp. D.27.8.1.5 e l’ordine di satisdare rivolto
ai tutori nominati dal praeses
105
4.5. Paul.
D.2.8.8.4: il tutore e il curatore inviati in municipium per prestare la
satisdatio necessaria
111
4.6. Mod.
D.27.1.15.17: il rescritto di Adriano finalizzato ad ottenere dall'avente
potestà la prestazione della satisdatio rem pupilli salvam fore
114
4.7. C. 5.42.2pr.: la richiesta di
satisdare al contutore superstite
117
4.8. Ricostruzione del sistema che
traspare dalle fonti con riferimento al ricorrere, o meno, dell'obbligo di
prestare la satisdatio per i tutori nominati dai magistrati romani
119
CAPITOLO
QUINTO
TUTORI MUNICIPALI
5.1. Premessa
123
2. Ulp.
D.27.8.1.11-12: la responsabilità del magistrato municipale per mancata
richiesta della satisdatio rem pupilli salvam fore al tutore nominato
124
5.3. Jul. D.27.8.5: la responsabilità del contutore per
mancata prestazione della cautio da
parte del collega
129
5.4. Cel. D.27.8.7: il diverso regime della responsabilità
sussidiaria dipendente dalla circostanza che l'inidoneità della garanzia
prestata sia dovuta a dolo o a
colpa del magistrato
130
5.5. Paul.
D.26.7.46.6: una particolare ipotesi di contutela mista con conseguente mutamento
dell'ordine di escussione tra contutori e magistrati
132
5.6. Ulp. D.27.8.2: la mancanza di
legittimazione attiva del contutore all’actio subsidiaria
134
5.7. Ulp. D.27.8.6: la trasmissibilità dell'actio subsidiaria contro l'erede del magistrato nell’ipotesi di mancata
richiesta della cautio al tutore da questi nominato e possibilità
di ricusazione della stessa in caso di prestazione della garanzia
136
5.8. Mod.
D.27.8.8: la mancanza di responsabilità del contutore presupposta dalla
ottenuta prestazione della garanzia
138
5.9 I.1.1.24:
la legittimazione passiva dell'actio
subsidiaria nei
confronti di «qui satisdationem exigere solent»
140
5.10 D.26.453:
l'autenticità del riferimento alla categoria dei tutori nominati dai magistrati municipali
141
CAPITOLO SESTO
TUTORI LEGITIMI PATRONI E SATISDATIO OBBLIGATORIA
6.1. L'attuale stesura di D. 26.4.5pr.-1
163
6.2. Le
questioni da affrontare per accertare l'originaria stesura di D.26.4.5.1
164
a)
L’autenticità del tratto «sed hoc – melius est»
165
b)
Attendibilità dei criteri sui quali avrebbe dovuto vertere la causae
cognitio del pretore
183
6.3. Individuazione
della ratio che giustificherebbe, secondo alcuni giuristi, la diversa
posizione dei tutori-patroni e dei legitimi-adgnati rispetto all'obbligo
di satisdare
192
CONCLUSIONI
201
Indice
degli autori
207
Indice
delle fonti
211
Quarta di copertina
Tante
sono le questioni ancora aperte sulla satisdatio tutoris: la sua esatta formulazione,
l'epoca, lo strumento e le finalità della sua originaria introduzione,
l'esistenza o meno, per alcune categorie di tutori, dell'obbligo di prestarla.
L'ultimo dei problemi appena prospettati riguarda i tutori magistratuali,
municipali e non, e la categoria speciale di legittimi: i tutori-patroni.
Dalla
riconsiderazione delle testimonianze già addotte per chiarire quali tra
questi tutori fossero tenuti alla prestazione della satisdatio necessaria e
da qualche altra sin qui non utilizzata a tal fine, emerge un quadro più
lineare rispetto a quelli sinora ricostruiti e da cui traspare, ancora una
volta, la capacità dei Romani di disciplinare ogni situazione con grande
elasticità e concretezza, per il più equilibrato soddisfacimento
degli interessi e delle esigenze alla base di ogni rapporto.
MARIATERESA
CARBONE è ricercatore confermato presso l'Università degli studi Magna
Graecia di Catanzaro, ove insegna Diritti Greci e Diritto romano.
Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di rilevanza nazionale.
È autrice di vari articoli riguardanti tematiche di diritto privato
romano, e, in particolare, la compravendita nei formulari varroniani, la tutela
della madre, il fedecommesso.