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Baccari Maria PiaMaria Pia Baccari

Libera Università Maria Santissima Assunta

(Lumsa) Roma

 

All’origine della sinfonia di Sacerdotium e Imperium: da Costantino a Giustiniano

 

 

 

 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Termini e concetti. – 3. Gli antecedenti dell’imperium e sacerdotium (magistratus e sacerdotes). – 3.1. Ulpiano. – 3.2. Cicerone. – 4. Raffronto tra sacerdotes e magistratus. – 5. Alcuni concetti del diritto pubblico. – 5.1. Populus. – 5.2. Civis Romanus. – 5.3. A proposito di religio. – 5.4. Populus religiosus, plebs devota, populus Dei. – 6. Sviluppo storico del problema della “sinfonia” di imperium e sacerdotium da Augusto a Giustiniano. – 7. Impero e Chiesa:  da Augusto a Giustiniano. – 7.1. Augusto. – 7.2. Diocleziano. – 7.3. Galerio. – 7.4. Costantino. – 7.5. Graziano. – 7.6. Teodosio. – 7.7. Giustiniano. – 8. Alcune considerazioni conclusive.Abstract.

 

 

1. – Introduzione

 

In questo articolo mi limito ad indicare alcune linee e a tentare di ricostruire, nel sistema giuridico religioso, gli antecedenti di quella che con Giustiniano diventerà la “teoria della sinfonia” di imperium e sacerdotium[1].

Il tema in oggetto è di tale ampiezza e difficoltà, anche per le implicazioni giuridiche e religiose[2], che richiederebbe uno studio di maggiore respiro[3].

In questa sede mi limito a indicare alcune linee e a tentare di ricostruire, nel sistema giuridico religioso, gli antecedenti di quella che con Giustiniano diventerà la “teoria della sinfonia” di imperium e sacerdotium[4].

Punto focale per cogliere pienamente la teoria della “sinfonia” è la Novella VI dell’Imperatore Giustiniano (nella quale appaiono i due termini: imperium e sacerdotium) avendo ben presente che l’interpretazione statalista (moderna e contemporanea che tutto fagocita) impedisce di cogliere unità ed esclusioni che riguardano l’universalità degli uomini, insite nei concetti di sacerdotium e imperium, di religio (religiosus) e ius Romanum, di communio e politeia.

Il sistema romano antico, sia precristiano sia cristiano, non conosce l’“isolamento” (Isolierung) del diritto rispetto alla morale o alla religione, che caratterizza invece le società contemporanee[5]. Nel quadro di una ricostruzione del diritto romano mi limito a richiamare il pensiero di Fritz Schulz il quale vede già nelle XII Tavole una separazione del diritto dalla morale e dalla religione[6].

Principale obiettivo odierno dei romanisti deve essere quello di ricostruire la memoria storica dei giuristi tornando alle fonti e recuperare alcuni antichi concetti del sistema giuridico-religioso romano.

La compilazione dell’imperatore Giustiniano contiene talune enunciazioni che ben potremmo chiamare, con linguaggio d’oggi, principi fondamentali. I principi dello ius Romanum (che comprende lo ius naturale, lo ius civile e lo ius gentium), ius universale e concreto definito da Celso come ars boni et aequi, ancora oggi (nell’epoca c.d. della globalizzazione) possono essere utilizzati contro l’antiumanesimo e contro questa imperante secolarizzazione che vuole eliminare l’elemento religioso dalla vita degli uomini[7].

 

 

2. – Termini e concetti

 

Appare quindi necessaria una revisione, attraverso l’analisi terminologica, dell’interpretazione ‘statalista’ della religione, della morale e della cittadinanza, che è risultato di una ‘autoproiezione’ (“Stato” “diritti civili” “capacità giuridica”) sulle fonti giuridiche romane[8].

Accanto ai termini ius Romanum[9], Romani, cives Romani, homines, dii, communio, conversatio, politeia, res publica, populus[10] devono essere studiati in modo sistematico anche gli altri termini sopra citati che vengono adoperati dagli Imperatori. Si devono recuperare gli antichi concetti: ad esempio fas, ius, mos; queste sono nozioni che, usando distinzioni odierne, dovremmo dire, al tempo stesso “religiose”, “giuridiche” e “morali”[11]. Bisogna servirsi dei principi che affondano le loro radici nella giurisprudenza romana, nello ius Romanum (che comprende lo ius naturale, lo ius gentium e lo ius civile)[12]. Quanto alla giurisprudenza romana significativa è la definizione contenuta in D. 1.1.10. 2: «divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia»[13].

Tutto ciò anche al fine di comprendere l’autentico significato di odierne accezioni come ad esempio ‘laicità’[14] (e ‘laico’) che viene comunemente (e malamente) intesa come esclusione della religione dai vari ambiti della società e il suo confino nell’ambito del privato e della coscienza individuale: penso, ad esempio, ad alcune pronunce della Corte costituzionale[15] o a quelle di alcuni giudici, tra i quali la Corte di cassazione[16]. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha trattato il tema della tutela della libertà religiosa[17]: nel distinguere esplicitamente la tutela della libertà religiosa dal separatismo, dal secolarismo e dalla «religious equidistance» – «in Europe, secularism is optional, freedom of religion is not» – il giudice maltese è giunto ad affermare che una Corte chiamata a difendere i diritti dell’uomo, come quella di Strasburgo, non si può permettere di «suffer from historical Alzheimer’s» e che la decisione di rimuovere i Crocifissi dalle scuole costituiva «a major act of cultural vandalism».

Rilevante è quanto elaborò Giorgio La Pira, nella seduta dell’Assemblea costituente dell’11 marzo del 1947, rispondendo alla domanda del deputato Pietro Nenni che aveva chiesto: «Lo Stato deve o non deve essere laico?»[18]. Innanzitutto, l’illustre romanista ricordava che ogni azione dell’uomo è sempre diretta da un’idea; quindi non può esistere uno Stato agnostico o laico, proprio perché in base a come si concepisce la realtà umana e la società, così si costruisce la volta giuridica. Poiché la persona umana – continuava La Pira – ha un’intrinseca orientazione religiosa che si esprime necessariamente nelle confessioni religiose, lo Stato deve essere talmente rispettoso di questa propensione religiosa e di queste formazioni religiose associate che non può che “dichiararsi incompetente” (espressione di R. Baccari) a disciplinare direttamente questo ambito. Pertanto La Pira evidenziava la contraddittorietà dell’espressione «Stato laico» dichiarando, però, anche il rifiuto dello «Stato confessionale» (uno Stato, cioè, nel quale i diritti civili, politici ed economici dipendono da una certa professione di fede) e concludeva sostenendo, dunque, che si doveva costruire uno Stato rispettoso dell’orientazione religiosa del singolo e delle collettività[19].

Il pericolosissimo ricorso alle astrazioni, peraltro, è proprio della cultura contemporanea: il pensiero contemporaneo è intessuto di astrazioni[20] e il lessico contemporaneo lo sostiene, dotandosi di neologismi astratti; ‘laicità’ è uno di questi[21].

Grandi sono gli inconvenienti derivanti, oggi, dalla mancanza di quel rigore terminologico (e concettuale) che dovrebbe essere una delle necessarie risposte alla sfida della globalizzazione. Questa, caratterizzata dalla ‘rapidità della comunicazione’, comporta l’uso di un linguaggio rozzo e impreciso e, dunque, ambiguo e fuorviante.

A conferma della massima attenzione che deve essere data al rigore terminologico, si ricorda che alla metà del secolo XX il romanista Biondo Biondi ha dedicato un lavoro alla terminologia romana come prima dommatica giuridica[22].

 

 

3. – Gli antecedenti dell’imperium e sacerdotium (magistratus e sacerdotes)

 

Per comprendere la teoria della sinfonia tra imperium e sacerdotium si deve fare riferimento a magistrati e sacerdoti. I due termini richiamano la tripartizione ulpianea dello ius publicum; per scoprire la radice della sistematica ulpianea, il riferimento va anche, in particolare, al pensiero di Cicerone.

 

3.1. – Ulpiano

 

A ben vedere anche i due termini imperium e sacerdotium richiamano in certo qual modo la nota definizione ulpianea di ius publicum collocata in apertura dei Digesta di Giustiniano: «est quod ad statum rei romanae spectat» D. 1.1.1. Infatti quanto al contenuto dello ius publicum leggiamo la tripartizione ius publicum in sacris in sacerdotibus in magistratibus consistit[23]. Questi sono elementi portanti della struttura organizzativa su cui si fonda il modo di essere (status) della res romana.

L’aspetto divino del potere è chiarito dalla tripartizione ulpianea.

 

3.2. – Cicerone

 

Può essere interessante un raffronto con la descrizione della costituzione romana in Cicerone[24]. Le riflessioni dell’Arpinate sulla realtà giuridica erano basate su una tradizione di studi giuridici (era amico di grandi giuristi Servio Sulpicio Rufo e di Trebazio Testa).

Nel de legibus Cicerone tratta prima della religione[25]. dei sacerdoti (Pontefici, Vestali, Auguri, Feziali, Aruspici) e poi dei magistrati e (quindi del senato e dei comizi)[26] e dunque possiamo parlare, a proposito del pensiero ciceroniano, di una derivazione dalla giurisprudenza repubblicana (cfr. Trebazio Testa autore di un libro de religione)[27].

Nel sistema ulpianeo i magistrati seguono sacra e sacerdotes (D. 1.1.1.2): si tratta di una suddivisione propria della giurisprudenza repubblicana, tracciata probabilmente in conformità e stretta adesione ai documenti sacerdotali e magistratuali. Come ha evidenziato Sini: «Un secolo emblematico e significativo per la storia della scienza giuridica romana; che si apre con la lex Ogulnia de sacerdotibus ex plebe creandis, cioè con l’ammissione dei plebei ai collegi sacerdotali e si chiude con i tripertita di Sesto Elio Peto, peraltro egli stesso appartenente ad una famiglia di tradizione sacerdotale»[28].

 

 

4. – Raffronto tra sacerdotes e magistratus

 

La ‘distinzione’ è segnata fin dall’epoca più antica dalla diversità di fondamento dei poteri: vi è una profonda diversità poiché diverso è l’apporto della volontà divina nelle investiture dei sacerdoti e dei magistrati.

Mi limito a indicare alcuni punti focali. L’inauguratio è propria dell’“investitura” sacerdotale[29] e la lex curiata viene mantenuta per il conferimento del potere ai magistrati. Mentre dall’“investitura” dei sacerdoti è escluso l’intervento della volontà popolare, infatti il populus non può creare sacerdoti[30]. Come ha precisato Catalano che più volte è tornato su questi temi: «il potere del Pontefice massimo non può essere confuso con l’imperium: anche se poteva assommarsi ad esso nella stessa persona, come accadde ripetutamente in età repubblicana e poi, a partire da Augusto, costantemente fino alla rinunzia al pontificato massimo compiuta dall’Imperatore Graziano (forse già nel 379)»[31].

 

 

5. – Alcuni concetti del diritto pubblico

 

5.1. – Populus

 

In questo contesto è centrale il concetto di populus richiamato da Cicerone. Egli nel de republica 1.25.39 definisce la repubblica “la cosa del popolo” (res publica id est res populi) per fornire quindi – immediatamente di seguito – la grande, insuperata definizione del popolo come “società” (populus autem non omnis hominum coetus  quoquo modo congregatus sed coetus multitudinis iuris consensu atque utilitatis communione sociatus). Sulla natura societaria del popolo si dovranno fare ulteriori indagini (a partire anche dai diversi termini della definizione ciceroniana)[32]. Quel che va detto subito è che a monte di tale dottrina sta la dottrina della natura “concreta” del popolo come insieme dei cives/Quirites. Nelle Istituzioni di Gaio e di Giustiniano troviamo populi appellatione universi cives significantur (Gaio 1.3 e Inst. 1.2.4) e nella “formula giuridico-religiosa” populus Romanus Quirites.

I magistrati repubblicani sono mandatari del popolo, del quale devono eseguire la volontà (dichiarata dagli universi cives per mezzo del voto: D. 1.3.32.[Iul.]1 … suffragio populus voluntatem suam declaret ). Non sono, invece, mandatari del popolo i sacerdoti: populus per religionem sacerdotia mandare non poterat (Cic. leg. agr. 2.18)[33].

Con l’epoca repubblicana, in luogo dell’unicità del potere regio, si costituisce una sorta di “dialettica” (Lobrano) tra i sacerdozi e le magistrature (Cicerone de leg. 2.19-22; Ulpiano, Digesta di Giustiniano D. 1.1.1.2) i quali sono ormai due complessi istituzionali nettamente distinti, che trovano i propri vertici, rispettivamente, nel consolato e nel pontificato massimo.

 

5.2. – Civis Romanus

 

Il cittadino (civis) è una “parte” (pars) del populus, ed il popolo è una res di cui i cives sono partes: così per il giurista Alfeno Varo, ripreso nella codificazione di Giustiniano (analogamente il populus è un corpus secondo il filosofo Seneca)[34].

Pertanto stranieri e servi possono diventare cittadini senza differenze di lingua, di razza, di religione. Dall’istituzione dell’asylum di Romolo in Campidoglio fino alla costituzione dell’imperatore africano Antonino Caracalla (Magnus) ed oltre, la civitas è in crescita permanente (civitas augescens è concetto giuridico: Pomponio D. 1.2.2)[35]: fino a che Giustiniano elimina dal diritto romano il concetto di “straniero”[36].

Il principio della civitas augescens spiega come il giudeo Saul (Paolo) di Tarso potesse essere civis Romanus fin dalla nascita (Atti degli Apostoli 22.27-28); spiega come poi, secondo le costituzioni degli imperatori cristiani, non venisse meno la cittadinanza romana dei giudei e dei gentili.

È grave errore storico e giuridico identificare i concetti di “romano” e di “cristiano” (ortodosso, cattolico)[37], anche se sarebbe errato negare, per la “rivoluzione” costantiniana, la continuità dell’Impero ecumenico romano e cristiano[38].

 

5.3. – A proposito di religio

 

Per comprendere a fondo quale rapporto esistesse tra religio e populus nel sistema giuridico-religioso romano, conviene prendere le mosse nuovamente da quanto ci testimonia Cicerone. Mi limito a richiamare un passo del de natura deorum dal quale emerge chiaramente il vulnus che si viene a creare nella res publica (res populi) se si dimentica (negligere) la religione, mentre la grandezza della res publica (res publica amplificata) è strettamente connessa all’obbedienza dei precetti religiosi; rispetto ad altri popoli il popolo Romano fu pari o anche inferiore ad eccezione della religione (religione, id est cultu deorum) nella quale primeggiarono (multo superiores)[39]. E precisamente, come ha rilevato Sini: «l’analisi di alcune delle sue più pregnanti definizioni, dove religio è sempre intesa nel senso di “culto degli dèi” (Cicerone, De nat. deor. 2. 8), lascia infatti intravedere, con grande chiarezza, la giustificazione teologica dell’egemonia politica romana, che gli antichi attribuivano naturalmente al favore degli dèi, ma non senza merito da parte dei Romani; i quali per sensibilità e cautela verso la religio superavano di gran lunga tutti gli altri popoli. Dunque, nella concezione teologica (e giuridica) romana il parere religionibus non può che determinare, nella dinamica della storia, la costante amplificatio della res publica»[40].

All’inizio del III secolo d. C. è una fonte, per dir così extra giuridica, che ci offre un uso interessante di religio. Tertulliano, nell’Ad Scapulam (cap. 2), aveva affermato che per ciascuno è di diritto e di potestà naturale (humani iuris et naturalis potestatis) praticare il culto secondo quanto crede, né ad alcuno è di ostacolo o di beneficio la religione di un altro[41]. E neppure compete alla religione di obbligare ad abbracciare una fede, che deve essere fatta propria spontaneamente.

Con queste espressioni si precisa che «la libertà religiosa è un “diritto umano” e una “potestà naturale”, che appartiene ad ogni uomo in quanto tale e non ha bisogno di essere concessa dall’ordinamento giuridico. Il riconoscimento formale della cosiddetta libertà religiosa è in certo senso un di più che è richiesto spesso dalla situazione storica e che molti secoli più tardi diventerà necessario dinanzi al mito dello Stato, creatore unico del diritto (inteso questo in senso oggettivo di “ordinamento giuridico”) e quindi creatore dei “diritti soggettivi di ciascun individuo”»[42].

 

5.4. – Populus religiosus, plebs devota, populus Dei

 

A) La prima costituzione del libro XVI del Codex Theodosianus de fide catholica parla di homines Cristianae religionis (CTh. 16.1.1 del 365)[43].

Nelle costituzioni del Codex Thedosianus e del Codex Iustinianus il termine populus indica uomini che svolgono una funzione attiva nella Chiesa. Anche al populus entro la Chiesa viene riconosciuto un ruolo attivo[44].

Tra populus religiosus e fideles vi è un rapporto analogo a quello che esiste tra populus Romanus e cives.

Rilevante è il rapporto che c’è tra populus Romanus e populus religiosus. Come civis non si identifica con Christianus catholicus, così populus non si identifica con il populus religiosus o con il populus fidelium.

 

B) La precisa distinzione tra populus e plebs, caratteristica dell’età repubblicana, secondo alcuni autori non ha più ragion d’essere[45] e vi sarebbe, secondo altri, una tendenza ad usare il termine plebs come sinonimo di populus[46].

Tuttavia è da chiarire che mentre è indubbia la tecnicità del termine populus, plebs non ha un preciso significato giuridico attuale: basti pensare che mentre sono numerose le costituzioni indirizzate ad populum, nessuna è indirizzata alla plebs.

 

C) Nelle fonti patristiche si trova spesso plebs e non ha una connotazione negativa o comunque spregiativa: basti pensare all'espressione plebs Dei[47]. Nella metà del V secolo Papa Sisto III donò la basilica di Santa Maria Maggiore alla plebs Dei[48].

ll populus è presente attivamente nella vita della Chiesa, specialmente per quanto riguarda la partecipazione alle elezioni dei vescovi[49]: «episcopus ordinetur electus ab omni populo» si legge nella Traditio apostolorum, di Ippolito di Roma[50]. Cipriano precisa «post populi suffragium, post consensum plebis vel populi» (Ep. 55; cfr. Ep. 38; 43; 59; 68). Nella Ep. 72 troviamo populus Dei: «contra unanimem et concordem Dei populum hostilis discordiae furore pugnasse».

Gli autori cristiani usano l’antico termine populus per indicare l’insieme degli uomini che partecipano all’ekklesia, che non è solo l’assemblea, la comunità locale, ma anche la Chiesa universale. Chiamata di tutti gli uomini, uniti quindi da un elemento volontaristico, senza distinzione di nazione, razza, popolo e lingua (Apoc.7.9; 5.9).

Al populus Dei si giunge attraverso il battesimo, al quale tutti possono partecipare[51]. Tutti hanno ricevuto lo stesso battesimo[52].

Anche i pagani possono entrare a far parte del populus Dei. Il messaggio, ad esempio, dell'Apostolo delle genti ha valore per tutti i popoli, anzi «deve recare ai popoli (pagani) il nome di Cristo»[53]. Paolo nella Epistula ad Romanos più volte parla dei pagani: ‘ta ethne’ distinti dai Giudei, e di Elleni contrapposti a barbari.

 

 

6. – Sviluppo storico del problema della “sinfonia” di imperium e sacerdotium da Augusto a Giustiniano

 

Una volta fissati, sia pure per grandi linee, gli strumenti terminologici e concettuali da utilizzare possiamo riprendere il cammino per giungere alla creazione della teoria giustinianea della sinfonia tra imperium e sacerdotium. Siamo al I secolo: Impero e Chiesa (Augusto e Cristo) due realtà (due protagonisti della storia, essenziali alla storia dell’umanità, G. La Pira[54]) che si incontrano ciascuna con compiti specifici. Preciso lo sviluppo storico di imperium e sacerdotium attraverso alcuni Imperatori vissuti tra il I e il VI secolo.

 

 

7. – Impero e Chiesa: da Augusto a Giustiniano

 

Mi limito a richiamare soltanto alcuni esempi di Imperatori che in linea di continuità (vedi supra) hanno assommato nella stessa persona il potere del Pontefice massimo con l’imperium a partire da Augusto, costantemente fino alla rinunzia al pontificato massimo compiuta dall’Imperatore Graziano.

In particolare mi soffermerò brevemente su Augusto, Diocleziano, Galerio, Costantino, Graziano, Teodosio e Giustiniano.

 

7.1. – Augusto

 

Nel contesto sopra richiamato non possiamo non ricordare Augusto, il quale assume il titolo di Pontefice massimo (Res gestae 10)[55].

Nello schema della 1ª lezione 18/XI/68 Giorgio La Pira a proposito del “diritto romano contestato” afferma: «… Per rispondere: anzitutto situare questa “res” nel contesto geografico e storico (demografico, politico, culturale, sociologico, “profetico”, religioso, scientifico, giuridico, contestativo, economico) del tempo di Augusto: (“l’anno 1”) ciò che è specifico di questi tempi: il livello culturale, spirituale, politico, giuridico: il censimento. L’anno 1»[56]. A proposito della “strategia di san Paolo” l’illustre autore afferma: «A questa “strategia di Dio” nella storia del mondo va ricondotto l’intiero “mistero di Roma”: la pienezza dei tempi include l’unità politica del mondo nel tempo di Augusto, la pace del mondo (l’Ara Pacis inaugurata, il tempio di Giano chiuso) ed il censimento del mondo (Lc 2, 1 ss.) nel quale furono censiti, a Betlemme, Cristo e Maria!»[57]. «Un anticipo e quasi un “modello” (come dice Theilard de Chardin) di questa stagione storica fu costituita dalla singolare (“unica” davvero!) età di Augusto: l’età della paolina “pienezza dei tempi”: una età caratterizzata (“specificata” appunto ) dalla unità del mondo (realizzata, attorno a Roma, da Augusto: cfr. Mon. Ancyranum), dalla pace del mondo (ARA PACIS: “con Costui pose il mondo in tanta pace che fu chiuso a Giano il suo delubro”, come Dante dice: Parad. VI, 80) e dal censimento del mondo (al quale si lega in certo senso l’evento finalizzatore della storia intiera del mondo: la nascita, cioè, di Cristo a Betlemme “toto orbe terrarum in pace composito”[58].

Nell’articolo “Arco di Costantino: riflessione storico-politica” in seguito all’incontro fatto da La Pira a Roma, l’illustre romanista afferma: «finalmente la Chiesa esce dalla catacombe e diventa la protagonista della storia, con l’impero (sempre inteso non come imperialista, ma come unità del mondo intero)» … «tutta la storia universale viaggia verso Roma, verso l’impero romano (impero in senso profondo, non in senso imperialista) impero come unità del mondo che fu realizzata veramente da Augusto»[59].

Quando? Quando lui fece il censimento, da cui nacque Gesù, il Figlio di Dio. Quindi tutta la storia precedente è avviata verso questa cosa misteriosa, ma reale, che è la nascita del Redentore, è cristocentrica come si dice, viaggia verso Cristo, e dopo che Cristo è nato, e dopo l’affermazione della Chiesa qui a Roma con Pietro e con Paolo, questa Chiesa fondata qui, comincia un discorso con chi? Con l’impero (intendo per impero non l’imperialismo ma la struttura unitaria del genere umano)»[60].

 

7.2. – Diocleziano

 

Diocleziano in una costituzione del 295, dichiara che il favore degli dei per il nomen Romanum dipende dalla vita pia, religiosa, quieta e casta (pia, religiosaque et quieta et casta) di qui sub imperio nostro agentes…» (Coll. 6.4).

L’Imperatore utilizza il concetto di ius Romanum in stretta connessione con gli antichi valori religiosi, in riferimento al matrimonio. In una costituzione di Diocleziano e Massimiano del 294 il concetto di humanitatis ratio era stato integrato con quello di religionis ratio[61].

 

7.3. – Galerio

 

Nel 311 avviene un fatto di grande importanza per l’unificazione, il consolidamento dell’unità, il recupero dei valori e la comunione tra i diversi popoli intorno alla disciplina romana: il 30 aprile, a Nicomedia, Galerio pubblica un editto con il quale si concede ai Cristiani, purché vengano ‘rispettate le leggi’, libertà di culto e si precisa che i cristiani in diversi luoghi attirano svariati popoli: «... per diversa varios populos congregarent»[62].

 

7.4. – Costantino

 

Costantino fundator quietis, definito il più grande rivoluzionario[63] tuttavia è certamente un tradizionalista. Egli si dichiara episcopos ton ektos[64].

Di bipolarità, di due protagonisti della storia, di due “organi” essenziali alla storia dell’umanità parla Giorgio La Pira riguardo all’epoca costantiniana e all’Imperatore Costantino: «L’altro principio è la bipolarità della storia. Vi sono due protagonisti, due organi essenziali allo sviluppo del piano di Dio nel mondo, e quindi della storia umana. E sono per un verso lo stato, cioè oggi si direbbe l’ONU, al tempo di Costantino era l’Impero romano. Sono coessenziali, non si può farne a meno»[65].

L’intreccio fra le massime preoccupazioni degli Imperatori e le convinzioni religiose custodite dal popolo erano già state ben espresse nei versi di Publilio Optaziano Porfirio, VIII.3-5: «Summe, fave! te tota rogat plebs gaudia rite, / et meritam credit, cum servat iussa timore / Augusto et fidei, Christi sub lege probata».

A proposito di Costantino Zenone dice: qui veneranda christianorum fide Romanum munivit imperium[66].

 

7.5. – Graziano

 

Graziano nel 379 rinunzia al Pontificato, lascia le insegne di Pontefice[67]. Ha chiarito Catalano che «ciò sembrerebbe costituire un distacco dal paganesimo e un rafforzamento del Papato»[68].

 

7.6. – Teodosio

 

Mi limito a richiamare l’editto di Tessalonica Cunctos populos del 380 (CTh. 16.1.2 = C.1.1.1) con il quale l’Imperatore Teodosio vuole mettere in luce il primato di Pietro e della sua sede. Roma è la città nella quale la sede del divino apostolo fu stabilita e dalla quale fu impartito il suo insegnamento, il centro di quella comunità che sola può prendere, come si legge nella costituzione, il nome di ecclesia[69].

 

A.   Alcune considerazioni sulla “strategia romana”

Importante, a mio avviso, è che III kal. Mart. sia ‘data’ la costituzione CTh. 16.1.2 = C.1.1.1, cioè proprio nel giorno, come risulta ad es. dai Fasti di Furio Filocalo[70] (una delle fonti calendariali più complete pervenuteci attraverso il Cronografo del 354), in cui era celebrato il Natalis divi Constantini. La coincidenza non mi sembra casuale: l’omaggio, da parte di Teodosio, all’Imperatore Costantino, che per primo aveva accordato a tutti la libertà di seguire la religione che ciascuno crede, affinché la divinità qualunque essa sia, desse pace e prosperità. Nel Cronografo del 354 è contenuto anche il più antico calendario cristiano di Roma pervenutoci: la cosiddetta Depositio martyrum; ivi, accanto alle feste strettamente legate alle deposizioni dei martiri è registrata al 22 febbraio la celebrazione del magistero di Pietro: VIII kal. Martias, natale Petri de cat[h]edra[71]. Orbene, cinque giorni dopo (III kal. Mart.) è ‘data’[72] la nostra costituzione; anche questa coincidenza non mi sembra casuale: Teodosio sottolinea così l’esigenza dell'adesione di cuncti populi al magistero di Pietro.

Il 22 febbraio era celebrata la festa pagana dei Caristia, che rinsaldava i vincoli della famiglia[73]. è noto che feste pagane «si trasfigurarono a Roma in feste cristiane»[74]: la data del 29 giugno, il dies natalis di Pietro e Paolo, che nel calendario pagano era il giorno sacro a Romolo e poi a Romolo e Remo[75], può contribuire a mettere in maggiore evidenza le affinità tra il concetto di concordia Apostolorum e quello di concordia Augustorum. Anche il 22 febbraio, a mio avviso, è un esempio di questa connessione: «per i Cristiani aveva un significato particolare in quanto rappresentava l'unità dei fedeli nel magistero di Pietro»[76].

Secondo quanto riferisce il Gotofredo (nota f a CTh. 16.1.2)[77], in alcuni manoscritti dei Basilici il nome di Paolo è aggiunto dopo quello di Pietro.

In questa prospettiva anche la politica religiosa di Teodosio si può considerare, a mio avviso, come conseguenza di quella che è stata chiamata, dal La Pira, “la strategia romana” di Pietro e di Paolo[78].

Il 29 giugno del 441 Leone Magno pronunzia, in natali apostolorum Petri et Pauli, un sermone, assai suggestivo, con ampi riferimenti alla storia di Roma e all'universalità dell'urbs. In apertura si legge: «hodierna festivitas, praeter illam reverentiam quam toto terrarum orbe promeruit, speciali et propria nostrae urbis exultatione veneranda est ... Isti enim sunt viri per quos tibi Evangelium Christi, Roma, resplenduit»[79]. 

«Dès la naissance de l’Urbs le mot Romanus n’indique pas l'appartenence à une ethnie ... Le mot Romanus signifie faire partie d'une citoyenneté ‘volontariste’, ouverte et dynamique»[80]. Ma esso era, a mio avviso, giuridicamente significativo in quanto continuava ad essere connesso anche cristianamente, seguendo la “strategia romana” di Pietro e Paolo, all’urbs Roma. In tal senso Leone Magno ricordava: «beatissimus Petrus princeps apostolici ordinis, ad arcem Romani destinatur imperii: ut lux veritatis quae in omnium gentium revelabatur salutem, efficacius se ab ipso capite per totum mundi corpus effunderet. Cuius autem nationis homines in hac tunc urbe non essent? aut quae usquam gentes ignorarent quod Roma dedicisset?»[81].

Diverso ma complementare al nesso individuato da Papa Leone tra ‘Romano’ e ‘Roma’ è, a mio avviso, il pensiero di Agostino, che poneva l'accento, invece che sull'urbs Roma, sui Romani: «Forte Roma non perit, si Romani non pereunt: Non enim peribunt si Dominum laudabunt; peribunt si blasphemabunt. Roma enim quid est nisi Romani?»[82].

La semantica del termine Romanus si sviluppa con continuità nel linguaggio giuridico-religioso: dalla Epistula ad Romanos a Teodosio I a Giustiniano I. Continuità della terminologia e continuità di “strategie”.

 

7.7. – Giustiniano

 

Nella Novella VI Giustiniano, nel 535, tratta di sacerdotium e imperium. Sacerdotium et imperium (ierosune kai basileia) sono i massimi doni elargiti da Dio agli uomini. Questi doni sono elargiti dalla clemenza di Dio agli uomini. L’uno il sacerdotium riguarda le cose divine, l’altro l’imperium presiede le cose umane e le controlla[83]. Entrambi, poiché derivano da un unico medesimo principio, adornano (exornant) la vita umana. Pertanto niente starà maggiormente a cuore (studiosum erit) agli imperatori quanto l’onestà dei sacerdoti, poiché essi pregano continuamente Dio anche per loro. E qui l’Imperatore del VI secolo introduce l’idea dell’impero universale e della sinfonia (consonantia[84]) che deve esservi tra imperium e sacerdotium[85]. L’armonia[86] deve essere una caratteristica essenziale e questa è utile (utile est)[87] al genere umano. Nella Novella VI si legge «se infatti sacerdotium è del tutto irreprensibile, fiducioso in Dio e se l’imperium con rettitudine e competenza provvede alla res publica a lui affidata vi sarà una mirabile sinfonia che conferirà al genere umano ogni utilità»[88]. Se vi sarà questa armonia ne beneficerà tutto il genere umano. Difesa della religione e difesa dell’Impero si saldano e si può trovare la manifestazione di questo disegno, ad esempio, nella punizione della bestemmia da parte di Giustiniano[89]. Essa è punita con la pena di morte perché i danni prodotti dalla bestemmia ricadono sull’intera umanità.

Secondo Giustiniano, le Romanae leges o Romana sanctio o lo ius Romanum riguardano tutti gli uomini (Deo auctore 1; Tanta 12; 19; 23) e tutti i popoli (Imperatoriam 1); le leges delle Institutiones e dei Digesta sono espressamente dichiarate «in omne aevum valituras» (Tanta, 23; cfr. 12; Deo auctore 14). Come ha affermato Catalano vi è pertanto una profonda distinzione tra lo ‘Stato’ (moderno e contemporaneo) ‘particolare’ ed ‘effettivo’, e l’Impero romano, universale ed eterno.

Nella costituzione indirizzata agli studenti delle scuole di diritto Giustiniano afferma: «Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam» ed aggiunge che il princeps Romanus … «fiat tam iuris religiosissimus quam victis hostibus triumphator» (Imperatoriam pr.).

La Nov. 78, del 539, si inserisce in questo programma. Giustiniano sente il dovere di estendere la libertà: «nobis autem omne extat studium subsistere libertates atque valere et in nostra florere et augeri republica» (cap. IV), e conseguentemente prende delle misure: «quoniam autem semper aliquid melius de nostris subiectis tractamus, et ipsum quod perfectius datum est [a] maioribus aestimavimus oportere adiectionibus ampliare ...». Qualche riga dopo egli sostiene che non fa nulla di nuovo, ma segue quanto già fatto da altri Imperatori (facimus autem novum nihil, sed egregios ante nos imperatores sequimur, cap. V).

Su questa linea di continuità sono considerati punti salienti Antonino Pio, Costantino, Teodosio, rispettivamente per il conferimento della cittadinanza, per la fondazione di Costantinopoli, per la riforma dello ius liberorum: «Sicut enim Antoninus Pius cognominatus, ex quo etiam ad nos appellatio haec pervenit, ius Romanae civitatis prius ab unoquoque subiectorum petitus et taliter ex eis qui vocantur peregrini ad Romanam ingenuitatem deducens ille hoc omnibus in commune subiectis donavit, et Theodosius iunior post Constantinum maximum sacratissimae huius civitatis conditorem filiorum prius ius petitum in commune dedit subiectis ...». Gli studiosi ritengono comunemente, a proposito del nome Antoninus Pius, che Giustiniano – o comunque la cancelleria che “citava a memoria” – indicasse qui Antonino Pio “confondendo gli Imperatori omonimi” e cioè scambiandolo con Antonino Caracalla[90]. Ma, a ben vedere, il nome ufficiale dell’Imperatore soprannominato Caracalla è, notoriamente, dopo la sua morte: divus Magnus Antoninus ovvero divus Magnus Antoninus Pius[91]. Il titolo di Pius è attestato fin dal 198 [92]. Dobbiamo quindi ritenere che Giustiniano si sia voluto ricollegare ad Antonino Caracalla, chiamandolo correttamente Pius[93]. A proposito del titolo di Pius non si deve dimenticare lo scopo religioso della constitutio Antoniniana enunciato dallo stesso Imperatore[94]. Giustiniano chiama Caesar maximus e Augustus pius proprio nella Novella con la quale stabilisce le modalità di confezione dei documenti e più precisamente i criteri da seguire riguardo al nome dell'Imperatore: Nov. 47 praef.

Nello stesso anno (539) un'altra Novella, la 89, riguardante i naturales liberi, si inserisce in questo programma di apertura. In essa Giustiniano, richiamando anche numerose leggi succedutesi a partire da Costantino, ed anche innovando, ribadisce di voler dare la libertà dalla schiavitù a molti uomini: «nos enim duplex habuimus studium, plurimos in libertatem perducere homines ex priore servitute et ex naturalibus ad legitimos elevare» (praef.). Nella Nov. 74.1, del 538, Giustiniano aveva sottolineato che per natura tutti gli uomini sono liberi e ingenui: «neque enim a principio, quando sola natura sanciebat hominibus, antequam scriptae provenirent leges, fuit quaedam differentia naturalis atque legitimi, sed antiquis parentibus antiqui filii mox procedebant fiebant legitimi, et sicut in liberis natura quidem liberos fecit omnes, bella vero servitutem adinvenerunt».

 

 

8. – Alcune considerazioni conclusive

 

Impero e Chiesa due realtà che si incontrano ciascuna con compiti specifici. Entrambe riguardano l’uomo; entrambe rispondono ai bisogni dell’uomo; entrambe devono provvedere alle utilitates (e questo è termine ciceroniano e ulpianeo[95]) del populus l’una e l’altra strettamente connesse. Vi è o, perlomeno, vi dovrebbe essere “sinfonia”, “armonia”[96], collaborazione (consonantia), anche per consentire il libero sviluppo dell’uomo (e dei popoli) ed evitare nello stesso (e negli stessi) contraddizioni, fratture laceranti e schizofrenie[97], purtroppo sempre più presenti anche negli Stati e nelle Monarchie della vecchia Europa.

Nel corso dei secoli si è parlato di cesaropapismo o di papocesarismo[98], di Chiesa di stato, di “religione di stato” per indicare le relazioni tra impero e Chiesa nel sistema giuridico romano. Si è parlato anche di intolleranza ma si tratta a ben vedere di una terminologia impropria, poiché sono concetti che non hanno riscontro nelle fonti. Si tratta di termini inesistenti nell’esperienza giuridica romana. Non si può ricostruire la storia alla stregua di idee moderne (laicità, intolleranza, religione di stato, Stato laico, Stato etico).

Il Biondi, già mezzo secolo fa, rimproverava gli storici moderni di aver trascurato le fonti e ricostruito la storia alla stregua delle idee moderne. Chiesa e Impero, o meglio sacerdotium e imperium sono realtà istituzionali (universali) ben distinte ed entrambe non possono venir compresse (e non possono essere comprese) dall’uso anacronistico del concetto di “Stato”[99]. All’uso del concetto di Stato corrisponde nella dottrina una svalutazione del concetto e della realtà del populus[100].

Altrettanto centrale, in questo contesto è l’approfondimento del concetto di “religione del popolo”: è il popolo che – nei millenni – ha professato e professa la religione[101].

L’idea della sinfonia, tra imperium e sacerdotium (in verità al plurale imperia, sacerdotia e iura) strettamente connessa alla crescita dell’urbs e all’idea dell’aeternitas è tratteggiata da Livio, a proposito della splendida rogatio del tribuno Canuleio: “Quis dubitat quin in aeternum urbe condita, in immensum crescente, nova imperia, sacerdotia, iura gentium hominumque instituantur?” (Livio 4.4.4). La crescita della res Romana è dovuta soprattutto alla politica della cittadinanza nei confronti dei popoli vinti: “vultis exemplo maiorum augere rem Romanam, victos in civitate accipiendo” (Livio 8.13.16)[102].

In questa prospettiva, può ben comprendersi come l’esistenza di uno stretto rapporto tra poteri religiosi e istituzioni (politiche e giuridiche) continuasse ad essere considerata peculiarità dello ius del popolo romano (ius publicum) ed elemento basilare dell’imperium populi Romani, anche nel corso dei secoli successivi[103].

 

 

Abstract

 

Attraverso una ricerca terminologica e concettuale vengono analizzati gli antecedenti di quella che con Giustiniano diventerà la “teoria della sinfonia” di imperium e sacerdotium (magistratus e sacerdotes). Per comprendere meglio l’idea della sinfonia (consonantia) viene prestata attenzione ad alcuni concetti del diritto pubblico: quali ad esempio populus; civis Romanus; religio; populus religiosus, plebs devota, populus Dei, avendo ben presente che l’interpretazione statalista (moderna e contemporanea che tutto fagocita) impedisce di cogliere unità ed esclusioni che riguardano l’universalità degli uomini, insite nei concetti di sacerdotium e imperium, di religio (religiosus) e ius Romanum, di communio e politeia.

In questa prospettiva, può ben comprendersi come l’esistenza di uno stretto rapporto tra poteri religiosi e istituzioni (politiche e giuridiche) continuasse ad essere considerata peculiarità dello ius del popolo romano (ius publicum) ed elemento basilare dell’imperium populi Romani, anche nel corso dei secoli successivi: da Augusto a Giustiniano (vedi anche Diocleziano; Galerio; Costantino; Graziano; Teodosio).

Punto focale per cogliere pienamente la teoria della “sinfonia” è la Novella VI dell’Imperatore Giustiniano, nella quale appaiono i due termini imperium e sacerdotium e il termine sinfonia (consonantia).

L’idea della ‘sinfonia’ richiama la necessità di una collaborazione tra e imperium e sacerdotium: Impero e Chiesa due realtà che si incontrano ciascuna con compiti specifici. Entrambe riguardano l’uomo; entrambe rispondono ai bisogni dell’uomo; entrambe devono provvedere alle utilitates del populus l’una e l’altra strettamente connesse, anche per consentire il libero sviluppo dell’uomo (e dei popoli) ed evitare nello stesso (e negli stessi) contraddizioni, fratture laceranti. L’idea della sinfonia, tra imperium e sacerdotium (in verità al plurale imperia, sacerdotia e iura) strettamente connessa alla crescita dell’urbs e all’idea dell’aeternitas è tratteggiata da Livio, a proposito della splendida rogatio del tribuno Canuleio.

Altrettanto centrale, in questo contesto è l’approfondimento del concetto di “religione del popolo”: è il popolo che – nei millenni – ha professato e professa la religione.

All’inizio del III secolo Tertulliano, nell’Ad Scapulam (cap. 2), aveva affermato che per ciascuno è di diritto umano e di potestà naturale (humani iuris et naturalis potestatis) praticare il culto secondo quanto crede, né ad alcuno è di ostacolo o di beneficio la religione di un altro (cfr. libertà religiosa). E neppure compete alla religione di obbligare ad abbracciare una fede, che deve essere fatta propria spontaneamente. Con queste espressioni, in maniera definitiva, si precisa che la libertà religiosa è un “diritto umano” e una “potestà naturale”, che appartiene ad ogni uomo in quanto tale.

 

 



 

[I contributi della sezione “Memorie” sono stati oggetto di valutazione da parte dei promotori e del Comitato scientifico del Colloquio internazionale, d’intesa con la direzione di Diritto @ Storia].

 

[Colloquio internazionale La laicità nella costruzione dell’Europa. Dualità del potere e neutralità religiosa, svoltosi in Bari il 4-5 novembre 2010 per iniziativa della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari “Aldo Moro”, del Centre d’études internationales sur la romanité Université de La Rochelle e dell’Unità di ricerca “Giorgio La Pira” CNR – Università di Roma “La Sapienza”]

 

[1] Mi piace qui ricordare che la riflessione su queste tematiche, incentrate dapprima su Costantino e sul Codex Thedosianus, iniziò sotto la guida di Riccardo Orestano e poi continuò, su Giustiniano e quindi sul Codex Iustinianus e sulle Novellae, con Pierangelo Catalano. Sul concetto di sinfonia (consonantia) tra imperium e sacerdotium vedi, più ampiamente, M.P. Baccari, “Imperium e sacerdotium: a proposito di universalismo e diritto romano”, in Le sfide del diritto. Scritti in onore del Cardinale Agostino Vallini, Soveria Mannelli 2009, 255  ss. e il volume in corso di stampa su Religione del popolo.

 

[2] Non si può qui non richiamare la “confidenza” fatta dal Mommsen a Luigi Cantarelli, e ricordata da Gabrio Lombardi: «così nella trattazione della ‘storia romana’, come nella trattazione del ‘diritto pubblico romano’, si era arrestato alle soglie dell'impero, perché le vicende dell'impero erano così strettamente legate alle vicende della Chiesa, che non potevano affrontarsi seriamente senza conoscere a fondo la storia della Chiesa: ed egli – Mommsen – non la conosceva abbastanza»: così Gabrio Lombardi, “L’emergere dell’ordinamento giuridico della Chiesa nel contesto sociale del mondo romano”, in Atti del Colloquio romanistico-canonistico, febbraio 1978, (Utrumque ius, 4) Roma 1979, 25. Tutto questo, credo, deve essere motivo di prudenza scientifica, ma non di scoraggiamento e di rinuncia. Sulla malinconia e umiltà del Mommsen vedi G. Pasquali, “Il testamento di Teodoro Mommsen”, in Rivista storica italiana, LXI, 1949, 337 ss. [ora in Id., Pagine stravaganti di un filologo, II, Firenze 1994, (a cura di C.F. Russo) 383 ss.].

 

[3] Ho avviato la pratica per un PRIN 2008 il cui titolo è “Imperium e sacerdotium: a proposito della cd. laicità a Roma”, con la speranza di ricevere il finanziamento che qualche anno fa (bando PRIN 2006) non è stato concesso perché la ricerca interdisciplinare dal titolo “Famiglia, convivenze more uxorio e altre forme di convivenza tra storia e attualità: prospettive critiche in tema di diritti civili e sociali” è stata, da una Commissione composta da anonimi revisori, bollata dal seguente giudizio: “Tematica abusata e impostazione ideologica accentuata”. A titolo informativo aggiungo che la domanda del PRIN 2008 non è stata accolta; nella motivazione si legge tra l’altro che imperium e sacerdotium sono considerati una endiadi (sic!).

 

[4] Vedi più ampiamente, M.P. Baccari, “Imperium e sacerdotium: a proposito di universalismo e diritto romano” cit., 255 ss.

 

[5] Si veda P. Catalano, “Religione, morale, diritto nella prospettiva dello ius Romanum”, in Roma e America, 1, 1996, 3; Id., voce “Ius/iustitia/Iustitia”, in Enciclopedia Virgiliana, vol. 3, Roma 1987, 66.

 

[6] f. Schulz, Prinzipien des römischen Rechts, München 1934, cit. la trad. it. I principii del diritto romano, (a cura di V. Arangio-Ruiz), Firenze 1946, 16 ss.; vedi, in generale, P. Catalano, Linee del sistema soprannazionale romano, Torino 1965, 30 s.; Id., Diritto e persone, I, Torino 1990; Id., “La religione romana ‘internamente’: il punto di vista giuridico”, in Studi e materiali di Storia delle Religioni, 62, 1996, 143 ss., su diversi punti specifici.

 

[7] Mi sia consentito richiamare, per ulteriori approfondimenti, l’Audizione al Parlamento italiano, I Commissione Affari costituzionali dell’11 gennaio 2007, in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XV legislatura, 24 ss.; 41 [ora pubblicata in Chi difende i principi non negoziabili? La voce dei giuristi, I quaderni dell’Archivio, 3, a cura di M.P. Baccari, Modena 2011, pp. 185 ss.] riguardante i disegni di legge “Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi” (d’iniziativa del deputato Boato n. 36 del 28 aprile 2006 nonché Spini ed altri n. 134 del 28 aprile del 2006; che provengono da altri testi variamente accorpati. Vedi anche il Progetto di legge “Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi” (C. 36 Boato e C. 134 Spini) - Testo base, adottato dalla Commissione nella seduta del 4 luglio 2007, ove appare il tentativo di modificare, mediante una legge, principi costituzionali consolidati e di imporre attraverso una legge la “libertà religiosa”; all’art. 1 (Principi generali) recita: «1. La Repubblica garantisce a tutti la libertà di religione quale diritto fondamentale della persona in conformità alla Costituzione e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell’uomo nonché delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute in materia. 2. La presente legge si fonda sul principio della laicità dello Stato al quale è data attuazione nelle leggi della Repubblica».

 

[8] Vedi M.P. Baccari, Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI, Torino 1996, (II. ed. Torino 2011) 15 ss.

 

[9] Vedi P. Catalano, “Ius Romanum. Note sulla formazione del concetto”, in La nozione di ‘Romano’ tra cittadinanza ed universalità («Da Roma alla Terza Roma», Studi II), Napoli 1984, 531 ss. (ora in Id., Diritto e persone, Torino 1990, 53 ss.) il quale afferma: «Sia consentita un’osservazione sorprendente. Il concetto di “diritto romano” è tra quelli meno studiati dai romanisti».

 

[10] Vedi M.P. Baccari, Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI cit., 15 ss.; vedi anche la Prefazione alla seconda edizione Torino 2011, XI ss. e, per alcuni aspetti, le risposte alle domande poste nella recensione di J. Gaudemet, in Revue historique de droit français et étranger, 76, 1998, 98 s.; cfr. la recensione di K.H. Ziegler, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Romanistiche Abteilung, 117, 2000, 603 e ss. e di M. Luciani, in Rivista di diritto costituzionale, 2, 1997, 227 e ss.; Replica dell’A. (si possono leggere ora in Appendice al volume citato sopra, 348-354; 356 s.; 358-366 ss.).

 

[11] Ha affermato P. Catalano che «sarebbe errato distinguere sacerdotia e magistratus, sacerdotium e imperium usando la contrapposizione odierna tra “religione” e “politica”».

 

[12] Mi sia consentito per approfondimenti rinviare a M.P. Baccari, “Ius naturale e praecepta iuris nella giurisprudenza: Ulpiano precursore dei diritti umani?”, in La legge morale naturale. Problemi e prospettive, Roma 2007, 207 ss. In questa ottica è da analizzare anche la nozione di ius naturale (e/o il concetto di disciplina) che si badi è dentro lo ius privatum e quindi lo ius naturale è qualcosa non di avulso dalla realtà “concreta” o facente parte del mondo della religione, dell’etica, della filosofia o della “metafisica” etc., ma esistente specificamente per l’utilitas singulorum.

Quanto allo ius gentium è da evidenziare che è principio di diritto delle genti, cioè comune a tutti gli uomini e quindi parte dello ius Romanum, quello della religio verso Dio. L’imperatore cristiano Giustiniano I lo trae dal pensiero di un giurista del II secolo: «....Veluti erga deum religio» (Pomponio D. 1.1.2).

 

[13] É corrente poi nella dottrina romanistica l’uso del termine “laico” per indicare i giuristi non sacerdoti: si parla di “laicizzazione della giurisprudenza”. Per qualche approfondimento mi sia consentito richiamare “Ius naturale e praecepta iuris nella giurisprudenza: Ulpiano precursore dei diritti umani?” cit., 207 ss.; “Diritti umani”, voce in Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica (a cura di E. Sgreccia e A. Tarantino), Napoli 2011, 349 ss.

 

[14] La parola ‘laicità’ (che, come è noto, appare in epoca moderna) non si trova né ha un corrispettivo diretto nelle fonti giuridiche romane né, più in generale, nel lessico latino e/o greco, anche se, sovente, nelle opere romanistiche si affrontano le tematiche della «laicizzazione della giurisprudenza» con la connessa nota nozione di “Isolierung” del Diritto romano rispetto alla religione: vedi Fritz Schulz Prinzipien cit.; trad. it. I principi del diritto romano cit. L’aggettivo odierno ‘laico’ viene (attraverso l’aggettivo del latino ecclesiastico ‘laicus’) dall’aggettivo del greco antico ‘laïkós’, il quale si forma dal sostantivo ‘laós’ cioè ‘popolo’ e vi è, oggi, la tendenza a ricercare il nesso concettuale sotteso al nesso linguistico tra ‘laicità’ e laós/popolo: vedi, in generale, P. Catalano - P. Siniscalco, “Laicità tra diritto e religione. Documento introduttivo del XIV Seminario «Da Roma alla Terza Roma»”, pubblicato in Index 23 (1995) 461 ss.; P. Siniscalco, “Intervento introduttivo. Sui termini imperium e sacerdotium” in Diritto e religione da Roma a Costantinopoli a Mosca (“Da Roma alla Terza Roma”, XI Seminario, Campidoglio-Roma, 21-23 aprile 1991), a cura di M. P. Baccari, Roma 1994; vedi, da ultimo, il volume Laicità tra diritto e religione da Roma a Costantinopoli a Mosca (“Da Roma alla Terza Roma“, XVI Seminario, Campidoglio-Roma, 21-23 aprile 1994), a cura di P. Catalano - P. Siniscalco, Roma 2009; G. Dalla Torre, Europa. Quale laicità ?, Cinisello Balsamo, 2003; Id., “Le laicità e la laicità nella prospettiva europea”, La costituzione repubblicana. Fondamenti, principi e valori, tra attualità e prospettive (Convegno 13-15 novembre 2008); V. Mathieu, Il fondamento romano e cristiano della laicità, in L’identità in conflitto dell’Europa. Cristianesimo, laicità, laicismo, Bologna 2005;  A.a.V.v., Lessico della laicità, a cura di G. Dalla Torre, Roma 2007; da ultimo, G. Dalla Torre, “Laicità: i confini della tolleranza e l’esercizio della libertà”, in Emergenze umanistiche e fondamentalismi religiosi. Con quale dialogo? (cur. I. Sanna), Roma 2008.

 

[15] Si pensi, al riguardo, alla giurisprudenza della Corte costituzionale degli anni ’90 e, in particolare, alla sentenza n. 203 del 1989, relatore Casavola; vedi, in generale, F.P. Casavola, “Laicità tra religione e diritto nell’esperienza del mondo antico”, in Laicità tra diritto e religione da Roma a Costantinopoli a Mosca, cit., (Roma 2009); J.-L. Halperin, “Un regarde historique et français sur la décision constitutionnelle qui a reconnu «La laïcité de l’État comme un principe suprême de l’ordre juridique italien»”, in Aa.Vv., Tradizione romanistica e Costituzione, diretto da L. Labruna, a cura di M.P. Baccari - C. Cascione, I, Napoli, 2006, 59 ss. La giurisprudenza della Corte si è avviata su una strada volta, come ha rilevato parte della dottrina, a espungere il fattore religioso «dalla vita pubblica, riaffermando così una concezione illuminista della libertà religiosa, in cui questa viene intesa in modo strettamente privatistico»: così, a proposito della sentenza n. 149 del 1995, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano il giuramento del testimone nel processo civile, S. Mangiameli, “La «laicità» dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e «pluralismo confessionale e culturale» (a proposito della sentenza che segna la fine del giuramento del teste nel processo civile)”, in Diritto e Società, 1997, 14. Va, inoltre, sottolineato che la Corte costituzionale – in contrasto con quanto detto circa il riconoscimento operato dalla Costituente in ordine alla posizione delle diverse confessioni religiose nella realtà concreta – ha inteso equiparare il trattamento della religione cattolica a quello delle altre religioni. In proposito vedi la giurisprudenza ricordata da P. Caretti, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, II ed.,Torino 2005, 181 s.; per una ricostruzione storica, da ultimo, A. Barbera, “Il cammino della laicità”, in Laicità e diritto, Bologna 2007, 33 ss.; la letteratura su questi temi, visti da diverse angolature è assai vasta, mi limito a ricordare A.a. V.v, Libertà e laicità, (a cura di M. Pera), 2006; M. Bertolissi-U. Vincenti, “Laicità e diritto”, in Laicità. Una geografia delle nostre radici, (a cura di G. Boniolo), Torino 2006; A.a.V.v, Alla ricerca di una sana laicità. Libertà e centralità dell’uomo, (a cura di G. Quagliariello),  2007.

 

[16] Sulla base di un’arbitraria ricostruzione del principio di laicità, hanno considerato abrogate le norme che prevedono l’esposizione obbligatoria del Crocifisso in alcuni locali pubblici, come le scuole o gli stessi tribunali: Corte di cassazione sent. 1 marzo 2000, n. 439. Al riguardo v. R. Iannotta, “Alcune notazioni sulla sentenza del Tar Veneto sulla controversia relativa al Crocifisso”, in Iustitia, 2005, 331 ss.; V. Tondi della Mura, Note a margine del dibattito sull’obbligatorietà del crocefisso nelle scuole, sul sito Internet della Rivista Quaderni costituzionali (www.forumcostituzionale.it). Sullo stesso sito vedi anche gli interventi di R. Baccari, R. Coppola e M. Olivetti. Sulle decisioni del Bundesverfassungsgericht e del Tribunale federale elvetico sulla esposizione del Crocifisso nelle aule giudiziarie e in quelle scolastiche v. le considerazioni di P.F. Grossi, Considerazioni introduttive per uno studio sulle fonti, VII ed., Roma 2004, 112 s.; vedi, su “laicità positiva” laicismo nonché sulle conseguenze del laicismo F. Vari, “Appunti sul rapporto tra religione e poteri pubblici nella Costituzione italiana”, in Religione e spazio pubblico, (a cura di G. Quagliariello), 2007, 206 ss., ivi bibliografia; P. Cavana, “Modelli di laicità nelle società pluraliste. La questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico”, in Archivio giuridico “Filippo Serafini”, CCXXVI, 2006, 518; da ultimo, C. Cardia, Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso, Torino-Londra-Venezia-New York 2010.

 

[17] Decisione della seconda sezione della Corte europea nel caso Lautsi v. Italia: vedi sent. 3 novembre 2009 (requête n. 30814/06): vedi M. Lugato, “Simboli religiosi e Corte europea dei diritti dell’uomo: il caso del Crocifisso”, in Rivista di diritto internazionale, 2010, 451 ss. È stata, poi, depositata la decisione della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. 18 marzo 2011 - application n. 30814/06). La sentenza d’appello, cancellando quella della seconda sezione, ha riconosciuto che la decisione di esporre il Crocifisso nelle aule scolastiche rientra nell’ambito del margine di apprezzamento di ciascuno Stato e che tale esposizione non lede la libertà di educazione dei genitori nei confronti dei figli. Al tempo stesso non vale nemmeno a dar vita ad alcuna forma di discriminazione nei confronti dei non credenti o dei fedeli di religioni diverse da quella cristiana. Nella giurisprudenza della Corte europea, dunque, per la prima volta una decisione presa all’unanimità da una sezione viene ribaltata dalla Grande Chambre, che ha deciso con una maggioranza schiacciante di ben quindici voti contro due e con una concurring opinion di rara durezza del giudice maltese. La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Lautsi ha una portata tale da trascendere la questione, pur importante, dell’esposizione obbligatoria del Crocifisso nelle aule scolastiche: vedi, da ultimo, anche per la bibliografia F. Vari, “Note su religione e sfera pubblica tra Costituzione italiana e Convenzione europea «dei diritti dell’uomo», Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, in Rivista telematica www.statoechiese.it. 2012; G. Puppinck, “Il caso Lautsi contro Italia”, ibid. 

 

[18] L’11 gennaio 2007 ho iniziato il mio intervento all’Audizione al Parlamento italiano, I Commissione Affari costituzionali, citando questo passo di G. La Pira (ed anche uno di De Martino), a conforto di quanto sono andata sostenendo circa la pericolosità di adoperare astrazioni e di imbrigliare in una legge la “libertà religiosa” cit., 24 ss.: si tratta di una precisazione fondamentale fatta da G. La Pira dopo avere utilizzato ampiamente il diritto romano con preziosi riferimenti anche alla tradizione (ad esempio a Francisco De Victoria, fondatore del diritto internazionale). Mi permetto di riportare quanto ho scritto nel testo dell’Audizione: «è sintomatico che nella Relazione del Progetto (Spini, Chiti, Grillini etc.) si affermi che: “La libertà di religione assume una valore particolare, perché attiene alla sfera più personale e intima, riguardante il proprio rapporto con il trascendente o comunque la convinzione personale sul senso della vita”. E si legge ancora: “Non a caso Franklin Delano Roosevelt nel 1941 le mise in evidenza tra le sue quattro libertà: libertà di espressione, di religione, dal bisogno e dalla paura. Un programma tuttora valido e attuale”. Eppure anche cantautori contestatori negli anni ’70 celebravano la libertà cantando: “la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione”». Vedi l’Audizione I Commissione Affari costituzionali. Indagine conoscitiva in tema di “Libertà religiosa” ora pubblicata in Chi difende i principi non negoziabili? La voce dei giuristi, I quaderni dell’Archivio cit., 185 ss.

 

[19] G. La Pira, inoltre, scriveva a Nikita Kruscev, presidente del Consiglio dell’URSS nella lettera del 26-29 luglio 1959: «E del resto voglio proprio dirvi una cosa che forse vi riuscirà nuova: questa: l’ateismo, l’anticristianesimo, è un fatto tipicamente ‘borghese’, ‘capitalista’: non è un fatto popolare: è, invece, il ‘fatto mistico’ un fatto essenzialmente popolare, comunitario, ecclesiale, unitivo …»; G. La Pira, “Abbattere i muri e costruire i ponti. Il primo viaggio di Giorgio La Pira in Russia (15 agosto 1959)”, in La Badia. Quaderni della Fondazione Giorgio La Pira, 8, Firenze 1985, 70.

 

[20] A proposito della locuzione ‘Stato laico’ vedi G. La Pira, Scritti editi, vol. VI, 46 s. (citato da P. Catalano, “Alcuni principi costituzionali alla luce della dottrina di Giorgio La Pira”, in Aa.Vv., Tradizione romanistica e Costituzione cit., 111 s.) per il quale la nozione di ‘Stato laico’ è contraddittoria, poiché «la libertà delle coscienze non significa che la società statale – che ha per fine essenziale la organizzazione giuridica di tutto il corpo sociale – si edifichi senza fare un fondamentale giudizio di valore: senza, cioè, riconoscere che l’orientazione religiosa è essenziale all’uomo». Sul punto vedi U. De Siervo, “Giorgio La Pira e l’elaborazione della Costituzione italiana”, in Aa.Vv., Tradizione romanistica e Costituzione cit., 99 s. Vedi, in generale: W. Boeckenfoerde, Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt 1991, 92-114.

 

[21] In generale, sul concetto di laicità, vedi Gabrio Lombardi, Persecuzioni laicità libertà religiosa. Dall’Editto di Milano alla ‘Dignitatis humanae’, Roma 1991, anche per individuare da cosa derivi il termine ‘laicità’ e per approfondire e distinguere nel sistema giuridico religioso romano il ‘potere di governo’ rispetto al ‘potere religioso’ e conseguentemente analizzare l’affermazione della sua autonomia; cfr. anche per il rapporto tra istituzioni politiche e cristianesimo.

 

[22] B. Biondi, . Biondi, “La terminologia romana come prima dommatica giuridica”, in Studi in onore di V. Arangio-Ruiz, II, Napoli 1953, 73 ss.

 

[23] P. Catalano, Laicità tra diritto e religione cit.; F. Sini, Documenti sacerdotali di Roma antica, Sassari 1983, 213 s.; Id., “Dai documenti dei sacerdoti romani: dinamiche dell’universalismo nella religione e nel diritto pubblico di Roma antica”, in Diritto @ Storia, 2, 2003 < http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/Sini-Dai-Documenti.htm >; cfr. G. Aricò Anselmo, “Ius publicum - ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone”, in Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Palermo 37, 1983, 447 ss., in part. 461 ss.

 

[24] Non sarà oggetto di analisi in questa sede il pensiero di Polibio VI.11-13, riguardo alla costituzione romana (politeia), mi limito a richiamare P. Catalano, “La divisione del potere in Roma (a proposito di Polibio e di Catone)”, in Studi in onore di G. Grosso, VI, Torino 1974, pp. 676 s., il quale «ha avanzato una rilevante ed organica serie di testimonianze, desunte soprattutto (ma non solo) dalle antiche formule del diritto pubblico, che provano come lo schema tripartito della costituzione romana non fosse affatto radicato nella concezione che i Romani stessi avevano della loro costituzione. Innanzi tutto, il Catalano ha notato l’assenza, tra i poteri nella repubblica romana menzionati da Polibio, dei sacerdozi e del tribunato, ai quali Cicerone assegna l’importanza loro dovuta»: così A. Mastrocinque, “Omnes civitates divisae sunt in duas partes. Una Testimonianza di Cesare sulla funzione tribunizia”, in Diritto @ Storia, 7, 2008 < http://www.dirittoestoria.it/7/Memorie/Mastrocinque-Civitates-Cesare-funzione-tribunizia.htm >. Vedi, per un’ampia prospettiva G. Silvestri, La separazione dei poteri, I, Milano 1984.

 

[25] Cic. de leg. 1.23: «Est igitur, quoniam nihil est ratione melius, eaque est et in homine et in deo, prima homini cum deo rationis societas. Inter quos autem ratio, inter eosdem etiam recta ratio [et] communis est: quae cum sit lex, lege quoque consociati homines cum dis putandi sumus. Inter quos porro est communio legis, inter eos communio iuris est. Quibus autem haec sunt inter eos communia, ei civitatis eiusdem habendi sunt. Si vero isdem imperiis et potestatibus parent, multo iam magis parent [autem] huic caelesti discriptioni mentique divinae et praepotenti deo, ut iam universus sit hic mundus una civitas communis deorum atque hominum existimanda»; Cicerone aveva ben presente tale concezione della religio quando nel de legibus affermava che gli Dei e gli uomini appartengono alla medesima societas, alla medesima civitas e che la loro associazione è fondata nella comunanza della legge (lege quoque consociati homines cum dis putandi sumus): vedi P. Catalano, “Una civitas communis deorum atque hominum: Cicerone tra temperatio reipublicae e rivoluzioni”, in Studia et Documenta Historiae et Iuris, 61, 1995, Studi in memoria di Gabrio Lombardi II, Roma 1996, 723 ss.; Id., “La religione romana “internamente”: il punto di vista giuridico” cit., 143 ss.; 152 s.; da ultimo, F. Fontanella, Ius pontificium, ius civile e ius naturae in de legibus II,45-53”, in Athenaeum – Studi di Letteratura e Storia dell’Antichità, 84, 1996, 254 ss.; F. Sini, “Religione e poteri del popolo in Roma repubblicana”, in Diritto @ Storia, 6, 2007 < http://www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Sini-Religione-poteri-Popolo-Roma-repubblicana.htm >, 6 ss. [dell’estratto a stampa]. Sui rapporti fra religio e superstitio vedi F. Sini, Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, Torino 2001, 60-73.

 

[26] Cic. de leg. 2.19 ss.; 3.6 ss.

 

[27] «Fu un secolo di sviluppo della giurisprudenza romana interamente caratterizzato dall’azione di pontefici-giuristi, i quali mostrarono di possedere una molteplicità di interessi che investiva i diversi (ma non separati) campi dello ius: sacrum, publicum, privatum. Si tratta di giuristi quali P. Sempronio Sofo, Tiberio Coruncanio, L. Cornelio Lentulo, P. Licinio Crasso: sacerdoti, ma soprattutto cultori di ius sacrum e di ius publicum. La dottrina moderna, con alcune eccezioni, ha sottovalutato il contributo alla iuris scientia di questi giuristi»: così F. Sini, “Religione e poteri del popolo in Roma repubblicana” cit., 12 ss.; vedi, in generale, Gabrio Lombardi, “Il concetto di ius publicum negli scritti di Cicerone”, in Reale Istituto Lombardo, 72, 2 (1938-1939) 465 ss.

 

[28] F. Sini, “Religione e poteri del popolo in Roma repubblicana” cit., 12 ss.; Id., “Dai documenti dei sacerdoti romani: dinamiche dell’universalismo nella religione e nel diritto pubblico di Roma antica” cit.; Id., “Initia Urbis. La fondazione di Roma tra teologia e diritto nei poeti dell'epoca di Augusto (Virgilio e Ovidio)”, in Diritto @ Storia, 1, 2002 < http://www.dirittoestoria.it/lavori/Contributi/Sini%20Initia%20Urbis.htm >; Id., “Diritto e Pax Deorum in Roma antica”, in Diritto @ Storia 5, 2006 < http://www.dirittoestoria.it/5/Memorie/Sini-Diritto-pax-deorum.htm >; in generale, vedi A. Bouché-Leclercq, Les pontifes de l’ancienne Rome. Étude historique sur les institutions religieuses de Rome, Paris 1871 [rist. an. New York 1975], 24 ss.; sia il manuale di J. Marquardt, Römische Staatsverwaltung, III. Das Sacralwesen, 2a ed. a cura di G. Wissowa, Leipzig 1885 [rist. an. New York 1975], 7 ss. [= Id., Le culte chez les Romains, I, Paris 1889, 10 ss.]; da ultimo, R. Del Ponte, La religione dei Romani, Milano 1992, 78 ss.

 

[29] Sulla necessità di compiere l’inauguratio dei sacerdoti creati vedi P. Catalano, Contributi allo studio del diritto augurale, Torino 1960, 238 s.; vedi P. Catalano, “Elementi romani della cosiddetta laicità”, in Laicità tra diritto e religione. Documento introduttivo del XIV Seminario internazionale di studi storici «Da Roma alla terza Roma», in Index, 23, 1995, 461 ss., il quale afferma: «La religio non consentiva un vero suffragio popolare per la scelta dei sacerdoti, come chiarisce ancora Cicerone nell’orazione De lege agraria, né era concepibile una inauguratio dei magistrati». Vedi, in generale, F. Sini, Documenti sacerdotali di Roma antica cit., 212 s.; da ultimo, per le diverse implicazioni ed anche per la bibliografia F. Sini, “Religione e poteri del popolo in Roma repubblicana” cit., 12 ss.; L. Franchini, Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di Publio Licinio Crasso (212-183 a. C.), Napoli 2008, 283 ss.; F. Vallocchia, Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana, Torino 2008, 11 ss.

 

[30] Cic. de lege agraria, 2.7-18 chiarisce: «Item, inquit, eodemque modo, capite altero,'ut comitiis pontificis maximi. Ne hoc quidem vidit, maiores nostros tam fuisse popularis ut, quem per populum creari fas non erat propter religionem sacrorum, in eo tamen propter amplitudinem sacerdoti voluerint populo supplicari. Atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Cn. Domitius, tribunus plebis, vir clarissimus, tulit, quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi vocaretur; ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur». Vedi A. Corbino, “I sacerdozi”, in A.a.V.v., Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica, Napoli 2001, 75 s.

 

[31] A proposito di Graziano vedi infra. Su tutto quanto sin qui detto si fa definitivo rinvio a P. Catalano, Contributi allo studio del diritto augurale cit., 362 ss.; 538 ; Id., “La religione romana “internamente”: il punto di vista giuridico” cit., 153; Id., “Europa e universalismo romano”, in Nova historica, 14, 2005.

 

[32] Vedi, in generale, G. Lombardi, “Su alcuni concetti del diritto pubblico romano: civitas, populus, res publica, status rei publicae”, in Archivio giuridico, CXXVI, 1941, 192 ss. Sull’importanza del concetto di multitudo vedi J. Ratzinger, Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche (1971), cito la tr. it. Popolo e casa di Dio in Sant’Agostino, Milano 1978, 33 ss., spec. 38: «così il concetto di multitudo si presenta come la faccia esterna del concetto di popolo di Dio», a tal proposito vedi M.P. Baccari, Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI cit., 56 ss.; in particolare anche il Capitolo Coetus multitudinis, 195 ss. Cfr. P. Catalano, Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, Torino 1990, 189 ss.; da ultimo, G. Lobrano, “Dottrina della ‘inesistenza’ della costituzione e ‘modello del diritto pubblico romano’”, in Aa.Vv., Tradizione romanistica e Costituzione cit., 321 ss.; Id., “Dalla rete di città dell’Impero “municipale” romano, la alternativa al pensiero unico statualista anche per la ‘Costituzione’ europea”, in Aa. Vv., Roma, la convenzione e il futuro dell’Europa, (Atti Convegno Roma 11 febbraio 2003), Roma 2003, 23 ss.

 

[33] G. Lobrano, Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere, Torino 1996, 123 ss.

 

[34] R. Orestano, Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano, Torino 1968,  122 ss.; A. Schiavone, Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. IL secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico, Roma-Bari 1987, 42 ss.; 132 ss.; P. Catalano, Diritto e persone cit., 185 ss.

 

[35] Il sintagma civitas augescens è usato da Pomponio nel noto passo del Liber singulari enchiridii: D. 1.2.2.7. Per precisazioni terminologiche e concettuali e per un’analisi di altri passi su civitas augescens e civitas amplianda rinvio ad un mio scritto: “Il concetto giuridico di civitas augescens: origine e continuità”, in Studi in memoria di Gabrio Lombardi, in Studia et documenta historiae et iuris, 61, 1995, 759 ss.; vedi anche Cittadini popoli e comunione cit., 55 ss.; ivi bibliografia, in particolare per quanto riguarda l’analisi del pensiero, su queste tematiche, di D. Nörr e P. Catalano; M. Cacciari, “Il mito della civitas augescens”, in Il Veltro. Rivista della civiltà italiana, 2 - 4, 41, marzo-agosto 1997, 161 ss. L’aumento della multitudo dei cives è un principio da salvaguardare.

 

[36] Per approfondimenti vedi M.P. Baccari, Cittadini popoli e comunione cit., 53 ss.; 116 e passim.

 

[37] Per approfondimenti vedi M.P. Baccari, Cittadini popoli e comunione cit., 315 ss.

 

[38] P. Catalano, Laicità tra diritto e religione cit.

 

[39] Cic. de nat. deor. 2.8: «C. Flaminium Coelius religione neglecta cecidisse apud Trasumenum scribit magno cum rei publicae vulnere. Quorum exitio intellegi potest eorum imperiis rem publicam amplificatam qui religionibus paruissent. Et si conferre volumus nostra cum externis, ceteris rebus aut pares aut etiam inferiores reperiemur, religione, id est cultu deorum, multo superiores».

 

[40] F. Sini, “Poteri religiosi e istituzioni”, in Diritto @ Storia 2, 2003 < http://www.dirittoestoria.it/memorie2/Testi%20delle%20Comunicazioni/Sini-Introduzione.htm >.

 

[41] Ius humanum è una locuzione che troviamo in Tertulliano, Padre della Chiesa, esperto di diritto, ed è utilizzata proprio in riferimento alla religione. Egli, rifiutando ogni coazione, affermava che è un principio che deriva dal ‘diritto umano’ e dalla libertà naturale (humani iuris et naturalis potestatis; cfr. il passo di Fiorentino D.1.5.4) che ciascuno abbia la possibilità di venerare ciò in cui crede: «è di diritto umano e di libertà naturale, per ciascuno, di praticare il culto secondo quanto egli crede, né ad alcuno è di impedimento o di giovamento la religione di un altro. Né compete alla religione di costringere alla religione, che deve essere scelta spontaneamente» (ad Scapulam 2).

 

[42] G. Lombardi, Persecuzioni laicità libertà religiosa. Dall’Editto di Milano alla ‘Dignitatis humanae’ cit., 129; per approfondimenti mi sia consentito rinviare a Cittadini popoli e comunione, 3 ss.; voce “Diritti umani” cit., 349 ss.; “Ius humanum, ius Romanum”, Comunicazione presentata al XXXI Seminario internazionale di Studi storici “Da Roma alla Terza Roma” su Libertà religiosa da Roma a Costantinopoli a Mosca, Campidoglio, 20-21 aprile 2011. Sulla pericolosità di una concezione statalista P. Catalano, “La religione romana “internamente”: il punto di vista giuridico” cit., 152 ss.: «è impossibile appiattire e confondere uomini e Dei in un unico concetto astratto di “Stato”».

 

[43] Per un’analisi delle diverse costituzioni imperiali mi sia consentito rinviare a Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI cit., 163 ss,

 

[44] M. P. Baccari, Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI cit., 195 ss.

 

[45] F. De Martino, Storia della costituzione romana, V, Napoli 1975, 206 ss., afferma che «l'antica precisa distinzione tra populus e plebs, che aveva avuto rilevanza costituzionale nell'età repubblicana, non ha più alcuna ragione d'essere ... Nelle fonti della chiesa il termine non ha riferimenti alle antiche differenziazioni ed allude piuttosto alla massa, alla moltitudine»; qualche riga dopo, tuttavia, precisa: «La plebe urbana, in ispecie quella delle capitali, aveva una grande importanza nella vita dell'impero. Verso di essa si dirigevano le preoccupazioni dei governanti, per evitare malcontento e sommosse». Vedi anche, in vario senso, R. Hosek, “Zur Frage der spätrömischen Plebs”, in Die Rolle der Plebs im spätrömischen Reich, Berlin 1969, 19 ss.

 

[46] Così D. Grodzynski, “Pauvres et indigents, vils et plébéiens. Une étude terminologique sur le vocabulaire des petites gens dans le Code Theodosien”, in Studia et Documenta Historiae et Iuris, 53, 1987, 210, la quale afferma che in molti casi populus, nelle costituzioni imperiali, avrebbe potuto essere facilmente sostituito da plebs.

 

[47] In Girolamo, Tract. de Ps. 84.9 plebs sta ad indicare tutti i cristiani ed è sinonimo di populus. In generale sulla nozione di ‘Popolo di Dio’ e sulle diverse espressioni: populus Dei, plebs Dei, populus Christi, plebs Christi, populus credentium, plebs credentium, vedi V. Loi, “Populus Dei - plebs Dei. Studio storico linguistico sulle denominazioni del «Popolo di Dio» nel latino paleo-cristiano ”, in Salesianum, a. 27, 1965, 606-628. P. Brown, “Dalla plebs Romana alla plebs Dei. Aspetti della cristianizzazione di Roma” in AA. VV., Governanti e intellettuali. Popolo di Roma e popolo di Dio, Torino 1982, 123 ss., a proposito dei rifornimenti della città di Roma e del mercato romano, nel V secolo, afferma che: «in tali condizioni, la nuova definizione cristiana della plebs Romana come, semplicemente, la parte meno fortunata della plebs Dei, risultava effettivamente più realistica»; vedi anche la Premessa nella quale vi è un accenno al popolo di Roma che diventa popolo di Dio.

 

[48] R. Krautheimer, Roma. Profilo di una città 312 - 1308, Roma 1981, 66 s.

 

[49] L. Pietri - Y. Duval - Ch. Pietri, “Peuple chrétien ou plebs: le rôle des laïcs dans les élections ecclésiastiques en Occident”, in Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IVe siècle ap. J.-C., Rome 1992, 373 ss. (ivi bibliografia).

 

[50] Sources chrétiennes, XI bis, p. 40 e passim; l’attribuzione a Ippolito è dubbia.

 

[51] Matteo, 28, 19: «Andate e fate miei discepoli tutti i popoli (panta ta ethne), battezzandoli ...». Vedi J. HERVADA, "Elementi per una teoria fondamentale sulla relazione Chiesa - mondo", in Ius Ecclesiae 1, 1990, 35 ss.

 

[52] Rom. 6.3; I Cor. 12.13. Ambrogio, sacram. I.1: «In Christiano enim viro prima est fides. Ideo Romae fideles dicuntur qui baptizati sunt». Tutti partecipano allo stesso pane: I Cor. 10.17; abbiamo visto in molte costituzioni la particolare cura degli Imperatori per il confezionamento del pane. Non si può qui non richiamare il panem sanctum vitae aeternae: vedi C. Mohrmann, “Quelques observations sur l’évolution stylistique du Canon de la Messe romaine”, in Etudes sur le latin de chrétiens, voll. I-IV, Roma 1961-1977, spec. vol. III, 227 ss., la quale sottolinea che «le Canon dit gélasien nous présente dans sa verbosité solennelle d'allure parfois juridique un specimen admirable de cette alliance de Romanitas et de Christianitas qui restera, à travers les siècles, un des traits caractéristiques de la liturgie de Rome». Rom. 6.3; I Cor. 12.13. Ambrogio, sacram. I.1: «In Christiano enim viro prima est fides. Ideo Romae fideles dicuntur qui baptizati sunt». Tutti partecipano allo stesso pane: I Cor. 10.17; abbiamo visto in molte costituzioni la particolare cura degli Imperatori per il confezionamento del pane. Non si può qui non richiamare il panem sanctum vitae aeternae: vedi C. Mohrmann, “Quelques observations sur l’évolution stylistique du Canon de la Messe romaine”, in Etudes sur le latin de chrétiens, voll. I-IV, Roma 1961-1977, spec. vol. III, 227 ss., la quale sottolinea che «le Canon dit gélasien nous présente dans sa verbosité solennelle d'allure parfois juridique un specimen admirable de cette alliance de Romanitas et de Christianitas qui restera, à travers les siècles, un des traits caractéristiques de la liturgie de Rome».

 

[53] H. Schlier, Der Römerbrief (= Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament VI), Freiburg im Breisgau, trad. it. La Lettera ai Romani (= Commentario teologico del Nuovo Testamento VI), Brescia 1982, 72 s. Analiticamente M.P. Baccari, Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI cit., 35 ss. Sez. I, Cap. I, par. 1, a proposito dell'Epistula ad Romanos e per il riferimento a quella che La Pira chiama la “strategia romana”.

 

[54] Vedi infra a proposito del pensiero di Giorgio La Pira.

 

[55] La letteratura su Augusto è sterminata, mi limito a richiamare gli studi di R. Orestano, Diritto incontri e scontri, Bologna 1986, 565 ss. Vedi, in generale, anche per gli altri Imperatori riguardo ai imperium e sacerdotium, potere civile e potere religioso: R. Orestano, Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano cit., 265 ss.

 

[56] Pubblicata in Index. Quaderni camerti di studi romanistici 23, 1995, 11: I Profeti; «la Chiesa a Roma (Pietro e Paolo): il fermento della rivolta di Isaia! Le tre città: Gerusalemme, Atene, Roma! La “pienezza dei tempi” Anno 1».

 

[57] “Paolo VI e l’incontro della Chiesa con i popoli”, in Il Focolare, 28 febbraio 1971 (ora in Il fondamento e il progetto di ogni speranza, a cura di C. Alpigiano Lamioni e P. Andreoli. Prefazione di G. Dossetti, Roma 1992, 160 ss.). Nella lettera ad Amintore Fanfani del 1° luglio 1971, Giorgio La Pira cita il libro del Padre redentorista Benedetto d’Orazio, Il mistero di Roma, edito nel 1965 («in vendita in Via Merulana 31» nota il La Pira: vedi A. Fanfani, Giorgio La Pira. Un profilo e 24 lettere, Milano 1978, 151 ss.): così P. Catalano, Unità, pace, giustizia, grazia. Roma Costantinopoli Mosca secondo Giorgio La Pira”, Eykosmia, Studi in onore di Poggi, 2003, 135 ss., al quale si fa rinvio su questi temi ampiamente.

 

[58] “Nota introduttiva” cit., XI. L’antico testo della Kalenda che annuncia la “nascita storica” del Salvatore, secondo il martirologio romano viene cantato nel giorno della vigilia di Natale alla conclusione delle Lodi o di un’ora minore della Liturgia delle Ore: «Da lunghi secoli dopo la creazione del mondo / quando Dio all'inizio creò il cielo e la terra …  /1000 anni dopo l’unzione del re David/ e la promessa del Messia/ 752 anni dopo la fondazione di Roma …  /quando venne la pienezza dei tempi/essendo Cesare Augusto imperatore a Roma/ Erode re di Giudea/ sotto il pontificato di Anna/ tutto l’universo essendo in pace/ nei giorni del grande censimento Gesù Cristo, Dio eterno/e Figlio dell’Eterno Padre volle santificare il mondo con la sua misericordiosa venuta …».

 

[59] “Arco di Costantino: riflessione storico-politica”, in Prospettive n. 33-35 (1974), 134 ss. (=Scritti editi, vol. XIX, 117 ss.); anche in Chiesa e Stato dal IV al VI secolo (Prospettive, Quaderno 2) Firenze 1974, 134 ss.

 

[60] Op. ult. cit., 134 ss. (= Scritti editi cit., pp. 117 ss.); anche in Chiesa e Stato dal IV al VI secolo cit., 134 ss. Su questi passi lapiriani vedi P. Catalano, “Alcuni concetti e principi giuridici romani secondo Giorgio La Pira”, in Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea, in Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, Padova-Venezia-Treviso, 14-15-16 giugno 2001, III, Padova 2003, 126 ss.; Id,, “La Pira ‘personalità monolitica’: le note nel Digesto”, in Il Veltro, XLI, 1997, 45 ss.; Id., “Da Roma a Betlemme. A proposito della ‘strategia romana’ di Cristo e degli Apostoli secondo Giorgio La Pira”, in Studium 2, marzo-aprile 2001, anno 97; Id., Unità, pace, giustizia, grazia. Roma Costantinopoli Mosca secondo Giorgio La Piracit., 135 ss.

 

[61] C. 5,62,23: «Humanitatis ac religionis ratio non permittit, ut adversus sororem vel filios sororis actionum necessitates tutelae occasione suscipias […]»; vedi, più diffusamente, i miei lavori Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, Torino 2000, 64 ss., ivi riferimenti bibliografici; “Il conubium nella legislazione di Costantino”, in Poteri religiosi e istituzioni politiche: il culto di San  Costantino tra Oriente ed Occidente, Torino 2003, 212 ss.

 

[62] «Inter cetera quae pro rei publicae semper commodis atque utilitate disponimus, nos quidem volueramus antehac iuxta leges veteres et publicam disciplinam Romanorum cuncta corrigere atque id providere, ut etiam Christiani, qui parentum suorum reliquerant sectam, ad bonas mentes redirent, siquidem quadam ratione tanta eosdem Christianos voluntas invasisset et tanta stultitia occupasset, ut non illa veterum instituta sequerentur, quae forsitan primum parentas eorundem constituerant, sed pro arbitrio suo atque ut isdem erat libitum, ita sirime leges facerent quas observarent, et per diversa varios populos congregarent.[…] Ut denuo sint Christiani et conventicula sua componant, ita ut ne quid contra disciplinam agant. <Per> aliam autem epistolam iudicibus significaturi sumus quid debeant observare. Unde iuxta hanc indulgentiam nostram debebunt deum suum orare pro salute nostra et rei publicae ac sua, ut undique versum res publica praestetur incolumis et securi vivere in sedibus suis possint». Sull’importanza di questo editto, tramandatoci, nel testo originario in latino, da Lattanzio (De mortibus persecutorum, 34) e, in una traduzione greca, da Eusebio, (H. E. 8,17) vedi M. Amelotti, “Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali”, in Studia et Documenta Historiae et Iuris, 27, 1961, specialmente pp. 280 ss.; da ultimo vedi T. Grünewald, Constantinus Maximus Augustus. Herrschaftspropaganda in der zeitgenössischen Überlieferung, Stuttgart 1990, 57 ss. Vedi P. Siniscalco, “L’editto di Galerio del 311. Qualche osservazione storica alla luce della terminologia”, in Atti Accademia Romanistica Costantiniana, X, Napoli 1995, 41 ss., spec. 47 s.; sulla disciplina Romana e, più in generale, sull’editto di Tarracius Bassus e su quello di Galerio mi sia consentito rinviare a Cittadini popoli e comunione, cit., 32; 147; 193; cfr. su disciplina Romana anche Religione del popolo in corso di stampa.

 

[63] Mazzarino, in G. Giannelli-S. Mazzarino, Trattato di storia romana, Roma 1962, II, 447; F. Amarelli, Vetustas – innovatio. Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino, Napoli 1978, 24 s., attribuisce maggiore rilevanza alla «tendenza conservatrice di Costantino … colta nella continuità … con taluni elementi ch’erano venuti emergendo nel III secolo» e, in certo modo critico, parla di «cosiddetta rivoluzione costantiniana»; cfr. G. Crifò, “Su alcuni abusi del ‘costantinianesimo’”, in Costantino il Grande. Dall’antichità all’umanesimo (Atti Colloquio Macerata 18-20 dicembre 1990), Macerata 1992, 347 ss. Per altri aspetti ‘rivoluzionari’ della politica costantiniana vedi R. Soraci, “Innovazione e tradizione nella politica scolastica di Costantino”, in Studi in onore di Cesare Sanfilippo, V, Milano 1984, 763 ss.; V.A. Sirago, “La figura di Costantino nel pensiero storico di S. Mazzarino”, in Quaderni catanesi di studi classici e medievali, X, n. 19, gennaio-giugno 1988 [Studi in memoria di Santo Mazzarino I, Catania 1990], 207 ss.; M.P. Baccari, “Costantino Imperatore rivoluzionario? A proposito di barbaricus e barbarus nelle costituzioni di Costantino”, in Poteri religiosi e istituzioni politiche: il culto di San Costantino tra Oriente ed Occidente cit., 245 ss.; cfr., anche per i riferimenti a Lattanzio, de mort. persec., 48, 193 ss. “Il conubium nella legislazione di Costantino”. Cfr. supra sull’Imperatore Galerio.

 

[64] P. Catalano, Laicità tra diritto e religione cit., afferma: «La cristianizzazione comporta una certa “separazione” tra i due poteri: non più le medesime persone presiedono alla religione ed al governo della res publica (secondo una linea del tutto diversa da quella antica espressa da Cicerone, De domo 1,1)».

 

[65] “Arco di Costantino: riflessione storico-politica”, in Prospettive n. 33-35 (1974), 134 ss. (= Scritti editi, vol. XIX, 117 ss.); anche in Chiesa e Stato dal IV al VI secolo (Prospettive, Quaderno 2) Firenze 1974, 134 ss. Ricorda ancora Giorgio La Pira: «Lui [sc. Costantino] intanto fondò anche Costantinopoli. Se non avesse fatto l’accordo con la Chiesa, poteva fare Costantinopoli? Ma Costantinopoli significa l’Oriente. Aprì alla Chiesa, aprì al Cristianesimo, aprì alla storia del mondo e della civiltà, tutto l’Oriente fondando Costantinopoli, bellissima città, dalla quale deriva poi Ravenna ecc., tutto il mondo orientale, il mondo russo, greco, parte di là. Se non avesse fatto la pace con la Chiesa, poteva fare queste cose? No!».

 

[66] Cittadini popoli e comunione cit., 27 s.; 314 s.

 

[67] Su questo Imperatore la letteratura è assai ampia vedi, anche per la bibliografia A. Di Mauro Todini, Aspetti della legislazione religiosa del IV secolo, Roma 1990, passim.

 

[68] P. Catalano, Laicità tra diritto e religione cit.

 

[69] Sull’uso della parola ecclesia nel Nuovo Testamento vedi J. Hamer, La Chiesa è una comunione (trad. it. a cura di L. Asciutto e G. Riggio), Brescia 1964, 35 ss. con ampia bibliografia. Per ulteriori approfondimenti su questa costituzione mi sia consentito rinviare a Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI cit., 47 ss.

 

[70] Sembra si tratti di quel Furio Dionisio Filocalo, prestigioso calligrafo, che ebbe l'incarico di incidere, su lastre di marmo delle tombe dei martiri venerati a Roma, epigrammi composti da Damaso, pontefice dal 366 al 384, ricordato anche nella costituzione che qui stiamo esaminando. Come è noto «Damaso aveva interesse a sottolineare, attraverso la testimonianza dei martiri e in una forma letteraria facilmente accessibile, la centralità di Roma nella testimonianza data alla fede»: G.B. CONTE, Letteratura latina, Firenze 1991, 521; cfr. A. Ferrua, Epigrammata damasiana, Città del Vaticano 1942. In generale vedi H. Stern, Le calendrier de 354. Etude sur son texte et sur ses illustration, Paris 1953.

 

[71] Vedi, in generale, M. Guarducci, “Il 29 giugno: festa degli apostoli Pietro e Paolo”, in Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, LVIII (1985-1986) 115 ss., la quale afferma che nella Depositio martyrum «alla data del 29 giugno si legge questa notizia III Kal. Iulias Petri in Catacumbas et Pauli Ostense, Tusco et Basso cons.», ed inoltre che «sono registrate accanto alle feste che veramente si collegano a deposizioni di martiri anche due feste di altro genere: al 25 dicembre la nascita di Cristo, e al 22 febbraio la celebrazione del magistero di Pietro».

 

[72] In generale su constitutio data, accepta, lecta, proposita vedi Th. Mommsen, Theodosiani libri XVI, I.1, Prolegomena, Berolini 1904, CLV s.

 

[73] D. Sabbatucci, La religione in Roma antica dal calendario festivo all'ordine cosmico, Milano 1988, 73 s.

 

[74] M. Guarducci, “Il 29 giugno ...” cit., 126.

 

[75] M. Guarducci, op. ult. cit., 120. M. Maccarrone, “La concezione di Roma città di Pietro e di Paolo: da Damaso a Leone I”, in Roma Costantinopoli Mosca (Da «Roma alla Terza Roma», Studi I), Napoli 1983, 76 s.

 

[76] M. Guarducci, op. ult.cit. 126.

 

[77]         Codex Theodosianus, Commentarius, VI, Lypsiae, 1737 ad h.l. CTh. 16,1,2.

 

[78] Vedi G. La Pira, Il fondamento e il progetto di ogni speranza, a cura di C. Alpigiano Lamioni e P. Andreoli, con prefazione di G. Dossetti, Roma 1992; cfr. P. Catalano in Index cit., XIII.

 

[79] Sermo 82; Leone rivolgendosi a Roma aggiunge: «Isti sunt qui te ad hanc gloriam provexerunt, ut gens sancta, populus electus, civitas sacerdotalis et regia, per sacram beati Petri sedem caput orbis effecta, latius praesideres religione divina quam dominatione terrena. Quamvis enim multis aucta victoriis ius imperii tui terra marique protuleris, minus tamen est quod tibi bellicus labor subdidit quam quod pax Christiana subiecit». Su questo e sugli altri sermoni, assai noti, di Leone Magno, pronunziati in onore di Pietro e di Paolo, vedi, per tutti, M. Maccarrone, “La concezione di Roma città di Pietro e di Paolo” in Roma Costantinopoli Mosca (Da «Roma alla Terza Roma», Studi I), cit., 76 s., ivi ampia bibliografia.

 

[80] Così l’intervento di P. Catalano, in La nozione di ‘Romano’ tra cittadinanza ed universalità (Da Roma alla Terza Roma, Studi, II) cit., XXI ss. Per contro J. Gaudemet, « Les Romains et les ‘autres’ », ibid., p. 13  afferma che il termine ‘Romano’ ormai indicava «le membre d'une communauté universelle, porteuse de certaines valeurs de civilisation».

 

[81] Leone Magno, Sermo 82. In generale, sulla centralità di Roma, vedi B. D’Orazio, Il mistero di Roma, Roma 1965.

 

[82] Serm. 33. Cfr. anche 81.9 PL 38, 386-387. Vedi per contro in Ammiano Marcellino il rapporto tra Roma e gli uomini, a proposito dell'urbs aeterna: «Tempore quo primis auspiciis in mundanum fulgorem surgeret victura dum erunt homines Roma ...» (XIV.6.3). Si può, infine, ricordare la frase di Elio Aristide che ai fini dell’incolumità basta esser romano: (Encomio di Roma par. 100). Vedi, più diffusamente, M.P. Baccari, Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI cit., 52 ss.

 

[83] Vedi C. 1.17.1 pr.: «Deo auctore nostrum gubernantes imperium …»; 7: «omne ius omnisque potestas populi Romani in imperatoriam translata sunt potestatem …» del 530; (cfr., quanto al potere popolare, D. 1.4.1 pr.)

 

[84] Il termine consonantia è adoperato dall’Imperatore Giustiniano nella c. Tanta: «erat enim mirabile romanam sanctionem ab urbe condita usque ad nostri imperii tempora, quae paene in mille et quadringentos annos concurrunt, intestinis proeliis vacillantem hocque et in imperiales constitutiones extendentem in unam reducere consonantiam, ut nihil neque contrarium neque idem neque simile in ea inveniatur et ne geminae leges pro rebus singulis positae usquam appareant» (C. 1.17.2 pr. del 533). Il termine consonantia è adoperato dall’Imperatore anche in un’altra costituzione di grande rilievo per le implicazioni con il diritto naturale; si afferma che «la legge delle XII Tavole provvide bene al genere umano non facendo differenza tra i maschi e le femmine legittimi, sia trattandosi delle loro successioni che dei loro figli. Non fece alcuna differenza trattandosi di successioni poiché la natura creò il maschio e la femmina onde perpetuare le generazioni, l’uno abbisogna del soccorso dell’altro; e l’uno mal vive dall’altro separato …» (Lege duodecim tabularum bene romano generi prospectum est, quae unam consonantiam tam in maribus quam in feminis legitimis et in eorum successionibus nec non libertis observandam esse existimavit, nullo discrimine in successionibus habito, cum natura utrumque corpus edidit, ut maneat suis vicibus immortale et alterum alterius auxilio egeat, ut uno semoto et alterum corrumpatu C. 6.58.14 pr del 531). Cfr., in generale, H.E. Dirksen, Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum, Berolini 1837, s. v. consonantia: concordia, aequalitas. Vedi M.P. BACCARI, “Imperium e sacerdotium: a proposito di universalismo e diritto romano” cit., 282.

 

[85] Un altro esempio di utilizzo da parte dell’Imperatore Giustiniano del termine “sinfonia” (consonantia) si trova nella Novella XLII pr. del 536, a proposito dell’imperium che fu sempre in armonia con l’autorità sacerdotale: «Rem non insolitam imperio et nos agentes ad praesentem venimus legem. Quotiens enim sacerdotum decretum aliquos indignorum sacerdotio sacerdotalibus deposuit sedibus … totiens et imperium condecernens sacerdotium auctoritati fuit ut diviniora et humana concurrentia, unam consonantiam rectis facerent decretis».

 

[86] Di ‘armonia’ intesa come ordine del creato ha parlato il Maestro Riccardo Muti, in occasione della lezione magistrale per il conferimento della laurea honoris causa, conferita dalla Facoltà di Lettere e filosofia, nella sede aretina dell’Università di Siena. A proposito di armonia il pensiero va ai lavori sul diritto e la musica di S. Pugliatti: L’interpretazione musicale, Messina 1941; Id., Essenza musicale della parola, in Rassegna d’Italia 1946, IX, 38 ss.

 

[87] Utilis, utilitas sta ad indicare i bisogni materiali o spirituali essenziali dei cittadini; nelle fonti troviamo utilitas publica, utilitas communis, utilitas singulorum, utilitas populorum, utilitas hominum, utilitas omnium. Per alcune considerazioni e per la bibliografia mi sia consentito rinviare a “Bene comune: quale passato? quale futuro?”, in Penna&mouse, 2007, 3 ss.

 

[88] Traduzione della Novella nel testo di G. Caputo, Introduzione allo studio del diritto canonico moderno, I, Ius publicum ecclesiasticum, Padova 1978, 277 s.

 

[89] Nov. 77: la bestemmia è punita con la morte, perché da questa – essendo un’offesa a Dio – derivano pestilenze, terremoti e calamità.

 

[90] Così S. Solazzi, Glosse a Gaio, II (1933), ora in ID., Scritti di diritto romano, VI, Napoli 1972, 380. Vedi anche, ad esempio, F. De Martino, Storia della costituzione romana cit., IV.II, 777 nota 17; G. Gualandi, Legislazione imperiale e giurisprudenza, II, Milano 1963, 173 («equivoco in cui cade Giustiniano»); K.P. Müller-Eiselt, Divus Pius constituit, Berlin 1982, 22 e 65; G. Luchetti, La legittimazione dei figli naturali cit., 156 («scarsa ‘memoria' storica della cancelleria di cui è esempio ben noto l'attribuzione della constitutio antoniniana ad Antonino Pio»). Però P. de Francisci, Storia del diritto romano III.I, cit., 244, a proposito della “commossa reverenza” di Giustiniano per la grandezza di Roma, ricorda tra l'altro come l’Imperatore nella Novella 78.5 «ricongiunga ad Antonino il suo titolo di Pius». Vedi, più ampiamente M.P. Baccari, Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI cit., 62 ss.

 

[91] Vedi, ad es., P. von Rohden, “Aurelius”, in PW RE, II,2, 1896, coll. 2436 ss.

 

[92] Sul nome Antoninus Pius vedi più ampiamente, per le iscrizioni, A. Mastino, Le titolature di Caracalla e Geta attraverso le iscrizioni (indici), Bologna 1981, 38; 91; 143 ss.; per le numerosissime monete vedi H. Cohen, Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain communément appelées médailles impériales, IV, rist. an., Graz 1955, 139-245.

 

[93] A proposito di Pius è stato notato da G. Rösch, Onoma Basileias. Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel in spätantiker und frühbyzantinischer Zeit, Wien 1978, 42 s. che: «Seit dem ausgehenden 2. Jahrhundert ist der Titel regelmässiger Beiname der römischen Kaiser».

 

[94] Sulla politica religiosa di questo Imperatore e, in generale, sulle implicazioni religiose della constitutio Antoniniana vedi, in vario senso, F. De Visscher, “La costituzione Antoniniana e la dinastia africana dei Severi”, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari, XVI, 1960, 13 ss.; A. Díaz Bialet, "La constitución Antoniniana y las querellas y libelos de Q. Septimius Florens Tertullianus", in Revista de la Sociedad Argentina de Derecho Romano, XII, 1966-1967, 55 ss.; R. Muth, “Vom Wesen römischer ‘religio’”, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II. 16, Berlin-New York 1978, 308 ss.; R. Turcan, “Le culte impérial au III siècle”, ibid., 1064 ss.; E. Dal Covolo, I Severi e il cristianesimo. Ricerche sull’ambiente storico-istituzionale delle origini cristiane tra il secondo e il terzo secolo, Roma 1989, 43 ss.; H.G. Gundel, “Die ‘constitutio Antoniniana’ auf Reisen”, in Geschichtliche Rechtswissenschaft: ars tradendo innovandoque aequitate sectandi. Freundesgabe für A. Söllner zum 60 Geburtstag, Giessen 1990, 57 ss.

 

[95] Mi sia consentito rinviare a “I quattro pilastri della pace secondo i Pontefici romani e alcuni principi del diritto romano”, in L’archetipo dell’amore fra gli uomini (a cura di G. Dalla Torre) Roma 2007,  137 ss.;  “Bene comune: quale passato? quale futuro?” cit., 3 ss.

 

[96] Questo termine sinonimo di sinfonia (consonantia) è stato adoperato dal Presidente della Repubblica italiana, in occasione della visita al S. Padre il 20 novembre del 2006. Il Presidente Napolitano nel suo discorso ha ribadito come i rapporti di “armonia” tra lo Stato e la Chiesa siano «garantiti dal principio laico di distinzione sancito nel dettato costituzionale e dall’impegno, proclamato negli accordi di modifica del concordato, alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e per il bene del paese». Il sommo Pontefice ha aggiunto che quando i fedeli si impegnano a fronteggiare le grandi sfide attuali, come guerra, terrorismo, fame, povertà, ma anche la tutela della vita umana in tutte le sue fasi, «non agiscono per un loro interesse peculiare o in nome di principi percepibili unicamente da chi professa un determinato credo religioso» Lo fanno, ha ribadito, «secondo le regole della convivenza democratica» «per il bene di tutta la società» e «in nome di valori che ogni persona di retto sentire può condividere». Valori, ha rilevato il Papa, che per la gran parte sono proclamati dalla Costituzione italiana.

 

[97] Vedi più ampiamente quanto ho scritto in “Alcune osservazioni sui ‘diritti umani’”, in Revista general de derecho romano, 12, 2009; “Principi del diritto romano e magistero dei Pontefici romani su iustitia, libertas, veritas, caritas/amor (a proposito della Deus caritas est e della Caritas in veritate)”, in Revista general de derecho romano, 15, 2010; cfr., in particolare, quanto ha dichiarato Alessio II, in occasione del “Concilio episcopale” (Arkhierejskij sobor) della Chiesa ortodossa russa a Mosca; egli ha lamentato che «nell’attività di molte organizzazioni internazionali che si occupano dei diritti dell’uomo, sono sempre più evidenti i tentativi di separare questi diritti dagli obblighi morali». Nel testo approvato dal Concilio si afferma che la Chiesa ortodossa russa «vede un enorme pericolo nell’appoggio pubblico e legislativo a diversi vizi, per esempio alle licenze e deviazioni sessuali, al culto del profitto e della violenza». Inoltre «è ugualmente inammissibile l’elevazione a norma di atti immorali e antiumani come l’aborto, l’eutanasia, l’utilizzo degli embrioni umani in medicina, gli esperimenti che cambiano la natura dell’uomo».

 

[98] Vedi, per tutti, R. Orestano, Il problema delle persone giuridiche cit., 262 ss. Quanto all’uso (e abuso), anche del termine, un solo recente esempio, assai significativo: Ch. Pietri, “La politique de Constance II: un premier cesaro-papisme” , in L’Eglise et l'Empire au IVème siècle, Fondation Hardt, XXXIV, Genève 1989.

 

[99] A proposito della pericolosità dell’utilizzo di concetti moderni ad esempio ‘Stato’ vedi quanto afferma R. Orestano, Il “problema delle persone giuridiche” cit., 186 ss., riguardo anche al Mommsen il cui pensiero giuridico è di derivazione hegeliana e liberale; lo storico costruì il Römisches Staatsrecht su «populus ist der Staat». E qui ben si inserisce quanto afferma Nietzsche, a proposito del pensiero hegeliano dello Stato: «Si chiama Stato il più gelido di tutti i gelidi mostri. Esso è gelido anche quando mente; e questa menzogna vomita: “Io, lo Stato, sono il popolo”» Vedi G. Lobrano, Res publica res populi cit., 147.

 

[100] Vedi G. La Pira, “La Chiesa, centro della storia”, in La Chiesa, casa di Dio e del popolo, Centro di Cultura “A. Rosmini”, Trento 1976, 13 ss.: «È questo, romano, del diritto, l’ordine giuridico universale, un valore permanente. C’era anche in Grecia il diritto, in Egitto, in Africa, dovunque. Ma la scienza del diritto è costruzione unicamente romana. Ha un valore universale, perciò è immutabile nella sua struttura ed attraversa i secoli e i continenti, oggi come ieri e come domani. Quindi io situo questo valore nel contesto attuale e dico che quando si farà, supponiamo, il diritto dell’ONU, cioè del mondo unito, delle nazioni unite, bisognerà rifarsi al diritto, al cosiddetto “ius gentium: quo omnes gentes utuntur”, diritto di tutti i popoli della terra che noi abbiamo costruito. […] Anche l’unità medioevale: Carlo Magno continua il discorso, continua la unità di Augusto. Nel futuro, l’ONU continuerà l’unità di Augusto. […]».

 

[101] Cfr. R. Baccari, “La religione cattolica da religione dello Stato a patrimonio del popolo”, in Il Diritto ecclesiastico, XCVIII, 1987, I, 13 ss. Vedi, M.P. Baccari, Cittadini popoli e comunione cit., 314 s.; riguardo a libertà e religione del popolo, l’Audizione al Parlamento italiano, I Commissione Affari costituzionali dell’11 gennaio 2007, ora pubblicata in Chi difende i principi non negoziabili cit., 185 ss.: «Penso, ad esempio, al concetto di libertà con Robespierre il quale, nel discorso del 21 novembre 1793, dichiarò: “L’atéisme est aristocratique; l’idée d’un grand être qui ville sur l’innocence opprimé, et qui punit le crime triomphant est toute populaire”: anche da questa affermazione, in linea di continuità con il pensiero romano, appare la convinzione che la religione appartenga al popolo». Cfr. Cic. de legibus, 1.43.

 

[102] L’idea romana di “crescita” della cittadinanza, di aumento del popolo risale all’antica repubblica. Con una continuità che abbraccia un lungo arco di secoli si precisa dunque, nel pensiero dei giuristi e degli Imperatori, l’idea giuridica della civitas augescens (vedi supra, anche per i riferimenti bibliografici). I processi di ampliamento della civitas sono dunque legati alla convinzione che essi ridondino a giovamento di tutto il populus.

 

[103] M.P. Baccari, Imperium e sacerdotium: a proposito di universalismo e diritto romano cit., 255 e ss., in particolare sul concetto di sinfonia, armonia, consonanza; mi sia consentito rinviare anche a I quattro pilastri della pace secondo i Pontefici romani e alcuni principi del diritto romano cit., specialmente a proposito della publica auctoritas universalis, distinta, si badi, dagli hodierna suprema gremia internationalia, che dovrebbero «dedicarsi con tutto l’impegno alla ricerca dei mezzi più idonei a procurare la sicurezza comune»: Gaudium et spes, 23 e 82; cfr. Benedetto XVI nella Caritas in veritate ritorna su questa idea affermando la necessità di tendere “verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli” e per questo è necessaria la presenza di una Autorità politica mondiale, secondo quanto tratteggiò Giovanni XXIII: «Lo sviluppo integrale dei popoli e la collaborazione internazionale esigono che venga istituito un grado superiore di ordinamento internazionale … per il governo della globalizzazione e che si dia finalmente attuazione ad un ordine sociale conforme all’ordine morale e a quel raccordo tra sfera morale e sociale, tra politica e sfera economica e civile che è già prospettato nello Statuto delle Nazioni Unite». Da ultimo sulla ‘sinfonia’, si veda la traduzione italiana del volume pubblicato dal Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill, Libertà e responsabilità: alla ricerca dell’armonia. Dignità dell’uomo e diritti della persona, Città del Vaticano 2010.