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Malenica-MG_0068-1Res sanctae nel periodo pre-cristiano di Roma antica

 

Antun Malenica

Professore Emerito

Università di Novi Sad (Serbia)

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ABSTRACT: Res sanctae in the pre-Christian Roman period

 

After the introductory remarks on ius divinum and the origins of the terms res sacra and res religiosa the author analyses in his article the origins of the technical term of the Classical Roman law res sanctae and whether res sanctae of the pre-Christian period should be set aside from the classical legal category res divini iuris which, according to the sources, consists of res sacrae, res religiosae and res sanctae. Roman jurists of the classical period wrote about the roots of the term res sancta, but they did not address the latter question, however, it is addressed by the contemporary doctrine.

When the roots of the term res sancta are in question, the author firstly reverts to the text D. 1.8.8pr.-1 in which Marcian says that the term ‘sacred’ (lat. sancta) originates from the plant called yarrow (lat. sagmen) which was carried by the representatives of Roman people as a symbol of their inviolability, and afterwards to the text D. 1.8.9.3 in which Ulpian connects the term sancta to the kind of penalty (lat. sanctio) which protects what should be inviolable. The author, however, finds that a text of the grammarian Servius offers a better foundation for the reconstruction of the origins of the term res sancta. Namely, Servius, when commenting in late antiquity on the text of the Aeneid written by Virgil, says that the word sanctum in the Aeneid means that something is dedicated to the gods by means of blood (ad Aen. 12.200: et dictum ‘sanctum’, quasi sanguine consecratum) and that in the Aeneid the word sancire, precisely speaking, denotes that something is made sacred, in other words dedicated to the gods, by spilling the blood of a sacrificed animal lengthwise (Ibid., ‘Sancire’ autem proprie est sanctum aliquid, id est consecratum, facere fuso sanguine hostiae).

The author emphasises that the oldest ritual mentioned by the Romans, in which such a way of spilling blood could have occurred, was the ritual of establishing the holy borders of the city of Rome. According to this ritual the borders were marked by a plough drawn by holy oxen. Since the ritual necessarily had to involve a sacrificial ceremony for the gods, it is not hard to assume that the augurs sprinkled drops of blood of the sacrificed animal while walking behind the plough that was marking the future borders of the city. This marking of the borders of a city, temple or land plot with blood drops is the most specific meaning of the word sancire written about by Virgil and Servius and it is, according to the author’s opinion, the root of the word sanctum.

About the question of whether res sanctae in the law of the pre-Christian period were res divini iuris the author primarily indicates that there is a vast array of understanding in the doctrine: that they were res divini iuris, that they did not belong to that category and that they were between divine and profane things. After a thorough source analysis the author concludes that: 1. There is no legal or literary text in which it is said that res sanctae are not res divini iuris. 2. Gaius (G. 2.8), by observation that res sanctae are in a certain way (quodammodo) of the divine law, does not negate their belonging to the category of things of divine law, but forms two subcategories within this category. Res sacrae and res religiosae belong to one, and res sanctae to the other. With this, Gaius indicates that, regarding from the angle of layman science, the division of things of divine law into three kinds, res sacrae, religiosae and sanctae, by which all things are aligned into the same plane, is not entirely founded. Gaius, no doubt, could not have said more. Ius divinum and ius humanum were equally important elements of the legal system of the classical period, so the pontifical jurisprudence was the one to mould the rules, terms and legal categories of pontifical law. The res divini iuris category was not defined by basing it on one but three criteria. Res sacrae were associated with heavenly deities, res religiosae with sepulchral gods, and res sanctae with the religious character of a sanction. 3. The argumentation that res sanctae are not divini iuris due to their lack of true character of sanctity and the relation to deity which is present with res sacrae and res religiosae is unacceptable from the methodological point of view. This may be an observation of contemporary doctrine on those matters, but it is not a solid argument on which one is allowed to conclude that the Romans did not consider them to be things of divine law, because the sources do not speak of different quality of sanctity among the res divini iuris by means of which the technical term of classical law res sancta was constructed.

Finally, the author concludes that the contemporary doctrine of Roman law as a separate branch of historical jurisprudence should determine, when sources make it possible, what the attitudes of Roman legal doctrine on the classifications of things were like, but must never introduce its own criteria of classification. Because of this, a properly posed question when it comes to res sanctae must be: how did Romans regard the city walls, city gates and land borders during their millennium-long history. According to the author, evolution is visible in this respect. When the first city borders were established upon the foundation of Rome, Romans undoubtedly considered them divine. It could not have been different when the power of religion of that time is kept in mind, as well as the religious character of the border marking rituals. In the 2nd century A.D., which is about nine hundred years after the foundation of the city, during which a new cultural and even religious ambience was created and it was significantly different from the one at the time of the foundation of Rome, the same things were divine only in a certain way (quodammodo divini iuris) for Gaius the jurist. For jurists who comprised the Epitome of Gaius in the late fifth century, in the cultural ambience dominated by Christianity, those things were no longer divine, not even in ‘some way’, but they were profane and lined up among things in public property. This is also the final point in the evolution of the pagan term res sancta. Coined within the frames of the old ius divinum, this term could not earn its place in the new law of the Christian church. In this law, which founded the new judicial system of the institutionalized church (ecclesiastica iura), within the term ‘divine’ there was no longer room for mundane things as city walls, city gates and land borders. This is confirmed by the constitutions in the Theodosian and Justinian’s Code.

 

 

Nel presente testo tratteremo due questioni di cui si occupa la dottrina odierna quando prende in esame le cose che nelle fonti romane vengono indicate con la locuzione res sanctae[1]. Analizzeremo come si è sviluppata questa terminologia tecnico-giuridica del diritto classico, e se le res sanctae debbano, in realtà, essere classificate nella categoria res divini iuris. Le fonti indicano che sulle radici della locuzione res sancta scrivevano anche i giureconsulti romani del periodo classico, mentre l’altra questione da loro non fu mai posta.

Prima di passare all’analisi, faremo qualche nota sul ius divinum e sulle origini dei termini res sacra e res religiosa che troviamo insieme con res sancta nella categoria giuridica classica di res divini iuris.

 

I

 

Gaio, nella sua trattazione sulle cose nel secondo libro del suo manuale, afferma che la divisione più importante delle cose si riduce a queste due categorie: alcune sono di diritto divino, altre di diritto umano[2]. Gaio attribuisce a questa divisione grande importanza per ragioni comprensibili. In primo luogo, perché sulle cose sottoposte al diritto divino gli uomini non possono avere diritto di proprietà. In secondo luogo, perché le cose di diritto divino sono legate alla religione e regolate da un sistema giuridico speciale, il ius divinum. Gaio evidenzia quanto segue:

 

Gai 2.3.9: Quod autem divini iuris est, id nullius in bonis est; id vero, quod humani iuris est, plerumque alicuius in bonis est: potest autem et nullius in bonis esse; nam res hereditariae, antequam alicuis heres existat, nullius in bonis sunt[3].

 

Dalla fondazione della città di Roma nel 754 a.C. incominciò la formazione dell’ordinamento giuridico in cui esistevano due sistemi del diritto: ius divinum e ius humanum. Questi due sistemi erano all’epoca del giurista Gaio ancora elementi costitutivi dell’ordinamento giuridico romano[4]. Il ius divinum fu creato ed interpretato dai grandi collegi sacerdotali romani: i pontefici, gli àuguri e i feziali[5]. Le sue norme di carattere “teocratico” regolavano il comportamento degli uomini verso gli dei. Il fondamento di queste norme era nella religione pagana, una percezione del mondo come universo in cui nel cielo e negli inferi vivono gli dei, e sulla superficie terrestre gli uomini. Secondo la percezione romana, in questo universo il destino sia dei singoli mortali, sia della comunità romana nel suo complesso, dipendeva prima di tutto dalla volontà divina. Dopo sette secoli di esistenza dell’Urbe e la trasformazione di Roma in un impero potente, tale opinione fu espressa anche da Cicerone con le parole seguenti:

 

Cic. de nat. deor. 3.5: ... Numam sacris constitutis fundamenta icisse nostrae civitatis, quae numquam profecto sine summa placatione deorum immortalium tanta esse potuisse[6].

 

Lo stesso convincimento fu poi espresso anche da Tito Livio, scrivendo la storia di Roma. Egli afferma che tutta la prosperità di Roma è venuta con l’obbedienza agli dei, e la sventura con la disobbedienza – ... omnia prospera evenisse sequentibus deos, adversa spernentibus[7].

Nei frammenti dei giuristi classici inclusi nel Digesto di Giustiniano non troviamo spiegazioni su che cos’è il diritto divino, quali sono le sue fonti, le sue caratteristiche e la sua evoluzione; mentre, quando si tratta del diritto umano, tutto questo lo troviamo nel lungo frammento di Pomponio nel secondo titolo del primo libro del Digesto “Sull’origine del diritto e tutti i magistrati e sull’ordine dei giureconsulti”. La mancanza di un tale frammento con spiegazioni dettagliate è assolutamente comprensibile tenendo conto che la giurisprudenza laica non si occupava di diritto divino. Questo diritto era di pertinenza della giurisprudenza pontificale; ed era essa a creare, custodire e interpretare le sue regole[8].

Nel complesso del ius divinum sono apparse anche le prime regole sulle cose, le quali erano collegate con credenze, culti e riti religiosi. Queste regole erano rispettate anche dalla giurisprudenza laica quando creava gli istituti del diritto laico pertinenti alle res divini iuris; che però usava tali regole in funzione supplementare a seconda dei bisogni: sempre quando lo richiedeva qualsiasi interesse, pubblico o privato, ma innanzitutto patrimoniale.

Nel Digesto di Giustiniano non troviamo dati dettagliati, né sulle regole del diritto pontificale riguardo alle singole tipologie di cose sacre, né sulla storia delle nozioni res sacra, res religiosa, res sancta. Seppure tali note fossero state presenti nelle opere della giurisprudenza classica usate dai compilatori del Digesto, esse furono trascurate, perché nell’ambiente cristiano di età giustinianea tutto quello che nel diritto era pagano non si riteneva degno di nota. Perciò la dottrina odierna, quando studia le questioni soprammenzionate, esamina con particolare attenzione le fonti letterarie ed epigrafiche.

 

II

 

Le fonti letterarie ed epigrafiche testimoniano che le radici dei termini tecnici classici res sacra e res religiosa sono veramente antichissime; risalgono infatti alla lingua latina dell’età monarchica. Il più antico testo latino oggi noto, lapis niger, trovato durante gli scavi del Foro Romano, contiene l’aggettivo sakros[9]. La parte dell’iscrizione in cui si trova la parola sakros sembra potersi leggere così: quoi hon ... / ...sakros es /, che trascritto in latino classico dice: qui hunc ... / ... sakros erit (oppure: sit). La lacuna nel testo viene ricostruita inserendo la parola lapidem (o lapidi, o locum) violaverit, cosicché tutto insieme, tradotto in lingua italiana, dice: «chi profana questa pietra/questo luogo, sia maledetto». Il luogo nel Foro dove l’epigrafe si trovava era sacro (sakros), perché si trattava di un santuario. Il testo, inoltre, dimostra che sakros diventava anche quell’uomo che avesse profanato il santuario. Quindi, questo termine antico era bipolare: in senso positivo, riguardava qualcosa che doveva essere venerato; in senso negativo, qualcosa di maledetto, privato quindi della protezione divina ed espulso dalla comunità dei cittadini.

Con l’evoluzione della lingua latina, la parola sakros si trasforma abbastanza presto nella forma sacer. Nelle XII Tavole, scritte fra il 451 e il 450 a.C., troviamo la norma seguente:

 

Tab. 8.21: Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto[10].

 

Il patrono colpito da una pena del genere veniva privato di protezione, sia divina che legale. Macrobio dice che era lecito a chiunque uccidere qualsiasi uomo dichiarato sacer[11]. Il termine sakros, pur nella forma modernizzata, rimase bipolare. Lo conferma la voce sacer nell’opera di Festo Sul significato delle parole. Vi leggiamo che il Monte Sacro (Sacer mons) è il colle che i plebei, in occasione della loro secessione, proclamarono luogo d’asilo, dedicandolo a Giove; ma sacer è anche l’uomo condannato da parte del popolo per un delitto, il quale può essere messo a morte, senza che l’uccisore sia condannato per l’omicidio[12].

Ai tempi della fondazione di Roma tutte le cose collegate con il divino o il magico ricadevano nella sfera del sacer: non importava se si trattasse di un santuario, una tomba, o dei confini e porte dell’Urbe, fonti d’acqua, fiumi, alberi, boschi, monti, grotte, etc. Dunque, la nozione sacer aveva ampio significato. Ordinate e messe per iscritto le regole rituali dai collegi pontificali verso la fine della monarchia e gli inizi della repubblica, dall’aggettivo sacer viene ricavata l’espressione tecnica res sacra, la quale nel diritto, sia pontificale che laico, significava la cosa sacra dedicata alle divinità celesti. Il nuovo concetto nasce nel quadro di un’ampia attività del collegio dei pontefici tesa ad ordinare e mettere per iscritto le regole rituali. Oltre al significato menzionato, nel diritto pontificale esisteva anche un significato tecnico-giuridico più stretto, nel caso in cui la res sacra fosse una cosa dedicata agli dei allo scopo dello svolgimento del culto pubblico. Sesto Pompeo Festo nell’opera Sul significato delle parole, sotto la voce Sacer mons, scrive:

 

Gallus Aelius ait sacrum esse, quodcumque more atque instituto civitatis 'consecratum' sit, sive aedis sive ara sive signum sive locus sive pecunia sive quid aliud, quod dis dedicatum atque consecratum sit; quod autem privati«s» suae religionis causa aliquid earum rerum deo dedicent, id pontifices Romanos, non existimare sacrum[13].

 

Instituto civitatis: in questo testo significa tutto quello che è dedicato alle divinità per mezzo di istituti e regole esistenti nella civitas, cioè prima di tutto per il rito di dedicazione e consacrazione. Il termine avrebbe ritenuto questo significato durante tutto il periodo pagano, e sarebbe stato ricevuto dalla religione cristiana, naturalmente in una forma adattata alla nuova dottrina.

Anche le radici della espressione tecnica res religiosa sono antichissime. Si trovano nelle parole religio e religiosus. Oggi tra gli storici, in genere, esiste consenso che la parola religio (est) originariamente indicava quello che era vietato agli uomini, e che, se comunque fatto, portava sventura[14]. Anche noi siamo d’accordo con questa posizione. Un punto di riferimento nelle fonti, lo troviamo nell’interpretazione della parola religiosus da parte di Festo: a suo avviso, religiosus è «tutto quello che per gli uomini non è lecito fare, e che se essi lo fanno, si considera fatto contra la volontà divina»[15].

Grazie all’attività dei collegi sacerdotali romani furono create regole dettagliate sul comportamento religioso, e la parola religio nel corso del tempo ottenne un nuovo significato. Non si riferiva più soltanto a quello che era vietato, ma anche a quello che i mortali dovevano fare per i loro dei. Includeva, innanzitutto, tutti i riti fatti secondo il calendario religioso e in occasione di certe circostanze (sacra) e la ricerca della volontà divina prima di incominciare affari pubblici importanti (auspicia)[16]. Sulla base di questo ordinamento, il diritto pontificale, come abbiamo già menzionato, costruì l’espressione tecnica res sacraе, il quale comprendeva tutte le cose dedicate alle divinità celesti. Fuori da questo termine rimasero i sepolcri, i quali secondo la nozione romana dipendevano dagli dei dell’oltretomba, dai Mani, e per cui il diritto pontificale aveva regole speciali. Queste regole vietavano la violazione delle tombe e delle spoglie mortali in essa contenuti. Perciò i pontefici, partendo dal significato proibitorio della vecchia parola religiosus, per esse coniarono la locuzione tecnica res religiosa. In concordanza con questo, Gaio dice che le res religiosae sono dedicate agli dei Mani (diis Manibus), a differenza delle res sacrae che sono consacrate agli dei superi (dii superi)[17]. Il legame linguistico diretto tra la locuzione classica res religiosa e l’antica parola religiosus è indicato, secondo il nostro parere, anche dal fatto che i giuristi classici crearono l’espressione tecnica locus religiosus che significava il sepolcro in senso stretto, come attesta il giurista Ulpiano:

 

D. 11.7.2.5 (Ulp. lib. 25 ad ed.): Sepulchrum est, ubi corpus ossave hominis condita sunt. Celsus autem ait: non totus, qui sepulturae destinatus est, locus religiosus fit, sed quatenus corpus humatum est[18].

 

III

 

Vediamo adesso, cosa ci dicono le fonti sulle origini dell’espressione res sancta. Marciano spiega che le sue radici devono essere cercate nel nome di una pianta che gli emissari romani portavano, simbolicamente, dimostrando agli altri popoli la loro immunità: «Santo è quello che viene difeso e protetto dalla violazione da parte degli uomini. 1. E si dice santo (lat. sanctus) per fasci di verbena (lat. a sagminibus). Ci sono, allora, fasci di una certa erba, che gli emissari romani di solito portavano, affinché nessuno li violasse, proprio come gli emissari greci portavano quella pianta che chiamavano cericia (cerycia)»[19]. I giuristi dell’età giustinianea consideravano questa spiegazione di Marciano degna di attenzione, e quindi la inclusero nell’ottavo titolo del libro I del Digesto Della divisione e qualità delle cose. E per questo non dovrebbero essere sottoposti a obiezioni, dato che i termini giuridici non appaiono sempre secondo logica giuridica.

Ulpiano, invece, ci offre una spiegazione diversa. Il termine sancta è collegato a una specie di pena (sanctio), con la quale viene protetto quello che si vuole rendere inviolabile. Egli dice: «Siamo precisi quando diciamo che santo è quello che non è né sacro né profano, ma è confermato da una determinata sanzione: così esistono leggi sante perché sono basate su una determinata sanzione. Infatti, ciò che è basato sulla sanzione (di carattere religioso – A. M.) è santo, anche quando non è consacrato a Dio: e qualche volta nelle sanzioni si aggiunge che viene punito con la pena capitale qualcuno che fa una cosa del genere»[20].

Il testo appena citato è stato scritto da Domizio Ulpiano fra il 170 e il 223 d.C. Un altro testo, del grammatico Servio, ci porta un passo indietro nella storia delle spiegazioni del significato della locuzione res sancta. Servio, nel commentario dell’Eneide di Virgilio (IV-V sec. d.C.) dice che la parola sanctum nell’Eneide ha un significato quasi equivalente alla consacrazione agli dei per mezzo del sangue[21], e poi spiega che nell’Eneide la parola sancire, precisamente, significa rendere qualcosa santo, cioè consacrato, per mezzo del versamento del sangue dell’animale sacrificato per il lungo[22].

Il testo di Servio, secondo la nostra opinione, ha il massimo valore per la scoperta delle radici possibili della locuzione res sancta. Se ci poniamo la questione, di quale fosse il primo rito menzionato dai Romani in cui si versava il sangue in questo modo, la risposta è indubitabile: è stato il rito della marcatura dei confini sacri in occasione della fondazione di Roma. Su questo parla il grande giureconsulto classico Pomponio, menzionando la storia del fratricidio di Remo da parte di Romolo[23]. I Romani presero dagli Etruschi, i loro vicini del nord, l’idea della città come una forma della comunità politica. Con essa adottarono anche il rito religioso di fondazione del pomerio e di demarcazione delle porte della città praticato in Lazio. Dopo l’auspicium, cioè la ricerca della volontà degli dei, i confini venivano demarcati per mezzo di un aratro trainato da bovini, in modo tale che un toro veniva attaccato alla parte esterna, e una mucca a quella interna[24]. Questa cerimonia, venuta più tardi sotto la competenza del collegio degli àuguri, doveva necessariamente contenere il rito del sacrificio agli dei. Non è difficile presupporre che gli àuguri versassero gocce di sangue dell’animale sacrificato camminando dietro all’aratro che demarcava i confini della futura città. E proprio in questa demarcazione dei confini di una città, un tempio, o un agro con le gocce di sangue è il significato più stretto della parola sancire, quello di cui scrivono Virgilio e Servio ed esso costituisce, secondo la nostra opinione, la radice della parola sanctum, attraverso la quale fu coniata l'espressione tecnica res sancta del diritto classico.

A differenza del termine sacer che indicava qualcosa di divino in sé, il termine sanctus nel diritto romano indicava sempre qualcosa di umano, come matrimonio, fides, alleanza con un altro popolo, parola solenne (coniugium, fides, foedus, iusiurandum) ecc., ma sempre innalzato al livello divino per mezzo di un rito. Fabbrini colloca la creazione di questo termine tecnico nei primi decenni della repubblica[25]. A noi non sembra che questo sia potuto succedere prima della promulgazione delle XII Tavole. Comunque, più importante è la conclusione che abbiamo tratto: le radici del termine tecnico sanctus vanno cercate nel verbo sancire, con il quale si indicava un rito religioso contenente un modo speciale di versamento del sangue dell’animale sacrificato.

Quando Gaio enumera le cose di diritto divino nel suo manuale, non usa una, ma due frasi. In primo luogo, dice che le cose di diritto divino sono res sacrae e res religiosae, e nella frase seguente aggiunge che in qualche modo (quodammodo) anche le res sanctae sono di diritto divino, e cita come esempi di cose del genere le mura e le porte urbane[26]. Non c’è dubbio che Gaio in questo modo sottolinei la differenza tra le cose divini iuris. A noi sembra, in linea di massima, che le divida in due sottocategorie. Una consiste in res sacrae e res religiosae, e l’altra in res sanctae. Così Gaio, sempre secondo la nostra opinione, non dice che le res sanctae non entrano nella categoria delle cose divini iuris, ma indica che la divisione delle cose del diritto divino in tre tipi, le res sacrae, religiosae e sanctae, (con la quale tutte queste cose vengono equiparate) non ha sussistenza forte dal punto di vista della giurisprudenza laica.

Si potrebbe porre la domanda del perché Gaio faccia questa differenza. Nella letteratura troviamo la spiegazione secondo la quale il ragionamento logico indica la differenza sostanziale tra le res sacrae e res religiosae da una parte, e le res sanctae dall’altra. Le prime due specie delle cose appartengono alle divinità, esse sono vere e proprie cose di diritto divino, ma la terza, res sanctae, non appartiene alle divinità e quindi queste sono divine soltanto in qualche modo[27].

Secondo il nostro parere, l’osservazione di Gaio che le res sanctae sono in qualche modo (quodammodo) di diritto divino non può essere argomento per la tesi che esse non fossero affatto considerate come vere e proprie cose di diritto divino. Nel periodo classico ius divinum e ius humanum erano elementi equiparati dell’ordinamento giuridico romano. Era la giurisprudenza pontificale a disegnare regole, nozioni e categorie giuridiche del diritto pontificale. Essa ha creato la categoria res divini iuris e poi la sua divisione in sacrae, religiosae e sanctae. Questa divisione è il frutto dell’attività dei collegi sacerdotali e testimonia lo sviluppo del proprio vocabolario giuridico. Gaio, secondo il nostro parere, con la raffinata distinzione delle res sanctae dalle res sacrae e res religiosae in sostanza non cambia la più generale classificazione (la summa divisio) sulle cose nel periodo romano pre-cristiano, la quale separa le res divini iuris dalle res humani iuris. A nostro avviso sembra soltanto che Gaio indichi che nel suo tempo il ragionamento della giurisprudenza laica stesse per prevalere su quello religioso dei tempi più remoti.

Le res sanctae pagane di una volta sono precisamente enumerate nell’Epitome Gai. Nella redazione del manuale di Gaio, che può essere fatta risalire alla seconda metà del V secolo d.C.[28], esse non vengono più sistemate fra cose di diritto divino, ma di diritto pubblico. Naturalmente, è il tempo in cui il cristianesimo ha già sostituito la religione pagana. Eppure il valore dell’Epitome per il nostro argomento è grande, dato che nel testo troviamo questa osservazione molto interessante.

 

Ep. Gai 2.1.1: Omnes itaque res aut nostri iuris sunt, aut divini, aut publici. Nostri iuris sunt, quae in proprietate nostra esse noscuntur. Divini iuris sunt ecclesiae, id est, templa dei, vel ea patrimonia ac substantiae, quae ad ecclesiastica iura pertinent. Publici iuris sunt muri, fora, portae, theatra, circus, arena, quae antiqui sancta appellaverunt, pro eo, quod exinde tolli aliquid aut contingi non liceret. Sed haec omnia in nullius bonis sunt, ideo publici iuris esse dicuntur[29].

 

Quindi, lo scrittore dell’Epitome separa le mura e lе portе urbane, e alcune altre cose non menzionate da Gaio, dalla categoria delle cose divine. Tutte queste cose sono classificate nella categoria delle cose di proprietà pubblica, ma la sua osservazione che esse erano una volta indicate con il termine sancta conferma che egli sa che esse erano in tempi passati considerate come res divini iuris.

Nella Codificazione giustinianea ed in altre fonti giuridiche ancora conservate non troviamo i testi in cui i giureconsulti classici considerano le res divini iuris allo stesso modo di Gaio. I giuristi giustinianei per il titolo ottavo del libro I del Digesto “Della divisione e qualità delle cose(De divisione rerum et qualitate) usarono, oltre al manuale di Gaio, anche i manuali scritti da Marciano e Fiorentino; ma tra i frammenti citati da questi manuali non troviamo un’osservazione simile a quella di Gaio. Il frammento di Fiorentino D. 1.8.3 non si riferisce alle res divini iuris, e nel frammento tratto da Marciano le res sacrae, religiosae e sanctae sono enumerate senza alcuna classificazione. Siccome Marciano in questo testo non si occupa della classificazione delle cose, ma semplicemente nota che esse non possono essere di proprietà delle persone private, non è possibile trarre conclusioni se questo giureconsulto condividesse l’opinione di Gaio o no[30]. Nelle Istituzioni di Giustiniano res sacrae, religiosae e sanctae sono enumerate insieme, accompagnate dalla constatazione che, essendo cose di diritto divino, non possono essere di proprietà delle persone private; tale constatazione dimostra l’influsso di Marciano[31]. In questo testo, dunque, non c’è nessuna traccia dell’idea gaiana della divisione di res divini iuris in due categorie. Tale situazione delle fonti ci porta a trarre le conclusioni seguenti. La prima, che la separazione delle res sanctae come sottocategoria delle cose divini iuris da parte di Gaio è frutto del suo ragionamento giuridico. La seconda, che il pensiero degli altri giureconsulti classici non andava nella stessa direzione. La terza, che i giuristi giustinianei consideravano giusta la posizione di Gaio, e perciò hanno posto il suo testo sulle res sanctae, con la nota quodammodo, all’inizio del capitolo ottavo del libro I del Digesto Della divisione e qualità delle cose[32].

Quando si tratta della questione, se le res sanctae di età pre-cristiana debbano essere classificate nella categoria res divini iuris o no, la risposta è, a nostro parere, indubbiamente affermativa, dato che questo è confermato dai testi giuridici romani. Quello di Gaio, dimostra che egli le considerava una sottocategoria delle res divini iuris. Marciano e Ulpiano menzionano le res sanctae insieme ad altre due categorie delle cose del diritto divino[33]. I giuristi che redassero le Istituzioni giustinianee dicono esplicitamente che res sacrae, religiosae e sanctae sono cose di diritto divino[34]. Non esiste nessun testo di qualsiasi giurista nel quale si possa trovare che le res sanctae non siano divini iuris. Allora, quando si tratta della posizione dei giuristi romani, la situazione è chiara, le res sancte sono divini iuris.

Le res sanctae appartengono alla categoria delle cose divini iuris perché sono protette da una sanzione religiosa veramente severa. La persona che le viola diventa sacer, perde la protezione divina e può essere uccisa impunemente. Questo sottolinea Pomponio nel ben noto testo D. 1.8.11:

 

(Pomp. lib. 2 ex var. lect.): Si quis violaverit muros, capite punitur, sicuti si quis transcendet scalis admotis vel alia qualibet ratione. nam cives Romanos alia quam per portas egredi non licet, cum illud hostile et abominandum sit: nam et Romuli frater Remus occisus traditur ob id, quod murum transcedere voluerit[35].

 

Pomponio menziona le mura e le porte della città di Roma perché esse erano, indubbiamente, le più antiche res sanctae nell’Impero Romano. Il rito religioso adottato dagli Etruschi, i Romani lo applicavano fondando le città nuove in tutto l’Impero, proprio con la convinzione che questo rito garantisse loro la protezione divina. Questo confermano i testi di Marciano e Ulpiano[36]. Le mura erano sotto la protezione del dio Quirino, il dio difensore, a differenza di Marte, dio guerriero, mentre le porte erano sotto la protezione di Giano.

Le res sanctae nel senso puramente tecnico di questo termine sono tutte le cose regolate dal diritto augurale (res inauguratae), che hanno ottenuto la protezione religiosa per mezzo del rito sovradescritto della fondazione dei confini in modo speciale, per versamento del sangue dell’animale sacrificato. L’insieme di queste cose nell’Impero romano era più ampio delle sole mura e porte delle città romane. Esse potrebbero essere divise in spazi sanciti, e confini sanciti. Gli spazi sono i templi (templa)[37], di cui ci sono due tipi, celesti e terrestri. I templi celesti (templa caelestes) sono le parti del cielo nel cui ambito gli àuguri notano segni divini. Gli àuguri stabilivano i loro confini, dividendo il cielo in quattro parti uguali per linee Est-Ovest e Nord-Sud. Il tempio terrestre (templum terrestre) è una parte del terreno dedicato alle attività pubbliche dei sacerdoti e magistrati, inaugurato dagli àuguri secondo le regole del diritto augurale.

I confini consacrati erano fasce di terra di rilevanza pubblica o religiosa per la comunità dei cittadini romani, a Roma, nei municipi, o nelle colonie[38]. La massima importanza l’aveva il pomerio (pomerium) di Roma. Alcune assemblee dei cittadini si potevano convocare soltanto all’interno dei confini urbani, ed altre soltanto fuori di essi. L’esercito non poteva essere adunato nell’Urbe, e anche i poteri dei magistrati erano diversi dentro e fuori i confini urbani[39].

I confini consacrati erano anche i limiti degli agri su cui esistevano pietre terminali. Il protettore dei confini degli agri era il dio Termine il cui culto era stato recepito dai Sabini. Tutte le pietre di confine avevano il proprio dio protettore, e su queste c’erano gli altari per i sacrifici. La severa sanzione religiosa per la violazione dei confini e delle pietre terminali fu introdotta, indubbiamente, a causa della mancanza di terra coltivabile nell’economia della Roma più antica. Secondo Dionisio, questa norma fu stabilita già dal re Numa Pompilio: «La legislazione sui confini degli agri: si ordina a ognuno (ad ogni padre di famiglia?) di demarcare il proprio terreno e porre delle pietre ai confini, e di dedicarle al dio Termine; e se qualcuno veramente portasse via o spostasse tali pietre terminali, si ordina che chi l’avesse fatto sia sacrificato al dio»[40].

La cancellazione dei confini sacri si faceva con rito inverso, in cui si usava, di nuovo, l’aratro. Il caso più famoso di una cancellazione del genere è la cancellazione dei confini sacri dopo la distruzione di Cartagine[41].

Alla fine della nostra esposizione, vorremmo aggiungere quanto segue. Nella romanistica odierna non esiste consenso sulla questione se le res sanctae fossero res divini iuris. Fantetti crede che lo fossero, dato che avevano una sanzione religiosa, come le res sacrae e le res religiosae[42]. Solazzi, invece, afferma che non fossero divini iuris[43]. Galante argomenta che esse si trovano fra le cose divine e profane, in quanto Gaio dice che sono soltanto in qualche modo divini iuris[44]. Secondo l’opinione di Galante, le res sanctae sono protette dal fas, la legge morale e divina, a causa della loro importanza per la sicurezza dello stato. E per questo si giustifica la pena di morte per chi viola questa legge. A queste cose, però, manca il vero carattere di santità, il rapporto col divino, che esiste quando si tratta delle res sacrae e res religiosae[45].

Con riferimento alla posizione presa da Galante, dobbiamo accennare che la sanzione religiosa con la quale erano protetti i confini degli agri sicuramente non era creata a causa della loro importanza per “la sicurezza dello stato romano” poiché i Romani dedicavano anche le pietre terminali a una divinità, al dio Termine. D’altra parte, non è accettabile nemmeno l’argomentazione che le res sanctae non sono divini iuris perché manca loro il carattere vero e proprio di santità e il rapporto con la divinità che caratterizza le res sacrae e res religiosae. Questa potrebbe essere la nostra osservazione su queste cose, come conseguenza dell’analisi delle fonti, ma non è l’argomento grazie a cui potremmo concludere che i Romani non le consideravano divini iuris. Che tra le cose divini iuris esistessero differenze, fu certamente chiaro alla giurisprudenza romana, dato che essa non definì la categoria res divini iuris sulla base di uno, ma, in sostanza, sulla base di diversi criteri. La dottrina pontificale, e poi anche quella laica, indicarono con res sacrae le cose dedicate alle divinità celesti, con l’espressione res religiosae i sepolcri, poiché il corpo umano dopo la morte dipendeva dalle divinità dell’oltretomba, e con res sanctae le mura e porte urbane, confini e pietre terminali, perché queste cose erano protette da una sanzione di carattere religioso. Nei testi, però, non c’è cenno che la dottrina romana non considerasse questa terza categoria cose divini iuris. Fra la nota di Gaio secondo la quale le res sanctae sono in qualche modo (quodammodo) cose di diritto divino e la posizione di alcuni romanisti che esse non siano divini iuris, oppure che si trovino fra le cose divine e profane c’è differenza; perché Gaio, semplicemente, questo non l’ha mai detto. Le interpretazioni che si incontrano nella dottrina odierna, secondo le quali esse non si trovano nella categoria res divini iuris poiché non hanno la qualità di “santità” posseduta da quelle sacrae e religiosae, è inaccettabile anche metodologicamente. Le fonti non parlano di carattere diverso della santità delle cose divini iuris. La romanistica, come parte speciale della storia del diritto, deve stabilire quali norme giuridiche esistevano nel diritto romano, come furono create, perché si modificarono nel corso del tempo e, dove le fonti lo permettono, anche quali erano le posizioni della dottrina giuridica romana su queste norme; ma non può mai introdurre i propri criteri di classificazione e spiegazione delle categorie giuridiche romane.

La questione se le res sanctae per le loro caratteristiche siano di diritto divino o no, secondo la nostra opinione è formulata in modo errato. Dal punto di vista dell’applicazione del metodo storico-giuridico, la questione dovrebbe essere: il come e il perché i Romani considerarono in vario modo le mura, le porte delle città e i confini di possedimenti nel corso della loro storia plurisecolare. Secondo la nostra interpretazione di questa problematica, una certa evoluzione è evidente. Quando furono creati i confini sacri in occasione della fondazione di Roma, i Romani certamente li consideravano divini. Diversamente non poteva essere, se si tiene conto della forza della religione in quei tempi e il carattere religioso del rito di demarcazione dei confini. Era, come abbiamo visto, un rito etrusco, che si era esteso nel Lazio. Nel II secolo d.C., circa novecento anni dopo la fondazione dell’Urbe, un periodo durante il quale si venne a creare un ambiente civile, culturale e religioso abbastanza diverso da quello dei tempi della fondazione di Roma, le stesse cose per il giureconsulto Gaio sono considerate divine soltanto in qualche modo (quodammodo divini iuris). Per i giuristi che redassero l’Epitome di Gaio nella seconda metà del V secolo, in un ambiente culturale già dominato dalla cristianità, queste cose non erano più divine “in qualche modo”, ma profane e classificate fra le cose di proprietà pubblica. E questo è il punto finale dell’evoluzione della nozione pagana res sancta. Creata nei limiti dell’antico ius divinum, questa nozione non poteva avere spazio nel nuovo diritto della chiesa cristiana. In questo diritto, che aveva fondato il nuovo ordine giuridico della chiesa istituzionalizzata (ecclesiastica iura), nel quadro di una nuova nozione di “divino” non c’era più spazio per cose terrestri quali mura e porte urbane, o confini degli agri.

I testi delle costituzioni incluse nel Codice Teodosiano e in seguito le Istituzioni giustinianee confermano che i termini tecnici res divini iuris, res sacra, res religiosa e res sancta che abbiamo analizzato continuavano a vivere nel diritto romano del periodo cristiano, ma che le nozioni alla loro base non erano più uguali a quelli pre-classici e classici. Sancta era diventata tutta la chiesa di Cristo, e quindi anche i sacramenti, l’abito dei preti, le tombe dei martiri, le reliquie, i monasteri e le piae causae. La res sacra non era più quella consacrata tramite i riti pagani o accettata per consuetudine, dato che tutti i riti pagani antichi, inclusi quelli di consacrazione delle cose, erano vietati sotto minaccia di pene severe[46], e la chiesa cristiana aveva introdotto delle nuove regole di consacrazione delle cose. Secondo queste regole, consacrato a Dio diventava soltanto quello che era stato consacrato da un vescovo, non importava se si trattasse di un edificio santo, o di una cosa regalata per essere usata in chiesa durante la messa[47]. Infine, il sepolcro come res religiosa non dipendeva più dalle divinità dell’oltretomba.

Tutto quanto menzionato testimonia che con la cristianità nasce una nuova categoria delle cose del diritto divino. Le sue caratteristiche, e l’insieme delle cose che essa comprende, la differenziano dalla categoria omonima del periodo pagano. Essa appartiene al diritto canonico, che oltrepassa i limiti territoriali e temporali dell’Impero romano. Quindi, può essere studiata soltanto da quei ricercatori che si occupano della storia della cristianità, della chiesa cristiana e del diritto canonico.

 

 



 

[1] Questo articolo è estratto dal mio libro Stvari božanskog prava u rimskom prethrišćanskom periodu (Cose divine nel periodo romano pre-cristiano), pubblicato all'inizio del 2014 dal Centro editoriale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Novi Sad. La revisione della traduzione in italiano è stata curata dal prof. Marco Zagnoli, lettore ministeriale presso la Facoltà di Filosofia dell'Università di Novi Sad, cui esprimo la mia gratitudine per l'ottimo lavoro [n.d.r. Supervisione redazionale della prof.ssa Cristiana Rinolfi e della dr.ssa Stefania Fusco].

 

[2] Gai 2.2: Summa itaque rerum divisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani. Fabbrini sottolinea che Gaio nel suo testo tratta le res divini iuris prima delle res humani iuris; e in questo fatto trova la conferma della tesi che esse a Roma avevano una importanza speciale: F. FABBRINI, v. Res divini iuris, in Novissimo Digesto Italiano, vol. XV (cit., F. FABBRINI, Res divini iuris), 513.

 

[3] Gaio 2.3.9: «Quello che è di diritto divino, non appartiene a nessuno; quello, invece, che è di diritto umano, di solito, appartiene a qualcuno; però, può essere anche di nessuno, perché le cose ereditarie, prima che qualche erede esista, sono nei beni di nessuno».

 

[4] Alcuni autori non parlano di ordinamento giuridico, ma di “sistema giuridico-religioso”. Vedi: P. CATALANO, Linee del sistema sovrannazionale romano, Torino 1965, 30 ss., specialmente 37, nt. 75; F. SINI, Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, G. Giappichelli ed. – Torino 2001 (cit., F. SINI, Sua cuique civitati religio), 79, nt. 6.

 

[5] Gli scrittori romani indicano questo diritto anche con altri termini. Nello scritto di Cicerone Delle leggi troviamo sinonimi ius religionum, religiosa iura, ius quod cum religione coniunctum est: Ius religionum, Cic. de leg. 2.42; religiosa iura, de leg. 2.57; ius quod cum religione coniunctum est, de leg. 2.47. Citazioni in F. FABBRINI, Res divini iuris, 516. Nell'Institutio oratoria (2.4.33) di Quintiliano si trova l'espressione ius sacrum. Marcus Fabius Quintilianus, nato circa nel 35 d.C. e morto intorno al 100 d.C., era quasi per certo anche un giureconsulto. La Institutio oratoria è stata scritta dall'autore in età avanzata, durante il governo dell'imperatore Domiziano, dal quale è stato anche insignito del consolato.

 

[6] Cic. de nat. deor. 3.5: «... Con i riti istituiti da Numa furono posti i fondamenti della nostra comunità civile, la quale non sarebbe mai tanto cresciuta senza la massima approvazione dagli dei immortali».

 

[7] Liv. ab urbe condita 5.51.4-5.

 

[8] Su questo diritto, sulle fasi del suo sviluppo, su fonti e caratteristiche, vedi la monografia ben documentata di F. SINI, Sua cuique civitati religio, cit.

 

[9] Il testo fu scritto su una colonna quadrangolare in un piccolo santuario che i Romani edificarono, assegnando una parte del Foro per le riunioni dell'assemblea romana più antica (comitia curiata). Essendo inciso in morbida pietra vulcanica, il testo, nel corso del tempo, si è in gran parte cancellato. è preservata meno di una metà dell’iscrizione originaria, scritta in alfabeto e lingua arcaica, cosicché risulta impossibile ricostruirla. Consiste di quindici linee verticali parzialmente preservate che si leggono dall’alto in basso e inversamente. Più in generale, su questo testo e sul luogo in cui è stato scoperto vedi Ž. BUJUKLIĆ, Forum romanum, voce Lapis niger, 429-432 e per quanto riguarda la lista della letteratura sul lapis niger F. FABBRINI, Res divini iuris, 519, nt. 13.

Segnaliamo che questo testo è estremamente importante per noi, anche perché contiene la parola iovestud (giusto), la quale indica che il più tardo termine ius (diritto) deriva dall’originario ious.

 

[10] Tab. 8.21: «Se un patrono froda il cliente, sia maledetto (sacer)».

 

[11] Macr. Sat. 3.7.5 ...hominem sacrum ius fuerit occidi.

 

[12] Fest. Sacer mons: Sacer mons appellatur Anienem, paulo ultra tertium miliarium, quod eum plebes, cum secessisset a patribus, creatis tr(ibunis) plebis qui sibi essent auxilio, discedentes ‘Iovi consecraverunt. At homo sacer is est, quem populus iudicavit ob maleficium; neque fas est eum immolari, sed qui occidit, parricidi non damnatur.

Sextus Pompeius Festus è stato un filologo e grammatico romano del II secolo d.C. La sua opera De verborum significatu contiene l’epitome dell’omonima opera di Marco Verrio Flacco (Marcus Verrius Flaccus), contemporaneo di Augusto e Tiberio (nato circa nel 55 a.C. e morto nel 20 d.C.). L’opera di Festo non ci è giunta integra ma soltanto parzialmente (voci da М a V). Comunque essa è di grande rilevanza per gli studi della terminologia giuridica romana, dato che si distingue per l’alta qualità. L’opera testimonia che Festo era un grande conoscitore della lingua latina.

 

[13] Fest. Sacer mons: «... Gallo Elio dice che sacro è tutto quello che viene consacrato per consuetudine o istituto dalla comunità dei cittadini (instituto civitatis), sia edificio, che altare, statua, spazio, denaro o qualcos’altro che è dedicato (dedicatum) o consacrato (consecratum) agli dei ... ».

 

 

[14] F. DE VISSCHER, Le droit des tombeaux romains, Milano 1963 (cit. DE VISSCHER, Le droit des tombeaux), 45.

 

[15] Fest., Religiosus: ... quod homini ita facere non liceat, ut, si id faciat, contra deorum voluntatem videantur facere.

 

[16] Perciò Cicerone alla fine della repubblica poteva scrivere che tutta la religione romana si poteva dividere in due parti, quella pertinente al culto e ai riti, e quella pertinente alla ricerca della volontà divina: ... оmnis populi Romani religio in sacra et in auspicia divisa sit ... Cic. de nat. deor. 3.5.

 

[17] Gai 2.4: Sacrae sunt quae diis superis consecratae sunt; religiosae quae diis Manibus relictae sunt.

 

[18] D. 11.7.2.5 (Ulp. lib. 25 ad ed.): «Il sepolcro esiste dove sono deposti un cadavere o ossa umane. Celso, inoltre, dice: non diventa locus religiosus tutto quello che è destinato a sepoltura, ma soltanto quello spazio laddove il cadavere è seppellito».

 

[19] D. 1.8.8pr.-1 (Marc. lib. 4 reg.): Sanctum est, quod ab iniuria hominum defensum atque munitum est. 1. Sanctum autem dictum est a sagminibus: sunt autem sagmina quaedam herbae, quas legati populi Romani ferre solent, ne quis eos violaret, sicut legati Graecorum ferunt ea quae vocantur cerycia.

 

[20] D. 1.8.9.3 (Ulp. lib. 68 ad ed.): Proprie dicimus sancta, quae neque sacra neque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata: ut leges sanctae sunt, sanctione enim quadam sunt subnixae. quod enim sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi deo non sit consecratum: et interdum in sanctionibus adicitur, ut qui ibi aliquid commisit, capite puniatur.

 

[21] Serv. ad Aen. 12.200: et dictum 'sanctum', quasi sanguine consecratum.

 

[22] Ibid.: 'Sancire' autem proprie est sanctum aliquid, id est consecratum, facere fuso sanguine hostiae.

 

[23] D. 1.8.11 (Pomp. lib. 2 ex var. lect.).

 

[24] Varro, de l. lat. 5.143: Oppida condebant in Latio Etrusco ritu multi, id est iunctis bobus, tauro et vacca interiore, aratro circumagebant sulcum (hoc faciebant religionis causa die auspicato) ut fossa et muro essent muniti.

 

[25] F. FABBRINI, Res divini iuris, 523-524.

 

[26] Gai 2.2: Summa itaque divisio rerum in duos articulos diducitur: nam aliae, sunt divini iuris, aliae humani. Divini iuris sunt veluti res sacrae et religiosae. 8. Sanctae quoque res veluti muri et portae quodammodo divini iuris sunt.

 

[27] Vedi: F. FABBRINI, Res divini iuris, 517; A. GALANTE, La condizione giuridica delle cose sacre, Parte prima, Milano-Roma-Napoli 1903 (cit. A. GALANTE, La condizione giuridica), 2.

 

[28] L’Epitome Gai è una tarda riduzione e rielaborazione delle Istituzioni gaiane. Questo è evidente sia dal titolo, sia dalla comparazione con il testo preservato delle Istituzioni di Gaio. L’Epitome fu redatta probabilmente nel corso della seconda metà del V secolo d.C. nell'ambito di una scuola operante in Gallia, e serviva quale manuale elementare nell'insegnamento. È scritta in due libri e contiene argomenti scelti dai primi tre libri delle Istituzioni. Il quarto libro delle Istituzioni gaiane, relativo al processo formulare, non fu considerato nell'Epitome perché nell'età della sua redazione era stato da tanto tempo superato col processo straordinario. Così: G. CERVENCA in: M. TALAMАNCA ed altri, Lineamenti di storia del diritto romano, Milano 1979, 691-704.

 

[29] Ep. Gai 2.1.1: «Allora, tutte le cose esistono o sulla base del nostro diritto, o divino, o pubblico. Esistono sulla base del nostro diritto quelle per cui si concede che siano di nostra proprietà. Esistono sulla base del diritto divino, le chiese, cioè i templi divini, o quei patrimoni o beni che appartengono all’ordinamento ecclesiastico. Esistono sulla base del diritto pubblico le mura, i fori, le porte della città, i teatri, il circo, l’arena, che gli antichi chiamavano sante (sancta) perché non era lecito prendere o profanare qualcosa. Ma tutto l’insieme di questa specie non è nei beni di qualcuno, perciò si dice che appartiene al diritto pubblico».

 

[30] D. 1.8.6.2 (Marc. lib. 4 reg.): «Le cose sacre, religiose e sante non sono beni di nessuno» (Sacrae res et religiosae et sanctae in nullius bonis sunt).

 

[31] I. 2.1.7: Nullius autem sunt res sacrae, religiosae et sanctae: quod enim divini iuris est, id nullius in bonis est.

 

[32] D. 1.8.1pr. (Gai. lib. 2 inst.):... sanctae quoque res, veluti muri et portae, quodammodo divini iuris sunt.

 

[33] Marciano in D. 1.8.6.2; Ulpiano in D. 1.8.9.3.

 

[34] I. 2.1.7.

 

[35] D. 1.8.11 (Pomp. lib. 2 ex var. lect.): «Se qualcuno viola le mura, viene punito con la pena capitale, ad esempio se le passa con una scala appoggiata, o in qualsiasi modo diverso. Perché ai cittadini romani non è permesso uscire (dalla città) in qualsiasi altro modo, eccetto che per la porta, dato che ogni altro modo è ostile e detestabile. E si dice che anche Remo, fratello di Romolo, fu ucciso perché voleva oltrepassare le mura».

 

[36] D. 1.8.8.2 (Marc. lib. 4 reg.): «Cassio riferisce che Sabino aveva risposto correttamente che anche le mura nei municipii sono sante, e che si debba proibire di murarci qualcosa dentro» (In municipiis quoque muros esse sanctos Sabinus recte respondisse Cassius refert, prohiberique oportere ne quid in his immitteretur); D. 1.8.9.4 (Ulp. lib. 68 ad ed.): «Allora, riguardo alle mura municipali non è lecito né ripararle né aggiungere una costruzione né sopraedificare senza il permesso del principe o del governatore (di una provincia)» (Muros autem municipales nec reficere licet sine principis vel praesidis auctoritate nec aliquid eis coniungere vel superponere).

 

[37] Liv. 8.5.8; Cic. de domo 137.

 

[38] Così: FABBRINI, Res divini iuris, 542.

 

[39] Per approfondire il significato del pomerio vedi S. ŠARKIĆ, A. MALENICA, Pravne teorije i institucije antike, 2 izd. Novi Sad 2004, 100-101.

 

[40] Dion. 2.74 de terminis agrorum legislatio: iubens unumquemque terminare agrum suum et lapides in finibus ponere, eos Iovi Termino sacravit; si quis vero terminos sustulisset vel transtulissset, deo sacrum esse fecisset, sanxit.

 

[41] D. 7.4.21 (Mod. lib. 3 diff.): Si ususfructus civitati legetur et aratrum in ea inducatur, civitas esse desinit, ut passa est Carthago, ideoque quasi morte desinit habere usum fructum.

 

[42] E. FANTETTI, L'inquadramento classico delle res ''sanctae'', in Labeo, II, 1956, 94-102.

 

[43] S. SOLAZZI, ''Quodam modo'' nelle Istituzioni di Gaio, in St. et doc. hist. et iuris, XIX, 1953, 109 ss.

 

[44] A. GALANTE, La condizione giuridica, 2.

 

[45] A. GALANTE, La condizione giuridica, 2.

 

[46] Nel Codice Teodosiano (a. 438), sotto il titolo Su pagani, sacrifici e templi (CT. 16.10 De paganis, sacrificiis et templis), troviamo diverse costituzioni che proibiscono i riti pagani. Costantino vietò nell’anno 320 gli auspicia in occasione di un fulmine. (CT. 16.10.1pr.). Costanzo nel 341 proibì il sacrificio degli animali nei riti religiosi (CT. 16.10.2), e con una costituzione del 346/354? (CT. 16.10.4) prescrisse la pena della decapitazione per questo delitto. Confermò la pena di morte per questo delitto anche con la costituzione del 356 (CT. 16.10.6). Nel corso del V secolo la legislazione imperiale coprì anche il campo del culto privato. Leone punì i sacrifici compiuti nelle case dei privati, decretando la confisca dell'edificio (C. 1.11.8, a. 472?). Così nel menzionato titolo del Codice Teodosiano troviamo un elenco di costituzioni che prevedevano multe alte per le persone che avessero eseguito riti religiosi contrari alle regole cristiane.

 

[47] I. 2.1.8: Sacra sunt, quae rite e per pontifices deo consecrata sunt, veluti aedes sacrae et dona quae rite ad ministerium dei dedicata sunt...