Lucio
Parenti
«In solidum obligari»
Contributo
allo studio
dELLA
solidarietà da atto lecito
Collana della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo
23
Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2012
X.588 pp. – ISBN
978-88-495-2397-3
INDICE
CAPITOLO I
Notazioni introduttive
1. Terminologia
1
2. Le
fonti romane
5
3. La letteratura giusromanistica tra
dogmatica e ricostruzione storica
11
4. La solidarietà moderna come mutua fideiussione?
35
5. L’affermazione della solidarietà nel diritto moderno
48
6. Delimitazione della presente indagine
70
CAPITOLO II
Le forme prodromiche
della solidarietà
l. Premessa
75
2. La solidarietà riguardo ai vades e ai praedes
76
3. La solidarietà nel consortium ercto non cito
125
4. La divisione dei nomina
hereditaria: l’affermazione della
responsabilità parziaria
141
5. La solidarietà nella sponsio delle origini
153
CAPITOLO III
La compresenza di debitori e garanti
l. «Appena vi è un altro istituto pel quale si
siano fatte tante leggi»
165
1a. La
lex Publilia
166
1b. La
lex Appulia
183
1c. La
lex Furia de sponsu
194
1d. La
lex Cicereia
218
1e. La
lex Cornelia de sponsu
235
2. L’epistula Hadriani
268
3. La solidarietà tra debitore e garante: tra
realtà giuridica e di fatto
289
4. La solidarietà tra debitore e garante: un problema
dogmatico
312
CAPITOLO IV
Le posizioni giurisprudenziali di fronte
a plurimi obligati
1. Premessa: l'esistenza di uno ius us controversum?
329
2. Labeone: l’apparente prevalenza del regime della parziarietà
333
3. Cassio: l’apparente prevalenza del regime della
solidarietà
352
4. Proculo: una tendenza alla limitazione della
solidarietà
367
5. Celso: il criterio per l'individuazione del regime da
applicare in caso
di pluralità di soggetti
374
6. Giuliano: l’attenzione all’uniformità
del ‘sistema’
389
7. Africano: verosimile utilizzo di un criterio diverso
rispetto a quello ‘celsino’
408
8. Marcello: soluzioni particolari per situazioni
considerate ‘intermedie’
426
9. Papiniano: la propensione verso la parziarietà
442
10. Paolo: la preoccupazione del regresso
487
11. Ulpiano: la tendenza ad indicare i casi in cui la
solidarietà non operava
o trovava delle limitazioni
506
12. Ulpiano (segue): verso una maggiore considerazione del momento conclusivo
dell'atto per l'individuazione del regime da applicare
514
Considerazioni conclusive
541
Indice degli autori
553
Indice delle fonti
571
Quarta di copertina
Il lavoro analizza il fenomeno della
solidarietà passiva scaturente da atto lecito nel suo iter storico, a
partire dalle sue forme prodromiche, per passare agli interventi legislativi e
alle opinioni dei giuristi, ponendo in evidenza il suo rapporto con il regime
della parziarietà. La presente ricerca intende mettere in discussione
alcuni 1uoghi comuni', primo fra tutti la vigenza, nell'esperienza giuridica
romana, del principio «concursu partes fiunt», che
marginalizza la solidarietà a mera eccezione. Non solo infatti
quest'ultima costituiva inizialmente il regime predominante, se non esclusivo,
in caso di pluralità di obligati, ma,
anche quando si attestò il regime della parziarietà – a
partire dalle XII Tavole con la divisione dei nomina hereditaria
–, questo non divenne mai la 'regola'. Dalle soluzioni fornite dai
giuristi, infatti, si evince come questi, per l'individuazione del regime da
applicare-in presenza di pluralità di debitori (e creditori),
tenessero conto della fattispecie: nessun rapporto regola-eccezione. La
solidarietà, però, era sentita, soprattutto in certi casi,
particolarmente 'onerosa'. Ne sono testimonianza non solo le restrizioni e i
correttivi introdotti, nell'ambito delle garanzie personali, da vari interventi
`legislativi', ma anche una certa 'tendenza' dei giuristi – sia pure in presenza
di uno ius controversum
– a limitare l'applicazione della solidarietà o comunque i
suoi effetti.
Lucio Parenti è ricercatore confermato
presso l'Università degli Studi di Teramo, ove insegna 'Istituzioni di
diritto romano' e 'Storia del diritto romano', presso la sede di Avezzano.
È autore di contributi in tema di obbligazioni, con particolare riguardo
alle garanzie personali.