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Carbone-2014 -1Mariateresa Carbone

 

SATISDATIO TUTORIS

Sull’obbligo del tutore di garantire per il patrimonio del pupillo

 

Università degli Studi della Magna Graecia di Catanzaro

Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, 19

 

 

MILANO, GIUFFRÈ EDITORE, 2014

XIV-216 pp. ISBN  987-88-14-19052-0

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

 

Introduzione

IX

 

CAPITOLO PRIMO

LO STATUS QUAESTIONIS SULLA SATISDATIO TUTORIS OBBLIGATORIA

 

1.1.    La satisdatio rem pupilli salva fore

1

1.2.    La satisdatio necessaria: istituto consolare della prima epoca imperiale?

3

1.3.    La satisdatio necessaria: imposta dal pretore in epoca repubblicana?

11

1.4.    La posizione delle diverse categorie di tutori rispetto all'obbligo di satisdare

15

a)    Tutori testamentari

15

b)    Tutori legittimi-adgnati

16

c)     Tutori legittimi-patroni

17

d)    Tutori d’ufficio municipali

19

e)    Tutori d’ufficio romani

21

1.5.    Impostazione e finalità della ricerca

24

 

 

CAPITOLO SECONDO

LA PRESUPPOSTA ESISTENZA DI UNA CLAUSOLA EDITTALE SULLA SATISDATIO TUTORIS OBBLIGATORIA

 

2.1.    Premessa

27

2.2.    Il «curat praetor» di Gai.1.199

28

2.3.    Il «proconsul iubet» di Ulp. D.26.10.8

30

2.4.    Ulp. D.26.2.19.1: l'edictum de satisdatione che «ad tutores testamentarios pertinet»

33

2.5.    Il «sed etiam hos» di Ulp. D.26.4.5.1

37

2.6.    Le espressioni «certum est» e «certo certius est» contenute rispettivamente in Ulp. D.26.4.5.1 e in Ulp. D.26.2.17pr. e la satisdatio come strumento essenzialmente pretorio

44

2.7.    Considerazioni conclusive sulla presupposta esistenza di un editto relativo alla satisdatio necessaria

48

 

 

CAPITOLO TERZO

IL PRESUNTO ESONERO DALL’OBBLIGO DI SATISDARE PER TUTORI EX INQUISITIONE DATI

 

3.1.    Premessa

51

3.2.    Gai.1.199-200: l'obbligo di satisdare per tutori e curatori. Le categorie esonerate: valenza esemplificativa od esaustiva dell'elencazione gaiana

51

3.3.    Ner. D.26.3.2pr.: il tutore nominato ex testamento dalla madre, confermato dal magistrato ex inquisitione ed esonerato dall'obbligo di satisdare

62

3.4.    Pap. 13.26.5.13.2: il patrono richiesto come curator minoris dalla puella e il significato dell'inciso «fides inquisitionis pro vinculo cedet cautionis»

70

3.5.    Ulp. D.27.10.8: il curator bonorum ventris nomine e l'ordine del proconsole di «satisdare si non ex inquisitione detur»

80

3.6.    C.5.42.4: il principio per i tutori confermati «a praeside vel dati ex inquisitione» di essere esonerati dal prestare la satisdatio

87

 

 

CAPITOLO QUARTO

IL PRESUNTO OBBLIGO DI SATISDARE PER I TUTORI EX INQUISITIONE DATI

 

4.1.    Premessa

97

4.2.    Jul. D.26.3.3: il tutore nominato dal padre in un testamento «non iusto aut non ut lege praecipiebatur» confermato come testamentario e senza l’obbligo di satisdare

98

4.3.    Pap. D.26.5.13.1: l’equiparazione senatoria del tutore patrono all'extraneus per giustificare l'obbligo di prestare la satisdatio

100

4.4.    Ulp. D.26.1.6.1 e il decreto del governatore provinciale di nomina del tutore e di contestuale richiesta di garanzia. Ulp. D.27.8.1.2 e Ulp. D.27.8.1.5 e l’ordine di satisdare rivolto ai tutori nominati dal praeses

105

4.5.    Paul. D.2.8.8.4: il tutore e il curatore inviati in municipium per prestare la satisdatio necessaria

111

4.6.    Mod. D.27.1.15.17: il rescritto di Adriano finalizzato ad ottenere dall'avente potestà la prestazione della satisdatio rem pupilli salvam fore

114

4.7.    C. 5.42.2pr.: la richiesta di satisdare al contutore superstite

117

4.8.    Ricostruzione del sistema che traspare dalle fonti con riferimento al ricorrere, o meno, dell'obbligo di prestare la satisdatio per i tutori nominati dai magistrati romani

119

 

 

CAPITOLO QUINTO

TUTORI MUNICIPALI

 

5.1.    Premessa

123

2.       Ulp. D.27.8.1.11-12: la responsabilità del magistrato municipale per mancata richiesta della satisdatio rem pupilli salvam fore al tutore nominato

124

5.3.    Jul. D.27.8.5: la responsabilità del contutore per mancata prestazione della cautio da parte del collega

129

5.4.    Cel. D.27.8.7: il diverso regime della responsabilità sussidiaria dipendente dalla circostanza che l'inidoneità della garanzia prestata sia dovuta a dolo o a colpa del magistrato

130

5.5.    Paul. D.26.7.46.6: una particolare ipotesi di contutela mista con conseguente mutamento dell'ordine di escussione tra contutori e magistrati

132

5.6.    Ulp. D.27.8.2: la mancanza di legittimazione attiva del contutore all’actio subsidiaria

134

5.7.    Ulp. D.27.8.6: la trasmissibilità dell'actio subsidiaria contro l'erede del magistrato nell’ipotesi di mancata richiesta della cautio al tutore da questi nominato e possibilità di ricusazione della stessa in caso di prestazione della garanzia

136

5.8.    Mod. D.27.8.8: la mancanza di responsabilità del contutore presupposta dalla ottenuta prestazione della garanzia

138

5.9     I.1.1.24: la legittimazione passiva dell'actio subsidiaria nei confronti di «qui satisdationem exigere solent»

140

5.10   D.26.453: l'autenticità del riferimento alla categoria dei tutori nominati dai magistrati municipali

141

 

 

CAPITOLO SESTO

TUTORI LEGITIMI PATRONI E SATISDATIO OBBLIGATORIA

 

6.1.    L'attuale stesura di D. 26.4.5pr.-1

163

6.2.    Le questioni da affrontare per accertare l'originaria stesura di D.26.4.5.1

164

          a) L’autenticità del tratto «sed hocmelius est»

165

          b) Attendibilità dei criteri sui quali avrebbe dovuto vertere la causae cognitio del pretore

183

6.3.    Individuazione della ratio che giustificherebbe, secondo alcuni giuristi, la diversa posizione dei tutori-patroni e dei legitimi-adgnati rispetto all'obbligo di satisdare

192

 

 

CONCLUSIONI

201

 

 

Indice degli autori

207

 

Indice delle fonti

211

 

Quarta di copertina

 

Tante sono le questioni ancora aperte sulla satisdatio tutoris: la sua esatta formulazione, l'epoca, lo strumento e le finalità della sua originaria introduzione, l'esistenza o meno, per alcune categorie di tutori, dell'obbligo di prestarla. L'ultimo dei problemi appena prospettati riguarda i tutori magistratuali, municipali e non, e la categoria speciale di legittimi: i tutori-patroni.

Dalla riconsiderazione delle testimonianze già addotte per chiarire quali tra questi tutori fossero tenuti alla prestazione della satisdatio necessaria e da qualche altra sin qui non utilizzata a tal fine, emerge un quadro più lineare rispetto a quelli sinora ricostruiti e da cui traspare, ancora una volta, la capacità dei Romani di disciplinare ogni situazione con grande elasticità e concretezza, per il più equilibrato soddisfacimento degli interessi e delle esigenze alla base di ogni rapporto.

 

MARIATERESA CARBONE è ricercatore confermato presso l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, ove insegna Diritti Greci e Diritto romano. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di rilevanza nazionale. È autrice di vari articoli riguardanti tematiche di diritto privato romano, e, in particolare, la compravendita nei formulari varroniani, la tutela della madre, il fedecommesso.