Seconda-pagina-giusta[ISSN 1825-0300]

 

Ius-Antiquum-Древнее-право-20-2007

 

 

A. M. RABELLO*

 

LA BASE ROMANISTICA DELLA TEORIA DI RUDOLPH VON JHERING SULLA CULPA IN CONTRAHENDO

 

 

1. Introduzione

Rileggendo oggi l’articolo di Rudolph von Jhering (1818-1892) sulla culpa in contrahendo possiamo dire che egli è stato un precursore del nostro tempo e che oggi tale teoria è ben più accettata di quanto lo sia stata al momento della sua pubblicazione nel 1861.

In contrasto con l'impostazione fortemente nazionalistica della Scuola Storica, Jhering pensava che "la capacita` di prendere saggiamente a prestito" fosse uno dei motivi di vanto di un sistema giuridico. I metodi comparativi di studio di altri sistemi e del proprio permettono l'assorbimento tra queste dottrine ed istituzioni straniere che fossero ritenute le piu' utili[1]. Jhering agi` come un giurista in un periodo intermedio. Tale periodo inizio` al tempo della crisi della “Scuola Storica" (in cui la personalita` eminente era quella di Friedrich von Savigny[2]) e continuo` fino ai giorni dello sviluppo della scienza giuridica in direzioni diverse in Germania.

Il primo volume del Der Geist des roemischen Rechts[3] fu dedicato al suo maestro, il pandettista Puchta (1798-1846). Comunque da tempo Jhering aveva deciso di prendere una direzione diversa. Nel 1857 egli inizio` la pubblicazione del Jahrbuch fuer Dogmatik des Heutigen Roemischen und Deutschen Privat Recht. Fu questa la rivista in cui apparve il suo articolo "Culpa in contrahendo"[4]. La rivista venne diretta da Jhering fino all’ultimo dei suoi giorni e dopo la sua morte ricevette il nuovo nome di: Jhering Jahrbuch.

L’esperienza di vita di Jhering lo spinse alla conclusione secondo cui una decisione giurisprudenziale e` una creazione incessante causata da una lotta: Der Kampf ums Recht[5]; ogni legge compare dopo una battaglia contro una legge precedente; anche la pace giudiziaria e` il risultato di una battaglia precedente. Il fatto che una legge sia rispettata in un modo tradizionale non e` dovuto alla forza della coerenza, ma e` piuttosto il segno che esistono dei forti poteri che si oppongono ai mutamenti. Ogni persona ha il dovere di lottare per i propri diritti.

Nonostante i suoi ultimi saggi, Jhering rimase un giurista dedicato alle fonti ed e`   tuttora considerato un romanista  affezionato  alle tecniche giuridiche. Sembra che la nostra generazione, sebbene non affezionata alle formalita` romane (forse semplicemente perche` il Diritto Romano e` difficile da capire...), sia piu` incline a capire la grandezza di Jhering. Forse la nostra generazione si trova di fronte a nuovi problemi di interpretazione: la necessita` di trovare un equilibrio tra liberta` di contratto, buona fede correttiva e tutela del consumatore e` soltanto un esempio di questo tipo di problema. Ma la nostra generazione e` ora in una grado di capire i pericoli e le possibilita` della posizione di Jhering, come e` stato descritto da Franz Wieacker nel suo Privatrechtgeschichte[6]:

 

“Jhering mette in evidenza l’importanza dello scopo nel diritto. Dal momento che il diritto positivo e` anche una manifestazione di potere e vantaggio, se dimentichiamo un principio ideale di giustizia come importante punto di riferimento, il fissarne il contenuto rimarrebbe all’interno della lotta di interessi personali. La posizione di Jhering e` fluttuante tra i vantaggi dell’individuo e quelli della societa`. Solo piu` tardi egli comprendera` che vi e` un conflitto tra le due posizioni. Piu` tardi, la bilancia della giustizia verra` volta a favore della societa`, venendosi a formare un nuovo termine: quello di giurisdizione come vantaggio per la societa` o per gruppi vincenti, o, in un modo meno chiaro ma piu` demagogico, di giurisdizione come “ vantaggio comune” o “vantaggio per le persone”, che trasformo` il detto solenne “la giustizia e` per il vantaggio delle persone” nel detto “la giustizia e` tutto cio` che e` per il vantaggio delle persone”. Il risultato sara`, contemporaneamente, l’annientamento sia della giustizia che delle persone.

Jhering in quanto rappresentante della propria categoria deve assumersi la responsabilita` per l’inizio di questo cambiamento rivoluzionario, anche se non e` in grado di prevedere quale possa essere il risultato. Egli deve assumersi la responsabilita`  esattamente come riceve il merito di essere il primo giurista ad aprire una dimensione sociale all'interno  dei giuristi di diritto privato, senza la quale tutta la politica giurisdizionale non sarebbe stata possibile.”

 

Le parole di Wieacker sono molto dure, e provengono da uno storico del diritto che fu testimone delle atrocita` del pervertimento del diritto da parte del popolo tedesco durante il periodo nazista...

Il fondamento della “Culpa in contrahendo”, della buona fede precontratuale, nei diritti moderni si trova nello scritto di Jhering dal 1861. Lo stesso Jhering baso` la sua teoria su fonti romane, fonti in cui però  non compare il termine culpa in contrahendo[7].

E’ qui nostro desiderio esaminare le fonti romane e, alla fine, trattare certe caratteristiche di metodologia giuridica contemporanea.

Al fine di capire le fonti romane che trattano i problemi della responsabilita` nella conclusione di un contratto, dobbiamo innanzitutto eseguire una breve rassegna del concetto di contractus impossibilis - un contratto la cui esecuzione sia impossibile.

Il giurista moderno di oggi non e` abituato a servirsi  delle fonti romane; malgrado cio`  avvertiamo la necessita` di offrire ai giuristi un certo accesso a queste fonti. Potremo apprezzare non solo la profondita` del pensiero dei romani, ma anche dello stesso Jhering, che seppe usare queste fonti al fine di risolvere problemi moderni ed offrirci uno strumento giuridico dei più moderni[8].

 

 

I.   Il contratto impossibile

2. Impossibilium nemo obligatur

Affinche` l'obbligazione sia valida, il diritto romano richiede l'esistenza di un certo numero di caratteristiche contrattuali fondamentali, inclusa quella per cui l'oggetto dell'obbligazione deve essere possibile, [9] lecito, determinato, o che vi sia almeno la possibilita` di determinarlo, e deve avere un valore monetario.[10]

La norma fondamentale relativa all'impossibilita` di un contratto appare nel Digesto di Giustiniano:  D.50.17.185, Celsus, libro octavo digestorum, Impossibilium nulla obligatio est.[11]

Nell’ottavo libro del suo Digesto, Celso (giurista del II secolo) tratta del contratto di compravendita (emptio-venditio): e` possibile che il giurista romano abbia portato la norma formulata come opinione in una determinata situazione concreta.[12] Si poteva ritenere che la norma fosse basata sulla mancanza di volontà delle parti di realizzare qualcosa che non avrebbe potuto realizzarsi, come il trasferimento di un oggetto mai esistito o non piu’ esistente. Anche se le parti non sono a conoscenza di tale inesistenza, non si e` venuta a creare nessuna obbligazione. E` meglio quindi, pensare che la legge non volesse proteggere cio` che sembrava illogico. Di fatti, non e` logico che sorga un’obbligazione quando non vi e` la possibilita` di eseguirla. Allo stesso tempo, vi sono alcuni limiti restrittivi dell’efficacia di tale norma.

Bisogna distinguere tra impedimenti iniziali e impedimenti che si verificano dopo il perfezionamento del contratto. Il principio di impossibilium nulla obligatio e` di carattere generale solo per quanto concerne le preclusioni iniziali; vedremo in seguito che, nel secondo caso, chi fosse obbligato contrattualmente, sara` esentato solo se gli impedimenti non fossero il risultato della propria negligenza, o di qualsiasi altra ragione a lui imputabile. Diversamente, avranno effetto tutti gli obblighi derivanti dall’impegno e tutte le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligazione.

 

3. Impossibilita` soggettiva e oggettiva  

L’impossibilita` soggettiva, o relativa, e` quella derivante da circostanze che dipendono dalla parte obbligata. L’impossibilita` oggettiva, o assoluta, e` invece connessa con l’esecuzione dell’obbligazione, ed e` perciò di carattere generale.

      In un brano di Venuleio (D. 45.1.137, 4-5) viene posta la seguente questione: quando la parte obbligata non puo’, dal momento che egli non la possiede e dal momento che non vi e` chi gliela impresti, versare (dare) la somma che si e` impegnato a consegnare, l’obbligazione si estingue, o e` almeno sospesa? La risposta del giurista e` che tutto ciò riguarda la responsabilita` della stessa parte obbligata. E` per lui difficile pagare il proprio debito, esattamente come nel caso di qualcuno che si sia impegnato a consegnare un determinato schiavo, quando il padrone dello schiavo non voglia venderlo, ma tale complicazione non costituisce un’impossibilita` oggettiva.[13] Lo stesso giudizio si applica in relazione ad un impegno di fare (facere) qualcosa che la parte obbligata non e` capace di fare, ma che altri possono: "iure factam obligationem Sabinus scribit" ( D.45.1.137.5). Per esempio: un portabagagli s'impegna a trasportare ad un treno una valigia che egli non riesce a sollevare. Egli non avrebbe dovuto impegnarsi, ma se egli si sia comunque impegnato, egli deve subire le conseguenze di tale obbligazione. Esattamente come un artista che promette di creare un'opera d'arte non puo' sostenere che gli sia venuta a mancare l'ispirazione.[14]

In effetti il diritto romano fa distinzione tra impossibilita` e difficolta`, come possiamo apprendere anche dalla norma per cui l'obbligazione di consegnare un oggetto che appartiene a qualcun altro (res aliena) e` valida, nonostante il fatto che il vero proprietario si rifiuti di venderlo. I giuristi romani ritengono che la difficolta` di esecuzione non sia una causa di invalidita` della stipulatio:  "sed non facit inutilem  stipulationem difficultas praestationis" (Paulus,D. 45.1.2.2).

In certi casi, anche il tempo e` un fattore decisivo per la distinzione tra possibilita` ed impossibilita` dell'oggetto di obbligazione. Se per esempio, viene richiesto a Tizio che si trovava a Parigi di dare (dare) qualcosa a Paolo a Roma, la stipulatio (secondo Giuliano) contiene la richiesta di tempo sufficiente per raggiungere Roma. Percio`, date le condizioni dei trasporti di quel tempo, l'impegno di consegnare qualcosa a Paolo a Roma lo stesso giorno e` invalido, data l'impossibilita` di giungere a Roma - da Parigi - lo stesso giorno. Alle condizioni attuali dei trasporti, saremmo pervenuti ad una conclusione diversa.

Vi sono anche casi limite. Secondo l'opinione di Contardo Ferrini, per esempio, l'impegno di vendere un oggetto inesistente non e` valido, ma e` valido un impegno di garanzia di un credito inesistente (D. 5.18.4.4). Ma anche secondo Ferrini, nessuno puo' ordinare ai suoi eredi di assegnare il legatum[15] di un credito inesistente nei confronti di un terzo[16].

Non mancavano disaccordi tra i giuristi romani tra loro ( Cfr. D. 31.49.2), ma, alla fine, e` stato accettato il principio che solo l'impossibilita` obiettiva - la quale non dipenda cioe` dalla parte obbligata - possa invalidare un contratto. Contemporaneamente, la categoria di impossibilita` obiettiva include anche quei casi che derivano da motivi connessi con il creditore (se la parte obbligata non e` responsabile per detta impossibilita`). Per esempio: se la parte, al momento dell’accettazione dell’offerta, non abbia la capacita` di trattare (commercium) riguardo al bene che costituisce oggetto del contratto, la stipulatio non e` valida. L'impossibilita` viene qui considerata oggettiva; non cosi` nel caso in cui sia la parte che si impegna a non avere commercium con un cittadino romano. Qui, dal momento che e` esclusivamente limitata alla parte obbligata, l'impossibilita` e` considerata soggettiva (D. 45.1.34 di Ulpiano).

 

4. Impossibilita` fisica e impossibilita` giuridica

L'impossibilita` puo' essere fisica o giuridica. Se Tizio promette di consegnare un cavallo volante o di toccare il cielo col dito[17], l' obbligazione non puo' venir eseguita da un punto di vista fisico. Se egli invece si impegna a trasferire la proprieta` di una res sacra o religiosa, dal momento che tali oggetti non possano costituire oggetto di commercio (res extra commercium[18]), si tratta, in effetti, d'impossibilita` giuridica. Da cio` deriva, inoltre, che la stipulatio poenae, annessa ad un contratto, non e` valida. Per esempio, Tizio promette di dare il proprio servo a Sempronio mentre, al momento dell’accordo, lo schiavo non e` piu` in vita. Tizio promette inoltre di pagare 100 libbre nell’evento che il contratto non venga eseguito. Nessuna parte dell’accordo ha validita` giuridica - neppure l’impegno a pagare una penale - dal momento che l’efficacia della stipulatio poenae e` subordinata a quella del contratto.

 

5. Acquisizione di un oggetto non ancora esistente

Nonostante la norma nulla venditio sine re quae veneat, i giuristi romani consideravano possibile vendere un oggetto non ancora esistente (res futura), e che le parti lo avessero inteso come tale[19]. All'interno delle fonti gli studiosi distinguevano tra due casi di acquisto di res  non ancora esistente:  l'acquisto di una cosa futura, se e nei limiti in cui verra` ad esistere (emptio rei speratae), e l’acquisto aleatorio, o della speranza stessa, come si esprime Pomponio (D. 18.1.18.1) (emptio spei).

Se si acquista qualcosa  che si prevede possa realizzarsi, il contratto viene considerato valido solo se l'oggetto, in effetti, venga ad esistenza. Per esempio: se un padrone venda la prole di una schiava (partus ancillae), il contratto e` valido solo se la schiava partorisca.

Se un agricoltore vende prodotti non ancora esistenti, il prezzo viene normalmente fissato in base ad una determinata scala di misure, e la vendita verra` effettuata, in seguito, in relazione al prodotto utilizzabile. Per esempio: per ogni tonnellata di grano prodotta dal campo dell'agricoltore, l'acquirente dovra` pagare all'agricoltore una certa somma di denari. La dottrina tende a considerare questo caso come una vendita condizionale. Anche se sono stati avanzati alcuni dubbi circa la natura dogmatica di tale dottrina, dobbiamo ammettere che la soluzione proposta da Pomponio nel testo base del Digesto e` identica a quella delle transazioni condizionali.

 

D.18.1.8 pr. Pomponius, libro nono ad Sabinum, Nec emptio nec venditio sine re quae veneat potest intellegi. Et tamen fructus et partus futuri recte emuntur, ut cum esset partus, iam tunc, cum contractum esset negotium, venditio facta intellegatur: sed si id egerit venditor, ne nascatur aut fiat, ex empto agi posse[20].

 

E’ possibile che l'intenzione di Pomponio fosse quella di indicare una soluzione simile a quella trovata in altri testi[21], secondo la quale il contratto condizionale e` considerato valido solo con la realizzazione della condizione. Qualora l'inesistenza della res fosse attribuibile alla colpa del venditore, egli sarebbe responsabile nei confronti dell'acquirente. L'azione sarebbe un'azione contrattuale (actio ex empto), e cio` nonostante il fatto che il contratto sia nullo. E` possibile che, in tal modo, i giuristi volessero garantire un risarcimento all'acquirente per il danno subito a causa del mancato verificarsi della condizione[22].

L'acquisto aleatorio, della speranza (emptio spei) si verifica quando l'oggetto del contratto non sia una res, ma una speranza - in altre parole, l'aspettativa che la res venga ad esistere in una determinata quantita`. Gli esempi portati nel Digesto di Giustiniano sono divenuti prototipi della teoria di acquisto di un oggetto non ancora esistente. 

 

D.18.1.8.1 Pomponius, libro nono ad Sabinum, Aliquando tamen et sine re venditio intellegitur, veluti cum quasi alea emitur. Quod fit cum captum piscium vel missilium emitur: emptio enim contrahitur etiam si nihil inciderit, quia spei emptio esset: et quod missilium nomine eo caso captum est si evictum fuerit, nulla eo nomine ex empto obligatio contrahitur, quia id actum intellegitur[23].

 

Dal pescatore o dal cacciatore uno acquista quanto hanno preso. Essendo l'oggetto dell'affare la speranza che essi prendano qualcosa, l'acquirente dovra` pagare il prezzo concordato anche se il pescatore non abbia preso nulla.

Il terzo esempio e` piu' caratteristico della vita romana. Quello che e` implicato e` il  iactus missilium, e` cioe` il lancio di monete al pubblico da parte dell’imperatore. Il "venditore" promette di dare all'acquirente le monete che egli riuscira` a raccogliere e l'acquirente, da parte sua, s'impegna a pagare in ogni caso un determinato prezzo. Vi erano anche casi limite nei quali era difficile stabilire se fosse in questione una res sperata o una spes, come risulta dal passo di Giuliano, D. 18.1.39.1;[24] sulla base di cio`, studiosi del diciannovesimo secolo tentarono di giungere ad un criterio generale. Essi stabilirono che la vendita di un oggetto non ancora esistente determini la figura giuridica dell'acquisto di una res sperata o di una spes, a seconda della volonta` delle parti (quaestio voluntatis)[25].

 

6. Le conseguenze dell'impossibilita` di conseguire l'oggetto del contratto

Se l'oggetto del contratto - al momento della sua conclusione - è assolutamente impossibile, l'obbligazione non ha effetto. Si parla percio` di nullità della vendita o della stipulatio.

Nel caso di un contratto bilaterale che implichi cioè un obbligo per ambedue le parti, l'impossibilita` di una sola prestazione causa l'annullamento dell'intero contratto e cade percio` anche la seconda prestazione.

Il contratto non ha effetto anche se e` probabile che l'impossibilita` venga meno - il che potrebbe far presumere che venga tenuta in sospeso la validita` del contratto (in pendenti, Giust., Ist. 3.19.2; D. 45.1.83.5)[26]. Se Tizio promette di dare la propria casa a Gaio e la casa e` una res sacra, o se egli promette di dare come schiavo un uomo libero, il contratto e` invalido ab initio; in altre parole, il contratto non diverra` valido se la res perdera` il suo carattere sacro o se l'uomo libero diventera` uno schiavo. Se dovesse divenire valido potremmo parlare di dilazione del normale risultato dell'accordo, di un contratto condizionale - ma certamente non di nullita` del contratto.

Le fonti stesse (D. 45.1.83.5; 46.3.98.8) dimostrano che, nonostante sporadici disaccordi tra i giuristi romani, la regola per cui (1) l'impossibilita` preclude l'attuale validita` del contratto e che (2) il fatto che l'impossibilita` possa venir meno in futuro non viene considerato, venne infine accettata.

Problemi speciali nascono in connessione con l'impossibilita` parziale. Per esempio: Tizio promette di dare a Gaio una proprieta`, parte della quale e` res sacra o religiosa (D. 42.22.1.81). In conformita` alle norme, finche` l'oggetto del contratto non puo` realizzarsi, non vi e` alcun impegno. Il giudice deve, in ogni caso, decidere se l'obbligazione in genere esista o meno[27].

 

7. Impossibilita` post factum

Qual’è la norma relativa ad una stipulatio di consegnare ad un acquirente uno schiavo che appartenga ad un terzo, ed il terzo libera il suo schiavo dopo conclusa la stipulatio fra i primi due? Se la liberazione sia stata eseguita senza alcuna interferenza della parte contrattualmente vincolata, il contratto e` invalido, e non diventera` valido neppure se, in seguito, l'uomo liberato divenga nuovamente schiavo. Questa norma e` stata fissata da Paolo (D. 45.1.83.5), ma lo stesso Paolo afferma - in un altro passo del Digesto (D. 46.3.98.8) - che Celso chiarisce che è vero l'opposto, sostenendo che l'uomo divenuto nuovamente schiavo, puo` venir nuovamente richiesto in base al suddetto contratto. Celso basa la propria opinione con l'aiuto di un altro esempio: se Tizio s'impegna a dare a Sempronio una nave appartenente a Gaio e, in seguito, Gaio la smonta e la ricostruisce - con le stesse tavole di legno - e` Tizio responsabile nei confronti di Sempronio? Celso risponde affermativamente e, per mezzo di un'analogia, egli applica la norma al primo caso. Inoltre, da un altro passo di Celso (D. 2.97.32), si puo' giungere alla conclusione che questo giurista non fa distinzione tra termine finale e termine temporaneo. Secondo l'opinione di Celso, la perdita dell'oggetto porta - in qualunque caso - al termine del contratto che non possa venir eseguito (dari non potest). Contemporaneamente a cio`, la rinnovata costruzione della nave o la rinnovata riduzione in schiavitu` comporta - in tutti i casi - la possibilita` di esecuzione (dari potest) del contratto e causa il rinascere dell'obbligo. Non esiste l'oggetto, non esiste l’obbligazione; l'oggetto torna al regno del possibile (fisicamente, nel caso della nave; giuridicamente nel caso dello schiavo), l'obbligazione diviene nuovamente valida.

La prospettiva di Paolo e` differente. Nel caso della nave, egli ritiene che Tizio sia obbligato nei confronti di Sempronio solo se Gaio "avesse avuto in mente" di ricostruire la nave. In tal caso - a sua detta -  si tratta  della stessa nave che Tizio aveva promesso di consegnare (hic enim eadem navis est), e, percio`, l'obbligazione venne interrotta ma non invalidata.

Io non ritengo, come il Professor Grosso, che "in realta`, la nave non e` distrutta, quindi non si puo' parlare di inesistenza della cosa promessa che e` appunto l'ipotesi in cui si individuerebbe l'impossibilità”[28]. In realtà, io non vedo alcuna differenza nella pratica tra la situazione nella quale il proprietario della nave "avesse avuto in mente" all'origine di ricostruire la nave e quello nel quale il proprietario abbia pensato differentemente, cambiando poi idea e ricostruendo la nave (un caso che causa l’invalidita` del contratto); la differenza e` solo nell’intenzione della parte. Il giurista poteva pervenire ad una soluzione del problema solo per mezzo di una determinata finzione: "Apparentemente, la nave non è  mai stata smontata" (nondum intercidisse navis videtur), e ciò è basato unicamente sulle intenzioni del proprietario nella nave. Percio` Paolo fonda la propria opinione su due principi:  l'identita` del soggetto, e la diversita` tra impossibilita` permanente - la quale causa la nullita` del contratto (extingui) - e impossibilita` solamente temporanea - la quale causa una paralisi temporanea (cessat). Il creditore non puo` richiedere l'esecuzione del contratto se essa non è immediatamente possibile; l'opinione di Paolo venne accolta dai giuristi di Giustiniano[29].

Vi e` un ulteriore problema che sorge in connessione con la permanenza o la temporaneita` dell'impossibilita`. Basandosi sulle fonti, si puo' concludere che un'impossibilita` determinata da fattori giuridici viene sempre considerata permanente e stabile. La ragione di cio` ci viene fornita dallo stesso Paolo, quando dice che non e` ne` civile ne` naturale l'attendersi che un uomo libero divenga schiavo  (liberi neque civile neque naturale est et casum adversamque fortunam spectari hominis) (D. 45.1.83.5)[30]. Vi e` un interesse pubblico a precludere la speranza (spes) che la res torni al suo stato precedente, in contrasto con l'esistente situazione giuridica.

In relazione all'impossibilita` derivante dalla perdita dell'oggetto, possiamo distinguere tra perdita totale (come nel caso della morte dello schiavo)[31] - che determina l'estinzione del contratto - e perdita che permette l'esistenza rinnovata dell'oggetto. In questo contesto, ogni caso va esaminato separatamente. A volte, l'impossibilita` e` solo temporanea, ma vi sono anche casi in cui essa e` permanente, come nel caso della distruzione di un edificio, o in quello dello smembramento di una nave, qualora il proprietario abbia voluto smontarla definitivamente (D. 45.1.83.5).

Un caso speciale di impossibilita` post factum si verifica quando l'oggetto che  costituisce l'oggetto del contratto pervenga al creditore per un'altra via. Per esempio: Tizio promette di trasferire a Sempronio la proprieta` del campo di Gaio. Gaio muore, e nel suo testamento lascia il campo a Sempronio[32].

L'impossibilita` di per se`, non libera la parte vincolata dalla propria obbligazione. La parte e` liberata solo se l'impossibilita` non sia il risultato di un "atto" da lui effettuato. Tale espressione era intesa dai giuristi romani in senso molto ristretto. Per esempio: qualora la parte vincolata non avesse guarito lo schiavo promesso, essa non sarebbe stata responsabile. Paolo giustifica cio`(D. 45.1.91 pr.) scrivendo che l'oggetto dell'obbligazione era quello di dare, e non di facere[33] - e cioe` l'esecuzione di attivita` non ricomprese tra le attivita` di ordinaria amministrazione, quali le cure mediche, molto costose. E` inteso che la parte vincolata sarebbe stata in ogni caso responsabile qualora fosse stata in ritardo (mora) nell'esecuzione del contratto. Percio`, qualora Tizio avesse gia` dovuto consegnare lo schiavo, egli sarebbe stato responsabile anche se lo schiavo fosse stato ucciso o fosse morto accidentalmente. Nel caso di mora, la parte e` sempre responsabile.

 

 

II. La conoscenza delle parti circa l'impossibilità  e la questione della loro responsabilità

 

8. Introduzione

 Per quanto concerne la validita` del contratto, non ha generalmente alcuna importanza il fatto che le parti sapessero che l'oggetto dell'obbligazione fosse, fisicamente o giuridicamente, di realizzazione impossibile. Non vi e` alcuna norma in diritto romano che appoggi la validita` di un contratto se l’impossibilita` originaria deriva da motivo riconducibile alle parti. Per esempio: se Gaio promette di trasferire la proprieta` della sua casa di campagna e al momento dell'accordo la casa e` andata in fiamme, ad insaputa delle parti, il contratto non e` valido. Ma il contratto e altresi` invalido qualora Gaio prometta di vendere la prole di una schiava che egli sa essere sterile o di trasferire la proprieta` di una res che egli sa essere extra commercium. Non sarebbe logico applicare le norme relative all'impossibilita` post factum all'impossibilita` originale. Nel primo caso, infatti,  quando l'oggetto diviene impossibile, esiste gia` un rapporto contrattuale (vedi D. 45.1.35).

Nel diritto romano classico, si distingue tra accordi stricti iuris ed accordi bonae fidei[34]. Nel primo caso (per esempio nella stipulatio) le fonti non forniscono una chiara prova della responsabilita` delle parti - contrariamente al secondo caso. Il fatto che questi contratti si basino sulla buona fede permette al giudice di tener conto non solo del rapporto derivante dal contratto stesso (adempimento - o inadempimento), ma anche della condotta delle parti al momento in cui il contratto diviene efficace. Al fine di chiarire l'argomento, esamineremo un certo numero di fonti che trattano in particolar modo della vendita di un uomo libero e della vendita di res sacrae, religiosae, publicae.

 

9.  La vendita di un uomo libero

La vendita di un uomo libero veniva considerata valida qualora l'acquirente non fosse al corrente dello stato dell'uomo a lui venduto. La ragione di cio` viene data da Paolo i9n  D.18.1.5:Paulus, libro quinto ad Sabinum, Quia difficile dinosci potest liber homo a servo[35]. Malgrado il fatto che il passo del giurista determini solo il fondamento logico della norma fissata, e` ragionevole supporre che ogni qualvolta l'acquirente non sia al corrente di tali fatti il contratto non venga considerato valido. Alla fin fine, deve esservi stata qualche difficolta` connessa con il sapere se l'uomo acquistato fosse in effetti uno schiavo; non e` possibile - in ogni caso - riconoscere facilmente se un determinato uomo sia libero o meno. Per esempio: se un uomo abbandona il proprio figlio, l'uomo che lo allevi puo', a tutti gli effetti, trattarlo [il figlio] come uno schiavo e, di conseguenza, renderlo oggetto di obbligazioni. Ciononostante, l'uomo rimane libero dal punto di vista giuridico. Inoltre, il commercio di schiavi era molto sviluppato. Questa situazione era talmente comune che i giuristi avvertirono la necessita` di dare a questo fenomeno una speciale denominazione, liber homo bona fide serviens, e parecchi testi trattano di questo argomento[36]. Lo studioso Haymann ritenne che i testi siano stati interpolati e che questo principio non esistesse durante il periodo classico. Grosso, da parte sua, scrive che e` "possibile" che il principio ci sia pervenuto dopo disaccordi e l'interpolazione dei testi. In ogni caso, egli vede in esso un principio di diritto classico.[37] Anche a mio avviso la norma e` il prodotto di giuristi classici e puo` essere che si siano verificate diverse interpolazioni. Io vedo una prova di cio` nel passo seguente:

 

D.18.1.70, Rufinus, libro octavo regularum, Liberi hominis emptionem contrahi posse plerique extimaverunt, si modo inter ignorantes id fiat. Quod idem placet etiam, si venditor sciat, emptor autem ignoret. Quod si emptor sciens esse emerit, nulla emptio contrahitur[38].

 

Questo passo prova che i giuristi classici hanno trattato il problema, e che vi erano differenti opinioni; se "la maggior parte ha ritenuto che ...", e` chiaro che vi era anche una minoranza che riteneva il contrario. E` difficile dare per scontato che i giuristi giustinianei si siano spinti fino al punto di falsificare un argomento, ed e` ancora piu' difficile pensare che essi - i quali sostenevano il  favor libertatis)- siano stati i primi a concepire questa norma, come ritiene Haymann.I giuristi romani giustificavano la norma relativa alla vendita di un uomo libero con la difficolta` di distinguere tra un uomo libero ed uno schiavo. Ma cio` non e` sufficiente. Abbiamo ricordato il carattere del contratto di compravendita nel periodo classico. Di fronte all'obbligo dell'acquirente - che e` quello di assicurare la "proprieta`" di una somma di danaro al venditore - vi e` l'obbligo del venditore:

 

D.19.4.1. pr., Paulus, libro  trigesimo secundo ad edictum: Sicut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius venditor, ita pretium aliud, aliud merx... Emptor enim, nisi nummos accipientis fecerit, tenetur ex vendito, venditori sufficit ob evictionem se obligare possessionem tradere et purari dolo malo itaque, si evicta res non sit, nihil debet...[39]

 

Ciò vale a dire che il venditore non deve trasferire la proprietà, ma solo il possesso (possessio) dell'oggetto. Il risultato e` che - anche quando si fosse chiarito che l'acquirente non aveva ricevuto la proprieta` dell'oggetto - egli non avrebbe ottenuto il permesso di agire contro il venditore, tranne in  caso di evizione (evictio)[40]. In diritto romano era possibile detenere un uomo libero considerato in buona fede schiavo (Gaio, 2.86), ed era percio` possibile venderlo per mezzo di un contratto di compravendita (emptio); l'acquirente e` protetto, nei confronti del venditore, da un'azione contrattuale, ex empto.[41] Secondo l'Arangio Ruiz si tratta qui di una vendita putativa[42]. Vale la pena ricordare che anche il pretore non accordava ad un uomo che avesse consapevolmente acconsentito ad essere venduto come schiavo, la possibilita` di diventare successivamente libero (vindicatio in libertatem)[43].

Contrariamente a cio`, se l'acquirente sapeva che l'uomo che stava per acquistare era un uomo libero il contratto era nullo.

Consistentemente, la nullita` della stipulatio del dare un uomo libero e` specificamente stabilita. Era impossibile trasferire la proprieta` dello stesso uomo (D. 45.1.103). Nelle Istituzioni di Gaio 3.97, leggiamo:

 

Si id, quod dari stipulamur, tale sit ut dari non possit, inutilis est stipulatio, velut si quis hominem liberum quem servum esse credebat, aut mortuum quem vivum esse credebat, aut locum sacrum vel religiosum quem putabat humani iuris esse, dari stipuletur[44].

 

10. La vendita di una res extra commercium

Il secondo caso che desideriamo trattare e` connesso con il problema della validita` della vendita di una res extra commercium, per esempio: la vendita di una terra ove si trovi una tomba (res religiosa) o un tempio consacrato (res sacra). Nonostante che tali casi fossero meno comuni di quelli della vendita di un uomo libero, essi hanno accentratto l’interesse dei giuristi in misura non trascurabile.

I testi del Digesto contengono contraddizioni interne  che rendono il quadro non chiaro, onde gli studiosi, che erano relativamente concordi  per quanto riguardava la vendita di un uomo libero, sono giunti a diverse conclusioni. Il comune denominatore tra loro e` l'uso, in gran misura, del metodo interpolazionistico allo scopo di adattare i testi  in contraddizione  con le teorie da loro scelte. Generalmente quando ci troviamo in una situazione del genere, si tenta di trovare la chiave in quanto rimane dei testi classici, ed in particolare nelle Istituzioni di Gaio.

La maggior parte degli studiosi partono dal presupposto che, al contrario del caso di un uomo libero, non sia possibile detenere una res extra commercium in buona fede. Tuttavia dal passo delle Istituzioni di Gaio appare il contrario[45].

 

Gaius 2.45-48: 45. Sed aliquando etiamsi maxime quis bona fide alienam rem possideat non tamen illi usucapio procedit, velut si quis rem furtivam aut vi possessam possideat; nam furtivam lex XII tabularum usucapi prohibet, vi possessam lex Iulia et Plautia. 46. Item provincialia praedia usucapionem non recipiunt. 47. (Item olim) mulieris quae in agnatorum tutela erat res mancipi usucapi non poterant,praeterquam si ab ipsa tutore (auctore) traditae essent; id ita lege XII tabularum cautum erat. 48. Item liberos homines et res sacras et religiosas usucapi non posse manifestum est[46].

 

Gaio stabilisce che, anche se qualcuno detiene in estrema buona fede la proprieta` di un altro, non vi e` di fatto usucapio[47] a suo favore (2.45); come esempio, egli spiega che ognuno sa che non vi e` usucapio nei confronti di un uomo libero, di una res sacra o di una res religiosa ed e` inteso che non vi possa essere un proprietario di un uomo libero. Se cosi` fosse, cioe` se uomini liberi potessero costituire oggetto di proprieta`, quest'uomo diverrebbe uno schiavo, in contraddizione con la norma che stabilisce espressamente i modi  per ridurre in schiavitu`. Questa stessa norma si applica a beni extra commercium, alle res sacrae o religiosae, e nessuno puo' esserne proprietario. Questo e` il primo significato del passo. Tuttavia anche rispetto alla res sacrae  o religiosae esiste la possibilita` di possessio nella stessa misura che abbiamo visto in relazione ad un uomo libero. Altrimenti, non potremmo capire la logica del sostenere che non vi sia possibilita` di ottenere usucapio riguardo a questi beni. Dopo tutto, usucapio senza  possessio sarebbe inconcepibile! La norma appare anche in un altro passo del Digesto

 

D.41.3.9, Gaius, libro quarto ad edictum provinciale, Usucapionem recipiunt maxime res corporales, exceptis rebus sacris, sanctis publicis populi Romani et civitatium, item liberis hominibus[48].

 

Vediamo di nuovo che cio` di cui si parla e` l'impossibilita` di usucapio di una res extra commercium e di uomini liberi.

Al fine di comprendere adeguatamente quanto sta dietro il testo dobbiamo ricordare che, nel diritto romano classico, il titolo bona fide possessor definisce due diverse forme di comportamento: una piu' generale e l'altra piu' limitata.

Un bona fide possessor e`, generalmente un uomo che non sa che, detenendo un bene, lede il vero proprietario dello stesso. Nel caso di perdita accidentale del bene, il possessore non avra` alcuna difesa. In un’interpretazione piu' ristretta, un bona fide possessor e` un uomo che risponde a tutti i requisiti per pervenire all'usucapio del bene; e cioe` per divenire a tempo debito il vero proprietario. Oltre alla buona fede, sono qui richieste iusta causa e l'assenza di vizi. Per la difesa del possesso era concessa a questo possessore la actio publiciana, sia nel caso di perdita dell'oggetto, che contro i proprietari. Dai due passi di Gaio - nelle Istituzioni e nel Digesto - possiamo concludere che, sia nel caso dell'uomo libero[49] che in quello della res extra commercium, ci troviamo nel primo e piu' generale ambito del bona fide possessor. Egli non puo' acquisire la proprieta` sull'uomo o sul bene.

Dobbiamo occuparci di un altro passo:

 

D.41.2.30.1, Paulus, libro quinto decimo ad Sabinum, Possessionem amittimus multis modis, veluti si mortuum in eum locum intulimus, quem possidebamus: namque locum religiosum aut sacrum non possidere, etsi contemnamus religionem et pro privato eum teneamus, sicut hominem liberum[50].

 

Nel suddetto passo si tratta dell'impossibilita` di possedere un luogo religioso se il possessore lo detenga non in buona fede. Un uomo non religioso non puo' sostenere di non essere credente e di volere, percio`, possedere il luogo in cui egli stesso ha seppellito un morto. Seppellendolo,  egli ha automaticamente perso il possesso del luogo (il quale e`divenuto "religioso"). Non si puo' qui sostenere che vi sia buona fede, e che l'intenzione del possessore non sia rilevante: chi possegga in buona fede una res extra commercium o un uomo libero, perde il possesso su di essi non appena venga a conoscenza della natura del bene o al momento in cui lo "schiavo" venga riconosciuto come uomo libero - in contraddizione alla norma mala fides superveniens non nocet che si applica normalmente in casi di possessio sulla via dell' usucapio[51].

Alla luce di questi fatti, procediamo ad un ulteriore esame delle fonti del Digesto che trattano della vendita di res extra commercium[52]. Non molto puo' venir appreso da D.11.7.8.1[53] dato che esso sembra essere interamente interpolato. Da un lato, vi sono parecchi vizi puramente formali; dall'altro, anche da un punto di vista sostanziale, in nessuno altro testo viene fatta menzione della actio in  factum relativa alla vendita di res religiosae, e vi sono stati studiosi che hanno collegato il passo al caso della sconsacrazione di una tomba da parte di un acquirente in buona fede[54]. Personalmente sono d'accordo con Peter Stein: "La nostra conclusione, circa il D.11.7.8.1, e` percio` che in diritto classico non era specificatamente contemplata un'azione dell'acquirente contro il venditore. I compilatori hanno erroneamente interpretato la actio in factum come azione a vantaggio dell'acquirente, hanno facilitato il riferimento alla frode, ed hanno aggiunto la parte da quae actio alla fine"[55].

Un importante passo per il nostro argomento è

 

D.18.1.62.1, Modestinus, libro quinto regularum, Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel publica pro privatis comparavit, licet emptio non teneat, ex empto tamen adversus venditorem experietur,ut consequatur,quod interfuit eius,ne deciperetur[56].

 

Da un lato, il testo stabilisce che la compravendita e` invalida. Dall'altro, concede un'azione contrattuale contro il venditore, e parecchi hanno avvertito una contraddizione interna: se non vi e` contratto, non puo' esservi azione contrattuale. Il testo ci dimostra che i giuristi difendevano costantemente l'acquirente in buona fede che non conosceva lo stato giuridico della res [57]; in tal caso i giuristi classici gli concedevano un'azione contrattuale. La frase licet emptio non teneat e` stata probabilmente interpolata dai giuristi giustinianei[58]; la loro intenzione era il fatto che la compravendita non poteva in nessun modo avere il normale risultato, il trasferimento di proprieta`.

Anche in relazione alla vendita di res extra commercium, cosi` come nella vendita di un uomo libero, possiamo quindi arrivare alla conclusione che la vendita sia valida solo se l'acquirente non fosse stato a conoscenza dello stato giuridico della res. Abbiamo di fronte un caso eccezionale: si potrebbe forse pensare, in via di principio (e` cio` e` valido anche per la vendita di un uomo libero), che il contratto non sia valido anche nel caso in cui l'acquirente non fosse a conoscenza. Diversamente, non sarebbe possibile capire in che modo la vendita di un uomo libero, quando le parti sono a conoscenza della sua condizione, causi la nullita` del contratto. La validita` del contratto, in questo caso, si discosta dalla norma che determina la nullita` del contratto in ogni altro caso[59].

Non e` necessario dire che la stipulatio di dare res extra commercium non e`valida; il passo di Gaio (3.97) precedentemente riportato e` molto chiaro[60]. Abbiamo di fronte un caso di impossibilita` giuridica dell'oggetto dell'obbligazione.   

 

 

III. La culpa in contrahendo alla luce del diritto romano

 

11. La teoria della culpa in contrahendo di Jhering.

I dati fin qui esaminati ci hanno permesso di trattare dell'estensione della responsabilita` che il diritto romano impone alla parte la quale – con consapevolezza o senza - abbia fatto si che il contrato fosse nullo.

Nel 1861 Rudolph Von Jhering creo` la teoria della culpa in contrahendo (o colpa nella formazione di un contratto)[61]. Nella sua ricerca, Jhering tratta esplicitamente del diritto romano, allora in vigore in Germania, e le fonti romane sono per lui il punto di partenza; ciononostante molti studi moderni ignorano completamente la prospettiva romana[62].

La questione si pone quando un uomo abbia supposto - e, in base alle circostanze, egli era in diritto di supporre - che esistesse un contratto. Facendo affidamento su questa supposizione, egli verso` denaro proprio, o non si interesso` alla possibilita` di concludere altri contratti, o respinse tali possibilita`, e in conseguenza di cio` ha subito un danno o perse un guadagno sicuro. Qual`e` il suo diritto in questo caso? E` il diritto pronto ad intervenire in suo aiuto, o tutte le vie gli sono bloccate? Il diritto tedesco non concedeva alcun rimedio, e, invero, tale situazione era gia` sembrata ingiusta a Richelmann[63]. Jhering giunse alla conclusione che se sia stato formato un contratto invalido, e se una delle parti avrebbe dovuto esserne a conoscenza, o se essa avrebbe potuto prevenire l'invalidita` del contratto[64], la controparte ha il diritto di chiedere un risarcimento per il danno a lui causato dalla mancata formazione del contratto, fino all'ammontare dell'interesse negativo[65].

Secondo la teoria di Jhering, un certo numero di cose sono tipiche della responsabilita` nella formazione di un contratto:

1. Si tratta della responsabilita` contrattuale e le azioni che ne derivano sono contrattuali. Un uomo che tratti con un altro con lo scopo di formare un contratto, entra con cio` nell'ambito contrattuale, e i suoi obblighi saranno positivi, e non solo negativi. A differenza dell'ambito non - contrattuale, nel quale gli obblighi sono negativi per natura (non violare la proprietà di…,  non disturbare il privilegio di...)[66].

2. Si tratta qui della responsabilita` per negligenza. La parte che viene a formare un rapporto contrattuale deve accertarsi che esistano di fatto le condizioni necessarie per la formazione di un contratto, o deve crearle qualora dipenda da lui. In questo contesto, Jhering preferiva parlare di colpa nella trattativa contrattuale (culpa in contrahendo). Talvolta, Jhering ipotizza una presunzione di negligenza[67]. Al fine di determinare tale responsabilita` per negligenza nella trattativa (culpa in contrahendo) e` necessario che la nullita` del contratto derivi, tra l'altro da:

a. l'impossibilita` giuridica dell'oggetto dell'obbligazione. Gli esempi forniti da Jhering sono la vendita di un uomo libero o di una res extra commercium.

b. l’impossibilita` fisica dell’oggetto dell’obbligazione. Per esempio la vendita di un’eredità o di un credito inesistente[68].

La teoria di Jhering ha influenzato - in misura notevole - il diritto tedesco [69] in particolare, e quello continentale in generale; oggi, un certo numero di codici, compreso il B.G.B. dopo la riforma del dirito delle obbligazioni del 1 gennaio 2002[70], stabiliscono espressamente la responsabilita` al momento della formazione del contratto.

Sia quella che sia la nostra idea sull’esame di Jhering delle fonti romane, dobbiamo iconoscere che egli ha ben compreso lo spirito del diritto romano[71], e che ancor oggi, nessuno studio serio sulla responsabilita` in contrahendo puo' prescindere dalla sua opinione[72].

Dall’esame delle fonti romane che abbiamo svolto in precedenza si puo' concludere che: 1. in diritto romano vi e` responsabilita` nella formazione del contratto e che tale responsabilita` viene considerata per se` stessa contrattuale. Per dedurre cio` e` sufficiente il fatto che i giuristi romani concedano in questi casi un'azione contrattuale. Secondo Jhering, il completamento di un contratto determina l'obbligo di esecuzione o, qualora non  fosse possibile, il risarcimento. Il termine "nullita`del contratto" si riferisce all'impedimento delle normali conseguenze di un contratto, ma non di qualsiasi conseguenza[73].

2. Abbiamo visto che la vendita di un uomo libero o di una res extra commercium e` valida quando l'acquirente abbia dato in buona fede il suo consenso all'accordo. Di conseguenza, in questi casi, non e` possibile parlare di responsabilita` nella formazione di un contratto, la quale viene considerata precontrattuale, ma di responsabilita` contrattuale. Si sarebbe potuto parlare di responsabilita` nella formazione di un contratto rispetto alla stipulatio di dare tali beni, ma nelle fonti romane non vi e` alcun accenno a questo.

Anche parlando di impossibilita` fisica possiamo distinguere tra un contratto di vendita ed una stipulatio; la base di questa distinzione e` differente da quella del caso precedente: la`, nel caso di impossibilita` giuridica, abbiamo fatto distinzione tra impossibilita` di trasferimento della possessio (quando si tratti di emptio-venditio), ed impossibilita` di trasferimento della proprieta` (nella stipulatio di dare). Qui, nel caso di impossibilita` fisica, la distinzione deriva dalla differenza di procedura. Nel caso di emptio-venditio, sia l'azione che il diritto sono fondati sulla actio bonae fidei. Nel caso di stipulatio - d'altro lato - l'azione ed il diritto sono basati esclusivamente sullo strictum ius. Le conseguenze che ne derivano sono estremamente importanti: la parte che tacque, pur essendo a conoscenza dell'inesistenza fisica dell'oggetto del contratto, sara` esente da responsabilita` nel caso di una stipulatio, basata appuntosullo strictum ius;  d'altro lato, in una emptio-venditio, dal momento che il giudice e` autorizzato a tener conto della buona fede delle parti, essa sara` responsabile per un tale silenzio. Tale responsabilita` e` limitata al danno causato dall'invalidita` del contratto (interesse negativo): gli esempi portati nelle fonti sono la vendita di un bene concreto, il credito e l'eredità[74].

Da quanto detto, si puo' concludere che la norma secondo la quale l'impossibilita` dell'oggetto causa la nullita` del contratto (e, di conseguenza anche del contratto di vendita) rimane valida. Ciononostante, la frode del venditore che tenti di ingannare l'acquirente inconsapevole, ha come conseguenza non solo la restituzione del denaro ricevuto, ma anche un'azione di risarcimento dei danni. A tal fine, e` possibile avvalersi dell'azione contrattuale (actio empti).

Nel diritto romano classico e`, percio`, possibile parlare di dolus in contrahendo, di frode al momento della formazione del contratto, e non propriamente di culpa in contrahendo:[75] Era questa una soluzione piu' soggettiva del problema (dal momento che il dolus ha, ovviamente, una connotazione soggettiva). La soluzione proposta da Jhering, quella oggettiva, e` senz’altro piu' moderna, ed e`, a nostro parere, la soluzione giusta per i nostri tempi.

Non vi e` un principio generale in tema di responsabilita` nella formazione di contratto. Questa responsabilita` deriva dal principio di bona fides su cui si basa un contratto di compravendita. Le fonti romane non fanno cenno se sia possibile applicare le stesse norme anche ad altri contratti basati sulla buona fede[76].

 

12. La teoria di Heldrich e la sua confutazione.

Come e` possibile immaginare, parecchi studi si sono occupati, dopo la ricerca di Jhering, della teoria della responsabilita` nella fase della formazione del contratto[77]. E` chiaro che non e` questo il luogo per trattare ognuno di questi tentativi[78], ma mi sembra opportuno ricordare in particolare il tentativo di Heldrich[79], dal momento che un certo numero di sue asserzioni, nella discussione relativa alla responsabilita` al momento della formazione del contratto nel diritto romano classico, vengono sostenute anche oggi da alcuni studiosi di diritto moderno.

Heldrich sostenne che, nel diritto classico, nei confronti della parte che voleva ingannare l'altra, veniva concessa solamente la actio doli. Sarebbero stati i giuristi giustinianei che avrebber interpolato tutti i testi che facevano menzione della actio doli e introdussero, in sua vece, l' azione contrattuale per punire sia per la frode, sia per la negligenza nella conclusione del contratto. Se, da un lato, i giuristi bizantini concessero maggior protezione alla parte lesa, dall'altro, secondo Heldrich, la nuova soluzione non ebbe successo da un punto di vista dogmatico. Essi concedono un'azione contrattuale dove, essendo il contratto nullo, non vi e` contratto:

 

licet emptio non teneat, ex empto tamen adversus venditorem experietur ex empto.

 

Heldrich vuole trovare una prova ulteriore a favore della sua teoria in un passo di Cicerone nel De officiis: esso tratta di un patrizio romano, Gaio, che voleva acquistare una villa a Siracusa, in Sicilia, per invitare amici e vivere in pace - lontano da persone fastidiose. Un banchiere di Siracusa di nome Pizio disse a Gaio di non aver ville in vendita, ma di volerlo invitare nella sua villa e gli chiese di sentirsi come a casa sua. Egli lo invito` anche l'indomani a cena e Gaio accetto` l'invito. Il banchiere, che era molto noto in citta`, invito` tutti i pescatori della zona a venire l'indomani a pescare proprio davanti alla propria villa, e diede loro istruzioni. All'ora fissata Gaio giunse a casa di Pizio. La cena fu regale. Davanti agli occhi dei commensali vi era un gran numero di barche da pesca, ed ogni pescatore gettava i propri pesci ai piedi di Pizio. Gaio chiese da dove venissero tutti quei pesci e quelle barche e Pizio rispose: “Perche` meravigliarsi? Tutti i pesci di Siracusa si trovano in questo posto; ognuno viene qui per prendere acqua. I pescatori non potrebbero vivere senza questa villa." Gaio rimase tentato e chiese di tutto cuore di acquistare la  villa. Pizio dapprima si rifiuto`, ed infine accetto`. Gaio compro` la villa provvista di tutto il mobilio, ed acconsenti` a pagare il prezzo richiesto. Il contratto venne concluso in maniera solenne: nomina facit, negotium conficit. Il giorno dopo, Gaio invito` i suoi amici, ma ahime’ non si vide nessuna barca. Egli chiese alla gente del posto  se - per caso - fosse quello un giorno di vacanza per i pescatori,  ma essi dissero che di solito non si vedeva alcun pescatore nella zona, ed erano percio` meravigliati di quanto era accaduto il giorno prima. Gaio era pieno d'ira, "ma cosa fare? Il mio collega ed amico Gaio Aquilio non aveva ancora emanato le regole contro la frode" (formulas de dolo malo): fin qui le parole di Cicerone. Heldrich ritiene, come abbiamo accennato, che ci troviamo di fronte alla prova lampante che l'unica azione in questi casi fosse quella della actio doli. Altrimenti, come mai Gaio non poteva trovare altra via per agire contro il banchiere fraudolento?

Ma, probabilmente, le cose non stanno cosi`: abbiamo di fronte un caso di transcriptio a re in personam, per mezzo della quale Gaio diviene parte vincolata di un’obbligazione formale, solenne, non piu` dipendente dalle ragioni del contratto.[80]

Da qui, e` chiaro che l`unica soluzione avrebbe potuto essere la concessione di una actio doli, [81] la quale veniva concessa solo in via secondaria, quando non vi fosse alcun altro rimedio possibile.[82]

Come abbiamo gia` detto anche noi  non accettiamo la teoria di Heldrich[83]. Non vi e` alcun testo che appoggi la concessione della actio doli. Ciononostante, abbiamo fatto riferimento a questa teoria non solo per l’importanza dei suoi sostenitori[84], ma  anche perchè  ancor oggi  si sentono argomenti simili a quelli sostenuti da Heldrich:- “Se non vi e` contratto non vi e` neppure una responsabilita` contrattuale[85]”.

Si puo`dire che la teoria di Jhering, che riconosce determinate conseguenze derivanti da un contratto nullo, corrisponde alle fonti romane, ed e` stata alla base di sviluppi nel diritto moderno - sviluppi che a noi sembrano desiderabili.

Non fu la mancanza di possibilita` o l’assenza di strumenti adatti nel diritto romano classico che causo` l’uso dell’azione contrattuale, ma piuttosto una chiara decisione dei giuristi - i quali videro non solo i vantaggi pratici, ma anche la giustificazione dogmatica della soluzione. Cio` spiega la portata dell’influenza del diritto romano su quello moderno anche in questo campo[86]; come è noto il Codice Civile tedesco, B.G.B. ha adottato prima il principio generale di esecuzione contratuale in buona fede (Art. 242) ed ora, con l’entrata in vigore della Riforma del diritto delle obbligazioni, il primo gennaio 2002, ha accolto espressamente il principio della culpa in contrahendo, che è alla base dell’articolo 1337 del Codice Civile italiano e dell’art. 12 della legge israeliana sui Contratti (Parte generale), 1973[87].

 

 

А. М. РАБЕЛЛО

 

РОМАНИСТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТЕОРИИ CULPA IN CONTRAHENDO Р. ФОН ИЕРИНГА

 

РЕЗЮМЕ

Доктрина culpa in contrahendo появилась в 1861 г. после появления статьи  Р. фон Иеринга на эту тему. В свою очередь доктрина Иеринга базировалась на источниках римского права, хотя у римских юристов нельзя найти выражение culpa in contrahendo. По мнению Иеринга, если был заключен недействительный договор, и если одна из сторон должна была знать о его недействительности или могла предотвратить ее, контрагент имеет право требовать возмещения своего ущерба, вызванного недействительностью договора, в размере заключающем негативный интерес, то есть те реальный ущерб и упущенную выгоду, которые связаны с самим вступлением в процесс заключения договора, и обоснованными надеждами на его действительность, но не ту выгоду, которая вытекала из самого этого договора и которая была упущена из-за его недействительности. Это требование контрагента является договорным, так что ничтожный договор хотя и не порождает тех последствий, на которые направлено волеизъявление сторон, однако он порождает иные последствия (договорная ответственность), поэтому понятие “ничтожности договора” относится лишь к несуществованию его нормальных типичных последствий, а не любых юридических последствий.

Автор статьи отмечает, что эти идеи Иеринга повлияли и на современную догматику.

По мнению автора, можно сказать, что теория Р. Иеринга, которая признает определенные юридические последствия ничтожного договора, соответствует римским источникам, и именно она стала базой для развития в том же направлении современной доктрины, и это развитие можно только приветствовать. Если ранее BGB признавало только общий принцип добросовестности в исполнении договорных обязательств, то после реформы с 01.01.2002 г. оно открыто восприняло доктрину culpa in contrahendo, которая лежит в основе и ст.  1337 ГК Италии, и ст. 12 Израильского закона о Контрактах (Общая часть) 1973. 

С другой стороны, эта теория представляет собой некоторую модернизацию римских источников, поскольку они объективно дают основания говорить о dolus in contrahendo, но не о culpa in contrahendo.

 

 



[1]  Su Jhering si veda in generale: W. Wertenbruch,  Versuch einer krischen Analyse der Rechtslehre Rudolph von Jherings, Berlin, 1955; M. Smith,  A General view of European Legal History and other papers,  New York,1967; S.P. Turner, Max Weber: the layer and  social thinker, Hans, s.d.; F. Wieacker, Rudolph von Jhering, Stuttgart, 1968; Goettinger Symposion zur 150. Wiederker des Geburtstages von Rudolph von Jhering, Vandenhoeck & Ruprecht, Goettingen, 1968-1970; M. Fromont & A. Rieg, Introduction au Droit Allemand, Paris 1977; F. Von Schwind, "Osservazioni storiche e comparative nella formazione del sistema giuridico moderno" in La formazione storica del diritto moderno in Europa, Firenze, 1977, vol. I pp. 13 ss.; M. Losano-E. Bonazzi, Bibliografie di Jhering e Gerber, Milano 1978; E. Paresce, "Jhering" VIII NNDI, pp. 151 ss. ; Carteggio Jhering-Gerber, Milano, (1849-1872), Milano, 1977; W. Pleister, Persoenlichkeit, Wille und Freiheit im Werke Jherings, Ebelsach, 1982;  O. G. Robinson, T.D. Fergus e W.M. Gordon, An Introduction to European Legal History, Abingdon, 1985; A. Gomitsaris,  Theorie der Rechtsnormen bei  Rudolph von Jhering: eine Untersuchungh der  Grundlaghen des deutschen Rechtsrealismus, Berlin, 1989.   

[2] E. Paresce, “Savigny”, NNDI, XVI, pp. 663 ss.; V. Frosini, "Scienza giuridica", NNDI, XVI, pp. 695 ss.

[3]  Leipzig, 1852.

[4]  Rudolph von Jhering, Culpa in Contrahendo, Bad Homburg, 1969.

[5]  Wien, 1891.

[6] F.Wieacker, Privatrechtgeschichte, Goettingen, 1967 (Traduzione italiana: Storia del Diritto Privato moderno, vol. II, Milano, 1980, index).

[7]  Cfr. G. Pugliese, "I Pandettisti tra tradizione romanistica e moderne scienze del diritto", in La formazione storica del Diritto moderno in Europa, Firenze, 1977, 1, p.29 ss.

[8]  Si vedano di recente i quattro volumi Il Ruolo della Buona Fede oggettiva nell’esperuienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese a cura di L. Garofalo, Padova, 2003.

[9]  Si veda G. GROSSO: Obbligazioni. Contewnuto e requisiti della prestazione. Obbligazioni alternative e generiche. Terza ed. Torino, 1966.

[10]  La dottrina era divisa rispetto a queste categorie: specialmente Jhering sostenne che non vi fosse necessita` di questo elemento;  altri studiosi, quali Grosso, Voci e Guarino, vedono invece la necessita` di questa caratteristica; confronta le precisazioni di  M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990,pp. 512 ss.

[11]  Sullo sviluppo di questa norma vedi: E. RABEL, Origine de la re`gle 'impossibilium nulla obligatio', in Mélanges Gerardin, 1907, pp.473 ss. (= Gesammelte Aufsaetze, IV, Tuebingen, 1971, pp. 105 ss.); IDEM, Die Unmoeglichkeit der Leistung. Eine kritische Studie zum Buergerlichen Gesetzbuch. Aus roemischem und buergerlichem Recht. Fest. Bekker, 1907, pp. 193 ss.; F. MOMMSEN, Die Unmoeglichkeit der Leistung im ihrem Einfluss auf obligatorische Verhaltnisse. Beitrage zum Obligationenrecht, vol I, Braunschweig, 1854; G. GROSSO, Obbligazioni. Contenuto e requisiti op. cit. pp. 37 ss.; P. VOCI, Le Obbligazioni Romane, Milano, 1969, pp. 166 ss.; M. KASER, Das Roemische Privatrecht, Muenchen, 1971, pp. 485 s., 489 s.; A. GUARINO, Diritto Privato Romano, 4, Napoli, 1970, p. 844; R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations, Cape Town, 1990, p.194: “Impossibilium nulla obligatio est. Nessuno puo’ promettere cio` che non e` possibile, vale a dire fornire un certo grado di custodia che escluda un danno, per esempio, causato da un terremoto” (nostra traduzione). Vedi soprattutto pp. 686 ss.   Su questa norma durante il Medioevo vedi: R. FEENSTRA, Impossibilitas e Clausula rebus sic stantibus. Alcuni aspetti dei contratti nella storia giuridica continentale fino a Grotius, in Daube Noster. Essays in Legal History for D. Daube, Edinburgh, 1974, pp. 77 ss.  Per alcuni commenti comparatistici vedi: E. BETTI, Droit Civil Comparé des Obligations, Université du Caire, 1957-58, pp. 41 ss.

[12]  F. STELLA MARANCA, Intorno ai frammenti di Celso, Roma, 1915, p. 38, n. 73; M. BRETONE, Note minime su Celsus filius, in  Labeo,9, 1963, pp.331 ss.

[13]  Vedi D. 18.1.28 : Rem alienam distrahere quem posse nulla dubitatio est: nam emptio est et venditio: sed res emptori auferri potest. Sul passo, ritenuto interpolato da Beseler; vedi D. DAUBE, Generalisation in D. 18.1 de contrahenda emptione, in Studi in onore di V. ARANGIO RUIZ, pp. 186 ss.: anche secondo questi studiosi, un contratto di vendita di beni che appartengano ad un altro e` pero` valido: su questo punto vedi V. ARANGIO RUIZ, La compravendita in diritto romano, Napoli, 1956, p. 134. Va notato che la terminologia impossibilita` assoluta e relativa non e` corretta. Vedi anche R. ZIMMERMANN, Obligations  cit., p.241.

[14]  Vedi la sentenza della corte di Parigi (4.7.1865) in DALLOZ, Recueil periodique et critique, 1865, 2, p. 201; sull'impossibilita` soggettiva e oggettiva in diritto romano vedi F. PASTORI, Profilo storico e dogmatico dell'obbligazione romana, Milano 1951, pp. 171 ss.; 179s.;  R. ZIMMERMANN, Obligations,  cit.

[15]  Sul Legatum, v. A.BERGER, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, 1953, p. 539.

[16]  C. FERRINI, Manuale di Pandette, 4, Milano, 1953, p.448, nota 2: “non e` pero` nulla la compravendita di credito inesistente (fr. 4 e 5 D. 18, 4). La ragione e` che il conferire un diritto di credito inesistente non e` impossibile, come l'attribuire il possesso o la proprieta` di cose inesistenti; infatti il credito che non esiste potrebbe venir costituito e trasmesso al compratore. E` nullo invece il legato di credito inesistente, poiche un credito del testatore verso il terzo non puo essere costituito dall'erede (fr. 75 #1, 2 D.30)”.

[17]  Vedi i passi nelle Istituzioni di Gaio, III,97a e 98:  97 a. Analogamente se uno stipuli una cosa che non può essere in natura, ad esempio un ippocentauro, ugualmente la stipulazione è inutile. 98. E cosi` se uno stipuli sotto una condizione che non puo` esistere, ad esempio se avro` toccato il cielo col dito, la stipulazione e` inutile. Ma un legato lasciato sotto condizione impossibile I nostri maestri reputano che sia dovuto come se fosse lasciato senza condizione; gli autori dell’opposta scuola considerano invece il legato non meno inutile della stipulazione. E certo e` difficile dare una ragione idonea della diversita`.  (trad. E. Nardi).

[18]  Istituzioni di Gaio 3,97.Va notato che, secondo un certo numero di fonti, sembrerebbe esistere la possibilita` di trasferire la proprieta` di una res religiosa (come le pietre tombali): la contraddizione e` spiegata da F. DE VISSHER nel suo Le droit de tombeaux romains, Milano, 1963, p. 72: L'inalienabilité des tombeaux se reduit donc à un simple corollaire de la fonction indelebilement sepulcrale du tombeau”: di conseguenza vendite o donazioni che rispettino il carattere particolare dei luoghi sarebbero valide.

[19]  F. VASSALLI, Miscellanea di Diritto Romano, I, La vendita dell'eredita` e la dottrina dell'emptio spei, in Annali Perugia, 1913, pp. 267 ss. (=Studi Giuridici, 3, 1, 1960, pp. 366 ss.); F. DE VISSCHER, La vente des choses futures et la theorie du risque contractuel, Bruxelles, 1914 (non vidi); V. ARANGIO-RUIZ, Compravendita, cit. pp. 117 ss.; U. BRASIELLO, Emptio rei speratae ed emptio spei, in NNDI, VI, 1960, p. 519.

[20]  Su questo vedi R.ZIMMERMANN,  Obligations, cit., p. 240, 246, 730.

[21]  F. VASSALLI, Dies vel condicio. Lineamenti della dottrina romana della condizione, in BIDR 27, 1915, pp.92 ss. (=Studi Giuridici, 1, 1960, pp. 223 ss.). Anche secondo R. ZIMMERMANN (ivi, p.246), e M. TALAMANCA, op. cit., p. 585 questa vendita  veniva configurata come condizionale.

[22]  Vedi V. ARANGIO RUIZ, La compravendita in Diritto Romano, Napoli, 1956, p.118, s.5;.

[23]  Nonostante l'aspra critica da parte di vari studiosi, noi siamo propensi a ritenere l'ultimo esempio come classico, vedendo come interpolato solo la fine del passo. Questo in conformita` al Vassalli:  vedi la rassegna delle fonti e della letteratura in V. ARANGIO RUIZ, op. cit., p. 120. F. SCHULZ, The Classical Roman Law, Oxford, 1951, scrive:  “L'ardita idea di una emptio spei...”: Noi non vediamo l'idea come 'ardita', e non siamo percio` d'accordo con C. Longo, il quale ritiene che ci troviamo di fronte ad  una anomalia che va ignorata nel descrivere il regime della vendita, e che cio` e` conseguenza del fatto che il contratto sara` valido e vincolerà l'acquirente anche quando risulti non esservi l'oggetto. Come abbiamo gia` ricordato, l'oggetto del contratto non e` un oggetto fisico, ma e` piuttosto  l’aspettativa stessa; e,come mette in evidenza Arangio Ruiz, op.cit. p.127.

[24]  Sul tema nel suo complesso vedi ARANGIO RUIZ, op. cit., p. 121.

[25]  Il problema della vendita di beni futuri viene discusso anche in diritto ebraico. Nella Tosefta Nedarim 6, 7, e nel Talmud babilonese (Baba Metzia`, 15a) e` stato sostenuto che se uno dice: “Quello che la mia rete portera` su, ti e` venduto, [e` come se] egli [non abbia] detto nulla . Vedi S. LIEBERMAN, Tosefta Kifshutah, parte VII, New York 5727-1967, p.488 ss.). I Saggi sono stati divisi sul significato del detto  Quello che la mia rete portera` su oggi ti e` venduto, ed infine venne deciso per la validita` di tale vendita, per permettere loro di vivere (cioe` per ragioni commerciali), in conformita` dell'opinione di Rabbi Yohanan. In Baba Metzia, 32b e Kidushin 62b, appare anche l'opinione di Rabbi Meir: una persona puo' dare qualcosa che non sia ancora venuta al mondo, se la cosa e` soggetta a nascere, come i frutti dell'albero. Per una trattazione ampliata relativa a qualcosa che non sia ancora venuta al mondo vedi The Encyclopedia Talmudica, VI, p. 30 s. [in ebraico]. Vedi anche A. GULACK, The Fundaments of Jewish Law, vol. I, p. 90 e II, p. 60 [in ebr.]; B. COHEN, Jewish and Roman Law. A Comparative study, 2 vols., New York, 1966, p. 573 s.; H. GANOZAN Talmudic controls on the purchase of futures, in Jewish Quarterly Review, 64 (1973-74), pp.48 ss.

[26]  Il passo preso dalle Istituzioni di Giustiniano (3.19.2) recita come segue: “Lo stesso criterio si applica se uno stipuli una cosa sacra o religiosa, che credeva di diritto umano; o una cosa pubblica, stabilmente destinata a servizio del popolo, come una piazza o un teatro; o un uomo libero che credeva servo; o una cosa di cui egli non poteva disporre; o una cosa di sua proprieta`. Nè la stipulazione restera` in sospeso perche` la cosa pubblica potrebbe divenire privata, il libero diventar servo, lo stipulante acquisire la disponibilita` della cosa, e la cosa cessare di essere dello stipulante: essa e` invece senz’altro invalida. Se, per contro, la cosa che all’inizio era stata validamente dedotta in stipulazione, si sia poi, non per fatto del promittente venuta a trovare in una di quelle situazioni che sopra abbiamo detto, la stipulazione si estingue. Nemmeno subito all’inizio varra` una stipulazione come questa, e simili prometti di dare Lucio Tizio quando sara` servo?: in quanto le cose per loro natura sottratte al nostro dominio non possono in alcun modo essere dedotte in obbligazione.” (trad. NARDI). Sul passo si veda G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p.48 ss. R. ZIMMERMANN, Obligations, cit., p. 687.

[27]  Circa la responsabilita`, vorremmo sottolineare che specialmente per quanto concerne i bonae fidei iudicia, l'accusa puo' richiedere sanzioni legali (D. 18.1.57 (interpolato), D. 18.1.2.24).

[28]  G. GROSSO, Obbligazioni  cit., p. 50.

[29]  Vedi: B.BIONDI, Reminiscenze ed esperienze romanistiche in tema di contratto moderno (Sistemazione, Definizione, Requisiti), in  Scritti Messineo,I,1959, pp. 12 ss., pp. 37 ss.

[30]  Il modo di ragionare sembra a BESELER bizantino, in ZSS, 45, 1925, p. 451; personalmente d'accordo con Cannata il quale ritiene che vada attribuito a Paolo almeno il contenuto. In teoria, anche qui si potrebbe parlare di acquisto di qualcosa non ancora esistente, ma come precisato precedentemente, il principio di Impossibilium nulla obligatio est e` divenuto predominante in quanto questione di interesse pubblico, religioso o morale. Vedi V. ARANGIO RUIZ, La compravendita in diritto romano, Napoli, 1956, p.122 nota 1.

[31]  F. PASTORI, Profilo storico cit., pp.173 ss.;Th.MAYER-MALY, Perpetuatio obligationis, in Iura 7, 1956, pp. 7 ss.; E. VOLTERRA, Istituzioni di Diritto Romano, Roma, 1961, p. 627.

[32]  Vedi HARTMANN, Die Obligation: Untersuch. ueb. ihren Zweck u. Bau, 1875, p. 191; E BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1952, p. 378.

[33]  La differenza giuridica tra obbligazione di  dare e quella di facere  viene spiegata da G. GROSSO, Obbligazioni, cit. pp. 11 ss.; v. anche A.M. RABELLO, The Law of Obligations - Selected Topics from Roman Law to the New law of Contracts, Jerusalem 1977, pp.17 ss. [in ebraico]

[34]  Sulla distinzione v. H. ANKUM, Principles of Roman Law absorbed in the New Dutch Civil Code, in A.M. RABELLO (a cura di ), Essays on European Law and Israel, Jerusalem, 1996, pp. 33 ss., 49. Come è noto i contratti basati sulla buona fede nel diritto romano sono: emptio-venditio; locatio- conductio; mandatum;pignus; commodatum; societas  e fiducia.

[35]  BESELER, Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung, 56, 1956, p. 64 sospetta che anche questo passo sia interpolato: egli ritiene che il motivo venne dato da giuristi bizantini. Io non ritengo che tali dubbi siano giustificati; a tal proposito vedi V. ARANGIO RUIZ, Istituzioni di Diritto Romano, 14, Napoli, 1960, p. 130.

[36]  Sui problemi relativi al tema della persone libere che servono in buona fede come schiavi, vedi R. REGGI, Liber homo bona fide serviens. Milano, 1958, con la critica di G. FRANCIOSI, in Labeo 6 (1960) p. 410 s..; di G. FRANCIOSI v. pure Il processo di libertà in diritto romano, Napoli, 1961.

[37]  G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 55 scrive testualmente: “Puo essere che il principio si sia affermato, nel modo in cui e` giunto a noi, attaverso divergenze di opinioni e dispute della giurisprudenza, e che i passi relativi risentano della cancellazione dell'eco di questa ...”.

[38]  Sul D. 18.1.70 vedi R. ZIMMERMANNN, Obligations,  cit., p.242, 691, 694 (con l'esame della dottrina dei pandettisti).

[39]  Sul D. 19.4.1 vedi  R. ZIMMERMANNN, Obligations, cit., p.533.

[40]  V. ARANGIO RUIZ, La  compravendita cit., pp. 149 ss.;A. BERGER, Encyclopedic Dictionary  cit., pp. 452-453, 457.

[41]  Si veda D. 18.1.4-6; 18.1.34.2; 18.1.70; 21.2.39.3; 40.1.3.4.

[42]  La  compravendita cit., p. 130: “Verrebbe fatto di parlare di compravendita putativa.”

[43]  A.BERGER, Encyclopedic Dictionary cit., p.760, 647 s.v. praetor de liberalibus causis.

[44]  “Se cio` che stipuliamo (= ci facciamo promettere) che venga dato sia tale da non potere essere dato, la stipulazione e` inutile, come se uno stipuli che venga dato un uomo libero che credeva servo, un morto che credeva vivo, o un luogo sacro o religioso che riteneva fosse di diritto umano”. (trad. E.Nardi). Su Gaio 3.97 vedi il commentario di DE ZULUETA, The Institutes of Gaius, Part II, p.158; R. ZIMMERMANN, Obligations, cit., p.688.

[45]  P. VOCI, L’errore nel Diritto romano, Milano, 1937; i passi citati infra sono stati esaminati anche da REGGI,op. cit.  ma nel contesto della discussione relativa ad un uomo libero che serve in buona fede

[46]  45. Ma talvolta, anche se uno possiede la cosa altrui con la maggiore buona fede, tuttavia la usucapione non gli decorre; come se uno possiede una cosa rubata od una cosa ottenuta con la violenza; quella rubata, infatti, proibisce di usucapirla la legge delle XII tavole; quella ottenuta con la violenza la legge Giulia (dell’epoca di Cesare?) e la Plauzia (78-63 a.C.). 46. Analogamente non sono passibili di usucapione i fondi provinciali. 47.  E cosi` un tempo non si poteva usucapire le cose mancipi della donna che fosse sotto tutela degli agnati, salvo che fossero state consegnate con l'autorizzazione del tutore; e cio` era stato stabilito dalla legge delle XII  tavole. 48.  E` pure evidente che non si possono usucapire gli uomini liberi, e le cose sacre e religiose. (trad. E.Nardi).

Su Gai 2.45 e 2.47 v. G. FRANCIOSI, Usucapio pro herede. Contributo allo studio dell’antica hereditas, Napoli, 1965, p. 27 nt.64.

[47]  Giustiniano, descivendone lo sviluppo storico, definisce l'usucapio nel modo seguente (Inst. 2, 6, pr.):

Il diritto civile aveva stabilito che chi, in buona fede, da uno che non era proprietario, mentre lui l’aveva creduto tale, avesse comprato, oppure in donazione o per qualche altra giusta causa ricevuto una cosa, in un anno dovunque, se quella era mobile, e in due ma soltanto in suolo italico, se era immobile, la usucapisse onde le proprieta` delle cose non rimanessero incerte.

Questa essendo la norma, perche` gli antichi pensavano che bastassero ai proprietari i detti termini per ricercar le cose loro, noi ci siamo fissati su un miglior partito, in modo che i proprietari non siano troppo presto defraudati delle cose loro ed il beneficio non sia ristretto  ad un determinato luogo. Per cio` abbiamo in proposito promulgato una costituzione [C. 7.31.1 del 531], in cui e` disposto che le cose mobili si usucapiscano in un triennio, e le immobili, invece, attraverso il possesso per lungo tempo, cioe` di dieci anni fra vicini e di venti fra lontani, e che, precedendo una giusta causa di possesso, la proprieta` delle cose si acquisti cosi`, non solo in Italia, ma in ogni terra retta dal nostro imperio (trad. E. Nardi).

[48]  Da un punto di vista metodologico e` interessante comparare questo passo di Gaio nel Digesto con il passo corrispondente nelle Istituzioni di Gaio.

[49]  R. REGGI, Liber homo bona fide serviens, op.cit., pp. 147 ss.

[50]  Su Possessio and Usucapio vedi R. YARON, Reflections on Usucapio, in Tj. 35, 1967, p.1 ss.

[51]  D.41.1.48.1; 41.3.10 (principium); 41.3.15.3

[52]  Non daremo importanza a D. 18.1.4-6; l'interpolazione e` evidente, ed io sono d'accordo con Lenel, Pernice e Scialoia, i quali ritengono che i testi che abbiamo di fronte trattino esclusivamente della vendita di un uomo libero, e in essi viene ricordata una disputa tra i primi giuristi (vedi D. 18.1.70); vedi la bibliografia in STELLA-MARANCA p. 56; V.ARANGIO-RUIZ, La compravendita cit., pp. 131 ss; P. STEIN Fault in the Formation of Contract in Roman and Scots Law, Edinburgh, 1958, pp.63 ss., pp. 76 ss.

[53]  Ciononostante, parecchi studiosi, e tra essi ARANGIO RUIZ, fanno uso di questo testo come base per la teoria della concessione di una actio in factum.

[54]  Come K. HELDRICH K, Das Verschulden beim Vertragsabschluss  im klassischen romischen Recht und in der spateren Rechtsentwicklung, Leipziger Rechtswissenschaftliche Studien, 1924, p. 19, e in una certa misura concorda con lui G. GROSSO, Obbligazioni, cit., p. 59. Cfr. P. STEIN, Fault in the Formation of Contract cit., pp. 68 ss.

[55]  STEIN, Fault in the Formation of Contract cit., p. 75.

[56]  Su D.18.1.62.1 vedi R. ZIMMERMANNN, Obligations cit., p.283 s., 679, 690 ss. A p. 244 vi e` una discussione sulla culpa in contrahendo.

[57]  A mio avviso non vi e` una differenza sostanziale tra il D. 18.1.62.1 (principium) e Inst. Giust. 3,23.5 come sostiene G. GROSSO, Obbligazioni op. cit., p. 58. Si paragoni D. 18.1.62.1 con Inst. Giust. 3.23.5

Luoghi sacri o religiosi, e cosi` luoghi pubblici come una piazza o una basilica, chi lo sa li compra a vuoto; ma chi li abbia comprati come privati o profani, in quanto ingannato dal venditore, avra` l’azione da compera (actio ex empto), benchè non possa aver la cosa, al fine di conseguire il valore dell’interesse che aveva a non essere ingannato. Si applica lo stesso criterio se abbia comprato per servo un uomo libero (trad. E. Nardi).

Su licet obligatio non teneat in diritto moderno vedi: G. TEDESCHI, Negozi giuridici incompatibili, in Archivio Giuridico, 101, 1929, p. 25 (est.)

[58]  A. PERNICE, Labeo. Roemisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit, Band 2, 1895, p.379 nota 2; P. VOCI, L'errore cit. ,pp. 154, 163.

[59]  Anche la compravendita di una proprieta` che appartenga comunque all'acquirente (sua res) e` un caso interessante. Mentre secondo  D. 18.1.16 un tale acquisto non e` valido (suae rei emptio non valet, sive sciens, sive ignorans emi), in un altro passo viene sostenuto che la vendita potrebbe essere valida se le parti avessero voluto trasferire la possessio della proprieta` all'acquirente (D. 18.1.34.4). In  opposizione a S. PEROZZI, il quale sostiene che questo sia un esempio di una norma bizantina (Istituzioni, 2, p. 275 s.1) vedi V.ARANGIO RUIZ, il quale dichiara, a mio avviso a ragione, l'origine classica della norma. Vedi anche D. 18.1.61. JHERING da` una spiegazione originale in Esprit du Droit Romain, IV, pp. 64 ss.;  sul problema nel diritto moderno vedi:  E. BETTI, Teoria generale del Negozio Giuridico, Torino, 1952, p. 378.

[60]  Vedi DE ZULUETA, The Institutes of Gaius, Oxford 1951-53, part II, pp. 158 ss.

[61]  VON JHERING, Culpa in Contrahendo oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht zu Perfektion gelangten Vertragen, in Jahrbuch fuer die Dogmatik des Privat-Rechts, 4, (1861), pp. I-112, (=Gesammelte Aufsatze, 1, Jena, 1881, 327 ss.). Vedi anche l’esame della problematica effettuato da P. VOCI, L'estensione dell'obbligo di risarcire il danno nel diritto Romano classico, in Scr. Beatificazione Ferrini, Milano, II, 1948, pp. 361-383, e P. STEIN, Fault in the Formation of Contract  cit.,.

[62]  Per esempio: M. SMITH, A General View of European Legal History, New York, 1927, pp. 110 ss., 195 ss.; a p.196, s.171 Smith scrive: “Altri casi trattati da Jhering vengono qui omessi, sia perche` sono peculiari del diritto romano ...”.  Per un simile orientamento vedi D.EBAN, Culpa in contrahendo, in Yiunei Mishpat I, 1972 pp. 328 ss. D’altro lato nel mio articolo ‘Contractus Impossibilis’ and ‘Culpa in Contrahendo’ in Roman Law, in Mishpatim, 2, 1970, pp. 488 ss. [in ebraico], ho trattato  per la prima volta la teoria di Jhering in Israele, in particolar modo dal punto di vista del diritto romano, facendo notare l'influenza sulla dotrina e  sulla giurisprudenza moderna. Su questo aspetto  V. anche P. PIOTET, Culpa in contrahendo et responsabilité en droit privé Suisse, Berne, 1963;   R. WELSER, Vertretung ohne Vollmacht: zugleich ein Beitrag zur Lehre der culpa in contrahendo, Wien, 1970; E. SCHMITZ, Dritthaftung aus culpa in copntrahendo,  Berlin, 1980; A.K. POULIADIS, Culpa in contrahendo und Schutz dritter.  Berlin, 1982; D. CARUSO, La culpa in contrahendo. L’esperienza statunitense e quella italiana, Milano, 1993

[63]  RICHELMANN, Der Einfluss der Irrthums auf Vertrage, Hannover, 1837.

[64]  Tra gli esempi di cui fa uso Jhering: un contratto puo' essere invalido perche` una delle parti non aveva la capacita` giuridica di obbligarsi, o perche` e` impossibile eseguire quanto promesso, o perche` la controparte ha commesso un errore giustificabile, errore talmente critico da causare la nullita` del contratto. Un caso raro di errore si verificava quando la dichiarazione d’intenzioni delle parti veniva trasmessa tramite telegrammi: essendo il servizio telegrafico un ente governativo, e il governo non si assumeva la responsabilita`.

[65]  Il termine 'interesse negativo' (negatives Vertragsinteresse) si riferisce all'interesse che aveva una delle parti a non entrare nelle trattative, le quali comportano ad una perdita di tempo e spese; l'interesse contrattuale negativo viene determinato in base alla perdita di proprieta` che si sarebbe potuto evitare qualora egli non avesse fatto affidamento suo contratto o sulla trattativa (damnum emergens), e in base al profitto conseguentemente negatogli (lucrum cessans), per esempio, perche` avrebbe potuto venderlo ad altri, o avrebbe potuto acquistare lo stesso oggetto da altri in un momento adatto. D.18.62.1 id quod interest contractum initum non fuisse; quod interfuit emptoris ne deciperetur. Parlando di interessi negativi, ci si riferisce quindi al danno che viene causato perche` vi e` stata una trattativa o perche` e` stato concluso un contratto invalido (vedi  STEIN, Fault in the Formation of Contract cit., p. 22). In contrapposizione all'interesse negativo vi e` l'interesse contrattuale positivo (Erfuellungsinteresse), il quale consiste nell'interesse all'esecuzione del contratto: e` cioe` il vantaggio che una parte potrebbe ottenere qualora il contratto venisse eseguito (per esempio l'acquirente avrebbe potuto vendere con profitto; le conseguenze del danno avrebbero potuto venir trasferite su una societa` assicuratrice, ecc....). In tal caso, il danno deriva dal fatto che il contratto e` privo delle proprie conseguenze giuridiche, nonostante sia un contratto valido. La distinzione tra questi due casi e` chiara. Un esempio puo` servire a spiegare la norma: Giovanni concorda la vendita di cento tavole a Giacomo per 50,000 EURO. In base alle condizioni del mercato, Giacomo puo' aspettarsi di vendere le tavole per 75,000 EURO. Facendo affidamento sulla promessa di Giovanni, Giacomo affitta un magazzino per immagazzinare le tavole per il periodo di un mese, pagando per esso 2,000 EURO. Qualora Giovanni fosse obbligato a pagare l'interesse positivo, egli dovrebbe pagare a Giacomo 23,000 EURO (75,000-50,000-2,000); se fosse obbligato a pagare l'interesse negativo, egli dovrebbe pagare 2,000 EURO e cioe` il prezzo per il magazzino e per ogni altro costo di questo tipo. Su questa distinzione vedi: G. TEDESCHI, Negozi giuridici incompatibili, cit. pp. 27 ss. (estratto). Va notato che e` uso includere  nell'interesse negativo solo il damnum emergens: vedi, per esempio: E.J.COHEN, Manual of German Law, vol. I, London, 1968, pp.82. 106. (Cohen non ricorda il lucrum cessans); al contrario, altri studiosi includono nell' interesse negativo il lucrum cessans, per esempio: A.TRABUCCHI, Istituzioni di Diritto Civile, 12, Padova, 1960, pp. 540, 637s. Di fatto, la distinzione tra damnum emergens e lucrum cessans, nonostante venga considerata abituale (per la distinzione in diritto romano vedi W. BUCKLAND, A Textbook of Roman Law, 3 (ed.by P. Stein), 1963, p. 558; A. BERGER, Enc. Dictionary cit., p. 424; K.H. BELOW, Die Haftung fuer lucrum cessans in Roemischen Recht, Muenchen, 1964, e` stata oggetto di forte critica. Vedi in particolar modo le analisi di G. TEDESCHI, Il danno e il momento della sua determinazione, in Rivista di diritto Privato, 3, 1933, pp. 254 ss.; IDEM, Il momento della determinazione del danno, in Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, 32, 1934, pp. 239 ss.; IDEM, Recensione di A, De Cupis, Il danno, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2, 1948, pp. 158 ss. Normalmente, si pensa che una persona che distrugga un campo di grano durante la germinazione debba pagare non solo il valore del grano che e` gia` germogliato (damnum emergens), ma anche il ben piu' alto valore del grano che avrebbe potuto crescere - e cioe` il vantaggio che sarebbe stato conseguito nel futuro (lucrum cessans). Tedeschi sostiene che l'argomentazione che, da un lato, vi sia una parziale svalutazione dei beni che la parte danneggiata possiede, e dall'altro un impedimento ad acquisire ulteriori vantaggi, e` vana. Il vero problema e` quello di determinare come valutare il valore del grano mandato in rovina: la valutazione va fatta in base alle possibilita` di ricavare vantaggio dai beni. Questo apprezzamento fa totalmente parte della proprieta` ed e` indivisibile. L'unica differenza che potrebbe sorgere tra casi di danno causato e di profitto impedito, riguarda la maggiore o minore certezza del danno. Comunque, non bisogna dimenticare che, anche nel caso del damnum emergens, il danno e` sempre ipotetico, dipendendo dalla domanda se, ed in che misura (an, quantum), la parte danneggiata avrebbe direttamente o indirettamente fatto uso dei beni, qualora il danno non si fosse verificato. Su questo punto vedi G. TEDESCHI, On the distinction between damnum emergens and lucrum cessans, in Studies in Israeli Law, Jerusalem, 1952 pp. 205 ss [in ebraico].

[66]  Cosi` scrive M. SMITH, A General View of European cit. pp. 198-199, basato su Jhering pp.41 ss.: E` vero che normalmente, nel diritto romano e inglese, non vi e` responsabilita` per negligenza tranne che nei rapporti contrattuali. L'obbligo contrattuale di usare l'adatta cautela non inizia, comunque, con la conclusione del contratto, ma con la sua formazione. Nel contrattare l'obbligo primo e piu' generale si presuppone sia questo: far uso nell'atto stesso della contrattazione del requisito della diligentia. Non solo il puro rapporto contrattuale esistente deve venir posto sotto la protezione delle norme relative alla negligenza, ma anche il rapporto che sta per nascere.

Nei rapporti extracontrattuali nessuno puo' chiedere ad un altro la garanzia di fidatezza e veridicita` delle sue espressioni e comunicazioni... nei rapporti contrattuali, al contrario, nei quali tali espressioni sono per l’appunto dirette ad acquisire valore vincolante, egli puo' esaminare l'altra parte per stabilire se esse siano ben fondate; egli stesso, di norma, non e` nella posizione che gli permetta di condurre un’indagine del genere. Nel formare il contratto con lui, l'altra parte gli garantisce  il soddisfacente risultato di tale indagine... non fa differenza se egli lo assicura di essere in grado di concludere questo particolare contratto con le parole o con i propri atti: tale assicurazione  si trova nell'atto stesso del contrattare.

[67]  VON JHERING, op. cit., p. 36. Fu solo in conseguenza della negligenza del venditore che non si rivelo` l'intero quadro della situazione, e non venne a formarsi un contratto valido. Per quanto riguarda la negligenza, e` importante notare che Jhering stesso non era soddisfatto del carattere soggettivo del concetto, precedendo anche qui I suoi tempi.

[68]  Questi casi sono stati esaminati sopra.

[69]  Tra i vari studiosi i quali, seguendo Jhering, hanno lavorato su questo tema in Germania ricordiamo: W. DREXLER, Culpa in Contrahendo, 1873: F. ZIMMERMANN, Zwei Rechtsfalle, als Beitrag Zur Lehre von der Nictigkeit der Vertrage wegen Unmoeglichkeit der uebernommenen Leistung und Van der Culpa in Contrahendo, in Jahrb. f. Dogmatik 13, 1874 pp. 381 ss.; MARCUSEN, Das negative Vertragsinteresse im Obligationenrecht, Zeit. d. bern. Juristenver. 1890; MELLIGER, Schadenersatz bei nichtigen Vertragen; R. LEONHARD, Verschulden beim Vertragsschluss, 1910; nel diritto civile tedesco e` rimasto fondamentale Enneccerus, il quale partecipo` ai comitati per la preparazione del codice civile tedesco; vedi: ENNECCERUS-LEHMANN, Lehrbuch des buergerlichen Rechts, Recht der Schuldverhaeltnisse, Tuebingen, I, 1958, p. 190 nt. 2; K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, Muenchen, I, 1965, pp. 64 s.; J. ESSER, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, Tuebingen, 1964, pp. 161 ss.; IDEM, Schuldrecht I, Tuebingen, 1970, pp. 370 ss.  

[70]  Si veda il nuovo art. 311 B.G.B. assieme all’art. 241 c.2 e 280.

[71]  Uno dei piu' noti libri di Jhering e` Lo spirito del diritto romano: VON JHERING, Der Geist des roemischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwickelung, 4 vols, 1852-1865; 8 ed., Leipzig, 1926-1928; trad. in francese, L'Esprit du Droit Romain dans les diverses phases de son developpement, Paris, 1886-1888 (ristampa anastatica, Bologna, 1969); VON JHERING, Etudes complementaires de l'Esprit du Droit Romain, I, De la faute en droit privé. Fragment historique, Paris, 1880, p. 43 nt. 90, p. 52 nt. 107; in questo articolo Jhering esprime la propria speranza che in futuro venga trovata una formulazione piu' ampia ed oggettiva di quella di culpa in contrahendo. Jhering scrive:  “...ma formule sera certainement remplacée par une autre plus large et plus objective. Il en est de meme d'une foule de cas ou les juristes romains admettaient une culpa. Ce sont des dispositions de nature objective, violemment comprimees dans la forme subjective, et la jurisprudence progessive seule les debarassera de cette forme etroite. (p. 43 nt. 90). Ci sembra che oggi tali parole di Jhering dovrebbero tornare alla mente di coloro che vorrebbero dare alla buona fede precontrattuale una base soggettiva, togliendo parecchio del significato.

Va notato che Jhering non vedeva se stesso vincolato dall'interpretazione tradizionale delle fonti romane - al contrario, egli aspiro` a creare nuove soluzioni facendo uso delle fonti romane come base: lo stesso Jhering scrive in questo periodo: “Io non sono interessato alla giurisprudenza romana, io vedo come un obbligo ed un diritto della giurisprudenza moderna quello di uscire dai propri confini”. (Mir liegt an der romischen Jurisprudenz an sich nichts, ich erkenne es vielmehr als Recht und Pflicht der heutigen Jurisprudenz an, uber sie hinauszukommen) (in EHRENBERG, Rudolph v. Jhering in Briefen an seine Freunde, 1913, p. 65).

[72]  Sul contributo di Jhering al pensiero giuridico, alla storia del diritto e alla dogmatica moderna vedi: E. PARESCE, R. v. Jhering, in NNDI 8, 1962, pp. 151 s.; F. WIEACKER-C. WOLLSCHLAGER, Jherings Erbe, in Goettinger Symposion zur 150. Wiederkehr des Geburtstags von Rudolph von Jhering, Goettingen, 1970; F. WILHELM, Metodologia giuridica nel secolo XIX, Milano, 1974, pp. 97 ss., 128 ss.

[73]  Cfr. P. VOCI, L'estensione dell'obbligo di risarcire il danno, cit.; M. SARGENTI, “Appunti sull'esperibilita` dell'azione contrattuale nella compravendita”, in St. Arangio-Ruiz, II, 1953; tale punto e` rilevante anche per la dogmatica dei nostri giorni.

[74]  Sul problema della valutazione dell'interesse del titolare dell'azione in diritto romano vedi specialmente A. BERGER, Enc. Dictionary cit., p. 491; H. HONSELL, Quod interest in Bonae fidei iudicium. Studien zum roemischen Schadenersatzrecht, Muenchen, 1958; MEDICUS, Id quod interest. Studien zum roemischen Recht des Schadensersatzes, Koeln-Graz,1962; H.P.BENOHER, Das sogenannte Synallagma in den Konsensualkontrakten des klassischen roemischen Rechts, Hamburg, 1965; W. SELB, Formeln mit unbestimmter intentio iuris. Studien zum Formelaufbau, I, Wien, 1974; V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di Diritto Romano, cit., p. 390; Idem, La compravendita in Diritto Romano, cit., pp. 232 ss.

[75]  Vedi  P.VOCI, L'estensione dell'obbligo di risarcire il danno, cit., pp. 368 ss. Vedi anche M. KASER, Roman Private Law, 2, (trad. Dannenbring), London, 1968, p. 143: Nella formazione del contratto (dolus - non solo culpa in contrahendo) rendeva responsabile di risarcimento che era ricompreso nello stesso bonae fidei iudicium .

[76]  Anche in questo campo non manca l'intervento del  praetor (actiones ficticiae, in factum, doli); per un esame del problema si veda P.VOCI, L'estensione dell'obbligo di risarcire il danno, cit.; A. BERGER, Enc. Dict. cit., p. 343, 346; A. WATSON, Actio de dolo and actiones in factum, in ZSS. 78, 1961 pp. 392 ss.

[77]  Per una rassegna storica della norma impossibilium nulla obligatio est vedi P. VOCI, L’estensione dell’obbligo di risarcire cit. pp. 166 ss. 

[78]  Il rapporto tra nullità e responsabilità venne trattato in WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, 1866; se chi riceve la promessa non era a conoscenza dell'impossibilita` e tale mancanza di conoscenza era senza sua colpa, il promittente dovra` risarcirlo del danno causato dal fatto che egli abbia ritenuto valido il contratto, e non fa alcuna differenza se il promittente fosse in colpa o meno. Windscheid segui` parzialmente Jhering nel riconoscere la responsabilita`, limitandola all'interesse negativo (concetto gia` esistente, a detta di Windscheid in Savigny), e non limitandola ai casi di frode. Ciononostante Windscheid si distanzio` da Jhering nel non definire la responsabilita` come basata sulla culpa; secondo Windscheid, non si tratta qui di culpa. Windscheid ritenne inizialmente che vi fosse un'implicita promessa di garanzia, ma in seguito egli baso` la sua teoria sul principio che chi riceve una dichiarazione di volonta` puo` farvi affidamento. Su questo punto vedi P.VOCI, Le Obbligazioni romane, Milano, 1969,  p. 167; vedi anche M. SMITH, A General View of European Legal History, New York, 1927, pp. 205 ss.

[79]  K. HELDRICH, Das Verschuldene beim Vertragsabschluss im klassichen roemischen Recht und in der spaeteren Rechtsenwicklung, in Leipziger Rechtswissennschaftliche Studien, 1924. Heldrich segui` F. HAYMANN, Die Haftung des Verkaufers fur die Beschaffenheit der Kaufsache. vol. 1, Berlin, 1912.

[80]  Sui nomina transcripticia vedi A. BERGER, Enc. Dict. cit., p. 597; D. DAUBE, Novation of Obligations giving a Bonae Fidei Iudicium, in ZSS. 66, 1948, pp. 91 ss. (spec. p. 93); A. CARCATERRA, Intorno ai bonae fidei iudicia. Napoli, 1964; C.C. TURPIN, Bonae fidei iudicia, The Cambridge Law Journal, 1965, pp. 260 ss.;  G. GROSSO, Spunti e riflessioni su Cic. Pro Q., Roscio Com. 5.15, sui iudicia legitima, da Cicerone a Gaio e sull'origine dei bonae fidei iudicia, in St. A. Segni, II, Milano, 1967, 483 ss.;

[81]  W. BUCKLAND - MCNAIR, Borderline between contract and tort, in Roman Law and Common Law, Cambridge, 1936, p. 273; G. LONGO, Contributi alla dottrina del dolo, 1937, pp. 59 ss.; V. COLACINO, Actio de dolo, NNDI, Torino, I,1, 1957, p. 259 s.; F. CASAVOLA, Dolo, NNDI, VI, Torino, 1960, pp. 147 ss.; B.ALBANESE, La sussidiarieta` dell'actio de dolo, in Annali del Seminario Giuridico dell'Universita` di Palermo, 28, 1961, pp. 173 ss.; A. MASI, Insolvenza dell’obbligato e sussidiarietà dell’actio de dolo, Studi Senesi, 74, 1962, pp. 40 ss.; B. ALBANESE, Ancora in tema di sussidiarietà dell’actio de dolo. Abeo, 9, 1963, pp. 42 ss.; G.I. LUZZATTO, Dolo civile (Diritto romano), Enciclopedia del Diritto, XII, Milano, 1964, pp. 716 ss.; A. GUARINO, La sussidiarietà dell’actio de dolo, Pagine di Diritto romano, 6, Napoli, 1995, pp. 281 ss.; F. D’IPPOLITO, Sulla data dell’actio de dolo, Fraterna Munera. Studi in onore di Luigi Amirante, Salerno, 1998, pp. 161 ss. 

[82]  Per questi casi il diritto ebraico ha sviluppato la teoria del Ghilui hada'at (Il rivelare la propria opinione) e quella del devarim shebalev (Pensieri che uno riserba a se` stesso). Sul Ghilui hada'at vedi The Encyclopedia of the Talmud, vol. VI, pp. 86 ss. [in ebraico]; A. GULACK, Principles of Jewish Law, I & II, Berlin,1922, 1, pp. 76 ss. [in ebraico], il quale ricorda anche il diritto romano (nota 2). Sul devarim shebalev vedi: The Encylopedia of the Talmud, vol. 7, pp. 170 ss.[in ebraico]; A.GULACK Principles of Jewish Law cit., pp. 114-117. Vedi anche la sentenza della Corte Suprema d’Israele, F.H. 12/63 Leon v. Ringer, 18 P.D. (iv), 77 (1975).

[83]  Ed e` interessante notare come uno dei suoi sostenitori, il professor Grosso si sia convinto di cio`. Vedi la seconda edizione dell’opera di Grosso (obbligazioni) citata da Stein, cosi` come la terza edizione (p. 61): “non resterebbe che pensare all' actio doli... e si puo rilevare che il caso poteva rientrare nell'applicazione dell' actio doli... ma tutto questo ragionamento postula un presupposto: che il giurista romano escludesse ogni spettanza dell' actio ex empto”.

[84]  Tra i sostenitori di Heldrich vedi E. ALBERTARIO e, per un certo periodo, G. GROSSO. E.ALBERTARIO, In tema di responsabilita` in contrahendo, (1926) = Studi di diritto romano, Milano, 1936, III, pp. 368-372.

[85]  Si veda G.I. LUZZATTO, Spunti critici in tema di responsabilitàcontrattuale, BIDR, 63, 1960, pp. 47 ss.

[86]  Vedi anche gli interessanti commenti di Segre sugli accordi precontrattuali bilaterali, e sulla connessione tra questi e la liberta` d’impegnarsi.  I commenti si riferiscono al diritto italiano, come in uso secondo il codice civile del 1865, al diritto tedesco e a quello romano (per esempio, la Stipulatio de mutuo contrahendo), vedi SEGRE, Le obbligazioni divisibili e indivisibili (Contributo alla dottrina dell'oggetto dell'obbligazione), I, II, Torino 1932-33, pp. 91 ss.

[87]  Sulla problematica si veda A.M.RABELLO, Buona fede e responsabilità precontrattuale nel diritto israeliano alla luce del diritto comparato, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 54, 2000, (pp. 471-509; 847-889) ed anche in Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea,( a cura di L. Garofalo) Padova, 2003, pp. 125-227).