PATRIZIA SCIUTO
Concetti giuridici e categorie
assiomatiche: l’uso di rescindere
nell’esperienza di Roma
Antica
UNIVERSITÀ DI CATANIA.
PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA, Nuova Serie - 273
TORINO, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2013
X-304 pp. ISBN/EAN 978-88-34-8279-32
INDICE- SOMMARIO
INTRODUZIONE
1. Le
opinioni più significative della dottrina concernenti l’uso di
rescindere nell’esperienza giuridica romana. Le ragioni di una nuova
indagine
1
2. Le
tesi di Luigi Raggi e Santi di Paola
13
3. Dubbi
di metodo e propositi di riflessione
18
CAPITOLO
PRIMO
RESCINDERE NELLE FONTI NON GIURIDICHE:DI EPOCA REPUBBLICANA E CLASSICA
1. Rescindere nel lessico comune e
nell’uso letterario
27
2. L’impiego
di rescindere nelle fonti
tradizionalmente ritenute non giuridiche di epoca repubblicana e classica. a)
Casi concernenti provvedimenti adottati da organi di governo e prvati di valore dai loro successori. b) Casi relativi a
sentenze emanate da collegi giudicanti.
29
3. Acta principum
rescindere: casi di c.d. rescissio actorum
45
4. Ulteriori
casi in cui rescindere, al di
là dei diversi significati assunti, individua il venir meno del valore
di atti di per sé validi ed efficaci
52
5. Riflessioni
conclusive
60
CAPITOLO
SECONDO
RESCINDERE NELLE FONTI GIURIDICHE CONCERNENTI ATTI
NEGOZIALI
1. Brevi
considerazioni preliminari per la comprensione di un sistema casistico
giurisprudenziale
63
2. Atti contra leges: l'uso di rescindere nei casi di manomissione in frode ai creditori
e di manomissione in fraudem
legis
67
3. Alcuni esempi di fattispecie in cui vengono impiegate espressioni diverse rispetto a rescindere per
indicare le conseguenze prodotte su un atto da un vizio originario
94
4. Casi in cui l'effetto rescissorio viene espresso dalle locuzioni ipso iure rescindi o iure rescissum
99
5. Una discussa testimonianza di Celso in materia di delegatio promittendi donationis causa
103
6. Deduzioni conclusive in materia
di leges publicae
proibitive
111
7. Altre fattispecie negoziali per le quali viene utilizzato rescindere
113
8. Rescindere come risultato della
determinazione convenzionale
delle parti
117
CAPITOLO
TERZO
STRUMENTI PROCESSUALI DI
RESCISSIONE: RESCINDERE E IN INTEGRUM RESTITUTIO
1. Riflessioni di carattere generale sulla natura del rimedio restitutorio
125
2. Esame delle fattispecie negoziali più rilevanti in cui si riscontra il
rapporto fra rescindere e la in integrum
restitutío
140
3. Il
decretum
quale presupposto dell’effetto restitutorio
159
CAPITOLO
QUARTO
STRUMENTI DI RESCISSIONE
ALTERNATIVI AL RIMEDIO RESTITUTORIO
1. Rescindere nelle formulae utiles
contenenti una fictio
165
2. L'impiego di rescindere
per indicare le conseguenze
del ricorso alla querella inofficiosi testamenti
194
3. La connessione fra rescindere e le
pronunce giudiziali, e gli ulteriori mezzi
di gravame con effetti rescissori. a) Alcuni interventi imperiali contro sentenze valide ed efficaci.
b) Il c.d. principio di nullità quale criterio di invalidazione della sentenza
212
CAPITOLO
QUINTO
RESCINDERE NELL’ESPERIENZA GIURIDICA
TARDO-IMPERIALE E IN ETÀ GIUSTINIANEA
1. L’uso
di rescindere nella prassi della cancelleria di Diocleziano. a) Fattispecie negoziali. b) Condizioni personali e situazioni di fatto. c) Fattispecie giudiziali. d) Strumenti di rescissione
241
2. L'impiego di rescindere
in riferimento ai contratti di compravendita
259
3. Determinazione
concettuale di rescindere
nell’esperienza dioclezianea
269
4. Qualificazione giuridica di rescindere nella prassi imperiale di età postclassica e giustinianea
270
5. Deduzioni
finali
279
Conclusioni
281
Indice degli autori
287
Indice delle fonti
293
Seconda e
terza di copertina
Viene
affrontata, con approccio casistico e taglio esegetico, la problematica
connessa alla ricostruzione storico-giuridica di rescindere, un tema
dalle inevitabili implicazioni dogmatiche, nel tentativo di fornire una
disamina inerente al dettato delle fonti e di verificare, rispetto alle
ricostruzioni teoretiche fornite dalla dottrina risalente, se sia esistita,
nell'esperienza giurisprudenziale romana, una unitaria qualificazione
tecnico-giuridica del termine assimilabile all'odierno concetto di rescissione.
Prendendo avvio dalle
testimonianze non giuridiche di epoca repubblicana (in prevalenza relative ad
atti compiuti dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni di governo) e
classica (inerenti a ipotesi di c.d. rescissio
actorum e di provvedimenti del princeps adottati per porre nel nulla atti
emanati da altri organi costituzionali), non si riscontra alcuna relazione
tipizzata fra rescindere e gli atti contestati, né alcun legame
con specifici strumenti rescissori. Forse solo in Svetonio la nozione in
oggetto potrebbe configurare una forma di annullamento giudiziale assimilabile
alla cassazione delle sentenze.
Dall'esame delle fonti
giuridiche, in cui rescindere è usato soprattutto in ambito
negoziale, si ricava la mancanza di una specifica qualificazione giuridica del
termine, che indicherebbe per lo più la privazione, fondata su
valutazioni equitative del magistrato giusdicente, degli effetti di atti o
situazioni rilevanti per il diritto. Per ciò che riguarda gli strumenti
di rescissione impiegati per realizzare tale risultato, si evince che il
ricorso a essi non è mai predeterminato ma dipende dalla natura
dell'interesse concreto e dalla rilevanza che a quest'ultimo viene riconosciuta
in sede di iurisdictio. Inoltre, per
l'epoca classica avanzata, il riferimento alle impugnazioni di sentenze valide ed efficaci sul piano formale
mostra una utilizzazione ancora più duttile e versatile dell'espressione
considerata, a volte inclusiva
di ipotesi di inesistenza giuridica
e di nullità in senso tecnico.
Una evoluzione concettuale di rescindere può rinvenirsi nella prassi di età tardo imperiale e con Giustiniano, in cui si può rintracciare un ampliamento dell'accezione del termine, indicativa non più solo del venir meno degli effetti di un atto o di una situazione giuridica, ma comprensiva di altre forme di invalidazione negoziale e giudiziale, quali sanzioni derivanti dalla violazione di principi oggettivamente determinati. Le ragioni di ciò possono riscontrarsi, oltre che nelle mutate condizioni sociopolitiche ed economiche del tempo, nel nuovo sistema costituzionale e di governo, che si esplica nella cognitio extra ordinem e che intende limitare, per mezzo di criteri individuati, la discrezionalità degli interventi non direttamente imputabili all'imperatore. In tale contesto, rescindere, distaccandosi dalla sua originaria valenza soggettiva, condizionata dalla dicotomia ius civile-ius praetorium, sembra acquisire una dimensione ontologica omnicomprensiva dei vari fenomeni di invalidazione giuridica, agevolando così la determinazione di una definizione in senso generalista della locuzione.
PATRIZIA SCIUTO è dottore di ricerca in discipline romanistiche e ricercatrice di diritto romano presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania. Fa parte del gruppo di ricerca BIA, diretto da Nicola Palazzolo; sempre a Catania, collabora stabilmente con il C.I.R. (Centro interuniversitario per l'Informatica Romanistica) ed è componente del TIMAD (Centro di ricerca sulle Tecnologie Informatiche e Multimediali Applicate al Diritto). Ha pubblicato vari saggi e contributi, di diritto privato e di diritto pubblico romano, ed è coautrice di BIA (Bibliotheca Iuris Antiqui. Sistema informativo integrato sui diritti dell'antichità) e di BD-Rom (Biblioteca Digitale Romanistica. Archivio elettronico della letteratura romanistica).