Testatina-Monografie2013

 

 

 

Note introduttive al volume di MARIA GABRIELLA ZOZ - PAOLO FERRETTI, Le costituzioni imperiali nella giurisprudenza. II. Regole generali in tema di successioni, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2013, pp. 238. ISBN 978-88-8303-516-6

Indice-Sommario

 

 

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Maria Gabriella Zoz

Paolo Ferretti

Università di Trieste

 

Note introduttive

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Sommario: 1. Le ragioni dell’indagine. – 2. I tentativi di ‘palingenesia’ delle costituzioni imperiali tra fonti giuridiche, letterarie, epigrafiche e papirologiche. – 3. La struttura dell’indagine. – 4. L’oggetto e la funzione dell’indagine. – 5. Due auspici.

 

 

1. – Le ragioni dell’indagine

 

La presente ricerca costituisce la prosecuzione di un lavoro di Maria Gabriella Zoz, la quale nel 2007 dava alle stampe ‘Le costituzioni imperiali nella giurisprudenza[1]. L’autrice, partendo dall’opera tanto nota quanto preziosa di Gualandi[2] ― di cui in questi giorni viene pubblicata una riedizione a cura di Santucci e Sarti[3] ―, provvedeva a ordinare e a commentare, in materia di persone, i provvedimenti imperiali citati nelle opere dei giuristi classici. È dunque opportuno, prima di proseguire oltre, dare brevemente conto delle ragioni che ci hanno spinto a continuare nell’indagine intrapresa.

Innanzitutto qualche numero.  Quattromilaseicentocinquantadue[4] sono le costituzioni contenute nel Codice di Giustiniano. Milletrecentocinquanta, invece, sono all’incirca le costituzioni ― o gli accenni, talvolta molto vaghi, a costituzioni: in vari casi, infatti, poco si riesce a comprendere della natura e del contenuto dell’intervento imperiale[5] ― citate dalla giurisprudenza romana. Non basta. Questi milletrecentocinquanta richiami si riferiscono, infatti, ad un periodo (da Augusto ad Alessandro Severo) rispetto al quale il Codice si limita a trasmettere soltanto ottocentosei provvedimenti.

A leggere questi dati è impossibile non restare stupiti.  È come se, accanto al Codex, ce ne fosse un altro, più ridotto, ma non per questo meno rilevante: una ulteriore e ampia raccolta di costituzioni, certo filtrate dal giurista, dalla sua cultura, dalla conoscenza più o meno perfetta del documento originale[6], dalla capacità di coglierne implicazioni e novità, dalla sapienziale competenza nel collocarli all’interno dell’ordinamento.  Ma questo vaglio non può certo intaccare la quantità, davvero impressionante, di dati, di commenti, di interpretazioni e, più in generale, di informazioni sulla attività legislativa imperiale che i giuristi romani ci hanno tramandato. 

“L’apport des oeuvres de la Jurisprudence (...) est donc d’une importance primordiale”[7]: è questa la prima ragione che a suo tempo aveva determinato l’inizio della ricerca[8] e che ora ci suggerisce di perseverare nella medesima.

La seconda ragione riguarda invece lo stato dei lavori in argomento. Nonostante diverse indagini su specifici imperatori o dinastie[9], il lavoro fondamentale in materia ― “tassello imprescindibile per la ricerca storico-giuridica, come tutti i buoni strumenti destinato a lunga vita”[10], “utilissimo strumento di lavoro”[11] ― resta quello di Gualandi, al quale è stato riconosciuto da autorevoli studiosi il grande merito di aver “tenté de rassembler ces textes [oeuvres de la Jurisprudence] d’une façon ordonnée”[12].

Tuttavia, accanto ai molti apprezzamenti, non sono mancate lievi critiche[13] che, pur non scalfendo il valore dell’opera, hanno rilevato come questa avrebbe potuto essere maggiormente fruibile se l’insigne studioso, anziché ordinarla per imperatori e giuristi[14], avesse “regroupé les constitutions de chaque empereur selon les matières auxquelles elles se réfèrent (mariage, filiation, esclavage, dépôt etc.)”[15].

Se dunque è certamente vero che Gualandi ha reso “un grand service en réunissant en un volume (...) les citations de décisions des empereurs jusqu’ au second tiers du IIIe siècle”[16], è forse altresì vero che egli ha lasciato possibili margini di intervento, così da consentire a chi lo volesse, e noi tra questi, di proseguire nell’opera intrapresa dall’illustre autore.

In questa prospettiva, l’obiettivo che sta alla base di questo secondo volume, come del resto del primo[17], è quello di affiancare alla preziosa opera di Gualandi un repertorio teso ad accorpare per materia le citazioni giurisprudenziali delle costituzioni e a descriverne il contenuto [18]. In questo modo, ci sembra, si consentirà al lettore di individuare fin dal primo approccio l’argomento del provvedimento imperiale[19], e poi di essere introdotto, benché sommariamente, nello specifico della tematica discussa[20].

 

 

2. – I tentativi di ‘palingenesia[21] delle costituzioni imperiali tra fonti giuridiche, letterarie, epigrafiche e papirologiche

 

Da secoli si avverte l’esigenza di raccogliere le costituzioni o le loro citazioni.  È noto infatti che la conoscenza dell’attività normativa degli imperatori non si fonda soltanto, anche se invero per la maggior parte[22], sui Codici.  Molteplici sono infatti le risorse[23] attraverso cui ne abbiamo cognizione.  Pensiamo ai provvedimenti di cui ci è giunta notizia attraverso la giurisprudenza classica, stimati come si è detto in milletrecentocinquanta circa[24], nonché ai richiami rinvenibili nella letteratura latina e greca: si consideri, tacendo di altri autori[25], il rilevante contributo fornito dagli storiografi, dai retori e dagli scrittori cristiani[26].

Accanto a questi corpora e sempre nella ricostruzione della legislazione imperiale, assumono un ruolo significativo anche i documenti epigrafici e papirologici “che allo stato attuale ammontano complessivamente a circa cinquecentosettantadue testi e centoventiquattro allusioni”[27], senza distinguere tra leggi generali e disposizioni dotate di efficacia territoriale circoscritta. 

A fronte di una così ampia pluralità di fonti, e alla conseguente ‘dispersione’ degli atti legislativi imperiali, è per tempo emerso in dottrina[28] il bisogno di provvedere ad “un recueil général chronologique des constitutions impériales”[29].

I primi tentativi possono farsi risalire al XVI secolo, allorché Augustinus[30] pubblica un elenco delle citazioni giurisprudenziali dei nomi degli imperatori: questi ultimi vengono riportati seguendo il criterio cronologico e, all’interno di ogni princeps, i richiami sono predisposti secondo l’ordine del Digesto. 

Dopo Augustinus, per quello che ne sappiamo, occorre attendere fino alla seconda metà del XIX secolo, ossia alla pubblicazione del celebre Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum, quae extra constitutionum Codices supersunt di Haenel[31]. L’opera, che abbraccia una fascia temporale vastissima ― da Augusto a Giustino ―, si segnala per la messa a profitto delle citazioni dei provvedimenti imperiali rintracciabili nelle opere giurisprudenziali e in quelle letterarie.

A distanza di circa un cinquantennio, Lafoscade[32] dà alle stampe l’altrettanto noto De epistulis (aliisque titulis) imperatorum magistratuumque Romanorum quas ab aetate Augusti usque ad Constantinum graece scriptas lapides papyrive servaverunt, nel quale vengono utilizzate risorse epigrafiche e papirologiche.

Nel 1922 Bidez e Cumont[33] raccolgono “leges iussa decreta varia” di Giuliano l’Apostata, avvalendosi non solo delle costituzioni inserite nei Codici Teodosiano e Giustiniano, ma anche di quelle pervenute attraverso fonti letterarie, papirologiche ed epigrafiche. E sempre del 1922 è da segnalare l’Indice di Rotondi[34], benché strutturato, sulla base di testi non giuridici della tarda antichità, per argomento e non per imperatori.

Tuttavia, l’iniziativa più significativa, anche se non portata a compimento[35], è senza dubbio quella avanzata nello stesso decennio dall’Accademia Nazionale dei Lincei, su proposta di de Francisci e Bonfante[36], iniziativa che prevede la realizzazione di una palingenesia “di tutti i testi e di tutte le indicazioni, anche le più fuggevoli, che possano valere a ricostruire l’opera legislativa, in senso lato, degli imperatori romani”[37].

La mancata attuazione di questa linea di ricerca, unitamente al fatto che i tentativi di Augustinus, di Haenel e di Lafoscade vengono ritenuti non del tutto corretti e ormai antiquati[38], favorisce, negli anni successivi, la fioritura di numerose raccolte di costituzioni, alcune limitate ad una o più dinastie imperiali, altre di portata più generale, nonché il costante riproporsi di nuovi progetti[39], tra cui quello dell’École française de Rome che intende realizzare “une série de recueils des constitutions impériales du Principat”[40].

Per quanto riguarda le fonti epigrafiche e papirologiche, occorre innanzitutto ricordare[41] l’elenco di centoventotto costituzioni realizzato nel 1952 da Taubenschlag[42] ed integrato dal medesimo studioso l’anno seguente[43]; quindi, tra le altre[44], le successive opere di Westermann e Schiller[45], di Sherk[46], di Williams[47], di Benner[48], di Martin[49], di Amelotti e Migliardi Zingale[50], di Oliver[51], di Hauken[52], di Anastasiadis e Souris[53]. E sempre per la parte papirologica ed epigrafica non si può passare sotto silenzio il fatto che l’importante contributo offerto da questi lavori ha permesso di dire che l’ambiziosa raccolta di provvedimenti imperiali compresi tra Augusto e Giustiniano “non è forse lontana dall’essere realizzata”[54]. E infatti un elenco, in corso di continua elaborazione, è stato di recente pubblicato da Purpura[55].

Per quanto concerne, invece, le fonti letterarie, merita di essere menzionata l’iniziativa dell’Accademia Romanistica Costantiniana la quale, riprendendo il progetto avanzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei[56], raccoglie i “Materiali per una Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali”[57] e ne pubblica i risultati, tra cui anzitutto un prezioso indice degli autori greci e latini, pagani e cristiani compresi tra il IV e il VI secolo[58]; poi quarantotto documenti[59] per la ricostruzione del pensiero politico-religioso di Costantino[60]; e ancora alcuni scritti di Ambrogio, in relazione alla normativa che va da Costantino a Arcadio e Onorio[61]; altri testi[62] per la legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante[63]; le Res Gestae di Ammiano Marcellino per la legislazione imperiale compresa tra il 353 e il 375[64]; infine, l’impiego dell’Epistolario di Leone Magno[65] per una migliore comprensione del diritto romano.

Sempre in questa prospettiva, vanno inoltre segnalati alcuni studi condotti su specifiche fonti letterarie, come quelli di Sherwin White[66], Dupont[67], Gaudemet[68], Bauman[69], Tomulescu[70], Liebs[71], Barnes[72], Gascou[73] e molti altri[74]. 

Arriviamo così, da ultimo, alle fonti giurisprudenziali, riguardo alle quali, come abbiamo sopra detto, si connota come fondamentale l’indagine di Gualandi che nel 1963 pubblica, in due volumi, ‘Legislazione imperiale e giurisprudenza’. Ma se la ricerca appena menzionata si segnala tra tutte per intento di completezza e sistematicità, ciò non significa che altri studiosi, prima e dopo Gualandi, non abbiano messo a profitto i testi della giurisprudenza in rapporto alla normativa imperariale. Si pensi, per fare solo qualche esempio[75], ad Antonio de Dominicis[76] e al suo indice alfabetico dei nomi dei destinatari dei rescritti da Claudio a Numeriano: entro apposite tabelle egli indica, suddivisi per imperatore, i giuristi e le opere attraverso cui essi riferiscono i provvedimenti, e quindi le fonti di trasmissione dei singoli frammenti; oppure a Bonini[77] il quale, nel de cognitionibus di Callistrato, identifica settantasei richiami a costituzioni imperiali: “in sessantaquattro casi è specificato anche il tipo di costituzione cui Callistrato si riferisce: si possono così individuare cinquantotto richiami a rescripta (ed epistulae), tre a mandata (o capita mandatorum), e ancora a decreta, a litterae, a edicta. Le costituzioni riportate letteralmente in tutto o in parte sembrano ventidue… Le costituzioni attribuite da Callistrato a singoli imperatori (o naturalmente a copie imperiali) sono sessanta; più precisamente, in ordine cronologico, due a Traiano, ventidue ad Adriano, quattordici ad Antonino Pio, unidici ai divi fratres, due a Marco Aurelio, tre a Marco Aurelio e Commodo, una a Commodo, due a Pertinace, una a Settimio Severo e Caracalla. Infine in un certo numero di casi (in totale ventitre) è indicato il nome del destinatario del provvedimento… in undici casi come funzionari imperiali, in sette come privati, in cinque (…) come enti, comunità e associazioni”. Oppure ancora a Dell’Oro[78] e al suo lavoro sui frammenti del Digesto in cui si rinviene notizia di costituzioni redatte in lingua greca: da Meciano, Callistrato, Paolo, Ulpiano, Marciano e Modestino apprendiamo di numerosi interventi nel periodo compreso tra Adriano e Alessandro Severo.  Significativa, sempre in questa prospettiva, appare poi l’indagine sui Severi di Coriat[79] che si avvale di numerose citazioni di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino, Marciano, Macro, Callistrato, Trifonino, Arrio Menadro ed Ermogeniano. Infine, è opportuno menzionare, oltre alla raccolta, a cura di Bianchini – Crifò – D’Ippolito[80], di ‘materiali per un corpus iudiciorum’, la recente monografia di Rizzi[81] sui decreta principum, monografia nella quale l’autrice utilizza per lo più testi della giurisprudenza classica.

 

 

3. – La struttura dell’indagine

 

Quanto alla struttura dell’indagine, ci siamo interrogati sulla sistematica da adottare.  Inizialmente si era pensato, e questo anche con riferimento al primo volume[82], ad una sistematica tradizionale, come poteva essere ad esempio quella utilizzata dai compilatori per il Codice giustinianeo, così da rendere la raccolta, attraverso un’azione di omogeneizzazione, una sorta di supplemento al Codex.

Tuttavia, il tentativo si è subìto mostrato di difficile realizzazione, sia per la non completa coincidenza tra le rubriche del Codice e quelle degli altri repertori, sia per il fatto che l’argomento trattato dalla costituzione spesso si dimostra non del tutto congruente con la rubrica del titolo nel quale risulta inserito ― può accadere infatti che il giurista richiami il provvedimento imperiale in modo incidentale oppure su una questione secondaria rispetto al tema principale ―, così da rendere difficile ed arbitraria la scelta della sua collocazione.

Abbiamo pertanto deciso di affidarci, forti dei suggerimenti di cui sopra si è detto[83], anzitutto ad una divisione per materia secondo il piano elaborato da de Francisci[84] e poi, all’interno di questo piano, ai più autorevoli insegnamenti istituzionali moderni. In questo modo, se da un lato abbiamo perduto l’oggettività che avrebbe contraddistinto una partizione ispirata ad una sistematica classica, dall’altro siamo forse riusciti a dare maggiore immediatezza all’approccio del lettore.

Scelto questo criterio ordinatorio, abbiamo articolato l’indagine in due parti tra loro speculari: nella prima parte ― la giurisprudenza classica ― sono riportati i frammenti dei giuristi[85], mentre nella seconda ― le costituzioni imperiali ― l’esegesi dei medesimi frammenti, esegesi volta a descrivere il contenuto del provvedimento richiamato.  In questo ci siamo discostati dallo schema usato per il primo volume, nel quale l’ordine dei passi e dei commenti risulta invertito[86].

Le due parti si dividono poi in tre capitoli: soggetti dell’eredità[87], delazione acquisto e rinuncia dell’eredità[88], effetti dell’acquisto dell’eredità e coeredità[89]. I singoli capitoli si compongono di un numero diseguale di paragrafi e, solo nel capitolo I, di sottoparagrafi.

Nei paragrafi della prima parte, come appena accennato, sono riportati i frammenti dei giuristi, preceduti, nel lato sinistro della pagina, dal nome, in lingua italiana, dell’imperatore citato; laddove la citazione sia generica[90] abbiamo scelto, per garantire l’uniformità, un’unica espressione: ‘imperatore incerto’; e questo anche nell’ipotesi in cui il richiamo sia poco chiaro[91], lasciando soltanto intravvedere un possibile intervento imperiale.  Per l’ordine di presentazione dei testi abbiamo seguito il criterio cronologico, rapportato ai principi, iniziando dal più risalente; nel caso in cui più frammenti richiamino lo stesso principe, i medesimi frammenti sono inseriti secondo l’ordine del Digesto o del repertorio di origine.

Nei paragrafi della seconda parte, invece, nel lato destro della pagina compare la descrizione del contenuto del passo[92], mentre nel lato sinistro continua a figurare, sempre in lingua italiana, il nome dell’imperatore citato[93] e, in posizione sottostante, la fonte. L’ordine è il medesimo della prima parte.

Il lavoro termina con le note conclusive, nelle quali sono condensati alcuni spunti di riflessione sui rapporti tra attività normativa imperiale e giurisprudenza. Da ultimo, l’indice delle fonti.

 

 

4. – L’oggetto e la funzione dell’indagine

 

Per quanto riguarda l’oggetto dell’indagine, abbiamo optato per le successioni, iniziando dalle regole generali in materia ereditaria.

È questo un umile segno di ossequio all’idea di de Francisci il quale, nel corso del I Congresso nazionale di studi romani, aveva manifestato l’intenzione di dare al progetto palingenetico una certa partizione; relativamente al diritto privato, l’ordine che si sarebbe dovuto adottare sarebbe stato il seguente: “a) diritto di famiglia; b) successioni e donazioni; c) diritti reali; d) diritto delle obbligazioni”[94]. Avendo Maria Gabriella Zoz[95] già raccolto le citazioni giurisprudenziali dei provvedimenti imperiali in tema di diritto delle persone e della famiglia, siamo passati al secondo degli argomenti indicati dall’autorevole studioso, appunto le successioni, iniziando dalle regole generali[96].

Per quanto concerne poi la funzione, ci proponiamo, anche qui in linea con Gualandi, “di fornire agli storici del diritto uno strumento di indagine atto ad agevolare e a facilitare le future ricerche in un campo così poco esplorato ed irto di tante asperità”[97]. Se è vero infatti, come sosteneva Coriat[98] poco più di un decennio fa, che “la législation impériale du Principat est un territoire qui est ancore à découvrir”[99], ci sembra che una indagine, finalizzata alla raccolta e ad un breve commento delle costituzioni nelle opere della giurisprudenza classica, non possa che agevolare gli studi sull’attività legislativa dei principi.

Con ciò non vogliamo certo negare l’importanza dei numerosissimi lavori che fino a questo momento sono stati dedicati allo specifico settore[100], come ad esempio quelli sul fondamento del potere legislativo del princeps, sulle diverse tipologie di costituzioni, sulla loro efficacia, sul loro stile, sulla loro pubblicazione e conservazione, sui loro destinatari.  Vogliamo soltanto sottolineare come uno studio di questo tipo non possa che migliorare la visione organica e compiuta del fenomeno.

Inoltre, aspetto da non sottovalutare, questa specifica ricerca potrà facilitare quei lavori che si propongono di analizzare il rapporto tra imperatori e giuristi, vale a dire tutte le possibili relazioni intercorse tra l’attività normativa imperiale e la giurisprudenza, soprattutto per il periodo anteriore ad Adriano.

Una base di partenza, dunque, forse eccessivamente semplificata, ma certo necessaria per andare oltre.

 

 

5. – Due auspici

 

La presente ricerca, come si può facilmente intuire dalla lettura di queste brevi note, è un work in progress[101]. È infatti nostro auspicio che a questo secondo volume ne seguano altri.  Innanzitutto quelli necessari a completare la materia ereditaria ― successione testamentaria e legittima ― e poi, secondo le indicazioni mutuate da de Francisci[102], quelli aventi ad oggetto le donazioni, i diritti reali, le obbligazioni e infine il diritto pubblico.

A questo auspicio, consci della non facile prospettiva che ci attende, se ne aggiunge un altro, quello di poterci giovare del contributo di ulteriori forze, di forme di collaborazione che, nel quadro di un progetto di ricerca nazionale, consentano di portare a compimento l’ardua raccolta.

 

 



 

[1] M.G. Zoz, Le costituzioni imperiali nella giurisprudenza. Fonti giuridiche e diritto delle persone, Trieste 2007.

 

[2] G. Gualandi, Legislazione imperiale e giurisprudenza, I e II, Milano 1963. Per un ritratto della formazione e dell’opera di Gualandi, rimandiamo a M. Talamanca, In ricordo di Giovanni Gualandi, in G. Santucci, N. Sarti (a cura di), G. Gualandi, Legislazione imperiale e giurisprudenza, I, Bologna 2012, VII ss.; J.-P. Coriat, Introduction, in G. Santucci, N. Sarti (a cura di), op. cit., I, XIX ss.

 

[3] G. Santucci, N. Sarti (a cura di), G. Gualandi, Legislazione imperiale, cit., I e II.

 

[4] Cfr. infra.

 

[5] È opportuno ribadire, quando parliamo di citazioni di provvedimenti imperiali, l’estrema varietà che le contraddistingue. Infatti, accanto a frammenti in cui il giurista riporta le parole della costituzione o ne riassume il contenuto con dovizia di particolari, vi sono frammenti in cui il giurista si limita ad un fugace richiamo, impedendo di individuare il principe e la natura dell’intervento, se non, talvolta, il fatto stesso dell’esistenza di un intervento imperiale.

 

[6] È noto che molti giuristi fecero parte del consilium principis. Sappiamo, per fare solo qualche nome, che del consilium di Adriano fecero parte, tra gli altri, Nerazio e Celso; di quello di Antonino Pio, Marcello; sotto Marco Aurelio, oltre allo stesso Marcello anche Scevola; sotto i Severi, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Trifonino. Cfr., per tutti, É. Cuq, Le conseil des empereurs d’Auguste à  Dioclétien, Paris 1884; G. Cicogna, Consilium principis. Consistorium. Ricerche di Diritto romano pubblico e di Diritto privato, Torino 1902; H. Fitting, Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander, Halle a. S. 19082; J. Crook, Consilium principis. Imperials Councils and Counsellors from Augustus to Diocletian, Cambridge 1955; W. Kunkel, Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen, Graz 19672; F. Amarelli, Consilia principum, Napoli 1983, con altra bibliografia.

 

[7] J. Gaudemet, Recensione a G. Gualandi, Legislazione imperiale, cit., in Labeo 10 (1964), 436 ss.

 

[8] Mi riferisco a M.G. Zoz, Le costituzioni imperiali nella giurisprudenza, cit., 1 s.

 

[9] Cfr. infra.

 

[10] G. Santucci, N. Sarti, Nota dei curatori, in G. Santucci, N. Sarti (a cura di), G. Gualandi, Legislazione imperiale, cit., I, V.

 

[11] M. Talamanca, In ricordo di Giovanni Gualandi, cit., XV.

 

[12] Così J. Gaudemet, Recensione a G. Gualandi, Legislazione imperiale, cit., 436. Cfr. anche H. Lévy-Bruhl, Recensione a G. Gualandi, Legislazione imperiale, cit., in RH 42 (1964), 103.

 

[13] Cfr., in particolare, M. Amelotti, Recensione a G. Gualandi, Legislazione imperiale, cit., in SDHI 30 (1964), 438 ss. In argomento, si veda anche R. Bonini, La Iuris epitomae di Ermogeniano, in Labeo 12 (1966), 121; P. de Francisci, Per la storia della legislazione imperiale durante il Principato, in BIDR 70 (1967), 190 n. 3.

 

[14] Nel primo volume, l’autore raccoglie i frammenti dei giuristi classici conservati nelle fonti pregiustinianee e nel Corpus Iuris (Digesto e Istituzioni), ordinandoli dapprima seguendo il criterio cronologico, sulla base delle citazioni dei provvedimenti imperiali che vanno da Augusto fino ad Alessandro Severo, e poi, seguendo il criterio della palingenesi leneliana, dividendo gli stessi passi per giurista. Nel secondo volume l’autore approfondisce, sulla scorta dei risultati del primo, alcuni aspetti del rapporto giuristi-imperatore: i giuristi di fronte alle costituzioni imperiali (capitolo II); le costituzioni imperiali nell’opera dei giuristi (capitolo III); i rapporti tra la legislazione imperiale e la giurisprudenza (capitolo IV); problemi sulla paternità delle costituzioni imperiali (Appendice).

 

[15] J. Gaudemet, Recensione a G. Gualandi, Legislazione imperiale, cit., 437.

 

[16] H. Lévy-Bruhl, Recensione a G. Gualandi, Legislazione imperiale, cit., 103.

 

[17] M.G. Zoz, Le costituzioni imperiali nella giurisprudenza, cit., 1 ss.

 

[18] Si cercherà inoltre, giovandosi in questo caso del sopravvenuto sviluppo degli strumenti informatici, di verificare che l’opera di Gualandi raccolga tutte le citazioni giurisprudenziali dell’attività normativa imperiale, pur consci del fatto che spesso il richiamo del provvedimento del principe trapela in maniera non chiara, talvolta celato in forme lessicali utilizzate in maniera non omogenea (cfr., sul punto, M. Amelotti, Recensione a G. Gualandi, Legislazione imperiale, cit., 438 ss.).

 

[19] A questo è dedicata la prima parte dell’opera.

 

[20] A questo è dedicata la seconda parte dell’opera.

 

[21] L’espressione è suggerita dall’uso della medesima da parte di autorevoli studiosi, tra cui P. de Francisci, Un’opera italiana intorno all’attività legislativa imperiale, in Atti del I Congresso nazionale di studi romani (Roma 1928), II, Roma 1929, 193 ss., che parla di “Palingensi del Codice Giustinianeo”; B. Biondi, Interpretatio prudentium e legislazione, in BIDR 43 (1935), 168, il quale pensa che si potrà valutare in maniera idonea il contributo dato dalla legislazione imperiale al diritto romano soltanto “quando sarà pronta la Palingenesia delle costituzioni imperiali; S. Riccobono Jr., Profilo storico del diritto privato romano, Palermo 1976, 149 e n. 6, secondo cui è necessaria “l’organica e completa raccolta e la pubblicazione delle costituzioni imperiali che vanno da Augusto a Giustiniano, arricchendo così di una nuova importante collezione, denominata Palingenesia delle costituzioni imperiali, il vasto campo delle fonti romane”.

 

[22] Per fare soltanto qualche esempio, sappiamo che le costituzioni raccolte nel Codice Teodosiano ammontano a duemilacinquecentoventotto, mentre quelle presenti nel Codice giustinianeo sono quattromilaseicentocinquantadue. Attingiamo questi dati, tra gli altri, da G. Gualandi, Legislazione imperiale, cit., II, 5, il quale a sua volta richiama (nota 17), per i dati relativi al Codice giustinianeo, A. Rivier, Introduction historique au droit romain, Bruxelles 18812, 505; da E. Volterra, Il problema del testo delle costituzioni imperiali, in La critica del testo. Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto, Firenze 1971, ora in Idem, Scritti giuridici, VI, Napoli 1994, 139; da F. Arcaria, Referre ad principem. Contributo allo studio delle epistulae imperiali in età classica, Milano 2000, 7 s.

 

[23] Tra queste risorse, occorrerebbe ricordare anche quelle numismatiche: limitatamente ad Adriano, si veda, ad esempio, H. Vogt, Hadrians Justizpolitik im Spiegel der römischen Reichsmünzen, in Festschrift Schulz, II, Weimar 1951, 193 ss.

 

[24] Cfr., per tutti, G. Gualandi, Legislazione imperiale, cit., II, 5.

 

[25] Tra i numerossimi che potremmo citare, ci limitiamo a richiamare per tutti un passo di Gellio (3,16,12), in cui si menziona un decreto di Adriano il quale, consultato in relazione ad una donna che aveva partorito nell’undicesimo mese dalla morte del marito, assunto il parere di filosofi e medici stabilì che il concepimento potesse essersi verificato quando il coniuge era ancora in vita. Sul testo, si veda ad esempio V. Scarano Ussani, Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Traiano, Torino 1989, 114.

 

[26] Da non sottovalutare poi le informazioni forniteci dagli Atti conciliari.

 

[27] G. Purpura, I papiri e le costituzioni imperiali in Egitto, 1 n. 2, consultato in <http://www.archaeogate.org/iura/article/1379/1/i-papiri-e-le-costituzioni-imperiali-in-egitto-di-gianf.html> (ultima consultazione: maggio 2013). Cfr. tuttavia l’Appendice (Le costituzioni imperiali nei papiri e nelle epigrafi) che contiene un elenco provvisorio in corso di ulteriore elaborazione (<http://www.archaeogate.org/storage/343_article_168_1.pdf>).

 

[28] Cfr., tra gli altri, P. de Francisci, Per la storia della legislazione imperiale, cit., 187 s.; F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana, trad. it. di G. Nocera, Firenze 1968, 267 n. 3; J. Gaudemet, La législation du IVème siècle programme d’enquête, in AARC 1 (1975), 143 ss.; S. Riccobono jr., Profilo storico, cit., 149; M. Sargenti, Considerazioni sul potere normativo imperiale, in Sodalitas, Scritti Guarino, VI, Napoli 1984, 2643 s.; J.-P. Coriat, Le Prince législateur. La technique législative des Sévères et les meéthodes de création du droit impérial à la fin du Principat, Paris-Roma 1997, 6; M. Rizzi, Imperator cognoscens decrevit. Profili e contenuti dell’attività giudiziaria imperiale in età classica, Milano 2012, 7 ss.

 

[29] J. Gaudemet, Études sur le droit et la loi, Paris 1950, 296, visto in J.-P. Coriat, La palingénésie des constitutions impériales. Histoire d’un projet et méthode piur le récueil de la législation du principat, in MEFRA 101 (1989), 873.

 

[30] A. Augustinus, De Nominibus Propriis, TOU PANDEKTOU Florentini, Tarragona 1579, consultato in E. Otto, Thesaurus Juris Romani, I, Basileae 1744, 4 ss. (da pag. 261 le citazioni degli imperatori).

 

[31] G. Haenel, Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum, quae extra constitutionum Codices supersunt, Lepzig 1857 (rist. 1965).

 

[32] L. Lafoscade, De epistulis (aliisque titulis) imperatorum magistratuumque Romanorum quas ab aetate Augusti usque ad Constantinum graece scriptas lapides papyrive servaverunt, Insulis 1902.

 

[33] I. Bidez, F. Cumont, Imp. Caesaris Flavii Claudii Iuliani. Epistulae leges poematia fragmenta varia, Paris - London 1922. Da pag. 75 la raccolta di “leges iussa decreta varia”.

 

[34] G. Rotondi, Indice dei richiami al diritto nei testi extragiuridici latini dei secoli IV-VII d. C., in Scritti giuridici, Studii sulla storia delle fonti e sul diritto pubblico romano, a cura di V. Arangio-Ruiz, Pavia 1922, 490 ss. In verità Rotondi aveva compilato, in un certo numero di schede, i richiami al diritto rinvenibili nelle fonti letterarie, pagane e cristiane. Dopo la sua morte queste schede sono state riordinate da Arangio-Ruiz, con l’aiuto di Lauria, e quindi pubblicate. Cfr., per tutti, L. De Giovanni, Istituzioni Scienza giuridica Codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia, Roma 2007, 28 n. 78.

 

[35] L’iniziativa ha infatti prodotto la pubblicazione degli Acta divi Augusti. Pars Prior, Roma 1945, che raccoglie I) Res Gestae Divi Augusti (latine S. Riccobono, graece N. Festa); II) ad Res Gestae Augusti commentarius de re nummaria (H. Gabrici); III) Leges populi Romani (B. Biondi); IV) Senatusconsulta (B. Biondi e V. Arangio-Ruiz).

 

[36] Ricorda P. de Francisci, Per la storia della legislazione imperiale, cit., 188, che “siffatta carenza, che tutti lamentavamo, mi indusse, nel 1924, a presentare al mio Maestro Pietro Bonfante il piano di una Palingenesia delle costituzioni imperiali, che fosse all’altezza del grado raggiunto, tra la fine del secolo XIX e il principio del secolo XX, dallo studio storico e critico delle fonti. Il programma, pienamente approvato dal Maestro, fu da lui proposto all’Accademia nazionale dei Lincei, che accordò all’opera il suo patrocinio morale ed anche materiale”.

 

[37] P. de Francisci, Un’opera italiana, cit., 195, il quale scrive che il lavoro fu indicato, anche se in maniera impropria, con il termine Palingenesi del Codice Giustinianeo, al fine di mantenere un parallelismo con la Palingenesia iuris civilis di Lenel.

 

[38] Cfr., tra gli altri, M. Amelotti, Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali, in SDHI 27 (1961), ora in Idem, Scritti giuridici, Torino 1996, 493 n. 2 e 529 n. 105; G. Gualandi, Legislazione imperiale, cit., II, 4 n. 13; F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana, cit., 267 n. 3; J.-P. Coriat, La palingénésie des constitutions impériales, cit., 880.

 

[39] Cfr. anche il “Projet Volterra” del Department of History at University College London [rimandiamo al sito web: <http://www.ucl.ac.uk/history2/volterra/index.htm> (ultima consultazione: maggio 2013)]. Il progetto si articola in due fasi: la prima si intitola Law and Empire AD 193-455, mentre la seconda Law and the End of Empire (Volterra II).

 

[40] J.-P. Coriat, Le Prince législateur, cit., 8. Cfr. anche Idem, La palingénésie des constitutions impériales, cit., 895 ss.

 

[41] Oltre ai notissimi repertori di testi di diritto romano che hanno costituito un fondamentale punto di partenza: cfr., tra gli altri, FIRA, S. Riccobono, G. Baviera, C. Ferrini, G. Furlani, V. Arangio-Ruiz, I2, Florentiae 1941; H. Dessau, Inscriptiones latinae selectae (rist. 1954-1955); U. Wilcken, L. Mitteis, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde (rist. 1963); C.G. Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, riv. da O. Gradenwitz (rist. 1969); P.F. Girard, F. Senn, Textes de droit romain, II, Le lois des Romains, Napoli 19777.

 

[42] R. Taubenschlag, The Imperial Constitutions in the Papiry, in JJP 6 (1952), ora in Idem, Opera minora, II, Warszawa 1959, 3 ss.

 

[43] R. Taubenschlag, Die kaiserlichen Privilegien im Rechte der Papyri, in ZSS 83 (1953), ora in Idem, Opera minora, cit., II, 45 ss. Del medesimo studioso, si veda anche The Legislation  of Justinian in the Light of the Papyri, in Byzantion 15 (1940-1941), ora in Idem, Opera minora, cit., II, 69 ss.; Idem, The Law of greco-roman Egypt in the Light of the Papyri (332 B.C. - 640 A.D.), Warszawa 1955.

 

[44] Cfr., ad esempio, E. Seidl, Neue klassiche Konstitutionen aus den Papyri, in Studi Calderini e Paribeni, II, Milano 1957, 307 ss.; R. Cavenaile, Corpus Papyrorum Latinarum, cit., 343 ss.; W. Williams, Two Imperial Pronouncements Reclassified, in ZPE 22 (1976), 235 ss.; C. Balconi, Documenti greci e latini d’Egitto di età augustea, in Aegyptus 56 (1976), 208 ss.; A. Nicoletti, Sulla politica legislativa di Gordiano III. Studi, Napoli 1981, la quale, pur utilizzando per la quasi totalità dei testi il Codice Giustinianeo, si serve anche di tre iscrizioni; R.K. Sherk, Rome and the Greek East to the death of Augustus, Cambridge 1984; W. Williams, Epigraphic Texts of Imperial Subscripts: a Survey, in ZPE 66 (1986), 181 ss.; O. Montevecchi, La papirologia, Milano 1988, 126 s.; C. Lepelley, Une inscription d’Heraclea Sintica (Macédoine) récemment découverte, révélant un rescrit de l’empereur Galère restituant ses droits à la cité, in ZPE 146 (2004), 221 ss.; F. v. Saldern, Ein kaiserliches Reskript zur Entlassung eines Angehörigen der vigiles, in ZPE 156 (2006), 293 ss.

 

[45] W.L. Westermann, A.A. Schiller, Apokrimata. Decisions of Septimius Severus on Legal Matters, New York 1954 (rist. 1973). Cfr. pure H.C. Youtie, A.A. Schiller, Second Thoughts on the Columbia Apokrimata (P. Col. 123), in Chronique d’Égypte 30 (1955), 327 ss.

 

[46] R.K. Sherk, Roman Documents from the Greek East. Senatus Consulta and Epistulae to the Age of Augustus, Baltimore 1969; Idem, The Roman Empire: Augustus to Hadrian, Cambridge 1988 (rist. 1994).

 

[47] W. Williams, The Libellus Procedure and the Severan Papyri, in JRS 64 (1974), 86 ss.; Idem, Formal and Historical Aspects of Two New Documents of Marcus Aurelius, in ZPE 17 (1975), 37 ss.; Idem, Individuality in the Imperial Constitutions: Hadrian and the Antonines, in JRS 66 (1976), 67 ss.

 

[48] M. Benner, The Emperor says. Studies in the Rhetorical Style in Edicts of the Early Empire, Göteborg 1975.

 

[49] F. Martin, La documentación griega de la cancillería del emperador Adriano, Pamplona 1982.

 

[50] M. Amelotti, L. Migliardi Zingale, Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi, Milano 19852.

 

[51] J.H. Oliver, Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri, Philadelphia 1989.

 

[52] T. Hauken, Petition and Response. An epigraphic Study of Petitions to Roman Emperors 181-249, Bergen 1998.

 

[53] V.I. Anastasiadis - G.A. Souris, An Index to Roman Imperial Constitutions from Greek Inscriptions and Papyri, 27 BC to 284 AD, Berlin - New York 2000.

 

[54] Così G. Purpura, I papiri e le costituzioni imperiali, cit., 4.

 

[55] G. Purpura, I papiri e le costituzioni imperiali, cit., 11 ss.; Idem, Le costituzioni imperiali nei papiri, cit., 1 ss.

 

[56] Cfr. supra nel testo.

 

[57] Materiali per una Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali è la denominazione della Collana.

 

[58] Auctores latini et graeci tardae aetatis (saec. IV-VI a.D.) quorum scripta ad propositum opus utilia videntur, a cura di R.B. Bruno Siola, S. Giglio, S. Lazzarini, Milano 1985, con successivo aggiornamento del 2000.

 

[59] Individuati mettendo a profitto, ad esempio, l’Historia ecclesiastica e la Vita Costantini di Eusebio di Cesarea, l’Apologia contra Arianos di Atanasio di Alessandria, le Epistulae di Agostino, la Historia ecclesiastica di Socrate scholasticus e di Gelasio di Cizico.

 

[60] Testi costantiniani nelle fonti letterarie, a cura di P. Silli, Milano 1987.

 

[61] Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio, a cura di M. Sargenti e R.B. Bruno Siola, Milano 1991.

 

[62] Tra cui i Chronicorum libri di Sulpicio Severo e l’Historia ecclesiastica di Sozomeno.

 

[63] La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante, a cura di P.O. Cuneo, Milano 1997.

 

[64] Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res Gestae di Ammiano Marcellino, a cura di M. Navarra, Milano 1994.

 

[65] S. Pietrini, Religio e ius Romanum nell’Epistolario di Leone Magno, Milano 2002.

 

[66] A.N. Sherwin White, Trajan’s Replies to Pline, in JRS 52 (1962), 114 ss.

 

[67] C. Dupont, Décisions et textes constantiniens dans les œuvres d’Eusèbe de Césarée, in Viator 2 (1971), 1 ss.

 

[68] J. Gaudemet, Le droit romain dans la littérature chrétienne occidentale du IIIe au Ve siècle, Milano 1976. 

 

[69] R. Bauman, The Resumé of Legislation in the Early Vitae of the Historia Augusta, in ZSS 107 (1977), 43 ss.; Idem, The Resumé of Legislation in Svetonius, in ZSS 112 (1982), 81 ss.

 

[70] C.St. Tomulescu, Le «Douze Césars» et le droit romain, in BIDR 80 (1977), 129 ss.

 

[71] D. Liebs, Alexander Severus und der Strafrecht, in Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1977-1978, Bonn 1980, 115 ss.; Idem, OM 13,1 und das Reskriptwesen in der Historia Augusta, in Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1982-1983, Bonn 1985, 221 ss.

 

[72] T.D. Barnes, Constantine and Eusebius, Cambridge - London 1981.

 

[73] J. Gascou, Svétone historien, Paris - Roma 1984.

 

[74] Cfr., tra gli altri, E. Gabba, Progetti di riforme economiche e fiscali in uno storico dell’età dei Severi, in Studi Fanfani, I, Milano 1962, 39 ss.; H. Heinen, Zur Tendenz der Caracalla-Vita in der Historia Augusta, in Chiron 1 (1971), 421 ss.; R. Syme, Emperors and Biography. Studies on the Historia Augusta, Oxford 1971; M. Benner, The Emperor says, cit.; J. Straub, Juristische Notizien in der Historia Augusta, in Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1975-1976, Bonn 1978, 195 ss.; J.W. Tellegen, The Roman Law of Succession in the Letters of Pliny the Younger, I, Zutphen 1982; S. Döpp, Claudius in Senecas Trostschrift an Polybius, in Die Regierungszeit des Kaisers Claudius (41-54 n. Chr.). Umbruch oder Episode?, Herausgegeben von V.M. Strocka, Mainz 1994, 295 ss.; J. de Churruca, Un rescrit de Caracalla utilisé par Ulpien et interprété par saint Augustin, in Collatio Iuris Romani. Études Ankum, I, Amsterdam  1995, 71 ss.; G. Rizzelli, Agostino, Ulpiano e Antonino, in Iuris vincula. Studi Talamanca, VII, Napoli 2001, 69 ss.

 

[75] Cfr., ad esempio, oltre al già ricordato Haenel, G.G. Archi, Rescrits impériaux et littérature jurisprudentielle dans le développment du droit criminel, in RIDA, 3e serie, 4 (1957), ora in Idem, Scritti di diritto romano, III, Milano 1981, 1433 ss.; A.M. Honoré, The Severan lalawyers: a preliminary survey, in SDHI 28 (1962), 162 ss.; L. De Giovanni, Giuristi severiani. Elio Marciano, Napoli 1989; L. Vacca, La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano, Torino 1989, 86 ss. e 135 ss.; C.A. Cannata, Histoire de la jurisprudence europeenne, I, La jurisprudence romaine, Torino 1989, 145 ss.; A. Schiavone, Linee di storia del pensiero giuridico romano, Torino 1994, 204 ss.; M. Bretone, Storia del diritto romano, Bari 200611, 211 ss.

 

[76] M.A. de Dominicis, I destinatari dei rescritti Imperiali da Claudio e Numeriano, in AUFE 8, p. III (1948-49 e 1949-50), 201 ss.

 

[77] R. Bonini, I libri de cognitionibus di Callistrato. Ricerche sull’elaborazione giurisprudenziale della cognitio extra ordinem, Milano 1964, 153 ss.

 

[78] A. Dell’Oro, Le costituzioni in greco nei frammenti dei «Digesta», in Studi Scherillo, II, Milano 1972, 749 ss., il quale informa che i provvedimenti risultano emanati da Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio e Lucio Vero, Commodo, Pertinace, Settimio Severo e Alessandro Severo; a questi potrebbe aggiungersi anche Caracalla, nel caso in cui si ritenga che la citazione ulpianea di D. 1,16,4,5 si riferisca ad una costituzione redatta in greco. Cfr. anche Idem, Mandata e litterae. Contributo allo studio degli atti giuridici del Princeps, Bologna 1960.

 

[79] J.-P. Coriat, Le Prince législateur, cit., 1 ss.

 

[80] Materiali per un corpus iudiciorum, a cura di M. Bianchini – G. Crifò – F.M. D’Ippolito, Torino 2002, i quali richiamano progetti in precedenza intrapresi, tra cui quello di R. Orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna 1987, che riteneva utile una “Palingenesia iuris romani publici”, ripreso poi da M. Amelotti, direttore della collana Studi e testi per un Corpus Iudiciorum, collana che ha visto la pubblicazione di G. Lanata, Gli atti dei martiri come documenti processuali, Milano 1973.

 

[81] M. Rizzi, Imperator cognoscens decrevit, cit.

 

[82] M.G. Zoz, Le costituzioni imperiali nella giurisprudenza, cit., 2.

 

[83] Cfr., per tutti, J. Gaudemet, Recensione a G. Gualandi, Legislazione imperiale, cit., 437. Cfr. anche J.-P. Coriat, Introduction, cit., XXVII.

 

[84] P. de Francisci, Un’opera italiana, cit., 197, su cui infra.

 

[85] Abbiamo deciso di mettere a profitto anche le Istituzioni giustinianee in quanto risultano, come è noto, dalla cucitura di testi estratti anche da opere della giurisprudenza classica.

 

[86] In M.G. Zoz, Le costituzioni imperiali nella giurisprudenza, cit., 7 ss., anche l’esegesi dei passi giurisprudenziali viene presentata in maniera diversa.

 

[87] Capitolo I.

 

[88] Capitolo II.

 

[89] Capitolo III.

 

[90] Ad esempio, si trova est constitutum [vedi tra gli altri D. 28,3,6,8 (Ulpianus 10 ad Sabinum)],  constitutiones principum (Gai. 2,109), constitutiones principales [D. 29,1,2 (Gaius 15 ad edictum provinciale)], constitutiones [D.  23,2,45,3 (Ulpianus 3 ad legem Iuliam et Papiam)], rescriptum sit [D. 49,17,19,2 (Tryphoninus 18 disputationum)], princeps rescripserit [D. 28,3,6,7 (Ulpianus 10 ad Sabinum)], rescripta principalia [D. 49,14,2,7 (Callistratus 2 de iure fisci)], optimi maximique principes nostri [D. 34,9,16,1 (Papinianus 8 responsorum)].

 

[91] In questo ci differenziamo da Gualandi il quale, accanto alla voce “imperatori incerti”, inserisce anche la voce “citazioni generiche”.

 

[92] Per agevolare il lettore, abbiamo deciso di riproporre in nota il testo del frammento.

 

[93] Laddove il richiamo fosse generico, anche in questa parte si è deciso di scegliere, per uniformità, un’unica espressione: imperatore incerto.

 

[94] P. de Francisci, Un’opera italiana, cit., 197. Per quanto riguarda il diritto pubblico, la partizione sarebbe stata la seguente: “a) amministrazione in generale (comprendendovi anche la materia militare, finanziaria, ecclesiastica, ecc.); b) ordinamento giudiziario e diritto processuale civile; c) diritto e processo penale”.

 

[95] M.G. Zoz, Le costituzioni imperiali nella giurisprudenza, cit., 7 ss.

 

[96] I volumi successivi, sempre in materia ereditaria, saranno dedicati alla successione testamentaria e a quella legittima.

 

[97] G. Gualandi, Legislazione imperiale, cit., II, 7. Sulla riuscita dell’intento, si legga quanto scrive in proposito M. Talamanca, In ricordo di Giovanni Gualandi, cit., XV: “... un utilissimo strumento di lavoro... Il ritornare su di esso in questa occasione mi ha rafforzato nella convinzione della sua estrema utilità...”.

 

[98] J.-P. Coriat, Le Prince législateur, cit., 2.

 

[99] E aggiungeva: “En effet, il est à constater que la législation impériale a été pendant longtemps un domaine relativement négligé par la recherche romanistique, en comparaison de la quantité de publications touchant aux divers aspects du droit privé et du droit public de Rome étudiés à la lumière de la littérature jurisprudentielle. Depuis une vingtaine d’années elle suscite des travaux dont la majorité, cependant, est consacrée à l’epoque postclassique, en particulier à l’oeuvre de Constantin à la suite de la crèation de l’ «Accademia romanistica costantiniana” inaugurée en 1973. Pour le Principat, la plupart des travaux ont été beaucoup plus rares que ceux consacrés aux Ive et Ve siècles et se sont surtout intéressés à l’oeuvre d’Hadrien dont le règne représente, comme celui de Constantin, une étape décisive dans l’histoire politique et juridique de l’Empire”.

 

[100] Cfr., tra i tanti che potremmo richiamare, U. Wilcken, Zu den Edikten, in ZSS 55 (1921), 124 ss.; R. Orestano, Gli editti imperiali. Contributo alla teoria della loro validità ed efficacia nel diritto romano classico, in BIDR 44 (1936-1937), ora in Idem, Scritti, I, Napoli 1998, 99 ss.; R. Orestano, Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali. Contributo alla teoria delle fonti del diritto nel periodo romano classico, Roma 1937, ora in Idem, Scritti, cit., I, 215 ss.; F. von Schwind, Zur Frage der Publikation im römischen Recht mit Ausblicken in das altgriechische und ptolemäische Rechtsgebiet, München 1940; F.M. De Robertis, Sulla efficacia normativa delle costituzioni imperiali, II, I rescripta principum, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza R. Università di Bari, n.s. 4 (1941), ora in Idem, Scritti varii di diritto romano, II, Bari 1987, 167 ss.; M. Massei, Le citazioni della giurisprudenza classica nella legislazione imperiale, in Scritti Ferrini, Milano 1946, 401 ss.; G. Luzzatto, Ricerche sull’applicazione delle costituzioni imperiali nelle provincie, in Scritti Ferrini, Milano 1946, ora Idem, Scritti minori epigrafici e papirologici, a cura di R. Bonini, Bologna 1984, 69 ss.; F. Vinci, Sull’efficacia dei rescripta principum nel diritto romano, in Annali del Seminario Giuridico Università di Catania, n.s. 2 (1946-1947), 320 ss.; B. d’Orgeval, L’empereur Hadrien. Oeuvre législative et administrative, Paris 1950; P. Noyen, Divus Marcus, princeps prudentissimus et iuris religiosissimus, in RIDA, 3e série, 1 (1954), 349 ss.; M.A. de Dominicis, Riflessi di costituzioni imperiali del basso Impero nelle opere della giurisprudenza postclassica, s.l. (ma Trieste) 1955; J. Bleicken, Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozeßrechtes im frühen Prinzipat, Göttingen 1962, 1 ss.; E. Volterra, Il problema del testo delle costituzioni imperiali, cit., 1 ss.; N. Palazzolo, Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.C. L’efficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi, Milano 1974; Á. d’Ors, Rescriptos y cognición extraordinaria, in AHDE 47 (1977), 5 ss.; N. Palazzolo, Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III sec. d.C.), in Iura 28 (1977), ora in IUS e TEXNH. Dal diritto romano all’informatica giuridica, I, a cura di F. Arcaria, Torino 2008, 179 ss.; P. Frezza, Responsa e quaestiones. Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi, in SDHI 43 (1977), ora in Idem, Scritti, III, Roma 2000, 351 ss.; T. Spagnuolo Vigorita, Secta temporum meorum. Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del Principato di Gordiano III, Palermo 1978; T. Honoré, ‘Imperial’ Rescripts A.D. 193-305: Autorship and Authenticity, in JRS 69 (1979), 51 ss.; G.G. Archi, Sulla cosiddetta ‘massimazione’ delle costituzioni imperiali, in SDHI 52 (1986), 161 ss.; D. Nörr, Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit, in ZSS 111 (1981), ora in Idem, Historiae Iuris Antiqui. Gesammelte Schriften, II, Goldbach 2003, 1323 ss.; F. Martin, La documentación griega, cit.; K.P. Müller-Eiselt, Divus Pius constituit. Kaiserliches Erbrecht, Berlin 1982; F. Gallo, Sul potere normativo imperiale, in SDHI 48 (1982), ora in Idem, Opuscula selecta, a cura di F. Bona e M. Miglietta, Padova 1999, 269 ss.; P. Voci, Note sull’efficacia delle costituzioni imperiali. I. Dal principato alla fine del IV secolo, in Studi Sanfilippo, II, Milano 1982, ora in Idem, Studi di diritto romano, II, Padova 1985, 277 ss.; M. Sargenti, Considerazioni sul potere, cit., 2625 ss.; F. Gallo, Per il riesame di una tesi fortunata sulla «solutio legibus», in Sodalitas, cit., II, ora in Idem, Opuscula selecta, cit., 315 ss.; J.-P. Coriat, La palingénésie des constitutions impériales, cit., 873 ss.; R.A. Bauman, Lawyers and Politics in the Early Roman Empire, München 1989; R. Martini, La legislazione giudiziaria di Augusto e la durata dei processi, in Seminarios Complutenses de Derecho Romano 1 (1990), 93 ss.; V. Marotta, Mandata principum, Torino 1991; R. Santoro, Prospettive di nuove ricerche sui testi della legislazione e della giurisprudenza attraverso impieghi della tecnica informatica, in AUPA 41 (1991), 263 ss.; T. Honoré, Emperors and Lawyers. With a Palingenesia of Third-Century Imperial Rescripts, 193-305 AD, Oxford 19942; J.G. Wolf, Claudius Iudex, in Die Regierungszeit des Kaisers Claudius, cit., 145 ss.; G. Luchetti, La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano, Milano 1996, 268 ss.; J.-P. Coriat, Le Prince législateur, cit.; V. Marotta, Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio, Milano 1998; N. Palazzolo, L’attività normativa del Principe nelle sistematiche dei giuristi classici, in La codificazione del diritto dall’antico al moderno. Incontri di studio (Napoli, gennaio-novembre 1996), Napoli 1998, ora in IUS e TEXNH, cit., I, 353 ss.; U. Vincenti, I precedenti giudiziali: prospettive romanistiche, in Il valore dei precedenti giudiziali nella tradizione europea, Padova 1998, 15 ss.;  I. Buti, «Invalido legum auxilio»: il far giustizia dei principi tra istanze e ingerenza, in Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano. Atti del Convegno internazionale di diritto romano e del III Premio romanistico G. Boulvert (Copanello 5-8 giugno 1996), Napoli 1999, 341 ss.; F. Arcaria, Referre ad principem, cit.; M. Amelotti – L. Migliardi Zingale, Qui aetate se excusant: testimonianze papirologiche di rescritti severiani in tema di munera, in Minima Epigraphica et Papyrologica 7/8 (2002-2003), 25 ss.; F. Nasti, L’attività normativa di Severo Alessandro, I, Politica di governo. Riforme amministrative e giudiziarie, Napoli 2006; M. Varvaro, Note sugli archivi imperiali nell’età del principato, in AUPA 51 (2006), 381 ss., ora anche in Fides Humanitas Ius. Studi Labruna, VIII, Napoli 2007, 5767 ss.; L. Capogrossi Colognesi, Diritto e potere nella storia di Roma, Napoli 2007; M. Rizzi, Imperator cognoscens decrevit, cit. 

 

[101] Come tutti i ‘lavori in corso’, anche questo presenta, tra i vantaggi, la possibilità di introdurre modifiche e miglioramenti.  Potrà accadere, ad esempio, che rispetto ad alcuni frammenti, ritenuti al momento appartenere ad argomento differente e pertanto non inseriti in questo volume, si verifichi un mutamento di opinione e si renda così necessario una loro ricollocazione.  E la stessa struttura di questa raccolta di richiami a costituzioni imperiali, attuata mettendo a profitto i passi della giurisprudenza classica, può essere passibile di qualche ripensamento, come del resto si è verificato rispetto al precedente volume, nonostante l’inevitabile sentimento di affezione cresciuto nel tempo. 

 

[102] P. de Francisci, Un’opera italiana, cit., 197.