Federico Procchi
‘LICET
EMPTIO NON TENEAT’
Alle origini delle
moderne teoriche
sulla cd. ‘culpa
in contrahendo’
L’ARTE DEL DIRITTO
Collana diretta da Luigi Garofali
Cedam, 2012
420 pp. ISBN 978-88-13-31435-4
INDICE SOMMARIO
Prefazione
1
CAPITOLO PRIMO
RUDOLF VON JHERING E LE CONSEGUENZE DELLA
MANCATA CONCLUSIONE DI UN VALIDO CONTRATTO
ALLA LUCE DELLA CD. ‘WILLENSTHEORIE’
1. Rudolf von Jhering e le possibili
disfunzioni applicative della dottrina dell'errar essenziale
5
2. La prima riflessione di
Jhering sulle problematiche connesse alla contrattazione inter absentes
13
3. Rifiuto di una generale
azione risarcitoria aquiliana
15
4. Il silenzio delle fonti e
la conseguente necessità di delineare la cd. culpa in contrahendo
16
5. L'asserita carenza di
studi precedenti e coevi dedicati alle conseguenze dei contratti nulli o non
giunti a perfezione
17
CAPITOLO SECONDO
ERRORE E RESPONSABILITÀ DEL DICHIARANTE
NELLA
RIFLESSIONE DEI GIURISTI E DEI TEOLOGI MEDIOEVALI
1. Premessa
19
2. I Glossatori e l’error come problema della validità dei contratti
legata alla volontà del singolo piuttosto che al consensus
contrahentium
20
3. Il recupero e la valorizzazione dell’etica
nicomachea di Aristotele nell’ambito della Prima Scolastica
25
4. Il collegamento di concetti romani a contenuti
teologici: gli influssi dell'aristotelismo
35
5. La riflessione tomistica e la nascita della dottrina
della cd. ‘imputabilità’ dell’errore
37
6. La Scuola dei Glossatori. Rogerius e Placentinus:
l’avvicinamento della dottrina dell’error ad alcune fonti in materia di impossibilità della
prestazione ed il riconoscimento dell'azione contrattuale in funzione
risarcitoria licet emptio non teneat
40
7. Il conseguente allargamento della categoria
dogmatica dell’error: Azzone,
Accursio, Odofredo
45
8. La Scuola dei Commentatori: Alberico da Rosciate
e Giason del Maino
51
9. Baldo degli Ubaldi ed il riconoscimento
dell’actio mandati contraria nonostante la mancata
conclusione del contratto di mandato
53
10. Conclusioni
55
CAPITOLO TERZO
LA RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE TRA ERRORE
ED IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE
NELL’UMANESIMO
1. I precursori
dell’Umanesimo in Germania ed in Francia: Udalricus Zasius e Andreas
Alciatus
57
2. Il mos
Gallicus e l’emersione dell’interesse
contrattuale tipico
59
3. La Scuola di Bourges: Jacobus Cuiacius ed il
contratto a validità limitata a latere emptoris in
funzione risarcitoria
60
4. La Scuola francese. Hugo Donellus e Dionysius
Gothofredus: l’ignorantia emptoris come
ragione di validità parziale della vendita
69
5. La Scuola francese: Antonius Faber, la
particolare tutela accordata all'acquirente ex fide bona
ed i negozi cd.
'claudicanti'
73
6. L'Umanesimo nei Paesi Bassi: Paulus Busius, la
nullità della compravendita ed il riconoscimento all'acquirente di
un’actio in factum ex mera aequitate
79
7. L'Umanesimo nei Paesi Bassi: Henricus Zoesius e
l'affermazione della responsabilità contrattuale del venditore -
nonostante la nullità della vendita - quod eius sit scire rei suae
condictionem
82
8. L'Umanesimo nei Paesi Bassi: Arnoldus Vinnius ed il fondamento necessariamente doloso dell'azione contrattuale
risarcitoria
84
9. Conclusioni
86
CAPITOLO QUARTO
ERRORE E VOLONTÀ CONTRATTUALE
TRA 'USUS MODERNUS' GERMANICO, SECONDA SCOLASTICA
E GIUSNATURALISMO ‘MODERNO’
1. Premessa
90
2. Verso l’Usus modernus
Pandectarum tedesco: Johannis Goeddaeus
e la validità (limitata) del contratto solo in presenza di dolus
venditoris
92
3. L'Usus modernus tedesco tra XVI e XVII secolo: Johann
Harpprecht, Heinrich Hahn, Georg von Frantzke
94
4. Georg Adam Struve e l’error
in qualitate legali
96
5. Adrian Beier e Joachim Hoppe: la generalizzata
rilevanza della sola ignoranza colposa del venditore
101
6. Il diritto romano comune nel XVIII secolo:
Johannes Voet e Friedrich Gottlieb Struve
102
7. Gli inizi del XIX secolo: Christian Friedrich
Glück e la ‘sintesi’ delle dottrine dell'Usus
modernus Pandectarum
106
8. La cd. ‘Seconda Scolastica’ e
l’analisi delle fonti romane in materia di error attraverso
il filtro della teoria tomistica dell'imputabilità
109
9. La tarda Scolastica
spagnola: Luis de Molina, la nullità contrattuale in favorem decepti ed il generalizzato diritto al risarcimento
fondato alternativamente sul dolo o sulla colpa del dichiarante
111
10. La tarda Scolastica
belga: Leonardus Lessius e l’obbligo per qui dolo inducit alterum ad contrahendum di reddere omnia infecta
114
11. La Scolastica
protestante: Hermannus Vultejus e l’azione risarcitoria fondata sulla ignorantia emptoris
117
12. Il Giusnaturalismo
moderno: Huig de Groot e la negligentia
in re exploranda, aut in sensu suo esprimendo come causa del risarcimento
non ex vi promissionis, sed ex damno per
culpam dato
120
13. Samuel Pufendorf: la negligentia in re exploranda ed il
risarcimento del damnum ex inani promisso
130
14. Christian Thomasius e
l’affermazione della regola ‘errorem
in dubio semper nocere debere erranti’
134
15. Christian Wolff e la
generalizzata tutela contro il danno cagionato dall’erronea dichiarazione
del promissario
137
16. Gli
influssi del Giusnaturalismo sull’esperienza giuridica francese: Jean
Domat ed il risarcimento per «les conventions qui se trouvent nulles par
quelque cause dont un des contractants doive répondre»
139
17. Robert Joseph Pothier ed
il riconoscimento al danneggiato di un’actio in factum fondata sull'equità, quale sanzione per
l’‘imprudence' della controparte
142
18. Conclusioni
147
CAPITOLO QUINTO
LO 'STATUS QUAESTIONIS' NELLA DOTTRINA
OTTOCENTESCA PRECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE
DEL SAGGIO DI RUDOLF VON JHERING
SULLA CD. 'CULPA IN CONTRAHENDO'
1. La scarsa attenzione di
Jhering per la tradizione del diritto comune
151
2. Heinrich Richelmann e la
duplice valenza dell’azione contrattuale
156
3. Friedrich Carl von Savigny: la sistemazione
dogmatica dell’error in seno
alla ‘Scuola storica del diritto’ ed i cd. ‘contratti ad
effetti indeboliti’
160
4. Karl Georg von Wächter e l’esercizio dell’actio
empti in funzione di garanzia,
nonostante la nullità della vendita
168
5. August Hermann e l’assunzione di garanzia
da parte del dichiarante
170
6. Albrecht Schweppe ed il diritto al risarcimento
‘nach allgemeinen Grundsätzen’
171
7. Heinrich Thöl ed il diritto al risarcimento
‘nach Treu und Glauben’
172
8. Friedrich Mommsen e la responsabilità
extracontrattuale fondata sull’equiparazione della culpa
lata al dolus
173
9. La prima riflessione di Rudolf von Jhering e la
forzatura - per motivi di equità - dei presupposti dell’actio ex
lege Aquilia
178
10. Otto Bähr e la tutela contrattuale del destinatario
della dichiarazione infedele del nuntius
179
11. Christoph Gottlieb Adolf von Scheurl e la teoria
del cd. ‘mandato implicito’
180
12. Ernst Immanuel Bekker e la concessione di
un’actio in factum o della sussidiaria actio doli
183
CAPITOLO SESTO
LA CD. 'CULPA IN CONTRAHENDO',
COSÌ COME DELINEATA DA RUDOLF VON JHERING
1. L’errore nella trasmissione del dispaccio
telegrafico e la necessità di ‘costruire’ una nuova teorica
189
2. Le basi romanistiche del nuovo istituto
192
3. Il fondamento ed il raggio di operatività
dell’azione contrattuale in funzione meramente risarcitoria
205
4. La definizione del ‘negatives
Vertragsinteresse’
213
5. Applicazioni ‘inconsapevoli’ del
principio della culpa in contrahendo
221
6. Caratteristiche generali dell’istituto
223
7. Applicazioni pratiche
della teorica: incapacità del soggetto e dell’oggetto
224
8. Applicazioni pratiche
della teorica: inaffidabilità della dichiarazione di volontà
228
9. Applicazioni pratiche
della teorica: inaffidabilità della volontà stessa
232
CAPITOLO SETTIMO
IL DIBATTITO DOTTRINALE DI FINE OTTOCENTO
SULL'INAFFIDABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE
NEGOZIALE:
LE PRINCIPALI TEORIE CONTRATTUALI
1. Premessa
240
2. Otto Bähr:la
fittizia conclusione del contratto e la risarcibilità dell'interesse
positivo: ‘Erklärungstheorie’
243
3. Wilhelm Röver e la
dichiarazione di volontà inter
vivos intesa come ‘Bindemittel’:
‘Erklärungstheorie’
252
4. Ernst Immanuel Bekker:
dalla scissione dell’offerta contrattuale dall’ordine di
esecuzione, alla valutazione del caso concreto ex fide bona come possibile correttivo della
‘Erklärungstheorie’
254
5. Gustav Hartmann:
l'invalidazione della dichiarazione solo in base ai principi della bona /t'dese
la nascita della ‘Vertauenstheorie’
258
6. Rudolf Leonhard e la
liquidazione dell’‘Erfüllungsinteresse’ anche in
determinate ipotesi di nullità del contratto
265
7. Georg Karl August von
Bechmann e gli effetti della bona fides
indipendenti dalla validità del contratto
269
8. Le prime cinque edizioni
delle Pandette di Bernard Windscheid e la cd. ‘assunzione tacita’
di garanzia finalizzata al ristoro dell’interesse negativo
270
9. La prima riflessione di
Ferdinand Regelsberger: ‘Erklärungstheorie' ed accordo tacito di
garanzia a tutela dell’oblato colpito da revoca nel corso di una
contrattazione inter absentes
273
10. Friedrich Drechsler e la conclusione del
contratto tacito di garanzia come negozio secondario ed indipendente
276
11. Friedrich Köppen: l’offerta
obbligatoria come fonte di un autonomo obbligo negoziale
279
12. Hermann Schott ed il ‘contratto unilaterale
interinale’
280
13. Heinrich Siegel e la vincolatività del
'Versprechen'
282
14. Zimmermann di Lubecca e la validità dei contratti
aventi ad oggetto una prestazione impossibile conosciuta dal venditore
283
15. Zimmermann di Lubecca ed i ripensamenti di Rudolf
von Jhering: il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità
del dichiarante come frutto di un bilanciamento di interessi
286
16. Ernst Zitelmann: la riaffermazione della
'Willenstheorie' e la difesa della culpa in contrahendo
290
17. Karl Ludwig Arndts von Arnesberg e Fredrich
Mommsen: la responsabilità del revocante in base ai principi del
contratto di mandato
292
18. Valentin Puntschart e le pretese nascenti dal
‘diritto oggettivo’
296
19. Joseph
Kohler e la canonizzazione dei limiti alla teoria della dichiarazione
297
20. Conclusioni
300
CAPITOLO OTTAVO
IL DIBATTITO DOTTRINALE DI FINE OTTOCENTO
SULL'INAFFIDABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE
NEGOZIALE:
LA RESPONSABILITÀ 'EX DELICTO', 'ACTIONES
POENALES'
E RIMEDI AFFINI
1. Premessa
303
2. Julius Baron e l’actio iniuriarum ex generali
edicto
304
3. Il riconoscimento
dell’actio de dolo per
comportamenti consapevolmente contrari al ‘Treu und Glauben’:
Heinrich Thöl e Rudolph Sohm
307
4. Ernst Ude e la cd. actio
emti ex capite doli
309
5. Friedrich Mommsen e la riaffermazione di
un’azione sostitutiva dell’actio doli, estesa alla responsabilità per culpa lata
311
6. Alois Brinz e la responsabilità limitata
all’esercizio dell’actio doli in caso di ‘reale’ nullità del contratto
316
7. Alfred Pernice e la responsabilità a
titolo di pena privata
318
8. Heinrich Dernburg ed il limitato recupero
dell’actio Aquiliae
utilis del più risalente
diritto comune
320
9. Conclusioni
325
CAPITOLO NONO
IL DIBATTITO DOTTRINALE DI FINE OTTOCENTO
SULL’INAFFIDABILITÀ DELLA
DICHIARAZIONE NEGOZIALE.
ALTRE FONTI DI
RESPONSABILITÀ: QUASI-CONTRATTO,
QUASI-DELITTO ED ‘OBLIGATIONES EX
LEGE’
1. Premessa
327
2. August Thon, Joseph Unger e Leonardo Coviello: il
riconoscimento dell’actio negotiorum gestorum contraria all’oblato danneggiato dalla tempestiva
revoca della proposta
331
3. Hermann Halben e Wilhelm Greven: l’azione
atipica nascente quasi ex contractu
335
4. Il 'revirement' di Ferdinand Regelsberger ed il
cd. ‘obbligo legale di garanzia’
337
5. Il ‘revirement’ di Bernard Windscheid e
la teoria della garanzia legale fondata sul cd. ‘Willen des Rechts’
342
6. Levin Goldschmidt e la responsabilità
extracontrattuale nascente dal postulato della bona fides
345
7. Emil Kühn e l’insanabile inadeguatezza
delle fonti del diritto romano rispetto alle esigenze dei moderni traffici
commerciali
346
8. Fridolin Eisele e la responsabilità
legale ‘auf Grund der Verursachung des Schadens‘
347
9. Otto von Gierke e la responsabilità
extracontrattuale oggettiva fondata sulla cd. ‘ausgleichende
Gerechtigkeit’
352
10. Joseph Unger e la responsabilità legale per lesione
dell’affidamento
354
11. Caspar Melliger e Bernard Drechslcr: il
cd. ‘Veranlassungsprinzip‘
357
12. Fritz Schmidt e l’inquadramento della
responsabilità nelle cd. ‘Zustandsobligationen’
360
13. Conclusioni
361
CAPITOLO
DECIMO
IL DOGMA
DELLA VOLONTÀ E LA RESPONSABILITÀ
'IN
CONTRAHENDO' NELLA DOTTRINA FRANCESE
ED
ITALIANA DEL XIX SECOLO:
PRINCIPALI
TEORIE
1. Premessa
363
2. I primi commentatori del Code civil ed i richiami alla dottrina
di Pothier: Toullier, Troplong, Zachariae von Lingenthal, Larombière
365
3. La dottrina francese e la ricorrente affermazione della
responsabilità extracontrattuale in caso di mancata conclusione del
contratto per dissenso dovuto ad errore
369
4. François Laurent e l’esclusione di qualsiasi
risarcimento in caso di legittima revoca dell’offerta contrattuale
370
5. Raymond Saleilles: l'art. 1599 del Code civil ed il tentativo di
un generalizzato riconoscimento nel diritto francese del cd. ‘interesse
contrattuale negativo’
371
6. Le peculiarità del dibattito dottrinale rispetto a quello
francese
375
7. Filippo Serafini e l’esclusione di ogni
responsabilità del mittente per erronea trasmissione del dispaccio da
parte de dell’amministrazione dei telegrafi
376
8. Giorgio Giorgi ed il riconoscimento di effetti risarcitori al
contratto nullo per impossibilità naturale o giuridica
dell’oggetto
379
9. L’art. 36 del Codice di commercio del 1882 ed il
risarcimento dovuto alla controparte, nonostante il legittimo esercizio del
diritto di revoca
381
10. Gian Pietro Chironi e l'allargamento della culpa in contrahendo
386
11. La prima riflessione di Vittorio Polacco: la valutazione delle
singole fattispecie, tra colpa contrattuale e colpa aquiliana
389
12. Conclusioni
392
Considerazioni finali
395
Indice degli autori
403
Indice delle fonti
417
Il libro di Federico Procchi ruota
attorno ad un problema più volte dibattuto, che riguarda la formazione
del consenso, nei negozi ma questo è elemento determinante. E’ un problema
nitidamente enunciato durante l’Ottocento, ma già emerso nelle
dottrine del diritto intermedio, nell’Umanesimo, nell’Usus modernus Pandectarum. Esso
può riassumersi in due domande.
Che cosa avviene nella formazione
di un contratto, quando si verifichi una discrasia, non consapevolmente
perseguita, tra volere e dichiarazione? Come si rimedia all’errore
essenziale quando questo non sia determinato dal dolo altrui, ma da una
più o meno accentuata negligenza del errante, tale da danneggiare la
controparte? A queste domande aveva cercato di rispondere Rudolf von Jhering in
un saggio del 1860, definendo l'ambito di applicazione del concetto di culpa
nelle trattative contrattuali. Se l'errore di un contraente era imputabile alla
sua negligenza, quale tutela giudiziaria poteva darsi a favore
dell’altro, destinatario inconsapevole di una dichiarazione contrattuale
non rispondente al volere del dichiarante?
l casi enunciati erano semplici e dalle
soluzioni proposte traspariva un uso libero e creativo degli schemi provenienti
dalle fonti romane. «Una persona vuol ordinare cento libbre di una merce,
ma confonde il simbolo delle libbre con quello dei quintali; i cento quintali
arrivano e chi ha fatto l’ordine li rifiuta... Ma chi dovrà farsi
carico delle spese di imballaggio e di spedizione fatte inutilmente?
...». Lo scritto dal 1860 proponeva l’esercizio di un’azione
contrattuale a contenuto risarcitorio, considerando perciò solo
parzialmente invalido il contratto. Era una soluzione estranea al diritto
romano, come lo era quella - considerata e poi scartata dal giurista tedesco -
di una estensione dell’actio legis
Aquiliae al responsabile dell’errore.
In realtà, Jhering
introduceva un principio che egli stesso indicava come nuovo, ma che non
nasceva dal nulla. Anzi, si rifaceva a varie precedenti elaborazioni. Tutte
già caratterizzate dall'esigenza, più o meno coscientemente
avvertita. di andare oltre il diritto romano.
Procchi, nel suo lavoro, prende le mosse dalle tesi
di Jhering. Ne mette in luce la tensione creativa rispetto allo stile usuale
dei pandettisti e alle stesse elaborazioni di Savigny, che l'autore dello Spirito del diritto romano prendeva
molto sul serio. Nel ricostruire il campo teorico entro il quale Jhering propone
il principio di una responsabilità contrattuale a contenuto risarcitorio
per le conseguenze dannose dell’errore, Procchi guarda al di là
dell’orizzonte ottocentesco. La sua indagine mette in luce come ogni
elemento del discorso di Jhering abbia una storia alle proprie spalle. Il
discorso sull’errore e sulla culpa
in contrahendo (nozione quest'ultima ignota ai giuristi romani) trova i
propri precedenti più antichi nella scienza giuridica medievale, che per
prima ha ricercato una via di conciliazione tra l'invalidità del
contratto e il ricorso ad un’azione contrattuale risarcitoria, legata
all'interesse creditorio all’adempimento. I giuristi dell'Umanesimo,
accanto alla riproposizione di un’azione giudiziaria che si fonda sul
contrario, tracciano i presupposti di una tutela extracontrattuale. Questa
assume una posizione di primo piano nel giusnaturalismo ed in particolare nel
pensiero di Grozio. È evidente nel giurista olandese e in coloro che a
lui si ispirano l’impiego consapevolmente innovativo e lontano dalle
fonti dell’actio legis Aquiliae,
che tende a divenire strumento generale di protezione contro la lesione di
interessi e diritti.
La rassegna analitica delle dottrine permette di collocare il problema messo a fuoco da Jhering entro una rete di interpretazioni e schemi tecnici lontani dalla giurisprudenza romana. Viene colta anche l’affinità di temi tra culture giuridiche dell’area tedesca e di quella francese. Da un lato le comuni esigenze concrete della circolazione economica ed in particolare del commercio a distanza, dall’altro il convergente impiego di concetti che hanno origine nell’interpretazione e dalla sistemazione scientifica dei materiali del Corpus Iuris spiegano perché il problema trattato dall'autore si ritrovi impostato entro contesti diversi. Gli esiti dottrinali sono volta a volta più vicini all’azione contrattuale o a quella derivante dal fatto dannoso. Seguiamo così, attraverso una successione di libri e di formulazioni teoriche, la storia di una patologia contrattuale (condotte che rompono il consenso e. relativi rimedi) nella tradizione dei diritti civili europei.
Massimo
Brutti
Ricercatore
di diritto romano nell’Università di Pisa, Federico Procchi
è autore di numerosi contributi dedicati allo studio degli ordinamenti antichi e dell’esperienza
giuridica moderna.