SILVIA VIARO
CORRISPETTIVITà E ADEMPIMENTO
NEL SISTEMA CONTRATTUALE ROMANO
L’ARTE DEL DIRITTO
Collana diretta da Luigi garofalo
Milano, CEDAM, 2011
X-370 pp. –
ISBN 978-88-29095-5
INDICE SOMMARIO
Introduzione
1
CAPITOLO
PRIMO
L'ECCEZIONE
DI INADEMPIMENTO
IN
FAVORE DEL VENDITORE IN ETÀ REPUBBLICANA
1. Varr. rust.
2.2.5-6
21
2. La vendita di arbores stantes nel
commentario di Pomponio a Quinto Mucio
39
CAPITOLO
SECONDO
L’ECCEZIONE
DI INADEMPIMENTO
IN
FAVORE DEL VENDITORE IN ETÀ CLASSICA
1. Lex
venditionis e pagamento del prezzo in un testo di età augustea
49
2. Casi attinenti a compravendite concluse da
schiavi
58
3. Un caso particolare: l’acquisto da
parte del servus communis
74
4. Due frammenti di Cervidio Scevola
87
5. Corrispettività e offerta del prezzo
da parte del compratore
99
6. Altre ipotesi ricondotte all’eccezione
di inadempimento
111
CAPITOLO TERZO
L'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
IN FAVORE DEL COMPRATORE
l.
L’exceptio mercis non traditae nelle compravendite concluse
tramite argentarii
121
2.
Giuliano e la vendita di vinum pendens
133
3.
Sinallagma funzionale e garanzia per l’evizione
140
4.
Eccezione di inadempimento e acquisto del compratore ex alia causa
155
5.
Sinallagma funzionale e vizi del bene venduto
159
CAPITOLO QUARTO
UN’IPOTESI RICOSTRUTTIVA
IN TEMA DI ‘EMPTIO
VENDITIO’
l.
Premessa
163
2.
Esempi di stipulatio pretii in Alfeno Varo
164
3. Catone
e la promessa di pagamento da parte dell’aggiudicatario
187
4. Il
significato dell’expromissio nummorum e il principio di I. 2.1.41
191
5.
Trasferimento della res vendita e pagamento del prezzo: una possibile
evoluzione storica
205
6. Il
modello della mancipatio e il significato di emere in età
arcaica
216
7.
Riepilogo dei risultati raggiunti
229
8.
Riflessioni in margine al problema del periculum rei venditae
241
CAPITOLO QUINTO
CRITICA ALLA TEORIA DEL
SINALLAGMA FUNZIONALE
NELL’‘EMPTIO VENDITIO’
1. Il
diritto del venditore come quasi pignus
245
2.
Eccezione di inadempimento e diritto di ritenzione a
258
3.
Conclusioni
266
CAPITOLO SESTO
SINALLAGMA FUNZIONALE E
‘LOCATIO CONDUCTIO’
1. I
singoli passi richiamati in dottrina per dimostrare l’operatività
dell’eccezione di
273
2.
Ulteriori considerazioni svolte in dottrina a favore del sinallagma funzionale
286
3.
Conclusioni
292
CAPITOLO SETTIMO
SINALLAGMA FUNZIONALE E
‘SOCIETAS’
l.
Struttura della societas
293
2. Il dibattito
sorto nella letteratura tedesca in merito all’applicazione
dell’eccezione di inadempimento al contratto di società
3. Le
opinioni espresse in seno alla dottrina più recente
301
4.
Funzione dell’actio pro socio e sua esperibilità manente
societate
305
5. Le
singole obbligazioni gravanti sui soci
308
6. La
compensazione nell’ambito dell’actio pro socio
311
7.
Conclusioni
313
CAPITOLO OTTAVO
SINALLAGMA FUNZIONALE E
‘MANDATUM’
l.
Struttura del contratto di mandato
315
2.
L’esecuzione delle obbligazioni gravanti sul mandante e sul mandatario
325
3. Due
testi in materia di mandatum pecuniae credendae
336
4.
Conclusioni
345
Indice degli autori
349
Indice delle fonti
363
Il libro offre una originale e perspicace revisione critica della dottrina dominante, che risale alla pandettistica, secondo la quale nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, e segnatamente con riguardo alla compravendita, la giurisprudenza romana di età classica sarebbe andata progressivamente elaborando, sulla base della bona fides, il principio per cui a ciascuno dei contraenti sarebbe riconosciuto, tramite la cd. exceptio inadimpleti contractus, il diritto di rifiutare l’adempimento sino a che non fosse adempiuto da controparte il suo rispettivo obbligo. Né manca di sottoporre a stringente critica pure l’opposta opinione di chi da ultimo ha sostenuto l’assoluta mancanza in diritto classico di un principio di dipendenza nell’esecuzione tra le reciproche obbligazioni da compravendita, in particolare dell’obbligo del venditore rispetto all’adempimento da parte del compratore.
Secondo l’autrice, in fatto di compravendita si
sarebbe passati dall’originaria vendita per contanti al possibile rinvio
del pagamento del prezzo dietro assunzione di garanzia, dapprima formale di stipulatio (la cui prestazione sarebbe
stata considerata equivalente dalle XII Tavole all’avvenuto pagamento del
prezzo, al fine di ottenere dal venditore la consegna del bene, ferma restando
di per sé operativa del trasferimento della sua proprietà
l’attuazione di traditio o mancipatio dello stesso) e poi meramente
pattizia, di adempimento da parte del compratore: donde detta garanzia avrebbe
finito per divenire intrinseca al riconosciuto contratto consensuale di emptio venditio sul fondamento,
anziché del criterio di fides bona
(non richiamato in proposito dalle fonti) regolante la reciprocità delle
obbligazioni dei rispettivi contraenti, di una sorta di ius retentionis, da parte del venditore, sulla cosa venduta e da
lui trattenuta a mo’ pegno (loco
pignoris, è detto nelle stesse fonti) in base alla posizione di
vantaggio di cui egli godrebbe rispetto al compratore.
Non sarebbe invece rintracciabile nelle fonti,
né ricavabile implicitamente dal richiamo a principi generali,
l’operatività di un sinallagma funzionale anche ex latere emporis, a favore del quale
un’exceptio merci non traditae sarebbe
semmai testimoniata per vendite particolari concluse tramite argentarii e comunque nei confronti
dell’esperimento di un’azione di stretto diritto, non ex vendito, sulla base di stipulatio del prezzo, che sarebbe stata
ritenuta priva di causa coll’intervenuto riconoscimento di conventio ad essa sottostante.
Detto sinallagma non apparirebbe testualmente
comprovato nemmeno in ordine ai reciproci obblighi, pur essi a prestazioni
corrispettive, nascenti da locatio
conductio, malgrado la frequente applicazione di tale contratto, la quale
avrebbe dovuto comportare in merito l’emersione e la rilevazione, a
livello pratico e teorico, di un presunto principio di sinallagmaticità
funzionale.
Quanto alla societas,
da cui nascerebbero peraltro tra le parti obblighi reciproci ma a prestazioni
indirizzate a uno scopo comune, varrebbero le stesse considerazioni, salvo
precisarsi che in quest’ambito opera piuttosto il diverso meccanismo
della compensazione, che prevede l’estinzione degli opposti crediti, il
cui adempimento non sarebbe dunque rifiutabile neppure per il mancato
adempimento ad opera di controparte.
Quanto infine al mandato, comportante
l’assunzione di obblighi semmai reciproci ma non a prestazioni
corrispettive, quale prova positiva dell’inesistenza di un vincolo di
sinallagmaticità funzionale tra gli obblighi stessi è, tra
l’altro, richiamato dall’autrice il caso testuale di riconoscimento
al mandatario della facoltà di richiedere al mandante un anticipo
sull’ammontare degli esborsi necessari all’adempimento
dell’incarico affidatogli.
Alberto
Burdese
Ricercatore di diritto romano nell’Università di Padova, Silvia Viaro è autrice di contributi dedicati al diritto romano e al diritto privato attuale.