N° 2 - Marzo 2003 – Lavori in corso – Progetti

 

Progetto Strategico CNR

«Sistemi Giuridici del Mediterraneo»

“Unità operativa” dell’Università di Sassari

 

 

Poteri religiosi e istituzioni

di Francesco Sini

 

 

A.   Religio, populus Romanus, magistratus

 

 

1. – Populus, religio, amplificatio della res publica

 

La storiografia contemporanea ha consacrato un gran numero di studi (linguistici, filologici, storico-giuridici) al valore semantico e concettuale della parola religio, il cui significato si presentava, peraltro, assai controverso già per gli stessi Romani (H. Fugier, É. Benveniste, H. Wagenvoort, G. Lieberg, R. Muth).

          Per comprendere quale rapporto esistesse tra poteri religiosi e istituzioni (religio e populus)e nel primo grande sistema giuridico mediterraneo, il sistema giuridico-religioso romano, conviene muovere dalla testimonianza di Cicerone: l'analisi di alcune delle sue più pregnanti definizioni, dove religio è sempre intesa nel senso di "culto degli dèi" (Cicerone, De nat. deor. 2. 8), lascia infatti intravedere, con grande chiarezza, la giustificazione teologica dell'egemonia politica romana, che gli antichi attribuivano naturalmente al favore degli dèi, ma non senza merito da parte dei Romani; i quali per sensibilità e cautela verso la religio superavano di gran lunga tutti gli altri popoli. Dunque, nella concezione teologica (e giuridica) romana il parere religionibus non può che determinare, nella dinamica della storia, la costante amplificatio della res publica.

          Principali campi (divisio) della religio sono da considerare sacra e auspicia: «le deux grandes divisions, exhaustives, de la religion» (Dumézil). Essi costituiscono gli stessi fundamenta della civitas romana, di cui, a parere di Cicerone, sarebbe del tutto inspiegabile l'elevato potere conseguito nella sua storia sine summa placatione deorum immortalium (De nat. deor. 3. 5).

 

 

2. – Pax deorum

 

          Una simile concezione del rapporto tra poteri religiosi e istituzioni (politiche, giuridiche ecc.) si presentava come originaria nell'esperienza giuridica e religiosa romana; profondamente connaturata, quindi, con la più antica teologia sacerdotale, la quale, già in epoca assai risalente, aveva teorizzato l'esistenza di un legame indissolubile tra la vita (in senso varroniano) del popolo romano e la sua religio, al punto da finalizzarne tutte le attività (pubbliche e private) al conseguimento e alla conservazione) della "pace con gli dèi" (pax deorum): cioè al permanere di una situazione di amicizia nei rapporti tra uomini e divinità.

 

 

3. – Ius publicum

 

          In questa prospettiva, può ben comprendersi come l’esistenza di uno stretto rapporto tra poteri religiosi e istituzioni (politiche e giuridiche) continuasse ad essere considerata peculiarità dello ius del popolo romano (ius publicum) ed elemento basilare dell’imperium populi Romani anche nel quadro della nuova concezione cristiana dell’impero (Digesta Iustiniani 1, 1, 1, 2: Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit).

 

 

B. L’impero universale tra continuità e “rivoluzioni”

 

1. – Imperium e sacerdotium

 

          Gli aspetti divini e umani dell’Impero si trovano teorizzati (e sanzionati giuridicamente) nelle costituzioni di Giustiniano. Anzi, a ben vedere, proprio «la concezione che dell’imperium hanno avuto Giustiniano e suoi giuristi può ben essere considerata centrale come punto d’incontro dei diversi sviluppi, in Occidente ed in Oriente, verso il futuro» (Catalano). A questo Imperatore si deve, peraltro, anche la ridefinizione nella Novella 6 del fondamentale rapporto tra imperium e sacerdotium (teoria della “sinfonia”). Nell’Oriente romano, poi, l’idea dell’Impero continua ininterrottamente, e in parte si realizza attraverso un progressivo accentramento autocratico del potere imperiale ed una nuova centralizzazione territoriale: a Costantinopoli Nuova Roma e, in età moderna, a Mosca Terza Roma. L’aspetto formale più evidente di tale continuità si ha nel permanente carattere “romano” dell’imperatore di Costantinopoli quale risulta dai titoli e denominazioni ufficiali. Le continuità giuridiche formali non prescindono, ovviamente, dai profondi mutamenti istituzionali e materiali, anzi vi si adeguano e interagiscono con le nuove realtà.

 

 

2. – Pontefice Romano e translatio imperii

 

          Mutamenti più profondi si hanno invece in Occidente. Non solo perché prevalgono in esso le discontinuità prodotte dai particolarismi giuridici, che si sono imposti dalle invasioni barbariche sino ai contemporanei stati nazionali; ma soprattutto perché emerge nella realtà religiosa emerge imponente la figura del Papato, il quale, con una forte innovazione istituzionale rispetto all’antica tradizione romana del rapporto tra magistrature e sacerdozi , consolida e cristallizza un potere religioso in mano a persone diverse dai detentori del potere politico. Tuttavia, lo sviluppo del Sommo Pontificato nell’antica Roma si salda, per mezzo della translatio imperii de Graecis in Germanos, con la rinascita dell’Impero: cioè, con il massimo sforzo di restaurazione universalista che l’Occidente medioevale abbia conosciuto.

 

 

3. – Continuità e “rivoluzioni”

 

          Per contro, la forma di produzione feudale tenderà costantemente a spezzare l’unità del rinnovato Impero romano e del diritto (imperiale) romano; mentre la “rivoluzione dei Comuni” contribuirà a creare nuovi particolarismi pur nella rinascita romanistica. Infine, l’avvento del potere borghese consoliderà i nuovi particolarismi e relativismi giuridici degli Stati nazionali sovrani; di fronte ai quali si erge, per contrasto, la «romanità resuscitata» (Marx) dell’imperatore dei Francesi Napoleone I.

          Questi mutamenti dell’Occidente cristiano, che possono essere ben definiti come “rivoluzionari”, considerando i vari aspetti delle realtà umane (religiose, politiche, socio-economiche ecc.), fanno risaltare ancora di più la continuità orientale. Solo tenendo conto di tali mutamenti e continuità si può accettare un parallelo storiografico tra il Sacro Romano Impero e l’Impero Cristiano d’Oriente.

 

 

4. – Populo sardo tra Oriente e Occidente

 

          Infine un breve cenno all’identità religiosa e giuridica della Sardegna: isola spesso periferica per la geografia mediterranea, ma assolutamente centrale rispetto alla dinamica storica dei grandi sistemi giuridici mediterranei.

          L’unità resistenziale (socio-linguistica, culturale, religiosa) del Popolo Sardo si presenta, innegabilmente, come prodotto delle contaminazioni e degli incontri/scontri tra i grandi poteri religiosi ed istituzionali delle Cristianità Orientale e Occidentale.

          Basterà citare, al riguardo, soltanto alcuni esempi, che caratterizzano assai bene le peculiarità dei rapporti tra poteri religiosi e istituzioni nella Sardegna (di ieri e di oggi):

- autonomia dello sviluppo dell’organizzazione giuridico-amministrativa dei quattro Giudicati della Sardegna medioevale;

- influenza romanistica e canonistica nella formazione del diritto sardo medioevale e moderno: cfr. la Carta de Logu di Arborea, che restò in vigore, con integrazioni e modifiche, dalla fine del XIV secolo al 1827;

- indiscusso prestigio della Chiesa Cristiana d’Oriente nell’isola per tutto l’Alto Medioevo (vedi Paulis), da cui consegue la persistente diffusione del culto di santi orientali non sempre in sintonia con il rito latino (valga per tutti la tenace devozione dei Sardi per un “santo” soldato quale San Costantino imperatore: cfr. Atzori);

- infine, il singolare caso della “sarda rivoluzione” antifeudale ed antipiemontese (“sa die de sa Sardigna”) degli anni 1793-1796, che annoverò fra capi e animatori di quei moti contadini un ragguardevole numero di sacerdoti e teologi della Facoltà di Teologia dell’Università di Sassari.

 

 

C. Prospettive della ricerca

 

          Come si rileva nella parte generale del progetto, dalla fine dell’evo antico, l’area mediterranea si è caratterizzata storicamente quale terreno privilegiato di confronto tra due grandi religioni monoteiste (Cristianesimo e Islam) e tra due grandi sistemi giuridici mondiali (il sistema romanista e il sistema musulmano). Pertanto, nella prima fase della ricerca, l’attenzione sarà rivolta principalmente allo studio del rapporto tra poteri religiosi e istituzioni in questi due sistemi giuridici.

 

1) Arricchimento della conoscenza dei fattori di "crescita" e di continuità del sistema giuridico romanista.

 

2) Precisazioni del carattere volontaristico e universalistico del sistema romanista; sua irriducibilità a particolarismi nazionali e a limitazioni territoriali (contrapposizione tra concetti quali Imperium, maiestas divina, populus Romanus, orbis terrarum e gli elementi dello Stato secondo la dottrina corrente: “sovranità statale”, “popolazione”, “territorio”).

 

3) Studio dell’influenza del sistema romanista sulla formazione (o sullo sviluppo) di altri grandi sistemi giuridici dell'area mediterranea (musulmano, ebreo, canonico).

 

4) Comparazione dei rapporti tra poteri religiosi e istituzioni nei sistemi giuridici romanista e musulmano, con particolare riferimento alle persone giuridiche e alla famiglia.

 

5) Fattori di assimilazione e di integrazione nell’ambito dei due sistemi; reciproca coesistenza delle diversità.

 

6) Unità del Popolo Sardo tra Oriente e Occidente: elementi religiosi, istituzionali e giuridici.

 

 

 

bibliografia

 

H. Fugier, Recherches sur l'expression du sacré dans la langue latine, Paris 1963.

 

É. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 2. Pouvoir, droit, religion, Paris 1969.

 

P. Catalano, Alcuni aspetti del concetto giuridico di imperium populi Romani, in Cultura iberica e diritto romano (a cura di S. Schipani) = Studi Sassaresi VIII, III serie, 1980-1981, pp. 7 ss.

 

G. Paulis, Lingua e cultura nella Sardegna bizantina. Testimonianze linguistiche dell’influsso greco, Sassari 1983.

 

F. Sini, Documenti sacerdotali di Roma antica, I. Libri e Commentarii, [Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Giurisprudenza - Pubblicazioni del Seminario di Diritto romano, 2], Libreria Dessì Editrice, Sassari 1983.

 

A.F. Spada, Santu Antine. Il culto di Costantino il Grande da Bisanzio alla Sardegna, Nuoro 1989.

 

P. Catalano, Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, Torino 1990.

 

M. Atzori, Cavalli e feste. Tradizioni equestri della Sardegna, Sassari 1988.

 

M. Atzori, Il Santo Cavaliere e l’Ardia. La festa di San Costantino a Pozzomaggiore, Sassari 1990.

 

F. Sini, Bellum nefandum. Virgilio e il problema del 'diritto internazionale antico', [Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Giurisprudenza - Pubblicazioni del Seminario di Diritto romano, 7], Libreria Dessì Editrice, Sassari 1991.

 

F. Sini, ‘Populus’ et ‘religio’ dans la Rome republicaine, in Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, Nuova serie, N. 2, 1995, pp. 67 ss.

 

F. Sini, Dai peregrina sacra alle pravae et externae religiones dei baccanali: alcune riflessioni su ‘alieni’ e sistema giuridico-religioso romano, in Studia et Documenta Historiae et Iuris LX, 1994 [= Studi in memoria di Gabrio Lombardi, I, Roma 1996] pp. 49 ss.

 

F. Sini, Comente comandat sa lege. Diritto romano nella Carta de Logu d’Arborea, [Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze Giuridiche - Pubblicazioni del Seminario di Diritto romano, 11 (Collana a cura di G. Lobrano e F. Sini)], G. Giappichelli Editore, Torino 1997.

 

F. Sini-R. Ortu (a cura di), Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano. Atti del Convegno di Studi, Sassari 17-18 novembre 1996, [Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Sassari, 1], Giuffrè Editore, Milano 2001.

 

F. Sini, Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica, [Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze Giuridiche - Pubblicazioni del Seminario di Diritto romano, 13 (Collana a cura di G. Lobrano e F. Sini)], G. Giappichelli Editore, Torino 2001.

 

F. Sini-P.P. Onida (a cura di), Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente, [Collezione «Sistemi Giuridici del Mediterraneo». Studi e testi, 3] G. Giappichelli Editore, Torino 2003.