N° 2 - Marzo
2003 – Lavori in corso – Progetti
«Sistemi Giuridici del Mediterraneo»
1. – Populus, religio, amplificatio della res publica
La storiografia contemporanea ha consacrato un gran
numero di studi (linguistici, filologici, storico-giuridici) al valore
semantico e concettuale della parola religio,
il cui significato si presentava, peraltro, assai controverso già per gli
stessi Romani (H. Fugier, É. Benveniste, H. Wagenvoort, G. Lieberg,
R. Muth).
Per comprendere quale rapporto
esistesse tra poteri religiosi e istituzioni (religio e populus)e nel primo
grande sistema giuridico mediterraneo, il sistema giuridico-religioso romano,
conviene muovere dalla testimonianza di Cicerone: l'analisi di alcune delle sue
più pregnanti definizioni, dove religio
è sempre intesa nel senso di "culto degli dèi" (Cicerone, De nat. deor. 2. 8), lascia infatti
intravedere, con grande chiarezza, la giustificazione teologica dell'egemonia
politica romana, che gli antichi attribuivano naturalmente al favore degli dèi,
ma non senza merito da parte dei Romani; i quali per sensibilità e cautela
verso la religio superavano di gran
lunga tutti gli altri popoli. Dunque, nella concezione teologica (e giuridica)
romana il parere
religionibus non può che determinare, nella dinamica della storia, la
costante amplificatio della res publica.
Principali campi (divisio) della religio sono da considerare sacra
e auspicia: «le deux grandes
divisions, exhaustives, de la religion» (Dumézil). Essi costituiscono gli
stessi fundamenta della civitas romana, di cui, a parere di Cicerone,
sarebbe del tutto inspiegabile l'elevato potere conseguito nella sua storia sine summa placatione deorum immortalium
(De nat. deor. 3. 5).
2.
– Pax deorum
Una simile
concezione del rapporto tra poteri religiosi e istituzioni (politiche, giuridiche
ecc.) si presentava come originaria nell'esperienza giuridica e religiosa
romana; profondamente connaturata, quindi, con la più antica teologia
sacerdotale, la quale, già in epoca assai risalente, aveva teorizzato
l'esistenza di un legame indissolubile tra la vita (in senso varroniano) del popolo romano e la sua religio, al punto da finalizzarne tutte
le attività (pubbliche e private) al conseguimento e alla conservazione) della
"pace con gli dèi" (pax deorum):
cioè al permanere di una situazione di amicizia nei rapporti tra uomini e
divinità.
3.
– Ius publicum
In questa
prospettiva, può ben comprendersi come l’esistenza di uno stretto rapporto tra
poteri religiosi e istituzioni (politiche e giuridiche) continuasse ad essere
considerata peculiarità dello ius del
popolo romano (ius publicum) ed elemento basilare dell’imperium populi Romani anche nel quadro
della nuova concezione cristiana dell’impero (Digesta Iustiniani 1, 1, 1, 2: Publicum
ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit).
B. L’impero universale tra continuità e
“rivoluzioni”
1.
– Imperium e sacerdotium
Gli aspetti divini e umani dell’Impero
si trovano teorizzati (e sanzionati giuridicamente) nelle costituzioni di
Giustiniano. Anzi, a ben vedere, proprio «la concezione che dell’imperium hanno avuto Giustiniano e suoi
giuristi può ben essere considerata centrale come punto d’incontro dei diversi
sviluppi, in Occidente ed in Oriente, verso il futuro» (Catalano). A questo
Imperatore si deve, peraltro, anche la ridefinizione nella Novella 6 del fondamentale rapporto tra imperium e sacerdotium
(teoria della “sinfonia”). Nell’Oriente romano, poi, l’idea dell’Impero
continua ininterrottamente, e in parte si realizza attraverso un progressivo
accentramento autocratico del potere imperiale ed una nuova centralizzazione
territoriale: a Costantinopoli Nuova Roma e, in età moderna, a Mosca Terza
Roma. L’aspetto formale più evidente di tale continuità si ha nel permanente
carattere “romano” dell’imperatore di Costantinopoli quale risulta dai titoli e
denominazioni ufficiali. Le continuità giuridiche formali non prescindono,
ovviamente, dai profondi mutamenti istituzionali e materiali, anzi vi si
adeguano e interagiscono con le nuove realtà.
2.
– Pontefice Romano e translatio imperii
Mutamenti più profondi si hanno invece
in Occidente. Non solo perché prevalgono in esso le discontinuità prodotte dai
particolarismi giuridici, che si sono imposti dalle invasioni barbariche sino
ai contemporanei stati nazionali; ma soprattutto perché emerge nella realtà
religiosa emerge imponente la figura del Papato, il quale, con una forte
innovazione istituzionale rispetto all’antica tradizione romana del rapporto
tra magistrature e sacerdozi , consolida e cristallizza un potere religioso in
mano a persone diverse dai detentori del potere politico. Tuttavia, lo sviluppo
del Sommo Pontificato nell’antica Roma si salda, per mezzo della translatio imperii de Graecis in Germanos,
con la rinascita dell’Impero: cioè, con il massimo sforzo di restaurazione universalista
che l’Occidente medioevale abbia conosciuto.
3.
– Continuità e “rivoluzioni”
Per contro, la forma di produzione
feudale tenderà costantemente a spezzare l’unità del rinnovato Impero romano e del
diritto (imperiale) romano; mentre la “rivoluzione dei Comuni” contribuirà a
creare nuovi particolarismi pur nella rinascita romanistica. Infine, l’avvento
del potere borghese consoliderà i nuovi particolarismi e relativismi giuridici
degli Stati nazionali sovrani; di fronte ai quali si erge, per contrasto, la
«romanità resuscitata» (Marx) dell’imperatore dei Francesi Napoleone I.
Questi mutamenti dell’Occidente
cristiano, che possono essere ben definiti come “rivoluzionari”, considerando i
vari aspetti delle realtà umane (religiose, politiche, socio-economiche ecc.),
fanno risaltare ancora di più la continuità orientale. Solo tenendo conto di
tali mutamenti e continuità si può accettare un parallelo storiografico tra il
Sacro Romano Impero e l’Impero Cristiano d’Oriente.
4.
– Populo sardo tra Oriente e Occidente
Infine un breve cenno all’identità
religiosa e giuridica della Sardegna: isola spesso periferica per la geografia
mediterranea, ma assolutamente centrale rispetto alla dinamica storica dei grandi
sistemi giuridici mediterranei.
L’unità resistenziale
(socio-linguistica, culturale, religiosa) del Popolo Sardo si presenta,
innegabilmente, come prodotto delle contaminazioni e degli incontri/scontri tra
i grandi poteri religiosi ed istituzionali delle Cristianità Orientale e
Occidentale.
Basterà citare, al riguardo, soltanto
alcuni esempi, che caratterizzano assai bene le peculiarità dei rapporti tra
poteri religiosi e istituzioni nella Sardegna (di ieri e di oggi):
-
autonomia dello sviluppo dell’organizzazione giuridico-amministrativa dei
quattro Giudicati della Sardegna medioevale;
-
influenza romanistica e canonistica nella formazione del diritto sardo
medioevale e moderno: cfr.
-
indiscusso prestigio della Chiesa Cristiana d’Oriente nell’isola per tutto
l’Alto Medioevo (vedi Paulis), da cui consegue la persistente diffusione del
culto di santi orientali non sempre in sintonia con il rito latino (valga per
tutti la tenace devozione dei Sardi per un “santo” soldato quale San Costantino
imperatore: cfr. Atzori);
-
infine, il singolare caso della “sarda rivoluzione” antifeudale ed
antipiemontese (“sa die de sa Sardigna”) degli anni 1793-1796, che annoverò fra
capi e animatori di quei moti contadini un ragguardevole numero di sacerdoti e
teologi della Facoltà di Teologia dell’Università di Sassari.
Come si rileva nella parte generale
del progetto, dalla fine dell’evo antico, l’area mediterranea si è
caratterizzata storicamente quale terreno privilegiato di confronto tra due
grandi religioni monoteiste (Cristianesimo e Islam) e tra due grandi sistemi
giuridici mondiali (il sistema romanista e il sistema musulmano). Pertanto,
nella prima fase della ricerca, l’attenzione sarà rivolta principalmente allo
studio del rapporto tra poteri religiosi e istituzioni in questi due sistemi
giuridici.
1)
Arricchimento della conoscenza dei fattori di "crescita" e di
continuità del sistema giuridico romanista.
2)
Precisazioni del carattere volontaristico e universalistico del sistema
romanista; sua irriducibilità a particolarismi nazionali e a limitazioni
territoriali (contrapposizione tra concetti quali Imperium, maiestas
divina, populus Romanus, orbis terrarum e gli elementi dello Stato
secondo la dottrina corrente: “sovranità statale”, “popolazione”,
“territorio”).
3) Studio dell’influenza del sistema romanista sulla formazione (o sullo sviluppo) di altri grandi
sistemi giuridici dell'area mediterranea (musulmano, ebreo, canonico).
4)
Comparazione dei rapporti tra poteri religiosi e istituzioni nei sistemi
giuridici romanista e musulmano, con particolare riferimento alle persone
giuridiche e alla famiglia.
5)
Fattori di assimilazione e di integrazione nell’ambito dei due sistemi;
reciproca coesistenza delle diversità.
6)
Unità del Popolo Sardo tra Oriente e Occidente: elementi religiosi,
istituzionali e giuridici.
bibliografia
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[Collezione «Sistemi Giuridici del Mediterraneo». Studi e testi, 3] G.
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