ELEONORA NICOSIA
IN DIEM ADDICTIO E LEX COMMISSORIA
Catania, Libreria Editrice TORRE,
2013
XII-230 pp. – ISBN
978-88-7132-070-0
Indice
IMPOSTAZIONE DELL’INDAGINE
1.
Il risalente e tuttora prevalente orientamento
dottrinario secondo cui i giuristi romani avrebbero elaborato il concetto di
condizione sospensiva ma non quello di condizione risolutiva e l'opinione di
alcuni autori che pur ammettendo l'esistenza della condizione risolutiva negano
che fosse stata individuata una terminologia tecnica per indicarla
1
2. Di
recente però non è mancato chi si è reso
conto che la condizione risolutiva, pur trovando scarsa applicazione, era stata
concettualmente elaborata dai giuristi romani e veniva specificamente e
tecnicamente indicata con l'espressione ad condicionem
9
3. Rassegna
dei testi che, in contrapposizione all'espressione tecnica sub condicione, indicante
la condizione sospensiva, adoperano con piena consapevolezza l'altrettanto
tecnica espressione ad condicionem per
indicare la condizione risolutiva
13
4. Prospettiva
d'indagine sulle clausole di risoluzione dell'emptio venditio, in riferimento alle quali l'espressione ad
condicionem non è mai utilizzata
17
IN DIEM ADDICTIO
SEZIONE I
5. La
varietà di opinioni sulle possibili diverse configurazione della in diem addictio
19
SEZIONE II
6. Testi
dai quali si ricava che, mentre Sabino configurava sub condicione contracta l'emptio con in diem addictio, Giuliano aveva
prospettato la possibilità di configurare tale vendita come già perfecta, ma esposta alla risoluzione in caso di
migliore offerta
28
7. D.
18.2.2 pr. e il criterio in
base al quale Ulpiano prospetta la
configurabilità dell'emptio con in
diem addictio, o come pura,
o come condicionalis; i tratti distintivi
delle due diverse configurazioni
32
8. D.
41.4.2.4 e l'adesione di Paolo all'opinione di Giuliano sulla
configurabilità dell'emptio con in diem addictio come
perfecta,
e quindi pura
38
SEZIONE III
9. L'elaborazione
giurisprudenziale dei criteri per stabilire se la nuova offerta integrasse
effettivamente una melior condicio: D. 18.2.5 di Pomponio, D. 18.2.4.6 di Ulpiano
(con richiamo a Pomponio)
41
10. L'offerta
di un prezzo più alto poteva non integrare una melior
condicio: D. 18.2.15.1 di
Pomponio
44
11. Il
caso particolare considerato da Giavoleno in D. 18.2.19
50
SEZIONE IV
12. Il
venditore poteva accettare o meno una migliore offerta: D. 18.2.9 di Ulpiano
54
13. Anche
in D. 18.2.10 di Giuliano viene presupposto il potere del venditore di non
accettare una migliore offerta
58
14. Il
potere di non accettare una migliore offerta spettava anche quando erano
più i venditori: D. 18.2.11.1 e D. 18.2.13 pr. di Ulpiano
61
15. Anche per Paolo spetta al venditore il potere di accettare
o meno l'offerta successiva: D. 18.2.14.2 e 3
66
SEZIONE V
16. Il
primo compratore poteva superare la successiva migliore offerta ed ottenere la
definitiva addictio: D. 18.2.7 e 8, di Paolo
69
SEZIONE VI
17. Il
problema della spettanza dei frutti in relazione alla vendita con in diem addictio con figurata
coma pura: D. 18.2.2.1 di
Ulpiano con richiamo a Giuliano
73
18. Il
problema della restituzione dei frutti percepiti dal primo compratore in caso
di risoluzione: D. 18.2.6 pr.-1 di Ulpiano, con
richiamo a Giuliano ed anche a Pomponio
78
19. Ulteriore
testimonianza di Ulpiano, D. 18.2.16, in
riferimento ad un rescriptum di Settimio
Severo
84
20. D.
49.14.50: Paolo richiama le regole riguardanti l'emptio con in diem addictio,
per risolvere il problema della restituzione dei frutti in una vendita
fiscale
87
SEZIONE VII
21. Proponibilità
o meno della migliore offerta in caso di morte del venditore: D. 18.2.15 pr. di Pomponio
93
22. In
D. 18.2.4.5 Ulpiano,
con richiamo a Sabino, si occupa della migliore offerta presentata da un
falsus emptor
95
23. In
D. 18.2.14 pr.-1 Paolo si
occupa della proposizione di una finta migliore offerta e dell'offerta di un
compratore non idoneus
98
SEZIONE VIII
24. L'opinione
di Giuliano per l'ipotesi che oggetto della vendita fossero due schiavi:
D. 18.2.17
104
25. L'opinione
di Giuliano, riferita da Ulpiano in D. 18.2.4.1-2, per le ipotesi di
mutamento dell'oggetto della vendita
106
26. Possibilità
o meno, per il venditore, di tornare a vendere lo stesso oggetto con in diem addictio: le divergenti opinioni di Sabino e di Giuliano
riferite da Ulpiano in D. 18.2.11 pr.
110
SEZIONE IX
27. L'impossibilità
per il primo compratore di agire contro il secondo rilevata in D. 18.2.20 da
Papiniano e la configurazione della vendita con in diem
addictio tenuta presente da questo giurista
113
SEZIONE X
28. Del
problema relativo a chi potesse servirsi dell’interdictum quod vi aut c1am in
caso di vendita con in diem addictio
si occupa Ulpiano
in due brani inseriti in un più ampio contesto, §§ 8-12 di
D. 43.24.11, riguardanti il
problema generale della legittimazione attiva all’interdetto quando la
cosa alla quale si temeva che
potesse essere arrecato danno era oggetto di compravendita
117
29. In
D. 43.24.11.10 Ulpiano, con richiamo a Giuliano,
spiega perché l’interdetto spettava al primo compratore anche in
presenza di una migliore offerta, fino a che questa non fosse stata accettata
dal venditore
122
30. Il
lungo discorso condotto da Ulpiano nel successivo §
12, per le ipotesi in cui fossero
intervenuti un precarium o una 1ocatio; corretta
ricostruzione delle fattispecie discusse e dei criteri per la spettanza
dell’interdetto
127
SEZIONE XI
31. L’actio
in rem esperibile dal compratore di cui parla Ulpiano
in D. 6.1.41 pr., non è la rei vindicatio
135
32. Il
dominus
cui si riferisce Paolo, in
D. 39.3.9 pr., relativo ad un’aquae cessio fatta dal compratore (in un’emptio con in diem addictio) è il venditore e non il compratore
142
33. L'attribuzione
della qualifica di dominus all'emptor della res addicta in diem in D. 18.2.4.3 di Ulpiano è smentita
da altri testi
148
SEZIONE XII
34. Dopo
l’esame degli altri testi è possibile tentare di interpretare
correttamente la formulazione della in diem
addictio fornita da Paolo D. 18.2.1
151
LEX COMMISSORIA
SEZIONE I
35. Premessa.
Il ruolo determinante della volontà del venditore, al quale spettava
(scaduto il termine previsto per la solutio)
rendere operativa o meno la lex commissoria, evidenziato
da Pomponio in D. 18.3.2
157
36. Del
ruolo fondamentale della volontà del venditore ai fini della
operatività o meno della clausola si occupano anche Ulpiano
in D. 18.3.3 e Scevola in D. 18.3.6 pr. e 2
162
37. Dalla
complessa vicenda discussa in D. 4.4.38
pr. risulta comunque chiaramente che anche Paolo dava decisivo rilievo alla
volontà del venditore per l’operatività della 1ex
commissoria
167
SEZIONE II
38. Del
comportamento che doveva tenere il compratore per non incorrere nella 1ex
commissoria si occupa Ulpiano in D. 18.3.4.4, prendendo lo spunto da un dubbio espresso da Marcello
178
39. Allo
stesso problema si riferiscono anche due testi di Scevola: D. 18.3.8
e D. 18.5.10 pr.
181
SEZIONE III
40. Della
configurazione della vendita con 1ex commissoria si
occupa Ulpiano in D. 18.3.1
188
41. Di
tale configurazione si occupa anche Paolo, in D. 41.4.2.3,
a proposito del problema della usucapibilità
o meno della res empta da
parte del compratore, richiamando anche l’opinione di Sabino
191
SEZIONE IV
42. Configurando
la vendita con lex
commissoria non sottoposta a condizione sospensiva, si poneva il problema
della sorte dei frutti frattanto percepiti dal compratore: di tale problema si
occupava già Nerazio, come è attestato
da due brani, uno risalente direttamente a lui, D. 18.3.5, l’altro di Ulpiano, D. 18.3.4.1
194
SEZIONE V
43. Ulteriori
possibili previsioni che potevano essere pattuite con la lex
commissoria: la testimonianza di Pomponio in D. 18.1.6.1 e quella di Ulpiano in D. 18.3.4.3
200
44. Due
costituzioni di Alessandro Severo, C.
4.54.3 e 4, aventi ad oggetto la lex
commissoria
206
SEZIONE VI
45. Specificamente
dell’esperibilità dell’azione ex
vendito, anche per il risarcimento dei danni
causati alla res dal compratore, si occupa Ulpiano
in D. 18.3.4 pr.
216
46. Utili
indicazioni sulla tutela processuale del venditore possono trarsi anche da
altri testi: Ulpiano in D. 18.3.4.2, con espresso richiamo a Papiniano,
confermato da Vat. Fr. 4, ed Ermogeniano in D. 18.3.7
219
INDICE DELLE FONTI
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