sc004bb202SILVIA VIARO

 

 

CORRISPETTIVITà E ADEMPIMENTO

NEL SISTEMA CONTRATTUALE ROMANO

 

 

 

 

L’ARTE DEL DIRITTO

Collana diretta da Luigi garofalo

 

 

Milano, CEDAM, 2011

X-370 pp. – ISBN  978-88-29095-5

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE  SOMMARIO

 

 

Introduzione

1

 

 

CAPITOLO PRIMO

L'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

IN FAVORE DEL VENDITORE IN ETÀ REPUBBLICANA

 

1. Varr. rust. 2.2.5-6

21

2. La vendita di arbores stantes nel commentario di Pomponio a Quinto Mucio

39

 

 

CAPITOLO SECONDO

L’ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

IN FAVORE DEL VENDITORE IN ETÀ CLASSICA

 

1. Lex venditionis e pagamento del prezzo in un testo di età augustea

49

2. Casi attinenti a compravendite concluse da schiavi

58

3. Un caso particolare: l’acquisto da parte del servus communis

74

4. Due frammenti di Cervidio Scevola

87

5. Corrispettività e offerta del prezzo da parte del compratore

99

6. Altre ipotesi ricondotte all’eccezione di inadempimento

111

 

 

CAPITOLO TERZO

L'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

IN FAVORE DEL COMPRATORE

 

l. L’exceptio mercis non traditae nelle compravendite concluse tramite argentarii

121

2. Giuliano e la vendita di vinum pendens

133

3. Sinallagma funzionale e garanzia per l’evizione

140

4. Eccezione di inadempimento e acquisto del compratore ex alia causa

155

5. Sinallagma funzionale e vizi del bene venduto

159

 

 

CAPITOLO QUARTO

UN’IPOTESI RICOSTRUTTIVA

IN TEMA DI ‘EMPTIO VENDITIO’

 

l. Premessa

163

2. Esempi di stipulatio pretii in Alfeno Varo

164

3. Catone e la promessa di pagamento da parte dell’aggiudicatario

187

4. Il significato dell’expromissio nummorum e il principio di I. 2.1.41

191

5. Trasferimento della res vendita e pagamento del prezzo: una possibile evoluzione storica

205

6. Il modello della mancipatio e il significato di emere in età arcaica

216

7. Riepilogo dei risultati raggiunti

229

8. Riflessioni in margine al problema del periculum rei venditae

241

 

 

CAPITOLO QUINTO

CRITICA ALLA TEORIA DEL SINALLAGMA FUNZIONALE

NELL’‘EMPTIO VENDITIO’

 

1. Il diritto del venditore come quasi pignus

245

2. Eccezione di inadempimento e diritto di ritenzione a

258

3. Conclusioni

266

 

 

CAPITOLO SESTO

SINALLAGMA FUNZIONALE E ‘LOCATIO CONDUCTIO’

 

1. I singoli passi richiamati in dottrina per dimostrare l’operatività dell’eccezione di

273

2. Ulteriori considerazioni svolte in dottrina a favore del sinallagma funzionale

286

3. Conclusioni

292

 

 

CAPITOLO SETTIMO

SINALLAGMA FUNZIONALE E ‘SOCIETAS’

 

l. Struttura della societas

293

2. Il dibattito sorto nella letteratura tedesca in merito all’applicazione dell’eccezione di inadempimento al contratto di società

 

3. Le opinioni espresse in seno alla dottrina più recente

301

4. Funzione dell’actio pro socio e sua esperibilità manente societate

305

5. Le singole obbligazioni gravanti sui soci

308

6. La compensazione nell’ambito dell’actio pro socio

311

7. Conclusioni

313

 

 

CAPITOLO OTTAVO

SINALLAGMA FUNZIONALE E ‘MANDATUM’

 

l. Struttura del contratto di mandato

315

2. L’esecuzione delle obbligazioni gravanti sul mandante e sul mandatario

325

3. Due testi in materia di mandatum pecuniae credendae

336

4. Conclusioni

345

 

Indice degli autori

349

Indice delle fonti

363

 

 

 

 

 

Il libro offre una originale e perspicace revisione critica della dottrina dominante, che risale alla pandettistica, secondo la quale nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, e segnatamente con riguardo alla compravendita, la giurisprudenza romana di età classica sarebbe andata progressivamente elaborando, sulla base della bona fides, il principio per cui a ciascuno dei contraenti sarebbe riconosciuto, tramite la cd. exceptio inadimpleti contractus, il diritto di rifiutare l’adempimento sino a che non fosse adempiuto da controparte il suo rispettivo obbligo. Né manca di sottoporre a stringente critica pure l’opposta opinione di chi da ultimo ha sostenuto l’assoluta mancanza in diritto classico di un principio di dipendenza nell’esecuzione tra le reciproche obbligazioni da compravendita, in particolare dell’obbligo del venditore rispetto all’adempimento da parte del compratore.

Secondo l’autrice, in fatto di compravendita si sarebbe passati dall’originaria vendita per contanti al possibile rinvio del pagamento del prezzo dietro assunzione di garanzia, dapprima formale di stipulatio (la cui prestazione sarebbe stata considerata equivalente dalle XII Tavole all’avvenuto pagamento del prezzo, al fine di ottenere dal venditore la consegna del bene, ferma restando di per sé operativa del trasferimento della sua proprietà l’attuazione di traditio o mancipatio dello stesso) e poi meramente pattizia, di adempimento da parte del compratore: donde detta garanzia avrebbe finito per divenire intrinseca al riconosciuto contratto consensuale di emptio venditio sul fondamento, anziché del criterio di fides bona (non richiamato in proposito dalle fonti) regolante la reciprocità delle obbligazioni dei rispettivi contraenti, di una sorta di ius retentionis, da parte del venditore, sulla cosa venduta e da lui trattenuta a mo’ pegno (loco pignoris, è detto nelle stesse fonti) in base alla posizione di vantaggio di cui egli godrebbe rispetto al compratore.

Non sarebbe invece rintracciabile nelle fonti, né ricavabile implicitamente dal richiamo a principi generali, l’operatività di un sinallagma funzionale anche ex latere emporis, a favore del quale un’exceptio merci non traditae sarebbe semmai testimoniata per vendite particolari concluse tramite argentarii e comunque nei confronti dell’esperimento di un’azione di stretto diritto, non ex vendito, sulla base di stipulatio del prezzo, che sarebbe stata ritenuta priva di causa coll’intervenuto riconoscimento di conventio ad essa sottostante.

Detto sinallagma non apparirebbe testualmente comprovato nemmeno in ordine ai reciproci obblighi, pur essi a prestazioni corrispettive, nascenti da locatio conductio, malgrado la frequente applicazione di tale contratto, la quale avrebbe dovuto comportare in merito l’emersione e la rilevazione, a livello pratico e teorico, di un presunto principio di sinallagmaticità funzionale.

Quanto alla societas, da cui nascerebbero peraltro tra le parti obblighi reciproci ma a prestazioni indirizzate a uno scopo comune, varrebbero le stesse considerazioni, salvo precisarsi che in quest’ambito opera piuttosto il diverso meccanismo della compensazione, che prevede l’estinzione degli opposti crediti, il cui adempimento non sarebbe dunque rifiutabile neppure per il mancato adempimento ad opera di controparte.

Quanto infine al mandato, comportante l’assunzione di obblighi semmai reciproci ma non a prestazioni corrispettive, quale prova positiva dell’inesistenza di un vincolo di sinallagmaticità funzionale tra gli obblighi stessi è, tra l’altro, richiamato dall’autrice il caso testuale di riconoscimento al mandatario della facoltà di richiedere al mandante un anticipo sull’ammontare degli esborsi necessari all’adempimento dell’incarico affidatogli.

Alberto Burdese

 

Ricercatore di diritto romano nell’Università di Padova, Silvia Viaro è autrice di contributi dedicati al diritto romano e al diritto privato attuale.