RICCARDO
ASTOLFI
IL MATRIMONIO NEL DIRITTO ROMANO
CLASSICO
Milano, Wolters Kluwer CEDAM, 2014
XII-472 pp. ISBN 978-88-13-34144-2
INDICE
Avvertenza
pag. IX
Abbreviazioni
XI
PARTE
PRIMA
Contrazione
del matrimonio
Capitolo
I
Definizione
e libertà di matrimonio
1. Definizione di matrimonio
pag. 3
2. Libertà di sposare
52
Capitolo
II
Consenso
3. Consenso degli sposi: a) fonti giuridiche
pag. 63
4. b) fonti letterarie
80
5. Consenso iniziale: a) nel matrimonio
82
6. b) nel fidanzamento
86
7. c) sua manifestazione: confarreatio, coemptio
92
8. d) deductio in domum
95
9. e) testationes, tabulae
dotales, nuptiales
101
10. Matrimonio clandestino
108
11. Consenso continuo
110
12. Sua manifestazione
114
13. Matrimonio fra assenti
121
14. Contenuto del consenso e concubinato
128
15. Condizione e termine
141
16. Matrimonio del pazzo
pag. 142
17. Simulazione
145
18. Violenza
146
19. Errore e dolo
151
20. Assenso del
pater familias
154
21. Matrimonio delle persone sui iuris
166
Capitolo
III
Conubium
22. Definizione di conubium
pag. 171
23. Schiavitù
174
24. Cittadinanza
180
25. Matrimonio dei soldati
183
26. Consanguineità e adozione
187
27. Affinità
192
28. Matrimonio incestuoso
199
29. Bigamia
205
30. Tempus lugendi
221
31. Matrimonio contra
mandata principis
226
32. Matrimonio del tutore
231
33. I divieti della lex Iulia et Papia:a) per
l'ordine senatorio
243
34. b) per gli ingenui
246
35. c) validità del matrimonio illecito
255
36. d) l’oratio
di Marco Aurelio e Commodo
262
37. e) matrimonio illecito e acquisto m.c. della dote
213
38. f) matrimonio
illecito e bonorum possessio unde vir et uxor
270
39. g) matrimonio degli adulteri
273
40. h) rassegna di opinioni
278
41. Donazione e dote nel matrimonio illecito
280
CapitoloIV
Pubertà
42. Definizione di pubertà
pag. 289
43. Matrimonio degli impuberi
294
44. Matrimonio degli impotenti
300
45.
Matrimonio degli anziani
306
PARTE
SECONDA
Contenuto e tutela del matrimonio
Capitolo
I
Contenuto del matrimonio
46. La società coniugale
pag. 232
47. Aspetti della società coniugale
325
48. Doveri reciproci dei coniugi
335
49. Preminenza del marito
344
Capitolo
II
Tutela del matrimonio
50. Actio
iniuriarum
pag. 347
51. Ductio
351
PARTE
TERZA
Scioglimento del matrimonio
Capitolo
I
Divorzio
52. Definizione e libertà di divorzio
pag. 359
53. Volontà e manifestazione
368
54. La forma augustea del divorzio
374
55. Divorzio tra assenti
390
56. Divorzio simulato
393
57. Divorzio
dei filii familias
396
58. Divorzio della liberta
403
Capitolo
II
Altre cause di scioglimento
59. Riduzione in schiavitù
419
60. Deportazione
441
Indice delle fonti
453
RICCARDO ASTOLFI, conseguita la libera docenza in
Istituzioni di diritto romano nell'Università di Padova, vi ha concluso
il suo insegnamento quale ordinario di Storia del diritto romano e poi di
diritto romano. Oltre agli scritti attinenti al diritto matrimoniale romano
ricordati nelle “Avvertenze” a questo libro, ha pubblicato, anche
questa volta per i tipi della Cedam, le seguenti opere: “Studi
sull'oggetto dei legati in diritto romano” (3 vol.: 1964, 1969, 1979) e
“I libri tres iuris civilis di Sabino”, la cui seconda
edizione è del 2001.
ABSTRACT: Il matrimonio classico ha fondamento
consensuale e struttura negoziale. Come nel contratto di società,
all’accordo iniziale dei coniugi si accompagna la volontà successiva
di ciascuno di essi di continuarlo nel tempo, venendo meno la quale si ha
divorzio, che può essere quindi anche unilaterale. I coniugi si
considerano tali, vi è cioè fra di loro affectio maritalis, in
quanto intendono, con il loro rapporto, procreare ed educare figli legittimi (matrimonium
iustum). Occorre però che abbiano la capacità
giuridica (conubium) e naturale (pubertas) di contrarlo e vi sia
l’assenso dei loro patres familias (Ep.Ulp. 5,2). Mancando uno di
questi requisiti, il rapporto non è matrimonio: non sono marito e moglie
e i figli non sono legittimi (matrimonium iniustum). Tuttavia la
loro unione è rilevante per il diritto, se non è venuta meno,
anche in uno soltanto, l'affectio maritalis, cioè se persiste in
loro la volontà di essere marito e moglie. Il diritto la tutela sino al
punto di punire la donna per adulterio, qualora frequenti altri e può
accadere che aspetti patrimoniali del rapporto siano disciplinati ricorrendo
all'analogia con il fidanzamento se non addirittura con lo stesso matrimonio.
Ne consegue che il rapporto diviene automaticamente matrimonio, ·valido
al sopravvenire del requisito mancante. Divorzio è propriamente cessazione
dell’affectio maritalis e quindi può tanto se il
matrimonium è iustum quanto se è è iniustum.
Augusto gli impose una forma, la dichiarazione doveva avvenire in presenza
di sette testimoni qualificati, ma soltanto se scioglieva un matrimonium
iustum. Il persistere dell’affectio maritalis anche nel matrimonium
iniustum ne fa quindi un rapporto giuridico e lo differenzia dal concubinato,
che è un rapporto di fatto, perché manca, appunto, dell’affectio
maritalis. I concubini
infatti non intendono avere figli legittimi.